Modifica dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS) et dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA) (integrazione e attività lucrativa di gruppi di persone specifici)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM
Berna, 20 marzo 2026
Modifica delle ordinanze sull’integrazione degli stranieri e sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa: integrazione e attività lucrativa di gruppi di persone specifici
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BF8A3401/507
Compendio Il Consiglio federale intende promuovere ulteriormente l’attività lucrativa delle persone rientranti nel settore dell’asilo e degli stranieri e migliorare in modo mirato la loro integrazione. Prevede per esempio di coinvolgere maggiormente le persone bisognose di protezione provvisoria nelle strutture per la promozione dell’integrazione esistenti.
Il mandato d’integrazione a favore dei beneficiari di una protezione provvisoria viene codificato a livello di ordinanza. D’ora in poi i Cantoni possono finanziare misure d’integrazione grazie ai contributi federali già prima della decisione relativa alla domanda di protezione. Viene inoltre precisato l’utilizzo dei crediti versati dalla Confederazione per la promozione dell’integrazione e, in caso di revoca dello statuto di protezione S, viene stabilito in modo giuridicamente vincolante come procedere con i contributi residui dopo la revoca della protezione provvisoria. L’accesso al mercato del lavoro viene aperto anche alle persone la cui domanda di protezione è pendente, per cui una volta che hanno lasciato i centri della Confederazione possono svolgere un’attività lucrativa, analogamente ai richiedenti l’asilo. È così colmata una lacuna nel diritto vigente.
Per quanto riguarda i richiedenti l’asilo attribuiti a un Cantone per l’espletamento della procedura ampliata, viene esteso l’accesso dei Cantoni ai contributi federali per ulteriori misure d’integrazione. Finora queste persone beneficiavano di agevolamenti soltanto per accedere a corsi di lingua o a una formazione. Le ordinanze modificate consentiranno al gruppo target di beneficiare di tutte le misure per la prima integrazione – per esempio valutazione del potenziale, programmi volti a promuovere la capacità di seguire una formazione e la concorrenzialità sul mercato del lavoro –. In questo modo è tenuto maggiormente conto delle diverse prospettive di permanenza ed è rafforzata l’Agenda Integrazione Svizzera.
La concorrenzialità sul mercato del lavoro dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente è considerata la base per la loro integrazione nel mercato del lavoro. La disposizione afferente è pertanto integrata precisando che per iscriversi al servizio pubblico di collocamento occorre una «sufficiente» concorrenzialità sul mercato del lavoro.
Nel quadro del presente progetto è inoltre reso duraturo lo strumento del pretirocinio d’integrazione.
Per garantire che le presunte vittime e i presunti testimoni di tratta di esseri umani possano partecipare alle indagini o alla procedura giudiziaria per tutta la loro durata è creata la possibilità di rilasciare a queste persone un permesso di soggiorno per la presumibile durata della procedura.
Contenuto
1.1.2 Misure finalizzate all’integrazione nel mercato del lavoro dei richiedenti l’asilo 2.3 Ampliamento delle misure d’integrazione prima della decisione sull’asilo e della 2.6 Rilascio di un permesso di dimora per vittime e testimoni di tratta di esseri umani 4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la Confederazione e i
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Promozione dell’attività lucrativa dei beneficiari di una protezione provvisoria L’11 marzo 2022 il Consiglio federale ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S per persone provenienti dall’Ucraina1. Lo statuto S è concesso a durata indeterminata e produce effetto fino all’abrogazione da parte del Consiglio federale (art. 76 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo; LAsi). Il Consiglio federale ha deciso sia il 9 novembre 2022 sia il 1° novembre 2023, il 4 settembre 2024 e l’8 ottobre 2025 di non revocare lo statuto di protezione S. A meno di un cambiamento sostanziale della situazione in Ucraina, lo statuto S non sarà revocato come minimo fino al 4 marzo 2027. Parallelamente, ai fini dell’integrazione la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) versa ai Cantoni un contributo finanziario mensile di 250 franchi a persona beneficiaria di una protezione provvisoria priva di un permesso di dimora (ossia fr. 3000 a persona all’anno) nel quadro del programma «Misure di sostegno per le persone con statuto di protezione S» (Programma S). Il Consiglio federale ha prorogato il Programma S a più riprese. Viene attuato sotto forma di programma di portata nazionale secondo l’articolo 58 capoverso 3 della legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). In questo contesto i Cantoni attuano misure incentrate sul principio del «promuovere ed esigere» che sono state già ben collaudate nell’ambito dei Programmi cantonali d’integrazione (PIC) o dell’Agenda Integrazione Svizzera (AIS). Dal 2022 a dicembre 2025 ai Cantoni sono stati versati a questo scopo circa 713 milioni di franchi sotto forma di contributi per la promozione dell’integrazione. Nel 2024 il 55 per cento di questi fondi sono stati investiti per la promozione linguistica e il 33 per cento per misure finalizzate al conseguimento della capacità di seguire una formazione e della concorrenzialità sul mercato del lavoro. I fondi rimanenti sono stati impiegati prevalentemente per l’informazione, la consulenza e la valutazione dei potenziali. Rispetto al 2022 e al 2023 è stata investita una quota maggiore a favore della capacità di seguire una formazione e della concorrenzialità sul mercato del lavoro. Al 31 dicembre 2025 il tasso di occupazione dei beneficiari di una protezione provvisoria entrati
