Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, [data]
Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Rapporto esplicativo concernente ...
Indice
1 Contesto: necessità di agire e obiettivi 4
1.1 In generale 4
1.1.1 Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche 4
1.1.2 Legge sul riciclaggio di denaro 5
1.2 Disposizioni di esecuzione 5
1.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche 5
1.2.2 Modifica dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro e dell’ordinanza
sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro 6
1.2.3 Modifica di altri atti normativi 7
1.2.4 Delega agli organismi di autodisciplina 7
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 8
2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche 8
2.2 Ordinanza sul riciclaggio di denaro 9
3 Attuazione 10
3.1 Verifica dei requisiti formali 10
4 Commento ai singoli articoli 11
4.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche 11
4.2 Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006 38
4.3 Ordinanza del 17 novembre 1999 sull’organizzazione del Dipartimento federale
di giustizia e polizia (Org-DFGP) 38
4.4 Ordinanza del 17 febbraio 2010 sull’organizzazione del Dipartimento federale
delle finanze 38
4.5 Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC) 38
4.6 Ordinanza dell’11 novembre 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD) 39
4.7 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull’Ufficio di comunicazione in materia di
riciclaggio di denaro (OURD) 45
5 Ripercussioni 50
5.1 Ripercussioni per la Confederazione 50
5.1.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche 50
5.1.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro 53
5.2 Ripercussioni per i Cantoni 53
5.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche 53
5.2.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro 54
5.3 Ripercussioni sull’economia 54
5.3.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche 54
5.3.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro 54
6 Aspetti giuridici 56
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 56
6.2 Forma dell’atto 56
6.3 Subdelega di competenze legislative 56
6.4 Protezione dei dati 56
Allegato : Esempi per l’identificazione dell’avente economicamente diritto 57
1 Controllo diretto 58
1.1 Controllo diretto tramite partecipazione (capitale) 58
1.2 Controllo indiretto tramite partecipazione (misto, capitale e voti) 59
1.3 Controllo diretto in un altro modo 60
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1.4 Controllo diretto (identificazione parziale degli aventi economicamente diritto) 61
1.5 Partecipazione inferiore alla soglia determinante 62
2 Controllo indiretto 63
2.1 Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di controllo verticale) 63 2.2 Controllo indiretto o tramite una partecipazione in diversi enti giuridici (catena di controllo orizzontale) 65 2.3 Controllo indiretto tramite une partecipazione (catena di controllo verticale) 66
2.4 Controllo indiretto con rapporto fiduciario 67
2.5 Controllo indiretto con rapporto fiduciario (compresa una società
supplementare nella catena di controllo) 68
2.6 Controllo indiretto con un trust (catena di controllo verticale) 69
3 Controlli misti 70
3.1 Controlli diretti e indiretti 70
3.2 Partecipazione al di sotto della soglia determinante 71
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1 Contesto: necessità di agire e obiettivi
1.1 In generale
1.1.1 Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche
Il 26 settembre 2025, il Parlamento ha adottato la legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto1 (legge sulla trasparenza delle persone giuridiche, LTPG). La LTPG mira a rafforzare il dispositivo svizzero di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Prescrive nuovi requisiti di trasparenza per le persone giuridiche di diritto svizzero ed estero che presentano stretti legami con la Svizzera e intende consentire alle autorità competenti l’accesso a informazioni corrette, complete e aggiornate sugli aventi economicamente diritto, vale a dire sulle persone fisiche che controllano effettivamente una persona giuridica. Una maggiore trasparenza riduce il rischio che vengano utilizzate strutture opache allo scopo di dissimulare fondi di provenienza illecita o di finanziare attività criminali.
I nuovi obblighi di trasparenza si applicano a tutte le persone giuridiche di diritto svizzero, fatta eccezione per le associazioni e le fondazioni. Tali obblighi si estendono anche a determinate categorie di persone giuridiche di diritto estero che presentano stretti legami con la Svizzera (possesso di un immobile in Svizzera, succursale in Svizzera o amministrazione effettiva in Svizzera).
Secondo la LTPG, le persone giuridiche soggette a tale legge sono tenute a identificare i loro aventi economicamente diritto e a verificare queste informazioni con la diligenza richiesta dalle circostanze. Esse ottengono le informazioni necessarie mediante comunicazioni degli azionisti, dei soci o degli stessi aventi economicamente diritto e dipendono pertanto dalla loro collaborazione.
È considerata avente economicamente diritto una persona fisica che, in definitiva, detiene una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società o che controlla la società in altro modo. Questa definizione è allineata con quella dell’art. 2a cpv. 3 della legge del 10 ottobre 19972 sul riciclaggio di denaro (LRD).
Dopo aver identificato i suoi aventi economicamente diritto e verificato queste informazioni, la persona giuridica ha il dovere di annunciare le informazioni raccolte al nuovo registro per la trasparenza. Questo registro, tenuto dall’Ufficio federale di giustizia (UFG), contiene le informazioni sugli aventi economicamente diritto di tutte le persone giuridiche che rientrano nel campo d’applicazione della LTPG. Al registro possono accedere le autorità elencate nell’art. 34 LTPG nonché gli intermediari finanziari e i consulenti, nell’ambito dell’adempimento dei loro obblighi di diligenza (art. 35 LTPG). Il registro non è accessibile al pubblico.
Un’autorità di controllo aggregata al Dipartimento federale delle finanze (DFF) è incaricata di effettuare controlli in funzione dei rischi. Nella scelta degli enti giuridici da controllare, l’autorità di controllo si basa sulle segnalazioni da parte di intermediari finanziari o altre autorità di differenze tra le informazioni in loro possesso e quelle contenute nel registro, ma può anche effettuare controlli a campione. Se rileva violazioni degli obblighi di legge, l’autorità di controllo adotta provvedimenti o inoltra il caso al servizio competente per l’eventuale avvio di una procedura penale.
L’entrata in vigore della legge è prevista per la seconda metà del 2026, a condizione che siano pronti i sistemi informatici necessari per la tenuta del registro. Prima dell’entrata in vigore della legge nel 2026, deve essere lanciata una campagna di sensibilizzazione per le imprese. Vista
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la sua portata economica e politica, l’ordinanza deve essere sottoposta a una procedura di consultazione esterna.
1.1.2 Legge sul riciclaggio di denaro
Il Consiglio federale ha inoltre proposto, in allegato alla LTPG, una revisione parziale della LRD. Essa propone principalmente di estendere il campo di applicazione della LRD ai «consulenti», ovvero alle persone che esercitano determinate attività di consulenza che presentano un rischio elevato in materia di riciclaggio di denaro, in particolare nel settore giuridico. Propone inoltre diverse altre misure volte a rafforzare il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro, in particolare la riduzione a 15 000 franchi della soglia dei pagamenti in contanti che determinano l'applicazione degli obblighi di diligenza LRD per i commercianti di metalli preziosi o pietre preziose.
Il Parlamento ha deciso di separare le misure relative ai consulenti in un disegno distinto (disegno 2), mentre le altre misure volte a rivedere la LRD sono rimaste in allegato alla LTPM nel disegno 1. Entrambi i progetti sono stati adottati dal Parlamento il 26 settembre 2025.
I consulenti nuovamente sottoposti a questa normativa sono tenuti a rispettare gli obblighi di diligenza e dovranno in particolare identificare il loro partner contrattuale e l'avente economicamente diritto. Devono inoltre affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD), incaricato di verificare il rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Sono previste norme speciali in materia di vigilanza per garantire il segreto professionale degli avvocati e dei notai.
Inoltre, il Parlamento ha aggiunto nel disegno 2 alcune disposizioni alla LRD volte ad armonizzare il regime di sanzioni degli OAD.
1.2 Disposizioni di esecuzione
1.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche
L’ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche (OTPG) contiene le disposizioni di esecuzione sulla LTPG. Precisa determinati termini usati nella LTPG come pure i diritti e gli obblighi degli enti giuridici. Inoltre, regolamenta la procedura per gli annunci al registro per la trasparenza, l’accesso al registro da parte delle autorità, degli intermediari finanziari e dei consulenti e la tenuta del registro e specifica determinate prescrizioni relative ai compiti dell’autorità di controllo.
Innanzitutto, la OTPG chiarisce il concetto di avente economicamente diritto. Stabilisce in quale altro modo, alternativo alla partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto, può essere esercitato il controllo su una società.
Successivamente, vengono specificate le informazioni che la società deve raccogliere sulla natura e sull’estensione del controllo esercitato dall’avente economicamente diritto e che deve annunciare al registro per la trasparenza. La OTPG fissa, in particolare, i valori soglia determinanti per il controllo sulla società. Queste disposizioni si applicano alle società di diritto svizzero e, per analogia, anche alle persone giuridiche di diritto estero, come già previsto dall’art. 17 cpv. 1 LTPG. L’ordinanza contiene quindi unicamente le disposizioni che sono necessarie per le persone giuridiche di diritto estero, per esempio quelle che precisano le informazioni supplementari che una persona giuridica di diritto estero deve annunciare rispetto a una persona giuridica di diritto svizzero.
La società annuncia al registro per la trasparenza le informazioni sugli aventi economicamente diritto direttamente attraverso la piattaforma elettronica EasyGov gestita dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO, cfr. art. 9 della legge del 29 settembre 20233 sullo sgravio delle
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imprese). Se sono soddisfatte determinate condizioni, la società può anche effettuare l’annuncio presso l’ufficio cantonale del registro di commercio competente. La OTPG precisa entrambe le procedure ed elenca le informazioni e i documenti giustificativi necessari per l’annuncio. Prevede delle semplificazioni per determinate categorie di società.
La OTPG stabilisce il contenuto del registro per la trasparenza e precisa quanto prescritto nella LTPG in relazione all’accesso al registro. Elenca le informazioni che sono iscritte nel registro dall’autorità che tiene il registro e che possono essere consultate da intermediari finanziari, autorità e dagli enti giuridici in questione, sia mediante un accesso vero e proprio al registro sia sotto forma di attestati di iscrizione o estratti del registro.
L’ordinanza contiene varie disposizioni che precisano l’obbligo degli intermediari finanziari e delle autorità di segnalare eventuali differenze tra le informazioni contenute nei loro dossier e quelle iscritte nel registro. Altre disposizioni riguardano la procedura di controllo o l’analisi del rischio eseguite dall’autorità di controllo per indirizzare opportunamente i suoi controlli. L’ordinanza disciplina, inoltre, l’ammontare degli emolumenti di cui all’art. 41 LTPG.
In generale, l’OTPG tiene conto dei seguenti aspetti: - procedure semplici, convenienti e rapide per i soggetti sottoposti agli obblighi di annuncio secondo le misure richieste dalla nuova legge, prediligendo la comunicazione elettronica e rinunciando il più possibile alla presentazione di documenti cartacei; - semplificazione dei requisiti formali e degli obblighi di documentazione, seguendo un approccio in funzione dei rischi; per esempio, una società anonima svizzera con un solo azionista che è anche l’unico membro del consiglio di amministrazione può semplicemente fare riferimento alle informazioni che lo riguardano iscritte nel registro di commercio; - regole chiare e di facile applicazione per stabilire gli aventi economicamente diritto e per determinare le differenze che devono essere segnalate; - i requisiti tecnici delle soluzioni informatiche applicate, per esempio per la procedura di annuncio all’ufficio del registro di commercio d’intesa con le autorità cantonali competenti.
In allegato al rapporto si trovano esempi su quali informazioni devono essere annunciate al registro per la trasparenza.
1.2.2 Modifica dell’ordinanza sul riciclaggio di denaro e dell’ordinanza
sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
Per dare attuazione alle nuove disposizioni della LRD relative ai consulenti, l’ordinanza dell’11 novembre 20154 sul riciclaggio di denaro (ORD) deve essere parzialmente rivista. Gli adeguamenti riguardano in particolare i seguenti punti: - precisazioni in merito al campo d’applicazione delle disposizioni per i consulenti, in particolare in relazione alle vendite di fondi; - norme relative all’affiliazione a un organismo di autodisciplina (OAD) e all’uscita da un OAD per i consulenti.
Le nuove disposizioni sono intese a precisare il campo d’applicazione delle norme applicabili ai consulenti. Stabiliscono in particolare la natura dell’attività sottoposta e chiariscono alcuni casi d’applicazione al fine di facilitare l’attuazione pratica della nuova normativa, segnatamente
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per quanto concerne l’attività tipica dei notai o degli avvocati. Introducono inoltre alcune eccezioni, oltre a quelle già previste dalla legge.
Inoltre, l'ORD determina i metalli preziosi e le pietre preziose soggetti alla nuova soglia di 15
000 franchi nel commercio in contanti.
L’ordinanza del 25 agosto 20045 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD) è rivista per introdurre un riferimento ai consulenti in diverse disposizioni. I consulenti sono infatti tenuti a comunicare i propri sospetti all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), salvo qualora si applichino le eccezioni (p. es. per gli avvocati e i notai). L’Ufficio di comunicazione dovrà quindi esaminarli e, se le condizioni sono soddisfatte, trasmetterli alle autorità di perseguimento penale competenti. Diverse disposizioni fanno ora riferimento alle autorità cantonali menzionate nell'art. 22b LRD, competenti per la vigilanza LRD sul notariato pubblico.
Inoltre, l'OURD è rivista in relazione agli art. 23 cpv. 7, seconda frase, 29 cpv. 1 e 1 bis, e 35 cpv. 2 LRD.
L'art. 23 cpv. 7 seconda frase LRD stabilisce che il Consiglio federale determina il contenuto e la portata delle informazioni che devono essere comunicate all’MROS tramite il sistema d'informazione previsto dall'art. 23 cpv. 3 LRD. Questa disposizione non comporta materialmente alcuna nuova competenza per il Consiglio federale. Infatti, il contenuto minimo e i dati richiesti per una comunicazione di sospetto sono già previsti oggi dall'art. 3 OURD, che è un'ordinanza del Consiglio federale. Questa frase non fa altro che sancire il diritto esistente nella LBA.
L'art. 29 cpv. 1 LRD introduce uno scambio di informazioni tra le diverse autorità federali preesistenti, tra cui il MROS, e le future autorità incaricate dell'applicazione della LTPM, vale a dire l'UFG in qualità di autorità che tiene il registro per la trasparenza e il DFF in qualità di autorità di controllo della LTPG, nonché le autorità cantonali di vigilanza menzionate all'art. 22b LRD. Il cpv. 1bis della stessa disposizione consente invece al MROS e al SECO di scmabiarsi tutte le informazioni e i documenti necessari all’applicazione della LRD et della legge del 22 marzo 20026 sugli embarghi (LEmb). Inoltre, le autorità sopra citate responsabili della LTPG, le autorità cantonali di vigilanza e il SECO sono stati aggiunti all’art. 35 cpv. 2 LRD all’elenco delle autorità con cui il MROS può scambiare informazioni mediante una procedura di appello.
Infine, alcune modifiche dell’OURD mirano essenzialmente ad armonizzare le diverse versioni linguistiche tra loro.
1.2.3 Modifica di altri atti normativi
L'adozione della LTPG comporta anche la revisione puntuale di altre ordinanze, in particolare l'ordinanza del 17 ottobre 20077 sul registro di commercio (ORC).
1.2.4 Delega agli organismi di autodisciplina
Una parte delle nuove disposizioni della LRD dovrà essere attuata dagli OAD, che sono tenuti a definire il modo in cui gli obblighi di diligenza applicabili ai loro affiliati devono essere adempiuti (cfr. art. 25 cpv. 2 LRD). L’art. 8c cpv. 2 LRD impone in particolare agli OAD di disciplinare la portata degli obblighi di diligenza a carico dei consulenti, prevedendo in particolare obblighi allentati o inaspriti a seconda che il rischio associato alla transazione o al
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cliente sia debole o elevato, nonché definendo i casi in cui il consulente deve chiarire le circostanze e lo scopo della transazione prospettata. Gli OAD dovranno pertanto modificare il proprio regolamento per precisare gli obblighi di diligenza dei consulenti. Dovranno anche prevedere le modalità di controllo dell’osservanza di tali obblighi, definendo in particolare le misure atte ad assicurare la vigilanza sugli avvocati o sui notai nel rispetto del segreto professionale e gli indizi oggettivi di una violazione degli obblighi di diligenza (art. 18a cpv. 3 LRD).
Inoltre, gli OAD dovranno adeguare il proprio regolamento per tenere conto delle modifiche della LRD relative al regime delle sanzioni. Dovranno in particolare stabilire tra di essi un quadro di sanzioni uniforme. Infine, dovranno assicurarsi che le condizioni di affiliazione previste dal proprio regolamento rispettino i principi della parità di trattamento e della libertà economica (art. 25 cpv. 3 lett. a e c LRD).
I regolamenti modificati dovranno essere approvati dalla FINMA ed entrare in vigore contemporaneamente alla LRD rivista. Sarà necessario un coordinamento affinché i futuri regolamenti siano adottati dagli OAD e approvati dalla FINMA per tempo per assicurare l’attuazione della nuova normativa.
Gli OAD dovranno inoltre istituire un tribunale arbitrale permanente comune, cui compete di statuire in merito alle contestazioni riguardanti le loro decisioni (art. 25a LRD). Disporranno di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della LRD rivista per modificare i propri regolamenti al fine di consentire la contestazione delle loro decisioni dinanzi al tribunale arbitrale (art. 42a LRD). Ciò implica che entro tale termine il tribunale arbitrale dovrà essere stato istituito, dovrà aver emesso un regolamento, che a sua volta dovrà essere stato approvato dalla FINMA. La FINMA dovrà inoltre aver approvato le modifiche dei regolamenti degli OAD relative al tribunale arbitrale.
In conformità all’art. 22b cpv. 3 LRD gli obblighi di diligenza per i notai pubblici non saranno definiti dagli OAD, bensì dalle autorità competenti designate dai Cantoni interessati, le quali vigileranno inoltre sull’adempimento di tali obblighi (art. 22b cpv. 1 LRD).
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto
europeo
2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche
Ad oggi, complessivamente 96 Stati hanno introdotto un registro con informazioni sugli aventi economicamente diritto8.
Nel 2024, l’Unione europea (UE) ha approvato nuove prescrizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo9. Queste sono entrate in vigore lo stesso anno e devono essere applicate in tutta l’UE a partire da luglio 2027.
Con la direttiva 2015/849, l’UE impone che tutti gli Stati membri istituiscano dei registri relativi ai titolari effettivi. Nel nuovo regolamento 2024/1624 sono ora contenute prescrizioni più precise in merito alla definizione di titolare effettivo, alle informazioni che le società sono tenute a raccogliere e a iscrivere nel registro nonché all’accesso al registro. Tali disposizioni devono essere attuate in modo uniforme in tutti gli Stati membri.
8 Per ulteriori informazioni cfr. capitolo 3 del messaggio concernente la LTPG, FF 2024 1607 9 Regolamento (UE) n. 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, GU L 2024/1624 19.6.2024 e direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, GU L 2024/1640 19.6.2024.
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Tutte le persone giuridiche, comprese le fondazioni e le associazioni, rientrano nel campo d’applicazione e devono iscriversi nel registro centrale dello Stato in cui hanno sede; questo obbligo si applica anche a costrutti giuridici e trust.
Gli art. da 51 a 61 del regolamento (UE) n. 2024/1624 stabiliscono chi è l’avente economicamente diritto di una società, di una persona giuridica diversa o di un costrutto giuridico come un trust. Le definizioni ivi contenute non coincidono perfettamente con quelle della LTPG o dell’OTPG, nelle quali sono recepite le attuali disposizioni della legislazione in materia di riciclaggio di denaro. Nel diritto dell’UE l’obbligo di identificare le persone è formulato in modo più ampio, in particolare per effetto delle seguenti disposizioni:
- per determinate categorie di società esposte a rischi più elevati, gli Stati membri possono applicare un valore soglia inferiore al 25 per cento (fino al 15 %) (art. 52 par. 2);
- le partecipazioni indirette vengono calcolate moltiplicando le partecipazioni detenute lungo la catena di controllo (art. 52 par. 1);
- per i soggetti giuridici affini ai trust espressi, comprese le fondazioni, vengono identificati i fondatori, i membri dell’organo di amministrazione e i beneficiari (art. 57). L’art. 62 elenca le informazioni che le persone giuridiche devono ottenere sulla titolarità effettiva. Tra queste figurano, in particolare, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo di residenza, la cittadinanza e il numero del documento d’identità di ciascun titolare effettivo. Il soggetto giuridico deve ottenere anche informazioni riguardanti l’assetto proprietario e di controllo, tra cui i nomi e i codici identificativi dei singoli soggetti giuridici o istituti giuridici che fanno parte di tale assetto, nonché una descrizione dei rapporti tra di essi, compresa la partecipazione detenuta a ciascun livello.
L’art. 63 prescrive l’obbligo per i soggetti giuridici di ottenere e mantenere informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva e di trasmetterle al registro centrale senza indebito ritardo. L’art. 64 prevede il medesimo obbligo anche per i trustee.
A norma dell’art. 67, devono adempiere a questi obblighi e iscriversi nel registro corrispondente non solo i soggetti giuridici costituiti in uno Stato membro dell’UE, ma anche quelli che appartengono a determinate categorie o a determinati soggetti giuridici e istituti giuridici esteri. Ciò vale in particolare per enti giuridici costituiti fuori dall’UE che avviano un rapporto d’affari con un soggetto giuridico obbligato ai sensi del regolamento (UE) n. 2024/1624, che acquisiscono immobili o beni di valore considerevole oppure che sono aggiudicatari di un appalto pubblico.
L’art. 10 e seguenti della direttiva 2024/1640 disciplina i diversi registri introdotti secondo il diritto dell’UE, in particolare il registro centrale dei titolari effettivi. Ogni Stato membro deve tenere tale registro. Per l’accesso alle informazioni del registro si applicano le disposizioni degli art. da 11 a 15. Tutte le persone fisiche e giuridiche che dimostrano di avere un interesse legittimo hanno accesso a determinate informazioni quali il nome, il mese e l’anno di nascita, il paese di residenza e le cittadinanze del titolare effettivo. Tra queste figurano, in particolare, persone che agiscono a fini giornalistici od organizzazioni della società civile nonché imprese cui si applicano gli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo in Paesi terzi.
2.2 Ordinanza sul riciclaggio di denaro
Le raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) sono gli standard internazionali di riferimento in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il
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finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Fin dal 2003, tali raccomandazioni prevedono che gli obblighi di diligenza non si applichino soltanto agli istituti finanziari, ma anche a determinate imprese e professioni non finanziarie, in particolare nel settore della consulenza legale e contabile. La Raccomandazione 22 del GAFI disciplina pertanto gli obblighi di diligenza applicabili alle imprese e alle professioni non finanziarie designate. Prevede che gli avvocati, i notai, gli altri liberi professionisti legali e i contabili debbano essere assoggettati a tali obblighi nel caso in cui svolgano determinate attività (lett. d), al pari dei fornitori di servizi ai trust e alle società che offrono determinati servizi (lett. e), in particolare i servizi di domiciliazione o i servizi connessi alla costituzione di persone giuridiche. Secondo la Raccomandazione 23 del GAFI queste stesse imprese e professioni devono adottare anche altre misure (cfr. Raccomandazioni 18-21) e, in particolare, comunicare le operazioni sospette in determinate circostanze. Infine, la Raccomandazione 28 del GAFI prevede che tali imprese e professioni siano soggette a misure di regolamentazione e controllo: i Paesi devono attuare dispositivi di vigilanza efficaci per garantire il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Una panoramica del diritto comparato è presentata nel messaggio concernente la legge sulla trasparenza delle persone giuridiche10. In particolare, tutti gli Stati dell’Unione europea, nonché il Canada, Hong Kong, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, il Regno Unito o Singapore dispongono di un regime che impone obblighi di diligenza alle professioni legali e contabili, ivi inclusi gli avvocati e i notai per la loro attività di consulenza. Dall’adozione del messaggio, altri due Stati, l’Australia e la Cina, hanno adottato una nuova normativa per attuare le raccomandazioni del GAFI in materia di professioni non finanziarie. La portata dell’assoggettamento può variare da un Paese all’altro, ma lo standard del GAFI serve da livello minimo per tutti questi Paesi. Gli Stati Uniti fanno eccezione e non hanno requisiti normativi per le professioni non finanziarie nel senso delle raccomandazioni del GAFI, in particolare le professioni legali o contabili.
3 Attuazione
3.1 Verifica dei requisiti formali
In linea di principio, gli annunci al registro devono avvenire in forma elettronica mediante la piattaforma elettronica EasyGov. Per la procedura elettronica è richiesta un’autenticazione mediante questa piattaforma.
A determinate condizioni, gli enti giuridici possono effettuare annunci anche tramite il registro di commercio. L’annuncio presso il registro di commercio può essere anch’esso presentato in forma elettronica a norma della ORC e, precisamente, attraverso la comunicazione per via elettronica (art. 12b seg. ORC) oppure in forma cartacea. Per semplificare la registrazione dei dati richiesti, l’autorità che tiene il registro mette a disposizione un supporto di registrazione elettronica sotto forma di applicazione web. Questa applicazione web consente all’ente giuridico che effettua l’annuncio di registrare le sue informazioni in modo semplice, come per la piattaforma elettronica EasyGov. Dopo la registrazione è possibile generare un PDF con i dati, che deve essere firmato e presentato all’ufficio del registro di commercio competente. Questo trasmette quindi l’annuncio al registro per la trasparenza, senza però verificarne l’esattezza e la completezza (art. 11 cpv. 3 LTPG).
La comunicazione tra l’autorità che tiene il registro e l’ente giuridico soggetto all'obbligo di informazione deve avvenire, in linea di principio, per via elettronica. Pertanto, l’autorità che tiene il registro comunicherà con l’ente giuridico interessato di norma attraverso la piattaforma elettronica EasyGov. A questo scopo, l’ente giuridico deve essere registrato o deve registrarsi su EasyGov. Tuttavia, al momento dell’annuncio, l’ente giuridico può anche indicare che preferisce ricevere comunicazioni in forma cartacea.
