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Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni concernente i dati salariali (LSADS)

Dipartimento federale delle finanze DFF

Avamprogetto

Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

Compendio Gli Accordi contro le doppie imposizioni stipulati con l’Italia e la Francia prevedono regole specifiche per l’imposizione dei lavoratori frontalieri o l’imposizione del telelavoro. Il nuovo Accordo con l’Italia è applicabile dal 1° gennaio 2024; l’Accordo aggiuntivo alla Convenzione con la Francia per evitare le doppie imposizioni è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. Ai fini della corretta applicazione di tali regole, gli Accordi prevedono uno scambio automatico di informazioni relative a dati salariali. L’attuazione di tali Accordi richiede basi legali nel diritto interno per poter assicurare la trasmissione delle informazioni tra gli Stati interessati. Questa legge contribuirà al rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera in questo ambito.

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Con un Accordo del 23 dicembre 20201, la Svizzera e l’Italia hanno convenuto nuove regole in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito «Accordo sui frontalieri»). Tale Accordo, in vigore dal 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024, introduce lo scambio automatico e reciproco delle informazioni necessarie ai fini dell’imposizione dei lavoratori frontalieri nel loro Stato di residenza.

L’Accordo aggiuntivo del 27 giugno 20232 alla Convenzione del 9 settembre 19663 tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (di seguito «Accordo aggiuntivo sul telelavoro») è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. Si prevede che possa entrare in vigore verso la fine del 2024 e che divenga applicabile dal 1° gennaio 2025. Tale Accordo aggiuntivo contiene, in particolare, nuove regole relative all’imposizione del telelavoro. Introduce lo scambio automatico e reciproco delle informazioni necessarie ai fini dell’imposizione dei lavoratori residenti in uno degli Stati contraenti che lavorano per un datore di lavoro situato nell’altro Stato contraente.

Le disposizioni contenute in questi due Accordi accrescono l’attrattiva delle imprese, che possono assumere con maggiore facilità manodopera qualificata residente in Francia o in Italia. A sua volta, tale manodopera può beneficiare delle condizioni d’impiego offerte dai datori di lavoro svizzeri.

L’attuazione dello scambio automatico di informazioni previsto da questi due Accordi richiede in linea di principio basi legali nel diritto interno per poter assicurare la trasmissione delle informazioni tra le autorità fiscali svizzere interessate. Dato che questi sono i primi due Accordi conclusi dalla Svizzera in cui è previsto uno scambio automatico di informazioni relative a dati salariali, si propone di creare una nuova legge federale in questo ambito. L’avamprogetto di legge disciplina innanzitutto la trasmissione delle informazioni tra i datori di lavoro e le autorità fiscali cantonali nonché tra queste ultime e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Gli eventuali scambi tra le autorità fiscali cantonali e le autorità estere rientrano nell’ambito del diritto cantonale.

D’altro canto, un disegno di legge distinto sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale4 è inteso a modificare la legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD) e la legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) al fine di introdurre l’obbligo per i datori di lavoro di comunicare alle autorità fiscali interessate le informazioni previste dai due Accordi internazionali. Tale disegno di legge, trasmesso dal Consiglio federale all’Assemblea federale all’inizio del mese di marzo 2024, stabilisce che i datori di lavoro devono presentare all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale, un’attestazione con i dati salariali concernenti i lavoratori per i quali un

accordo internazionale in ambito fiscale prevede lo scambio automatico internazionale di informazioni relative a tali dati. Questa modifica della LIFD e della LAID consentirà alle autorità fiscali cantonali di disporre delle informazioni che devono essere trasmesse direttamente all’altro Stato contraente o all’AFC.

1.2 Informazioni relative a dati salariali da scambiare con l’Italia e la Francia

Scambio di informazioni con l’Italia

L’Accordo sui frontalieri tra la Svizzera e l’Italia prevede che lo Stato contraente in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente fornisca annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell’anno successivo all’anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell’imposizione del lavoratore frontaliere. Tali informazioni includono (cfr. art. 7 cpv. 1 dell’Accordo):

a) il nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere; b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; c) il numero d’identificazione fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere; d) l’ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere; e) l’ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere; f) il totale dell’imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere; g) il nome, l’indirizzo e il numero d’identificazione fiscale del datore di lavoro.

Per quanto riguarda i flussi di informazioni in uscita dalla Svizzera relativi ai lavoratori frontalieri residenti in Italia, le autorità fiscali dei tre Cantoni interessati (Grigioni, Ticino e Vallese) inviano le informazioni previste direttamente all’autorità fiscale italiana (cfr. art. 7 cpv. 5 dell’Accordo). Viceversa, l’autorità fiscale italiana invia le informazioni riguardanti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera all’AFC. In tale ambito, l’avamprogetto di legge prevede la trasmissione da parte dell’AFC delle informazioni ricevute dall’Italia alle autorità fiscali cantonali.

Scambio di informazioni con la Francia

Secondo l’articolo 6 dell’accordo aggiuntivo sul telelavoro tra la Svizzera e la Francia, lo Stato contraente in cui è situato il datore di lavoro fornisce ogni anno allo Stato di residenza del lavoratore, in formato elettronico e al più tardi entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono state versate le rimunerazioni, i dati personali e le informazioni nominative seguenti:

a) il/i cognome/i e il/i nome/i della persona, la data di nascita, il numero di avviamento postale del suo luogo di residenza e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazione della persona (indirizzo, luogo di nascita, stato civile, numero d’identificazione fiscale); b) l’anno civile nel corso del quale è stato realizzato il reddito; c) il numero di giorni o la percentuale di telelavoro; d) il totale delle rimunerazioni lorde versate.