in Svizzera nel 2022 si attestava al 46 per cento. Il tasso di occupazione di tutti i beneficiari di una protezione provvisoria era del 36 per cento. Ritenendo che vi sia un ulteriore bisogno di agire per quanto riguarda l’integrazione nel mercato del lavoro delle persone bisognose di protezione, con decreto del 28 maggio 2025 il Consiglio federale ha definito quale obiettivo un aumento del tasso di occupazione dei beneficiari di una protezione provvisoria entrati in Svizzera nel 2022 fino al 50 per cento. Il presente progetto prevede pertanto diversi adeguamenti di disposizioni esecutive nell’intento di integrare in misura maggiore e in modo più celere nel mercato del lavoro le persone bisognose di una protezione provvisoria (v. n. 2.1– 2.3). Uno di questi adeguamenti prevede per esempio la possibilità di avviare misure di promozione della prima integrazione già durante la procedura di concessione della protezione provvisoria (p. es. promozione della capacità di seguire una formazione e della concorrenzialità sul mercato del lavoro). Le persone in questione possono inoltre esercitare un’attività lucrativa già durante tale procedura.
www.admin.ch -> Dipartimenti -> DFGP -> Segreteria di Stato della migrazione -> Integrazione & naturalizzazione -> Innovazione nel settore dell’integrazione -> Pretirocinio d’integrazione -> Documenti -> Rapporto finale valutazione nazionale PTI 6/16
Inoltre, un sondaggio presso tutte le aziende di pretirocinio ha evidenziato la grande soddisfazione espressa dai partecipanti al PTI. Il programma PTI è sostenuto e attuato nel quadro di un partenariato tra Confederazione (SEM), Cantoni (formazione professionale) e associazioni dell’economia interessate. Attualmente in tutta la Svizzera partecipano al programma 16 associazioni di categoria e organizzazioni del mondo del lavoro nonché alcune associazioni cantonali dell’economia. Il Programma PTI dev’essere reso duraturo. Ciò coincide con una richiesta del Parlamento. La mozione 21.3964 della CSEC-CS «Colmare le lacune dell’Agenda Integrazione Svizzera. Garantire pari opportunità a tutti i giovani in Svizzera» è stata trasmessa al Consiglio federale nel 2021. La mozione chiede tra le altre cose che il programma venga reso duraturo così come le misure volte a migliorare la raggiungibilità del gruppo target grazie a una prima informazione sistematica e a un’offerta personalizzata di consulenza. Rinviando ai nuovi contratti conclusi con i Cantoni a partire dal 2024 e alle misure per migliorare l’informazione e la consulenza destinate al gruppo target, nella sessione autunnale del 2025 il Parlamento ha approvato lo stralcio della mozione.
1.2 Opzione scelta
Le modifiche riguardano l’ordinanza del 15 agosto 20188 sull’integrazione degli stranieri (OIntS) e l’OASA. Codificano nell’OIntS, in particolare, un mandato d’integrazione per le persone bisognose di protezione provvisoria prive di un permesso di dimora e per le persone che chiedono protezione provvisoria (art. 21b AP-OIntS). Per quanto riguarda le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, il mandato d’integrazione viene precisato (art. 14a cpv. 1 e 3 AP- OIntS). Viene inoltre disciplinato il rimborso dei contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni per la promozione dell’integrazione delle persone bisognose di protezione provvisoria prive di un permesso di dimora nel quadro del Programma S in caso di revoca della protezione provvisoria (art. 19 cpv. 4 AP-OIntS). Per quanto riguarda il rimborso dei contributi versati a favore delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora si applicano le modalità dei programmi cantonali d’integrazione secondo l’articolo 19 capoverso 3 OIntS. La possibilità di esercitare un’attività lucrativa già durante la procedura di concessione della protezione provvisoria consente di sostenere ulteriormente la promozione dell’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione auspicata dal Consiglio federale (art. 53 cpv. 3 AP- OASA). Le disposizioni sono armonizzate con quelle applicabili ai richiedenti l’asilo per quanto riguarda l’accesso al lavoro durante la procedura in corso. Al contempo viene attuato l’approccio «dual intent»: l’accesso al lavoro non solo consente una rapida integrazione nel caso in cui il soggiorno sia di lunga durata, ma le qualifiche acquisite sono utili anche in caso di eventuale ritorno nel Paese d’origine. Le modifiche delle ordinanze creano inoltre le basi giuridiche necessarie affinché i Cantoni possano utilizzare i crediti concessi dalla Confederazione anche per l’integrazione professionale delle persone la cui domanda di protezione è ancora pendente (art. 21b cpv. 2 AP-OIntS e art. 14a cpv. 3 OIntS). Le modifiche del presente pacchetto prevedono inoltre la stessa possibilità anche per la promozione specifica dell’integrazione dei richiedenti l’asilo (art. 15a AP-OIntS e art. 14a cpv. 3 OIntS). Questa estensione delle misure d’integrazione all’intero catalogo di cui all’articolo 14a capoverso 3 OIntS serve a promuovere l’attività
lucrativa degli interessati nonché a garantire un’integrazione quanto più possibile celere in caso di soggiorno di lunga durata.
