Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (Orientamento professionale, negli studi e nella carriera per persone ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna, 22 aprile 2026
Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione
Orientamento professionale, negli studi e nella carriera per persone ammesse nel qua- dro del ricongiungimento familiare
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Compendio Il Consiglio federale intende far fronte alle sfide poste dalla forte immigrazione. A tal fine, il 29 gennaio 2025, ha adottato una serie di misure volte, tra le altre cose, a sfruttare meglio il potenziale di manodopera presente in Svizzera. Il pre- sente progetto ha lo scopo di attuare una di tali misure. Nel quadro dell’integra- zione professionale in Svizzera, le persone straniere ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare che necessitano di consulenza devono poter usu- fruire dell’orientamento professionale, negli studi e nella carriera.
Situazione iniziale
Il 26 giugno 2024 il Consiglio federale ha raccomandato di respingere l’iniziativa popo- lare «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», senza opporle un controprogetto diretto o indiretto, ritenendo che metta a rischio il benessere, lo svi- luppo economico e la sicurezza della Svizzera. Il 19 dicembre 2025, anche l’Assemblea federale ha raccomandato di respingere l’iniziativa popolare senza presentare un con- troprogetto, diretto o indiretto. Il 25 gennaio 2025, il Consiglio federale, riconoscendo che l’immigrazione in Svizzera e la crescita demografica comportano delle sfide, ha adottato una serie di misure di accompagnamento in materia di immigrazione negli am- biti del mercato del lavoro, del settore abitativo e dell’asilo. Le misure relative all’immi- grazione nel mercato del lavoro hanno anche lo scopo di sfruttare meglio il potenziale di manodopera presente in Svizzera.
Contenuto del progetto
Una delle misure di accompagnamento citate consiste nel segnalare all’orientamento professionale, negli studi e nella carriera (OPSC) le persone ammesse in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare che necessitano di consulenza. A seguito della segnalazione, l’OPSC invita la persona segnalata a un colloquio informativo e di con- sulenza durante il quale fornisce informazioni dettagliate sulle possibilità d’integrazione professionale in Svizzera e sui relativi requisiti. In tale occasione, l’OPSC evidenzia anche l’importanza di una formazione professionale di base, illustra le modalità per conseguirla e fornisce indicazioni particolareggiate sulle procedure per il riconosci- mento delle qualifiche professionali straniere e sull’integrazione nel mondo professio- nale. L’obiettivo della misura è contribuire a sfruttare meglio il potenziale di manodo- pera di questo gruppo di persone.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il 26 giugno 2024, il Consiglio federale ha respinto l’iniziativa popolare «No a una Sviz- zera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», senza opporle un controprogetto diretto o indiretto1. Il 29 gennaio 2025, riconoscendo, tuttavia, che l’immigrazione in Svizzera e la crescita demografica comportano delle sfide, ha deciso una serie di mi- sure di accompagnamento2 volte, tra le altre cose, a sfruttare meglio il potenziale di manodopera presente in Svizzera. Tali misure si basano su una serie di colloqui con le parti sociali.
Una di queste misure consiste nel segnalare all’orientamento professionale, negli studi e nella carriera (OPSC) le persone ammesse in Svizzera nel quadro del ricongiungi- mento familiare che necessitano di consulenza. A seguito della segnalazione, l’OPSC invita la persona segnalata a un colloquio informativo e di consulenza volto a fornire una consulenza approfondita sulle possibilità d’integrazione professionale in Svizzera. In tale occasione, l’OPSC evidenzia anche l’importanza della formazione professionale di base, illustra le modalità per conseguirla e fornisce indicazioni particolareggiate sulle procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali straniere e sull’integra- zione nel mondo professionale. Chi, dopo la consulenza dell’OPSC non approfitta di una formazione professionale o di una delle offerte preparatorie quali il programma federale «Pretirocinio d’integrazione» (di seguito: programma PTI), può essere indiriz- zato a offerte private o ai servizi di collocamento pubblico al fine di favorire la sua inte- grazione nel mercato del lavoro. L’obiettivo è contribuire a sfruttare meglio il potenziale di manodopera di questo gruppo di persone.
