Art. 4 lett. gter La Border Disease è ora inclusa nelle epizoozie da combattere negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti (v. commento agli articoli 239i–239l).
Art. 5 lett. y La criptosporidiosi è stata inclusa nell’OFE come epizoozia da sorvegliare nel 2001, vista la sua rilevanza come malattia diarroica negli animali giovani con conseguenze talvolta gravi e alla luce della sua natura zoonotica. La situazione odierna mostra che le notifiche sulla criptosporidiosi, in particolare nei bovini, sono molto frammentarie e non riflettono la situazione reale nella prassi. L’obbligo di notifica da solo non può né migliorare la situazione sani- taria degli animali né prevenire la trasmissione all’essere umano: gli esperti concordano sul fatto che solo una ge- stione adeguata delle aziende detentrici e degli effettivi può garantire il successo. Per quanto riguarda il potenziale zoonotico della criptosporidiosi, è necessario aumentare la consapevolezza del rischio di infezione per gli esseri umani, sensibilizzando sia chi si occupa della medicina degli effettivi sia le autorità in materia di derrate alimentari. Pertanto, la criptosporidiosi viene eliminata dalle epizoozie da sorvegliare.
Art. 15d cpv. 1 lett. f e g Visto che è ora menzionata anche nell’articolo 124 capoverso 2, l’ordinanza del 18 agosto 20042 sui medicamenti veterinari (OMVet) deve essere riportata con il nome completo alla lettera f. Così facendo, alla lettera g è sufficiente utilizzare l’abbreviazione.
Art. 17l Visto che l’ordinanza del 23 aprile 20083 sulla protezione degli animali (OPAn) è ora citata anche nell’articolo 34, deve essere riportata per intero in questo articolo.
Art. 22–22d A scopo di maggiore chiarezza, la disposizione sul controllo degli effettivi e sugli altri obblighi delle aziende di ac- quacoltura è ora suddivisa in diversi articoli. L’articolo 22a riporta ora il contenuto del vecchio articolo 22 capoverso 3, con una leggera modifica che serve a chiarire che il termine «disinfettanti» finora utilizzato non era definito: ora
2/10
si rimanda all’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi (OBioc). L’obbligo del rilascio del certificato d’accompagna- mento era stato inavvertitamente rimosso in occasione della modifica del 1° novembre 2022 e viene ora dunque reinserito. Allo stesso tempo viene regolamentato in modo esplicito il contenuto del documento di accompagna- mento.
Art. 23 cpv. 2 lett. dbis Il controllo dei documenti include anche la documentazione di cui all’articolo 22a, pertanto si rimanda ora a questa disposizione.
Art. 34 cpv. 3–5 Oggi il presupposto per il rilascio della patente è aver partecipato a un corso d’introduzione. Inoltre, secondo l’articolo 150 OPAn, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all’articolo 197 OPAn. Questa formazione deve essere ora considerata anche come prerequisito per il rilascio della patente per il commercio di bestiame.
Si rinuncia all’obbligo di possedere una stalla, visto che oggi non tutti i commercianti di bestiame ne possiedono una e la usano per stabularvi gli animali. Si rinuncia anche al rilascio provvisorio della patente per il commercio di be- stiame, visto che nella prassi è stato dimostrato che non c’è più bisogno di tale pratica. Pertanto, i capoversi 4 e 5 sono abrogati.
Art. 35 Per i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni non è più previsto l’obbligo di ripetere il corso d’introduzione per il rinnovo della patente. Il rinnovo sarà piuttosto legato a oneri di natura generale, per esempio, come nel diritto anteriore, il fatto che il commerciante di bestiame abbia frequentato nuovamente un corso d’introduzione. Anche i criteri per il mancato rinnovo o la revoca della patente per il commercio di bestiame vengono modificati: ora il rinnovo della patente per il commercio di bestiame può essere negato oppure la patente può essere revocata nel caso in cui, nell’ambito del commercio del bestiame, si verifichi una violazione grave delle prescrizioni del diritto in materia di epizoozie, protezione degli animali, derrate alimentari, agenti terapeutici o agricoltura oppure in caso di mancata frequentazione del corso di formazione continua.