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Anche l’ordinazione degli estratti del registro può avvenire per via elettronica attraverso EasyGov.
Nel caso di procedure amministrative, per le modalità di trasmissione di informazioni si applicano le norme della procedura amministrativa (cfr. art. 21a e 34 segg. della legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa nonché dell’ordinanza del 18 giugno 201012 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi).
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche
Art. 1
A norma dell’art. 2 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 18 LTPG, le persone giuridiche di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera devono tenere un elenco dei loro titolari nel luogo dell’amministrazione effettiva. Questo requisito si applica non solo a persone giuridiche di diritto estero, ma anche ad altri enti giuridici che sono designati dal Consiglio federale, tenendo conto delle raccomandazioni internazionali in materia di trasparenza a fini fiscali (cfr. art. 2 cpv. 3 LTPG).
L’art. 1 concretizza questa delega al Consiglio federale, disponendo che per enti giuridici ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 e dell’art. 18 LTPG si intendono, oltre alle persone giuridiche di diritto estero, anche gli altri enti giuridici di diritto estero a cui, sulla base delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), si applicano i requisiti di trasparenza (cpv. 1). L’art. 2 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 18 LTPG attua una raccomandazione del Forum globale13 e coincide anche con la Raccomandazione 24 del GAFI, che chiede agli Stati di garantire un accesso alle informazioni sugli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche che presentano sufficienti legami con il rispettivo Stato. In veste di organismo internazionale, il Forum globale si occupa di monitorare in modo approfondito e di verificare, nell’ambito di valutazioni tra pari (peer review), l’attuazione degli standard in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni su domanda (Exchange of Information on Request, EOIR)14 nonché in materia di scambio automatico di informazioni a fini fiscali. L’EOIR consiste nello scambio internazionale su domanda di informazioni prevedibilmente rilevanti per l’amministrazione o l’esecuzione delle leggi fiscali nazionali della giurisdizione richiedente. Tutti i membri del Forum globale (dati al 2025: 171 Stati e territori15) hanno acconsentito a sottoporsi a una valutazione tra pari in vista dell’attuazione dello standard EOIR. Anche Stati non membri, ma considerati rilevanti per il lavoro del Forum globale, sono sottoposti a verifica. I singoli Stati e territori vengono verificati al fine di valutare come attuano il quadro legale e regolamentare e come lo applicano nella prassi. La verifica si basa sui termini di riferimento (terms of reference) stilati nel 2016 per valutare l’EOIR, i quali suddividono gli standard in tre categorie, per un totale di dieci criteri di valutazione: disponibilità (A), accesso dell’autorità competente (B) e scambio (C) di informazioni bancarie e contabili nonché di informazioni sui rapporti di proprietà. Se viene rilevata una necessità di miglioramento, al termine della verifica vengono formulate delle raccomandazioni. L’esito finale si compone di un giudizio per ogni criterio importante e di un giudizio complessivo. La situazione dei singoli Stati e territori, i fattori sottostanti la verifica e i suoi risultati sono riportati in un rapporto finale. Questi rapporti vengono pubblicati e gli Stati e i territori oggetto di verifica sono tenuti a seguire le raccomandazioni in essi contenute. Lo
11 RS 172.021 12 RS 172.021.2 13 Cfr. rapporto di audit (peer review) del Forum globale per la Svizzera, 2020, n. 126. 14 Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD
15 https://web-archive.oecd.org/fr/fiscalite/transparence/a-propos/membres/
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scopo ultimo è aiutare le amministrazioni ad attuare in modo efficiente gli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni a fini fiscali.
Il cpv. 2 esplicita quali capitoli dei rapporti di audit pubblicati dal Forum globale per i singoli Stati16 sono rilevanti. Questi rapporti sono completi e contengono analisi dettagliate relative ai principali aspetti della verifica. L’obiettivo è certificare nei confronti degli altri Stati aderenti in che modo gli standard vengono attuati dallo Stato oggetto di verifica. Le informazioni contenute nei rapporti, in particolare le spiegazioni relative a persone giuridiche, enti giuridici e costrutti giuridici, provengono innanzitutto dagli Stati oggetto di verifica e possono quindi essere considerate accurate e affidabili. Gli sviluppi in questo ambito vengono documentati nel quadro delle procedure di monitoraggio e di eventuali rapporti di follow-up. Le spiegazioni al riguardo sono puntuali e quindi di immediata utilità per l’identificazione degli aventi economicamente diritto. Nella parte A (disponibilità di informazioni), i rapporti contengono informazioni sulla costituzione e sull’iscrizione al registro degli enti giuridici rilevanti ai sensi del diritto civile e fiscale, statistiche, spiegazioni specifiche sulle diverse persone giuridiche, sugli enti giuridici e sui costrutti giuridici nonché dati relativi alla disponibilità di informazioni sugli aventi economicamente diritto. Questi dati permettono di tratteggiare un quadro della situazione nei singoli Stati e di identificare le persone giuridiche di diritto estero nonché altri enti giuridici di diritto estero che rientrano nel campo d’applicazione della LTPG. Per eventuali dubbi è possibile contattare l’autorità competente del Paese in questione tramite il segretariato del Forum globale. Il cpv. 3 regolamenta l’eventualità di un ente giuridico di diritto estero con amministrazione effettiva in Svizzera che proviene da uno Stato non aderente al Forum globale e, di conseguenza, è privo di rapporti di valutazione. Visto che gli Stati aderenti al Forum globale sono molto numerosi, si tratta di un’eventualità piuttosto rara, che deve però essere chiarita ai fini di una regolamentazione esaustiva. In un caso di questo genere possono essere utilizzati i rapporti di altri organismi nazionali o internazionali competenti, per esempio i rapporti di valutazione del GAFI, studi di diritto comparato o analisi specifiche dell’Istituto svizzero di diritto comparato. Occorre sottolineare che la definizione anzidetta si applica solo in combinato disposto con l’art. 18 LTPG, che ha recepito l’attuale norma dell’art. 22ibis della legge del 28 settembre 201217 sull’assistenza amministrativa fiscale e prescrive che nel luogo dell’amministrazione effettiva venga tenuto un elenco dei titolari. Non riguarda gli altri obblighi previsti dalla LTPG, compresi gli obblighi di annuncio al registro per la trasparenza.
Art. 2 Controllo tramite partecipazione
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LTPG è avente economicamente diritto di una società ogni persona fisica che, in definitiva, esercita il controllo sulla società partecipandovi con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti oppure la controlla in altro modo. Poiché questa definizione coincide con quella dell’art. 2a cpv. 3 LRD, in linea di principio è possibile, fatte salve disposizioni speciali (come p. es. più avanti l’assenza di uno schema a «cascata» nella determinazione della natura del controllo secondo la LTPG), concretizzare il concetto di avente economicamente diritto facendo riferimento alla prassi di applicazione delle prescrizioni sul riciclaggio di denaro.
Il cpv. 1 precisa quando il controllo è esercitato secondo il primo caso, segnatamente quando l’avente economicamente diritto detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento nella società (controllo tramite partecipazione).
16 I rapporti possono essere consultati qui: 1) www.oecd-ilibrary.org > Browse by Theme and Country > Taxation + Name des Staates > Peer Review Report on the Exchange of Information on Request; 2) Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes | OECD (i rapporti sono ordinati in base all’anno della verifica). 17 RS 651.1
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Un avente economicamente diritto controlla la società direttamente quando detiene la partecipazione determinante in nome proprio e direttamente. L’allegato contiene vari esempi di un tale controllo diretto (cfr. allegato, numero 1).
ll cpv. 2 definisce il controllo indiretto, in adempimento della norma di delega di cui all’art. 6 LTPG. Un avente economicamente diritto controlla una società indirettamente quando controlla altre persone fisiche o giuridiche che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione determinante. Le persone che si interpongono tra società e avente economicamente diritto possono essere persone fisiche (come p. es. nel caso di un rapporto fiduciario), persone giuridiche, altri enti giuridici, trust o società di persone. Insieme costituiscono la catena di controllo che crea un collegamento tra la società e l’avente economicamente diritto. Possono avere sede in Svizzera o all’estero. A seconda della complessità della struttura che mette in collegamento la società e il suo avente economicamente diritto, la catena di controllo può constare di due o più livelli. La catena di controllo è verticale quando una persona fisica detiene una partecipazione in una società che a sua volta detiene, tramite partecipazioni maggioritarie in altre persone giuridiche interposte, almeno il 25 per cento delle quote, mentre è orizzontale quando una persona fisica esercita il controllo su diverse società che insieme detengono almeno il 25 per cento delle quote di un ente giuridico.
Il cpv. 3 indica il valore soglia per il controllo indiretto tramite partecipazioni in diversi enti giuridici: un avente economicamente diritto controlla una società indirettamente se detiene almeno il 50 per cento delle quote di una o più società intermedie che a loro volta detengono, direttamente o indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto della società interessata. In altri termini: il valore soglia determinante per il controllo di una società tramite partecipazione è del 25 per cento al primo livello della catena di controllo e, a partire dal secondo livello, del 50 per cento. Se al primo livello non viene raggiunto il 25 per cento o se tale soglia è raggiunta ma al secondo livello non viene raggiunto il 50 per cento, e se non viene esercitato un controllo in altro modo (art. 3), a titolo sussidiario deve essere annunciato come avente economicamente diritto il membro superiore dell’organo direttivo (art. 4 LTPG e art. 11 cpv. 2 seg.).
In una società anonima di diritto svizzero, il capitale determinante secondo la vigente prassi di applicazione della LRD è quello risultante dalla somma del capitale azionario e il capitale di partecipazione iscritti nel registro di commercio. Se la società ha diverse categorie di titoli di partecipazione, anche queste devono essere sommate. Per calcolare se uno dei valori soglia determinanti è stato raggiunto vengono quindi sommati le azioni e i buoni di partecipazione detenuti da una persona. Lo stesso vale per le altre persone giuridiche di diritto svizzero, come le società a garanzia limitata o le società cooperative. In questo caso devono essere incluse nel calcolo dell’ammontare del capitale anche tutte le componenti di capitale proprio che sono durevolmente a disposizione dell’impresa, come il capitale sociale per la società a garanzia limitata o il capitale di partecipazione per la società cooperativa. I buoni di godimento o i diritti di successiva acquisizione di azioni o di titoli di partecipazione, come per esempio i diritti di conversione o d’opzione ai sensi dell’art. 653b del Codice delle obbligazioni (CO)18, possono essere esclusi; in determinate circostanze, questi possono essere rilevanti per il controllo in altro modo, per esempio se permettono di esercitare il controllo sulla società. Le disposizioni si applicano per analogia agli enti giuridici esteri. Anche nel loro caso, quindi, per il calcolo dei valori soglia devono essere sommati i diversi tipi di capitale.
Il controllo tramite partecipazione si considera di regola acquisito appena l’avente economicamente diritto diventa titolare della partecipazione determinante. Non è sufficiente la mera conclusione di un contratto per l’acquisto o per l’alienazione di titoli di partecipazione o di diritti che permettono di controllare la società. Per esempio, se le azioni nominative di una società anonima possono essere trasferite solo con l’approvazione della società (art. 685a
18 RS 220
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CO), il nuovo azionista maggioritario diventa avente economicamente diritto non già al momento della conclusione del contratto per il trasferimento delle partecipazioni determinanti ma solo quando ha ricevuto i titoli di partecipazione, gli è stata accordata l’approvazione della società e risulta iscritto nel libro delle azioni (art. 685c e art. 686 CO). Su questo punto, la norma diverge dall’art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza FINMA del 3 dicembre 201519 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA), secondo cui l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 120 cpv. 1 della legge del 19 giugno 201520 sull’infrastruttura finanziaria sorge già con la costituzione del diritto all’acquisto o all’alienazione di titoli di partecipazione (negozio obbligatorio), indipendentemente dall’esistenza di un vincolo relativo a tale diritto. Il diritto sulle borse dispone infatti che la creazione di una nuova posizione e il superamento di un valore limite determinante venga comunicato senza indugio.
L’allegato contiene vari esempi di controlli indiretti (cfr. allegato, numero 2).
Art. 3 Controllo esercitato in altro modo
Il controllo può esser esercitato tramite una partecipazione (art. 2) oppure in altro modo (cfr. art. 4 LTPG). Per l’identificazione delle persone aventi economicamente diritto non bisogna quindi limitarsi ad accertare se esiste una partecipazione di controllo nel capitale ma occorre anche verificare se esistono altri mezzi di controllo rilevanti che non presuppongono una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto. La domanda se una persona fisica esercita il controllo in altro modo non è consequenziale, non deve cioè essere posta solo nel caso in cui non esistesse una partecipazione pari ad almeno il 25 per cento. Entrambe le questioni (controllo tramite partecipazione e controllo in altro modo) devono essere chiarite in contemporanea. Su questo punto l’identificazione dell’avente economicamente diritto secondo la LTPG diverge dall’approccio a cascata previsto nell’art. 2a cpv. 3 LRD. Questa divergenza è giustificata in quanto la società non si trova nella stessa situazione di un intermediario finanziario: la società deve essere in ogni momento in grado di stabilire da chi viene effettivamente controllata e può farlo grazie al fatto che sa sempre da chi e in che modo vengono prese le decisioni determinanti.
L’art. 3 precisa il concetto del controllo in altro modo, in adempimento della norma di delega di cui all’art. 6 LTPG. Il controllo in altro modo si basa su mezzi che permettono di esercitare un controllo di diritto o di fatto sulla società. Esistono vari mezzi di controllo possibili. Questi scaturiscono generalmente da contratti o statuti oppure da rapporti economici o personali tra diverse persone in relazione alla società. Questi mezzi permettono di esercitare un controllo, ossia un’influenza significativa su decisioni importanti della società, in particolare per quanto riguarda la distribuzione degli utili, anche mediante diritti di veto. Un controllo di questo genere si ha per esempio quando una persona esercita un’influenza significativa sulle decisioni della direzione perché in precedenza ha fatto parte del consiglio di amministrazione e ha trasferito le proprie azioni ai suoi figli, senza però ritirarsi davvero. Nell’ordinanza sono elencate le manifestazioni più frequenti di esercizio del controllo in altro modo, che coincidono con quelle identificate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione all’applicazione dell’art. 2a cpv. 3 LRD nonché con quelle elencate negli orientamenti del GAFI a proposito della Raccomandazione 24 in materia di trasparenza delle persone giuridiche21. Gli esempi di natura del controllo con altri mezzi elencati nell’ordinanza non sono comunque esaustivi.
Nel cpv. 1 sono elencate ipotesi in cui si deve senz’altro presumere un controllo in altro modo. Si tratta di casi in cui una persona che non detiene una partecipazione determinante nella società dispone comunque del diritto o la possibilità effettiva di nominare più della metà dei
19 RS 958.111 20 RS 958.1 21 FATF, Guidance on beneficial ownership of legal persons, marzo 2023, disponibile in inglese su: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal- Persons.html.
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membri del consiglio di amministrazione, di opporre il proprio veto alle decisioni della società o di far adottare decisioni che comportano la distribuzione degli utili della società.
Il cpv. 2 precisa poi i criteri sui quali può basarsi un controllo in altro modo, che vanno però esaminati singolarmente per stabilire se nel singolo caso permettono di esercitare un’influenza sufficiente all’interno della società, in considerazione delle caratteristiche della società e di altre circostanze rilevanti. Più persone possono trovare un accordo su come esercitare i loro diritti di voto o su come distribuire gli utili della società, ed esercitare in questo modo il controllo sulla società, anche se le singole partecipazioni non raggiungono né superano la soglia del 25 per cento. Una persona potrebbe anche agire su mandato di un terzo e detenere le azioni o le quote di una società in nome proprio ma per conto del terzo (mandato fiduciario); il terzo in questo caso è l’avente economicamente diritto effettivo della società e deve essere identificato come tale. I rapporti fiduciari nonché gli accordi tra gli azionisti devono quindi essere analizzati per comprendere se permettono di esercitare un’influenza comparabile a quella esercitabile in virtù di una partecipazione nella società almeno pari al 25 per cento. Nell’accertare se una o più persone che non detengono una quota della società almeno pari al 25 per cento esercitano comunque un’influenza significativa, devono essere considerati anche strumenti come prestiti, regole speciali previste negli statuti o i rapporti tra familiari.
Possono essere rilevanti anche altre forme di controllo effettivo. Il fatto che qualcuno, in virtù di una procura, abbia la facoltà di disporre dei conti della società o di conferire ordini bancari per la stessa senza esercitare alcuna funzione nella società, non è di per sé sufficiente a giustificare una forma di controllo in altro modo, ma può essere indicativo del fatto che la persona in questione eserciti un controllo sulla società, per esempio in virtù di rapporti personali con i membri del consiglio di amministrazione o con gli aventi economicamente diritto. È anche possibile che una persona con una partecipazione inferiore al 25 per cento controlli una società, precisamente quando la cerchia degli azionisti è molto diffusa e tale persona esercita comunque un’influenza significativa sulle decisioni della società in ragione della sua posizione dominante.
Il cpv. 3 chiarisce che il controllo in altro modo può essere esercitato anche indirettamente. Per esempio, il caso in cui tre azionisti di una società si accordano tra loro su come esercitare i rispettivi diritti di voto e, così facendo, controllano congiuntamente l’intero capitale azionario della filiale detenuta da questa società. Una persona può esercitare il controllo in altro modo da sola (p.es. una persona che esercita un’influenza determinante in virtù del suo diritto di nominare più della metà del consiglio di amministrazione) oppure d’intesa (p.es. più persone all’interno di un gruppo aziendale a conduzione familiare che esercitano d’intesa il controllo sulla società, sebbene nessuno di loro disponga di una quota pari ad almeno il 25 per cento).
L’allegato contiene degli esempi sul controllo in altro modo (cfr. allegato, numero 1.3).
Art. 4 Rapporti fiduciari
Una persona che non è azionista della società e quindi non vi detiene una partecipazione determinante ai sensi dell’art. 4 LTPG può incaricare un terzo di detenere tale partecipazione per suo conto. Si tratta, in questo caso, di una forma di sostituzione indiretta corrispondente alla definizione di rapporto fiduciario previsto dal diritto privato svizzero; è diffusa soprattutto negli Stati del common law che riconoscono l’intervento del nominee shareholder incaricato da una persona o da una società, il nominator. Il nominee shareholder, rispettivamente il fiduciario, detiene le quote di una società in nome proprio, ma per conto di un’altra persona, il nominator, rispettivamente il mandante.
Per determinare l’avente economicamente diritto è necessario considerare tali rapporti fiduciari.
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Questi rapporti fiduciari corrispondono a una forma di controllo in altro modo in quanto permettono a una persona di esercitare il controllo su una società con modalità simili a quelle del titolare di una quota pari o superiore al 25 per cento (cfr. anche art. 3 cpv. 2 lett. e).
Il disegno di legge proposto dal Consiglio federale prevedeva regole di trasparenza speciali per i rapporti fiduciari, applicabili a membri del consiglio di amministrazione, gerenti, soci nonché azionisti che operano a titolo fiduciario. Il Parlamento ha eliminato queste regole dal disegno, compresa la definizione di rapporto fiduciario contenuta nel capitolo corrispondente del disegno di legge (art. 15 D-LTPG).
Il termine rapporto fiduciario è quindi rilevante solo se permette di identificare l’avente economicamente diritto di un ente giuridico, al fine di certificare un controllo (indiretto) in altro modo nel senso di cui sopra. Inoltre, tutta una serie di rapporti fiduciari che ricadrebbero nella definizione ampia di nominee del GAFI, per esempio il rappresentante indipendente che esercita il diritto di voto in assemblea generale, non rientra nel campo d’applicazione della legge. Ciò è giustificato dal fatto che a tali rapporti fiduciari è associato un rischio basso di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e che le autorità competenti dispongono di informazioni complete, esatte e attuali sugli aventi economicamente diritto della persona giuridica.
L’art. 4 chiarisce che gli azionisti e i soci che operano a titolo fiduciario sono le persone che esercitano in nome proprio ma per conto di terzi i diritti patrimoniali inerenti a una quota sociale. In queste situazioni l’azionista o il socio fiduciario è proprietario di diritto delle quote, è iscritto come tale nel libro delle quote ed esercita in nome proprio i diritti societari e patrimoniali inerenti alle quote. La particolarità sta nel fatto che l’azionista o il socio fiduciario agisce per conto di un’altra persona, di solito sulla base di un contratto di mandato in cui si impegna a esercitare i diritti secondo le istruzioni del mandante e a restituire le quote al termine del mandato. In un rapporto fiduciario di questo genere l’azionista o il socio che opera a titolo fiduciario non è l’avente economicamente diritto sulle quote da lui detenute. L’avente economicamente diritto è il mandante oppure, se questo si colloca all’interno di una catena di controllo, la persona fisica a monte del mandante.
Art. 5 Operazioni effettuate d’intesa
L’art. 4 cpv. 1 LTPG recepisce la definizione dell’art. 2a cpv. 3 LRD e prevede che l’avente economicamente diritto può detenere una partecipazione determinante da solo o d’intesa con terzi. Nell’art. 5 OTPG viene precisata la partecipazione detenuta d’intesa.
Come descritto nel messaggio del 22 maggio 202422, il concetto di agire d’intesa ha qui lo stesso significato a esso attribuito nella legislazione sulle borse. L’art. 5 OTPG coincide con il contenuto dell’art. 12 OInFi-FINMA: agisce d’intesa chi si accorda con terzi, mediante contratto o altre misure adottate in modo organizzato, in vista dell’acquisto di una partecipazione, dell’esercizio di diritti di voto o del controllo esercitato in altro modo sulla società.
L’agire d’intesa con terzi presuppone una minima finalità interna e organizzazione verso l’esterno; può basarsi in modo giuridicamente vincolante su un comportamento concludente. L’azione concertata deve essere finalizzata al controllo della società; ciò si verifica quando l’acquisto congiunto delle azioni permette oggettivamente di esercitare il controllo e le circostanze suggeriscono che tale acquisto abbia proprio tale finalità.
Un accordo per agire d’intesa si ha segnatamente quando vengono conclusi rapporti giuridici che hanno per oggetto l’acquisto di una partecipazione o l’esercizio di diritti di voto
22 FF 2024 1607, pag. 83 seg.
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(convenzione di voto tra azionisti) o la costituzione, da parte di persone fisiche, di un gruppo di società o imprese controllato da una partecipazione pari o superiore al 25 % o in altro modo.
L’accordo tra le persone in questione non deve necessariamente essere formalizzato sotto forma di una convenzione che unisce gli azionisti. Anche un accordo informale può essere rilevante se permette a più persone di esercitare i loro diritti di voto in modo coordinato.
Una società semplice è un gruppo di terzi che agiscono d’intesa ai sensi dell’art. 4 LTPG. Tutti i suoi soci sono aventi economicamente diritto di società nelle quali la società semplice detiene una partecipazione pari o superiore al 25 %.
Un altro esempio è quello della comunione ereditaria: gli eredi esercitano il controllo d’intesa.
Art. 6 Informazioni sulla natura e sull’estensione del controllo
Secondo l’art. 7 LTPG, le società assoggettate alla presente legge devono identificare i propri aventi economicamente diritto. Devono quindi determinare chi sono gli aventi economicamente diritto, nonché la natura e l’estensione del controllo da essi esercitato.
Secondo l’art. 7 cpv. 1 LTPG, una società deve raccogliere le informazioni relative alla natura e all’estensione del controllo esercitato necessarie per accertare i criteri di cui all’art. 4 o all’art. 5 LTPG. L’art. 6 OTPG stabilisce le informazioni che la società deve raccogliere.
Secondo il cpv. 1, in un primo passaggio la società deve definire la natura del controllo esercitato da un avente economicamente diritto. Il concetto di «natura» designa il rapporto, di diritto o di fatto, su cui si basa il controllo (proprietà diretta o indiretta di quote sociali, controllo in altro modo). La società constata dapprima se l’avente economicamente diritto esercita il controllo da solo o d’intesa con terzi (cfr. anche art. 5). Poi determina se il controllo è esercitato in modo diretto o indiretto (tramite una catena di controllo, cfr. anche art. 2). Infine, deve indicare se il controllo è esercitato tramite partecipazione (art. 2) o in altro modo (art. 3).
Secondo il cpv. 2, in un secondo passaggio la società deve definire l’«estensione» del controllo, vale a dire l’estensione della partecipazione in questione. Non deve determinare esattamente il numero di azioni o la percentuale di partecipazione dell’avente economicamente diritto. Deve semplicemente indicare se tale persona raggiunge o supera determinati valori soglia. In tal caso essa stabilisce se il controllo esercitato dall’avente economicamente diritto si basa su una partecipazione al capitale o ai diritti di voto pari o superiore al 25 % e inferiore o pari al 50 % (≥25% e ≤50%), superiore al 50 % e inferiore o pari al 75 % (>50% e ≤75%) o superiore al 75 % (>75%). Queste informazioni devono servire come base per l’annuncio al registro per la trasparenza (cfr. art. 10).
Secondo il cpv. 3, una società controllata da più aventi economicamente diritto che agiscono d’intesa tra loro (riguardo a questo concetto cfr. art. 5) accerta singolarmente l’identità di ciascun avente economicamente diritto e raccoglie i dati necessari per la relativa identificazione (cittadinanza, Comune di residenza ecc.). La partecipazione detenuta dalle persone che agiscono d’intesa viene invece determinata in modo globale; in altre parole, la società non deve indicare le singole partecipazioni detenute da ciascuna persona.
Art. 7 Informazioni sulla catena di controllo
L’avente economicamente diritto può controllare la società attraverso diverse persone, società di persone o costrutti giuridici (in particolare trust). La totalità delle relazioni, di diritto e di fatto, che esistono tra le diverse persone e gli enti giuridici interessati e che consentono all’avente economicamente diritto di esercitare un controllo effettivo sulla società costituisce la catena di controllo.
