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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Berna, 13 maggio 2026

Accordo sull’economia digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio

L’Accordo sull’economia digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore («Accordo digitale») è stato approvato dal Consiglio federale il 3 settembre 2025 e firmato il 25 settembre 2025 con riserva di ratifica. L’Accordo digitale semplifica il commercio elettronico di beni e servizi tra gli Stati dell’AELS e Singapore e aumenta la certezza del diritto.

Situazione iniziale

In materia di commercio e investimenti, Singapore è il principale partner della Svizzera in seno all’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN). Nell’ambito del commercio dei servizi, Singapore riveste una notevole importanza per il nostro Paese; la città-Stato asiatica è attualmente il 12° partner commerciale più importante della Svizzera. Tra il 2021 e il 2024 la crescita del settore dei servizi è stata in media del 7,2 per cento all’anno, a testimonianza della crescente rilevanza dei servizi digitali a elevato tenore di know-how.

La Svizzera intrattiene legami commerciali con Singapore dal 2003 tramite l’Accordo di libero scambio (ALS) tra l’AELS (l’Associazione europea di libero scambio composta da Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera) e la città-Stato. Tuttavia, l’ALS in questione non contiene alcuna disposizione sul commercio digitale. Con l’Accordo digitale si colma ora questa lacuna, alla luce della crescente rilevanza del commercio digitale e dei flussi transfrontalieri di dati si tratta di un traguardo importante.

Contenuto del progetto

L’Accordo digitale con Singapore facilita il commercio elettronico di beni fisici e servizi forniti in formato digitale, aumenta la certezza del diritto e rafforza la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico.

L’Accordo in questione disciplina in particolare le seguenti questioni: la non applicazione di dazi sui contenuti trasmessi elettronicamente, il flusso transfrontaliero di dati e la protezione della sfera privata, la protezione dei codici sorgente, la protezione dei consumatori e le possi- bilità di pagamento elettronico. L’Accordo digitale con Singapore contiene tutte le disposizioni essenziali in materia di commercio elettronico che figurano anche in altri accordi digitali ana- loghi stipulati da altri Stati.

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Indice

1 Situazione iniziale .................................................................................................4 1.1 Obiettivi e ambiti d’intervento .......................................................................5 1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati ..............................................................6 1.3 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale ................6 2 Punti essenziali dell’accordo..................................................................................7 2.1 Contenuto ...................................................................................................7 2.2 Valutazione .................................................................................................8 3 Commento alla parte principale e ai singoli articoli degli allegati ...........................8 3.1 Preambolo ...................................................................................................8 3.2 Commento ai singoli articoli .........................................................................8 3.3 Commento ai singoli articoli (allegato I, capitolo IIIbis Economia digitale) .........9 3.4 Commento ai singoli articoli (allegato II, articolo 5bis) ...................................18 4 Ripercussioni ......................................................................................................19 4.1 Ripercussioni per la Confederazione ............................................................19 4.1.1 Ripercussioni sull’effettivo del personale .....................................................19 4.1.2 Ripercussioni finanziarie ............................................................................19

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le

regioni di montagna ...................................................................................19 4.3 Ripercussioni per l’economia ......................................................................19 4.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente ...................................................19 5 Aspetti giuridici ..................................................................................................20 5.1 Costituzionalità..........................................................................................20 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ............................20 5.3 Forma dell’atto ..........................................................................................20 5.4 Subordinazione al freno alle spese ...............................................................20

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Per la Svizzera, Singapore riveste un ruolo chiave all’interno Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN). Nell’ottica svizzera, infatti, non è solo il partner più importante in questa regione in termini commerciali e di investimenti, bensì anche il quinto partner commer- ciale di tutta l’Asia, dopo la Cina, Hong Kong, il Giappone e l’India. Questa posizione mette in luce l’importanza strategica di Singapore per l’economia svizzera.

La città-Stato riveste una notevole importanza nel settore degli scambi di servizi: è il 12° part- ner più importante del nostro Paese. Nel 2024 il volume degli scambi di servizi (ossia la somma delle esportazioni e delle importazioni) tra la Svizzera e Singapore ha raggiunto circa i 4,9 miliardi di franchi. Particolarmente degna di nota è la crescita dinamica nel settore dei ser- vizi: tra il 2021 e il 2024, il commercio in tale ambito è aumentato in media del 7,2 per cento all’ anno, a testimonianza della crescente importanza dei servizi digitali a elevato tenore di know-how.

Inoltre, Singapore non è solo una delle piazze commerciali di maggior rilievo, bensì anche il centro finanziario più importante di tutta l’Asia (precede anche Hong Kong) e nel settore delle FinTech sta assumendo una posizione di spicco a livello mondiale. Tutto ciò apre una serie di variegate opportunità alle aziende svizzere negli ambiti dei servizi finanziari digitali, delle tec- nologie blockchain e delle soluzioni di pagamento innovative.

La Svizzera intrattiene un legame commerciale con Singapore dal 2003 tramite l’Accordo di libero scambio (ALS) tra l’AELS (l’Associazione europea di libero scambio, composta da Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera) e la città-Stato1. Tuttavia, a differenza dei più re- centi accordi di libero scambio siglati dall’AELS, quello sottoscritto a suo tempo con Singa- pore non prevede disposizioni sull’economia digitale. Alla luce della crescente rilevanza dell’e-commerce, dei servizi digitali e dei flussi transfrontalieri di dati relativi alle relazioni commerciali tra la Svizzera e Singapore, sussiste la necessità di aggiornare l’ALS in modo da garantire la competitività dell’economia svizzera anche nell’epoca digitale.

Finora la Svizzera ha concordato regole sul commercio digitale con nove partner commerciali: si tratta del Giappone (bilaterale, 2009)2, della Colombia (AELS, 2011)3, del Perù (AELS,

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2011)4, degli Stati membri del Consiglio di cooperazione del Golfo (AELS, 2014)5, dell’Ame- rica centrale: Costa Rica, Panama, Guatemala (AELS, 2014)6, della Turchia (AELS, 2017)7, del Cile (AELS, 2024)8, della Moldova (AELS, 2025)9 e dell’Ucraina (AELS, 2025)10. Dal 2021, la Svizzera e i suoi partner dell’AELS dispongono di un modello di testo sull’e-com- merce, che stabilisce elevati standard per l’economia digitale e gli accordi economici. Il testo in questione è servito da base per i capitoli corrispondenti negli ALS con il Cile, la Moldova e l’Ucraina. Il presente Accordo prevede tuttavia nuovi o ulteriori obblighi in alcuni settori, ad esempio in ambiti innovativi quali le FinTech, l’intelligenza artificiale o la sicurezza informa- tica, e getta le basi per una cooperazione più approfondita su questioni di commercio digitale tra l’AELS e Singapore.