ll ricongiungimento familiare è tra i principali motivi di immigrazione ed è stato il se- condo per importanza nel 2025 (42 170 persone). La metà delle persone giunte nel quadro del ricongiungimento familiare è costituita da cittadini dell’UE/AELS (53%) men- tre l’altra metà da cittadini di Stati terzi (47%). Il motivo di immigrazione «ricongiungi- mento familiare» comprende i familiari stranieri di cittadini svizzeri e di stranieri al di fuori del settore dell’asilo. Circa la metà di queste persone, ovvero più o meno 20 000, è rappresentata da persone adulte (ricongiungimento familiare con il coniuge). Il pro- getto propone di segnalare all’OPSC le persone che necessitano di consulenza in ma- teria d’integrazione professionale. In base agli articoli 53 e 57 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), le persone ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare sono già oggi informate sui loro diritti e do- veri, nonché sulle offerte in materia di promozione dell’integrazione. A seconda del Cantone, questo compito è svolto dai servizi specializzati in materia di integrazione, dagli uffici comunali controllo abitanti o dalle autorità cantonali della migrazione.
Cfr. www.ejpd.admin.ch > Temi > Il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!». Cfr. il comunicato stampa del Consiglio federale del 29 gennaio 2025 «Il Consiglio federale intende affrontare le sfide connesse all’immigrazione». 3 RS 142.20
Le cosiddette misure preliminari sono state introdotte già nel 2024, nel quadro dell’at- tuazione del programma PTI, che si concentra sulle persone senza formazione post- obbligatoria. Lo scopo è duplice: valutare il fabbisogno formativo delle persone prove- nienti dall’UE/AELS e da Stati terzi (di norma giunte in Svizzera nell’ambito del ricon- giungimento familiare) e segnalare all’OPSC le persone senza titolo di formazione del livello secondario II. I 20 Cantoni che partecipano attualmente al programma PTI4 pre- vedono già di segnalare il suddetto gruppo di persone all’OPSC. L’attuazione del pro- gramma PTI, comprensivo delle misure preliminari citate, si basa sulla mozione 21.3964 «Colmare le lacune dell’Agenda Integrazione Svizzera. Garantire pari oppor- tunità a tutti i giovani in Svizzera» della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S). Il 20 marzo 2026 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul progetto «Modifica delle ordinanze sull’integrazione de- gli stranieri e sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa: integrazione e attività lucrativa di gruppi di persone specifici»5 che disciplina l’attuazione e il finanziamento del programma PTI, comprese le «misure preliminari». Il presente progetto codifica a livello di legge la segnalazione all’OPSC delle persone che necessitano di consulenza in materia di integrazione professionale.
Nel quadro della decisione del 29 gennaio 2025 sulle misure di accompagnamento all’iniziativa popolare «No a una Svizzera da 10 milioni!», il Consiglio federale ha anche stabilito di attuare, per il periodo 2026–2028, un programma pilota per le persone am- messe nel quadro del ricongiungimento familiare che hanno già completato una forma- zione nel loro Paese d’origine (programma pilota Perspecta). I punti chiave concordati con le parti sociali prevedono anche una consulenza da parte dell’OPSC. Il programma pilota si basa sul rapporto «Panoramica sulla promozione del potenziale di manodo- pera residente in Svizzera» adottato dal Consiglio federale il 15 marzo 20246.
