Controprogetto indiretto (Legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all'iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell'ambiente»
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna, 1° aprile 2026
Controprogetto indiretto (legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese) all’inizia- tiva popolare «Per grandi imprese responsa- bili – a tutela dell’essere umano e dell’am- biente»
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BJ-D-18013501/17
Compendio
L’iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» chiede che la Confederazione imponga alle grandi im- prese obblighi di diligenza in materia di diritti umani e dell’ambiente e che ne renda possibile il rispetto definendo responsabilità sul piano civile e prevedendo una sorveglianza efficace. I promotori dell’iniziativa esigono in particolare una dovuta diligenza in funzione del rischio lungo l’intera catena del valore, un ob- bligo di risultato per orientare le attività commerciali all’obiettivo climatico di 1,5°C e obblighi più severi di presentare una relazione. L’iniziativa chiede pure che siano regolamentate le responsabilità a livello di gruppo e sia nominata un’autorità di sorveglianza indipendente con competenze sanzionatorie.
Il 3 settembre 2025 il Consiglio federale ha deciso di raccomandare di respingere l’iniziativa e di opporle un controprogetto indiretto. Pur riconoscendo l’impor- tanza centrale di una gestione responsabile delle imprese e la necessità di inter- venire a livello internazionale, l’Esecutivo considera il grado di regolamentazione dell’iniziativa eccessivo e non in sintonia con la piazza imprenditoriale svizzera concorrenziale. In alternativa all’iniziativa, il Consiglio federale presenta un con- troprogetto indiretto in forma di avamprogetto di legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese basato su standard internazionali rilevanti per la Sviz- zera, in particolare sulla direttiva Omnibus dell’Unione europea (UE) sulla soste- nibilità. In questo modo intende creare una regolamentazione coerente, pratica- bile e comparabile a livello internazionale, senza introdurre norme più restrittive di quelle europee, che sgravi le imprese e in futuro consenta un riconoscimento dell’equivalenza da parte dell’UE.
Situazione iniziale
L’iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» è stata presentata il 27 maggio 2025. Parallelamente, il quadro giuridico europeo in materia di gestione sostenibile delle imprese ha registrato notevoli sviluppi. Con la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e la Corporate Sustainabi- lity Due Diligence Directive (CSDDD) vigono ulteriori obblighi di riferire e di diligenza che, in ragione della regolamentazione per Stati terzi, si applicano già a molte imprese svizzere. La direttiva Omnibus presentata a dicembre 2025 intende sgravare le imprese restringendo il campo di applicazione e limitando il grado di approfondimento delle ve- rifiche. Questi sviluppi sono di importanza centrale per la Svizzera in quanto partner commerciale più importante dell’UE.
In Svizzera dal 2022 vigono le disposizioni in materia di rendicontazione sugli aspetti extrafinanziari e di obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile; dal 2024 è previsto pure un obbligo per le grandi imprese di presentare una relazione sulle questioni climatiche. Queste norme erano in buona parte allineate al diritto europeo allora in vigore. In considerazione dei nuovi sviluppi è necessario un adeguamento al fine di evitare svantaggi concorrenziali, aumentare la certezza del diritto e assicurare uno sviluppo coerente dell’attuale quadro giuridico. Per
queste ragioni, il Consiglio federale ha deciso di opporre all’iniziativa popolare un con- troprogetto indiretto in forma di legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese (LGSI), come soluzione equilibrata, proporzionata e compatibile con il sistema interna- zionale. In questo modo l’Esecutivo rafforza la certezza del diritto, protegge la compe- titività e crea le condizioni per un riconoscimento di equivalenza da parte dell’UE.
L’analisi d’impatto esterna sulla regolamentazione del 5 marzo 2026 mostra che la maggior parte dei costi economici deriva dalle normative europee. In ragione della re- golamentazione per Stati terzi circa 115 grandi imprese svizzere sottostanno agli ob- blighi di presentare una relazione e circa 60 agli obblighi di diligenza secondo la diret- tiva Omnibus. Nel campo di applicazione del controprogetto indiretto rientrano circa 110 imprese tenute a presentare una relazione e circa 30 imprese soggette agli obblighi di diligenza. Va osservato che alla maggior parte di queste imprese si applica già la regolamentazione per Stati terzi dell’UE. Indipendentemente da ciò si stima che circa 100 000 imprese, soprattutto PMI, lungo le catene di approvvigionamento sono toccate indirettamente dalla normativa UE; cifra che rimarrebbe invariata anche con il contro- progetto indiretto. Quest’ultimo non comporta alcuna ripercussione economica rispetto allo status quo, tuttavia aumenta il carattere vincolante e la certezza del diritto delle prescrizioni UE già in vigore e rafforza le misure accompagnatorie di sgravio per le PMI. L’iniziativa popolare è invece correlata a maggiori incertezze e potenzialmente a oneri aggiuntivi, in particolare a causa del campo di applicazione più esteso (attività ad alto rischio specifiche del settore) e degli obblighi supplementari (tra cui piani climatici).
Contenuto del progetto
L’avamprogetto della LGSI raggruppa le importanti normative in una legge speciale. Si basa su norme internazionali e sul nuovo diritto dell’UE, tenendo conto delle più recenti modifiche secondo la direttiva Omnibus. Lo scopo dell’avamprogetto è aumentare ul- teriormente la trasparenza e introdurre obblighi di diligenza basati sul rischio in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente, senza generare uno Swiss finish.
Gli obblighi di diligenza si applicano alle imprese molto grandi in funzione del rischio. Riguardano l’attività commerciale dell’impresa, delle imprese da essa controllate e – in un quadro ben definito – quella dei suoi partner commerciali rilevanti lungo la catena di attività. Le imprese devono priorizzare le loro misure in funzione della gravità del ri- schio. In sintonia con la direttiva Omnibus dell’UE, l’avamprogetto non prevede l’ob- bligo di elaborare piani sulla transizione climatica. Le normative consolidate concer- nenti minerali originari di zone di conflitto e il lavoro minorile sono ripresi invariati.
Per quanto riguarda l’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile, le grandi imprese sono tenute a riferire secondo norme UE o norme riconosciute ed equi- valenti; è inoltre prevista una verifica esterna con un grado di approfondimento limitato.
Per creare certezza giuridica, l’avamprogetto contiene una regolamentazione sulla re- sponsabilità che si orienta al diritto vigente (Codice delle obbligazioni, CO) e attua le prescrizioni dell’UE. Si tratta di una responsabilità per colpa secondo cui le grandi im- prese soggette agli obblighi di diligenza che li violano devono rispondere dei danni
causati all’estero. È stata discussa e poi respinta una responsabilità causale semplice delle imprese madre svizzere nei confronti delle imprese che controllano all’estero li- mitata ai danni all’integrità fisica, alla vita e al patrimonio. Il progetto contiene anche una variante di responsabilità che rimanda alle esistenti disposizioni del CO. Entrambe le varianti comprendono un’esclusione della responsabilità per il comportamento dei partner commerciali. In aggiunta è prevista una procedura cantonale di conciliazione.
L’avamprogetto prevede pure una sorveglianza sulle imprese interessate da parte dell’Autorità federale di sorveglianza dei revisori, ora denominata Autorità federale di sorveglianza dei revisori e della sostenibilità. Il finanziamento avviene prevalentemente tramite emolumenti e in parte mediante tasse di sorveglianza.
2.2 Confronto dello sviluppo dei parametri principali in Svizzera e nell’UE ...18 6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
Allegato: tabella comparativa tra diritto svizzero e diritto europeo – parametri
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
[Non è stato possibile sottoporre a revisione accurata la versione italiana. In caso di dubbio fa fede l’originale tedesco.]
La prima iniziativa popolare sulla gestione sostenibile delle imprese «Per imprese re- sponsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» del 10 ottobre 2016 è stata posta in votazione a novembre 2020. Una stretta maggioranza del popolo l’ha appro- vata, mentre la maggior parte dei Cantoni l’ha respinta. Di conseguenza il 1° gennaio 2022, nel Codice delle obbligazioni (CO1 sono entrate in vigore le disposizioni del controprogetto indiretto concernenti la «trasparenza concernente aspetti extrafinan- ziari» (art. 964a segg. CO) e gli «obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a mi- nerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile» (art. 964j segg. CO). Lo stesso giorno è entrata in vigore anche l’ordinanza d’esecuzione del 3 dicembre 20212 sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi- nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT). L’ordinanza del 23 novembre 20223 concernente la relazione sulle questioni climatiche, invece, è entrata in vigore il 1° gennaio 2024. Le norme sono in gran parte armonizzate con il diritto dell’UE allora in vigore, in particolare con la direttiva sulla comunicazione di informazioni (direttiva 2014/95/UE; NFRD4) e il regolamento dell’Unione europea (UE) sui minerali originari di zone di conflitto (regolamento (UE) 2017/8215). Le disposizioni sul lavoro minorile si fondano sui progetti di legge olandesi di allora, che tuttavia non sono mai entrati in vigore.
Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ott. 2014 recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, GU L 330 del 15.11.2014, pag. 1. Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 mag. 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.
1.1.1 Sviluppi nell’UE
Il diritto dell’UE in materia di gestione sostenibile delle imprese è stato costantemente adeguato:
• CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive6): la direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dicembre 2022 ha inasprito gli obblighi relativi alla rendiconta- zione societaria di sostenibilità della direttiva del 26 giugno 20137 relativa ai bilanci d’esercizio (direttiva 2013/34/UE). Le modifiche hanno riguardato l’estensione del campo di applicazione a più imprese (imprese con più di 250 dipendenti e ricavi superiori ai 50 mio. di euro o stato patrimoniale superiore a 25 mio. di euro / società quotate in borsa / società non europee con ricavi nell’UE superiori ai 150 mio. di euro), l’introduzione di una norma europea vincolante (European Sustainability Re- porting Standards, ESRS, elaborata dall’European Financial Reporting Advisory Group AISBL, EFRAG), l’obbligo di rendicontazione secondo il principio della dop- pia rilevanza, una verifica esterna della rendicontazione di sostenibilità e l’aboli- zione dell’approccio comply-or-explain a favore di obblighi di informativa vincolanti. La direttiva si applica anche alle imprese con sede in Stati terzi – tra cui anche in Svizzera – che superano una determinata soglia per quanto riguarda i ricavi nell’UE e gestiscono filiazioni o succursali all’interno della stessa.
• CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive8): dopo lunghe trat- tative, il 13 giugno 2024 l’UE ha adottato la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD), entrata in vigore il 25 luglio 2024. Tale direttiva obbliga le grandi imprese costituite in conformità del diritto di uno Stato membro, ossia le imprese attive nell’UE con più di 1000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro a rispettare doveri di diligenza in materia di diritti umani e dell’ambiente lungo l’intera catena del valore nonché a individuare, prevenire, porre fine o mitigare i rischi.
Tra i valori di riferimento figurano in particolare: approccio basato sul rischio ai do- veri di diligenza, un regime di responsabilità civile uniforme negli Stati membri in caso di violazione dei doveri, doveri di diligenza anche nei confronti dei fornitori indiretti sotto forma di trasferimento contrattuale, una sorveglianza da parte delle autorità con possibilità di sanzionamento in caso di mancato rispetto dei doveri non-
Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dic. 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, GU L 322 del 16.12.2022, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2025/794; GU L, 2025/794, 16.4.2025. Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio; GU L 182 del 29.6.2013 Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giu. 2024 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della so- stenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859, GU L, 2024/1760, 5.7.2024; modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2025/794, 16.4.2025.
ché l’obbligo di adottare e attuare un piano per mitigare i cambiamenti climatici com- patibile con l’obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C in conformità con l’accordo di Parigi sul clima. La direttiva contiene inoltre una regolamentazione per Stati terzi, che si applica anche alle imprese costituite in conformità del diritto di un Paese terzo, tra cui alle imprese svizzere che superano un determinato fatturato nell’UE (la CSDDD si applica alle imprese di Stati terzi che da sole o a livello di gruppo nell’esercizio precedente l’ultimo esercizio hanno generato un fatturato netto superiore a 450 mio. di euro nell’UE o hanno concesso diritti di franchising a im- prese attive nell’UE superiori a 22,5 mio. di euro e hanno registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 mio. di euro). Negli Stati membri le diposizioni devono essere attuate entro il 26 luglio 2028, con introduzione scaglionata fino al 2029.
• Direttiva Omnibus: il 26 febbraio 2025 la Commissione europea ha formulato pro- poste per la direttiva Omnibus sulla sostenibilità al fine di modificare le recenti CSRD e CSDDD9. Diverse proposte di modifica10 sono state adottate il 23 giugno 2025 dal Consiglio dei ministri dell’UE e il 13 novembre 2025 dal Parlamento euro- peo11. Il 9 dicembre 2025 la presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio, che è stato accolto dal Parlamento euro- peo il 16 dicembre 2025, e hanno concluso i negoziati per il trilogo 12. Tale accordo è stato approvato dal Consiglio il 24 febbraio 2026 ed entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale13. La direttiva Omnibus è stata pub- blicata il 26 febbraio 202614 con l’intento di semplificare le attuali normative concer- nenti la rendicontazione societaria di sostenibilità e i doveri di diligenza nell’UE così come ridurre l’onere amministrativo per le imprese. Questo permetterà di rafforzare la competitività dell’economia europea nel suo complesso.
In sostanza questa riforma adegua e semplifica i punti seguenti.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Interinstitutional File: 2025/0045(COD) from the General Secretariat of the Council of the European Union to the Permanent Representative Committee. Testi approvati il 13 nov. 2025: taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità. Accordo del 9 dic. 2025 di Consiglio e Parlamento sulla semplificazione degli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza per rafforzare la competitività dell'UE. Rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza: approvata la riforma | Attualità | Parlamento europeo, 16 dic. 2025. Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 feb. 2026 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L, 2026/470.
Modifiche della CSRD (scelta):
campo d’applicazione limitato alle imprese europee con più di 1000 dipendenti e un fatturato netto annuo a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro;
campo d’applicazione limitato alle imprese non europee con un fatturato netto su- periore a 450 milioni di euro nell’UE e alle grandi filiazioni o succursali nell’UE con un fatturato netto di 200 milioni di euro;
imprese di partecipazione escluse dal campo di applicazione;
nuova clausola di revisione in vista di un’eventuale ulteriore estensione del campo d’applicazione (riduzione dei valori soglia, introduzione di norme specifiche per il settore);
nuova norma facoltativa per le piccole e medie imprese (Voluntary Standards for SMEs, VSME);
meno informazioni da comunicare secondo gli ESRS dell’EFRAG15;
verifica delle rendicontazioni di sostenibilità da parte di un’impresa esterna atta ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance).
Modifiche della CSDDD (scelta):
campo d’applicazione limitato alle imprese europee con più di 5000 dipendenti e un fatturato netto annuo a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro;
campo d’applicazione limitato alle imprese non europee con un fatturato netto su- periore a 1,5 miliardi di euro nell’UE;
campo d’applicazione limitato alle imprese con entrate da accordi di franchising o di licenza superiori a 75 milioni di euro nell’UE e un fatturato netto annuo a livello mondiale superiore a 275 milioni di euro;
nuova clausola di revisione in vista di una possibile estensione del campo d’appli- cazione (ulteriori norme specifiche del settore, estensione del campo d’applicazione riducendo i valori soglia);
dovuta diligenza basata sui rischi focalizzata sui settori della catena di attività in cui gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sono più probabili e più gravi; priorizzazione di questi settori e utilizzo di informazioni ragionevolmente disponibili;
valutazione della propria attività commerciale, delle filiazioni e dei partner commer- ciali ogni cinque anni (e non più annualmente);
abolizione dell’obbligo di adottare e attuare un piano per mitigare i cambiamenti climatici;
www.efrag.org.
• abolizione dell’obbligo per gli Stati terzi di introdurre una regolamentazione uniforme sulla responsabilità; rimangono tuttavia alcune linee guida (p. es. indennizzo inte- grale senza sovracompensazione, pubblicazione delle prove, termini di prescri- zione, responsabilità solidale);
• nuova clausola di revisione per una regolamentazione sulla responsabilità armoniz- zata a livello europeo16;
• possibilità di sanzionamento: sanzioni pecuniarie pari al massimo al 3 per cento del fatturato netto a livello mondiale nonché dichiarazione pubblica sulla violazione.
1.1.2 Sviluppi in Svizzera
Come già affermato, in seguito al rifiuto della prima iniziativa popolare a novem- bre 2020, il Consiglio federale ha posto in vigore per il 1° gennaio 2022 le disposizioni del controprogetto indiretto nel CO («trasparenza concernente aspetti extrafinanziari», «obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile») e l’ordinanza d’esecuzione (ODiT17). L’ordinanza concer- nente la relazione sulle questioni climatiche18, invece, è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
1.1.2.1 Progetto posto in consultazione: relazione sullo sviluppo sostenibile
Il DFGP ha elaborato un progetto «trasparenza concernente lo sviluppo sostenibile: Modifica del diritto delle obbligazioni (CO), della legge sui revisori (LSR19) e del Codice penale (CP20)», che è stato posto in consultazione dal 26 giugno al 17 ottobre 2024 21.
Il progetto prevedeva di adeguare le disposizioni del CO concernenti la relazione sullo sviluppo sostenibile alle norme inasprite del diritto dell’UE, ossia alla nuova direttiva dell’UE riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD).
Cfr. art. 36 lett. f CSDDD della direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 feb. 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di soste- nibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (testo rilevante ai fini del SEE), GU L, 2026/470. 17 RS 221.433 18 RS 221.434 19 RS 221.302 20 RS 311.0 Disponibile all’indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Concluse > 2024 > Consultazione 2024/58.
Nella seduta del 21 marzo 2025 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati contro- versi della consultazione22. Un gran numero di partecipanti ha chiesto adeguamenti, in particolare semplificazioni amministrative.
Pertanto, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare possibili soluzioni per modificare il diritto vigente in modo pragmatico. L’Esecutivo intendeva definire il modo di procedere non appena l’UE avesse deciso in merito alle annunciate semplificazioni, o comunque al più tardi nella primavera del 2026.
1.1.2.2 Progetto posto in consultazione: ordinanza concernente la relazione
sulle questioni climatiche Una modifica dell’ordinanza del 23 novembre 202223 concernente la relazione sulle questioni climatiche è stata posta in consultazione24 dal 6 dicembre 2024 al 21 marzo 202525. Molti partecipanti alla consultazione hanno accolto con favore la re- visione a livello di contenuto. Nella seduta del 25 giugno 2025 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente la revisione di tale ordinanza fino a quando non vi sarà chiarezza in seno all’UE26.
1.1.2.3 Iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» L’iniziativa popolare «Per grandi imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» (iniziativa per imprese responsabili) è stata trasmessa alla Cancelleria federale il 27 maggio 2025 con le firme necessarie ed è formalmente riuscita 27. Il comi- tato d’iniziativa ha annunciato il lancio dell’iniziativa nel gennaio 2025.
L’articolo 101a capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). previsto dall’iniziativa disciplina un principio esteso, mentre secondo i capoversi 2-5 il legislatore (Confede- razione) è tenuto a regolare i dettagli. Le grandi imprese con sede in Svizzera devono adempiere anche all’estero l’obbligo di diligenza necessario per il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente riconosciuti a livello internazionale; tale obbligo di diligenza si estende alle relazioni d’affari in base ai rischi. La Confederazione può disciplinare an- che attività economiche in determinati settori che comportano rischi elevati di pregiudi- care i diritti umani e di nuocere all’ambiente. Le imprese devono provvedere affinché
Disponibile all’indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Concluse > 2024 > Consultazione 2024/58 > Pareri > Rapporto sui risultati. 23 RS 221.434 Disponibile all’indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Concluse > 2022 > Consultazione 2021/114. Comunicato stampa del 6 dic. 2025. Comunicato stampa del 25 giu. 2025. 27 FF 2025 7; FF 2025 1853; https://multinazionali-responsabili.ch > La nostra iniziativa > L’iniziativa > Qui puoi trovare il testo dell’iniziativa ac- compagnato da brevi spiegazioni.
le loro attività commerciali siano in linea con l’obiettivo convenuto a livello internazio- nale volto a limitare il riscaldamento globale. A tal fine stabiliscono obiettivi di riduzione per le emissioni di gas serra (dirette e indirette) nonché pertinenti misure. Un’impresa che viola il proprio obbligo di diligenza deve rispondere anche per i danni causati dalle imprese che controlla. La Confederazione intende garantire una protezione giuridica efficace ai soggetti danneggiati, in particolare tramite mezzi probatori adeguati. La re- golamentazione della responsabilità è applicabile anche a fattispecie transfrontaliere. Per rispettare gli obblighi occorre prevedere una sorveglianza efficace e indipendente che possa infliggere sanzioni proporzionate.
1.1.2.4 Rifiuto dell’iniziativa da parte del Consiglio federale e controprogetto in- diretto Il 3 settembre 2025 il Consiglio federale ha deciso di proporre al Parlamento di respin- gere l’iniziativa popolare giudicandola eccessiva e di presentare un controprogetto in- diretto28, che non deve andare oltre le future disposizioni dell’UE (direttiva Omnibus) e che tiene conto di norme internazionali riconosciute, in particolare le norme sul conte- nuto degli obblighi di diligenza e di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile.
Secondo l’articolo 97 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200229 sul Parlamento (LParl), il Consiglio federale deve sottoporre il disegno di decreto federale e il messag- gio entro il 27 novembre 2026.
1.1.3 Analisi d’impatto della regolamentazione e conclusioni
Secondo il Consiglio federale in Svizzera sussiste un bisogno di regolamentazione per tenere conto delle modifiche entrate in vigore in Europa nel 2022 e adeguarsi alle norme internazionali30; questo anche dopo l’adozione della direttiva Omnibus del 24 febbraio 2026.
L’analisi approfondita d’impatto sulla regolamentazione (AIR) della BSS Volkswirts- chaftliche Beratung AG del 5 marzo 2026 analizza quattro opzioni d’intervento: (i) lo scenario nullo, (ii) lo status quo, (iii) l’iniziativa per imprese responsabili e (iv) il contro- progetto indiretto. Lo scenario nullo prevede di mantenere le attuali disposizioni del diritto delle obbligazioni relative ai minerali originari di zone di conflitto, al lavoro mino- rile e alla relazione sugli aspetti extrafinanziari. Nello status quo, l’UE introduce le di- rettive CSRD e CSDDD secondo la direttiva Omnibus, la cui regolamentazione per Stati terzi tocca già direttamente o indirettamente molte imprese svizzere; in Svizzera conti- nuano ad applicarsi le disposizioni del CO.
L’analisi mostra che il maggiore impatto rispetto allo scenario nullo risulta dallo status quo. Circa 60 grandi imprese svizzere sono direttamente interessate dalla regolamen- tazione per Stati terzi della CSDDD e circa 115 imprese svizzere da quella della Comunicato stampa del 3 sett. 2025. 29 RS 171.10 Cfr. Comunicato stampa del 21 mar. 2025.
CSRD. Tra le 100 000 e le 120 000 imprese, in particolare piccole e medie imprese (PMI), sono invece interessate indirettamente. I costi che ne derivano sono sopporta- bili per le grandi imprese toccate indirettamente, ma potrebbero rappresentare una sfida per le PMI31. Sulla base delle semplificazioni previste dalla direttiva Omnibus dell’UE, a medio termine meno imprese saranno toccate indirettamente. In questo senso il controprogetto, che si basa sulla direttiva Omnibus dell’UE, contribuisce a sgravare le PMI. Inoltre, secondo il controprogetto le grandi imprese dovranno soste- nere le loro PMI e il trasferimento degli obblighi sarà limitato, analogamente a quanto previsto dalla direttiva Omnibus. Secondo la regolamentazione per Stati terzi dell’UE, ossia lo status quo, le PMI possono attuare le misure solo in misura limitata.
Il controprogetto indiretto si attiene fedelmente alla direttiva Omnibus dell’UE e se- condo l’AIR ha un impatto supplementare limitato. Alla maggior parte delle imprese soggette ai nuovi obblighi di diligenza e di presentare una relazione si applica già la regolamentazione per Stati terzi delle direttive dell’UE (CSRD e CSDDD). Circa 110 im- prese sono obbligate a presentare una relazione e circa 30 imprese a rispettare gli obblighi di diligenza. La principale differenza rispetto allo status quo risiede nell’attua- bilità degli obblighi secondo una base legale nazionale e tramite un’autorità preposta all’esecuzione. Questo permette di aumentare la certezza del diritto e l’affidabilità, senza gravare ulteriormente le imprese. Prime evidenze empiriche mostrano che i nuovi obblighi hanno effetti positivi sulla trasparenza, la gestione dei rischi e la soste- nibilità32. Rispetto a quanto previsto dalle direttive originarie (CSRD e CSDDD), l’ade- guamento del controprogetto alla direttiva Omnibus dell’UE permette di sgravare signi- ficativamente le imprese e ridurre notevolmente i costi (per la relazione oltre il 90 % rispetto al progetto del Consiglio federale posto in consultazione nel 2024).
Anche l’iniziativa per imprese responsabili si basa sul diritto dell’UE, tuttavia in alcuni punti va oltre: in particolare la possibile estensione del campo di applicazione alle atti- vità ad alto rischio specifiche del settore e l’obbligo di allestire piani climatici e di attuarli in modo vincolante potrebbe causare notevoli costi supplementari per le imprese inte- ressate e trasferire le attività generanti emissioni elevate all’estero.
La valutazione degli scenari mostra che la maggior parte dei costi e dei benefici sussi- stono già nello status quo. Il controprogetto e l’iniziativa per imprese responsabili in sostanza rafforzano questi impatti. Il controprogetto segue l’approccio più equilibrato, crea certezza del diritto ed è ampiamente compatibile con la regolamentazione dell’UE, senza gravare eccessivamente le imprese. È orientato alla direttiva Omnibus (relativa alla CSRD e alla CSDDD) e salvaguardia quindi l’accesso al mercato, migliorando al contempo il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità e concernenti i diritti umani.
Il Consiglio federale ha deciso di proporre un controprogetto indiretto che non deve introdurre norme più restrittive di quelle previste nella direttiva Omnibus. In questo modo la Svizzera introduce obblighi equivalenti e non più severi (nessuno Swiss finish),
AIR, riassunto, pag. iv. AIR, pag. 67 n. 8 e pag. 71 n. 8.4.
aumenta la certezza del diritto e la pianificabilità delle grandi imprese direttamente in- teressate, introduce misure di accompagnamento a favore delle PMI ed evita ostacoli al commercio rispetto all’UE. Il controprogetto rappresenta quindi una soluzione equili- brata, che garantisce un rapporto adeguato tra onere economico, effetto regolatorio e compatibilità internazionale.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 33 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202434 sul programma di legislatura 2023–2027.
1.3 Interventi parlamentari
Il presente progetto attua i seguenti interventi parlamentari:
1.3.1 Iniziativa parlamentare «Lotta al lavoro forzato mediante l’estensione dell’ob- bligo di diligenza»
L’iniziativa parlamentare 21.427 «Lotta al lavoro forzato mediante l’estensione dell’ob- bligo di diligenza», depositata il 18 marzo 2021 dalla consigliera nazionale Gredig, in- tende estendere il campo di applicazione della disposizione sul lavoro minorile (art. 964j cpv. 1 n. 2 CO35, ex art. 964quinquies CO) al divieto del lavoro forzato. Il 20 mag- gio 2022 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) ha dato seguito all’iniziativa parlamentare, che è stata accolta il 6 settembre 2022 dalla Com- missione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S). Il 20 dicembre 2024 il Consiglio nazionale ha deciso di prorogare il termine fino alla sessione invernale 2026. 1.3.2 Postulato «Sostenere le PMI svizzere nell’applicazione delle direttive ESG»
Il postulato 23.4062 «Sostenere le PMI svizzere nell’applicazione delle direttive ESG», depositato il 26 settembre 2023 dal consigliere federale Dittli, è stato accolto dal Con- siglio degli Stati l’11 dicembre 2023 e trasmesso al Consiglio federale. Il postulato in- carica l’Esecutivo di redigere un rapporto sui possibili effetti diretti e indiretti delle nuove direttive europee e internazionali in ambito ESG (ambiente, società e governance) sulle PMI svizzere. L’8 novembre 2023, il Consiglio federale ha proposto di accogliere il po- stulato di competenza del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
33 FF 2024 525 34 FF 2024 1440 35 RS 220
Il 5 novembre 202536 il Consiglio federale ha adottato il rapporto in adempimento del postulato Dittli con lo scopo di sostenere in maniera mirata le PMI nelle questioni che riguardano la sostenibilità. Il rapporto mostra che le PMI svizzere si trovano sempre più spesso confrontate con disposizioni internazionali sulla sostenibilità, in particolare la direttiva UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD), la legge tedesca sulle catene di approvvigionamento e la direttiva dell’UE sul dovere di diligenza (CSDDD). Queste normative comportano un aumento dell’onere amministrativo, ma creano anche opportunità per una gestione delle imprese sostenibile e orientata al fu- turo. Il Consiglio federale propone misure concrete per sostenere le PMI: rendere più attrattivo il portale della Confederazione dedicato alla responsabilità sociale d’im- presa37, mettere a disposizione schede informative su normative specifiche, garantire l’accesso a strumenti digitali per la relazione di sostenibilità e l’analisi dei rischi, nonché rafforzare la collaborazione con le associazioni economiche.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
2.1 Comparazione tra il diritto svizzero vigente e la direttiva Omnibus
Il diritto svizzero vigente in materia di gestione sostenibile delle imprese si differenzia in diversi punti fondamentali dalle corrispondenti direttive UE (CSRD e CSDDD), anche secondo la versione della direttiva Omnibus. Le differenze sono illustrate nella tabella seguente.
Direttive UE Diritto svizzero vigente modificate dalla direttiva Omnibus (adottata dal Parlamento)
CSRD (direttiva Omnibus) CSDDD (direttiva Omnibus)
Campo di Trasparenza concernente Imprese europee: Imprese europee: applicazione aspetti extrafinanziari 1000 dipendenti • 5000 dipendenti (art. 964a segg. CO): + fatturato netto a livello mon- + fatturato netto a livello mon- Società di interesse pubblico diale di 450 mio. di euro diale di 1,5 mia. di euro + 500 collaboratori • Accordo di licenza o di fran- + somma di bilancio di Imprese non europee: chising nell’UE + diritti di li- 20 mio. fr. o cifra d’affari di Ricavi netti nell’UE di 450 mio. cenza di 75 mio. di euro
40 mio. fr. di euro + impresa/gruppo con fattu-
+ grande filiazione nell’UE o rato netto a livello mondiale Obblighi di diligenza e traspa- succursale nell’UE con ricavi di 275 mio. di euro. renza in relazione a minerali e netti di 200 mio. di euro Imprese non europee:
Comunicato stampa del 5 nov. 2025. Segreteria di Stato dell'economia SECO > Economia esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Sostenibilità e condotta aziendale responsabile > Responsabilità sociale d’impresa.
metalli originari di zone di con- Imprese di partecipazione • Ricavi netti nell’UE di flitto e al lavoro minorile Escluse 1,5 mia. di euro (art. 964j segg. CO e ODiT): • Accordo di licenza o di fran-
tutte le imprese con un de- Clausola di revisione chising nell’UE + diritti di li- terminato volume di importa- Per estendere il campo di ap- cenza di 75 mio. di euro zione e lavorazione; plicazione nell’UE
tutte le imprese, escluse + impresa/gruppo con fattu- quelle a basso rischio e le rato netto di 275 mio. di euro PMI. nell’UE
Clausola di revisione Per estendere il campo di ap- plicazione
Necessità di una veri- Solo in caso di minerali origi- Sì, limited assurance - fica esterna nari di zone di conflitto
Standard concernenti Non obbligatori, ma se si ri- Obbligo di rispettare gli ESRS - la relazione sullo svi- spetta uno standard occorre dell’EFRAG + nuovo standard luppo sostenibile indicarlo nella relazione. facoltativo per le PMI (VSME).
Presentazione della No Sì - relazione in un for- mato digitale leggibile elettronicamente
Ambiti interessati Minerali originari di zone di Diritti umani e dell’ambiente dall’obbligo di dili- conflitto e lavoro minorile genza
Portata degli obbli- Tutta la catena di approvvigio- - • Approccio basato sui rischi ghi di diligenza ba- namento a monte (solo in caso • Tutta la catena di attività, sati sul rischio di minerali originari di zone di priorizzando i settori in cui conflitto e di lavoro minorile) gli impatti negativi, poten- ziali o effettivi, sono più pro- babili e più gravi. • Qualora siano individuati impatti negativi ugualmente probabili o ugualmente gravi in vari settori, le so- cietà possano attribuire priorità alla valutazione dei settori che coinvolgono partner commerciali diretti.
PMI Nessuna misura di protezione Di regola le grandi imprese • Di regola le grandi im- per le PMI. possono chiedere alle PMI con prese con più di 5000 di- meno di 1000 dipendenti solo pendenti possono chiedere informazioni conformi allo alle PMI solo informazioni standard volontario per le PMI che non sono ottenibili in al- (VSME). tro modo.
Obbligo delle grandi im- prese di offrire sostegno alle PMI (formazioni, soste- gno finanziario ecc.).
Sostegno statale (siti web, piattaforme, portali ecc.)
Sorveglianza sulla Ogni anno - Ogni 5 anni dovuta diligenza
Piano per mitigare i No, ma vige un obbligo per le Rendicontazione sulle que- Non vige un obbligo di alle- cambiamenti clima- grandi imprese di presentare stioni ambientali (p. es. azze- stire un piano per mitigare i tici una relazione, di pubblicare un ramento delle emissioni nette cambiamenti climatici. piano di transizione compati- entro il 2050 per limitare il ri- bile con gli obiettivi climatici scaldamento globale a 1,5°C). della Svizzera (comply or ex- plain) (art. 3 cpv. 3 dell’O con- cernente la relazione sulle questioni climatiche) Responsabilità civile Nessuna responsabilità parti- - • Nessun obbligo per gli Stati colare, status quo. CC/CO ap- membri di introdurre un re- plicabili. gime di responsabilità uni- forme.
Alcune linee guida per il re- gime di responsabilità negli Stati membri: diritto al pieno risarcimento, prescrizione, di- vulgazione di prove da parte del ricorrente.
Clausola di revisione per un regime di responsabilità ar- monizzato a livello europeo38. Sorveglianza Nessuna Nessuna Nomina di autorità di sorve- glianza negli Stati membri in- caricata di sanzionamenti e verifiche.
Sanzioni Art. 325ter del codice penale - • Pecuniarie (max. 3 % del (CP) in caso di violazione fatturato netto a livello mon- dell’obbligo di presentare una diale) relazione • Dichiarazione pubblica indi- cante la violazione
2.2 Confronto dello sviluppo dei parametri principali in Svizzera e nell’UE
Per una maggiore chiarezza del progetto, in allegato al rapporto esplicativo è pre- sente una tabella che mette a confronto in modo chiaro i principali parametri (i) del di- ritto svizzero vigente, (ii) delle regolamentazioni secondo la CSRD e la CSDDD, (iii)
Accordo di Consiglio e Parlamento del 9 dic. 2025 sulla semplificazione degli obblighi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e al dovere di diligenza per rafforzare la competitività dell'UE.
della direttiva Omnibus, (iv) del controprogetto indiretto all’iniziativa per imprese re- sponsabili e (v) del testo dell’iniziativa.
Da tale rappresentazione emergono in particolare le attuali differenze tra il diritto sviz- zero vigente e gli sviluppi nell’UE: la CSRD e la CSDDD hanno inasprito gli obblighi di diligenza e di rendicontazione. Allo stesso tempo, i più recenti sviluppi a livello euro- peo, in particolare la direttiva Omnibus, registrano una certa controtendenza: le attuali norme riguardanti gli obblighi di diligenza e di presentare una relazione sono mante- nute ma semplificate. Inoltre, l’onere amministrativo per le imprese è stato ridotto al fine di rafforzare la competitività dell’economia europea nel suo complesso. Dalla ta- bella emergono pure una possibile armonizzazione futura del diritto svizzero al più re- cente diritto europeo e i potenziali superamenti del livello di regolamentazione dell’UE.
La tabella non mostra gli sviluppi del diritto svizzero nel quadro della consultazione sulla rendicontazione di sostenibilità, che miravano a tenere conto delle disposizioni più severe dell’UE, in particolare quelle della CSRD, ma che in seguito all’iniziativa popolare e agli sviluppi normativi più recenti a livello europeo sono stati sospesi. Le disposizioni sulla rendicontazione di sostenibilità sono state adeguate e integrate nel controprogetto indiretto.
2.3 Stato della regolamentazione al di fuori dell’UE rispetto alla CSDDD
In nessuno Stato al di fuori dell’UE (p. es. Regno Unito, USA e altri Stati partner della Svizzera) è attualmente in vigore una regolamentazione dettagliata in materia di dovuta diligenza analoga alla CSDDD, che abbia l’obiettivo di proteggere i diritti umani e dell’ambiente. Eventuali obblighi legali previsti in questi Paesi sono solitamente di ca- rattere frammentario. Alcuni Paesi hanno seguito un approccio normativo modulare che obbliga le imprese a rispettare, in maniera graduale e tenendo conto di aspetti partico- larmente sensibili (p. es. lavoro forzato), obblighi di diligenza concernenti lo sviluppo sostenibile. In molti casi esistono diversi quadri normativi che obbligano o esortano le imprese a identificare, valutare, gestire e rendere pubblici lungo la loro catena del va- lore determinate informazioni riguardanti i rischi legati ai diritti umani, ambientali, clima- tici e concernenti il lavoro. Di conseguenza in alcuni Paesi (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e USA) vigono divieti di importazione e obblighi di verifica e ren- dicontazione concernenti il lavoro forzato e talvolta il lavoro minorile. In certi casi è prevista una regolamentazione specifica concernente l’estrazione di materie prime o la fabbricazione di prodotti particolarmente sensibili. In molti Stati, in particolare per le imprese quotate in borsa, vige l’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo so- stenibile (Cile, Cina, India, Nuova Zelanda, Singapore) o ne è prevista l’introduzione (Giappone). Altri Paesi si concentrano sulla rendicontazione sulle questioni ambientali e/o climatiche (Australia, Israele, Nuova Zelanda, Singapore, Corea del Sud, Regno Unito) o sui diritti umani e le condizioni di lavoro (Norvegia).
Attualmente sono in corso accertamenti e lavori preliminari in particolare in Norvegia, nel Regno Unito, in Cile, in Canada, in Tailandia e nella Corea del Sud al fine di intro- durre atti normativi con obblighi di diligenza estesi per le imprese. In Norvegia un gruppo di lavoro interdipartimentale valuta possibili adeguamenti del Transparency Act
norvegese sulla scorta della CSDDD. Nel quadro della strategia commerciale pubbli- cata a fine giugno 2025, il Regno Unito valuta se introdurre una regolamentazione ana- loga alle direttive CSRD e CSDDD. In Cile, il Parlamento discute in merito a tre progetti di legge concernenti gli obblighi di diligenza sui diritti umani e l’ambiente. In Canada, a dicembre 2024 il governo ha annunciato l’introduzione di una nuova legge sugli obblighi di diligenza per contrastare le violazioni dei diritti umani e in materia di lavoro lungo l’intera catena di approvvigionamento. Dopo l’insediamento del nuovo governo a ini- zio 2025 e considerate le incertezze economiche, l’attuale governo intende aspettare gli sviluppi nell’UE. La Corea del Sud è il primo Paese in Asia ad aver introdotto un obbligo di diligenza per le imprese. A giugno 2025 il governo ha sottoposto al Parla- mento un nuovo progetto di legge per disciplinare l’obbligo di diligenza in materia di diritti umani e dell’ambiente, dopo che dal primo progetto erano emersi diversi problemi. Nei suoi documenti strategici, il governo israeliano ritiene fondamentale che le imprese tengano conto dei criteri di sostenibilità e presentino una relazione sullo sviluppo so- stenibile; un corrispondente quadro giuridico è al centro dei dibattiti.
Attualmente, gli altri Paesi esaminati non prevedono di introdurre obblighi di diligenza vincolanti. Tuttavia, alcuni Paesi (p. es. USA, Cina, India e Giappone) seguono atten- tamente gli sviluppi dell’UE, in particolare per quanto riguarda gli impatti sulle loro im- prese che intrattengono rapporti d’affari nell’UE. Nel quadro della controversia doga- nale, nell’agosto 2025 gli Stati Uniti hanno pubblicato un «Joint Statement on a United States-European Union Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balan- ced Trade» con l’UE. Quest’ultima s’impegna a garantire che la CSRD e la CSDDD non comportino restrizioni inadeguate per il commercio transatlantico.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Con l’avamprogetto di legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese (AP- LGSI) è stata elaborata una nuova legge speciale che disciplina (i) gli obblighi di dili- genza delle imprese in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente, (ii) l’ob- bligo delle imprese di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile, (iii) la respon- sabilità, (iv) la sorveglianza da parte di un’autorità federale e (v) gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.
Le disposizioni dell’avamprogetto, in particolare in materia di obblighi di diligenza, non disciplinano in primo luogo i rapporti tra privati, motivo per cui non sono disciplinate dal diritto privato. Si tratta prevalentemente di norme di diritto pubblico concernenti il rap- porto tra imprese e Stato. Per queste ragioni è opportuno emanare una legge speciale. Se le disposizioni dell’avamprogetto venissero inserite nel CO, sarebbe necessario suddividerle in vari titoli e capitoli, il che pregiudicherebbe la chiarezza della regola- mentazione e ne renderebbe più complessa l’applicazione pratica.
L’UE disciplina la rendicontazione societaria di sostenibilità e i doveri di diligenza in atti normativi speciali (separati), ossia nella CSRD e nella CSDDD. L’avamprogetto è
armonizzato con il diritto dell’UE ed è in gran parte basato sulla direttiva Omnibus, adottata il 24 febbraio 2026, che modifica la CSRD e la CSDDD. L’avamprogetto con- tiene pure parametri sanciti nel diritto vigente e consolidati nella prassi delle imprese concernenti la dovuta diligenza secondo le linee guida dell’OCSE per imprese multi- nazionali.
Sono riprese senza modifiche sostanziali le disposizioni vigenti nel diritto delle obbliga- zioni concernenti gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, che riguardano settori particolarmente sensibili (minerali originari di zone di conflitto, lavoro minorile). È dunque opportuno riprendere le disposizioni senza procedere a modifiche materiali significative.
L’avamprogetto è suddiviso in sette capitoli: disposizioni generali, obblighi, responsa- bilità, sorveglianza, obbligo di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile, disposizioni penali e disposizioni finali e transitorie.
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
L’avamprogetto prevede l’introduzione di una nuova autorità di sorveglianza, che deve pubblicare le relazioni e verificare il rispetto degli obblighi di diligenza. In caso di viola- zione degli obblighi, l’autorità di sorveglianza può ordinare le misure sancite agli arti- coli 30-32.
L’autorità di sorveglianza ha i seguenti compiti e competenze (cfr. art. 21):
tiene un registro delle imprese sorvegliate;
raccoglie e pubblica le relazioni;
verifica il rispetto degli obblighi di diligenza e trasparenza;
ordina diverse misure (ammonisce, istruisce, vieta, infligge sanzioni amministrative pecuniarie, impone lo scioglimento di imprese controllate, risarcisce, emana deci- sioni d’accertamento, confisca l’utile, dispone l’esclusione da commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni ecc.).
La sorveglianza prevista è finanziata tramite emolumenti e tasse di sorveglianza ri- scosse dalle imprese interessate nonché mediante mutui della Confederazione (rior- ganizzazione).
3.3 Attuazione
Il Consiglio federale concede un termine di due anni dall’entrata in vigore per attuare la nuova regolamentazione (disposizioni transitorie).
Le disposizioni transitorie e il termine di due anni analogo a quello previsto dalle diret- tive UE negli Stati membri consentono alle imprese di prepararsi in vista dei nuovi ob- blighi e di trasmettere le necessarie conoscenze ai collaboratori. Per gli esercizi in
corso al momento dell’entrata in vigore e per i due anni successivi si applica il diritto vigente.
Il controprogetto indiretto introduce nuovi obblighi per le grandi imprese in materia di gestione sostenibile. Contiene varie norme di delega al Consiglio federale (v. n. 5.7). L’Esecutivo specifica obblighi, eccezioni, norme ecc. in un’ordinanza. La sorveglianza sul rispetto degli obblighi da parte delle imprese compete all’Autorità federale di sorve- glianza dei revisori e della sostenibilità. È prevista una collaborazione tra le autorità interne della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
4 Commento ai singoli articoli
[Non è stato possibile sottoporre a revisione accurata la versione italiana. In caso di dubbio fa fede l’originale tedesco.]