Nell’ambito dell’OMC, la Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati per un accordo plu- rilaterale sul commercio elettronico (E-Commerce Agreement, ECA). L’accordo è stato so- stanzialmente negoziato già da tempo, ma non è stato possibile integrarlo nel quadro giuridico dell’OMC a causa del rifiuto di alcuni membri dell’organizzazione. In occasione della 14a Conferenza ministeriale ordinaria dell’OMC, tenutasi alla fine di marzo 2026 in Camerun, 66 membri dell’OMC, tra cui la Svizzera, hanno adottato un accordo transitorio che ha permesso di applicare l’ECA provvisoriamente al di fuori del quadro giuridico dell’OMC. Il Consiglio federale sottoporrà alle Camere federali un progetto in tal senso.

1.1 Obiettivi e ambiti d’intervento

Singapore vanta condizioni quadro interessanti per l’economia digitale e un importante settore dedicato ai servizi. Da anni svolge un ruolo di primo piano nel commercio digitale, caratteriz- zato da una fitta rete di accordi digitali di alto livello che coprono un’ampia gamma di temi.

Grazie alla conclusione del presente Accordo, la Svizzera ha raggiunto diversi obiettivi di pri- maria importanza. L’Accordo incrementa la certezza del diritto nel commercio digitale, sia in generale che in settori specifici come le FinTech e gli aspetti digitali legati agli scambi di beni. Inoltre previene eventuali discriminazioni nei confronti dei Paesi che hanno già un accordo di- gitale con Singapore, come l’UE o il Regno Unito.

L’Accordo facilita gli scambi commerciali digitali e fisici stabilendo, ad esempio, norme sulla non imposizione di dazi sulle trasmissioni elettroniche, sulle transazioni commerciali senza supporti cartacei e sulle opzioni di pagamento elettronico. Le chiare regole sulla trasmissione

4 RS 0.632.316.411 5 RS 0.632.311.491 6 RS 0.632.312.851 e Guatemala (protocollo di adesione firmato il 22 giugno 2015; FF 2016 1025) 7 RS 0.632.317.631 8 RS 0.632.312.451 9 RS 0.632.315.651 10 RS 0.632.317.671

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transfrontaliera di dati, compreso il divieto di requisiti di localizzazione ingiustificati, garanti- scono flussi di dati liberi e sicuri. La disposizione corrispondente è stata concepita in modo tale da rispettare pienamente tutti i requisiti legali sulla protezione dei dati.

Oltre a ciò, l’Accordo rafforza la fiducia nel commercio e nelle tecnologie digitali. Prevede di- sposizioni per la protezione dei consumatori, l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale, la sicurezza informatica e, in generale, mira a promuovere la fiducia nei processi digitali. Inoltre, consente la cooperazione su temi chiave come la promozione delle tecnologie digitali e la par- tecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) al commercio digitale.

Infine, con questo Accordo, la Svizzera prende parte attivamente insieme a partner che condivi- dono le stesse idee allo sviluppo e alla definizione di regole internazionali ambiziose a favore di un’economia digitale aperta.

L’Accordo digitale tiene pienamente conto degli obiettivi e delle sensibilità della Svizzera. Inol- tre, il nostro Paese è riuscito a negoziare nuove disposizioni, che gli consentiranno di beneficiare della pluriennale esperienza di Singapore nell’ambito della regolamentazione del commercio digitale.

L’Accordo costituisce un nuovo punto di riferimento per la Svizzera e l’AELS e segna un passo importante verso un’economia digitale aperta e orientata al futuro.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

I negoziati per l’Accordo digitale sono iniziati a febbraio 2023 e si sono protratti fino a giugno 2025, svolgendosi prevalentemente in modalità virtuale. L’Accordo è stato approvato dal Con- siglio federale il 3 settembre 2025 e firmato a Berna il 25 settembre 2025 con riserva di ratifica.

1.3 Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

L’adozione del messaggio relativo all’Accordo digitale tra gli Stati dell’AELS e Singapore è stata annunciata nel messaggio del 24 gennaio 202411 sul programma di legislatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202412 sul programma di legislatura 2023–2027.

L’Accordo digitale con Singapore è in linea con la strategia di economia esterna della Sviz- zera13, ne agevola l’attuazione in diversi ambiti d’intervento e contribuisce così al manteni- mento o addirittura all’aumento della prosperità nel nostro Paese.

11 FF 2024 525, 65 12 FF 2024 1440, 3 13 Strategia di economia esterna del Consiglio federale del 24 novembre 2021. Cfr.: https://www.seco.ad- min.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/aussenwirtschaftspolitik/aws.html

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L’Accordo soddisfa in particolare gli obiettivi del campo d’azione 7, «Integrare i requisiti di- gitali», garantendo un flusso di dati sicuro e libero, promuovendo i servizi digitali e miglio- rando le condizioni quadro per l’innovazione e le tecnologie digitali. Rappresenta quindi una tappa importante nell’ottica dell’integrazione della Svizzera nell’economia digitale globale e rafforza la sua posizione di partner commerciale affidabile e moderno.

Inoltre, contribuisce all’attuazione del campo d’azione 3 «Aprire e disciplinare il commercio esterno», facilitando l’accesso ai mercati digitali, creando regole chiare per il commercio digi- tale e rafforzando così la competitività dell’economia svizzera.

2 Punti essenziali dell’accordo

2.1 Contenuto

L’Accordo è costituito dal corpo del testo (parte principale) e da due allegati. La parte principale è composta dal preambolo e da diversi articoli, ognuno dei quali dedicato a uno di questi temi: modifica dell’ALS vigente, scambio di informazioni, coinvolgimento dei gruppi d’interesse ed entrata in vigore.

L’Accordo è stato concepito come elemento integrativo dell’ALS del 2003. Gli allegati dell’Ac- cordo digitale sono stati integrati nell’allegato VII (Servizi finanziari) dell’ALS vigente come nuovo capitolo IIIbis (Economia digitale) e nuovo articolo 5bis (Ubicazione delle strutture di cal- colo per i servizi finanziari).

