Art. 4 Indennità di servizio Si procede a una modifica redazionale: dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». Quest’ultima consta infatti dell’indennità di base e dell’assegno per i figli, il quale non esisterà più. Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata. Dal punto di vista materiale, la disposizione non cambia.
Art. 6 Attualmente questo articolo disciplina il diritto all’assegno per i figli per le persone prestanti servizio. Poiché in futuro l’ordinamento delle IPG non verserà più assegni per i figli, questa disposizione va abrogata (v. n. 1.2.2 e 3.1.2).
Art. 7 cpv. 1 e 1bis Cpv. 1: in questo capoverso viene stralciato il rimando all’articolo 6, in quanto quest’ultimo viene abrogato. A dare diritto all’assegno per spese di custodia sono in primo luogo i figli della persona prestante servizio. Tale assegno è versato esclusivamente in caso di spese supplementari per la custodia istituzionale complementare alla famiglia che sorgono durante il periodo di servizio. La custodia istituzionale comprende le strutture di custodia pubbliche o private che accolgono bambini prima del periodo della scuola dell’obbligo o durante il medesimo (asili nido, scuole diurne, strutture di custodia parascolastiche, unità di custodia per allievi, scuola a orario continuato e strutture per bambini di età mista). Anche la custodia in una
21 / 47
famiglia diurna è considerata quale custodia istituzionale, a condizione che sia organizzata (p. es. tramite l’appartenenza a reti o associazioni). Le spese per la custodia non istituzionale, ovvero quella assunta da singoli individui non affiliati a un’organizzazione, non sono riconosciute. Cpv. 1bis: anche i figli elettivi danno diritto all’assegno per spese di custodia, se la persona prestante servizio assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.
Art. 9 Indennità di servizio durante la scuola reclute e durante periodi di servizio equiparati Si procede a una modifica redazionale, senza alcuna modifica materiale delle disposizioni. Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». Quest’ultima consta infatti dell’indennità di base e dell’assegno per i figli. Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata. Ai capoversi 1 e 2bis–4, occorre ridefinire la percentuale dell’indennità in base all’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4 AP-LIPG, in modo che gli importi corrispondano almeno a quelli fissati dal 1° gennaio 2023 nell’ambito dell’adeguamento dell’importo massimo. Al capoverso 2, data la soppressione degli assegni per i figli, in futuro si dovrà rinviare ai figli secondo l’articolo 7 capoverso 1bis AP-LIPG, che riprende il limite di età attualmente contemplato nell’articolo 6 capoverso 1.
Art. 10 Indennità di servizio durante gli altri servizi Si procede a una modifica redazionale: dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». Quest’ultima consta infatti dell’indennità di base e dell’assegno per i figli. Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata. Dal punto di vista materiale, la disposizione non cambia. Inoltre, il rimando del capoverso 1 all’articolo 16 viene completato includendovi anche il capoverso 4. La disposizione vigente rimanda infatti soltanto ai capoversi 1– 3, che stabiliscono gli importi minimi. Tuttavia anche l’importo massimo è applicabile. In futuro questo sarà contemplato nel capoverso 4, cui occorre dunque rinviare. Questo adeguamento corrisponde alla prassi già in uso, che non verrà quindi modificata.
Art. 10a, rubrica Indennità di servizio tra due servizi È necessario modificare la rubrica di questo articolo. Si tratta di una modifica puramente redazionale. Dal punto di vista materiale, la disposizione non cambia. Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra
22 / 47
«indennità di base» e «indennità totale». Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata.
Art. 13 Questo articolo disciplina l’ammontare dell’assegno per i figli. Dato che questa prestazione viene soppressa con la presente revisione, il vigente articolo 13 deve essere abrogato.
Art. 15 Assegno per l’azienda Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non è più possibile fare riferimento all'indennità totale per determinare l’ammontare dell’assegno per l’azienda. Inoltre occorre ridefinire la percentuale dell’assegno in base all’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso AP-LIPG, in modo che l’importo dell’assegno corrisponda almeno a quello fissato dal 1° gennaio 2023 nell’ambito dell’adeguamento dell’importo massimo.
Art. 16 Importi minimo e massimo Cpv. 1–3: si procede a una modifica redazionale: dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale»; va invece fatto riferimento all’indennità di servizio. Con la soppressione dell’assegno per i figli, la distinzione tra persone prestanti servizio con e senza figli non è più giustificata. Le lettere a–c vengono dunque stralciate. Gli importi definiti in questo articolo serviranno quindi per definire l’indennità minima da versare alle persone prestanti servizio nei casi in cui queste non esercitano alcuna attività lucrativa o l’80 per cento del reddito conseguito prima del servizio è inferiore a questi importi minimi. La percentuale dell’indennità viene ridefinita in base all’importo massimo di cui all’articolo 16, capoverso 4 AP-LIPG e adeguata in ogni capoverso. L’importo dovrà corrispondere almeno a quello applicato dal 1° gennaio 2023 in seguito all’adeguamento dell’importo massimo. Cpv. 4: questo capoverso definisce l’importo massimo dell’indennità per chi presta servizio, che corrisponde a quello attualmente definito per l’indennità di base. Questo importo servirà anche a determinare quello delle altre prestazioni, come è oggi il caso dell’indennità totale massima di cui all’articolo 16a. La regola del vigente articolo 16a capoverso 2 relativa all’adeguamento dell’importo massimo da parte del Consiglio federale viene ripresa nella presente disposizione. Cpv. 5: il contenuto del vigente capoverso 5 viene stralciato. Esso stabilisce che l’indennità totale è ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio oppure l’indennità totale massima secondo l’articolo 16a, tuttavia soltanto fino a concorrenza degli importi minimi secondo i capoversi 1–3. Poiché l’indennità totale non esisterà più, questa regola non ha più ragion d’essere. L’articolo 10 stabilisce infatti che l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio, fatto salvo l’articolo 16 capoversi 1– 3. Non vi è dunque alcun rischio di sovraindennizzo e anche gli importi minimi sono già garantiti. Il contenuto del capoverso 5 va dunque stralciato. Nel suo nuovo tenore,
23 / 47
il capoverso 5 riprenderà il vigente capoverso 6, ma con alcune modifiche necessarie. Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». Quest’ultima consta infatti dell’indennità di base e dell’assegno per i figli. Viene dunque ripreso il termine «indennità di servizio» impiegato nel titolo I per designare l’indennità versata. I riferimenti all’indennità totale vanno dunque stralciati. Per il resto, la disposizione rimane invariata: gli assegni per spese di custodia e per l’azienda saranno sempre pagati, senza riduzione, in aggiunta all’indennità di servizio. Cpv. 6: il contenuto di questo capoverso viene spostato nel capoverso 5, ragion per cui la presente disposizione va abrogata.
Art. 16a Dato che l’assegno per i figli viene soppresso, non vi è più motivo di distinguere tra «indennità di base» e «indennità totale». In futuro l’importo massimo dell’indennità sarà stabilito all’articolo 16 capoverso 4. Il vigente articolo 16a, che determina l’importo dell’indennità totale massima, va dunque abrogato. Anche il vigente capoverso 2, che prevede l’adeguamento di tale importo da parte del Consiglio federale, verrà spostato nell’articolo 16 capoverso 4.