Le singole disposizioni sono illustrate brevemente qui di seguito.
Capitolo 1: Disposizioni generali
Articolo 1: Oggetto e campo d’applicazione
L’articolo 1 disciplina l’oggetto e il campo d’applicazione della LGSI.
Il capoverso 1 lettere a-e elenca gli ambiti normativi disciplinati nella legge:
«gli obblighi di diligenza delle imprese in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente in Svizzera e all’estero» (lett. a),
«l’obbligo delle imprese di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile» (lett. b),
«la responsabilità delle imprese che devono adempiere a determinati obblighi di diligenza» (lett. c),
«la sorveglianza da parte di un’autorità federale sulle imprese soggette agli obblighi di diligenza e trasparenza» (lett. d) e
«gli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile» (lett. e).
La legge obbliga le grandi imprese a rispettare i diritti umani e dell’ambiente anche all’estero e a presentare una relazione sulle questioni dello sviluppo sostenibile. Disci- plina pure la responsabilità in caso di violazioni degli obblighi, compresi il diritto appli- cabile alla responsabilità e la procedura di conciliazione, la sorveglianza sulle imprese interessate (incl. misure), l’autorizzazione a effettuare verifiche dello sviluppo sosteni- bile e specifici obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile.
Capoverso 2
Secondo il capoverso 2 la legge non pregiudica prescrizioni e obblighi in materia di gestione sostenibile delle imprese risultanti da altri atti normativi, come ad esempio l’articolo 3 capoverso 1 lettera x della legge federale del 19 dicembre 198639 contro la concorrenza sleale (LCSl) concernente indicazioni riguardanti l’impatto che non pos- sono essere comprovate da basi oggettive e verificabili.
Articolo 2: Campo d’applicazione personale
L’articolo 2 definisce il campo d’applicazione personale, ossia a quali imprese si applica la LGSI.
Capoverso 1: imprese svizzere
Il capoverso 1 definisce il campo d’applicazione internazionale e contiene quindi una disposizione di diritto internazionale privato che prevale, in quanto legge speciale, sulla legge federale del 18 dicembre 198740 sul diritto internazionale privato (LDIP). Al con- tempo, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 18 LDIP; l’articolo 154 LDIP invece non è applicabile.
Il termine «impresa» si riferisce anzitutto a persone fisiche, ossia persone reali, e per- sone giuridiche, ossia in particolare la società anonima (SA), la società a garanzia limi- tata (Sagl), la società in accomandita per azioni, la società cooperativa, come pure l’associazione e la fondazione se hanno un’attività imprenditoriale. Anche gli istituti di diritto pubblico possono essere definiti imprese se sono dotati di personalità giuridica ed esercitano un’attività indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno, e gestiscono quindi un’impresa. Non potrebbe essere il caso ad esempio dei politecnici federali. Per società di persone si intendono la società in nome collettivo e la società in accomandita. La società semplice (art. 530 segg. CO) non rientra nella definizione in quanto non può gestire un’impresa.
Il «domicilio» di una persona (fisica) è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 23 cpv. 1 del Codice civile, CC41). Con «sede» si intende quella indicata nello statuto, ossia il Comune politico della Svizzera riportato in tale documento (sede statutaria). L’«amministrazione principale» corrisponde al luogo dove vengono prese le decisioni o dove si trova la direzione aziendale. La sede può differire dall’amministrazione principale soprattutto nel caso delle società di domicilio. Lo stabi- limento principale rappresenta invece il luogo in cui si trova il centro reale e riconosciuto delle attività commerciali dell’impresa (p. es. il luogo principale di produzione). La sede, il domicilio, l’amministrazione principale o lo stabilimento principale deve trovarsi in Svizzera.
39 RS 241 40 RS 291 41 RS 210
I soggetti giuridici citati devono esercitare imperativamente ed esclusivamente o prin- cipalmente un’attività indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno, e quindi gestire un’impresa (art. 2 lett. a dell’ordinanza del 17 ottobre 200742 sul registro di commercio, ORC). Un’«attività economica» è un’attività organizzata e continuativa diretta a conseguire un guadagno (attività lucrativa); è sufficiente anche l’intenzione di ottenere un guadagno. L’attività è indipendente quando la persona che la esercita la- vora nel proprio stabilimento e a proprio rischio. Un’attività non è «indipendente», se la persona la esercita sulla base di un contratto di lavoro: la persona fisica non è libera di disporre del proprio tempo e dell’organizzazione interna e non può decidere autono- mamente della politica aziendale.
Una persona fisica che gestisce un’impresa la quale nell’ultimo esercizio ha realizzato una cifra d’affari superiore a 100 000 franchi deve iscriverla nel registro di commercio. Sono dispensati da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un’impresa in forma commerciale (art. 931 cpv. 1 CO). Le imprese individuali che non sottostanno all’obbligo di iscrizione possono chie- dere di farsi iscrivere in tale registro (art. 931 cpv. 3 CO).
Il capoverso 1 non definisce esplicitamente le imprese controllate da un’impresa sviz- zera (società di persone) in Svizzera o all’estero. Per quanto riguarda il controllo oc- corre fare riferimento al concetto di «controllo» secondo l’articolo 963 capoverso 2 CO. Secondo il capoverso 1, sussiste un «controllo» determinante o un gruppo se è adem- piuta almeno una delle condizioni di cui all’articolo 963 capoverso 2 numeri 1-3 CO. Affinché sussista un gruppo e quindi un obbligo di consolidamento non è necessario un dominio effettivo da parte della società madre sulle imprese controllate e quindi non è necessaria una direzione unitaria. È infatti sufficiente la possibilità di un dominio, ad esempio se la società madre dispone in modo diretto o indiretto della maggioranza dei voti; si applica quindi il principio di controllo43.
Un’impresa controlla un’altra impresa anzitutto se dispone direttamente o indiretta- mente della maggioranza dei voti nell’organo supremo (cfr. art. 963 cpv. 2 n. 1 CO). In caso di controllo mediante la maggioranza dei voti nell’organo supremo è possibile de- terminare la composizione di tale organo nell’assemblea specifica della rispettiva forma giuridica e impartire istruzioni a questo organo della filiale, indipendentemente dal fatto che la maggioranza dei voti sia raggiunta direttamente dalla società madre o indiretta- mente tramite le filiali44. Questo tipo di controllo non si applica alle imprese con le forme giuridiche seguenti: società cooperativa, associazione e fondazione, perché esse non dispongono di quote del capitale con diritto di voto e pertanto nell’organo superiore di direzione o di amministrazione si vota pro capite; in questo caso il controllo si basa
42 RS 221.411 BSK OR II-BAUR/NEUHAUS, art. 963 n. 13 seg. BSK OR II-BAUR/NEUHAUS, art. 963 n. 15.
sulla possibilità di nominare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di dire- zione o di amministrazione45.
Sussiste un controllo anche se un’impresa ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione (cfr. art. 963 cpv. 2 n. 2 CO46). In particolare, nel caso delle so- cietà cooperative, delle associazioni e delle fondazioni il controllo è motivato dalla pos- sibilità di nominare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione47.
Un’impresa controlla un’altra impresa anche se può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi
Il concetto di «impresa controllata» è rilevante in particolare per il principio e il campo d’applicazione degli obblighi di diligenza (art. 4 cpv. 1), la portata degli obblighi (art. 6 cpv. 1), il campo d’applicazione della presentazione di una relazione sullo sviluppo so- stenibile (art. 9 cpv. 1 e 2), la relazione consolidata (art. 10 cpv. 1 lett. b) e la respon- sabilità (art. 16).
Capoverso 2
Il capoverso 2 si applica anche alle imprese «costituite secondo il diritto di un Paese terzo», ossia alle «imprese estere» con sede, amministrazione principale o stabilimento principale all’estero. Per quanto concerne la definizione di queste espressioni si ri- manda al commento al capoverso 1.
La definizione di cui al capoverso 2 è rilevante per l’articolo 4 capoverso 2 (e cpv. 4), che soggiace anche le imprese estere che superano determinati valori alla legge e agli obblighi di diligenza. Si tratta di una regolamentazione per Stati terzi, prevista anche nel diritto dell’UE.
Capoverso 3
Sono considerate «imprese» ai sensi della legge anche le «imprese svizzere control- late da un’impresa con sede all’estero o le succursali di un’impresa con sede all’estero». L’aggiunta «un’impresa con sede all’estero» si applica sia alle imprese (svizzere) controllate sia alle succursali (svizzere).
BSK OR II-BAUR/NEUHAUS, art. 963 n. 15. 46 RS 220 BSK OR II-BAUR/NEUHAUS, art. 963 n. 15. 48 RS 220
Imprese svizzere controllate
Per le imprese (svizzere) controllate all’estero occorre basarsi sul termine «imprese» di cui al capoverso 1, per quanto riguarda il controllo sulla pertinente definizione di cui all’articolo 963 capoverso 2 CO. Si fa riferimento ai relativi commenti del capoverso 1.
Succursali
La dottrina e la giurisprudenza definiscono la succursale come un’azienda commerciale che giuridicamente è sì parte di un’impresa principale dalla quale dipende, ma che esercita permanentemente in locali propri un’attività analoga a quella dell’impresa prin- cipale disponendo di una certa indipendenza economica e operativa49. Un’impresa con sede all’estero può avere una succursale in Svizzera che sottostà al diritto svizzero
La definizione di cui al capoverso 3 è rilevante per l’articolo 9 capoverso 2, che sog- giace le imprese (in mano straniera) all’obbligo di presentare una relazione sullo svi- luppo sostenibile se in Svizzera realizzano una cifra d’affari superiore a 450 milioni di franchi.
Articolo 3: Definizioni
Lettera a: catena di attività
La nozione di «catena del valore», spesso utilizzata nell’ambito dell’attività imprendito- riale, fa riferimento in particolare alle attività e alle operazioni di fabbricazione dell’im- presa volte ad accrescere il valore di un prodotto (p. es. produzione, logistica, marke- ting, distribuzione, servizio clienti). L’espressione «catena di approvvigionamento» è focalizzata sul flusso fisico (la fornitura) di prodotti (e servizi), dall’estrazione (di materie prime) fino al cliente finale. Si fa distinzione tra il settore a monte (upstream), che al punto di vista dell’impresa comprende le attività prima della fabbricazione del prodotto, ossia le attività primarie nella catena del valore (dalla materia prima al prodotto finito), e il settore a valle (downstream), che include le attività successive alla fabbricazione del prodotto (attività secondarie), ovvero la distribuzione e il trasporto al cliente finale.
La lettera a utilizza l’espressione «catena di attività» analogamente alla CSDDD51. La disposizione non si applica quindi all’intera catena del valore, ossia all’intero ciclo di vita di un prodotto dall’estrazione della materia prima fino al suo utilizzo e smaltimento. I numeri 1 e 2 definiscono deroghe.
BK-SIFFERT, art. 931 CO, n. marg. 40 segg.; BK-SIFFERT, art. 952 CO, n. marg. 5 segg. con ulteriori rimandi; DTF117 II 87. 50 RS 291 Art. 3 par. 1 lett. g CSDDD.
Il concetto di catena di attività è rilevante per le azioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi di diligenza e sostenere le PMI (cfr. art. 6 cpv. 1 e 2 lett. h).
Numero 1
Secondo il numero 1 la catena di attività comprende le attività dei partner commerciali a monte di un’impresa, legate alla fabbricazione di prodotti o alla prestazione di servizi da parte di tale impresa, ossia tutte le attività o i processi che, dal punto di vista dell’im- presa, nella catena di approvvigionamento si trovano prima dell’impresa in questione, ossia ad esempio quelli eseguiti da fornitori o prestatori di servizi al fine di sostenere l’impresa nella fabbricazione dei suoi prodotti e nella fornitura dei suoi servizi. Spesso si tratta di attività svolte prima del processo di fabbricazione.
Numero 2
La catena di attività comprende anche le attività dei partner commerciali a valle di un’impresa, legate alla distribuzione, al trasporto e all’immagazzinamento dei prodotti di tale impresa, se i partner commerciali svolgono tali attività per l’impresa o in suo nome. Sono intese tutte le attività dei partner commerciali che immagazzinano, traspor- tano o vendono i prodotti fabbricati da un’impresa, in suo nome o su incarico di essa. Non sono invece inclusi il consumo e l’utilizzo da parte del cliente finale, come neppure lo smaltimento o il riciclaggio, perché queste attività non riguardano la distribuzione, il trasporto o l’immagazzinamento. Secondo la definizione ciò riguarda solo i «prodotti» e non i servizi. Di conseguenza, analogamente alla CSDDD, anche il settore finanziario a valle della catena di approvvigionamento è escluso dal campo di applicazione52.
Lettera b: partner commerciale
Secondo la lettera b il termine «partner commerciale»53 è definito in senso lato, include infatti sia i partner commerciali diretti sia quelli indiretti.
Il termine è rilevante per la «catena di attività» (art. 3 lett. a), gli obblighi di diligenza (art. 4) e l’esclusione della responsabilità (art. 15 cpv. 2).
Numero 1
Il numero 1 definisce il partner commerciale diretto, ossia un’altra impresa nella catena di attività con cui un’impresa (di cui all’art. 2) ha concluso un accordo relativo a servizi o prodotti. Dal punto di vista dell’impresa interessata (di cui all’art. 2) si tratta di un’altra impresa con cui essa collabora su una base contrattuale relativa a prodotti o servizi e che quindi appartiene alla catena di attività.
Cfr. considerando 26 CSDDD. Cfr. art. 3 par. 1 lett. f CSDDD.
Numero 2
Il numero 2 definisce il partner commerciale indiretto, ossia un’altra impresa nella ca- tena di attività con cui un’impresa (di cui all’art. 2) non ha concluso un accordo relativo a servizi o prodotti, ma che svolge attività commerciali connesse alle sue attività, ai suoi prodotti o ai suoi servizi.
È il caso, ad esempio, quando il fornitore di una casa automobilistica di auto elettriche produce batterie e acquista a sua volta la materia prima (cobalto) da un’industria mine- raria. La casa automobilistica ha un rapporto contrattuale con il produttore di batterie ma non con l’industria mineraria. Tuttavia, con la sua attività quest’ultima fornisce un contributo al prodotto della casa automobilistica.
Capitolo 2: Obblighi
Sezione 1: Obblighi di diligenza e trasparenza
Articolo 4: Principio
Capoverso 1
Il capoverso 1 definisce il campo d’applicazione materiale. Gli obblighi di diligenza (e trasparenza) si applicano alle imprese di cui all’articolo 2, ossia a persone fisiche e giuridiche nonché società di persone con sede, domicilio, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera che esercitano un’attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno o gestiscono un’impresa. Questo a condizione che, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, per due esercizi consecutivi adempiono una delle condizioni di cui alla lettera a o b. Secondo l’articolo 958 capoverso 2 CO deve essere esposta la relazione sulla gestione (che comprende il conto annuale con bilancio, conto economico e allegato nonché, se del caso, la relazione annuale, il conto dei flussi di tesoreria e indicazioni supplementari in allegato) relativa all’esercizio trascorso, il quale spesso – ma non sempre – corrisponde all’anno civile.
Le imprese in questione devono adempiere a obblighi di diligenza in Svizzera e all’estero in relazione a disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Sviz- zera in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente.
Lettera a
Secondo il capoverso 1 lettera a, l’impresa, unitamente alle imprese svizzere o estere da essa controllate, deve aver contato più di 5000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e una cifra d’affari superiore a 1500 milioni di franchi a livello mondiale. Per stabilire i posti di lavoro a tempo pieno in media annua non è determinante il nu- mero di persone impiegate, bensì il grado d’occupazione di tutte le persone fisiche (Full Time Equivalents, FTE) che hanno un contratto di lavoro o di mandato con l’impresa. È necessario soltanto un rapporto contrattuale; il luogo di lavoro e la posizione rivestita
non hanno importanza54. In assenza di una definizione legale, secondo la dottrina vi- gente la cifra d’affari corrisponde all’importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni dell’impresa e deve figurare separatamente nel conto economico (secondo l’art. 959b cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 n. 1 CO)55.
I valori soglia previsti nell’avamprogetto corrispondono – ad eccezione della valuta (franchi svizzeri al posto di euro) – a quelli della direttiva UE56. Per evitare complica- zioni, si rinuncia ad adeguare i valori soglia al corso di cambio.
Lettera b
Secondo il capoverso 1 lettera b sono incluse anche le imprese che, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, hanno realizzato «entrate da contratti di licenza o di franchising superiori a 75 milioni di franchi e una cifra d’affari superiore a 275 milioni di franchi a livello mondiale con imprese terze indipendenti, a condizione che tali contratti garantiscano un’identità comune, un piano aziendale comune e l’ap- plicazione di metodi operativi uniformi».
Il contratto di licenza implica l’obbligo del licenziante di permettere al licenziatario l’uti- lizzo di un bene immateriale protetto giuridicamente (p. es. brevetto, marchio, design, diritto d’autore) o di fatto (p. es. conoscenze, segreto di fabbrica o commerciale), senza che il licenziante disponga dell’oggetto della licenza; a tal fine il licenziatario deve ver- sare regolarmente al licenziante una remunerazione (tassa di licenza)57.
Il contratto di franchising è un contratto di lunga durata. L’affiliato (p. es. rappresentante esclusivo nel contratto di distribuzione esclusiva) si impegna ad acquistare merci e ser- vizi dall’affiliante, a pagare il prezzo concordato e a promuovere la vendita a proprio nome e a spese proprie nel territorio previsto dal contratto. A differenza del contratto di distribuzione esclusiva, viene messo a disposizione un piano dettagliato di vendita che comprende, tra le altre cose, la pianificazione, l’organizzazione e l’utilizzo dei diritti della proprietà intellettuale (p. es. un marchio). Grazie alla stretta inclusione nel piano uni- forme di vendita dell’affiliante, l’affiliato è anche sottoposto alle istruzioni dell’affiliante di modo che quest’ultimo mantenga il controllo sull’attività commerciale. Rispetto al contratto di distribuzione esclusiva, il contratto di franchising implica quindi una mag- giore collaborazione tra le parti per quanto riguarda le questioni commerciali. L’affiliante
BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 n. 21 con altri rimandi BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 n. 18. Cfr. art. 2 par. 1 lett. a e c CSDDD secondo la modifica della direttiva Omnibus. SCHMID JÖRG/STÖCKLI HUBERT/KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, OR BT, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 3. ed., Zurigo - Basilea - Ginevra 2021, pag. 407 con altri rimandi.
s’impegna a dare consigli e a istruire l’affiliato, mentre quest’ultimo si occupa di vendere la merce e i servizi secondo il piano uniforme di vendita definito dall’affiliante58.
I contratti di licenza e di franchising si basano sulle prescrizioni dell’UE 59. Questa nor- mativa mira a impedire di eludere gli obblighi, in quanto non include soltanto filiali e fornitori bensì anche contratti di licenza e di franchising (più grandi). Spesso queste strutture fanno parte della catena del valore, nella quale possono sussistere rischi per i diritti umani e l’ambiente. Tuttavia, l’affiliante e il licenziante possono definire termini contrattuali per influenzare le pratiche della controparte60.
Per imprese terze indipendenti s’intendono imprese (giuridicamente) indipendenti e non controllate. Un’identità comune può risultare dall’utilizzo dello stesso marchio, mentre un piano aziendale comune dal fatto che le imprese (affiliato, titolare del fran- chising) applicano lo stesso modello aziendale standardizzato, ad esempio lo stesso concetto alberghiero o della ristorazione. Si può parlare di modello aziendale comune nel caso in cui i contratti di licenza o di franchising contengono (uguali) prescrizioni, ad esempio sui metodi e processi di fabbricazione, sulle modalità di lavoro, sui controlli della qualità e sulla considerazione di determinati fornitori.
Capoverso 2
Il capoverso 2 contiene una regolamentazione per Stati terzi conforme alle direttive dell’UE61. Con la regolamentazione per Stati terzi, ovvero la CSDDD, l’applicazione della direttiva viene estesa alle imprese con sede al di fuori dell’UE, ma economica- mente attive all’interno dell’Unione. In questo contesto, i criteri di collegamento della CSDDD sono il fatturato nell’UE (1500 mio. di euro)62, i conti consolidati63, le entrate generate tramite accordi di franchising o di licenza negli Stati membri dell’UE (75 mio. di euro) nonché il fatturato nel mercato interno dell’UE (275 mio. di euro)64.
L’avamprogetto comprende una normativa analoga che si applica alle imprese di cui all’articolo 2 capoverso 2, ovvero alle imprese costituite secondo il diritto di un Paese terzo che, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, hanno realiz- zato (i) una cifra d’affari superiore a 1500 milioni di franchi nel mercato svizzero (lett. a)
SCHMID JÖRG/STÖCKLI HUBERT/KRAUSKOPF FRÉDÉRIC, OR BT, Schweizerisches Obligationenrecht Besonderer Teil, 3. ed., Zurigo - Basilea - Ginevra 2021, pag. 426 seg. con ulteriori rimandi. Cfr. art. 2 par. 1 lett. c CSDDD, secondo la modifica della direttiva Omnibus. Cfr. considerando 28 CSDDD. Cfr. art. 2 par. 2 lett. a e c CSDDD, secondo la modifica della direttiva Omnibus. Art. 2 par. 2 lett. a CSDDD, secondo la modifica della direttiva Omnibus. Art. 2 par. 1 lett. b CSDDD Art. 2 par. 1 lett. c CSDDD, secondo la modifica della direttiva Omnibus.
oppure (ii) entrate da contratti di licenza o di franchising superiori a 75 milioni di franchi e una cifra d’affari superiore a 275 milioni di franchi nel mercato svizzero (lett. b).
Capoverso 3
Il numero e il tipo di accordi su diritti umani internazionali riconosciuti e sulla protezione dell’ambiente possono variare; si rinuncia dunque a disciplinare gli accordi nella legge o nell’allegato. Il capoverso 3 contiene pertanto una norma di delega. Il Consiglio fede- rale designa quindi in un’ordinanza le disposizioni internazionali riconosciute e vinco- lanti per la Svizzera (i) in materia di protezione dei diritti umani e (ii) dell’ambiente. Se necessario, può modificare l’ordinanza nel corso del tempo e completare l’elenco con nuovi accordi.
Disposizioni internazionali riconosciute in materia di protezione dei diritti umani:
La parte I dell’allegato alla CSDDD contiene un elenco di accordi e strumenti interna- zionali in materia di diritti umani su cui il Consiglio federale si baserà per elaborare un’ordinanza. Si tratta in particolare dei principali strumenti di attuazione della Dichia- razione universale dei diritti dell’uomo del 194865, del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (Patto ONU I66) e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II67); in questo contesto sono importanti anche le dieci convenzioni fondamentali68 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)69.
Disposizioni internazionali riconosciute in materia di protezione dell’ambiente:
La parte I numeri 15 e 16 e la parte II dell’allegato alla CSDDD contiene un elenco di accordi in materia di protezione dell’ambiente su cui il Consiglio federale si baserà per elaborare un’ordinanza.
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 > consultabile in tedesco all’indirizzo: www.isdh.ch/de > Menschenrechte im Überblick > Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. 66 RS 0.103.1 67 RS 0.103.2 Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9); Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7); Convenzione n. 98 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negozia- zione collettiva (RS 0.822.719.9); Convenzione n.100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0); Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5); Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1); Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8); Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione imme- diata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2). www.ilo.org/it.
Capoverso 4
La regolamentazione del «mandatario» garantisce, in analogia alla CSDDD70, che l’au- torità svizzera di sorveglianza disponga in Svizzera di un punto di contatto di un’im- presa estera.
Tutte le imprese a cui si applica la regolamentazione per Stati terzi di cui al capoverso 2 nominano un mandatario in Svizzera e lo autorizzano a collaborare con l’autorità di sorveglianza. Il mandatario deve quindi essere incaricato da un’impresa di agire in suo nome in relazione all’adempimento degli obblighi di tale impresa derivanti dalla LGSI. Una rappresentanza secondo l’articolo 32 e seguenti CO non è sufficiente: la persona non deve soltanto essere autorizzata ma anche essere obbligata a osservare gli obbli- ghi legali conformemente alle norme sul mandato (art. 394 segg. CO).
Il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza (p. es. persone fisiche/giuridi- che, domicilio/sede, obbligo di segnalazione all’autorità di sorveglianza, forma/conte- nuto del mandato, periodicità di aggiornamento, ricezione, trasmissione di informazioni delle autorità, messa a disposizione di documenti, fornitura di informazioni ecc.).
Se l’impresa estera si rifiuta di fornire informazioni all’autorità svizzera di sorveglianza, è necessario ricorrere all’assistenza amministrativa. Lo stesso vale nel caso opposto, ossia se all’autorità svizzera di sorveglianza viene richiesto di ottenere informazioni dalle imprese mediante un ordine sovrano.
Articolo 5: Esenzione dalle modalità di attuazione degli obblighi di diligenza
Capoverso 1
Il capoverso 1 contiene una norma di delega che autorizza il Consiglio federale a esen- tare tramite un’ordinanza le imprese di cui all’articolo 4 dalle modalità di attuazione de- gli obblighi di diligenza secondo la LGSI, se queste rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti relativi a obblighi di diligenza. Il Consiglio federale verifica, ad esempio, se gli standard corrispondono alle linee guida dell’OCSE del 2023 per le imprese multinazionali71 e alla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile72. Stabilisce pure riguardano le linee guida dell’OCSE specifi- che di un settore (p. es. materie prime73, industria tessile74 ecc.). La norma di delega
Art. 3 par. 1 lett. k CSDDD e art. 23 CSDDD. www.oecd.org > Publications > Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa. www.oecd.org > Publications > Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile. www.oecd.org > Publications > Guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le sec- teur extractif (non disponible in italiano). www.oecd.org > Publications > Guide OCDE sur le devoir de diligence applicable aux chaînes d'approvisionnement responsables dans le sec- teur de l'habillement et de la chaussure.
permette al Consiglio federale di creare certezza giuridica negli attuali standard e con- siderare eventuali nuovi standard futuri come equivalenti.
Alle imprese esentate che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti relativi a obblighi di diligenza non si applicano le modalità di attuazione degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 6 e 7. La responsabilità, invece, è ipotizzabile se le condizioni sono adempiute.
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina le modalità della disposizione derogatoria di cui al capo- verso 1. Le imprese esentate dagli obblighi di diligenza secondo questa norma sono tenute a indicare nella relazione sulla gestione75 gli standard equivalenti che rispettano e a redigere una relazione sul rispetto di tali standard.
Capoverso 3
Le imprese esentate dagli obblighi di diligenza che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti devono pubblicare la relazione sul rispetto degli standard di cui al capoverso 2, per via elettronica ed entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio e trasmetterla elettronicamente all’autorità di sorveglianza all’atto della pubblicazione. L’autorità di sorveglianza non deve quindi essere tenuta a «cercare» le relazioni.
Articolo 6: obblighi di diligenza
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1 le imprese svizzere (di cui all’art. 2 cpv. 1) verificano in fun- zione dei rischi se la loro attività commerciale, quella delle imprese che controllano e quella dei loro partner commerciali nella catena di attività ha un impatto negativo, ef- fettivo o potenziale, sul rispetto di disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente.
Per l’interpretazione degli obblighi di diligenza si può ricorrere alla guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile76.
Approccio basato sul rischio
Conformemente al capoverso 1 vige un approccio basato sul rischio: gli obblighi di di- ligenza devono essere priorizzati e classificati a seconda della probabilità e della gra- vità dell’impatto dannoso. La gravità dell’impatto è determinata dalla sua portata (p. es. numero di persone colpite da un danno ambientale), dal suo ambito e dalla domanda che determina se si tratta di un danno irreparabile o no (carattere di irrimediabilità) e
Cfr. art. 958 cpv. 2 CO. www.oecd.org > Publications > Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile.
quindi se è possibile riportare i soggetti colpiti o l’ambiente allo stato originario entro un termine adeguato. Sussiste un impatto negativo «effettivo» quando il danno o la viola- zione si è già verificato (p. es. se è stato individuato del lavoro minorile presso un for- nitore) e un impatto negativo «potenziale» quando il danno o la violazione non si è ancora verificato ma vi è il rischio che ciò accada.
Portata
Gli obblighi di diligenza si riferiscono anzitutto alle attività commerciali dell’impresa, quindi a quelle degli organi, dei rappresentanti, dei dipendenti ecc. (p. es. nei suoi luo- ghi di produzione), ma anche a quelle delle imprese che controlla e a quelle dei suoi partner commerciali nella catena di attività.
Impatti negativi77 sui diritti umani78 o l’ambiente79
L’articolo 4 capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a designare in un’ordinanza le disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in materia di prote- zione dei diritti umani e dell’ambiente.
Sussistono impatti negativi sui diritti umani se riguardano (i) diritti umani internazionali riconosciuti (da accordi internazionali) che possono essere violati da un’impresa e se si tratta di (ii) violazioni dei diritti umani che minacciano direttamente un interesse giu- ridico protetto dagli strumenti in materia di diritti umani. Le condizioni devono essere cumulativamente adempiute. La prima condizione contiene una limitazione: non tutti i diritti umani possono essere violati anche dalle imprese (p. es. garanzie procedurali80). I diritti umani che possono essere violati dalle imprese concernono, ad esempio, il di- vieto di lavoro forzato e minorile (cfr. le Convenzioni dell’OIL n. 182, n. 105 e n. 29) o il diritto alla libertà e alla sicurezza (cfr. art. 9 par. 1 del Patto ONU II). La seconda con- dizione presuppone una violazione dei diritti umani (da parte dell’impresa) che minaccia direttamente un interesse giuridico protetto da strumenti o accordi in materia di diritti umani (p. es. la protezione dal lavoro forzato o la tutela della salute). Devono quindi essere stati violati interessi concreti che si basano su una norma definita in uno stru- mento o in un accordo in materia di diritti umani che protegge la condizione della per- sona interessata.
Con impatti negativi sull’ambiente s’intende una violazione degli accordi designati dal Consiglio federale (cfr. art. 4 cpv. 3) così come dei divieti e degli obblighi in materia di protezione dell’ambiente in essi previsti. La parte I numeri 15 e 16 e la parte II dell’al- legato alla CSDDD contengono un elenco di accordi in materia ambientale.
Art. 3 par. 1 lett. b e c CSDDD. Art. 3 cpv. 1 lett. c CSDDD. Art. 3 cpv. 1 lett. b CSDDD. Art. 29 segg. Cost.
Capoverso 2
Il capoverso 2 lettere a-i contiene un elenco di azioni necessarie al fine di adempiere in maniera adeguata gli obblighi di diligenza basati sul rischio.
Lettera a: definiscono una strategia e un relativo codice di condotta e li integrano nelle politiche aziendali e nel sistema di gestione dei rischi81
Strategia
La strategia può essere definita come il comportamento a lungo termine o la combina- zione di misure dell’impresa nei confronti del suo ambiente volte a realizzare i suoi obiettivi a lungo termine82. Nella teoria delle decisioni o dei giochi sono considerate strategie tutte le regole il cui rispetto aumenta la probabilità del verificarsi di un avveni- mento auspicato83.
La strategia dell’impresa (nel quadro dello scopo sociale) è generalmente definita dall’organo superiore di direzione o di amministrazione; nel caso della SA dal consiglio d’amministrazione (cfr. art. 716a cpv. 1 n. 1 CO). Lo stesso vale per la strategia sull’adempimento degli obblighi di diligenza (cfr. frase introduttiva). e il codice di con- dotta.
Se si manifestano impatti negativi è chiaramente necessario ridefinire e adeguare la strategia.
Codice di condotta84
Il codice di condotta (code of conduct) è un documento interno dell’impresa che illustra le norme e i principi che devono essere rispettati dall’impresa, dalle imprese che con- trolla e dai suoi partner commerciali. Contiene quindi i requisiti interni dell’impresa in materia di diritti umani, norme ambientali e comportamento etico. Lo standard permette di applicare norme uniformi all’intero gruppo e presso i partner commerciali nonché di evitare impatti negativi sui diritti umani e l’ambiente.
Politica aziendale
La politica aziendale comprende tutte le misure e decisioni che concretizzano la filoso- fia dell’impresa e una situazione auspicata (visione), ma che sono ancora relativamente astratte rispetto alle decisioni concrete, ad esempio quelle sui prodotti e sui luoghi di
Cfr. art. 5 par. 1 lett. a e art. 7 CSDDD. GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (stato: 20.11.2025). GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (stato: 20.11.2025). Art. 7 par. 2 lett. b e c CSDDD, consid. 39.
produzione. La politica aziendale regola in particolare il comportamento verso l’esterno (verso i gruppi d’interesse) e verso l’interno (verso i collaboratori). 85 «Politica azien- dale» è un termine generico per lo statuto (ordine interno) e la cultura (gamma di valori).
Nel caso della SA, il consiglio d’amministrazione ha, tra le altre cose, l’attribuzione in- trasmissibile e inalienabile dell’alta direzione della società (art. 716a cpv. 1 n. 1 CO). Tale compito comprende anche la definizione della suddetta politica aziendale, com- presi gli obiettivi e le strategie per realizzarla86.
Sistema e piano di gestione dei rischi
Il sistema di gestione dei rischi definisce i metodi adottati dall’impresa per identificare, analizzare e ponderare ciascun rischio significativo di impatti negativi dell’attività com- merciale nella catena di attività. Deve permettere di identificare e valutare ciascun ri- schio significativo. Definisce l’approccio volto a ridurre l’entità dei rischi e importanti traguardi relativi all’attuazione delle misure adottate.
Un sistema efficace di gestione dei rischi richiede un relativo piano di gestione. Quest’ultimo costituisce un requisito e senza di esso non è possibile attuare un sistema sufficiente di gestione dei rischi. La legge non specifica quanto deve essere dettagliato il piano di gestione dei rischi, in quanto ciò dipende dal tipo di impresa e dalle sue dimensioni.
Lettera b: identificano, valutano e priorizzano gli impatti negativi, effettivi e po- tenziali, sui diritti umani e l’ambiente87
La lettera b chiede alle imprese interessate di identificare in modo approfondito e siste- matico, valutare e priorizzare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, sui diritti umani e l’ambiente. Durante la valutazione e la priorizzazione si manifesta l’approccio degli ob- blighi basato sui rischi. Una volta che sono stati affrontati gli impatti negativi più gravi e più probabili, l’impresa deve affrontare gli impatti negativi meno gravi e meno probabili. I rischi sono valutati in base alla loro probabilità e gravità. Per quanto riguarda gli impatti negativi si fa riferimento ai commenti al capoverso 1.
Lettera c: evitano i potenziali impatti negativi e predispongono un piano d’azione preventiva88
Secondo la lettera c le imprese devono evitare i potenziali impatti negativi o ridurre adeguatamente l’entità di quelli effettivi. Se necessario, occorre predisporre un piano
Cfr. definizione di «Unternehmenspolitik» su Wikipedia (non disponibile in italiano; stato: 28.10.2025). BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 366. Art. 3 par. 1 lett. b e c, 5 par. 1 lett. b, 8 e 9 CSDDD Art. 5 par. 1 lett. c, art. 10 e 11 CSDDD.
d’azione preventiva che illustri le misure adeguate e gli indicatori per misurare i pro- gressi. Il piano deve essere costantemente adeguato in funzione dell’attività commer- ciale dell’impresa e della sua catena di attività 89. Sulla base del piano, le misure non devono essere adottate solo quando sussiste un pericolo, ma per prevenire ed evitare i potenziali rischi (principio della prevenzione). A tal fine le imprese ottengono garanzie contrattuali dai partner commerciali (diretti) contenenti il codice di condotta dell’im- presa90.
Lettera d: eliminano gli impatti negativi effettivi, ne riducono al minimo l’entità e predispongono un piano di misure correttive91
La lettera d disciplina l’obbligo di eliminare o ridurre gli impatti negativi effettivi (esi- stenti). Le misure devono essere adottate in maniera proporzionata alla gravità degli impatti negativi e al grado di coinvolgimento dell’impresa92. Le imprese devono pure predisporre un piano di misure correttive, nel quale definiscono indicatori qualitativi e quantitativi atti a misurare i progressi.
Per eliminare gli impatti negativi dei partner commerciali, l’impresa non deve ampliare ulteriormente una relazione d’affari esistente con il partner commerciale in questione o avviarne una nuova; quale ultima ratio deve sospenderla o interromperla, ma non per forza concluderla definitivamente93. Finché è ragionevole pensare che un solido piano d’azione o di misure correttive abbia prospettive di successo, il proseguimento di una relazione di affari di per sé non costituisce la base per una responsabilità civile o per sanzioni di diritto amministrativo. Prima di sospendere la relazione d’affari occorre pon- derare gli interessi: se gli impatti negativi che ne derivano risultano manifestamente più gravi di quelli che non è stato possibile evitare o di cui non è stato possibile ridurre l’entità, la relazione d’affari non va interrotta. Questo deve pure poter essere motivato dinanzi all’autorità di sorveglianza94. In caso di sospensione, occorre informare il part- ner commerciale e verificare costantemente la situazione.
Lettera e: rimediano agli impatti negativi effettivi95
Alla lettera e con «rimediano» si intende «ripristinano» (p. es. bonifica di suoli contami- nati, finanziamento di programmi scolastici per bambini in caso di lavoro minorile, com- pensazione finanziaria). A rigor di logica può riguardare soltanto impatti negativi esi- stenti o effettivi. Se un’impresa è responsabile degli impatti negativi, è tenuta a porvi Art. 10 par. 2 lett. a CSDDD. Art. 10 par. 2 lett. b CSDDD. Cfr. art. 11 CSDDD. Art. 11 par. 3 lett. a CSDDD. Art. 11 par. 7 CSDDD nella versione della direttiva Omnibus adottata dal Parlamento. Art. 11 par. 7 CSDDD nella versione della direttiva Omnibus adottata dal Parlamento. Cfr. art. 3 par. 1 lett. t e art. 12 CSDDD.
rimedio. In altri casi, ovvero se gli impatti negativi sono causati dal partner commerciale, l’impresa può porvi volontariamente rimedio e sfruttare le sue possibilità (p. es. contrat- tuali) d’influenzare il partner commerciale. Se non è più possibile ripristinare e quindi rimediare al danno, occorre versare un indennizzo o una compensazione adeguata.
Sostanzialmente il rimedio non tange la responsabilità. Tuttavia, il danno può essere già stato compensato del tutto o in parte tramite misure correttive, motivo per cui in tali casi la responsabilità decade per assenza di danni.
Lettera f: coinvolgono i soggetti interessati96
Con soggetti interessati s’intendono gli stakeholder, ossia persone, gruppi o organiz- zazioni che sono o potrebbero essere interessate dalle attività dell’impresa o rappre- sentarne gli interessi. Si tratta ad esempio dei collaboratori dell’impresa, dell’impresa che controlla o di quelli del suo partner commerciale, di sindacati e persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o possono essere direttamente minacciati dai pro- dotti, dai servizi e dalle attività commerciali dell’impresa, delle sue filiali e dei suoi part- ner commerciali.
Il corretto coinvolgimento presuppone un dialogo adeguato e sicuro con gli stakeholder entro termini adeguati e accessibile agli interessati. Le imprese devono sentire i sog- getti interessati, coinvolgerli attivamente e tenere conto delle loro esigenze quando at- tuano i loro obblighi di diligenza, in particolare per quanto riguarda le loro analisi dei rischi, la prevenzione e le misure correttive. Il coinvolgimento intende creare traspa- renza, garantire la partecipazione degli stakeholder e avere un effetto preventivo. Uno strumento importante a tal fine è la procedura di ricorso (v. lett. g).
Lettera g: allestiscono e gestiscono un meccanismo di segnalazione e una pro- cedura di ricorso per le persone interessate97
L’allestimento e la gestione di un meccanismo di segnalazione e di una procedura di ricorso per le persone interessate servono per coinvolgere i soggetti interessati (v. lett. f sopra). Il meccanismo di segnalazione e la procedura di ricorso possono essere com- binati e non tangono i procedimenti giudiziari o le misure amministrative (dell’autorità di sorveglianza).
Il meccanismo di segnalazione è un tipo di «sistema di preallarme» interno o esterno all’impresa, confidenziale, anonimo e a bassa soglia con carattere preventivo (p. es. portale online, e-mail, organo di mediazione). Consente a tutte le persone interessate di segnalare all’impresa un sospetto giustificato di rischi e (potenziali) infrazioni in ma- teria di diritti umani e ambiente riguardanti l’attività commerciale dell’impresa, dell’im- presa controllata o del partner commerciale.
Cfr. art. 3 par. 1 lett. n e art. 13 CSDDD. Art. 14 CSDDD.
È inoltre necessario predisporre una procedura pubblica e trasparente affinché tutte le persone interessate possano presentare un ricorso in relazione a violazioni dei diritti umani e dell’ambiente. La procedura di ricorso serve prevalentemente per rimediare agli impatti negativi effettivi e già verificatisi. Comprende una valutazione formale della situazione interno all’impresa e l’adozione di misure correttive. Le persone che hanno presentato un ricorso devono essere informate in merito al risultato, alla fondatezza e alle eventuali misure adottate.
Le imprese devono informare regolarmente in merito alle segnalazioni e ai ricorsi, va- lutare la procedura ed eventualmente adottare misure correttive.
Lettera h: sostengono in modo appropriato le piccole e medie imprese nella ca- tena di attività98
Le PMI non rientrano nel campo di applicazione della presente legge e quindi non sono soggette agli obblighi. Tuttavia, molte fanno parte della catena di attività (cfr. art. 3 lett. a) o sono partner commerciali (art. 3 lett. b) e quindi sono toccate indirettamente (p. es. devono rispettare il codice di condotta di grandi imprese e fornire garanzie). Pertanto, le grandi imprese soggette agli obblighi di diligenza devono fornire un soste- gno appropriato alle PMI tramite lo sviluppo di piattaforme online, l’elaborazione di mo- delli e factsheet, la messa a disposizione di helpdesk o mediante un sostegno finan- ziario (p. es. finanziamento di workshop o di programmi di formazione).
Per la definizione di PMI si fa riferimento al portale PMI del DEFR (Segreteria di Stato dell’economia, SECO) fondato sui dati della statistica strutturale delle imprese (STA- TENT) e dell’Ufficio federale di statistica (UST)99. Sono intese PMI le imprese con meno di 250 dipendenti.
Lettera i: monitorano l’efficacia delle misure100
La lettera i obbliga le imprese a valutare costantemente l’efficacia delle misure adottate dall’impresa, dalle imprese che controlla e dai partner commerciali, utilizzando indica- tori qualitativi e quantitativi, nonché a monitorarle e a valutarne regolarmente la perti- nenza per garantire un continuo miglioramento delle circostanze. Il controllo dell’effica- cia deve essere effettuato subito dopo modifiche sostanziali e quando subentrano nuovi rischi (p. es. nel caso di nuovi fornitori, mercati o conflitti), ma almeno ogni cinque anni.
Capoverso 3
Art. 20 CSDDD. www.pmi.admin.ch > Consigli pratici > Fatti e cifre > Cifre sulle PMI > Imprese e posti di lavoro. Art. 15 CSDDD nella versione della direttiva Omnibus.
Il capoverso 3 disciplina in un elenco esaustivo le misure da adottare per attuare gli obblighi di diligenza di cui ai capoversi 1 e 2 nonché per identificare e valutare in ma- niera approfondita i rischi.
Lettera a: identificano gli ambiti in cui gli impatti negativi sono più probabili o più gravi
Secondo la lettera a, le imprese devono identificare gli ambiti in cui gli impatti negativi sono più probabili o più gravi. I rischi vanno valutati in base alla probabilità e alla gravità. Ad esempio, è poco probabile che si verifichi un incendio in una fabbrica, ma sarebbe molto grave.
Questa valutazione viene fatta sulla base di informazioni accessibili all’impresa, ossia propri dati esistenti (di processi aziendali interni, indagini proprie, meccanismi di se- gnalazione e procedure di ricorso) o di informazioni esterne (p. es. studi, rapporti di ONG). Si tratta di informazioni e dati esistenti della propria attività commerciale, ossia di processi gestiti direttamente, di informazioni delle imprese controllate in seno al gruppo o dei partner commerciali nella catena di attività.