Art. 36 cpv. 2 lett. b La formulazione precedente è troppo ampia. La modifica garantisce che valgano solo certificazioni per istituzioni di formazione per adulti e non altre certificazioni non rilevanti per la valutazione di un centro di formazione.
Art. 37 La disposizione è abrogata. Si tratta in particolare degli obblighi fondamentali di ogni detentore di animali (confor- memente all’art. 6 lett. o n. 3, le aziende che commerciano bestiame sono considerate aziende detentrici di animali). Pertanto, si applicano le relative disposizioni generali.
Art. 37a Visto che si rinuncia all’obbligo di possedere una stalla, non sono più necessari neanche i relativi requisiti. Di con- seguenza, questa disposizione viene abrogata.
Art. 37b Il controllo dei commercianti di bestiame corrisponde ai controlli di altre aziende detentrici di animali (art. 292a). Tali controlli sono disciplinati nell’ordinanza del 27 maggio 20205 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP). Pertanto, questa disposizione è abrogata e l’allegato 1 elenco 2 OPCNP viene integrato di conseguenza.
4 RS 813.12 5 RS 817.032 3/10
Art. 38 cpv. 1 L’ordinanza del 23 novembre 20056 concernente la macellazione e il controllo delle carni è già citata nell’articolo 15d capoverso 1 lettera g, pertanto nel presente articolo va riportata solo l’abbreviazione.
Art. 48 cpv. 1 e 2 Questa disposizione viene modificata, visto che possono essere utilizzati anche prodotti immunologici importati. Il capoverso 2 è abrogato perché l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) non pubblica l’elenco in questione.
Art. 59 cpv. 3 Sul mercato sono disponibili sempre più arnie di diverso tipo, in particolare, i sistemi di arnie «quasi naturali» rendono il controllo da parte dell’ispettore degli apiari quasi impossibile oppure fattibile solo con un dispendio notevole. Il termine «arnia» viene eliminato dall’OFE e sostituito da una perifrasi che fa chiarezza sul fatto che si intende per arnia qualsiasi forma di dimora fornito dall’essere umano alle api, e che dunque deve essere ispezionabile.
Art. 61 cpv. 2 L’obbligo di notifica si applica anche ai commercianti di bestiame. Finora ciò era stabilito dall’articolo 37: visto che questo è stato eliminato, l’obbligo di notifica per i commercianti di bestiame è ora stabilito nell’articolo 61 capoverso 2. Inoltre viene eliminato il termine obsoleto «funzionari» e il termine «collaboratori» è sostituito con «personale».
Art. 74 cpv. 1 Poiché l’ordinanza sui biocidi ora è menzionata nell’articolo 22 capoverso 3, in questa disposizione è sufficiente citare l’abbreviazione.
Art. 84 cpv. 2 lett. b, art. 85 cpv. 2 lett. a, art. 87 e art. 89 cpv. 1 lett. b Oggi per comunicare un’informazione esistono mezzi più efficienti rispetto all’apposizione di affissi. Per questo mo- tivo, l’articolo 84 capoverso 2 viene riformulato: è importante il contenuto dell’informazione e non il modo in cui la si comunica. Ciò comporta anche la modifica degli articoli 85, 87 e 89, in quanto gli affissi sono menzionati anche lì. Per una maggiore chiarezza, nell’articolo 87 capoverso 3 e nel nuovo capoverso 4, le indicazioni da fornire sono menzionate in forma di elenco. L’articolo 87 capoverso 3 corrisponde pertanto ai precedenti «affissi gialli» e l’articolo 87 capoverso 4 ai precedenti «affissi rossi».
Art. 95 lett. a È ora possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza, ad esempio nel caso di aziende con meno di 50 uccelli che non entrano in contatto con altre aziende. Ciò garantisce l’equivalenza con il diritto dell’UE7.
Art. 105 cpv. 2, art. 204 cpv. 2 e art. 244a cpv. 3 L’Ufficio internazionale delle epizoozie si chiama ora «Organizzazione mondiale della salute animale», motivo per cui questa denominazione deve essere modificata in tutto l’atto.
Art. 105b cpv. 2bis La versione originaria del capoverso 3, eliminata erroneamente dall’atto, viene ora reintrodotta.