Art. 16c cpv. 3, frase introduttiva e lett. a, e 5 Cpv. 3: questo capoverso viene completato in modo che il versamento dell’indennità di maternità sia prolungato di 56 giorni anche nei casi in cui è la madre a dover restare in ospedale più a lungo, ovvero per almeno due settimane, dopo la nascita del figlio. In futuro, quindi, il diritto al prolungamento nascerà se il neonato o la madre resterà in ospedale per almeno due settimane consecutive. La durata delle singole degenze non sarà cumulata, il che significa che se la madre e il neonato dovranno entrambi restare in ospedale, il rispetto della durata di due settimane sarà valutato tenendo conto separatamente dei due periodi. Se entrambe le degenze ospedaliere (quella della madre e quella del neonato) daranno diritto a un prolungamento del versamento dell’indennità di maternità, esse non saranno cumulate: il versamento verrà prolungato del numero di giorni corrispondenti alla durata della degenza più lunga, ma al massimo di 56 giorni. Lo stesso varrà in caso di parziale sovrapposizione delle durate delle degenze. Se invece le degenze prolungate della madre e del neonato danno diritto al prolungamento e si susseguono senza sovrapposizioni, il relativo numero di giorni verrà sommato per il calcolo del numero di indennità giornaliere, fino al limite di 56 previsto. Queste disposizioni saranno inserite nell’ordinanza (v. commento al cpv. 4). Le condizioni materiali che vanno soddisfatte per beneficiare del prolungamento del versamento dell’indennità di maternità sono elencate alle lettere a e b. Poiché in futuro si applicheranno anche alla madre, la lettera a va completata di conseguenza. Lettera a: la madre dovrà essere ricoverata in ospedale immediatamente dopo il parto o nelle due settimane successive, a prescindere dal motivo, che non deve dunque essere necessariamente connesso al parto. Il termine di due settimane si applicherà anche al neonato. L’espressione «immediatamente dopo la nascita» che figura nel
24 / 47
tenore vigente viene dunque concretizzata in modo da prendere in considerazione i casi in cui le complicazioni possono sorgere a posteriori. La degenza ospedaliera dovrà durare almeno due settimane, condizione già prevista per il prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato. I requisiti relativi ai giustificativi necessari saranno disciplinati nell’ordinanza, come nel caso della degenza prolungata del neonato. Cpv. 5: questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire a livello di ordinanza i dettagli per i casi in cui sia il neonato che la madre devono restare in ospedale dopo il parto.
Art. 16d cpv. 2 Il diritto derivante dal prolungamento della degenza ospedaliera della madre si estingue analogamente a quello derivante dalla degenza del neonato, ragion per cui la disposizione viene completata in tal senso. Il diritto all’indennità verrà prolungato del numero di giorni effettivi della degenza della madre o del neonato, se questa durerà almeno due settimane, ma al massimo di 56 giorni.
Art. 16f Importo massimo Cpv. 1: l’importo massimo dell’indennità per le persone prestanti servizio, che sarà stabilito nell’articolo 16 capoverso 4, non sarà più espresso in percentuale dell’indennità totale, dato che quest’ultima non esisterà più. Poiché in futuro l’importo massimo dell’indennità sarà identico per tutte le prestazioni versate dall’ordinamento delle IPG, si rimanda alla disposizione legale che definisce tale importo. Cpv. 2: la regola del vigente capoverso 2, secondo cui l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo previsto, sarà contenuta nell’articolo 16 capoverso 4, cui si rimanda nel capoverso 1. Essa può dunque essere stralciata in questa disposizione. Per contro, occorre introdurre una disposizione che preveda il versamento dell’assegno per l’azienda e dell’assegno per spese di custodia in aggiunta all’indennità di maternità. Per analogia a quanto previsto per le persone prestanti servizio, infatti, queste prestazioni, che saranno concesse alle madri durante il congedo di maternità, non sono incluse nell’importo massimo di cui all’articolo 16 capoverso 4.
Art. 16fbis Assegno per spese di custodia Questo articolo riprende la disposizione dell’articolo 7. Cpv. 1: come le persone prestanti servizio, anche le madri che hanno diritto all’indennità di maternità e che vivono in comunione domestica con uno o più figli di età inferiore a 16 anni (neonati compresi) avranno diritto a un assegno per spese di custodia se potranno dimostrare che per motivi di salute, durante il periodo coperto dal congedo di maternità, per due giorni consecutivi almeno non hanno potuto garantire pienamente l’accudimento necessario per il bene del figlio e hanno quindi sostenuto spese supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Si tratta delle spese supplementari derivanti dal fatto che la madre non può occuparsi del figlio per motivi di salute. Come per le persone prestanti servizio, con
25 / 47
l’assegno per spese di custodia verranno rimborsate soltanto le spese per la custodia di bambini complementare alla famiglia (v. commento all’art. 7). Non è necessario che la madre abbia diritto al congedo di maternità secondo il Codice delle obbligazioni (CO). Il riferimento al congedo di maternità secondo il CO serve unicamente a delimitare il periodo durante il quale devono essere sostenute le spese supplementari. Ciò che conta è che la madre abbia diritto all’indennità di maternità secondo la LIPG. Di conseguenza, le madri disoccupate o incapaci al lavoro che hanno diritto all’indennità di maternità potranno percepire l’assegno per spese di custodia, se adempiono le condizioni previste. Cpv. 2: questa disposizione è identica a quella prevista per le persone prestanti servizio (art. 7 cpv. 1bis). Cpv. 3: come per le persone prestanti servizio, il Consiglio federale stabilirà l’importo massimo dell’assegno (v. n. 6.4).
Art. 16fter Assegno per l’azienda Cpv. 1 e 2: le madri che sostengono le spese di un’azienda e conseguono la maggior parte del reddito da un’attività lucrativa indipendente devono avere diritto all’assegno per l’azienda esattamente come le persone prestanti servizio. Questo riguarda le madri che dirigono un’azienda come proprietarie, affittuarie o usufruttuarie oppure in qualità di socie di una società in nome collettivo, di socie illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un’altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo (p. es. società semplice, comunione ereditaria). L’assegno per l’azienda sarà versato anche ai familiari che svolgono la loro attività principale per l’azienda agricola di famiglia. Sono considerati familiari i parenti in linea retta del capo dell’azienda, i suoi ascendenti e discendenti e i rispettivi coniugi nonché i generi o le nuore del medesimo che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio (art. 1a cpv. 2 lett. a e b della legge federale del 20 giugno 195221 sugli assegni familiari nell’agricoltura [LAF]), se prima del congedo di maternità esercitavano la loro attività principale nell’azienda agricola. Un’azienda o un’impresa sussiste se la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente dispone di locali, fondi, installazioni particolari, macchinari o una consistente riserva di merce oppure se l’azienda o l’impresa occupa durevolmente una o più persone. I locali, i fondi, le installazioni particolari, i macchinari o la riserva devono essere necessari per l’esercizio della professione ed essere impiegati esclusivamente o principalmente a tale scopo. Il Consiglio federale avrà la competenza di disciplinare i dettagli (v. anche n. 6.4). Come nel caso delle persone prestanti servizio che lavorano in un’azienda agricola, anche le madri di cui al capoverso 2 dovranno essere sostituite, in caso di assenza ininterrotta di almeno 12 giorni, per almeno 10 giorni da un ausiliario che conseguirà un salario in contanti medio di almeno 75 franchi al giorno.
21 RS 836.1
26 / 47
Cpv. 3: l’articolo 15 si applicherà per analogia all’importo dell’assegno per l’azienda, che ammonterà quindi al 34 per cento dell’importo massimo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 16 capoverso 4, attualmente pari a 220 franchi al giorno.
Art. 16g cpv. 1 lett. f Le disposizioni vigenti escludono il versamento di un’indennità di assistenza alla madre, al padre o alla moglie della madre, se per lo stesso figlio è versata un’indennità di maternità. In futuro anche il padre o la moglie della madre vi avrà diritto durante il congedo di maternità.