Il flusso delle informazioni in uscita riguarda tutti i residenti in Francia che lavorano per un datore di lavoro in Svizzera. Data l’assenza di una restrizione geografica nell’accordo aggiuntivo sul telelavoro, tale flusso concerne tutti i Cantoni qualora un datore di lavoro in un Cantone dia impiego a un residente in Francia. Viceversa, le informazioni ricevute dalla Francia concernono tutti i Cantoni nei quali i residenti in Svizzera lavorano per un datore di lavoro francese. Tali flussi di informazioni, sia in entrata che in uscita, transitano attraverso l’AFC. Quest’ultima invia le informazioni previste relative ai lavoratori residenti in Francia all’autorità fiscale francese. L’autorità fiscale francese trasmette le informazioni previste relative ai lavoratori residenti in Svizzera all’AFC (cfr. art. 6 cpv. 3 dell’Accordo aggiuntivo). In tale ambito, riguardo alle informazioni da inviare alla Francia, l’avamprogetto di legge crea una base legale per la trasmissione delle informazioni dalle autorità fiscali cantonali all’AFC. Viceversa, l’avamprogetto prevede anche la trasmissione delle informazioni ricevute dalla Francia dall’AFC alle autorità fiscali cantonali.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

L’Accordo sui frontalieri con l’Italia specifica le informazioni relative ai dati salariali che devono essere oggetto di scambio automatico. L’Accordo aggiuntivo sul telelavoro con la Francia prevede altresì la trasmissione obbligatoria di determinate informazioni concernenti i dati salariali nonché, se disponibili, di altre informazioni relative ai dati salariali. Questi Accordi contengono pertanto le basi di diritto materiali delle informazioni relative ai dati salariali da scambiare. Tuttavia, non disciplinano l’attuazione di tale scambio all’interno della Svizzera. Di conseguenza, considerato il contenuto richiesto, è necessario creare una legge federale per disciplinare l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a dati salariali in Svizzera. Questa legge contribuirà al rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera in questo ambito.

L’avamprogetto di legge federale sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali disciplina quindi l’attuazione di tale scambio in Svizzera, se è previsto da un trattato internazionale in ambito fiscale. Contiene in particolare norme sui compiti dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali, sull’utilizzo del numero dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) quale numero d’identificazione fiscale svizzero, nonché sulla protezione dei dati. Comprende inoltre disposizioni sull’organizzazione e sull’obbligo di scambiare le informazioni per via elettronica tra l’AFC e le autorità fiscali cantonali.

2.2 Attuazione

Dato che le informazioni da scambiare sono elencate in ognuno dei due Accordi internazionali sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali, il campo di applicazione della normativa da adottare è ben definito e lascia poco margine di manovra. Inoltre, la disposizione sul sistema d’informazione che l’AFC deve gestire per via elettronica è sufficientemente dettagliata. Di conseguenza, non è necessario che un’ordinanza precisi le disposizioni legali.

Si prevede che la legge federale sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali possa entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026. Ci si attende che l’Accordo aggiuntivo sul telelavoro con la Francia possa entrare in vigore verso la fine del 2024 e che il 2025 sia il primo anno di riferimento per il quale potrà verificarsi uno scambio di informazioni. Un’entrata in vigore della legge il 1° gennaio 2026 consentirà di disporre delle basi legali nel diritto interno necessarie a effettuare il primo scambio 6/19

di informazioni con la Francia nel 2026 in riferimento ai dati del 2025. Per quanto riguarda l’Italia, il primo scambio di informazioni relative ai dati salariali sarà effettuato nel corso del 2025 in riferimento all’anno 2024 e la prima trasmissione da parte dell’AFC ai Cantoni avverrà nel 2026.

3 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

L’avamprogetto di legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni relative a dati salariali (LSADS) a fini fiscali disciplina l’attuazione di tale scambio all’interno della Svizzera se è previsto da un trattato internazionale, ad esempio un accordo contro le doppie imposizioni.

Art. 2 Definizioni

Nell’articolo 2 sono definite le espressioni utilizzate nella legge.

Con l’espressione «trattato applicabile» si intende un accordo internazionale secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’avamprogetto della LSADS applicabile nel singolo caso.

L’espressione «Stato partner» designa uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a dati salariali a fini fiscali.

Sezione 2: Informazioni relative a dati salariali da trasmettere allo Stato partner

Art. 3 Obblighi del datore di lavoro

Dato che i dati salariali sono detenuti in primo luogo, e integralmente, dai datori di lavoro, va formulato nei loro confronti un obbligo di fornire le informazioni concernenti i dati salariali. Il capoverso 1 fa riferimento all’articolo 129 capoverso 1 lettera e LIFD7 in quanto l’articolo 129 LIFD sancisce obblighi di procedura in ambito fiscale, e più precisamente l’obbligo dei terzi di comunicare. Vi è previsto l’obbligo, per i datori di lavoro, di presentare annualmente all’autorità fiscale cantonale un’attestazione relativa ai dati salariali riguardanti le persone non domiciliate in Svizzera per le quali un trattato internazionale stabilisce lo scambio automatico internazionale di informazioni relative ai dati salariali. Il disegno di legge di modifica della LIFD è attualmente all’esame dell’Assemblea federale. La sua entrata in vigore è prevista per il 1°gennaio 2025. Spetta ai Cantoni stabilire entro quale termine e con quali modalità i datori di lavoro devono trasmettere loro tali informazioni. L’obbligo del lavoratore di comunicare ogni cambiamento determinante (p. es. cambiamento di indirizzo o di nome) al proprio datore di lavoro è disciplinato, per analogia, dall’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 1993 sull’imposta alla fonte8.

Il capoverso 2 mira a limitare nel tempo la possibilità delle autorità fiscali cantonali di rivolgersi al datore di lavoro per ottenere le informazioni. Ai fini della certezza del diritto e nella misura in cui un trattato applicabile non contiene disposizioni sulla prescrizione dell’obbligo di comunicare i dati salariali, si prevede un termine di prescrizione assoluto di dieci anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati versati

7 RS 642.11 8 RS 642.118.2 7/19

i salari. Tale termine tiene conto del periodo di conservazione dei libri di dieci anni sancito dall’articolo 958f del Codice delle obbligazioni (CO)9.

