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Modifica del Codice civile (Adozione agevolata del figliastro) Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

del 26 giugno 2024

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Compendio

Scopo di questo progetto è agevolare l’adozione di figliastri che sono stati concepiti con donazione privata di sperma, con donazione (eventualmente anonima) di sperma o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero e che sin dalla nascita vivono insieme a un genitore legale e all’aspirante all’adozione (o genitore intenzionale). L’idea è di rinunciare alla condizione dell’anno di cura ed educa- zione, nonché di semplificare e accelerare l’accertamento dell’idoneità in modo da stabilire il prima possibile il rapporto di filiazione tra il bambino e il genitore inten- zionale.

Situazione iniziale L’adozione del figliastro oggi è pensata per chi desidera adottare il figlio nato da una precedente relazione del partner. Questo tipo di adozione presuppone che la coppia viva in comunione domestica da almeno tre anni e che l’aspirante all’adozione abbia provveduto per almeno un anno alla cura e all’educazione dell’adottando. Può essere pronunciata solo al termine di approfonditi accertamenti e solo se l’autorità compe- tente è certa che sia nel bene dell’adottando. Una volta adottato, il figlio perde il vincolo di parentela con i nonni e gli altri familiari del genitore nei confronti del quale, con il suo consenso, sono sciolti i vincoli di filiazione. La mozione 22.3382 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede invece di agevolare la procedura per i casi in cui i figli sono stati concepiti con donazione privata di sperma, con donazione (eventualmente anonima) di sperma o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata, sempreché vivano con il genitore intenzionale sin dalla nascita. Le attuali disposizioni sull’adozione del figliastro non contemplano simili situazioni, in partico- lare per quanto riguarda le tempistiche (l’intera procedura, compreso l’anno di cura ed educazione, dura almeno due anni); durante questo periodo il bambino risulta avere un solo genitore legale e non è pienamente tutelato sul piano giuridico.

Contenuto del progetto In attuazione della mozione 22.3382, s’intende porre rimedio a questa situazione in- soddisfacente introducendo una forma agevolata di adozione del figliastro, in parti- colare rinunciando alla condizione dell’anno di cura ed educazione e rendendo pos- sibile l’adozione non appena la coppia ha vissuto per tre anni in comunione domestica. La domanda di adozione potrà essere presentata anche prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per l’adozione, per poter stabilire il rapporto di filia- zione con il genitore intenzionale il prima possibile dopo la nascita. Tenuto conto delle circostanze di questi casi, s’intende inoltre semplificare l’accertamento dell’ido- neità e limitare per quanto possibile la durata della procedura a sei mesi dalla pre- sentazione della domanda. Questa modifica del Codice civile consente di ovviare alle situazioni appena descritte in modo rapido e mirato; non s’intende anticipare la normativa prevista in occasione della prossima revisione del diritto in materia di filiazione.

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Infine si prevede di modificare anche le condizioni per l’adozione di figliastri mag- giorenni. Poiché nel loro caso è irrilevante che il genitore e l’aspirante all’adozione vivano ancora insieme, s’intende prescindere dalla condizione dell’esistenza del ma- trimonio, dell’unione domestica registrata o della convivenza di fatto.

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Indice

Compendio 2

1 Situazione iniziale 5

1.1 In generale 5

1.1.1 «Matrimonio per tutti»: genitorialità originaria per la

moglie della madre 5

1.1.2 Revisione del diritto in materia di filiazione 5

1.1.3 L’adozione del figliastro nella revisione parziale del

diritto in materia di adozione del 2018 6

1.1.4 L’adozione del figliastro da parte del genitore intenzionale

all’atto pratico 7

1.2 Necessità di agire e mandato parlamentare 8

1.2.1 Mozione della CAG-N 22.3382 Nessun inutile ostacolo

all’adozione del figliastro 8

1.2.2 Altre modifiche necessarie: adozione di figliastri

maggiorenni 8

2 Punti essenziali del progetto 9

2.1 La normativa proposta 9

2.1.1 Adozione agevolata del figliastro 9

2.1.2 Deroga alla condizione della comunione domestica per

l’adozione di figliastri maggiorenni 11

2.1.3 Diritto transitorio 11

2.2 Alternative esaminate e scartate 12

2.2.1 Disciplinamento dei compiti dell’autorità di protezione

dei minori e degli adulti (APMA) 12

2.2.2 Deroga alla condizione dei tre anni di comunione

domestica e prova del «progetto comune» come unica condizione per l’adozione agevolata del figliastro 12

3 Commento ai singoli articoli 13

4 Ripercussioni 17

4.1 Ripercussioni per la Confederazione 17

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli

agglomerati e le regioni di montagna 17

4.3 Ripercussioni sulla società 18

5 Aspetti giuridici 18

5.1 Costituzionalità 18

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 18

5.3 Forma dell’atto 18

5.4 Delega di competenze legislative 18

5.5 Protezione dei dati 18

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 In generale

1.1.1 «Matrimonio per tutti»: genitorialità originaria per

la moglie della madre In occasione dell’apertura del matrimonio alle coppie omosessuali è stata introdotta una modifica riguardante il rapporto di filiazione di figli concepiti con metodi di procreazione assistita. Da allora per le coppie di donne coniugate vige quanto segue: se il figlio è stato concepito secondo le disposizioni della legge del 18 dicembre 1998 1 sulla medicina della procreazione (LPAM), al momento della nascita la moglie della madre è considerata l’altro genitore (cosiddetta genitorialità originaria, art. 255a cpv. 1 CC 2). I figli concepiti secondo metodi non disciplinati dalla LPAM (p. es. con donazione privata di sperma o donazione di sperma all’estero) devono invece conti- nuare a essere adottati dalla moglie della madre (adozione del figliastro). Solo in que- sto modo è possibile garantire il diritto costituzionale del figlio di conoscere le proprie origini: i dati del donatore sono ufficialmente documentati nell’apposito registro e l’accesso del figlio a queste informazioni è disciplinato per legge (art. 27 LPAM). Il Consiglio federale e il Parlamento attribuiscono grande importanza a questo diritto del figlio. Le altre questioni emerse nel contesto del «matrimonio per tutti», in parti- colare il disciplinamento della donazione privata di sperma, sono state volutamente rimandate alla prossima revisione del diritto in materia di filiazione 3.