Art. 16k cpv. 5 e 6 Se la madre dovrà restare in ospedale per più di due settimane, l’altro genitore potrà prolungare il proprio congedo a partire dal 15° giorno di degenza. Il numero di indennità giornaliere verrà aumentato del numero di giorni di degenza, ma al massimo di 84 giorni. I primi 14 giorni di degenza non faranno dunque aumentare il numero di indennità giornaliere, vale a dire che non saranno considerati nel calcolo del medesimo. Con questa regolamentazione si intende consentire all’altro genitore di garantire una presenza costante per il figlio nei suoi primi mesi di vita, come l’avrebbe fatto sua madre se non fosse stata ricoverata in ospedale. Le indennità giornaliere dovranno pertanto essere riscosse senza interruzione. Come previsto per l’indennità di maternità, il diritto al prolungamento del versamento dell’indennità si estinguerà con la ripresa, anche parziale, dell’esercizio dell’attività lucrativa da parte dell’altro genitore. Il diritto si estinguerà inoltre dopo la riscossione di tutte le indennità giornaliere previste, alla morte dell’altro genitore o del figlio oppure in caso di estinzione della filiazione.
Art. 16l cpv. 3 e 4 Questi capoversi ricalcano quelli dell’articolo 16f (v. relativi commenti).
Art. 16lbis Assegno per spese di custodia Questo articolo ricalca l’articolo 16fbis (v. relativo commento). L’assegno sarà concesso durante il periodo coperto dal congedo per l’altro genitore di 14 giorni (art. 329g) e durante il periodo coperto dal prolungamento del medesimo in caso di decesso della madre (art. 329gbis CO) o di una sua degenza ospedaliera di almeno due settimane consecutive dopo la nascita del figlio (art. 329g cpv. 2 e 3 AP-CO).
Art. 16lter Assegno per l’azienda Questo articolo ricalca l’articolo 16fter (v. relativo commento).
Art. 16m cpv. 1 lett. f L’indennità di maternità è prioritaria rispetto all’indennità di assistenza (art. 16g cpv. 1 lett. f LIPG). La madre non può riscuotere un’indennità di assistenza per un neonato con gravi problemi di salute se percepisce già un’indennità di maternità.
27 / 47
L’indennità di assistenza può però seguire quella di maternità o essere concessa durante il congedo di maternità, ma in tal caso unicamente al padre o alla moglie della madre. Questa disposizione non è attualmente prevista per il congedo di paternità, che non era ancora stato introdotto al momento dei dibattiti parlamentari sull’indennità di assistenza. Il presente articolo viene dunque completato in tal senso. Durante il proprio congedo, al padre o alla moglie della madre si applicheranno quindi le stesse regole previste per la madre che percepisce un’indennità di maternità. Concretamente, questo significa che, dopo il congedo di maternità, quando il padre o la moglie della madre percepirà l’indennità per l’altro genitore, soltanto la madre potrà percepire un’indennità di assistenza per lo stesso figlio. Con questa regola si intende evitare che una persona percepisca dall’ordinamento delle IPG due indennità diverse per lo stesso giorno.
Art. 16mbis Rapporto con il diritto cantonale Questo articolo viene introdotto per dare ai Cantoni la possibilità di concedere indennità per l’altro genitore più generose, come è attualmente il caso per l’indennità di maternità e l’indennità di adozione.
Titolo prima dell’articolo 16n Attualmente i genitori hanno diritto all’indennità di assistenza unicamente se il figlio ha gravi problemi di salute, a prescindere dal fatto che questi derivino da una malattia o da un infortunio. In futuro, questo diritto sussisterà anche in caso di degenza ospedaliera del figlio. Il titolo della sezione IIIc viene dunque modificato in tal senso.
Art. 16n cpv. 1, frase introduttiva, e 2 Cpv. 1: attualmente i genitori hanno diritto all’indennità di assistenza unicamente se il figlio ha gravi problemi di salute, a prescindere che questi derivino da una malattia o da un infortunio. In futuro, questo diritto sussisterà anche in caso di degenza ospedaliera del figlio. La frase introduttiva viene dunque modificata in tal senso. Cpv. 2: oltre che in caso di malattia o infortunio, il diritto all’indennità nascerà anche in caso di degenza ospedaliera del figlio.
Art. 16obis Figlio ricoverato in ospedale Questo articolo disciplina le condizioni per il diritto all’indennità in caso di degenza ospedaliera del figlio. Cpv. 1: il diritto all’indennità dipenderà dalla durata della degenza. Il tipo di problema di salute sarà invece irrilevante, purché il figlio sia ricoverato per almeno quattro giorni consecutivi. Questo vale anche per i figli che devono essere ricoverati a causa di una disabilità o di un’infermità congenita. Cpv. 2: in seguito a una nascita in ospedale, la madre e il neonato vi restano generalmente tra tre e cinque giorni. In caso di nascita prematura, il neonato vi resta, a seconda delle circostanze, per un periodo più lungo. Tali ricoveri «usuali», che si
28 / 47
verificano immediatamente dopo la nascita e senza interruzioni, non danno diritto all’indennità di assistenza, a prescindere dalla loro durata. In tali casi, infatti, la degenza ospedaliera è dovuta alla nascita e il congedo di maternità è previsto proprio per consentire alla madre di occuparsi del figlio dopo la nascita. Oltretutto, questo congedo viene prolungato in caso di degenza del figlio per oltre due settimane.
Art. 16p cpv. 1 e 5 Cpv. 1: il termine quadro di 18 mesi si applicherà soltanto all’indennità di assistenza per un figlio con gravi problemi di salute (art. 16o). Non si applicherà invece in caso di assistenza a un figlio ricoverato in ospedale (art. 16obis), poiché in tal caso le indennità giornaliere dovranno essere percepite nel periodo della degenza e della convalescenza. Cpv. 5: secondo la normativa vigente, il diritto non si estingue se il figlio diventa maggiorenne durante il termine quadro. Lo stesso varrà se diventerà maggiorenne durante la degenza o la convalescenza.
Art. 16q cpv. 2 e 2bis Cpv. 2: se il figlio ha gravi problemi di salute, i genitori avranno diritto, come oggi, a 98 indennità giornaliere al massimo, da prendere entro un termine quadro di 18 mesi. Cpv. 2bis: se il figlio è ricoverato in ospedale per almeno quattro giorni consecutivi secondo l’articolo 16obis, il numero di indennità giornaliere corrisponderà a quello dei giorni di degenza. Una volta che il figlio sarà tornato a casa, il diritto si estenderà ai giorni della convalescenza attestati da un medico, ma al massimo fino a 21 giorni. Per ogni giorno si avrà diritto a una sola indennità. Questo significa che i genitori che si dividono il congedo potranno percepire una sola indennità per giorno di degenza o convalescenza.
Art. 16r cpv. 3, 4 e 5 Cpv. 3 e 4: questi capoversi corrispondono a quelli dell’articolo 16f, fatta eccezione per l’assegno per spese di custodia, che non sarà concesso durante il congedo di assistenza (v. relativi commenti). Cpv. 5: questa disposizione concretizza una regola già applicata nella prassi, in base alla quale l’indennità viene calcolata separatamente per ciascun avente diritto. Se i due genitori si dividono il congedo di assistenza, saranno quindi indennizzati in funzione del reddito che ciascuno conseguiva prima dell’inizio del diritto all’indennità.
Art. 16rbis Assegno per spese di custodia Questo articolo ricalca l’articolo 16fbis (v. relativo commento).
Art. 16rter Assegno per l’azienda Questo articolo ricalca l’articolo 16fter (v. relativo commento).
29 / 47
Art. 16s, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché cpv. 2, frase introduttiva Priorità dell’indennità di assistenza Si procede a una modifica redazionale: la disposizione viene modificata in modo da riprendere la formulazione degli articoli 16g e 16m. Dal punto di vista materiale, infatti, queste tre disposizioni hanno il medesimo significato, ragion per cui è opportuno utilizzare la stessa formulazione. Non figurando nel vigente capoverso 1, la lettera e viene aggiunta. Come le altre indennità versate dall’ordinamento delle IPG, anche l’indennità di assistenza è infatti prioritaria rispetto all’indennità di servizio.