Per attuare il programma pilota e accompagnare i lavori legislativi relativi al presente progetto, la SEM ha istituito un gruppo di accompagnamento che comprende la Con- ferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblicazione educazione (CDPE), la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza svizzera dell’orientamento professionale, universitario e di carriera (CS OPUC), la Conferenza svizzera degli uf- fici della formazione professionale (CSFP), la Conferenza svizzera dei delegati canto- nali, regionali e comunali all’integrazione degli stranieri (CDI), l’Associazione dei ser- vizi cantonali di migrazione (ASM), l’Associazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA), l’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL), la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e la Segreteria di Stato dell’eco- nomia (SECO), nonché le parti sociali. Nel quadro della consultazione preliminare, i Cantoni hanno accolto con favore il programma pilota. Allo stesso tempo, vista la complessità dell’attuazione, è stata richiesta una proroga della durata fino al 2030, al
Attualmente si tratta dei Cantoni AG, AI, AR, BE, BS, FR, GE, GL, JU, NE, LU, SG, SH, SO, TI, TG, VD, VS, ZG, ZH La documentazioneè consultabile all’indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > DFGP > Procedura di consultazione 2025/117. Cfr. il Rapporto del Consiglio federale del 15 marzo 2024 Panoramica sulla promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera (at- tuazione dell’art. 121a Cost).
fine di acquisire conoscenze sufficienti sui benefici del programma pilota. Il 22 aprile
2026 il Consiglio federale ha deciso di prorogare la durata fino al 20307.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale I progetti non sono annunciati né nel messaggio del 24 gennaio 20248 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel relativo decreto federale del 6 giugno 20249. La modi- fica della LStrI è comunque opportuna, perché consente di sfruttare meglio il potenziale di manodopera delle persone ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare. Inol- tre, è in linea con gli obiettivi del Consiglio federale che consistono nel garantire una politica rigorosa in materia di asilo e integrazione e nello sfruttare le opportunità offerte dall’immigrazione, promuovendo l’attività lucrativa delle persone giunte in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Normativa proposta
In base alle esperienze maturate finora, v’è da attendersi che l’introduzione dell’ob- bligo, per le autorità di primo contatto, di segnalare all’OPSC le persone giunte in Sviz- zera nell’ambito del ricongiungimento familiare agevoli l’integrazione di queste ultime nel mercato del lavoro. È quindi necessario creare una corrispondente base legale. Oltre a rilevare il percorso formativo e reperire altre informazioni, le autorità comunali o cantonali di primo contatto (segnatamente gli uffici controllo abitanti e le autorità della migrazione) devono effettuare un triage e, se sussiste una necessità di consulenza, segnalare l’interessato all’OPSC (integrazione dell’art. 57 LStrI). Inoltre, l’OPSC deve invitare le persone segnalate a un colloquio. Tale invito può, se necessario, essere rinnovato, in particolare se non ha avuto seguito.
Il nuovo obbligo di segnalazione delle autorità di primo contatto è compatibile con l’Ac- cordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e con la Convenzione del 4 gennaio 196011 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), perché i cittadini dell’UE/AELS non sono obbligati per legge a parte- cipare né al rilevamento dei dati sul percorso formativo né al colloquio di consulenza e perché il rilascio del permesso non dipende dalla partecipazione a tale colloquio. Nem- meno i cittadini di Stati terzi sono soggetti all’obbligo di collaborazione o di partecipa-
Comunicato stampa del Consiglio federale; consultabile all’indirizzo: www.news.admin.ch > Comunicati stampa del Consiglio federale > Comuni- cato stampa del 22 aprile 2026 > Il Consiglio federale intende sfruttare meglio il potenziale della manodopera nazionale. 8 FF 2024 525 9 FF 2024 1440 10 RS 0.142.112.681 11 RS 0.632.31
zione. I Cantoni restano tuttavia liberi di rivolgere ai cittadini dell’UE/AELS raccoman- dazioni per l’integrazione o di concludere accordi d’integrazione con cittadini di Stati terzi che tengano conto anche dell’obiettivo dell’integrazione professionale (art. 58b LStrI).