1.1.2 Revisione del diritto in materia di filiazione

Nel rapporto del 17 dicembre 2021 in adempimento del postulato 18.3714 Verifica del diritto in materia di filiazione, depositato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ha concluso, alla stregua del gruppo interdisciplinare di esperti esterni da lui incaricato, che è necessario riformare il diritto in materia di filiazione 4. Nel marzo 2023 il Parlamento ha adottato la mozione Caroni 22.3235 Diritto della filiazione al passo con i tempi, incaricando il Consiglio federale di presentare proposte concrete per rivedere i punti evidenziati nel suo rapporto del 2021:

3 Cfr. anche il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione 22.3383 Proteggere giu- ridicamente tutti i bambini fin dalla nascita, depositata dalla Commissione degli affari giu- ridici del Consiglio nazionale, nonché il parere del Consiglio federale del 29 gennaio 2020 sull’iniziativa parlamentare Matrimonio civile per tutti, FF 2020 1135. 4 Cfr. rapporto in adempimento del postulato (non disponibile in italiano), consultabile all’in- dirizzo: www.ufg.admin.ch > Società > Responsabilità genitoriali e filiazione.

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– la contestazione della presunta paternità del marito; – il disciplinamento della donazione privata di sperma e lo statuto giuridico di tutte le persone coinvolte nel concepimento del figlio; – l’iscrizione nella legge del diritto a conoscere le proprie origini e i propri di- scendenti. I lavori per adempiere la mozione comprendono dunque il disciplinamento della do- nazione privata di sperma, come proposto dal gruppo di esperti per garantire al figlio il diritto di conoscere le proprie origini e definire con chiarezza lo statuto giuridico di tutte le persone coinvolte nel concepimento del figlio. Nel rapporto del 17 dicembre 2017 il Consiglio federale ha prospettato la soluzione seguente: il donatore di sperma deve rinunciare per iscritto al rapporto di filiazione con il figlio così concepito e ac- consentire all’inserimento dei suoi dati in un registro (da creare). La genitorialità ori- ginaria della moglie della madre potrebbe essere estesa alla donazione privata di sperma se la coppia di donne è sposata. Se non lo è, la madre biologica e la madre intenzionale stipulano un accordo scritto sul rapporto di filiazione (in linea di massima prima del concepimento). Il rapporto di filiazione inizia con il riconoscimento del bambino, prima o dopo la nascita che sia. Le stesse regole andrebbero applicate alle coppie eterosessuali che ricorrono alla donazione privata di sperma 5. Nel frattempo, fino all’entrata in vigore di una simile normativa, l’adozione del figlia- stro è l’unico modo per instaurare il rapporto di filiazione con un figlio concepito mediante donazione privata di sperma. In caso di inseminazione privata (o di conce- pimento naturale), il padre può riconoscere il figlio e quindi acconsentire immediata- mente alla sua adozione. In questo modo è possibile garantire il diritto del figlio a conoscere le proprie origini dato che le circostanze del suo concepimento e della sua nascita sono documentate nel registro dello stato civile svizzero. Per quanto la proce- dura proposta non consenta di conoscere e registrare il padre biologico in tutti i casi di donazione di sperma (alcuni Paesi come la Spagna ammettono infatti la donazione anonima), permette perlomeno di raggiungere, laddove possibile, questo obiettivo.

1.1.3 L’adozione del figliastro nella revisione parziale del diritto in

materia di adozione del 2018 L’ultima volta che il Consiglio federale e il legislatore hanno affrontato l’adozione del figliastro e il relativo quadro giuridico risale alla revisione parziale del diritto in materia di adozione del 16 giugno 2016, entrata in vigore il 1° gennaio 2018. In quell’occasione l’adozione del figliastro, fino a quel momento riservata alle sole coppie coniugate, è stata estesa anche alle coppie in unione domestica registrata e ai conviventi di fatto (art. 264c CC); sono inoltre stati allentati alcuni requisiti, in particolare è stata ridotta da cinque a tre anni la durata minima della comunione domestica tra il genitore biologico e l’adottando (art. 264c cpv. 2 CC) ed è stata introdotta la possibilità di derogare alla differenza d’età minima di 16 anni (art. 264d

5 Cfr. il rapporto del 17 dicembre 2021 in adempimento del postulato 18.3714 (non disponi- bile in italiano), consultabile qui: www.ufg.admin.ch > Società > Responsabilità genitoriali e filiazione.

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cpv. 2 CC). Lo scopo della revisione era di avere un diritto in materia di adozione al passo coi tempi 6. L’adozione del figliastro oggi è pensata per chi desidera adottare il figlio nato da una precedente relazione del partner. Questo tipo di adozione presuppone che la coppia viva in comunione domestica da almeno tre anni e che l’aspirante all’adozione abbia provveduto per almeno un anno alla cura e all’educazione dell’adottando (art. 264c in combinato disposto con l’art. 264 CC). Può essere pronunciata solo al termine di ap- profonditi accertamenti (art. 268a CC) e solo se l’autorità competente è certa che sia nel bene dell’adottando. Una volta adottato, il figlio perde il vincolo di parentela con i nonni e gli altri familiari del genitore nei confronti del quale, con il suo consenso (cfr. art. 265a CC), sono sciolti i vincoli di filiazione.