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In alcune configurazioni in cui è più difficile creare trasparenza o in cui sussiste il rischio elevato che la società sia utilizzata per scopi illegali, quest’ultima deve non solo raccogliere informazioni sull’avente economicamente diritto (ossia sulla persona che esercita in definitiva il controllo), ma anche sulle persone, gli enti giuridici, le società di persone e i trust che fanno parte della catena di controllo e che, quindi, rappresentano i livelli di controllo tra l’avente economicamente diritto e la società bersaglio. Attraverso la raccolta di queste informazioni si intende evitare che l’identità effettiva dell’avente economicamente diritto di una società sia annunciata al registro in maniera inesatta. Contribuisce anche indirettamente a ridurre il rischio che la società sia utilizzata per il riciclaggio di denaro o per altre attività illegali. Le informazioni relative alla catena di controllo rivestono grande importanza dal punto di vista operativo per le autorità incaricate del riconoscimento e del perseguimento dei casi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, come il MROS e le autorità di perseguimento penale federali e cantonali. Esse servono anche da base per l’analisi dei rischi svolta dalle autorità competenti nell’ambito della valutazione nazionale dei rischi. A livello internazionale molti Paesi, tra cui gli Stati membri UE, hanno adottato nei propri registri misure volte a migliorare la trasparenza relativamente al controllo indiretto esercitato su società e altre persone giuridiche.
Il cpv. 1 definisce le categorie di società interessate. Si tratta in primo luogo di strutture che risultano complesse a causa del numero di livelli di controllo, segnatamente quelle che presentano almeno due livelli tra l’avente economicamente diritto e la società bersaglio (sono pertanto esclusi i casi in cui l’avente economicamente diritto controlla una società madre che a sua volta esercita direttamente il controllo su una filiale).
Inoltre, si tratta di strutture che includono un rapporto fiduciario o un trust, ovvero di strutture che spesso mancano di trasparenza e sono frequentemente attive a livello transnazionale, così da poter essere utilizzate da criminali per dissimulare la propria identità. E, infine, si tratta di enti giuridici in cui almeno un avente economicamente diritto è interessato da misure coercitive ai sensi della LEmb. In questi casi non ha importanza il numero di livelli di cui si compone la catena di controllo. Appena si è in presenza, per esempio, di un trust o di un rapporto fiduciario, la società è tenuta a raccogliere le informazioni relative alla catena di controllo che la collega al avente economicamente diritto.
Le categorie qui definite servono solamente all’applicazione dell’art. 6 OTPG; non fungono da base per l’analisi dei rischi che viene richiesta agli intermediari finanziari secondo la LRD. Di conseguenza, la categorizzazione dei rischi effettuata dall’autorità che tiene il registro non esonera gli intermediari finanziari dal procedere alla propria categorizzazione e analisi dei rischi in materia di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione.
Il cpv. 2 definisce le informazioni che la società è tenuta a raccogliere riguardo a questi elementi della catena di controllo. Tali informazioni sono ridotte al minimo indispensabile al fine di consentire alle autorità che consultano il registro (p. es. l’autorità penale o l’autorità di controllo) di procedere a un’identificazione sufficientemente sicura e, al tempo stesso, ridurre per la società interessata l’onere relativo all’aggiornamento di tali dati.
Per le persone fisiche che fanno parte della catena di controllo (p. es. nel caso di un rapporto fiduciario), oltre al luogo di residenza occorre accertare anche il numero postale di avviamento, dal momento che esistono toponimi e Comuni con la stessa designazione, che possono essere distinti solamente sulla base di tale numero. Non è invece richiesta l’indicazione della via, poiché non risulta indispensabile ai fini dell’identificazione.
Nel caso di enti giuridici di diritto privato svizzero (p. es. società di capitali, fondazioni, associazioni e società di persone) ai quali è già stato assegnato un numero d’identificazione delle imprese (IDI) ai sensi della legge federale del 18 giugno 201023 sul numero
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d’identificazione delle imprese (LIDI), è sufficiente l’indicazione della ditta o del nome e l’IDI. L’autorità che tiene il registro può così individuare le informazioni sulla sede e la forma giuridica in un processo automatizzato in base ai dati inseriti nel registro di commercio.
Se invece l’ente giuridico non dispone dell’IDI (per esempio se la catena include un’associazione non iscritta nel registro di commercio), si dovranno fornire anche indicazioni sulla forma giuridica, il nome e il numero postale di avviamento del luogo della sede, nonché il numero postale di avviamento del Comune della sede. Si tralascia l’indicazione dell’indirizzo della sede, in quanto tale informazione non è obbligatoriamente necessaria per l’identificazione. Se necessario, le autorità possono reperire l’indirizzo della sede dall’indicazione della sede.
Nel caso di enti giuridici di diritto estero si devono accertare la ditta, la forma giuridica, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede dell’ente giuridico. Occorre inoltre chiarire se l’ente giuridico dispone già di un IDI. Se l'entità giuridica non dispone di un IDI, la società verifica se possiede un numero di identificazione estero simile.
Nel caso di trust, occorre accertare il nome del trust, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese della sede del trust. Si dovrà inoltre chiarire se il trust dispone di un IDI. In caso negativo, occorre verificare se possiede un numero d’identificazione estero equivalente. La società deve inoltre chiarire i ruoli delle parti presenti nel trust (p. es. disponente, trustee, protettore o beneficiario).
Art. 8 Informazioni sul controllo esercitato in altro modo
Se la società è controllata in altro modo (cfr. art. 3), deve raccogliere determinate informazioni supplementari su come è esercitato il controllo. Tali informazioni sono stabilite nell’art. 8.
Per prima cosa, la società deve chiarire le modalità con cui è esercitato il controllo sulla base delle categorie indicate nell’art. 3 (lett. a). Deve precisare, per esempio, se il controllo è esercitato attraverso un’intesa tra gli azionisti, un diritto di veto o relazioni famigliari.
Se il controllo è esercitato attraverso un rapporto fiduciario, la società dovrà in ogni caso identificare il mandante o il fiduciario (cfr. art. 7 cpv. 2). Se il mandante coincide con l’avente economicamente diritto, oltre alle informazioni sull’avente economicamente diritto la società dovrà raccogliere solamente quelle necessarie riguardo al fiduciario che detiene una partecipazione significativa nella società. Tuttavia, questo obbligo vale anche se la catena di controllo è più lunga e comprende un rapporto fiduciario su un altro livello. Tali situazioni rappresentano in ogni caso una forma indiretta di controllo, dal momento che tra la società e l’avente economicamente diritto c’è sempre una persona interposta. Se, per esempio, l’avente economicamente diritto controlla una società anonima che ha affidato a un fiduciario l’incarico di detenere una quota pari almeno al 25 % di una società a garanzia limitata (la società bersaglio), quest’ultima deve identificare non solo l’avente economicamente diritto, ma anche la mandante (la società anonima) e il fiduciario (cfr. all. n 2.4 e 2.5).
Infine, la lett. b precisa che, nel caso di un controllo esercitato in altro modo che non sia tramite una partecipazione, ma che sia basato su una partecipazione determinabile detenuta nella società, la società deve definire anche l’estensione di questa quota secondo i valori soglia di cui all’art. 6 cpv. 2 (25 %, 50 % o 75 %). Se, per esempio, un fiduciario detiene per il mandante il 60 per cento di una società, la società annuncia di essere controllata in altro modo e che tale controllo si basa su una quota superiore al 50 per cento.
Art. 9 Identificazione delle persone da annunciare
Le «persone da annunciare» sono gli aventi economicamente diritto, le persone soggette all’obbligo d’annuncio (cfr. art. 9 cpv. 3 LTPG in combinato disposto con l’art. 12) e altre
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persone fisiche che vengono annunciate nell’ambito delle indicazioni relative alla catena di controllo. Per ogni persona da annunciare si deve procedere a un chiarimento secondo le disposizioni di cui all’art. 9.
La LTPG non prevede che, ai fini dell’identificazione delle persone da annunciare, gli enti giuridici rilevino il numero AVS. Di conseguenza, anche l’ordinanza non richiede che tale informazione faccia parte dei chiarimenti che devono essere effettuati dagli enti giuridici.
L’ente giuridico deve solo chiarire se la persona da annunciare dispone di un numero AVS. Qualora non sia possibile verificare l’esistenza di un numero AVS dai documenti interni, la società potrà, per esempio, chiedere alla persona interessata se dispone di tale numero. Occorre tenere presente che, in linea di principio, ogni persona che risiede o lavora in Svizzera riceve un numero AVS, indipendentemente dalla cittadinanza (cfr. art. 50c della legge federale del 20 dicembre 194624 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti).
Se l’ente giuridico conferma che la persona da annunciare dispone di un numero AVS, con tale informazione l’autorità che tiene il registro può verificare l’identità della persona annunciata tramite un confronto automatico con gli inserimenti nella banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione (v. considerazioni di seguito relative all’art. 36 cpv. 2). Se la persona da annunciare non dispone ancora di un numero AVS, la società dovrà richiedere una copia della carta d’identità o una copia del passaporto o della carta di soggiorno svizzera. Sulla base di tale copia, l’autorità che tiene il registro potrà ordinare all’Ufficio centrale di compensazione un numero AVS per tale persona (v. considerazioni di seguito relative all’art. 36 cpv. 3).
Art. 10 Informazioni sugli enti giuridici
Per poter identificare in maniera univoca la società che effettua l’annuncio, il cpv. 1 prevede che, all’atto di effettuare l’annuncio, essa dichiari il proprio IDI e la ditta o il nome. L’autorità che tiene il registro verifica le informazioni annunciate in base ai dati del registro di commercio e del registro IDI (art. 36). Le società di diritto privato svizzero non sono tenute a fornire indicazioni sulla propria sede nell’annuncio. L’autorità che tiene il registro la aggiunge d’ufficio nel registro per la trasparenza in base alle informazioni ricavate dal registro di commercio.
Affinché l’autorità che tiene il registro o l’autorità di controllo abbia una persona di contatto per il successivo controllo dei dati presenti nel registro per la trasparenza, dovranno essere forniti anche i dati di contatto della persona che effettua l’annuncio. Il termine «funzione» è intenzionalmente definito in modo ampio e può includere qualsiasi funzione presente in una società, per esempio il presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore, il segretario, il capodivisione ecc. Lo stesso termine può inoltre comprendere funzioni esterne alla società, per esempio nel caso in cui l’esecuzione dell’annuncio sia delegata a terzi. In questi casi, come funzione è possibile indicare anche «fiduciario, consulente fiscale» o definizioni analoghe.
La comunicazione tra l’autorità che tiene il registro e la società avviene di regola in forma elettronica. Se la società predilige una comunicazione in formato cartaceo (per posta), lo dovrà annotare sull’annuncio al registro per la trasparenza.
Per gli enti giuridici di diritto estero, il cpv. 2 prevede che siano segnalati anche la forma giuridica, il luogo, il numero postale di avviamento e il Paese nel quale si trova la sede dell’ente giuridico da annunciare.
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Gli enti giuridici esteri devono indicare anche l’IDI. Se al momento dell’annuncio non dispongono di alcun IDI, l’Ufficio federale di statistica ne assegnerà loro uno automaticamente attraverso il collegamento diretto della piattaforma elettronica al sistema IDI (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c n. 5 LIDI). Inoltre, al momento dell’annuncio, gli enti giuridici devono indicare in quale categoria ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 let. b LTPG rientra l’ente giuridico (p. es. se si tratta di un ente giuridico con una filiale in Svizzera iscritta nel registro di commercio).
Per poter assicurare che la corrispondenza dell’autorità che tiene il registro o dell’autorità di controllo pervenga anche alla società di diritto estero, quest’ultima dovrà indicare un rappresentante o un recapito in Svizzera.
Come per gli enti giuridici di diritto privato svizzero, la società di diritto estero deve inoltre fornire dati sulla persona che effettua l’annuncio ed eventualmente sulla scelta della comunicazione per via cartacea.
Il cpv. 3 concretizza le informazioni che devono essere annunciate se una società è in parte detenuta da una società quotata in borsa in Svizzera o all’estero. Il valore soglia del 25 % è dovuto al fatto che per le partecipazioni al di sotto di questo valore non si parla di «controllo» ai sensi della LTPG (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. a). Il limite superiore del 75 % risulta a sua volta dall’art. 3 let. a LTPG, secondo cui le filiali detenute per oltre il 75 % da una o più società i cui diritti di partecipazione sono interamente o parzialmente quotati in borsa sono escluse dal campo d’applicazione della legge.
Le informazioni da annunciare serviranno a identificare in maniera univoca, da un lato, la società che effettua l’annuncio e, dall’altro, la borsa in cui sono quotate le partecipazioni. Se disponibile, deve essere annunciato anche il simbolo di borsa delle partecipazioni.
Art. 11 Informazioni sull’avente economicamente diritto
Cpv. 1: per ogni avente economicamente diritto, la società trasmette le informazioni previste dalla legge (art. 9 cpv. 1–3 LTPG). Inoltre, la società trasmette le informazioni che ha raccolto conformemente ai propri obblighi concernenti la natura e l’estensione del controllo e quelle per l’identificazione degli aventi economicamente diritto (art. 6 segg.). Le informazioni da annunciare includono pure i dati raccolti riguardo alla catena di controllo, in particolare anche quelli per l’identificazione delle persone fisiche all’interno della catena di controllo (art. 9).
Cpv. 2: se nessuna persona fisica raggiunge i valori soglia di cui all’art. 6 cpv. 2 e non controlla in altro modo la società che effettua l’annuncio, quale avente economicamente diritto dovrà essere annunciato a titolo sussidiario il membro superiore dell’organo direttivo (art. 4 cpv. 2 LTPG). Al cpv. 2 sono stabilite le informazioni che devono essere annunciate in questo caso.
Cpv. 3 lett. a: nel caso di enti giuridici di diritto privato svizzero occorre annunciare la persona che detiene la presidenza della direzione, sempre che l’ente giuridico disponga di tale organo. Se la forma giuridica consente la delega della gestione (come p. es. nel caso della società anonima svizzera, art. 716 cpv. 2 CO) e se la società si è avvalsa di questa possibilità, dovrà essere annunciato il presidente di tale gestione. Nella pratica i ruoli corrispondenti sono spesso designati con il termine CEO oppure presidente della gestione o della direzione. Se la società non ha esercitato il diritto di delega della gestione, si applica il cpv. 3 lett. a n. 2. Occorre considerare che, diversamente dalla società anonima svizzera, la società a garanzia limitata di diritto svizzero prevede sempre un organo di gestione. I gerenti della società a garanzia limitata devono essere iscritti nel registro di commercio (cfr. art. 73 cpv. 1 lett. p ORC). In generale deve essere identificata la persona che decide in merito all’attività quotidiana dell’ente giuridico. In caso di liquidazione o moratoria deve essere annunciato il liquidatore o il commissario.
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Cpv. 3 lett. b: nel caso di enti giuridici di diritto estero occorre annunciare funzioni equivalenti a quelle elencate alla lett. a. È determinante chi, all’interno dell’ente giuridico, dirige l’organo preposto alla gestione.
Cpv. 4: se le funzioni di cui alla lett. a del cpv. 3 sono esercitate congiuntamente da diverse persone (p. es se sussiste una direzione o sono presenti più liquidatori), queste dovranno essere dichiarate insieme nello stesso annuncio.
Art. 12 Informazioni in caso di mancata identificazione o verifica degli aventi economicamente diritto
La persona soggetta all'obbligo di informazione deve essere annunciata quando esistono aventi economicamente diritto, ma non è possibile identificarli o verificarne l'identità sulla base delle informazioni ricevute (art. 9 cpv. 3 LTPG). In tal caso, la persona soggetta all'obbligo di informazione non è considerata avente economicamente diritto, ma funge esclusivamente da interlocutore per le autorità.
Questa situazione deve essere chiaramente distinta dal caso in cui il membro superiore dell’organo direttivo deve essere annunciato a titolo sussidiario quale avente economicamente diritto (art. 11 cpv. 3). In questi casi nessuna persona fisica soddisfa i criteri di un avente economicamente diritto (art. 4 cpv. 1 e 2 LTPG).
L'ordinanza definisce le informazioni che la società deve fornire sulla persona soggetta all'obbligo di informazione, sugli sforzi compiuti per identificare l'avente economicamente diritto e su quest'ultimo.
Art. 13 Procedura di annuncio tramite la piattaforma elettronica
In generale, gli annunci devono essere effettuati attraverso la piattaforma elettronica centralizzata EasyGov gestita dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Sono esclusi unicamente gli annunci che vengono presentati all’ufficio del registro di commercio competente (art. 11 LTPG). Attraverso la piattaforma elettronica già oggi è possibile sbrigare in modo semplice, rapido ed efficiente un gran numero di pratiche amministrative necessarie per gli enti giuridici. Per poter annunciare gli aventi economicamente diritto attraverso la piattaforma elettronica, gli enti giuridici devono prima registrarsi sulla piattaforma, sempre che non vi abbiano già provveduto. A tal fine è necessaria un’autenticazione a due fattori. In questo ambito trova applicazione AGOVaq200, la nuova procedura di accesso delle autorità svizzere, utilizzata anche nell’ambito di altri servizi forniti da autorità federali e cantonaliArt. 14 Procedura di annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio
Una società può annunciare i propri aventi economicamente diritto all’ufficio cantonale competente del registro di commercio invece che al registro per la trasparenza, se contestualmente alla presentazione dell’annuncio al registro per la trasparenza esegue un’iscrizione nel registro di commercio e conferma altresì che tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società (cfr. art. 11 cpv. 1 LTPG).
Cpv. 1 lett. a: l’annuncio deve essere allegato all’iscrizione nel registro di commercio come documento separato perché, in caso contrario, le informazioni notificate per il registro per la trasparenza verrebbero pubblicate nei documenti giustificativi relativi all’iscrizione nel registro di commercio insieme ai documenti di tale registro.
Cpv. 1 lett. b: l’annuncio all’ufficio del registro di commercio può essere inoltrato su carta o in forma elettronica. In caso di inoltro per via elettronica si applicano le disposizioni sulla comunicazione elettronica contenute nell’ordinanza sul registro di commercio (art. 12b segg. ORC).
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Cpv. 1 lett. c: l’annuncio che viene presentato all’ufficio del registro di commercio deve essere firmato da una delle persone di cui all’art. 17 ORC. In caso di firma collettiva, l’annuncio deve essere sottoscritto da due persone autorizzate a firmare secondo l’art. 17 ORC. Come per l’iscrizione nel registro di commercio, si applicano le seguenti regole per la firma: per le iscrizioni elettroniche è necessaria una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata (come previsto dall’art. 14 cpv. 2bis CO). L’annuncio può essere firmato da una persona autorizzata a firmare o da un terzo delegato (p. es. un notaio o un fiduciario). In tal caso la delega deve essere firmata da uno o più membri autorizzati a firmare dell’organo superiore di direzione o amministrazione dell’ente giuridico in questione conformemente alla relativa autorizzazione a firmare. Non è richiesta alcuna autenticazione delle firme, ma occorre allegare all’annuncio eventuali deleghe. L’ufficio del registro di commercio non è tenuto a verificare né la firma né la delega, non essendo assoggettato ad alcun obbligo di verifica in relazione all’annuncio degli aventi economicamente diritto (cfr. anche art. 11 cpv. 3 LTPG). Le firme vengono verificate solamente nell’ambito di un’eventuale procedura di controllo avviata dall’autorità di controllo.
Cpv. 2 lett. a–c: l’ordinanza concretizza le informazioni che devono essere fornite in caso di annuncio tramite l’ufficio cantonale competente del registro di commercio. Da un lato si tratta di riuscire a identificare con certezza la società che effettua l’annuncio. Dall’altro – come nel caso dell’annuncio attraverso la piattaforma elettronica – devono essere fornite anche le corrispondenti indicazioni relative agli aventi economicamente diritto. Dal momento che l’annuncio attraverso l’ufficio del registro di commercio è possibile solo se tutti gli aventi economicamente diritto sono iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o di organi della società, quest’ultima deve dare conferma di ciò nell’annuncio. Occorre inoltre confermare che non esistono altri aventi economicamente diritto, oltre a quelli che sono stati annunciati.
Cpv. 2 lett. d: se l’annuncio riguarda una modifica delle informazioni già iscritte nel registro per la trasparenza, la società lo dovrà annotare di conseguenza sull’annuncio, altrimenti sarà trattato come un annuncio nuovo e completo e i dati presenti nel registro per la trasparenza saranno sovrascritti o cancellati con le nuove informazioni inoltrate. Ciò può causare iscrizioni errate o incomplete nel registro per la trasparenza e comportare una richiesta di integrazione o correzione soggetta a emolumenti (cfr. art. 41 cpv. 2 LTPG).
Cpv. 3: l’autorità che tiene il registro metterà a disposizione uno strumento elettronico di aiuto alla registrazione in forma di applicazione web, volto a facilitare l’annuncio degli aventi economicamente diritto tramite il registro di commercio. La società che effettua l’annuncio può inserire le informazioni nello strumento di aiuto alla registrazione, dopodiché potrà stampare le informazioni registrate e sottoscriverle con firma autografa. Analogamente alle prescrizioni del diritto relativo al registro di commercio (cfr. cpv 1 lett. c), può firmare l’annuncio anche con firma elettronica (art. 14 cpv. 2bis CO) e infine trasmetterlo per via elettronica all’ufficio del registro di commercio competente (cfr. cpv. 1 lett. b). È inoltre previsto che, in caso di successivo annuncio di modifiche, la società abbia a disposizione le informazioni registrate tramite lo strumento di aiuto alla registrazione e le possa modificare nuovamente. A tal fine dovrà salvare in locale (sulla propria infrastruttura informatica) il riepilogo delle informazioni generato attraverso la registrazione dell’annuncio e caricarlo nell’applicazione web nel momento in cui viene elaborato l’annuncio di differenze.
Cpv. 4: se la società non è ancora registrata sulla piattaforma elettronica, deve farlo per poterlo utilizzare, in particolare per ricevere le comunicazioni dell’autorità che tiene il registro.
Cpv. 5: l’iscrizione nel registro per la trasparenza presuppone che essa sia effettuata contestualmente all’iscrizione nel registro di commercio. Se l’iscrizione nel registro di commercio non può essere effettuata, l’ufficio del registro di commercio comunica alla società che non è possibile procedere nemmeno all’iscrizione nel registro per la trasparenza.
Art. 15 e 16 Procedura di annuncio semplificata
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La procedura di annuncio semplificata di cui agli art. 15 e 16 mira a ridurre l’onere amministrativo per le società che effettuano l’annuncio e può essere effettuata sia attraverso la piattaforma elettronica sia tramite l’ufficio del registro di commercio. Tuttavia, si può ricorrere alla procedura di annuncio semplificata solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 11 LTPG, ossia solo se l’annuncio al registro per la trasparenza avviene insieme a un annuncio di iscrizione o modifica nel registro di commercio.
La procedura di annuncio semplificata di cui all’art. 15 intende impedire che una società a garanzia limitata debba ripetere nell’annuncio al registro per la trasparenza le indicazioni già inserite nel registro di commercio relative ai propri soci, che sono al tempo stesso anche gli aventi economicamente diritto della società. La società potrà invece confermare che per l’annuncio degli aventi economicamente diritto possono essere ripresi i dati contenuti nel registro di commercio. In base alle informazioni relative alle quote sociali iscritte nel registro di commercio, l’autorità che tiene il registro calcolerà i valori soglia per la partecipazione diretta al capitale e li annoterà nel registro per la trasparenza. Tuttavia, questa procedura non è applicabile se il capitale della società include quote sociali con diritto di voto, perché in tal caso non sarebbe possibile calcolare automaticamente i valori soglia in base ai dati inseriti nel registro di commercio.
La procedura di cui all’art. 15 è quindi applicabile solo se il valore soglia della partecipazione al capitale di cui all’art. 6 cpv. 2 raggiunge almeno lo stesso valore soglia previsto per la partecipazione ai diritti di voto. Ciò si spiega con il fatto che nel registro di commercio sono iscritte unicamente le partecipazioni dirette e che, per una società a garanzia limitata, è possibile calcolare automaticamente le soglie sulla base di quanto iscritto nel registro di commercio solo per la partecipazione al capitale. Se una persona detiene quote con diritto di voto maggiori rispetto alle quote di capitale, la procedura di annuncio semplificata non è applicabile.
Art. 17 Modalità della procedura di annuncio semplificata
La modalità semplificata può essere utilizzata dall’ente giuridico per entrambi i canali di annuncio, sia per un annuncio tramite la piattaforma elettronica sia per un annuncio tramite l’ufficio del registro di commercio.
Se l’annuncio viene presentato per via elettronica, la piattaforma recupera direttamente e automaticamente le informazioni rilevanti sui soci di una società a garanzia limitata o sul membro del consiglio di amministrazione di una società anonima direttamente dall’iscrizione della società nel registro di commercio.
Nel caso delle società a garanzia limitata, il calcolo del valore soglia è effettuato dall’ufficio del registro di commercio competente in un processo automatizzato, in base alle informazioni sui soci iscritte nel registro di commercio, indicando il numero e il valore nominale delle rispettive quote sociali (art. 73 cpv. 1 lett. i ORC). Prima di inoltrarlo in forma strutturata al registro per la trasparenza, l’ufficio del registro di commercio completa l’annuncio con il valore soglia calcolato.
Art. 18 Modifica delle iscrizioni nel registro per la trasparenza
Cpv. 1: gli annunci relativi a modifiche dei fatti iscritti nel registro per la trasparenza (cfr. art. 10 LTPG) possono – analogamente all’annuncio originario degli aventi economicamente diritto – essere inoltrati tramite la piattaforma elettronica oppure, se le condizioni dell’art. 11 LTPG sono soddisfatte, in forma elettronica o cartacea tramite l’ufficio cantonale competente del registro elettronico. La modalità con cui è stato effettuato l’annuncio originario è irrilevante.
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Cpv. 2: nel caso di annunci di modifiche tramite la piattaforma elettronica, le informazioni iscritte nel registro per la trasparenza vengono recuperate e messe a disposizione degli enti giuridici per l’elaborazione. Gli enti giuridici devono solamente modificare i dati che vengono loro visualizzati.
