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Art. 14 lett. b n. 3

La sottocategoria dei risciò elettrici è soppressa. In futuro le corrispondenti e-bike cargo adibite al trasporto di carichi e persone non saranno più considerate motoleggere, bensì ciclomotori (nuova categoria «ciclomotori pesanti» secondo art. 18 lett. c P- OETV). I risciò elettrici già in circolazione potranno essere attribuiti alla nuova categoria (disposizione transitoria dell’art. 222s cpv. 1 P-OETV); in assenza di apposita richiesta da parte del detentore, continueranno a essere considerati risciò elettrici (ai sensi del diritto previgente) secondo l’articolo 4 capoverso 1 OETV. Si veda in proposito anche l’articolo 43a P-ONC.

Art. 18 Ciclomotori

Lett. a: è introdotto il termine «ciclomotori veloci». La sottocategoria rimane tuttavia invariata. Il peso totale ammesso continua a essere 200 kg, ma è ora disciplinato direttamente nella definizione e non più nell’articolo 175 capoverso 4 OETV. Viene inoltre precisato che la velocità massima per costruzione di 30 km/h è la velocità raggiunta con il solo motore (senza pedalare).

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Lett. b: in futuro, i ciclomotori leggeri potranno in linea generale raggiungere mediante propulsione elettrica una velocità massima di 25 km/h (invariata per la pedalata assistita, ma innalzata da 20 a 25 km/h in caso di uso del solo motore), al fine di tener conto del principio di uniformazione delle velocità sulle aree ciclabili. Il peso totale ammesso è portato da 200 kg a 250 kg, in modo tale da aumentare la parte di carico utile del veicolo necessaria al trasporto di bambini.

Lett. c: l’attuale sottocategoria «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa e sostituita dai «ciclomotori pesanti», che potranno avere un peso totale massimo di 450 kg. Per ridurre il rischio di ribaltamento sono ammessi solo veicoli pluritraccia (ad es. a tre o quattro ruote). Il dispositivo di propulsione deve essere elettrico, con potenza complessiva massima di 1 kW. La velocità massima è di 25 km/h sia in caso di pedalata assistita che di uso del solo motore, al fine di tener conto del principio di uniformazione delle velocità sulle aree ciclabili. La categoria è pensata in particolare per le cargo bike pesanti e sostituisce l’attuale categoria dei risciò elettrici, oggi considerati motoleggere, adibiti al trasporto sia di persone che di cose (v. art. 14 lett. b n. 3 OETV). Le sedie a rotelle motorizzate potranno essere immatricolate come ciclomotori pesanti o come ciclomotori leggeri (v. disposizione transitoria dell’art. 222t cpv. 2 P-OETV e normativa in materia di licenza di condurre per persone con ridotte capacità deambulatorie all’art. 5 cpv. 2 lett. g P-OAC). In assenza di apposita richiesta da parte del detentore, continueranno invece a essere considerate sedie a rotelle motorizzate (ai sensi del diritto previgente) secondo l’articolo 4 capoverso 1 OETV.

Lett. d: la definizione della sottocategoria «monopattini autobilanciati» è semplificata. La disposizione concernente la pedalata assistita è stralciata e il dispositivo di propulsione elettrica può raggiungere i 25 km/h, al fine di tener conto del principio di uniformazione delle velocità sulle aree ciclabili. Il peso totale ammesso per questi veicoli è aumentato dagli attuali 200 kg a 250 kg e non è più disciplinato nell’articolo 175 capoverso 4 OETV, bensì direttamente nella definizione della sottocategoria, che per il resto rimane invariata.

Art. 46 cpv. 3

Nell’ultima frase della presente disposizione sulle misurazioni della potenza è stralciato il termine «risciò elettrici», essendo la relativa sottocategoria soppressa (v. art. 14 lett. b n. 3 P-OETV). I veicoli corrispondenti potranno in futuro essere immatricolati come ciclomotori pesanti.

Art. 149 cpv. 1bis Le disposizioni speciali per i freni dei risciò elettrici possono essere abrogate, in quanto in futuro questa sottocategoria non esisterà più (v. art. 14 lett. b n. 3 P-OETV). I veicoli corrispondenti potranno essere immatricolati come ciclomotori pesanti, cui si applicano requisiti propri in materia di freni (art. 178 cpv. 3 e all. 7 n. 316 P-OETV nonché art. 178 cpv. 4 e 5 OETV).

Art. 175, rubrica e cpv. 2–5

Rubrica: è aggiunta la parola «posti».

Cpv. 2: la disposizione tecnica secondo cui la larghezza dei ciclomotori non deve superare 1 m è integrata dalla deroga concernente i ciclomotori pesanti monoposto per il trasporto di cose, che potranno essere larghi fino a 1,20 m, per agevolare in particolare il trasporto dei cosiddetti «europallet». 27/50

Cpv. 3: viene aggiunto che i ciclomotori guidati in piedi (monopattini elettrici e monopattini autobilanciati) non possono avere posti per passeggeri. Devono inoltre disporre di un manubrio o di un’asta di sostegno, il che significa che i ciclomotori guidati da seduti potranno anche disporre di un altro dispositivo di sterzo (ad es. joystick o volante; si veda tuttavia in proposito l’integrazione all’art. 179 cpv. 3 P-OETV: per i ciclomotori veloci il manubrio rimane obbligatorio).

Cpv. 4: il peso totale è ora disciplinato nella definizione dei veicoli all’articolo 18 P- OETV (200 kg per i ciclomotori veloci, 250 kg per i ciclomotori leggeri e per i monopattini autobilanciati, 450 kg per i ciclomotori pesanti). La disposizione vigente concernente il peso totale massimo ammesso è dunque stralciata dal presente capoverso. Al suo posto si dispone che nel peso totale ammesso deve essere riservato un carico utile di 65 kg per ogni posto destinato ai passeggeri. Il carico utile è il peso disponibile per il trasporto di carichi o persone ed è uguale alla differenza tra peso totale e peso a vuoto (nel quale è già compreso un valore forfettario di 75 kg per il conducente, cfr. art. 7 cpv. 1 OETV). In questo modo, per i ciclomotori leggeri e quelli pesanti di larghezza non superiore al metro il numero di posti sarà limitato in futuro solo dal carico utile disponibile. Per i fanciulli sistemati su sedili protetti è possibile stabilire un peso inferiore a 65 kg, tenendo conto della statura dei bambini cui sono destinati tali posti. Cpv. 5 (nuovo): i ciclomotori possono essere adeguati alle esigenze di una persona disabile a condizione che le modifiche non compromettano la sicurezza stradale e la sicurezza di funzionamento del veicolo. La disposizione figurava attualmente nell’articolo 181 capoverso 1 OETV (categoria delle sedie a rotelle motorizzate, ora soppressa).

Art. 178 cpv. 3, 6 e 7

Cpv. 3: la prescrizione concernente i freni è integrata precisando che il sistema di frenatura deve funzionare in modo sicuro in tutte le condizioni di marcia e in particolare in caso di strada bagnata o di azionamento prolungato (i costruttori devono dunque garantire l’efficacia dei freni sul bagnato e in caso di surriscaldamento). Viene inoltre recepita la disposizione secondo cui il veicolo deve frenare senza deviare dalla traiettoria, ossia senza sbandare a destra o a sinistra. Questi requisiti, già vigenti in virtù delle garanzie di sicurezza (art. 29 LCStr), sono ora formulate esplicitamente.

Cpv. 6: il divieto di avere carrozzerie chiuse è revocato a titolo generale per tutti i ciclomotori. Attualmente le carrozzerie chiuse sono permesse solo per le sedie a rotelle motorizzate, per gli altri ciclomotori solo come protezione contro le intemperie (ad es. carrozzeria aperta con tettuccio). Tuttavia, già oggi chiunque può circolare sulle aree ciclabili con una sedia a rotelle motorizzata e chi vuole una carrozzeria chiusa acquista un ciclomotore immatricolato come sedia a rotelle motorizzata. La nuova normativa proposta elimina questa incongruenza a livello di prescrizioni tecniche, permettendo di immatricolare come ciclomotori leggeri o ciclomotori pesanti i veicoli con carrozzeria chiusa finora considerati sedie a rotelle motorizzate. Come finora previsto per queste ultime, si specifica che i ciclomotori con carrozzeria chiusa devono essere dotati di indicatori di direzione lampeggianti, dal momento che la carrozzeria chiusa non consente di segnalare il cambio di direzione con cenni della mano.

Cpv. 7: dato che una migliore visibilità dei veicoli a due ruote può migliorare la sicurezza stradale, viene aggiunto che scritte e decorazioni (iscrizioni e dipinti) possono essere catarifrangenti e/o luminescenti (come nell’art. 139 cpv. 4 OETV per i motoveicoli).