8 RS 142.205 7/16
Infine, le autorità cantonali di migrazione rilasciano d’ora in poi un permesso di dimora di durata determinata se la procedura in caso di tratta di esseri umani dura più di due anni ed è necessaria la presenza in Svizzera della vittima o dei testimoni (art. 36 cpv. 2bis AP-OASA).
2 Punti essenziali del progetto
Per quanto riguarda l’integrazione dei beneficiari di una protezione provvisoria, il presente progetto sottoposto a consultazione riprende il progetto «Promozione dell’attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri». Le richieste più importanti formulate nell’ambito della consultazione svoltasi dal 26 febbraio al 2 giugno 20259 sono riprese nel presente progetto. Queste richieste riguardano la codifica del mandato d’integrazione per le persone bisognose di protezione provvisoria prive di un permesso di dimora (n. 2.1), l’attività lucrativa delle persone bisognose di protezione con domanda di protezione pendente (n. 2.2), l’ampliamento delle misure d’integrazione prima della concessione della protezione provvisoria (n. 2.3) nonché la precisazione della nozione di concorrenzialità sul mercato del lavoro nel servizio pubblico di collocamento (SPC) (n. 2.4).
2.1 Codifica del mandato d’integrazione per le persone bisognose di protezione
nell’OIntS La LStrI non prevede un mandato d’integrazione specifico per quanto riguarda le persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora. Per consentire, ciò nonostante, alle persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora di partecipare alla vita sociale ed economica della Svizzera, il 13 aprile 2022 il Consiglio federale ha adottato il Programma S (v. n. 1.1.1). Tuttavia, per mancanza di una base giuridica, per il momento il Programma S non può essere interamente trasferito ai Programmi cantonali d’integrazione o all’Agenda Integrazione Svizzera. Di conseguenza i Cantoni non beneficiano neppure di una somma forfettaria a favore dell’integrazione versata dalla Confederazione per le persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora. Dopo cinque anni (nella fattispecie a partire da marzo 2027) le persone bisognose di protezione ricevono un permesso di dimora valido fino all’abrogazione della protezione provvisoria (art. 74 cpv. 2 LAsi i.c.d. con l’art. 46 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199910 sull’asilo, OAsi 1). Per queste persone è versata ai Cantoni una somma forfettaria una tantum a favore dell’integrazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 OIntS, dalla quale sono detratti i versamenti effettuati nell’ambito del Programma S. Le misure di promozione specifica dell’integrazione delle persone bisognose di protezione con permesso di dimora non sono pertanto più indennizzate ai Cantoni nell’ambito del Programma S, bensì tramite le somme forfettarie della Confederazione secondo l’articolo 58 capoverso 2 LStrI. Il mandato d’integrazione non è codificato in maniera sufficiente nemmeno per quanto riguarda le persone bisognose di protezione con permesso di dimora. A titolo illustrativo, le persone bisognose di protezione non fanno parte del gruppo target, definito in maniera esaustiva, delle misure di promozione della prima integrazione secondo l’articolo 14a OIntS. Per garantire la congruenza con gli obiettivi delle misure d’integrazione nel loro insieme, il mandato d’integrazione riguardante le persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora è codificato nell’OIntS (cfr. art. 21b AP-OIntS), mentre quello riguardante le persone
Consultabile sotto: www.fedlex.admin.ch -> Procedure di consultazione -> Procedure di consultazione concluse -> 2025 -> DFGP -> Procedura di consultazione 2025/1 10 RS 142.311 8/16
bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora vi viene semplicemente precisato (cfr. Al tempo stesso viene disciplinato il rimborso dei contributi versati dalla Confederazione ai Cantoni per la promozione dell’integrazione delle persone bisognose di protezione provvisoria prive di un permesso di dimora, nel caso in cui tale protezione venga revocata (art. 19 cpv. 4 AP-OIntS).