1.1.4 L’adozione del figliastro da parte del genitore

intenzionale all’atto pratico Dopo l’entrata in vigore della revisione il 1° gennaio 2018, è emerso che le modifiche introdotte fino a quel momento non rispondevano alle esigenze particolari delle coppie intenzionali che realizzano il loro desiderio di avere un figlio ricorrendo alla dona- zione privata di sperma, alla donazione (eventualmente anonima) di sperma o ad altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata. In questi casi il figlio è frutto di un progetto di coppia e dopo la nascita vive con l’aspirante all’adozione o genitore intenzionale. La situazione è quindi diversa dalla «classica» adozione del figliastro. Le critiche sollevate riguardano in particolare le tempistiche (l’intera procedura, compreso l’anno di cura ed educazione, dura almeno due anni); durante questo periodo il bambino risulta avere un solo genitore legale e non è pienamente tutelato sul piano giuridico. In una decisione riguardante l’adozione di un figlio nato da madre surrogata, il Tribu- nale federale si è espresso a favore di un’interpretazione più ampia e pragmatica delle condizioni di adozione previste dalla legge, in modo da stabilire rapidamente il rap- porto di filiazione con i genitori intenzionali 7. Inoltre, come confermato dalla sentenza del 22 novembre 2022 della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), il diritto svizzero può prevedere che il padre intenzionale, geneticamente non imparentato con il figlio nato da madre surrogata, debba adottare il bambino (ossia non diventi auto- maticamente il secondo genitore), purché la procedura non duri troppo a lungo 8.

6 Cfr. il messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione), FF 2015 793

7 Cfr. sentenza del TF 5A_545/2020 consid. 8.5 del 7 febbraio 2022

8 Cfr. la sentenza del 22 novembre 2022 nella causa D.B. et al. contro la Svizzera, n. 58817/15 e 58252/15, § 79 (« 2. le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la Convention, ne requiert pas que cette reconnaissance se fasse par la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance légalement établi à l’étran- ger ; elle peut se faire par une autre voie, telle que l’adoption de l’enfant par la mère d’in- tention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. »).

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1.2 Necessità di agire e mandato parlamentare

1.2.1 Mozione della CAG-N 22.3382 Nessun inutile

ostacolo all’adozione del figliastro Considerato l’interesse del bambino a instaurare rapidamente un rapporto di filiazione con il genitore intenzionale e quindi a essere tutelato sul piano giuridico, il Parlamento si è detto favorevole ad agevolare l’adozione del figliastro in queste situazioni molto specifiche. Con la mozione 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figlia- stro, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N), il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare un progetto di modifica delle disposizioni sull’adozione del figliastro per rinunciare alla condizione dell’anno di cura ed educazione secondo l’articolo 264 capoverso 1 CC se al momento della nascita del bambino il genitore legale vive in comunione domestica con l’aspirante all’adozione. La mozione chiede inoltre di vagliare altre possibili agevolazioni. Nei dibattimenti parlamentari è emersa la volontà di semplificare la procedura non solo per i conviventi di fatto, come chiesto dalla mozione, ma anche per le coppie etero o omosessuali sposate o in unione domestica registrata 9. L’avamprogetto intende ovviare alle situazioni appena descritte in modo rapido e mi- rato (n. 1.1.4) senza anticipare la revisione del diritto in materia di filiazione (n. 1.1.2), volta a disciplinare anche altri casi, in particolare la donazione privata di sperma 10.

1.2.2 Altre modifiche necessarie: adozione di figliastri

maggiorenni Anche per adottare un maggiorenne il diritto vigente impone che il genitore viva in comunione domestica con l’aspirante all’adozione. Se questa condizione è sensata nel caso di un minorenne, non lo è nel caso di un maggiorenne, che in genere non vive più insieme ai genitori. Non di rado risulta impossibile adottare un figliastro maggio- renne perché la comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione non esiste più. La mancata adozione del figlio da minorenne, quando il genitore e l’aspi- rante all’adozione vivevano ancora in comunione domestica, è solitamente riconduci- bile a due ragioni di natura giuridica: o mancava il consenso del genitore con cui il bambino non viveva (art. 265a CC) o il genitore e l’aspirante all’adozione non erano sposati, ma solo partner registrati o conviventi di fatto. Fino al 2018 l’adozione del figliastro era riservata ai soli coniugi. Pertanto, l’unica via per stabilire un rapporto di filiazione con il figliastro ormai maggiorenne dopo che il genitore e l’aspirante

9 « Comme la formulation de la motion porte à confusion, je tiens à préciser ici que cette possibilité doit également être prévue pour les couples mariés ou les couples en partenariat enregistré. Cette motion concerne autant les couples hétérosexuels qu’homosexuels. » (re- latrice Mazzone, consigliera agli Stati, Boll. Uff. 2022 pag. 1342, consultabile qui: www.parlament.ch > Ricerca oggetti > 22.3382 (inserire il numero dell’oggetto) > 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro > Bollettino Ufficiale > Seduta del Con- siglio degli Stati del 14.12.2022). 10 Cfr. il dibattito in Consiglio nazionale, Boll. Uff. 2022 pag. 985, consultabile qui: www.parlament.ch > Ricerca oggetti > 22.3382 (inserire il numero dell’oggetto) > 22.3382 Nessun inutile ostacolo all’adozione del figliastro > Bollettino Ufficiale > Seduta del Con- siglio nazionale dell’08.06.2022.

