Recepimento e trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (sviluppo dell’acquis di Schengen) e modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Berna, 26 giugno 2024
Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen) e altre modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
sull’avvio della procedura di consultazione
Compendio
Il presente rapporto verte sull’approvazione e sulla trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen; di seguito: CFS) e sulle modifiche che si rendono necessarie a livello di legge. Il rapporto illustra inoltre una proposta di modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) in relazione al sistema nazionale ETIAS (di seguito: N-ETIAS): l’obiettivo è armonizzare, nell’ambito di un ulteriore adeguamento redazionale, la nozione di «frontiera» di cui nella LStrI con le rispettive nozioni del CFS.
Situazione iniziale Alla luce delle difficoltà degli ultimi anni, il regolamento (UE) 2024/1717 dell’Unione europea (UE) prevede una serie di modifiche delle norme del CFS volte a rafforzare lo spazio Schengen nel suo complesso tramite un’applicazione uniforme delle norme alle frontiere esterne e interne Schengen.
Decreto federale che recepisce e traspone le modifiche del CFS (progetto 1) Il 13 giugno 2024 il regolamento (UE) 2024/1717 è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE. Era già stato notificato alla Svizzera qualche giorno prima, il 24 maggio 2024, come sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale ne ha approvato il recepimento il 26 giugno 2024, fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali. Sulla scorta dell’esperienza della pandemia di COVID-19, le modifiche del CFS sono volte a garantire l’esistenza, in futuro, di meccanismi di coordinamento per la gestione delle minacce alla salute pubblica nello spazio Schengen. L’obiettivo è che, in simili casi, il Consiglio dell’UE possa adottare tempestivamente norme vincolanti e uniformi in materia di restrizioni temporanee dei viaggi così come altre misure alle frontiere esterne Schengen. Le modifiche hanno inoltre comportato l’adeguamento di alcune disposizioni del CFS per rispondere al crescente ruolo degli attori statali nel creare artificialmente e favorire la migrazione irregolare alle frontiere esterne Schengen. In questo contesto si inserisce altresì un nuovo meprocedura di trasfccanismo di salvaguardia della salute pubblica, introdotto per far fronte alle minacce che investono la maggioranza degli Stati Schengen. Tale meccanismo integra il meccanismo attivabile in caso di carenze gravi e persistenti alle frontiere esterne Schengen (art. 29 CFS) e ammette la possibilità di prevedere controlli di frontiera alle frontiere interne per decisione del Consiglio dell’UE; controlli, questi, di cui occorre attenuare le ripercussioni negative tramite l’adozione di opportune misure. L’introduzione di controlli di frontiera alle frontiere interne dovrà continuare a essere vista come misura di extrema ratio, ragion per cui le modifiche del CFS prevedono comunque una procedura strutturata per il ripristino di tali controlli. Gli
Stati Schengen che decidono di ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne dovranno quindi considerare l’opportunità e l’impatto della misura sulla libera circolazione delle persone e sulle regioni transfrontaliere. Inoltre, qualora intendano prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne in caso di eventi prevedibili, dovranno valutare se non siano più opportune misure alternative quali controlli di polizia mirati e una maggiore cooperazione di polizia e, qualora la proroga dovesse durare più di sei mesi, saranno tenuti a presentare una valutazione del rischio. Ad ogni modo, a patto che non sussistano circostanze del tutto eccezionali, la durata massima dei controlli di frontiera temporanei non dovrà essere superiore a due anni. Con la modifica del CFS sono state introdotte altresì nuove norme per la promozione di alternative efficaci ai controlli di frontiera alle frontiere interne, da intendersi come controlli rafforzati nelle regioni transfrontaliere e non come controlli di frontiera stricto sensu. Per contrastare il fenomeno della migrazione secondaria all’interno dello spazio Schengen, il presente regolamento prevede poi una nuova procedura di trasferimento che consente agli Stati Schengen di trasferire più agevolmente, verso lo Stato Schengen dal quale provengono direttamente, i cittadini di Stati terzi rintracciati nelle zone di frontiera nell’ambito della cooperazione transfrontaliera il cui soggiorno è irregolare. Tale procedura non si applica ai richiedenti l’asilo e alle persone a cui è stata concessa la protezione internazionale. La trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 implica alcune modifiche della LStrI e della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Il progetto non comporta alcun onere finanziario per l’Amministrazione federale.
Creazione di un accesso del DFAE a N-ETIAS nella LStrI (progetto 2) All’interno della LStrI si mira altresì a introdurre un disciplinamento che, nell’ambito della consultazione dell’unità nazionale ETIAS (NES) della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), consenta l’accesso a N-ETIAS anche al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), al fine di uniformare e semplificare il processo di consultazione. È intorno a tale modifica, indipendente dallo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ruota il progetto 2.
Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera» nella LStrI (progetto 3) All’interno della LStrI si procede ad alcuni adeguamenti redazionali relativi alla nozione di «frontiera», a loro volta indipendenti dallo sviluppo dell’acquis di Schengen. L’obiettivo è un’armonizzazione linguistica con le rispettive nozioni del CFS.
Compendio 2
1 Introduzione 7
2 Decreto federale che approva e traspone il regolamento
(UE) 2024/1717 (modifica del CFS) 7
2.1 Situazione iniziale 7
2.1.1 Necessità di agire e obiettivi 7
2.1.2 Alternative esaminate 10
2.1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati 11
2.1.4 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di
Schengen 12
2.1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le
strategie del Consiglio federale 13
2.2 Punti essenziali del regolamento UE 13
2.2.1 Applicazione uniforme delle misure alle frontiere esterne
Schengen in caso di minaccia alla salute pubblica
2.2.2 Risposta alla strumentalizzazione dei migranti alle
frontiere esterne Schengen (art. 5 par. 4 CFS) 15
2.2.3 Nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio
Schengen in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala (art. 28 CFS) 16
2.2.4 Nuove disposizioni in materia di ripristino unilaterale dei
controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen (art. 25–27bis e 33 CFS) 17
2.2.5 Ricorso più ampio a misure alternative alle frontiere
interne e nelle zone di frontiera (art. 23 e 26 CFS) 18
2.2.6 Nuova procedura per il trasferimento nell’ambito della
cooperazione operativa transfrontaliera tra gli Stati Schengen (art. 23bis CFS) 18
2.2.7 Attuazione di misure volte a limitare le ripercussioni
negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne nelle regioni transfrontaliere (art. 26 par. 3 CFS) e notifica delle regioni transfrontaliere (art. 39 e 42ter CFS) 19
2.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE 19
2.3.1 Modifica del regolamento (UE) 2016/399 (art. 1) 19
2.3.2 Entrata in vigore e applicazione (art. 2) 31
2.4 Punti essenziali dell’atto di attuazione 31
2.4.1 La normativa proposta 31
2.4.2 Attuazione 33
2.5 Commento ai singoli articoli dell’atto di attuazione 33
2.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) 33
2.5.2 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della
Confederazione (LSIP) 39
2.6 Ripercussioni del trattato e dell’atto di attuazione 39
2.6.1 Ripercussioni per la Confederazione 39
2.6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni 39
2.6.3 Ripercussioni in altri settori 40
2.7 Aspetti giuridici 40
2.7.1 Costituzionalità 40
2.7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera 40
2.7.3 Forma del decreto federale e dell’atto di attuazione 41
2.7.4 Delega di competenze legislative 41
2.7.5 Protezione dei dati 42
2.7.6 Subordinazione al freno alle spese 43
3 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI) (progetto 2) 44
3.1 Situazione iniziale 44
3.1.1 Necessità di agire e obiettivi 44
3.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le
strategie del Consiglio federale 45
3.2 La normativa proposta 45
3.3 Commento all’articolo 46
3.4 Necessità di coordinamento con il progetto per il recepimento e la
trasposizione del regolamento ETIAS 46
3.5 Ripercussioni 47
3.6 Aspetti giuridici 47
3.6.1 Costituzionalità 47
3.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera e rapporto con il diritto europeo 47
4 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI) (progetto 3) 48
4.1 Situazione iniziale 48
4.1.1 Necessità di agire e obiettivi 48
4.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le
strategie del Consiglio federale 48
4.2 La normativa proposta 48
4.3 Commento ai singoli articoli 48
4.4 Necessità di coordinamento 53
4.4.1 Necessità di coordinamento con il progetto VIS 54
4.4.2 Necessità di coordinamento con il progetto IOP 54
4.4.3 Necessità di coordinamento con la LE-UDSC 54
4.5 Ripercussioni 55
4.6 Aspetti giuridici 56
4.6.1 Costituzionalità 56
4.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera e rapporto con il diritto europeo 56 Elenco delle abbreviazioni 57 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (avamprogetto) FF 202x xxxx Scambio di note del (data) tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen) FF 202x xxxx Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Accesso del DFAE al sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi) (avamprogetto) FF 202x xxxx Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (Adeguamenti redazionali nel settore «frontiera») (avamprogetto) FF 202x xxxx
1 Introduzione
Il presente rapporto esplicativo verte su tre progetti. Il primo progetto riguarda il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/17171 che modifica il regolamento (UE) 2016/3992 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (di seguito: decreto federale che approva e traspone il regolamento (UE) 2024/1717; n. 2 segg.). Il secondo progetto riguarda la modifica della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) (n. 3). L’obiettivo è consentire d’ora in avanti al DFAE l’accesso a N-ETIAS. In questo modo, per esempio in caso di domande di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi valida solo per un territorio e un periodo limitati, la NES della SEM potrà consultare il DFAE direttamente tramite il sistema (e non via e-mail), il che consentirà di rendere più agevole e uniforme il processo di consultazione nell’ambito del rilascio delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS. Il terzo progetto (n. 4) riguarda infine alcuni adeguamenti redazionali nel settore «frontiera». L’obiettivo è un’armonizzazione linguistica con le nozioni pertinenti del CFS, con i benefici che ne derivano in termini di trasparenza e certezza del diritto.
2 Decreto federale che approva e traspone il
regolamento (UE) 2024/1717 (modifica del CFS)
2.1 Situazione iniziale
2.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Lo spazio Schengen è un’area in cui i cittadini dello spazio Schengen e tutte le persone che vi soggiornano legalmente possono circolare liberamente senza essere soggetti a controlli di frontiera alle frontiere interne.
1 Regolamento (UE) 2024/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giu. 2024, recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone; GU L, 2024/1717, 20.06.2024. 2 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717; GU L, 2024/1717, 20.06.2024. 3 RS 142.20
Il CFS è stato emanato nel 20064. Sostituisce disposizioni fondamentali della Convenzione di applicazione del 19 giugno 19905 dell’Accordo di Schengen (CAS) e condensa all’interno di un unico atto le norme comuni per il controllo delle frontiere esterne e interne dello spazio Schengen. Oltre a costituire la base giuridica attuale per l’attraversamento delle frontiere esterne e interne dello spazio Schengen, contiene disposizioni sulle condizioni d’ingresso e i principi da osservare nell’ambito dei controlli di frontiera (p. es. verifiche obbligatorie nel sistema d’informazione Schengen [SIS], corsie separate ai valichi di frontiera, intensità dei controlli, risorse finanziarie e in termini di personale per i controlli di frontiera). Il CFS definisce inoltre gli obblighi generali per l’eliminazione dei controlli di frontiera alle frontiere interne e disciplina le condizioni e le procedure per il ripristino temporaneo di tali controlli in casi speciali. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque punto senza che sia effettuata una verifica di frontiera sulle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità (art. 22 CFS). Ciò non pregiudica le verifiche sulle persone nell’ambito dei controlli doganali e l’esercizio delle competenze di polizia: si pensi, a tale proposito, alle verifiche sulle persone volte alla ricerca mirata di merci vietate, soggette ad autorizzazione e/o non imposte (p. es. prodotti della carne e del tabacco, droghe o armi), ammesse anche in assenza di sospetti fondati, così come alle verifiche di identità che talvolta si rendono necessarie nell’ambito dei controlli doganali. Simili verifiche sulle persone, del resto, sono previste anche dal CFS, laddove giustificate per motivi di polizia o necessarie ad accertare una situazione di minaccia. Tuttavia, esse non possono avere effetto equivalente ai controlli di frontiera (art. 23 CFS). A differenza delle frontiere interne, le frontiere esterne Schengen possono essere attraversate soltanto ai valichi di frontiera stabiliti (art. 5 CFS), in corrispondenza dei quali si procede a verificare le condizioni d’ingresso di cui all’articolo 6 CFS. Le verifiche variano a seconda che si tratti di beneficiari del diritto alla libera circolazione o di cittadini di Stati terzi (art. 8 CFS). Qualora le condizioni d’ingresso non risultino
soddisfatte, è possibile che si proceda al respingimento della persona interessata (art. 14 CFS). Le attuali norme del CFS accordano agli Stati Schengen la possibilità di introdurre controlli temporanei alle frontiere interne in caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. Il ripristino di simili controlli deve tuttavia rimanere un’eccezione e avvenire in misura proporzionata; non appena vengono meno i motivi che li hanno giustificati, i controlli devono essere revocati. Finora, il CFS prevedeva due procedure per il ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen (senza la necessità di una decisione del Consiglio dell’UE), a seconda che questo fosse reso necessario da eventi imprevedibili o prevedibili:
4 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. 5 Convenzione di applicazione del 19 giu. 1990 dell’Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.
– in caso di eventi imprevedibili (art. 28 CFS), ossia nei casi che richiedevano un’azione immediata, gli Stati Schengen potevano introdurre unilateralmente controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di dieci giorni, che, qualora la minaccia fosse perdurata, poteva essere prorogato per periodi di 20 giorni fino a un massimo di due mesi; – in caso di eventi prevedibili (art. 25 CFS), gli Stati Schengen potevano introdurre controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato della durata massima di 30 giorni o per la durata prevedibile della minaccia, prorogabili per periodi di 30 giorni fino a un massimo di sei mesi. Tale procedura era conforme all’articolo 27 CFS. Anche il CFS riveduto prevede una procedura per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne in caso di circostanze eccezionali che mettono a rischio il funzionamento dello spazio Schengen (art. 29 e 30 CFS). Su proposta della Commissione europea, il Consiglio dell’UE può raccomandare a uno o più Stati Schengen, come misura di extrema ratio, di introdurre controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo massimo di sei mesi. Questo periodo può essere prorogato al massimo tre volte per un ulteriore periodo della durata massima di sei mesi (per una durata massima totale di due anni). Prima del 2015, i controlli di frontiera alle frontiere interne venivano introdotti principalmente in concomitanza, per esempio, con vertici politici o grandi eventi sportivi. Negli ultimi anni, tuttavia, lo spazio Schengen è stato messo ripetutamente alla prova da una serie di crisi e sfide che hanno comportato un cambiamento di paradigma: in seguito alla crisi dei rifugiati del 2015 e alla pandemia di COVID-19, nonché in risposta alla continua minaccia terroristica culminata in un susseguirsi di attentati all’interno dello spazio Schengen, in tempi recenti i controlli di frontiera alle frontiere interne sono stati introdotti a più riprese da diversi Stati Schengen. Per far fronte alla crisi dei rifugiati, in particolare, si è proceduto, sulla base delle corrispondenti decisioni di esecuzione del Consiglio dell’UE6, ad applicare per la prima volta la procedura di cui all’articolo 29 CFS. Alla luce di queste nuove sfide per lo spazio Schengen e al fine di rafforzare lo spazio
Schengen nel suo complesso e di garantire l’applicazione uniforme delle norme alle frontiere esterne e interne, con il presente regolamento (UE) 2024/1717 l’UE ha adottato una serie di modifiche mirate delle attuali disposizioni del CFS (v. n. 2.2 e 2.3). Nello specifico, le modifiche riguardano: – l’introduzione di restrizioni temporanee dei viaggi, giuridicamente vincolanti, alle frontiere esterne Schengen per la salvaguardia della salute pubblica (nuovo art. 21bis CFS); – nuove disposizioni in relazione alla strumentalizzazione dei migranti (nuovo art. 5 par. 4 CFS);
6 Decisione di esecuzione (UE) 2016/894; GU L 151 dell’8.6.2016, pag. 8;
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1989; GU L 306 del 15.11.2016, pag. 13; Decisione di esecuzione (UE) 2017/246; GU L 36 dell’11.2.2017, pag. 59; Decisione di esecuzione (UE) 2017/818; GU L 122 del 13.05.2017, pag. 73.