Art. 16sbis Rapporto con il diritto cantonale Questo articolo viene introdotto per dare ai Cantoni la possibilità di concedere indennità di assistenza più generose, come è attualmente il caso per l’indennità di maternità e l’indennità di adozione.
Art. 16t cpv. 1bis Al momento dell’introduzione nella LIPG di un’indennità di adozione non è stato previsto il diritto alle prestazioni per i genitori disoccupati o incapaci al lavoro, contrariamente a quanto previsto nel caso degli altri congedi disciplinati dalla legge. Con la presente modifica si intende colmare questa lacuna armonizzando il diritto alle prestazioni per tutti i rischi assicurati.
Art. 16w cpv. 3 e 3bis Con la presente modifica si intende armonizzare il diritto alle prestazioni per tutti i rischi assicurati. Questi capoversi ricalcano quelli dell’articolo 16f (v. relativi commenti).
Art. 16wbis Assegno per spese di custodia Questo articolo ricalca l’articolo 16fbis (v. relativo commento).
Art. 16wter Assegno per l’azienda Questo articolo ricalca l’articolo 16fbis (v. relativo commento).
Art. 16wquater Priorità dell’indennità di adozione Cpv. 1 lett.a–d: conformemente all’articolo 68 LPGA, salvo sovraindennizzo, le indennità giornaliere e le rendite delle diverse assicurazioni sono cumulabili. Da questo punto di vista non è dunque necessario introdurre una regolamentazione specifica per l’indennità di adozione. Tuttavia, la LPGA non disciplina il cumulo delle indennità giornaliere concesse da diverse assicurazioni sociali. Occorre pertanto precisare esplicitamente questo aspetto nelle pertinenti leggi. La LIPG disciplinerà quindi il rapporto tra l’indennità di adozione e altre indennità giornaliere, come fa attualmente nel caso dell’indennità di maternità, dell’indennità di paternità e
30 / 47
dell’indennità di assistenza. Concretamente, in linea di principio sarà esclusa la percezione simultanea di un’indennità di adozione e delle indennità giornaliere di altre assicurazioni sociali. Cpv. 1 lett. e: questa lettera precisa le modalità di percezione di indennità giornaliere della medesima assicurazione. La LIPG disciplinerà quindi il rapporto tra l’indennità di adozione e le altre indennità giornaliere, come fa attualmente nel caso dell’indennità di maternità e dell’indennità di paternità. In linea di principio nessun’altra indennità giornaliera dell’ordinamento delle IPG è versata durante un congedo di adozione. Nel presente articolo viene dunque introdotta una regola di priorità: ogni giorno di percezione dà diritto a una sola indennità giornaliera dell’ordinamento delle IPG, nello specifico a quella di adozione. Cpv. 1 lett. f: durante il congedo di adozione, ai genitori adottivi si applicheranno le stesse regole previste per la madre durante il congedo di maternità e per il padre o la moglie della madre durante il congedo per l’altro genitore. Di conseguenza, l’altro genitore non potrà percepire un’indennità di assistenza per lo stesso figlio per il quale il primo genitore percepisce un’indennità di adozione. È importante sottolineare che questa regolamentazione concerne soltanto i giorni per i quali l’indennità viene effettivamente pagata. Cpv. 2: come l’indennità di maternità, l’indennità per l’altro genitore e l’indennità di assistenza, l’indennità di adozione (che assume la forma di una garanzia dei diritti acquisiti) corrisponderà all’importo delle indennità giornaliere versate fino a quel momento per l’indennità di maternità da parte dell’AI, dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione malattie secondo la LAMal o dell’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Questa garanzia non si applicherà invece alle indennità giornaliere in caso di malattia versate da un’assicurazione facoltativa di indennità giornaliera secondo la legge sul contratto d’assicurazione (LCA).
Art. 16x, secondo periodo Questo articolo permette ai Cantoni di prevedere un’indennità di adozione più elevata o di durata maggiore. Oltre ad avvalersi di questa possibilità, alcuni Cantoni prevedono anche un’indennità di adozione per le persone che accolgono un adottando di età superiore ai quattro anni. Poiché lo scopo del vigente articolo 16x non è di porre limiti alle regolamentazioni più generose dei Cantoni, il suo tenore viene adeguato in modo da colmare questa lacuna, permettendo ai Cantoni di prevedere un’indennità per le persone che accolgono un adottando di età superiore ai quattro anni.
Disposizione transitoria della modifica del ... Cpv. 1: le persone prestanti servizio al momento dell’entrata in vigore della presente modifica di legge manterranno il diritto all’assegno per i figli fino alla fine del periodo di servizio in corso. Nel caso dei militari aventi diritto a un’indennità tra due servizi conformemente all’articolo 1a capoverso 1bis LIPG, il diritto all’assegno per i figli continuerà a sussistere fino alla fine del periodo d’interruzione tra i due periodi di servizio.
31 / 47
Cpv. 2 e 3: il diritto all’assegno per spese di custodia e all’assegno per l’azienda si applicherà a tutti i congedi in corso alla data dell’entrata in vigore della presente modifica di legge. Questi assegni saranno tuttavia versati al più presto a partire da tale data ed esclusivamente per il periodo non ancora trascorso, ovvero per i giorni di congedo non ancora presi. Cpv. 4: le disposizioni relative al prolungamento del versamento dell’indennità di maternità o dell’indennità per l’altro genitore in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre (art. 16c cpv. 3 e 16k cpv. 5 e 6) si applicheranno anche nei casi in cui il figlio è nato nei 98 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente modifica di legge. L’indennità sarà tuttavia versata al più presto a partire da tale data ed esclusivamente per il periodo di degenza non ancora trascorso. Esempio: la madre deve restare in ospedale durante le due settimane successive alla nascita del figlio e vi si trova ancora al momento dell’entrata in vigore. Se la sua degenza dura almeno due settimane, ha diritto al prolungamento. In tal caso, la durata del versamento sarà prolungata del numero di giorni di degenza trascorsi dall’entrata in vigore della modifica di legge, ma al massimo di 56 giorni. Sarà determinante la data di nascita del figlio o quella del ricovero della madre. La disposizione relativa all’indennità di assistenza (art. 16obis) si applicherà anche nel caso in cui il ricovero sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente modifica di legge. L’indennità sarà tuttavia versata al più presto a partire da tale data ed esclusivamente per il periodo non ancora trascorso.
4.2 Modifiche del Codice delle obbligazioni (CO)
Art. 329f cpv. 2 L’articolo 329f CO è modificato in modo da consentire il prolungamento del congedo di maternità nella misura del prolungamento della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre dopo la nascita del figlio secondo l’articolo 16c capoverso 3 AP-LIPG.
Art. 329g 5. Congedo per l’altro genitore a. In generale Cpv. 1: questo capoverso viene ripreso integralmente dal diritto vigente. Cpv. 1bis: questo capoverso disciplina il prolungamento del congedo per l’altro genitore in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre dopo il parto. Di durata equivalente a quello della degenza ospedaliera della madre, ma al massimo di 12 settimane, il prolungamento sarà concesso a condizione che la madre resti in ospedale per almeno due settimane consecutive a contare dal giorno della nascita del figlio o nelle 14 settimane successive. Dato che il padre o la moglie della madre può fruire del congedo per l’altro genitore di cui al capoverso 1 nelle prime due settimane di degenza della madre, il diritto al prolungamento nascerà a partire dalla terza settimana di degenza.
32 / 47
Cpv. 2: in questo capoverso viene precisato che il termine quadro si applica soltanto al congedo di cui al capoverso 1. Cpv. 3: questo capoverso viene completato con l’indicazione secondo cui il prolungamento del congedo in caso di degenza ospedaliera della madre va fruito in blocco.