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all’adozione non vivono più insieme e non sono più vincolati da matrimonio o unione domestica registrata, resta l’adozione singola da parte dell’ex compagno del genitore, che però comporta lo scioglimento del rapporto di filiazione con il genitore con cui il figlio è cresciuto. Solitamente però non è ciò che si vuole. Questo problema non riguarda solo la «classica» adozione di un figlio nato da un’altra relazione, ma anche i casi oggetto della mozione dato che la procreazione assistita esiste da oltre 40 anni. In molti di questi casi l’intenzione è di sancire legalmente, attraverso un rapporto di filiazione, la continuità della stretta relazione tra il figliastro maggiorenne e l’ex compagno del genitore nonostante lo scioglimento della comu- nione domestica, del matrimonio o dell’unione domestica registrata. È chiaro che in questi casi l’accento è posto sulla relazione tra l’aspirante all’adozione e il figliastro maggiorenne piuttosto che sulla relazione dell’ex coppia. Il Consiglio federale reputa pertanto necessario legiferare anche a tale proposito.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

La mozione 22.3382 chiede di adeguare le disposizioni sull’adozione del figliastro affinché il rapporto di filiazione con l’aspirante all’adozione possa essere stabilito ra- pidamente se al momento della nascita del bambino il genitore legale vive in comu- nione domestica con il genitore intenzionale (v. n. 1.2.1). A tal fine s’intende discipli- nare l’adozione agevolata del figliastro in un articolo distinto (art. 264cbis AP-CC). Per semplificare e accelerare la procedura, si propone di modificare sia le condizioni per l’adozione (art. 264cbis AP-CC) sia la procedura (art. 268 cpv. 2bis e 268a cpv. 3 AP-CC). Infine vengono proposte modifiche anche per l’adozione di maggiorenni (art. 266 cpv. 3 e 267 cpv. 3 n. 4 AP-CC).

2.1.1 Adozione agevolata del figliastro

Rinuncia all’anno di cura ed educazione Secondo l’articolo 264 capoverso 1 CC, prima di poter presentare una domanda di adozione, l’aspirante all’adozione deve aver provveduto per almeno un anno alla cura e all’educazione dell’adottando minorenne. Questa disposizione ha senso nei casi in cui l’intenzione è di integrare nella nuova relazione i figli nati da una precedente re- lazione (v. n. 1.1.3). Formare una nuova famiglia richiede del tempo, in cui occorre anzitutto capire se il rapporto tra il bambino e l’aspirante all’adozione si svilupperà in un sano rapporto genitore-figlio e se l’aspirante all’adozione è a tutti gli effetti idoneo ad assumere il ruolo di genitore legale. In questi casi il figlio ha in genere anche un secondo genitore ed è quindi tutelato sotto il profilo giuridico. Il discorso è un altro per i figli che sono stati concepiti con la donazione privata di sperma, con la donazione (eventualmente anonima) di sperma o con altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata, e che dalla nascita vivono con l’aspirante all’adozione. In questi casi, pur essendo nato in una relazione di coppia effettiva, il bambino ha un solo genitore legale al momento della

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nascita. È proprio questo aspetto che distingue queste situazioni dalla «classica» ado- zione del figliastro: l’interesse del bambino a beneficiare rapidamente del rapporto di filiazione con il secondo genitore è centrale e ha la precedenza sulla condizione dell’anno di cura ed educazione. Allo stato attuale la tutela giuridica del bambino è tuttavia ostacolata proprio dall’anno di cura ed educazione, condizione priva di qual- siasi plusvalore. Per il bene del minore s’intende quindi rinunciare a questa condizione affinché il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale possa essere stabilito il prima possibile (art. 264cbis AP-CC). In linea con quanto chiesto dalla mozione 22.3382 in questa sede è comunque stato deciso di mantenere l’adozione del figliastro da parte del genitore intenzionale per non anticipare l’imminente revisione del diritto in materia di filiazione e di non disci- plinare tutte le situazioni illustrate (v. n. 1.1.2). Resta quindi in essere la procedura di adozione dinanzi alle autorità competenti e continuano ad applicarsi anche le altre condizioni per l’adozione, in particolare quella dei tre anni di comunione domestica. Nonostante le altre condizioni vengano mantenute, il disciplinamento proposto con- sentirà di semplificare e accelerare la procedura di adozione del figliastro per molti genitori intenzionali.

Domanda di adozione prima che siano adempite tutte le condizioni per l’ado- zione e clausola di eccezione Resta il problema di come disciplinare la situazione delle coppie che al momento della nascita del figlio non adempiono ancora la condizione dei tre anni di comunione do- mestica, ma la soddisferanno prima della fine dell’anno di cura ed educazione (e quindi prima che la «classica» adozione del figliastro sia possibile ai sensi dell’art. 264c in combinato disposto con l’art. 264 CC). Per garantire che anche in questi casi il bambino sia tutelato il prima possibile con un secondo genitore legale, s’intende introdurre la possibilità di presentare all’autorità competente la domanda di adozione agevolata del figliastro prima che siano adempite tutte le condizioni (art. 268 cpv. 2bis AP-CC), diversamente da quanto disposto per gli altri casi, compresa la «clas- sica» adozione del figliastro (art. 268 cpv. 2 CC). La condizione dei tre anni di comu- nione domestica può pertanto essere adempita anche dopo la nascita del figlio. Appena trascorsi i tre anni, il figliastro potrà essere adottato. Tutte le condizioni devono co- munque essere adempite al più tardi al momento dell’adozione. È inoltre prevista un’eccezione per evitare situazioni particolarmente scioccanti nei casi in cui la coppia che ha vissuto almeno tre anni in comunione domestica risulta separata al momento della domanda di adozione (art. 268 cpv. 2bis AP-CC). Accertamento agevolato dell’idoneità all’adozione e decisione entro sei mesi Nei casi rientranti nel nuovo articolo sull’adozione agevolata del figliastro (art. 264cbis AP-CC), il figlio è stato concepito e nasce in una relazione di coppia effettiva. Non appare pertanto né appropriato né necessario procedere a un accertamento completo, come nei casi in cui si adotta il figlio di terzi. Per tenere conto di queste circostanze s’intende semplificare la procedura in modo da poter pronunciare l’adozione in linea di massima entro sei mesi dalla nascita del bambino o dalla presentazione della do- manda. Questa disposizione consente anche di accelerare la procedura come chiede la mozione.