– nuove norme in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne (nuovi art. 25–27bis e 33 CFS); – un nuovo meccanismo di salvaguardia della salute pubblica a fronte di minacce che investono la maggioranza degli Stati Schengen e che mettono così a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen (nuovo art. 28 CFS); – una nuova procedura per il trasferimento di persone nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera tra gli Stati Schengen nelle zone di frontiera interne (nuovo art. 23bis CFS). Con queste modifiche si intende fare in modo che gli Stati Schengen e lo spazio Schengen nel suo complesso siano in grado di intraprendere azioni più mirate e uniformi quando si tratta di far fronte a minacce gravi alla salute pubblica, a minacce derivanti dalla strumentalizzazione dei migranti, al terrorismo e alla migrazione secondaria. Con la firma dell’Accordo di associazione a Schengen7 (AAS), la Svizzera si è fondamentalmente impegnata a recepire tutti gli sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e 7 AAS). La particolare procedura prevista a tal fine consiste nella notifica del nuovo sviluppo da parte degli organi competenti dell’UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera. Il regolamento (UE) 2024/1717 è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen il 24 maggio 2024, ma l’adozione formale è avvenuta il 13 giugno 2024 (con la firma dell’atto da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio dell’UE). Il 26 giugno 2024, con riserva di approvazione parlamentare, il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note concernente il recepimento di tale regolamento. La relativa nota di risposta è stata trasmessa all’UE il 28 giugno 2024. Il presente progetto promuove il recepimento tempestivo del nuovo sviluppo dell’acquis di Schengen e la creazione delle basi giuridiche necessarie alla sua trasposizione. A tal fine, la Svizzera ha a disposizione un periodo della durata massima di due anni. Il termine scade il 13 giugno 2026.
2.1.2 Alternative esaminate
In un primo momento, si era pensato di integrare nel decreto federale che approva e traspone il regolamento (UE) 2024/1717 una disposizione che limitasse il traffico aereo di persone attraverso la Svizzera in caso di pandemia, al fine di scongiurare l’importazione di varianti virali preoccupanti e immunoevasive; tale opzione è stata in seguito scartata. Il 21 dicembre 2020, in seguito alla scoperta di una variante più contagiosa di coronavirus in Gran Bretagna e in Sudafrica, il Consiglio federale ha adottato misure volte a prevenire il più possibile l’ulteriore diffusione della nuova
7 Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS 0.362.31.
variante virale, tra cui un divieto temporaneo di traffico aereo tra la Svizzera, la Gran Bretagna e il Sudafrica. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha quindi sospeso i collegamenti aerei tra la Svizzera e questi due Stati, così come, dal 26 novembre 2021 al 4 dicembre 2021, tra Svizzera e Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambico, Namibia e Zimbabwe nonché, ancora una volta, tra Svizzera e Sudafrica. Tuttavia, le misure disposte non sono state sufficienti a raggiungere gli obiettivi auspicati in tale contesto. Si rinuncia pertanto a introdurre una base giuridica corrispondente a livello di legge.
2.1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati
Sulla base dell’articolo 4 AAS, la Svizzera è autorizzata, in virtù del proprio diritto di partecipazione, a prendere parte ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE nello spazio Schengen. In particolare, può formulare pareri e suggerimenti. Tuttavia, la Svizzera non ha diritto di voto (cfr. art. 7 par. 1 AAS). Il 14 dicembre 2021 la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento recante modifica del CFS. Le discussioni in seno al Consiglio dell’UE hanno avuto luogo dal 7 gennaio 2022 al 10 giugno 2022 e i negoziati con il Parlamento europeo (trilogo) dal 7 novembre 2023 al 14 febbraio 2024. Nell’ambito dei negoziati, i rappresentanti svizzeri hanno potuto chiarire questioni tecniche e presentare le loro proposte di soluzione. In particolare, il dibattito nell’ambito del trilogo si è concentrato per lo più sulle tematiche seguenti: – base giuridica per le restrizioni dei viaggi durante le pandemie; – intensificazione della cooperazione di polizia come misura alternativa al ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne; – elementi legati in modo specifico alla migrazione (strumentalizzazione, procedure per il trasferimento); – quadro per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne. Il compromesso raggiunto in tale contesto è stato approvato dal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria il 24 aprile 2024 e quindi dal Consiglio dell’UE il 24 maggio 2024. L’adozione formale del regolamento UE è avvenuta il 13 giugno 2024, con la firma dell’atto da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio dell’UE. Tale sviluppo dell’acquis di Schengen era stato notificato alla Svizzera già qualche giorno prima, il 24 maggio 2024.
2.1.4 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis
di Schengen In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera si è fondamentalmente impegnata a recepire e, nella misura in cui ciò risulti necessario, a trasporre nel diritto interno tutti gli atti emanati dall’UE come sviluppi dell’acquis di Schengen a decorrere dalla firma dell’AAS il 26 ottobre 2004. L’articolo 7 AAS prevede una procedura particolare per il recepimento e la trasposizione degli sviluppi dell’acquis di Schengen. Innanzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Il Consiglio federale dispone quindi di un termine di 30 giorni per comunicare all’organo competente (Consiglio dell’UE o Commissione europea) se ed eventualmente entro quali termini la Svizzera intende recepire tale sviluppo. Il termine di 30 giorni decorre dall’adozione dell’atto da parte dell’UE (art. 7 par. 2 lett. a AAS). Nella misura in cui lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero va considerato alla stregua di un trattato internazionale. In linea con le norme costituzionali, tale trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dall’Assemblea federale e, in caso di referendum, dal Popolo. Il presente regolamento (UE) 2024/1717 è giuridicamente vincolante; il suo recepimento richiede pertanto la conclusione di uno scambio di note. In questo caso l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (v. n. 2.7.3); nella nota di risposta del giorno (data) la Svizzera ha comunicato all’UE che lo sviluppo dell’acquis di Schengen in questione può essere per lei vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE per recepire e trasporre lo sviluppo dell’acquis di Schengen. Entro tale termine deve aver luogo anche un eventuale referendum. Il presente regolamento (UE) 2024/1717 reca modifica al CFS, il quale rappresenta un atto rilevante ai fini di Schengen. Avendo già recepito tale atto come sviluppo dell’acquis di Schengen, nell’ambito del recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 la Svizzera deve dunque procedere
altresì alla modifica delle pertinenti basi giuridiche nazionali. Non appena la procedura nazionale è completata e tutti i requisiti costituzionali in vista del recepimento e della trasposizione del regolamento UE sono adempiuti, la Svizzera ne informa per scritto il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum contro il recepimento e la trasposizione del regolamento UE, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario ed equivale alla ratifica degli scambi di note. A partire dal momento della notifica del regolamento da parte dell’UE la Svizzera ha a disposizione al massimo due anni per il recepimento e la trasposizione. Poiché nella fattispecie il regolamento UE è stato notificato alla Svizzera già il 24 maggio 2024, e quindi prima dell’adozione formale avvenuta il 13 giugno 2024, il termine di cui sopra
decorre solamente a partire dal 13 giugno 2024, con conseguente scadenza il 13 giugno 2026. L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen comporterebbe, nel caso estremo, la fine della cooperazione di Schengen nel suo complesso e quindi anche di Dublino (cfr. art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD8)9.
2.1.5 Rapporto con il programma di legislatura e con le
strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato espressamente né nel messaggio del 24 gennaio 202410 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 14 giugno 202411 sul programma di legislatura 2023–2027. Tuttavia, esso è in linea con l’obiettivo 13 di tale programma («La Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale»). Un obiettivo, questo, condiviso tra l’altro dalla Strategia di politica estera 2024–
202712 del Consiglio federale («La Svizzera sfrutta la sua associazione a
Schengen/Dublino per sostenere la lotta contro la criminalità e la migrazione irregolare, nonché per proteggere le frontiere esterne e preservare l’efficienza del sistema di Dublino a livello europeo. Rafforza inoltre la sua sicurezza e quella dell’Europa recependo e attuando gli sviluppi dell’acquis di Schengen»). Il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 non sono in contrasto con nessuna strategia del Consiglio federale. Sono anzi opportuni per assolvere gli impegni della Svizzera nell’ambito dell’AAS.
2.2 Punti essenziali del regolamento UE
Il presente regolamento (UE) 2024/1717 prevede diverse nuove misure volte a far fronte alle sfide esistenti nello spazio Schengen e alle frontiere esterne Schengen, tra cui disciplinamenti che mirano a mitigare il fenomeno della strumentalizzazione dei migranti e le difficoltà alle frontiere esterne Schengen legate a minacce gravi alla salute pubblica (p. es. pandemie). La modifica del CFS comporta inoltre un adeguamento delle norme in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere
8 Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera; RS 0.142.392.68. 9 Cfr. il messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»); FF 2004 5273, 5433 segg. 10 Il «Messaggio sul programma di legislatura 2023–2027» è pubblicato nel Foglio federale soltanto mediante rimando, FF 2024 525: https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2024/525 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione mediante rimando
11 FF 2024 526 (disegno)
12 https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/dfae/publikationen.html/content/publikationen/it/ eda/schweizer-aussenpolitik/Aussenpolitische-Strategie-2024-2027; www.eda.admin.ch/eda/it/home.html > Politica estera > Strategie e principi fondamentali > Strategia di politica estera
interne. Il risultato è una base giuridica più chiara. Inoltre, in tale contesto si insiste maggiormente sul principio di proporzionalità, tanto che gli Stati Schengen sono ora tenuti a prendere in considerazione misure alternative (cooperazione di polizia, impiego di nuove tecnologie) prima di procedere, in extrema ratio, all’introduzione unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne. Infine, nell’ambito di pattugliamenti congiunti di polizia nelle zone di frontiera, è accordata agli Stati Schengen la possibilità di trasferire, verso lo Stato Schengen dal quale provengono direttamente, i cittadini di Stati terzi che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nel loro territorio.
2.2.1 Applicazione uniforme delle misure alle frontiere
esterne Schengen in caso di minaccia alla salute pubblica (art. 21bis CFS) La pandemia di COVID-19 ha mostrato che le disposizioni attuali del CFS non sono sufficienti a gestire situazioni di crisi legate a una pandemia. Durante la pandemia di COVID-19 si sono rese necessarie misure ad hoc alle frontiere esterne Schengen per rallentare la diffusione transfrontaliera del virus. Il 16 marzo 2020, per esempio, la Commissione europea ha presentato alcuni orientamenti relativi a misure che gli Stati Schengen avrebbero dovuto congiuntamente adottare al fine di contenere il virus13. In particolare, si raccomandava di vietare per un periodo di tempo limitato tutti gli attraversamenti non essenziali della frontiera esterna Schengen. Tali misure sono state in seguito prorogate a più riprese. Il 15 aprile 2020 i presidenti della Commissione europea e del Consiglio dell’UE hanno definito una «Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della “COVID-19”». La tabella di marcia prevedeva che, in una prima fase, i controlli di frontiera alle frontiere interne dovessero essere revocati in modo coordinato e che, in seguito, si dovesse procedere ad allentare in modo graduale e coordinato le restrizioni temporanee alle frontiere esterne Schengen, di modo che le persone non residenti nell’UE o nello spazio Schengen potessero riprendere anche i «viaggi non essenziali» verso l’UE o lo spazio Schengen. Di pronta risposta, a giugno 2020 il Consiglio dell’UE ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/91214. Tale raccomandazione (giuridicamente non vincolante) è stata notificata il 30 giugno 2020 alla Svizzera come sviluppo dell’acquis di Schengen. Modificata a più riprese dal Consiglio dell’UE durante la pandemia di COVID-19, è stata infine abrogata con l’entrata in vigore della raccomandazione (UE) 2022/254815.
13 Comunicazione della Commissione del 16 mar. 2020, «COVID-19: restrizione
temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE», COM/2020/115 final 14 Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio del 30 giu. 2020 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l’UE e all’eventuale revoca di tale restrizione; GU L 208 I del 1.7.2020, pag. 1. 15 Raccomandazione (UE) 2022/2548 del Consiglio del 13 dic. 2022 su un approccio coordinato riguardo ai viaggi verso l’Unione durante la pandemia di COVID-19 e che sostituisce la raccomandazione (UE) 2020/912; GU L 328 del 22.12.2022, pag. 146.
Durante la pandemia un gran numero di Stati Schengen ha ripristinato unilateralmente i controlli di frontiera alle frontiere interne. Inoltre, gli Stati Schengen hanno attuato la suddetta raccomandazione a tratti in modo molto diverso. La ravvisata difformità a livello di procedure adottate ha talvolta messo a rischio il corretto funzionamento del mercato unico dell’UE, ha compromesso la circolazione delle persone al suo interno e ha avuto un impatto negativo sulle persone che vivono e lavorano nelle regioni transfrontaliere nonché sulle catene di approvvigionamento. Per evitare che simili situazioni si ripetano, all’interno del CFS è stato inserito, in forza del presente regolamento UE, un nuovo meccanismo che consente di definire procedure uniformi e vincolanti. Al Consiglio dell’UE è ora conferito il potere di prevedere in modo tempestivo, mediante un regolamento di esecuzione, restrizioni temporanee dei viaggi alle frontiere esterne Schengen, qualora ciò si renda necessario per salvaguardare la salute pubblica. Le condizioni quadro necessarie per un simile regolamento di esecuzione sono definite all’articolo 21bis CFS. Le restrizioni dei viaggi alle frontiere esterne Schengen, per esempio, possono essere applicate soltanto finché perdura la minaccia alla salute pubblica nello spazio Schengen. Le misure previste possono inoltre includere altre misure di carattere sanitario, quali test, quarantena e autoisolamento, oltre alle restrizioni all’ingresso alle frontiere esterne Schengen. Quanto a queste ultime, il CFS contempla delle eccezioni per alcune categorie di persone (p. es. beneficiari del diritto alla libera circolazione o cittadini di Stati terzi che siano soggiornanti di lungo periodo). Le restrizioni temporanee dei viaggi devono essere proporzionate e non discriminatorie. Qualsiasi regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Al fine di salvaguardare la salute pubblica, gli Stati Schengen possono adottare sul loro territorio restrizioni più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE; nel farlo, devono tuttavia garantire che le restrizioni non abbiano un impatto negativo sul funzionamento dello spazio Schengen (cfr. art. 21bis par. 2 CFS).
2.2.2 Risposta alla strumentalizzazione dei migranti alle
frontiere esterne Schengen (art. 5 par. 4 CFS) Con «strumentalizzazione dei migranti», si fa riferimento a una situazione in cui uno Stato terzo incoraggia flussi migratori irregolari favorendo attivamente o agevolando lo spostamento verso le frontiere esterne Schengen di cittadini di Stati terzi. In risposta alla crescente strumentalizzazione da parte degli attori statali, la disposizione relativa ai valichi di frontiera è stata modificata e integrata (art. 5 CFS). Gli Stati Schengen che si trovano a far fronte a una situazione di strumentalizzazione dei migranti possono limitare immediatamente il numero di valichi di frontiera o gli orari di apertura (art. 5 par. 4 CFS). Tali limitazioni sono attuate in modo proporzionato. Qualora cittadini di Stati terzi tentino in massa di forzare l’ingresso nello spazio Schengen con mezzi violenti, gli Stati Schengen possono ora adottare, nel rispetto dei diritti fondamentali, le misure che ritengono necessarie e proporzionate al fine di preservare l’ordine pubblico e la sicurezza interna (art. 5 par. 4 CFS).