Tali allegati comprendono circa 30 articoli, suddivisi per capitoli. Il loro contenuto disciplina settori di centrale importanza: flussi di dati transfrontalieri, protezione dei dati, pagamenti elet- tronici, operazioni commerciali non cartacee, protezione dei codici sorgenti nonché disposizioni volte a incentivare la fiducia nelle tecnologie digitali. Il campo d’applicazione è ampio e com- prende sia il commercio digitale di servizi che gli aspetti digitali degli scambi di beni/merci. Ne sono esclusi i servizi audiovisivi, alcuni ambiti degli appalti pubblici e i dati aperti della pubblica amministrazione (Open Government Data).

L’Accordo digitale prevede anche delle eccezioni che garantiscono alla Svizzera un margine di manovra normativo in ambiti sensibili.

Inoltre, è soggetto alla ratifica delle Parti. Gli appositi strumenti vengono depositati presso il Depositario dell’ALS con Singapore (Norvegia). L’Accordo digitale entra in vigore, per le Parti che hanno depositato i propri strumenti di ratifica, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e Singapore hanno depositato i propri strumenti presso il Depositario. Per uno Stato dell’AELS che deposita la ratifica successivamente, l’Accordo en- tra in vigore a partire dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito del proprio stru- mento.

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2.2 Valutazione

Con la conclusione dell’Accordo digitale tra l’AELS e Singapore, la Svizzera rafforza le norme sul commercio digitale con un partner importante e invia un segnale forte che testimonia il suo ruolo di attore moderno e affidabile nel contesto dell’economia digitale internazionale. L’Ac- cordo crea un nuovo punto di riferimento in relazione alle regole del commercio digitale per la Svizzera e gli Stati dell’AELS. Tiene conto degli interessi e delle sensibilità elvetiche, conserva un certo margine di manovra in settori importanti e allo stesso tempo apre nuove opportunità per l’economia digitale.

Grazie agli elevati standard e a normative esaustive su temi quali i flussi transfrontalieri di dati, la protezione dei dati e la tutela dei codici sorgente, la Svizzera si posiziona come Paese all’avan- guardia nel settore degli accordi commerciali digitali. Tutto ciò migliora le condizioni quadro per le aziende che operano nei settori corrispondenti. Questo rafforzerà la competitività del no- stro Paese come piazza economica nonché la sua attrattiva per le industrie ad alto valore ag- giunto e orientate al futuro. Allo stesso tempo, la Svizzera diventa un interessante partner nego- ziale per altri Paesi che si stanno impegnando per definire regole ambiziose e orientate al futuro nel settore in questione. L’Accordo mette anche in rilievo l’importanza del nostro Paese nel contesto dell’economia digitale globale e contribuisce a consolidare la sua credibilità nel ruolo di partner innovativo e affidabile.

3 Commento alla parte principale e ai singoli articoli degli allegati

3.1 Preambolo

Il preambolo dell’Accordo sottolinea il partenariato di lunga data basato sull’ALS del 2003 e la visione condivisa improntata a una maggiore integrazione economica e alla trasformazione di- gitale. Le Parti riconoscono le opportunità offerte dall’economia digitale, in particolare l’ac- cesso a un maggior numero di beni e servizi, nonché l’importanza delle innovazioni tecnologi- che nell’ottica della crescita e della conquista di nuovi mercati. Esprimono la convinzione che l’Accordo aumenterà la competitività delle loro aziende e consoliderà le relazioni commerciali e di investimento. In questo contesto viene messo in evidenza il ruolo degli standard aperti per incentivare l’interoperabilità tra i sistemi digitali. La partecipazione di tutti gli attori, anche delle piccole e medie imprese, all’economia digitale viene presentata come una questione di fonda- mentale importanza. Le Parti si impegnano a creare un ambiente digitale sicuro e affidabile, a proteggere le infrastrutture critiche e a tutelare gli interessi dei consumatori. Allo stesso tempo, ribadiscono il diritto di stabilire norme per il commercio digitale in linea con obiettivi politici legittimi e riconoscono l’importanza del commercio digitale per lo sviluppo sostenibile. Infine, sottolineano la loro determinazione a rafforzare il sistema commerciale multilaterale, contri- buendo così allo sviluppo armonioso e all’espansione del commercio mondiale.

3.2 Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Modifiche all’accordo di libero scambio

L’articolo 1 stabilisce che l’ALS vigente tra gli Stati dell’AELS e Singapore verrà integrato con due elementi di importanza centrale. Il primo è il nuovo capitolo IIIbis (Economia digitale) 8/20

che prevede nuove norme nel settore dell’economia digitale. Il secondo è il nuovo articolo 5bis sull’ubicazione delle strutture di calcolo per i servizi finanziari che verrà inserito nell’allegato VII (Servizi finanziari). Il nuovo capitolo IIIbis e il nuovo articolo 5bis si trovano negli allegati I e II dell’Accordo digitale.

Articolo 2 Condivisione delle informazioni e coinvolgimento delle parti interessate

L’articolo 2 obbliga le Parti a garantire la trasparenza delle norme relative all’Accordo digitale tramite siti web aggiornati. Ogni Parte deve allestire un sito web liberamente accessibile e re- golarmente aggiornato, che fornisca informazioni sull’Accordo digitale. Ne sono parte inte- grante il testo completo dell’Accordo, una sintesi e contenuti su misura per le piccole e medie imprese (PMI), come le disposizioni pertinenti e consigli pratici per usufruire delle opportunità offerte dall’Accordo. Inoltre, devono essere forniti i link ai siti web corrispondenti delle altre Parti. Oltre a ciò, le Parti riconoscono l’importanza del coinvolgimento dei gruppi di interesse e promuovono iniziative e piattaforme volte alla cooperazione. Possono poi coinvolgere im- prese, organizzazioni non governative ed esperti del mondo accademico e non, ai fini dell’at- tuazione e dell’ulteriore modernizzazione dell’Accordo.

Articolo 3 Entrata in vigore

Secondo l’articolo 3, l’Accordo deve essere ratificato o approvato dalle Parti. Gli appositi stru- menti sono depositati presso il Depositario dell’ALS già in vigore (Norvegia). L’Accordo en- tra in vigore, per le Parti che hanno depositato i propri strumenti, il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno uno Stato dell’AELS e Singapore hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il Depositario. Per uno Stato dell’AELS che deposita il proprio strumento successivamente, l’Accordo entra in vigore a par- tire dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito.