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2.1.2 Deroga alla condizione della comunione domestica

per l’adozione di figliastri maggiorenni L’avamprogetto introduce una modifica anche per le adozioni di figliastri maggio- renni. In generale, l’adozione del figliastro 11 presuppone che il genitore e l’aspirante all’adozione vivano in comunione domestica da almeno tre anni, indipendentemente dal fatto che l’adottando sia minorenne (art. 264c cpv. 2 CC) o maggiorenne (art. 266 cpv. 2 CC). Per i minorenni si tratta di una condizione ragionevole, in quanto l’ado- zione ha lo scopo di consentire loro di crescere in una famiglia con due genitori e di essere tutelati sotto il profilo giuridico grazie al rapporto di filiazione con il genitore adottivo. La situazione è però diversa se l’adozione è rimandata in età adulta perché il figliastro non è stato o non ha potuto essere adottato quando era minorenne (v. n. 1.2.2). Per i maggiorenni è irrilevante che la famiglia viva ancora insieme, ra- gion per cui la comunione domestica tra il genitore e la matrigna o il patrigno riveste un ruolo minore; s’intende pertanto rinunciare a tale condizione consentendo all’ex matrigna o patrigno di adottare il figliastro ormai adulto (adozione di maggiorenni). Non è nemmeno necessario che continui a sussistere l’unione giuridica tra il genitore e l’aspirante all’adozione, vale a dire il matrimonio o l’unione domestica registrata (art. 264c cpv. 1 CC). In futuro s’intende pertanto derogare a queste condizioni, pur- ché fossero adempite quando l’adottando era ancora minorenne (art. 266 cpv. 3 AP- CC). In questi casi è però espressamente mantenuta la condizione che l’aspirante all’adozione deve aver provveduto per almeno un anno alla cura ed educazione del figliastro minorenne. Si applicano inoltre per analogia le disposizioni sull’adozione dei minorenni (art. 266 cpv. 2 CC): anche se la comunione domestica, il matrimonio o l’unione domestica registrata tra genitore e aspirante all’adozione non costituiscono più una condizione da adempiere per poter presentare una domanda di adozione, la coppia deve comunque aver vissuto in comunione domestica per almeno tre anni (art. 264c cpv. 2 CC). Questo vale sia per i figli nati in una relazione di coppia e con- cepiti ad esempio con donazione di sperma, sia per i figli nati da una precedente unione (v. n. 1.2.2). Allo stesso tempo s’intende mantenere il rapporto di filiazione con l’altro genitore; una pertinente disposizione va quindi a integrare gli effetti dell’adozione (art. 267 cpv. 3 n. 4 AP-CC).

2.1.3 Diritto transitorio

S’intende applicare il nuovo diritto alle procedure di adozione pendenti all’entrata in vigore. Il termine di sei mesi previsto all’articolo 268a capoverso 3 AP-CC per la costituzione di un rapporto di filiazione con l’aspirante all’adozione decorre tuttavia dall’entrata in vigore delle modifiche, in modo da consentire alle autorità competenti di adeguarsi. Non si rendono necessarie ulteriori disposizioni transitorie, in quanto la modifica non comporta alcuna agevolazione retroattiva, ma le coppie interessate po- tranno beneficiarne da subito presentando una domanda di adozione.

11 Come l’adozione congiunta.

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2.2 Alternative esaminate e scartate

2.2.1 Disciplinamento dei compiti dell’autorità di protezione dei

minori e degli adulti (APMA) Taluni criticano che il consenso obbligatorio del genitore biologico (art. 265a segg. CC) spesso porta a interventi «inutili» dell’APMA nei casi cui si applicherebbe l’ado- zione agevolata del figliastro. In particolare ritengono inopportuno che l’APMA or- dini una curatela per accertare la paternità prima dell’adozione, spingendo i genitori intenzionali a comunicare i dati del «genitore mancante» 12. A tale proposito si può fare riferimento alla modifica dell’ordinanza sullo stato civile (OSC) adottata dal Consiglio federale il 26 giugno 2024, la cui entrata in vigore è prevista l’11 novembre 2024. L’ufficio dello stato civile continuerà a comunicare all’APMA la nascita di un figlio se al momento della nascita sussiste un rapporto di filiazione con un solo genitore (art. 50 cpv. 1 lett. a OSC) 13, e questo affinché l’APMA possa esaminare se occorrono misure per tutelare il bene del minore e in particolare per determinare se per il bambino si prospetta una seconda genitorialità. L’APMA non istituirà a priori una curatela, ma contatterà la madre o la coppia per valutare se è necessario ordinare una misura di protezione a favore del minore 14. Il presente avamprogetto non prevede novità al riguardo. Nelle situazioni specifiche in cui in futuro sarà possibile adottare il figliastro con procedura agevolata, l’APMA dovrà trattenersi dall’intervenire: se un’adozione agevolata del figliastro è pendente, è opportuno attendere la decisione prima di valutare se nominare una curatela per l’accertamento della paternità.

2.2.2 Deroga alla condizione dei tre anni di comunione

domestica e prova del «progetto comune» come unica condizione per l’adozione agevolata del figliastro È stato esaminato se nei casi di adozione agevolata del figliastro fosse possibile dero- gare alla condizione dei tre anni di comunione domestica o addirittura alla comunione domestica in generale, il che però porterebbe a una sorta di genitorialità originaria mediante riconoscimento del bambino. In considerazione di quanto chiesto dalla mo- zione 22.3382 e della futura revisione del diritto in materia di filiazione, che non s’in- tende anticipare (v. n. 1.2.1), si è deciso di mantenere tale condizione.