Tali modifiche mirano a contrastare il nuovo fenomeno della strumentalizzazione dei migranti e quindi dell’utilizzo dei flussi migratori quale strumento politico finalizzato alla destabilizzazione dello spazio Schengen nel suo complesso.
2.2.3 Nuovo meccanismo di salvaguardia dello spazio
Schengen in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala (art. 28 CFS) Una misura come il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala può essere adottata da diversi Stati Schengen. A seconda della durata dei controlli di frontiera, tale misura può ostacolare la libera circolazione delle persone e delle merci all’interno dell’UE o dello spazio Schengen. Per questi motivi, il CFS prevede ora un nuovo meccanismo di salvaguardia (art. 28 CFS) volto a garantire un impiego coerente dei controlli di frontiera alle frontiere interne. Questo meccanismo autorizza il Consiglio dell’UE, su proposta della Commissione europea, a emanare una decisione di esecuzione che consente agli Stati Schengen di ripristinare, in modo coordinato, i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo di sei mesi. Prerequisito fondamentale a tal fine è il sussistere di un’emergenza di sanità pubblica che investa diversi Stati Schengen. Qualora la situazione di minaccia dovesse perdurare, la misura può essere prorogata per periodi di massimo sei mesi ciascuno su proposta della Commissione europea (art. 28 par. 2 CFS). In simili casi, il CFS non prescrive un periodo di durata massimo. Tuttavia, la durata delle misure non può eccedere quanto necessario per rispondere alla minaccia individuata (art. 25 par. 2 CFS). La Commissione europea, qualora dovesse ritenere che tali controlli non siano proporzionati alla minaccia, può raccomandare misure alternative. Le sue raccomandazioni non sono tuttavia giuridicamente vincolanti. È fatto salvo il diritto degli Stati Schengen di adottare misure supplementari volte a limitare la portata dei controlli di frontiera alle frontiere interne sulla base dell’articolo 23 CFS. Tale modifica mira a un miglioramento tanto in termini di coordinamento delle misure necessarie a livello europeo quanto in termini di pianificazione degli Stati Schengen. Allo stesso tempo, intende salvaguardare appieno la sovranità degli Stati Schengen in materia di ripristino dei controlli di frontiera. Il nuovo meccanismo integra l’attuale meccanismo attivabile in caso di carenze gravi e persistenti alle frontiere esterne Schengen di cui all’articolo 29 CFS, il quale rimane invariato.
2.2.4 Nuove disposizioni in materia di ripristino
unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen (art. 25–27bis e 33 CFS) In risposta alla pandemia di COVID-19, alla crisi dei rifugiati del 2015 e alle crescenti minacce terroristiche, alcuni Stati Schengen hanno reintrodotto i controlli di frontiera ad alcune o a tutte le loro frontiere interne. In un primo momento tali misure sono state adottate perché collegate a eventi chiaramente identificabili e/o perché basate, per un determinato periodo di tempo, su decisioni di esecuzione corredate di raccomandazioni del Consiglio dell’UE16. Tuttavia, col tempo, si sono trasformate in misure precauzionali permanenti adottate dai singoli Stati Schengen senza ricorrere a misure alternative (p. es. esercizio delle competenze di polizia). Con il presente regolamento UE si è pertanto proceduto a modificare le disposizioni del CFS in materia di controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen nonché a precisare e integrare, con nuove norme puntuali, le condizioni e le procedure finora previste (art. 25–27bis e 33 CFS). Il quadro giuridico generale per il ripristino di controlli unilaterali alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen è disciplinato dall’articolo 25 CFS. Nel ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne devono essere osservati in particolare i criteri di necessità e proporzionalità. Al ripristino di simili controlli bisogna procedere solamente in extrema ratio qualora non esistano misure alternative per preservare l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Il nuovo articolo 25bis CFS definisce la procedura che gli Stati Schengen sono tenuti ad applicare nel caso di un ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne dovuto a eventi imprevedibili o prevedibili. A fronte di eventi prevedibili che costituiscono una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati Schengen possono ripristinare unilateralmente i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo di sei mesi, prorogabile per altri periodi di sei mesi ciascuno qualora la minaccia grave dovesse perdurare (art. 25bis par. 5 CFS). In tal caso, gli Stati Schengen devono in aggiunta procedere a una valutazione del rischio (art. 26 par. 2 CFS). La durata massima dei controlli non
dovrebbe tuttavia superare due anni; in casi eccezionali è però ammessa la possibilità di prorogare ulteriormente i controlli di frontiera alle frontiere interne per un massimo di altri due periodi di sei mesi ciascuno (art. 25bis par. 6 CFS). Ad ogni modo, ogni qualvolta i controlli di frontiera alle frontiere interne siano in atto già da 12 mesi, la Commissione emette un parere sulla necessità e sulla proporzionalità della misura A fronte di eventi imprevedibili, gli Stati Schengen possono ora procedere immediatamente al ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne
16 Le gravi carenze riscontrate nel 2016 nei controlli alla frontiera esterna della Grecia hanno portato all’adozione di quattro raccomandazioni del Consiglio, che, sulla base dell’art. 29 CFS, invitavano cinque Stati (Austria, Germania, Svezia, Danimarca e Norvegia) a ripristinare temporaneamente i controlli alle loro frontiere interne tra mag. 2016 e nov. 2017. Si veda, a tale proposito, la nota 6.
per un periodo di 30 giorni, prorogabile per altri tre mesi (finora 30 giorni) nei casi in cui la minaccia grave dovesse perdurare (art. 25bis par. 1 e 3 CFS). Tra le modifiche proposte, una prescrive inoltre notifiche più dettagliate all’attenzione della Commissione europea (art. 27 CFS): in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, gli Stati Schengen devono ora dimostrarne la necessità e la proporzionalità, tenendo conto dell’impatto della misura tanto sulla libera circolazione delle persone quanto sulle regioni transfrontaliere. Prima di prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne, gli Stati Schengen devono altresì valutare se non sia più opportuno adottare misure alternative e, in tal caso, come tali misure possano essere impiegate (art. 26 CFS). Il nuovo articolo 27bis CFS disciplina infine anche le consultazioni tra la Commissione europea e gli Stati Schengen interessati.
2.2.5 Ricorso più ampio a misure alternative alle frontiere
interne e nelle zone di frontiera (art. 23 e 26 CFS) Le modifiche del CFS non pregiudicano la possibilità, per gli Stati Schengen, di continuare a effettuare controlli diversi da quelli alle frontiere interne (art. 23 CFS). Un aumento dei controlli di polizia nelle zone di frontiera, per esempio, potrebbe rivelarsi una misura altrettanto efficace, in quanto più flessibile e più facilmente adattabile a nuove situazioni di minaccia. Tali controlli non devono essere necessariamente a carico delle autorità di polizia, ma possono essere affidati anche ad altre autorità competenti a esercitare pubblici poteri a norma del diritto nazionale. In tale contesto è ammesso anche l’impiego di tecnologie di sorveglianza. Tuttavia, queste misure non devono sortire lo stesso effetto dei controlli di frontiera e devono essere basate su una valutazione del rischio. Il CFS stabilisce che gli Stati Schengen che intendono introdurre o prorogare i controlli di frontiera devono prima valutare se tali misure possono essere sostituite da misure alternative secondo l’articolo 23 CFS (art 25 par. 2, 26 par. 1, 27 par. 4 e 28 par. 6 CFS).
2.2.6 Nuova procedura per il trasferimento nell’ambito
della cooperazione operativa transfrontaliera tra gli Stati Schengen (art. 23bis CFS) Il CFS prevede inoltre la possibilità di trasferire verso un altro Stato Schengen i cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare, qualora tutto induca a credere che tali persone provengano direttamente da uno Stato Schengen e qualora queste siano state rintracciate alle frontiere interne nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera. Tale procedura non si applica espressamente ai richiedenti l’asilo e alle persone a cui è stato riconosciuto il diritto all’asilo. L’articolo 23bis e l’allegato XII CFS definiscono la procedura da applicare in questi casi. È prevista la possibilità di presentare ricorso contro il trasferimento; tuttavia, il ricorso non ha effetto sospensivo.
2.2.7 Attuazione di misure volte a limitare le ripercussioni
negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne nelle regioni transfrontaliere (art. 26 par. 3 CFS) e notifica delle regioni transfrontaliere (art. 39 Il CFS stabilisce altresì che, al momento del ripristino e della proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne, devono essere adottate misure di protezione proporzionate volte a limitare le ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne sulla libera circolazione delle persone e delle merci, in particolare nelle regioni transfrontaliere (art. 26 par. 3 CFS), le quali devono essere notificate alla Commissione europea (art. 39 e 42ter CFS).
2.3 Commento ai singoli articoli del regolamento UE
2.3.1 Modifica del regolamento (UE) 2016/399 (art. 1)
Art. 2 p.ti 12 e 27–30 L’articolo 2 CFS riporta le definizioni delle nozioni impiegate nel regolamento UE. Al punto 12 si specifica che, d’ora in avanti, la nozione di «sorveglianza di frontiera» farà altresì riferimento alle misure preventive per impedire o individuare l’attraversamento non autorizzato delle frontiere o che siano eluse le verifiche di frontiera, allo scopo di contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale. Ai punti 27–30 sono invece definite nozioni nuove quali «emergenza di sanità pubblica su vasta scala» (p.to 27), «viaggi essenziali» (p.to. 28), «viaggi non essenziali» (p.to. 29) e «poli di trasporto» (p.to 30).
Art. 5 par. 3 e 4 L’articolo 5 CFS disciplina i principi relativi all’attraversamento delle frontiere esterne Schengen, che continua a essere ammesso fondamentalmente soltanto ai valichi di frontiera ufficiali e durante i relativi orari di apertura. Nell’ambito della presente modifica è aggiunto un nuovo comma al paragrafo 3. Tale comma precisa che, qualora un gran numero di migranti cerchi di attraversare le loro frontiere esterne Schengen in modo non autorizzato, in massa e usando la forza, gli Stati Schengen possono adottare le misure necessarie per preservare l’ordine pubblico e la sicurezza interna. È inoltre aggiunto un nuovo paragrafo 4, che stabilisce le misure che gli Stati Schengen possono adottare ai rispettivi valichi di frontiera (chiusura temporanea dei valichi di frontiera o limitazione degli orari di apertura) qualora si trovino a far fronte a una situazione di strumentalizzazione di migranti provenienti da Stati terzi ai sensi
dell’articolo 1 paragrafo 4 lettera b del regolamento (UE) 2024/135917. L’obiettivo di tale modifica è prevenire l’attraversamento illegale delle frontiere. Il nuovo paragrafo 4 prevede che gli Stati Schengen attuino misure proporzionate, in particolare quando tali misure riguardano cittadini di Stati terzi che hanno forzato l’ingresso nello spazio Schengen con mezzi violenti. Tali misure devono anche tenere conto dei diritti dei beneficiari del diritto alla libera circolazione, delle persone che beneficiano del diritto di soggiorno di lunga durata nell’UE e dei cittadini di Stati terzi che chiedono protezione internazionale.
Art. 13 Sorveglianza di frontiera Con la modifica del CFS, la presente disposizione viene in parte adeguata. Il paragrafo 1 specifica che la sorveglianza di frontiera deve altresì contribuire ad accrescere la conoscenza situazionale e a realizzare le analisi dei rischi. Le persone che attraversano illegalmente una frontiera e che non hanno il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato Schengen ricevente devono essere sottoposte a procedure che rispettano la direttiva 2008/115/CE18 (direttiva rimpatri). Il paragrafo 2 specifica che, nel rispetto dei diritti fondamentali, alle persone non deve essere soltanto impedito di eludere le verifiche ai valichi di frontiera, ma che queste devono essere anche dissuase dall’attraversare le frontiere ai valichi di frontiera in modo non autorizzato. A tal fine, occorre servirsi di tutte le risorse necessarie in termini di sorveglianza, ivi comprese unità fisse o mobili. Il paragrafo 3 è adeguato in minima parte, limitandosi a precisare che la sorveglianza di frontiera deve avvenire in modo da individuare o impedire efficacemente l’attraversamento non autorizzato delle frontiere e che occorre avvalersi a tal fine di quadri situazionali, all’interno dei quali sono riportate informazioni relative a precedenti casi di attraversamenti non autorizzati delle frontiere, criminalità transfrontaliera o migrazione secondaria non autorizzata. L’obiettivo delle suddette modifiche è riconoscere tempestivamente eventuali tendenze in tale contesto. Il paragrafo 4 specifica le possibili modalità della sorveglianza di frontiera (unità fisse o mobili). Lo scopo di tale sorveglianza è impedire l’attraversamento non autorizzato delle frontiere o rintracciare le persone connesse a un attraversamento non autorizzato della frontiera esterna Schengen. La sorveglianza può essere effettuata anche facendo ricorso a mezzi tecnici ed elettronici. Secondo il paragrafo 5, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che definiscano norme minime comuni per la sorveglianza di frontiera. Tali norme devono tenere conto del tipo di frontiera (frontiera terrestre, marittima o aerea) nonché di altri fattori, quali le specificità geografiche.
17 Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147; GU L, 2024/1359, 22.5.2024. 18 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri); GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98.
Capo V Misure specifiche relative alle frontiere esterne Al presente capo è conferito un nuovo titolo. Il riferimento non è più ora soltanto alle misure da adottare in caso di carenze gravi relative al controllo delle frontiere esterne Schengen.
Art. 21bis Restrizioni temporanee dei viaggi verso l’Unione Il nuovo disciplinamento prevede che, nel caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala, possono essere introdotte restrizioni temporanee dei viaggi e altre restrizioni di carattere sanitario (p. es. test, quarantena e autoisolamento) alle frontiere esterne in relazione a viaggi essenziali e non essenziali verso gli Stati Schengen (par. 1). Le restrizioni temporanee dei viaggi devono essere proporzionate e non discriminatorie (par. 2). Il presente articolo trasferisce quindi al Consiglio dell’UE il potere di adottare, sulla base di una proposta della Commissione, un regolamento di esecuzione che disciplini in modo vincolante tali restrizioni temporanee dei viaggi alle frontiere esterne Schengen. Gli Stati Schengen hanno la facoltà di prevedere restrizioni temporanee più rigorose a tutela della sanità pubblica di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (par. 2). Tali restrizioni devono essere proporzionate. Il presente articolo definisce le condizioni quadro per l’adozione del regolamento di esecuzione da parte del Consiglio dell’UE. I beneficiari del diritto alla libera circolazione, le persone soggiornanti in uno Stato Schengen e i beneficiari di protezione internazionale da parte di uno Stato Schengen, nonché i loro familiari, sono esentati dalle restrizioni all’ingresso e sono quindi autorizzati a entrare nell’UE o nello spazio Schengen (par. 3). Tali categorie di persone (così come tutte le altre persone) possono tuttavia essere soggette a restrizioni di carattere sanitario e sono identificate nel regolamento di esecuzione (par. 6 lett. d). Nell’allegato XI parte A CFS sono elencate le categorie di persone esentate dalle restrizioni all’ingresso in caso di viaggi essenziali (par. 4). Nell’allegato XI parte B CFS sono elencate tutte le categorie di persone a loro volta esentate dalle restrizioni all’ingresso ove incluse nel suddetto regolamento di esecuzione (par. 5). Nel regolamento di esecuzione devono essere identificati tutti gli Stati terzi o le aree geografiche da cui i viaggi possono essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni. Il regolamento di esecuzione deve altresì stabilire una procedura per sottoporre a un riesame periodico la situazione di tali Stati o aree nonché delle restrizioni dei viaggi
imposte (par. 6 lett. b). Inoltre, occorre identificare le categorie di persone di cui nell’allegato XI parte B CFS che devono essere fondamentalmente esentate dalle restrizioni all’ingresso nello spazio Schengen in caso di viaggi essenziali (par. 6 lett. a). In aggiunta, è necessario definire le condizioni alle quali i viaggi non essenziali possono essere soggetti a restrizioni o esenti da restrizioni, compresa la prova da esibire per l’esenzione (par. 6 lett. c), e inserire un riferimento alle restrizioni minime temporanee di carattere sanitario (par. 6 lett. d). Le restrizioni all’ingresso per le persone che effettuano viaggi essenziali sono imposte solo in via eccezionale, per un periodo di tempo strettamente limitato, fino a quando
non saranno disponibili informazioni sufficienti sull’emergenza di sanità pubblica su vasta scala e finché il Consiglio dell’EU non avrà adottato restrizioni alternative di carattere sanitario, necessarie per salvaguardare la salute pubblica (par. 7). In deroga al paragrafo 4, è tuttavia possibile stabilire, all’interno del regolamento di esecuzione, a quali condizioni possono essere comunque imposte restrizioni dei viaggi alle persone che effettuano viaggi essenziali (par. 6 lett. e).