Art. 4 Compiti delle autorità fiscali cantonali

Questa disposizione prevede che le autorità fiscali cantonali trasmettano annualmente per via elettronica all’AFC le informazioni prescritte dal trattato applicabile e prodotte dai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 se il trattato applicabile prevede che l’AFC invii tali informazioni allo Stato partner (cpv. 1). Spetta ai Cantoni nei quali i Comuni esercitano i compiti in materia di tassazione assicurarsi che i dati trasmessi dai datori di lavoro e poi inviati all’AFC siano completi. Al fine di consentire all’AFC di aggregare le informazioni ricevute prima del loro invio, i Cantoni devono trasmettere tali informazioni al più tardi due mesi prima della data stabilita nel trattato applicabile per lo scambio con lo Stato partner. Nel caso della Francia, le informazioni devono quindi pervenire all’AFC al più tardi entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono state versate le rimunerazioni.

Il capoverso 2 precisa che se un trattato applicabile prevede che le autorità fiscali cantonali inviino le informazioni direttamente allo Stato partner (come nel caso dell’Accordo sui frontalieri con l’Italia), le autorità fiscali cantonali trasmettono annualmente alle autorità competenti dello Stato partner le informazioni prescritte dal trattato applicabile che hanno ricevuto dai datori di lavoro entro il termine stabilito nel trattato applicabile.

Art. 5 Compiti dell’AFC

L’AFC trasmette alle autorità competenti dello Stato partner le informazioni che ha ricevuto dalle autorità fiscali cantonali nel quadro dell’articolo 4 rispettando il termine stabilito nel trattato applicabile (cpv. 1).

Il capoverso 2 precisa che quando trasmette loro le informazioni, l’AFC segnala alle autorità competenti dello Stato partner le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo il trattato applicabile.

Se il trattato applicabile prevede che le informazioni trasmesse possano essere utilizzate anche per fini diversi da quelli fiscali a condizione che tale utilizzo sia autorizzato dal diritto di entrambi gli Stati e che l’autorità competente dello Stato partner che fornisce le informazioni vi acconsenta, l’AFC è competente per fornire tale consenso (cpv. 3). Se le informazioni ricevute devono essere inoltrate alle autorità penali per il perseguimento di altri reati non fiscali, l’AFC fornisce il consenso caso per caso, d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia (cpv. 4).

Sezione 3: Informazioni relative a dati salariali trasmesse dall’estero

Art. 6 Utilizzazione del numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche

Questa disposizione prescrive l’utilizzo del numero AVS secondo la legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) quale numero d’identificazione fiscale svizzero per persone fisiche nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali qualora il trattato applicabile preveda

9 RS 220 10 RS 831.10 8/19

la trasmissione di un numero d’identificazione fiscale. Una gestione efficace di tale scambio di informazioni è possibile soltanto se le persone interessate possono essere identificate chiaramente e se lo scambio è automatizzato.

Il numero d’identificazione fiscale svolge un ruolo decisivo in quanto criterio di attribuzione univoco per le persone fisiche. Consente di identificare una persona e di attribuire al lavoratore interessato le informazioni concernenti i dati salariali trasmessi, facilitando il lavoro delle autorità fiscali cantonali. Il numero d’identificazione fiscale deve essere utilizzato unicamente per l’adempimento dei compiti precisati nell’avamprogetto della LSADS, ossia lo scambio automatico di informazioni concernenti i dati salariali. L’AFC e le autorità fiscali cantonali devono utilizzare il numero d’assicurato AVS a tredici cifre (AVSN13), se disponibile, per il trattamento delle informazioni ricevute nell’ambito dello scambio di informazioni relative ai dati salariali.

Art. 7 Compiti dell’AFC

Il capoverso 1 garantisce all’AFC la possibilità di utilizzare le informazioni trasmesse da uno Stato partner. Dato che la tassazione e la riscossione in materia di imposte dirette sono di competenza dei Cantoni (art. 128 Cost. e contrario e art. 2 LIFD), l’AFC trasmette tali informazioni alle autorità fiscali cantonali competenti e richiama la loro attenzione sul fatto che le informazioni possono essere utilizzate soltanto per le imposte rientranti nell’ambito di applicazione del trattato applicabile.

Quando trasmette loro le informazioni, l’AFC segnala alle autorità fiscali cantonali le restrizioni inerenti all’utilizzazione delle informazioni trasmesse e l’obbligo del segreto secondo il trattato applicabile (cpv. 2).

Se il trattato applicabile prevede che le informazioni relative ai dati salariali scambiate tra gli Stati partner possono essere utilizzate a fini diversi da quelli fiscali qualora il diritto di entrambi gli Stati partner lo autorizzi e l’autorità competente che fornisce le informazioni vi acconsenta, l’AFC ottiene il consenso necessario. Questa disposizione permetterà, ad esempio, di utilizzare le informazioni ricevute, alle stesse condizioni, al fine di determinare i contributi delle assicurazioni sociali svizzere dovute dalle persone che risiedono in Svizzera e che lavorano in parte in Svizzera per un datore di lavoro situato all’estero. Non è necessario ottenere un consenso se sono trasmesse soltanto le basi di calcolo e non le informazioni specifiche. Ad esempio, un’autorità fiscale cantonale che venisse a conoscenza, nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali, di un elemento del salario di un contribuente che non fosse stato dichiarato fino a tale momento, adatterà di conseguenza il reddito e il patrimonio del contribuente. L’autorità fiscale cantonale può trasmettere queste basi di calcolo modificate ad altri uffici amministrativi nell’ambito dell’obbligo legale di informare, purché non trasmetta le informazioni specifiche, ossia i dati salariali specifici (cpv. 3).

Art. 8 Procedura

Nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo a dati salariali, l’AFC diventa il vero e proprio sportello informativo per lo scambio di dati con gli Stati partner (salvo per i trattati che prevedono che i Cantoni trasmettano direttamente i dati all’autorità estera competente) nonché con le autorità fiscali cantonali. Le informazioni trasmesse automaticamente dagli Stati partner sono attribuite ai Cantoni dall’AFC. Il numero d’assicurato dell’AVS quale numero d’identificazione fiscale svolge un ruolo

decisivo in quanto criterio di attribuzione univoco per le persone fisiche (v. commento all’art. 6). Per poter attribuire ai Cantoni le informazioni relative ai salari comunicate dallo Stato partner, l’AFC ha bisogno, entro due mesi dalla fine di ogni anno civile, del numero d’identificazione fiscale di tutte le persone fisiche imponibili illimitatamente in un Cantone.