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Art. 178a, rubrica, cpv. 1 e 6

Rubrica: è aggiunto il termine «indicatori di direzione lampeggianti».

Cpv. 1: nella prima frase, nella disposizione concernente il fissaggio delle luci, «montate stabilmente» è sostituito per maggiore comprensione con «montate», per consentire giuridicamente anche l’utilizzo di luci a clip o luci con chiusura a scatto, in linea con l’attuale prassi. Le luci devono infatti essere montate durante la guida, ma possono essere rimosse quando il veicolo è parcheggiato (ad es. per evitarne il furto). Alla fine del capoverso è inoltre aggiunto che sui ciclomotori il cui motore sviluppa una velocità massima di 10 km/h le luci non sono obbligatorie in caso di buone condizioni di visibilità. Viene in questo modo recepita per analogia l’attuale disposizione dell’abrogando articolo 181 capoverso 2 OETV concernente le luci delle sedie a rotelle motorizzate con velocità massima di 10 km/h (v. anche art. 18 lett. c P-OETV: la categoria delle sedie a rotelle motorizzate è soppressa, per cui i veicoli corrispondenti potranno essere immatricolati come ciclomotori).

Cpv. 6 (nuovo): le disposizioni concernenti gli indicatori di direzione lampeggianti erano finora riportate più volte nelle diverse categorie di ciclomotori (negli art. 179a cpv. 2 lett. d, 180 e 181 cpv. 4 OETV). Adesso questi dispositivi sono invece disciplinati nelle prescrizioni generali applicabili a tutti i ciclomotori, che però di per sé rimangono materialmente invariate. Sui ciclomotori gli indicatori di direzione restano facoltativi. Se presenti, devono tuttavia essere montati stabilmente e soddisfare gli stessi requisiti applicabili a quelli delle motoleggere, ovvero gli articoli 79, 140 capoverso 1 lettera c, 154 capoverso 2 e l’allegato 10 OETV (v. anche i commenti riguardo all’agevolazione per gli indicatori dei ciclomotori leggeri di cui all’art. 180 cpv. 1 P-OETV).

Art. 178b cpv. 1 e 3

Cpv. 1: finora le disposizioni concernenti gli avvisatori acustici diversi dal campanello si ripetevano per diverse categorie di ciclomotori (art. 179b cpv. 2 e 181a cpv. 4 OETV). Adesso questi dispositivi sono disciplinati una sola volta nell’articolo 178b capoverso 1 P-OETV, che si applica in generale a tutti i ciclomotori.

Cpv. 3: con decreto del 17 dicembre 2021 il Consiglio federale ha stabilito che i ciclomotori con velocità massima per costruzione superiore a 20 km/h oppure a 25 km/h in caso di pedalata assistita devono essere muniti di tachimetro. A questo scopo ha introdotto nell’articolo 178b il nuovo capoverso 3, che entrerà tuttavia in vigore soltanto il 1° aprile 2024 (in modo tale da concedere ai costruttori tempo sufficiente per adeguare la produzione). L’obbligo di equipaggiamento con tachimetro riguarda unicamente i ciclomotori veloci. Per garantire tale situazione, la disposizione deve essere adeguata alla presente modifica, dato che in futuro i ciclomotori leggeri, i ciclomotori pesanti e i monopattini autobilanciati potranno avere a titolo generale un dispositivo di propulsione che consente di raggiungere al massimo 25 km/h (cfr. art. 18 P-OETV), ossia non si distinguerà più tra uso del solo motore (finora 20 km/h) e pedalata assistita (25 km/h). L’inizio della prima frase del capoverso è dunque modificata sostituendo «I ciclomotori con velocità massima per costruzione superiore a 20 km/h oppure con pedalata assistita e velocità superiore a 25 km/h devono …» con «I ciclomotori veloci devono …». Poiché la presente modifica non entrerà in vigore prima del 1° aprile 2024, non è necessario prevedere un’entrata in vigore scaglionata per questo adeguamento.

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Titolo prima dell’art. 179

L’espressione «ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a» è sostituita con «ciclomotori veloci» (v. anche art. 18 lett. a P-OETV).

Art. 179 cpv. 3 e 6

Cpv. 3: l’espressione «ciclomotori di cui all’articolo 18 lettera a» è sostituita con «ciclomotori veloci» (v. anche art. 18 lett. a P-OETV), aggiungendo che i ciclomotori veloci devono avere un manubrio largo almeno 0,35 (finora in art. 175 cpv. 3 OETV).

Cpv. 6: si aggiunge che ogni ruota di un ciclomotore veloce deve essere provvista di un freno a tamburo (finora, secondo il rimando nell’art. 177 cpv. 6 OETV, solo una ruota).

Art. 179a cpv. 2 lett. d

È riportato solo il termine «indicatori di direzione lampeggianti». I pertinenti requisiti sono ora disciplinati nell’articolo 178a capoverso 6 P-OETV, applicabile in generale a tutti i ciclomotori.

Art. 179b cpv. 2

La disposizione concernente gli avvisatori acustici diversi dal campanello non è più necessaria, in quanto tali dispositivi sono ora disciplinati nell’articolo 178b capoverso 1 P-OETV, applicabile in generale a tutti i ciclomotori.

Art. 180

Cpv. 1: i requisiti concernenti gli indicatori di direzione lampeggianti facoltativi sono ora disciplinati nell’articolo 178a capoverso 6 P-OETV applicabile in generale a tutti i ciclomotori: l’attuale rimando all’articolo 179a capoverso 2 lettera d è dunque stralciato. Al suo posto vengono introdotte due agevolazioni per i ciclomotori leggeri con carrozzeria aperta. Si può, alternativamente: (lett. a) montare alle estremità del manubrio un’unica coppia di indicatori, ciascuno visibile da davanti e da dietro (invece di due coppie, una davanti e una dietro, agevolazione che valeva fino al 15 gennaio 2017 persino per i motoveicoli), oppure (lett. b) montare la coppia posteriore a una distanza da terra inferiore a 35 cm, ma almeno di 15 cm, se la parte posteriore del veicolo è troppo bassa per il montaggio a un’altezza di 35 cm (come ad es. nel caso dei monopattini elettrici).

Se ci si avvale di una delle due agevolazioni, le frecce, quando in funzione, devono essere ben visibili guardando il veicolo da davanti, da dietro, da sinistra e da destra, ossia devono avere angoli di visibilità orizzontali e verticali adeguati e non coperti.

Queste agevolazioni sono in linea con la normativa tedesca applicabile ai monopattini elettrici, che, se fabbricati in Germania e provvisti di suddetti dispositivi, non potevano finora essere né importati né messi in circolazione in Svizzera.

Un maggior impiego degli indicatori di direzione (facoltativi) sui monopattini elettrici potrebbe migliorare la sicurezza stradale: i cambi di direzione, infatti, non dovrebbero più essere segnalati manualmente dal conducente, costringendolo a rimanere in equilibrio sul mezzo con una sola mano sul manubrio. 30/50

Cpv. 2: sono ammesse le combinazioni costituite da un ciclomotore leggero e una sedia a rotelle (cosiddette combinazioni velocipede/sedia a rotelle); la disposizione contenuta nell’attuale definizione dei ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b n. 3 OETV) è ora trasferita qui, senza alcuna modifica nel merito.

Cpv. 3: i requisiti relativi ai freni della norma SN EN 12184 «Elektrorollstühle und - mobile und zugehörige Ladegeräte - Anforderungen und Prüfverfahren» (Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica - Requisiti e metodi di prova) divergono in parte da quelli previsti dall’OETV per i ciclomotori leggeri. La norma non richiede ad esempio un freno a tamburo come freno di servizio e contempla valori di decelerazione inferiori. Esige tuttavia un freno di stazionamento indipendente dal freno di servizio, azionabile senza energia anche in corsa, e consente una velocità massima non superiore a 15 km/h. Le sedie a rotelle elettriche certificate secondo questa norma devono dunque poter essere messe in circolazione come ciclomotori leggeri, anche in deroga ai requisiti per i freni dell’OETV, se le altre prescrizioni sono soddisfatte (v. anche inserimento della norma EN in all. 2 n. 14 P-OETV).

Titolo prima dell’art. 181

L’espressione «sedie a rotelle motorizzate» è sostituita con «ciclomotori pesanti» (v. anche art. 18 lett. c P-OETV).

Art. 181

L’articolo, ora riformulato, contiene le disposizioni speciali per i ciclomotori pesanti.

Cpv. 1: ciascuna ruota di un ciclomotore pesante deve essere provvista di un freno a tamburo meccanico (v. anche all. 7 n. 316 P-OETV).

Cpv. 2: i ciclomotori pesanti sono soggetti all’obbligo di dotazione con specchio retrovisore.