Art. 23 Verifiche all’interno del territorio Il presente articolo disciplina quali tipi di misure non costituiscono controlli (di norma, non autorizzati) alle frontiere interne e sono quindi ancora consentiti. La modifica in questione introduce alcune precisazioni, pur riprendendo in gran parte il contenuto normativo della disposizione precedente. La lettera a riguarda i controlli di polizia e altri tipi di controlli effettuati dalle autorità competenti degli Stati Schengen nei rispettivi territori, comprese le zone di frontiera interne, in forza della legislazione nazionale. In tale contesto, è ora ammesso anche l’impiego di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza. In linea con la disposizione precedente, le misure non devono avere come obiettivo il controllo di frontiera (p.to i). Oltre a contrastare la criminalità transfrontaliera e l’immigrazione irregolare, tali misure mirano a contenere il diffondersi di una malattia infettiva con potenziale epidemico, quale identificata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (p.to ii). Il punto iii è integrato in alcune sue parti. Tale punto distingue le verifiche all’interno del territorio o alle frontiere interne dalle verifiche sistematiche sulle persone alle frontiere esterne Schengen, ivi compreso, in forza della presente modifica, «nei poli di trasporto o direttamente a bordo dei servizi di trasporto passeggeri e purché siano basate su una valutazione del rischio». La lettera b, che ammette la possibilità di eseguire controlli di sicurezza, sempreché tali controlli siano eseguiti su tutte le persone che viaggiano all’interno di un determinato Stato Schengen, è in parte adeguata dal punto di vista linguistico, senza alcuna modifica sul piano materiale. La lettera c è a sua volta invariata sul piano materiale. Quanto alla lettera d, al momento essa accorda agli Stati Schengen la possibilità di prevedere nel diritto nazionale l’obbligo per i cittadini di Stati terzi di dichiarare la loro presenza sui rispettivi territori ai sensi dell’articolo 22 CAS. A tale possibilità si aggiunge ora quella di introdurre altresì un obbligo, per i gestori delle strutture che forniscono alloggio e per le persone da questi incaricate, di provvedere che i cittadini di Stati terzi alloggiati completino e firmino i moduli di registrazione e si identifichino
per mezzo di un documento di identità valido (art. 45 CAS). In Svizzera, l’obbligo così introdotto per le strutture che forniscono alloggio è già disciplinato dall’articolo 16 LStrI.
Art. 23bis Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne Questa nuova disposizione prevede che il cittadino di uno Stato terzo, rintracciato durante i controlli delle autorità competenti nell’ambito della cooperazione bilaterale operativa transfrontaliera (p. es. pattugliamenti congiunti di polizia) nelle zone di frontiera interne e che non ha il diritto di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato Schengen in cui è arrivato, è trasferito verso lo Stato Schengen dal quale proviene direttamente. A tal fine, è necessario che sussistano chiare indicazioni che il cittadino dello Stato terzo ha attraversato la frontiera interna solo da poco tempo e che gli Stati Schengen interessati abbiano convenuto l’applicazione di una simile procedura nell’ambito di tale cooperazione bilaterale. In caso di trasferimento di un cittadino minorenne, occorre provvedere affinché siano adottate tutte le misure nell’interesse superiore di quest’ultimo. Tale procedura non si applica alle seguenti categorie di persone (consid. 27):
cittadini di Stati terzi in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo dell’UE e i loro familiari conformemente alla direttiva 2003/109/CE19 del Consiglio;
familiari di cittadini dell’UE che godono del diritto di libera circolazione conformemente alla direttiva 2004/38/CE20 del Parlamento europeo e del Consiglio;
cittadini di Stati terzi in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata in corso di validità e i loro familiari ai sensi del diritto nazionale;
cittadini di Stati terzi in possesso di un visto per soggiorno di breve durata in corso di validità;
cittadini di Stati terzi aventi diritto all’esenzione dall’obbligo del visto nello spazio Schengen per 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che non abbiano superato tale periodo di 90 giorni;
richiedenti o beneficiari di protezione internazionale in uno Stato Schengen. Nel caso in cui la persona rintracciata abbia già richiesto protezione internazionale nell’UE, si applica la procedura Dublino. Le persone trasferite in un altro Stato Schengen in virtù della presente procedura hanno il diritto di presentare ricorso, il quale non ha tuttavia effetto sospensivo (par. 3). A tale proposito, il regolamento UE statuisce inoltre che deve trattarsi di un
ricorso effettivo conformemente all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea21 (Carta dei diritti fondamentali). Dal momento che la Carta dei
19 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 nov. 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44. 20 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 apr. 2004 relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE; GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389.
diritti fondamentali non è vincolante per la Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali22 (CEDU). L’articolo 23bis CFS intende promuovere la cooperazione bilaterale, in particolare sotto forma di pattugliamenti congiunti di polizia, e facilitare il trasferimento, verso lo Stato Schengen dal quale provengono direttamente, di cittadini di Stati terzi rintracciati nelle zone di frontiera il cui soggiorno è irregolare. Questa nuova disposizione stabilisce la procedura da applicare in simili casi. Il trasferimento avviene senza pregiudizio degli accordi o delle convenzioni bilaterali esistenti ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 3 della direttiva rimpatri (par. 4 e 6). Gli Stati Schengen definiscono modalità pratiche nell’ambito dei rispettivi quadri di cooperazione bilaterale (par. 5). A fini statistici, gli Stati Schengen trasmettono con cadenza annuale alla Commissione europea i dati registrati relativamente all’applicazione della procedura (par. 7).
Art. 24 par. 1 La presente disposizione mira all’eliminazione degli ostacoli allo scorrimento del traffico presso i valichi di frontiera stradali alle frontiere interne non dettati esclusivamente da considerazioni in materia di sicurezza stradale o prescritti per l’uso di tecnologie di monitoraggio e sorveglianza.
Art. 25 Quadro generale per il ripristino temporaneo o la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne All’articolo 25 CFS, concernente il quadro giuridico per il ripristino o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne, è fatta menzione dei tipi di minacce che possono comportare il ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne nonché delle condizioni per la proroga di tali controlli. In caso di ripristino dei controlli di frontiera da parte di uno Stato Schengen, il principale criterio da osservare continua a essere quello della proporzionalità. Al paragrafo 1 è illustrato ora, a titolo esemplificativo, quando una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna può considerarsi tale (p. es. minacce di tipo terroristico, emergenze di sanità pubblica su vasta scala, eventi internazionali di ampia portata ecc.). I controlli di frontiera alle frontiere interne continuano a essere ripristinati o prorogati «solamente come misura di extrema ratio». Il paragrafo 2 precisa che tale misura deve essere necessaria e proporzionata e che l’estensione e la durata del ripristino non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata. Misure concrete in tal senso sono introdotte a norma degli articoli 25bis (eventi imprevedibili o prevedibili), 28 (emergenza di sanità pubblica su vasta scala ) o 29 (carenze gravi alle frontiere esterne che mettono a rischio il funzionamento dello Spazio Schengen) CFS e possono essere prorogate nel caso in cui perduri la minaccia
22 RS 0.101
(par. 3). In tale contesto, gli Stati Schengen devono rispettare i criteri di cui agli articoli 26 e 30 CFS.
Art. 25bis Procedura per casi che richiedono un intervento a causa di eventi imprevedibili o prevedibili Come nella versione precedente, il CFS distingue tra eventi imprevedibili e prevedibili che rendono necessario, in singoli casi, il ripristino unilaterale dei controlli di frontiera alle frontiere interne da parte degli Stati Schengen. Il nuovo articolo 25bis CFS definisce la procedura applicabile in tale contesto. In caso di minacce gravi imprevedibili per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, è tuttora prevista la possibilità per gli Stati Schengen di ripristinare in via eccezionale i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo non superiore a un mese. Qualora perduri la situazione di minaccia, d’ora in avanti i controlli possono essere di volta in volta reintrodotti per una durata di al massimo un mese e prorogati di un altro mese. La durata massima complessiva dei controlli di frontiera alle frontiere interne (finora 30 giorni) non può superare i tre mesi (par. 1 e 3). Lo Stato Schengen che intende ripristinare tali controlli ne dà notifica agli altri Stati Schengen, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE (par. 2 in combinato disposto con l’art. 27 par. 1 CFS). In caso di minacce prevedibili per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, gli Stati Schengen possono ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per ulteriori periodi di massimo sei mesi qualora perduri la situazione di minaccia (par. 5). Lo Stato Schengen che intende ripristinare tali controlli ne dà notifica agli altri Stati Schengen, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE almeno quattro settimane prima del ripristino (par. 4 in combinato disposto con l’art. 27 par. 1 CFS). Un’eventuale proroga della misura deve a sua volta essere notificata. La durata massima del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne non è superiore a due anni (par. 5). Lo Stato Schengen che ritiene sussista una grave situazione eccezionale in relazione a una minaccia persistente che giustifichi il mantenimento dei controlli di frontiera alle frontiere interne oltre il periodo massimo di due anni di cui al paragrafo 5 può richiedere un’ulteriore proroga per un periodo che non superi sei mesi. L’intenzione
dello Stato Schengen di prorogare i controlli deve essere notificata agli altri Stati Schengen, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE almeno quattro settimane prima della proroga, includendo una valutazione del rischio secondo l’articolo 26 paragrafo 2 CFS (par. 6). Nel prendere la propria decisione, lo Stato Schengen tiene conto del parere emesso dalla Commissione europea. Se il periodo supplementare di sei mesi non è sufficiente a garantire misure alternative efficaci per far fronte alla minaccia persistente, lo Stato Schengen interessato può decidere di prorogare i controlli di frontiera alle frontiere interne per un ulteriore e definitivo periodo massimo di sei mesi. Se decide in tal senso, lo Stato Schengen notifica senza ritardo alla Commissione europea la propria intenzione, includendo una valutazione del rischio. In risposta, la Commissione europea adotta una
raccomandazione sulla compatibilità di tale ulteriore proroga con i principi di necessità e proporzionalità.
Art. 26 Criteri per il ripristino temporaneo e la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne All’interno della presente disposizione sono illustrati i criteri rilevanti per gli Stati Schengen nell’ambito del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne secondo l’articolo 25bis CFS. L’obiettivo è che tali controlli rimangano una misura di extrema ratio. Al momento del primo ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, gli Stati Schengen sono quindi tenuti a procedere, in linea con la prassi consolidata, a una valutazione della necessità e della proporzionalità della misura. La presente modifica introduce tuttavia alcune precisazioni al paragrafo 1 in merito ai singoli criteri di cui lo Stato Schengen deve tenere conto quando si appresta a ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne. Lo Stato Schengen è tenuto a considerare l’impatto di tale misura sulla libera circolazione delle persone, così come, tra le altre cose, sulle regioni transfrontaliere nonché a valutare se esistono misure meno rigorose in grado di rispondere a loro volta alla situazione di minaccia (par. 1 e 3). Se i controlli di frontiera alle frontiere interne sono in vigore da sei mesi (art. 25bis par. 5 CFS), lo Stato Schengen interessato effettua una valutazione del rischio che, oltre agli elementi di cui all’articolo 27 paragrafi 2 e 3 CFS, comprende anche una nuova valutazione dei criteri di cui al paragrafo 1 (par. 2). Lo Stato Schengen che opta per il ripristino o la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne predispone opportune misure di accompagnamento che ne attenuino le ripercussioni sulle persone e sul trasporto di merci, prestando particolare attenzione ai forti legami sociali ed economici tra le regioni transfrontaliere nonché alle persone che effettuano viaggi essenziali (par. 3).
Art. 27 Notifica del ripristino temporaneo o proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne e valutazione del rischio L’attuale articolo 27 CFS è sostituito da una nuova disposizione avente come oggetto la notifica, da parte degli Stati Schengen, del ripristino temporaneo o della proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne (par. 1). Al suo interno è sancito inoltre l’obbligo di presentare una valutazione del rischio nel caso in cui tali controlli vengano prorogati per far fronte a una minaccia prevedibile (par. 2 e 3). Il paragrafo 1 illustra le informazioni che devono figurare nella notifica del ripristino o della proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne inviata dagli Stati Schengen (motivi, estensione, valichi di frontiera interessati ecc.), per la quale occorre il modello messo a disposizione dalla Commissione europea. Nei casi in cui i controlli di frontiera alle frontiere interne siano in atto già da sei mesi (art. 25bis par. 5 CFS), ogni successiva proroga di detti controlli da parte dello Stato Schengen interessato deve essere da questo notificata alla Commissione europea, con
indicazione dei motivi alla base del perdurare della minaccia. Nella notifica occorre inoltre includere una valutazione del rischio (par. 2). Se ripristina o proroga controlli di frontiera alle frontiere interne a causa di spostamenti migratori non autorizzati su vasta scala (art. 25 par. 1 lett. c CFS), lo Stato Schengen deve fornire, oltre alla valutazione del rischio, informazioni ulteriori quali, per esempio, l’analisi dei dati dei pertinenti sistemi di informazione europei (par. 3). In linea con la prassi consolidata, la Commissione europea può richiedere, qualora lo ritenga necessario, qualunque complemento di informazione (par. 4). Per lo Stato Schengen interessato continua a essere prevista la possibilità di classificare le informazioni trasmesse (par. 5). Tale classificazione non preclude tuttavia la trasmissione delle informazioni, attraverso opportuni canali sicuri, agli altri Stati Schengen interessati dal ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne. Il paragrafo 6 conferisce alla Commissione europea il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca il modello di cui al paragrafo 1.
Art. 27bis Consultazione tra Stati membri e parere della Commissione La nuova disposizione disciplina le modalità di consultazione tra la Commissione europea e gli Stati Schengen interessati nonché le circostanze in cui la Commissione europea è tenuta a emettere un parere sulla necessità e sulla proporzionalità dei controlli di frontiera alle frontiere interne. Ricevuta la notifica dallo Stato Schengen che ha ripristinato i controlli di frontiera alle frontiere interne, la Commissione europea può avviare un processo di consultazione di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato Schengen direttamente coinvolto (se necessario, anche con altri Stati Schengen interessati dalla misura). Lo scopo è di esaminare la minaccia individuata, la necessità e la proporzionalità del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne tenendo conto dell’opportunità di misure alternative nonché l’impatto di tale ripristino (par. 1). La Commissione europea emette un parere, e ogni altro Stato Schengen può emettere un parere, se nutre preoccupazione sulla necessità o sulla proporzionalità della misura (par. 2). Se i controlli di frontiera alle frontiere interne sono mantenuti per un totale di 12 mesi, la Commissione europea è tenuta a emettere un parere, corredato di eventuali raccomandazioni, sulla necessità e sulla proporzionalità di detti controlli (par. 3) nonché ad avviare un processo di consultazione con gli Stati Schengen (par. 4).