Nel quadro del programma PTI, i Cantoni ottengono un sostegno finanziario per le mi- sure preliminari. Queste misure comprendono l’informazione, il triage e la segnalazione delle persone senza formazione post-obbligatoria che necessitano di consulenza. Una parte del sostegno finanziario è destinata all’OPSC e copre una parte dei suoi compiti supplementari. Il programma pilota Perspecta mira a sostenere i competenti servizi cantonali e comunali nel triage e nella consulenza delle persone con un titolo di forma- zione del livello secondario II e terziario. A differenza di quanto avviene per il pro- gramma PTI, il finanziamento di Perspecta è limitato al periodo 2026–2030. Il Consiglio federale deciderà su un’eventuale proroga del programma al più tardi nel 2030. L’ob- bligo di segnalazione sarà tuttavia introdotto indipendentemente dalla partecipazione dei Cantoni ai programmi (pilota) già menzionati.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il rapporto del Consiglio federale del 15 marzo 202412 «Panoramica sulla promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera» rileva, in base a diversi studi, che l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone immigrate nell’ambito del ricongiun- gimento familiare è insufficiente e procede troppo lentamente. Questa tendenza ri- guarda in particolare le donne, che rappresentano circa il 70 per cento dei ricongiungi- menti familiari. Cinque anni dopo l’entrata nel Paese, solo il 40 per cento circa delle donne immigrate nell’ambito del ricongiungimento familiare ha un reddito da lavoro su- periore a 24 000 franchi all’anno. Per gli uomini questa percentuale è pari a circa il 70 per cento. Allo stesso tempo, circa il 40 per cento delle donne non percepisce alcun reddito da lavoro o ne percepisce uno inferiore a 3000 franchi all’anno; per gli uomini questa percentuale è pari al 18 per cento. Ciò significa che il potenziale di manodopera di questo gruppo target presente in Svizzera è lungi dall’essere sfruttato appieno13. La segnalazione all’OPSC delle persone ammesse nel quadro del ricongiungimento fami- liare è volta a promuovere lo sfruttamento di questo potenziale. Grazie alle informazioni e alla consulenza dell’OPSC, queste persone non devono solo essere sostenute, ma anche incoraggiate a integrarsi professionalmente in Svizzera. Alla luce di questa pre- messa, l’onere che comporta la segnalazione e la consulenza è sostenibile, soprattutto se si considera che i Cantoni possono partecipare al programma pilota Perspecta, che prevede il sostegno finanziario della Confederazione.
Cfr. il Rapporto del Consiglio federale del 15 marzo 2024 Panoramica sulla promozione del potenziale di manodopera residente in Svizzera (at- tuazione dell’art. 121a Cost). Cfr. il rapporto finale sullo studio condotto da BASS nel 2020 «Aufenthaltsverläufe von ausländischen Familienangehörigen aus dem Familien- nachzug, Schlussbericht», pag. 44 e segg. (non disponibile in italiano).
2.3 Attuazione
Per attuare le modifiche proposte è necessario adeguare le ordinanze d’esecuzione. In particolare, il Consiglio federale definirà, nell’ordinanza del 15 agosto 201814 sull’inte- grazione degli stranieri (OIntS), quali gruppi target necessitano di consulenza in vista dell’integrazione professionale (v. cap. 3 ad art. 57 cpv. 3bis AP-LStrI). Il gruppo target comprende in ogni caso le persone in età lavorativa giunte in Svizzera nell’ambito del ricongiungimento familiare che non dispongono di una formazione post-obbligatoria. Tali modifiche (che risultano dalla modifica della LStrI) non rientrano nell’ambito del presente progetto e saranno introdotte solamente dopo l’approvazione da parte del Parlamento delle modifiche legislative proposte in questa sede.
3 Commento ai singoli articoli
L’articolo 57 LStrI disciplina l’informazione e la consulenza finalizzate a promuovere l’integrazione. Il capoverso 1 sancisce il principio secondo il quale la Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, mentre il capoverso 3 prevede che i Cantoni forniscano le prime informazioni. Poiché il contenuto dell’obbligo di segnalazione all’OPSC è corre- lato alle prime informazioni, occorre creare due nuovi capoversi (3bis e 3ter). È inoltre necessario integrare il capoverso 5.