Lettera b: valutano in maniera approfondita gli ambiti identificati, considerando il contesto geografico, il settore, il prodotto, il servizio e il partner commerciale
L’impresa è tenuta valutare in maniera approfondita gli ambiti o i rischi identificati in cui gli impatti negativi sono più probabili o più gravi. Quanto più grave o probabile è una violazione dei diritti umani o un danno ambientale, con tanto più intensità deve agire l’impresa (p. es. monitorare in maniera più approfondita un fornitore in un Paese ad alto rischio di lavoro forzato rispetto a uno che si trova in un Paese con stabili norme sul lavoro). Occorre tenere conto della capacità dell’impresa di esercitare un’influenza sui partner commerciali che da soli o con l’impresa possono causare gli impatti negativi potenziali101.
Le risorse per le valutazioni approfondite devono quindi essere impiegate per i rischi più elevati. Conformemente al catalogo gli accertamenti approfonditi riguardano in par- ticolare (i) il contesto geografico (ad es. profili di rischio di Paesi, regioni, zone di con- flitto), (ii) il settore (ad es. tessile, materie prime, agricoltura), (iii) il prodotto/il servizio particolarmente a rischio (ad es. cacao, litio) e (iv) i partner commerciali (fornitori).
Lettera c: provvedono affinché i partner commerciali rispettino il codice di con- dotta
Secondo la lettera c, le imprese provvedono affinché i partner commerciali rispettino il codice di condotta. Adottano misure organizzative, contrattuali e di controllo adeguate
Art. 10 par. 1 lett. c CSDDD
nei confronti dei loro partner commerciali. Il rispetto va verificato costantemente. Mag- giore è il rischio di violazione dei diritti umani o di danni ambientali, tanto più è impor- tante garantire il rispetto del codice di condotta.
Se, ad esempio, sussiste un rischio elevato di lavoro minorile o di inquinamento delle acque presso i partner commerciali, non è sufficiente riprendere il codice di condotta nei propri contratti o allegarvelo. Generalmente le imprese devono raccogliere informa- zioni, tenere corsi di formazione ed effettuare controlli (in loco) e prevedere sanzioni contrattuali oppure, quale ultima radio, valutare se interrompere la relazione d’affari.
Capoverso 4
Secondo il capoverso 4 le imprese possono chiedere ai partner commerciali con meno di 5000 posti di lavoro a tempo pieno solo le informazioni non ottenibili in altro modo102.
Questa disposizione contiene una facilitazione per le imprese con meno di 5000 posti di lavoro a tempo pieno, tra cui anche tutte le PMI svizzere che sono partner commer- ciali di imprese soggette agli obblighi di diligenza e devono valutare in maniera appro- fondita i rischi secondo la lettera b. Le imprese soggette agli obblighi di diligenza spesso incaricano i partner commerciali (più piccoli) dei loro obblighi e gli chiedono informazioni dettagliate, il che può comportare un notevole onere amministrativo e fi- nanziario. Con questa norma s’intende evitare un onere eccessivo per le PMI e i partner commerciali nella catena di attività che contano meno di 5000 collaboratori o posti di lavoro a tempo pieno.
Solo in casi eccezionali le imprese soggette agli obblighi di diligenza possono chiedere ulteriori informazioni, in particolare quando non sono ottenibili in altro modo, ad esem- pio perché ne dispone solo impresa interessata. A tal fine le imprese utilizzano le fonti di dati e informazioni disponibili (p. es. di processi aziendali interni, indagini proprie, meccanismi di segnalazione e procedure di ricorso, studi esterni o rapporti delle ONG).
Capoverso 5
Con questo obbligo di informazione delle imprese controllate e dei partner commerciali nei confronti delle imprese soggette agli obblighi di diligenza, i loro obblighi dovrebbero poter essere adempiuti. Occorre fornire informazioni, ad esempio, sulle condizioni di lavoro, sulle norme di sicurezza o ambientali oppure sulla struttura della propria catena di approvvigionamento. Tali informazioni sono reperibili da certificati, rapporti interni d’ispezione o ricorsi interni. Le imprese interessate possono stipulare un accordo di riservatezza concernente le informazioni da fornire.
Una disposizione analoga è disciplinata all’art. 8 cpv. 2 lett. a CSDDD, secondo la modifica della direttiva Omnibus.
Il limite è dato dai segreti di fabbricazione e d’affari che riguarda ad esempio le proce- dure tecniche di fabbricazione, l’elenco dei clienti, i rapporti con i fornitori, i dati finan- ziari interni (prezzi di acquisto, calcoli dei prezzi ecc.) o i lanci di prodotto previsti.
Capoverso 6
Secondo il capoverso 6, il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza. A tal fine tiene conto di pertinenti standard internazionali riconosciuti, come le linee guida dell’OCSE del 2023 per le imprese multinazionali103, la guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile104 e le pertinenti direttive dell’UE (CSRD, CSDDD).
Articolo 7: Documentazione e relazione sull’adempimento degli obblighi di dili- genza105
L’articolo 7 disciplina la relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza, incluse le relative deroghe, la verifica esterna e le modalità (approvazione, lingua, pubblica- zione, conservazione ecc.).
Capoverso 1
Le imprese soggette agli obblighi di diligenza devono documentare sistematicamente l’adempimento dei loro obblighi di diligenza all’interno dell’impresa, ad esempio tramite analisi scritte dei rischi o verifiche dei fornitori. La documentazione deve essere strut- turata in modo che in particolare l’autorità di sorveglianza possa risalire in qualsiasi momento all’adempimento degli obblighi.
Capoverso 2
L’organo superiore di direzione o di amministrazione è tenuto a presentare la relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza; nel caso della SA il consiglio d’ammini- strazione (cfr. art. 716a cpv. 1 n. 1 CO) e nel caso della Sagl i gerenti (art. 810 CO). La relazione deve essere presentata ogni anno dopo la fine dell’esercizio, perché è pos- sibile rendere conto soltanto a posteriori.
Capoverso 3
La relazione è redatta in una lingua nazionale (italiano, francese, tedesco o roman- cio106) o in inglese.
www.oecd.org > Publications > Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa. www.oecd.org > Publications > Guida dell’OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile. Art. 16 CSDDD Art. 4 Cost..
Capoverso 4:
Secondo il primo periodo, le imprese soggette agli obblighi di diligenza e di presentare una relazione la fanno verificare secondo le disposizioni dell’articolo 13.
Secondo la CSDDD, non è prevista una simile verifica esterna della «comunicazione» sugli obblighi di diligenza107, tuttavia pare comunque opportuna. Il campo di applica- zione degli obblighi di diligenza e trasparenza (art. 4 segg.) e quello dell’obbligo di pre- sentare una relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 9 segg.) non coincidono comple- tamente, anche se solo poche imprese sottostanno a entrambe le regolamentazioni. Pertanto è necessario prevedere un obbligo di presentare una relazione per le imprese soggette agli obblighi di diligenza. Al contrario però tutte le imprese che devono pre- sentare una relazione sullo sviluppo sostenibile e al contempo adempiere agli obblighi di diligenza, sono esentate dall’obbligo di documentazione e relazione sull’adempi- mento degli obblighi di diligenza (cfr. cpv. 8), analogamente a quanto previsto nell’UE108.
La relazione è verificata secondo le disposizioni dell’articolo 13 previste per la verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile (verifica da parte di un’impresa di revisione, verifica con grado di sicurezza sufficiente ecc.). Si può quindi fare riferimento ai com- menti a tale disposizione.
Conformemente al secondo periodo, l’autorità di sorveglianza può, in deroga all’arti- colo 13 capoverso 2, chiedere che la relazione sia verificata con grado di sicurezza sufficiente. L’autorità di sorveglianza che incarica terzi ha questa possibilità, perché altrimenti dovrebbe effettuare la verifica autonomamente o incaricare un ufficio di revi- sione.
La normativa concernente l’obbligo di verifica provvede alla parità di trattamento delle imprese soggette agli obblighi di diligenza e quelle che devono presentare una rela- zione sullo sviluppo sostenibile. Riduce notevolmente l’onere di verifica e i costi dell’au- torità di sorveglianza.
Capoverso 5
Secondo la lettera a, l’organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il termine coincide con la data dell’assemblea generale annuale ordina-
Art. 16 CSDDD Art. 16 cpv. 2 CSDDD Art. 699 cpv. 2 CO.
Secondo la lettera b la relazione deve essere accessibile al pubblico per dieci anni almeno, ad esempio sul sito web dell’impresa.
Capoverso 6
Secondo il capoverso 6 le imprese trasmettono la relazione per via elettronica all’auto- rità di sorveglianza all’atto della pubblicazione. L’autorità di sorveglianza non conosce il momento della pubblicazione, pertanto la relazione deve esserle trasmessa separa- tamente. L’autorità di sorveglianza non deve essere tenuta a cercare le relazioni.
Capoverso 7
Per quanto riguarda la conservazione si rimanda alla disposizione consolidata di cui all’articolo 958f CO; decade il concetto di «tenuta» perché le relazioni, a differenza dei libri di commercio, non devono essere tenute (cfr. art. 964c cpv. 3 CO, art. 964h CO,
Come la relazione sulla gestione e la relazione di revisione, anche la relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza deve essere conservata per dieci anni su supporto cartaceo e munita di firma (art. 958f cpv. 2 CO). Occorre inoltre applicare l’or- dinanza del 24 aprile 2002110 sui libri di commercio (Olc).
Capoverso 8
La disposizione derogatoria di cui al capoverso 8 si basa sul diritto dell’UE111. Le im- prese a cui si applicano le disposizioni relative alla relazione sullo sviluppo sostenibile e alla relazione di cui al capitolo 2 sezione 2 della presente legge sono esentate dall’ob- bligo di presentare una relazione secondo i capoversi 2-7. In questo modo si evitano doppioni.
Articolo 8: Obbligo di annunciarsi e di collaborare
Capoverso 1
Il capoverso 1 contiene un obbligo di annunciarsi. Le imprese sono tenute a verificare il loro assoggettamento agli obblighi di cui all’articolo 4 e seguenti o il loro rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti relativi a obblighi di diligenza (art. 5). Se del caso, le imprese si annunciano (obbligo di segnalazione) in tempo utile all’Au- torità federale di sorveglianza dei revisori e di sostenibilità (autorità di sorveglianza).
110 RS 221.431 Art. 16 par. 2 CSDDD.
L’autorità deve sapere quali imprese sono soggette agli obblighi di diligenza, in modo da monitorarle costantemente e sistematicamente. Con l’obbligo di segnalazione, l’au- torità di sorveglianza ottiene una visione d’insieme sulle imprese interessate. Ciò per- mette anche di chiarire questioni di assoggettamento.
Se un’impresa che è tenuta a farlo omette di annunciarsi o viola l’obbligo di segnala- zione, l’autorità di sorveglianza adotta le misure adeguate (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. a).
Per quanto riguarda l’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 9 segg.) non vige un obbligo di segnalazione perché l’autorità di sorveglianza dei revisori e della sostenibilità non monitora l’adempimento degli obblighi per le imprese interessate di presentare una relazione, ma solo gli auditor di sostenibilità (art. 6a AP- LSR). Inoltre vige l’obbligo di informazione e di notificazione conformemente alla legge del 16 dicembre 2005112 sui revisori (art. 15a cpv. 1 lett. d LSR).
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina l’obbligo di collaborare dell’impresa nei confronti dell’autorità di sorveglianza e dei terzi cui essa fa capo (art. 23 cpv. 3). Le imprese soggette all’ob- bligo di collaborare devono fornire all’autorità di sorveglianza «informazioni», come ad esempio documenti cartacei o elettronici della corrispondenza (e-mail, lettere), verbali, direttive interne, relazioni di verifica, indicatori (p. es. salario o dati ambientali), contratti, codici di condotta, registrazioni tecniche, foto o video, ma anche risposte orali di orga- nizzazioni o collaboratori. Tali informazioni, adeguate, rilevanti e utili, servono all’auto- rità di sorveglianza per adempiere ai suoi obblighi (cfr. art. 21 e 23). Vige quindi il prin- cipio della proporzionalità. Le informazioni possono riguardare la struttura dell’impresa (filiali), la struttura della catena di approvvigionamento, zone geografiche a rischio, ma anche relazioni di verifica, relazioni sulla gestione, sistemi di sorveglianza, sistemi di gestione dei rischi, certificati, casi di segnalazione, relazioni sullo sviluppo sostenibile, piani di prevenzione, piani di misure correttive ecc.
Di regola, le imprese soggette agli obblighi di diligenza sono persone giuridiche che agiscono attraverso i loro organi (esecutivi) (art. 55 CC), nel caso della SA attraverso il consiglio d’amministrazione. Conformemente alla dottrina, applicabile per analogia, relativa alla legislazione sulla vigilanza sui mercati finanziari, questi obblighi non con- sistono in obblighi personali dei membri degli organi; i quali però possono essere ob- bligati a cooperare o a testimoniare ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1968113 sulla procedura amministrativa (PA) così come (gli altri) collaboratori dell’im- presa114. La fornitura di informazioni e la produzione di documenti avvengono su richie-
112 RS 221.302
113 RS 172.021; cfr. art. 14 segg. e 17 PA.
Cfr. BSK FINMAG-TRUFFER, art. 29 n. 8.
sta dell’autorità di sorveglianza. I documenti (in forma cartacea o su supporto elettro- nico) devono trovarsi nel dominio dell’impresa soggetta all’obbligo 115. Altre persone possono essere obbligate a testimoniare116 e a produrre documenti117 se una fattispe- cie non può essere sufficientemente chiarita in altro modo118.
Capoverso 3
Il capoverso 3 permette all’autorità di sorveglianza e ai terzi cui essa fa capo di effet- tuare un controllo efficace in loco. Il controllo deve presentare un legame materiale con gli obblighi dell’autorità ed essere proporzionato (p. es. in termini di tempo, di spazio e nel rispetto dei segreti d’affari). Le imprese svizzere devono quindi garantire l’accesso alla propria infrastruttura e a quella delle imprese che controllano.
Con «infrastruttura» s’intendono anzitutto i locali commerciali, tra cui quelli che servono per svolgere un’attività aziendale indipendente dal punto di vista economico e diretta a conseguire un guadagno (p. es. uffici, superfici di vendita, locali di produzione e depo- sito, postazioni di lavoro, reception, sale riunioni, laboratori ecc.). L’infrastruttura com- prende pure impianti ambientali e di sicurezza, sistemi informatici o operativi. Il controllo in loco prevede inoltre la visione di documenti, computer o impianti ambientali e di si- curezza. Ciò risulta dall’obbligo di fornire informazioni secondo il capoverso 2.
Capoverso 4
Secondo il capoverso 4 il Consiglio federale disciplina i dettagli in un’ordinanza. Si può trattare ad esempio della questione se sia necessario avvertire l’impresa della verifica dell’autorità di sorveglianza. Anche eventuali deroghe dal precedente annuncio pos- sono essere oggetto dell’ordinanza, se lo scopo della verifica lo richiede ad esempio a causa dell’effetto sorpresa o di un pericolo di inquinamento119.
Sezione 2: Obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile
Articolo 9: principio
Le disposizioni concernenti la relazione annuale sullo sviluppo sostenibile sono state oggetto di consultazione tra il 26 giugno e il 17 ottobre 2024120. Secondo tale progetto le disposizioni vigenti del CO (art. 964a segg. CO) sarebbero dovute essere inasprite BSK FINMAG-TRUFFER, art. 29 n. 14. Art. 14 segg. PA Art. 17 PA Cfr. BSK FINMAG-TRUFFER, art. 29 n 6. Disponibile all’indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > 2024 > Procedura di consultazione 2024/58.
e adeguate alla versione allora in vigore della direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26.06.2013), secondo la modifica della CSRD. Queste norme sono state riprese nel controprogetto indiretto, tenendo in parte conto dei risultati della consultazione 121. Al- cune disposizioni sono state collocate in un articolo separato (cfr. art. 12 «Norme»). Le disposizioni sono state pure adeguate alla CSRD secondo la versione della direttiva Omnibus dell’UE, in particolare per quanto riguarda i valori soglia, che sono stati au- mentati in conformità con il diritto dell’UE. In questo modo molte meno imprese rien- trano nel campo di applicazione, in particolare anche rispetto al diritto svizzero vigente (cfr. art. 964a segg. CO), il che consente di sgravare considerevolmente le imprese.
Capoverso 1:
Il campo di applicazione è stato adeguato alla direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26.06.2013) o alla CSRD, secondo la versione della direttiva Omnibus. Si fa inoltre riferimento al concetto di impresa di cui all’articolo 2.
Sono interessate le imprese svizzere secondo l’articolo 2 capoverso 1, che devono pre- sentare una relazione annuale sullo sviluppo sostenibile se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, contano per due esercizi consecutivi (i) più di 1000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua e realizzano (ii) una cifra d’affari superiore a 450 milioni di franchi a livello mondiale.
Per stabilire i mille posti di lavoro a tempo pieno in media annua non è determinante il numero di persone impiegate, bensì il grado di occupazione di tutte le persone fisiche (FTE) che hanno un contratto di lavoro o di mandato con l’impresa. È necessario sol- tanto un rapporto contrattuale; il luogo di lavoro e la posizione rivestita non hanno im- portanza.122
In assenza di una definizione legale, secondo la dottrina vigente la cifra d’affari corri- sponde all’importo netto dei ricavi o al fatturato netto da forniture e prestazioni dell’im- presa e deve figurare separatamente nel conto economico (secondo l’art. 959b cpv. 2
A differenza del diritto vigente (art. 964a cpv. 1 n. 3 lett. a CO), decade il valore soglia della somma di bilancio (da una parte, totale degli elementi patrimoniali o attivi, dall’al- tra, totale dei fondi di finanziamento o passivi di un’impresa alla data di chiusura del bilancio124).
Disponibile all’indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > 2024 > Procedura di consultazione 2024/58 > Pareri > Rapporto sui risultati. BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 n. 21 con ulteriori indicazioni. BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, art. 727 n. 18. Cfr. art. 959 cpv. 1, secondo periodo CO.
Capoverso 2
Il capoverso 2 contiene una cosiddetta regolamentazione per Stati terzi (cfr. anche art. 4 cpv. 2 e 4 per gli obblighi di diligenza). Si applica alle imprese svizzere controllate da un’impresa con sede all’estero o alle succursali svizzere di un’impresa con sede all’estero. Esse sono tenute a presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile se, unitamente alle imprese svizzere o estere da esse controllate, negli ultimi due esercizi hanno realizzato una cifra d’affari superiore a 450 milioni di franchi nel mercato sviz- zero.
Capoverso 3
Le imprese che rientrano nel campo di applicazione del capoverso 2 e che quindi sono tenute a presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile devono nominare un man- datario in Svizzera e autorizzarlo a collaborare con l’autorità di sorveglianza, analoga- mente alle imprese soggette alla regolamentazione per Stati terzi concernente gli ob- blighi di diligenza. Si fa riferimento ai commenti all’articolo 4 capoverso 4.
Articolo 10: Esenzione dall’obbligo di presentare una relazione
Capoverso 1:
Il capoverso 1 contiene una disposizione derogatoria per le imprese svizzere concer- nente la presentazione di una relazione sullo sviluppo sostenibile (secondo l’art. 9) e disciplina i requisiti.
Lettera a: Esenzione delle imprese che presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente
Sono esentate dall’obbligo le imprese che presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente ad esempio sulla base del diritto di un Paese membro dell’UE che attua le prescrizioni della direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE del 26.06.2013), secondo la modifica della CSRD o secondo la versione della direttiva Omnibus.
Tali imprese sono esentate dalle modalità di attuazione degli obblighi di presentare una relazione secondo gli articoli 11-13 perché adempiono già tali obblighi in virtù del diritto estero. Queste sottostanno però all’articolo 14 (lingua, formato e pubblicazione) e al controllo da parte dell’autorità di sorveglianza.
Lettera b: Esenzione delle imprese che sono controllate da un’altra impresa
Un’altra deroga è prevista per le imprese che sono controllate da un’altra impresa, se l’impresa controllata o la società madre rientra nel campo di applicazione dell’articolo 9 capoverso 1 o 2. In tal modo s’intendono evitare doppioni della rendicontazione in seno al gruppo. La normativa corrisponde al vigente articolo 964a capoverso 2 numero 1 CO. In tali casi spetta alla società madre presentare la relazione per l’intero gruppo ed è necessario un controllo conformemente all’articolo 963 capoverso 2 CO. Affinché sussista un gruppo o un controllo non serve un dominio effettivo da parte della società
madre sulle imprese controllate e quindi nemmeno una direzione unitaria; secondo la suddetta disposizione è infatti sufficiente la possibilità di un dominio, ad esempio se la società madre dispone in modo diretto o indiretto della maggioranza dei voti (principio di controllo)125.
L’obbligo di presentare una relazione decade anche se l’impresa che controlla presenta «in forza del diritto estero» una relazione «equivalente» sullo sviluppo sostenibile (lett. b n. 2). La normativa corrisponde al vigente articolo 964a capoverso 2 numero 2 CO. Sono considerate equivalenti le relazioni conformi a una norma designata dal Con- siglio federale in virtù dell’articolo 12 capoverso 1. Tale «riconoscimento di equiva- lenza» delle relazioni da parte della Svizzera è anch’esso teso a evitare doppioni della rendicontazione in seno al gruppo.
Tali imprese sono esentate dalle modalità di attuazione degli obblighi di presentare una relazione secondo gli articoli 11-13, perché la società madre adempie già i pertinenti obblighi (in virtù del diritto estero). Queste sottostanno però all’articolo 14 (lingua, for- mato e pubblicazione) e al controllo da parte dell’autorità di sorveglianza.
Lettera c: Esenzione delle società di partecipazione
La lettera c esenta le società di partecipazione dall’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile. Per società di partecipazione s’intende un’impresa che per- segue lo scopo esclusivo o prevalente di acquistare, detenere o amministrare parteci- pazioni nelle imprese controllate («società holding») e che non svolge attività operative né assume funzioni di direzione, amministrazione o prestazione di servizi per tali im- prese.
Lo scopo corrisponde anzitutto a quello incluso nello statuto, se la forma giuridica ne richiede uno (p. es. la SA), o a quello indicato nel registro di commercio (p. es. nel caso delle imprese individuali) o nel contratto di società (p. es. nel caso della società in nome collettivo e della società in accomandita). È determinante l’attività commerciale effetti- vamente esercitata anche se si differenzia da quella indicata nello statuto. La società non può svolgere un’attività operativa e quindi nemmeno gestire un’impresa commer- ciale126 e ad esempio fabbricare prodotti, esercitare il commercio o fornire servizi e quindi generare ricavi.
Di regola, la società di partecipazione dispone di un personale molto ridotto o non ne dispone affatto e i suoi ricavi devono essere costituiti esclusivamente o prevalente- mente da dividendi (di imprese controllate) o da vendite di partecipazioni. Non può nemmeno esercitare funzioni di direzione, di amministrazione o prestare servizi alle imprese controllate (p. es. nei settori della strategia, delle finanze, dell’informatica, delle
MESSAGGIO del 21 dic. 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adegua- mento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali); FF 2008 1321, in particolare 1451 Per il concetto di «impresa commerciale» cfr. commenti sulla definizione di impresa dell’art. 2 cpv. 1
risorse umane o del diritto). Una società di partecipazione non possiede locali commer- ciali propri ma dispone di un domicilio legale con c/o (p. es. domiciliazione presso uno studio legale o un’impresa fiduciaria)127.
Tali imprese sono esentate dagli obblighi di presentare una relazione secondo gli arti- coli 11-14 e pertanto non sono sorvegliate (da un’autorità federale) in virtù della pre- sente legge.
Capoverso 2
Le imprese che presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente secondo il capoverso 1 lettera a, indicano nella relazione gli standard equivalenti che rispettano. Pubblicano, per via elettronica ed entro sei mesi dalla fine dell’esercizio, la relazione presentata in forza del diritto estero e la trasmettono elettronicamente all’autorità di sorveglianza all’atto della pubblicazione.
Capoverso 3
Le imprese che secondo il capoverso 1 lettera b sono esentate dall’obbligo di presen- tare una relazione (filiali) devono indicare nella relazione sulla gestione 128 l’impresa nella cui relazione sono incluse. Pubblicano la relazione per via elettronica non appena è disponibile e la trasmettono elettronicamente all’autorità di sorveglianza al più tardi all’atto della pubblicazione.
Articolo 11: Scopo e contenuto della relazione
Capoverso 1:
La relazione deve essere redatta secondo il principio della doppia rilevanza ovvero della cosiddetta prospettiva outside-in- e inside-out129. Nel capoverso 1 tale principio è reso con la seguente formulazione: la relazione sullo sviluppo sostenibile contiene le informazioni necessarie a comprendere sia l’impatto delle attività dell’impresa sulle questioni dello sviluppo sostenibile (prospettiva inside-out) sia il modo in cui tali que- stioni influiscono sull’andamento dell’impresa, i suoi risultati e la sua situazione (pro- spettiva outside-in). In altre parole, le imprese sono tenute a rendere conto sia dell’im- patto delle loro attività sull’essere umano e sull’ambiente sia delle ripercussioni delle questioni dello sviluppo sostenibile sull’impresa130.
Cfr. BSK GwG-MEYER/RYHNER, art. 4 n. 137 segg. con ulteriori rimandi, in relazione al concetto di «società di sede». Cfr. art. 958 cpv. 2 CO. Cfr. art. 19a cpv. 1 e art. 29a cpv. 1 della direttiva 2013/34/UE del 26.6.2013, secondo l’aggiunta della CSRD. Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dic. 2022, consid. 29.
In virtù del diritto vigente (cfr. art. 964b cpv. 2 secondo periodo CO), nel quale è già applicato il principio della «doppia rilevanza», la nuova formulazione chiarisce che, in conformità con il diritto europeo, ogni aspetto essenziale va osservato autonomamente e che quindi devono essere fornite sia le informazioni essenziali per entrambe le pro- spettive sia quelle essenziali solo per una prospettiva131.
Capoverso 2
Il capoverso 2 fornisce una panoramica sulla portata e i temi su cui verte la relazione (cfr. cpv. 2 lett. a-d). Si basa sulla terminologia dell’articolo 964b capoverso 1 CO (fat- tori ambientali, questioni in materia di diritti umani ecc.)132.
Lettera a: fattori ambientali, in particolare la situazione relativa al raggiungi- mento dell’obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050 per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto al livello preindustriale
Secondo la lettera a occorre riferire in merito ai «fattori ambientali», quindi in particolare in merito alla situazione relativa al raggiungimento dell’obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050 per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto al livello preindustriale. La formulazione si rifà a quella dell’articolo 3 della legge fede- rale del 30 settembre 2022133 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innova- zione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli). Anche il diritto vigente pre- vede l’obbligo di fornire ragguagli sugli obiettivi in materia di emissioni di CO 2
Si tratta in particolare dei seguenti fattori ambientali:
la protezione del clima, anche in riferimento alle emissioni di gas serra Scope 1, 2 e 3 secondo l’attuale Protocollo GHG (GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard)134, compreso l’adeguamento ai cambiamenti climatici;
le risorse idriche e marine;
lo sfruttamento delle risorse e l’economia circolare;
l’inquinamento (del suolo, delle acque e dell’aria);
la biodiversità e gli ecosistemi.
Nelle informazioni da pubblicare rientrano anche l’impatto dei fattori ambientali sulla salute dell’uomo e sulla sicurezza, lo sfruttamento di energie rinnovabili e non rinnova- bili, inclusa l’esposizione dell’impresa ad attività connesse a carbone, petrolio e gas.
Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dic. 2022, consid. 29. Cfr. Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.2 segg. 133 FF 2022 2403 Cfr. https://ghgprotocol.org/corporate-standard
In linea con il principio true-and-fair della rendicontazione finanziaria devono essere illustrati tutti gli impatti rilevanti sull’ambiente lungo l’intera catena del valore, ossia dall’estrazione di materie prime fino allo smaltimento.
Lettera b: questioni sociali, comprese quelle in materia di personale
Le questioni sociali comprendono essenzialmente gli stessi punti che devono già es- sere inclusi nella relazione secondo il diritto vigente (cfr. art. 964b cpv. 1 CO). Vi rien- trano ad esempio le informazioni sulle misure per proteggere i vari gruppi d’interesse (azionisti, collaboratori, clienti, fornitori, creditori, media, sindacati, autorità, gruppi d’in- teresse critici, comunità locali ecc.). In considerazione della loro grande importanza, le «questioni in materia di personale» sono esplicitamente menzionate nel testo di legge. Occorre rendere conto anche del dialogo sociale e della comunicazione con i gruppi di interesse135.
Le «questioni in materia di personale» rientrano ora nelle «questioni sociali», poiché anche i collaboratori costituiscono un grande gruppo di interesse dell’impresa. La rela- zione su questo aspetto si fonda sulle convenzioni fondamentali dell’OIL 136 e deve esprimersi in particolare (i) sulle condizioni di lavoro dei collaboratori, (ii) sul rispetto del diritto del personale di essere informato e consultato, (iii) sul rispetto dei diritti dei sindacati, sulla protezione della salute e sulla sicurezza del personale sul posto di la- voro, (iv) sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze, (v) sulla parità tra donna e uomo137, (vi) su aspetti della diversità negli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza dell’impresa, (vii) sulle misure contro la violenza e le molestie, (viii) sull’inclusione di persone disabili, (ix) sulla compatibilità tra lavoro e vita privata138.
Lettera c: questioni in materia di diritti umani
Con l’espressione «questioni in materia di diritti umani» si intendono gli stessi punti contemplati dal diritto vigente (art. 964b cpv. 1 primo periodo CO). 139
Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.2.3, consultabile all’indirizzo www.parlament.ch > 16.077 > Documenti delle commissioni pubblici > Office fédéral de la justice: Transparence sur les questions non finan- cières et devoirs de diligence et transparence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et de travail des enfants (non disponibile in italiano). Tra le convenzioni fondamentali dell’OIL rientrano: Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9); Conven- zione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7); Convenzione n. 98 concernente l’applica- zione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva (RS 0.822.719.9); Convenzione n.100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0); Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5); Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1); Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8); Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2). Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.2.4, consultabile all’indirizzo www.parlament.ch > 16.077 > Documenti delle commissioni pubblici > Office fédéral de la justice: Transparence sur les questions non finan- cières et devoirs de diligence et transparence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et de travail des enfants (non disponibile in italiano). BSK OR II-OSER/MATTLE, art. 964b n. 8; art. 29b par. 2 lett. b, n. i) e ii) della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.2.5, consultabile all’indirizzo www.parlament.ch > 16.077 > Documenti delle commissioni pubblici > Office fédéral de la justice: Transparence sur les questions non finan-
cières et devoirs de diligence et transparence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et de travail des enfants (non disponibile in italiano). 52/147
Per diritti umani s’intendono i diritti di libertà e autonomia basati sulla morale, che spet- tano individualmente a ogni essere umano140. Sono giustificati da riferimenti alla natura umana, devono essere uguali per tutti e spettare ovunque a tutti gli esseri umani; sono pertanto considerati universali, sono inalienabili e indivisibili141.
Secondo i principi guida dell’ONU su imprese e diritti umani142 (cfr. il commento ai prin- cipi guida n. 12) le imprese possono avere un impatto su tutti i diritti umani riconosciuti a livello internazionale. Di conseguenza anche la responsabilità delle imprese si estende quantitativamente a tutti questi diritti. Sotto il profilo qualitativo la responsabilità delle imprese implica l’obbligo di rispettare i diritti umani; d’altra parte, agli Stati in- combe l’obbligo di proteggerli e garantirli.
L’obbligo di rendere conto in materia di diritti umani deve basarsi innanzitutto sulle per- tinenti disposizioni internazionali vincolanti per la Svizzera, ossia quelle ratificate dalla Svizzera e approvate dall’autorità competente (Parlamento, Consiglio federale) nella pertinente procedura interna. Le norme internazionali vincolanti si trovano in particolare negli atti normativi seguenti143: (i) Patto internazionale relativo ai diritti economici, so- ciali e culturali (Patto I dell’ONU)144, (ii) Patto internazionale relativo ai diritti civili e po- litici (Patto II dell’ONU)145, (iii) Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD)146, (iv) Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW)147, (v) Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) 148, (vi) Con- venzione sui diritti del fanciullo (CRC)149, (vii) Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)150, (viii) Convenzione internazionale per la protezione di tutte le per- sone dalla sparizione forzata (CED)151 e (ix) le convenzioni fondamentali dell’OIL152.
Lettera d: questioni in materia di governo d’impresa, compresi provvedimenti or- ganizzativi volti a contrastare la corruzione
Le «questioni in materia di governo d’impresa» comprendono anche la «lotta alla cor- ruzione», già menzionata nel diritto vigente (art. 964b cpv. 1, primo periodo CO).153
WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4a ed., Basilea 2019, pag. 35. WALTER KÄLIN/JÖRG KÜNZLI, Universeller Menschenrechtsschutz, 4a ed., Basilea 2019, pag. 35 seg. www.nap-bhr.admin.ch > Documentazioni e risorse > Documentazione e studi > Documenti di base > Principi guida delle Nazioni Unite su im- prese e diritti umani. Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.2.5 e Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del 18 mag. 2018 in merito alle proposte della Commissione per un controprogetto indiretto all’iniziativa popo- lare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente», pag. 9 seg. 144 RS 0.103.1 145 RS 0.103.2 146 RS 0.104 147 RS 0.108 148 RS 0.105 149 RS 0.107 150 RS 0.109 151 RS 0.103.3 Cfr. n. marg. 139. S’intendono tutte le attività volte a lottare contro atti contemplati dal diritto penale in materia di corruzione. Le fattispecie che rientrano nella corruzione sono in particolare la «concessione di vantaggi» (art. 322quinquies CP), la «corruzione attiva» di pubblici ufficiali svizzeri o stranieri
Occorre in particolare riferire in merito (i) al ruolo degli organi superiori di direzione, di amministrazione o di sorveglianza di un’impresa per quanto riguarda le questioni dello sviluppo sostenibile, (ii) alla presenza delle conoscenze tecniche necessarie per svol- gere tale ruolo, (iii) l’accesso che tali organi hanno a tali conoscenze tecniche. La rela- zione deve inoltre indicare se l’impresa adotta una strategia in termini di incentivi offerti ai membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e collegati a questioni dello sviluppo sostenibile.
Deve includere pure questioni in materia di governo d’impresa, ossia informazioni sui sistemi interni di controllo e gestione dei rischi (SCI). Oltre a quelle sulla lotta alla cor- ruzione, sono richieste anche informazioni sulla protezione degli informatori e del be- nessere degli animali, sulle attività e gli impegni dell’impresa volti a esercitare la sua influenza politica (incl. le sue attività di lobbying) nonché sulla qualità e la cura dei rap- porti con la clientela e i fornitori (incl. le pratiche di pagamento, in particolare in riferi- mento ai pagamenti tardivi alle PMI)154.
Capoverso 3
Questa disposizione specifica il contenuto della relazione.
Lettera a: una descrizione del modello aziendale e della strategia dell’impresa155
Nel modello aziendale l’impresa illustra il modo in cui realizza un valore aggiunto per i clienti e un utile per sé stessa156. Nella relazione va quindi spiegato il modo logico di funzionamento dell’impresa, in particolare il modo specifico in cui realizza il proprio utile157. La descrizione del modello aziendale aiuta a comprendere, analizzare e comu- nicare i fattori determinanti del successo (o insuccesso) dell’impresa. La relazione deve esprimersi nel senso sopra descritto in merito al modello aziendale dell’impresa o a quello delle imprese da essa controllate in seno al gruppo. Il punto di partenza è lo scopo dell’impresa iscritto nel registro di commercio.
La strategia può essere definita come il comportamento a lungo termine o la combina- zione di misure dell’impresa nei confronti del suo ambiente volte a realizzare i suoi obiettivi a lungo termine158. Nella teoria delle decisioni o dei giochi sono considerate
(art. 322ter e 322septies CP) nonché la «corruzione di privati» attiva o passiva (art. 322octies e 322novies CP); Cfr. anche Rapporto esplicativo del
19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.2.6.
Consid. 50. Art. 29b par. 2 lett. c, i) - v), direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. Art. 9a par. 2 lett. a e art. 29a par. 2 lett. a della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (stato: 16.10.2025). Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.9. Cfr. definizione di «modello di business» su WIKIPEDIA (stato: 16.10.2025); Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dic. 2022, consid. 30. GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (stato: 20.11.2025).
strategie tutte le regole il cui rispetto aumenta la probabilità del verificarsi di un avveni- mento auspicato159.
La descrizione del modello aziendale e della strategia dell’impresa contiene in partico- lare informazioni in merito:
alla resistenza del modello aziendale e della strategia dell’impresa di fronte ai rischi in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile;
alle opportunità dell’impresa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile;
ai piani dell’impresa, inclusi i provvedimenti di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, volti a garantire che il modello aziendale e la strategia dell’im- presa siano compatibili con la transizione verso un’economia sostenibile e con l’obiettivo delle emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050; e, se del caso, all’esposizione dell’impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
al modo in cui il modello aziendale e la strategia dell’impresa tengono conto degli interessi dei suoi soggetti interessati e dell’impatto delle sue attività sulle questioni dello sviluppo sostenibile;
alle modalità di attuazione della strategia dell’impresa in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile.
Lettera b: una descrizione dello scadenzario definito dall’impresa per realizzare i propri obiettivi di sviluppo sostenibile160
Ciascuna impresa o gruppo deve porsi degli obiettivi in relazione allo sviluppo sosteni- bile e illustrarli nella relazione161 secondo un quadro di riferimento di larga applicazione ai fini della comparabilità. Le imprese devono riferire anche in merito a eventuali pro- gressi. Nello scadenziario le imprese devono illustrare sull’asse temporale quando in- tendono realizzare i singoli obiettivi. Sono rilevanti soprattutto gli obiettivi volti a ridurre le emissioni di gas serra (entro il 2050) in linea con l’«Accordo di Parigi» dell’ONU del 12 dicembre 2015162 e la «Convenzione del 5 giugno 1992163 sulla diversità biologica» dell’ONU164 nonché con gli articoli 1 e 3 LOCli. Secondo la direttiva contabile (direttiva
GABLER, Wirtschaftslexikon, Das Wissen der Experten (stato: 20.11.2025). Art. 19a par. 2 lett. b e art. 29a par. 2 lett. b della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. Art. 19a par. 2 lett. b e art. 29a par. 2 lett. b della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. Accordo di Parigi sul clima, RS 0.814.012 Convenzione sulla diversità biologica, RS 0.451.43 Cfr. art. 19a par. 2 lett. b e art. 29a par. 2 lett. b della direttiva 2013/34/EU del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD.
2013/34/UE del 26.06.2013), nella versione della CSRD le imprese devono fornire an- che una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell’impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive165.
Nella Strategia per uno sviluppo sostenibile (SSS 2030)166 il Consiglio federale ha sta- bilito le priorità per l’attuazione dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 167 in Sviz- zera. La SSS 2030 è accompagnata da piani d’azione che contengono misure volte ad affrontare le varie sfide. «La definizione di sviluppo sostenibile del Consiglio federale è la seguente: uno sviluppo sostenibile consente di soddisfare le esigenze fondamentali di tutti e garantisce una buona qualità di vita nel mondo, oggi e in futuro. Esso tiene conto in egual misura, in modo equilibrato e integrato delle tre dimensioni – responsa- bilità ecologica, solidarietà sociale e capacità economica – e prende in considerazione la capacità di sopportazione degli ecosistemi globali. Con i suoi principi di base e i 17 obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile, l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) rappresenta, in tale ambito, il quadro di riferimento»168.
Lettera c: una descrizione del ruolo e delle conoscenze tecniche dell’organo su- periore di direzione o di amministrazione in merito alle questioni dello sviluppo sostenibile169
In questo contesto si può rinviare alle spiegazioni relative alle questioni in materia di governo d’impresa, compresi i provvedimenti organizzativi volti a contrastare la corru- zione.
Lettera d: una descrizione della politica aziendale in merito alle questioni dello sviluppo sostenibile170
La politica aziendale comprende le misure e le decisioni che concretizzano la filosofia dell’impresa e una situazione auspicata (visione), ma che sono ancora relativamente astratte rispetto alle decisioni concrete, ad esempio quelle sui prodotti e sui luoghi di produzione. La politica aziendale regola in particolare il comportamento verso l’esterno
Cfr. art. 19a par. 2 lett. b e art. 29a par. 2 lett. b della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030, disponibile all’indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 > Documenti. L’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, disponibile all’indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > L’Agenda 2030 > Documenti. Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030, pag. 6, disponibile all’indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Strategia per uno svi- luppo sostenibile 2030 > Documenti. Art. 19a par. 2 lett. c e art. 29a par. 2 lett. c della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. Art. 19a par. 2 lett. d e art. 29a par. 2 lett. d della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD.
(verso i gruppi d’interesse) e verso l’interno (verso i collaboratori).171 «Politica azien- dale» è un termine generico per lo statuto (ordine interno) e la cultura (gamma di valori).
Nel caso della SA, il consiglio d’amministrazione ha, tra le altre cose, l’attribuzione in- trasmissibile e inalienabile dell’alta direzione della società (art. 716a cpv. 1 n. 1 CO). Tale compito comprende anche la definizione della suddetta politica aziendale, com- presi gli obiettivi e le strategie per realizzarla172.
Lettera e: informazioni su eventuali sistemi di incentivi per i membri dell’organo superiore di direzione, di amministrazione o di gestione173
I sistemi di incentivi possono motivare gli organi, i dirigenti e i collaboratori ad agire nell’impresa a lungo termine e in modo sostenibile. Volti a contribuire a perseguire con coerenza gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e a non perderli di vista, gli eventuali sistemi di incentivi devono avere un rapporto diretto con gli obiettivi dello sviluppo so- stenibile. Possono ad esempio includere la determinazione di obiettivi sulle questioni dello sviluppo sostenibile o sulle retribuzioni (fisse o variabili) ecc.
Le imprese devono fornire informazioni su eventuali sistemi di incentivi per i membri dell’organo superiore di direzione, di amministrazione o di gestione 174 (ed eventual- mente per altri dirigenti o organi fattuali175, in particolare nei gruppi), al fine di raggiun- gere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. In caso affermativo, la relazione deve illu- strare la loro impostazione. Si tratta di informazioni qualitative che possono contenere anche dati quantitativi (p. es. sull’ammontare delle retribuzioni).
Per le retribuzioni versate dalle società quotate in borsa occorre inoltre tenere conto degli articoli 732 e seguenti CO (comitato di retribuzione, relazione sulle retribuzioni, voto dell’assemblea generale, durata dei contratti, retribuzioni vietate ecc.).
Lettera f: una descrizione delle procedure di dovuta diligenza applicate dall’im- presa in funzione del rischio176
La disposizione prevede la descrizione delle procedure di dovuta diligenza (procedure di due-diligence177) applicate in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile di cui
Cfr. definizione di «Unternehmenspolitik» su Wikipedia (non disponibile in italiano; stato: 28.10.2025). BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 366. Art. 19a par. 2 lett. e e art. 29a par. 2 lett. e della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. La normativa è rilevante per la società anonima in particolare nei casi in cui la gestione è delegata a terzi (cfr. art. 716b CO). BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 2022, § 9, n. marg. 128 segg., con ulteriori indicazioni. Art. 19a par. 2 lett. f e art. 29a par. 2 lett. f della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. Cfr. art. 19a par. 2 lett. f punto i) e art. 29a par. 1 lett. f punto i) della direttiva 2013/34/UE secondo la modifica della CSRD, cfr. anche le linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d’impresa.
al capoverso 2 (fattori ambientali e questioni sociali, comprese quelle in materia di per- sonale e di diritti umani nonché in materia di governo d’impresa, compresi provvedi- menti organizzativi volti a contrastare la corruzione).
Le imprese devono dichiarare in quali ambiti dello sviluppo sostenibile effettuano le procedure di dovuta diligenza e il modo in cui sono impostate. Devono spiegare come si comportano concretamente i suddetti ambiti, come individuano e valutano i rischi e quali misure hanno adottato o intendono adottare (procedura di dovuta diligenza)178. In questo contesto occorre in particolare riferire in merito alla strategia e al codice di con- dotta e la relativa inclusione nella politica aziendale e nel sistema di gestione dei rischi, incluso il piano di gestione dei rischi.
Secondo l’articolo 7 capoverso 8 le imprese che redigono una relazione sullo sviluppo sostenibile sono esentate dall’obbligo di presentare una relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza; questo permette di evitare doppioni.