Art. 28 Meccanismo specifico in caso di emergenza di sanità pubblica su vasta scala che mette a rischio il funzionamento globale dello spazio senza controllo alle frontiere interne L’articolo 28 CFS, che riguardava finora la procedura specifica nei casi che richiedono un’azione immediata, disciplina adesso un meccanismo di salvaguardia specifico per lo spazio Schengen, pensato per una situazione di emergenza di sanità pubblica su vasta scala che investe più Stati Schengen e che mette a rischio il
funzionamento globale dello Spazio Schengen. Tale meccanismo è inteso a creare un quadro coerente per l’impiego dei controlli di frontiera alle frontiere interne e non pregiudica il diritto degli Stati Schengen di adottare le misure necessarie per contrastare un rischio imminente. Il presente articolo trasferisce al Consiglio dell’UE il potere di emanare, su proposta della Commissione europea, una decisione di esecuzione che, in sostituzione a eventuali misure a livello nazionale, ammette una procedura coordinata per far fronte a un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che investe diversi Stati Schengen (par. 1). In virtù di tale procedura, il Consiglio dell’UE ottiene altresì la facoltà di autorizzare gli Stati Schengen investiti dall’emergenza di sanità pubblica su vasta scala al ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne per un periodo della durata massima di sei mesi, rinnovabile, su proposta della Commissione europea, per ulteriori periodi di sei mesi ciascuno finché perdura l’emergenza (par. 2). A tale proposito, non è indicato alcun limite massimo, ma, fatta salva una decisione in materia del Consiglio dell’UE, le misure non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave individuata (art. 25 par. 2 CFS). Gli Stati Schengen che procedono al ripristino di controlli di frontiera alle frontiere interne in tale periodo devono basare i suddetti controlli sulla decisione del Consiglio dell’UE (par. 3) e notificarli immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati Schengen (par. 5). La Commissione europea riesamina regolarmente l’evoluzione dell’emergenza di sanità pubblica su vasta scala e l’impatto delle misure adottate (par. 4). Per limitare l’estensione dei controlli di frontiera alle frontiere interne, gli Stati Schengen possono adottare anche misure alternative per le zone di frontiera interne secondo l’articolo 23 CFS. Nell’ambito del riesame di cui al paragrafo 4, la Commissione europea tiene conto di tali misure (par. 6).
Art. 33 Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne Fino a questo momento, lo Stato Schengen che procedeva al ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne doveva presentare al Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE e alla Commissione europea, entro quattro settimane dalla soppressione della misura, una relazione in merito. Con la modifica dell’articolo 33 CFS, l’obbligo di relazionare sul ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne vale ora indipendentemente dalla soppressione o meno della misura. Se i controlli di frontiera alle frontiere interne sono mantenuti per più di sei mesi, la relazione deve essere presentata allo scadere di 12 mesi e successivamente di 24 mesi (par. 2). La relazione illustra in particolare la valutazione iniziale e di follow-up della necessità e della proporzionalità della misura, nonché una valutazione ex post in merito, lo svolgimento delle verifiche (alla luce della cooperazione con gli Stati Schengen confinanti) e le ripercussioni sulla libera circolazione delle persone (par. 3).
La Commissione europea adotta un atto di esecuzione che stabilisce un modello uniforme di relazione (par. 4). In linea con quanto finora previsto, la Commissione europea può inoltre emettere un parere sulla valutazione ex post della misura (par. 5). La Commissione europea, altresì, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio dell’UE, almeno una volta all’anno, una relazione (cosiddetta «relazione sullo stato di Schengen») contenente, tra le altre cose, un elenco di tutte le decisioni di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne adottate nell’anno di riferimento, nonché le azioni da essa stessa intraprese in merito. In tale contesto, un’attenzione particolare è rivolta ai casi di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne in vigore da oltre 12 mesi. Inoltre, per la Commissione europea è prevista la possibilità di discutere separatamente della relazione con il Parlamento europeo e il Consiglio dell’UE (par. 6).
Art. 36 Modifiche degli allegati La presente disposizione del CFS è riformulata. Il paragrafo 1 dispone che alla Commissione europea è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 37 CFS riguardo alle modifiche degli allegati III, IV e VIII CFS. Il paragrafo 2, dal canto suo, conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati al fine di inserire nell’allegato XI parte B CFS le categorie di persone che effettuano viaggi essenziali. Ove sussistano motivi d’urgenza, agli atti delegati adottati dalla Commissione europea si applica la procedura di cui all’articolo 37bis CFS.
Art. 37bis Procedura d’urgenza La presente disposizione introduce una nuova procedura d’urgenza. Gli atti delegati adottati nell’ambito di tale procedura entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE (par. 1). In tal caso, la Commissione europea abroga l’atto immediatamente (par. 2).
Art. 39 par. 1 lett. h La presente disposizione disciplina le informazioni che gli Stati Schengen devono comunicare alla Commissione europea. Al paragrafo 1 è aggiunta la lettera h, che dispone l’obbligo, per gli Stati Schengen, di comunicare alla Commissione europea le zone considerate regioni transfrontaliere, in modo da poter definire la portata territoriale di eventuali misure volte a contenere le ripercussioni negative dei controlli di frontiera alle frontiere interne.
Art. 42ter Notifica delle regioni transfrontaliere La presente disposizione impone agli Stati Schengen di notificare alla Commissione europea, al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente modifica del CFS, le regioni transfrontaliere così determinate in collaborazione con gli Stati confinanti.
In questo modo, è possibile tenere in maggior conto gli interessi dei territori in questione nell’ambito del ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne e, soprattutto, della valutazione del rischio.
Allegato XI Viaggi essenziali
Parte A Categorie di persone di cui all’articolo 21bis paragrafo 4 Il nuovo allegato XI parte A CFS contiene un elenco delle categorie di persone esentate dalle restrizioni all’ingresso. Tra queste figurano, per esempio, gli operatori sanitari, i lavoratori frontalieri e le persone che necessitano di protezione internazionale.
Parte B Categorie di persone di cui all’articolo 21bis paragrafo 5 L’allegato XI parte B CFS contiene, in aggiunta, un elenco delle categorie di persone a loro volta esentate dalle restrizioni all’ingresso ove tali categorie siano incluse nel regolamento di esecuzione adottato dal Consiglio dell’UE sulla base dell’articolo 21bis paragrafo 2 CFS (cfr. anche art. 21bis par. 5 CFS). In tale elenco figurano, tra gli altri, lavoratori stagionali, coniugi e figli di chi effettua viaggi essenziali nonché bambini in età prescolare.
Allegato XII parte A Procedura per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne Il nuovo allegato XII CFS disciplina la procedura per il trasferimento applicabile, sulla base del nuovo articolo 23bis CFS, alle persone rintracciate nelle zone di frontiera interne nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera tra le autorità competenti (p. es. nell’ambito di pattugliamenti congiunti di polizia). I motivi per cui i cittadini di Stati terzi non hanno il diritto di soggiornare nello Stato Schengen in cui vengono rintracciati sono indicati nel provvedimento di trasferimento. Tale provvedimento è consegnato ai cittadini di Stati terzi interessati per mezzo di un modulo uniforme (all. XII p.te B CFS). Il provvedimento di trasferimento ha effetto immediato e quindi non sospensivo (par. 1). I cittadini interessati accusano ricevuta del provvedimento di trasferimento con la firma; nel caso in cui si rifiutino di firmare, l’autorità competente segnala tale rifiuto nel modulo (par. 2). Contro un provvedimento di trasferimento è possibile presentare ricorso. La procedura di ricorso è disciplinata conformemente alla legislazione nazionale. Il regolamento UE rimanda, anche in questo caso, all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. Quanto alla Svizzera, si applicano mutatis mutandis le disposizioni pertinenti della CEDU. La presentazione di un ricorso non ha effetto sospensivo (par. 5). In conformità con il paragrafo 3, le autorità nazionali che dispongono un provvedimento di trasferimento registrano i dati nel modulo uniforme che figura nella parte B del presente allegato. Tra questi rientrano i dati necessari all’identificazione della persona interessata, la data e l’ora in cui la persona è stata rintracciata, gli estremi
del documento di identità e di eventuali visti nonché l’indicazione dello Stato di provenienza e dei motivi per cui la persona non ha il diritto di soggiornare nello Stato Schengen ricevente. Inoltre, a fini statistici, gli Stati Schengen comunicano alla Commissione europea il numero di persone per cui è stato disposto il trasferimento, indicando lo Stato Schengen in cui sono state trasferite, i motivi alla base del trasferimento e, se nota, la cittadinanza di tali persone (par. 4). La persona è trasferita entro 24 ore alle autorità competenti dello Stato Schengen ricevente, che cooperano a tal fine con le autorità competenti dello Stato Schengen che procede al trasferimento. Trascorso tale arco di tempo, la procedura di trasferimento non può avere luogo e si applicano le pertinenti disposizioni della direttiva rimpatri (par. 6).
Allegato XII parte B Modulo uniforme per il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne Se un cittadino di uno Stato terzo il cui soggiorno è irregolare è rintracciato nelle zone di frontiera interne nell’ambito della cooperazione operativa transfrontaliera tra le autorità competenti (p. es. nell’ambito di pattugliamenti congiunti di polizia) e se risulta applicabile la procedura secondo l’articolo 23bis CFS in combinato disposto con l’allegato XII parte A CFS, tale cittadino può essere trasferito alle autorità dello Stato dal quale proviene direttamente. Il provvedimento di trasferimento è consegnato al cittadino per mezzo del modulo uniforme di cui nel nuovo allegato XII parte B CFS.
2.3.2 Entrata in vigore e applicazione (art. 2)
Nell’UE, la presente modifica del CFS entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU) e si applicherà direttamente in tutti gli Stati membri dell’UE. Poiché nel caso di specie l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale (v. n. 2.7.3), nella sua nota di risposta del 28 giugno 2024 la Svizzera ha comunicato all’UE che lo sviluppo in questione può diventare per lei giuridicamente vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» e quindi dopo la scadenza del termine di due anni (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Questo significa che le nuove disposizioni del CFS saranno applicate in Svizzera circa due anni dopo rispetto all’UE. Durante questo periodo transitorio, in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, la Svizzera applicherà le attuali norme del CFS.
2.4 Punti essenziali dell’atto di attuazione
2.4.1 La normativa proposta
Le disposizioni del regolamento (UE) 2024/1717 sono per la maggior parte direttamente applicabili e non richiedono quindi una trasposizione nel diritto svizzero.
Alcune disposizioni comportano tuttavia delle modifiche della LstrI. Alla luce delle novità introdotte dalle modifiche del CFS, si rendono necessari gli adeguamenti legislativi illustrati di seguito. Sono precisate le norme in materia di passaggio delle frontiere, controlli di frontiera e ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 7 e 8 AP-LStrI). In particolare, è elevato a rango di legge il disciplinamento attuale relativo alle competenze in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (già art. 30 dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto; OEV23), senza pregiudizio alcuno della ripartizione delle competenze tra il Consiglio federale e il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Quanto ai dettagli di tali controlli, questi possono invece continuare a essere disciplinati a livello di ordinanza dal Consiglio federale. Le attuali disposizioni relative alla persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento sono trasferite, senza alcuna modifica sul piano materiale, in una disposizione separata (nuovo art. 66 AP-LStrI, già art. 64 cpv. 4 seg. LStrI). È altresì introdotta nella LStrI una nuova procedura di allontanamento (art. 64cbis AP- LStrI). D’ora in avanti, in virtù dell’articolo 23bis CFS, i cittadini di Stati terzi rintracciati nell’ambito della cooperazione bilaterale operativa transfrontaliera tra le autorità competenti (p. es. pattugliamenti congiunti di polizia) che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato Schengen in cui sono arrivati sono allontanati nello Stato Schengen dal quale provengono direttamente. Contro la decisione di allontanamento (modulo secondo l’all. XII p.te B CFS) può essere presentato ricorso entro cinque giorni feriali dalla notificazione. L’allontanamento è immediatamente esecutivo (art. 64d cpv. 2 lett. g AP-LStrI). La decisione di allontanamento non è tradotta; tuttavia, la persona interessata riceve un foglio informativo tradotto (art. 64f cpv. 2 AP-LStrI). Sulla base dell’articolo 65a AP-LStrI, sono inoltre introdotte nuove restrizioni d’entrata nonché altre misure alle frontiere esterne Schengen. In linea con il CFS, al fine di salvaguardare la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare restrizioni
d’entrata temporanee alle frontiere esterne Schengen della Svizzera nonché altre misure volte a evitare la propagazione di malattie trasmissibili (p. es. test, quarantena e autoisolamento). Qualora uno straniero disattenda a più riprese le restrizioni d’entrata e tenti di entrare in Svizzera nonostante le misure disposte da quest’ultima e dall’UE, la SEM può vietargli l’entrata (art. 67 cpv. 2 lett. c AP-LStrI). Di conseguenza, è adeguato anche l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo, le quali devono assicurarsi di trasportare in Svizzera solo persone che non provengono da zone a rischio (art. 92
23 RS 142.204
2.4.2 Attuazione
Il nuovo allegato XII CFS disciplina la procedura di trasferimento secondo l’articolo 23bis CFS. Se è emanato un provvedimento di trasferimento, l’autorità competente (sia essa il Cantone o l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [UDSC]) inserisce i dati rilevanti nel modulo di cui nel presente allegato parte B CFS. Inoltre, a fini statistici, gli Stati Schengen registrano il numero di persone trasferite, indicando lo Stato Schengen in cui sono state trasferite e, se nota, la cittadinanza di tali persone. I dati di cui nell’allegato XII parte B CFS sono quindi registrati nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Alcuni campi di dati esistono già (dati personali, dati relativi al documento ecc.); altri, invece, dovranno essere creati o compilati utilizzando i codici corrispondenti nel SIMIC.
2.5 Commento ai singoli articoli dell’atto di attuazione
2.5.1 Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
(LStrI)
Sostituzione di un termine La presente revisione offre anche l’occasione propizia per correggere un errore terminologico nei tre capoversi del vigente articolo 82.
Art. 7 cpv. 2 Il precedente capoverso 2 prevedeva che il Consiglio federale disciplinasse a livello di ordinanza i «controlli sulle persone» e che, in caso di rifiuto d’entrata, fosse emanata una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64 LStrI. Tale rimando può ora essere stralciato. In forza della presente modifica il Consiglio federale disciplina ancora i dettagli dei controlli a livello di ordinanza; al contempo la nozione di «controlli sulle persone» è sostituita dalla nozione di «controlli di frontiera» (v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP- LStrI di cui al n. 4.3) ed è aggiunto un rimando al capoverso 1. In questo modo, è ora chiaro che il Consiglio federale ha la facoltà di disciplinare le modalità dei controlli di frontiera tanto alle frontiere esterne quanto alle frontiere interne Schengen della Svizzera. In linea con le norme in vigore, i controlli alle frontiere interne non devono avere come obiettivo il controllo di frontiera, ma essere volti esclusivamente, in conformità con l’articolo 23 CFS, a preservare l’ordine pubblico e la sicurezza interna. Già nel 2015, durante una valutazione Schengen non annunciata alla frontiera interna tra la Svizzera e l’Italia, la Commissione europea aveva sottolineato che l’esercizio di determinate competenze di polizia trasferite alle guardie di frontiera svizzere nelle zone di frontiera interne non doveva avere come obiettivo il controllo di frontiera, così come già statuito in una sentenza del 22 giugno 2010 della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) secondo cui le legislazioni nazionali concernenti i
controlli sul territorio di uno Stato Schengen con effetto equivalente a un controllo alle frontiere non sono conformi al CFS24. Diverso è il caso dei controlli doganali. Non essendo membro dell’unione doganale dell’UE, la Svizzera continua ad avere il diritto, in conformità con la legge del 18 marzo 200525 sulle dogane (LD), di controllare la circolazione transfrontaliera di persone e merci. Inoltre, il Consiglio federale stabilirà, a livello di ordinanza nonché d’intesa con i Cantoni e gli Stati limitrofi, le regioni transfrontaliere; ciò in linea con l’articolo 42ter CFS, secondo cui gli Stati Schengen determinano le regioni transfrontaliere in cooperazione con gli Stati limitrofi e ne danno notifica all’UE.