Cpv. 3: non è necessario annunciare modifiche di partecipazioni, purché queste avvengano all’interno della medesima fascia di valori soglia di cui all’art. 6 cpv. 2 lett. a–c. Se, per esempio, un avente economicamente diritto non detiene più il 26 %, ma il 30 % delle partecipazioni, non serve alcun annuncio di modifiche. Un tale annuncio diventa necessario soltanto al superamento del valore soglia successivo, per esempio a una partecipazione del 51 %.
Cpv. 4: in linea di principio, i soci sono tenuti ad annunciare al registro per la trasparenza qualsiasi modifica relativa a un fatto iscritto in tale registro (art. 10 LTPG). Qui la disposizione di legge è però formulata in maniera eccessivamente ampia, poiché l’autorità che tiene il registro può riprendere determinate informazioni da altri registri svizzeri e inserirle nel registro per la trasparenza, evitando così agli enti giuridici un annuncio supplementare e l’onere amministrativo che esso comporta. L’autorità che tiene il registro recupera, per esempio, dal registro di commercio determinate informazioni identiche presenti sia nel registro di commercio che nel registro per la trasparenza, necessarie a identificare l’ente giuridico. Per esempio, una modifica di ditta iscritta nel registro di commercio viene ripresa direttamente nel registro per la trasparenza appena ha effetto (riguardo agli effetti delle iscrizioni nel registro di commercio cfr. art. 936a cpv. 1, secondo per. CO), sia per gli enti giuridici sottoposti agli obblighi di annuncio sia per gli enti giuridici che sono stati annunciati all’interno di una catena di controllo. L’ente giuridico sottoposto agli obblighi di annuncio non è pertanto tenuto ad annunciare la modifica della propria ditta anche al registro per la trasparenza. È sufficiente far registrare tale modifica nel registro di commercio. L’autorità che tiene il registro informa quindi la società sottoposta agli obblighi di annuncio riguardo all’adeguamento dell’iscrizione nel registro per la trasparenza.
Anche i cambiamenti di nome, dovuti per esempio a un matrimonio in Svizzera e di conseguenza iscritti nel registro dello stato civile svizzero, oppure basati sul diritto estero ma comunque notificati per l’iscrizione nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC), non devono essere annunciati separatamente anche al registro per la trasparenza. Ciò vale anche per i casi in cui una persona iscritta nel registro per la trasparenza acquisisce la cittadinanza svizzera o viene svincolata dalla stessa. In caso di modifiche relative a cittadinanze estere, l’obbligo di annuncio decade tuttavia solo se la modifica è stata notificata al registro dello stato civile o al SIMIC. Diversamente, l’ente giuridico dovrà comunque annunciare la modifica al registro per la trasparenza.
Art. 19
Per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie secondo gli art. 6–9 (identità della persona che effettua l’annuncio, natura ed estensione del controllo esercitato dall’avente economicamente diritto, catena di controllo, controllo attraverso altri mezzi) e annunciarle al registro per la trasparenza, la società deve riuscire a ottenerle dai titolari di quote sociali sottoposti agli obblighi di annuncio secondo l’articolo 13 LTPG. L’art. 19, che disciplina le informazioni che devono essere annunciate dai titolari di quote sociali, rimanda pertanto alle informazioni secondo gli art. 6–9.
Art. 20
L’art. 15 LTPG definisce l’avente economicamente diritto di un trust. Sono considerate aventi economicamente diritto le parti del trust, vale a dire il disponente, il trustee, il protettore e il
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beneficiario, come pure ogni altra persona fisica che, in definitiva, controlla il trust (art. 15 cpv. 1 lett. e LTPG).
In primo luogo, il controllo su un trust può essere esercitato da una persona fisica che, pur non facendo parte del trust, lo controlla attraverso una catena di controllo. Ciò si verifica, per esempio, quando una persona giuridica viene nominata trustee del trust: la persona giuridica stessa non è mai l’avente economicamente diritto, dal momento che, per definizione, deve trattarsi di una persona fisica (cfr. art. 4 cpv. 1 e art. 15 cpv. 1 LTPG). In tal caso, l’avente economicamente diritto è la persona fisica che controlla la società che è stata nominata trustee. Se, per esempio, la società anonima B SA, interamente controllata dall’azionista A, è stata nominata trustee del trust C, A è l’avente economicamente diritto della società B SA e del trust C. Questo caso è espressamente disciplinato dall’art. 15 cpv. 1 lett. e LTPG. Analogamente, se B viene nominata beneficiaria di un trust, ma in realtà agisce a titolo fiduciario in nome di una persona vicina P che riceve le distribuzioni del trust, P esercita, in definitiva, il controllo sul trust attraverso una catena di controllo e, di conseguenza, ne è l’avente economicamente diritto.
In secondo luogo, il controllo su un trust può essere esercitato da ogni persona che disponga di determinate facoltà elencate al cpv. 2. Tali facoltà possono risultare dalla legge o dall’atto che istituisce il trust. Vi rientra, per esempio, il diritto di sciogliere il trust o autorizzarne le distribuzioni. Chi può decidere in merito alla distribuzione dei valori patrimoniali del trust è l’avente economicamente diritto.
Art. 21 Trasmissione dell’annuncio da parte dell’ufficio del registro di commercio
L’art. 21 definisce quando e in che modo gli uffici del registro di commercio devono trasmettere al registro per la trasparenza gli annunci loro pervenuti in applicazione dell’art. 11 LTPG.
Cpv. 1: gli uffici del registro di commercio devono creare una versione elettronica dell’annuncio, assicurando che venga scansionato in una qualità interamente leggibile e che tutti i dati siano riconoscibili in modo chiaro e univoco.
Cpv. 2: gli uffici del registro di commercio acquisiscono nelle proprie applicazioni tutte le informazioni di un annuncio pervenute dall’ente giuridico e, attraverso un’interfaccia elettronica, le trasmettono in forma strutturata all’attenzione dell’autorità che tiene il registro. Inoltre, l’autorità del registro di commercio trasmette una versione elettronica dell’annuncio. Non viene invece inoltrata la documentazione relativa all’iscrizione nel registro di commercio oggetto dell’annuncio. L’annuncio può essere trasmesso solo dopo che all’iscrizione nel registro di commercio è stato assegnato il numero di pubblicazione del foglio ufficiale svizzero di commercio.
Cpv. 3: il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce le specifiche di interfaccia nel quadro di un’ordinanza dipartimentale. Gli uffici del registro di commercio devono adeguare di conseguenza i propri sistemi a queste prescrizioni.
Cpv. 4: l’ufficio del registro di commercio non esamina il contenuto dell’annuncio presentato per l’avente economicamente diritto. Se, tuttavia, al momento della registrazione dell’annuncio constata che l’annuncio è illeggibile, incompleto, manifestamente errato, contraddittorio o in altro modo lacunoso, lo può comunicare al registro per la trasparenza nell’ambito della trasmissione dei dati. Tale comunicazione non sostituisce in ogni caso i controlli a cura dell’autorità che tiene il registro (art. 33 cpv. 1 LTPG) e dell’autorità di controllo (art. 35 LTPG).
Cpv. 5: questo capoverso precisa quando gli uffici del registro di commercio devono distruggere la documentazione relativa all’annuncio. Al riguardo fa riferimento non solo all’annuncio in quanto tale, ma a tutte le informazioni che gli uffici del registro di commercio hanno inserito nel proprio sistema in relazione all’annuncio. L’ufficio del registro di commercio
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non può distruggere l’annuncio e le informazioni inserite nel sistema immediatamente dopo la trasmissione al registro per la trasparenza. Le dovrà conservare fino a quando l’autorità che tiene il registro ne avrà confermato la ricezione. Il termine di sei mesi per la distruzione della documentazione relativa all’annuncio inizia a decorrere da questo momento. In mancanza di una conferma, il termine di un anno concede una proroga adeguata per consentire la possibilità di una conferma tardiva. Inoltre, questa scadenza consente agli uffici del registro di commercio di modificare il processo di distruzione in base alle proprie procedure relative all’archiviazione o alla distruzione della documentazione del registro di commercio. I documenti relativi agli annunci degli aventi economicamente diritto non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio (art. 10 lett. g P-ORC).
Art. 22 Aggiornamento del registro per la trasparenza
Cpv. 1: se, per esempio, una società annuncia al registro per la trasparenza il cambiamento del Comune di domicilio di un avente economicamente diritto ivi registrato, l’autorità che tiene il registro riporterà queste modifiche in tutte le altre società per le quali la persona in questione è iscritta nel registro per la trasparenza e informerà gli enti giuridici per i quali ha apportato d’ufficio le modifiche alle informazioni iscritte. Lo stesso accade se un ente giuridico annuncia informazioni su un altro ente giuridico iscritto nel registro per la trasparenza (p. es. in quanto parte di una catena di controllo). Così facendo i dati del registro per la trasparenza saranno tenuti il più possibile aggiornati.
Cpv. 2: è possibile correggere solo errori evidenti, vale a dire errori per i quali è manifesto che si tratta di inesattezze. Il criterio dell’evidenza deve essere verificato anche in base alle informazioni presenti nel registro di commercio o nella banca dati centrale delle persone direttamente collegata all’Ufficio centrale di compensazione. Se durante la verifica del numero IDI e dell’iscrizione nel registro di commercio, l’autorità che tiene il registro constata, per esempio, che la «Newco SA» ha per errore annunciato «Newca SA» come nome della ditta, potrà correggere d’ufficio la ditta annunciata. Inoltre, l’autorità che tiene il registro verifica se l’errore compare anche in altre iscrizioni nel registro per la trasparenza e lo corregge d’ufficio. Gli enti giuridici interessati vengono informati di conseguenza. Se invece sussiste un dubbio sul fatto che l’informazione contenga effettivamente un errore, non si potrà apportare alcuna correzione. In caso di dubbio, l’autorità che tiene il registro dovrà richiedere che sia presentato un annuncio corretto.
Cpv. 3: si vedano le considerazioni relative all’art. 18 cpv 4.
Cpv. 4: analogamente a una nuova iscrizione, una volta completato l’annuncio, la società riceve dall’autorità che tiene il registro una conferma dell’avvenuta iscrizione nel registro per la trasparenza (cfr. art. 33 cpv. 2 LTPG) e viene informata in merito alle modifiche effettuate.
Art. 23 Contenuto
Lett. a: il registro per la trasparenza contiene in forma strutturata informazioni ricavate dall’annuncio; l’annuncio stesso non è però parte integrante del registro. Il registro per la trasparenza contiene in particolare anche le iscrizioni cancellate. Ogni volta che vengono annunciate modifiche, le nuove informazioni annunciate sono inserite nel registro per la trasparenza come nuova versione dell’iscrizione. Le informazioni vecchie vengono cancellate, ma restano accessibili per dieci anni all’autorità che tiene il registro, all’autorità di controllo e a determinate autorità (cfr. art. 26 cpv. 1 e 3 nonché art. 46 cpv. 2 LTPG).
Lett. b: una volta confrontate le informazioni delle persone annunciate con le informazioni presenti nella banca dati dell’Ufficio centrale di compensazione (cfr. art. 36), l’autorità che tiene il registro inserisce nel registro per la trasparenza il numero AVS e il numero personale non significante della banca dati centrale delle persone. Il numero AVS serve unicamente
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all’autorità che tiene il registro quale mezzo per verificare l’identificazione e, pertanto, non fa nemmeno parte dell’estratto (art. 28 seg.).
Lett. c: le segnalazioni di differenze trasmesse al registro per la trasparenza da parte degli intermediari finanziari e delle autorità (cfr. art. 32 cpv. 1), comprese le informazioni relative alla persona che effettua la trasmissione nonché la motivazione standardizzata e le ulteriori informazioni di cui all’art. 30 cpv. 3 e all’art. 31 cpv. 2 LTPG (cfr. art. 32 cpv. 2), sono salvate nel registro per la trasparenza. L’autorità che tiene il registro conserva le ulteriori informazioni che sono contenute in una segnalazione di differenze, ma consente solo all’autorità di controllo e ai terzi da essa incaricati di accedervi online (cfr. art. 34 cpv. 4 LTPG).
Lett. d: oltre alle informazioni di cui alle lettere a e b, l’ufficio del registro di commercio competente trasmette ulteriori informazioni al registro per la trasparenza. Si tratta di informazioni che soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio, in base alle quali l’autorità che tiene il registro o l’autorità di controllo possono verificare se le informazioni relative agli aventi economicamente diritto presenti nel registro per la trasparenza sono aggiornate.
Lett. e, n. 3: se l’autorità di controllo esegue una procedura di controllo, la conclusione di tale procedura sarà indicata nello stato soltanto quando la decisione sarà divenuta definitiva.
Art. 24 Accesso delle autorità
L’art. 24 definisce le modalità di accesso al registro per la trasparenza da parte delle autorità.
Cpv. 1: per poter effettuare richieste di informazioni nel registro per la trasparenza attraverso la piattaforma elettronica e trasmettere segnalazioni di differenze al registro per la trasparenza, l’autorità che tiene il registro deve concedere l’accesso all’autorità richiedente. A tal fine, l’autorità incaricata della tenuta del registro verifica se l’autorità richiedente di cui all’art. 34 LTPG sia autorizzata all’accesso. La piattaforma elettronica inoltra le richieste di registrazione all’autorità stessa tramite un processo automatizzato.
Cpv. 2: le autorità possono accedere al registro per la trasparenza, a scelta, tramite la piattaforma elettronica o attraverso l’interfaccia elettronica. Mentre viene predisposta la piattaforma elettronica di EasyGov (cfr. art. 13), l’autorità che tiene il registro mette a disposizione l’interfaccia elettronica, il cui utilizzo richiede il collegamento a un’applicazione dell’autorità richiedente.
Cpv. 3: per ottenere accesso al registro per la trasparenza tramite la piattaforma elettronica, un collaboratore dell’autorità deve registrarsi come amministratore. Nel processo di registrazione si applica uno standard di sicurezza elevato. I collaboratori delle autorità federali, che dispongono del servizio FED-LOGIN, non necessitano di alcun account AGOV e possono accedere direttamente al processo di registrazione. Per i collaboratori di autorità che non dispongono del servizio FED-LOGIN, invece, ai fini della registrazione è necessario un account AGOV (AGOVaq300) per accedere alla piattaforma elettronica. Per utilizzare l’account AGOV, il collaboratore deve effettuare una verifica dell’identità tramite video identificazione e far verificare i propri dati. Non sono ammessi supplenti.
Cpv. 4 e 5: terminata la registrazione, l’amministratore è responsabile dell’autorizzazione di ulteriori collaboratori dell’autorità. Anche per le persone autorizzate si applica lo standard di sicurezza elevato. Nel loro processo di registrazione si deve effettuare l’accesso con il servizio FED-LOGIN della Confederazione o con un account AGOVaq300. Tale procedura non sarà però più necessaria per il successivo utilizzo della piattaforma.
Cpv. 6: l’utilizzo dell’interfaccia elettronica avviene tramite la piattaforma centrale messa a disposizione dal DFF per l’amministrazione e l’integrazione dei servizi (ePortal). Rispetto alla
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registrazione sulla piattaforma elettronica, i requisiti per la registrazione sull’ePortal risultano più severi, poiché l’interfaccia elettronica è integrata nei sistemi dell’autorità interessata. Sussiste pertanto un collegamento diretto tra il registro per la trasparenza e il sistema dell’autorità. Inoltre, diversamente dall’accesso tramite la piattaforma elettronica EasyGov, non uno bensì due collaboratori si devono registrare come amministratori. A tal fine, il collaboratore necessita di una smartcard rilasciata dalla Confederazione o di un account AGOV (AGOVAq300). In questo contesto gli amministratori sono interlocutori diretti per l’autorità che tiene il registro.
Cpv. 7: il DFGP stabilisce le specifiche di interfaccia tramite ordinanza dipartimentale.
Art. 25 Accesso degli intermediari finanziari e dei consulenti
L’art. 25 precisa le modalità di accesso per gli intermediari finanziari e i consulenti.
In linea generale, si rimanda alle considerazioni relative all’art. 24. Diversamente dall’accesso delle autorità, per l’utilizzo dell’interfaccia è necessario che almeno uno degli amministratori dell’intermediario finanziario o del consulente sia iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a firmare.
Art. 26 Verbalizzazione
Cpv. 1: per assicurare un utilizzo delle informazioni del registro per la trasparenza conforme agli scopi, gli accessi devono essere verificabili a posteriori. La verbalizzazione automatizzata degli accessi ha proprio lo scopo di consentire di verificare le attività di accesso e di identificare gli utenti inadempienti che non utilizzano il registro per la trasparenza per lo scopo previsto o non lo utilizzano solamente per tale scopo.
La verbalizzazione è effettuata in linea con le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati (cfr. art. 4 dell’ordinanza del 31 agosto 202225 sulla protezione dei dati). I verbali sono accessibili solo all’autorità che tiene il registro. Essi non fanno parte del contenuto del registro per la trasparenza e quindi non sono visibili nemmeno agli intermediari finanziari o alle autorità di cui all’art. 26 LTPG.
Viene verbalizzato qualsiasi tipo di accesso. Tuttavia, il termine accesso deve essere inteso in modo molto ampio: da un lato riguarda le consultazioni, dall’altro si riferisce, per esempio, anche a casi in cui un intermediario finanziario o un’autorità invia una segnalazione di differenze al registro per la trasparenza. Vengono inoltre verbalizzati anche i riscontri del registro per la trasparenza, tra cui per esempio informazioni che sono state effettivamente visualizzate. Sono incluse nel verbale, per esempio, anche segnalazioni di differenze incomplete che, a causa di un errore, sono state rimandate automaticamente al mittente dal sistema con un messaggio di errore corrispondente.
Art. 27 Conformità agli scopi delle consultazioni
Cpv. 1: l’autorità che tiene il registro valuta modalità e frequenza degli accessi al registro per la trasparenza effettuati da parte dell’autorità di controllo, di altre autorità, degli intermediari finanziari e dei consulenti nonché dei relativi singoli utenti. Lo scopo di tali valutazioni consiste nell’identificare modelli di consultazione anomali e potenzialmente abusivi. L’autorità che tiene il registro informa l’autorità di controllo, l’autorità interessata, l’intermediario finanziario o il consulente interessato riguardo ai risultati della valutazione e comunica loro eventuali modelli di consultazione anomali.
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Cpv. 2: sorge un sospetto di abuso, per esempio, quando si hanno modelli di consultazione anomali, come un aumento molto elevato di consultazioni effettuate da un utente. Dal momento che l’autorità che tiene il registro non ha accesso ai documenti interni dell’autorità di controllo, delle autorità interessate, dell’intermediario finanziario o del consulente interessato, compete ai servizi interessati procedere ai chiarimenti necessari per accertare la presenza di un abuso nel caso concreto.
Cpv. 3: poiché compete all’autorità che tiene il registro concedere l’accesso al registro all’autorità di controllo, alle altre autorità, agli intermediari finanziari e ai consulenti, è suo compito bloccare gli accessi in presenza di un caso di abuso. In tal caso, può bloccare l’accesso dei singoli utenti del registro per la trasparenza. Il ritiro dell’accesso viene comunicato all’autorità di controllo, all’autorità interessata e all’intermediario finanziario o al consulente interessato, così che questi possano eventualmente adottare le misure necessarie.
Art. 28–31
Per attestare a terzi un’iscrizione nel registro per la trasparenza o per consultare direttamente le informazioni iscritte nel registro, un ente giuridico ha a disposizione i mezzi seguenti:
• ordinare un estratto completo (a pagamento) del registro (art. 28), contenente sia le informazioni attualmente iscritte sia quelle che erano precedentemente iscritte;
• ordinare un estratto parziale (a pagamento) del registro (art. 29), contenente esclusivamente le informazioni attualmente iscritte (senza dati cancellati);
• ordinare un attestato (gratuito) (art. 30) che documenti l’iscrizione degli aventi economicamente diritto. Un attestato è sufficiente, per esempio, nei casi in cui una persona giuridica di diritto estero intenda acquistare un fondo in Svizzera (art. 40 LTPG). Anche senza che venga ordinato, la società riceve un attestato dell’autorità che tiene il registro ogni volta che viene effettuata un’iscrizione nel registro per la trasparenza (art. 33 cpv. 2 LTPG).
L’ente giuridico ha inoltre la possibilità di prendere visione (gratuitamente) delle proprie informazioni iscritte nel registro per la trasparenza attraverso la piattaforma elettronica.
Occorre notare che né gli estratti completi né gli estratti parziali del registro per la trasparenza sostituiscono i formulari previsti dalla CDB 20 per l’adempimento degli obblighi di diligenza. Gli estratti non sono firmati e non danno informazioni né su chi ha effettuato l’annuncio né su chi ha indicato l’avente economicamente diritto. Non hanno neppure lo stesso contenuto dei formulari menzionati, in particolare per quanto concerne le società di domicilio (definizione speciale dell’avente economicamente diritto di una società di domicilio secondo la LRD).
L’iscrizione nel registro per la trasparenza non giustifica alcun fatto giuridicamente valido efficace e, in determinate circostanze, può già essere obsoleta al momento dell’iscrizione, se per esempio dal momento dell’annuncio le quote sono già state di nuovo trasferite.
Art. 32 Contenuto
L’art. 30 LTPG disciplina gli obblighi degli intermediari finanziari, in caso riscontrino differenze tra le informazioni in loro possesso riguardo all’avente economicamente diritto e le informazioni presenti nel registro per la trasparenza (procedura di segnalazione di differenze). Essi sono tenuti a segnalare la differenza entro 30 giorni dalla relativa constatazione (art. 30 cpv. 2 LTPG). Come gli intermediari finanziari, anche le autorità devono effettuare una segnalazione se riscontrano che le informazioni nel registro per la trasparenza sono diverse da quelle in loro possesso e la differenza fa sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza e all’attualità
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di tali informazioni (art. 31 cpv. 1 LTPG). L’art. 32 cpv. 1 concretizza il contenuto minimo di una segnalazione al registro. Si applica sia agli intermediari finanziari sia alle autorità e stabilisce che una segnalazione di differenze deve contenere determinate informazioni (data, autore, informazioni sull’ente giuridico interessato, informazioni contenute nel registro per le quali viene segnalata una differenza, motivazione).
Il cpv. 2 prevede che gli intermediari finanziari o le autorità, per spiegare la segnalazione, possano trasmettere ulteriori informazioni, compresi gli allegati e i documenti giustificativi relativi alla motivazione di cui al cpv. 1 lett. e, (p. es. indicando il nome della persona che hanno identificato come avente economicamente diritto al posto della persona iscritta nel registro o in aggiunta ad essa e motivando brevemente tale identificazione). In tal modo l’autorità di controllo non dovrà rivolgersi sistematicamente all’intermediario finanziario per comprendere i motivi della segnalazione e potrà anche valutarne meglio il livello di priorità nell’ambito dell’approccio basato sul rischio. Tali informazioni consentono pertanto all’autorità di controllo di effettuare controlli più efficienti.
Le motivazioni di una segnalazione sono standardizzate e devono essere indicate secondo il cpv. 3. L’elenco delle motivazioni da indicare è esaustivo.
Il cpv. 4 prevede che, se la segnalazione è effettuata da un’autorità, quest’ultima comunica al registro per la trasparenza, nel quadro di un’ulteriore informazione, se ha provveduto ai chiarimenti necessari in merito alla segnalazione di differenze e a quali conclusioni è giunta.
Art. 33 Eccezioni all’obbligo di segnalazione delle differenze
Come previsto dagli art. 30 e 31 LTPG, l’obbligo di segnalazione delle differenze si limita ai casi che sono effettivamente rilevanti per l’autorità di controllo e per i diversi utenti del registro.
Un intermediario finanziario non deve pertanto segnalare differenze riconducibili a diverse prescrizioni applicabili (lett. a). La legislazione sul riciclaggio di denaro distingue per esempio il concetto di avente economicamente diritto di una società di domicilio, che associa a quello di avente economicamente diritto di valori patrimoniali detenuti dalla società interessata, mentre nel caso di una società operativa si tratta della persona che detiene il controllo. Ne consegue che il valore soglia del 25 per cento, quale quota di controllo determinante, è applicabile soltanto alle società operative, ma non alle società di domicilio. L’art. 4 LTPG non riprende questa distinzione fra società operative e società di domicilio e per l’avente economicamente diritto applica la stessa definizione, compreso il valore soglia del 25 per cento, a tutti gli enti giuridici assoggettati alla legge, a prescindere dal fatto che esercitino o meno un’attività. Pertanto, nel caso delle società di domicilio, l’intermediario finanziario può constatare di avere identificato ulteriori persone conformemente all’art. 4 LRD, ma che tali persone non sono gli aventi economicamente diritto secondo l’art. 4 LTPG. In tal caso, non deve effettuare alcuna segnalazione. L’intermediario finanziario identifica, per esempio, a titolo di avente economicamente diritto tutti gli azionisti di una società di domicilio; se constata che le persone aventi quote inferiori al 25 % non sono iscritte nel registro per la trasparenza, non deve segnalarlo. L’art. 33 lett. a esprime pertanto la volontà del legislatore ed esclude dall’obbligo di segnalazione le altre o ulteriori informazioni relative agli aventi economicamente diritto delle società di domicilio, dei trust o delle fondazioni, acquisite dagli intermediari finanziari conformemente alla legislazione sul riciclaggio di denaro.
Secondo gli art. 30 e 31 cpv. 1 LTPG, un intermediario finanziario o un’autorità deve segnalare al registro per la trasparenza una differenza tra le informazioni contenute nel registro e quelle in suo possesso solo se tale differenza fa sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative all’avente economicamente diritto di un ente giuridico. In altre parole: secondo l’art. 33 lett. b, un intermediario finanziario o un’autorità non deve segnalare alcuna differenza laddove questa si riferisca a un aspetto marginale e non faccia sorgere dubbi in merito all’esattezza delle informazioni contenute nel registro sull’avente
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economicamente diritto (p. es. il secondo nome del rappresentante che ha effettuato la segnalazione, una differenza non sostanziale nell’organigramma descritto nel registro in un caso di controllo indiretto, la data errata di un accordo tra azionisti da cui deriva un controllo in altro modo, refusi, differenze minime della quota della partecipazione detenuta ecc.).