Art. 112b cpv. 1 frase introduttiva Per le epizoozie altamente contagiose (come la peste equina), conformemente all’articolo 84, in caso di sospetto si ordina in linea di principio il sequestro rinforzato. Il diritto anteriore prevedeva già che in caso di sospetto il veterina- rio cantonale, in deroga all’articolo 84, ordinasse il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto, anche se la deroga non era esplicitamente menzionata. Viene dunque corretta questa svista redazionale.
6 SR 817.190 7 Cfr. regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione, del 30 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687. 4/10
Art. 112c cpv. 1 frase introduttiva Per le epizoozie altamente contagiose, conformemente all’articolo 85, in caso di epizoozia si ordina in linea di prin- cipio il sequestro rinforzato. Il diritto anteriore prevedeva già che in caso di epizoozia il veterinario cantonale, in deroga all’articolo 85, ordinasse il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto, anche se la deroga non era esplicitamente menzionata. Viene dunque corretta questa svista redazionale.
Art. 121 cpv. 2 frase introduttiva nonché lett. b e c L’USAV, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) e i rispettivi veterinari can- tonali sono responsabili della definizione delle misure per eradicare l’epizoozia. Vengono coinvolte anche le autorità cantonali per la caccia e l’agricoltura nonché altri esperti. La formulazione della lettera b viene modificata di conse- guenza. Le zone di sequestro iniziali erano state dimenticate in una versione precedente. Poiché queste sono sta- bilite dall’USAV, vengono ora aggiunte alla lettera c. La zona di sequestro iniziale è una zona stabilita con le prime limitazioni in caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà e mira a creare le condizioni di tranquillità neces- sarie per non far scappare o spaventare i cinghiali infetti.
Art. 123 cpv. 1bis lett. a Per la definizione del caso non è necessario distinguere tra virus velogeni, mesogeni e lentogeni, poiché la Svizzera ha lo status di «indenne senza vaccinazione» e quindi anche i virus vaccinali devono essere combattuti.
Art. 123a cpv. 3 e 4 Con la modifica dell’OFE del 31 agosto 2022, nell’articolo 84 il sequestro semplice di 2° grado era stato sostituito dal sequestro rinforzato, dimenticando tuttavia di modificare l’articolo 123a. Pertanto, questi due capoversi vanno modificati di conseguenza.
Art. 124 cpv. 2 L’aggiunta dei vaccini inattivati tiene conto della prassi degli ultimi anni, dopo che l’Istituto di virologia e di immuno- logia (IVI) ne ha approvato l’importazione.
Art. 129 cpv. 2 Questo adeguamento linguistico viene effettuato perché viene meno l’obbligo di avere una stalla e dunque la cosid- detta «stalla del commerciante» non esiste più.
Art. 137 Questa aggiunta è analoga alla procedura per altre malattie (brucellosi, tubercolosi, leucosi bovina enzootica e rinotracheite infettiva dei bovini [IBR]).
Art. 166 cpv. 3 e art. 170 cpv. 3 È aggiunto il riferimento alle prescrizioni tecniche, che finora mancava.
Art. 172 cpv. 2 Può accadere che singoli animali reagiscano positivamente al test di sieroneutralizzazione anche se non hanno mai avuto contatti con l’herpesvirus bovino di tipo 1 (BoHV-1), ovvero l’agente patogeno che causa l’IBR. Questi animali sono definiti reagenti singoli e nella maggior parte dei casi si tratta di animali con un elevato titolo anticorpale contro l’herpesvirus bovino di tipo 2 (BoHV-2).
