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Art. 264c, titolo marginale L’adozione agevolata del figliastro si rifà all’attuale adozione del figliastro, ma date le condizioni agevolate va disciplinata in un articolo separato (art. 264cbis AP-CC). Di conseguenza, al titolo marginale della vigente disposizione sull’adozione del figliastro è aggiunto «in generale».

Art. 264cbis Questo nuovo articolo disciplina le condizioni per l’adozione agevolata del figliastro e si applica nelle situazioni in cui: – la coppia non abbia potuto o voluto realizzare il desiderio di avere figli né in modo naturale né con un metodo di procreazione assistita ammesso in Sviz- zera. Il figlio è stato quindi concepito con donazione privata di sperma, dona- zione (eventualmente anonima) di sperma o altri metodi di procreazione assi- stita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata; – dalla nascita, il figlio viva con il genitore legale e l’aspirante all’adozione (o genitore intenzionale).

15 Per la prova del progetto comune cfr. anche le considerazioni del Tribunale federale, TF 5A_225/2022 del 21 giugno 2023 e 5A_520/2021 del 12 gennaio 2022. 16 Cfr. messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione), FF 2015 793, in particolare 815 segg. e 837.

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Viste le particolari circostanze legate al concepimento e alla nascita del figlio, è im- portante che quest’ultimo sia tutelato al meglio sotto il profilo giuridico e che quindi il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale venga stabilito il prima possibile, come propongono anche il Tribunale federale e la Corte EDU (v. n. 1.1.3). Il presup- posto di base è costituito dalle condizioni per l’adozione del figliastro di cui all’arti- colo 264c CC: la coppia deve essere sposata, vincolata da un’unione domestica regi- strata o convivere di fatto. Per garantire che il maggior numero possibile di bambini (e di genitori intenzionali) possa beneficiare dell’adozione agevolata, la condizione dei tre anni di comunione domestica può essere adempita anche dopo la nascita del figlio. L’adozione agevolata del figliastro non potrà comunque essere pronunciata prima che la coppia abbia vissuto tre anni in comunione domestica (cfr. anche art. 268 cpv. 2bis e 268a cpv. 3 AP-CC; per la possibilità di derogare in via eccezionale alla condizione della comunione domestica cfr. art. 268 cpv. 2bis ultimo periodo AP-CC). Nessuno dei due deve inoltre essere vincolato da un matrimonio o un’unione dome- stica registrata con una terza persona. Se queste condizioni sono soddisfatte, si può presupporre l’esistenza di un progetto comune per l’adottando. In questi casi s’intende rinunciare, in deroga a quanto previsto per la «classica» adozione del figliastro e l’ado- zione congiunta, al requisito che gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto per almeno un anno alla cura ed educazione del bambino (art. 264 cpv. 1 CC).

Art. 266 cpv. 3 L’articolo 266 CC riguarda l’adozione di maggiorenni, sia essa un’adozione con- giunta da parte di una coppia sposata, un’adozione singola o un’adozione del figliastro ormai adulto. La modifica proposta riguarda pertanto tutti i casi di adozione del figlia- stro, non solo quella agevolata (v. n. 1.2.2). Se le condizioni per l’adozione del figliastro erano soddisfatte quando l’adottando era minorenne, per l’adozione in età adulta si può prescindere dalla condizione della co- munione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione. Stessa cosa vale anche per il matrimonio e l’unione domestica registrata. Per i maggiorenni non è rilevante che il genitore e l’aspirante all’adozione vivano in comunione domestica o siano giu- ridicamente legati l’uno all’altro: spesso mantengono stretti rapporti con l’ex matrigna o patrigno, analoghi a quello che intercorre tra genitore e figlio e che s’intende quindi sancire sotto forma di rapporto di filiazione legale. Per l’adozione di maggiorenni il vigente articolo 266 capoverso 3 CC rinvia alle con- dizioni applicabili all’adozione di minorenni compresa quindi la comunione dome- stica (art. 264c capoverso 3 CC). Dal momento che questa condizione non può però essere soddisfatta se l’aspirante all’adozione e il genitore dell’adottando non vivono più insieme, s’intende evitare che possa rappresentare un ostacolo all’adozione di fi- gliastri maggiorenni. Le condizioni di cui all’articolo 266 CC capoverso 1 numeri 1 e 2 restano invece ap- plicabili, il che implica in particolare che l’aspirante all’adozione abbia provveduto, per almeno un anno, alla cura ed educazione del figlio da minorenne. Alla maggiore età del figlio non sarà dunque possibile «recuperare» ogni adozione grazie alle nuove agevolazioni: senza l’anno di cura ed educazione, ad esempio nei casi in cui il genitore e il suo partner si separano due mesi dopo la nascita del figlio, l’adozione non può

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essere «recuperata» in età adulta. Come per tutte le adozioni di maggiorenni, non sono infine necessari né il consenso del genitore legale che ha vissuto con l’aspirante all’adozione, né quello dell’eventuale secondo genitore con cui sussiste un rapporto di filiazione (cfr. art. 266 cpv. 2 CC). Si prevede che questa modifica si ripercuoterà positivamente sui rapporti tra i figliastri e le loro matrigne / i loro patrigni, in particolare nei casi in cui non è stato possibile adottare il figliastro secondo il diritto anteriore al 2018 (v. n. 1.2.2) e la coppia non vive più insieme.