Art. 181a cpv. 4 e 5

Cpv. 4: la disposizione concernente gli avvisatori acustici diversi dal campanello non è più necessaria, in quanto tali dispositivi sono ora disciplinati nell’articolo 178b capoverso 1 P-OETV, che si applica in generale a tutti i ciclomotori.

Cpv. 5: la disposizione secondo cui sui monopattini autobilanciati non è necessario un manubrio è abrogata. In futuro, secondo l’articolo 175 capoverso 3 P-OETV i ciclomotori guidati stando in piedi dovranno disporre di un manubrio o perlomeno di un’asta di sostegno (nel caso dei ciclomotori autobilanciati l’assenza di questi elementi presuppone la presenza obbligatoria di un sedile).

Art. 210 cpv. 6

In futuro i rimorchi per biciclette e ciclomotori potranno disporre di una funzione di assistenza alla spinta (cosiddetto walk assist). Continuerà per contro ad essere vietato dotare il rimorchio di un vero e proprio dispositivo di propulsione che spinga la bicicletta o il ciclomotore usati come veicolo trattore durante la normale marcia. Per questo motivo il dispositivo di propulsione su un rimorchio non può superare i 6 km/h di velocità. Da uno studio esterno commissionato dall’USTRA su diversi modelli di rimorchi è infatti emerso che altrimenti non potrebbero essere garantite la sicurezza stradale né la sicurezza di funzionamento del veicolo (v. punto 1.2.2). 31/50

Art. 215 cpv. 1bis, 2 e 3 (nuovo)

Cpv. 1bis: dato che una migliore visibilità dei veicoli a due ruote può migliorare la sicurezza stradale, viene aggiunto, analogamente ai ciclomotori (art. 178 cpv. 7 P- OETV), che scritte e decorazioni possono essere catarifrangenti e/o luminescenti.

Cpv. 2: come per i ciclomotori (v. art. 175 cpv. 4 P-OETV), anche per le biciclette il numero di sedili protetti per bambini non è più limitato (finora ne erano ammessi al massimo due). Il numero di posti per adulti e bambini deve essere stabilito in modo tale che la bici a pieno carico non superi il peso di 250 kg. Spetta al costruttore definire il peso dell’occupante per ciascun posto. La prescrizione secondo cui tutti i posti (a eccezione di quelli per bambini) devono disporre di pedali è allentata, per cui in futuro sarà consentito anche avere un posto per adulti senza pedali (finora ammesso solo per disabili). L’autorità cantonale può inoltre autorizzare più posti senza pedali (competenza finora conferita nell’abrogando art. 63 cpv. 6 P-ONC).

Cpv. 3 (nuovo): le biciclette senza posti a sedere, da guidare in piedi (ad es. con una pedaliera come quella delle macchine da palestra) devono essere monoposto e disporre di un manubrio, che consenta una presa sicura anche in caso di segnalazione del cambio di direzione con la mano.

Art. 222t Disposizioni transitorie

Cpv. 1: la disposizione transitoria consente ai risciò elettrici conformi al diritto vigente, ma non alle nuove disposizioni di cui all’articolo 18 lettera c P-OETV, di essere immatricolati come ciclomotori pesanti (finora ad es. i risciò elettrici possono avere una potenza del motore non superiore a 2 kW, mentre il limite per i ciclomotori pesanti è solo 1 kW). Tutti i veicoli prodotti o presenti in Svizzera prima della data di entrata in vigore della modifica d’ordinanza che soddisfano le prescrizioni vigenti concernenti i risciò elettrici potranno essere immatricolati come ciclomotori pesanti in un qualsiasi momento successivo. Ad essere interessati sono in particolare i veicoli in stock, non ancora in circolazione.

Cpv. 2: la disposizione transitoria consente alle sedie a rotelle motorizzate conformi al diritto vigente, ma non alle nuove disposizioni di cui all’articolo 18 lettera c P-OETV, di essere immatricolate come ciclomotori pesanti (ad es. sono rare oggigiorno le sedie a rotelle motorizzate con peso totale ammesso di poco superiore al nuovo limite di 450 kg per i ciclomotori pesanti o vecchi modelli con motore a combustione interna). Tutti i veicoli prodotti o presenti in Svizzera prima della data di entrata in vigore della modifica d’ordinanza che soddisfano le prescrizioni vigenti relative alle sedie a rotelle motorizzate potranno essere immatricolati come ciclomotori pesanti in un qualsiasi momento successivo. Ad essere interessati sono in particolare i veicoli in stock, non ancora in circolazione.

Allegato 2

È inserita al numero 14 la norma EN 12184 «Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica - Requisiti e metodi di prova» di cui all’articolo 180 capoverso 3 P-OETV.

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Allegato 7

N. 315, rubrica: il numero rimane invariato quanto a tenore, ma si applicherà solo ai ciclomotori con peso totale non superiore ai 250 kg (e, come finora, alle biciclette). La rubrica è pertanto modificata sostituendo «Ciclomotori e velocipedi» con «Ciclomotori con peso totale ammesso fino a 250 kg e velocipedi».

N. 316: ai ciclomotori pesanti (peso totale fino a 450 kg) si applicheranno requisiti più elevati in materia di decelerazione minima, riportati nel nuovo numero 316.

4.2 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) Sostituzione di un’espressione

Nella versione italiana le espressioni «a ruote simmetriche» e «con ruote disposte simmetricamente» sono sostituite con il termine «pluritraccia», come fatto in precedenza in altre ordinanze, per garantire l’uniformità intertestuale.

Art. 3b cpv. 2 lett. e, g e h

Lett. e: gli utenti di veicoli la cui velocità massima per costruzione è di 20 km/h continueranno a essere esonerati dall’obbligo del casco come nel diritto vigente.

Lett. g: per maggiore comprensione il porto del casco per chi circola a bordo di ciclomotori a propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h è disciplinata nella lettera g. Il criterio determinante per l’esenzione sarà la propulsione elettrica, a condizione di non superare i 25 km/h. Per motivi di sicurezza è comunque raccomandato l’uso del casco.

Lett. h: la sottocategoria delle sedie a rotelle motorizzate è abrogata. Tali veicoli rientreranno, a seconda delle caratteristiche, nelle sottocategorie dei ciclomotori leggeri o pesanti e gli utenti saranno esentati dall’obbligo di indossare il casco ai sensi dell’articolo 3b capoverso 2 lettera g P-ONC. Affinché i conducenti di veicoli immatricolati come «sedie a rotelle motorizzate» ai sensi del vigente articolo 18 lettera c OETV e quindi non conformi ai requisiti di cui alla lettera e o g P-ONC continuino a essere esonerati, vengono menzionati nella lettera h P-ONC, analogamente alla vigente lettera g ONC.

Art. 41 cpv. 2

Con l’aggiunta della precisazione «e altri aventi diritto» si sottolinea l’obbligo di prudenza generale che le persone costrette a utilizzare il marciapiede col proprio veicolo (ad es. per accedere a un’abitazione) sono tenute a osservare nei confronti di quanti vi circolano. Fra gli aventi diritto rientrano, oltre ai pedoni e ai conducenti di mezzi simili a veicoli, in particolare i bambini fino a 12 anni in mancanza di un’infrastruttura ciclabile idonea (art. 41 cpv. 4 ONC), le persone con ridotte capacità deambulatorie su ciclomotori (art. 43a cpv. 1 ONC) come pure, in casi specifici, i ciclisti o i conducenti di ciclomotori quando al segnale «Strada pedonale» è aggiunto il cartello complementare « permesso».

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Art. 42 cpv. 2 lett. a e b e 4

Cpv. 2 lett. a e b: in futuro le cargo bike pesanti a motore per il trasporto di cose potranno essere larghe fino a 1,20 m (art. 175 cpv. 2 P-OETV). Occorre di conseguenza adeguare anche la larghezza massima ammessa per gli oggetti trasportati disciplinata nel capoverso 2, il cui disposto è ora precisato per maggiore comprensione nelle lettere a e b. La lettera a si riferisce agli oggetti trasportati su un veicolo di larghezza pari o inferiore a 1 m, che come nel diritto vigente potranno essere larghi al massimo 1 m. La lettera b riguarda invece gli oggetti trasportati su bici cargo pesanti a motore per il trasporto di cose: laddove tale mezzo fosse più largo di 1 m, per motivi di sicurezza gli oggetti trasportati non potranno sporgere dal veicolo e dovranno avere al massimo la medesima larghezza.