2.2 Attività lucrativa delle persone con domanda di protezione provvisoria
pendente In linea di principio, nei primi tre mesi dopo l’entrata in Svizzera le persone bisognose di protezione non hanno diritto d’esercitare un’attività lucrativa (art. 75 cpv. 1 LAsi). Questo divieto d’esercitare un’attività lavorativa di durata determinata si fonda su quello applicabile ai richiedenti l’asilo (art. 43 cpv. 1 LAsi; FF 1996 II 1, pag. 83). Dall’entrata in vigore del riassetto del settore dell’asilo volto a velocizzare le procedure, nel 2019, il divieto d’esercitare un’attività lavorativa per i richiedenti l’asilo è valevole per la durata della permanenza in un centro della Confederazione, che non può superare 140 giorni (art. 24 cpv. 4 LAsi). Sulla base dell’articolo 75 capoverso 2 LAsi, tuttavia, nel 2022 con l’articolo 53 OASA sono state introdotte condizioni più vantaggiose, per cui una volta ottenuta la protezione provvisoria le persone bisognose di protezione possono ormai esercitare un’attività lucrativa. L’articolo 53 OASA nella sua formulazione vigente disciplina però unicamente l’attività lucrativa delle persone cui è già stata concessa una protezione provvisoria. Non vi sono invece disposizioni concrete nel diritto vigente che consentano anche alle persone la cui domanda di protezione provvisoria è pendente d’esercitare un’attività lucrativa. Nel caso delle persone cui è stata concessa una protezione provvisoria, il Consiglio federale ha sostituito con decisione del 22 ottobre 2025 l’obbligo di autorizzazione per l’assunzione di un’attività lucrativa con un semplice obbligo di notifica (vigente dal 1° dicembre 202511; parte del progetto secondo il n. 2). Nell’ambito della consultazione concernente il progetto menzionato al numero 212, la Conferenza svizzera dei delegati all’integrazione (CDI) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)13 hanno chiesto che venisse posto rimedio all’incertezza giuridica esistente per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro delle persone la cui domanda di protezione provvisoria è pendente. All’entrata in vigore dell’articolo 75 LAsi il legislatore partiva dall’idea che in linea di massima i richiedenti avrebbero ottenuto la protezione provvisoria senza grossi ritardi. Tuttavia, dall’attivazione dello statuto di protezione nel marzo 2022 il trattamento delle domande di
protezione provvisoria è diventato più complesso giacché l’onere per l’esame dei requisiti che danno diritto allo statuto nonché delle alternative di protezione esistenti è aumentato. A fine dicembre 2025 le persone con procedura di concessione della protezione provvisoria pendente erano 4898. L’assenza di disposizioni di legge concrete per le persone la cui domanda di protezione provvisoria è pendente costituisce una lacuna che non deve ripercuotersi negativamente su questo stesso gruppo di persone. Inoltre, la nozione di «bisognose di protezione» di cui al capitolo 4 LAsi (a partire dall’art. 66 LAsi) è riferita indistintamente alle persone la cui domanda di protezione provvisoria è pendente e alle persone che hanno già ottenuto una protezione provvisoria.
RU 2025 669 www.fedlex.admin.ch -> Procedure di consultazione -> Procedure di consultazione concluse -> 2025 -> DFGP -> Procedura di consultazione 2025/1 Il parere della CDDGP conteneva anche i corapporti delle segreterie generali della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti delle opere sociali (CDOS), della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP) e della Conferenza dei governi cantonali (CGC). 9/16
Visto l’utilizzo indifferenziato della nozione di «bisognose di protezione» nella LAsi e dato che tale nozione poggia sulla disciplina riservata ai richiedenti l’asilo secondo l’articolo 43 capoverso 1 LAsi, si può dare per acquisito che l’articolo 75 capoverso 1 LAsi si applichi sia alle persone che hanno già ottenuto una protezione provvisoria, sia alle persone la cui domanda di protezione provvisoria è pendente. Introducendo un nuovo capoverso nell’articolo 53 OASA (cfr. art. 53 cpv. 3 AP-OASA) è creata una disciplina concreta dell’esercizio di un’attività lucrativa da parte di persone con decisione di concessione della protezione provvisoria ancora pendente ed è così colmata la lacuna esistente. Il nuovo capoverso si fonda sull’articolo 75 capoverso 2 LAsi. Le persone interessate beneficiano qui di un trattamento analogo a quello riservato ai richiedenti l’asilo. In altri termini, hanno diritto a esercitare un’attività lucrativa sin dall’uscita dai centri della Confederazione (cfr. art. 43 cpv. 1 LAsi e art. 52 OASA). L’esercizio di un’attività lucrativa da parte di persone con domanda di protezione provvisoria pendente continua a sottostare all’obbligo di approvazione. L’approvazione può tuttavia essere loro concessa alle medesime condizioni di quelle applicabili ai richiedenti l’asilo (cfr. art. 52 OASA).