Art. 174b cpv. 1 e 1bis Lo stato di «indenne da BVD» è ora definito in modo più stringente e assegnato singolarmente alle aziende detentrici di animali. La nuova definizione di stato «indenne da BVD» non comprende più solo l’assenza di un caso attuale o sospetto di BVD o di un contagio sospetto: è ora richiesto anche che nell’effettivo non vi sia stato nessun animale persistentemente infetto (animale PI) per almeno 18 mesi e che attualmente non vi siano animali sotto sequestro a causa della BVD. Inoltre, l’azienda detentrice di animali deve essere stata sottoposta a sorveglianza negativa per la BVD per un periodo di tempo definito. La durata di questo periodo è generalmente di 12–24 mesi dalla data dell’ul- timo risultato positivo della sorveglianza, a seconda del metodo di analisi utilizzato per la sorveglianza dell’azienda detentrice di animali nell’ambito del programma nazionale di sorveglianza per la BVD che si svolge annualmente. Le aziende lattiere sono sottoposte a campagne biennali di sorveglianza del latte sfuso tramite analisi sierolo- 5/10
gica di un campione e per ottenere lo stato di «indenne da BVD» devono risultare negative per tre campagne con- secutive. Nelle aziende non lattiere, nell’ambito del programma di sorveglianza per la BVD, ogni anno un gruppo di bovini viene sottoposto ad analisi sierologica per questa epizoozia. Per ottenere lo stato di «indenne da BVD» le aziende detentrici di animali devono risultare negative per due analisi consecutive. Oltre a questa sorveglianza ordinaria della BVD basata sull’analisi sierologica di campioni di latte sfuso o di sangue di un gruppo di bovini, il servizio veterinario cantonale può decidere di tenere sotto ulteriore sorveglianza un’azienda detentrice di animali sottoponendo tutti i vitelli appena nati e quelli nati morti a un test per la BVD («test dei vitelli»). Perché le aziende ottengano lo stato di «indenne da BVD», è necessario che il «test dei vitelli» e i test legati alla ordinaria sorveglianza della BVD in conformità al programma nazionale di sorveglianza della BVD risultino negativi per 12 mesi. Il quarto criterio per ottenere lo stato di «indenne da BVD» è che in un’azienda ci siano stati solo accessi di animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute indenni da BVD o animali risultati virologicamente negativi alla BVD almeno una volta.
La definizione più rigorosa di azienda detentrice di animali indenne da BVD e le corrispondenti restrizioni al traffico di animali (art. 174f) per le aziende non riconosciute ufficialmente indenni da BVD hanno lo scopo di proteggere meglio gli effettivi indenni dall’introduzione del virus e di prevenire la sua diffusione dalle aziende a rischio. L’obiettivo di queste misure è raggiungere e garantire in modo duraturo l’indennità dalla BVD in Svizzera.
L’attuazione avverrà per fasi successive. Per questo motivo, l’articolo 174b capoversi 1 e 1bis entreranno in vigore solo in un secondo momento.
Art. 174e cpv. 1 lett. g e h, 2, 2bis e 3 Le misure di lotta alla BVD in caso di focolaio vengono intensificate per ottenere un risanamento duraturo delle aziende infette. Il sequestro di 1° grado per tutti gli effettivi dell’azienda infetta è ora revocato non appena sono stati eliminati tutti gli animali infetti dell’effettivo, sono stati conclusi gli accertamenti epidemiologici ed è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio un’attuale circolazione del virus nell’effettivo. Inoltre, dalla revoca del sequestro dell’azienda sono sottoposti al divieto di trasferimento non più soltanto tutti gli animali già gravidi che hanno avuto contatto con il virus della BVD ma, per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale PI dell’effettivo, anche tutte le femmine di età superiore agli otto mesi. In questo modo, in linea di principio sono sottoposti a divieto di trasferimento sia gli animali gravidi sia quelli potenzialmente gravidi. Inoltre, per 12 mesi i vitelli neonati e quelli nati morti sono sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita. Queste misure intendono creare una maggiore sicurezza di individuazione di tutti i vitelli PI nel caso in cui il virus, nonostante tutte le misure preventive, continui a circolare nell’effettivo anche dopo la revoca del sequestro. Grazie ai nuovi provvedimenti, non è più necessaria l’analisi sierologica di un gruppo di bovini un anno dopo l’abolizione di tutti i sequestri. Inoltre, insieme al veterinario dell’effettivo, il servizio veterinario cantonale elabora e attua un piano di risanamento individuale per ogni azienda infetta, affinché essa diventi indenne dalla BVD in tempi rapidi e in modo duraturo.