Art. 8 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera Il disciplinamento relativo alle competenze in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera è ora elevato a rango di legge e precisato, senza pregiudizio alcuno della ripartizione di tali competenze. Il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne avviene, di norma, in stretta collaborazione con le autorità competenti (Dipartimento federale delle finanze [DFF] e Cantoni). Fino a questo momento, i punti essenziali della procedura per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne sono stati disciplinati dall’articolo 30 OEV. Ora, l’articolo 8 AP-LStrI dispone che il ripristino e la proroga dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera spettano al Consiglio federale (cpv. 1). In casi urgenti, ossia a fronte di eventi imprevedibili, spetta al DFGP ordinare, in consultazione con il DFF, le misure necessarie per il ripristino dei controlli di frontiera nonché informarne senza indugio il Consiglio federale (cpv. 2).
Cpv. 1 In caso di eventi prevedibili, spetta tuttora al Consiglio federale decidere se introdurre controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (nuovo art. 25bis CFS), tenendo conto, a tal fine, delle condizioni e dei criteri di cui ai nuovi articoli 25 e 26 CFS. In tale contesto, il criterio principale è quello della proporzionalità: i controlli di frontiera alle frontiere interne devono infatti essere introdotti o prorogati «solamente come misura di extrema ratio». Nel prendere la sua decisione, il Consiglio federale deve inoltre valutare l’impatto delle misure sulle regioni transfrontaliere (nuovo art. 26 par. 1 e 3 CFS). I termini e la procedura per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne sono disciplinati dal nuovo articolo 25bis CFS.
Cpv. 2 In caso di eventi imprevedibili ai sensi dell’articolo 25bis paragrafo 1 CFS, spetta tuttora al DFGP, in consultazione con il DFF, ordinare il ripristino dei controlli di
24 Sentenza ECLI:EU:C:2010:363 della Corte del 22.06.10 nelle cause riunite C-188/10 e C- 189/10 nelle cause Melki e Abdeli 25 RS 631.0
frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera e informarne il Consiglio federale, la Commissione europea e gli altri Stati Schengen interessati dalla misura. Quanto alla proroga di tali controlli, essa è possibile, secondo l’articolo 25bis paragrafo 3 CFS, per un periodo non superiore a un mese, a condizione che la durata massima del ripristino dei controlli di frontiera sia limitata a tre mesi.
Cpv. 3 Ove accerti che esiste un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che investe diversi Stati Schengen, il Consiglio dell’UE può emanare una decisione di esecuzione che consente agli Stati Schengen di ripristinare i controlli di frontiera alle frontiere interne dello spazio Schengen (nuovo art. 28 CFS). Inoltre, può raccomandare il ripristino di tali controlli in circostanze eccezionali dovute a carenze gravi e persistenti nel controllo di frontiera alle frontiere esterne Schengen (art. 29 CFS). Tali decisioni o raccomandazioni riguardano anche la Svizzera soltanto nel caso in cui sono interessate le sue frontiere interne. Il capoverso 3 prevede pertanto che sia il Consiglio federale, in entrambi i casi, a ordinare o prorogare in via definitiva il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. In linea con i nuovi articoli 23 e 23bis CFS, il Consiglio federale può inoltre adottare ulteriori misure. Ogni decisione in merito al ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne deve comunque essere comunicata alla Commissione europea e agli altri Stati Schengen.
Cpv. 4 Per motivi di chiarezza, i controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera devono essere disciplinati a livello di legge, in linea con il CFS. Il diritto vigente prevede già che, in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera, è l’UDSC, d’intesa con i Cantoni di confine, a dover procedere all’esecuzione di tali controlli (art. 30 cpv. 3 OEV). Una competenza, questa, chiaramente dovuta a ragioni pratiche: in caso di ripristino immediato dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera, l’UDSC, in virtù del proprio compito permanente di controllo doganale, dispone già del dispositivo di controllo necessario e può quindi intervenire immediatamente; d’altro canto, alcuni Cantoni di confine non sono dotati di strumenti sufficienti atti a garantire un’attività di controllo immediata.
Cpv. 5 Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza le modalità procedurali per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
Art. 9 Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera Il fatto che la rubrica sia modificata in «Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera» è dettato dalla necessità di precisare
che l’articolo 9 AP-LStrI disciplina esclusivamente i controlli retti dal diritto in materia di stranieri. Il nuovo articolo 9 AP-LStrI corrisponde al precedente articolo 9 capoverso 1 LStrI. La disposizione rimane invariata sul piano materiale, ma rispecchia ora in modo più preciso la prassi odierna. Di norma, i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen (aeroporti) sono svolti dai Cantoni, per quanto sia la Confederazione (DFGP) a disciplinarne l’esecuzione (art. 7 cpv. 2 LStrI, art. 31 cpv. 1 OEV), fatti salvi accordi che prevedano un controllo da parte dell’UDSC. L’attuale capoverso 2 prevede che il Consiglio federale disciplina, d’intesa con i Cantoni di confine, il controllo di frontiera da parte della Confederazione nell’area di confine («zona di frontiera» secondo il CFS); tale controllo, in origine, compete infatti ai Cantoni e, in virtù della LD (art. 96 seg. LD), può essere affidato all’UDSC. Disponendo la LD già in modo chiaro come sono ripartiti i compiti da adempiere in questo contesto (art. 96 LD per i compiti di sicurezza dell’UDSC nell’area di confine; art. 97 LD per l’assunzione di compiti di polizia cantonale da parte dell’UDSC), non si rendono necessarie ulteriori precisazioni in questo senso a livello di ordinanza.
Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento I capoversi 4 e 5 dell’articolo 64 LStrI sono abrogati e trasferiti in una disposizione separata. L’articolo 66 LStrI dispone ora che le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato (cpv. 1). Il Consiglio federale stabilisce le competenze e le mansioni di tale persona a livello di ordinanza (cpv. 2). Tale disciplinamento si applica a tutte le procedure di allontanamento e non soltanto agli allontanamenti secondo l’articolo 64 LStrI, ragion per cui si è optato per una nuova disposizione separata. Sul piano materiale, non si rileva tuttavia alcuna modifica.
Art. 64cbis Allontanamento nel quadro di controlli nella zona in prossimità della frontiera Il presente articolo disciplina la nuova procedura di trasferimento di cui nel CFS. L’articolo 23bis CFS prevede ora una procedura per il trasferimento di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e che sono rintracciati nelle zone di frontiera interne. In Svizzera, tali zone di frontiera interne corrispondono all’area di confine stabilita dal DFF d’intesa con i Cantoni sulla base dell’articolo 3 capoverso 5 LD. In tale contesto, sono fatti salvi i pertinenti accordi internazionali di collaborazione. L’articolo 64cbis LStrI non si applica in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne.
Cpv. 1 Il nuovo articolo 23bis CFS prevede che i cittadini di Stati terzi che non hanno il diritto di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato Schengen in cui sono arrivati, ossia
stranieri che non sono in possesso dell’autorizzazione necessaria oppure che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni d’entrata secondo l’articolo 5 LStrI, e che sono rintracciati nelle zone di frontiera interne nell’ambito della cooperazione bilaterale operativa transfrontaliera tra le autorità competenti (p. es. pattugliamenti congiunti di polizia) possono essere trasferiti verso lo Stato Schengen dal quale provengono direttamente. Tale procedura non si applica agli stranieri che presentano una domanda d’asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea (lett. c).
Cpv. 2 È possibile astenersi dall’allontanamento secondo il capoverso 1 se l’allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a LstrI. In primo luogo, occorre quindi verificare se la persona interessata può essere allontanata sulla base di un accordo già esistente in materia di riammissione.
Cpv. 3 e 4 Il CFS dispone che deve essere prevista la possibilità di presentare ricorso contro una simile misura. I motivi per cui la persona interessata non è autorizzata a soggiornare nello Stato Schengen in cui è rintracciata sono indicati nel provvedimento di trasferimento, ossia nel modulo uniforme di cui nell’allegato XII parte B CFS. Sulla base del capoverso 4, è possibile presentare ricorso contro una decisione in tal senso entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo, a patto che l’autorità di ricorso non si pronunci a favore della restituzione di tale effetto.
Cpv. 5 Ai fini dell’esecuzione dell’allontanamento, l’autorità competente può trattenere lo straniero rintracciato per massimo 24 ore (cfr. anche art. 73 LStrI). Trascorso tale arco di tempo, non è più possibile procedere all’allontanamento sulla base dell’articolo 64cbis LStrI e dell’articolo 23bis CFS e occorre dunque emanare una decisione di allontanamento ordinaria secondo l’articolo 64 LStrI.
L’articolo 64d capoverso 2 LStrI disciplina i casi in cui l’allontanamento è immediatamente esecutivo o in cui, in presenza di circostanze particolari, può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni. L’allegato XII parte A CFS dispone che il trasferimento secondo l’articolo 23bis CFS deve aver luogo entro 24 ore nell’ambito della cooperazione transfrontaliera. Il capoverso 2 deve pertanto essere integrato con una nuova lettera g.
Art. 64f cpv. 2, primo periodo La decisione di allontanamento notificata mediante modulo standard non è tradotta. In questo caso, alla persona interessata deve essere consegnato, insieme al modulo
standard, un foglio informativo contenente, in particolare, informazioni sulle basi giuridiche della decisione, sulla possibilità di presentare ricorso e sulle conseguenze del mancato rispetto del termine di partenza. Poiché il trasferimento secondo l’articolo 23bis CFS è avviato nell’ambito della cooperazione transfrontaliera mediante un modulo conforme all’allegato XII parte B CFS, l’attuale articolo 64f capoverso 2 LStrI deve essere integrato di conseguenza con l’articolo 64cbis capoverso 3 LStrI. Anche in questi casi non si procede alla traduzione del modulo.
Art. 65a Restrizioni d’entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen L’articolo 21bis CFS trasferisce al Consiglio dell’UE, nel caso di un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala che rappresenta una minaccia alla salute pubblica nello spazio Schengen, il potere di imporre restrizioni dei viaggi essenziali e non essenziali verso l’UE alle frontiere esterne Schengen. Le restrizioni temporanee dei viaggi devono essere proporzionate e non discriminatorie. Tale disposizione è direttamente applicabile e non richiede quindi una trasposizione nel diritto svizzero. Il nuovo articolo 65a AP-LStrI disciplina, in aggiunta, che il Consiglio federale può ordinare restrizioni d’entrata nonché altre misure secondo l’articolo 41 della legge federale del 28 settembre 201226 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (legge sulle epidemie; LEp) al fine di tutelare la salute pubblica.
Cpv. 1 Secondo il CFS, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, gli Stati Schengen hanno la facoltà di prevedere sul proprio territorio restrizioni temporanee più rigorose di quelle stabilite nel regolamento di esecuzione del Consiglio dell’UE (art. 21bis CFS). Simili restrizioni, volte a evitare la propagazione di una malattia trasmissibile alle frontiere esterne e interne della Svizzera, trovano in questo caso il loro fondamento nell’articolo 41 LEp.
Cpv. 2 Come già accaduto durante la pandemia di COVID-19, devono poter essere autorizzate, in singoli casi, deroghe alle restrizioni d’entrata. Un disciplinamento in tal senso è inserito al capoverso 2. Per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di impegni internazionali, la SEM può ora autorizzare deroghe alle restrizioni d’entrata, sempreché ciò non comprometta impegni della Svizzera derivanti dal diritto internazionale (cfr. anche art. 3 cpv. 4 OEV). Su richiesta, valuta caso per caso se tali deroghe sono giustificate.
26 RS 818.101
Art. 66 Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento Si vedano, a tale proposito, i commenti all’articolo 64 capoversi 4 e 5 e
Art. 67 cpv. 2 lett. c L’articolo 67 capoverso 2 LStrI disciplina le condizioni a cui la SEM può vietare l’entrata in Svizzera agli stranieri. Tale capoverso è ora integrato con una nuova lettera c. Qualora, nonostante le restrizioni d’entrata secondo l’articolo 65a LStrI o altre misure secondo l’articolo 41 LEp, uno straniero tenti a più riprese di entrare in Svizzera, la SEM può vietargli l’entrata.
Art. 92, rubrica e cpv. 1bis Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo L’articolo 92 LStrI disciplina l’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo. Visto lo specifico campo di applicazione della presente disposizione, la rubrica è precisata di conseguenza. Inoltre, è integrato un nuovo capoverso 1bis, il quale dispone che, allo scopo di evitare la propagazione di una malattia trasmissibile, occorre garantire che siano trasportate in Svizzera solo persone che non provengono da zone a rischio.
2.5.2 Legge federale sui sistemi d’informazione di polizia
della Confederazione (LSIP)
Art. 16 cpv. 2 lett. o Il rimando al CFS deve essere adeguato sulla base del presente recepimento del regolamento (UE) 2024/1717.
2.6 Ripercussioni del trattato e dell’atto di attuazione
2.6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il recepimento e la trasposizione della presente modifica del CFS non hanno alcuna ripercussione finanziaria e sull’effettivo del personale per la Confederazione.
2.6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Non è attesa alcuna ripercussione finanziaria e sull’effettivo del personale per i Cantoni e i Comuni.
2.6.3 Ripercussioni in altri settori
Non è attesa alcuna ripercussione nei settori dell’economia, della società e dell’ambiente.
2.7 Aspetti giuridici
2.7.1 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale27 (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale il potere di firmare e ratificare i trattati internazionali. In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199728 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Nel caso di specie, secondo l’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI, il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi sull’obbligo del visto e sull’esecuzione del controllo al confine. Poiché il regolamento da recepire modifica, tra le altre cose, il disciplinamento del CFS in materia di condizioni e procedure per il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne, il presente scambio di note rientra nel campo di applicazione dell’articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI. In questo caso, tuttavia, è necessaria una modifica della LStrI, all’interno della quale occorre per esempio disciplinare una procedura di allontanamento, in linea con le novità di cui all’articolo 23bis CFS. Il Consiglio federale non può però procedere in autonomia a un simile adeguamento, ragion per cui lo scambio di note concernente il recepimento della modifica del CFS deve essere sottoposto per approvazione al Parlamento congiuntamente alla modifica della LStrI necessaria per la sua trasposizione.
2.7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Con il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2024/1717 come sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera adempie gli impegni assunti dinanzi all’UE nel quadro dell’AAS, garantendo controlli di frontiera uniformi alle frontiere esterne Schengen nonché controlli alle frontiere interne e nella zona in prossimità della frontiera.
27 RS 101 28 RS 172.010
Il recepimento del regolamento UE e i relativi adeguamenti di legge sono compatibili anche con gli altri impegni internazionali della Svizzera.