Lettera g: una descrizione dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, le- gati all’attività commerciale dell'impresa e alla sua catena del valore, nonché una descrizione delle misure adottate per individuarli e monitorarli179
Secondo la lettera g devono essere descritti i principali impatti negativi legati all’attività commerciale dell’impresa. Per «impatti negativi» s’intendono danni effettivi o potenziali (danni a persone, danni materiali, danni all’ambiente, all’immagine ecc.). Va applicato un approccio basato sui rischi, ossia gli impatti devono essere priorizzati, valutati e classificati in funzione della gravità del danno e della probabilità che si verifichi (gravità dell’impatto su persone e ambiente, numero di soggetti coinvolti effettivi o potenziali, portata del danno, costi per ristabilire la situazione originaria ecc.). Gli impatti negativi includono quindi tutte le conseguenze negative certe e probabili delle attività dell’im- presa, inclusi i suoi prodotti e servizi, sulle questioni dello sviluppo sostenibile (prospet- tiva inside‑out), ma anche le conseguenze delle questioni dello sviluppo sostenibile sull’impresa (prospettiva outside‑in).
Il concetto di «catena del valore» non corrisponde a quello di «catena di attività» (art. 3 lett. a), A tal fine è possibile fare riferimento agli ESRS180 sviluppati, o in fase di svi- luppo, dall’EFRAG181 e più precisamente alla loro definizione inclusa nella tabella 2 dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2023/2772 della Commissione, del 31 luglio 2023 che integra la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi di rendicontazione di sostenibilità182. La catena del valore
Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.10. Art. 19a par. 2 lett. f e art. 29a par. 2 lett. f della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. https://efrag.org > Sustainability reporting. https://efrag.org. https://esrs-nachhaltigkeitsberichterstattung.de/esrs/uebersicht >Anhang II – ESRS Nachhaltigkeitsberichterstattung.
comprende pertanto tutte le attività, le risorse e i rapporti di un’impresa e del suo am- biente esterno, che contribuiscono a sviluppare, fornire, utilizzare e smaltire prodotti o servizi. Include sia processi interni sia attività di fornitura, vendita e promozione sia il contesto finanziario, geografico, geopolitico e normativo in cui l’impresa opera. Sono coinvolti gli attori a monte e a valle, ovvero fornitori, partner commerciali e clienti.
Inoltre, secondo la lettera g devono essere descritte le misure adottate per individuare e monitorare gli impatti, ovvero gli strumenti o i processi che servono per contrastare gli impatti negativi.
Lettera h: una descrizione delle misure adottate dall’impresa per prevenire, atte- nuare o eliminare gli impatti negativi, effettivi o potenziali, di cui alla lettera g, o per porvi fine, nonché una descrizione dei risultati di tali misure
Secondo la lettera h vanno illustrate tutte le misure ovvero tutte le azioni intraprese dall’impresa per prevenire, attenuare o eliminare gli impatti negativi e i danni, effettivi o potenziali, o per porvi fine. Le imprese devono rendere conto anche dei risultati di tali misure, ossia indicare se hanno avuto successo o no. Per impatti negativi si intendono quelli di cui alla lettera g.
Lettera i: una descrizione dei principali rischi per l'impresa e una descrizione delle modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa
Con «rischi» s’intendono sia quelli finanziari dell’attività commerciale (esito negativo di un progetto con conseguente danno, perdita, insuccesso ecc.) sia quelli in relazione alle questioni dello sviluppo sostenibile (fattori ambientali, questioni sociali [comprese quelle in materia di personale], in materia di diritti umani e di governo d’impresa), com- presi i rischi di reputazione183.
Oltre che degli sforzi dell’impresa a favore di beni giuridici protetti, la relazione deve rendere conto anche dell’impatto negativo delle attività o delle omissioni dell’im- presa184.
Lettera j: i parametri e gli indicatori rilevanti per le informazioni di cui alle lettere a-i
Cfr. anche Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 sul controprogetto (CO) (non disponibile in italiano), n. 5.1.11, consultabile all’indirizzo www.parlament.ch > 16.077 > Documenti delle commissioni pubblici > Office fédéral de la justice: Transparence sur les questions non finan- cières et devoirs de diligence et transparence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et de travail des enfants (non disponibile in italiano). Cfr. ECKARD REHBINDER, Corporate Social Responsibility – von der gesellschaftspolitischen Forderung zur rechtlichen Verankerung, in: Corpo- rate Social Responsibility (CSR), Die Richtlinie 2014/95/EU – Chancen und Herausforderungen, DEINER/SCHRADER/STOLL (a c. di), Gesellschaft und Nachhaltigkeit, Vol. 4, Kassel.
I parametri e gli indicatori rilevanti per le questioni dello sviluppo sostenibile di cui al capoverso 3 lettere a-i devono riferirsi: i) al modello aziendale e alla strategia dell’im- presa; ii) agli obiettivi di sviluppo sostenibile; iii) al ruolo dell’organo superiore di dire- zione o di amministrazione in merito alle questioni dello sviluppo sostenibile; (iv) alla politica aziendale in merito alle questioni dello sviluppo sostenibile; (v) ai sistemi di incentivi per i membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; (vi) alle procedure di dovuta diligenza; (vii) agli impatti negativi legati all’attività commerciale dell’impresa e alla sua catena del valore; (viii) alle misure adottate e (ix) ai rischi. La relazione deve contenere gli indicatori stabiliti dagli ESRS o da una norma equivalente.
Capoverso 4
Le informazioni menzionate ai capoversi 2-3 comprendono indicazioni sulle attività commerciali dell’impresa e sulla sua catena del valore185 secondo questa disposizione; sono esclusi i segreti di fabbricazione e d’affari concernenti, ad esempio, processi di produzione, procedimenti tecnici, elenchi di clienti, dati personali, calcoli dei prezzi e strategie aziendali interne, procedure o rapporti di indagine.
Capoverso 5
Il capoverso 5 prevede una normativa sul «consolidamento nel gruppo» e corrisponde al diritto vigente186. Se viene effettuato un controllo conformemente a questa disposi- zione, la relazione deve informare in merito a tutte le imprese (o filiali) controllate.
Capoverso 6
Il capoverso 6 contiene una norma di delega al Consiglio federale, il quale disciplina in un’ordinanza i dettagli della relazione sullo sviluppo sostenibile. Le questioni climatiche rientrano nelle questioni ambientali secondo il capoverso 2 lettera a. Attualmente è già in vigore l’ordinanza del 23 novembre 2022187 concernente la relazione sulle questioni climatiche che, in assenza di una norma di delega nel diritto vigente concernente la relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 964a-964c CO), si basa sulla Costituzione fe- derale. Questa disposizione crea una esplicita norma di delega.
Articolo 12: Norme
Capoverso 1
Per la definizione di «catena del valore» cfr. commento all’art. 7 cpv. 3 lett. g. Cfr. art. 964b cpv. 3 secondo periodo CO. 187 RS 221.434
Questa disposizione sancisce che la relazione sullo sviluppo sostenibile deve soddi- sfare una delle norme di presentazione della relazione sullo sviluppo sostenibile appli- cate nell’Unione europea o un’altra norma equivalente e includere l’esecuzione dell’analisi della doppia materialità (cpv. 1, primo periodo). Le norme «europee» sono gli ESRS188, elaborati o in fase di elaborazione da parte dell’EFRAG189.
Le imprese possono applicare anche un’altra norma (nazionale o internazionale) equi- valente, ad esempio gli IFRS Sustainability Disclosure Standards (IFRS SDS) dell’In- ternational Sustainability Standards Board (ISSB)190 in quanto norme di base comple- tate dalle norme della Global Reporting Initiative (GRI)191, al fine di rispecchiare il prin- cipio della doppia rilevanza.192 Al momento non è ancora chiaro se le suddette norme possano essere definite equivalenti poiché sono in corso di adeguamento. Vi è equiva- lenza se rispetto agli ESRS non vi sono divergenze, o se sì solo minime, per quanto riguarda il campo d’applicazione, la portata, il grado di dettaglio delle informazioni, l’ap- provazione, il formato della relazione, la doppia rilevanza, la comparabilità ecc.
Il Consiglio federale designa le (altre) norme riconosciute ed equivalenti in un’ordinanza (se esistenti).
Capoverso 2
Spetta all’organo superiore di direzione o di amministrazione (nel caso della SA al con- siglio d’amministrazione) definire la norma. Eventuali disposizioni differenti disposte negli statuti o dall’assemblea generale hanno la precedenza. Una normativa analoga è prevista per la chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta (cfr. art. 962 cpv. 4 OR).
Capoverso 3
Nell’applicare la norma definita occorre garantire il pieno rispetto dell’articolo 11. La norma equivalente scelta va applicata integralmente a questo articolo, al fine di evitare difficoltà, in particolare nella verifica della relazione. Nella relazione sulle questioni dello sviluppo sostenibile occorre specificare espressamente la norma applicata193.
https://efrag.org > Sustainability reporting. https://efrag.org. www.ifrs.org > International Sustainability Standards Board. www.globalreporting.org > Standards. Cfr. Rapporto esplicativo del 19 nov. 2019 «Transparence sur les questions non financières et devoirs de diligence et transparence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et de travail des enfants», n. 5.1.13 (non disponibile in italiano); cfr. anche il documento della BSS Volkswirtschaftliche Beratung AG «Alternative Regelungsinhalte» del 2 giu. 2023, pag. 1 seg. Cfr. art. 964b cpv. 3 primo periodo CO.
Capoverso 4
Il capoverso 4 stabilisce, in linea con il diritto europeo, quali informazioni le imprese soggette all’obbligo di presentare una relazione possono chiedere ai partner commer- ciali nella catena del valore con meno di 1000 posti di lavoro a tempo pieno in media annua senza gravarli eccessivamente. Tali imprese possono quindi chiedere ai partner commerciali soltanto informazioni abitualmente scambiate tra imprese di tale ramo eco- nomico e basate su una norma internazionale designata dal Consiglio federale e appli- cabile a titolo facoltativo alle imprese che non sono tenute a presentare una rela- zione194.
Le informazioni «abitualmente» scambiate tra imprese di «tale ramo economico» sono dati usuali nel settore, che devono essere rilevati secondo il principio della proporzio- nalità. Le imprese acquisiscono quindi i dati necessari e adeguati al fine di adempiere agli obblighi di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile. La divulgazione di tali dati deve essere ragionevole, ossia non eccessivamente complessa e costosa. Tali dati riguardano, ad esempio, l’origine o la composizione di materiali o materie prime, gli attestati di sicurezza, le certificazioni (p. es. nel settore ambientale, del commercio equo e del benessere degli animali), il consumo di energia e le emissioni, il trasporto o l’immagazzinamento, la prevenzione della corruzione o le condizioni di lavoro. Non può essere chiesto di presentare una propria relazione sullo sviluppo sostenibile secondo le disposizioni della presente legge, di pubblicare dati confidenziali o di divulgare se- greti d’affari (costi di produzione, processi di produzione, strategie interne ecc.).
Il Consiglio federale provvederà a definire in un’ordinanza le norme applicabili a titolo facoltativo alle imprese interpellate, ad esempio il VSME dell’EFRAG.
Articolo 13: Verifica
Capoverso 1
Secondo il diritto dell’UE195 un revisore contabile indipendente o un’impresa di revi- sione contabile indipendente deve verificare la relazione sullo sviluppo sostenibile o attestarne la conformità196.
Le imprese soggette all’obbligo di presentare una relazione fanno verificare le informa- zioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile da un’impresa di revisione che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 6a LSR197.
Art. 29c della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD e della direttiva Omnibus. Art. 34 par. 1 e art. 34 cpv. 2 della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. Direttiva (UE) 2022/2464 del 14 dic. 2022, consid. 60 segg. 197 RS 221.302
La verifica è effettuata da un’impresa di revisione abilitata dall’ASR in quanto impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 6a cpv. 1 lett. a AP-LSR) e adeguatamente organizzata per eseguire la verifica (art. 6a cpv. 1 lett. b AP-LSR).
Capoverso 2
Il capoverso 2 definisce il grado di approfondimento della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile eseguita da un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale. Tale impresa verifica quindi l’assenza di fatti che inducono a concludere che le informazioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile sono incomplete o errate. Analoga- mente al diritto dell’UE, si tratta di una verifica con livello di sicurezza limitato (nega- tive/limited assurance), e non di una verifica con livello di sicurezza ragionevole (posi- tive/reasonable assurance) per valutare se la relazione è completa e veritiera.
Capoverso 3
Secondo il capoverso 3, i requisiti di cui alle lettere a-g posti all’ufficio di revisione si applicano per analogia anche all’impresa di revisione incaricata della verifica della re- lazione sullo sviluppo sostenibile. È pertanto necessario un contratto di mandato (art. 394 segg. CO) tra la società e l’impresa di revisione.
Lettera a: indipendenza
L’indipendenza delle imprese di revisione incaricate della verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile è retta dagli articoli 728 CO e 11 LSR. L’impresa di revisione deve pertanto essere indipendente e abilitata alla verifica; deve formare il suo giudizio di verifica in maniera obiettiva. Si applica in particolare anche il divieto di verificare propri lavori (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO)198. L’articolo 11 LSR pone ulteriori condizioni all’indipen- denza delle imprese di revisione sotto sorveglianza statale (in particolare divieto quan- titativo della dipendenza economica, disciplinamento relativo al personale dell’impresa di revisione proveniente dall’impresa oggetto della verifica). In questo contesto tali con- dizioni si applicano a tutte le imprese obbligate a presentare una relazione e non solo alle società di interesse pubblico (art. 2 lett. c LSR).
La disposizione si applica sia all’impresa di revisione scelta dall’assemblea generale sia all’impresa di revisione incaricata ad hoc dal consiglio d’amministrazione della ve- rifica delle informazioni contenute nella relazione sullo sviluppo sostenibile.
Lettera b: relazione di revisione
Per quanto riguarda la presentazione delle imprese di revisione delle relazioni sullo sviluppo sostenibile, la disposizione rinvia alla relazione di revisione di cui all’arti- colo 728b CO. È pertanto necessario presentare una relazione completa al consiglio
Cfr. Rapporto esplicativo Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile; ODiT, pag. 44 seg.
d’amministrazione (nel caso della SA; art. 728b cpv. 1 CO) e una relazione riassuntiva all’assemblea generale (art. 728b cpv. 2 CO). L’articolo 728b capoverso 2 CO si ap- plica alla relazione di verifica (cosiddetto short form report) destinata all’assemblea ge- nerale, che funge da base per l’approvazione della relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 14 cpv. 3). È pubblicata solo la relazione destinata all’assemblea generale (art. 14 cpv. 4 lett. a). L’articolo 728b capoverso 1 CO si applica alla relazione da presentare al consiglio d’amministrazione (cosiddetto long form report) come base per l’ulteriore sviluppo della relazione sullo sviluppo sostenibile (costatazioni circa la relazione sullo sviluppo sostenibile, pertinente sistema di controllo interno nonché esecuzione e risul- tato della verifica). La necessità di presentare al consiglio d’amministrazione la rela- zione completa (long form report) risulta dal maggior bisogno di informazioni e dal ruolo di sorveglianza del consiglio d’amministrazione. La relazione completa non è pubbli- cata. Tuttavia, oltre che dall’organo superiore di direzione o di amministrazione, la re- lazione sullo sviluppo sostenibile deve essere approvata dall’organo cui compete l’ap- provazione del conto annuale; nel caso della SA, l’assemblea generale (art. 14 cpv. 3; per la relazione sulla gestione cfr. art. 958 cpv. 3 CO). L’approvazione da parte dell’as- semblea generale presuppone la presenza della relazione completa. Secondo l’arti- colo 14 capoverso 3, la decisione dell’assemblea generale è vincolante (non si tratta di un organo consultativo).
Lettera c: Avvisi obbligatori
Per quanto riguarda gli avvisi obbligatori la disposizione rinvia all’articolo 728c capo- versi 1 e 2 CO. Tali disposizioni si applicano quindi per analogia alle imprese di revi- sione che verificano le relazioni sullo sviluppo sostenibile. Le violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione accertate nell’ambito della verifica della relazione sullo sviluppo sostenibile devono quindi essere comunicate per scritto al consiglio d’amministrazione. L’assemblea generale deve essere informata su viola- zioni della legge o dello statuto se (i) si tratta di violazioni essenziali o se, (ii) nonostante l’avviso scritto dell’impresa di revisione, il consiglio d’amministrazione non adotta mi- sure adeguate.
Lettera d: Nomina
In virtù del rinvio all’articolo 730 capoversi 2-4 CO, i requisiti per la nomina dell’ufficio di revisione (forme giuridiche ammesse, servizi pubblici di controllo delle finanze non- ché domicilio, sede o succursale in Svizzera) si applicano anche alle imprese di revi- sione che eseguono la verifica delle relazioni sullo sviluppo sostenibile sulla base di un mandato (art. 394 segg. CO) e non sono nominate quale ufficio di revisione.
Lettera e: Durata del mandato
Per quanto riguarda la durata del mandato la disposizione rinvia all’articolo 730a CO, che disciplina tale questione (periodo da uno a tre esercizi, con possibilità di rielezione) e anche altri aspetti (rotazione della persona che dirige la revisione, dimissioni, revoca da parte dell’assemblea generale).
Lettera f: Ragguagli e segreto
In virtù del rinvio della lettera f, ai ragguagli e segreti, ossia all’obbligo del consiglio d’amministrazione d’informare l’ufficio di revisione e al segreto di revisione, si applica per analogia l’articolo 730b CO.
Lettera g: Documentazione e conservazione
Alla «documentazione» dei servizi di revisione e alla «conservazione» delle relazioni e dei documenti essenziali si applica per analogia l’articolo 730c CO (lett. g).
Capoverso 4
Secondo questa norma, le disposizioni sull’indipendenza (cfr. cpv. 3 lett. a) si applicano per analogia anche alle imprese che contribuiscono alla relazione sullo sviluppo soste- nibile e quindi, in particolare, alle imprese di consulenza esterne o alle filiali cui viene delegata del tutto o in parte la presentazione di tale relazione (p. es. calcolo delle emis- sioni di CO2.
Articolo 14: Lingua, formato e pubblicazione
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1 la relazione sullo sviluppo sostenibile è redatta in una lingua nazionale (italiano, francese, tedesco o romancio199) o in inglese. Il diritto vigente pre- vede un disciplinamento identico (cfr. art. 964b cpv. 6 CO).
Capoverso 2
Alla stregua del diritto dell’UE200, il capoverso 2 impone alle imprese soggette al perti- nente obbligo di presentare la relazione sullo sviluppo sostenibile in un formato elettro- nico uniforme. Per garantire la comparabilità tra le relazioni sullo sviluppo sostenibile, il formato elettronico utilizzato corrisponde a una norma internazionale riconosciuta (in particolare applicata dagli Stati membri dell’UE). Il Consiglio federale disciplinerà i det- tagli in un’ordinanza, basandosi sulle norme internazionali riconosciute, ad esempio l’European Single Electronic Format (ESEF) dell’autorità europea degli strumenti finan- ziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA201).
Capoverso 3
La relazione necessita dell’approvazione dell’organo superiore di direzione o di ammi- nistrazione; nel caso della SA del consiglio d’amministrazione, nel caso della Sagl dei
Art. 4 Cost. Art. 29d della direttiva 2013/34/UE del 26 giu. 2013, secondo la modifica della CSRD. www.esma.europa.eu
gerenti. È inoltre necessaria l’approvazione vincolante dell’organo cui compete l’appro- vazione del conto annuale e di gruppo; nel caso della SA dell’assemblea generale. La decisione dell’assemblea generale è vincolante (non si tratta di un voto consultativo).
Capoverso 4
L’organo superiore di direzione o di amministrazione (nella SA il consiglio d’ammini- strazione, nella Sagl la direzione) provvede affinché la relazione sullo sviluppo soste- nibile e la relazione di verifica (art. 13) siano pubblicate per via elettronica subito dopo l’approvazione del conto annuale (lett. a). Per «subito» s’intendono circa due o tre set- timane al massimo.
In caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea generale, la relazione deve comunque essere pubblicata con la menzione «non approvata» o simili (lett. b).
La relazione deve essere presentata per via elettronica (lett. a) all’autorità di sorve- glianza al più tardi all’atto della pubblicazione (lett. c).
Le relazioni sullo sviluppo sostenibile devono essere accessibili al pubblico per dieci anni almeno (lett. d).
Capoverso 5
La disposizione si basa su quella dell’articolo 964c capoverso 3 CO, che per quanto riguarda la «tenuta e la conservazione» della relazione rimanda all’articolo 958f CO. Al capoverso 5 però non è ripreso il termine «tenuta» perché le relazioni non possono essere tenute.
Come la relazione sulla gestione e la relazione di revisione, anche la relazione sullo sviluppo sostenibile e la relazione di verifica devono essere conservate su supporto cartaceo e munite di firma (art. 958f cpv. 2 CO).
Il capoverso 5 è necessario perché l’articolo 958e CO prevede, (i) nel caso di imprese quotate in borsa, la pubblicazione del conto annuale nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o la trasmissione di un esemplare a chiunque ne faccia domanda e, (ii) nel caso di altre imprese, la consultazione da parte dei creditori che dimostrino un interesse degno di protezione.
Capitolo 3: Responsabilità
Il capitolo 3 disciplina la responsabilità di diritto civile delle imprese che sottostanno alle disposizioni relative agli obblighi di diligenza. Le prescrizioni sulla responsabilità con- cretizzano il principio secondo cui le suddette imprese non sottostanno unicamente a obblighi organizzativi ma possono pure essere chiamati ad assumere la responsabilità in caso di danni. Le norme si ispirano al vigente diritto svizzero in materia di responsa- bilità, in particolare al Codice delle obbligazioni (CO) e colmano lacune giuridiche nelle fattispecie transfrontaliere.
Con la direttiva Omnibus è stata abrogata una parte della finora vigente disposizione della CSDDD relativa alla responsabilità (art. 29 cpv. 1 CSDDD), che in origine esigeva una responsabilità uniforme a livello di UE e conteneva un’esclusione esplicita dalla responsabilità se «il danno è stato causato solo dai suoi partner commerciali nella sua catena d’attività». Anche con la direttiva Omnibus l’UE esige peraltro una responsabilità nel diritto nazionale degli Stati membri: questi ultimi provvedono affinché la parte lesa «[…] abbia diritto al pieno risarcimento» ove una società sia ritenuta responsabile per effetto del mancato rispetto degli obblighi relativi al divere di diligenza 202.
L’avamprogetto contiene una regolamentazione esplicita della responsabilità che si orienta al diritto vigente (CO) e attua le prescrizioni dell’UE. Si tratta di una responsa- bilità per colpa secondo cui le grandi imprese soggette agli obblighi di diligenza se- condo gli articoli 4-7 che li violano, intenzionalmente o per negligenza, devono rispon- dere dei danni causati all’estero. Per contro sono escluse le basi della responsabilità secondo gli articoli 41 e 55 CO dal suo campo d’applicazione. Ciò crea certezza giuri- dica.
È stata discussa e poi respinta una responsabilità causale semplice delle imprese ma- dre svizzere nei confronti delle imprese che controllano all’estero limitata ai danni all’in- tegrità fisica, alla vita e al patrimonio. Anche questa variante avrebbe aumentato la certezza giuridica. Avrebbe disciplinato in modo esaustivo la responsabilità delle im- prese controllanti in Svizzera per le imprese controllate all’estero in quanto lex specialis (secondo i principi di cui all’art. 55 CO) escludendo la responsabilità secondo l’arti- colo 41 CO nel corrispondente campo d’applicazione (nessun concorso di diritti con gli art. 55 e 41 CO). Questa disposizione avrebbe pure previsto un’estesa prova di disca- rico ed esonero della società madre svizzera. Le imprese in questione avrebbero potuto dimostrare (i) di avere adottato le misure di cui all’articolo 6, inclusa una priorizzazione, o corrispondenti misure secondo standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, per prevenire danni di questo tipo o (ii) di non aver potuto influenzare il comportamento causa del danno dell’impresa controllata.
L’avamprogetto prevede invece una variante di responsabilità che rimanda alle vigenti disposizioni del CO, rinunciando quindi a introdurre una disposizione specifica a favore dell’applicazione delle regole generali del CO sulla responsabilità. Nel caso concreto spetterà alla giurisprudenza decidere se si esamina una responsabilità in virtù dell’arti- colo 41 o 55 CO, il che genera una certa incertezza giuridica. Entrambe le varianti comprendono un’esclusione della responsabilità per il comportamento dei partner com- merciali. In aggiunta è prevista una procedura cantonale di conciliazione.
Le nuove disposizioni previste nel diritto internazionale privato (art. 139a e 159a AP- LDIP) non vengono toccate da nessuna delle proposte di responsabilità, ossia si ap- plica in linea di massima il diritto svizzero.
Art. 29 cpv. 2 CSDDD nella versione della direttiva Omnibus
Articolo 15: Principio
L’articolo 15 contiene due principi centrali, chiarendo da un lato il rapporto tra le dispo- sizioni sulla responsabilità della presente legge e quelle del CO (cpv. 1), dall’altro pre- vedendo un’esclusione generale dalla responsabilità per il comportamento dei partner commerciali (cpv. 2).
Capoverso 1
Conformemente al capoverso 1, nel quadro della responsabilità di cui al capitolo 3 della presente legge sono applicabili le pertinenti disposizioni del CO, sempreché la presente legge non preveda disposizioni speciali (lex specialis). Se le pertinenti condizioni sono soddisfatte, alla responsabilità continuano pertanto a essere applicabili tutte le (possi- bili) disposizioni del CO, ad esempio quelle concernenti la responsabilità degli organi (art 722 CO). Con questo disciplinamento fondato sui rimandi si intende coprire in par- ticolare quei casi l’impresa o la società madre controllante è responsabile per il proprio comportamento o per quello di una delle sue imprese controllate in Svizzera.
Capoverso 2
Conformemente all’articolo 6 capoverso 1, gli obblighi di diligenza si riferiscono all’atti- vità commerciale delle imprese, a quella delle imprese che controllano e a quella dei loro partner commerciali nella catena di attività (art. 3 lett. b).
Il capoverso 2 della presente disposizione prevede tuttavia un’esclusione generale dalla responsabilità di cui all’articolo 3: le imprese soggette agli obblighi di diligenza non possono essere considerate responsabili per il fatto dannoso commesso da part- ner commerciali, ossia partner commerciali diretti o indiretti (secondo l’art. e lett. b n. 1 e 2).
Articolo 16: Responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza
Secondo questa disposizione, le imprese soggette agli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 che li violano, intenzionalmente o per negligenza, sono responsabili per il danno cagionato all’estero. Può pure trattarsi di una violazione degli obblighi di dili- genza secondo standard internazionali riconosciuti ed equivalenti conformemente all’articolo 5 capoverso 1.
La disposizione crea una responsabilità speciale per colpa per le violazioni degli obbli- ghi di diligenza secondo gli articoli 4-7 secondo il modello della responsabilità generale per colpa di cui all’articolo 41 CO. Si tratta di una lex specialis, in particolare rispetto agli articoli 41 e 55 CO per danni cagionati all’estero e non sussiste alcun concorso di diritti con queste disposizioni. Ciò viene specificato espressamente nella legge («esclu- sivamente da questa disposizione»). La disposizione non tange però le disposizioni complementari sulla responsabilità per violazioni dei diritti di diligenza secondo l’arti- colo 16, segnatamente sulla responsabilità solidale (art. 17), sulla prescrizione (art. 18) e sull’accesso ai mezzi probatori (art. 18), che sono applicabili.
Affinché la responsabilità per colpa secondo l’articolo 41 capoverso 1 CO sia applica- bile devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: (i) un danno, ossia una riduzione del patrimonio o un danno immateriale, (ii) illiceità, ossia la lesione di un bene giuridico protetto in modo assoluto (vita, integrità fisica o psichica, proprietà, ecc.) o la violazione di una norma di comportamento (soprattutto in caso di danni pu- ramente patrimoniali), (iii) nesso causale e naturale e adeguato tra l’atto commesso e il danno, e (iv) colpa, ossia intenzionalità o negligenza.
La questione se già l’articolo 41 CO sia applicabile alle violazioni degli obblighi di dili- genza secondo la presente legge è ancora aperta. La qualificazione degli obblighi di diligenza secondo la presente legge come norme di comportamento in reazione all’ar- ticolo 41 CO non è ancora stata chiarita in modo inequivocabile, ma è ipotizzabile. L’ar- ticolo 16 mira a crea certezza giuridica in materia creando una chiara fattispecie legale di responsabilità.
La responsabilità secondo l’articolo 16 è data se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: (i) un danno, (ii) violazione degli obblighi di diligenza, (iii) nesso causale naturale e adeguato tra fatto commesso/violazione degli obblighi di diligenza e danno e (iv) colpa (intenzionalità o negligenza grave/leggera).
Violazione degli obblighi di diligenza Per obblighi di diligenza s’intendono quelli di cui agli articoli 4-7, in particolare gli obbli- ghi di cui all’articolo 6 capoverso 2, le misure secondo l’articolo 6 capoverso 3 e gli ob- blighi di documentazione e di presentare una relazione. Con l’esplicito riferimento agli obblighi di diligenza si chiarisce che si tratta di norme di comportamento.
Nesso causale naturale/adeguato Una condizione è un nesso causale naturale e adeguato tra il fatto compiuto ossia la violazione degli obblighi di diligenza e il danno. Un nesso causale e naturale è dato se un comportamento (circostanza) costituisce un imprescindibile presupposto per un evento dannoso203. L’adeguatezza è data se la violazione degli obblighi di diligenza è idonea, nell’usuale corso degli eventi, a provocare il danno in questione204.
Il nesso causale adeguato può anche fondarsi sull’omissione; il cosiddetto nesso cau- sale ipotetico tra omissione e danno è dato un intervento tempestivo avrebbe con pre- ponderante probabilità evitato il danno205. La responsabilità per un’omissione presup- pone un obbligo d’azione206. Gli obblighi di diligenza si applicano anche alle imprese controllate (art. 6 cpv. 1). La responsabilità può dunque essere applicata a determinati casi che coinvolgono un gruppo, tra l’altro se è dimostrato il nesso causale adeguato
BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 15 con ulteriori rimandi TF, 23.4.2010, 6B_183/2010, consid. 3. BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 18 con ulteriori rimandi BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 19a.
tra la violazione degli obblighi di diligenza della società madre in Svizzera e il danno (all’estero). In altre parole, ogni riduzione patrimoniale non volontaria causata da una filiale che secondo l’usuale corso degli eventi e la generale esperienza avrebbe potuto essere evitata osservando gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 4-7 deve potenzial- mente essere risarcita.
Può ad esempio essere il caso di una grande impresa con sede in Svizzera attiva nel settore delle materie prime che rientra nel campo d’applicazione della LGSI ed è sog- getta agli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4 e seguenti LGSI. Ha una filiale in uno Stato dell’Africa centrale che nell’ambito dell’estrazione di materie prime fa defluire liquami di scarico in acque vicine che servono alla popolazione locale come acqua potabile e per l’agricoltura. L’inquinamento causa gravi problemi di salute presso la popolazione, la morte di bestiame e ingenti danni finanziari agli agricoltori. Grazie ad accertamenti interni al gruppo, la società madre in Svizzera è a conoscenza di questa situazione incresciosa. Per motivi economici omette tuttavia di adottare misure ade- guate per imporre l’osservanza degli obblighi di diligenza alla filiale.
Colpa La colpa è data quando l’autore ha commesso il fatto intenzionalmente o per negli- genza (grave o leggera). Per valutare la colpa di una persona giuridica occorre consi- derare la colpa degli organi207. Nell’ambito della negligenza è riprovevole una man- canza oggettivamente misurabile di diligenza208, che nel presente contesto di respon- sabilità si riferisce all’osservanza degli obblighi di diligenza di cui nella legge.
Nessuna ulteriore illiceità Conformemente alla regolamentazione prevista, l’impresa è esplicitamente responsa- bile della violazione degli obblighi di diligenza, che costituiscono dunque norme di com- portamento. Si rinuncia a ulteriori condizioni per l’illiceità, dato che in caso contrario non sarebbe chiaro se per fondare una responsabilità non sarebbe necessaria a titolo supplementare la violazione di un bene giuridico protetto in modo assoluto.
Come secondo l’articolo 41 CO, la parte che ha agito in giudizio deve dimostrare che tutte le condizioni per la responsabilità secondo questa disposizione sono soddisfatte.
Articolo 17: Responsabilità solidale
Se diverse imprese sono tenute a risarcire il danno cagionato in violazione degli obbli- ghi sanciti dalla presente legge, esse sono responsabili in solido. Gli articoli 143 e se- guenti CO possono essere applicati per analogia. La regolamentazione è necessaria perché secondo l’articolo 143 capoverso 2 CO senza una dichiarazione di volontà non sorge solidarietà che nei casi determinati dalla legge.
BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 46. BSK OR I-KESSLER, Art. 41 N 48a.
[Variante sulla responsabilità (articoli 15-17)
Questa variante si limita a rimandare alle vigenti disposizioni sulla responsabilità del CO (salvo disposizione contraria della legge) e a escludere la responsabilità per gli atti commessi dai partner commerciali. Contrariamente alla proposta principale, questa va- riante tralascia la regolamentazione speciale sulla «responsabilità per violazione degli obblighi di diligenza» se il danno è cagionato all’estero.
Articolo 15: Principio
Secondo questa disposizione, il terzo capitolo della presente legge, ossia la responsa- bilità, è retta dalle pertinenti disposizioni del CO, salvo disposizione contraria della pre- sente legge. Alla responsabilità continuano a essere pertanto applicabili tutte le (pos- sibili) disposizioni del CO se le relative condizioni sono soddisfatte e l’applicazione nella relazione di gruppo può essere affermata, ad esempio l’articolo 41 CO sulla responsa- bilità per colpa, l’articolo 55 CO sulla responsabilità del padrone di azienda o l’arti- colo 722 CO sulla responsabilità per il fatto degli organi.
Articolo 16: Esclusione per partner commerciali
Secondo l’articolo 6 capoverso 1, gli organi di diligenza si riferiscono all’attività com- merciale delle imprese, a quella delle imprese che controllano e a quella dei loro partner commerciali nella catena di attività (art. 3 lett. b).
L’articolo 16 prevede però un’esclusione generale per la regolamentazione della re- sponsabilità al capitolo 3: le imprese soggette all’obbligo di diligenza non sono respon- sabili per gli atti commessi dai partner commerciali, ossia partner commerciali diretti o indiretti (secondo l’art. 3 lett. b n. 1 e 2).
Articolo 17: Responsabilità solidale
Se secondo il CO più imprese sono responsabili per un danno cagionato da una viola- zione degli obblighi di cui alla presente legge, esse sono responsabili in solido. Gli articoli 143 e seguenti CO possono essere applicati per analogia. La disposizione è necessaria perché secondo l’articolo 143 capoverso 2 CO senza una dichiarazione di volontà in merito la solidarietà sorge soltanto nei casi determinati dalla legge.
Articolo 18: Prescrizione
La disposizione prevede un termine di prescrizione assoluto di 20 anni dal giorno in cui il fatto dannoso è stato commesso o è cessato, e un termine di prescrizione relativo di cinque anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona responsabile.
Articolo 19: Pubblicazione dei mezzi di prova
Secondo il presente articolo, in procedimenti per l’esercizio di pretese in materia di responsabilità secondo il presente capitolo, la parte che ha agito in giudizio può esigere la pubblicazione dei mezzi di prova dall’impresa convenuta, se rende credibile la pre- tesa esercitata nonché la necessità e la rilevanza dei mezzi di prova richiesti per il procedimento. Il giudice limita la pubblicazione al minimo necessario e adotta le misure necessarie per preservare gli interessi degni di protezione della controparte e di terzi.
Prendendo a modello la CSDDD209, questa disposizione mira ad agevolare specifica- mente alla parte che ha agito in giudizio in procedimenti di diritto civile in materia di responsabilità secondo il presente (terzo) capitolo l’accesso alle informazioni e la pub- blicazione dei mezzi di prova da parte delle imprese convenute e chiamate ad assu- mere la responsabilità. La disposizione di legge speciale integra le esistenti possibilità del Codice di procedura civile (CPC210), ossia la produzione e la rivelazione di mezzi di prova e in particolare l’assunzione di prove a titolo cautelare (art. 158 CPC). In tal modo di intende ridurre eventuali asimmetrie tra pe due parti in materia di informazioni, poiché in tali procedimenti di norma è la parte convenuta a detenere i mezzi di prova rilevanti, segnatamente quelli relativi ai nuovi obblighi di diligenza e di presentare una relazione.
La parte agente deve innanzitutto rendere credibile la pretesa di responsabilità fatta valere. In questo contesto la severità e il grado in materia di prove sono ridotti211. Con- formemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, un fatto è reso credibile se vi è una certa probabilità, in base a indizi oggettivi, che esso sussista effettivamente anche se il giudice prende ancora in considerazione la possibilità che esso non sia avve- nuto212. Il giudice non può quindi né accettare mere asserzioni né esigere prove più stringenti213.
La parte agente deve inoltre rendere credibili la necessità e la rilevanza dei mezzi di prova richiesti per il procedimento, ad esempio per avvalorare gli elementi costitutivi della fattispecie della pretesa di responsabilità (ad es. danno, violazione dei diritti umani, inquinamento ambientale, controllo della filiale). La necessità e rilevanza non sono date se ad esempio esistono e possono essere prodotti dalla parte agente altri mezzi di prova alternativi ed equivalenti.
Il giudice limita la pubblicazione – in applicazione del principio della proporzionalità – sempre al necessario e idoneo (ad es. pubblicazione di estratti invece dei documenti completi, annerimento di passaggi sensibili) in considerazione dei legittimi interessi di tutte le parti al procedimento. Adotta inoltre misure per preservare gli interessi degni di
Art. 29 cpv. 3 CSDDD. 210 RS 272 BSK ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 50 ff. DTF 9.4.2012, 4A_567/2012, consid. 1.3.3; DTF se 142 III 49 consid. 6.2 con ulteriori rimandi; 130 III 321 consid. 3.3; 120 II 393 consid. 4c. BSK ZPO-SPRECHER, Art. 261 N 52.
protezione della controparte e di terzi, in particolare segreti di fabbricazione e commer- ciali, dati personali o altre informazioni degne di particolare protezione.
Queste limitazioni mirano segnatamente a impedire anche ricerche generalizzate e in- discriminate di informazioni da parte della controparte (cosiddette fishing expeditions).
Capitolo 4: Sorveglianza
Il capitolo 4 disciplina la sorveglianza statale sul rispetto degli obblighi di diligenza e trasparenza sanciti nella presente legge. La sorveglianza è concepita in modo snello ma nell’interesse della certezza giuridica è disciplinata in dettaglio. L’obiettivo è un con- trollo efficiente, adeguato e indipendente delle imprese contemplate dalla legge senza creare inutili doppioni con normative vigenti.
L’autorità è vincolata all’uguaglianza giuridica e alle garanzie procedurali previste dalla Costituzione214. Il suo operato deve osservare il principio di determinatezza, ossia deve essere prevedibile e calcolabile. Sono inoltre applicabili i principi della buona fede, dell’interesse pubblico, dell’adeguatezza215 e dell’opportunità.
Articolo 20: Autorità competente
Capoverso 1
Secondo questa disposizione, la sorveglianza compete all’Autorità federale di sorve- glianza dei revisori e della sostenibilità (ASRS), finora Autorità di sorveglianza dei revi- sori (ASR). L’autorità di sorveglianza è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria che esercita la sorveglianza in modo indipendente (art. 28 cpv. 2 LSR216). Dispone già di pertinenti strutture (finanze, personale, tecnologia informatica, ecc.) nonché di pluriennale esperienza e competenza nel settore della sorveglianza. L’obiettivo è un’autorità di sorveglianza competente e indipendente che opera in modo efficiente e può utilizzare determinate strutture amministrative già esistenti.
Capoverso 2
Per quanto concerne l’organizzazione della sorveglianza, il presente capoverso rinvia alle disposizioni della settima sezione della LSR217, in particolare agli articoli 28 e se- guenti.
Articolo 21: Compiti e registro
Art. 8 cpv. 1 Cost., art. 29 cpv. 1 Cost. La sanzione deve essere adeguata, necessaria e ragionevole. 216 RS 221.302 217 RS 221.302
L’articolo elenca i compiti e poteri centrali dell’autorità di sorveglianza. L’elenco è esau- stivo, anche se l’autorità dispone, nel quadro delle prescrizioni legali, di una certa libertà discrezionale e organizzativa. Non compete all’autorità di sorveglianza sostenere o «consigliare» le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, in relazione alla gestione sostenibile per evitare conflitti d’interesse. Questo compito continuerà a es- sere assunto dai competenti dipartimenti/uffici o segreterie di Stato, segnatamente dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in particolare nel quadro del Piano d’azione nazionale del Consiglio federale per le imprese e i diritti umani218 o da altri com- petenti servizi federali.
Capoverso 1
Le lettere a-d menzionano i compiti dell’autorità; la sua attività principale figura alla let- tera d.
Lettera a
L’autorità tiene un registro delle imprese controllate pubblicato in forma elettronica. Il capoverso 2 contiene una norma di delega al Consiglio federale affinché possa disci- plinare i dettagli del registro.
Lettera b
L’autorità verifica il rispetto degli aspetti formali delle relazioni sull’osservanza degli ob- blighi di diligenza (art. 7) e delle relazioni sullo sviluppo sostenibile (art. 10 cpv. 2 e 3, art. 13 cpv. 1 e art. 14). Gi aspetti formali comprendono segnatamente (i) la lingua (lin- gua nazionale o inglese), (ii) la presenza di una relazione di verifica (senza riserve) di un’impresa di revisione che soddisfa le condizioni per la verifica, (iii) il rispetto dei ter- mini di pubblicazione e presentazione o (iv) il rispetto delle prescrizioni di approvazione delle relazioni sulla sostenibilità.
Se la sorveglianza di una filiale (società incorporata) riceve una relazione in applica- zione dell’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 in combinato disposto con l’arti- colo 10 capoverso 3, si tratta di quella della società madre, che la sorveglianza ha già ricevuto o dovrebbe ricevere.
Lettera c
L’autorità rende accessibili al pubblico (i) le relazioni sulla gestione di cui all’articolo 5 capoverso 2, (ii) le relazioni sull’osservanza degli obblighi di diligenza di cui all’arti- colo 7 capoverso 5, (iii) le relazioni di verifica di cui agli articoli 7 capoverso 4 e 13 (iv) e le relazioni sullo sviluppo sostenibile di cui all’articolo 14 capoverso 4 lettera che le sono state trasmesse, ad esempio sulla sua pagina Internet.
www.nap-bhr.admin.ch/napbhr/it/home.html
Le relazioni vanno trasmesse all’autorità di sorveglianza simultaneamente alla pubbli- cazione da parte delle imprese conformemente alle pertinenti disposizioni. L’autorità non deve dover cercare le relazioni. La pubblicazione anche sul sito Internet dell’auto- rità di sorveglianza o in un registro centrale crea trasparenza. Il pubblico (in particolare i media, la società civile e le cerchie scientifiche) ottiene in tal modo un accesso cen- trale alle relazioni presentate dalle imprese. La raccolta delle relazioni consente inoltre un’analisi statistica, ad esempio ai fini dell’identificazione delle tendenze di categoria o delle lacune più frequenti.
Lettera d
Il compito centrale dell’autorità di sorveglianza consiste nel controllare il rispetto degli obblighi legali, tra cui gli obblighi di diligenza e di trasparenza secondo la sezione 1 del capitolo 2, ossia gli articoli 4-8.
L’autorità di sorveglianza controlla che le imprese in questione rispettino in modo cor- retto e completo i loro obblighi. Questo compito comprende anche il potere di agire di propria iniziativa, ossia identificare imprese che non rispettano i propri obblighi senza annunciarsi in modo proattivo all’autorità.
Questa funzione attiva di sorveglianza garantisce l’efficacia e la credibilità dell’intero sistema di diligenza.
Capoverso 2
Secondo questa disposizione il Consiglio federale disciplina il contenuto del registro di cui al capoverso 1 lettera a in un’ordinanza. Ciò concerne ad esempio il rilevamento delle imprese con la ragione sociale, il numero d’identificazione delle imprese (IDI), data dell’annuncio secondo l’articolo 8 capoverso 1.
Articolo 22
Questa disposizione disciplina le segnalazioni di persone alla sorveglianza, ossia la possibilità di segnalare all’autorità di sorveglianza indizi di possibili violazioni degli ob- blighi di cui alla presente legge. Mira all’esecuzione efficace della gestione sostenibile delle imprese e integra la sorveglianza statale con un apporto di informazioni a bassa soglia. Non costituisce un diritto di ricorso e non attribuisce alla persona segnalante né la qualità di parte né i pertinenti diritti.