Cpv. 4: secondo il rapporto in adempimento dei postulati, le norme generali della circolazione in base alle quali i conducenti di tutti i ciclomotori sono tenuti a osservare le prescrizioni per i ciclisti vanno riviste per quanto attiene all’utilizzo obbligatorio delle piste ciclabili da parte dei ciclomotori veloci e pesanti. Il Consiglio federale propone quindi di mantenere l’obbligo solo per gli utenti di ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati, lasciando ai conducenti degli altri ciclomotori, ossia veloci e pesanti, la possibilità di decidere autonomamente se utilizzare la ciclopista o la strada. L’obbligo di utilizzare le corsie ciclabili rimane invece applicabile a tutti i ciclomotori.

Art. 43a, rubrica e cpv. 1

Rubrica: in seguito all’abrogazione della sottocategoria «sedie a rotelle motorizzate» la rubrica è adattata introducendo l’espressione «Ciclomotori per persone con ridotte capacità deambulatorie», che può includere tra l’altro anche i monopattini autobilanciati.

Cpv. 1: lo stralcio della sottocategoria «sedie a rotelle motorizzate» all’interno dell’OETV richiede un adeguamento anche qui. I detentori potranno riclassificare tali veicoli sia come ciclomotori leggeri sia come ciclomotori pesanti, a seconda delle caratteristiche; la modifica è tuttavia facoltativa (v. art. 222t cpv. 2 P-OETV e commento art. 18 lett. c P-OETV).

La nuova formulazione del capoverso, secondo cui ai ciclomotori pluritraccia senza pedali guidati da persone con ridotte capacità motorie è ora consentito circolare su aree destinate ai pedoni, comprende dunque sia le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente sia i monopattini autobilanciati e i ciclomotori leggeri e pesanti, in modo tale da evitare un’eventuale discriminazione e garantire parità di trattamento alle persone con ridotte capacità deambulatorie.

Venendo meno il concetto di «sedie a rotelle motorizzate», per quelle che ne sono prive occorre precisare «sedie a rotelle senza motore» in analogia all’articolo 23a OETV.

Art. 59a cpv. 1 lett. b

La modifica, di natura redazionale, riguarda soltanto il testo italiano e assicura l’uniformità terminologica tra l’ONC e altri atti normativi. L’espressione «il cui genere di costruzione permette velocità massime» è sostituita con «velocità massima per costruzione».

Art. 59b 34/50

In tutto l’articolo si sostituisce «il cui genere di costruzione permette velocità massime» con «velocità massima per costruzione». La modifica, di natura redazionale, riguarda soltanto il testo italiano e assicura l’uniformità terminologica tra l’ONC e altri atti normativi.

Art. 63 cpv. 3 e 6

Cpv. 3 lett. a: la disposizione secondo cui le biciclette a più posti possono trasportare soltanto tante persone quanto sono le paia supplementari di pedali disponibili è soppressa. Al suo posto si stabilisce che le persone possono essere trasportate solo sui posti a sedere previsti (sellino o sedile). I bambini devono utilizzare unicamente sedili idonei, ossia adatti alla loro altezza e in grado di offrire un livello di sicurezza adeguato all’età (v. anche art. 63 cpv. 3 lett. d e 4 P-ONC). Sono ammessi anche seggiolini per bambini accessori sicuri.

La modifica è dettata dal fatto che i posti sui ciclomotori leggeri (art. 18 lett. b P-OETV) e sui ciclomotori pesanti (art. 18 lett. c P-OETV) non devono obbligatoriamente disporre di pedali. Secondo l’articolo 215 capoverso 2 P-OETV, anche sulle biciclette sarà consentito avere, oltre ai posti provvisti di pedali, un posto senza. I criteri per stabilire il numero di posti ammessi su un velocipede o un ciclomotore sono disciplinati nelle prescrizioni tecniche per i veicoli dell’OETV, ove è preso come parametro determinante il carico utile disponibile (cfr. art. 215 cpv. 2 e 175 cpv. 4 P-OETV).

Cpv. 3 lett. b: la lettera è riorganizzata, ma rimane invariata nel contenuto. Si tratta di un adeguamento puramente formale, volto a migliorare la leggibilità del testo.

Cpv. 3 lett. c: la prima parte della frase, laddove si dice che una persona disabile può essere trasportata solo su una bicicletta appositamente predisposta, è stralciata. Le persone disabili potranno essere trasportate su qualsiasi velocipede o ciclomotore (cfr. commenti art. 215 cpv. 2 e 175 cpv. 5 P-OETV).

Cpv. 3 lett. d: il capoverso disciplinerà solo il trasporto di bambini in un rimorchio per biciclette. Come finora, questi rimorchi potranno essere trainati solo da biciclette o ciclomotori a uno o due posti ed essere occupati da al massimo due bambini (su sedili protetti). È invece stralciata la parte di frase «oppure su un velocipede appositamente predisposto». Su biciclette e ciclomotori si potranno prevedere più di due sedili protetti per bambini se non se ne trasportano nel rimorchio (cfr. art. 63 cpv. 3 lett. a P-ONC, secondo cui si possono trasportare tante persone quanti sono i posti a sedere disponibili; i criteri per stabilire il numero di posti ammessi su una bici o un ciclomotore sono disciplinati negli art. 215 cpv. 2 e 175 cpv. 4 P-OETV, ove è preso come parametro determinante il carico utile disponibile (cfr. art. 215 cpv. 2 e 175 cpv. 4 P-OETV).

Cpv. 4: il capoverso ha un nuovo tenore: si precisa che su ciclomotori o biciclette senza sedile e da guidare in piedi (ad es. un monopattino elettrico considerato ciclomotore leggero) non è consentito il trasporto di passeggeri. La disposizione dell’attuale capoverso 4 diventa superflua ed è espunta, in quanto inclusa nell’articolo 63 capoverso 3 lettera a P-ONC (non vi sono più limitazioni riguardo al trasporto di bambini su biciclette e ciclomotori).

Cpv. 5: i ciclomotori soggetti a immatricolazione obbligatoria possiedono una licenza di circolazione in cui è indicato il numero di posti ammessi (inclusi gli eventuali sedili protetti per bambini). Come per altri veicoli a motore (cfr. art. 60 cpv. 2 ONC), è possibile trasportare persone solo su posti autorizzati. Fanno eccezione i ciclomotori 35/50

veloci su cui si può trasportare un bambino su un seggiolino sicuro (lett. a; cpv. 4 vigente) oppure al massimo due bambini su sedili sicuri di un rimorchio per biciclette (lett. b). Non è consentito trasportare contemporaneamente bambini su apposito sedile e nel rimorchio.

Cpv. 6: la disposizione dell’ONC secondo cui l’autorità cantonale può autorizzare sulle biciclette pluritraccia più posti delle paia di pedali a disposizione è abrogata, dal momento che secondo l’articolo 63 capoverso 3 lettera a P-ONC non è più necessario che i posti abbiano pedali. Una prescrizione tecnica corrispondente è tuttavia recepita ora nell’articolo 215 capoverso 2 P-OETV.

Art. 98b

La sottocategoria «risciò elettrici» all’interno della categoria «motoleggere» è soppressa (art. 14 lett. b n. 3 OETV). I risciò elettrici di larghezza non superiore a 1 m già in circolazione, che secondo il diritto vigente sono tenuti a rispettare le prescrizioni per i ciclisti, dovranno continuare a farlo ancora per sei anni dopo l’entrata in vigore della presente revisione. Il termine fa riferimento all’articolo 33 capoverso 2 lettera c numero 2 OETV, secondo cui le motoleggere devono essere sottoposte a esame periodico al più tardi sei anni dopo la prima messa in circolazione. I detentori di risciò elettrici sono liberi di riclassificare il proprio veicolo come ciclomotore pesante (v. art. 222t cpv. 2 P-OETV). Chi rinuncia a farlo, dopo sei anni sarà tuttavia tenuto a osservare le norme della circolazione per i motoveicoli e non potrà ad esempio più utilizzare le ciclopiste. Se riclassificati, i veicoli avranno bisogno solo di una vignetta di assicurazione per ciclomotori e non saranno più soggetti all’obbligo di esame periodico presso il servizio della circolazione; i conducenti potranno inoltre decidere se utilizzare o meno le piste ciclabili.

4.3 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC)

Art. 5 cpv. 2 lett. g (nuova)

L’attuale sottocategoria delle «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa (v. punto 4.1, commento ad art. 18 lett. c P-OETV). Le sedie a rotelle motorizzate rientrano ora nella categoria «ciclomotori leggeri» se presentano un peso totale non superiore a 250 kg, una velocità massima di 25 km/h e una potenza di non oltre 0,5 kW oppure nella nuova categoria «ciclomotori pesanti» se hanno peso superiore a 250 kg o potenza superiore a 0,5 kW.