3.3 Commento ai singoli articoli (allegato I, capitolo IIIbis Economia digitale) Articolo 36-A Definizioni

L’articolo 36-A contiene le definizioni rilevanti per il capitolo. Stabilisce che le definizioni ge- nerali di cui all’articolo 22 dell’ALS sul commercio dei servizi si applicano anche al presente capitolo e le integra con termini specifici rilevanti.

Articolo 36-B Campo d’applicazione

L’articolo 36-B definisce il campo d’applicazione. Il capitolo riguarda tutte le misure relative agli scambi commerciali realizzati con dispositivi elettronici. Sono esclusi i servizi audiovisivi (radio incl.), gli appalti pubblici (con poche eccezioni, v. articoli 36-E, 36-G, 36-Z) e le infor- mazioni detenute o trattate da o per conto di una Parte (a eccezione dei dati aperti della pub- blica amministrazione, v. articolo 36-I). In caso di incompatibilità tra il presente capitolo e l’allegato VIII (Servizi finanziari) dell’ALS, prevale l’allegato VIII.

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Articolo 36-C Obiettivi

L’articolo 36-C descrive gli obiettivi del capitolo in relazione all’economia digitale. La cer- tezza e la prevedibilità giuridica in relazione al commercio attuato tramite dispositivi elettro- nici sono aspetti centrali, al pari dell’eliminazione degli ostacoli all’uso e allo sviluppo di que- sto commercio digitale. Un altro obiettivo fondamentale è la creazione di un ambiente impron- tato alla fiducia e alla sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati perso- nali e dei segreti commerciali. Inoltre, le Parti intendono rafforzare la cooperazione sulle que- stioni relative all’economia digitale, promuovere la crescita dell’attività economica tra di loro e definire nuovi parametri di riferimento trasparenti a sostegno della regolamentazione dell’economia digitale. In più vogliono intensificare gli impegni di carattere multilaterale e re- gionale nonché i legami tra gli ambienti economici e quelli della ricerca.

Articolo 36-D Dazi doganali

L’articolo 36-D disciplina la questione dei dazi sulle trasmissioni digitali. Stabilisce che nes- suno Stato contraente può imporre dazi sulle trasmissioni elettroniche, compresi i contenuti trasmessi elettronicamente. Ciò garantisce che lo scambio transfrontaliero di dati e contenuti digitali non sia ostacolato dai dazi tradizionali. Allo stesso tempo, l’articolo chiarisce che que- sto regolamento non preclude la riscossione di imposte (p. es. l’IVA), tasse o altri oneri interni sulle trasmissioni elettroniche, a condizione che siano imposti in modo compatibile con l’Ac- cordo.

Articolo 36-E Autenticazione elettronica

L’articolo 36-E riguarda il riconoscimento giuridico delle autenticazioni e delle firme elettro- niche. Stabilisce che una firma elettronica non può perdere la sua efficacia giuridica, la sua va- lidità o la sua ammissibilità come prova solo perché è in formato elettronico. Le Parti non pos- sono adottare disposizioni che vietino ai soggetti di una transazione elettronica di determinare autonomamente i metodi di autenticazione o firma elettronica appropriati. Allo stesso modo, non possono impedire a questi soggetti di dimostrare ai tribunali o alle autorità che il metodo scelto soddisfa i requisiti legali. Tuttavia, per alcuni tipi di transazioni, una Parte può richie- dere che il metodo di autenticazione o la firma elettronica soddisfino determinati requisiti o siano certificati da un organismo accreditato. Inoltre, ove consentito dalle proprie leggi e rego- lamentazioni, le Parti devono sforzarsi, nella misura del possibile, di realizzare sistemi di au- tenticazione elettronica interoperabili e applicare questi principi ai sigilli elettronici, alle vali- dazioni temporali o ai servizi elettronici di recapito certificato.

Articolo 36-F Operazioni commerciali non cartacee

L’articolo 36-F obbliga le Parti a mettere a disposizione del pubblico le versioni elettroniche di tutti i documenti amministrativi commerciali e, se possibile, in lingua inglese. In linea di principio, questi testi elettronici dovrebbero essere riconosciuti come giuridicamente equiva- lenti ai documenti cartacei, a meno che non vi siano requisiti legali nazionali o internazionali obbligatori che prevedano il contrario, o che la forma elettronica comprometta l’efficacia del processo amministrativo. Inoltre, le Parti fanno il possibile per istituire uno sportello unico a disposizione degli operatori commerciali per presentare tutta la documentazione necessaria per l’importazione, l’esportazione o il transito delle merci. L’Accordo sottolinea l’importanza 10/20

dello scambio di dati commerciali elettronici tra le autorità competenti e tra le aziende delle Parti. Queste ultime dovrebbero pertanto adoperarsi per sviluppare sistemi compatibili e inte- roperabili basati su standard riconosciuti a livello internazionale. Infine, le Parti si impegnano a collaborare per introdurre procedure prive di supporti cartacei, a scambiarsi esperienze e a promuovere progetti pilota al fine di aumentare l’efficienza e l’accettazione dei processi elet- tronici nel commercio internazionale.

Articolo 36G Quadro di riferimento delle transazioni elettroniche nazionali

All’articolo 36-G le Parti riconoscono l’importanza di un quadro giuridico di riferimento per le transazioni elettroniche. Si impegnano a elaborarne uno che sia compatibile con i principi de- gli accordi internazionali o delle leggi modello seguenti:

 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996);  United Nations Convention on the use of Electronic Communications in International Contracts (2005);  UNCITRAL Model Law on Electronic Transferable Records (2017).

La Svizzera non ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite e non applica le leggi modello summenzionate, né le ha recepite nel proprio diritto, ma sostiene i principi in esse contenuti nella misura del possibile.

Le Parti evitano inutili oneri normativi per le transazioni elettroniche e promuovono la parteci- pazione dei portatori d’interesse allo sviluppo del quadro giuridico pertinente. Inoltre, la vali- dità legale o l’esecutività di un contratto elettronico non possono essere negate solo perché è stato concluso per via elettronica, a meno che la legge non disponga diversamente.