Conformemente alla lett. c non occorre segnalare differenze relative a terzi che fanno parte della catena di controllo (su cui la società deve raccogliere informazioni secondo l’art. 8 OTPG), a condizione che le differenze non facciano sorgere dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto. Ciò comporterebbe altrimenti un numero troppo elevato di segnalazioni, che risulterebbe in contrasto con l’obiettivo della legge. Questa eccezione non vale laddove la differenza relativa a una società intermediaria all’interno della catena di controllo faccia sorgere dubbi in merito all’identità dell’avente economicamente diritto della società, per esempio se l’intermediario finanziario constata che la catena di controllo indicata non coincide con i dati presenti nel registro per la trasparenza su una delle società intermediarie.
Secondo il commento all’art. 30 LTPG, la segnalazione di una differenza deve tuttavia avvenire se una persona giuridica (p. es. dall’estero) è assoggettata a questa legge ma non è iscritta, purché l’assoggettamento a tale legge sia chiaro, per esempio se l’intermediario finanziario è a conoscenza del fatto che un ente giuridico è proprietario di un bene immobile in Svizzera. La lett. d precisa che gli intermediari finanziari e le autorità non sono tenute ad effettuare alcuna segnalazione in casi legati a una mancata iscrizione o a un suo mancato aggiornamento, purché il termine corrispondente non sia ancora scaduto.
Art. 34 Segnalazione di differenze da parte degli enti giuridici
L’art. 32 LTPG prevede che gli enti giuridici abbiano il diritto di segnalare al registro per la trasparenza le differenze tra le informazioni nel registro che li riguardano e le informazioni di cui essi dispongono. Per la rettifica di informazioni su richiesta, il Consiglio federale applica una procedura semplice a livello di ordinanza.
L’ente giuridico è direttamente responsabile della propria iscrizione al registro per la trasparenza, ovvero è suo compito segnalare i dati necessari relativi ai suoi aventi economicamente diritto e mantenerli aggiornati. I dati forniti al registro per la trasparenza devono quindi coincidere con quelli che l’ente giuridico stesso ha raccolto e che è tenuto a documentare per legge. Se l’iscrizione non è stata tenuta aggiornata per errore o negligenza da parte del (precedente) responsabile dell’ente giuridico (p. es. perché non è stato comunicato il subentro di un nuovo avente economicamente diritto in seguito all’acquisto di partecipazioni, oppure perché i dati relativi a un avente economicamente diritto, p. es. il suo Comune di residenza, non sono stati modificati dopo un trasloco), l’ente giuridico deve segnalare le modifiche e correggere l’iscrizione. A tale scopo l’ente segue la procedura normalmente prevista in caso di modifica di un’iscrizione al registro secondo l’art. 10 LTPG. Pertanto può apportare una modifica tramite la piattaforma elettronica oppure, in caso di modifica nel registro di commercio, può segnalarla all’ufficio del registro di commercio competente.
Art. 35 Requisiti tecnici per la trasmissione dei dati
L’obiettivo dei requisiti tecnici posti dal DFGP consiste nel garantire una trasmissione uniforme delle informazioni di tutti i servizi collegati al registro per la trasparenza tramite interfacce e assicurare la qualità dell’elaborazione delle informazioni.
Art. 36 Procedura di iscrizione e controllo da parte dell’autorità che tiene il registro
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Cpv. 1: per le società con sede in Svizzera, l’autorità che tiene il registro verifica i dati trasmessi in base al registro IDI, al registro di commercio e alla banca dati centrale degli enti giuridici. I dati degli enti giuridici esteri vengono invece confrontati esclusivamente con quelli presenti nel registro IDI.
Cpv. 2: per verificare l’identità delle persone annunciate, l’autorità che tiene il registro consulta, come gli uffici del registro di commercio, la banca dati centrale delle persone. Quest’ultima è collegata tramite un’interfaccia alla banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione. Ciò consente di confrontare tramite un processo automatizzato le informazioni della persona annunciata, i cui dati personali sono registrati nella banca dati centrale delle persone, con l’iscrizione alla banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione. Se la banca dati centrale delle persone non contiene ancora informazioni sulla persona annunciata perché questa non è ancora stata registrata nel quadro di un’iscrizione nel registro di commercio, l’autorità che tiene il registro inserisce i dati mancanti relativi a tale persona. Dopo che le informazioni sulla persona annunciata sono state completamente registrate nella banca dati centrale delle persone, questi dati vengono confrontati con quelli presenti nella banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione. Successivamente al confronto, la banca dati UPI dell’Ufficio centrale di compensazione fornisce alla banca dati centrale delle persone il numero AVS della persona annunciata, che viene salvato anche nel registro per la trasparenza.
Indipendentemente da questa procedura, la banca dati centrale delle persone assegna inoltre a ogni persona registrata un numero personale non significante (art. 928c cpv. 3 CO) che viene memorizzato anche nel registro per la trasparenza.
Cpv. 3: la copia del passaporto, della carta d’identità o della carta di soggiorno svizzera deve essere distrutta non appena l’autorità che tiene il registro non ne necessità più per la verifica dei dati annunciati. L’ordinanza stabilisce il momento in cui ciò deve avvenire.
Art. 37 Rinuncia a una diffida
Se una società comunica nella segnalazione di non essere riuscita a identificare l’avente economicamente diritto o a verificarne la qualità di avente economicamente diritto non è necessaria una diffida. È poco probabile che in caso di diffida la società possa fornire più informazioni di quelle menzionate nella segnalazione. Per questo motivo è logico che, in casi simili, l’autorità che tiene il registro rinunci a inviare la diffida a rettificare o integrare la segnalazione, mentre apporrà direttamente la relativa annotazione.
Art. 38 Annotazione
Cpv. 1: grazie alla numerazione delle annotazioni è possibile garantire la tracciabilità storica, consentendo di identificare rapidamente quali annotazioni sono state registrate per prime.
Cpv. 2:
Lett. a-e: l’annotazione deve contenere indicazioni permettendo di identificare l’autore della segnalazione (come il nome dell’intermediario finanziario o dell’autorità che ha effettuato la segnalazione).
Lett. f: lo stato dell’annotazione contiene le informazioni interne che l’autorità che tiene il registro inserisce nel registro per la trasparenza per l’elaborazione dell’annotazione (p. es. «diffida inviata» o «iscrizione in fase di esame preliminare presso l’autorità di controllo»).
Lett. g e h: nell’annotazione vengono menzionate solo le informazioni indicate nella motivazione standardizzata degli intermediari finanziari o delle autorità. Se un intermediario finanziario o un’autorità ha riportato informazioni aggiuntive unitamente alla segnalazione di
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differenze, l’annotazione deve contenere una rispettiva nota. Tuttavia, il contenuto di tali informazioni aggiuntive non viene indicato nell’annotazione.
Se l’autorità che tiene il registro riceve più segnalazioni di differenze da intermediari finanziari o autorità sullo stesso fatto, deve inserire una nota separata per ciascuna segnalazione. Lo storico della ricezione delle segnalazioni di differenze può essere desunto dall’indicazione della data.
Cpv. 3: se l’autorità che tiene il registro inserisce un’annotazione che non si basa sulla segnalazione di una differenza di un intermediario finanziario o di un’autorità (p. es. nel caso di una segnalazione incompleta), essa registra le motivazioni di tale annotazione (p. es. informazioni mancanti sul rapporto di controllo o sulle persone iscritte). Se nell’ambito dell’esame preliminare di un’iscrizione l’autorità di controllo constata che un’informazione non è corretta e non presenta alcuna annotazione, essa informa l’autorità che tiene il registro di tale circostanza affinché quest’ultima inviti l’ente giuridico a rettificare la rispettiva informazione e inserisca un’annotazione.
Art. 39 Richiesta di cancellazione di un’annotazione
Cpv. 1: secondo l’art. 36 cpv. 4 LTPG, l’ente giuridico sottoposto all’obbligo di segnalazione o l’avente economicamente diritto iscritto può chiedere in qualsiasi momento all’autorità di controllo la cancellazione dell’annotazione. Il diritto di proposta per la cancellazione di un’annotazione non si applica tuttavia alla persona informata sui fatti, non essendo iscritta al registro per la trasparenza come avente economicamente diritto (art. 9 cpv. 3 LTPG).
Cpv. 2: purché la società o la persona richiedente non presenti elementi sufficienti a dimostrazione della cancellazione dell’annotazione, come previsto dall’art. 36 cpv. 4 LTPG, l’autorità di controllo non effettua ulteriori indagini. I presupposti per la cancellazione sono descritti in modo sufficientemente chiaro dalla legge, ovvero tali prove devono essere sufficienti. Pertanto, la società o la persona richiedente dispone di indicazioni chiare riguardo al suo obbligo di collaborazione secondo l’art. 12 PA. In caso di mancata adempienza all’obbligo di collaborazione nella richiesta, questa viene respinta senza ulteriore scambio di corrispondenza.
Cpv. 3: eventuali differenze di importanza secondaria sono esentate dall’obbligo di segnalazione secondo l’art. 33. Se, nonostante questa eccezione, vengono segnalate differenze rispetto alle fattispecie indicate nell’art. 33 con corrispondente motivazione standardizzata secondo l’art. 32, tali differenze comportano automaticamente la registrazione di un’annotazione. Di norma l’autorità di controllo può cancellare tali annotazioni, su richiesta o d’ufficio, senza procedere a ulteriori indagini. Se tuttavia sussistono indizi secondo cui l’annotazione riguarda informazioni concernenti l’avente economicamente diritto, l’autorità di controllo può mantenere tale annotazione e, purché l’analisi basata sui rischi dimostri l’opportunità di esaminare questo ente giuridico, verificarla.
Cpv. 4: la richiesta di cancellazione di un’annotazione non deve essere inviata tramite lo stesso canale utilizzato per la comunicazione al registro per la trasparenza, ovvero tramite la piattaforma virtuale o tramite l’ufficio del registro di commercio. Può essere presentata all’autorità di controllo tramite la piattaforma elettronica o per posta.
Art. 40 Categorie di rischio
Secondo l’art. 39 cpv. 2 let. b LTPG, fra i compiti dell’autorità di controllo rientra stabilire i criteri per la categorizzazione degli enti giuridici in funzione del rischio di un loro utilizzo a fini abusivi. Questi criteri vengono impiegati per l’analisi dei rischi che l’autorità di controllo esegue sulla base dei dati trasmessi dall’autorità che tiene il registro e consente un’attività di controllo
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mirata, efficace ed efficiente sugli enti giuridici a rischio (cfr. messaggio del 24 maggio 202426). La categorizzazione dei rischi a opera del registro serve a distinguere dalla categorizzazione dei rischi che deve svolgere un intermediario finanziario per quanto concerne le proprie relazioni commerciali secondo le disposizioni in ambito di riciclaggio di denaro.
Cpv. 1: gli enti giuridici iscritti vengono assegnati dall’autorità che tiene il registro in una delle quattro categorie di rischio che vanno da «rischio esiguo» a «rischio molto elevato».
Cpv. 2: l’autorità di controllo stabilisce i criteri che indicano un possibile rischio di abuso. Sulla base di un’analisi dei rischi (cfr. art. 39 cpv. 2 lett. c e d LTPG), che considera in particolare i criteri secondo il cpv. 2, gli enti giuridici vengono valutati all’interno della rispettiva categoria di rischio con un sistema a punti. L’analisi dei rischi aiuta l’autorità di controllo a fissare delle priorità nell’ambito della propria attività di controllo in base ai rischi. Ciò consente quindi all’autorità di controllo di concentrare la propria attività in primo luogo sugli enti giuridici che dimostrano più criteri di rischio.
Il cpv. 2 riporta i criteri per la categorizzazione in un elenco non esaustivo, che risulta tale perché saranno innanzitutto i risultati dell’attività dell’autorità di controllo a mostrare se possano sussistere ulteriori criteri da prendere in considerazione. La valutazione di questi criteri viene stabilita dall’autorità di controllo in un’istruzione interna, che deve essere adattata in sede di analisi della propria attività, se necessario. La valutazione dei criteri è confidenziale poiché la sua pubblicazione consentirebbe agli enti giuridici sospetti di adeguare di conseguenza la propria attività.
Cpv. 3: la presenza di un’annotazione fa sì che la società venga assegnata alla categoria di «rischio medio». In base al risultato del controllo basato sul rischio, l’autorità di controllo modifica l’assegnazione alla categoria di rischio secondo il cpv. 1, ovvero l’analisi basata sui rischi può, per esempio, comportare che una società indicata come a «rischio medio» venga attribuita alla categoria di «rischio elevato».
Art. 41 Esame preliminare e procedura di controllo da parte dell’autorità di controllo
Secondo l’art. 35 LTPG l’autorità di controllo effettua controlli sull’esattezza, la completezza e l’attualità delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza. Il termine «controlli» comprende tanto l’esame preliminare quanto la procedura di controllo.
Cpv. 1: in considerazione dell’elevato numero di enti da registrare e delle modifiche che vengono apportate alle iscrizioni, l’autorità di controllo esegue i propri controlli secondo un approccio basato sul rischio. Per questo motivo sono state previste le categorie di rischio (art. 40 cpv. 1) nonché la possibilità di eseguire un’analisi basata sui rischi seguendo criteri concreti (art. 40 cpv. 2). L’autorità di controllo darà pertanto priorità all’esame preliminare degli enti giuridici che vengono registrati almeno nella categoria di «rischio medio».
Cpv. 2: nell’ambito di un esame sommario, il cosiddetto esame preliminare, l’autorità di controllo decide se occorre cancellare o mantenere l’annotazione o se risulta necessario avviare una procedura di controllo (cfr. art. 36 cpv. 1 LTPG). L’autorità di controllo comunica all’autorità che tiene il registro lo stato dei controlli, ovvero se sono stati avviati un esame preliminare o una procedura di controllo, e i rispettivi risultati.
Cpv. 3: l’accesso ai sistemi d’informazione di cui all’art. 36 cpv. 2 LTPG viene concesso solo ad alcuni collaboratori dell’autorità di controllo.
Art. 42 Sistema d’informazione dell’autorità di controllo
26 FF 2024 1607 p. 134
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Cpv. 1: l’autorità di controllo dispone di un sistema d’informazione per lo svolgimento dell’analisi dei dati basata sui rischi. Oltre alle informazioni del registro per la trasparenza, questo sistema contiene anche eventuali informazioni ulteriori, tra cui per esempio informazioni dai registri di cui all’art. 36 cpv. 2 LTPG, nonché informazioni aggiuntive trasmesse dalle autorità e dagli intermediari finanziari come motivazione della segnalazione di differenze (cfr. art. 30 cpv. 3, art. 31 cpv. 2 LTPG).
Cpv. 2: dal punto di vista della protezione dei dati è necessario garantire che i dati vengano distrutti definitivamente.
Art. 43 Ripresa di informazioni dal progetto pilota
Prima che la LTPG e la rispettiva ordinanza entrino in vigore e per gli enti giuridici scattino quindi gli obblighi di annuncio, è necessaria una fase di test dettagliata dell’infrastruttura informatica recentemente allestita e delle interfacce. Per poter effettuare dei test possibilmente orientati alla pratica, si deve poter coinvolgere nella fase di test il maggior numero possibile di attori interessati dal registro per la trasparenza (enti giuridici, autorità che tiene il registro, uffici del registro di commercio, autorità di controllo e autorità autorizzate all’accesso). La fase di test deve essere attuata nel quadro di un progetto pilota per consentire di trattare dati reali ed effettivi degli enti giuridici. Il progetto pilota deve durare fino al momento dell’entrata in vigore, dopodiché il registro per la trasparenza e l’autorità di controllo devono passare alla fase operativa ordinaria. A partire da questo momento valgono gli obblighi di annuncio degli enti giuridici secondo le disposizioni transitorie previste per legge (art. 51 e art. 53 LTPG).
Nella sua ordinanza, il Consiglio federale prevede che l’autorità che tiene il registro possa riprendere come iscrizione del registro per la trasparenza le informazioni registrate nel quadro del progetto pilota, a condizione che l’ente giuridico vi abbia acconsentito esplicitamente. Ciò serve a evitare che gli enti giuridici che hanno partecipato al progetto pilota debbano fornire di nuovo le stesse informazioni dopo l’entrata in vigore.
Se le informazioni vengono riprese dall’autorità che tiene il registro, l’obbligo di annuncio dell’ente giuridico in questione si considera adempiuto. Non è quindi necessario che l’ente giuridico annunci separatamente le stesse informazioni una seconda volta. L’obbligo di annuncio di modifiche secondo l’art. 10 LTPG resta applicabile anche per le informazioni che vengono segnalate nel contesto del progetto pilota e in seguito sono state riprese nel registro per la trasparenza con il consenso dell’ente giuridico.
La base giuridica del progetto pilota è rappresentata dall’art. 15 della legge federale del 17 marzo 202327 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA). Il progetto pilota è direttamente legato all’attuazione della LTPG e dimostra quindi una correlazione diretta a un progetto legislativo. Il progetto pilota ha l’obiettivo di testare l’infrastruttura informatica al punto da capire se, ove necessario, grazie alle conoscenze acquisite sia ancora possibile adattare l’infrastruttura prima del momento dell’entrata in vigore della LTPG. Il progetto pilota è necessario a garantire che l’infrastruttura informatica consenta anche effettivamente alle autorità, alle persone e agli enti giuridici assoggettati alla legge di adempiere i propri obblighi. Serve inoltre a testare la continuità dei processi digitali innovativi, in particolare il collegamento dei sistemi informatici delle autorità tramite un API Selfservice Portal all’interno dell’ePortal. Con il progetto pilota si mira a garantire il funzionamento dei processi digitali previsti per legge, dall’accesso per le imprese che effettuano le segnalazioni, alla gestione dei dati segnalati dall’autorità che tiene il registro, alla garanzia della qualità delle informazioni da parte delle autorità, fino alla verifica e all’analisi dei rischi delle strutture aziendali da parte dell’autorità di controllo. Attraverso misure tecniche e organizzative si deve tenere conto dei requisiti in ambito di protezione dei dati e delle informazioni nonché in ambito di sicurezza TIC. Dal momento che l’accesso delle autorità è configurato allo stesso modo di
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quello previsto per gli intermediari finanziari e i consulenti, per testare le interfacce in modo esaustivo nel progetto pilota è sufficiente la partecipazione delle autorità.
L’infrastruttura informatica ha lo scopo di realizzare in modo semplice e intuitivo le complesse collaborazioni fra le autorità e gli attori privati e, grazie al collegamento con i diversi registri e le altre fonti di dati, di consentire soprattutto alle autorità penali di adempiere i propri compiti in maniera più efficiente ed efficace. È concepita in modo innovativo: per esempio, permette agli uffici del registro di commercio di leggere rapidamente i dati nei propri sistemi grazie alla scansione di un codice QR generato dall’applicazione web. Inoltre vengono messi a disposizione degli attori coinvolti diversi canali di accesso per l’adempimento dei propri obblighi secondo la LTPG, con la possibilità di scegliere il più adatto a loro (le imprese possono effettuare le segnalazioni tramite l’ufficio del registro di commercio o la piattaforma elettronica, gli intermediari finanziari e le autorità per accedere al registro possono scegliere la piattaforma elettronica o l’interfaccia resa disponibile dall’autorità che tiene il registro). La cerchia di partecipanti al progetto pilota è ristretta alle persone, autorità ed enti giuridici che rientrano nel campo di applicazione della LTPG. Possono prendervi parte solo gli enti giuridici sottoposti a obbligo di annuncio secondo le disposizioni della LTPG e che hanno acconsentito esplicitamente alla partecipazione, pur potendo ritirare tale consenso in qualsiasi momento.
Art. 44
L’art. 41 LTPG stabilisce che l’iscrizione nel registro per la trasparenza nonché l’attestato di iscrizione e la consultazione da parte degli aventi diritto sono esenti da emolumenti. I solleciti, le diffide e le decisioni sono invece soggetti a emolumenti. Anche gli enti giuridici che chiedono il rilascio di un estratto elettronico saranno soggetti al pagamento di emolumenti.
La procedura di controllo è in linea di principio esente da emolumenti. L’autorità di controllo può tuttavia imputare le spese della procedura a una persona se quest’ultima non ha ottemperato ai propri obblighi, ha provocato l’avvio della procedura o ne ha ostacolato lo svolgimento. Se l’autorità di controllo vuole imputare le spese a una persona in toto o in parte deve emanare una decisione formale a tale proposito.
Per il calcolo degli emolumenti si distingue fra una tariffa forfettaria per il rilascio di un estratto (cpv. 3) e una tariffa oraria per il tempo effettivo impiegato dal personale dell’autorità competente in caso di solleciti, diffide e decisioni (cpv. 1 e 2).
La tariffa forfettaria per il rilascio di un estratto del registro è di 40 franchi. Il costo è quindi quasi pari a quello di un estratto del registro di commercio, poiché anch’esso è di utilità comparabile per l’ente giuridico registrato. Attualmente le cifre possono solo rappresentare una stima. Si suppone che ogni anno necessiterà di un estratto circa il 10 % degli enti giuridici registrati, per un numero pari a pressoché 50 000 estratti all’anno. Gli introiti di circa 2 milioni di franchi all’anno derivanti dagli estratti corrisponderebbero a un grado di copertura dei costi pari a circa l’80 per cento.
La tariffa oraria per il tempo impiegato oscilla tra i 100 e i 150 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile. Secondo le indicazioni dell’Amministrazione federale delle finanze, questi importi corrispondono ai costi medi annui di un collaboratore dell’Amministrazione federale con classe di stipendio dalla 22 alla 29.
Conformemente all’art. 5 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200428 sugli emolumenti (OgeEm), l’art. 44 ammette un supplemento discrezionale fino al 50 % dell’emolumento ordinario per solleciti, diffide o decisioni che comportano un onere particolare oppure urgenti.
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Si prende in considerazione un supplemento specialmente se l’autorità deve svolgere indagini approfondite o se si devono chiarire questioni giuridiche in sospeso.
Trattandosi di un’ordinanza sugli emolumenti della Confederazione, si deve inserire un rimando all’applicabilità della OgeEm.
4.2 Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200629
L’art. 36 cpv. 2 lett. c LTPG stabilisce che l’autorità di controllo ha accesso al sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC. L’accesso dell’autorità di controllo, in termini di estensione e autorizzazioni, è stato configurato allo stesso modo di quello di MROS. Questo modo di procedere si fonda sul fatto che nel messaggio del 22 maggio 202430, secondo il commento agli art. 35 e 36 LTPG, l’attività dell’autorità di controllo è paragonabile a quella svolta da MROS. Il controllo della correttezza delle informazioni nel registro contribuisce in maniera significativa all’attuazione degli obiettivi della legge, inclusa la lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari. L’attività dell’autorità di controllo equivale quindi a un’attività di indagine preliminare, paragonabile a quella svolta da MROS.
Con la modifica dell’ordinanza SIMIC, l’accesso per l’autorità di controllo viene disciplinato in maniera analoga a quello di MROS (che nell’Allegato dell’ordinanza SIMIC viene riportato come fedpol III).
4.3 Ordinanza del 17 novembre 199931 sull’organizzazione del
Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
La tenuta del registro per la trasparenza è svolta dall’Ufficio federale di giustizia (art. 20 cpv. 1 LTPG). L’Org-DFGP deve essere modificata di conseguenza.
4.4 Ordinanza del 17 febbraio 201032 sull’organizzazione del
Dipartimento federale delle finanze
Con l’introduzione della LTPG viene istituita nel DFF un’autorità di controllo secondo l’art. 39 LTPG, che farà parte del servizio giuridico del DFF. Essa è responsabile dei compiti secondo gli art. 35–39 LTPG ed esegue, fra l’altro, procedure di controllo secondo la PA.
L’autorità di controllo denuncia al Servizio di diritto penale, che è a sua volta parte del servizio giuridico del DFF, eventuali violazioni degli obblighi di annuncio o di collaborazione secondo l’art. 43 LTPG e l’inosservanza delle decisioni secondo l’art. 44 LTPG. Il Servizio di diritto penale mette in atto eventuali procedure secondo la legge federale del 22 marzo 197433 sul diritto penale amministrativo (DPA).
4.5 Ordinanza del 17 ottobre 200734 sul registro di commercio
(ORC)
Art. 10 lett. g
Gli annunci degli aventi economicamente diritto che vengono presentati agli uffici cantonali del registro di commercio non soggiacciono alla pubblicità del registro di commercio secondo l’art. 936 CO.
29 RS 142.513 30 FF 2024 1607 31 RS 172.213.1 32 RS 172.215.1 33 RS 313.0 34 RS 221.411
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4.6 Ordinanza dell’11 novembre 201535 sul riciclaggio di denaro
(ORD)
Ingresso
All’ingresso è aggiunto un riferimento agli art. 2 cpv. 5 (campo d’applicazione) e 2b cpv. 2 (coordinamento materiale) LRD che contengono deleghe al Consiglio federale.
Art. 1 lett. ater
L’attuale art. 1 elenca le diverse categorie di norme contenute nell’ORD per gli intermediari finanziari e i commercianti. La nuova lett. ater aggiunge la stessa precisazione in riferimento ai consulenti: l’ORD disciplina i requisiti per l’esercizio a titolo professionale dell’attività di consulente. Per contro, l’ORD non concretizza gli obblighi di diligenza dei consulenti; al riguardo si applicherà il regolamento dell’OAD cui è affiliato il consulente. Non è inoltre necessario che l’ORD precisi l’obbligo di comunicazione per i consulenti, in quanto questi non hanno il divieto di interrompere la relazione d’affari e su questo punto si applicano le disposizioni dell’ORD relative agli intermediari finanziari.