Art. 267 cpv. 3 n. 4 L’adozione del figliastro non dovrà sciogliere i vincoli di filiazione anteriori con l’al- tro genitore, come previsto nel diritto vigente (art. 267 cpv. 2 CC). Dato che s’intende consentire l’adozione di un figliastro maggiorenne anche se la coppia non è più vin- colata da un matrimonio o un’unione domestica registrata o semplicemente non vive più in comunione domestica, occorre integrare questa disposizione precisando che l’adozione del figliastro non scioglie il vincolo di filiazione tra il figlio e il genitore nemmeno in questi casi.

Art. 268 cpv. 2bis Il diritto vigente stabilisce per tutte le forme di adozione che la domanda può essere presentata solo se l’aspirante all’adozione ha provveduto alla cura ed educazione dell’adottando per almeno un anno (art. 264 cpv. 1 CC). L’avamprogetto intende de- rogare a questa condizione per l’adozione agevolata del figliastro, affinché il rapporto di filiazione possa essere stabilito il prima possibile dopo la nascita del bambino (cfr. art. 264cbis AP-CC). Nell’interesse di una tutela giuridica del minore con due genitori, si prevede di modi- ficare anche la procedura di adozione, in particolare per consentire di presentare la domanda di adozione agevolata del figliastro prima ancora che siano adempite tutte le condizioni. Secondo la modifica, la domanda può essere presentata anche poco dopo la nascita del figlio se la coppia soddisfa la condizione dei tre anni di comunione domestica durante il primo anno di vita del bambino. La coppia che alla nascita del figlio vive insieme da due anni e otto mesi, ad esempio, potrà presentare la domanda di adozione agevolata poco dopo la nascita; l’adozione non sarà comunque pronun- ciata prima che abbia vissuto tre anni in comunione domestica. Nessuno dei due deve inoltre essere vincolato da un matrimonio o un’unione domestica registrata con una terza persona al momento dell’adozione (art. 264c cpv. 3 CC). Rinunciando alla con- dizione dei tre anni di comunione domestica al momento della presentazione della domanda, si prevede che più figli e genitori intenzionali possano beneficiare dell’ado- zione del figliastro nella sua forma agevolata. Soltanto in via eccezionale e su istanza motivata dell’aspirante all’adozione si può prescindere dalla condizione della comunione domestica al momento della presenta- zione della domanda. Le autorità competenti hanno così un certo margine discrezio- nale per concedere comunque l’adozione agevolata del figliastro nei casi in cui un eventuale rifiuto sarebbe alquanto ingiustificabile.

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Prendiamo il caso di una coppia eterosessuale che ha realizzato il desiderio di avere un figlio affidandosi a una madre surrogata all’estero. La donna ha donato un ovulo, l’uomo lo sperma, pertanto entrambi hanno un legame genetico con il bambino. Il figlio è stato concepito ed è nato all’interno di una relazione di coppia. Se, una volta nato il bambino, la coppia dovesse separarsi prima di chiedere l’adozione agevolata, l’uomo rimarrebbe l’unico genitore legale, mentre non sarebbe possibile stabilire un rapporto di filiazione con la donna. In casi simili l’autorità deve poter concedere, in via eccezionale, l’adozione agevolata del figliastro. Spesso il concepimento del figlio e la registrazione del rapporto di filiazione nel registro dello stato civile svizzero hanno già richiesto molto tempo, per cui risulterebbe inaccettabile che ora l’adozione non andasse a buon fine per via della comunione domestica. Anche in questi casi si applica tuttavia la condizione dei tre anni di comunione domestica. La disposizione derogatoria si applica anche alle coppie che si separano dopo aver presentato la do- manda ma prima di aver ottenuto l’adozione. Nei casi in cui si prescinde in via ecce- zionale dalla condizione della comunione domestica, la domanda deve poter essere presentata anche al domicilio dell’aspirante all’adozione (cfr. art. 268 cpv. 1 CC sul domicilio dei genitori adottivi).