2.3 Ampliamento delle misure d’integrazione prima della decisione sull’asilo e
della concessione della protezione provvisoria Nell’ambito della consultazione concernente il progetto «Promozione dell’attività lucrativa delle persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera»14, la CDDGP15 e la CDI hanno chiesto che le misure di prima integrazione nei settori della formazione e della concorrenzialità sul mercato del lavoro siano applicabili ai richiedenti l’asilo (permesso N) già attribuiti a un Cantone per l’espletamento della procedura ampliata ancor prima della decisione sull’asilo. Al momento i contributi federali possono essere impiegati soltanto per misure d’integrazione finalizzate alla promozione di lingua e formazione, anche nella prima infanzia (art. 15 cpv. 5 i.c.d. con l’art. 14a cpv. 3 lett. c ed e OIntS). Secondo i pareri precitati, occorre maggiore flessibilità per quanto riguarda le misure d’integrazione per le persone già attribuite a un Cantone in vista della procedura ampliata e che pertanto hanno buone prospettive di permanenza. Di conseguenza, il gruppo di persone interessato potrà d’ora in poi beneficiare di tutte le misure d’integrazione previste dall’articolo 14a capoverso 3 OIntS (e non solo delle misure di promozione della lingua e della formazione di cui all’art. 14a cpv. 3 lett. c ed e OIntS) (cfr. art. 15a AP-OIntS). Pertanto i Cantoni possono sostenere attivamente queste persone grazie a contributi federali, per esempio, anche nella ricerca di un impiego o di un apprendistato. È prevista una possibilità analoga anche per le persone con domanda di protezione pendente (cfr. art. 21b cpv. 2 AP- OIntS). Per l’ampliamento delle misure d’integrazione non sono tuttavia concessi nuovi crediti. I Cantoni decidono autonomamente come impiegare le somme forfettarie di cui beneficiano in virtù dell’articolo 58 capoverso 2 LStrI (art. 14 cpv. 4 OIntS). 2.4 Precisazione della nozione di concorrenzialità sul mercato del lavoro nel SPC La notifica (o annuncio) dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente al SPC agevola il loro accesso alle prestazioni dell’URC (consulenza, collocamento ed ev. provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l’art. 59d della legge del 25 giugno 198216 sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI) (art. 53 cpv. 5 LStrI). I Cantoni definiscono
di propria competenza le modalità concrete e l’attuazione dell’obbligo di notifica. È
Consultabile sotto: www.fedlex.admin.ch -> Procedure di consultazione -> Procedure di consultazione concluse -> 2025 -> DFGP -> Procedura di consultazione 2025/1 Il parere della CDDGP conteneva anche i corapporti delle segreterie generali della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti delle opere sociali (CDOS), della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP) e della Conferenza dei governi cantonali (CGC). 16 RS 837.0 10/16
fondamentale che i servizi competenti all’interno di ciascun Cantone si accordino sui dettagli della procedura, sulle competenze e sulle modalità di valutazione della concorrenzialità sul mercato del lavoro. Per poter stabilire se in un caso concreto sussiste un obbligo di notifica è necessaria una collaborazione interistituzionale. All’articolo 9 capoverso 2 OIntS è introdotta la nozione di «sufficiente» concorrenzialità sul mercato del lavoro, con lo scopo di esplicitare che una sufficiente concorrenzialità è un prerequisito indispensabile per l’iscrizione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente al SPC. Occorre garantire che il pertinente accertamento avvenga nel quadro di una valutazione individuale, tenendo conto della situazione regionale del mercato del lavoro, delle capacità e qualifiche individuali delle persone in cerca di un impiego e delle loro caratteristiche individuali come l’autoresponsabilità e la motivazione. Questo consentirà anche di evitare eventuali sovrapposizioni o iscrizioni inutili. A tal fine è fondamentale una stretta collaborazione interistituzionale: le autorità dell’aiuto sociale, la promozione dell’integrazione e il SPC devono sviluppare una visione comune su come determinare la «sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro» e su come organizzare l’accesso al SPC. La valutazione comporta un certo margine di manovra e può essere supportata da diverse attestazioni come certificati linguistici, valutazioni del livello di conoscenza o attestati di partecipazione a programmi di qualificazione nell’ambito dell’Agenda Integrazione Svizzera. L’ulteriore concretizzazione della nozione di «sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro» dev’essere frutto di un dialogo costante tra le autorità competenti allo scopo di garantire un’integrazione efficace nel mercato del lavoro. È fondamentale concertarsi su una concezione comune della nozione di «sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro». Pertinenti indicazioni sono fornite dai documenti di base esistenti inerenti alla collaborazione tra l’assicurazione contro la disoccupazione e l’aiuto sociale, nonché dalle raccomandazioni elaborate dalla SEM e dalla SECO per rafforzare la collaborazione tra il SPC, l’aiuto sociale e la promozione dell’integrazione. D’ora in poi anche le persone bisognose di protezione provvisoria devono poter essere
notificate al SPC. A tal fine occorre tuttavia integrare la legge (art. 53 cpv. 5 LStrI). Il Consiglio federale ha svolto una pertinente consultazione17 e adotterà nel 2026 un messaggio all’attenzione del Parlamento.