2.7.3 Forma del decreto federale e dell’atto di attuazione
Il recepimento del regolamento UE non implica l’adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sopranazionali, ragion per cui il decreto federale che approva e traspone il relativo scambio di note non sottostà a referendum obbligatorio secondo l’articolo 140 capoverso 1 lettera b Cost. In virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. sottostanno a referendum facoltativo i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 202229 sul Parlamento (LParl), contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente scambio di note ha una durata indeterminata, ma può essere denunciato in qualsiasi momento e non prevede l’adesione a nessuna organizzazione internazionale. Tuttavia, il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 comporta modifiche legislative. Il decreto federale che approva e traspone il relativo scambio di note deve essere pertanto sottoposto a referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. L’Assemblea federale approva trattati internazionali che sottostanno a referendum mediante decreto federale (art. 24 cpv. 3 LParl). Secondo l’articolo 141a capoverso 2 Cost., le modifiche legislative necessarie per l’attuazione di trattati internazionali possono essere incluse nel decreto di approvazione quando questo sottostà a referendum facoltativo. Le disposizioni di legge proposte sono necessarie per il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 e trovano il loro fondamento direttamente negli impegni al suo interno previsti. L’avamprogetto dell’atto di attuazione può pertanto essere incluso nel decreto di approvazione.
2.7.4 Delega di competenze legislative
Di seguito sono illustrate le deleghe al Consiglio federale contenute nell’avamprogetto.
29 RS 171.10
Art. 8 cpv. 1, 3 e 5 Ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Le competenze del Consiglio federale e del DFGP in materia di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne sono attualmente disciplinate dall’articolo 30 OEV. Nell’ambito del presente progetto, il contenuto di tale disposizione è ora elevato a rango di legge. Il fatto che il Consiglio federale o il DFGP decreti il ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne è da considerarsi un atto materiale, dal momento che ciò non impatta direttamente sullo statuto dei privati. Non si tratta quindi in questi casi di decisioni ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196830 sulla procedura amministrativa (PA), bensì di decisioni che, vista la loro natura, non soggiacciono né a pubblicazione né a ricorso.
Art. 8 cpv. 5 Modalità di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Tale delega di competenze al Consiglio federale si fonda sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui quest’ultimo può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Nel caso specifico, si tratta di norme di diritto che disciplinano le modalità procedurali per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.
Restrizioni d’entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen Tale delega di competenze al Consiglio federale si fonda sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui quest’ultimo può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Nel caso specifico, si tratta di norme di diritto che disciplinano le restrizioni d’entrata e altre misure alle frontiere esterne Schengen della Svizzera per evitare un’emergenza di sanità pubblica su vasta scala.
Art. 66 cpv. 2 Persona di fiducia nella procedura di allontanamento Tale delega di competenze al Consiglio federale si fonda sull’articolo 182 capoverso 1 Cost., secondo cui quest’ultimo può emanare norme di diritto sotto forma di ordinanza. Nel caso specifico, si tratta di norme di diritto che disciplinano il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.
2.7.5 Protezione dei dati
Benché non preveda disposizioni specifiche sulla protezione dei dati, in quanto recante per lo più modifica del CFS, il presente regolamento UE è in linea con il diritto dell’UE in materia. Il considerando 53 della presente modifica del CFS stabilisce che i controlli delle autorità competenti nel territorio degli Stati Schengen sono effettuati rispettando nella loro interezza le norme di protezione dei dati previste dal diritto
30 RS 172.021
dell’UE e rimanda, in tale contesto, al regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento [UE] 2016/67931) e alla pertinente direttiva (UE) 2016/68032. La legge federale del 25 settembre 202033 sulla protezione dei dati (LPD), nella sua versione sottoposta a revisione totale entrata in vigore il 1° settembre 2023, attua in generale i requisiti della direttiva (UE) 2016/680 per tutti gli organi della Confederazione. Benché il regolamento (UE) 2016/679 non costituisca uno sviluppo dell’acquis di Schengen, la LPD tiene conto, nella loro interezza, delle condizioni da questo fissate, salvaguardando così il principio dell’equivalenza con il diritto dell’UE. Il presente progetto è in linea con tali principi della LPD e, in particolare, con gli articoli 6, 34 capoverso 2 lettera a e 43 capoverso 4 LPD. La Svizzera deve altresì garantire che i dati registrati nel SIMIC di cui nel modulo uniforme del provvedimento di trasferimento siano trattati in modo lecito. L’accesso ai dati deve essere commisurato agli scopi perseguiti e può essere concesso soltanto se, nel singolo caso, i dati sono necessari per l’adempimento dei compiti delle autorità competenti. Le autorizzazioni all’accesso e al trattamento dei dati devono essere specificate in modo esaustivo nell’allegato 1 dell’ordinanza del 12 aprile 200634 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC).
2.7.6 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non prevede nuovi crediti d’impegno o dotazioni finanziarie che comportano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
31 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apr. 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 32 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apr. 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione 2008/977/GAI del Consiglio; GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89. 33 RS 235.1 34 RS 142.513
3 Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro
integrazione (LStrI) (progetto 2)
3.1 Situazione iniziale
3.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Con il regolamento ETIAS è introdotto un sistema di autorizzazione ai viaggi nello spazio Schengen (analogo al sistema ESTA35 degli Stati Uniti). I cittadini di Stati terzi esentati dall’obbligo del visto sono tenuti – fatte salve alcune eccezioni – a richiedere online un’autorizzazione ai viaggi prima di intraprendere il viaggio. L’autorizzazione costa sette euro ed è valida tre anni. Il 25 settembre 2020 l’Assemblea federale ha approvato il decreto federale che approva e traspone lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento ETIAS36. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 14 gennaio 2021. Con la notifica dell’adempimento dei requisiti costituzionali (ratifica), lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento ETIAS è entrato in vigore per la Svizzera il 15 gennaio 2021, ma sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio del sistema. I regolamenti (UE) 2021/115037 e (UE) 2021/115238 contengono le modifiche conseguenti all’adozione dei nuovi regolamenti SIS39 e dei regolamenti sull’interoperabilità40, in virtù delle quali, a partire dalla sua messa in servizio, ETIAS
35 Electronic System for Travel Authorization
36 FF 2020 6963 37 Regolamento (UE) 2021/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 lug. 2021 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi; versione della GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1. 38 Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 lug. 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi; versione della GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15. 39 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 nov. 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione; GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150; GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1. 40 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio; GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816; versione della GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85.
dovrebbe essere reso interoperabile con vari sistemi dell’UE (sistema di ingressi/uscite [EES], SIS e sistema di informazione visti [VIS]). Il 16 dicembre 2022 l’Assemblea federale ha approvato il decreto federale che approva e traspone gli scambi di note concernenti il recepimento del regolamento ETIAS 41. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l’8 aprile 2023. Con la notifica dell’adempimento dei requisiti costituzionali (ratifica), lo scambio di note concernente il recepimento dei regolamenti ETIAS (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 è entrato in vigore per la Svizzera il 21 aprile 2023, ma sarà applicabile solamente a partire dal termine stabilito dalla Commissione europea per la messa in servizio del sistema. Nell’ambito della trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 sono state create le basi giuridiche per l’istituzione di N-ETIAS (art. 108i, 108j e 108k LStrI), un sistema nazionale per l’elaborazione manuale delle domande ETIAS da parte della NES della SEM e per la consultazione delle autorità nazionali e cantonali competenti per l’esame delle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS (art. 108h cpv. 2 lett. b LStrI). L’accesso a N-ETIAS per l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte è al momento appannaggio dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) (art. 108j cpv. 1 lett. b LStrI). Nel corso del progetto di implementazione tecnica di ETIAS è emersa la necessità, per la NES, di consultare in taluni casi specifici anche il DFAE. Nel quadro del presente progetto si procede pertanto ad apportare una modifica in tal senso nella LStrI.
3.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le
strategie del Consiglio federale La modifica della LStrI non è annunciata nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027. Essa rientra tuttavia nel quadro dell’obiettivo 13.
3.2 La normativa proposta
Con la normativa proposta, si intende fare in modo che, in particolare in caso di domande di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida solo per un territorio e un periodo limitati, la NES possa ora consultare il DFAE tramite il sistema. In questo modo, il DFAE potrà pronunciarsi, nell’ambito delle sue competenze, sull’esistenza di eventuali motivi di interesse nazionale o impegni internazionali. Qualora le condizioni per il rilascio di autorizzazioni ai viaggi ETIAS non siano o non siano più soddisfatte, la NES può, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di impegni internazionali, rilasciare eccezionalmente autorizzazioni ai viaggi
41 Decreto federale del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); FF 2022 3212.
con validità territoriale e temporale limitata, in linea con la procedura prevista nel caso dei visti Schengen. Per esempio, l’entrata può essere autorizzata in caso di malattia grave o decesso di un parente o di un’altra persona di riferimento in Svizzera (motivi umanitari) oppure in caso di eventi politici o culturali ufficiali in Svizzera, come il World Economic Forum (WEF) a Davos (motivi di interesse nazionale). In casi di questo tipo, deve ora essere possibile poter consultare il DFAE tramite N-ETIAS. Il DFAE deve poter visualizzare le richieste di consultazione in N-ETIAS nonché inserire e salvare le risposte nel sistema in qualità di utente. L’articolo 108j capoverso 1 lettera b LStrI deve pertanto essere modificato in modo tale che un simile accesso sia riconosciuto anche al DFAE. La decisione finale in merito alla domanda viene presa dalla NES e registrata, con indicazione dei motivi che la giustificano, nel software ETIAS dell’UE.
3.3 Commento all’articolo
L’articolo 108j LStrI disciplina l’accesso a N-ETIAS: per ogni autorità cui è consentito l’accesso sono stabiliti la categoria dei dati disponibili e lo scopo dell’accesso. I dettagli, in particolare la differenza tra trattamento e consultazione dei dati, saranno disciplinati a livello di ordinanza. L’accesso ai dati di N-ETIAS è riservato esclusivamente al personale della SEM – nel quadro delle sue attività svolte in qualità di NES o nell’ambito della procedura di consultazione – nonché del SIC e di fedpol. Tale accesso è limitato al rispettivo scopo e a determinati dati attraverso ruoli prestabiliti con autorizzazioni per i relativi collaboratori. Per il trattamento delle richieste di consultazione nell’ambito del trattamento delle domande ETIAS, l’accesso è consentito al momento soltanto al personale del SIC e di fedpol. Con la presente modifica della LStrI si intende fare in modo che anche i collaboratori del DFAE possano visualizzare le richieste di consultazione in N- ETIAS, in particolare in caso di domande di rilascio di un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida solo per un territorio e un periodo limitati, nonché inserire e salvare le risposte nel sistema in qualità di utenti. Di conseguenza, oltre al SIC e a fedpol, all’articolo 108j capoverso 1 lettera b LStrI è menzionato ora anche il DFAE.
3.4 Necessità di coordinamento con il progetto per il
recepimento e la trasposizione del regolamento ETIAS Sussiste una particolare necessità di coordinamento in relazione al progetto per il recepimento e la trasposizione delle basi giuridiche per la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini di ETIAS.
Il pertinente decreto federale è stato approvato dal Parlamento il 16 dicembre 2022. La presente modifica di legge si basa su una disposizione della LStrI contenuta nel decreto federale. L’articolo 108j capoverso 1 lettera b LStrI deve essere coordinato con il presente progetto poiché il decreto federale del 16 dicembre 2022 non è ancora entrato in vigore. Qualora il decreto federale dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente modifica della LStrI, al momento dell’entrata in vigore andrà considerata la versione del nuovo articolo 108j capoverso 1 lettera b LStrI di cui nel presente progetto.
3.5 Ripercussioni
La nuova disposizione non ha alcuna ripercussione finanziaria e sull’effettivo del personale per la Confederazione e per i Cantoni.
3.6 Aspetti giuridici
3.6.1 Costituzionalità
L’avamprogetto di modifica della LStrI si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione in materia di concessione dell’asilo e di dimora degli stranieri) ed è pertanto conforme alla Costituzione.
3.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera e rapporto con il diritto europeo La modifica della LStrI, indipendente dal recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera e traspone prescrizioni dell’UE che sono vincolanti per la Svizzera in virtù dell’AAS.
4 Modifica della legge federale sugli stranieri
e la loro integrazione (LStrI) (progetto 3)
4.1 Situazione iniziale
4.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Indipendentemente dallo sviluppo dell’acquis di Schengen di cui nel progetto 1 e dalle modifiche della LStrI di cui nel progetto 2, vengono adottati altresì alcuni adeguamenti redazionali relativi alla nozione di «frontiera». L’obiettivo è un’armonizzazione linguistica della LStrI con le rispettive nozioni del CFS. Tali adeguamenti erano già stati posti in consultazione nell’ambito del progetto Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): Attuazione del «Piano d’azione gestione integrata delle frontiere» (13 dicembre 2019 – 19 aprile 2020), rinviato nella primavera del 2021 in seguito alla pandemia di COVID-19 e alle difficoltà del settore dell’aviazione. Il presente progetto intende ora riproporli.
4.1.2 Rapporto con il programma di legislatura e con le
strategie del Consiglio federale La modifica della LStrI non è annunciata nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027.
4.2 La normativa proposta
Al momento, l’impiego delle nozioni della LStrI relative ai controlli di frontiera non è uniforme. Per ovviare a questa situazione, si procede ora ad adeguamenti redazionali volti ad armonizzare quanto più possibile la terminologia della LStrI con quella del CFS, senza che questo comporti alcuna modifica sul piano materiale. L’obiettivo è garantire la trasparenza e la certezza del diritto.
4.3 Commento ai singoli articoli
Art. 7 cpv. 1, secondo periodo e 3 L’articolo 7 LStrI contiene il disciplinamento in materia di passaggio delle frontiere e controlli di frontiera.
Cpv. 1 Il precedente capoverso 1 stabiliva che l’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen.
La nuova disposizione precisa che i controlli di frontiera sono retti dal CFS. Dal momento che l’impiego delle nozioni relative ai controlli di frontiera all’interno del CFS, vincolante per la Svizzera, non è uniforme a quello di cui nella LStrI, si rende ora necessario un adeguamento di quest’ultima. Secondo il CFS, la nozione di «controllo di frontiera» include sia la sorveglianza di frontiera tra i valichi di frontiera sia la verifica di frontiera in ingresso e in uscita a questi valichi, laddove con «verifica di frontiera» si intende il processo operativo cui sono sottoposte le persone all’attraversamento della frontiera esterna Schengen. Tra l’altro, conformemente al CFS, tale nozione di «controllo di frontiera» è impiegata anche in relazione al ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 25 segg. CFS). La LStrI e le sue disposizioni esecutive fanno al momento ricorso, esclusivamente, alle nozioni di «controllo al/di confine» e «controllo delle/sulle persone». La LStrI non impiega la nozione di «verifica di frontiera» utilizzata dal CFS. Ricorre invece la nozione di «passaggio di confine», sebbene il riferimento non sia sempre alla sola frontiera esterna Schengen, come nel caso dell’articolo 5 capoverso 1 lettera a LStrI, in cui tale nozione è utilizzata per intendere l’entrata in Svizzera tanto da uno Stato Schengen quanto (per via aerea) da uno Stato terzo. L’impiego delle nozioni di «controllo al/di confine» e «controllo delle/sulle persone» non riflette dunque in modo altrettanto chiaro la distinzione operata dal CFS. Anzi, si può dire che nel diritto nazionale le due nozioni siano utilizzate per lo più come sinonimi: si pensi a quei casi in cui nella rubrica ne viene impiegata una e nella relativa disposizione un’altra oppure in cui all’interno dello stesso capoverso sono addirittura utilizzate entrambe, in modo tra l’altro apparentemente equivalente (p. es. art. 7, 9 e 104a cpv. 3 LStrI). Pertanto, con riferimento alle definizioni del CFS, occorre impiegare sistematicamente la nozione di «controllo di frontiera» laddove il diritto nazionale vigente utilizza quella di «controllo delle/sulle persone» con riferimento al passaggio della frontiera esterna Schengen. Queste nozioni vanno adeguate anche a livello di ordinanza (p. es. art. 31 OEV).
Ove si tratti di controlli ai sensi del ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera (art. 25 segg. CFS), occorre invece impiegare d’ora in poi nella LStrI la nozione di «controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera».