12 JANINA SCHNEIDER/LUCA MARANTA, Formalizing Family: Stiefkindadoption durch Re- genbogenfamilien aus praktischer und rechtstheoretischer Sicht, FamPra.ch 2022, pagg. 38- 66, pag. 53. 13 RS 211.112.2 14 Rapporto esplicativo del 26 giugno 2024 sulla revisione dell’ordinanza sullo stato civile, pag. 23. Inoltre, va notato che l’art. 309 vCC è stato abrogato con l’introduzione dell’auto- rità parentale congiunta (in vigore dal 1° luglio 2014) in quanto al figlio deve essere asse- gnato un curatore soltanto se necessario per garantirne la tutela. Anche le madri non coniu- gate sono infatti in grado di tutelare gli interessi del loro figlio (messaggio concernente l’autorità parentale, FF 2011 8025, in particolare 8043).

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Altrimenti si dovrebbe imporre alla coppia di dimostrare che il bambino è frutto di un progetto comune. Tale condizione, se introdotta nelle disposizioni sull’adozione age- volata del figliastro, comporterebbe un ulteriore onere procedurale ed eventuali diffi- coltà probatorie per le coppie interessate 15. Andrebbero infatti definite le prove am- missibili per ogni situazione contemplata dall’avamprogetto – donazione privata di sperma, donazione (eventualmente anonima) di sperma o altri metodi di procreazione assistita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata: ad esempio una conven- zione parentale e un accordo sulla donazione di sperma (da presentare in quale forma e in quale momento?) nel caso di una donazione privata di sperma; una convenzione parentale e/o la ricevuta degli ovuli o dello sperma acquistati e il contratto terapeutico stipulato con la clinica nel caso di donazioni anonime all’estero; una convenzione parentale e un apposito accordo nei casi di maternità surrogata, per citarne alcuni. Tutto questo andrebbe però in tutt’altra direzione rispetto allo scopo perseguito con l’avamprogetto: migliorare in modo mirato e rapido le situazioni descritte (v. n. 1.2.1). Mantenendo la condizione secondo cui la coppia deve aver vissuto in comunione do- mestica per tre anni al momento dell’adozione (art. 264cbis e 268 cpv. 2bis AP-CC), si può partire dal presupposto che l’unione sia stabile 16 e che si tratti di un progetto comune. Se così non fosse, il partner del genitore legale non chiederebbe di adottare il figliastro nonostante la comunione domestica e il genitore legale negherebbe il con- senso all’adozione.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 264c, titolo marginale L’adozione agevolata del figliastro si rifà all’attuale adozione del figliastro, ma date le condizioni agevolate va disciplinata in un articolo separato (art. 264cbis AP-CC). Di conseguenza, al titolo marginale della vigente disposizione sull’adozione del figliastro è aggiunto «in generale».

Art. 264cbis Questo nuovo articolo disciplina le condizioni per l’adozione agevolata del figliastro e si applica nelle situazioni in cui: – la coppia non abbia potuto o voluto realizzare il desiderio di avere figli né in modo naturale né con un metodo di procreazione assistita ammesso in Sviz- zera. Il figlio è stato quindi concepito con donazione privata di sperma, dona- zione (eventualmente anonima) di sperma o altri metodi di procreazione assi- stita ammessi all’estero, compresa la maternità surrogata; – dalla nascita, il figlio viva con il genitore legale e l’aspirante all’adozione (o genitore intenzionale).

15 Per la prova del progetto comune cfr. anche le considerazioni del Tribunale federale, TF 5A_225/2022 del 21 giugno 2023 e 5A_520/2021 del 12 gennaio 2022.

16 Cfr. messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Adozione),

FF 2015 793, in particolare 815 segg. e 837.

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Viste le particolari circostanze legate al concepimento e alla nascita del figlio, è im- portante che quest’ultimo sia tutelato al meglio sotto il profilo giuridico e che quindi il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale venga stabilito il prima possibile, come propongono anche il Tribunale federale e la Corte EDU (v. n. 1.1.3). Il presup- posto di base è costituito dalle condizioni per l’adozione del figliastro di cui all’arti- colo 264c CC: la coppia deve essere sposata, vincolata da un’unione domestica regi- strata o convivere di fatto. Per garantire che il maggior numero possibile di bambini (e di genitori intenzionali) possa beneficiare dell’adozione agevolata, la condizione dei tre anni di comunione domestica può essere adempita anche dopo la nascita del figlio. L’adozione agevolata del figliastro non potrà comunque essere pronunciata prima che la coppia abbia vissuto tre anni in comunione domestica (cfr. anche art. 268 cpv. 2bis e 268a cpv. 3 AP-CC; per la possibilità di derogare in via eccezionale alla condizione della comunione domestica cfr. art. 268 cpv. 2bis ultimo periodo AP-CC). Nessuno dei due deve inoltre essere vincolato da un matrimonio o un’unione dome- stica registrata con una terza persona. Se queste condizioni sono soddisfatte, si può presupporre l’esistenza di un progetto comune per l’adottando. In questi casi s’intende rinunciare, in deroga a quanto previsto per la «classica» adozione del figliastro e l’ado- zione congiunta, al requisito che gli aspiranti all’adozione abbiano provveduto per almeno un anno alla cura ed educazione del bambino (art. 264 cpv. 1 CC).