Articolo 36-H Principi sull’accesso e l’uso di Internet per il commercio digitale

Nell’articolo 36-H, le Parti riconoscono i vantaggi del libero accesso a Internet per il commer- cio digitale. Nel rispetto delle rispettive leggi e regolamentazioni, gli utenti finali nei territori delle Parti devono per quanto possibile poter utilizzare e distribuire servizi e applicazioni di loro scelta su Internet, a condizione che possa essere garantita un’adeguata gestione della rete. Dovrebbero inoltre essere in grado di collegare dispositivi di loro scelta, a condizione che sod- disfino i requisiti in vigore e non danneggino la rete. Infine, gli utenti finali devono poter acce- dere a informazioni sulle pratiche di gestione della rete del proprio fornitore di accesso a Inter- net.

Articolo 36-I Dati aperti della pubblica amministrazione

Nell’articolo 36-I, le Parti riconoscono i vantaggi di rendere i dati della pubblica amministra- zione accessibili al pubblico in formato digitale, a condizione che la loro pubblicazione non sia limitata da normative nazionali («dati aperti della pubblica amministrazione»). Nel limite del possibile, tali dati vanno messi a disposizione gratuitamente o a un costo ragionevole. Le Parti vedono in tutto ciò un’opportunità per promuovere lo sviluppo economico e sociale, la compe- titività e l’innovazione. I dati devono essere resi disponibili in un formato liberamente accessi- bile e leggibile elettronicamente. Inoltre, non devono essere imposte condizioni che limitino in

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modo inadeguato l’uso commerciale dei dati, il loro ulteriore utilizzo o la possibilità di rag- grupparli. In questo ambito le Parti devono fare il possibile per collaborare, scambiarsi espe- rienze e soprattutto offrire alle PMI nuove possibilità commerciali e di ricerca.

Articolo 36-J Protezione dei consumatori online

All’articolo 36-J, le Parti si impegnano a garantire misure efficaci e trasparenti per proteggere i consumatori nel settore del commercio digitale. Si adoperano per impedire attività commer- ciali ingannevoli, fraudolente e idonee a indurre in errore e per garantire che gli operatori com- merciali propongano offerte eque, informazioni chiare e che la sicurezza di beni e servizi non venga mai a mancare. Nel commercio online i consumatori devono usufruire almeno degli stessi standard di protezione delle altre forme di commercio. Inoltre, occorre promuovere la cooperazione tra le autorità preposte alla tutela dei consumatori e l’accesso ai meccanismi di reclamo e ricorso, anche a livello transfrontaliero.

Articolo 36-K Messaggi elettronici commerciali indesiderati

Ai sensi dell’articolo 36-K, le Parti si impegnano ad adottare misure efficaci per contrastare l’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati. I mittenti di tali messaggi devono ot- tenere il consenso dei destinatari e offrire un modo semplice per revocarlo e interrompere quindi l’invio dei messaggi in questione in qualsiasi momento e gratuitamente. I messaggi pubblicitari devono essere chiaramente identificabili come tali, indicare chiaramente il mit- tente e contenere le informazioni necessarie per interrompere l’invio. Inoltre, le Parti devono prevedere rimedi legali contro le violazioni e, se necessario, cooperare tra loro.

Articolo 36-L Protezione dei dati personali (v. a tal scopo anche l’articolo 36-M)

All’articolo 36-L, le Parti riconoscono che le persone hanno diritto alla vita privata e alla pro- tezione dei dati personali. Si tratta di un elemento fondamentale affinché si instauri una certa fiducia nell’economia digitale e per lo sviluppo del commercio. Ogni Parte si adopera per mantenere o adottare un quadro giuridico che garantisca una tutela efficace dei dati personali nel contesto del commercio digitale. Il quadro giuridico deve essere non discriminatorio e of- frire uguale protezione a tutte le persone fisiche.

Il presente articolo è conforme alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD)14 in quanto prevede un’eccezione applicabile all’intero Accordo, volta a preservare il quadro giuridico svizzero in materia di protezione dei dati personali, in particolare il requisito secondo cui i dati possono essere trasmessi, salvo eccezioni, solo se adeguatamente protetti nello Stato di desti- nazione. Infatti, i trasferimenti di dati personali dalla Svizzera a Singapore sono autorizzati solo se garanzie supplementari assicurano un livello di protezione appropriato, perché Singa- pore non è attualmente considerato dalla Svizzera uno Stato in cui è garantito un livello ade- guato di protezione dei dati personali.

14 RS 235.1

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Le Parti possono adottare le proprie misure a tal fine, anche per il trasferimento transfronta- liero di dati, a condizione che queste contengano condizioni generali di protezione e garanti- scano la tutela dei dati trasmessi.

Nel creare il proprio quadro giuridico, le parti devono tenere conto dei principi e delle direttive elaborate dalle organizzazioni internazionali competenti.

Ogni Parte deve pubblicare informazioni sui diritti di protezione dei dati personali, comprese le informazioni per i soggetti interessati, su come far valere i propri diritti e, per le imprese, su come conformarsi. Le Parti incoraggiano le aziende a pubblicare, in particolare su Internet, le loro procedure in materia di protezione di dati personali.

Poiché le Parti possono adottare approcci diversi per la protezione dei dati personali, sono te- nute a promuovere meccanismi che facilitino la compatibilità tra i loro sistemi di protezione, ad esempio tramite il riconoscimento reciproco o attraverso standard internazionali. A questo scopo si adoperano per scambiarsi informazioni sui meccanismi utilizzati.

Articolo 36-M Flussi transfrontalieri di dati

All’articolo 36-M, le Parti si impegnano a consentire il flusso transfrontaliero di dati per via elettronica ove necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo. A tal fine, non devono emanare nessuna delle seguenti misure (elenco esaustivo):

a) l’obbligo di utilizzare strutture di calcolo o elementi di rete sul proprio territorio; b) l’obbligo di localizzare i dati sul proprio territorio per l’archiviazione o l’elaborazione; c) il divieto di archiviare ed elaborare dati sul territorio di un’altra Parte; d) la condizione che i dati possono essere trasferiti solo se è usata un’infrastruttura locale; e) il divieto di trasferire dati verso il proprio territorio.

L’attuazione della disposizione verrà riesaminata entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Le Parti possono richiedere in qualsiasi momento una revisione o un’estensione dell’elenco delle misure vietate. Possono adottare misure incompatibili con la suddetta disposizione, a patto che siano finalizzate al raggiungimento di legittimi obiettivi politici, non siano applicate in ma- niera discriminatoria né costituiscano una restrizione dissimulata degli scambi. L’articolo 36- M non si applica ai dati finanziari, il cui trasferimento transfrontaliero è disciplinato nell’alle- gato II dell’Accordo digitale (v. n. 3.4).