Nel quadro del primo contatto con le autorità cantonali o comunali competenti, è rilevato il percorso formativo delle persone (neo)immigrate nel quadro del ricongiungimento fa- miliare (con particolare attenzione al titolo di formazione e alla conoscenza della lingua locale). Per «autorità» s’intendono gli uffici comunali controllo abitanti, le autorità can- tonali o comunali della migrazione e, in alcuni casi, i servizi specializzati in materia d’integrazione. Spetta ai Cantoni designare l’autorità competente per il primo contatto. Le persone straniere non sono obbligate a fornire informazioni sul loro percorso forma- tivo.
La persona straniera interessata è informata della segnalazione e dell’ulteriore proce- dura. Il Cantone è libero di decidere se il colloquio, comprensivo del rilevamento dei dati sul percorso formativo, debba avvenire all’atto della notificazione secondo il diritto in materia di stranieri o in occasione di un primo colloquio informativo generale. L’im- portante è che una delle autorità menzionate conduca il colloquio informativo e l’even- tuale rilevamento dei dati sul percorso formativo con tutte le persone in età lavorativa neo-immigrate nel quadro del ricongiungimento familiare. In quest’occasione è inoltre possibile fornire ulteriori informazioni, per esempio sulle offerte d’integrazione (in parti- colare, sui corsi di lingua e sulle offerte d’integrazione professionale), come previsto dall’articolo 57 capoversi 1 e 2 LStrI.
La necessità di consulenza è determinata in base a criteri oggettivi. Necessitano og- gettivamente di una consulenza tutte le persone in età lavorativa ammesse nel quadro del ricongiungimento familiare che, al momento del primo contatto, non hanno un posto 14 RS 142.205
di lavoro o di formazione né prospettive immediate in tal senso15. Possono avere biso- gno di consulenza sia le persone con una qualifica professionale straniera (diploma) sia le persone senza formazione di livello secondario II (attuale gruppo target delle mi- sure preliminari). Il Consiglio federale stabilirà i pertinenti criteri nell’OIntS dopo aver sentito i Cantoni. A tal fine, è già stato istituito un gruppo di accompagnamento compo- sto dai Cantoni e dalle parti sociali (v. n. 1.1).
La segnalazione comprende la trasmissione di dati che coadiuvano l’OSPC nell’adem- pimento dei suoi compiti di consulenza. I dati comprendono le generalità delle persone interessate (cognome, nome, indirizzo, data di nascita, categoria di documento d’iden- tità) e le indicazioni sulla formazione (percorso formativo e valutazione del livello lingui- stico, ultima attività professionale). Non sono rilevati dati degni di particolare prote- zione.
Questa base legale mira a semplificare lo scambio di dati e a ridurre gli oneri ammini- strativi nonché a uniformare il rilevamento e la trasmissione dei dati. Ciò risponde alla richiesta formulata da alcuni Cantoni di creare una base legale federale per la trasmis- sione dei dati all’OPSC. Le autorità cantonali sono responsabili della registrazione, dello scambio e della cancellazione dei dati.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) metterà a disposizione un modulo per il rilevamento dei dati. Il servizio competente per il primo contatto svolgerà quindi anche una funzione di triage.
L’OPSC invita ogni persona segnalata a un colloquio di consulenza. La partecipazione dell’interessato è auspicabile, ma è in linea di principio facoltativa. Le esperienze finora raccolte con il programma PTI hanno dimostrato che, in generale, gli inviti delle autorità vengono accettati e che le persone che arrivano in Svizzera nell’ambito del ricongiun- gimento familiare apprezzano le informazioni dettagliate sull’integrazione professionale in Svizzera. Se non è dato seguito all’invito, l’OPSC può rinnovarlo. Non sono previsti ulteriori passi.