Art. 2
Il cpv. 1 mantiene il contenuto del capoverso in vigore, in cui è definito il campo d’applicazione dell’ORD per gli intermediari finanziari e i commercianti, e lo estende ormai anche ai consulenti. I consulenti sono le persone che partecipano a transazioni finanziarie in relazione a determinati atti e negozi giuridici di cui all’art. 2 cpv. 3bis LRD. Tra questi possono figurare i professionisti del settore giuridico indipendenti, ossia gli avvocati (assoggettati o meno alla legge del 23 giugno 200036 sugli avvocati, LLCA), i notai e gli altri giuristi indipendenti, secondo il loro ambito di specializzazione, nonché i revisori o i contabili che svolgono la propria attività a titolo indipendente.
Il cpv. 3 è nuovo ed esclude dal campo d’applicazione della legge diverse categorie di persone che svolgono determinate attività. Queste eccezioni sono giustificate dal fatto che l’attività di consulenza in questione si iscrive nell’ambito di un rapporto di lavoro o è svolta per una persona assoggettata. Si tratta, da un lato, delle prestazioni fornite in qualità di impiegato di un gruppo a società del medesimo gruppo. La norma esclude, inoltre, il personale ausiliario di consulenti che per la loro attività detengono un’autorizzazione in Svizzera o che sono affiliati a un OAD, se sono soddisfatte determinate condizioni: il personale ausiliario deve essere selezionato accuratamente dal consulente e deve sottostare alle sue istruzioni e ai suoi controlli (cura in eligendo, instruendo et in custodiendo), deve essere integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dal consulente e ricevere una formazione e una formazione continua, deve agire unicamente in nome e per conto del consulente, essere retribuito dal consulente e aver concluso un accordo scritto concernente l’osservanza di tali condizioni. Se tali condizioni sono soddisfatte, gli ausiliari non sono considerati consulenti e non devono essere affiliati a un OAD. Dal momento che agiscono per conto del consulente per il quale svolgono i compiti, essi restano comunque soggetti agli obblighi di diligenza.
35 RS 955.01 36 RS 935.61
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Art. 2a Dichiarazione di assoggettamento dell’insieme delle attività alle disposizioni relative agli intermediari finanziari
Data l’introduzione del regime dei consulenti parallelamente a quello previsto per gli intermediari finanziari, occorre disciplinare alcune questioni di coordinamento. È possibile che una stessa persona o impresa eserciti attività diverse, corrispondenti in parte alla nozione di intermediazione finanziaria e in parte a quella di consulenza. È il caso ad esempio di una banca che assiste i suoi clienti nella creazione della loro impresa o di un gestore patrimoniale che presta consulenza ai propri clienti anche in relazione alla vendita di una società. In tali casi, l’art. 2b cpv. 2 LRD prevede che ogni attività sia sottoposta alle pertinenti disposizioni. Questa distinzione potrebbe essere difficile da attuare per alcuni settori, quando le diverse attività esercitate sono difficilmente distinguibili. In tali casi, l’art. 2b cpv. 2 LRD offre un’alternativa per facilitare l’attuazione degli obblighi sanciti nella LRD, ovvero la persona assoggettata può dichiarare di assoggettare l’insieme delle sue attività alle disposizioni applicabili all’intermediazione finanziaria.
L’art. 2a disciplina le modalità di tale dichiarazione (cfr. art. 2b cpv. 2 in fine LRD).
L’art. 2a capoversi 1, 3 e 4 precisa che la dichiarazione e la sua revoca sono valide a partire dal 1° gennaio dell’anno civile successivo al loro invio all’autorità o all’organismo competente.
L’art. 2a cpv. 2 elenca in modo non esaustivo le informazioni che la persona trasmette all’autorità o all’organismo competente per la sua vigilanza, ossia la descrizione delle attività interessate e le eventuali modifiche all’organizzazione interna, inclusi i regolamenti interni, conseguenti a tale dichiarazione. Lascia un certo margine di manovra alle autorità, o agli organismi competenti, in merito alle informazioni necessarie in funzione del tipo di attività in questione.
Il cpv. 5 disciplina la situazione degli intermediari finanziari che esercitano anche un’attività di consulente ma sono sottoposti alla vigilanza della FINMA, in particolare attraverso organismi di vigilanza (art. 12 lett. a LRD). La vigilanza si estende sull’insieme delle attività di questi intermediari finanziari (cfr. art. 12a cpv. 1 LRD). Questi ultimi non devono quindi affiliarsi a un OAD e le norme che concretizzano i loro obblighi di diligenza non possono essere previste dal regolamento di un OAD. Per questa categoria di intermediari finanziari, l’ORD prevede l’applicazione per analogia dell’ordinanza FINMA del 3 giugno 201537 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA). Conformemente all’art. 17 cpv. 1 lett. a LRD, si tratta degli intermediari finanziari nel senso dell’art. 2 cpv. 2 lett a–dquater LRD.
Art. 11 cpv. 1
Questa disposizione è stata adeguata per garantire che la formulazione sia coerente con il nuovo art. 12g cpv. 1. È stato inoltre corretto un refuso per chiarire che il riferimento nell’art. è all’art. 2 cpv. 3 LRD.
Art. 12d Attività dei consulenti di cui all’articolo 2 cpv. 3bis e 3quater LRD
I consulenti sono innanzitutto le persone giuridiche o fisiche che partecipano a un’attività rientrante nell’ambito dell’art. 2 cpv. 3bis LRD. La nozione di «partecipazione» nel senso di questo capoverso comprende ogni attività con nesso causale che contribuisce agli atti o ai negozi giuridici menzionati, senza la quale l’atto o il negozio in questione non sarebbero realizzati. La consulenza fa quindi anch’essa parte della partecipazione. Il fatto che la consulenza vi rientri deriva anche dall’utilizzo del termine di «consulente» e da
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un’interpretazione storica e teleologica della modifica, il cui obiettivo è in particolare l’assoggettamento dell’attività di consulenza stessa.
A titolo illustrativo, l’attività include la consulenza sulle modalità di realizzazione di una transazione sul piano legale o contabile, la redazione di atti giuridici legati a una transazione o altri documenti pertinenti, quali in particolare il bilancio intermedio o il rapporto sui risultati delle verifiche preliminari o ancora gli atti di esecuzione di una transazione, come l’iscrizione in un registro o l’apertura di una relazione bancaria.
L’assoggettamento è definito sulla base dell’attività esercitata, ossia in particolare la consulenza, e non per un gruppo professionale interessato. Chiunque eserciti tale attività sarà quindi tenuto a rispettare gli obblighi previsti dalla LRD, a condizione tuttavia che la eserciti a titolo professionale in conformità all’art. 12f.
L’attività di consulenza deve essere collegata a un atto o negozio giuridico concreto. Non sono inclusi i chiarimenti e le informazioni puramente prospettici e astratti sulla situazione giuridica, che non hanno un chiaro collegamento con un atto o negozio giuridico effettivamente previsto.
Sono quindi assoggettati, in funzione delle loro attività, i professionisti che offrono a terzi consulenza ai fini della predisposizione o dell’esecuzione di una transazione in relazione a una delle attività elencate alle lettere a–e dell’art. 2 cpv 3bis LRD. L’attività tipica dell’avvocato e del notaio può rientrare nel campo d’applicazione, esclusa la consulenza nell’ambito di processi giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali (cfr. l’art. 2 cpv. 4 lett. f LRD). I consulenti possono esercitare la loro attività in nome proprio e per conto proprio o in seno a una struttura giuridica (studio o fiduciaria), a condizione che questa fornisca prestazioni di servizi a terzi negli ambiti di attività menzionati (per il regime applicabile agli ausiliari, v. sopra l’art. 2a cpv. 3 lett. b ORD).
Art. 12e Vendita o acquisto di un fondo
Come previsto dall’art. 2 cpv. 3bis lett. a LRD, l’attività di consulenza associata alla vendita o all’acquisto di un fondo è un’attività assoggettata alla LRD. La definizione di fondo è ripresa dal codice civile (art. 655 cpv. 2 CC38). Sono pertanto fondi i beni immobili, i diritti per sé stanti e permanenti intavolati nel registro fondiario, le miniere e le quote di comproprietà di un fondo.
Per chiarire il tenore di tale norma, l’art. 12e cpv. 2 ORD assimila a un’alienazione di un fondo alcuni casi di applicazione. Questi sono allineati all’art. 12 della legge federale del 14 dicembre 199039 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni. Vi rientrano quindi anche i negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell’alienazione sul potere di disporre di un fondo, la costituzione di un fondo di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se limitano lo sfruttamento incondizionato o diminuiscono il valore venale di un fondo in modo duraturo e importante e si fanno contro versamento di un’indennità, nonché il trasferimento di partecipazioni a società immobiliari e i plusvalori derivanti dalla pianificazione ai sensi della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio40.
Art. 12f Consulenza a titolo professionale
Analogamente agli intermediari finanziari o ai commercianti, le persone che esercitano un’attività rientrante nell’art. 2 cpv. 3bis o 3ter LRD sono considerati consulenti assoggettati alla LRD soltanto se esercitano tale attività «a titolo professionale». L’art. 12f definisce questo ultimo concetto.
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Per stabilire se un’attività è esercitata a titolo professionale, ciò che è determinante non è il numero di transazioni effettuate, bensì il loro contesto. Non vi rientra la consulenza fornita in ambito privato. Se però la consulenza è fornita nell’ambito di un’attività di consulente esercitata a titolo professionale, ossia un’attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno, gli obblighi di diligenza si applicano anche se viene fornita una sola consulenza per transazioni rientranti nell’art. 2 cpv. 3bis LRD. Si presume che l’attività di consulenza sia esercitata «a titolo professionale» qualora rientri nell’ambito di un’attività professionale più ampia e finalizzata a offrire servizi assoggettati, ad esempio nell’ambito di uno studio legale, di un gestore patrimoniale o di una fiduciaria, anche se solo una parte minore dell’attività costituisce un’attività assoggettata. Tra gli indizi che permettono di fondare una simile presunzione rientrano, a titolo di esempio, il modo in cui uno studio legale, una fiduciaria o un gestore patrimoniale presenta i propri servizi, in particolare in aree quali fusioni o acquisizioni, diritto bancario e finanziario, diritto immobiliare, clientela privata, «family office» o transazioni transfrontaliere. Questi elementi possono figurare in particolare su mezzi di comunicazione e di marketing quali ad esempio brochure, siti internet, presentazioni commerciali o altri strumenti promozionali.
L’attività di consulenza può essere esercitata in qualsiasi forma giuridica consentita dal diritto civile. Il termine «indipendente» indica infatti chiaramente che è richiesta un’attività a favore di terzi e che le persone impiegate da una società o un gruppo per esigenze proprie di queste società non rientrano in questa categoria (art. 2 cpv. 3 lett. a, ORD a contrario).
Conformemente al cpv. 2, non è determinante se la consulenza è fornita quale attività principale o accessoria. Ciò significa che gli obblighi di diligenza e di comunicazione possono anche applicarsi a un’attività di consulenza esercitata a titolo accessorio. Il fatto che il consulente disponga di uno studio o di uffici non è altresì determinante.
Art. 12g Passaggio a un’attività esercitata a titolo professionale
Per evitare eventuali lacune nell’applicazione della legge alle persone che esercitano un’attività assoggettata, il consulente che passa all’esercizio di un’attività a titolo professionale è subito tenuto a rispettare gli obblighi sanciti dagli art. 3–11a LRD. Dispone tuttavia di un termine di due mesi dal cambiamento di statuto per presentare una richiesta di affiliazione a un OAD o dichiarare la propria attività di consulente all’autorità o all’organismo di vigilanza competente (p. es. nel caso di un gestore patrimoniale che intraprende una nuova attività di consulenza assoggettata e deve dichiararla all’organismo di vigilanza competente). Il cambiamento di statuto interviene non appena la consulenza rappresenta un’attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno, anche se esercitata a titolo accessorio.
Il cpv. 2 di questa disposizione è diverso dall’art. 11 cpv. 2 nel senso che il consulente può continuare la sua attività di consulenza con i clienti che aveva già al momento del suo cambiamento di statuto e accettare di fornirgli consulenza per nuovi atti o negozi giuridici assoggettati. Questa differenza rispetto alle attività di intermediazione finanziaria (cfr. art. 11 cpv. 2 ORD) è giustificata dal ruolo particolare di un certo numero di consulenti, in particolare gli avvocati e i notai, nel sistema giuridico e giudiziario. Tuttavia, se entro il termine di due mesi il consulente non presenta tale richiesta, oppure se gli viene rifiutata l’affiliazione, gli è vietato continuare a svolgere l’attività di consulente.
Art. 12h Uscita ed esclusione da un OAD
Come per gli intermediari finanziari, l’ordinanza disciplina il caso in cui il consulente esca o sia escluso da un OAD. In tal caso, il consulente può proseguire la sua attività a titolo professionale soltanto se presenta una richiesta di affiliazione a un altro OAD entro due mesi dall’uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di esclusione. A prescindere che sia
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uscito dall’OAD o ne sia stato escluso, il consulente può proseguire la sua attività con la clientela esistente e durante tale termine di due mesi anche se non presenta una nuova richiesta di affiliazione (cfr. art. 12g cpv. 2).
Il consulente può inoltre continuare a esercitare la sua attività fino al ricevimento della decisione dell’OAD (oltre quindi il termine di due mesi), purché abbia presentato la nuova richiesta entro il termine prescritto e la sua attività resti nell’ambito delle relazioni d’affari esistenti. Se trascorrono due mesi dall’uscita o dall’esclusione senza che il consulente abbia presentato una richiesta adeguata presso un OAD, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di consulente. Questo divieto si applica anche se l’OAD rifiuta l’affiliazione (art. 12h cpv. 3).
Per contro, se esercita anche un’attività d’intermediario finanziario, ha il divieto di intraprendere azioni d’intermediazione finanziaria che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali (art. 11 cpv. 2).
Art. 12i Cessazione dell’attività di consulente
Poiché l’attività di consulente è distinta dall’intermediazione finanziaria, è possibile che un consulente cessi la sua attività di consulenza a titolo professionale ma prosegua quella di intermediario finanziario. È il caso ad esempio dell’avvocato che cessa di fornire consulenza ai suoi clienti su strutturazioni di società, ma continua a effettuare transazioni finanziarie per i suoi clienti. Per converso, è altresì possibile che un intermediario finanziario decida di dedicarsi unicamente a un’attività di consulenza, abbandonando la sua attività d’intermediazione finanziaria. È il caso ad esempio dell’avvocato che si concentra unicamente sulla sua attività tipica.
In queste fattispecie, l’art. 12i ORD accorda un termine di due mesi alla persona interessata per annunciarsi presso l’autorità o l’organismo competente per la vigilanza (cpv. 1) o per pre- sentare una richiesta di affiliazione a un OAD, salvo se è già affiliata a un OAD e continua a soddisfare le condizioni di affiliazione (cpv. 2).
Art. 15a Metalli preziosi e pietre preziose contemplati
Con la modifica dell’art. 8a LRD, il valore soglia determinante per il commercio di metalli preziosi e pietre preziose in applicazione dello standard GAFI è stato abbassato da 100 000 a 15 000 franchi (cpv. 2bis). Secondo il cpv. 5, il Consiglio federale definisce i metalli preziosi e le pietre preziose contemplati da questo nuovo valore soglia. Questo è l’obiettivo del nuovo art. 15a aggiunto nell’ORD. Come cita il commento all’art. 8a LRD nel messaggio del 22 maggio 202441, la soluzione proposta, accettabile per la categoria, esclude dal campo di applicazione del valore soglia ridotto il commercio dei prodotti contenenti metalli preziosi e pietre preziose tipicamente destinati a essere venduti a clienti finali. Cpv. 1: riguardo i metalli preziosi contemplati è opportuno ricordare che il nuovo paragrafo 2bis dell’art. 8a LRD si fonda sulla definizione legale riportata nell’art. 1 cpv. 1 della legge del 20 giugno 193342 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP), secondo cui costituiscono metalli preziosi l’oro, l’argento, il platino e il palladio. Questa definizione di metalli preziosi è più circoscritta rispetto alla futura legislazione dell’UE che oltre ai metalli sopra menzionati comprende anche l’iridio, l’osmio, il rodio e il rutenio (cfr. allegato V del regolamento [UE]
41 FF 2024 1607 42 RS 941.31
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2024/1624, del 31 maggio 202443, relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo).
Secondo la LCMP e l’ordinanza dell’8 maggio 193444 sul controllo dei metalli preziosi (OCMP), i metalli preziosi si presentano sotto le forme dei prodotti di seguito elencati:
- materie da fondere: metalli preziosi provenienti dall’estrazione delle materie prime o dalla raffinazione; cascami provenienti dalla lavorazione di metalli preziosi o di loro leghe, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi; materiali contenenti metalli preziosi, che possono essere usati per il ricupero di metalli preziosi (art. 1 cpv. 3 LCMP);
- prodotti della fusione: verghe, lastre, sbarre o granaglia ottenute fondendo o rifondendo metallo prezioso o materie da fondere (art. 1 cpv. 2 LCMP);
- prodotti semifiniti: prodotti quali lastre, fili, tubi, profilati e pezzi sbozzati, con un titolo legale e destinati alla fabbricazione (art. 52 cpv. 2 OCMP);
- lavori di metalli preziosi: prodotti interamente costituiti di metalli preziosi con un titolo legale, nonché i lavori di metalli preziosi con un titolo legale combinati con materiale non metallico. Sono eccettuate le monete di metalli preziosi (art. 1 cpv. 4 LCMP);
- lavori plurimetallici: lavori composti di metalli preziosi con un titolo legale e di metalli comuni (art. 1 cpv. 5 LCMP), per esempio oro con un titolo di 750 millesimi legato con acciaio.
I lavori di metalli preziosi e plurimetallici vengono generalmente venduti a clienti finali, diversamente dai prodotti semifiniti, dalle materie da fondere e dai prodotti della fusione. Per questo motivo, il commercio di lavori di metalli preziosi e plurimetallici deve essere escluso dal campo di applicazione del valore soglia ridotto. Nel campo di applicazione dell’art. 8a cpv. 2bis rientrano quindi solo le persone che commerciano oro, argento, platino e palladio sotto le forme di prodotti semifiniti, materie da fondere e prodotti della fusione e che ricevono più di
15 000 franchi in contanti.
Cpv. 2: diversamente rispetto ai metalli preziosi, il diritto federale non definisce le pietre preziose. Conformemente all’approccio basato sui rischi, si tratta di applicare la nuova disposizione alle pietre più costose, che sono quelle più frequentemente commerciate in Svizzera. Devono rientrare nel campo d’applicazione le pietre seguenti: rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti. Su questo punto, il progetto coincide pienamente con la futura legislazione europea (cfr. anche l’allegato V del regolamento [UE] 2024/1624 di cui sopra). Le pietre preziose vengono commerciate sia in forma isolata che integrate in gioielli e altri prodotti analoghi. Secondo le regole della tariffa doganale45, si considerano come non ancora trasformate in un prodotto finale le pietre preziose non infilate, non montate e non incastonate. Le definizioni della tariffa doganale sono applicate su scala internazionale. Nel campo di applicazione dell’art. 8a cpv. 2bis LRD rientrano quindi le persone che commerciano rubini, zaffiri, smeraldi o diamanti non infilati, non montati e non incastonati.
43 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L, 2024/1624, 19.6.2024; le disposizioni pertinenti di questo regolamento si applicano dal 10.7.2027. 44 RS 941.311 45 www.bazg.admin.ch > Servizi > Servizi per ditte > Importazione, esportazione e transito > Tariffa doganale – Tares
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Applicazione della norma generale e delimitazione
Per i metalli preziosi e le pietre preziose che non rientrano nell’art. 8a cpv. 2bis LRD e perciò nemmeno nell’art. 15a ORD, resta applicabile la norma generale dell’art. 8a cpv. 1 LRD. Ciò significa che per il commercio di questi metalli preziosi e pietre preziose esercitato a titolo professionale, in caso di pagamenti in contanti superiori ai 100 000 franchi si applicano degli obblighi di diligenza. Ciò vale, per esempio, per il commercio di oro, argento, platino e palladio sotto forma di lavori di metalli preziosi e plurimetallici nonché per il commercio di altri metalli preziosi diversi da oro, argento, platino e palladio. Lo stesso si applica al commercio di rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti infilati, montati e incastonati nonché a quello di altre pietre preziose, sempreché il commerciante operi a titolo professionale e riceva un pagamento in contanti superiore ai 100 000 franchi.
Occorre infine ricordare che il commercio professionale di metalli preziosi bancari ai sensi della legislazione sul controllo dei metalli preziosi rappresenta un’attività di intermediario finanziario secondo la LRD ed è pertanto sottoposto agli obblighi di diligenza e alla vigilanza ai sensi della LRD. Pertanto, secondo l’art. 8a cpv. 2ter LRD, le persone che commerciano metalli preziosi bancari a titolo professionale non sono assoggettate al regime specifico dei commercianti (cfr. anche il commento all’art. 8a LRD nel messaggio del 22 maggio 2024 di cui sopra46).
Sezione 3: Incarico affidato a un’impresa di revisione
Art. 22
Nell’ambito della revisione della LRD adottata il 19 marzo 202147, nell’art. 15 LRD l’espressione «ufficio di revisione» è stata sostituita dall’espressione «impresa di revisione». Inoltre, l’art. 15 cpv. 2 LRD è stato modificato nella misura in cui per una revisione si possono incaricare soltanto le imprese di revisione secondo l’art. 6 della legge del 16 dicembre 200548 sui revisori (LSR) e non i revisori di cui all’art. 5 LSR. Nel messaggio del 26 giugno 201949 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro, il commento all’art. 15 LRD recita che anche per l’art. 22 ORD è previsto un adeguamento corrispondente. Tuttavia, le modifiche rese necessarie da questa disposizione non sono state apportate nell’ambito della modifica dell’ORD del 31 agosto 202250, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, e pertanto devono essere recuperate nel contesto di questa revisione dell’ORD. A questo scopo, nel titolo della sezione 3 nonché nell’art. 22 cpv. 1 ORD l’espressione «ufficio di revisione» viene sostituito da «impresa di revisione». Il capoverso 2 ricorda che l’obbligo di incaricare un’impresa di revisione secondo l’art. 15 LRD spetta all’organo superiore di direzione o di amministrazione del commerciante.
4.7 Ordinanza del 25 agosto 200451 sull’Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro (OURD)
Ingresso
Nell’ingresso viene aggiunto un rimando all’art. 23 cpv. 7 LRD (contenuto e portata delle comunicazioni di sospetto).
46 FF 2024 1607 47 RU 2021 656 48 RS 221.302 49 FF 2019 5237 50 RU 2022 552 51 RS 955.23
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Art. 1, cpv. 1, lett. c e cpv. 2 lett. A n. 9 e 10 e lett dbis
I consulenti sono aggiunti all’elenco degli attori a cui MROS può indirizzare le sue attività di sensibilizzazione e dai quali riceve comunicazioni.
Un riferimento alle autorità cantonali di vigilanza di cui all'art. 22b LRD, competenti per la vigilanza dei consulenti di cui all'art. 2 cpv. 3quater LRD (notariato pubblico), è introdotto nel cpv.
2 lett. a n. 10.
In applicazione dell’art. 29 cpv. 1bis LRD, la nuova lett. dbis stabilisce che MROS scambia a livello nazionale con il SECO le informazioni necessarie ai fini dell’applicazione della LRD e della LEmb.
Art. 2 rubrica e lett. d-dquater
La modifica della rubrica concerne soltanto il testo francese. Per allineare la versione francese a quelle tedesca («Herkunft der Daten») e italiana («Provenienza dei dati»), il termine «traitées» viene eliminato dalla rubrica.
La formulazione rivista dell’art. 11a cpv. 1 LRD fa ormai riferimento in generale all’autore di una comunicazione. Questa formulazione riguarda sia un intermediario finanziario che un commerciante o ancora un consulente che ha comunicato un sospetto. Ne consegue che, al pari degli intermediari finanziari, i consulenti e i commercianti sono altresì tenuti a fornire a MROS, su sua richiesta, le informazioni supplementari di cui dispongono e che sono necessarie all’analisi della comunicazione di sospetti da essi effettuata. Per tenerne conto, un riferimento all’art. 11a cpv. 1 LRD è aggiunto alla lett. d in relazione ai commercianti.
Inoltre, un riferimento alle comunicazioni e alle informazioni provenienti dai consulenti è aggiunto alle lettere dbis e dter. La lett. dbis riguarda le comunicazioni di sospetti (art. 9 cpv. 1ter LRD) e le informazioni comunicate sulla base dell’art. 11a LRD, mentre la lett. dter fa riferimento alla comunicazione relativa all’interruzione della relazione d’affari (art. 9b LRD). Si noti che, diversamente da quanto previsto per i commercianti, il riferimento all’art. 11a LRD non è limitato al solo cpv. 1. Di fatto, i cpv. 2 e 2bis dell’art. 11a LRD sono stati altresì estesi ai consulenti. Questi ultimi sono quindi anch’essi tenuti a fornire a MROS, su richiesta, le informazioni di cui dispongono se dall’analisi di MROS emerge che i consulenti in questione prendono parte o hanno preso parte a una relazione d’affari, un’operazione, una transazione o una prestazione di servizi associata a una comunicazione di sospetti proveniente da un intermediario finanziario, un commerciante o un altro consulente o a informazioni comunicate da un omologo estero. Si noterà tuttavia che i capoversi 2 e 2bis dell’art. 11a LRD precisano che chi agisce in qualità di avvocato o di notaio è soltanto tenuto a trasmettere informazioni a MROS alle condizioni dell’art. 9 cpv. 2 LRD.
La lett. dquater riguarda le comunicazioni delle autorità cantonali di vigilanza di cui all'art. 22b LRD.
Art. 3, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a e b, cpv. 1bis, parte introduttiva, nonché cpv. 2-2quater
Contenuto delle comunicazioni
L’art. 3 stabilisce nel dettaglio le informazioni che devono contenere le varie tipologie di comunicazioni a MROS secondo la LRD. Questo articolo tratta quindi del contenuto delle comunicazioni e non della loro analisi, come suggerisce l’attuale rubrica che viene modificata di conseguenza.