Art. 329i, titolo marginale, cpv. 1, 1bis, 2, primo periodo, 2bis e 3, primo periodo 7. Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio o che è ricoverato in ospedale Il titolo marginale viene completato, dato che in futuro l’articolo disciplinerà anche il congedo di assistenza a un figlio ricoverato in ospedale. Cpv. 1: questo capoverso riprende il diritto vigente, precisando che si tratta dei gravi problemi di salute ai sensi dell’articolo 16o LIPG. Cpv. 1bis: poiché la durata del diritto al congedo di assistenza è diversa a seconda che questo si fondi sulla degenza ospedaliera del figlio o sui gravi problemi di salute del figlio, questo capoverso disciplina specificamente i casi fondati su una degenza. Inoltre, le disposizioni relative al termine quadro e alle modalità di fruizione del congedo di assistenza per gravi problemi di salute del figlio non si applicheranno in caso di degenza ospedaliera. Cpv. 2: poiché il termine quadro si applica soltanto al congedo di assistenza di cui al capoverso 1, il presente capoverso viene precisato di conseguenza. Cpv. 2bis: i casi per i quali è previsto il congedo di assistenza di cui al capoverso 1bis comprendono anche quelli in cui i genitori non devono rimanere ogni giorno dal figlio in ospedale, ragion per cui il congedo potrà essere fruito in modo flessibile. I giorni di congedo andranno però comunque presi nel periodo della degenza ospedaliera e della convalescenza; i giorni non presi in questo arco di tempo non potranno essere recuperati. Cpv. 3: questo capoverso stabilisce che ciascun genitore avrà diritto alla metà del congedo. Questo varrà sia per il congedo di cui al capoverso 1 che per quello di cui al capoverso 1bis. Rimarranno possibili accordi derogatori, come previsto nel diritto vigente.
Art. 336c cpv. 1 lett. cbis Questa disposizione viene completata con il riferimento al prolungamento del congedo per l’altro genitore secondo l’articolo 329g capoverso 2, previsto in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre. La protezione dal licenziamento dovrà essere garantita anche in questo caso.
33 / 47
5 Ripercussioni 5.1 Ripercussioni finanziarie sulle IPG 5.1.1 Assegno per l’azienda, assegno per i figli e assegno per spese di custodia L’estensione del diritto all’assegno per l’azienda alle madri, ai padri o alle mogli delle madri, ai genitori assistenti e ai genitori adottivi che esercitano un’attività lucrativa indipendente cagionerà spese supplementari pari a quasi 20 milioni di franchi nel 2030 per l’ordinamento delle IPG, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0041 per cento. A beneficiare di questa estensione saranno circa 4300 persone. Le spese stimate per questa modifica sono riportate nella tabella 3. L’assegno per i figli, attualmente versato soltanto alle persone prestanti servizio, verrà soppresso. Considerato che queste prestazioni rappresenterebbero circa 2 milioni di franchi nel 2030, la loro soppressione permetterebbe dunque di ridurre nella stessa misura le uscite dell’ordinamento delle IPG, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0005 per cento (v. tabella 3 in allegato). Nel 2022 l’assegno per i figli è stato versato a circa 22 000 persone prestanti servizio (11 %). L’estensione del diritto all’assegno per le spese di custodia alle madri, ai padri o alle mogli delle madri, ai genitori assistenti e ai genitori adottivi cagionerà spese supplementari pari a quasi 1 milione di franchi nel 2030 per l’ordinamento delle IPG, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0002 per cento (v. tabella 3 in allegato). Ad aver diritto a questa prestazione saranno circa 350 persone supplementari.
5.1.2 Prolungamento del versamento dell’indennità di maternità e dell’indennità per l’altro genitore in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre Tra il 2012 e il 2021 sono state in media circa 750 le donne che ogni anno hanno dovuto essere ricoverate in ospedale più di 14 giorni in seguito al parto. La durata media della degenza è stata di circa 32 giorni (statistica medica degli stabilimenti ospedalieri 2020). Non è tuttavia possibile stabilire con maggiore precisione se queste degenze fossero immediatamente successive alla nascita o, in caso contrario, a quanti giorni di distanza fossero intervenute. Le cifre esposte di seguito rappresentano dunque il limite massimo. Le spese cagionate dal prolungamento (fino a 56 giorni) della durata del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre dopo il parto potrebbero raggiungere al massimo i 3 milioni di franchi nel 2030, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0007 per cento (v. tabella 3 in allegato). Tuttavia, per i motivi suesposti, le spese effettive dovrebbero essere inferiori. Si stima che nei 750 casi in questione venga concessa anche un’indennità per l’altro genitore. Benché queste prestazioni siano versate anche se la degenza non è immediatamente successiva alla nascita del figlio, il numero di casi supplementari dovrebbe essere esiguo. Poiché i 750 casi sono una stima elevata, il numero dei padri o delle mogli delle madri non dovrebbe essere superiore. Presumendo la stessa durata
34 / 47
media della degenza, il padre o la moglie della madre avrebbe diritto a circa 18 indennità giornaliere supplementari. Le spese per l’indennità per l’altro genitore in caso di degenza ospedaliera della madre superiore a due settimane ammonterebbero dunque a circa 2 milioni di franchi nel 2030, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0004 per cento (v. tabella 3 in allegato).
5.1.3 Indennità di assistenza La normativa proposta prevede la concessione di un’indennità di assistenza a partire dal quarto giorno di degenza di un figlio minorenne. Per calcolare le ripercussioni finanziarie, si ipotizza che un congedo pagato di 98 giorni per l’assistenza a un figlio con gravi problemi di salute sia concesso in caso di degenza ospedaliera di almeno 21 giorni. Questi casi non vengono dunque presi in considerazione per la stima. Qualora il figlio debba restare in ospedale fino a 20 giorni, si presume un periodo di convalescenza della stessa durata di quella della degenza. Secondo le statistiche più recenti, ogni anno sono quasi 20 000 i minori che devono essere ricoverati per almeno quattro giorni. Il calcolo si basa inoltre su un’indennità giornaliera media di 153 franchi e parte dal presupposto che tutti i 20 000 casi diano diritto a un congedo di assistenza. In base a questi criteri, le spese supplementari cagionate dalla concessione dell’indennità di assistenza in caso di degenza ospedaliera del figlio per almeno quattro giorni consecutivi sono stimate a circa 85 milioni di franchi nel 2030, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0175 per cento (v. tabella 3 in allegato). Tabella 5-1
Numero di pazienti di età compresa tra 3 mesi e 17 anni, per durata di degenza ospedaliera 4–9 giorni 10–15 giorni 16–21 giorni > 21 Numero di casi al giorno 12 948 2531 996 3283 Fonte: statistica medica ospedaliera 2023
5.1.4 Ripercussioni finanziarie delle misure della riforma nel suo complesso Le ripercussioni finanziarie del progetto sull’ordinamento delle IPG sono presentate nella tabella 5-2 sottostante, che si riferisce all’anno 2030 (ai prezzi del 2023). Gli importi sono arrotondati al milione di franchi. In allegato sono riportate le tabelle che presentano le prospettive finanziarie delle IPG secondo l’ordinamento vigente (tabella 1), con l’armonizzazione delle prestazioni nell’ordinamento delle IPG (tabella 2) e con la panoramica nel tempo delle ripercussioni finanziarie delle misure previste dal presente progetto (tabella 3).
35 / 47
Tabella 5-2
Ripercussioni delle misure previste con l’armonizzazione delle prestazioni nell’ordinamento delle IPG nel 2030 Importi in milioni di franchi, ai prezzi del 2023 Misure Variazione Tasso di delle uscite contribuzione In %
Assegno per l’azienda 20 0,0041 Assegno per i figli -2 - 0,0005 Assegno per spese di custodia 1 0,0002 Adeguamento dell’importo massimo 6 0,0013 Prolungamento dell’indennità di maternità 3 0,0007 Prolungamento dell’indennità per l’altro 2 0,0004 genitore Indennità di assistenza 85 0,0175
Totale 116 0,0238
Le spese cagionate dalle modifiche della LIPG proposte possono essere coperte con le risorse attuali, senza fonti di finanziamento supplementari.