Art. 174f
Nelle aziende detentrici di animali che non sono ufficialmente riconosciute come indenni dalla BVD sussiste un certo rischio di circolazione del virus della BVD. Per non rischiare che il virus della BVD venga introdotto in un mercato o in un’esposizione di bestiame da animali che sono stati recentemente tenuti in un’azienda detentrice non ufficial- mente riconosciuta indenne da BVD, a questi eventi possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali ufficialmente riconosciute indenni da BVD e ivi tenuti nei 30 giorni precedenti. L’eccezione per i mercati di bestiame da macello è abrogata, poiché spesso da questi mercati gli animali non vengono portati diretta- mente al macello per la macellazione, ma piuttosto in altre aziende detentrici. Di conseguenza, anche questi mercati rappresentano un rischio di diffusione del virus nelle aziende detentrici indenni da BVD.
Art. 174fbis
Per garantire che dalle aziende detentrici non ufficialmente riconosciute come indenni da BVD non venga trasferito nessun animale PI, possono essere trasferiti soltanto gli animali risultati virologicamente negativi alla BVD almeno una volta prima del trasferimento e/o gli animali vengono consegnati per la macellazione diretta. L’estivazione di animali provenienti da aziende detentrici non ufficialmente riconosciute come indenni da BVD è consentita solo con animali provenienti dalla stessa unità epidemiologica. È il veterinario cantonale competente a stabilire, in base ai risultati delle analisi epidemiologiche e alla situazione in loco, quali animali appartengono all’unità epidemiologica in una determinata situazione. In linea di principio, formano un’unità epidemiologica tutti gli effettivi della specie bovina,
6/10
di bufali e bisonti che sono in contatto tra loro e hanno una probabilità uguale o comparabile di esposizione al virus della BVD. Essa può comprendere anche effettivi di più aziende detentrici di animali.
L’attuazione avverrà per fasi successive, pertanto l’articolo entrerà in vigore solo in un secondo momento.
Art. 174fter
L’estivazione rappresenta un rischio molto elevato per la diffusione del virus della BVD, in quanto gli animali prove- nienti da diverse aziende detentrici sono a stretto contatto tra loro per lunghi periodi di tempo e tra loro vi sono spesso animali gravidi. Se un animale PI è in estivazione o abortisce a causa di un’infezione da BVD, è possibile che altri animali in estivazione e, nel caso di animali gravidi, anche i vitelli non ancora nati, si infettino con il virus della BVD e lo diffondano nelle loro aziende di origine dopo l’estivazione. In passato è accaduto più volte che le infezioni contratte durante l’estivazione causassero grandi epidemie di BVD. Per evitare che il virus della BVD circoli nelle estivazioni in cui sono a contatto animali provenienti da più unità epidemiologiche, in tali estivazioni e sui pascoli comunitari possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute ufficialmente indenni da BVD. Lo stesso vale per le aziende di allevamento.
L’attuazione avverrà per fasi successive, pertanto l’articolo entrerà in vigore solo in un secondo momento.
Art. 183
Visto che nel diritto anteriore non era riportata l’abbreviazione per la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS), questa viene introdotta ora.
Art. 184 cpv. 1 lett. f, 2 e 2bis
I requisiti per l’impiego di materiale germinale proveniente dall’estero sono elevati, perché la Svizzera, a differenza di molti altri Paesi, è indenne dalla PRRS. La diagnostica di questa epizoozia è estremamente complessa e all’estero vengono utilizzati diversi metodi di analisi, la cui affidabilità deve essere valutata dall’IVI per mantenere lo stato di indenne dall’epizoozia. Dal 2013, l’USAV disciplina i requisiti per l’utilizzo di materiale germinale proveniente dall’estero nelle Direttive tecniche concernenti la sorveglianza veterinaria ufficiale degli effettivi di suini in cui ven- gono impiegati sperma, ovuli o embrioni importati (in francese). Da un lato la presente modifica elimina una diffe- renza rispetto alle direttive tecniche e, dall’altro, integra le condizioni più importanti delle direttive tecniche nell’OFE. I requisiti specificati nel capoverso 2 devono essere soddisfatti cumulativamente. Quando si importa materiale ger- minale congelato, i requisiti si applicano alle singole partite, in quanto deve essere rispettato un termine di attesa di 90 giorni dopo l’importazione da Stati membri dell’UE e da zone non indenni da PRRS (ad es. l’Irlanda del Nord). I risultati delle analisi sierologiche periodiche effettuate nell’azienda di origine durante questo termine di attesa forni- scono un’ulteriore garanzia che il rischio posto dal materiale germinale importato sia accettabile. Tuttavia, l’uso di materiale germinale fresco è consentito solo se proviene da Stati membri dell’UE o da zone ufficialmente ricono- sciute come indenni da PRRS. In questo caso non si applica il termine di attesa.