2.5 Rendere duraturo il programma pilota Pretirocinio d’integrazione (PTI)
Il previsto adeguamento dell’OIntS (cfr. art. 21a AP-OIntS) trasforma l’attuale programma pilota Pretirocinio d’integrazione in un programma federale a lungo termine e garantisce di conseguenza il finanziamento e l’ulteriore sviluppo del programma in funzione delle necessità, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, le organizzazioni del mondo del lavoro (OML) e i Cantoni. L’esperienza maturata nel quadro di un progetto pilota di sei anni dimostra che l’impostazione dei singoli PTI in funzione di un determinato settore professionale, in vista di un successivo passaggio alla formazione professionale di base, è fondamentale per il successo dei partecipanti. La SEM ha già apportato le modifiche richieste dalla mozione della CSEC-CS alla struttura del programma federale (miglioramento della raggiungibilità, consulenza personalizzata) e ha lanciato, insieme ai partner del programma, le cosiddette «misure preliminari».
Avamprogetto, commento esplicativo e rapporto sui risultati della consultazione consultabili sotto: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione -> Procedure di consultazione concluse -> 2025 -> DFGP -> Procedura di consultazione 2025/1 11/16
2.6 Rilascio di un permesso di dimora per vittime e testimoni di tratta di esseri umani quando il procedimento penale per tratta di esseri umani dura più di due anni L’autorità della migrazione del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria (art. 36 cpv. 2 OASA). Il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato per soggiorni di un anno al massimo e può essere prorogato fino a due anni (art. 32 cpv. 1 e 3 LStrI). A determinate condizioni le vittime e i testimoni di tratta di esseri umani possono inoltre esercitare un’attività lucrativa (art. 36 cpv. 4 OASA). Se un procedimento penale per tratta di esseri umani dura più di due anni ed è necessaria la presenza della vittima o dei testimoni in Svizzera, le autorità cantonali di migrazione rilasciano un permesso di dimora la cui durata è limitata alla presumibile durata delle indagini di polizia o del procedimento penale. Questo serve a chiarire la situazione giuridica in materia di soggiorno delle vittime e dei testimoni di tratta di esseri umani che da più di due anni sono coinvolti in un procedimento penale per tratta di esseri umani. A tal fine è necessaria una precisazione nell’OASA (cfr. art. 36 cpv. 2–2bis AP-OASA; v. anche n. 3.3).
3 Commenti ai singoli articoli
3.1 In generale
Le precisazioni per quanto riguarda la promozione dell’integrazione delle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora sono inserite nell’articolo 14a OIntS. Per la promozione dell’integrazione delle persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora e per le persone che chiedono una protezione provvisoria è creato un nuovo articolo 21b OIntS. Le nuove disposizioni sul rimborso di contributi finanziari versati dalla Confederazione ai Cantoni a favore della promozione specifica dell’integrazione delle persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora sono inserite, nel rispetto della sistematica attuale, nell’articolo 19 OIntS. Le modifiche per quanto riguarda la promozione specifica dell’integrazione per i richiedenti l’asilo sono codificate nel nuovo articolo 15a OIntS. L’esercizio di un’attività lucrativa da parte di persone la cui domanda di concessione della protezione provvisoria è pendente è ormai retto dall’articolo 53 capoverso 3 OASA. Il nuovo capoverso 3 dell’articolo 53 OASA rimanda a un’attuazione analogica dell’articolo 52 OASA, il quale disciplina l’esercizio di un’attività lucrativa da parte di richiedenti l’asilo (persone con domanda d’asilo pendente).
3.2 Modifica dell’OIntS
Art. 9 cpv. 2 Per quanto riguarda le persone di cui all’articolo 53 capoverso 5 LStrI e all’articolo 9 capoverso 1 OIntS che vengono notificate al SPC, viene introdotto il prerequisito di un’accertata sufficiente concorrenzialità sul mercato del lavoro. Le disposizioni sulla promozione della prima integrazione delle persone ammesse provvisoriamente e dei rifugiati riconosciuti devono essere applicabili anche alle persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora. Infatti, secondo l’articolo 58 capoverso 2 LStrI queste persone, unitamente alle persone ammesse provvisoriamente e ai