Cpv. 3 Il tenore dell’attuale capoverso 3 è modificato. Ad oggi, l’articolo 29 OEV (Frontiere esterne Schengen) dispone che la SEM stabilisce le frontiere esterne Schengen della Svizzera d’intesa con l’UDSC, le autorità federali e cantonali competenti per i controlli delle persone e l’UFAC. Tale disciplinamento occorre che sia ora elevato a rango di legge, sostituendo la nozione di «controlli delle persone» con quella di «controlli di frontiera» (esclusivamente nella versione francese si procede inoltre a un adeguamento redazionale che comporta la sostituzione di «habilitées à effectuer le contrôle des personnes» con «compétentes en matière de contrôle à la frontière»). Con
l’entrata in vigore della presente disposizione, l’articolo 29 capoverso 1 OEV può dunque essere abrogato. L’attuale disciplinamento di cui al capoverso 3 è stralciato, dal momento che, ai sensi della sentenza C-143/22 ADDE del 21 settembre 202342 della CGUE, il CFS non autorizza la Svizzera, neanche in caso di ripristino dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen, a rifiutare l’entrata agli stranieri direttamente alla frontiera. Gli stranieri rintracciati il cui soggiorno in Svizzera è irregolare e che non presentano una domanda d’asilo devono essere allontanati dalla Svizzera e dallo spazio Schengen sulla base delle prescrizioni della direttiva rimpatri. Restano tuttavia applicabili gli accordi bilaterali già esistenti in materia di riammissione.
Art. 9a cpv. 1, parte introduttiva e cpv. 2, primo periodo43 Il presente articolo disciplina la sorveglianza dell’arrivo di passeggeri all’aeroporto. Nell’ambito del progetto, si procede esclusivamente a un adeguamento redazionale con il CFS («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI) e a rimuovere il rimando agli articoli 7 e 9 LStrI. Sussiste tuttavia una necessità di coordinamento con il progetto interoperabilità (v. n. 4.4.2), dal momento che, in tale contesto, l’attuale articolo 103 LStrI è trasferito, senza alcuna modifica sul piano materiale, nell’articolo 9a LStrI.
Art. 65, rubrica e cpv. 1 Rifiuto d’entrata e allontanamento negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen La rubrica è armonizzata con il CFS, senza alcuna modifica sul piano materiale. Il diritto Schengen44 riconosce due sole categorie di frontiere aeree esterne, ossia «aeroporti internazionali» (franc. «aéroports internationaux», ted. «internationale Flughäfen») e «aerodromi» (franc. «aérodromes», ted. «Landeplätze»). La Svizzera, dal canto suo, suddivide le frontiere aeree esterne in quattro sotto-categorie (A, B, C, D), in conformità con la prassi doganale. Sotto il profilo del diritto in materia di stranieri questa suddivisione non comporta alcun valore aggiunto, ragion per cui si intende rinunciarvi in futuro. La distinzione tra «aeroporti internazionali» e «aerodromi» si fonda in particolare sulle dimensioni, sul numero di voli e sulla regolarità dei collegamenti internazionali (in particolare voli di linea e charter). Nel caso della separazione tra passeggeri Schengen e passeggeri non Schengen, per esempio, tale distinzione fa sì che, presso gli aeroporti internazionali, debbano essere adottate misure di natura strutturale che rendano possibile separare fisicamente i passeggeri, mentre nel caso degli aerodromi risultano sufficienti misure di natura organizzativa. Inoltre, presso gli aerodromi non è necessaria la presenza costante delle autorità competenti per il controllo di frontiera, purché sia garantito che le stesse possano trovarsi tempestivamente sul posto in caso di bisogno.
42 ECLI:EU:C:2023:689 della Corte del 21 set. 2023 nella causa C‑143/22 nel procedimento ADDE 43 FF 2021 674
44 All. VI, n. 2 CFS
Gli aeroporti internazionali e gli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen saranno d’ora in poi denominati «aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen», mentre gli aerodromi che non costituiscono frontiera esterna Schengen saranno denominati «aerodromi interni Schengen».
Cpv. 1 La presente disposizione è integrata con la nozione di «aerodromo che costituisce frontiera esterna Schengen». Ciò non comporta alcuna modifica sul piano materiale.
Art. 67 cpv. 4, primo periodo Nella presente disposizione, «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)» è ora sostituito direttamente da «SIC».
La presente disposizione, che disciplina l’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo, è il risultato del trasferimento, nell’ambito del progetto interoperabilità, del contenuto dell’articolo 104 LStrI, senza alcuna modifica sul piano materiale. Ne consegue la necessità di un coordinamento con tale progetto (v. n. 4.4.2). La presente disposizione risulta inoltre dall’adeguamento redazionale al CFS («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI), il quale, a sua volta, non comporta alcuna modifica sul piano materiale.
Art. 95 Altre imprese di trasporto Nella versione tedesca si procede all’armonizzazione con il CFS di una nozione di cui alla presente disposizione («Landgrenzen» invece di «Landesgrenzen»), senza alcuna modifica sul piano materiale. In tutte le versioni linguistiche è eliminato l’acronimo «CAS».
La presente disposizione è adeguata al CFS dal punto di vista redazionale («aerodromi», v. commento all’art. 65 cpv. 1 AP-LStrI). Nella versione tedesca, inoltre, «für Personenkontrollen» è sostituito con «zu diesem Zweck», essendo già specificato che la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip deve avvenire nel quadro della verifica dell’identità di una persona.
La presente disposizione è adeguata al CFS dal punto di vista redazionale («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI). Nella versione francese si procede inoltre a un ulteriore adeguamento redazionale che comporta la sostituzione di «frontières extérieures de Schengen» con «frontières extérieures Schengen».
Art. 103g Controllo di frontiera automatizzato negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen
Rubrica e cpv. 1 La rubrica e i capoversi 1 e 3 della presente disposizione sono adeguati al CFS dal punto di vista redazionale («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP- LStrI; «aerodromi», v. commento all’art. 65 cpv. 1 AP-LStrI). Non risulta tuttavia alcuna modifica sul piano materiale.
Cpv. 2 e 4 Al capoverso 2 si procede a sostituire «procedura di controllo automatizzata» con «procedura automatizzata», mentre al capoverso 4 «della procedura automatizzata» sostituisce «del controllo di confine automatizzato». Entrambe le disposizioni rimangono invariate sul piano materiale. Inoltre al capoverso 2 la versione tedesca è adeguata alla versione italiana e a quella francese («ab dem 12. Altersjahr» è sostituito con «ab 12 Jahre»).
Cpv. 3 Il capoverso 3 corrisponde al diritto vigente e non è adeguato.
La presente disposizione è adeguata al CFS dal punto di vista redazionale («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI), senza alcuna modifica sul piano materiale.
Eccettuate le frontiere esterne Schengen presso gli aeroporti, sul territorio svizzero non vengono effettuati controlli di frontiera bensì soltanto controlli delle persone (v. anche commento all’art. 103c cpv. 2 lett. a LStrI). Per la consultazione online del C- VIS nel quadro dei controlli delle persone esulanti dai controlli di frontiera, è determinante l’articolo 109a capoverso 2 lettera d LStrI, ragion per cui è possibile procedere allo stralcio di «e sul territorio svizzero». La presente disposizione è inoltre adeguata al CFS dal punto di vista redazionale («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI), senza alcuna modifica sul piano materiale. In aggiunta, nella versione francese si procede alla sostituzione di «frontières extérieures à Schengen» con «frontières extérieures Schengen».
La presente disposizione è adeguata al CFS dal punto di vista redazionale («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI), senza alcuna modifica sul piano materiale.
4.4 Necessità di coordinamento
Nell’ambito della presente modifica della LStrI (progetto 3), sussiste una particolare necessità di coordinamento in relazione:
al progetto per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2021/113345 e (UE) 2021/113446 ai fini della riforma del VIS e delle relative condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS47 (di seguito: progetto VIS);
al progetto per il recepimento e la trasposizione dei regolamenti (UE) 2019/81748 e (UE) 2019/81849 ai fini dell’istituzione di un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE50 (di seguito: progetto IOP);
alla futura legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC; LE-UDSC)51.
45 Regolamento (UE) 2021/1133 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 lug. 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema di informazione visti; GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1. 46 Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 lug. 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti; GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11. 47 FF 2022 3213 48 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio; GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27. 49 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816; GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85. 50 FF 2021 674 51 FF 2022 2725
4.4.1 Necessità di coordinamento con il progetto VIS
Il presente progetto deve essere coordinato, in particolare, con il progetto di riforma del VIS52 (regolamenti [UE] 2021/1134 e [UE] 2021/1133). Il progetto VIS adegua, tra le altre cose, la nota a piè di pagina relativa al CFS di cui all’articolo 7 capoverso 3 primo periodo LStrI. Con il presente progetto, tuttavia, il capoverso 3 è nuovamente modificato e la nota in questione eliminata, essendo il CFS ora già citato all’articolo 7 capoverso 2 LStrI. Qualora il decreto federale concernente la riforma del VIS dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente modifica della LStrI, andrà considerata la presente versione della disposizione (e non la disposizione di cui nella versione VIS).
4.4.2 Necessità di coordinamento con il progetto IOP
Il presente progetto deve essere coordinato, in particolare, con l’istituzione di un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE 53 (regolamenti [UE] 2019/817 e [UE] 2019/ 818). Il coordinamento interessa gli articoli 9a e 92a AP-LStrI del presente progetto. Nell’ambito del progetto IOP, i contenuti dei precedenti articoli 103 e 104 LStrI sono trasferiti rispettivamente negli articoli 9a e 92a AP-LStrI, senza alcuna modifica sul piano materiale. Il presente progetto adegua formalmente entrambe le disposizioni e le adegua al CFS dal punto di vista redazionale («controllo di frontiera», v. commento all’art. 7 cpv. 1 AP-LStrI). Qualora il decreto federale concernente l’IOP dovesse entrare in vigore contemporaneamente alla presente modifica della LStrI, andrà considerata la versione della disposizione di cui nel CFS (e non la disposizione di cui nella versione IOP).
4.4.3 Necessità di coordinamento con la LE-UDSC
Nell’ambito del programma di trasformazione DaziT54 attualmente in corso, si procede, tra le altre cose, a una riorganizzazione dell’UDSC, la quale prevede una fusione delle unità «Dogana» e «Corpo delle guardie di confine (CGCF)»: i compiti finora svolti dai membri del CGCF in virtù del diritto vigente saranno in futuro eseguiti da collaboratori dell’UDSC con una formazione adeguata. In tale contesto, è altresì prevista una revisione totale della LD, allo scopo di dar vita a una legge quadro
52 FF 2022 3213 53 FF 2021 674
54 Cfr. anche: www.dazit.admin.ch/it.
che permetta l’armonizzazione dei compiti dell’UDSC. La LE-UDSC55 è al momento oggetto di dibattito in Parlamento56. Per consentire l’ulteriore sviluppo dell’UDSC in un’organizzazione orientata ai compiti, nel D-LE-UDSC non sono più previste disposizioni organizzative. Di conseguenza, il CGCF non è più menzionato quale unità organizzativa e i diritti di accesso al nuovo sistema d’informazione dell’UDSC secondo l’articolo 118 D-LE- UDSC non sono più suddivisi per unità organizzative. Tanto nel D-LE-UDSC quanto a livello di ordinanza, per rappresentare gli accessi a tale sistema, sono ora utilizzate le rispettive funzioni dei collaboratori dell’UDSC. Queste funzioni raggruppano i compiti dei collaboratori dell’UDSC il cui adempimento implica gli stessi accessi, o accessi simili, al sistema d’informazione dell’UDSC. Quanto alla rappresentazione degli accessi a sistemi di informazione esterni da parte dei collaboratori dell’UDSC, per evitare discrepanze e ambiguità, occorre fare ricorso alla stessa struttura di accesso di cui nel D-LE-UDSC. Ciò significa che, in relazione con le regolamentazioni degli accessi ai sistemi di informazione esterni, le designazioni «Corpo delle guardie di confine (CGCF)» e «collaboratori dell’UDSC incaricati del controllo delle persone» impiegate nel diritto vigente devono essere sostituite dalla nuova terminologia prevista dal D-LE-UDSC. Le funzioni dei collaboratori dell’UDSC menzionate di seguito sono, di norma, utilizzate per descrivere gli accessi in sostituzione della designazione «Corpo delle guardie di confine (CGCF)» di cui nel diritto vigente; queste funzioni riprendono la maggior parte dei compiti del CGCF e sono: «controllo di merci, persone e mezzi di trasporto», «competenza di controllo», «coordinamento degli impieghi» e «analisi dei rischi». Dal momento, però, che tali funzioni saranno introdotte soltanto al momento dell’entrata in vigore del D-LE-UDSC, nell’ambito del presente progetto non è ancora possibile modificare le designazioni «Corpo delle guardie di confine (CGCF)» e «collaboratori dell’UDSC incaricati del controllo delle persone». Piuttosto, si rende necessario un coordinamento con la parallela revisione totale della LD (LE-UDSC), poiché in tale contesto si procede già a una modifica della LStrI in materia di accessi dei collaboratori dell’UDSC. Nello specifico, la necessità di coordinamento riguarda
4.5 Ripercussioni
La modifica non ha alcuna ripercussione finanziaria e sull’effettivo del personale per la Confederazione e per i Cantoni.
55 FF 2022 2725; messaggio del 24 ago. 2022 concernente la legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché la nuova legge sui tributi doganali (revisione totale della legge sulle dogane); FF 2022 2724.
56 22.058: Legge sulle dogane. Revisione totale,
4.6 Aspetti giuridici
4.6.1 Costituzionalità
Gli adeguamenti redazionali delle nozioni della LStrI al CFS si fondano sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione in materia di concessione dell’asilo e di dimora degli stranieri) nonché sull’articolo 123 capoverso 1 Cost. (competenza legislativa della Confederazione nel campo del diritto penale e della procedura penale) e sono pertanto conformi alla Costituzione.
4.6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera e rapporto con il diritto europeo Gli adeguamenti redazionali delle nozioni della LStrI al CFS sono in linea con il diritto europeo e compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
Elenco delle abbreviazioni
AAS Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS 0.362.31 CAS Convenzione di applicazione del 19 giu. 1990 dell’Accordo di Schengen del 14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni CEDU Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; RS 0.101 CFS Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) CGCF Corpo delle guardie di confine CGUE Corte di giustizia dell’Unione europea Cost. Costituzione federale della Confederazione Svizzera; RS 101 DFAE Dipartimento federale degli affari esteri DFF Dipartimento federale delle finanze DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia direttiva Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, rimpatri del 16 dic. 2008 , recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare EES Sistema di ingressi/uscite ETIAS Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi fedpol Ufficio federale di polizia GU Gazzetta ufficiale dell’Unione europea LD Legge sulle dogane del 18 mar. 2005; RS 631.0 LEp Legge federale del 28 set. 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (legge sulle epidemie); RS 818.101 LOGA Legge del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; RS 172.010 LParl Legge federale del 13 dic. 2022 sull’Assemblea federale (legge sul Parlamento); RS 171.10
LPD Legge federale del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati; RS 235.1 LStrI Legge federale del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione; RS 142.20 NES Unità nazionale ETIAS N-ETIAS Sistema nazionale ETIAS OEV Ordinanza del 15 ago. 2018 concernente l’entrata e il rilascio del visto; RS 142.204 ordinanza Ordinanza del 12 apr. 2006 concernente il sistema SIMIC d’informazione centrale sulla migrazione; RS 142.513 PA Legge federale del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021 regolamento Regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce un sistema ETIAS europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi SEM Segreteria di Stato della migrazione SIC Servizio delle attività informative della Confederazione SIMIC Sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIS Sistema d’informazione Schengen UDSC Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UE Unione europea UFAC Ufficio federale dell’aviazione civile VIS Sistema di informazione visti WEF World Economic Forum