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Vengono apportate alcune modifiche anche al contenuto della disposizione per migliorarne la logica e la leggibilità. Per esempio, i destinatari dei singoli capoversi vengono citati espressamente e non più indirettamente tramite un rimando alla disposizione precedente dell’OURD. Allo stesso modo, i singoli capoversi rimandano direttamente alle disposizioni rilevanti della LRD anziché alla precedente disposizione dell’OURD, che a sua volta rimanda alle disposizioni rilevanti della LRD. Infine, i destinatari dei singoli capoversi vengono riportati secondo un ordine più logico. Mentre finora il capoverso 1 si riferiva sia a comunicazioni degli intermediari finanziari sia a comunicazioni di autorità e organismi di autodisciplina (OAD) o di organismi di vigilanza (OV), il capoverso 1 rivisto si occupa solo di comunicazioni di intermediari finanziari (art. 9 cpv. 1 e 11a LRD nonché art. 305ter cpv. 2 CP). Nel cpv. 1 lett. a viene quindi eliminato il rimando alle autorità e agli organismi (questi ultimi sono ora contemplati nel capoverso 2quater, si veda sotto). La modifica della lett. b concerne soltanto il testo tedesco, trattandosi di una correzione tipografica.
I cpv. 1bis, frase introduttiva, e 2 non sono interessati da modifiche materiali, ma vengono solo formulati in modo più chiaro. Il capoverso 1bis continua quindi a riferirsi alle comunicazioni di intermediari finanziari sull’interruzione della relazione d’affari secondo l’art. 9b cpv. 3 LRD e il cpv. 2 mantiene il riferimento alle comunicazioni di commercianti secondo l’art. 9 cpv. 1bis LRD o delle loro imprese di revisione secondo l’art. 15 capoverso 5 LRD. Tuttavia, un riferimento è stato aggiunto all'art. 11a cpv 1 LRD (cfr. commento all'art. 2 lett. d).
I cpv. 2bis e 2ter riguardano il contenuto delle comunicazioni provenienti dai consulenti. Analogamente alle disposizioni relative agli intermediari finanziari, il cpv. 2bis riguarda le comunicazioni di sospetto (art. 9 cpv. 1ter LRD) e le informazioni fornite a MROS in base all'art. 11a LRD, mentre il cpv. 2ter riguarda le comunicazioni relative alla cessazione del rapporto d'affari.
Le comunicazioni di autorità o di OV secondo l’art. 16 cpv. 1 LRD o di organismi di autodisciplina secondo l’art. 27 cpv. 4 LRD vengono trattate in un nuovo cpv 2quater. Il contenuto delle comunicazioni rimane invariato rispetto a prima, poiché questo capoverso rimanda per analogia al cpv 1. Le comunicazioni delle autorità cantonali di vigilanza ai sensi dell'art. 22b cpv. 2 LRD sono ora integrate in questa disposizione.
Art. 3a Comunicare con l’Ufficio di comunicazione
Questa disposizione è sottoposta a revisione totale poiché i cpv. 1 e 2 finora in vigore devono essere modificati e i cpv. 3 e 4 abrogati.
Come menzionato nel commento all’art. 23 cpv. 7 LRD nel messaggio del 22 maggio 202452, con l’introduzione dell’art. 23 cpv. 7 primo periodo LRD viene abolita la possibilità di inviare una comunicazione in formato cartaceo. Ciò viene ripreso dall’art. 3a cpv. 1 D-OURD, che prescrive che lo scambio di informazioni con MROS deve avvenire tramite il sistema d’informazione messo a disposizione da quest’ultimo.
Subisce modifiche anche il cpv. 2, nella misura in cui tutti gli utenti del sistema d’informazione devono dapprima registrarvisi.
Infine, i capoversi 3 e 4 finora in vigore sono obsoleti. Dal momento che con l’entrata in vigore dell’art. 23 cpv. 7 LRD diventa obbligatorio l’utilizzo del sistema d’informazione, non è più possibile utilizzare il modulo di comunicazione predisposto da MROS. Inoltre, tutte le informazioni e i documenti di cui all’art. 3 devono essere trasmessi a MROS tramite il sistema d’informazione. Il cpv. 4 finora in vigore non apporta quindi alcun contributo aggiuntivo rispetto al cpv. 1 e può quindi essere a sua volta abrogato.
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Art. 4 cpv. 1
La modifica del capoverso 1 primo periodo concerne soltanto il testo tedesco. Viene eliminata la formulazione superflua «bei der Meldestelle», allineando il testo tedesco alle versioni francese e italiana.
Il rimando all’art. 3a OURD viene eliminato dal secondo periodo del cpv. 1. Con l’abrogazione della possibilità di effettuare una comunicazione a MROS in maniera diversa se non tramite il sistema d’informazione (v. commento all’art. 3a di cui sopra), le informazioni e i documenti che devono essere trasmessi a MROS sono riportati soltanto nell’art. 3 OURD.
Il terzo periodo del capoverso 1 non subisce invece alcuna modifica.
Art. 7, rubrica e cpv. 1, parte introduttiva, nonché lett. d ed e
Collaborazione con le autorità, gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina
L’art. 29 cpv. 2 LRD costituisce una base legale esplicita sufficiente dell’assistenza amministrativa nazionale di MROS in ambito di analisi preliminari riguardanti la lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo. Questa disposizione consente a MROS di collaborare con tutte le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, per le quali si deve presupporre che dispongano di informazioni rilevanti per le analisi di MROS, nonché di acquisire le informazioni che si trovano in possesso di queste autorità. Anche le autorità e gli uffici menzionati nell’art. 4 cpv. 1 della legge federale del 7 ottobre 199453 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (LUC) rientrano nell’art. 29 cpv. 2 LRD. Pertanto il rimando all’art. 4 cpv. 1 LUC non è necessario e può essere eliminato dalla prima frase introduttiva del cpv. 1. Viene eliminato inoltre anche il rimando agli «uffici» che compare sia nella rubrica della disposizione sia nella prima frase introduttiva del cpv. 1. Questo termine si riferisce innanzitutto alla LUC. In aggiunta, ai fini dell’applicazione dell’art. 29 LRD, gli «uffici» valgono come autorità; si rende quindi superfluo menzionarli esplicitamente.
Il termine «richiedere» nella prima frase introduttiva viene inoltre sostituito dal verbo «chiedere», che comporta una lieve riformulazione dell’intero periodo. Si tiene quindi conto delle diverse formulazioni negli art. 29 cpv. 1 e 29b cpv. 1 LRD, da un lato, e nell’art. 29 cpv. 2 LRD, dall’altro.
Dopo la prima frase introduttiva ne viene aggiunta una seconda che precisa che uno scambio con il SECO è possibile anche ai fini dell’applicazione della LEmb, siccome l’obiettivo di tale legge non è la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata o il finanziamento del terrorismo.
Infine, quella che finora era la seconda frase introduttiva diventa la terza. Nel testo francese in questa terza frase introduttiva il soggetto «il» viene sostituito da «le Bureau» a causa dell’aggiunta della nuova seconda frase introduttiva.
La modifica delle lettere d ed e è finalizzata a tenere conto dell’estensione della LRD ai consulenti.
Art. 9, rubrica, e cpv. 1 e 2
Informazione dell’intermediario finanziario e del consulente
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Rapporto esplicativo concernente ...
In virtù dell’art. 23 cpv. 5 LRD, MROS deve ormai informare anche il consulente se trasmette a un’autorità di perseguimento penale le informazioni comunicate da quest’ultimo sulla base dell’art. 9 cpv. 1ter LRD, sempreché questi non abbia interrotto la relazione d’affari. Per tenere conto di questo nuovo obbligo di MROS nei confronti dei consulenti che hanno effettuato una comunicazione di sospetti, la rubrica e i cpv. 1 e 2 dell’art. 9 sono completati da un riferimento ai consulenti.
Art. 10 cpv. 1 lett. g nonché cpv. 2, frase introduttiva, e lett. a
Un riferimento ai consulenti è aggiunto al cpv. 1 lett. g, nonché nella frase introduttiva e nella lett. a del cpv. 2.
Al cpv. 1 lett. h viene aggiunto un riferimento alle autorità cantonali di vigilanza di cui all'art. 22b LRD.
Art. 14 lett. e
Conformemente all’art. 29 cpv. 1 e 1bis LRD, vengono aggiunte nell’art. 14 lett. e le autorità competenti in futuro per la LTPG, ovvero l’UFG quale autorità che tiene il registro e il DFF quale autorità di controllo, nonché le autorità cantonali di vigilanza di cui all’art. 22b LRD e la SECO.
Art. 15, rubrica
Provenienza delle informazioni
La modifica della rubrica concerne soltanto il testo francese e italiano. Per armonizzarli rispetto al tedesco (Provenienza delle informazioni) i termini «données» e «dati» vengono sostituiti da «informations» e «informazioni».
Art. 16 cpv. 1bis e 2
In relazione allo scambio di informazioni fra MROS e la SECO (art. 29 cpv. 1bis LRD) si aggiunge il cpv. 1bis che precisa quali dati possono essere elaborati nel sistema d’informazione ai fini dell’applicazione della LRD e della LEmb (lett. a e b).
La modifica del cpv. 2 concerne soltanto il testo tedesco; per armonizzare le tre versioni linguistiche, «Drittpersonen» viene sostituito da «Dritte».
Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 3
Sulla base dell’art. 29b LRD, MROS può scambiare informazioni con gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina, che rientrano nel diritto privato e non valgono quindi come autorità in senso proprio ai fini dell’applicazione della LRD. La collaborazione con gli organismi di vigilanza e di autodisciplina viene trattata nella sezione 1a del capitolo 4 della LRD, separata dalla sezione 1, che disciplina la collaborazione fra le autorità svizzere. Pertanto, gli organismi di vigilanza e di autodisciplina sono stati esplicitamente aggiunti nell’art. 18 cpv. 1 n. 3 OURD.
Art. 20 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c
L’art. 35 cpv. 2 LRD stabilisce che l’Ufficio di comunicazione può scambiare informazioni mediante una procedura di richiamo. Ai fini della congruenza fra i testi, nella frase introduttiva del capoverso 2 il termine «generalità» è stato sostituito da «informazioni».
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Per tenere conto del fatto che la SECO è stata aggiunta alle autorità menzionate nell’art. 35 cpv. 2 LRD con le quali MROS può scambiare informazioni mediante una procedura di richiamo, all’art. 20 cpv. 2 OURD viene aggiunta inoltre una nuova lett. c che fa esplicitamente riferimento all’applicazione della LRD e della LEmb. Una disposizione specifica in merito alle autorità in futuro competenti per la LTPG (UFG e DFF) non è invece necessaria, poiché queste rientrano già nell’art. 20 cpv. 2 lett. a OURD che per le autorità di cui all’art. 35 cpv. 2 LRD prevede l’accesso alle informazioni memorizzate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Secondo l’art. 1 cpv. 3 in fine LTPG, la LTPG contribuisce infatti in particolare alla lotta contro il riciclaggio di denaro, i reati preliminari al riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Anche le autorità cantonali di vigilanza di cui all'art. 22b LRD rientrano già nell'ambito di applicazione dell'art. 20 cpv. 2 lett. a.
Allegato 1
Le modifiche dell’allegato 1 si trovano in relazione con l’art. 23 cpv. 7 LRD che prevede che il Consiglio federale determini il contenuto e la portata delle informazioni da comunicare a MROS.
Secondo l’art. 18 cpv. 2 OURD i dati che possono essere trattati nel sistema d’informazione sono elencati nell’allegato 1, che viene integrato con nuove informazioni che devono tenere conto in particolare degli sviluppi in corso nella nostra società. Per esempio, i dati relativi alle persone fisiche (n. 2.1.1) sono integrati con i profili sui social media (lett. lbis) e il numero d’assicurazione sociale (lett. kbis). Anche gli indirizzi e-mail vengono aggiunti in diverse rubriche (n. 2.2 lett. jbis, 3.2 lett. jbis e 4.2 lett. jbis). Nel caso degli intermediari finanziari si deve poter trattare anche il codice BIC/SWIFT (n. 4.1 lett. bbis). Per quanto riguarda i valori patrimoniali virtuali ora rientra fra le informazioni che possono essere trattate anche l’indirizzo del portafoglio (n. 5.2 lett. a). Infine vengono aggiunti anche la data del saldo del conto (n. 5.2 lett. jbis), l’indirizzo IP, i dati del dispositivo utilizzato e il luogo di utilizzo (n. 5.3 lett. ebis).
5 Ripercussioni
Di seguito vengono illustrate le ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e sull’economia. Le cifre riportate rappresentano stime al momento della stesura del rapporto.
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
5.1.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche
Per lo sviluppo del registro per la trasparenza fino alla sua messa in servizio, la durata del progetto informatico è stimata a quattro anni a partire dal 2024. Rispetto alla stima indicata nel messaggio del 22 maggio 202454, i costi per lo sviluppo sono aumentati da 10,8 a 14,9 milioni di franchi. I costi aggiuntivi rispetto al messaggio sono stati compensati internamente al DFGP.
Nella prima metà del 2026 si prevede l’avvio di un nuovo progetto pilota per l’esercizio e la continuità dei processi di digitalizzazione tra il registro per la trasparenza, l’autorità di controllo, le autorità e l’economia. A tale scopo saranno necessari 3 posti a tempo pieno (FTE) presso l’autorità che tiene il registro. I mezzi materiali per l’esercizio tecnico sono stimati a
800 000 franchi. Questi costi aggiuntivi vengono compensati internamente alla
Confederazione. Se il progetto pilota andrà a buon fine, il registro per la trasparenza sarà operativo già nella seconda metà del 2026.
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Per l’esercizio del registro per la trasparenza durante la fase di introduzione nel 2027 e 2028 le risorse di personale dell’UFG sono ora stimate a 12 FTE e non più a 9. Durante questa fase l’UFG avrà bisogno di personale supplementare pari a 6,8 FTE temporanei. Nel messaggio si presupponeva che nel 2027 sarebbero stati necessari 5 FTE temporanei e 3 nel 2028. Con l’adeguamento della stima di risorse di personale e dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo, i costi complessivi per la messa in servizio ammontano ora a 7,4 milioni di franchi nel 2027 e 6,53 milioni di franchi nel 2028. Il messaggio prevedeva invece costi pari a 3,42 milioni di franchi per il 2027 e a 3,06 milioni di franchi per il 2028. Si presume che dal 2029 si potrà garantire il regolare esercizio del registro con 12 FTE. Si stima che i mezzi materiali per l’esercizio del registro ammonteranno dal 2029 a 2,65 milioni di franchi e le risorse di personale a 2,2 milioni di franchi. Nel complesso, dal 2029 l’esercizio del registro costerà approssimativamente 4,85 milioni di franchi, mentre nel messaggio questa cifra era stata stimata a 2,52 milioni di franchi.
Questo aumento della stima dei costi e delle risorse di personale si motiva come segue: durante l’ideazione della soluzione da sviluppare per il registro è stato possibile specificare meglio i requisiti, consentendo così una stima dei costi più precisa. Lo sviluppo mira alla possibilità di effettuare le comunicazioni in modo semplice, all’accessibilità e alla facilità di utilizzo per gli enti giuridici e gli intermediari finanziari. Agli enti giuridici che desiderano avvalersi della procedura semplificata tramite gli uffici del registro di commercio viene messa a disposizione un’applicazione web per facilitare ulteriormente la segnalazione. Il codice sorgente di tale applicazione deve essere pubblicato come codice sorgente aperto. Lo sviluppo e la messa in funzione di questa applicazione web non erano contenuti nella prima stima dei costi. Per agevolare ulteriormente agli enti giuridici la segnalazione tramite la piattaforma elettronica EasyGov e aumentarne l’efficacia, viene creata inoltre un’interfaccia tra EasyGov e gli uffici cantonali del registro di commercio, che a sua volta non era prevista nella stima dei costi iniziale. In più, la rappresentazione dei rapporti di controllo in fase di sviluppo ed esposizione risulta più complessa del previsto. Gli istituti finanziari devono avere la possibilità di eseguire la consultazione e la registrazione delle segnalazioni di differenze direttamente dai propri sistemi. L’infrastruttura per la sicurezza (gestione dell’identità, dell’accesso e delle API) e la relativa amministrazione richiesta alla Confederazione necessitano, sia nello sviluppo sia nell’esercizio, di risorse più onerose in termini di costi e di personale rispetto a quanto preventivato. Per quanto possibile, gli enti giuridici devono comunque utilizzare la comunicazione digitale. Tuttavia, agli enti giuridici che espressamente non desiderano ricevere comunicazioni digitali da parte dell’autorità che tiene il registro o che desiderano ordinare un estratto tramite lettera si deve consentire di scegliere l’invio per posta. L’elaborazione per mezzo posta richiede più risorse di personale e le tariffe dell’invio per posta sono state ora considerate nella stima dei costi.
Nella fase iniziale, il messaggio stimava il fabbisogno di risorse del DFF a un massimo di 21 FTE (20 per l’autorità di controllo e 1 per il Servizio di diritto penale), di cui 10 posti temporanei per la fase introduttiva del registro. Sempre stando al messaggio, a questi si aggiungerebbero i costi non ancora quantificabili per le soluzioni informatiche per il disbrigo dei compiti dell’autorità di controllo.
Per le motivazioni seguenti emerge un fabbisogno ulteriore di risorse:
- con l’avanzare del progetto diventa più chiaro come si delineeranno le procedure e i processi precisi per l’autorità di controllo e su quali presupposti devono basarsi le stime. Ciò consente di valutare attualmente la spesa per il personale con maggiore esattezza. Lo stesso si potrà fare in seguito anche per i costi dello strumento di analisi;
- un ulteriore motivo del fabbisogno aggiuntivo dell’autorità di controllo è legato al fatto che considerando lo sviluppo attuale e prevedibile nell’UE riguardo alla catena di controllo è stato previsto che in determinate circostanze gli enti giuridici sottoposti a obbligo di annuncio debbano segnalare anche un’eventuale catena di controllo. Sulla
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base della segnalazione prevista della catena di controllo (art. 7 in combinato disposto con art. 11) si deve tenere conto di un aumento del numero di segnalazioni di modifiche nonché, a causa dei dati registrati in aggiunta, di un maggiore onere di verifica presso l’autorità di controllo;
- la messa in servizio anticipata del registro per la trasparenza oltre al fatto che l’attività dell’autorità di controllo deve iniziare contestualmente al registro per la trasparenza (e non sei mesi più tardi come programmato) comportano a loro volta a un onere aggiuntivo non prevedibile al momento della stesura del messaggio. In più, ci si deve attendere che il progetto pilota del registro previsto da metà 2026 per l’autorità di controllo comporterà un onere ulteriore esiguo.
Tenendo conto di tutti questi elementi, l’onere aggiuntivo per l’autorità di controllo ammonterà a 270 000 franchi per il 2026 e questi costi aggiuntivi possono essere finanziati nell’ambito del preventivo del DFF. Per la fase di messa in servizio del registro, ovvero per i primi due anni (2027 e 2028), l’onere aggiuntivo per l’autorità di controllo è stimato come di seguito. Per il 2027 sono necessari 15 posti a tempo indeterminato anziché 10 e 13 posti temporanei anziché 10. Anche per il 2028 sono necessari 15 posti a tempo indeterminato anziché 10 e da 10 a 11 posti temporanei anziché 10. Il fabbisogno di risorse per il Servizio di diritto penale (1 posto a tempo indeterminato dal 2027) rimane invariato rispetto al messaggio ed è incluso in queste cifre. Per l’esercizio, la manutenzione e l’ulteriore sviluppo dell’infrastruttura informatica dell’autorità di controllo si mettono in conto circa 0,2 milioni di franchi all’anno.
I costi complessivi sono illustrati nella tabella sottostante (in milioni di franchi, arrotondati).
Figura 1 Registro per la trasparenza svizzero: stima delle risorse di personale e dei mezzi materiali (in milioni di franchi, arrotondati) Infine, si rimanda alle spiegazioni nel messaggio relative alle ripercussioni per la Confederazione55.
55 FF 2024 1607, capitolo 6.1.
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5.1.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro
L’attuazione degli obblighi di diligenza da parte dei consulenti è garantita dagli OAD. L’assoggettamento di una nuova categoria di persone dovrebbe portare a un aumento del numero di comunicazioni in seno a MROS. Aumenterà anche il carico di lavoro della FINMA per lo svolgimento della sua attività di vigilanza sugli OAD, che d’ora in poi avranno un numero maggiore di affiliati. Occorrerà pertanto considerare un utilizzo maggiore delle risorse di MROS e della FINMA. L’assoggettamento dei consulenti alla legge sul riciclaggio di denaro comporta per MROS un aumento del numero di comunicazioni relative a questioni generalmente complesse che richiedono un lavoro d’indagine notevole. Allo stesso tempo, MROS deve formare e sostenere questa nuova categoria professionale, soprattutto perché quest’ultima non può contare sulle infrastrutture e i mezzi di cui dispone oggi la maggior parte degli intermediari finanziari. L’elevata volatilità di questa categoria in termini di comunicazioni comporta un carico di lavoro maggiore sul lungo termine, anche sul piano dell’assistenza amministrativa. MROS ha stimato in 5 posti a tempo pieno il fabbisogno di personale necessario per svolgere questi nuovi compiti, in particolare l’analisi e il trattamento delle comunicazioni supplementari, nonché l’assistenza amministrative e la sensibilizzazione dei consulenti.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni
5.2.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche
Come già esposto nel messaggio del 22 maggio 202456, gli uffici cantonali del registro di commercio assumeranno un ruolo importante nell’attuazione dei nuovi obblighi di annuncio relativamente agli aventi economicamente diritto. È difficile quantificare le ripercussioni finanziarie per gli uffici cantonali del registro di commercio, come sottolinea anche il messaggio. Resta tuttavia indiscusso il fatto che per lo svolgimento della procedura di annuncio semplificata gli uffici cantonali del registro di commercio dovranno implementare adeguamenti tecnici e far fronte a una spesa per il personale.
Le procedure di annuncio semplificate previste, sia tramite gli uffici del registro di commercio sia tramite la piattaforma elettronica (art. 15 e 16), generano una necessità di adeguamenti notevole per l’infrastruttura informatica degli uffici del registro di commercio. Anche la semplificazione della registrazione degli annunci degli aventi economicamente diritto nei sistemi cantonali scegliendo una soluzione tramite scansione comporta costi aggiuntivi per gli uffici cantonali del registro di commercio. La stima dei costi di tali adeguamenti tecnici e dei costi aggiuntivi che ne derivano è in fase di chiarimento.
Le procedure automatizzate mirano a mantenere il più possibile ridotto l’onere per il personale degli uffici cantonali del registro di commercio per la registrazione degli annunci e l’inoltro all’autorità che tiene il registro. L’obiettivo è un’automatizzazione il più possibile estesa (p. es. integrazione automatica del numero di annuncio del FUSC non appena avviene la pubblicazione, registrazione semplice dell’annuncio nel sistema tramite scansione ecc.). L’aggiornamento d’ufficio dei dati dell’ente giuridico registrati nel registro per la trasparenza a opera dell’autorità che tiene il registro (ditta e forma giuridica) e dei dati personali dell’avente economicamente diritto tramite confronto con il registro del commercio e altri dati bancari deve inoltre servire ad alleggerire l’onere per il personale degli uffici cantonali del registro di commercio, poiché in questi casi per gli enti giuridici viene meno l’obbligo di annuncio e quindi l’elaborazione degli annunci. Nonostante tutti gli sforzi elencati, si deve comunque mettere in conto un onere aggiuntivo per il personale, soprattutto nella fase introduttiva. Il Parlamento ha stralciato gli obblighi che il disegno della LTPG del Consiglio federale prevedeva per le società di segnalare agli uffici del registro di commercio i rapporti fiduciari (art. 17 e 18 LTPG); di
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conseguenza, a tal proposito non deriverà alcun onere aggiuntivo per gli uffici del registro di commercio.
A seguito di un esame approfondito delle basi legali si stabilisce che la LTPG non lascia margine per una modifica dell’ordinanza del Consiglio federale del 6 marzo 202057 sugli emolumenti in materia di registro di commercio (OEmol-RC). La LTPG prevede che l’iscrizione nel registro per la trasparenza sia esente da emolumenti (art. 41 cpv. 1 LTPG). Ne consegue quindi che lo è anche la segnalazione dell’avente economicamente diritto tramite l’ufficio cantonale del registro di commercio.
5.2.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro
Le misure previste dalla revisione parziale della LRD comporteranno un costo per i Cantoni in cui è presente un sistema di notariato pubblico o di notariato misto (ovvero sia pubblico che indipendente). L’attuazione della normativa comporterà costi anche per gli stessi notai pubblici. A ciò si aggiunge il carico di lavoro per l’attività di vigilanza sui notai pubblici, che comporterà un utilizzo di risorse cantonali. Questo carico di lavoro non ha potuto essere stimato con precisione, poiché l’assoggettamento del notariato pubblico è stato deciso dal Parlamento e non è stato incluso nell’analisi dell’impatto della normativa, allegata al disegno preliminare sottoposto a consultazione dal Consiglio federale il 30 agosto 2023.
5.3 Ripercussioni sull’economia
5.3.1 Ordinanza sulla trasparenza delle persone giuridiche
Per quanto riguarda le ripercussioni sull’economia si rimanda sostanzialmente al contenuto del messaggio del 22 maggio 202458.
Per gli enti giuridici la registrazione dell’annuncio dell’avente economicamente diritto deve avvenire nel modo più semplice ed efficiente possibile. La procedura di annuncio semplificata per società a garanzia limitata (art. 15) e per le società anonime unipersonali (art. 16) svizzere consentono, per esempio, di effettuare un annuncio senza dover ripetere nuovamente all’attenzione del registro per la trasparenza i dati complessivi già presentati all’ufficio del registro di commercio sulla società e sugli aventi economicamente diritto. Anche l’applicazione web messa a disposizione dall’autorità che tiene il registro ha l’obiettivo di agevolare la procedura di annuncio per gli enti giuridici, esattamente come la realizzazione della registrazione dell’annuncio tramite EasyGov. Con l’aggiornamento automatico delle informazioni sugli enti giuridici presenti nel registro per la trasparenza confrontando i dati del registro di commercio e altri dati bancari e con la conseguente eliminazione dell’onere di annuncio per le società, si mira a ridurre in modo corrispondente anche l’onere amministrativo degli enti giuridici.