Per guidare ciclomotori pesanti (art. 18 lett. c P-OETV) sarà necessaria la licenza di condurre (categoria M), fatta eccezione per le persone con ridotte capacità deambulatorie, che potranno guidare senza patente i veicoli di questa categoria con velocità fino a 25 km/h. La lettera g contiene una descrizione dei veicoli finora considerati sedie a rotelle motorizzate per i quali non esiste più una definizione esplicita nella nuova OETV. La velocità massima per questa deroga è innalzata da 20 km/h a 25 km/h, in modo tale da farla coincidere con quella della nuova categoria (ciclomotori pesanti).

36/50

Per sapere cosa s’intenda per persona con ridotte capacità motorie si rimanda all’articolo 20a ONC35. In base all’esecuzione di questo articolo è considerato tale chi, permanentemente o temporaneamente, può percorrere a piedi solo un massimo di 200 m circa oppure può camminare solo con speciali mezzi ausiliari o con l’aiuto di un accompagnatore. La causa della disabilità può risiedere nell’apparato locomotorio (disabilità diretta) ma anche nel sistema cardio-respiratorio (disabilità indiretta).

A salvaguardia dei diritti acquisiti è mantenuta l’autorizzazione a condurre per le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente con velocità massima di non oltre 20 km/h (licenza di condurre non necessaria secondo l’art. 5 cpv. 2 lett. f OAC). Riguardo alla tutela dell’investimento si veda la disposizione transitoria dell’articolo 151q P-OAC.

Art. 6 cpv. 1 lett. f e g (nuove)

Lett. f: la norma generale secondo cui l’età minima per guidare veicoli a motore che non necessitano di licenza di condurre è 16 anni è trasferita dalla lettera f alla nuova lettera g. In futuro la lettera f sancirà che l’età minima per condurre senza patente ciclomotori leggeri con pedalata assistita fino a 25 km/h, eventuale velocità massima per costruzione in caso di uso del solo motore di non oltre 6 km/h e potenza del motore di al massimo 0,50 kW è di 12 anni, sotto la sorveglianza di una persona almeno 18enne.

La persona di almeno 18 anni deve sorvegliare il bambino sulla e-bike (in analogia ad art. 19 cpv. 1 LCStr) e, per quanto possibile, intervenire in caso di bisogno, compito per assolvere il quale è necessario accompagnare il bambino e non è dunque sufficiente sorvegliarlo da lontano.

Per evitare che tutti i ciclomotori leggeri di cui all’articolo 18 lettera b OETV che possono circolare usando il solo motore (ossia senza pedalare) ricadano sotto la nuova regolamentazione, viene fortemente limitata la velocità massima per costruzione ammessa, con cui si intende la velocità massima che un veicolo può raggiungere con il solo uso del motore, senza pedalare.

In tal modo risulta chiaro che le e-bike qui intese sono solo quelle su cui si deve pedalare per far funzionare il motore. La velocità massima per costruzione molto ridotta, compresa tra 0 e 6 km/h, consente unicamente di facilitare la spinta delle e-bike quando non si pedala. I monopattini elettrici e gli scooter elettrici come i Vespini non rientrano in questa definizione perché il loro motore funziona anche senza pedalare. Il limite di 6 km/h massimi è desunto dal regolamento UE n. 168/201336 (art. 2 par. 2 lett. a), secondo cui i veicoli aventi velocità massima per costruzione non superiore a 6 km/h non sono soggetti a omologazione. Tenendo conto di una velocità massima per costruzione che non supera i 6 km/h si evita così che le e-bike fabbricate nell’UE e in generale le e-bike con assistenza alla spinta siano escluse dalla normativa.

Lett. g (nuovo): si veda il commento alla lettera f, prima frase. L’espressione «altri veicoli a motore» comprende anche i ciclomotori leggeri. Per questi ultimi continua tuttavia a non essere necessaria la licenza di condurre a partire dai 16 anni.

35 www.admin.ch > Diritto federale > Raccolta sistematica > Diritto nazionale > 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni > Trasporti > 741.11 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (ONC) > Articolo 20a 36 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all‘omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 4. 37/50

Art. 65 cpv. 2 lett. c

Gli esperti della circolazione incaricati degli esami dei conducenti e dei controlli dei veicoli non dovranno più possedere obbligatoriamente una licenza di condurre svizzera. L’idoneità all’esercizio dell’attività di esperto della circolazione è data dall’aver concluso la pertinente formazione (art. 66 e segg. OAC) e non dall’aver ottenuto una licenza elvetica. Basterà ora possedere anche una patente di guida estera della categoria B o C secondo la direttiva 2006/126/CE37.

Art. 72 cpv. 1 lett. l

L’attuale sottocategoria delle «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa (v. punto 4.1, commento ad art. 18 lett. c P-OETV); per parità di trattamento nei confronti delle persone disabili si devono però salvaguardare i diritti acquisiti. I veicoli corrispondenti aventi velocità massima di 10 km/h potranno dunque continuare a essere messi in circolazione senza essere immatricolati. La lettera l riformulata contiene pertanto una descrizione dei veicoli finora considerati sedie a rotelle motorizzate, per i quali non esiste più una definizione esplicita nella nuova OETV. La formulazione comprende anche le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente che i detentori non vogliono convertire in una delle nuove categorie (cfr. art. 38 cpv. 1 lett. d P-OAV38 e all. 1 n. 1.2 P-OATV).

Art. 151q

A tutela dell’investimento, per i ciclomotori pesanti senza pedali e con una velocità massima di 20 km/h messi in circolazione fino al [data entrata in vigore + 6 anni] che soddisfano i criteri di classificazione dell’articolo 18 lettera c OETV vigente fino al [data entrata in vigore] non sarà necessaria, come finora, una licenza di condurre (cpv. 1). L’apposita autorizzazione sarà annotata dall’autorità cantonale nella licenza di circolazione (cpv. 2).

4.4 Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (OSStr)

Art. 11 cpv. 3

Nella circolazione, in concreto sulla carreggiata, il simbolo «Velocipede» usato su cartelli complementari, all’interno di segnali e sostanzialmente anche come demarcazione, comprenderà sempre sia le biciclette che i ciclomotori a motore acceso, in modo tale da avere un’equiparazione coerente e di immediata comprensione tra le biciclette e l’insieme dei ciclomotori. Così facendo si intende trasporre giuridicamente nell’OSStr il dato di fatto che i conducenti di e-bike veloci si identificano già oggi con il simbolo del velocipede. Questa motivazione vale anche per altri articoli; l’estensione ai conducenti di ciclomotori deve inoltre avvenire in tutti i punti in cui l’OSStr menziona esplicitamente i ciclisti, ragion per cui, oltre al presente articolo, sono modificati in quest’ottica di equiparazione anche le seguenti disposizioni dell’OSStr:

- articolo 22b capoverso 3

37 Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18, modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2020/612, GU L 141 del 05.05.2020, pag. 9. 38 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli; RS 741.31. 38/50

- articolo 71 capoverso 2 lettera a

- articolo 71 capoverso 6

- articolo 74a capoverso 7 lettere d ed e

Art. 18 cpv. 4

In futuro scomparirà la categoria delle sedie a rotelle motorizzate. Affinché i ciclomotori utilizzati da persone con ridotte capacità deambulatorie continuino a essere esclusi dai segnali «Divieto generale di circolazione nelle due direzioni» e «Divieto di accesso», occorre aggiungerli alle eccezioni. Per strutturare l’elenco in modo più chiaro, saranno disciplinate singolarmente nelle lettere da a a g: in quest’ultima lettera figureranno appunto i ciclomotori pluritraccia senza pedali utilizzati da persone con ridotte capacità deambulatorie. La voce «sedie a rotelle», spostata alla lettera c, è integrata dalla precisazione «senza motore», come negli articoli 23a OETV e 43a capoverso 1 P-ONC.

Art. 19 cpv. 1 lett. a, c e f

Lett. a: i veicoli pluritraccia con propulsione elettrica fino a 25 km/h, peso totale superiore a 250 kg ma non oltre 450kg o potenza del motore di oltre 0,5 kW fino a un massimo di 1,00 kW sono ora assegnati alla categoria «ciclomotori pesanti». Pur dovendo teoricamente rientrare nel campo d’applicazione del divieto parziale per gli autoveicoli (2.03) in quanto pluritraccia, questi ciclomotori sono esclusi dal segnale «Divieto di circolazione per gli autoveicoli» in linea con l’equiparazione di tutti i ciclomotori con le biciclette.