Un meccanismo simile previsto dal diritto europeo219 consente di trasmettere all’auto- rità di controllo segnalazioni circostanziate relative a possibili violazioni degli obblighi senza limitare la competenza decisionale dell’autorità in merito all’ulteriore modo di procedere.
Cfr. art. 25 par. 2 e art. 26 CSDDD
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1, l’autorità di sorveglianza riceve le segnalazioni di una possibile violazione, da parte di un’impresa, degli obblighi previsti nella presente legge. Le se- gnalazioni possono giungere da persone fisiche (art. 11 segg. CC220) o giuridiche (art. 52 segg. CC221). La cerchia aperta di persone tiene conto del fatto che sovente anche persone esterne all’impresa o alla Svizzera, in particolare lungo la catena di attività, possiedono informazioni rilevanti.
La segnalazione presuppone informazioni concrete che potrebbero indicare una pos- sibile violazione. Asserzioni generiche o manifestamente immotivate non rientrano nel campo d’applicazione della disposizione.
La persona che trasmette la segnalazione non ottiene una posizione di parte non viene informata in merito agli eventuali passi dell’autorità di sorveglianza.
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina il modo di procedere dell’autorità di sorveglianza all’entrata di una segnalazione: controlla la segnalazione e decide se avviare una verifica ai sensi dell’articolo 23222. Per poterlo fare, dopo aver approfondito la segnalazione deve giun- gere alla conclusione che sussistono sufficienti indizi di una violazione degli obblighi previsti dalla presente legge. Gli indizi sono sufficienti quando sussistono indicazioni di sospetto tracciabili o concrete e plausibili. Non è necessaria una prova, ma non è nep- pure sufficiente una mera presunzione o speculazione.
Capoverso 3
Il capoverso 3 obbliga l’autorità di sorveglianza a trattare con confidenzialità le segna- lazioni. L’autorità di sorveglianza sottostà al segreto d’ufficio223. La confidenzialità del trattamento concerne in particolare l’identità della persona segnalante e gli elementi della segnalazione che potrebbero permetterne l’identificazione.
Articolo 23: Verifica delle imprese soggette agli obblighi di diligenza
L’autorità di sorveglianza si attiva di propria iniziativa, seguendo un approccio basato sui rischi, per verificare nel quadro delle risorse disponibili l’adempimento degli obblighi di diligenza. Si attiva anche in base a prove dettagliate provenienti dal meccanismo di segnalazione e dalla procedura di ricorso (art. 6 cpv. 2 lett. g) dell’impresa soggetta
220 RS 210 SA, Sagl, società cooperativa, fondazione, associazione Art. 25 par. 2 CSDDD Art. 34 LSR
agli obblighi di diligenza o in base a una segnalazione di sospetto (art. 22). Spetta tut- tavia sempre all’autorità decidere se attivarsi nel singolo caso.
Capoverso 1 lettera a
L’autorità di sorveglianza verifica basandosi sui rischi se le imprese hanno adempiuto ai loro obblighi secondo gli articoli 4-8 (tutti gli obblighi di diligenza e di trasparenza, incluso l’obbligo di annunciarsi e di collaborare), 13 capoverso 1 (verifica della rela- zione sullo sviluppo sostenibile da parte di un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale), 14 allestimento e presentazione di una relazione sulla sostenibilità formal- mente corretta) o secondo standard internazionali riconosciuti ed equivalenti in materia di diligenza.
Come nel caso degli obblighi di diligenza basati sul rischio, l’autorità di sorveglianza deve concentrarsi sulle imprese che presentano i maggiori rischi, considerando la pro- babilità di insorgenza e la potenzialità del danno. Oggetto della verifica sono in partico- lare: (i) il rispetto degli obblighi di diligenza e di gestione dei rischi e (ii) la corretta presentazione di una relazione. Si ha una violazione degli obblighi, ad esempio, se (i) non è stata effettuata un’analisi dei rischi sufficiente, (ii) manca un meccanismo di ri- corso, (iii) non sono state adottate misure correttive, (iv) la relazione prescritta dalla legge non è stata presentata in tempo o non completa.
Capoverso 1 lettera b
Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza verifica basandosi sui rischi se l’impresa ha presentato in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo svi- luppo sostenibile
Capoverso 2
Se necessario per chiarire dei fatti, l’autorità di sorveglianza può effettuare controlli in loco presso le imprese sottostanti agli obblighi di diligenza, in particolare sui fondi o nei locali commerciali. Il controllo in loco è dunque soggetto al principio della proporziona- lità. In contropartita le imprese devono garantire all’autorità di sorveglianza e ai terzi cui essa fa capo l’accesso alla propria infrastruttura e a quella delle imprese che control- lano (cfr. art. 8 cpv. 3).
Questi controlli consentono di verificare direttamente documenti, procedure e prassi effettive o le condizioni di un fondo. Servono a mettere al sicuro le prove e aumentano l’efficacia della sorveglianza. Concretamente, permettono all’autorità di sorveglianza o ai suoi rappresentanti di analizzare la situazione dell’impresa per quanto riguarda i diritti umani e gli aspetti ambientali e di identificare gli eventuali rischi. I risultati dei controlli presso diverse imprese possono essere paragonati tra loro. Se constata delle carenze, l’autorità di sorveglianza deve invitare l’impresa a rimediarvi e fissare un termine. Sulla base dei risultati l’autorità di sorveglianza elabora un rapporto in merito al quale l’im- presa può prendere posizione nel quadro del diritto di essere ascoltati. L’esito di un controllo in loco può comportare misure di diritto amministrativo ai sensi degli articoli 30 e seguenti.
Questa disposizione va messa in relazione con l’obbligo di collaborazione (art. 8) nei confronti dell’autorità di sorveglianza (e dei terzi da essa incaricati), il che significa che l’autorità deve poter visionare e mettere al sicuro (portare via, copiare e ritornare) do- cumenti e supporti di dati224. Comprende pure in particolare il sopralluogo di fondi e strutture (locali ed edifici commerciali), il prelievo di prove o l’interrogatorio di collabo- ratori.
Capoverso 3
Secondo il primo periodo, l’autorità di sorveglianza può incaricare terzi, segnatamente esperti esterni indipendenti di effettuare le verifiche (di cui ai cpv. 1 e 2).
Questi esperti possono essere persone fisiche o giuridiche con competenze specifiche comprovate nei settori degli obblighi di diligenza, dei sistemi di gestione, dei diritti umani, dell’ambiente, della protezione dell’ambiente, della rendicontazione delle im- prese o della compliance. Operano nel quadro di un mandato di diritto pubblico, a titolo sussidiario secondo le disposizioni del CO concernenti il mandato (art. 394 e segg. CO225). Di norma redigono un rapporto di verifica scritto a destinazione dell’autorità di sorveglianza. L’apprezzamento di diritto dei fatti e l’eventuale pronuncia di misure com- petono tuttavia esclusivamente all’autorità stessa. Quest’ultima può mettere a disposi- zione degli esperti esterni tutte le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti.
L’autorità di sorveglianza sottostà al segreto d’ufficio226. Anche i terzi o gli esperti inca- ricati della verifica devono mantenere per legge il segreto in merito alle informazioni ottenute e alle constatazioni effettuate nel quadro della loro attività. I terzi sono qualifi- cati come ausiliari ai sensi dell’articolo 320 capoverso 1 CP, per cui possono essere perseguiti anche per la violazione del segreto d’ufficio.
Gli esperti devono inoltre notificare senza indugio all’autorità di sorveglianza tutti gli eventi di grande importanza. Una disposizione analoga figura all’articolo 29 capo- verso 2 della legge federale del 22 giugno 2007227 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA) per le società di audit che eseguono verifiche per assoggettati alla vigilanza. L’obbligo di notifica degli esperti esterni concretizza il loro mandato. Devono riferire in ogni caso in merito ai risultati delle loro verifiche.
Secondo il secondo periodo, si applicano per analogia gli articoli 20 (ricorso a terzi), 40 capoverso 1 lettera d (punibilità della violazione dell’obbligo di mantenere il segreto da parte dei terzi a cui l’autorità di sorveglianza ha fatto ricorso) e 40 capoversi 2 e 3 LSR
BSK-Revisionsrecht RAMPINI/ROHDE, Art. 13 RAG N 9. Art. 394 segg. CO. Art. 34 RAG 227 RS 956.1
(punibilità della commissione per negligenza e competenza cantonale per il persegui- mento penale e il giudizio.
Articolo 24: Deroga al principio della trasparenza
Secondo questa disposizione, la legge federale del 17 dicembre 2004228 sul principio di trasparenza dell’amministrazione (LTras) non si applica esplicitamente all’accesso a dati personali e dati concernenti persone giuridiche contenuti nei documenti ufficiali elencati alle lettere a-d, ossia (i) relazioni sull’esito delle verifiche dell’autorità di sorve- glianza (art. 23) (lett. a). (ii) decisioni in merito a misure ordinate dall’autorità di sorve- glianza nei confronti dell’impresa (art. 30-32) (lett. b), (iii) valutazione dei rischi di im- prese soggette agli obblighi di diligenza (lett. c) e (iv) documenti sui quali l’autorità di sorveglianza si è fondata nei procedimenti secondo le lettere a-c (lett. d).
Oramai esistono numerose disposizioni derogatorie parziali alla LTras che costitui- scono delle lex specialis in virtù dell’articolo 4 LTras. Vanno in particolare menzionati l’articolo 14 della legge federale del 20 dicembre 1957229 sulle ferrovie (Lferr), in vigore dal 1° gennaio 2020230, l’articolo 24e capoverso 2 della legge del 23 giugno 2006231 sugli impianti a fune (LIFT), l’articolo 11a della legge del 29 marzo 1950232 sulle im- prese filoviarie (LIF), con rimando alla Lferr, l’articolo 52a della legge del 20 marzo 2009233 sul trasporto di viaggiatori (LTV), l’articolo 15b della legge federale del 3 otto- bre 1975234 sulla navigazione interna, l’articolo 24 della legge del 20 giugno 2014235 sulle derrate alimentari (LDerr) nonché l’articolo 107d del disegno della legge federale sulla navigazione aerea236 (LNA). Queste disposizioni concernono in particolare rap- porti e decisioni in relazione ad audits, controlli aziendali e ispezioni nonché altri docu- menti ufficiali contenenti dati personali e relativi alla sicurezza tecnica o aziendale.
La prassi esecutiva della LTras presenta delle sfide in particolare quando è richiesto l’accesso a rapporti d’ispezione o di controllo concernenti direttamente o indirettamente eventi presso imprese concrete controllate e che sono in parte oggetto dell’attenzione pubblica. Regolarmente, non è possibile anonimizzare completamente questi docu- menti per quanto riguarda i dati concernenti persone giuridiche. Ciò comporta onerose ponderazioni degli interessi in cui in determinate circostanze l’interesse generale alla 228 RS 152.3 229 RS 742.101 RU 2020 1889; FF 2016 7711 231 RS 743.01 232 RS 744.21 233 RS 745.1 234 RS 747.201 235 RS 817.0 236 FF 2025 3532
trasparenza può prevalere sugli interessi privati delle imprese in questione. Al con- tempo sussistono importanti interessi pubblici a che il pertinente regime di sorveglianza e controllo funzioni efficacemente i quali non appaiono rappresentati nella giurispru- denza in tutte le costellazioni.
La legislazione nel settore del traffico mostra che in situazioni paragonabili il legislatore ha previsto una deroga fattualmente limitata alla LTras nei casi in cui l’accesso a infor- mazioni può pregiudicare il conseguimento dello scopo della legge (nel caso della Lferr e delle menzionate leggi sul traffico: la sicurezza del traffico pubblico 237). Il pertinente messaggio spiega che l’autorità di sorveglianza deve ottenere da parte delle imprese sorvegliate le informazioni necessarie per salvaguardare la sicurezza. Ha interesse ad avere una visione il più possibile completa e inalterata di comportamenti scorretti e pericoli al fine di riconoscere i rischi e adottare misure appropriate. Per questo motivo non devono sussistere incentivi per le imprese a trattenere informazioni rilevanti per la sicurezza; segnatamente, il timore di apparire particolare a rischio agli occhi del pub- blico a causa di situazioni critiche segnalate può indurre a evitare di fatto le segnala- zioni. Un obbligo legale di segnalazione non garantisce pertanto l’afflusso effettivo di tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza238.
Per quanto riguarda altri settori della sorveglianza, va considerato che l’efficacia di ob- blighi d’informazione e di collaborazione relativamente estesi per le imprese sorvegliate – segnatamente per imprese di revisione soggette alla sorveglianza statale e in futuro anche per imprese soggette agli obblighi di diligenza – dipende dal fatto che nell’adem- pimento dei loro compiti le imprese interessate non debbano costantemente temere che tramite domande secondo la LTras siano loro richieste informazioni su possibili comportamenti indebiti, informazioni che successivamente vengono utilizzate contro di loro. In caso contrario l’impresa sorvegliata può essere indotta a considerare il rischio di una violazione degli obblighi (in pratica) non scoperta meno importante dei rischi connessi a una possibile diffusione delle informazioni secondo la LTras. Ciò può pre- giudicare l’adempimento del mandato legale dell’autorità di sorveglianza e dunque il conseguimento degli obiettivi di protezione previsti dalla legge. Se una misura preve- desse esplicitamente la pubblicazione, non avrebbe senso poter ottenere i documenti (anche dopo l’inchiesta) tramite una domanda secondo la LTras.
Frase introduttiva
Secondo la frase introduttiva dell’articolo 24, la LTras non si applica all’accesso a dati personali e dati concernenti persone giuridiche contenuti nei documenti ufficiali men- zionati. La deroga non si riferisce genericamente a tutti i contenuti, bensì a determinate categorie di dati contenuti in tipologie di documenti chiaramente definite. Se i contenuti di un documento vanno al di là e non si riferiscono a persone o aziende, la consegna
Cfr. FF 2016 7711, 7754. Cfr. FF 2016 7711, 7773.
è in linea di massima possibile, a meno che altre deroghe alla LTras (ad es. segreti commerciali, interessi pubblici o privati preponderanti) vi si oppongano.
Nel caso dei documenti relativi alla sorveglianza e al controllo, sono proprio l’identità di determinate imprese o persone e le circostanze concrete a costituire il nucleo delle informazioni. Nella prassi un’anonimizzazione è possibile soltanto in misura limitata o svuoterebbe di contenuto i documenti. Al contempo la prospettiva di una successiva pubblicazione può condurre a una reticenza a segnalare e diffondere fatti critici e in tal modo pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della sorveglianza.
Lettera a: relazioni sull’esito delle verifiche (art. 23)
Si tratta delle relazioni sui risultati di verifiche e ispezioni (art. 23). Le relazioni di questo tipo contengono regolarmente constatazioni su lacune organizzative e procedurali, casi concreti e valutazioni che si riferiscono direttamente a determinate persone o imprese. La deroga all’accesso a dati di persone fisiche o giuridiche secondo la LTras mira a impedire che le relazioni possano essere utilizzate pubblicamente in un modo che (i) indebolisce la disponibilità a collaborare o (ii) l’attività di sorveglianza sia fattualmente trasformata in un meccanismo sanzionatorio con ripercussioni sulla reputazione, se che siano a tal fine previste le garanzie procedurali e le forme comunicative di un re- gime sanzionatorio.
Lettera b: decisioni in merito a misure secondo gli articoli 30-32
Si tratta di decisioni relative a misure di sorveglianza. La LTras disciplina esclusiva- mente l’accesso alle informazioni in virtù della LTras. L’esame degli atti di parti al pro- cedimento amministrativo pendente è per contro retto dalle disposizioni di diritto pro- cedurale (in particolare gli art. 26 e seguenti PA). Tipicamente, le decisioni contengono motivazioni dettagliate, descrizioni dei fatti e valutazioni con riferimenti a persone e imprese; la deroga riduce il pericolo che le domande secondo la LTras permettano di eludere ostacoli di diritto procedurale o che siano resi pubblici casi concreti di misure senza contesto.
Lettera c: valutazione dei rischi di imprese soggette agli obblighi di diligenza
Le valutazioni dei rischi costituiscono regolarmente analisi prognostiche e dinamiche (ad es. profili dei rischi, situazioni di sospetto e indicatori, segnalazioni da parte di con- tatti dell’autorità di sorveglianza). La consegna può pregiudicare l’efficacia dei metodi di sorveglianza basati sul rischio (strategie di elusione o adeguamento), avere riper- cussioni sproporzionate sulla reputazione o ridurre la disponibilità all’autodichiarazione e alla collaborazione. La deroga serve quindi in primo luogo a tutelare l’autodichiara- zione e il flusso di informazioni.
Lettera d: documenti sui quali l’autorità di sorveglianza si è fondata nei procedi- menti secondo le lettere a-c
Questa categoria comprende documenti fondamentali o di prova (ad es. corrispon- denza, memorie, valutazioni interne, mezzi di prova), a condizione che non servano in
veste di basi decisionali o valutative nei procedimenti secondo le lettere a-c. La dispo- sizione mira a impedire un’elusione della deroga alla consegna dei documenti. Non tange i diritti delle parti e procedurali.
Articolo 25: Piattaforma elettronica
Questa disposizione, secondo cui il Consiglio federale può prevedere in un’ordinanza l’obbligo di utilizzare una piattaforma elettronica per la trasmissione delle relazioni all’autorità di sorveglianza (cfr. art. 5 cpv. 3, art. 7 cpv. 6 e art. 10 capoverso 2), mira a permettere alle imprese di digitalizzare e standardizzare la trasmissione delle relazioni nonché a migliorare la comparabilità e l’interpretabilità.
Articolo 26: Utilizzo di informazioni risultanti dalla sorveglianza sui revisori
Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può utilizzare informazioni ri- sultanti dalla sorveglianza sulle imprese di revisione e gli auditor di sostenibilità se- condo la legge sui revisori anche per la sorveglianza secondo la presente legge, se sono necessarie all’adempimento dei suoi compiti.
La disposizione mira ad aumentare l’efficienza della sorveglianza, evitare doppioni e garantire valutazioni uniformi nei due settori della sorveglianza (revisori/imprese di re- visione e grandi imprese soggette all’obbligo di diligenza e a quello di presentare una relazione). L’utilizzo delle informazioni e delle conoscenze sottostà al principio della proporzionalità, il che significa che è ammissibile se l’autorità di sorveglianza le neces- sita per l’adempimento dei suoi compiti.
Articolo 27: Cooperazione con autorità nazionali
Capoverso 1
Rientrano nel campo d’applicazione della disposizione tutte le autorità federali, canto- nali e comunali. La cooperazione significa che queste autorità devono trasmettere all’autorità di sorveglianza tutte le informazioni e i documenti necessari, inclusi in parti- colare i dati degni di particolare protezione secondo l’articolo 37 capoverso 1.
La cooperazione non esige una richiesta esplicita all’autorità di sorveglianza. Le infor- mazioni devono tuttavia avere un nesso causale con l’adempimento dei compiti dell’au- torità (ad es. indicazioni sulla cifra d’affari o sul numero di impiegati allo scopo di chia- rire il raggiungimento di valori soglia, relazioni di altre autorità sul lavoro minorile o dati sui flussi d’importazione ed esportazione).
Capoverso 2
Se viene a conoscenza di violazioni perseguibili degli obblighi di cui nella presente legge, l’autorità di sorveglianza ne deve informare le competenti autorità di persegui- mento penale. Si tratta in particolare delle fattispecie di cui all’articolo 42 (violazione degli obblighi di riferire). La disposizione riprende il vigente articolo 325ter CP in forma leggermente modificata (la violazione dell’obbligo di documentare non è più punibile).
Se altre fattispecie penali, come i reati connessi ai documenti239, sono rilevanti ad esempio in relazione con la violazione punibile degli obblighi di rendicontazione, l’au- torità di sorveglianza può denunciare pure questi e il pubblico ministero può estendere l’istruzione240
Articolo 28: Collaborazione con autorità estere
La collaborazione autorità estere e l’assistenza amministrativa esigono una base le- gale, dato che altrimenti le autorità e i loro membri violerebbero il segreto d’ufficio 241. Con la presente disposizione viene creata questa base legale.
L’assistenza amministrativa internazionale è definita come la collaborazione transfron- taliera tra autorità (di sorveglianza) nazionali volta in prima linea allo scambio di infor- mazioni242. Con autorità estere s’intendono in particolare autorità di sorveglianza estere competenti nel settore degli obblighi di diligenza in relazione ai diritti umani e all’am- biente.
Capoverso 1
Secondo questa disposizione, «ai fini dell’esecuzione della presente legge» l’autorità di sorveglianza può chiedere informazioni ad autorità estere. Le informazioni possono comprendere comunicazioni orali e scritte e documenti. Si è in presenza di un’autorità (estera) se è dotata di compiti sovrani, a prescindere dal quadro giuridico243. L’autorità estera richiesta deve disporre di competenze legali di sorveglianza delle imprese in relazione agli obblighi di diligenza, attribuitele in virtù della Direttiva (UE) 2024/1760244 attuata negli Stati membri, laddove tali competenze non devono essere identiche a quelle dell’autorità di sorveglianza svizzera (l’autorità estera potrebbe ad esempio avere competenze supplementari). Con l’espressione «esecuzione della presente legge» s’intende l’adempienza o l’inadempienza degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 (ad es. la mancata esecuzione di analisi del rischio, implementazione della procedura di ricorso, l’omissione di adottare misure preventive o correttive, violazione degli obblighi di rendicontazione, ecc.).
Capoverso 2
Art. 110 cpv. 4 CP in combinato disposto con art. 251 segg. CP Art. 311 cpv. 2 CP Art. 320 CP Cfr. BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, Art. 42 N 25, con ulteriori rimandi Cfr. BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, Art. 42 N 47. Art. 24 segg. CSDDD
La presente disposizione contiene le condizioni – applicabili cumulativamente – che devono essere soddisfatte affinché l’autorità di sorveglianza svizzera possa trasmet- tere ad autorità estere informazioni non accessibili al pubblico. Tali condizioni sono (i) il cosiddetto principio della specialità (lett. a), (ii) il principio della confidenzialità (lett. b) e (iii) il principio «lunga mano» (lett. c, cpv. 3).
Le autorità estere possono procurarsi direttamente le informazioni accessibili al pub- blico.
Lettera a
Secondo questa disposizione, le informazioni possono essere utilizzate esclusiva- mente per eseguire la presente legge e adempiere agli obblighi legali di diligenza in relazione ai diritti umani e all’ambiente o essere trasmesse a scopi pubblici ad altre «autorità estere» (principio della specialità). Le espressioni «esecuzione della presente legge» e «verificare l’adempimento degli obblighi legali di diligenza in relazione ai diritti umani e all’ambiente» vanno interpretate in senso esteso. Vige tuttavia il principio della proporzionalità, per cui le informazioni richieste devono essere adeguate e necessarie nonché costituire il mezzo più moderato per sostenere l’adempienza o l’inadempienza degli obblighi di diligenza secondo gli articoli 4-7 (ad es. la mancata esecuzione di ana- lisi del rischio, implementazione della procedura di ricorso, l’omissione di adottare mi- sure preventive o correttive, violazione degli obblighi di rendicontazione, ecc.). I motivi addotti dall’autorità richiedente per ottenere determinate informazioni devono obbliga- toriamente presentare un esso con l’adempienza o l’inadempienza degli obblighi di di- ligenza.
Lettera b
Secondo questa disposizione, l’autorità richiedente è vincolata a un segreto d’ufficio o a un segreto professionale (principio della confidenzialità).
L’assoggettamento al segreto d’ufficio o al segreto processionale deve in linea di mas- sima avvenire in virtù di una base legale (nel diritto estero) che obbliga l’autorità al mantenimento del segreto e alla confidenzialità e sanziona le infrazioni. Analogamente alla prassi seguita nell’ambito dell’assistenza amministrativa della FINMA, in mancanza di una base legale può essere sufficiente una corrispondente assicurazione dell’auto- rità estera245.
Lettera c
Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può inoltrare ad autorità estere informazioni non accessibili al pubblico unicamente se queste autorità (estere) inol- trano le informazioni soltanto con l’autorizzazione preventiva dell’autorità di sorve- glianza in virtù di un’autorizzazione contenuta in un trattato internazionale e soltanto
BSK FINMAG-DU PASQUIER/MENOUD, Art. 42 N 84.
ad autorità e organi incaricati di compiti di sorveglianza nell’interesse pubblico secondo la lettera a e vincolati al segreto d’ufficio e al segreto professionale secondo la lettera b.
Capoverso 3
Questa disposizione esclude l’inoltro di informazioni da parte dell’autorità di sorve- glianza estera ad autorità di perseguimento penale (estere) o ad autorità od organi abilitati a infliggere sanzioni di diritto amministrativo se il genere del reato escluderebbe l’assistenza giudiziaria in materia penale. In questo caso l’autorità di sorveglianza deve negare l’autorizzazione all’inoltro.
L’autorità di sorveglianza svizzera decide d’intesa con l’UFG, il che significa che en- trambi devono acconsentire alla trasmissione di informazioni alle autorità di persegui- mento penale o amministrative (estere) abilitate a infliggere sanzioni di diritto ammini- strativo246.
Capoverso 4
Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a disciplinare in trattati internazio- nali la collaborazione con autorità di sorveglianza estere. La precisazione «entro i limiti del capoverso 2» garantisce che per concludere trattati internazionali il Consiglio fede- rale deve considerare in particolare il principio della specialità e quello della confiden- zialità (segreto d’ufficio/professionale).
Articolo 29: Atti di verifica transfrontaliera
La disposizione si orienta all’articolo 27 LSR e disciplina gli atti ufficiali di verifica tran- sfrontaliera e i controlli in loco eseguiti dall’autorità di sorveglianza svizzera all’estero (cpv. 1) e quelli eseguiti da autorità di sorveglianza estere in Svizzera (cpv. 2-5). Il ca- poverso 1 consente all’autorità di sorveglianza svizzera di richiedere ad autorità di sor- veglianza estere di eseguire atti di sorveglianza sul loro territorio o di eseguirle autono- mamente con la pertinente autorizzazione, diversamente da quanto prevede l’assi- stenza amministrativa. I capoversi 1 e 2 consentono l’accesso remoto dell’autorità di sorveglianza svizzera (o di esperti coinvolti) dalla Svizzera e l’accesso remoto di auto- rità di sorveglianza estere in Svizzera presso imprese svizzere; ciò vale tuttavia soltanto se un trattato internazionale lo autorizza o con l’autorizzazione dell’autorità di sorve- glianza svizzera o estera. L’accesso remoto permette di ridurre i viaggi delle autorità e quindi le spese.
Capoverso 1
La disposizione disciplina i controlli in loco eseguiti all’estero dall’autorità di sorve- glianza svizzera o dai terzi da essa incaricati. Quest’ultima può chiedere alle autorità estere preposte alla sorveglianza nel settore della gestione sostenibile delle imprese di
effettuare atti di verifica (in supplenza) all’estero. In presenza di un’autorizzazione in un trattato internazionale o dell’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza estera, l’auto- rità di sorveglianza svizzera può eseguire gli atti di verifica all’estero autonomamente o mediante accesso remoto dalla Svizzera o farli eseguire dai terzi da essa incaricati. Trattandosi di una disposizione potestativa, l’autorità di sorveglianza svizzera dispone di una discrezione decisionale. La presentazione di una domanda all’autorità di sorve- glianza estera è necessaria solo in assenza di una pertinente disposizione in un trattato internazionale247.
Gli atti di verifica comprendono ad esempio il condurre interviste, il visionare documenti, l’effettuare sopralluoghi o prelevare prove. Sono tuttavia ammissibili unicamente gli atti necessari ad eseguire la presente legge.
Capoverso 2
Questa disposizione disciplina l’esecuzione di controlli in loco in supplenza su richiesta di un’autorità estera preposta alla sorveglianza nel settore della gestione sostenibile delle imprese. A tal scopo lo Stato richiedente deve garantire la reciprocità. È inoltre applicabile per analogia l’articolo 28 capoversi 2 e 3. Secondo la dottrina è sufficiente che l’autorità di sorveglianza sui revisori estera conceda effettivamente controlli in loco a determinate condizioni nel singolo caso e a propria discrezione248.
L’articolo 28 capoversi 2 e 3 corrisponde alle condizioni per la concessione dell’assi- stenza amministrativa classica. Si può pertanto rinviare ai relativi commenti.
L’autorità di sorveglianza deve attenersi alle disposizioni della PA, per cui deve ema- nare una decisione se l’impresa in questione le nega l’accesso ai locali degli uffici o a informazioni (rispondere a domande, permettere la visione di documenti, ecc.) 249.
Capoverso 3
Questa disposizione disciplina i controlli eseguiti in loco o mediante accesso remoto eseguiti autonomamente da un’autorità di sorveglianza estera nel settore della gestione sostenibile delle imprese, con o senza accompagnamento dell’autorità di sorveglianza svizzera ed eventualmente con l’adozione di misure secondo il capoverso 4. Gli atti di verifica sono retti dal diritto estero250. Questi controlli eseguiti in loco o mediante ac- cesso remoto esigono un’autorizzazione in un trattato internazionale o l’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza svizzera. Lo Stato estero deve inoltre concedere la recipro- cità e l’articolo 28 capoversi 2 e 3 è fatto salvo.
Capoverso 4
L’autorizzazione relativa ad atti di verifica effettuati mediante accesso remoto da un’au- torità di sorveglianza estera è ammissibile soltanto se l’impresa svizzera interessata può adottare misure volte a garantire che la consultazione di informazioni da parte dell’autorità di sorveglianza estera avvenga nei limiti di legge. Nella sua autorizzazione, l’autorità di sorveglianza svizzera indica all’autorità di sorveglianza estera l’obbligo di attenersi alle prescrizioni legali e stabilisce i dettagli. Per garantire la consultazione nei limiti della legge, l’impresa svizzera in questione può segnatamente adottare misure tecniche così come altre misure sul luogo della consultazione. Le condizioni quadro per il controllo mediante accesso remoto dall’estero sono disciplinate in un trattato interna- zionale o, come già menzionato, nell’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza.
Capoverso 5
Secondo questa disposizione, le imprese interessate da una misura secondo il capo- verso 4 possono esigere l’esecuzione di atti verifica in loco in Svizzera (da parte dell’au- torità di sorveglianza estera) se dimostrano all’autorità di sorveglianza che gli atti di verifica sono effettuabili mediante accesso remoto soltanto con un onere per essa spro- porzionato.
Capoverso 6
Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza svizzera può accompagnare le autorità di sorveglianza estere nel corso dei loro atti di verifica eseguiti in Svizzera op- pure farli eseguire da terzi incaricati di cui all’articolo 23 capoverso 3. L’impresa inte- ressata può esigere tale accompagnamento.
Capoverso 7
Secondo questa disposizione, per gli atti di verifica eseguiti per conto di autorità di sorveglianza estere (cpv. 3) e per l’accompagnamento di autorità di sorveglianza estere nei loro atti di verifica in Svizzera (cpv. 6), l’autorità di sorveglianza dispone nei confronti dell’impresa interessata delle medesime competenze di cui dispone nei con- fronti delle imprese soggette agli obblighi di diligenza e alle imprese da esse controllate.
Questa regolamentazione può generare difficoltà giuridiche e pratiche allorquando un’impresa con sede in Svizzera sottostà alla competenza di un’autorità di sorveglianza estera ma non a quella dell’autorità di sorveglianza svizzera. L’ispezione di quest’im- presa o l’inoltro di informazioni di cui dispone quest’impresa è sì possibile, a seconda delle circostanze, se essa e gli eventuali altri gruppi di persone coinvolte vi acconsen- tono. La procedura è però onerosa e passibile di errori in quanto non è escluso che nella documentazione in parte voluminosa di un mandato una persona avente l’obbligo di acconsentire sfugga. Per questo motivo, l’autorità di sorveglianza svizzera dispone nei confronti dell’impresa interessata delle medesime competenze di cui dispone nei confronti delle imprese soggette alla sua sorveglianza. Se un’autorità estera intende ispezionare un’impresa con sede in Svizzera, la competenza dell’autorità di sorve- glianza svizzera si estende a tale mandato.
Con «competenze» s’intendono in particolare quelle di cui all’articolo 23 (Verifica delle imprese soggette agli obblighi di diligenza) e le misure secondo gli articoli 30 e se- guenti. In tal modo l’autorità di sorveglianza estera può attivarsi nel contesto interna- zionale e nel quadro di atti di verifica transfrontalieri nella medesima misura come nei procedimenti «meramente» svizzeri.
Capoverso 8
Il Consiglio federale è autorizzato, entro i limiti dei capoversi 2, 3 e 4, a disciplinare in trattati internazionali la collaborazione con autorità di sorveglianza estere.
Articolo 30: Misure amministrative
Le misure amministrative secondo la presente disposizione costituiscono sanzioni am- ministrative che mirano a impostare l’attività dell’impresa nel rispetto della legge. Non si tratta di sanzioni penali. Le garanzie procedurali giudiziarie della Costituzione fede- rale (art. 30 e 32 Cost.251) e quelle della Convenzione europea dei diritti dell’uomo CEDU252 (art. 6 e 7 CEDU nonché art. 2 del suo protocollo addizionale 7253), in parti- colare il divieto dell’obbligo di autoincriminazione254, non sono in linea di massima ap- plicabili255. Lo stesso vale per la parte generale del CP. Il catalogo ai capoversi 2-8 va considerato esaustivo. Le misure possono essere ordinate contemporaneamente in combinazione. La loro pronuncia non presuppone ammonimenti secondo il capo- verso 2. Dato che si tratta di sanzioni meramente amministrative non si applica il divieto della doppia pena (ne bis in idem).
Le misure sono ordinate nei confronti delle imprese colpevoli al fine di far cessare il loro comportamento dannoso. Di norma sono indirizzate a persone giuridiche (SA, Sagl). In teoria una misura potrebbe essere pronunciata anche nei confronti del titolare di un’impresa individuale. Per contro, le disposizioni penali di cui all’articolo 42 sono applicabili unicamente alle persone fisiche256.
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1 lettere a-c, l’autorità di sorveglianza deve attivarsi e adottare misure appropriate nei confronti delle imprese che (i) non adempiono agli obblighi di
251 RS 101 252 RS 0.101 253 RS 0.101.07 Principio nemo tenetur se ipsum accusare, derivato da art. 32 Cost. e art. 6 CEDU (RS 0.101). Cfr. nella procedura penale art. 113 cpv. 1, art. 140, art. 158 cpv. 1 lett. b, art. 262 cpv. 2, art. 265 cpv. 2 lett. a CPC (RS 312.0). Cfr. in merito: Sanzioni amministrative pecuniarie. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 18.4100 della CIP-N del 1° novembre 2018; FF 2022 776. Per le eccezioni v. art. 102 CP
cui agli articoli 6-8, 13 capoverso 1 e 14, (non rispettano standard internazionali rico- nosciuti ed equivalenti in materia di diligenza (art. 5) o (iii) non presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo sviluppo sostenibile (art. 10). Le misure mirano a indurre le imprese ad adempiere agli obblighi di diligenza e a cessare il com- portamento dannoso. In relazione ai diritti umani e al lavoro minorile è soprattutto il modo in cui le imprese esercitano la loro attività a poter essere problematica e a dover essere corretta. La disposizione prevede pertanto l’adozione di misure nei confronti delle imprese e non di persone, che possono essere sostituite.
L’autorità di sorveglianza dispone di una certa discrezione decisionale affinché non debba sanzionare tutte le violazioni di lieve entità. Nel quadro delle misure è (pure) vincolata al diritto costituzionale della parità di trattamento257 e deve applicare i principi della buona fede, dell’interesse pubblico, della proporzionalità258, dell’opportunità e della sussidiarietà. Deve pertanto adottare sempre la misura più moderata.
Lettera a
Con il rimando alle disposizioni degli articoli 6-8, 13 capoverso 1 e 14 s’intende la vio- lazione degli obblighi di diligenza, di presentare una relazione nonché di annunciarsi e di collaborare ivi contenuti.
Lettera b
Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può adottare anche misure nei confronti di imprese che non rispettano standard internazionali riconosciuti ed equiva- lenti in materia di diligenza (art. 5).
Lettera c
Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può adottare misure nei con- fronti di imprese che non presentano in forza del diritto estero una relazione equivalente sullo sviluppo sostenibile (art. 10).
Capoverso 2: ammonimento
Con un ammonimento pronunciato ufficialmente mediante decisione 259 dall’autorità di sorveglianza per violazioni di lieve entità si comunica all’impresa colpevole che un de- terminato comportamento (o un’omissione di intervento) viola gli obblighi e la legge. L’ammonimento costituisce lo strumento sanzionatorio più moderato. È opportuno so- prattutto nei casi di lieve gravità e quando è ancora possibile evitare danni (maggiori).
Art. 8 cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost. La sanzione deve essere appropriata, necessaria e ragionevolmente esigibile (rapporto ragionevole tra scopo e mezzi) (art. 5 cpv. 2 Cost.). Art. 34 cpv. 1 in combinato disposto con art. 5 PA
Capoverso 3: vietare il comportamento indebito delle imprese e istruirle ad adot- tare misure correttive, a ripristinare la situazione conforme nonché obbligarle a prestare garanzie
Se nel quadro dei suoi accertamenti constata un «comportamento indebito» di un’im- presa, ossia che viola gli obblighi previsti dalla presente legge, l’autorità può pronun- ciare un pertinente divieto, che può essere combinato con la comminatoria di pena per «Disobbedienza a decisioni dell’autorità»260. L’autorità può inoltre istruire l’impresa in questione di adottare misure correttive per ripristinare la situazione conforme (ad es. cessare il lavoro minorile). L’autorità di sorveglianza è infine autorizzata a esigere dalle imprese in questione delle garanzie (ad es. il deposito di importi pecuniari, garanzie bancarie o simili) allorquando il ripristino della situazione conforme è in pericolo (ad es. in caso di insufficiente disposizione a collaborare o difficoltà finanziarie dell’impresa).
Capoverso 4: misure in caso di disattenzione di disposti secondo il capoverso 3 nonostante diffida, in casi urgenti anche senza diffida
Il capoverso 4 lettere a-c elenca a cascata le misure che l’autorità di sorveglianza può adottare nei confronti di imprese che disattendono un disposto secondo il capoverso 3 (divieto di atti indebiti, adozione di misure correttive, ripristino della situazione e con- forme e prestazione di garanzie). La loro adozione richiede una precedente diffida. In casi urgenti l’autorità di sorveglianza può rinunciarvi.
Lettera a: esecuzione sostituiva
Questa disposizione tratta l’esecuzione sostituiva, secondo cui l’autorità di sorve- glianza può eseguire essa stessa l’atto disposto o farlo eseguire a spese dell’impresa inadempiente, ossia in ritardo. Ciò è ipotizzabile soltanto se l’atto è ancora possibile o adempibile (ad es. allestimento di un’analisi dei rischi, pubblicazione della relazione, eliminazione di un inquinamento idrico). La decisione è esecutiva se le condizioni di cui all’articolo 39 lettere a-c PA sono adempiute.
I costi dell’esecuzione sostitutiva sono a carico dell’impresa inadempiente. L’esecu- zione sostitutiva deve essere annunciata nella diffida indicando un termine per il caso di disattenzione. In casi urgenti, quando vi è pericolo nel ritardo e incombe un danno importante, può essere disposta un’esecuzione sostitutiva (ad es. chiusura di una fab- brica per pericolo di esplosione).
Lettera b: trasferire a terzi, parzialmente o totalmente, le attribuzioni degli organi dell’impresa
Il trasferimento di tali attribuzioni a un terzo appare opportuno soprattutto se gli organi dell’impresa, di norma gli organi esecutivi, non intervengono presso il consiglio d’am-
Art. 292 CP
ministrazione. Il terzo agisce poi al posto degli organi. Il «trasferimento» avviene me- diante decisione (analogamente alla decisione della FINMA di nomina dell’incaricato dell’inchiesta, v. art.36 LFINMA). Sono trasferibili tutte le attribuzioni dell’organo diret- tivo261. Nel caso della SA il consiglio d’amministrazione gestisce gli affari della società nella misura in cui non abbia delegato la gestione (conformemente al regolamento d’or- ganizzazione) a singoli amministratori o a terzi (direzione) (art. 716 cpv. 2 CO, art. 716b CO).
Lettera c: in caso di violazione grave o ripetuta, imporre all’impresa una riorga- nizzazione, una modificazione dello scopo sociale, un riorientamento strategico oppure lo scioglimento delle imprese da essa controllate che hanno concorso a violare gli obblighi;
Con questo strumento si può, quale ultima ratio delle misure amministrative in caso di violazione grave o ripetuta, provocare la liquidazione e la chiusura di un’impresa con- trollata (filiali), ad esempio se ha contribuito in modo ripetuto e grave alle violazioni degli obblighi oppure se viene utilizzata per eludere degli obblighi o camuffare pratiche commerciali. La misura è indirizzata alla società madre controllante.
Nel quadro del principio della proporzionalità vanno valutate e ordinate misure più mo- derate quali una riorganizzazione, un cambiamento di destinazione, un nuovo orienta- mento strategico (ad es. la rinuncia, nel quadro di un cambiamento di destinazione, a determinati campi d’attività coinvolti nel lavoro minorile o la destituzione della dire- zione).
Capoverso 5: emanazione di una decisione d’accertamento, se non è più possi- bile disporre il ripristino della situazione conforme;
Una disposizione analoga figura nell’articolo 32 capoverso 1 LFINMA. La decisione di accertamento è emanata d’ufficio in caso di violazione degli obblighi, se non può essere ordinato il ripristino della situazione conforme. Ciò è segnatamente il caso se l’impresa in questione ha già ripristinato la situazione conforme o se la violazione degli obblighi non è permanente262. Al contrario dell’ammonimento, che è inteso avere un effetto pre- ventivo, esortativo o educativo, la decisione d’accertamento indica in modo vincolante l’avvenuta violazione degli obblighi.
Capoverso 6: confisca dell’utile
Questa misura di diritto amministrativo della confisca dell’utile mira a una compensa- zione, ossia a impedire che dal comportamento indebito l’impresa ricavi un vantaggio pecuniario (un utile) o un vantaggio competitivo (ad es. un maggiore ricavo grazie
BSK FINMAG-MAURENBRECHER/TERLINDEN, Art. 36 N 68. BSK FINMAG-HSU/BAHAR/FLÜHMANN, Art. 32 N 1.
all’uso di cotone prodotto con lavoro minorile). La riduzione dell’utile non ha pertanto un carattere repressivo o penale263. Vengono considerati solo gli utili dell’impresa sot- tostante all’obbligo di diligenza e non quelli di terzi264. La riduzione dell’utile entra in considerazione unicamente in presenza di una violazione degli obblighi di diligenza o di presentare una relazione.
Se non è versato alla parte lesa l’utile è devoluto alla Confederazione. Se per la mede- sima violazione degli obblighi l’impresa ha già fornito prestazioni di risarcimento dei danni secondo il diritto civile, l’autorità di sorveglianza rinuncia a confiscare la parte dell’utile corrispondente a tali prestazioni. Le pretese di risarcimento dei danni devono essere incontestate in base a una transazione, un riconoscimento o una sentenza pas- sata in giudicato. L’autorità di sorveglianza procede soltanto a una verifica formale sul sussistere di una pretesa giuridicamente valida o riconosciuta. Questa soluzione impe- disce sia doppi gravami che doppi ricavi e corrisponde al modello della LFINMA nel diritto sui mercati finanziari265.
È considerato un «utile» ai sensi della presente legge la differenza tra il ricavo (afflusso di capitali) e l’onere (spese, costi, ecc.) durante un determinato periodo, ossia l’importo netto266.
Analogamente all’articolo 35 capoverso 3 LFINMA, l’autorità di sorveglianza stima l’im- porto da confiscare, se l’entità dell’utile non può essere accertata o lo può essere sol- tanto con uno dispendio sproporzionato267. La stima è ammissibile soltanto se l’accer- tamento dell’utile è oggettivamente impossibile o non è ragionevolmente esigibile, al che sono applicabili requisiti elevati268. Un controllo dettagliato della contabilità, se del caso coinvolgendo un’impresa di revisione, va qualificato come fattibile 269. Se è neces- saria una stima (esterna), l’autorità di sorveglianza deve rilevare le basi ditale stima (principi di valutazione, ecc.)270.