Art. 185 cpv. 2 lett. a–c
Lett. a: è necessario eseguire anche un’analisi virologica, poiché gli anticorpi potrebbero non essere ancora rilevabili negli animali colpiti.
Lett. b: devono essere analizzati gli animali delle categoria di età per le quali si è verificato un problema nell’effettivo.
Lett. c: anche nel caso di un singolo risultato sierologico positivo, gli animali dell’unità produttiva interessata devono essere analizzati nell’ambito dell’accertamento del caso sospetto.
Art. 238a cpv. 1 parte introduttiva
Nella parte introduttiva all’articolo 239a, in occasione della modifica del 1° novembre 2022 era stato inavvertitamente rimosso l’ordine del sequestro semplice di 1° grado, che viene reinserito.
Art. 239i–239l
Nell’ambito della lotta e della sorveglianza della BVD vengono sempre più spesso rilevate infezioni da virus della Border Disease (BD) nei bovini. Il virus della BD è un pestivirus strettamente correlato a quello della BVD e colpisce principalmente ovini e caprini. Nei bovini, un’infezione da virus della BD può causare gli stessi sintomi clinici di un’infezione da BVD e quindi portare a importanti perdite economiche nelle detenzioni. Inoltre, attraverso la diagno- stica di routine non è possibile distinguere tra infezioni da BVD e BD: per distinguere il virus della BVD da quello della BD o gli anticorpi contro il virus della BVD o da quelli contro la BD sono necessari ulteriori esami diagnostici di 7/10
laboratorio. Gli animali che presentano anticorpi contro la BD possono quindi interferire in modo notevole con la sorveglianza sierologica della BVD.
La BD viene inclusa tra le epizoozie da combattere negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti (art. 4 lett. gter). Se nell’ambito della lotta e della sorveglianza della BVD in queste specie animali vengono rilevate infezioni da BD, è necessario adottare misure di lotta con l’obiettivo di prevenire il più possibile l’ulteriore diffusione del virus della BD nella popolazione bovina. Non è possibile eradicare completamente il virus della BD, poiché gli ovini e i caprini rappresentano una fonte costante di infezione. Per motivi economici, non è consigliabile adottare provvedi- menti di lotta o addirittura di eradicazione del virus della BD nella popolazione ovina e caprina.
Un sospetto di contagio da BD viene trattato allo stesso modo di uno di BVD.
Se nell’ambito della lotta e della sorveglianza della BVD viene individuato un focolaio sospetto, si ipotizza innanzi- tutto un’infezione da BVD. Se ulteriori analisi rivelano invece un’infezione da virus della BD, analogamente a quanto si farebbe in caso di BVD, gli effettivi sono sottoposti a sequestro di 1° grado, gli animali infetti e i discendenti diretti delle femmine infette vengono abbattuti e le madri degli animali infetti vengono sottoposte ad analisi virologi- che. Nel caso della BD, gli accertamenti epidemiologici per identificare una potenziale fonte di contagio ed eventuali altri animali infetti sono limitate ad animali della specie bovina, bufali e bisonti. In linea di principio, non vengono effettuate analisi negli effettivi di ovini e caprini. Gli animali gravidi che hanno avuto contatto con animali infetti sono sottoposti a divieto di trasferimento fino a quando i vitelli neonati e quelli nati morti non risultino negativi alle analisi della DB. I vitelli neonati non possono lasciare l’azienda detentrice fino a quando non sia disponibile l’esito negativo. Fino a quando non vi è un esito negativo dell’esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l’azienda detentrice di animali in questione; è consentita solo la cessione diretta degli animali al macello. Nelle aziende detentrici in cui vi sono anche ovini e/o caprini, gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti devono essere protetti con tutti i provvedimenti ammissibili da una possibile trasmissione del virus della BD dagli ovini e dai caprini dell’effettivo, se non si può escludere questi animali come possibile fonte di contagio. Il sequestro semplice di 1° grado può essere revocato dopo il completamento delle analisi epidemiologiche, ma non prima di 21 giorni dopo l’eliminazione di tutti gli animali infetti nell’effettivo. Per 12 mesi dalla data di eliminazione dell’ultimo animale infetto dell’effettivo, tutti i vitelli neonati e quelli nati morti devono essere sottoposti a esame virologico riguardo alla BD ed è imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all’esito negativo delle analisi. Questo ulteriore provvedimento di sicurezza consente di individuare rapidamente eventuali altri animali persistente- mente infetti nell’effettivo.