Lett. c: il segnale «Divieto di circolazione per i ciclomotori» (2.06) disciplinato in questa lettera vieterà solo la circolazione di ciclomotori monotraccia a benzina (in generale, sia a motore accesso che spento), che in presenza dei segnali 2.06 e 2.14 potranno di conseguenza essere soltanto spinti a mano, come le biciclette in caso di apposito divieto. Alla base vi sono esigenze di protezione delle acque e dall’inquinamento acustico con le quali le e-bike veloci sono in linea, avendo un motore silenzioso, tant’è vero che già oggi sono spesso escluse dal divieto mediante il cartello complementare «E-bike permessa». Pertanto, in futuro, anche le e-bike veloci saranno autorizzate a circolare sui corrispondenti tratti stradali con motore acceso. Poiché il divieto riguarda ciclomotori monotraccia con motore a combustione interna, non saranno interessate le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto vigente. Ovviamente tutti gli utenti della strada devono sempre adattare la velocità alle circostanze e guidare in modo tale da potersi fermare all’interno del tratto visibile o entro la metà dello stesso (art. 32 cpv. 1 LCStr).

Lett. f: escludendo i rimorchi di biciclette e ciclomotori dal divieto specifico (2.09) si chiarisce che il segnale non riguarda, oltre ai rimorchi agricoli, neanche questo tipo di rimorchi.

Art. 22b cpv. 3

Si veda in proposito il commento all’articolo 11 capoverso 3 P-OSStr.

Art. 33 cpv. 1 e 2

Cpv. 1: è esplicitamente menzionato che in presenza del segnale «Ciclopista» (2.60) i conducenti di ciclomotori veloci e pesanti non sono obbligati a utilizzare il 39/50

percorso così segnalato, ma sono autorizzati a farlo; la stessa norma si ritrova anche nell’articolo 42 capoverso 4 P-ONC. I conducenti di biciclette, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati continueranno invece ad avere l’obbligo di usare le ciclopiste.

Cpv. 2: il testo vigente non enumera tutti gli utenti autorizzati a utilizzare un percorso contrassegnato dal segnale «Strada pedonale» (2.61). Oggi per l’uso di strade pedonali da parte di sedie a rotelle e mezzi simili a veicoli si rimanda solamente agli articoli 43a, 50 e 50a dell’ONC. Vanno pure menzionati i bambini sotto i 12 anni, che in mancanza di un’infrastruttura ciclabile possono segnatamente circolare su strade pedonali (art. 41 cpv. 4 ONC). Infine, anche la modifica dell’articolo 43a P-ONC (ciclomotori per persone con ridotte capacità deambulatore e sedie a rotelle) impone un adeguamento di questo capoverso. Tutti gli aventi diritto a circolare su strade pedonali oltre ai pedoni devono adeguare alle circostanze la velocità e lo stile di guida, avendo riguardo in particolare per chi circola a piedi e dando loro la precedenza.

Art. 48a cpv. 1

Malgrado la nuova definizione di ciclomotore pesante (cfr. art. 18 lett. c P-OETV), che con l’entrata in vigore della presente revisione comporterebbe la possibilità di parcheggiare nelle zone blu anche per tutti i ciclomotori pluritraccia, questi veicoli vanno parcheggiati su stalli per biciclette e, laddove lo spazio lo consenta, possono essere posteggiati anche sul marciapiede. Con il presente progetto si creano infine ulteriori parcheggi per le cargo bike e le biciclette (a motore) di dimensioni analoghe. Come nel diritto vigente, i ciclomotori pluritraccia non potranno per contro sostare su posti contrassegnati dal segnale «Parcheggio con disco», segnatamente nelle zone blu, poiché qui vige il principio della destinazione in base alle dimensioni di cui all’articolo 79 capoverso 6 OSStr.

Art. 64 cpv. 6, 6bis(nuovo) e 7

Cpv. 6: in futuro, un segnale integrato da cartello complementare riportante il simbolo o la scritta «Velocipede» s’intenderà sempre rivolto sia alle biciclette che ai ciclomotori (anche a motore spento), tranne in uno dei casi d’applicazione dell’articolo 65 capoverso 8 P-OSStr, essendo il presente capoverso un caso speciale dell’articolo 64 capoverso 5 OSStr.

Sono ammessi pure i cartelli complementari con scritte («Velocipede», «Ciclisti»), anche se per una maggiore facilità di comprensione andrebbe piuttosto utilizzato il pittogramma del velocipede. Restano ammessi gli odierni cartelli complementari contenenti sia il simbolo della bicicletta che del ciclomotore.

Cpv. 6bis (nuovo): è introdotto il simbolo «Bici cargo», che consentirà alle autorità esecutive di destinare parcheggi sufficientemente grandi a biciclette e ciclomotori progettati per il trasporto di bambini, passeggeri o cose. Il nuovo simbolo comprende pure le biciclette e i ciclomotori con rimorchio, per i quali risulta ormai spesso superato il costrutto giuridico vigente della determinazione secondo le dimensioni.

Cpv. 7: l’inciso dell’attuale capoverso 7, in cui si precisa che nell’allegato 2 è riportato il significato dei simboli, è stralciato e il termine «significato» è sostituito con «denominazione, in quanto ad esempio il significato del simbolo «Velocipede» (5.13) non è esplicitato nell’allegato 2, ma si desume dall’articolo 64 capoverso 6.

40/50

Art. 65 cpv. 8

A differenza del campo d’applicazione del simbolo «Velocipede» sulla carreggiata (cfr. commento ad art. 64 cpv. 6 P-OSStr), il cartello complementare « permesso» aggiunto al segnale «Strada pedonale» (2.61) comprenderà solo biciclette, ciclomotori leggeri e monopattini autobilanciati. In altre parole, sulle aree così segnalate non sarà più consentita la circolazione di ciclomotori veloci e pesanti, che dovranno utilizzare la carreggiata. Le condizioni per l’apposizione della segnaletica sul marciapiede vengono mantenute, tenendo conto del fatto che in mancanza di un’infrastruttura ciclabile adeguata i bambini sotto i 12 anni possono utilizzare il marciapiede (art. 41 cpv. 4 ONC), cosa che in molti casi consentirebbe già di garantire la sicurezza del tragitto casa-scuola.

Art. 71 cpv. 2 lett. a e cpv. 6

Si veda in proposito il commento all’articolo 11 capoverso 3 P-OSStr.

Art. 74a cpv. 1 e cpv. 7 lett. d ed e

Cpv. 1: la realizzazione di corsie ciclabili protette da elementi strutturali è già ammessa secondo il diritto vigente. Per necessità di chiarezza, la possibilità di evidenziare le corsie ciclabili delimitate da linee continue con elementi strutturali aggiuntivi è ora sancita a livello giuridico ed espressa anche nel tenore di questa disposizione. Ciò permette anche di precisare che le linee gialle continue evidenziate da elementi strutturali aggiuntivi non rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 72 capoverso 1bis OSStr, che vieta sostanzialmente gli elementi strutturali.

Cpv. 7: riguardo alle lettere d ed e del presente capoverso valgono per analogia le spiegazioni fornite all’articolo 11 capoverso 3 P-OSStr.

Art. 79 cpv. 4 lett. f

Nel quadro della revisione dell’ordinanza sulla segnaletica stradale del 2021 è stata introdotta la possibilità di riservare posti di parcheggio esclusivamente mediante simboli al suolo. In futuro le autorità cantonali e comunali che dispongono la segnaletica potranno ricorrere a questa possibilità anche per il simbolo «Bici cargo» (cfr. commento ad art. 64 cpv. 6bis P-OSStr).

Allegato 2

N. 5.31.1: si veda il commento all’articolo 64 cpv. 6bis P-OSStr.

4.5 Ordinanza del 16 gennaio 201939 concernente le multe disciplinari (OMD)

N. 339

Le sedie a rotelle motorizzate sono considerate ciclomotori e costituiscono oggi una sottocategoria a parte, che in futuro verrà soppressa (cfr. commento ad art. 18 lett. c P-OETV). Poiché a seguito della presente revisione le persone con ridotte capacità deambulatorie potranno guidare ciclomotori pluritraccia senza pedali su aree di

39 RS 314.11 41/50

circolazione destinate ai pedoni, la presente fattispecie di multa è adeguata tenendo conto di questa circostanza.

Altri adeguamenti:

La futura soppressione della sottocategoria «risciò elettrici» rende necessario un adeguamento anche delle fattispecie di multa a essi collegate. Poiché tuttavia la sottocategoria continuerà a sussistere in quanto tale per sei anni dall’entrata in vigore della revisione secondo l’articolo 98b P-ONC, i titoli e i numeri di multa seguenti saranno adeguati solo una volta trascorso il termine transitorio:

- Titolo prima del n. 600.1 - N. 607.3 - N. 607.4 - N. 620 - N. 622, frase introduttiva - Titolo prima del n. 700.1 - N. 700.2 - N. 700.3 - N. 701.2 - N. 701.3

4.6 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli (OAV) Titolo prima dell’art. 38

Il titolo «Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle» è sostituito con «Eccezioni all’obbligo dell’assicurazione». Questa formulazione, più chiara per l’utente, intende semplificare il testo dell’ordinanza e chiarire il tenore dell’articolo 38 P-OAV.