L’AFC trasmette le informazioni relative ai dati salariali ricevute automaticamente da uno Stato partner alle autorità fiscali cantonali per le quali tali informazioni rivestono un interesse. È presumibile che, in un numero limitato di casi, le informazioni ricevute dall’estero non contengano un numero d’identificazione fiscale, quantomeno nei primi anni successivi all’introduzione dello scambio automatico internazionale in Svizzera. In tali casi l’attribuzione deve essere fatta sulla base di altri criteri, fermo restando che solo le informazioni necessarie all’identificazione della persona fisica secondo il trattato applicabile e scambiate tra gli Stati partner possono essere utilizzate a tal fine. Altri criteri di attribuzione sono, ad esempio, il domicilio o il numero di avviamento postale del luogo di residenza delle persone fisiche (cpv. 2).

Se vi è corrispondenza con le informazioni trasmesse automaticamente dallo Stato partner, l’AFC le rende accessibili, mediante procedura di richiamo sicura e criptata, al Cantone in cui la persona interessata è imponibile illimitatamente. Inoltre, l’AFC richiama l’attenzione delle autorità fiscali cantonali sulle restrizioni inerenti all’utilizzazione e sull’obbligo di riservatezza secondo il trattato applicabile (cpv. 3).

La sicurezza delle informazioni trasmesse dallo Stato partner deve poter essere garantita in ogni momento. È quindi indispensabile che soltanto i collaboratori delle autorità fiscali cantonali abbiano accesso alle informazioni mediante tale procedura di richiamo e che utilizzino l’autenticazione a due fattori. Uno dei due fattori deve essere un elemento d’identificazione fisico, univoco e non falsificabile («hardware token») che consenta di identificare un partecipante in una rete elettronica (p. es. SwissID o SmartCard) (cpv. 4).

Sezione 4: Obblighi di informazione e di conservazione dei datori di lavoro

Art. 9 Obbligo di informare i lavoratori

Le informazioni scambiate nel quadro dei trattati applicabili riguardano in particolare dati personali ai sensi della legge federale del 25 settembre 202011 sulla protezione dei dati (LPD). Conformemente ai principi della protezione dei dati, le persone interessate i cui dati personali sono oggetto di scambio devono essere debitamente informate del trattamento riservato a tali dati. Tale informazione è necessaria sia per assicurare la trasparenza del trattamento, sia per permettere alle persone interessate di esercitare i propri diritti.

Secondo l’articolo 3 dell’avamprogetto della LSADS, le informazioni da trasmettere allo Stato partner sono prodotte dal datore di lavoro. Spetta quindi a quest’ultimo informare il lavoratore interessato in merito alle informazioni di cui all’articolo 9 lettere a–d dell’avamprogetto. La comunicazione deve avvenire all’inizio del rapporto di lavoro o al più tardi il 28 febbraio dell’anno della prima trasmissione dei dati allo Stato partner.

Per adempiere il proprio obbligo di informare di cui all’articolo 9 dell’avamprogetto, il datore di lavoro non può limitarsi a informare il lavoratore in merito al trattato applicabile. Deve esplicitamente richiamare l’attenzione del lavoratore sul contenuto 11 RS 235.1 10/19

del trattato applicabile e sulle categorie di dati che saranno scambiate. Deve altresì indicare lo Stato partner a cui saranno trasmessi i dati e l’utilizzo che ne verrà fatto conformemente al trattato applicabile. Infine, il lavoratore deve essere informato dei diritti di cui dispone in virtù della LPD, da un lato, e dell’articolo 11 dell’avamprogetto della LSADS, dall’altro. Questa informazione è particolarmente importante, in quanto i diritti delle persone interessate nei confronti dell’AFC sono limitati al diritto di accesso e alla rettifica dei dati inesatti (v. commento all’art. 11).

Art. 10 Obbligo di conservazione

L’articolo 10 prevede esplicitamente che il datore di lavoro tenuto a comunicare i dati salariali di determinati lavoratori secondo il trattato applicabile deve registrare le informazioni e i documenti giustificativi ottenuti ai fini dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali. A tal fine, i documenti elaborati e i giustificativi raccolti per adempiere l’obbligo di comunicazione del datore di lavoro devono essere conservati, affinché sia possibile apportare successivamente eventuali correzioni di dichiarazioni errate o garantire la corretta imposizione dei lavoratori interessati. Per quanto concerne le modalità di conservazione, si applica per analogia l’articolo 958f capoverso 1 CO.

Sezione 5: Protezione dei dati

Art. 11 Diritti dei lavoratori

Per quanto concerne le informazioni raccolte dal datore di lavoro e la loro trasmissione alle autorità competenti dello Stato partner, il lavoratore i cui dati salariali devono essere scambiati secondo il trattato applicabile beneficia nei confronti del datore di lavoro dei diritti sanciti dalla LPD (cpv. 1).

Se secondo il trattato applicabile devono essere trasmesse informazioni a uno Stato partner dalle autorità fiscali cantonali, nei loro confronti il lavoratore interessato ha i diritti definiti nella legge cantonale sulla protezione dei dati o, se del caso, nella convenzione intercantonale applicabile (cpv. 2).

Secondo il capoverso 3, i Cantoni possono limitare i diritti relativi alla protezione dei dati dei lavoratori interessati nei confronti dell’autorità fiscale cantonale sul modello di quanto previsto nel capoverso 4.

Rispetto all’AFC, i lavoratori i cui dati salariali sono scambiati secondo il trattato applicabile possono far valere esclusivamente il proprio diritto d’accesso ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione (cpv. 4).