rifugiati riconosciuti, fanno parte del gruppo target per il rimborso dei contributi finanziari della Confederazione. Art. 15 cpv. 5 Questa disposizione è abrogata giacché il suo oggetto è ora disciplinato dal nuovo articolo 15a OIntS. Art. 15a Impiego della somma forfettaria a favore dell’integrazione per i richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata Grazie alla modifica, d’ora in poi la somma forfettaria a favore dell’integrazione versata dalla Confederazione può essere utilizzata anche per finanziare misure ai sensi dell’articolo 14a capoverso 3 per la promozione dell’integrazione dei richiedenti l’asilo oggetto di una procedura ampliata. Pertanto i Cantoni possono adottare nei riguardi di queste persone misure quali la valutazione del potenziale e la promozione del potenziale in ambito formativo e occupazionale. L’adeguamento non modifica l’entità delle somme forfettarie versate dalla Confederazione in virtù dell’articolo 15 capoverso 1 OIntS. Inoltre, trattandosi di una disposizione potestativa, è lasciato spazio alla discrezionalità dei Cantoni per stabilire in quali casi specifici sono opportune ulteriori misure di promozione dell’integrazione prima della decisione sull’asilo. Questa disposizione si fonda sull’articolo 53a capoverso 1 LStrI, secondo cui il Consiglio federale definisce i gruppi target interessati dalla promozione dell’integrazione dopo aver consultato i Cantoni e le associazioni mantello di Comuni e Città. Art. 19 rubrica e cpv. 4 Rubrica D’ora in poi la rubrica non menziona più solo il rimborso dei contributi finanziari concessi ai programmi cantonali d’integrazione. È così tenuto conto dell’articolo 19 capoverso 4 AP-OIntS, il quale prevede anche il rimborso di contributi versati nel quadro di programmi e progetti di portata nazionale (art. 58 cpv. 3 LStrI). Cpv. 4 L’articolo 19 OIntS disciplina il rimborso di contributi versati dalla Confederazione a favore di programmi cantonali secondo l’articolo 58 capoverso 2 LStrI. La disposizione vigente non tiene sufficientemente conto delle circostanze specifiche della protezione provvisoria. Secondo il testo dell’ordinanza, al momento della decisione del Consiglio federale di revocare la protezione provvisoria i contributi rimanenti versati a favore delle persone bisognose di protezione prive di permesso di soggiorno devono essere rimborsati. Sono fatte salve eventuali
spese di smantellamento. Dal momento della decisione sulla revoca dello statuto di protezione S, nel quadro del Programma S in essere sono investiti contributi federali al solo fine di finanziare lo smantellamento delle strutture. Non possono più essere avviate nuove misure. Lo smantellamento deve avvenire in modo ordinato e celere. Le modalità e i termini di rimborso e di utilizzo di eventuali contributi rimanenti saranno definiti al più tardi nel quadro della decisione del Consiglio federale di abrogare lo statuto di protezione provvisoria. Art. 21a Programma federale Pretirocinio d’integrazione Cpv. 1 L’attuale programma pilota sarà trasformato in un programma federale duraturo (programma di portata nazionale secondo l’art. 58 cpv. 3 LStrI). Con ciò sarà reso duraturo anche il finanziamento del pretirocinio d’integrazione (PTI). Il PTI prepara i partecipanti in modo mirato in vista di una formazione professionale di base ma non conferisce di per sé un titolo di
formazione. Sotto il profilo materiale il PTI si fonda sull’articolo 12 della legge del 13 dicembre
200218 sulla formazione professionale (LFPr).
Cpv. 2 I PTI devono essere incentrati su un settore professionale. Cpv. 3 Questa disposizione sancisce il carattere di partenariato del programma e definisce le competenze. Il PTI è sostenuto e attuato nell’ambito di un partenariato tra Confederazione, economia (associazioni di categoria) e Cantoni. La Confederazione è competente per il cofinanziamento, le basi, le condizioni quadro e le raccomandazioni, mentre le organizzazioni del mondo del lavoro o le associazioni di categoria definiscono i profili di competenza che descrivono le competenze auspicate in termini di contenuti nelle aziende e nelle scuole. I Cantoni (autorità competenti per la formazione professionale), dal canto loro, sono responsabili per l’attuazione, la garanzia di qualità e il cofinanziamento. Cpv. 4 Viene qui sancita la partecipazione finanziaria dei Cantoni. Cpv. 5 Il PTI si è affermato come programma e offerta. Molte aziende operano a livello intercantonale e desiderano poter fare affidamento sul fatto che il PTI soddisfi determinati standard. Di conseguenza, per queste aziende può essere utile una denominazione (marchio) visibile. Art. 21b Promozione dell’integrazione delle persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora e delle persone che hanno chiesto una protezione provvisoria Rubrica La rubrica precisa il gruppo di persone interessato. Fa inoltre riferimento agli articoli 53a e 58 capoverso 3 LStrI. Si tratta di disposizioni che disciplinano i contributi concessi dalla Confederazione a favore della promozione dell’integrazione. Cpv. 1 La disposizione si riferisce esclusivamente alle persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora. Gli articoli 58 LStrI e 11 OIntS prevedono due forme per la concessione di contributi: i programmi cantonali d’integrazione e i programmi e progetti di portata nazionale. Attualmente la Confederazione finanzia misure d’integrazione a favore delle persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora versando contributi a programmi e progetti di portata nazionale (art. 58 cpv. 3 LStrI, art. 21 OIntS) nel quadro del Programma S. L’articolo 58 capoverso 2 LStrI non prevede invece contributi per le persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora. Trasferire interamente il Programma S nei programmi cantonali d’integrazione presupporrebbe pertanto un adeguamento della LStrI.