5.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni 5.2.1 Assegno per l’azienda, assegno per i figli e assegno per spese di custodia L’estensione del diritto all’assegno per l’azienda e all’assegno per spese di custodia alle madri, ai padri o alle mogli delle madri, ai genitori che assistono un figlio e ai genitori adottivi che esercitano un’attività lucrativa indipendente non avrà ripercussioni finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, dato che queste prestazioni andranno a carico dell’ordinamento delle IPG. La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non saranno interessati dalle misure in questione nemmeno in qualità di datori di lavoro.
5.2.2 Indennità di maternità e indennità per l’altro genitore Il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità e dell’indennità per l’altro genitore avrà conseguenze finanziarie e giuridiche limitate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. In qualità di datori di lavoro, dovranno modificare nei loro regolamenti del personale le disposizioni relative a queste indennità. Per la Confederazione, questo significa allungare da 16 a 24 settimane al
36 / 47
massimo la durata del congedo di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre in seguito al parto, analogamente a quanto già previsto per la degenza ospedaliera prolungata del neonato. L’articolo 60b capoverso 1 dell’ordinanza del 3 luglio 200122 sul personale federale (OPers) prevede un congedo di 20 giorni lavorativi, ma nessun motivo di estinzione del diritto. Occorrerà dunque modificare di conseguenza questa ordinanza. Tale modifica avrà ripercussioni finanziarie modeste, dato che il salario, garantito al 100 per cento, è parzialmente preso a carico tramite le IPG. Il prolungamento del versamento dell’indennità per l’altro genitore implica inoltre che il datore di lavoro non dovrà più assumere da solo le spese della relativa assenza.
5.2.3 Indennità di assistenza L’ampliamento del diritto all’indennità di assistenza avrà conseguenze finanziarie limitate per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. Se in qualità di datori di lavoro continuano a versare il 100 per cento del salario durante il congedo di assistenza e adottano la regolamentazione prevista nel presente progetto, questi enti sosterranno la differenza rispetto alle IPG, il cui ordinamento indennizza l’80 per cento del salario, fino a un importo massimo di 220 franchi al giorno. Le modifiche della regolamentazione concernente il congedo di assistenza non avranno ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione. Lo stesso vale per i Cantoni, che dispongono già di un sistema amministrativo ben collaudato. A seconda del diritto del lavoro applicabile, alcuni dipendenti delle amministrazioni cantonali o di altre istituzioni potrebbero beneficiare della nuova regolamentazione. Si può inoltre presupporre che l’ampliamento del diritto all’indennità di assistenza nella LIPG genererà risparmi dovuti al venir meno di prestazioni sociali o di sostegno. Considerato l’esiguo numero di casi, la differenza sarebbe tuttavia trascurabile.
5.3 Ripercussioni sull’economia L’estensione del diritto all’assegno per l’azienda e all’assegno per spese di custodia alle madri, ai padri o alle mogli delle madri, ai genitori assistenti e ai genitori adottivi che esercitano un’attività lucrativa indipendente, come pure il prolungamento dell’indennità di maternità e dell’indennità per l’altro genitore in caso di degenza ospedaliera prolungata della madre potranno essere finanziati con le risorse attualmente disponibili dell’ordinamento delle IPG. Queste modifiche non comporteranno dunque alcun aumento degli oneri sociali per le imprese e potrebbero persino avere un effetto positivo sull’economia, in particolare per i lavoratori indipendenti, le cui spese fisse sarebbero prese in considerazione in modo più adeguato. Se è vero che il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità implica un’assenza più lunga delle donne dal posto di lavoro, e quindi spese supplementari, va però rilevato che queste ultime saranno compensate grazie al fatto che il prolungamento del congedo è indennizzato all’80 per cento. Anche il prolungamento
22 RS 172.220.111.3
37 / 47
dell’indennità per l’altro genitore dovrebbe avere effetti positivi, dato che già oggi, in tali circostanze, è frequente che l’altro genitore sia assente dal posto di lavoro, per un congedo o per un impedimento al lavoro senza sua colpa, poiché deve occuparsi del figlio durante la degenza ospedaliera prolungata della madre dopo il parto. Questo prolungamento dovrebbe dunque sgravare il datore di lavoro, che non dovrebbe più assumere da solo tutte le spese. Inoltre, il numero di casi dovrebbe essere esiguo. Grazie alle nuove condizioni di diritto, un maggior numero di famiglie dovrebbe avere diritto al congedo di assistenza. Il valore oggettivo di quattro giorni dovrebbe inoltre aiutare le famiglie in questione e i loro datori di lavoro a determinare se le condizioni di diritto alla prestazione siano adempiute, il che si traduce in una maggiore certezza del diritto e un versamento più rapido delle indennità giornaliere. Le ripercussioni di queste modifiche sull’economia saranno pertanto marginali. Inoltre, la concessione di un congedo di assistenza anche in caso di degenza ospedaliera del figlio sgraverà le imprese, dato che i genitori di un figlio ricoverato sono spesso costretti ad assentarsi dal lavoro. Con la modifica proposta, per queste assenze sarebbe concesso un congedo finanziato tramite l’ordinamento delle IPG in misura corrispondente all’80 per cento del salario.
5.4 Ripercussioni sulla parità dei sessi e sulla società Le indennità di maternità, per l’altro genitore, di assistenza e di adozione si basano sugli stessi principi e regole dell’attuale indennità di base per le persone prestanti servizio, vale a dire che l’indennità corrisponde all’80 per cento del reddito conseguito immediatamente prima del verificarsi del rischio assicurato. L’importo massimo dell’indennità di base è attualmente di 220 franchi al giorno. Non vi è dunque alcuna disparità di trattamento a questo livello. A determinate condizioni, alle persone prestanti servizio – prevalentemente uomini – vengono versate prestazioni accessorie (assegni per i figli, assegni per spese di custodia o assegni per l’azienda). La somma dell’indennità di base e degli assegni per i figli può ammontare al massimo a 275 franchi al giorno. Queste prestazioni non sono concesse ai beneficiari di congedi finanziati tramite l’ordinamento delle IPG. Le modifiche delle condizioni di diritto mirano a garantire la parità di trattamento tra tutte le categorie di beneficiari, uomini e donne, e a eliminare qualsiasi disparità di trattamento per quanto concerne i congedi finanziati tramite l’ordinamento delle IPG. Il prolungamento del congedo di maternità e del congedo per l’altro genitore migliorerà la situazione dei genitori nei casi in cui la madre deve restare in ospedale per un periodo più lungo in seguito al parto. L’altro genitore potrà così occuparsi del figlio senza dover prendere giorni di congedo o un congedo non pagato, con il rischio di non conseguire alcun salario per un certo periodo. Questa modifica andrà anche a vantaggio dei datori di lavoro, che non dovranno più assumere da soli le spese dovute all’assenza dei loro dipendenti. La concessione dell’indennità di assistenza in caso di ricovero del figlio garantirà inoltre ai genitori e ai loro datori di lavoro certezza giuridica e un indenizzo uniforme.
