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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 22 dicembre 2025

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) – Allegato sui prodotti fitosanitari

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2026

BAFU-D-21FF3401/2622

Indice

1 Situazione iniziale...............................................................................................3 1.1 Mandato .....................................................................................................3 1.2 Servizio fitosanitario federale SFF .............................................................3 1.3 Limitazioni del controllo secondo l’ORRPChim..........................................3

1.4 Il coleottero giapponese come fattore scatenante secondo la mozione

Hegglin .......................................................................................................5 2 Punti essenziali del progetto .............................................................................5

3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo e compatibilità

con gli impegni internazionali della Svizzera...................................................7 4 Commenti ai singoli articoli...............................................................................9 4.1 Articolo 4 ....................................................................................................9 4.1.1 Art. 4 lett. c .................................................................................................9 4.1.2 Art. 4 lett. d.................................................................................................9 4.2 Articolo 5 ....................................................................................................9 4.2.1 Art. 5 cpv. 1 ................................................................................................9 4.3 Allegato 2.5 ................................................................................................9 4.3.1 N. 1.2 cpv. 3 ...............................................................................................9 4.3.2 N. 1.2 cpv. 3bis ..........................................................................................11 4.3.3 N. 1.2 cpv. 3ter ..........................................................................................12 4.3.4 N. 1.3 13 5 Ripercussioni ....................................................................................................14 5.1 Ripercussioni per la Confederazione .......................................................14 5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni ....................................................14 5.3 Ripercussioni per l’economia ...................................................................14

5.3.1 Obbligo di verifica 1 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a legge sullo sgravio

delle imprese (LSgrI, RS 930.31): semplificazioni per le PMI ..................14

5.3.2 Obbligo di verifica 2 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI: nessuno

«swiss finish» ...........................................................................................15 5.3.3 Obbligo di verifica 3 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI: semplificazione dell’esecuzione attraverso mezzi elettronici.............................................15 5.3.4 Obbligo di verifica 4 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI: abrogazione di normative nello stesso ambito tematico ...................................................15 5.3.5 Stima dei costi della regolamentazione secondo l’art. 5 LSgrI ................15 5.4 Ripercussioni per la società .....................................................................15 5.5 Ripercussioni sull’ambiente .....................................................................16

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1 Situazione iniziale

1.1 Mandato

Il 9 settembre 2024 il Consiglio degli Stati ha trasmesso la mozione Hegglin 23.3998. Tale mozione chiede di istituire le basi legali necessarie per poter contrastare gli organismi alloctoni invasivi1, come il calabrone asiatico, con l’impiego di biocidi nel bosco. Ai fini dell’attuazione della mozione è stata rivista l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81). Qualora gli organismi alloctoni invasivi costituiscano un grave pericolo per la salute delle persone o degli animali da reddito oppure per l’ambiente, dal 1° ottobre 2025 possono essere rilasciate autorizzazioni per l’impiego di biocidi nel bosco nella lotta contro tali organismi. Tale revisione non modifica la regolamentazione relativa alla lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi per le piante, come ad esempio il coleottero giapponese, con prodotti fitosanitari in spazi vitali sensibili come il bosco.

1.2 Servizio fitosanitario federale SFF

Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi per le piante che non sono presenti in Svizzera o che sono solo poco diffusi devono essere notificati e contrastati come cosiddetti organismi da quarantena2 conformemente all’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV, RS 916.20).3 In caso di infestazione, il Servizio fitosanitario federale (Ufficio federale dell’ambiente [UFAM] e Ufficio federale dell’agricoltura [UFAG]), con il sostegno di Agroscope o dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), determina in una prima fase la strategia di lotta nonché le misure adeguate per l’eliminazione o il contenimento dell’organismo da quarantena (tra cui, ad es., l’impiego di prodotti fitosanitari). A seconda delle piante maggiormente colpite (colture agricole o bosco), del luogo esatto in cui sono presenti gli organismi da quarantena e della necessità di eliminarli o contenerli, l’UFAG, l’UFAM o il Cantone interessato ordinano in una seconda fase le misure di lotta. A tal fine, stabiliscono la zona in cui devono essere attuate le misure di eliminazione o di contenimento. I servizi o le aziende cantonali competenti adottano quindi le misure ordinate.

1.3 Limitazioni del controllo secondo l’ORRPChim

La lotta contro gli organismi da quarantena con prodotti fitosanitari omologati è attualmente consentita nelle aree agricole e insediative. Nel bosco tali prodotti contro gli organismi da quarantena possono essere impiegati soltanto se indispensabili per la conservazione della foresta e delle sue funzioni. È invece vietato l’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco per la lotta contro gli organismi da quarantena che mettono in pericolo prevalentemente le colture agricole e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. In altri spazi vitali sensibili è vietata la lotta con prodotti fitosanitari contro gli organismi da quarantena che non danneggiano essi stessi gli spazi vitali interessati

1 Art. 3 cpv. 1 lett. h in combinato disposto con le lett. a e f dell’ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA, RS 814.911)

2 Art. 4 dell’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV, RS 916.20)

3 Gli organismi da quarantena sono disciplinati nell’allegato 1 dell’ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC, RS 916.201).

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(ad es. cariceti, siepi, boschetti campestri e paludi non d’importanza nazionale) oppure è consentita in presenza di interessi preponderanti (in regioni formalmente classificate come riserve naturali). Secondo la Costituzione federale (Cost., RS 101) non è ammesso l’impiego di prodotti fitosanitari nelle paludi d’importanza nazionale4. Gli spazi vitali sensibili possono fungere da habitat o rifugio per gli organismi da quarantena. L’impossibilità di impiegare altri metodi di lotta sufficientemente efficaci può ostacolare l’efficacia della lotta.