In concreto, ciò significa che le persone interessate possono far valere il diritto d’accesso secondo l’articolo 25 LPD sia nei confronti del proprio datore di lavoro, che è tenuto a comunicare i dati salariali, sia nei confronti dell’AFC. Hanno il diritto di sapere se vengono trattati dati che li concernono. Il datore di lavoro o l’AFC deve comunicare al lavoratore interessato, entro 30 giorni, tutti i dati trattati che lo riguardano, la finalità del trattamento, la durata della conservazione dei dati, le informazioni disponibili sull’origine dei dati, nonché i destinatari a cui i dati sono comunicati. Il diritto della persona interessata di far valere un diritto di accesso nei confronti delle autorità cantonali è disciplinato dal diritto cantonale applicabile al caso specifico.

Un lavoratore interessato ha inoltre il diritto di far rettificare dati inesatti conformemente all’articolo 32 capoverso 1 LPD. La trasmissione di dati all’estero avviene nel quadro di processi automatizzati. L’AFC non effettua alcun controllo sostanziale dei dati, che non sarebbe peraltro in grado di effettuare, poiché sono i datori di lavoro ad avere i contatti con i lavoratori e a dover assicurare che le informazioni da scambiare siano raccolte e comunicate correttamente. Di conseguenza, il diritto di rettifica dei dati inesatti deve essere esercitato nei confronti del datore di lavoro o, se del caso, delle autorità cantonali se il diritto cantonale applicabile lo prevede. Nei confronti dell’AFC questo diritto è limitato alla rettifica dei dati inesatti dovuti a errori di trasmissione (p. es. nella trasmissione dall’autorità fiscale cantonale all’AFC si verifica un errore e la massa salariale ammonta a 60 000 anziché 6000 franchi).

Il lavoratore interessato non ha tuttavia la possibilità di opporsi, sulla base dell’articolo 37 LPD, alla trasmissione dei dati prevista da un trattato internazionale. Secondo l’articolo 37 LPD, l’AFC sarebbe autorizzata a respingere la richiesta di informazioni se sussiste un obbligo legale alla comunicazione dei dati (lett. a) o se una mancanza di comunicazione rischierebbe di compromettere l’adempimento dei suoi compiti (lett. b). Nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali, la trasmissione delle informazioni avviene sulla base dei trattati applicabili, che disciplinano precisamente quali informazioni devono essere trasmesse, riguardo a chi e quando, motivo per cui una richiesta di opposizione corrispondente non avrebbe alcuna possibilità di esito positivo. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 37 LPD all’AFC è esclusa dall’avamprogetto della LSADS. I datori di lavoro, i Cantoni e l’AFC non dispongono di alcun margine di discrezionalità per decidere se procedere o no a una comunicazione o a una trasmissione. In tale contesto, l’applicazione dell’articolo 37 LPD porterebbe l’AFC a respingere l’opposizione alla comunicazione dei dati salariali in virtù dell’obbligo legale alla comunicazione previsto dal trattato applicabile.

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di invocare, in casi limitati, alcuni diritti previsti dal diritto amministrativo. I lavoratori interessati possono, sulla base dell’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa (PA), esigere che l’AFC si astenga dallo scambiare dati se le persone interessate hanno verosimilmente un interesse degno di protezione. L’articolo 25a PA garantisce che gli atti materiali delle autorità amministrative siano sottoposti a una protezione amministrativa. Una persona interessata può richiedere all’autorità competente che ometta, cessi o revochi atti materiali illeciti. L’autorità statuisce mediante decisione formale, che può in seguito essere impugnata con ricorso. Gli atti materiali in quanto tali non sono in linea di principio oggetto di contestazione, motivo per cui è necessario precisare che l’autorità statuisce mediante decisione formale. Per analogia con l’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo della legge federale del 18 dicembre 201513 sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (LSAI), una persona i cui dati salariali sono scambiati nell’ambito del trattato applicabile può invocare tale articolo se la trasmissione dei dati salariali comporta o potrebbe comportare per tale persona uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto nello Stato partner.

Il Tribunale federale14 ha definito le condizioni nelle quali una persona oggetto di comunicazione di dati relativi ai conti finanziari nell’ambito di uno scambio automatico di informazioni può esigere dall’AFC una decisione ai sensi dell’articolo 25a PA qualora rischi di subire uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello 12 RS 172.021 13 RS 653.1

14 DTF 2C_946/2021 del 6 giu. 2023 consid. 6.6 12/19

Stato di diritto. A tale riguardo è fatto riferimento alla giurisprudenza relativa all’articolo 26 paragrafo 3 lettera c del Modello di convenzione dell’OCSE15, secondo cui l’assenza di garanzie dello Stato di diritto deve essere intesa nel senso delle disposizioni del diritto nazionale di riserva dell’ordine pubblico. In tale contesto, il concetto deve essere interpretato in maniera restrittiva e secondo le regole della buona fede, al fine di evitare che uno Stato non renda più difficile la regolare applicazione del trattato. Secondo la giurisprudenza, vi è violazione dell’ordine pubblico se i principi fondamentali del diritto sono violati o se l’atto in questione è incompatibile con l’ordine giuridico e i valori svizzeri, se il risultato è in manifesta contraddizione con il senso e lo spirito del proprio ordine giuridico o contrastante in maniera inaccettabile con le concezioni giuridiche svizzere. In concreto, una deroga alle disposizioni imperative del diritto svizzero provocata da un atto estero non costituisce necessariamente una violazione dell’ordine pubblico. Secondo il Tribunale federale, questa interpretazione restrittiva è compatibile con l’articolo 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) e l’articolo 13 (Diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione del 4 novembre 195016 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto altri mezzi garantiscono l’impossibilità di una diffusione dei dati al di fuori dell’ambito dello scambio automatico di informazioni. Di conseguenza, una persona oggetto di comunicazione dei dati nell’ambito della procedura di scambio automatico di informazioni può esigere dall’AFC una decisione ai sensi dell’articolo 19 capoverso 2 secondo periodo LSAI in relazione all’articolo 25a PA soltanto se e nella misura in cui la presunta violazione dell’articolo 8 CEDU costituisce anche una violazione dell’ordine pubblico svizzero.

Nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali, ciò che è pertinente in concreto è la richiesta di omettere l’atto materiale, che mira a impedire la comunicazione dei dati. L’AFC statuisce al riguardo mediante decisione formale. Tale decisione è impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 44 segg. PA). Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 PA). La decisione del Tribunale amministrativo federale è impugnabile con ricorso dinanzi al Tribunale federale (art. 82 e 86 della legge del 17 giugno 200517 sul Tribunale federale).

Art. 12 Procedura Se in una decisione passata in giudicato viene constatato che informazioni già fornite all’autorità competente di uno Stato partner erano incorrette, il datore di lavoro che le aveva fornite deve trasmettere all’autorità fiscale cantonale le informazioni rettificate (cpv. 1).

Conformemente al trattato applicabile, l’autorità fiscale cantonale trasmette le informazioni rettificate direttamente all’autorità competente dello Stato partner o all’AFC, che le inoltra all’autorità competente dello Stato partner (cpv. 2).

Sezione 6: Organizzazione e procedura

Art. 13 Compiti dell’AFC

L’AFC provvede alla corretta applicazione delle disposizioni dei trattati e dei requisiti legali in materia di scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali a fini

15 Consultabile all’indirizzo: www.oecd.org > Topics > Tax > Tax Treaties > OECD Model Tax Convention. 16 RS 0.101 17 RS 173.110 13/19

fiscali nella misura in cui il trattato applicabile lo prevede. Questa precisazione è importante, poiché l’AFC non è preposta ad assicurare la corretta applicazione dell’integralità delle convenzioni contro le doppie imposizioni, né quella di tutte le disposizioni legali contenute nella LSADS. In particolare, l’AFC non ha compiti di verifica per quanto concerne i datori di lavoro. Nell’ambito dell’attività di sorveglianza possono essere effettuati controlli presso le autorità fiscali cantonali. Se il trattato applicabile lo prevede, l’AFC è essenzialmente responsabile per la trasmissione di informazioni all’estero nei termini previsti e per la messa a disposizione delle autorità fiscali cantonali delle informazioni ricevute dall’estero.

L’AFC emana istruzioni e adotta decisioni. Le istruzioni sono elaborate secondo le disposizioni dei trattati ai fini di un’attuazione corrispondente da parte della Svizzera.

L’AFC può inoltre prescrivere l’utilizzazione di specifici moduli ed esigere che determinati moduli siano trasmessi esclusivamente in forma elettronica. Si tratta di una disposizione potestativa che tiene conto del fatto che lo scambio automatico internazionale è una procedura di massa che può essere effettuata soltanto per via elettronica. In tale contesto, l’AFC decide le modalità di esecuzione in collaborazione con i Cantoni (cfr. anche art. 18 dell’avamprogetto). La trasmissione di dati in formato cartaceo non è possibile nella pratica.

Art. 14 Trattamento dei dati

Il capoverso 1 autorizza l’AFC a trattare i dati personali necessari, inclusi i dati degni di particolare protezione, segnatamente quelli concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali in materia fiscale. Il termine «trattamento» designa qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l’archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati (art. 5 lett. d LPD). L’autorizzazione è applicabile sia per i dati ricevuti dalle autorità estere sia per i dati trasmessi a queste ultime dalle autorità svizzere. Per motivi di protezione dei dati, è necessario limitare la finalità all’adempimento dei compiti previsti dai trattati applicabili e dalla LSADS (art. 6 cpv. 3 LPD). I dati sottostanno al pertinente diritto cantonale se si trovano presso le autorità cantonali.

Il capoverso 2 autorizza l’AFC a utilizzare sistematicamente il numero AVS. Se previsto dal trattato applicabile, i numeri AVS saranno raccolti dai datori di lavoro negli Stati partner e trasmessi alla Svizzera nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali. L’AFC ha bisogno di tali numeri soprattutto per poter assegnare in maniera certa le informazioni ricevute dall’estero alle persone interessate imponibili illimitatamente in Svizzera e per trasmetterle all’autorità fiscale cantonale competente.

Art. 15 Sistema d’informazione

Per trattare le informazioni ricevute nel quadro dei trattati applicabili e della LSADS, l’AFC è autorizzata a gestire un sistema d’informazione che può contenere i dati di cui all’articolo 14. Possono avere accesso ai dati soltanto i collaboratori dell’AFC oppure, ad esempio nel caso di mandati speciali riferiti a progetti, gli specialisti controllati dall’AFC. Il capoverso 3 precisa gli scopi per cui il sistema d’informazione può essere impiegato. L’AFC è l’organo responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 5 lettera j LPD per tale sistema d’informazione.

L’AFC adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari secondo la LPD, segnatamente per la struttura e la gestione del sistema d’informazione, nonché le autorizzazioni di accesso e di trattamento (cpv. 4). L’AFC gestisce un sistema d’informazione per tutti i tipi d’imposta rientranti nel suo ambito di competenza (cfr. p. es. art. 24 LSAI). L’espressione «sistema d’informazione» designa qualsiasi raccolta di dati personali in forma elettronica o in altro formato. L’utilizzo di un sistema d’informazione per lo scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali secondo l’articolo 15 è reso necessario in particolare dalle grandi quantità di dati trasmesse a tali fini.

Il capoverso 5 prevede che il sistema d’informazione dell’AFC per lo scambio automatico internazionale venga gestito sia come sistema d’informazione autonomo sia come rete di sistemi d’informazione. Ciò consente di mettere in rete più sistemi d’informazione di diverse unità organizzative dell’AFC, nella misura in cui ciò sia utile ai fini di un trattamento più efficace dei dati nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali.

Il periodo di conservazione di 20 anni previsto dall’articolo 15 capoverso 6 corrisponde, da un lato, a quello dell’articolo 35 dell’ordinanza del 23 novembre 201618 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali e, dall’altro, al periodo di conservazione previsto dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa. Tale coordinamento è indicato perché i dati trasmessi nell’ambito dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali possono essere trattati nel quadro delle domande di assistenza amministrativa. Si applica la legge del 26 giugno 199819 sull’archiviazione (LAr).