Questo articolo va considerato congiuntamente all’articolo 36-L, che prevede una clausola volta a garantire il rispetto dei requisiti di legge svizzeri in materia di protezione dei dati per- sonali.

Articolo 36-N Pagamenti elettronici

All’articolo 36-N le Parti riconoscono il ruolo centrale dei pagamenti elettronici per il com- mercio digitale e la crescente importanza dei servizi di pagamento, compresi quelli messi a di- sposizione da entità non bancarie, società FinTech e altri fornitori. L’obiettivo è promuovere sistemi di pagamento transfrontalieri efficienti, sicuri e interoperabili. A tal fine, è necessario

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introdurre standard riconosciuti a livello internazionale e migliorare l’interoperabilità tra i si- stemi di pagamento.

Le Parti si impegnano a rendere pubbliche le prescrizioni sui pagamenti elettronici, a facilitare l’innovazione e la concorrenza e a utilizzare sandbox normative per lanciare più rapidamente nuovi prodotti e servizi. Per aumentare l’efficienza delle transazioni convengono di supportare l’uso di tecnologie moderne come le blockchain e i contratti intelligenti. Inoltre, le Parti rico- noscono l’importanza di garantire, in linea con le proprie leggi e regolamentazioni nazionali, l’affidabilità, l’efficienza e la sicurezza dei sistemi di pagamento elettronici nonché la fiducia in tali strumenti.

Articolo 36-O Fatturazione elettronica

All’articolo 36-O, le Parti riconoscono il ruolo fondamentale della fatturazione elettronica per l’efficienza e l’affidabilità delle transazioni commerciali. Sottolineano i vantaggi dei sistemi interoperabili e si impegnano a tenere conto, sul piano attuativo, dei quadri di riferimento rico- nosciuti a livello internazionale. Inoltre, le Parti si impegnano a promuovere l’adozione a li- vello mondiale di sistemi di fatturazione elettronica interoperabili e, a tal fine, a condividere le buone pratiche. Inoltre, si adoperano per sostenere iniziative volte a facilitare l’uso della fattu- razione elettronica da parte delle imprese, a scambiarsi informazioni ed esperienze, a creare infrastrutture politiche e tecniche adeguate, nonché a sensibilizzare in merito alla fatturazione elettronica e a sviluppare le relative competenze.

Articolo 36-P Codice sorgente

Nell’articolo 36-P, le Parti si impegnano a non imporre requisiti che prevedano la divulga- zione del codice sorgente del software o di sue componenti come condizione per l’importa- zione, la distribuzione, la vendita o l’uso di tale software o di prodotti che lo contengono. In determinati casi, tuttavia, sono possibili deroghe, ad esempio quando tribunali, autorità di re- golamentazione o altri organismi necessitano di accedere ai dati nell’ambito di indagini, ispe- zioni o procedimenti giudiziari, purché vengano adottate misure di protezione contro la divul- gazione non autorizzata. Altre eccezioni riguardano l’esecuzione di decisioni basate su un’in- dagine disposta d’ufficio o su un procedimento giudiziario, la verifica della conformità di beni e servizi ai requisiti legali e il trasferimento volontario o l’utilizzo di licenze open source. L’articolo precisa, inoltre, che la divulgazione dei codici sorgente può essere richiesta nell’am- bito dei procedimenti brevettuali, senza che ciò incida sull’obbligo di divulgazione ai fini della tutela della proprietà intellettuale.

Articolo 36-Q Prodotti TIC che si avvalgono della crittografia

L’articolo 36-Q disciplina la gestione delle prescrizioni tecniche per i prodotti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (prodotti TIC) che utilizzano la crittografia. Le Parti non impongono regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità che richie- dano ai produttori o ai fornitori di rivelare determinate informazioni riservate, quali chiavi pri- vate, algoritmi proprietari o altri elementi crittografici, come condizione per la produzione, la vendita, l’importazione o l’uso di tali prodotti. Allo stesso modo, non richiedono ai produttori di collaborare con aziende locali o di utilizzare determinati algoritmi crittografici, a meno che i prodotti non siano destinati a scopi governativi. Sono previste eccezioni per i requisiti relativi 14/20

all’accesso alle reti statali (compresi i dispositivi delle banche centrali), alla vigilanza e agli esami nel settore finanziario, nonché alle indagini o ai procedimenti giudiziari. Le autorità pre- poste al perseguimento penale sono inoltre autorizzate a richiedere comunicazioni criptate e non criptate in conformità alla legislazione nazionale. La presente disposizione non pregiudica i diritti e gli obblighi di cui all’articolo 36-P (Codice sorgente).

Articolo 36-R Cibersicurezza

Ai sensi dell’articolo 36-R, le Parti condividono l’idea di promuovere un commercio digitale sicuro al fine di rafforzare la fiducia in tale ambito. Riconoscono che le minacce informatiche compromettono questa fiducia e affermano che misure adeguate possono migliorare la sicu- rezza nel settore digitale. Tra queste rientrano lo sviluppo della capacità degli organismi nazio- nali responsabili di reagire agli incidenti di cibersicurezza, l’istituzione o il rafforzamento di meccanismi di cooperazione per individuare e combattere le minacce informatiche o l’impe- gno in un dialogo continuo su questioni di cibersicurezza. Le Parti sottolineano che, visto il ca- rattere evolutivo delle minacce informatiche, gli approcci improntati al rischio sono preferibili a quelli che si basano esclusivamente su regole (compliance).

Articolo 36-S e articolo 36-T Cooperazione e revisione e cooperazione in materia di politica della concorrenza

L’articolo 36-S asserisce che le Parti possono cooperare su qualsiasi altra questione di inte- resse reciproco riguardante il commercio digitale, come la responsabilità dei prestatori inter- mediari di servizi e la protezione dei dati personali. Questo capitolo viene inoltre regolarmente rivisto in seno al Comitato misto dell’attuale ALS con Singapore per tenere conto di eventuali nuovi sviluppi. L’articolo 36-T stabilisce che le Parti si scambino esperienze e buone pratiche in materia di politica della concorrenza nei mercati digitali e, per quanto possibile, cooperino nell’applicazione della legge sulla concorrenza.