38 / 47
6 Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità Le proposte modifiche della LIPG concernenti un’assicurazione per la maternità si fondano sull’articolo 116 capoversi 3 e 4 Cost.23 Questa disposizione non definisce né il tipo né la portata delle prestazioni assicurative concesse in caso di maternità, lasciando quindi al legislatore un ampio margine di manovra. Il mandato costituzionale copre pertanto una vasta gamma di prestazioni, tra cui quelle concesse in caso di nascita di un figlio, adozione e assistenza. Le proposte modifiche del CO si fondano sull’articolo 122 Cost. La LIPG è subordinata alla LPGA24, entrata in vigore il 1° gennaio 2003. Tutte le modifiche previste nell’ambito del presente progetto sono compatibili con la LPGA. Il presente progetto è altresì conforme alla Costituzione.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera L’Unione europea (UE) ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 199925 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone). Il diritto dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente l’impostazione specifica dei loro sistemi, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 196026 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) riveduta, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS. Gli assegni per l’azienda vanno a completare l’indennità di maternità, l’indennità per l’altro genitore, l’indennità di assistenza e l’indennità di adozione. Le prestazioni concesse in caso di maternità e l’indennità concessa ai genitori di un figlio con gravi problemi di salute possono, a seconda delle loro modalità, essere qualificate nel contesto internazionale quali prestazioni familiari o di maternità. L’impostazione di queste prestazioni deve però tenere conto degli impegni internazionali della Svizzera in questo ambito. In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e della Convenzione AELS riveduta, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200427 e
23 RS 101 24 RS 830.1 25 RS 0.142.112.681 26 RS 0.632.31 27 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).
39 / 47
il regolamento (CE) n. 987/200928. Questi regolamenti vertono anche sulle prestazioni familiari e di maternità comprese nel campo d’applicazione della LIPG (art. 28a LIPG). Conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004, la Svizzera è tenuta a trattare i cittadini degli Stati dell’UE e dell’AELS come i propri cittadini (art. 4 del regolamento). Le indennità di assistenza e di maternità vanno dunque versate anche ai cittadini di Stati dell’UE o dell’AELS che adempiono le relative condizioni di diritto, tenendo conto, se del caso, dei periodi di assicurazione maturati in uno Stato dell’UE o dell’AELS (art. 6 del regolamento [CE] n. 883/2004). Anche i cittadini di uno Stato dell’UE o dell’AELS residenti in uno Stato membro hanno diritto a queste indennità (art. 7 del regolamento [CE] n. 883/2004). Le spiegazioni di cui sopra si applicano altresì agli assegni per l’azienda, che vanno a completare l’indennità di maternità o l’indennità di assistenza. Le disposizioni del presente progetto sono compatibili con le prescrizioni in materia di coordinamento. Soltanto la Convenzione n. 183 del 15 giugno 200029 dell’Organizzazione internazionale del lavoro sulla protezione della maternità potrebbe contemplare norme vincolanti per la Svizzera nell’ambito del presente progetto, nello specifico della sua parte concernente il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera della madre. Questa convenzione non prevede però nulla su questo punto concreto. Non vi sono altre convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera che prevedano norme rilevanti per le altre modifiche proposte nel presente progetto. Tuttavia, l’armonizzazione delle varie regolamentazioni in materia di perdita di guadagno contribuisce a migliorare la parità di trattamento tra uomini e donne, il che è in particolare in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione del 18 dicembre 197930 delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Il presente progetto è pertanto compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
6.3 Forma dell’atto La legge è emanata sotto forma di legge federale ordinaria secondo l’articolo 164 Cost.
6.4 Delega di competenze legislative Il progetto conferisce al Consiglio federale le seguenti competenze: - disciplinare il prolungamento del versamento dell’indennità di maternità in caso di degenza ospedaliera prolungata del neonato o della madre; - stabilire l’importo massimo dell’assegno per spese di custodia;
28 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.1). 29 RS 0.822.728.3 30 RS 0.108
40 / 47
- disciplinare il diritto agli assegni per l’azienda per i familiari che lavorano in un’azienda agricola, analogamente a quanto previsto per le persone prestanti servizio, come pure disciplinare i dettagli per la concessione dell’assegno per l’azienda ai lavoratori indipendenti per i vari congedi; - disciplinare il diritto all’indennità di adozione delle persone che non erano soggette all’assicurazione obbligatoria durante i nove mesi precedenti l’accoglimento dell’adottando o che non adempiono le condizioni generali di diritto a causa di un’incapacità al lavoro o di un periodo di disoccupazione.
41 / 47
Allegato 1 – Prospettive finanziarie delle IPG secondo l’ordinamento vigente Prospettive finanziarie delle IPG secondo l’ordinamento vigente Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023 (1) Stato: consuntivo definitivo 2022 Risultato Reddito Risultato Livello del Fondo Anno Uscite Entrate di riparti- del d’eser- Indicatori IPG zione capitale cizio
TC Congedo TC Maternità TC Paternità TC Adozione Risultato Redditi da Risultato TC Servizio in di assistenza Totale TC in % Congedo di di cui in % della in % della in % della Liquidità in % Servizio Maternità Paternità Adozione Totale uscite Totale entrate di riparti- investi- d’eser- Capitale % della massa in % della della massa assistenza liquidità massa massa massa delle uscite zione menti cizio salariale AVS massa salariale AVS salariale AVS salariale AVS salariale AVS salariale AVS
(2) (2) (2) (2) (3) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 2022 761 947 160 7 1 875 2 092 217 - 184 33 1 615 1 405 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 75.0 2023 813 6.8 1 017 7.4 173 8.6 14 98.9 0.1 2 017 7.6 2 189 4.7 172 63 235 1 850 1 631 0.19 0.23 0.04 0.00 0.00 0.46 80.9 2024 804 -1.1 1 027 1.0 176 1.7 17 23.7 0.1 0.7 2 024 0.4 2 220 1.4 196 32 227 2 077 1 855 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 91.6 2025 802 -0.2 1 040 1.3 179 1.8 18 6.1 0.1 1.0 2 040 0.8 2 256 1.6 217 38 254 2 331 2 106 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 103.2 2026 800 -0.2 1 051 1.1 182 1.6 18 1.0 0.1 0.8 2 052 0.6 2 288 1.4 236 43 279 2 610 2 382 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 116.1 2027 798 -0.3 1 060 0.8 185 1.3 18 0.8 0.1 0.6 2 061 0.4 2 315 1.2 254 49 303 2 913 2 682 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 130.1 2028 800 0.3 1 072 1.1 188 1.6 18 1.2 0.1 1.0 2 078 0.8 2 351 1.5 273 55 328 3 241 3 006 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 144.7 2029 803 0.4 1 083 1.1 191 1.6 19 1.2 0.1 1.1 2 096 0.9 2 387 1.5 291 62 353 3 594 3 355 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 160.1 2030 856 6.5 1 136 4.9 201 5.5 20 5.1 0.1 1.2 2 213 5.6 2 424 1.5 211 67 278 3 872 3 630 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 164.0 2031 860 0.4 1 148 1.0 204 1.6 20 1.2 0.1 1.2 2 232 0.9 2 461 1.5 229 73 302 4 174 3 928 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 176.0 2032 865 0.6 1 160 1.0 207 1.5 20 1.2 0.1 1.2 2 252 0.9 2 499 1.6 247 79 326 4 500 4 251 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 188.7 2033 870 0.5 1 171 1.0 210 1.5 20 1.2 0.1 1.2 2 272 0.9 2 538 1.6 267 86 352 4 853 4 599 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 202.4