Art. 268a cpv. 3 In linea di principio un’adozione, sia essa congiunta, singola o del figliastro, può es- sere pronunciata solo al termine di un’approfondita istruttoria (art. 268a cpv. 1 CC). L’aspirante all’adozione deve poter adottare il figlio nato da una precedente relazione del suo partner solo se assolutamente idoneo ad assumersi la responsabilità del bam- bino e se l’adozione risponde al bene di quest’ultimo. Occorre infatti tenere presente che molti figliastri hanno già un secondo genitore legale, e che l’adozione scioglie non solo i vincoli di filiazione con quest’ultimo, ma anche il legame giuridico con gli altri parenti di questo genitore, compresi i nonni del bambino. La situazione è tuttavia completamente diversa nei casi di adozione agevolata del fi- gliastro: alla nascita il bambino ha un solo genitore legale e vive già con l’aspirante all’adozione. In questi casi s’intende prescindere da un accertamento approfondito dell’idoneità e da valutazioni di carattere sociale. L’istruttoria dovrebbe limitarsi alle circostanze che potrebbero portare alla revoca del diritto di determinare il luogo di dimora o addirittura alla privazione dell’autorità parentale. Allo scopo sono in linea di massima sufficienti un estratto del casellario giudiziale e una richiesta all’APMA. Si può ad esempio rinunciare a prendere in considerazione l’atteggiamento dei discen- denti dell’aspirante all’adozione (art. 268aquater cpv. 1 CC). I casi di adozione agevo- lata del figliastro riguardano i figli nati in una relazione di coppia o in una famiglia già esistente, il che rende superfluo considerare l’atteggiamento di eventuali discen- denti, ossia eventuali fratelli o sorelle dell’adottante. In questi casi s’intende pertanto far sì che la decisione di adozione venga pronunciata entro sei mesi in modo da poter stabilire il prima possibile il rapporto di filiazione con l’aspirante all’adozione. Tale termine non si applica ovviamente nei casi in cui la condizione dei tre anni di comu- nione domestica è soddisfatta sei mesi dopo la presentazione della domanda. L’ado- zione può essere pronunciata soltanto se tutte le condizioni previste, compresa questa, sono adempite.

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Titolo finale, art. 12bbis (nuovo) Una nuova disposizione transitoria stabilisce che alle procedure di adozione pendenti si applica il nuovo diritto, ossia le nuove disposizioni che disciplinano determinate circostanze e agevolazioni procedurali. Alle domande pendenti di adozione agevolata del figliastro si applica il nuovo diritto anche se stando al diritto anteriore non sarebbe stato possibile pronunciare l’adozione. È fatta eccezione per il nuovo termine di sei mesi, che decorre dall’entrata in vigore della presente modifica in quanto non è pos- sibile esigerne l’applicazione ai casi pendenti. Tuttavia, le autorità competenti sono tenute a trattare nel più breve tempo possibile le domande di adozione che soddisfano le condizioni per l’adozione agevolata del figliastro, affinché il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale possa essere stabilito il prima possibile.

4 Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione Il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confedera- zione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna Il progetto ha le seguenti ripercussioni per i Cantoni. – Sebbene venga introdotta una nuova forma di adozione, l’adozione agevolata del figliastro, l’onere sarà minore rispetto alla procedura attuale in quanto non sarà in genere necessario procedere a un accertamento approfondito dell’ido- neità. Inoltre, il volume delle domande non aumenterà, ma passerà dall’attuale adozione del figliastro alla nuova forma agevolata. Le autorità saranno chia- mate a pronunciare la decisione di adozione entro sei mesi, il che può even- tualmente comportare un onere maggiore per i Cantoni. – Adattare la procedura e i moduli comporterà un certo onere di lavoro, ma li- mitato nel tempo. – La modifica relativa all’adozione di maggiorenni, in base alla quale nei casi di adozione agevolata del figliastro si può derogare all’esistenza della comu- nione domestica, del matrimonio o dell’unione domestica registrata, può com- portare un aumento delle domande da trattare, in particolare per le adozioni del figliastro non concesse secondo il diritto anteriore perché la comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione era stata sciolta prima della presentazione della domanda di adozione. L’aumento dovrebbe comunque ri- manere contenuto.

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4.3 Ripercussioni sulla società L’adozione agevolata del figliastro si ripercuoterà positivamente sulla società: i figli concepiti nell’ambito di un progetto comune con donazione privata di sperma o me- todi di procreazione assistita all’estero avranno un secondo genitore legale in tempi più brevi e saranno quindi giuridicamente tutelati nel giro di poco tempo. Inoltre viene garantito che le circostanze del concepimento e della nascita del figlio siano per quanto possibile documentate nel registro dello stato civile svizzero.

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità Conformemente all’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione (Cost.) 17, la legisla- zione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confedera- zione. Tale competenza comprende anche il disciplinamento dei rapporti di filiazione in materia di adozioni.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera L’avamprogetto non è in relazione diretta né in contrasto con gli impegni internazio- nali della Svizzera. È anzi in linea con quanto chiesto dalla Corte EDU, che impone alla Svizzera di disciplinare i vincoli di filiazione con il genitore intenzionale in modo da garantire che il figlio possa essere quanto prima tutelato sotto il profilo giuridico 18.

5.3 Forma dell’atto L’avamprogetto contiene norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. La modifica del Codice civile deve essere emanata sotto forma di legge federale.

5.4 Delega di competenze legislative Non vengono delegate nuove competenze legislative al Consiglio federale.

5.5 Protezione dei dati L’avamprogetto non ha ripercussioni in materia di protezione dei dati.

17 RS 101 18 Sentenza della Corte EDU nella causa D.B. et al. contro la Svizzera, n. 58817/15 e 58252/15, § 79, 22 novembre 2022

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