Articolo 36-U Identità digitali

Nell’articolo 36-U, le Parti riconoscono che la cooperazione in materia di identità digitale può aumentare la connettività regionale e globale. Per promuovere la compatibilità dei diversi si- stemi possono inoltre perseguire iniziative di interesse comune. Ciò comprende, ad esempio, lo sviluppo di quadri di riferimento e standard adeguati per garantire l’interoperabilità tecnica, la creazione di meccanismi di tutela legale comparabili o il riconoscimento reciproco degli ef- fetti giuridici delle identità digitali. Le Parti potranno dar vita a uno scambio di esperienze nei settori della regolamentazione, dell’implementazione tecnica, degli standard di sicurezza e della promozione dell’uso delle identità digitali.

Il presente articolo è compatibile con la legge federale sul mezzo d’identificazione elettronico e altri mezzi di autenticazione (legge sull’Id-e, LIdE)15.

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Articolo 36-V Cooperazione nel settore della tecnologia finanziaria

Le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione tra i rispettivi settori FinTech e la neces- sità di coinvolgere le imprese in questo processo. Di conseguenza promuovono la collabora- zione tra le imprese del settore FinTech, sostengono lo sviluppo di soluzioni in tale ambito per applicazioni aziendali e, in linea con le rispettive leggi e regolamentazioni, agevolano la coo- perazione ad esempio per le start-up.

Articolo 36-W Intelligenza artificiale

All’articolo 36-W, le Parti riconoscono la crescente importanza dell’intelligenza artificiale (IA) per l’economia digitale nonché i relativi benefici sociali ed economici, ma anche i rischi e le problematiche. Intendono collaborare in conformità alle rispettive direttive, condividendo iniziative, risultati della ricerca e pratiche settoriali pertinenti, promuovendone un uso respon- sabile, valorizzando le opportunità commerciali e le collaborazioni tra il mondo accademico e quello imprenditoriale e valutando progetti comuni e ambienti di sperimentazione per l’IA. Le Parti sottolineano la necessità di definire condizioni quadro e standard per uno sviluppo e un utilizzo etico, sicuro e affidabile dell’IA, che promuova l’interoperabilità e tenga conto dei principi internazionali. In questo contesto vanno utilizzati approcci basati sul rischio derivanti dalle norme e buone pratiche settoriali, pur conservando sempre l’interoperabilità e la neutra- lità tecnologica.

Articolo 36-X Norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità

Nell’articolo 36-X, le Parti si impegnano ad adottare norme internazionali o riconosciute a li- vello internazionale nel settore dell’economia digitale. Nei settori di interesse comune inten- dono collaborare nelle sedi pertinenti per promuovere lo sviluppo di tali norme. Laddove non esistano norme internazionali, valutano la possibilità di riconoscere reciprocamente le norme dell’altra Parte.

Nei settori di reciproco interesse devono individuare e attuare iniziative nel campo delle norme e delle procedure di valutazione della conformità, utilizzare accordi internazionali di accredita- mento, esaminare le proposte di collaborazione e promuovere la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato, compresi i progetti di ricerca o di sperimentazione transfrontalieri. Le Parti sottolineano inoltre l’importanza dello scambio di informazioni e della trasparenza per quanto riguarda la preparazione, l’adozione e l’applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità. A seguito di una richiesta, le informazioni rile- vanti devono essere fornite entro un periodo di tempo concordato, se possibile, entro 60 giorni.

Articolo 36-Y Innovazione

All’articolo 36-Y, le Parti riconoscono la rilevanza della digitalizzazione e delle nuove tecno- logie per la crescita dell’economia digitale, compreso l’uso della tecnologia di registro d’uso distribuito e delle sue applicazioni, come la tokenizzazione degli asset. Mettono in luce, inol- tre, la necessità di un contesto favorevole all’innovazione per promuovere il commercio tra- mite dispositivi elettronici. A tal scopo intendono identificare approcci e tecnologie rilevanti per consentire i flussi transfrontalieri di dati, cooperare per creare quadri politici e casi d’uso

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di riferimento nonché condividere i risultati della ricerca e le pratiche settoriali nel campo dell’innovazione.

Articolo 36-Z Piccole e medie imprese

All’articolo 36‑Z le Parti ribadiscono che le PMI svolgono un ruolo importante nel contesto dell’economia digitale. Intendono quindi promuovere la cooperazione tra le loro PMI, agevo- lare lo scambio di informazioni ed esperienze sulle tecnologie digitali e facilitare alle PMI l’accesso a piattaforme con contatti aziendali di calibro internazionale.

Articolo 36-AA Inclusione digitale

L’articolo 36-AA ribadisce l’intenzione delle Parti di fornire a tutte le persone e a tutte le im- prese l’opportunità di partecipare all’economia digitale. L’obiettivo è eliminare le barriere, so- prattutto per le donne, le regioni rurali, i giovani e gli anziani, le persone con disabilità e i gruppi svantaggiati dal punto di vista socio-economico. A tal fine le Parti prevedono di condi- videre esperienze e buone pratiche, sviluppare programmi volti a promuovere la partecipa- zione dei soggetti citati e sostenere nuove forme di lavoro, come il telelavoro.

Articolo 36-AB e articolo 36-AC Eccezioni generali ed eccezioni relative alla sicurezza

Gli articoli 36-AB e 36-AC riprendono tali e quali le eccezioni generali e le eccezioni relative alla sicurezza dell’Accordo generale sul commercio di servizi (GATS)16 e dell’Accordo gene- rale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT)17 dell’OMC.

Le eccezioni generali consentono alle Parti, a determinate condizioni, di adottare specifiche misure governative, ad esempio per proteggere l’ordine pubblico, la salute pubblica o la sfera privata, nonostante gli obblighi commerciali, a condizione che tali misure non siano arbitrarie o ingiustificatamente discriminatorie e non siano applicate come restrizione dissimulata al commercio.

Le eccezioni relative alla sicurezza consentono a una Parte di adottare le misure che ritiene ne- cessarie per tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza in determinate circostanze, elen- cate in modo esaustivo, in particolare quando tali misure sono applicate in tempo di guerra o di gravi tensioni internazionali. Le altre circostanze riguardano il materiale fissile e il materiale bellico o l’approvvigionamento delle forze armate, nonché le misure di mantenimento della pace.

Queste eccezioni garantiscono che le Parti possano mantenere il proprio margine di manovra normativo in settori sensibili.