Spiegazioni Ipotesi sull'evoluzione economica del 20.09.2023, in %: UFAS, 11.10.2023 (1) Conto annuale ai prezzi correnti Anno 2023 2024 2025 2026 2027 (2) Variazione percentuale annua Indice dei salari 2.2 2.2 2.0 1.7 1.5 (3) Entrata in vigore: 1.1.2023 Prezzi 2.2 1.9 1.1 1.0 1.0 (4) TC: tasso di contribuzione Adeguamento delle rendite ogni due anni Scenario A-00-2020 Ufficio federale di statistica UST
42 / 47
Allegato 2 – Prospettive finanziarie delle IPG con l’armonizzazione delle prestazioni nell’ordinamento delle IPG Prospettive finanziarie delle IPG con la riforma della LIPG (Armonizzazione delle prestazioni nell’ordinamento delle IPG) Rapporto esplicativo
Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023 (1) Stato: consuntivo definitivo 2022 Risultato Reddito Risultato Livello del Fondo Anno Uscite Entrate di riparti- del d’eser- Indicatori IPG zione capitale cizio
TC Congedo TC Maternità TC Paternità TC Adozione Risultato Redditi da Risultato TC Servizio in di assistenza Totale TC in % Congedo di di cui in % della in % della in % della Liquidità in % Servizio Maternità Paternità Adozione Totale uscite Totale entrate di riparti- investi- d’eser- Capitale % della massa in % della della massa assistenza liquidità massa massa massa delle uscite zione menti cizio salariale AVS massa salariale AVS salariale AVS salariale AVS salariale AVS salariale AVS
(2) (2) (2) (2) (3) (2) (2) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) 2022 761 947 160 7 1 875 2 092 217 - 184 33 1 615 1 405 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 75.0 2023 813 6.8 1 017 7.4 173 8.6 14 98.9 0.1 2 017 7.6 2 189 4.7 172 63 235 1 850 1 631 0.19 0.23 0.04 0.00 0.00 0.46 80.9 2024 804 -1.1 1 027 1.0 176 1.7 17 23.7 0.1 0.7 2 025 0.4 2 220 1.4 196 32 227 2 077 1 855 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 91.6 2025 802 -0.2 1 040 1.3 180 1.8 18 6.1 0.1 1.0 2 040 0.8 2 256 1.6 216 38 254 2 331 2 105 0.18 0.23 0.04 0.00 0.00 0.45 103.2 2026 800 -0.2 1 051 1.1 182 1.6 18 1.0 0.1 0.8 2 052 0.6 2 288 1.4 236 43 279 2 610 2 381 0.17 0.23 0.04 0.00 0.00 0.44 116.0 2027 797 -0.4 1 075 2.2 191 4.8 100 454.2 0.1 2.0 2 164 5.4 2 315 1.2 152 47 199 2 809 2 577 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 119.1 2028 799 0.3 1 088 1.2 194 1.6 102 1.8 0.1 1.0 2 184 0.9 2 351 1.5 167 51 218 3 027 2 792 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 127.8 2029 803 0.4 1 099 1.0 197 1.6 104 1.9 0.1 1.1 2 203 0.9 2 387 1.5 184 56 239 3 266 3 028 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 137.4 2030 860 7.1 1 154 5.0 208 5.6 106 1.9 0.1 1.3 2 329 5.7 2 424 1.5 95 59 154 3 421 3 178 0.18 0.24 0.04 0.02 0.00 0.48 136.5 2031 863 0.4 1 166 1.0 211 1.5 108 1.8 0.1 1.1 2 349 0.9 2 461 1.5 113 62 175 3 596 3 349 0.17 0.24 0.04 0.02 0.00 0.47 142.6 2032 868 0.5 1 178 1.0 214 1.5 110 1.6 0.1 1.2 2 370 0.9 2 499 1.6 130 66 196 3 791 3 541 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 149.4 2033 871 0.4 1 189 1.0 218 1.4 112 1.6 0.1 1.1 2 390 0.9 2 538 1.6 149 70 218 4 010 3 756 0.17 0.23 0.04 0.02 0.00 0.46 157.2
Spiegazioni Ipotesi sull’evoluzione economica del 20.9.2023, in %: UFAS, 24.10.2023 (1) Conto annuale ai prezzi correnti Anno 2023 2024 2025 2026 2027 (2) Variazione percentuale annua Indice dei salari 2.2 2.2 2.0 1.7 1.5 (3) Entrata in vigore: 1.1.2023 Prezzi 2.2 1.9 1.1 1.0 1.0 (4) TC: tasso di contribuzione Adeguamento delle rendite ogni due anni Scenario A-00-2020 Ufficio federale di statistica UST
43 / 47
Allegato 3 – Misure dell’armonizzazione delle prestazioni nell’ordinamento delle IPG Ripercussioni finanziarie delle misure della riforma della LIPG (Armonizzazione delle prestazioni nell’ordinamento delle IPG) Rapporto esplicativo
Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023 Stato: consuntivo definitivo 2022
Prolungamento del congedo Prolungamento del congedo Assegno per l’azienda per i Congedo di assistenza in caso Somma dei Assegni per le spese di Adeguamento dell’importo di maternità in caso di per l’altro genitore in caso di Variazione Variazione Anno genitori lavoratori Indennità di servizio di degenza ospedaliera del Totale effetti tassi di custodia per i genitori massimo degenza ospedaliera degenza ospedaliera uscite entrate indipendenti figlio contribuzione prolungata della madre prolungata della madre
Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Tasso di Saldo di tutte le Saldo di tutte le Tasso di Uscite Uscite Uscite Uscite Uscite Uscite Uscite Entrate - uscite contribuzione contribuzione contribuzione contribuzione contribuzione contribuzione contribuzione misure misure contribuzione
Allegato 4 – Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima attualizzazione Pag. 34: «L’estensione del Secondo il registro delle IPG (stato 20.10.2023 diritto all’assegno per l’azienda ottobre 2023), al massimo (...) cagionerà spese 4300 lavoratori indipendenti supplementari pari a quasi percepiscono un assegno per 20 milioni di franchi nel 2030 l’azienda: per l’ordinamento delle IPG, il le madri per 98 giorni e gli altri che corrisponde a un tasso di genitori per 14. contribuzione dello 0,0041 per cento. A beneficiare di questa estensione saranno circa 4300 persone». Pag. 34: «Considerato che Risparmi sulle spese attuali e su 28.9.2023 queste prestazioni quelle attualmente previste per gli rappresenterebbero circa assegni familiari nelle prospettive 2 milioni di franchi nel 2030, la finanziarie delle IPG del 28.9.2023 loro soppressione permetterebbe dunque di ridurre nella stessa misura le uscite dell’ordinamento delle IPG, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0005 per cento». Pag. 34: «Nel 2022 l’assegno Secondo il registro delle IPG (stato 20.10.2023 per i figli è stato versato a circa ottobre 2023) 22 000 persone prestanti servizio (11 %)». Pag. 34: «L’estensione del Si presume che in media saranno 20.10.2023 diritto all’assegno per le spese versati circa 3000 franchi di di custodia (...) cagionerà spese assegno per caso. supplementari pari a quasi 1 milione di franchi nel 2030 per l’ordinamento delle IPG, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0002 per cento. Secondo il registro delle IPG (stato ottobre 2023)
45 / 47
Ad aver diritto a questa prestazione saranno circa 350 persone supplementari». Pagg. 34–35: «Tra il 2012 e il Statistica medica degli stabilimenti 28.9.2020 2021 sono state in media circa ospedalieri 2020 750 le donne che ogni anno hanno dovuto essere ricoverate in ospedale più di 14 giorni in seguito al parto. La durata media della degenza è stata di circa 32 giorni».
«Le spese cagionate (...) potrebbero raggiungere al massimo i 3 milioni di franchi nel 2030, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0007 per cento».
«Le spese per l’indennità per l’altro genitore (...) ammonterebbero dunque a circa 2 milioni di franchi nel 2030, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0004 per cento». Pag. 35: «Secondo le statistiche Statistica medica degli stabilimenti 28.9.2023 più recenti, ogni anno sono ospedalieri 2023 quasi 20 000 i minori che devono essere ricoverati per almeno quattro giorni».
«(...) le spese supplementari (...) sono stimate a circa 85 milioni di franchi nel 2030, il che corrisponde a un tasso di contribuzione dello 0,0175 per cento».
Tabella 5-1 Pag. 36: Tabella 5-2 Il numero delle persone interessate 28.9.2023 è stato proiettato per gli anni a
46 / 47
venire in base allo scenario dell’evoluzione demografica. Risultati dello scenario di riferimento (UST 2020). L’evoluzione dei salari e dei prezzi considerati nei calcoli si basa sulle previsioni congiunturali della SECO (28.9.2023)
47 / 47