Capoverso 7: disporre l’esclusione da commesse pubbliche della Confedera- zione, dei Cantoni e dei Comuni per cinque anni al massimo
BSK FINMAG-BÖSCH, Art. 35 N 7. Cfr. la confisca di valori patrimoniali (art. 70 CP). Cfr. art. 35 cpv. 6 FINMAG; FF 2006 2625, pag. 2679. BSK FINMAG-BÖSCH, Art. 35 N 20 f. Cfr. anche art. 70 cpv. 5 CP. Cfr. BSK FINMAG-BÖSCH, Art. 35 N 26. BSK FINMAG-BÖSCH, Art. 35 N 26. BSK FINMAG-Bösch, Art. 35 N 27.
Nel diritto in materia di appalti pubblici, a determinate condizioni è possibile l’esclusione dalla procedura271. L’autorità di sorveglianza può, quale sanzione, escludere un’im- presa dalla procedura di aggiudicazione di appalti pubblici della Confederazione. Tale esclusione può essere pronunciata per commesse di uno, due o tre dei livelli Confede- razione, Cantoni o Comuni. Può essere ordinata per cinque anni al massimo. Può trat- tarsi pure di commesse di imprese della Confederazione (ad es. delle Ferrovie federali svizzere).
Una disposizione analoga figura nella legge federale del 17 giugno 2005272 concer- nente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN) in relazione ai datori di lavoro che, per decisione passata in giudicato, sono stati esclusi dagli appalti pubblici e dei quali la SECO allestisce una lista273.
Capoverso 8: comunicazione delle esclusioni da commesse pubbliche con forza di giudicato
Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza comunica le esclusioni da com- messe pubbliche con forza di giudicato al servizio designato dal Consiglio federale se- condo la legge federale del 21 giugno 2019274 sugli appalti pubblici (LAPub) e all’or- gano intercantonale per gli appalti pubblici.
Conformemente all’articolo 45 capoverso 1 (LAPub), un committente o l’autorità com- petente per legge può escludere per un periodo massimo di cinque anni da future com- messe pubbliche l’offerente o il subappaltatore che abbia realizzato una o più fattispe- cie (v. art. 44 LAPub). Il committente o l’autorità competente per legge comunica alla Conferenza degli acquisti della Confederazione (CA) le decisioni di esclusione ai sensi del capoverso 1 passate in giudicato (art. 45 cpv. 3 LAPub e art. 25 cpv. 1 dell’ordi- nanza del 12 febbraio 2020275 sugli appalti pubblici, OAPub). La CA tiene un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l’indicazione dei motivi e della durata dell’esclusione da commesse pubbliche (art. 45 cpv. 3 LAPub).
A livello comunale e cantonale, l’articolo 45 del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP276) prevede disposizioni simili. L’autorità cui compete la tenuta dell’elenco è l’Organo intercantonale per gli appalti pubblici (OiAp; art. 45 cpv. 3 CIAP))
Art. 44 LAPub, v. pure art. 44 del concordato intercantonale sugli appalti pubblici, CIAP. 272 RS 822.41 V. art. 13 LLN. 274 RS 172.056.1 275 RS 172.056.11 Nel Cantone di Berna v. BSG 731.2-1
Il capoverso 7 prevede un nuovo motivo di esclusione da commesse pubbliche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ossia la violazione grave o ripetuta degli obblighi secondo gli articoli 6-8, 13 capoverso 1 e 14 da parte dell’impresa.
L’articolo 24 capoverso 1 lettera i introduce un nuovo motivo di esclusione dalle com- messe pubbliche federali, cantonali e comunali, ossia la violazione degli obblighi di cui agli articoli 3-5, 10 o 20 da parte di un’impresa.
Secondo l’articolo 24 capoverso 3, l’autorità di sorveglianza comunica a un servizio de- signato dal Consiglio federale conformemente alla legge federale sugli appalti pubblici (ossia la CA) le decisioni passate in giudicato di esclusione da commesse pubbliche ai sensi del capoverso 1 lettera i e all’OiAp. Conformemente all’articolo 45 capoverso 3 LAPub e all’articolo 45 capoverso 3 CIAP, questi servizi devono tenere un elenco non pubblico degli offerenti e dei subappaltatori sanzionati, con l’indicazione dei motivi e della durata dell’esclusione da commesse pubbliche. Provvedono affinché ogni com- mittente possa ottenere le informazioni riguardanti un determinato offerente o subap- paltatore. A tal fine possono prevedere una procedura di richiamo. La Confederazione e i Cantoni mettono a reciproca disposizione tutte le informazioni raccolte secondo il presente articolo. Decorso il termine della sanzione, l’iscrizione è cancellata dall’elenco.
Articolo 31: sanzioni amministrative pecuniarie
Dato che le misure di cui all’articolo 31 costituiscono sanzioni amministrative pecuniarie con preminenza degli obblighi di collaborare nel caso di un preesistente rapporto di diritto amministrativo o di vigilanza277, anche qui – come nel caso delle misure ammi- nistrative secondo l’articolo 30 capoversi 2-7 – non si applicano le garanzie procedurali penali sancite dalla Costituzione (art. 30 e 32 Cost.278) e dalla CEDU279 (art. 6 e 7 CEDU, art. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU280), in particolare il divieto dell’obbligo di autoincriminazione281.
La legge del 6 ottobre 1995282 sui cartelli (LCart) prevede una misura simile283.
Cfr. Sanzioni amministrative pecuniarie. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 18.4100 della CIP-N del 1° novembre 2018, n. 5.3.6.2., pag. 80, FF 2022 776 278 RS 101 279 RS 0.101 280 RS 0.101.07 Principio nemo tenetur se ipsum accusare, derivato da art. 32 Cost. e art. 6 CEDU (RS 0.101). Cfr. nella procedura penale art. 113 cpv. 1, art. 140, art. 158 cpv. 1 lett. b, art. 262 cpv. 2, art. 265 cpv. 2 lett. a CPC (RS 312.0). 282 RS 251 V. art. 49a LCart
Capoverso 1
La sanzione amministrativa pecuniaria che può essere inflitta dall’autorità di sorve- glianza in caso di violazione degli obblighi secondo l’articolo 30 capoverso 1 può, come nel diritto europeo, essere pari al massimo al tre per cento della cifra d’affari mondiale dell’impresa. In tal modo, il quadro sanzionatorio (astratto) è relativamente esteso verso l’alto284. Con questa sanzione, impostata per superare i benefici della violazione, s’in- tende fare in modo che il comportamento che viola l’obbligo di diligenza (ad es. lavoro minorile) non sia redditizio285.
In mancanza di una definizione legale di cifra d’affari è necessario basarsi sull’importo netto dei ricavi, che conformemente alla dottrina dominante corrisponde all’importo fat- turato delle forniture e prestazioni dell’impresa, che deve figurare separatamente nel conto economico della vendita (art. 959b cpv. 2 n. 1 e cpv. 3 n. 1 CO)286. Con l’espres- sione «cifra d’affari mondiale dell’impresa» s’intende la cifra d’affari globale del gruppo in Svizzera e all’estero (in tutto il mondo), quindi incluse tutte le cifre d’affari delle im- prese controllate nazionali ed estere, ad eccezione dei ricavi puramente interni al gruppo, nell’esercizio precedente.
Capoverso 2
Secondo il capoverso 2, l’ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria è de- terminato in funzione della gravità e della durata della violazione (dell’obbligo).
Si tiene debito conto della situazione finanziaria dell’impresa e del presunto utile che ha realizzato con gli atti indebiti. La disposizione deriva dal principio della proporziona- lità («si tiene debitamente conto»)287.
Quanto più il bene giuridico violato nel settore dei diritti umani e dell’ambiente è fonda- mentale, tanto più grave va qualificata la violazione (ad es. vita, approvvigionamento di acqua potabile). Anche la durata della violazione va considerata ai fini della pronun- cia di misure (violazione unica o ripetuta o sistematica, che dura per un lungo periodo). Un caso di lavoro minorile o forzato sistematico è ovviamente molto più grave di una violazione temporanea di prescrizioni sul tempo di lavoro; lo stesso vale ad esempio per un inquinamento ambientale su larga scala, duraturo e irreversibile rispetto a un breve superamento dei valori limite dei gas di scarico senza rischi sanitari. Occorre considerare pure l’entità e la portata geografiche e personali del danno, nonché la col- laborazione dell’impresa colpevole con le autorità di sorveglianza (una collaborazione attiva con ad es. un’autodenuncia riduce le sanzioni, mentre un rifiuto di collaborare o
Se un’impresa ha ottenuto una cifra d’affari mondale di 50 mia. di franchi nell’esercizio precedente, l’importo massimo della sanzione ammini- strativa pecuniaria è di 1,5 mia. di franchi. Cfr. in relazione alla legge sui cartelli BSK KG-TAGMANN/ZIRLICK, Art. 49a N 11. BSK OR II-WATTER/BÄNZIGER, Art. 727 N 18. Art. 5 cpv. 2 Cost.
un ostacolamento le inaspriscono) e l’eventuale riparazione (volontaria) della viola- zione (o l’eventuale inazione).
Tra i criteri per quantificare le sanzioni la disposizione menziona esplicitamente anche la «situazione finanziaria» dell’impresa in questione e il «presunto utile realizzato dall’impresa con il comportamento indebito». Per situazione finanziaria s’intende la ca- pacità economica dell’impresa (ad es. la struttura del capitale, l’evoluzione della cifra d’affari e degli utili, pagamenti dei dividendi degli anni precedenti). L’utile deve avere un nesso causale con la violazione degli obblighi di diligenza («realizzato […] con il comportamento indebito»). Per il calcolo o la stima dell’utile occorre basarsi sull’utile netto dedotte le spese e le imposte288. L’autorità di sorveglianza deve ridurre l’utile (netto) realizzato grazie ad esempio al lavoro minorile. Può tuttavia andare oltre e or- dinare una maggiorazione a fini di deterrenza fintantoché non venga superato il limite del tre per cento della cifra d’affari mondiale.
Per quantificare l’entità della sanzione va considerato anche il danno di reputazione che ne deriva per l’impresa, in particolare se la decisione sulla sanzione viene pubbli- cata (v. cpv. 32).
Articolo 32: Pubblicazione della decisione
Secondo questa disposizione, in caso di violazioni gravi secondo l’articolo 30 capo- verso 1 l’autorità di sorveglianza può pubblicare le sue decisioni passate in giudicato289. La pubblicazione deve essere ordinata nella decisione (dispositivo) stessa e motivata nelle considerazioni della decisione. In tal modo l’impresa (o terzi eventualmente inte- ressati con interessi degni di protezione, ad es. partner commerciali) può impugnare (separatamente) l’ordine mediante ricorso (art. 34 cpv. 1 in combinato disposto con art. 44 PA) dinanzi al Tribunale amministrativo federale290 291.
Questo strumento costituisce una sanzione che tocca la reputazione e ha effetto pre- ventivo in generale e deterrente292. Dato che si riferisce soltanto a decisioni (su misure), o a sanzioni amministrative pecuniarie con preminenza degli obblighi di collaborare nel
Effetto «naming and shaming» o «nominare e svergognare». Art. 24 cpv. 1 in combinato disposto con art. 44 PA e art. 47 cpv. 1 lett. b PA e art. 31 LTAF (legge del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32). Il ricorso ha effetto sospensivo, se quest’ultimo non viene tolto dall’autorità o dal TAF (art. 55 cpv. 1 e 2 PA). BSK FINMAG-HSU/BAHAR/FLÜHMANN, Art. 34 N 9, in relazione con la pubblicazione della decisione in materia di vigilanza secondo l’art. 34 LFINMA.
caso di un preesistente rapporto di diritto amministrativo o di vigilanza 293 non si tratta di un’accusa penale294 ma di una sanzione amministrativa295.
La disposizione ha carattere potestativo, per cui l’autorità di sorveglianza dispone di discrezione (decisionale) in merito alla questione della pubblicazione della decisione. La pubblicazione di decisioni da parte dell’autorità di sorveglianza deve essere propor- zionata, ossia adeguata, necessaria e ragionevole (rapporto ragionevole tra obiettivo e mezzo) affinché le imprese possano attuare la protezione dei diritti umani e dell’am- biente. Come menzionato, la pubblicazione può entrare in considerazione soltanto in caso di violazioni gravi degli obblighi di diligenza (secondo l’art. 30 cpv. 1) ossia di gravi danni ai diritti umani e all’ambiente e di una sanzione corrispondentemente severa.
Una decisione di ammonimento (art. 30 cpv. 2) passata in giudicato non dovrebbe di regola essere pubblicata. Nella decisione i dati di terzi devono essere anonimizzati al fine di escludere la possibilità di identificarli. La pubblicazione o menzione della desi- gnazione dell’impresa sanzionata non viola il segreto d’ufficio dell’autorità in quanto legittimata dalla presente disposizione296.
Di norma la decisone è pubblicata in Internet sulla pagina principale dell’autorità di sorveglianza. La pubblicazione in Internet è soggetta a requisiti più elevati rispetto alla pubblicazione su media cartacei in quanto raggiunge una cerchia di persone più am- pia297. L’eventualità che il pubblico prenda conoscenza della decisione deve essere nell’interesse pubblico, in assenza del quale occorre rinunciare alla pubblicazione in Internet o eliminarla298.
Articolo 33: Prescrizione
Capoverso 1
Cfr. Sanzioni amministrative pecuniarie. Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 18.4100 della CIP-N del 1° novembre 2018, n. 5.3.6.2., pag. 80, FF 2022 776 Art. 6 n. 1 CEDU. Cfr. BSK FINMAG-HSU/BAHAR/FLÜHMANN, Art. 34 N 10, in relazione con la pubblicazione della decisione in materia di vigilanza secondo l’art. 34 LFINMA. Art. 14 CP. Cfr. BSK FINMAG-HSU/BAHAR/FLÜHMANN, Art. 34 N 22 f, in relazione con la pubblicazione della decisione in materia di vigilanza secondo l’art. 34 LFINMA. Cfr. BSK FINMAG-HSU/BAHAR/FLÜHMANN, Art. 34 N 22.
Questa disposizione disciplina la prescrizione in relazione a misure delle autorità e san- zioni amministrative pecuniarie (art. 30 e 31). Il termine di prescrizione ordinario am- monta a dieci anni299. Il capoverso 2 lettere a-c disciplina il decorso della prescrizione in diverse costellazioni.
Capoverso 2 lettera a
In linea di massima, la prescrizione decorre dal giorno in cui l’impresa ha violato gli obblighi. La disposizione si riferisce ai casi in cui è determinante un unico evento (ad es. un inquinamento idrico).
Capoverso 2 lettera b
La disposizione stabilisce che nei casi in cui gli obblighi sono stati violati in diversi pe- riodi la prescrizione decorre dal giorno in cui l’impresa ha commesso l’ultima violazione.
Capoverso 2 lettera c
Nei casi di violazione persistente degli obblighi, la prescrizione decorre dal giorno in cui il comportamento indebito cessa.
Capoverso 3
La disposizione disciplina la sospensione della prescrizione se l’autorità di sorveglianza notifica all’impresa una decisione passata in giudicato, nel qual caso la prescrizione ricomincia a decorrere300.
Articolo 34: Procedura e tutela giurisdizionale
Capoverso 1
La presente legge contiene disposizioni speciali, in particolare nel settore delle misure di diritto amministrativo, delle sanzioni amministrative pecuniarie e della pubblicazione delle decisioni, che prevalgono sulla legge sulla procedura amministrativa PA. Per il resto, laddove la LGSI non ne deroga sono applicabili la PA e le sue massime (mas- sima dell’ufficialità, massima inquisitoria, libero apprezzamento delle prove, applica- zione del diritto d’ufficio, ecc.).
Capoverso 2
Corrisponde al termine di prescrizione generale di dieci anni secondo l’art. 127 CO. Cfr. art. 34 segg. PA.
Secondo questa disposizione, il ricorso contro le decisioni dell’autorità è disciplinato dalle disposizioni sull’amministrazione della giustizia federale, ossia la PA301, la LTAF302 e la LTF303. Nel campo d’applicazione della presente legge l’autorità di sorve- glianza è autorizzata a ricorrere dinanzi al Tribunale federale.
Capoverso 3
L’autorità di sorveglianza ha diritto di ricorrere al Tribunale nell’ambito contemplato dalla presente legge.
Articolo 35: Informazione sull’attività di sorveglianza
Capoverso 1
Per quanto riguarda l’informazione sull’attività di sorveglianza e del pubblico questa disposizione si orienta all’articolo 19 LSR, conformemente al quale l’autorità di sorve- glianza secondo il capoverso 1 pubblica annualmente un rapporto di gestione sulla sua attività e la sua prassi (ad es. sul sito Internet).
Il rapporto annuale serve alla trasparenza e alla rendicontazione nei confronti del Con- siglio federale e del pubblico. Illustra la prassi della sorveglianza, il numero di imprese controllate, le constatazioni tipiche, le evoluzioni e le sfide.
Capoverso 2
In linea di principio, l’autorità di sorveglianza non informa in merito a singoli procedi- menti (in corso e terminati) bensì mantiene il segreto d’ufficio304. In situazioni eccezio- nali o se è «necessario in termini di sorveglianza» e sussiste un interesse pubblico, l’autorità di sorveglianza informa il pubblico in merito a determinati fatti conformemente alle lettere a-d. La necessità in termini di sorveglianza può ad esempio sussistere al fine di creare trasparenza per i gruppi di interessi (partecipanti del mercato, consuma- tori, ecc.), avvertire dei rischi o impedire danni (alla reputazione).
Lettera a
La disposizione consente all’autorità di sorveglianza di informare il pubblico, in pre- senza di una necessità in termini di sorveglianza, in merito a (i) il mancato adempi- mento dell’obbligo di annunciarsi e di collaborare (art. 8) o (ii) la mancata attuazione di misure amministrative (secondo l’art. 30) di sanzioni amministrative pecuniarie (se-
301 RS 172.021 302 RS 173.32 303 RS 173.110 Art. 34 LSR
condo l’art. 31) delle imprese. Si tratta di informazioni su difficultà di esecuzione e at- tuazione della legge da parte dell’autorità di sorveglianza. Sussiste un interesse pub- blico a orientare il pubblico in merito all’adempimento lacunoso degli obblighi delle im- prese o all’attuazione insufficiente di misure.
Lettera b
Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza informa anche in merito a diffi- coltà oggettive nell’attuare misure amministrative secondo l’articolo 30 e di sanzioni amministrative pecuniarie secondo l’articolo 31. Con «difficoltà oggettive» si intendono situazioni verificabili da terzi, ad esempio ritardi nella collaborazione con autorità estere o prescrizioni legali in collisione. Non sono contemplati ostacoli che dipendono dalla volontà dell’impresa.
Lettera c
L’autorità di sorveglianza deve poter rettificare affermazioni errate, ossia informazioni oggettivamente infondate o ingannevoli, ossia distorcenti o incomplete nel procedi- mento (ad es. su determinati rischi). La lettera c crea la base legale a tal scopo. Non è importante da dove provengano le informazioni scorrette o ingannevoli. Sussiste un interesse pubblico a che tali informazioni siano rettificate.
Lettera d
Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza informa il pubblico in merito a procedimenti allorquando sussiste una necessità in termini di sorveglianza di salva- guardare la reputazione della piazza economica svizzera. Ciò sarà il caso soltanto in casi importanti e gravi. In questi, però, l’autorità di sorveglianza deve poter illustrare pubblicamente i motivi e le modalità con cui indaga violazioni degli obblighi. L’obiettivo è rafforzare la credibilità della piazza economica svizzera e la fiducia in essa, evitando danni o rischi per la sua reputazione.
Capoverso 3
Secondo questa disposizione, è fatta salva la pubblicazione di decisioni passate in giu- dicato o decisioni dell’autorità di sorveglianza secondo l’articolo 32. Questo strumento ha un effetto sanzionatorio. In procedimenti che terminano con la pubblicazione della decisione passata in giudicato dell’autorità di sorveglianza, quest’ultima può informare già prima della conclusione del procedimento, se le condizioni di cui al capoverso 2 sono soddisfatte (necessità in termini di sorveglianza, interesse pubblico, proporziona- lità).
Articolo 36: Finanziamento
Capoverso 1
L’attività di sorveglianza sulle imprese sottostanti agli obblighi di diligenza genera dei costi alla competente autorità e ai terzi. Secondo il capoverso 1 questi costi sono co- perti da emolumenti e, se questi ultimi non bastano, da una tassa annua riscossa dalle imprese sorvegliate. Diversamente da quanto previsto dal diritto in materia di sorve- glianza sui revisori305 e di vigilanza sui mercati finanziari306, l’autorità di sorveglianza non può rilasciare abilitazioni o autorizzazioni soggette ad emolumento. Le imprese sono tuttavia obbligate ad annunciarsi (art. 8). L’attività di sorveglianza deve autofinan- ziarsi al fine di garantire l’indipendenza. Eventuali tasse di sorveglianza tengono conto dell’importanza economica delle imprese sottostanti agli obblighi di diligenza. Se l’au- torità di sorveglianza lo ordina, le imprese sorvegliate devono anche anticipare i costi ai terzi307.
Agli emolumenti si applica il principio della copertura dei costi e dell’equivalenza in materia di tasse308. Secondo il principio di copertura dei costi, gli introiti complessivi realizzati con le tasse non devono superare il totale dei costi del ramo amministrativo interessato oppure possono superarlo soltanto in misura minima (parafrasi del limite massimo degli emolumenti309). Secondo il principio di equivalenza, che concretizza il principio della proporzionalità e il divieto dell’arbitrio nell’ambito delle tasse causali, un emolumento non deve presentare uno squilibrio con il valore oggettivo della presta- zione; deve essere mantenuto entro limiti ragionevoli e il valore della prestazione va stabilito in base al vantaggio economico procurato all’obbligato oppure in base ai costi del ricorso concreto alla prestazione in rapporto ai costi complessivi del ramo ammini- strativo interessato.310
Se gli emolumenti non coprono i costi della sua attività, il che sarà verosimilmente es- sere il caso, l’autorità di sorveglianza può riscuotere dalle (grandi) imprese sorvegliate una tassa annua311. La tassa viene riscossa a importi forfetari ed è commisurata alla
V. art. 21 LSR V. art. 15 LFINMA BSK FINMAG-PFIFFNER, Art. 24a N 59. Art. 46a cpv. 3 della legge del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), RS 172010 BSK Revisionsrecht-PFIFFNER, Art. 21 RAG N 9 e DTF 131 II 735, 739 seg., consid. 3.2; DTF 126 I 180, 188, consid. 3a/aa.; BSK FINMAG- HÜNERWADEL/TRANCHET, Art. 15 N 20 con ulteriori rimandi, DTF 130 III 225, consid. 2.3, DTF 106 Ia 241 segg. BSK-Revisionsrecht-PFIFFNER, Art. 21 RAG N 9 e DTF 126 I 180, 188, consid. 3a/bb.; BSK FINMAG-HÜNERWADEL/TRANCHET, Art. 15 N 21 con ulteriori rimandi, DTF 106 Ia 241 segg., DTF 101 Ib 462 consid. 3b. Una disposizione simile figura all’art. 21 cpv. 2 LSR in merito alla tassa di sorveglianza riscossa dalle imprese di revisione sotto sorveglianza statale.
capacità economica dell’impresa in questione. Si presuppone che maggiore è la capa- cità economica dell’impresa, maggiori sono i rischi nel settore dei diritti umani e dell’am- biente e maggiore è il ruolo che essa svolge nella catena d’attività globale.
Affinché le tasse di sorveglianza possano essere riscosse come tasse causali, ossia senza una base specifica nella Costituzione, tra la cerchia assoggettati e la cerchia delle persone che beneficiano di tali tasse in quanto gruppo deve sussistere una con- gruenza (equivalenza di gruppo)312. Deve inoltre essere esercitata una sorveglianza completa sul gruppo313. Se queste condizioni non sono soddisfatte, entrano in gioco imposte di attribuzione dei costi, che richiedono una base costituzionale.
Secondo l’AIR, gli obblighi di diligenza interesseranno circa 30 grandi imprese o gruppi, che saranno dunque soggetti alla sorveglianza. Questi hanno in comune, oltre alle di- mensioni importanti o alla struttura aziendale (gruppi), l’attività internazionale e i mag- giori rischi in relazione ai diritti umani e all’ambiente. Queste imprese possono dunque essere qualificate come gruppi anche se non operano negli stessi settori. L’assogget- tamento di questi obblighi di diligenza alla sorveglianza crea condizioni di parità tra le imprese (Level Playing Field). Le imprese inadempienti non possono risparmiare dei costi o avere ricavi maggiori rispetto alle imprese conformi alla legge in quanto vengono sanzionate dall’autorità di sorveglianza. Le grandi imprese conformi alla legge benefi- ciano della sorveglianza e del sanzionamento delle imprese inadempienti in quanto questi strumenti fungono per loro da marchi di qualità, dal che risulta un guadagno in termini di fiducia nei confronti dei consumatori, degli investitori, dei partner commerciali eccetera. Globalmente, la necessaria equivalenza di gruppo può essere considerata data.
Gli obblighi di diligenza e trasparenza nel settore dei diritti umani e dell’ambiente sono completi. Le grandi imprese interessate devono annunciarsi all’autorità di sorveglianza. Questo obbligo di annunciarsi e di collaborare sostituisce un obbligo di autorizzazione. L’autorità di sorveglianza tiene un registro pubblico delle imprese sorvegliate e controlla se queste ultime adempiono ai loro obblighi di diligenza e trasparenza. Ai fini dell’ap- plicazione della legge dispone di un ampio catalogo di competenze d’indagine (controlli in loco, coinvolgimento di terzi, collaborazione con autorità nazionali e internazionali, atti di verifica transfrontalieri, ecc.) e di misure nei confronti delle imprese inadempienti (ammonimento, divieto, esecuzione in sostituzione, scioglimento di imprese controllate, esclusione da commesse pubbliche, sanzioni amministrative pecuniarie di fino al tre per cento della cifra d’affari, pubblicazione di decisioni, ecc.). La sorveglianza può dunque essere considerata completa.
Nel complesso, le condizioni per la prevista tassa di sorveglianza sono soddisfatte.
Guida di legislazione, 1a edizione italiana, 2019, consultabile all’indirizzo: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Stato & Cittadino > Legi- stica > Strumenti di legistica, n. marg. 849 segg., pag. 213 segg.; cfr. anche Perizia dell’UFG del 15 lug. 1999, VPB 64.25. Guida di legislazione, n. marg. 849, pag. 213 seg., consultabile all’indirizzo: https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Stato & Cittadino > Legi- stica > Strumenti di legistica
Capoverso 2
Secondo questa disposizione, le entrate risultati dalle sanzioni amministrative pecunia- rie secondo l’articolo 31 sono devolute alla Confederazione.
Capoverso 3
Secondo questa disposizione, il Consiglio federale emana in un’ordinanza le necessa- rie disposizioni esecutive, in particolare in merito alle aliquote determinanti per gli emo- lumenti, al calcolo della tassa annua e alla sua ripartizione sulle imprese sorvegliate tenendo conto dei principi della copertura dei costi e dell’equivalenza 314. Dato che il compito di fissare gli emolumenti e la tassa di sorveglianza è delegato all’autorità che emana le disposizioni esecutive, il capoverso 1 menziona la cerchia degli assoggettati alla tassa, l’oggetto e le basi di calcolo315.
Articolo 37: Trattamento di dati personali e di dati concernenti persone giuridi- che
Capoverso 1
Questa disposizione crea una base legale per (i) il trattamento e (ii) lo scambio di dati personali e dato concernenti persone giuridiche da parte dell’autorità di sorveglianza e dei terzi incaricati di eseguire la presente legge. Sono inclusi anche dati personali degni di particolare protezione (lett. a n. 1-4) e determinati dati concernenti persone giuridi- che degni di particolare protezione (lett. b n. 1 e 2). Il trattamento e lo scambio di dati sono ammissibili unicamente per l’adempimento dei loro compiti (principio di propor- zionalità).
L’elenco delle imprese sorvegliate tenuto dall’autorità di sorveglianza (art. 21 cpv. 1 lett. a) non contiene dati personali o concernenti persone degni di particolare prote- zione.
Lettera a: dati personali degni di particolare protezione riguardanti:
Numero 1: le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali
Secondo questa disposizione l’autorità di sorveglianza può trattare e scambiarsi con i terzi incaricati di eseguire la legge dati personali degni di particolare protezione riguar- danti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali.
Ciò può essere il caso se nel quadro di una verifica di un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza (art. 23) l’autorità di protezione o i terzi da essa incaricati riscontrano indizi
DTF 131 II 735, 739 seg., consid. 3.2; DTF 125 I 173, 179; DTF 124 I 247, 249.
secondo cui l’impresa discriminano dei collaboratori, ad esempio per la loro apparte- nenza a un sindacato. Se un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza verificata di- scriminasse sistematicamente i suoi collaboratori per la loro religione (ad es. un divieto di portare il velo), ciò toccherebbe le attività o opinioni religiose. Se un’impresa fosse sospettata di reprimere degli attivisti ambientali locali che cercano di contrastare un progetto di centrale nucleare, l’autorità di sorveglianza potrebbe dover trattare dati ri- guardanti opinioni o attività filosofiche (quelle dell’attività a tutela dell’ambiente svolta dagli attivisti), nel caso in cui accertasse l’identità e le attività degli interessati o consul- tasse rapporti su intimidazioni.
Numero 2: la salute, la sfera intima o l’appartenenza a una razza o a un’etnia
Questa categoria di dati personali degni di particolare protezione sarebbe interessata nei casi in cui l’autorità di sorveglianza dovesse valutare ad esempio rapporti medici o dati epidemiologici (ad es. relativi a un picco di determinate malattie) perché un’impresa chimica è sospettata di avere inquinato l’acqua potabile con dei rifiuti provocando danni alla salute della popolazione locale (ad es. avvelenamenti, danni al sistema immunita- rio). Se in una fabbrica di un fornitore di un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza i collaboratori venissero costretti a subire esami intimi (ad es. test di gravidanza) e l’au- torità di sorveglianza dovesse trattare le dichiarazioni delle persone interessate o dei documenti sui testi svolti, ciò interesserebbe dati personali degni di particolare prote- zione riguardanti la sfera intima. Se un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza do- vesse trattare peggio un gruppo etnico di collaboratori (ad es. stranieri), ad esempio versando loro salari inferiori, l’autorità di sorveglianza tratterebbe dati degni di partico- lare protezione riguardanti l’etnia/la razza, esaminando le statistiche dei salari o degli impieghi.
Numero 3: i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica
Nel caso in cui ad esempio nel quadro di un progetto edile la popolazione locale venisse violentemente aggredita e ciò venisse documentato mediante sistemi di identificazione biometrica (ad es. impronte digitali), se vi fosse coinvolta un’impresa soggetta agli ob- blighi di diligenza l’autorità di sorveglianza potrebbe entrare in contatto con dati biome- trici. Se un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza sorvegliasse sistematicamente ma indebitamente mediante sistemi di riconoscimento facciale o scanner di impronte digitali e l’autorità di sorveglianza dovesse verificare questi fatti, quest’ultima dovrebbe poter trattare tali dati biometrici.
Numero 4: perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali
L’autorità di sorveglianza potrebbe dover verificare se determinate persone, ad esem- pio organi o collaboratori di un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza, sono già state oggetto di perseguimenti amministrativi e/o penali e se sono già state sanzionate o punite. Dovrebbe eventualmente raccogliere questi dati da altre autorità. Un organo (membro del consiglio d’amministrazione) di un’impresa soggetta agli obblighi di dili- genza potrebbe ad esempio essere stato sanzionato per lesione colposa/omicidio o per la violazione di prescrizioni ambientali o disposizioni a tutela dei lavoratori (ad es. lavoro
forzato). L’autorità di sorveglianza deve poter trattare questo tipo di dati allorquando verifica un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza.
Lettera b: dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche ri- guardanti
Numero 1: perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali
Si può rinviare ai commenti alla lettera a numero 4 qui sopra. La presente disposizione contempla tuttavia i dati riguardanti perseguimenti e sanzionali amministrativi e penali di cui è oggetto l’impresa stessa o la persona giuridica (ad es. società per azioni).
Numero 2: segreti professionali e commerciali
L’autorità di sorveglianza può trattare anche riguardanti segreti professionali o com- merciali di persone giuridiche. Possono sottostare al segreto commerciale ad esempio processi di produzione, modelli di calcolo o liste di clienti di imprese. Può però anche trattarsi di dati di imprese di revisione sottostanti al segreto professionale e incaricate dall’impresa di eseguire la verifica delle relazioni sull’adempimento degli obblighi di di- ligenza (art. 7 cpv. 4 e art. 13).
Capoverso 2
Secondo questa disposizione, il Consiglio federale emana in un’ordinanza disposizioni esecutive riguardanti (i) il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conserva- zione, l’archiviazione e la distruzione (lett. a), (ii) le autorizzazioni al trattamento dei dati (lett. b), (iii) le categorie di dati secondo il capoverso 1 (lett. c) e (iv) la protezione e la sicurezza dei dati (lett. d).
Lettera a: il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l’ar- chiviazione e la distruzione
Il Consiglio federale disciplinerà le modalità della raccolta, della conservazione (durata, misure tecniche e organizzative di protezione dall’accesso non autorizzato, ecc.) dell’archiviazione (momento, accesso, durata, ecc.) e della distruzione (momento, do- cumentazione, verbalizzazione, ecc.) dei dati.
Lettera b: le autorizzazioni al trattamento dei dati
Nell’ordinanza il Consiglio federale dovrà disciplinare in particolare i diritti d’accesso ai dati (cerchia dei collaboratori, responsabilità, crittografia, autentificazione, ecc.).
Lettera c: le categorie di dati secondo il capoverso 1
Secondo questa disposizione, il Consiglio federale definirà con maggiore precisione le categorie di dati personali e concernenti persone giuridiche degni di particolare prote- zione secondo il capoverso 1 lettera a numeri 1-4 e lettera b numeri 1 e 2.
Lettera d: la protezione e la sicurezza dei dati
Le disposizioni esecutive del Consiglio federale comprenderanno in particolare la pro- tezione dall’accesso, la sicurezza della trasmissione, la registrazione, la verbalizza- zione e la recuperabilità.
Articolo 38: Responsabilità
Capoverso 1
Secondo questa disposizione, fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità dell’autorità di sorveglianza, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disci- plinata dalla legge del 14 marzo 1958316 sulla responsabilità. L’articolo 36a LSR con- tiene una norma simile.
In linea di massima è legittimata ad agire ogni persona che è stata danneggiata a causa di un comportamento indebito dell’autorità di sorveglianza o di un terzo da essa incari- cato. Entrano in considerazione imprese soggette agli obblighi di diligenza e di presen- tare una relazione e sorvegliate, i loro azionisti o creditori e i terzi incaricati dall’autorità di sorveglianza317.
In quanto istituto di diritto pubblico con personalità giuridica e contabilità proprie 318, l’autorità di sorveglianza può essere chiamata ad assumere direttamente la responsa- bilità (legittimazione passiva), dato che è considerata un’«organizzazione incaricata di compiti di diritto pubblico della Confederazione, e indipendente dall’amministrazione federale ordinaria»319. I suoi organi (consiglio d’amministrazione, direzione, ufficio di revisione320) e il suo personale non sono per contro responsabili (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 3 LResp)321. Sono inoltre direttamente responsabili i terzi incaricati dall’autorità di sorveglianza, considerati un’organizzazione indipendente (art. 19 CPV. 1 LResp), dato che l’autorità di sorveglianza non deve as- sumere la responsabilità per il loro coinvolgimento, eccetto che ciò sia avvenuto in modo indebito322. Se i terzi sono persone fisiche esterne all’Amministrazione federale o un’unità indipendente dal punto di vista organizzativo o finanziario, in primo luogo è
316 RS 170.32 Art. 28 cpv. 2 e 3 LSR Art. 19 cpv. 1 LResp Art. 29 LSR
responsabile la Confederazione (art. 3 cpv. 1 LResp in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 1 lett. f LResp)323.
L’autorità di sorveglianza o un’organizzazione indipendente da essa incaricata ri- sponde illimitatamente e senza riguardo alla colpa del comportamento dei suoi organi e del suo personale (art. 19 cpv. 1 lett. a LResp in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 1 LResp)324. Questi ultimi devono avere agito nell’esercizio della loro attività ufficiale (nesso funzionale) e cagionato illecitamente e in modo adeguatamente causale un danno a terzi. Nel caso di danni puramente patrimoniali è necessaria una violazione di una norma di comportamento325. L’omissione è illecita soltanto se sussiste un obbligo di agire che può risultare da principi giuridici generali o una posizione di garante326.
È applicabile la responsabilità sussidiaria della Confederazione per la somma rima- nente (art. 19 cpv. 1 lett. a secondo periodo LResp) se l’autorità di sorveglianza è stata eseguita senza successo e al danneggiato è stato rilasciato un attestato di carenza beni definitivo o il fallimento è stato avviato tramite un’organizzazione incaricata dall’au- torità di sorveglianza (art. 19 cpv. 1 LResp) o quest’ultima si trova in una moratoria concordataria o è stato rilasciato un attestato di carenza beni definitivo 327. Una respon- sabilità diretta e primaria della Confederazione sussiste per i terzi incaricati dall’autorità di sorveglianza che non costituiscono un’organizzazione secondo l’articolo 19 capo- verso 1 LResp (v. art. 3 cpv. 1 LResp)328.
Capoverso 2
Questa disposizione restringe la responsabilità dell’autorità di sorveglianza e dei terzi incaricati, che sono responsabili soltanto se (i) hanno violato importanti doveri d’ufficio e (ii) i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’impresa sog- getta agli obblighi di diligenza, di un’impresa da essa con-trollata o di un partner com- merciale dell’impresa.
Lettera a
Nella dottrina, la violazione di importanti doveri d’ufficio è definita come una violazione inequivocabile e grave (abuso del potere discrezionale, violazione di chiare prescrizioni legali, ecc.)329.
Lettera b
Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza e i terzi incaricati non sono re- sponsabili per danni riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un’impresa soggetta agli obblighi di diligenza, di un’impresa da essa controllata o di un partner commerciale dell’impresa. L’autorità di sorveglianza e i terzi incaricati non devono essere chiamati ad assumere la responsabilità per violazioni degli obblighi commesse da altri.
Capoverso 3
Questa disposizione precisa che la responsabilità delle imprese soggette agli obblighi di diligenza è retta dal capitolo 3.
Capitolo 5: Obbligo di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
Con il capitolo 5, le vigenti disposizioni del CO (art. 964j segg. CO) concernenti gli ob- blighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile sono riprese nella presente legge con modifiche formali di poco conto e stralciate dal CO.
Come già nel CO, negli articoli 39-41 dell’avamprogetto della presente legge i due set- tori tematici minerali e metalli originari di zone di conflitto e lavoro minorile sono disci- plinati insieme. Le disposizioni relative al primo tema si orientano al regolamento (UE) 2017/821330, che a sua volta si fonda sulle Linee guida dell'OCSE sugli obblighi di dili- genza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio, attuandole in modo vincolante.
Le vigenti disposizioni del CO relative al lavoro minorile si erano ispirate all’olandese Child Labor Due Diligence Act331 ma nell’interesse di una sistematica coerente sono state strutturate seguendo il modello del regolamento (UE) 2017/821 sui minerali origi- nari di zone di conflitto.
REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio Cfr. anche: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/429 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro nonché RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio. Wet zorgplicht kinderarbeid, Kamerstukken I, 2016/17, 34 506 del 7 febbraio 2017 (traduzione inglese).
Al momento dell’introduzione delle disposizioni nel CO (1° gennaio 2022) non esiste- vano ancora obblighi di diligenza generali multisettoriali come quelli dell’attuale CSDDD dell’UE. Il presente avamprogetto tiene conto di questo sviluppo mantenendo le dispo- sizioni specifiche sui minerali originari da zone di conflitto e sul lavoro minorile che hanno già dimostrato la loro validità ma differenziandole chiaramente dagli obblighi di diligenza generali (art. 4 segg.).
Il disciplinamento separato degli obblighi di diligenza nei settori particolarmente sensi- bili dei minerali e metalli originari da zone di conflitto e del lavoro minorile nonché la loro riunione, dal punto di vista della sistematica, in un capitolo appaiono pertanto op- portuni. I pertinenti obblighi di diligenza sono familiari alle imprese in questione dal 2022 e la prassi si è ampiamente consolidata.
Per evitare doppioni, i campi d’applicazione dei capitoli 2 e 5 sono espressamente coor- dinati tra loro.
Le disposizioni sulla responsabilità (cap. 3) e sulla sorveglianza (cap. 4) non sono ap- plicabili agli obblighi disciplinati nel presente capitolo.
Articolo 39: Principio
Capoverso 1
L’articolo 39 capoverso 1 si orienta all’articolo 964j capoverso 1 CO, ma rinvia ora alla nuova definizione di impresa secondo la presente legge. Comprende le imprese sviz- zere secondo l’articolo 2 capoverso 1. Queste imprese devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento (art. 40) e presentare una pertinente re- lazione (art. 41).
Dato che il loro campo d’applicazione e il loro contenuto si differenziano sostanzial- mente da quelli degli obblighi di diligenza completi (art. 6.), gli obblighi di diligenza nei settori dei minerali e metalli originari da zone di conflitto e del lavoro minorile sono regolamentati in un capitolo a sé stante.
Sul modello dell’articolo 2 lettere c ed e del regolamento (UE) 2017/821332 (e alle Linee guida dell'OCSE sugli obblighi di diligenza per una catena di approvvigionamento re- sponsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio), la catena di approvvigionamento per minerali e metalli tutti gli operatori economici ed attori ai quali incombe la responsabilità dei minerali e dei metalli e che sono in qualche modo coinvolti con il loro trasporto e lavorazione fino alla loro integrazione nel prodotto finito. Questa
REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, GU. L 130, pag. 1..
definizione è applicata per analogia anche ai prodotti e alle prestazioni in rapporto ai quali sussiste un sospetto di lavoro minorile.
Lettera a: minerali originari di zone di conflitto
Le imprese che immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro (i cosiddetti «3TG») originari di zone di conflitto o ad alto rischio sono obbligate a osservare gli obblighi di diligenza.
I termini «minerali333 e metalli» corrispondono all’articolo 2 lettere a e b del regolamento (UE) 2017/821. La disposizione contempla quindi tutti i minerali e metalli costituiti da stagno, tantalio, tungsteno e loro minerali nonché oro.
La definizione di «zone di conflitto o ad alto rischio» si appoggia all’articolo 2 lettera f del regolamento (UE) 2017/821. Si tratta quindi di «zone teatro di conflitti armati, fragili in quanto reduci da conflitti o zone caratterizzate da una governance e una sicurezza precarie o inesistenti, come uno Stato in dissesto, o da violazioni generalizzate e siste- matiche del diritto internazionale, incluse le violazioni dei diritti dell'uomo». Il numero 3 dell’allegato alla Raccomandazione (UE) 2018/1149 della Commissione del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento334 secondo il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio contiene anche chiarimenti sulla definizione di «zone di conflitto o ad alto rischio».
L’espressione «immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera» è ripresa dalla legge del 18 marzo 2005335 sulle dogane (LD). L’importazione della merce, nel presente contesto determinati minerali e/o metalli, è vista come un atto integrale che oltre all’introduzione comprende esplicitamente anche la procedura amministrativa nel quadro delle disposizioni del diritto doganale, la quale consiste nell’immissione delle merci in libera pratica336. Sono contemplate sia le merci formalmente dichiarate all’im- portazione che quelle contrabbandate.
Oltre all’immissione in Svizzera, anche la lavorazione dei minerali o metalli in Svizzera è assoggettata agli obblighi di diligenza. In tal modo rientrano nel campo d’applicazione della legge anche le imprese svizzere le quali lavorano minerali e/o metalli in Svizzera
Nella versione tedesca dell’avamprogetto e nel pertinente rapporto si utilizza il termine «Mineralien», mentre nella versione tedesca del regola- mento (UE) 2017/821 si utilizza il termine «Minerale». Si tratta di due sinonimi. RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individua- zione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 208/94. 335 RS 631.0 Cfr. SHK-SCHREIER, Zollgesetz (ZG), Art. 6, N. marg. 35.
importati da un’impresa con sede all’estero (queste ultime non rientrano nel campo d’applicazione della norma).
Lettera b: lavoro minorile
La disposizione di applica soltanto alle imprese che non rientrano nel campo d’applica- zione degli obblighi di diligenza e trasparenza di cui agli articoli 4 e seguenti.
In alternativa alla lettera a si applica la lettera b, secondo cui sottostanno all’obbligo di diligenza le imprese che offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o fronti ricorrendo al lavoro minorile.