Art. 38 cpv. 1 lett. d

L’attuale sottocategoria delle «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa (v. punto 4.1, commento ad art. 18 lett. c P-OETV); per parità di trattamento nei confronti delle persone disabili si devono però salvaguardare i diritti acquisiti. I veicoli corrispondenti aventi velocità massima di 10 km/h continueranno dunque a essere esonerati dall’obbligo di assicurazione. Il termine «sedie a rotelle» è pertanto sostituito da una descrizione dei veicoli finora considerati tali e per i quali non esiste più una definizione esplicita nell’OETV. La formulazione scelta comprende quindi anche le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente che i detentori non vogliono convertire in una delle nuove categorie (cfr. art. 72 cpv. 1 lett. l P-OAC e all. 1 n. 1.2 P-OATV).

42/50

4.7 Ordinanza del 19 giugno 199540 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV) All. 1 n. 1.2

Il numero 1.2 riporta i veicoli a motore e i rimorchi eccettuati dall’obbligo di approvazione del tipo.

L’attuale sottocategoria delle «sedie a rotelle motorizzate» è soppressa (v. punto 4.1, commento ad art. 18 lett. c P-OETV); per parità di trattamento nei confronti delle persone disabili si devono però salvaguardare i diritti acquisiti. I veicoli corrispondenti aventi velocità massima di 10 km/h continueranno a non essere soggetti all’obbligo di approvazione del tipo. Il termine «sedie a rotelle» è pertanto sostituito da una descrizione dei veicoli finora considerati tali e per i quali non esiste più una definizione esplicita nell’OETV. La formulazione scelta comprende quindi anche le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente che i detentori non vogliono convertire in una delle nuove categorie (cfr. art. 72 cpv. 1 lett. l P-OAC e art. 38 cpv. 1 lett. d P-OAV).

All. 1 n. 2.1

Il numero 2.1 stabilisce che luci e accessori sono soggetti all’approvazione del tipo e disciplina le eccezioni.

All’ultimo trattino delle eccezioni la formulazione «luci e catarifrangenti di monopattini elettrici e ciclomotori leggeri» è sostituita con «luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati, ciclomotori leggeri e ciclomotori pluritraccia senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h». Inserendo qui detta espressione si escludono le luci e i catarifrangenti dei corrispondenti veicoli dall’obbligo di approvazione del tipo. La disposizione era finora contenuta nell’abrogando articolo 181 capoverso 3 OETV e concerneva le luci e i catarifrangenti delle sedie a rotelle motorizzate con velocità massima di 10 km/h. La normativa delle eccezioni all’approvazione del tipo è tuttavia atipica per l’OETV e va quindi recepita nell’OATV. Poiché inoltre nell’OETV la sottocategoria delle sedie a rotelle motorizzate sarà soppressa (cfr. art. 18 lett. c P-OETV), la nuova formulazione dell’OATV deve contenere una descrizione dei veicoli corrispondenti. La formulazione scelta comprende quindi anche le sedie a rotelle motorizzate ai sensi del diritto previgente che i detentori non vogliono convertire in una delle nuove categorie.

40 RS 741.511 43/50

4.8 Ordinanza del 16 novembre 201641 concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3) All. 1

L’allegato contiene la tabella di corrispondenza tra la classificazione dei veicoli secondo il regolamento (UE) n. 168/201342 e secondo il diritto svizzero (OETV).

La modifica della classificazione dei ciclomotori nell’OETV (cfr. art. 18 e art. 14 lett. b n. 3 P-OETV) richiede un adeguamento delle categorie svizzere di veicoli corrispondenti alla classe UE dei cicli a propulsione (L1e-A; ultima riga della tabella di corrispondenza).

In futuro, nella colonna sinistra della tabella, si rinuncerà a distinguere i veicoli della classe UE L1e-A in base al peso, poiché questa distinzione non esiste nel diritto europeo (i pesi totali ammessi dei ciclomotori secondo il diritto svizzero si desumono dall’articolo 18 P-OETV). Nella colonna destra si sostituisce invece il termine «ciclomotore (art. 18 lett. a OETV)» con «ciclomotore veloce (art. 18 lett. a OETV)» e il termine «risciò elettrico (art. 14 lett. b n. 3 OETV)» con «ciclomotore pesante (art. 18 lett. c OETV)».

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione Le modifiche delle norme della circolazione e della segnaletica proposte saranno accompagnate da campagne informative. Per il resto non hanno ripercussioni significative per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 5.2.1 Nuove norme della circolazione e in materia di segnaletica L’abolizione dell’obbligo per i conducenti di ciclomotori veloci e pesanti di utilizzare le ciclopiste dovrebbe avere ripercussioni minime sull’infrastruttura stradale. Non si attende un aggravio significativo degli oneri neanche dalle modifiche alle norme sulla segnaletica correlate a tale abolizione. Nella maggior parte dei casi la segnaletica esistente manterrà la propria validità anche con le nuove disposizioni. Le autorità esecutive potranno inoltre modificare l’indicazione di regolamentazioni del traffico, che in futuro risulteranno comunque più facili da segnalare (ad es. divieto di circolazione per i ciclomotori, e-bike escluse), anche solo qualora sia necessario sostituire segnali preesistenti.

41 RS 741.414 42 Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli., GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, GU L 381 del 13.11.2020, pag. 4. 44/50

Le corsie ciclabili protette sono più onerose da predisporre rispetto alle classiche corsie ciclabili perché, oltre alle linee continue o discontinue, richiedono l’installazione di elementi di separazione aggiuntivi. Sono tuttavia nettamente più facili ed economiche da realizzare rispetto alle ciclopiste in quanto, essendo allo stesso livello della corsia di marcia del traffico motorizzato, lasciano inalterata la superficie stradale. I costi degli elementi di separazione dipendono da tipo di materiale e quantità nonché dalla lunghezza del tratto da proteggere. Le nuove disposizioni non comportano inoltre alcun obbligo per Cantoni e Comuni di predisporre corsie ciclabili protette.

5.2.2 Decongestionamento del traffico Con la revisione città, agglomerati e altre zone nevralgiche potrebbero beneficiare di una gestione più efficiente del traffico e di un decongestionamento delle infrastrutture di trasporto. Promuovendo una logistica urbana sostenibile (in particolare l’uso di cargo bike), fra l’altro attraverso l’aumento del peso massimo ammesso, è possibile intensificare il trasporto delle merci anche in spazi ridotti senza compromettere la fluidità del traffico.

5.2.3 Abolizione dell’obbligo di possedere una licenza svizzera per gli esperti della circolazione incaricati degli esami di guida e dei controlli dei veicoli La modifica proposta renderà più facile per gli uffici cantonali della circolazione trovare candidati qualificati idonei a svolgere l’attività di esperto della circolazione in quanto volta a contrastare la carenza di personale specializzato. La qualità degli esami di guida e dei controlli dei veicoli non sarà ridotta, dipendendo l’abilitazione degli esperti della circolazione dalla formazione specifica e non dal conseguimento della licenza di condurre svizzera.

5.2.4 Regioni di montagna Il progetto promette inoltre di avere ripercussioni positive sulle regioni a vocazione preminentemente turistica. Il turismo svizzero potrebbe trarre beneficio soprattutto dalla più ampia varietà di possibili escursioni comuni in e-bike a disposizione delle famiglie con figli dai 12 ai 16 anni e ad approfittare di questa maggiore attrattività potrebbero quindi essere soprattutto le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni sull’economia 5.3.1 Attrattività della mobilità lenta Il progetto può avere marginali effetti positivi sull’economia, prospettandosi un potenziale aumento della domanda di e-bike lente (vendita e noleggio) e simili microveicoli. Quello delle due ruote elettriche è già oggi un mercato in continua crescita esponenziale43. Oltre che per il trasporto delle merci, questi veicoli hanno un ruolo sempre più importante anche nel settore turistico e del tempo libero, per cui una

43 Si veda www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Boom nell’importazione di due ruote elettrici dal 2008. 45/50

maggiore domanda di e-bike e veicoli simili si tradurrebbe anche in una valorizzazione del turismo svizzero.

5.3.2 Ciclologistica e innovazione Creando condizioni quadro più favorevoli per la ciclologistica (in particolare per i trasporti effettuati con cargo bike) si promuove una nuova forma di mobilità e di trasporto delle merci di cui potrebbero beneficiare soprattutto le piccole e medie imprese del settore che sarebbero inoltre incoraggiate a introdurre innovazioni.