Il capoverso 7 garantisce all’AFC la possibilità di concedere l’accesso mediante procedura di richiamo ai dati contenuti nel sistema d’informazione dell’AFC alle autorità fiscali cantonali che hanno bisogno di tali dati per adempiere i compiti previsti dalla legge (v. le spiegazioni relative all’art. 7 cpv. 1). L’accesso diretto è inteso a facilitare la collaborazione tra dette autorità e l’AFC. Per motivi di sicurezza, è previsto che i collaboratori delle autorità fiscali cantonali abbiano accesso alle informazioni soltanto se dispongono di un’autenticazione a due fattori (cfr. cpv. 8).

Art. 16 Obbligo di informazione

Come già menzionato al numero 1.2, secondo le disposizioni delle leggi fiscali applicabili spetta innanzitutto ai datori di lavoro comunicare alle autorità fiscali cantonali i dati salariali che devono essere trasmessi all’altro Stato partner. L’articolo 16 prevede inoltre che il datore di lavoro informi anche l’AFC, ma soltanto su richiesta di quest’ultima. Questa disposizione mira a ovviare a un’eventuale carenza di collaborazione tra un datore di lavoro e l’autorità fiscale cantonale, affinché la Svizzera possa rispettare gli impegni internazionali assunti nell’ambito dello scambio di informazioni relative ai dati salariali.

Art. 17 Obbligo del segreto

L’articolo 17 si basa sull’articolo 26 LSAI e, se del caso, sulla disposizione corrispondente del trattato applicabile. Qualsiasi persona incaricata dell’esecuzione del trattato applicabile e della LSADS è sottoposta all’obbligo del segreto. Questo obbligo concerne esclusivamente le autorità incaricate di eseguire il trattato applicabile e la 18 RS 653.11 19 RS 152.1 15/19

LSADS e non si applica alle trasmissioni di informazioni e alle pubblicazioni previste dal trattato applicabile e dalla LSADS, ad esempio le trasmissioni di informazioni agli Stati partner (cpv. 2 lett. a).

In singoli casi il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può levare l’obbligo del segreto nei confronti di organi giudiziari o amministrativi (cpv. 2 lett. b). Analogamente, non esiste obbligo del segreto quando le due condizioni seguenti sono soddisfatte cumulativamente: il trattato applicabile autorizza la dispensa dall’obbligo del segreto e il diritto svizzero prevede una base legale per tale dispensa (cpv. 2 lett. c). Se il trattato applicabile lo prevede, le informazioni ricevute possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e gli organi amministrativi o di vigilanza) competenti per il calcolo o la riscossione delle imposte, le procedure o i procedimenti concernenti tali imposte, le decisioni sui ricorsi presentati oppure il controllo di quanto precede. Le informazioni ricevute possono essere impiegate anche per altri scopi se tale impiego è previsto dalla legislazione dello Stato partner che ha trasmesso le informazioni e l’autorità competente di tale Stato lo autorizza. In relazione alla seconda condizione, l’articolo 22a della legge del 24 marzo 200020 sul personale federale stabilisce ad esempio che gli impiegati dell’Amministrazione federale sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze tutti i crimini e i delitti perseguibili d’ufficio che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione.

Art. 18 Procedure elettroniche

Al fine di accelerare la digitalizzazione, la legge federale del 18 giugno 202121 sulle procedure elettroniche in ambito fiscale stabilisce disposizioni corrispondenti per le leggi fiscali della Confederazione. Sembra opportuno prescrivere procedure elettroniche anche per la comunicazione delle informazioni relative ai dati salariali ai fini dello scambio automatico di informazioni secondo il trattato applicabile. Le autorità fiscali cantonali saranno quindi tenute a comunicare con l’AFC per via elettronica in occasione della trasmissione dei dati salariali, e viceversa.

Il capoverso 2 stabilisce che le autorità fiscali cantonali e l’AFC garantiscono l’autenticità e l’integrità dei dati trasmessi. Per «autenticità dei dati trasmessi» l’avamprogetto di legge intende che deve essere possibile determinare l’origine dei dati in qualsiasi momento. Per «integrità dei dati trasmessi» si intende l’integrità di un sistema in cui i dati restano intatti, completi e attuali durante il trattamento dei dati. In concreto, le autorità fiscali cantonali e l’AFC devono garantire in ogni momento la possibilità di identificare l’origine dei dati e di dimostrare che tali dati non sono stati modificati dalle stesse autorità.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 19 Violazione degli obblighi del datore di lavoro

I capoversi 1 e 2 si basano sull’articolo 174 LIFD. Servono in ultima ratio a garantire lo scambio conforme alla LSADS. Gli obblighi imposti ai datori di lavoro dall’articolo 3 capoverso 1 o dall’articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge consentono lo svolgimento ordinato dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali e in ultimo una tassazione corretta dei lavoratori.

20 RS 172.220.1 21 FF 2021 1499 16/19

Il capoverso 3 disciplina il concorso tra l’articolo 19 dell’avamprogetto della LSADS e l’articolo 174 LIFD al fine di evitare che un autore di violazione sia sottoposto a doppia sanzione se, nonostante diffida, le informazioni non sono inviate alle autorità fiscali cantonali.

Art. 20 Procedura

Dal momento che le infrazioni alla LSADS sono violazioni del diritto amministrativo della Confederazione, la procedura applicabile è quella della legge federale del 22 marzo 197422 sul diritto penale amministrativo (DPA). Per lo stesso motivo, la competenza per la procedura nonché per le decisioni (decisioni, decreti penali e decisioni penali) spetta all’autorità responsabile dell’applicazione della LSADS, ossia l’AFC. I mezzi giuridici contro i provvedimenti d’inchiesta nonché contro i decreti penali e le decisioni penali sono disciplinati esaustivamente nella DPA, che stabilisce anche le competenze delle autorità di ricorso.

4 Ripercussioni

L’avamprogetto di legge comporta ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni legate allo scambio automatico dei dati salariali ricevuti dai datori di lavoro svizzeri. Di conseguenza, è prevedibile un aumento degli oneri per il personale e degli oneri finanziari per l’AFC e le autorità fiscali cantonali.