Attualmente non esistono vaccini contro la BD. Se dovessero essere immessi sul mercato dei vaccini, in Svizzera non potrebbero essere vaccinati animali della specie bovina, bufali e bisonti, poiché gli animali con anticorpi vaccinali interferirebbero a loro volta con la sorveglianza sierologica della BD e della BVD. Per questo motivo, nell’ordinanza si dispone il divieto di vaccinazione.
Art. 274e
Nella zona di protezione, oltre agli apiari e ai nidi di bombi noti al veterinario cantonale competente, devono essere controllate visivamente anche le aziende apicole situate nella zona di protezione (vale a dire spazi o luoghi in cui si svolgono attività di apicoltura con o senza api, come ad es. apiari, magazzini, locali di centrifugazione, di riempi- mento o di fusione della cera) in quanto anch’esse potrebbero essere infestate dal piccolo coleottero dell’alveare.
Il controllo dei nidi di bombi attraverso le trappole non è fattibile nella pratica, motivo per cui si rinuncia a questa misura. Visto che le colonie di bombi non sopravvivono all’inverno, il piccolo coleottero dell’alveare non può svernare nei nidi di bombi. Non è quindi necessario effettuare un controllo successivo dei nidi di bombi nella zona di protezione la primavera successiva.
I nidi di bombi situati nella zona di protezione devono essere ispezionati dall’ispettore degli apiari. Quando le colonie di bombi sono giunti alla fine del loro periodo di utilizzo, i detentori di bombi devono imballarle in modo sicuro, congelarle e conservarle fino al momento dell’ispezione da parte dell’ispettore degli apiari.
In genere, nella pratica non è possibile effettuare il controllo visivo delle colonie di bombi senza distruggerle irrever- sibilmente: in questo caso, le colonie di bombi devono essere uccise per il controllo. Se ciò viene effettuato in maniera preventiva tramite congelazione, per l’ispettore degli apiari è più facile effettuare il controllo visivo. Le colo- nie di bombi uccise tramite congelamento devono essere conservate imballate in modo sicuro e congelate fino al momento del controllo. In alternativa, la colonia di bombi può essere uccisa con anidride solforosa immediatamente prima dell’ispezione da parte dell’ispettore degli apiari. Se il controllo richiede l’uccisione di colonie di bombi, il de- tentore di bombi è autorizzato a reintrodurre nuovi nidi di bombi in tempi relativamente brevi dopo il completa- 8/10
mento dei controlli. Il trasferimento di colonie di bombi è possibile con la relativa autorizzazione del veterinario cantonale in conformità all’articolo 274e capoverso 2 lettera c.
Art. 282b
Visto che attualmente non vi sono direttive tecniche di questo tipo, la formulazione viene adeguata: in questo modo, l’USAV può emanare prescrizioni, ma non ha l’obbligo di farlo.
Art. 295a cpv. 2
Le imprese forniscono informazioni ai viaggiatori su focolai di epizoozie altamente contagiose sia direttamente in loco mediante manifesti, fogli informativi o tabelloni elettronici sia sui loro siti Internet (v. a tale proposito anche il commento agli art. 84 cpv. 2 lett. b, art. 85 cpv. 2 lett. a, art. 87 e art. 89 cpv. 1 lett. b).