Art. 266 cpv. 3 L’articolo 266 CC riguarda l’adozione di maggiorenni, sia essa un’adozione con- giunta da parte di una coppia sposata, un’adozione singola o un’adozione del figliastro ormai adulto. La modifica proposta riguarda pertanto tutti i casi di adozione del figlia- stro, non solo quella agevolata (v. n. 1.2.2). Se le condizioni per l’adozione del figliastro erano soddisfatte quando l’adottando era minorenne, per l’adozione in età adulta si può prescindere dalla condizione della co- munione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione. Stessa cosa vale anche per il matrimonio e l’unione domestica registrata. Per i maggiorenni non è rilevante che il genitore e l’aspirante all’adozione vivano in comunione domestica o siano giu- ridicamente legati l’uno all’altro: spesso mantengono stretti rapporti con l’ex matrigna o patrigno, analoghi a quello che intercorre tra genitore e figlio e che s’intende quindi sancire sotto forma di rapporto di filiazione legale. Per l’adozione di maggiorenni il vigente articolo 266 capoverso 3 CC rinvia alle con- dizioni applicabili all’adozione di minorenni compresa quindi la comunione dome- stica (art. 264c capoverso 3 CC). Dal momento che questa condizione non può però essere soddisfatta se l’aspirante all’adozione e il genitore dell’adottando non vivono più insieme, s’intende evitare che possa rappresentare un ostacolo all’adozione di fi- gliastri maggiorenni. Le condizioni di cui all’articolo 266 CC capoverso 1 numeri 1 e 2 restano invece ap- plicabili, il che implica in particolare che l’aspirante all’adozione abbia provveduto, per almeno un anno, alla cura ed educazione del figlio da minorenne. Alla maggiore età del figlio non sarà dunque possibile «recuperare» ogni adozione grazie alle nuove agevolazioni: senza l’anno di cura ed educazione, ad esempio nei casi in cui il genitore e il suo partner si separano due mesi dopo la nascita del figlio, l’adozione non può

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essere «recuperata» in età adulta. Come per tutte le adozioni di maggiorenni, non sono infine necessari né il consenso del genitore legale che ha vissuto con l’aspirante all’adozione, né quello dell’eventuale secondo genitore con cui sussiste un rapporto di filiazione (cfr. art. 266 cpv. 2 CC). Si prevede che questa modifica si ripercuoterà positivamente sui rapporti tra i figliastri e le loro matrigne / i loro patrigni, in particolare nei casi in cui non è stato possibile adottare il figliastro secondo il diritto anteriore al 2018 (v. n. 1.2.2) e la coppia non vive più insieme.

Art. 267 cpv. 3 n. 4 L’adozione del figliastro non dovrà sciogliere i vincoli di filiazione anteriori con l’al- tro genitore, come previsto nel diritto vigente (art. 267 cpv. 2 CC). Dato che s’intende consentire l’adozione di un figliastro maggiorenne anche se la coppia non è più vin- colata da un matrimonio o un’unione domestica registrata o semplicemente non vive più in comunione domestica, occorre integrare questa disposizione precisando che l’adozione del figliastro non scioglie il vincolo di filiazione tra il figlio e il genitore nemmeno in questi casi.

Art. 268 cpv. 2bis Il diritto vigente stabilisce per tutte le forme di adozione che la domanda può essere presentata solo se l’aspirante all’adozione ha provveduto alla cura ed educazione dell’adottando per almeno un anno (art. 264 cpv. 1 CC). L’avamprogetto intende de- rogare a questa condizione per l’adozione agevolata del figliastro, affinché il rapporto di filiazione possa essere stabilito il prima possibile dopo la nascita del bambino (cfr. art. 264cbis AP-CC). Nell’interesse di una tutela giuridica del minore con due genitori, si prevede di modi- ficare anche la procedura di adozione, in particolare per consentire di presentare la domanda di adozione agevolata del figliastro prima ancora che siano adempite tutte le condizioni. Secondo la modifica, la domanda può essere presentata anche poco dopo la nascita del figlio se la coppia soddisfa la condizione dei tre anni di comunione domestica durante il primo anno di vita del bambino. La coppia che alla nascita del figlio vive insieme da due anni e otto mesi, ad esempio, potrà presentare la domanda di adozione agevolata poco dopo la nascita; l’adozione non sarà comunque pronun- ciata prima che abbia vissuto tre anni in comunione domestica. Nessuno dei due deve inoltre essere vincolato da un matrimonio o un’unione domestica registrata con una terza persona al momento dell’adozione (art. 264c cpv. 3 CC). Rinunciando alla con- dizione dei tre anni di comunione domestica al momento della presentazione della domanda, si prevede che più figli e genitori intenzionali possano beneficiare dell’ado- zione del figliastro nella sua forma agevolata. Soltanto in via eccezionale e su istanza motivata dell’aspirante all’adozione si può prescindere dalla condizione della comunione domestica al momento della presenta- zione della domanda. Le autorità competenti hanno così un certo margine discrezio- nale per concedere comunque l’adozione agevolata del figliastro nei casi in cui un eventuale rifiuto sarebbe alquanto ingiustificabile.

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Prendiamo il caso di una coppia eterosessuale che ha realizzato il desiderio di avere un figlio affidandosi a una madre surrogata all’estero. La donna ha donato un ovulo, l’uomo lo sperma, pertanto entrambi hanno un legame genetico con il bambino. Il figlio è stato concepito ed è nato all’interno di una relazione di coppia. Se, una volta nato il bambino, la coppia dovesse separarsi prima di chiedere l’adozione agevolata, l’uomo rimarrebbe l’unico genitore legale, mentre non sarebbe possibile stabilire un rapporto di filiazione con la donna. In casi simili l’autorità deve poter concedere, in via eccezionale, l’adozione agevolata del figliastro. Spesso il concepimento del figlio e la registrazione del rapporto di filiazione nel registro dello stato civile svizzero hanno già richiesto molto tempo, per cui risulterebbe inaccettabile che ora l’adozione non andasse a buon fine per via della comunione domestica. Anche in questi casi si applica tuttavia la condizione dei tre anni di comunione domestica. La disposizione derogatoria si applica anche alle coppie che si separano dopo aver presentato la do- manda ma prima di aver ottenuto l’adozione. Nei casi in cui si prescinde in via ecce- zionale dalla condizione della comunione domestica, la domanda deve poter essere presentata anche al domicilio dell’aspirante all’adozione (cfr. art. 268 cpv. 1 CC sul domicilio dei genitori adottivi).