Art. 57 cpv. 5 AP-LStrI
La disposizione secondo la quale i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere affi- dati a terzi non vale per i nuovi capoversi 3bis e 3ter.
Può essere opportuno segnalare all’OPSC anche le persone con un grado di occupazione ridotto o che occupano un posto che non corrisponde alle loro qualifiche. I Cantoni possono avvalersi del loro margine di discrezionalità a favore dell’integrazione professionale.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
A livello federale, l’obbligo di segnalazione non ha ripercussioni finanziarie né sul per- sonale, poiché i servizi amministrativi interessati sono autorità cantonali o comunali.
Nel complesso, la proroga del programma pilota Perspecta fino al 2030 rientra nel fi- nanziamento corrente grazie a un trasferimento di fondi, per cui non aumentano le spese per la Confederazione.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni
L’obbligo di segnalazione ha ripercussioni sul personale e sulle risorse finanziarie delle autorità cantonali e comunali interessate. Tali ripercussioni sono difficili da valutare a causa del sistema federale. Nell’ambito del programma pilota Perspecta, previsto fino al 2030, è possibile cofinanziare una parte dei costi supplementari sostenuti dai Can- toni per il triage e la consulenza delle persone con un titolo di formazione che equivale al livello secondario II e terziario. Ciò presuppone che i Cantoni partecipino a Per- specta. Il 29 gennaio 2025, il Consiglio federale ha stanziato i fondi corrispondenti. Il Consiglio federale, conformemente alla sua decisione del 22 aprile 2026, stabilirà, al più tardi nel 2030, come procedere con il programma pilota Perspecta.
Il programma PTI copre i costi legati al triage e alla consulenza delle persone senza formazione post-obbligatoria.
È possibile che alcuni Cantoni debbano adeguare le loro disposizioni in materia di pro- tezione dei dati.
4.3 Ripercussioni per l’economia
La segnalazione all’OPSC delle persone che necessitano di consulenza consente di sfruttare meglio il loro potenziale, con conseguenti effetti positivi sull’economia nazio- nale. L’obiettivo è aumentare il tasso di occupazione delle persone ammesse nel qua- dro del ricongiungimento familiare e promuovere così il potenziale della forza lavoro presente in Svizzera.
4.4 Ripercussioni sulla società
La segnalazione all’OPSC delle persone che necessitano di consulenza consente inol- tre di promuovere la loro integrazione nella società svizzera, con conseguenti effetti positivi sulla loro accettazione sociale.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il presente progetto si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)16 che attribuisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di entrata, uscita, dimora e domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La modifica legislativa proposta interessa i settori del ricongiungimento familiare, dell’attività lucrativa e della formazione, che rientrano nel campo di applicazione dell’ALC (in particolare art. 7 lett. a e d ALC in combinato disposto con art. 3 dell’all. I ALC e art. 9 ALC) e della Convenzione AELS. La legge non prevede l’obbligo per le persone segnalate di partecipare al rilevamento del percorso formativo e al colloquio di consulenza con l’OPSC. Ciò non è determinante nemmeno ai fini del rilascio del permesso secondo il diritto in materia di stranieri. Le modifiche legislative proposte, non introducendo nuovi obblighi per i cittadini stranieri, sono conformi all’ALC e alla Convenzione AELS (v. anche n. 2.1). Nei settori interessati, la Svizzera non ha assunto altri impegni internazionali rilevanti.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. tutte le disposizioni importanti che conten- gono norme di diritto sono da emanare sotto forma di legge federale.
5.4 Subordinazione al freno delle spese
Il progetto non crea nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano una spesa superiore a uno dei valori soglia), né adotta nuovi crediti d’impegno o dotazioni finan- ziarie (che comportano una spesa superiore a uno dei valori soglia).
5.5 Protezione dei dati
Da un esame preliminare dei rischi emerge che non sono rilevati o trattati dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 5 lettera c della legge federale del 25 settembre 202017 sulla protezione dei dati.
16 RS 101 17 RS 235.1