Art. 312 cpv. 2 lett. e
In questo articolo viene introdotta l’abbreviazione del sistema d’informazione per i risultati dei controlli e delle analisi (ARES) secondo l’ordinanza del 27 aprile 20228 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroa- limentare (O-SIFA).
Art. 312c cpv. 2 frase introduttiva e lett. b nonché cpv. 2bis
Finora l’articolo stabiliva che i dati riguardo a epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici dovevano essere notificati «regolarmente». Per la sorveglianza della situazione epizootica è importante che i dati in relazione alle analisi di epizoozie soggette a notifica vengano effettivamente notificati, motivo per cui questa disposizione viene adeguata. In via eccezionale, in situazioni di emergenza (ad es. una crisi o una situazione straordinaria) può essere necessario notificare i dati più volte al giorno. In questo caso, l’USAV può prescrivere una maggiore fre- quenza. Ciò viene stabilito esplicitamente nell’articolo 312c. Il sistema d’informazione «ALIS» viene rinominato ARES, pertanto il termine è modificato.
Art. 312d
Questo nuovo articolo viene creato perché in questo caso si tratta di analisi commissionate da un privato o da organizzazioni di diritto privato. I laboratori di analisi (ai sensi dell’art. 312 e segg.) sono tenuti a notificare tutti i dati relativi alle analisi per le epizoozie soggette a notifica (e/o epizoozie ai sensi degli art. 2–5) ad ARES. Le disposizioni dell’articolo 312c capoversi 2 e 2bis si applicano quindi per analogia. Per «risultati» (cfr. art. 312c cpv. 2 lett. b) si intendono tutti i risultati di analisi qualitativi e quantitativi delle epizoozie soggette a notifica convalidati e rilasciati dai laboratori. Ciò significa che non vengono comunicati solo i risultati positivi delle analisi, ma anche quelli negativi, a condizione che il laboratorio sia riconosciuto per i test relativi all’epizoozia in questione. Informando l’USAV e gli organi di esecuzione cantonali anche sui risultati negativi delle analisi commissionate da privati è possibile fare chiarezza sulla situazione epizoologica in Svizzera. Per la sorveglianza delle epizoozie, i risultati di analisi negativi sono importanti quanto quelli positivi: in particolare, i risultati negativi sono molto importanti per esempio per l’attri- buzione dello stato in riferimento alla BVD (cfr. anche i commenti alla BVD; art. 174b segg.). Di conseguenza, per i detentori di animali è utile conoscere anche i risultati negativi.
Altri atti normativi
Ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso (OPCNP; RS 817.032):
all’allegato 1 elenco 2 numero 2.17 viene aggiunto l’intervallo massimo di 4 anni tra due controlli.
4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Per la Confederazione non vi sono particolari ripercussioni di tipo finanziario o per il personale.
8 RS 916.408 9/10
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
I Cantoni applicheranno le nuove disposizioni come autorità di esecuzione, pertanto per essi vi sono alcune riper- cussioni. Per contro, non si prevedono particolari ripercussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
4.3 Ripercussioni per l’economia, la società e l’ambiente La lotta alle epizoozie serve alla salute degli animali: essa favorisce il benessere degli animali e la sicurezza alimen- tare, ma anche la diversità biologica. Inoltre, la lotta alle epizoozie permette di evitare anche perdite di produttività, si pensi ad esempio alla lotta alla BVD. La modifica, quindi, ha ripercussioni positive sull’economia, sulla società e l’ambiente.
4.4 Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera La modifica dell’articolo 95 lettera a viene apportata per mantenere l’equivalenza tra la legislazione svizzera e il diritto UE. La modifica è compatibile con l’allegato 11 dell’Accordo agricolo9.
5 Aspetti giuridici / Protezione dei dati
Per motivi di protezione dei dati, lo scopo del trattamento dei dati previsto secondo l’articolo 312c è raccogliere risultati di analisi. Non vengono raccolti dati relativi a persone fisiche. Questo nuovo trattamento dei dati non do- vrebbe pertanto comportare un rischio elevato per la privacy e non è necessario effettuare nessuna stima delle conseguenze (cfr. lo strumento per la valutazione preliminare dei rischi per maggiori dettagli).
9 RS 0.916.026.81 10/10