Art. 268a cpv. 3 In linea di principio un’adozione, sia essa congiunta, singola o del figliastro, può es- sere pronunciata solo al termine di un’approfondita istruttoria (art. 268a cpv. 1 CC). L’aspirante all’adozione deve poter adottare il figlio nato da una precedente relazione del suo partner solo se assolutamente idoneo ad assumersi la responsabilità del bam- bino e se l’adozione risponde al bene di quest’ultimo. Occorre infatti tenere presente che molti figliastri hanno già un secondo genitore legale, e che l’adozione scioglie non solo i vincoli di filiazione con quest’ultimo, ma anche il legame giuridico con gli altri parenti di questo genitore, compresi i nonni del bambino. La situazione è tuttavia completamente diversa nei casi di adozione agevolata del fi- gliastro: alla nascita il bambino ha un solo genitore legale e vive già con l’aspirante all’adozione. In questi casi s’intende prescindere da un accertamento approfondito dell’idoneità e da valutazioni di carattere sociale. L’istruttoria dovrebbe limitarsi alle circostanze che potrebbero portare alla revoca del diritto di determinare il luogo di dimora o addirittura alla privazione dell’autorità parentale. Allo scopo sono in linea di massima sufficienti un estratto del casellario giudiziale e una richiesta all’APMA. Si può ad esempio rinunciare a prendere in considerazione l’atteggiamento dei discen- denti dell’aspirante all’adozione (art. 268aquater cpv. 1 CC). I casi di adozione agevo- lata del figliastro riguardano i figli nati in una relazione di coppia o in una famiglia già esistente, il che rende superfluo considerare l’atteggiamento di eventuali discen- denti, ossia eventuali fratelli o sorelle dell’adottante. In questi casi s’intende pertanto far sì che la decisione di adozione venga pronunciata entro sei mesi in modo da poter stabilire il prima possibile il rapporto di filiazione con l’aspirante all’adozione. Tale termine non si applica ovviamente nei casi in cui la condizione dei tre anni di comu- nione domestica è soddisfatta sei mesi dopo la presentazione della domanda. L’ado- zione può essere pronunciata soltanto se tutte le condizioni previste, compresa questa, sono adempite.

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Titolo finale, art. 12bbis (nuovo) Una nuova disposizione transitoria stabilisce che alle procedure di adozione pendenti si applica il nuovo diritto, ossia le nuove disposizioni che disciplinano determinate circostanze e agevolazioni procedurali. Alle domande pendenti di adozione agevolata del figliastro si applica il nuovo diritto anche se stando al diritto anteriore non sarebbe stato possibile pronunciare l’adozione. È fatta eccezione per il nuovo termine di sei mesi, che decorre dall’entrata in vigore della presente modifica in quanto non è pos- sibile esigerne l’applicazione ai casi pendenti. Tuttavia, le autorità competenti sono tenute a trattare nel più breve tempo possibile le domande di adozione che soddisfano le condizioni per l’adozione agevolata del figliastro, affinché il rapporto di filiazione con il genitore intenzionale possa essere stabilito il prima possibile.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confedera- zione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città,

gli agglomerati e le regioni di montagna Il progetto ha le seguenti ripercussioni per i Cantoni. – Sebbene venga introdotta una nuova forma di adozione, l’adozione agevolata del figliastro, l’onere sarà minore rispetto alla procedura attuale in quanto non sarà in genere necessario procedere a un accertamento approfondito dell’ido- neità. Inoltre, il volume delle domande non aumenterà, ma passerà dall’attuale adozione del figliastro alla nuova forma agevolata. Le autorità saranno chia- mate a pronunciare la decisione di adozione entro sei mesi, il che può even- tualmente comportare un onere maggiore per i Cantoni. – Adattare la procedura e i moduli comporterà un certo onere di lavoro, ma li- mitato nel tempo. – La modifica relativa all’adozione di maggiorenni, in base alla quale nei casi di adozione agevolata del figliastro si può derogare all’esistenza della comu- nione domestica, del matrimonio o dell’unione domestica registrata, può com- portare un aumento delle domande da trattare, in particolare per le adozioni del figliastro non concesse secondo il diritto anteriore perché la comunione domestica tra il genitore e l’aspirante all’adozione era stata sciolta prima della presentazione della domanda di adozione. L’aumento dovrebbe comunque ri- manere contenuto.

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4.3 Ripercussioni sulla società

L’adozione agevolata del figliastro si ripercuoterà positivamente sulla società: i figli concepiti nell’ambito di un progetto comune con donazione privata di sperma o me- todi di procreazione assistita all’estero avranno un secondo genitore legale in tempi più brevi e saranno quindi giuridicamente tutelati nel giro di poco tempo. Inoltre viene garantito che le circostanze del concepimento e della nascita del figlio siano per quanto possibile documentate nel registro dello stato civile svizzero.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Conformemente all’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione (Cost.) 17, la legisla- zione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confedera- zione. Tale competenza comprende anche il disciplinamento dei rapporti di filiazione in materia di adozioni.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera L’avamprogetto non è in relazione diretta né in contrasto con gli impegni internazio- nali della Svizzera. È anzi in linea con quanto chiesto dalla Corte EDU, che impone alla Svizzera di disciplinare i vincoli di filiazione con il genitore intenzionale in modo da garantire che il figlio possa essere quanto prima tutelato sotto il profilo giuridico 18.

5.3 Forma dell’atto

L’avamprogetto contiene norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost. La modifica del Codice civile deve essere emanata sotto forma di legge federale.

5.4 Delega di competenze legislative

Non vengono delegate nuove competenze legislative al Consiglio federale.

5.5 Protezione dei dati

L’avamprogetto non ha ripercussioni in materia di protezione dei dati.

17 RS 101 18 Sentenza della Corte EDU nella causa D.B. et al. contro la Svizzera, n. 58817/15 e 58252/15, § 79, 22 novembre 2022

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