Con l’esclusione dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, che inviano i dati salariali direttamente all’autorità competente italiana, l’AFC ricopre il ruolo di sportello informativo per il dispositivo dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali.

Sono necessarie risorse per l’attuazione del progetto («risorse del progetto») e per la gestione corrente dello scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali («risorse operative»).

Risorse del progetto (2025–2026): l’attuazione dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali richiede risorse umane e finanziarie supplementari, in particolare in ambito informatico, a livello sia di Cantoni sia di Confederazione. Come già avviene per altre forme di scambio automatico internazionale, l’AFC diventa il vero e proprio sportello informativo per lo scambio di informazioni con la Francia oltre che per la ricezione dei dati inviati dall’Italia, nonché rispetto alle autorità fiscali cantonali. Sia l’AFC che i Cantoni dovranno quindi prepararsi per tempo alle nuove condizioni quadro e adottare le disposizioni necessarie (sviluppo di un sistema informatico, allestimento o adeguamento dei processi organizzativi, predisposizione di istruzioni pratiche ecc.).

Risorse operative: a partire dalla messa in servizio del sistema informatico, sono necessarie risorse umane e risorse finanziarie annuali presso la Confederazione per la gestione e l’assistenza.

L’AFC esaminerà insieme al DFF se le risorse necessarie devono essere introdotte nel rilevamento del fabbisogno relativo al quadro di sviluppo 2027–2028 o se possono essere compensate all’interno del dipartimento. Dato che nell’ambito dello scambio automatico di informazioni sono in corso diversi altri progetti (scambio automatico relativo alle cripto-attività secondo lo standard dell’OCSE, accordo FATCA con gli Stati

22 RS 313.0 17/19

Uniti, imposizione minima), le risorse necessarie saranno, se del caso, valutate e incluse in modo complessivo.

Le ripercussioni finanziarie per i Cantoni dipendono principalmente dal numero di lavoratori residenti in uno Stato partner che lavorano per un datore di lavoro situato nel Cantone. Considerate le notevoli differenze al riguardo tra i Cantoni, riconducibili in particolare alla posizione geografica, non è possibile in questa fase produrre stime finanziarie per i Cantoni delle ripercussioni associate allo scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il disegno di atto legislativo si fonda sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali. Mira a dare attuazione allo scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali secondo i trattati internazionali stipulati dalla Svizzera che prevedono tale scambio. Poiché la regolamentazione interna dell’esecuzione dello scambio automatico internazionale relativo ai dati salariali a fini fiscali non rientra nella competenza legislativa dei Cantoni o di un’altra autorità federale, è giustificato fondarsi sull’articolo 173 capoverso 2 Cost. Il disegno di atto legislativo è conforme alla Costituzione federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La nuova legge proposta è compatibile con gli obblighi della Svizzera in materia di diritto internazionale. Mira a dare attuazione nel diritto interno agli impegni internazionali assunti in materia di scambio di informazioni relative a dati salariali nell’Accordo sui frontalieri con l’Italia e nell’Accordo aggiuntivo sul telelavoro con la Francia.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto comprende disposizioni importanti contenenti norme di diritto che devono essere emanate sotto forma di legge federale sulla base dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. La nuova legge è dunque proposta nel quadro della normale procedura legislativa.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5 Protezione dei dati

I citati trattati internazionali con la Francia e l’Italia stabiliscono uno scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali a fini fiscali tra gli Stati contraenti. La Francia e l’Italia figurano nell’elenco degli Stati che assicurano un livello adeguato di protezione dei dati (allegato 1 all’ordinanza del 31 agosto 202223 sulla protezione dei dati). In applicazione di tali trattati e sulla base degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, l’avamprogetto di legge prevede le basi legali necessarie affinché i datori di lavoro, le autorità fiscali cantonali e l’AFC possano trattare e trasmettere i dati personali

23 RS 235.11 18/19

specificati in tali Accordi. Assicura che il trattamento e la comunicazione di tali dati rispondano ai principi della protezione dei dati. In particolare, definisce gli obblighi dei datori di lavoro e i compiti dell’AFC e delle autorità fiscali cantonali, nonché i diritti delle persone interessate (art. 11). Infine, stabilisce i requisiti a cui sottostanno il sistema d’informazione gestito dall’AFC (art. 15) e le procedure elettroniche di scambio di dati tra i Cantoni e l’AFC (art. 18).

Come menzionato al numero 1.2, le categorie di dati trattati sono definite non nella legge, ma in ciascun trattato applicabile. Secondo l’articolo 9 dell’avamprogetto di legge, i datori di lavoro hanno l’obbligo di informare i lavoratori interessati in merito al trattato applicabile e, in particolare, ai dati da scambiare; ciò consente di garantire l’informazione delle persone interessate.

In materia di protezione dei dati, le persone interessate hanno i diritti sanciti dalla LPD nei confronti dei datori di lavoro e, se del caso, quelli previsti dal diritto cantonale applicabile nei confronti delle autorità fiscali cantonali. Nei confronti dell’AFC, tuttavia, possono far valere soltanto il diritto di accesso ai dati e il diritto di esigere la rettifica dei dati inesatti (art. 11 cpv. 4). Ciò significa in particolare che non hanno la possibilità di opporsi alla comunicazione dei propri dati. Questa limitazione è giustificata poiché l’opposizione sarebbe sistematicamente respinta per i motivi stabiliti dall’articolo 37 capoverso 2 LPD, in quanto la comunicazione dei dati si fonda su un trattato internazionale (v. commento all’art. 11). Se, tuttavia, la trasmissione dovesse comportare uno svantaggio non sostenibile per le persone interessate, queste potrebbero far valere i diritti accordati loro dall’articolo 25a PA.

L’esame preliminare dei rischi mostra inoltre che il trattamento dei dati non presenta rischi particolari per le persone interessate. Il quadro giuridico e le misure adottate consentono di fatto di circoscrivere gli eventuali rischi residui.

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