5.4 Ripercussioni sulla società 5.4.1 Salute Il numero di incidenti con morti e feriti gravi che vedono coinvolti veicoli della mobilità lenta cresce in maniera più rapida e marcata rispetto a quello di altre tipologie di veicoli44. Il progetto contiene novità normative che si ripercuotono sulla società e sulla sicurezza stradale. Misure quali la protezione delle corsie ciclabili con elementi strutturali dovrebbero prevenire gli incidenti e quindi migliorare tra l’altro la salute della popolazione, con la possibilità di un leggero calo dei costi annuali della sanità.

La mobilità lenta comprende in massima parte veicoli a propulsione umana (a pedali). Il suo sviluppo potrebbe dunque avere effetti benefici sulle attività fisiche di locomozione. L’attuazione della mozione Nantermod del 10 marzo 2020 (20.3080 «Bici elettrica. Adeguare la legislazione all'uso turistico»)45 potrebbe inoltre motivare soprattutto le famiglie a spostarsi di più in e-bike invece che in auto in vacanza o nel tempo libero, cosa che avrebbe a sua volta un effetto positivo sulla salute pubblica.

L’abbassamento a 12 anni dell’età minima per guidare e-bike lente può per contro ripercuotersi negativamente sulla sicurezza stradale. Essendo più pesante e veloce, un’e-bike è più difficile da guidare di una bici tradizionale, per cui è possibile che, ad esempio per via della statura, dello sviluppo cognitivo o motorio o della mancanza di esperienza, alcuni bambini si trovino in difficoltà una volta su strada e non siano in grado di reagire adeguatamente in determinate situazioni di traffico o di pericolo. Questo rischio dovrebbe essere ridotto al minimo dalla presenza dell’accompagnatore prescritta dal progetto.

Per ciclomotori leggeri, monopattini autobilanciati e ciclomotori pesanti sarà inoltre ammessa una velocità massima in caso di solo uso del motore di 25 km/h (contro gli attuali 20 km/h), eliminando così la differenza con la velocità massima in caso di pedalata assistita (finora di 25 km/h). L’uniformazione dovrebbe ridurre le manovre di sorpasso e quindi il rischio di incidenti.

44 La statistica annuale degli incidenti cui si fa riferimento è reperibile all’indirizzo: www.ustra.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Archivio comunicati stampa > Incidenti stradali 2021: meno decessi, più feriti gravi > Documenti > Statistica degli incidenti stradali 2017-2021. 45 www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca Curia Vista > Numero dell’oggetto 20.3080. 46/50

5.4.2 Ripercussioni sulla mobilità pedonale Le previste modifiche delle ordinanze sulle norme della circolazione e sulla segnaletica stradale non comportano svantaggi per la mobilità pedonale. Al contrario, dovrebbero migliorare la sicurezza dei pedoni dal momento che in futuro i conducenti di ciclomotori veloci e pesanti non saranno più obbligati a utilizzare le ciclopiste (oppure i percorsi ciclopedonali misti) e sarà loro vietato circolare su aree contrassegnate con il segnale Strada pedonale (2.61) e il cartello complementare « permesso».

5.4.3 Parità di trattamento dei disabili La normativa proposta favorisce l’utilizzo sicuro dei microveicoli da parte delle persone con ridotte capacità deambulatorie. A questi utenti sarà garantito l’uso agevolato non solo, come finora, delle attuali sedie a rotelle elettriche e dei monopattini autobilanciati, ma anche di altri tipi di ciclomotori adeguati. Le misure proposte creano così un quadro normativo stabile che garantisce al contempo sicurezza stradale e parità di trattamento di tutti gli utenti della strada. Le persone con ridotte capacità deambulatorie avranno la possibilità di utilizzare le aree pedonali con qualsiasi ciclomotore idoneo.

5.5 Ripercussioni sull’ambiente 5.5.1 Gas di scarico Ad eccezione dei motorini a benzina, il cui numero è in costante calo, i veicoli della mobilità lenta non emettono gas di scarico durante la guida. Poiché la normativa proposta mira a promuovere l’utilizzo sicuro e l’attrattiva di questi veicoli, probabilmente sempre più utenti della strada passeranno da veicoli inquinanti a mezzi ecologici come e-bike, cargo bike, scooter elettrici e simili. Le misure proposte potrebbero dunque apportare un contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 prodotte dall’insieme dei trasporti.

5.5.2 Inquinamento acustico La proposta di dare la priorità alla mobilità lenta e il possibile incremento degli utenti stradali che vi fanno ricorso favorirebbe un utilizzo meno intenso dell’infrastruttura stradale e di conseguenza una lieve diminuzione del rumore dei trasporti stradali.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità La presente revisione rispetta i limiti stabiliti dalla Costituzione federale (art. 82 Cost.).

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

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Non sono creati ostacoli tecnici al commercio con i nostri principali partner commerciali. È garantita la compatibilità con il diritto UE e i regolamenti ONU. Non vi sono conflitti con gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’UE (MRA46) né con i regolamenti tecnici ONU previsti dall’accordo del 20 marzo 195847.

Le nuove norme della circolazione e prescrizioni in materia di segnaletica proposte sono compatibili con la convenzione dell’8 novembre 196848 sulla circolazione stradale e con la convenzione dell’8 novembre 196849 sulla segnaletica stradale.

6.3 Forma dell’atto La regolamentazione proposta, da attuare a livello di ordinanza del Consiglio federale, può essere sistematicamente integrata in ordinanze esistenti. Il progetto rispetta i limiti posti al Consiglio federale dalla LCStr.

7 Abbreviazioni e acronimi

CO2 Anidride carbonica

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni EN Norma europea

GU Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LCStr Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 471.01)

OETV Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)

OMD Ordinanza del 16 gennaio 2019 concernente le multe disciplinari (RS 314.11)

ONC Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione (RS 741.11)

OSStr Ordinanza del 5 settembre 1979 sulla segnaletica stradale (RS 741.21)

RS Raccolta sistematica

SN Norma svizzera

USTRA Ufficio federale delle strade

46 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; RS 0.946.526.81. 47 Accordo del 20 marzo 1958 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite; RS 0.741.411. 48 RS 0.741.10 49 RS 0.741.20 48/50

8 Glossario

Approvazione del tipo (omologazione) Attestazione ufficiale della conformità di un tipo di veicolo con i requisiti tecnici pertinenti e della sua idoneità all’uso previsto.

Area ciclabile Area di circolazione sulla quale possono o devono circolare i ciclisti, segnatamente ciclopiste e corsie ciclabili. In mancanza di infrastrutture ciclabili specifiche, la sua funzione è assunta da altre aree di circolazione o, se appositamente segnalato, anche da aree pedonali.

Area pedonale Area di circolazione destinata ai pedoni, come ad esempio marciapiedi, strade pedonali, piazze e scalinate. In mancanza di aree pedonali specifiche, i pedoni possono utilizzare anche le ciclopiste o la carreggiata.

Bici cargo (cargo bike o bici da carico) Bicicletta o ciclomotore per il trasporto di bambini, passeggeri o cose, oppure trainanti rimorchi.

Carico utile Differenza tra il peso totale e il peso a vuoto corrispondente al peso massimo ammesso del carico di un veicolo.

Ciclomotore Veicolo ai sensi dell’articolo 18 OETV.

E-bike lenta Bicicletta con pedalata assistita fino a 25 km/h

E-bike veloce Bicicletta con pedalata assistita fino a 45 km/h

Immatricolazione Autorizzazione a mettere in circolazione un determinato veicolo in conformità con le pertinenti norme in materia di costruzione, equipaggiamento, formazione alla guida e assicurazione.

Pedalata assistita Dispositivo di propulsione di un veicolo che funziona solamente quando si pedala.

Peso a vuoto Peso del veicolo scarico, pronto all’uso, completo di liquido di raffreddamento, lubrificante e carburante (almeno il 90 per cento della capacità del serbatoio indicata dal costruttore), incluso il conducente, il cui peso è stimato in 75 kg.

Peso totale Peso determinante per l’immatricolazione (art. 9 cpv. 3bis LCStr) e al tempo stesso il peso massimo consentito per la circolazione.

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Rapporto in adempimento dei postulati Rapporto del Consiglio federale del 10 dicembre 2021 «Verkehrsflächen für den Langsamverkehr»50.

Segway Abbreviazione di Segway Personal Transporter, modello di monopattino autobilanciato fabbricato dall’omonima ditta americana dal 2001 al 2020. Il termine è spesso utilizzato come sinonimo di monopattino autobilanciato.

Targa di controllo Piastra applicata a un veicolo che riporta il numero di immatricolazione (com. targa)

Velocità massima per costruzione Velocità massima raggiungibile da un veicolo in base alle sue caratteristiche tecniche e in normali condizioni di marcia.

50 10.12.2021 Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses 50/50