16 RS 0.632.20, allegato 1B

17 RS 0.632.20, allegato 1A

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Articolo 36-AD Protezione delle infrastrutture pubbliche critiche

A norma dell’articolo 36 AD, a nessuna Parte può essere impedito di adottare misure per pro- teggere da attacchi mirati o sabotaggi le infrastrutture pubbliche critiche (p. es. infrastrutture energetiche, idriche, di comunicazione e di trasporto). Le Parti precisano che la disposizione non pregiudica l’interpretazione di altre eccezioni previste dall’Accordo né il diritto di una Parte di invocarle.

Articolo 36-AE Misure prudenziali

L’articolo 36-AE afferma che a nessuna Parte può essere impedito di adottare misure appro- priate per motivi prudenziali. Tali misure possono essere necessarie per tutelare gli investitori, i titolari di depositi e polizze o altri operatori di mercato, per garantire la sicurezza, la solidità, l’integrità o la responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari, nonché per assicu- rare la stabilità del sistema finanziario di una Parte. Le misure in questione non devono com- portare oneri maggiori a quelli necessari al raggiungimento del loro scopo o non possono rap- presentare un mezzo di discriminazione ingiustificata nei confronti dei prestatori di servizi fi- nanziari di un’altra Parte. Le Parti non sono obbligate a rivelare informazioni confidenziali o relative a singole persone. Inoltre, fanno il possibile per garantire l’applicazione di standard e principi internazionali, come quelli del Comitato di Basilea (Basel Committee on Banking Su- pervision – BCBS).

Articolo 36-AF Eccezioni specifiche e articolo 36-AG Fiscalità

L’articolo 36-AF e l’articolo 36-AG stabiliscono che le attività o i servizi previsti dai regimi legali di sicurezza sociale rimangono inalterati. Sono altresì escluse dal campo d’applicazione le attività svolte dalle banche centrali o da altri enti pubblici nel settore della politica moneta- ria o di cambio. Inoltre, il capitolo non si applica alle misure fiscali e non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi fiscali esistenti. In caso di incompatibilità, tali accordi pre- valgono.

3.4 Commento ai singoli articoli (allegato II, articolo 5bis)

Articolo 5bis Ubicazione delle strutture di calcolo per i servizi finanziari

All’articolo 5bis, le Parti si impegnano a non imporre ai fornitori di servizi finanziari l’obbligo di gestire strutture di calcolo sul proprio territorio, a condizione che le autorità di vigilanza competenti abbiano accesso tempestivo ai dati necessari. Il contenuto di questo articolo è iden- tico a quello dell’articolo 36-M, ma non contiene una clausola relativa al raggiungimento di obiettivi politici legittimi e si applica esclusivamente ai servizi finanziari. A tal fine, le Parti non devono adottare nessuna delle seguenti misure (elenco esaustivo):

a) l’obbligo di utilizzare strutture di calcolo o elementi di rete sul proprio territorio; b) l’obbligo di localizzare i dati sul proprio territorio per l’archiviazione o l’elaborazione; c) il divieto di archiviare ed elaborare dati sul territorio di un’altra Parte; d) la condizione che i dati possono essere trasferiti solo se è usata un’infrastruttura locale; e) il divieto di trasferire dati verso il proprio territorio.

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L’attuazione della disposizione verrà riesaminata entro tre anni dalla sua entrata in vigore. Le Parti possono richiedere in qualsiasi momento una revisione o un’estensione dell’elenco delle misure vietate. L’articolo 5bis garantisce che i flussi transfrontalieri di dati per i servizi finan- ziari non siano limitati dagli obblighi di localizzazione, purché siano rispettati i diritti di vigi- lanza.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’Accordo digitale con Singapore non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confe- derazione. Le eventuali attività successive, ad esempio nell’ambito della cooperazione, possono essere gestite con le risorse esistenti.

4.1.2 Ripercussioni finanziarie

L’Accordo digitale con Singapore non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna L’Accordo digitale con Singapore non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

4.3 Ripercussioni per l’economia

L’Accordo digitale tra l’AELS e Singapore rafforza la certezza del diritto per le imprese che operano nel settore del commercio digitale con Singapore. Inoltre, contribuisce a garantire che la Svizzera non sia discriminata rispetto ad altri Paesi che hanno già un accordo analogo con la città-Stato asiatica.

Le ripercussioni quantitative dell’Accordo non possono essere stimate analogamente a quanto avviene per le convenzioni contro la doppia imposizione o gli ALS, per i quali sono disponibili cifre su imposte o dazi. Tuttavia, l’importanza economica dell’Accordo digitale continua a cre- scere di pari passo con la globalizzazione dell’economia e l’avanzare della digitalizzazione, a maggior ragione per un Paese come la Svizzera, con un mercato interno di piccole dimensioni e un forte orientamento verso le esportazioni.

4.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la politica economica estera contribuisce a man- tenere o addirittura ad aumentare il benessere della popolazione in Svizzera. Anche se i suoi strumenti mirano in primo luogo a rafforzare la dimensione economica, gli aspetti ambientali e sociali meritano altrettanta attenzione. Anch’essi vanno rafforzati o comunque non devono es- sere penalizzati dagli strumenti di politica economica estera. L’Accordo digitale con Singapore

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contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi, in particolare tramite la promozione del com- mercio digitale in generale, nonché attraverso l’impegno delle Parti a plasmare e garantire re- sponsabilmente le opportunità della digitalizzazione per l’economia, la società e l’ambiente, in modo che i flussi commerciali digitali non solo promuovano l’efficienza e l’innovazione, ma siano anche in linea con elevati standard di sostenibilità, trasparenza e inclusione.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)18, gli affari esteri compe- tono alla Confederazione. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva questi trattati, a meno che la loro conclusione non sia di competenza esclusiva del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale. In questo caso non esiste né una legge né un trattato internazionale che deleghi al Consiglio federale la competenza di concludere trattati come il presente Accordo digitale. E non si tratta nemmeno di un accordo internazionale di portata limitata. La sua approvazione compete quindi all’Assemblea federale.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente Accordo non contiene disposizioni che siano incompatibili con gli impegni interna- zionali della Svizzera, compresi quelli assunti nel quadro dell’OMC.

5.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referendum facolta- tivo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di di- ritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’Accordo digitale stabilisce i diritti e gli obblighi fondamentali relativi al commercio digitale con Singapore ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c Cost. Il decreto federale che approva l’Accordo sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d nu- mero 3 Cost.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il presente progetto non contiene nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a una delle soglie previste), né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che compor- tano spese superiori a una delle soglie previste).

18 RS 101

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