Proprio per questo, le disposizioni relative ai programmi cantonali d’integrazione (art. 14 OIntS) e alla promozione della prima integrazione (art. 14a OIntS) si applicano all’elaborazione di programmi e progetti di portata nazionale (art. 21 OIntS) per le persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora, a meno che le convenzioni di programma prevedano deroghe. In questo modo è garantito che le disposizioni dei programmi cantonali d’integrazione e gli obiettivi dell’Agenda Integrazione Svizzera siano applicabili alla promozione dell’integrazione
18 RS 412.10
delle persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora. Al tempo stesso vi è la possibilità di concordare obiettivi diversi da quelli previsti dalle convenzioni di programma per i programmi cantonali d’integrazione, per esempio per quanto riguarda i tassi di occupazione specifici. Cpv. 2 La disposizione prevede la possibilità di impiegare i contributi versati nel quadro del Programma S anche a favore di persone la cui domanda di protezione provvisoria è pendente. Si applica per analogia l’articolo 14a capoverso 3 AP-OIntS.
3.3 Modifica dell’OASA
Cpv. 2 L’autorità della migrazione del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia, come sinora, un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Si tratta di massimo due anni. Se la durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria supera i due anni, in virtù della modifica l’autorità della migrazione competente rilascia successivamente un permesso di dimora per la presumibile durata delle indagini o della procedura. Il rilascio del permesso di dimora sottostà all’approvazione della SEM. Se la presenza della vittima o dei testimoni di tratta di esseri umani non è più necessaria nel quadro delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria, l’autorità cantonale della migrazione non proroga il permesso di dimora oppure lo revoca. La disposizione disciplina la competenza per il rilascio del permesso di soggiorno di breve durata o di dimora qualora le indagini di polizia siano svolte in diversi Cantoni. Si basa sulla disciplina vigente di cui all’articolo 36 capoverso 2 secondo periodo OASA. Art. 53 cpv. 3 Cpv. 3 Secondo questo capoverso, le disposizioni definite nell’articolo 52 OASA per l’esercizio di un’attività lucrativa da parte dei richiedenti l’asilo si applicano per analogia durante la procedura per la concessione dello statuto di protezione S. Si applica l’articolo 43 capoversi 1–3 LAsi. Per esercitare un’attività lucrativa le persone la cui domanda di concessione di una protezione provvisoria è pendente sottostanno, analogamente ai richiedenti l’asilo, all’obbligo di una pertinente autorizzazione. L’autorità cantonale competente esamina, su richiesta del datore di lavoro, se sono rispettate le condizioni salariali e lavorative vigenti nonché la priorità dei lavoratori nazionali. In questo modo le autorità cantonali sono in grado di garantire un accesso conforme alla legge di questo gruppo di persone al mercato del lavoro, prima ancora che sia stata emanata una decisione in merito al loro diritto di rimanere temporaneamente in Svizzera. Questa disposizione si fonda sull’articolo 75 capoverso 2 LAsi, secondo cui il Consiglio federale può stabilire condizioni più favorevoli per l’esercizio di un’attività lucrativa rispetto a quanto previsto dall’articolo 75 capoverso 1 LAsi.
4 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale per la
Confederazione e i Cantoni Le modifiche riguardanti l’integrazione dei beneficiari di una protezione provvisoria non hanno ripercussioni dirette – né finanziarie né sull’effettivo del personale – sull’attuazione del Programma S e dei programmi cantonali d’integrazione, giacché non prevedono la concessione di ulteriori contributi finanziari. Inoltre, i contributi finanziari versati a favore delle persone bisognose di protezione prive di un permesso di dimora che non vengono utilizzati devono essere restituiti alla Confederazione. Il fatto di migliorare l’accesso al mercato del lavoro per le persone la cui domanda di protezione provvisoria è pendente e l’intensificazione delle misure d’integrazione potrebbero contribuire a ridurre i costi dell’aiuto sociale. Dato il numero contenuto di casi, l’onere amministrativo per la concessione di un’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa a persone la cui domanda di protezione temporanea è pendente rimane gestibile. Esso è inoltre ampiamente compensato dall’introduzione, nel dicembre 2025, di un semplice obbligo di notifica per i titolari dello statuto di protezione S che esercitano un’attività lucrativa. Si può dare per acquisito che la modifica dell’articolo 9 capoverso 2 OIntS non avrà ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale. Già oggi le autorità competenti s’informano a vicenda in merito all’obbligo di notifica secondo l’articolo 53 capoverso 5 LStrI in combinato disposto con l’articolo 9 OIntS.
I mezzi finanziari per l’attuazione dei PTI sono stanziati nel quadro del preventivo/piano finanziario della SEM. Gli impegni possono essere coperti fino al 2027 grazie al credito d’impegno per la promozione dell’integrazione. Nell’autunno 2026 sarà sottoposta al Consiglio federale la richiesta di un nuovo credito d’impegno per la promozione dell’integrazione destinato alla fase 2028-2031.
Le modifiche per quanto riguarda la disciplina del soggiorno delle vittime e dei testimoni di tratta di esseri umani non hanno ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale. Al contrario, grazie alla possibilità concessa alle vittime d’esercitare un’attività lucrativa, le spese pubbliche sono alleviate.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.19), il quale conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare sull’entrata, l’uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell’asilo.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.
19 RS 101