Con «prodotti o servizi» s’intende l’intera filiera di creazione di valore aggiunto mate- riale e immateriale di un’impresa.
In relazione alla definizione di «indizi fondati» di lavoro minorile occorre considerare le Linee guida dell’OCSE sul tema337. Per rispondere alla domanda in quali casi sussista un indizio fondato che i prodotti o servizi siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile si può pure consultare la dottrina e la giurisprudenza relative alla legi- slazione sul riciclaggio di denaro, dato che l’espressione «indizi fondati» figura anche nella legge del 10 ottobre 1997338 sul riciclaggio di denaro (LRD) (art. 9 LRD).339 Con- formemente a quest’ultima, il sospetto è fondato se vi è un indizio concreto o più ele- menti che lasciano temere che i valori patrimoniali abbiano un’origine criminale340. Oc- corre valutare innanzitutto se sussistano elementi, poi constatazioni concrete e infine un sospetto fondato341. Questi principi sono applicabili alla presenza di un sospetto fondato di lavoro minorile.
Non si può pretendere da un’impresa che esamini sistematicamente tutti i prodotti e servizi alla ricerca di un eventuale sospetto, ma che sia vigile. Non appena ha un so- spetto deve avviare delle indagini per chiarire la situazione.
Il sospetto può avere origine da una fonte interna, ad esempio documenti relativi a un fornitore o una visita in loco. Possono tuttavia essere rilevanti anche fonti esterne come resoconti dei media, sentenze di un tribunale o segnalazioni di autorità amministrative.
Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017. 338 RS 955.0 ROLAND J. LUCHSINGER in: Geldwäschereigesetz (GwG), Stämpflis Handkommentar, 2017, KUNZ/JUTZI/SCHÄREN (Hrsg.), Art. 9 GwG, N. marg. 24 segg. ROLAND J. LUCHSINGER in: Geldwäschereigesetz (GwG), Stämpflis Handkommentar, 2017, KUNZ/JUTZI/SCHÄREN (Hrsg.), Art. 9 GwG, N. marg. 26, con rimando a MESSAGGIO LRD, FF l 1996 1131. ROLAND J. LUCHSINGER in: Geldwäschereigesetz (GwG), Stämpflis Handkommentar, 2017, KUNZ/JUTZI/SCHÄREN (Hrsg.), Art. 9 GwG, N. marg. 28, con rimando a MESSAGGIO LRD, FF 1996 1131.
La nozione di «lavoro minorile» viene definita in particolare nelle Linee guida dell’OCSE (Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017342) e nelle Convenzioni fondamentali dell’Organizza- zione internazionale del lavoro (OIL)343, in particolare nelle Convenzioni n. 182 concer- nente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione344 e n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego345. In linea di principio, l’età minima di ammissione all’impiego non dev’essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico, e in ogni caso a 15 anni (art. 2 n. 3 della Convenzione n. 138). Ciò non vale per impieghi o lavori che, per loro natura o per le condizioni in cui si esercitano, sono suscettibili di compromettere la salute o la moralità degli adolescenti, l’età minima di ammissione ai quali non deve essere inferiore ai 18 anni (art. 3 n. 1 della Convenzione n. 138).
Capoversi 2-4: norme di delega
Secondo le norme di delega di cui ai capoversi 2-4, il Consiglio federale stabilisce:
i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di presentare una relazione (cpv. 2);
le eccezioni per piccole e medie imprese (PMI) e per le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile (cpv. 3);
il riconoscimento di standard internazionali equivalenti (ad. es. Linee guida OCSE) quale base per la dispensa dagli obblighi (cpv. 4).
In applicazione delle norme di delega il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT346).
Secondo l’articolo 39 capoverso 2, il Consiglio federale è abilitato a stabilire i «volumi annui» delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è dispen- sata dall’obbligo di diligenza e di presentare una relazione347. I volumi d’importazione
Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017. Table A.1., pag. 48 seg. Table A.1., pag. 48 seg. V. Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del 18 maggio 2018 in merito alle proposte della Commissione per un contro- progetto indiretto all’iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» nel quadro della revisione del diritto della società anonima, pag. 9 seg., consultabile all’indirizzo: http://www.parlament.ch/it > Oggetti ricerca > 16.077 CO. Diritto della so- cietà anonima > RAPPORTI DELLE COMMISSIONI > 18.05.2018 – COMMISSIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL CONSIGLIO NAZIO- NALE. 344 RS 0.822.728.2 345 RS 0.822.723.8 346 RS 221.433 Nel Regolamento (UE) 2017/821, all’ALLEGATO 1 sono disciplinate le soglie relative al volume dei singoli minerali e metalli.
sono disciplinati all’allegato 1 Parti A e B ODiT348. Se i valori europei dovessero essere modificati in un secondo tempo, se necessario la Svizzera potrà adeguare i suoi me- diante una modifica dell’ordinanza.
Secondo l’articolo 39 capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce «le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile». Tali condizioni sono disciplinate agli articoli 6 e 7 ODiT.
Infine, il Consiglio federale è abilitato a stabilire le condizioni alle quali le imprese che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti sono esonerate dagli ob- blighi di diligenza e da quelli di presentare una relazione (art. 39 cpv. 4). La disposi- zione si riferisce a entrambi i campi tematici, ossia «i minerali e metalli originari di zone di conflitto» e «il lavoro minorile». Nell’allegato alla ODiT sono menzionate le Linee guida dell’OCSE e le Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017 («lavoro minorile») e la Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque («minerali e metalli originari di zone di conflitto»).
Entrano tuttavia in considerazione anche altri standard, a condizione che siano inter- nazionalmente riconosciuti ed equivalenti. Per stabilire i requisiti posti alla strategia re- lativa alla catena di approvvigionamento per quanto riguarda gli obblighi di diligenza, il Consiglio federale potrebbe ad esempio prevedere la considerazione gli standard della strategia modello per catene di approvvigionamento all’allegato II delle Linee guida dell’OCSE sugli obblighi di diligenza. Quale guida rilevante per il settore del «lavoro minorile» può essere menzionata la ILO-IOE Child Labor Guidance Tool for Business.
Articolo 40: Obblighi di diligenza
L’articolo 40 corrisponde al vigente articolo 964k CO e concretizza gli obblighi di dili- genza che devono essere osservati. In analogia con il regolamento (UE) 2017/821 e la Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement respon- sables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque, è prevista una procedura a cinque fasi349:
1. istituzione di un sistema di gestione,
2. individuazione e valutazione dei rischi nella catena di approvvigionamento,
3. predisposizione di un piano di gestione dei rischi,
4. verifica da parte di terzi indipendenti (solo nel settore dei minerali originari di zone di conflitto),
348 RS 221.433 V. RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018, Allegato.
5. presentazione di una relazione annuale (art. 41)
Sebbene l’introduzione di un obbligo di diligenza e di presentare una relazione nel set- tore del lavoro minorile sia stata ispirata dalla legislazione olandese, per l’impostazione dei singoli obblighi si è scelto – al fine di evitare doppioni – a modello il regolamento (UE) 2017/821 per minerali originari da zone di conflitto e non di nuovo la legislazione olandese. Anche le Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017 fanno riferimento al modello UE. Si è soltanto rinunciato allo svolgimento di una verifica da parte di terzi nell’ambito dell’obbligo di diligenza in materia di lavoro minorile, a differenza dell’obbligo di dili- genza in materia di minerali originari da zone di conflitto.
Capoverso 1: sistema di gestione
Le imprese sottostanti all’obbligo di diligenza istituiscono un sistema di gestione, che riunisce tutti gli elementi (compiti, obblighi, ecc.) collegandoli e armonizzandoli tra loro al fine di conseguire sistematicamente l’obiettivo di osservare gli obblighi di dili- genza350. L’introduzione e l’impostazione del sistema di gestione compete agli organi direttivi o amministrativi superiori.
L’istituzione del sistema di gestione rappresenta la prima fase della procedura e se- condo l’articolo 40 capoverso 1 deve comprendere due elementi centrali: 1. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento nel settore dei minerali origi- nari di zone di conflitto e del lavoro minorile (art. 40 cpv. 1 lett. a e b), e 2. un sistema che consenta la tracciabilità della catena di approvvigionamento (art. 40 cpv. 1 lett. c).
Nella strategia relativa alla catena di approvvigionamento l’impresa s’impegna a osser- vare l’obbligo di diligenza nei settori dei minerali originari di zone di conflitto e del lavoro minorile nonché i rilevanti standard (internazionali). La strategia e informazioni attuali devono essere comunicate in maniera inequivocabile ai fornitori dell’impresa e al pub- blico.
Ai fini della tracciabilità della catena di approvvigionamento, nel quadro del sistema di gestione l’impresa documenta la successione di attori ai quali incombe la responsabilità dei minerali e metalli o dei prodotti e servizi nei loro spostamenti lungo la catena di approvvigionamento.
Queste due disposizioni corrispondono all’articolo 4 lettere a e b e all’articolo 4 lettere f e g in combinato disposto con l’articolo 2 lettera e del regolamento (UE) 2017/821. Sono state estese al settore del lavoro minorile.
Capoverso 2: analisi dei rischi e piano di gestione dei rischi
V. la definizione di «Sistema di gestione» su Wikipedia, https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_gestione.
Sulla base del sistema di gestione istituito secondo il capoverso 1, le imprese devono individuare e valutare i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.
Osservazione su «individuare e valutare i rischi nella catena di approvvigiona- mento»
Nella seconda fase della procedura, le imprese individuano e valutano i rischi effettivi o potenziali di effetti negativi nella catena di approvvigionamento. Questi rischi com- prendono in particolare il rischio che l’estrazione e/ la commercializzazione dei minerali o metalli possa contribuire a finanziare gruppi armati e forze di sicurezza o conflitti armati351 nonché il rischio che per i prodotti o servizi offerti dall’impresa si ricorra o si sia ricorso al lavoro minorile.
L’individuazione del rischio corrisponde all’articolo 5 capoverso 1 lettera a del regola- mento (UE) 2017/821, non limitandosi però alla catena di approvvigionamento di mine- rali originari di zone di conflitto ma estendendosi anche a prodotti e servizi per i quali sussiste un sospetto fondato che siano fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile. È inoltre in linea con gli standard (internazionali) equivalenti che devono essere consi- derati conformemente all’articolo 40 capoverso 4.
Osservazione su «piano di gestione dei rischi»
Secondo l’articolo 2 lettera r del regolamento (UE) 2017/821, per «piano di gestione dei rischi» e strategia per far fronte ai rischi s’intende una risposta scritta ai rischi rilevati (terza fase della procedura)352. Il piano deve contenere misure concrete destinate a prevenire o ridurre gli effetti negativi (art. 5 cpv. 1 lett. b regolamento (UE) 2017/821).
Capoverso 3: verifica esterna
Il capoverso 3 disciplina l’obbligo delle imprese di far effettuare delle verifiche a un’im- presa di revisione abilitata dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di perito revisore secondo la legge del 16 dicembre 2005353 sui revisori. Si tratta sempre di un esperto indipendente, ossia un terzo.
Come l’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/821, anche l’avamprogetto prevede la ve- rifica da parte di terzi indipendenti. Gli importatori di minerali e metalli o le imprese che li rielaborano sono obbligati a far verificare a terzi esterni indipendenti (ad es. imprese
V. art. 1 cpv. 1 regolamento (UE) 2017/821 L’art. 5 cpv. 1 lett. a del regolamento (UE) 2017/821 rimanda alla Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque. 353 RS 221.302
di revisione) l’osservanza degli obblighi di diligenza /art. 40 cpv. 1 e 2) e di presentare una relazione (art. 41). Anche in questo caso i verificatori devono se del caso conside- rare standard nazionali o internazionali354. La verifica va effettuata da un’impresa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore dall’autorità di sorveglianza conformemente alla LSR355.
Questo obbligo vale unicamente nel settore dei minerali originari di zone di conflitto 356. L’articolo 16 ODiT357 contiene disposizioni d’esecuzione relative alla verifica.
Capoverso 4: disposizioni d’esecuzione
Secondo l’articolo 40 capoverso 4, il Consiglio federale disciplina i dettagli conside- rando standard internazionali. I «dettagli» comprendono in particolare la strategia rela- tiva alla catena di approvvigionamento, il sistema della tracciabilità della catena di ap- provvigionamento e i criteri di individuazione, valutazione e gestione dei rischi nei set- tori dei minerali originari di zone di conflitto e del lavoro minorile. Il Consiglio federale vi ha provveduto negli articoli 10 e seguenti ODiT. Può inoltre disciplinare i dettagli della verifica dell’osservanza degli obblighi di diligenza e di presentare una relazione nel settore dei minerali originari di zone di conflitti da parte di terzi indipendenti o da un’im- presa di revisione abilitata a esercitare la funzione di perito revisore dall’Autorità fede- rale di sorveglianza dei revisori (v. art. 16 ODiT).
Per quanto riguarda gli standard che devono essere considerati, vanno menzionati in particolare la Guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d'approvision- nement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque e i Practical actions for companies to identify and address the worst forms of child labour in mineral supply chains, 2017 («lavoro minorile»).
Articolo 41: Relazione
Questa disposizione corrisponde all’articolo 964l CO.
Capoverso 1
Secondo il capoverso 1, le imprese devono allestire annualmente una relazione scritta sull’osservanza (o inosservanza) degli obblighi di diligenza. Per «obblighi di diligenza» s’intendono quelli sia nel settore dei «minerali originari di zone di conflitto» che in quello del «lavoro minorile» (art. 40).
V. in particolare le Linee guida dell'OCSE sugli obblighi di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio. 355 RS 221.302 La legislazione olandese in materia di obbligo di diligenza nel settore del lavoro minorile non prevede una verifica da parte di terzi. 357 RS 221.433
Capoverso 2
La relazione deve essere redatta in una lingua nazionale o in inglese. Le lingue nazio- nali sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio (art. 4 Cost.).
Capoverso 3
La relazione deve essere pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (lett. a), ad esempio sulla homepage dell’impresa.
La relazione deve inoltre rimanere «accessibile al pubblico per dieci anni almeno» (lett. b). Questa disposizione mira a garantire il controllo da parte del pubblico e dei diversi stakeholder dell’impresa.
Capoverso 4
Per quanto riguarda i requisiti posti alla tenuta e alla conservazione della relazione non vi sono motivi che impongono di discostarsi dal vigente diritto in materia di presenta- zione dei conti. Il capoverso 4 rimanda dunque all’articolo 958f CO. Di conseguenza occorre pure considerare le prescrizioni dell’ordinanza sui libri di commercio (Olc)358.
Si applica un termine di conservazione di dieci anni (art. 958f cpv. 1 CO).
Conformemente all’articolo 958f capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 958 capoverso 3 CO, il presidente dell’organo superiore di direzione o di amministrazione e la persona cui compete l’allestimento della relazione di gestione devono firmare quest’ultima.
Capoverso 5
Le imprese che ridistribuiscono prodotti e servizi di imprese che sottostanno agli obbli- ghi di diligenza e di presentare una relazione conformemente al capitolo 5 non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi. In tal modo si evi- tano doppioni lungo la catena di approvvigionamento.
Capitolo 6: Disposizioni penali
Le autorità penali cantonali perseguono e giudicano i reati previsti dal diritto federale; sono fatte salve le eccezioni di legge di cui agli articoli 23 e seguenti del Codice di procedura penale (CPP359) (art. 22 CPP). Dato che nel presente caso si tratta di una legge federale e non è data alcuna eccezione, il perseguimento penale e il giudizio delle seguenti violazioni competono ai Cantoni.
358 RS 221.431 359 RS 312.0
Articolo 42: violazione degli obblighi di presentare una relazione
Nella sostanza, la disposizione è stata ripresa dal vigente articolo 325ter CP360, ade- guando i rimandi alle relazioni (di cui agli articoli 5, 7, 9 e 41). Dal punto di vista mate- riale, è stata eliminata la punibilità del venir meno all’obbligo legale di documentare le relazioni (vigente art. 325ter cpv. 1 lett. b CP) e dell’agire per negligenza (vigente art. 325ter cpv. 2). Le disposizioni degli articoli 7 capoverso 7, 14 capoverso 5 e 41 ca- poverso 4 nonché dell’articolo 958f CO, al quale i primi rinviano, non contengono alcun obbligo di documentazione esplicito, per cui occorre rinunciare alla punibilità 361. Nel quadro della consultazione relativa all’avamprogetto sulle norme sulla rendicontazione la vigente disposizione penale all’articolo 325ter CP è stata fortemente criticata da al- cuni partecipanti, in particolare la possibilità di essere puniti per aver violato per negli- genza gli obblighi di rendicontazione, il che condurrebbe a criminalizzare le imprese e sarebbe incompatibile con il diritto dell’UE362. Si rinuncia pertanto anche alla punibilità della commissione per negligenza del reato. I menzionati adeguamenti della disposi- zione penale appaiono giustificano anche perché la legge contiene un ampio catalogo di misure di diritto amministrativo che possono essere disposte dall’autorità di sorve- glianza. A tutt’oggi, inoltre, non si è ancora mai giunti a una condanna in virtù dell’arti-
Capitolo 7: Disposizioni finali e transitorie
Articolo 43: Mutui per la costituzione dell’autorità di sorveglianza
La presente legge ampia notevolmente i compiti e le competenze della finora denomi- nata Autorità federale di sorveglianza sui revisori (ASR) e ora Autorità federale di sor- veglianza dei revisori e della sostenibilità (ASRS). Fino all’entrata in vigore della legge l’autorità di sorveglianza dovrà fornire una serie di prestazioni preliminari come lavori concettuali preparatori, collaborazione all’elaborazione del diritto d’esecuzione, consul- tazione di esperti, eventualmente assunzione tempestiva di singole persone, implanta- zione di infrastruttura informatica supplementare, se del caso locazione di locali com- merciali supplementari. Questi costi non possono essere addossati alla categoria della revisione poiché non sono in alcun modo collegati con la sorveglianza dei revisori. In altre parole, all’autorità di sorveglianza manca la base legale per assumere questi costi.
L’articolo 43 prevede che queste prestazioni siano finanziate mediante mutui. Questi fondi saranno restituiti non appena entreranno i ricavi delle tasse di sorveglianza.
360 RS 311.0 Art. 1 CP. Cfr. il rapporto sui risultati della consultazione, pag. 15, consultabile all’indirizzo: www.fedlex.admin.ch/it/home?news_pe- riod=last_day&news_pageNb=1&news_order=desc&news_itemsPerPage=10 > Procedure di consultazione concluse > 2024 > Procedura di consultazione 2024/58 > Rapporto sui risultati della consultazione.
Capoverso 1
La disposizione prevede che l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) conceda all’autorità di sorveglianza mutui a condizioni di mercato per la sua riorganizzazione, l’avvio dell’attività secondo gli articoli 20-38, nonché l’implementazione e lo sviluppo dell’infrastruttura informatica.
Capoverso 2
L’AFF e l’autorità di sorveglianza convengono i dettagli in un contratto di diritto pubblico.
Articolo 44: Modifica del diritto vigente
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato, a cui si rinvia in questa sede.
Articolo 45: Disposizione transitoria
Agli esercizi in corso all’entrata in vigore e agli esercizi che iniziano nei primi due anni dall’entrata in vigore è applicabile il diritto vigente. Il Consiglio federale determinerà l’entrata in vigore. In seguito, le imprese avranno, conformemente alla disposizione transitoria, due anni per adeguarsi al nuovo diritto. Durante questi due anni rimane applicabile il diritto vigente.
Articolo 46: Referendum ed entrata in vigore
Secondo il capoverso 1, la presente legge sottostà a referendum facoltativo. È pubbli- cata sul Foglio federale non appena l’iniziativa popolare «Per grandi imprese respon- sabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente» è ritirata o respinta (cpv. 2). Il Con- siglio federale ne determina l’entrata in vigore (cpv. 3).
Allegato
Modifica di altri atti normativi
1 Codice delle obbligazioni363
Articolo 728a capoverso 1 numero 5 (nuovo)
L’articolo 728a disciplina le competenze dell’ufficio di revisione nonché l’oggetto e la portata della verifica nel quadro della revisione ordinaria del conto annuale e del conto di gruppo (cfr. rubrica dell’articolo).
Secondo il nuovo numero 5 capoverso 1, l’ufficio di revisione verifica se «vi siano con- traddizioni tra il conto annuale ed eventualmente di gruppo, da una parte, e la relazione sullo sviluppo sostenibile, dall’altra». Questa verifica si fonda sugli International Stan- dards on Auditing ISA o le Norme svizzere di audit SA-CH 720 e non prevede una verifica materiale della correttezza e della completezza dei dati pubblicati nella rela- zione sullo sviluppo sostenibile. L’ufficio di revisione verifica pertanto se vi siano con- traddizioni essenziali tra le informazioni della relazione sullo sviluppo sostenibile, da una parte, e il conto annuale e di gruppo o i ragguagli acquisiti in occasione della veri- fica, dall’altra. In caso affermativo, deve reagire in modo adeguato, indicando nel rap- porto di revisione, tra le altre cose, le informazioni contradditorie contenute nella rela- zione sullo sviluppo sostenibile. Ciò permette di garantire l’applicazione del principio della doppia rilevanza anche in vista della verifica e di evitare contraddizioni essenziali tra la relazione finanziaria e quella sullo sviluppo sostenibile. Questo vale soprattutto anche per il caso in cui la relazione sullo sviluppo sostenibile non è parte integrante della relazione sulla gestione.
Articolo 959c capoverso 2 numero 2bis (nuovo)
Secondo il numero 2bis, le imprese devono inserire nell’allegato al conto annuale, sem- preché non risulti già dal bilancio o dal conto economico, una dichiarazione attestante che l’impresa adempie le condizioni di cui agli articoli 4 e 9 della legge federale sulla gestione sostenibile delle imprese (LGSI) e che è quindi soggetta ai corrispondenti ob- blighi di diligenza e di presentare una relazione. In tal modo le imprese sono chiamate a comunicare al pubblico e all’autorità di sorveglianza, nel senso di un’autovalutazione e un autocontrollo nei confronti dei loro portatori d‘interessi (azionisti, creditori, collabo- ratori, ecc.), se sottostanno alla legge o no. La disposizione serve alla trasparenza e agevola una sorveglianza efficiente.
Parte quarta, titolo trentesimosecondo, capo sesto (art. 964a-964c)
363 RS 220
Gli articoli 964a-964c CO vengono abrogati in quanto ripresi per lo più senza modifiche nella presente legge.
Parte quarta, titolo trentesimosecondo, capo ottavo (art. 964j-964l)
Gli articoli 964j-964l CO vengono abrogati in quanto ripresi per lo più senza modifiche nella presente legge.
Parte quarta, titolo trentesimosecondo, capo sesto
Il vigente capo settimo diventa il capo sesto. Ne consegue che occorre modificare la designazione delle sezioni e la numerazione dei vigenti articoli 964d-964i CO concer- nenti la trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime. Queste disposizioni figurano dunque ora nel capo sesto del CO con i numeri 964°-964f.
Parte quarta, titolo trentesimosecondo, capo sesto
Il capo sesto riceve una nuova rubrica: Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime (finora: Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari).
2 Legge del 16 dicembre 2005364 sui revisori
Articolo 2 lettera a numero 3 (nuovo)
Questo nuovo numero chiarisce che le verifiche che sono eseguite da un’impresa di revisione secondo l’articolo 9 capoverso 1 LGSI rientrano pure tra i «servizi di revi- sione» secondo l’articolo 2 lettera a LSR. In tal modo le disposizioni della LSR sono applicate nella loro integralità.
Sezione 2a: Disposizioni particolari sull’abilitazione a eseguire verifiche dello sviluppo sostenibile
L’articolo 6a AP-LSR è correlato con i nuovi obblighi di verificare la relazione sullo svi- luppo sostenibile (art. 13) e la relazione sull’adempimento degli obblighi di diligenza (art.7 cpv. 4) e precisa le condizioni che un’impresa di revisione deve soddisfare per poter essere abilitata a tale verifica. Occorrerà introdurre nell’ordinanza del 22 agosto 2007365 sui revisori (OSRev) le corrispondenti disposizioni d’esecuzione. Conforme- mente all’articolo 41 LSR, il Consiglio federale ne ha la competenza. Il nuovo arti- colo 6a non contiene pertanto una norma di delega supplementare. Per emanare le disposizioni d’esecuzione, il Consiglio federale dovrà basarsi sulle vigenti abilitazioni di auditor in altri settori e sugli sviluppi internazionale, in particolare le prescrizioni dell’UE. nel diritto d’esecuzione andranno disciplinati in particolare i requisiti relativi a una strut- tura di direzione e un’organizzazione sufficienti nonché alle conoscenze specialistiche
364 RS 221.302 365 RS 221.392.3
e all’esperienza professionale. Se le condizioni sono soddisfatte, l’ASRS rilascia l’abi- litazione speciale alla verifica dello sviluppo sostenibile.
L’ASRS può designare gli standard nazionali o internazionali riconosciuti per la verifica dello sviluppo sostenibile (art. 16a cpv. 1 AP-LSR), ad esempio i futuri standard ISSA
5000 del International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)366.
Articolo 6a (nuovo): Imprese di revisione
La nuova disposizione stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l’ASRS abiliti un’impresa di revisione alla verifica delle relazioni sullo sviluppo sosteni- bile conformemente all’articolo 2 lettera a numero 3 LSR.
Capoverso 1
Un’impresa di revisione è abilitata per eseguire tali verifiche soltanto se è abilitata se- condo l’articolo 9 capoverso 1 LSR in quanto impresa di revisione sotto sorveglianza statale (lett. a) e (cumulativamente) è «sufficientemente organizzata per eseguire tali verifiche (lett. b). Entrano pertanto in considerazione unicamente imprese di revisione sotto sorveglianza statale, il che appare giustificato dato che le imprese sottostanti all’obbligo di presentare una relazione sono di grandi dimensioni e in gran parte società con azioni quotate in borsa (ai sensi dell’art. 727 cpv. 1 n. 1 CO). Queste società de- vono pure designare o scegliere quale ufficio di revisione un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale (art. 727b CO).
Capoverso 2
In questa disposizione sono disciplinate le condizioni per l’esercizio della funzione di «responsabile delle verifiche dello sviluppo sostenibile». Una persona fisica vi è abili- tata se (cumulativamente) è abilitata a esercitare la funzione di perito revisore secondo l’articolo 4 LSR (lett. a) e dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessaire per eseguire la verifica dello sviluppo sostenibile (lett. b).
Articolo 15 capoverso 4 (nuovo): Abilitazione e registrazione
Questa disposizione autorizza il Consiglio federale a prevedere abilitazioni volontarie e corrispondenti requisiti a livello di ordinanza ossia nell’’ordinanza del 22 agosto 2007367 sui revisori (OSRev). Essa mira a smussare l’attuale problematica che si pone per i verificatori delle relazioni sullo sviluppo sostenibile rispetto al diritto dell’UE; in particolare nelle relazioni transfrontaliere potrebbero risultarne degli svantaggi per l’economia svizzera. Se del caso il Consiglio federale deve pertanto poter creare abili- tazioni volontarie fintantoché non esiste ancora un disciplinamento legale.
www.iaasb.org. 367 RS 221.302.3
Articolo 16a capoverso 1: Standard di verifica e di garanzia della qualità
Secondo questa disposizione, nel fornire servizi di revisione (conformemente all’art. 2 lett. a n. 1 LSR), le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono attenersi agli standard determinanti per la verifica e la garanzia della qualità. Aggiungendo il rimando all’articolo 2 lettera a numero 3 AP-LSR, si garantisce che l’ASRS possa determinare gli standard di verifica della sostenibilità.
Articolo 16b: Utilizzo di informazioni risultanti dalla sorveglianza dell’adempi- mento degli obblighi di diligenza
Secondo questa disposizione, l’autorità di sorveglianza può utilizzare informazioni ri- sultanti dalla sorveglianza dell’adempimento degli obblighi di diligenza secondo la LGSI anche per la sorveglianza secondo la LSR.
Si tratta di una norma speculare all’articolo 26 AP-LGSI e mira ad aumentare l’effi- cienza della sorveglianza, evitare doppioni e garantire valutazioni uniformi nei due set- tori di sorveglianza (revisori/imprese di revisione e grandi imprese soggette agli obblighi di diligenza e di presentare una relazione). L’utilizzo di informazioni sottostà al principio della proporzionalità, per cui è ammesso soltanto se l’autorità di sorveglianza le neces- sita per adempiere ai suoi compiti.
Articolo 19 capoverso 3: Informazione del pubblico
Secondo questa disposizione, la legge del 17 dicembre 2004368 sulla trasparenza (LTras) non si applica all’accesso a dati personali e dati concernenti persone giuridiche contenuti nei documenti ufficiali elencati alle lettere a-f.
La disposizione riprende il medesimo approccio di base (esclusione dall’accesso se- condo la LTras a dati personali e dati di imprese per determinati documenti nel settore della sorveglianza dei revisori. Nel rapporto è particolarmente importante localizzare la discrepanza nel contesto dell’articolo 19 LSR (Informazione del pubblico): la disposi- zione non disciplina l’informazione attiva in sé bensì l’accesso passivo di terzi secondo la LTras a determinati tipi di documenti.
Lettera a: rapporti sul risultato del controllo (art. 16 cpv. 2 e 3)
Come all’articolo 24 lettera a AP-LGSI, i rapporti sui risultati del controllo sono tipica- mente molto riferiti al caso e ai destinatari. Nella prassi, proprio in questo settore i pro- cedimenti secondo la LTras mostrano sovente che il contenuto delle informazioni non è separabile in modo sensato dai dati sulle imprese e le persone.
368 RS 152.3
Lettera b: ammonimenti scritti e istruzioni per regolarizzare la situazione (art. 16 cpv. 4)
Questi strumenti servono a ripristinare la situazione conforme e sovente contengono constatazioni e richieste concrete. L’esclusione mira a evitare che anche le minime reazioni della sorveglianza (ancora senza una sanzione formale con impatto sul pub- blico) tramite la LTras abbia l’effetto di un biasimo pubblico.
Lettera c: decisioni di revoca dell’abilitazione, di ammonimento scritto e di com- minatoria di una revoca dell’abilitazione (art. 17 cpv. 1 e 2)
Si tratta sì di informazioni particolarmente incisive per le quali l’interesse alla traspa- renza è in linea di principio elevato, ma al contempo tali decisioni contengono motiva- zioni dettagliate riferite a persone e imprese. con questa esclusione il legislatore decide che l’accesso di terzi a questi dati non debba avvenire in applicazione della LTras bensì che si possa creare trasparenza – nella misura in cui è voluto – in merito ad altre forme di comunicazione e pubblicazione impostate in maniera mirata (ad es. informazioni anonimizzate, rendicontazione statistica, vigilanza sull’autorità).
Lettera d: misure nei confronti di persone fisiche attive per conto di imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 18)
Le misure adottate nei confronti di persone fisiche sono interessate in modo particolare dalla necessità di tutelare la personalità. L’esclusione dall’accesso a dati personali se- condo la LTras serve a proteggere le persone interessate e la capacità di funzionare della sorveglianza senza toccare i diritti procedurali delle parti.
Lettera e: valutazione dei rischi di imprese di revisione sotto sorveglianza statale
Analogamente all’articolo 24 lettera c AP-LGSI, la presente disposizione riguarda le valutazioni dei rischi che si fondano sostanzialmente su informazioni confidenziali di sorveglianza e la cui pubblicazione può indebolire la metodica della sorveglianza e la disponibilità a collaborare.
Lettera f: documenti sui quali l’autorità di sorveglianza si è fondata nei procedi- menti secondo le lettere a-e
Analogamente all’articolo 24 lettera d AP-LGSI, lo scopo di questa disposizione è im- pedire l’elusione dell’esclusione. Quest’ultima vale in particolare per i documenti di la- voro delle imprese di revisione relativi a singoli mandati di revisione. l termine com- prende unicamente i documenti effettivamente rilevanti per il procedimento.
Articolo 28 capoverso 1: Autorità di sorveglianza
La disposizione disciplina il cambiamento di denominazione della vigente Autorità di sorveglianza sui revisori ASR in Autorità di sorveglianza sui revisori e la sostenibilità ASRS.
Articolo 30 capoversi 1 e 1bis
Dato che in futuro sarà chiamata ad assumere un numero maggiore di compiti, l’autorità di sorveglianza deve avere la possibilità di aumentare gli effettivi del suo consiglio d’am- ministrazione dai finora cinque ad al massimo sette membri esperti in materia ma indi- pendenti, con un minimo di cinque membri (cpv.1.
Secondo il nuovo articolo 1bis il consiglio d’amministrazione può istituire commissioni. Le commissioni possono preparare, esaminare in via preliminare e approfondire temi complessi e in tal modo sgravare il consiglio d’amministrazione nel suo complesso per- mettendogli di decidere con maggiore cognizione di causa e rapidità.
Articolo 35 capoverso 4
Secondo questa disposizione, la contabilità d’esercizio deve essere impostata in modo da poter documentare costi e ricavi dei singoli settori operativi finanziati con emolu- menti e tasse di sorveglianza. Separando i costi/ricavi (emolumenti/tasse) dei singoli settori di sorveglianza, l’autorità di sorveglianza crea una totale trasparenza dei costi e possono essere evitate sovvenzioni incrociate.
Articolo 43c
I periti revisori abilitati sono esentati, per due anni dall’entrata in vigore della modifica, dall’adempimento della condizione dell’esperienza professionale per l’abilitazione se- condo l’articolo 6a capoverso 2. Questa disposizione mira a consentire loro di racco- gliere le necessarie esperienze per la verifica della sostenibilità.
3 Legge federale del 18 dicembre 1987369 sul diritto internazionale privato
Articolo 139a: Danni ambientali e violazioni dei diritti umani (nuovo)
L’articolo 139a AP-LGSI è inserito, dal punto di vista della sistematica, nella sezione 3 dal titolo «Atti illeciti» con le disposizioni speciali del diritto applicabile dopo l’arti- colo 139 LDIP concernente la «Lesione della personalità». Alle pretese derivanti dalla violazione di disposizioni a tutela dei diritti umani e dell’ambiente sono pertanto appli- cabili le disposizioni di questa legge relative alla gestione sostenibile delle imprese, ossia il (parimenti nuovo) articolo 159a AP-LGSI (v. più sotto).
Per pretese derivanti da un atto illecito occorre in altre parole fondarsi sul collegamento di diritto societario quando sono fatte valere pretese derivanti dalla violazione di dispo- sizioni a tutela dei diritti umani e dell’ambiente. Disposizioni paragonabili sono conte- nute negli articoli 33 capoverso 2 LDIP (persone fisiche) o 99 capoverso 2 LDIP (fondi).
369 RS 291
Articolo 159a: Disposizioni sulla gestione sostenibile delle imprese (nuovo)
Secondo l’articolo 159a AP-LDIP, se la sede, l’amministrazione principale o lo stabili- mento principale di una società si trova in Svizzera, gli obblighi di diligenza, di traspa- renza e di presentare una relazione a protezione dei diritti umani e dell’ambiente sono retti dal diritto svizzero. Rimandando alle «disposizioni sulla gestione sostenibile delle imprese» questa disposizione contempla la LGSI nella sua interezza, inclusi quindi gli obblighi di diligenza e di presentare una relazione nonché la responsabilità (ma ovvia- mente escluse le disposizioni sulla sorveglianza).
Dal punto di vista della sistematica la disposizione è introdotta nel capitolo 10 «So- cietà», sotto i «Collegamenti speciali» subito dopo la «Responsabilità per società stra- niere» (art. 159 LDIP).
L’articolo 159a AP-LDIP è applicabile a tutte le società, a prescindere dal fatto che siano state fondate secondo il diritto svizzero o estero. La nozione di «società» secondo l’articolo 150 capoverso 1 LDIP è molto estesa. Non è necessaria né una personalità giuridica né una finalità economica370. Le «unità patrimoniali» comprendono ad esem- pio anche le fondazioni (art. 80 segg. CC371)372. Di conseguenza anche una persona fisica considerata un’impresa secondo l’articolo 2 capoverso 1 potrebbe costituire un’«unione di persone organizzata» e quindi essere considerata una società.
Se un’impresa secondo l’AP-LGSI deve adempiere agli obblighi di diligenza e di pre- sentare una relazione, una violazione di disposizioni a tutela dei diritti umani e dell’am- biente può fondare una responsabilità retta dal diritto svizzero, ossia l’articolo 16 in- clusa la possibile esenzione di cui all’articolo 16 capoverso 2 con rimando agli obblighi di diligenza adempiuti.
4 Codice penale373
Articolo 325ter
L’articolo 325ter CP viene ripreso nell’avamprogetto in forma leggermente modificata; la violazione dell’obbligo di documentazione e l’agire per negligenza non sono più pu- nibili (v. art. 42). L’articolo 325ter CP può pertanto essere abrogato.
5 Codice di procedura civile374
BSK IPRG-EBERHARD/VON PLANTA, Art. 150 N 3. Codice civile, RS 210. SK IPRG-EBERHARD/VON PLANTA, Art. 150 N 5. 373 RS 311 374 RS 272
Le disposizioni speciali di procedura civile tengono conto della complessità delle con- troversie secondo il capitolo 3 della presente legge. Ciò vale in particolare nell’ottica degli obblighi di diligenza, allineati in parte al diritto internazionale, e le connesse que- stioni di fatto e giuridiche. In base al rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2019, è dunque prevista una proce- dura di conciliazione obbligatoria dinanzi a un’autorità indipendente con particolari co- noscenze tecniche375. Diversamente da quanto proposto dalla Commissione, il pre- sente avamprogetto non prevede in veste di tale autorità il Punto di contatto nazionale (PCN)376 per le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali 377 bensì autorità di conciliazione cantonali. A tal scopo i Cantoni istituiscono un’unica autorità di conciliazione speciale che disponga delle necessarie conoscenze specialistiche e sia competente per l’intero territorio cantonale. Designano inoltre un unico tribunale com- petente a decidere in controversie ossia azioni di responsabilità secondo la presente legge.
Articolo 5 capoverso 1 lettera j
Secondo l’articolo 5 capoverso 1 CPC378, il diritto cantonale designa il tribunale com- petente a decidere, in istanza cantonale unica, in determinate controversie. Questa disposizione è integrata con una nuova lettera j. Se la procedura di conciliazione non conduce a una soluzione consensuale (v. art. 212a-212c AP-CPC), le controversie se- condo il capitolo 3 e le azioni di responsabilità secondo la presente legge vanno decise da un’unica istanza giudiziaria cantonale. La particolarità della materia disciplinata dalla LGSI giustifica il fatto di concentrare le conoscenze giuridiche e specialistiche presso un’istanza giudiziaria cantonale379. La disposizione serve a concentrare le procedure, a garantire la necessaria perizia e a velocizzare le procedure380.
Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2019, n. 2.3.1., consultabile sul sito: www.parlament.ch > Oggetti ricerca > 16.077 CO. Diritto della società anonima > RAPPORTI DELLE COMMISSIONI > 03.09.2019 – COMMIS- SIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DEGLI STATI; vedi pure paragramma: Consiglio degli Stati Sessione invernale 2019, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Oggetti ricerca > 16.077 CO. Diritto della società anonima, > DOCUMENTAZIONE DEI CONSI-
378 RS 272 Cfr. BSK ZPO-VOCK/AEPLI, Art. 5 N 1. Rapporto aggiuntivo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2019, n. 2.3.3., consultabile sul sito: www.parlament.ch > Oggetti ricerca > 16.077 CO. Diritto della società anonima > RAPPORTI DELLE COMMISSIONI > 03.09.2019 – COMMIS- SIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL CONSIGLIO DEGLI STATI
Capitolo 5: Procedura di conciliazione nelle controversie secondo il capitolo 3 della legge federale del … sulla gestione sostenibile delle imprese
Articolo 212a Principio
Il disciplinamento della procedura di conciliazione per controversie secondo la presente legge dinanzi a un’autorità di conciliazione cantonale è introdotto nel nuovo capitolo 5 («Procedura di conciliazione nelle controversie secondo il capitolo 3 della legge fede- rale sulla gestione sostenibile delle imprese»), nel titolo primo ((«Tentativo di concilia- zione»). Questo capitolo dovrà comprendere tre nuove disposizioni che fissano gli ele- menti centrali di questa procedura speciale di conciliazione divergente dalla procedura ordinaria di conciliazione.
Conformemente al principio sancito in questa disposizione, in caso di controversie se- condo il capitolo 3 della presente legge, ossia secondo le disposizioni sulla responsa- bilità, ha sempre luogo una procedura di conciliazione dinanzi a un’unica autorità spe- ciale cantonale di conciliazione. I Cantoni designano tale autorità, che rispetto alle au- torità di conciliazione ordinarie, in parte pure a composizione paritetica, deve disporre delle conoscenze specialistiche necessarie per regolare tali controversie (cfr. art. 212b AP-CPC).
Le singole disposizioni sulle eccezioni all’obbligo della procedura di conciliazione (art. 198 lett. f CPC e art. 199 cpv. 3 CPC) non sono applicabili. La procedura di conci- liazione è dunque sempre obbligatoria, a prescindere dall’istanza giudiziaria compe- tente nel caso di un insuccesso della conciliazione o di una pattuizione non efficace di rinuncia delle parti alla conciliazione.
Articolo 212b Autorità cantonale speciale di conciliazione
Capoverso 1
Secondo questa disposizione, il diritto cantonale designa un’autorità speciale di conci- liazione che funga da unica autorità cantonale di conciliazione per l’intero territorio can- tonale, a prescindere dall’organizzazione cantonale delle restanti autorità di concilia- zione. In tal modo si intende concentrare ulteriormente e quindi professionalizzare le procedure speciali di conciliazione, il che appare anche più efficiente. Poiché secondo il nuovo articolo 5 capoverso 1 lettera j AP-CPC anche un’unica istanza cantonale è competente per controversie secondo il capitolo terzo AP-LGSI, le conoscenze giuridi- che e specialistiche sono concentrate presso un’unica autorità cantonale di concilia- zione e un unico tribunale cantonale381.
Capoverso 2
Cfr. BSK ZPO-VOCK/AEPLI, Art. 5 N 1.
I Cantoni provvedono affinché l’autorità di conciliazione disponga delle conoscenze (giuridiche) specialistiche necessarie per regolare tali controversie. Ciò appare impre- scindibile alla luce della grande complessità della maggior parte di queste controversie rispetto agli altri procedimenti civili e dovrebbe aumentare la probabilità che si giunga a una conciliazione. Si tratta in particolare di conoscenze nel diritto in materia di re- sponsabilità e società, nonché sui trattati relativi a diritti umani internazionalmente rico- nosciuti e a tutela dell’ambiente (ad es. il Patto internazionale relativo ai diritti econo- mici, sociali e culturali Patto ONU I382, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici Patto ONU II383, i trattati centrali384 dell’Organizzazione internazionale del lavoro [ILO]385) e sulle pertinenti norme (ad es. principi guida dell’ONU sull’economia e i diritti umani, Linee guida dell’OCSE per imprese multinazionali).
Articolo 212c
L’istanza di conciliazione va depositata presso l’autorità speciale di conciliazione di cui all’articolo 212b AP-CPC. La procedura è in linea di principio retta dalle disposizioni generali sulla conciliazione (v. art. 201-209 CPC), sempreché non sia applicabili dispo- sizioni divergenti (cap. 4). L’autorità di conciliazione speciale cantonale adotta le mi- sure adeguate in vista dell’udienza (cpv. 2) e su richiesta di tutte le parti e indipenden- temente dal valore litigioso, essa può sottoporre una proposta di decisione (cpv. 3). Per contro è esclusa una decisione dell’autorità di conciliazione, per cui l’articolo 212 CPC non è applicabile.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
È previsto che la sorveglianza dell’adempimento degli obblighi di diligenza e traspa- renza da parte delle imprese interessate sia affidata all’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR), istituita già nel 2007 e ora rinominata Autorità federale di sorve- glianza dei revisori e della sostenibilità (ASRS). Essa dispone di esperienza nelle pro-
382 RS 0.103.1 383 RS 0.103.2 Convenzione n. 29 concernente il lavoro forzato od obbligatorio (RS 0.822.713.9); Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (RS 0.822.719.7); Convenzione n. 98 concernente l’applicazione dei principi del diritto sindacale e di negozia- zione collettiva (RS 0.822.719.9); Convenzione n.100 sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile (RS 0.822.720.0); Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato (RS 0.822.720.5); Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione (RS 0.822.721.1); Convenzione n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (RS 0.822.723.8); Convenzione n. 182 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione imme- diata volta alla loro abolizione (RS 0.822.728.2). https://www.ilo.org/it.
cedure secondo il diritto in materia di sorveglianza e di conoscenze tecniche nella pre- sentazione di relazioni e nella verifica. Già oggi sorveglia imprese che in futuro verifi- cheranno le relazioni sulla sostenibilità. L’incorporazione in un’autorità esistente è per- tanto opportuna dal punto di vista delle risorse.