Contrariamente rispetto al disegno di legge del Consiglio federale, il Parlamento ha deciso che le associazioni e le fondazioni non sono più soggette all’obbligo di annuncio e quindi non dovranno far fronte ad alcun onere in tal senso.
5.3.2 Modifica dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro
La revisione parziale della LRD, nonché dell’ORD, mira a rafforzare l’efficacia del dispositivo antiriciclaggio e, pertanto, l’integrità della piazza finanziaria svizzera. Tali misure vanno a beneficio della competitività e dell’attrattiva della piazza finanziaria. Inoltre, la garanzia dell’integrità degli intermediari finanziari e della piazza finanziaria svizzera rientra non solo nell’interesse di quest’ultima, ma dell’intera piazza economica. La conformità della Svizzera
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alle raccomandazioni internazionali contribuisce anche a ridurre la probabilità di contromisure economiche e accresce l’affidabilità del quadro normativo.
La revisione parziale della LRD prevede l’assoggettamento di determinate attività di consulenza legate in particolare alla strutturazione di società o di fondazioni nonché in relazione a transazioni immobiliari. Tali prestazioni sono tipicamente erogate da notai, avvocati, fiduciari o altri consulenti in affari. Si tratta di professionisti in parte già assoggettati alla LRD qualora esercitino anche attività di intermediari finanziari, ma non è il caso di tutti loro. Il numero degli attori operanti in tale ambito non rientra in alcuna categoria professionale predefinita, cosicché risulta difficile fare una stima affidabile.
Una parte dei consulenti esercita un’attività di avvocato. Secondo le cifre pubblicate dalla Federazione Svizzera degli Avvocati, questa annoverava 11 737 membri alla fine del 2024. Tuttavia, non tutti gli avvocati sono attivi nei nuovi settori assoggettati, che riguardano sostanzialmente il settore immobiliare e il diritto societario, a esclusione ad esempio delle attività giudiziarie o del diritto di famiglia. In Germania, si stimava che nel 2020 circa il 22 % degli avvocati aveva effettuato un’attività assoggettata alla normativa in materia di riciclaggio di denaro. Dato che la legge tedesca prevede un assoggettamento più ampio, la percentuale del mercato svizzero interessata dovrebbe essere minore. Non va dimenticato, peraltro, che 720 avvocati (dati del 2022) sono già assoggettati alla LRD in Svizzera per via della loro attività di intermediari finanziari. Inoltre, la modifica del disegno 2 da parte del Parlamento, ossia in particolare l’aumento della soglia a 5 000 000 di franchi per le transazioni immobiliari o la limitazione dell’assoggettamento alle transazioni legate a società non operative, dovrebbe evidentemente ridurre il numero di avvocati rientranti nella nuova normativa, inizialmente valutato dal Consiglio federale tra 1500 e 2500. Tuttavia, vista l'estensione del campo di applicazione della LRD, il numero di avvocati interessati nonché quello di operazioni oggetto della legge dovrebbero aumentare.
Un’altra parte dei consulenti lavora all’interno di imprese di revisione. Solo una minima parte di queste imprese sarà interessata dalle nuove norme, tenuto conto del campo d’applicazione limitato del disegno 2 e in parte dell’esclusione prevista dalla legge per le attività di revisione. Un determinato numero di consulenti, difficile da quantificare ma verosimilmente modesto, sembrerebbe per di più esercitare in seno a strutture che non sono né studi legali né imprese di revisione abilitate (p. es. «family office»).
L’adempimento degli obblighi di diligenza costituisce un costo supplementare per ogni man- dato assoggettato alla LRD: il consulente deve raccogliere il nome del cliente, dell’avente eco- nomicamente diritto della struttura se il cliente è una persona giuridica, e deve informarsi sulla natura e sullo scopo della transazione o della prestazione di servizi. Secondo le informazioni del settore, si tratta di pratiche già attuate dalla maggior parte dei consulenti e non rappresen- tano quindi un costo supplementare. Gran parte dei mandati (costituzione di una società, ven- dita di un fondo) non configura un rapporto a lungo termine, cosicché, contrariamente a quanto avviene per gli intermediari finanziari, i consulenti non devono sostenere costi per l’aggiorna- mento dei dati o l’allestimento e il controllo delle transazioni. La necessità di una maggiore documentazione potrebbe tuttavia generare determinati costi, di cui la maggior parte dovrebbe derivare dai provvedimenti organizzativi da adottare (esecuzione di processi, valutazione dei rischi, formazione e controlli interni). Sono difficili da quantificare, poiché dipendono fortemente dai rischi legati all’attività del consulente (clientela, tipo di transazione ecc.) e dalla struttura dello studio legale in questione. Si aggiungono i costi di vigilanza interna e di affiliazione a un OAD.
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6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Si rimanda alle spiegazioni nel messaggio del 22 maggio 202459 (cap. 7.2).
6.2 Forma dell’atto
Il disegno attua le norme di delega previste nella LTPG e la modifica della LRD, nonché concretizza alcune disposizioni di tali leggi. L’atto viene emanato in forma di ordinanza del Consiglio federale.
6.3 Subdelega di competenze legislative
Si prevede che il DFGP definirà in un’ordinanza tecnica le specifiche delle diverse interfacce di altri sistemi (in particolare degli uffici del registro di commercio, degli intermediari finanziari e delle autorità autorizzate all’accesso) collegati al registro per la trasparenza.
6.4 Protezione dei dati
Conformemente alle direttive del Consiglio federale del 28 giugno 2023 per l’esame preliminare dei rischi e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD) in caso di trattamento di dati personali da parte dell’Amministrazione federale, il DFGP (UFG) ha eseguito l’esame preliminare dei rischi nel quadro dell’analisi del bisogno di protezione del progetto in ambito di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. È emerso che non sussiste un maggiore fabbisogno di protezione per il registro, mentre ciò è il caso per le attività dell’autorità di controllo. Indipendentemente da tale analisi, si prevede di utilizzare il registro in modo tale da garantire una maggiore protezione. Poiché il trattamento dei dati è stato effettuato usando il metodo agile nel quadro di un progetto HERMES, l’analisi d’impatto sulla protezione dei dati personali è stata realizzata conformemente alle direttive nel quadro della fase di attuazione del registro. In particolare, sono state definite misure tecniche e organizzative per la protezione dei diritti fondamentali in modo tale per cui una violazione degli stessi può essere considerata molto improbabile.
In considerazione di un possibile utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nello strumento di analisi dell’autorità di controllo, nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati sono stati inseriti e trattati ulteriori rischi. Per esempio, si è previsto che per garantire la tracciabilità di valutazioni automatizzate, i processi applicati, i dati iniziali e i risultati devono essere documentati in maniera verificabile. Pertanto si deve garantire anche un successivo controllo e la tracciabilità delle valutazioni. Nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati sono descritte la gestione del riconoscimento errato di caratteristiche da parte dell’IA e le misure corrispondenti per contrastarlo. Se viene utilizzata l’IA, i dati vengono elaborati in un centro di calcolo dell’Amministrazione federale.
Nell’eventualità in cui l’autorità di controllo dovesse incaricare terzi di una parte delle proprie attività, nella valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è stato inserito un capitolo sul trattamento di dati personali da parte di un responsabile.
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Allegato : Esempi per l’identificazione dell’avente economicamente diritto Nota : gli esempi riportati di seguito hanno il solo scopo di illustrare le norme dell'ordinanza sopra riportate, in particolare i concetti di controllo indiretto e di controllo esercitato in altro modo. Essi non sostituiscono l'applicazione delle norme dell'ordinanza e non pretendono di essere esaustivi.
Indice
1 Contrôle direct 58
1.1 Contrôle direct au moyen d’une participation (capital) 58
1.2 Contrôle direct au moyen d’une participation (mixte, capital et voix) 59
1.3 Contrôle direct d’une autre manière 60
1.4 Contrôle direct (identification partielle des ayants droit économiques) 61
1.5 Participation inférieure au seuil déterminant Fehler! Textmarke nicht definiert.
2 Contrôle indirect 63
2.1 Contrôle indirect au moyen d’une participation (chaîne de contrôle verticale) 63 2.2 Contrôle indirect au moyen d’une participation dans plusieurs entités juridiques (chaîne de contrôle horizontale) 65 2.3 Contrôle indirect au moyen d’une participation (chaîne de contrôle verticale) 66
2.4 Contrôle indirect avec un rapport de fiducie 67
2.5 Contrôle indirect avec un rapport de fiducie (y compris une société
supplémentaire dans la chaîne de contrôle) 68
2.6 Contrôle indirect avec un trust (chaîne de contrôle verticale) 69
3 Contrôles mixtes 70
3.1 Contrôles direct et indirect 70
3.2 Participation en dessous du seuil déterminant Fehler! Textmarke nicht
definiert.
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Legenda dei grafici
Trust
Società anonima (SA)
Società a garanzia limitata (Sagl)
Controllo in altro modo
1 Controllo diretto
1.1 Controllo diretto tramite partecipazione (capitale)
Descrizione :
La persona 1 detiene il 10% delle quote sociali della Sagl A; la persona 2 ne detiene il 20%, la persona 3 il 70%.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto :
- Le persone 1 e 2 detengono rispettivamente il 10% e il 20% delle quote sociali, quindi entrambe sono al di sotto della soglia determinante del 25% e non sono aventi economicamente diritto della Sagl A.
- La persona 3 detiene il 70% delle quote sociali. Poiché la sua partecipazione è superiore al 25%, è l'avente economicamente diritto della Sagl A.
- La persona 3 deve quindi essere annunciata come unico avente economicamente diritto nel registro per la trasparenza.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persona 3
Natura del controllo Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo > 50 % - ≤ 75 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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1.2 Controllo indiretto tramite partecipazione (misto, capitale e
voti) Identificazione dell’avente economicamente di- ritto :
La persona 1 detiene il 90% delle quote sociali e il 50% dei diritti di voto della Sagl A. La persona 2 detiene il 10% dei diritti di voto sociali e, in virtù di una disposi- zione speciale dello statuto della Sagl A, il 50% dei di- ritti di voto.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto :
- La persona 1 detiene una quota superiore al 25% del capitale e dei diritti di voto. Deve essere an- nunciata come avente diritto economico nel regi- stro della trasparenza.
- La persona 2 detiene il 10 % delle quote sociali della Sagl A. Questa partecipazione al capitale è inferiore alla soglia determinante del 25 % e non deve essere segnalata. La persona 2 detiene tut- tavia il 50 % dei diritti di voto della Sagl A. Supera quindi la soglia del 25 % e deve pertanto essere annunciata come avente economicamente diritto.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto 1 Persona 1
Natura del controllo Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo > 75 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
Avente economicamente diritto 2 Persona 2
Natura del controllo Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo > 50 % - ≤ 75 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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1.3 Controllo diretto in un altro modo
Descrizione :
La persona 1 ha il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione della SA A.
Identificazione dell’avente economicamente diritto :
- L’avente economicamente diritto è anche qualsiasi persona che controlla la società in altro modo (oltre che tramite una partecipazione), ad esempio perché ha il diritto di nominare o revocare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione.
- La persona 1 ha il diritto di nominare la maggioranza del consiglio di amministrazione della SA A ed eser- cita quindi un controllo diretto su tale società in altro modo. Deve essere annunciata al registro della tra- sparenza come avente economicamente diritto.
- Trattandosi di un controllo di altro tipo, occorre comu- nicare anche le modalità concrete con cui esso viene esercitato. Non è invece possibile comunicare l'entità della quota oggetto del controllo.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persona 1
Natura del controllo - In altro modo: diritto di nominare/revocare la mag- gioranza del consiglio di amministrazione - Diretto
Estensione del controllo --
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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1.4 Controllo diretto (identificazione parziale degli aventi
economicamente diritto) Descrizione :
Le persone 1 e 2 detengono ciascuna il 50% delle quote della Sagl A. La Sagl A è riuscita a identificare la persona 1, mentre non è stata in grado di identificare o verificare l'identità della persona 2.
Identificazione dell’avente economicamente diritto:
- Le persone 1 e 2 detengono ciascuna il 50% del ca- pitale della Sagl A. Esse esercitano quindi un con- trollo diretto tramite una partecipazione e sono en- trambe aventi economicamente diritto della Sagl A.
- La persona 1 è stata identificata dalla Sagl A e deve quindi essere annunciata come avente economica- mente diritto nel registro per la trasparenza.
- La persona 2 non ha potuto essere identificata né la sua identità verificata dalla Sagl A. La Sagl A deve indicarlo nel suo annuncio e trasmettere tutte le in- formazioni pertinenti a sua disposizione.
- Al posto della persona 2, indica il membro di più alto rango del proprio organo direttivo. Quest'ultimo è re- gistrato come persona soggetta all'obbligo di infor- mazione e non come avente diritto economico.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto 1
Avente economicamente diritto Persona 1
Natura del controllo Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo ≥ 25 % - ≤ 50 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
Persona sottomessa all’obbligo di informazione 2
Membro di più alto rango dell'organo direttivo Persona 3
Funzione nella società Presidente della direzione
Allegato Sforzi compiuti per identificare la persona 2
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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1.5 Partecipazione inferiore alla soglia determinante
Descrizione:
La Sagl A ha 5 soci, che detengono ciascuno il 20% delle quote sociali.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto:
- Poiché la loro partecipazione è inferiore al 25%, le persone da 1 a 5 non sono aventi economica- mente diritto della società e non devono essere annunciate al registro per la trasparenza.
- Poiché nessuna persona soddisfa il criterio di an- nuncio, la Sagl A notifica in via sussidiaria il mem- bro superiore del proprio organo direttivo come avente economicamente diritto, ovvero la persona 6.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto: Persona 6 Membro di più alto rango dell'organo direttivo
Funzione nella società Presidente della direzione
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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2 Controllo indiretto
2.1 Controllo indiretto tramite partecipazione (catena di
controllo verticale) Descrizione:
Le persone 1, 2 e 3 detengono ciascuna il 20% delle azioni della SA A. La persona 4 è l'unico azionista della SA B, che a sua volta detiene il 40% delle azioni della SA A.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto:
- Le persone da 1 a 3 detengono quote inferiori alla soglia determinante del 25%. Non sono aventi economicamente diritto della SA A e non devono essere annunciate al registro per la tra- sparenza.
- La persona 4, che detiene il 100% (> 50%) della SA B, la quale a sua volta detiene il 40% (> 25%) della SA A, è l'avente economicamente diritto della SA A (catena di controllo verticale).
- Il controllo è esercitato in modo indiretto, poiché una società (SA B) è interposta tra la persona 4 e la SA A.
- L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione esercitata dalla SA B, ovvero il 40%, sulla società iscritta nel registro (SA A).
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persona 4
Natura del controllo Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo ≥ 25 % - ≤ 50 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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Descrizione:
La SA B è detenuta al 30% dalla persona 1 e al 70% dalla persona 2. La SA B è l'azionista unico della SA A.
Identificazione dell’avente economicamente diritto:
- La persona 1 non è l'avente economicamente diritto della SA A, poiché detiene solo il 30% del capitale della SA B (< 50%). Non deve essere annunciata al registro per la trasparenza.
- La persona 2 è l'avente economicamente diritto della SA A, poiché detiene il 70 % (> 50 %) della SA B e la SA B detiene a sua volta il 100 % (> 25 %) della SA A. Deve essere annunciata al registro per la traspa- renza.
- Il controllo è esercitato in modo indiretto, poiché la SA B è interposta tra la persona 2 e la SA A.
- L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione esercitata dalla SA B, ovvero il 100%, sulla società iscritta nel registro (SA A).
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persona 2
Natura del controllo Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo > 75 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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2.2 Controllo indiretto o tramite una partecipazione in diversi
enti giuridici (catena di controllo orizzontale) Descrizione:
Le persone da 1 a 7 detengono ciascuna il 10% delle azioni della SA A. La persona 6 è azionista unico della SA B e della SA C. La SA B detiene il 10% delle azioni della SA A e la SA C ne detiene il 20%.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto:
- Le persone da 1 a 7 non sono gli aventi economi- camente diritto della SA A, poiché nessuna di esse detiene una quota superiore alla soglia determi- nante del 25%. Non devono quindi essere annun- ciate al registro per la trasparenza.
- La persona 6 detiene il 100% del capitale delle SA B e C (> 50%). Una volta sommate le partecipa- zioni della SA B (10%) e della SA C (20%) nella SA A, essa detiene indirettamente una quota del 30% nella SA A (superiore alla soglia del 25%). È quindi l'avente economicamente diritto della SA A (catena di controllo orizzontale).
- L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione delle SA B e C nella società iscritta nel registro (SA A), ovvero il 30%.
- Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli in- termedi, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. In questo caso il controllo è esercitato solo attraverso un livello intermedio, pertanto le società coinvolte nella catena di con- trollo (SA B e SA C) non devono essere annun- ciate.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persona 6
Natura del controllo Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo ≥ 25 % - ≤ 50 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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2.3 Controllo indiretto tramite une partecipazione (catena di
controllo verticale) Descrizione :
Le persone 1 e 2 detengono ciascuna il 20% delle azioni della SA C. La persona 3 detiene il 60% delle azioni della SA C. La SA C controlla la SA B, poiché ha il diritto di nominare i membri del suo consiglio di am- ministrazione. La SA B detiene a sua volta il 100% delle azioni della SA A.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto:
- Le persone 1 e 2 detengono ciascuna il 20% della SA C. Poiché la loro partecipazione non raggiunge il 50% (controllo indiretto), non sono gli aventi eco- nomicamente diritto della SA A e non devono es- sere annunciate.
- La persona 3 controlla la SA C (partecipazione su- periore al 50%), che controlla la SA B (controllo in altro modo), che controlla la SA A (partecipazione superiore al 25%). È quindi l'avente economica- mente diritto della SA A e deve essere annunciata al registro per la trasparenza.
- Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli in- termedi, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. In questo caso, la catena di controllo raggiunge due livelli (SA B e SA C), pertanto deve essere annunciata.
- L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione della SA B nella società iscritta nel registro (SA A), ovvero il 100%.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persona 3
Natura del controllo Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo > 75 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
Catena di controllo SA A
SA B
Dati sulla SA B : nome della società e IDI
SA C
Dati sulla SA C : nome della società e IDI
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2.4 Controllo indiretto con rapporto fiduciario
Descrizione:
La persona 2 detiene il 100% delle azioni della SA A. Agisce per conto della persona 1, che l'ha incaricata di rappresentarla come azionista fiduciario nella SA A.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto:
- L’avente economicamente diritto è la persona 1, ovvero il mandante dell'azionista fiduciario, che è, in ultima analisi, colui che controlla le azioni della SA A attraverso il suo fiduciario.
- La persona 2, l'azionista fiduciario, non è l'avente economicamente diritto poiché non agisce in ul- tima istanza e non controlla effettivamente la so- cietà.
- L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione della persona 2 nella società iscritta nel registro (SA A), ovvero il 100%.
- Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli in- termedi, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. Il rapporto fiduciario conta come un livello intermedio e pertanto i dati della persona 2 e il suo ruolo di azionista fiduciario de- vono essere annunciati al registro per la traspa- renza.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persona 1
Natura del controllo Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo > 75 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
Funzione: mandante
Catena di controllo SA A
Persona 2 Dati della persona 2 : Cognome, nome, data di na- scita, cittadinanza, codice postale, comune e paese di residenza
Funzione : fiduciario
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2.5 Controllo indiretto con rapporto fiduciario (compresa una
società supplementare nella catena di controllo) Descrizione :
Le persone da 1 a 7 detengono ciascuna il 10% delle azioni della SA A. La persona 8 ha incaricato la persona 9 di rappresentarla in qualità di azionista fiduciario nella SA B. La SA B detiene dal canto suo il 30% delle azioni della SA A.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto:
- Le persone da 1 a 7 detengono una quota inferiore alla soglia determinante del 25% nella SA A. Non sono aventi economicamente diritto e non devono essere annunciate.
- La persona 8 controlla indirettamente la SA A attraverso un rapporto fiduciario e la partecipazione della SA B, che detiene il 30 % del capitale della SA A. La soglia determinante del 25 % è quindi raggiunta e la persona 8 è l'avente economicamente diritto SA A. Essa deve essere annunciata nel registro per la trasparenza.
- L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione della SA B nella società an- nunciata al registro (SA A), ovvero il 30%.
- Le informazioni sulla catena di controllo devono essere annunciate solo a partire da due livelli in- termedi, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. In questo caso devono es- sere annunciati i dati della SA B e della persona 9.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persona 8
Natura del controllo Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo ≥ 25 % - ≤ 50 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, codice po- stale, comune e paese di residenza
Funzione : mandante
Catena di controllo SA A
SA B
Dati sulla SA B : nome della società e IDI
Persona 9
Dati della persona 9 : Cognome, nome, data di nascita, cit- tadinanza, codice postale, comune e paese di residenza
Funzione : fiduciario
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Rapporto esplicativo concernente ...
2.6 Controllo indiretto con un trust (catena di controllo
verticale) Descrizione:
Il trust B è stato costituito dal disponente, la persona 4, a favore di diversi beneficiari, le persone da 1 a 3. È am- ministrato dalla persona 5 in qualità di trustee, che de- tiene il 100% delle azioni della società SA A per conto del trust B.
Identificazione dell’avente economicamente diritto:
- La persona 5 (trustee) detiene il 100% delle azioni della SA A per conto del trust B. La SA A è quindi controllata al 100% dal trust B, i cui aventi economi- camente diritto sono il disponente, ovvero la per- sona 4, il trustee, ovvero la persona 5, e i beneficiari, ovvero le persone da 1 a 3. Le persone da 1 a 5 controllano quindi indirettamente la SA A e devono essere annunciate come aventi economicamente diritto al registro della trasparenza. - L'estensione del controllo da annunciare è quella della partecipazione detenuta per conto del trust B nella società iscritta nel registro (SA A), ovvero il 100%.
- Le informazioni sulla catena di controllo devono es- sere annunciate solo a partire da due livelli inter- medi, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rapporto fiduciario. In tal caso, devono essere annunciate le indicazioni relative al trust e alle parti coinvolte.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto Persone 1 a 5
Dati della persona Datei delle persone 1 a 5:
Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
Funzione nel trust Trustee, disponente, beneficiari
Estensione del controllo > 75 %
Catena di controllo SA A
Trust B Dati del trust B : IDI, nome, codice postale, paese di residenza
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Rapporto esplicativo concernente ...
3 Controlli misti
3.1 Controlli diretti e indiretti
Descrizione:
La persona 1 detiene il 70% delle azioni della SA A. La Sagl B detiene il 30% delle azioni della SA A. Il capitale della Sagl B è detenuto per il 60% dalla persona 2 e per il 40% dalla persona 3.
Identificazione dell’avente economicamente diritto:
- La persona 1 detiene direttamente il 70% del capitale della SA A. Questa partecipazione supera la soglia determinante del 25%, pertanto la persona 1 deve es- sere annunciata come avente economicamente diritto della SA A.
- La persona 2 è anche l'avente economicamente diritto della SA A, poiché detiene, attraverso la sua parteci- pazione del 60% (> 50%) nel capitale della Sagl B, una partecipazione del 30% (> 25%) nel capitale della SA A.
- L'estensione del controllo da annunciare per la per- sona 2 è quella della partecipazione detenuta dalla Sagl B nella società iscritta nel registro (SA A), ovvero il 30%.
- Le informazioni sulla catena di controllo devono es- sere annunciate solo a partire da due livelli intermedi, salvo nel caso in cui sia coinvolto un trust o un rap- porto fiduciario. In questo caso, i dati della SA B non devono essere annunciati, poiché nella catena di con- trollo è coinvolta una sola società intermedia.
- La persona 3 detiene solo una quota del 40% nel ca- pitale della Sagl B, che è quindi inferiore alla soglia determinante del 50% per un controllo indiretto. Non è quindi l'avente economicamente diritto della SA A.
Annuncio al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto 1 Persona 1
Natura del controllo Partecipazione (diretta)
Estensione del controllo > 50 % - ≤ 75 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
Avente economicamente diritto 2 Persona 2
Natura del controllo Partecipazione (indiretta)
Estensione del controllo ≥ 25 % - ≤ 50 %
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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Rapporto esplicativo concernente ...
3.2 Partecipazione al di sotto della soglia determinante
Descrizione:
Le persone da 1 a 7 detengono ciascuna il 10% delle azioni della SA A. Inoltre, la SA A è detenuta al 30% dalla SA B. Quest'ultima conta 3 azionisti che deten- gono ciascuno il 33% delle sue azioni.
Identificazione dell’avente economicamente di- ritto:
- Le persone da 1 a 7 non sono gli aventi economi- camente diritto della SA A, poiché nessuna di loro raggiunge la soglia determinante del 25 %. Non devono quindi essere annunciate.
- Le persone 8, 9 e 10 non sono gli aventi economi- camente diritto della SA A. La partecipazione de- tenuta dalla SA B nella SA A supera certamente la soglia determinante del 25 %, ma la partecipa- zione delle persone 8, 9 e 10 nella SA B non rag- giunge la soglia del 50 % determinante per i con- trolli indiretti. Non devono quindi essere annunciate.
- Poiché nessuna persona è stata identificata come avente economicamente diritto, la società annun- cia in via sussidiaria il membro superiore del pro- prio organo direttivo, ovvero la persona 11, come avente economicamente diritto.
Annuncia al registro per la trasparenza
Avente economicamente diritto : Persona 11 Membro superiore dell’organo direttivo
Funzione nella società Presidente della direzione
Dati della persona Cognome, nome, data di nascita, cittadinanza, co- dice postale, comune e paese di residenza
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