Sulla base dei calcoli effettuati nel quadro dell’AIR del 5 marzo 2026, la sorveglianza degli obblighi di diligenza e di presentare una relazione comporterà costi globali com- presi tra 6,1 e 7,4 milioni di franchi all’anno.
Incorporazioni alternative alla Segreteria generale del DEFR, del DATEC, del DFGP oppure alla SECO, all’UFAM o ad altri uffici sono state respinte in quanto non avrebbero garantito l’indipendenza e l’accettazione.
A favore della scelta dell’ASR vanno menzionate le sue esistenti struttura, autorità e forma di finanziamento, anche se ciò richiederà un bisogno supplementare di risorse, che potrà tuttavia essere coperto per la maggior parte mediante emolumenti e tasse versate dalle imprese sorvegliate.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna Il progetto avrà presumibilmente alcune ripercussioni sul personale dei Cantoni, ma non dei Comuni, delle città, degli agglomerati e delle regioni di montagna. Saranno assoggettate ai nuovi obblighi unicamente le (grandi) imprese interessate.
Tutti i Cantoni devono designare un’unica autorità di conciliazione speciale che dispone delle conoscenze specialistiche necessarie. In caso di controversie secondo il capi- tolo 3 LGSI e di azioni di responsabilità, tale autorità mette in atto una procedura di conciliazione. Il diritto cantonale designa pertanto un’autorità di conciliazione come unica autorità cantonale responsabile di regolare tali controversie. Questo comporterà dei costi per i Cantoni, il cui ammontare non è ancora definito e dipende principalmente dal numero di sorveglianze. Alcuni Cantoni saranno presumibilmente molto più toccati di altri dalle procedure legate alla responsabilità perché nel loro territorio sono presenti molte grandi imprese a cui si applica la LGSI. A titolo di confronto si può affermare che secondo la AIR del 5 marzo 2026 si stima che i costi d’esercizio di un unico organo di conciliazione attivo a livello svizzero presso un’attuale unità amministrativa ammonte- rebbero a 600 000 franchi all’anno386.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Dal rapporto sull’AIR del 5 marzo 2026 emerge che il controprogetto indiretto ha ben poche ripercussioni economiche supplementari rispetto allo status quo387, poiché già
Cfr. AIR, pag. 79 segg. Cfr. AIR, riassunto, pag. iv.
oggi, in virtù della regolamentazione UE per Stati terzi numerose imprese svizzere de- vono osservare le prescrizioni della CSDDD e della CSRD. Il controprogetto comporta tuttavia dei cambiamenti strutturali in quanto crea una base legale nazionale per gli esistenti obblighi e ne rafforza nettamente l’applicabilità388.
Dopo la consultazione dell’estate 2024 le disposizioni sulla presentazione della rela- zione sullo sviluppo sostenibile sono state adeguate alle prescrizioni dell’UE e riprese nel controprogetto indiretto, prendendo in considerazione anche le critiche espresse dall’economia. Il controprogetto indiretto si spinge ora decisamente meno in avanti ri- spetto al progetto posto in consultazione, in particolare per quanto riguarda il campo d’applicazione: esso interesserà infatti solo circa 110 imprese, invece delle 3500 pre- viste dal progetto del 2024 e delle 200 interessate dal vigente diritto delle obbliga- zioni389. Ciò sgrava significativamente le imprese rispetto al progetto del 2024. Nell’AIR esterna relativa al progetto sulla rendicontazione di sostenibilità del 19 febbraio 2024390 i costi della regolamentazione sono stati stimati – in base al campo di applicazione allora previsto, prima del pacchetto «Omnibus I» dell’UE – a circa 620 milioni di franchi all’anno, di cui due terzi andavano ricondotti alla verifica delle relazioni. Con il campo d’applicazione adeguato al pacchetto «Omnibus I» i costi si riducono di oltre il 90 per cento.
La regolamentazione per Stati terzi della CSRD nella versione della direttiva Omnibus dell’UE interessa direttamente circa 115 imprese svizzere e la CSDDD circa 60391. Se- condo il controprogetto indiretto, invece, circa 110 imprese sarebbero direttamente soggette agli obblighi di presentare una relazione e soltanto circa 30 agli obblighi di diligenza392. Un’ampia sovrapposizione tra le imprese interessate dalla regolamenta- zione UE per Stati terzi e quelle che rientrerebbero nel campo d’applicazione del con- troprogetto indiretto è probabile.
Secondo l’AIR approfondita del 5 marzo 2026, nello status quo (regolamentazione per Stati terzi) i costi d’attuazione iniziali ammontano per la somma delle imprese diretta- mente interessate ad almeno 13 milioni e al massimo a 150 milioni di franchi; i costi annuali ricorrenti ammontano ad almeno 21 milioni e al massimo a 190 milioni di fran- chi393. Queste stime si fondano sulle esperienze delle imprese che si sono preparate per la CSRD e la CSDDD. La grande differenza tra minimo e massimo va ricondotta
Cfr. AIR, riassunto, pag. v. Cfr. AIR, riassunto, pag. v e tab. 4, pag. 19 seg. Analisi d’impatto della regolamentazione concernente il progetto posto in consultazione sulla rendicontazione di sostenibilità del 19.02.2024, disponibile in tedesco all’indirizzo: fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione concluse > 2022 > Consultazione 2021/114 Cfr. AIR, tabella 4, pag. 19 seg. Cfr. AIR, riassunto, pag. v e tabella 4, pag. 19 seg. Cfr. AIR, tabella 4, pag. 34 seg.
alle grosse incertezze cui sono soggette le stime. Secondo l’AIR, le imprese interessate dal controprogetto indiretto non dovranno farsi carico di costi d’attuazione iniziali sup- plementari. Rispetto allo status quo i costi annuali ricorrenti aumenteranno in totale soltanto ad almeno 0,8 milioni e al massimo a 14,6 milioni di franchi394. Al contempo, con la ripresa del pacchetto Omnibus I le imprese svizzere risulteranno sensibilmente sgravate rispetto alle direttive UE originarie e potranno risparmiare notevoli costi 395. Parallelamente l’AIR sottolinea che secondo l’esperienza gli obblighi di presentare una relazione possono favorire effetti economici positivi quali costi di capitale inferiori, mag- giore liquidità delle azioni e un aumento del valore dell’impresa 396. Nello scenario dell’iniziativa per le imprese responsabili i costi sarebbero probabilmente nettamente superiori (inclusione di imprese da settori a rischio, molte delle quali non sono ancora soggette alla regolamentazione per Stati terzi dell’UE, per cui non possono essere de- dotti costi che si presenterebbero comunque; i piani sul clima devono essere attuati assolutamente nel senso di un obbligo di risultato).
Un elemento centrale del controprogetto è l’introduzione di un’autorità di sorveglianza nazionale, grazie alla quale sarà possibile attuare in modo sostanzialmente migliore gli obblighi di diligenza e di presentare una relazione in Svizzera. Mentre nello status quo la responsabilità secondo il diritto civile e l’esecuzione delle autorità nei confronti di imprese svizzere sono applicabili in modo soltanto limitato a causa della regolamenta- zione per Stati terzi, con il controprogetto questi strumenti ottengono un carattere vin- colante. I costi della sorveglianza da parte di un’autorità federale sono stimati a 6,1-7,4 milioni di franchi all’anno397. L’ammontare dei costi per l’introduzione dell’autorità di conciliazione e giudiziaria da parte dei Cantoni non è ancora definito e dipende princi- palmente dal numero concreto di sorveglianze. A titolo di confronto si può affermare che secondo l’AIR del 5 marzo 2026 si stima che i costi d’esercizio di un unico organo di conciliazione attivo a livello svizzero presso un’attuale unità amministrativa ammon- terebbero a 600 000 franchi all’anno398.
Per quanto riguarda le imprese indirettamente interessate – attualmente circa 100 000, di cui il 99 per cento PMI – nello scenario del controprogetto l’AIR del 5 marzo 2026 non prevede oneri supplementari. Dato che le esigenze poste ai fornitori sono sostan- zialmente plasmate dalle disposizioni del CO e dalla regolamentazione europea, che esiste già da tempo, il controprogetto non modifica né il tenore né la portata dei requisiti relativi all’informazione. La ripresa degli obblighi nel diritto svizzero potrebbe tuttavia aumentare il carattere legalmente vincolante, il che potrebbe comportare che le grandi
Cfr. AIR, tabella 7, pag. 48 seg. Analisi d’impatto della regolamentazione concernente il progetto posto in consultazione sulla rendicontazione di sostenibilità del 19.02.2024, disponibile in tedesco all’indirizzo: fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione concluse > 2022 > Consultazione 2021/114. Cfr. AIR, pag. 48 Cfr. AIR, pag. 78 Cfr. AIR, pag. 78 segg.
imprese interessate attuino i loro obblighi di diligenza e di documentazione con mag- giore sistematicità e richiedano le pertinenti informazioni nelle loro catene di approvvi- gionamento. Al contempo occorre tuttavia attendersi che con la maggiore obbligatorietà siano attuate maggiormente le previste limitazioni e agevolazioni per le PMI. L’AIR parte dal presupposto che le imprese indirettamente interessate potranno beneficiare di una migliore attuazione degli obblighi di protezione e di sostegno 399, tra cui in parti- colare la limitazione dei requisiti di informazione allo standard VSME e un potenzia- mento del diritto delle imprese direttamente soggette all’obbligo di presentare una re- lazione a ottenere un sostegno400.
Secondo l’AIR, dal confronto internazionale non emergono svantaggi della piazza sviz- zera nello scenario del controprogetto. Pur essendo possibili svantaggi in termini di competitività nei confronti di singoli partner commerciali esterni all’Europa, dato che la regolamentazione UE per Stati terzi è applicabile anche a concorrenti non membri dell’UE, le imprese attive a livello internazionale possono sottrarsi solo difficilmente all’«effetto Bruxelles»; la migliorata applicabilità nel controprogetto indiretto dovrebbe ridurre ulteriormente le distorsioni401.
Globalmente, secondo l’AIR approfondita le ripercussioni economiche del contropro- getto indiretto rimangono moderate, dato che riprende soprattutto gli obblighi interna- zionali già vigenti istituendo un sistema d’attuazione nazionale coerente. I benefici sono in particolare una maggiore certezza del diritto e della pianificazione, la riduzione di distorsioni della competitività e la garanzia dei meccanismi di sgravio a favore delle
5.4 Ripercussioni sulla società e la sostenibilità
Dall’AIR del 5 marzo 2026 emerge che il controprogetto indiretto avrà delle ripercus- sioni sulla società e sulla sostenibilità ampiamente paragonabili a quelle dello status quo (regolamentazione UE per Stati terzi e vigente diritto svizzero). Già oggi le prescri- zioni europee potrebbero migliorare l’analisi dei rischi, rafforzare i sistemi di gestione e chiarire le responsabilità in seno alle imprese. Sempre secondo l’AIR, finora migliora- menti concreti per i titolari dei diritti interessati sono dimostrabili empiricamente soltanto in misura limitata e sussiste il rischio di una compliance cosmetica403.
Pur non comportando obblighi materiali supplementari, il controprogetto indiretto mi- gliora nettamente l’attuabilità grazie alla creazione di un’autorità nazionale di sorve-
Cfr. AIR, pag. 63 Cfr. gli obblighi secondo la LSgrI, in allegato alla AIR sul controprogetto all’iniziativa per imprese responsabili Cfr. AIR, pag. 66 Cfr. gli obblighi secondo la LSgrI, in allegato alla AIR sul controprogetto all’iniziativa per imprese responsabili Cfr. AIR, pag. 67 segg.
glianza. Dall’AIR approfondita emerge che tendenzialmente l’incrementata obbligato- rietà può condurre a procedure di diligenza più efficaci e quindi a ripercussioni positive leggermente più pronunciate rispetto allo status quo. Gli obblighi di presentare una re- lazione previsti dal controprogetto – come dimostrato da un crescente numero di studi scientifici – dovrebbero inoltre migliorare ulteriormente le prestazioni delle imprese in materia di sostenibilità.
Lo scenario dell’iniziativa per le imprese responsabili avrebbe per contro maggiori ri- percussioni sulla società e sulla sostenibilità. La possibile estensione del campo d’ap- plicazione a settori specifici ad alto rischio, l’estensione degli obblighi di diligenza all’in- tera catena del valore – a seconda della futura prassi giuridica – nonché l’obbligo di conseguire l’obiettivo degli 1,5 gradi potrebbero fornire ulteriori contributi a favore dei diritti umani e della sostenibilità. Al contempo sussiste il rischio di effetti di leakage: le imprese svizzere potrebbero trasferire determinate attività a imprese al di fuori della Svizzera, cosicché la situazione della sostenibilità non migliorerebbe a livello globale.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Secondo l’AIR del 5 marzo 2026, l’evidenza empirica in merito alle ripercussioni am- bientali di obblighi legali per le catene di approvvigionamento è ancora limitata. Mentre nello status quo le imprese rilevano già con maggiore sistematicità i loro rischi in ma- teria di ambiente e clima, finora sono dimostrabili ben pochi miglioramenti ambientali diretti404.
Dato che il controprogetto indiretto non introduce obblighi materiali più ampi in materia di ambiente, l’AIR approfondita prevede in linea di principio ripercussioni simili a quelle dello status quo. Il miglioramento dell’applicabilità a livello nazionale e l’introduzione di obblighi di presentare una relazione secondo il modello della CSRD dovrebbero tuttavia contribuire a migliorare gradualmente le prestazioni ambientali. Dalla ricerca emerge che tali obblighi possono sostenere in modo misurabile sviluppi ecologici.
Nel confronto, lo scenario dell’iniziativa per le imprese responsabili avrebbe ripercus- sioni ambientali supplementari, in particolare l’obbligo di conseguire l’obiettivo degli 1,5 gradi. Al contempo l’AIR approfondita segnala il rischio della mera dislocazione all’estero delle emissioni. Il controprogetto, per contro, stabilizza e consolida i processi esistenti senza aumentare i rischi strutturali o le distorsioni del mercato.
Cfr. AIR, pag. 67 segg.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il presente avamprogetto si fonda sulle competenze legislative della Confederazione secondo la Costituzione federale (Cost.405), in particolare nei settori degli affari esteri e del rispetto dei diritti umani (art. 54 cpv. 2 Cost.), dell’attività economica privata (art. 95 cpv. 1 Cost.) e del diritto civile (art. 122 cpv. 1 Cost.). Le disposizioni concernono ob- blighi di diligenza e di presentare una relazione cui sono soggette imprese a carattere transfrontaliero nonché questioni di responsabilità civile e rientrano dunque nella com- petenza della Confederazione.
Il presente progetto persegue importanti interessi pubblici conformemente all’articolo 5 capoverso 2 Cost. Mira a proteggere i diritti umani e l’ambiente lungo le catene del valore globali, rafforza la gestione responsabile delle imprese e serve a preservare gli interessi economici esteri della Svizzera. Alla luce della progressiva regolamentazione internazionale – in particolare nell’UE – sussiste inoltre un notevole interesse pubblico a condizioni quadro coerenti e attuabili per imprese svizzere attive a livello internazio- nale, al fine di evitare incertezza giuridica, rischi per la reputazione e svantaggi in ma- teria di competitività.
Il presente progetto prevede un’ingerenza nella libertà economica protetta dall’arti- colo 27 Cost., che in linea di massima spetta anche alle persone giuridiche. Questa ingerenza è ammissibile dal punto di vista costituzionale in quanto si fonda su una base legale formale, è giustificata da un interesse pubblico ed è proporzionata allo scopo (art. 36 Cost. in combinato disposto con art. 5 cpv. 2 Cost.). Le misure sono appropriate a conseguire gli obiettivi perseguiti e necessarie poiché approcci di autoregolazione su base volontaria non affrontano a sufficienza i rischi identificati. L’esigibilità è garantita, dato che il campo d’applicazione è limitato a imprese molto grandi, sono previste mi- sure di accompagnamento a favore delle PMI e l’onere amministrativo è basato sul rischio.
Il presente progetto tiene conto dei principi di cui all’articolo 94 Cost., secondo i quali la Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica, tutelano gli interessi dell’economia nazionale e provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata. L’impostazione mirata alle imprese molto grandi salvaguardia le PMI e misure di accompagnamento sgravano le imprese toccate indirettamente. L’alli- neamento alle prescrizioni dell’UE (in particolare CSRD e CSDDD) aumenta la certezza giuridica, riduce condizioni divergenti e rafforza a medio e lungo termine l’attrattiva della piazza economica svizzera. Al contempo promuove condizioni di parità (level playing field). L’accorpamento a un’autorità di sorveglianza nazionale nonché chiare garanzie procedurali e possibilità di tutela giuridica aumentano lo Stato di diritto e la praticabilità dell’applicazione.
405 RS 101
Nella ponderazione globale, il progetto salvaguarda le condizioni costituzionali della libertà economica, della proporzionalità e della tutela degli interessi dell’economia na- zionale. Le ingerenze sono limitate al necessario, impostate in modo differenziato e ammortizzate da misure di accompagnamento. Il progetto è pertanto conforme al diritto costituzionale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il presente controprogetto indiretto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, tra i quali gli obblighi derivanti dall’adesione a un’organizzazione internazio- nale o da trattati bilaterali e multilaterali, specialmente dagli accordi del 21 giugno 1999 e del 26 ottobre 2004 con l’UE («Bilaterali I e II»), dalla Convenzione per la salvaguar- dia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dai Patti I e II dell’ONU.
In quanto Stato firmatario e membro di diversi trattati internazionali in materia ambien- tali – come la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l’Ac- cordo di Parigi, la Convenzione sulla diversità biologica, la Convenzione di Minamata sul mercurio, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e altri strumenti multilaterali rilevanti406 – la Svizzera è vincolata agli obblighi derivanti. È inoltre tenuta a osservare gli obblighi derivanti dal diritto consuetudinario. Gli obblighi internazionali in materia di cambiamenti climatici sono pure stati oggetto di una perizia della Corte internazionale che illustra il diritto attualmente vigente per la Svizzera. Le prescrizioni legali nazionali, in particolare nel settore dell’obbligo di diligenza delle imprese, devono essere adeguate a questi obblighi internazionali e consentire l’integrazione dinamica di potenziali obblighi futuri al fine di garantire la coerenza e l’efficacia del quadro norma- tivo svizzero nell’ambito della responsabilità ambientale e del rispetto di norme inter- nazionali.
La maggior parte degli Stati partner della Svizzera prevedono considerevoli ripercus- sioni della CSDDD sulle loro relazioni economiche con l’UE. Approvano le discussioni in corso sulla pertinente direttiva Omnibus dell’UE, poiché una riduzione degli obblighi di diligenza e una semplificazione amministrativa agevolerebbero gli oneri per le im- prese di Stati terzi, diminuendo la pressione regolatoria e i potenziali ostacoli all’ac- cesso al mercato.
Esigenze legate all’obbligo di diligenza nelle catene di approvvigionamento globali pos- sono esplicare un effetto extraterritoriale e limitare il commercio. Un obbligo di identifi- care ed evitare rischi connessi ai diritti umani e all’ambiente lungo la catena del valore può ad esempio indurre le imprese a sfavorire prodotti provenienti da Paesi con norme sostanzialmente meno severe. In questo contesto sono soprattutto Paesi come la Cina, l’India o l’Egitto a criticare la CSDDD, ravvisando nelle esigenze relative alle norme ambientali e sociali ostacoli commerciali nascosti. Inoltre, regolamentazioni in materia di Stati terzi che richiedono l’introduzione di estesi sistemi di verifica della diligenza e
fedlex.admin.ch > 0.814 Protezione dell'equilibrio ecologico
che sono vincolate ai ricavi netti nello Stato regolatore inibiscono il commercio tran- sfrontaliero. Questi aspetti sono rilevanti per la Svizzera in quanto membro dell’OMC e parte di numerosi trattati di libero commercio. I pertinenti obblighi internazionali in am- bito economico sono stati considerati nel quadro dell’elaborazione del presente pro- getto e lo saranno anche ai fini della sua attuazione.
6.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto di questa nuova legge speciale uniforma le norme riguardanti gli ob- blighi di diligenza e trasparenza e le riunisce in un unico atto normativo, incluse una regolamentazione di responsabilità che prevede una procedura di conciliazione presso un’autorità speciale di conciliazione per ciascun Cantone e una regolamenta- zione della sorveglianza. In questo modo contrasta il crescente frazionamento in ma- teria, anche se non è in grado di porvi completamente rimedio perché in altri atti nor- mativi (speciali) continuano a essere presenti norme applicabili alle imprese (p.es. nella legge del 7 ottobre 1983407 sulla protezione dell’ambiente, LPAmb e nella
Nell’allegato vengono abrogate disposizioni del CO (art. 964a-c e art. 964j-l OR) e del CP (art. 325ter CP). Nel CO, l’articolo 728a è integrato con un nuovo numero 5 e le disposizioni sulla trasparenza delle imprese del settore delle materie prime sono rinu- merate. Nella LSR è integrato l’articolo 2 lettera a e sono introdotte le nuove disposi- zioni degli articoli 6a, 16a e 19 capoverso 3. La LDIP è completata con le nuove dispo- sizioni degli articoli 135a e 159a. Il Codice di procedura civile (CPC), infine, è integrato con i nuovi articoli 3 capoverso 2, 5 capoverso 1 lettera j, un nuovo titolo prima dell’ar- ticolo 212a e i nuovi articoli 212a e 212b.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Con il progetto non vengono introdotte né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese oltre uno dei valori soglia) né vengono decisi nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese oltre uno dei valori soglia).
La sorveglianza è finanziata mediante emolumenti e tasse riscosse presso le imprese sorvegliante. In tal modo si garantisce una copertura dei costi conforme al principio di causalità. Alcuni compiti (iniziali) della sorveglianza (implementazione dell’autorità, in- frastruttura informatica ecc.) saranno finanziati con indennità della Confederazione. I Cantoni designano un’unica autorità speciale di conciliazione con conoscenze specia- listiche e un’unica istanza giudiziaria cantonale che emana decisioni e regola le con- troversie nei casi di responsabilità secondo la presente legge.
407 RS 814.01 408 RS 242
L’avamprogetto non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o l’adempimento di questi compiti.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Questi principi sono rispettati.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Con questo progetto non sono pronunciati sussidi.
6.7 Delega di competenze legislative
Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Quest’ultima prevede una limita- zione generale di tale possibilità imponendo l’obbligo di emanare le disposizioni impor- tanti che contengono norme di diritto sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). L’avamprogetto disciplina pertanto il quadro entro cui il Consiglio federale può legiferare. Si tratta dell’emanazione di norme d’esecuzione. L’avamprogetto delega al Consiglio federale le seguenti nuove competenze legislative:
designare le disposizioni internazionali riconosciute e vincolanti per la Svizzera in materia di protezione dei diritti umani e dell’ambiente (art. 4 cpv. 3);
disciplinare i dettagli della nomina di un mandatario nel caso di un assoggettamento di un’impresa estera agli obblighi di diligenza secondo l’articolo 4 capoverso 2 (art. 4 cpv. 4);
disciplinare le condizioni alle quali le imprese sono esentate dagli obblighi di dili- genza se rispettano standard internazionali equivalenti (art. 5 cpv. 1);
disciplinare i dettagli relativi agli obblighi di diligenza tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti (art. 6 cpv. 6);
disciplinare i dettagli dell’obbligo di annunciarsi e di collaborare delle imprese sog- gette agli obblighi di diligenza (art. 8 cpv. 4);
disciplinare i dettagli della nomina di un mandatario nel caso di un assoggettamento di un’impresa estera all’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sosteni- bile secondo l’articolo 9 capoverso 2 (art. 9 cpv. 3);
emanare disposizioni particolareggiate sull’obbligo di presentare una relazione sullo sviluppo sostenibile (art. 11 cpv. 6);
designare le norme di presentazione della relazione: le indicazioni nella relazione sullo sviluppo sostenibile devono soddisfare una delle pertinenti norme applicate nell’Unione europea o un’altra norma equivalente (art. 12 cpv. 1);
designare le norme facoltative applicabili da imprese non soggette all’obbligo di pre- sentare una relazione (art. 12 cpv. 4);
disciplinare i dettagli del formato elettronico delle relazioni sullo sviluppo sostenibile orientandosi a norme internazionali (art. 14 cpv. 2);
disciplinare il contenuto del registro delle imprese sorvegliate (art. 21 cpv. 2);
prevedere eventualmente l’obbligo di utilizzare una piattaforma elettronica per la trasmissione delle relazioni (art. 25);
disciplinare in trattati internazionali la collaborazione con autorità di sorveglianza estere/l’assistenza amministrativa e gli atti di verifica transfrontaliera (art. 28 cpv. 4, art. 29 cpv. 8);
emanare le disposizioni esecutive sul finanziamento dell’autorità di sorveglianza, in particolare in merito alle aliquote determinanti per gli emolumenti, al calcolo della tassa annua di sorveglianza e alla sua ripartizione tra le imprese sorvegliate (art. 36 cpv. 3);
emanare disposizioni d’esecuzione riguardanti il trattamento dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche (art. 37 cpv. 2);
stabilire i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un’impresa è esentata dall’obbligo di diligenza e di presentare una relazione (art. 39 cpv. 2, finora disciplinato all’art. 964j cpv. 2 CO);
stabilire le condizioni alle quali le imprese non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile (art. 39 cpv. 3, finora disciplinato all’art. 964j cpv. 3 CO);
stabilire le condizioni alle quali le imprese che rispettano standard internazionali riconosciuti ed equivalenti sono esonerate dagli obblighi di diligenza e di presentare una relazione in rapporto a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (art. 39 cpv. 4, finora disciplinato all’art. 964j cpv. 4 CO);
disciplinare i dettagli relativi agli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile ispirandosi a standard internazionali riconosciuti (art. 40 cpv. 4, finora disciplinato all’art. 964k cpv. 4 CO);
prevedere abilitazioni volontarie e corrispondenti requisiti (art. 15 cpv. 4 AP-LSR). Le disposizioni di delega riprese nell’avamprogetto dal CO, ossia gli obblighi di dili- genza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile (art. 39 cpv. 2-4 e art. 40 cpv. 4) figurano nell’ODiT409.
6.8 Protezione dei dati e principio della trasparenza
6.8.1 Protezione dei dati
Il progetto crea una base legale per (i) il trattamento e (ii) la comunicazione vicendevole di dati personali e di dati concernenti persone giuridiche da parte dell’autorità di sorve- glianza e dei terzi incaricati di eseguire la presente legge (art. 37). Sono inclusi anche determinati dati personali degni di particolare protezione e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione. Il trattamento e la comunicazione dei dati
409 RS 221.433
sono ammessi soltanto se ciò è necessario per l’adempimento dei compiti (principio della proporzionalità). Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
Il registro delle imprese sorvegliate tenuto dall’autorità di sorveglianza (art. 21 lett. a) non contiene dati degni di particolare protezione, né personali né concernenti persone giuridiche.
L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) lamenta che non siano stati effettuati né un esame preliminare dei rischi né una valutazione d’im- patto sulla protezione dei dati, sebbene i rischi derivanti dal progetto per le persone interessate siano potenzialmente elevati a causa del previsto trattamento di dati perso- nali degni di particolare protezione. Secondo le direttive del Consiglio federale per l’esame preliminare dei rischi e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati in caso di trattamento di dati personali da parte dell’Amministrazione federale, il dipartimento responsabile e la Cancelleria federale comunicano i risultati dell’esame preliminare dei rischi illustrandoli in particolare nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto espli- cativo e nel messaggio e spiegano se ed eventualmente perché i diritti fondamentali delle persone interessate sono esposti a un rischio elevato.
6.8.2 Principio della trasparenza
Il progetto contiene una disposizione secondo cui la legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza (LTras) non è applicabile all’accesso a dati personali e dati concernenti persone giuridiche nel caso di determinati documenti ufficiali (art. 24).
L’IFPDT ritiene che le disposizioni speciali previste conformemente all’articolo 4 let- tera a LTras in combinato disposto con l’articolo 24 AP-LGSI e l’articolo 19 capoverso 3 AP-LSR sottraggano le attività sostanziali dell’ASR al campo d’applicazione della LTras. Con l’emanazione di queste disposizioni, la sorveglianza sulle imprese soggette agli obblighi di diligenza e di presentare una relazione è sottratta al controllo pubblico. L’IFPDT non comprende perché un’autorità, nel presente caso l’ASR, con compiti di abilitazione e sorveglianza voglia sottrarsi al principio della trasparenza e in tal modo da qualsivoglia verifica – pure da un minimo controllo da parte della popolazione tramite la LTras o almeno delle sue disposizioni derogatorie – e decidere autonomamente e segretamente se i periti da essa coinvolti e incaricati o i sorvegliati soddisfino i requisiti legali. Escludere intere autorità, in particolare con compiti di sorveglianza, dal campo d’applicazione della LTras equivale in fin dei conti a un cambio di sistema che il legi- slatore intendeva proprio evitare con la LTras. L’IFPDT ritiene pertanto che l’esclusione dell’attività dell’ASR sia contraria al sistema e all’impostazione. Con riferimento alla protezione dei dati personali e dei dati concernenti persone giuridiche il Consiglio fe- derale sottrae tutte le relazioni, decisioni, misure, controlli, ispezioni e documenti che l’ASR utilizza per svolgere la sua attività al campo d’applicazione della LTras. Questa esclusione non è giustificata in quanto la LTras protegge già a sufficienza gli interessi privati, in particolare la sfera privata e i segreti commerciali. A prescindere da ciò, nel rapporto esplicativo il Consiglio federale riconosce da sé un importante interesse pub- blico a un funzionamento efficiente del regime di sorveglianza e controllo. Le due di- sposizioni speciali contraddicono infine la Commissione parlamentare d’inchiesta (PCI), che nel suo esame della gestione aziendale delle autorità federali nel contesto
della crisi del Credit Suisse ha raccomandato di migliorare la trasparenza e la traccia- bilità delle procedure d’ispezione dell’ASR. La prevista esclusione dell’attività dell’ASR dal campo d’applicazione della LTras mira al contrario e contraddice l’obiettivo fissato nel Programma di legislatura 2023-2027 di rimuovere gli ostacoli di tipo formale e fi- nanziario per garantire il principio della trasparenza dello Stato.
Il Consiglio federale prevede un’esclusione dalla LTras fattualmente limitata se l’ac- cesso a informazioni può pregiudicare il conseguimento dell’obiettivo della legge. Gli obblighi di informazione e di collaborazione nei confronti delle imprese sorvegliate sono relativamente spinti e la loro efficacia dipende dalla necessità degli interessati di dover costantemente attendersi, nell’adempimento dei loro compiti, che informazioni su pos- sibili comportamenti indebiti siano richieste tramite domande secondo la LTras e suc- cessivamente utilizzate contro di loro. L’esclusione limitata dalla LTras prevista all’arti- colo 24 AP-LGSI si giustifica tra l’altro per queste ragioni. Per ulteriori spiegazioni si rinvia ai commenti all’articolo 24.
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Allegato: tabella comparativa tra diritto svizzero e diritto europeo – parametri fondamentali delle disposizioni
Direttive CSRD e CSDDD Iniziativa
modificate dalle (con le spiegazioni del comi- Diritto svizzero vigente Direttive UE CSRD e CSDDD direttive Omnibus Controprogetto LGSI tato promotore; va osservato
(adottate dal Parlamento) che un’iniziativa va interpre- tata sulla base del suo tenore)
Campo d’ap- Trasparenza concernente aspetti CSRD (Obbligo di relazione) CSRD (Obbligo di relazione) Obbligo di relazione plicazione extrafinanziari (art. 964a segg. Imprese UE Imprese UE Imprese CH CO) Due di tre valori soglia: 1000 collaboratori 1000 collaboratori Società di interesse pubblico - somma di bilancio 25 mio. di + fatturato netto mondiale di + fatturato netto mondiale di + 500 collaboratori euro 450 mio. di euro 450 mio. fr. + somma di bilancio di 20 mio. fr. o - fatturato di 50 mio. di euro cifra d’affari di 40 mio. fr. - 250 collaboratori Imprese non UE Imprese non CH o società quotate in borsa (escluse Fatturato netto nell’UE di 450 mio. Fatturato netto in CH di 450 mio. fr. le microimprese) di euro + filiale o succursale in CH + grande filiale nell’UE o succur- Imprese non UE sale nell’UE con fatturato netto di Fatturato netto nell’UE di 150 mio. 200 mio. di euro Imprese di partecipazione di euro Escluse + grande filiale / succursale nell’UE Imprese di partecipazione Escluse
Clausola di revisione Per estendere il campo di applica- zione
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Obblighi di diligenza e trasparenza CSDDD (Obbligo di diligenza) CSDDD (Obbligo di diligenza) Obbligo di diligenza
Grandi imprese con sede, am- in relazione a minerali e metalli Imprese UE Imprese UE Imprese CH ministrazione principale o stabili- originari di zone di conflitto e al la- • 1000 collaboratori • 5000 collaboratori • 5000 collaboratori mento principale in Svizzera. voro minorile (art. 964j segg. CO e + fatturato netto mondiale di + fatturato netto mondiale di 1,5 mia. + fatturato netto mondiale di 1,5 mia.
Secondo le spiegazioni: 5000 ODiT): 450 mio. di euro di euro di fr. collaboratori + fatturato netto
tutte le imprese con un determi- • accordo di licenza o di franchising • accordo di licenza o di franchising • diritti di franchising/licenza di mondiale di 1,5 mia. di euro nato volume di importazione e la- nell’UE + diritti di licenza di nell’UE + diritti di licenza di 75 mio. 75 mio. di fr. in CH
Possibilità di disciplinare per vorazione; 22,5 mio. di euro di euro + fatturato netto mondiale di settore le attività economiche
tutte le imprese, escluse quelle a + impresa/gruppo con fatturato + impresa/gruppo con fatturato 275 mio. di fr. che comportano rischi elevati di basso rischio e le PMI. netto mondiale di 80 mio. di euro netto mondiale di 275 mio. di euro • rimangono applicabili le vigenti di- pregiudicare i diritti umani e di sposizioni relative ai minerali origi- nuocere all’ambiente Imprese non UE Imprese non UE nali di zone di conflitto e al lavoro
Secondo le spiegazioni: nei
Fatturato netto nell’UE von • Fatturato netto nell’EU di 1,5 mia. minorile settori che presentano rischi
450 mio. di euro di euro
particolari (in particolare nel • accordo di licenza o di franchising • accordo di licenza o di franchising Imprese non CH settore delle materie prime), nell’UE + diritti di licenza di nell’UE + diritti di licenza di 75 mio. • Fatturato netto in CH von 1,5 mia. dovrebbero essere toccate an- 22,5 mio. di euro nell’UE di euro nell’UE di fr. che le imprese soggette all'ob- + impresa/gruppo con fatturato + impresa/gruppo con fatturato • diritti di franchising/licenza di 75 bligo di revisione ordinaria (ov- netto di 80 mio. di euro nell’UE netto di 275 mio. di euro nell’UE mio. di fr. in CH vero che superano due dei se- + fatturato netto von 275 mio. CHF guenti valori: 250 dipendenti, Clausola di revisione in CH fatturato di 40 mio. e/o somma Per estendere il campo di applica- di bilancio di 20 mio.) zione
Esigenza di Solo in caso di minerali originari di Sì, limited assurance. Sì, limited assurance Sì, limited assurance L’obbligo di relazione non è esplici- una verifica zone di conflitto Possibile passaggio a reasonable tamente regolamentato ma presup- esterna assurance dopo la valutazione della posto Commissione
Standard con- Non obbligatorio, ma se si rispetta Obbligo di applicare gli European Obbligo di applicare gli European Standard internazionale ricono- L’obbligo di relazione non è esplici- cernenti la re- uno standard occorre indicarlo Sustainability Reporting Standards Sustainability Reporting Standards sciuto designato dal Consiglio fede- tamente regolamentato ma presup- lazione sullo nella relazione. (ESRS) del European Financial Re- rale; introduzione di uno standard posto porting Advisory Group volontario per le PMI
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sviluppo so- (ESRS) del European Financial Re- AISBL (EFRAG); introduzione di stenibile porting Advisory Group uno standard volontario per le PMI AISBL (EFRAG) (Voluntary Standards for SMEs, VSME)
Presentare la No Sì Sì Sì L’obbligo di relazione non è esplici- relazione in un tamente regolamentato ma presup- formato digi- posto tale leggibile elettronica- mente
Settori inte- Minerali originari di zone di conflitto Diritti umani e ambiente Diritti umani e ambiente Diritti umani e ambiente Diritti umani e ambiente ressati e lavoro minorile dall’obbligo di diligenza
Portata degli Tutta la catena di approvvigiona- Approccio basato sui rischi Approccio basato sui rischi Approccio basato sui rischi Approccio basato sui rischi obblighi di di- mento a monte (solo in caso di mi- ligenza basati nerali originari di zone di conflitto e Tutta la catena di attività, prioriz- • Tutta la catena di attività, prio- Tutta la catena di attività, prioriz- • Relazioni d’affari sul rischio di lavoro minorile) zando i settori in cui impatti negativi, rizzando i settori in cui impatti ne- zando i settori in cui impatti negativi, • Secondo le spiegazioni: tre fasi: potenziali o effettivi, siano più proba- gativi, potenziali o effettivi, siano potenziali o effettivi, sono più proba- - identificare i rischi bili e più gravi più probabili e più gravi bili o più gravi - adottare misure appropriate • Qualora siano individuati impatti e negativi ugualmente probabili o - riferire in merito ugualmente gravi in vari settori, le società possono attribuire priorità alla valutazione dei settori che coinvolgono partner commerciali diretti
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PMI Nessuna misura di protezione per CSRD (Obbligo di relazione) CSRD (Obbligo di relazione) Obbligo di relazione • PMI escluse dal campo d’appli- le PMI.
• PMI escluse dal campo d’appli- • PMI escluse dal campo d’applica- cazione cazione zione • Misure di sostegno per le PMI
In linea di massima le grandi im- • In linea di massima le grandi im- • Non esplicitamente prevista: li- prese possono richiedere dalle PMI prese possono richiedere dalle PMI mitazione delle informazioni che con meno di 1000 collaboratori sol- con meno di 1000 collaboratori sol- possono essere richieste alle PMI tanto le informazioni limitate alle tanto le informazioni che sono usual- VSME mente scambiate imprese del set- tore in questione e che si fondano su una norma internazionale, applica- bile su base volontaria e designata dal Consiglio federale per imprese non soggette all’obbligo di relazione
CSDDD (Obbligo di diligenza) CSDDD (Obbligo di diligenza) Obbligo di diligenza
Obbligo per le grandi imprese di • PMI escluse dal campo d’appli- • PMI escluse dal campo d’appli- sostenere le PMI (formazioni, so- cazione cazione stegno finanziario, ecc.) • Le grandi imprese possono ri- • Le grandi imprese possono ri-
Sostegno statale (siti Internet, piat- chiedere alle PMI con meno di chiedere alle PMI con meno di taforme, portali, ecc.) 5000 collaboratori in linea di 5000 collaboratori in linea di prin- principio soltanto le informazioni cipio soltanto le informazioni non non ottenibili in altro modo ottenibili in altro modo
Obbligo per le grandi imprese di • Obbligo per le grandi imprese di sostenere le PMI (formazioni, so- sostenere le PMI (formazioni, so- stegno finanziario, ecc.). stegno finanziario, ecc.)
Sostegno statale (siti Internet, piattaforme, portali, ecc.)
Sorveglianza Annuale Annuale Almeno ogni 5 anni - - della dovuta diligenza: fre- quenza
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Piano per mi- No, ma vige un obbligo per le CSRD (Obbligo di relazione) CSRD (Obbligo di relazione) Obbligo di relazione Obbligo di allestire e attuare un tigare i cam- grandi imprese di presentare una Relazione su fattori ambientali (p. Relazione su fattori ambientali (p. Relazione su fattori ambientali (p. piano volto a mitigare il cambia- biamenti cli- relazione, di pubblicare un piano di es. obiettivo delle emissioni nette es. obiettivo delle emissioni nette es. obiettivo delle emissioni nette mento climatico matici transizione compatibile con gli pari a zero entro il 2050 per limitare pari a zero entro il 2050 per limi- pari a zero entro il 2050 per limitare obiettivi climatici della Svizzera il riscaldamento globale a 1,5°C) tare il riscaldamento globale a il riscaldamento globale a 1,5°C) (comply or explain) (art. 3 cpv. 3 1,5°C) dell’O concernente la relazione CSDDD (Obbligo di diligenza) CSDDD (Obbligo di diligenza) Obbligo di diligenza sulle questioni climatiche) Obbligo di allestire un piano volto a Nessun obbligo di allestire un piano Nessun obbligo di allestire un piano mitigare il cambiamento climatico volto a mitigare il cambiamento cli- volto a mitigare il cambiamento cli- matico matico
Responsabi- Nessuna responsabilità partico- CSDDD (Obbligo di diligenza) CSDDD (Obbligo di diligenza) Disposizioni vigenti del CO, salvo di- Responsabilità dell’impresa in lità civile lare, status quo. CC/CO applicabili. • Obbligo per gli Stati membri di in- • Nessun obbligo per gli Stati sposizioni contrarie caso di violazione degli obblighi di trodurre un disciplinamento della re- membri di introdurre un disciplina- + Responsabilità per colpa (lex diligenza anche per il danno cagio- sponsabilità mento uniforme della responsabi- specialis) delle imprese per viola- nato da imprese da essa control-
Determinate barriere di protezione lità zione, intenzionale o per negligenza, late per il disciplinamento della respon- • Determinate barriere di prote- degli obblighi di diligenza e conse- • secondo le spiegazioni: sabilità negli Stati membri zione per il disciplinamento della guenti danni all’estero. parallelismo con l’art. 55
Le prescrizioni della CSDDD in responsabilità negli Stati membri: CO + Esclusione della responsabilità per materia di responsabilità sono vin- diritto al pieno risarcimento, pre- • secondo le spiegazioni: partner commerciali. colanti e prevalenti nei casi in cui il scrizione, divulgazione delle prove onere della prova a favore diritto applicabile non è il diritto na- da parte dei convenuti, applicabi- Variante del danneggiato o obblighi zionale dello Stato membro lità procedurali in termini di Rimando alle vigenti disposizioni produzione dei documenti del CO, salvo disposizioni contrarie
+ Esclusione della responsabilità per partner commerciali
Sorveglianza Nessuna CSRD (Obbligo di relazione) CSRD (Obbligo di relazione) ASR con i seguenti compiti: Sorveglianza indipendente Nessuna sorveglianza Nessuna sorveglianza
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CSDDD (Obbligo di diligenza) CSDDD (Obbligo di diligenza) - tenuta di un registro delle im- • Secondo le spiegazioni: Creazione di autorità di controllo ne- Creazione di autorità di controllo prese sorvegliate accessibile indipendente dall’ammini- gli Stati membri con ampie compe- negli Stati membri con ampie com- al pubblico strazione centrale (cfr. tenze di verifica e di sanzione petenze di verifica e di sanzione - pubblicazione delle relazioni FINMA o COMCO)
verifica in funzione dei rischi dell’adempimento degli obbli- ghi di diligenza
verifica in funzione dei rischi del rispetto degli aspetti for- mali delle relazioni sull’adempimento degli obbli- ghi di diligenza
Sanzioni Art. 325ter CP in caso di violazione CSDDD (Obbligo di diligenza) CSDDD (Obbligo di diligenza) Misure amministrative e sanzioni Sanzioni e multe commisurate alla dell’obbligo di presentare una rela- • Sanzioni pecuniarie (limite mas- • Sanzioni pecuniarie (limite mas- amministrative pecuniarie (limite cifra d’affari zione simo non inferiore al 5 % del fattu- simo 3 % del fatturato netto mon- massimo 3 % del fatturato netto rato netto mondiale) diale) mondiale) e pubblicazione delle • pubblicazione della pertinente de- • pubblicazione della pertinente de- sanzioni cisione cisione Multa di diritto penale (sino a
100 000 fr.) in caso di violazione de-
gli obblighi di presentare una rela- zione
Tabella: differenze tra il controprogetto indiretto e la direttiva Omnibus; differenze tra l’iniziativa e il controprogetto; differenze tra la CSDDD (versione direttiva Omnibus) e il controprogetto