La situazione all’interno e intorno alle acque superficiali è simile a quella del bosco. Gli organismi da quarantena e gli organismi da quarantena potenziali non rappresentano alcun pericolo per le acque stesse. Di regola l’acqua non è uno spazio vitale per questi organismi. Lo spazio riservato alle acque, invece, può essere un rifugio o uno spazio vitale per determinati organismi da quarantena. La vegetazione ripuale può essere compromessa dagli organismi da quarantena e dagli organismi da quarantena potenziali. La vegetazione ripuale povera di specie è più vulnerabile ai danni rispetto alla vegetazione ricca di specie.

L’articolo 6 capoverso 1 della legge sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20) vieta l’introduzione diretta o indiretta (su tutta la zona della scarpata e del fondo del letto) nelle acque di sostanze, e quindi anche di prodotti fitosanitari, che possono inquinarle. Lo spargimento di sostanze al di fuori della zona della scarpata è parimenti vietato se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l’acqua (art. 6 cpv. 2 LPAc). L’articolo 6 LPAc non prevede deroghe al divieto di contaminazione e di conseguenza non possono essere autorizzate sulla base di questa stessa disposizione5. Una deroga all’articolo 6 LPAc è ammessa solo se non è possibile un’applicazione coordinata della legge con altre norme di pari rango e se una violazione del principio di salvaguardia della qualità delle acque, a causa di un conflitto normativo inevitabile, è pressoché necessaria (DTF 125 II 29 segg.).

Nello spazio riservato alle acque definito secondo gli articoli 41a e 41b dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc, RS 814.201) è in linea di principio vietato spargere prodotti fitosanitari (art. 41c cpv. 3 OPAc). Tale divieto rafforza la protezione dai prodotti fitosanitari di cui all’articolo 6 LPAc.

Secondo l’allegato 2.5 ORRPChim è vietato l’impiego di prodotti fitosanitari in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle acque superficiali. La striscia di tre metri di larghezza è misurata come segue:

• nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato stabilito uno spazio riservato ai corsi d’acqua secondo l’articolo 41a OPAc: a partire dalla linea di sponda

• nel caso di corsi d’acqua per i quali, secondo l’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato ai corsi d’acqua: a partire dalla linea di sponda

4 Art. 78 cpv. 5 Cost.

5 DTF 125 II 29 segg., 37

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• tutti gli altri corsi d’acqua (ossia quelli con spazio riservato alle acque secondo le disposizioni transitorie): dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2009

• acque stagnanti: dal ciglio della scarpata conformemente al Promemoria sulla corretta misurazione e gestione delle fasce tampone KIP/PIOCH 2009

1.4 Il coleottero giapponese come fattore scatenante secondo la mozione

Hegglin Negli ultimi anni è stato osservato un netto aumento delle infestazioni da organismi da quarantena. Un uso limitato e locale di prodotti fitosanitari in una determinata zona sensibile (tranne nelle paludi d’importanza nazionale) può essere considerato necessario come ultima misura, ad esempio nel caso in cui l’eliminazione tempestiva di un organismo da quarantena possa in seguito prevenire gravi danni alle colture agricole o alla flora e alla fauna locali ed evitare quindi un uso più diffuso di prodotti fitosanitari. Un esempio attuale è il coleottero giapponese Popillia japonica, che rappresenta un notevole pericolo soprattutto per l’agricoltura, ma in misura minore anche per l’ambiente. Mentre le larve si nutrono delle radici delle erbe, il che può causare danni a prati e a superfici da sfalcio fino alla loro perdita totale, il coleottero adulto può infestare oltre 400 diverse specie di piante e danneggiare foglie, fiori e frutti di piante utili come mais, soia, viti, alberi da frutto e piante ornamentali. I danni alle colture possono arrivare fino all’estinzione totale e, se non contrastati, ammonterebbero a centinaia di milioni di franchi. Negli Stati Uniti, ad esempio, ogni anno vengono spesi 450 milioni di dollari per la lotta contro il coleottero6. Senza trattamento, sono state osservate perdite di raccolto fino al 32,4 per cento per il mais7 e al 20 per cento per la soia8. In Europa, il coleottero giapponese è stato scoperto per la prima volta in Italia nel 2014, in Svizzera per la prima volta nel 2017. A seconda della coltura e del grado di infestazione, le perdite di raccolto stimate oscillano tra l’1 e il

50 per cento9.

2 Punti essenziali del progetto

La modifica proposta dell’ORRPChim intende consentire ai Cantoni di autorizzare in via eccezionale l’impiego di prodotti fitosanitari omologati per la lotta contro organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali10 nei seguenti spazi vitali sensibili:

• nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine;

6 USDA. Managing the Japanese Beetle: A Homeowner’s Handbook. APHIS 81-25-003.

7 Steckel & Tindall (2013): Effects of Japanese Beetle (Coleoptera: Scarabaeidae) and Silk Clipping in Field Corn. Journal of Economic Entomology, Volume 106, Issue 5, 1 October 2013, Pages 2048–2054, https://doi.org/10.1603/EC13042 8 George E. Gould (1963): Japanese Beetle Damage to Soybeans and Corn. Journal of Economic Entomology, Volume 56, Issue 6,

1 December 1963, Pages 776–781, https://doi.org/10.1093/jee/56.6.776

9 https://www.popillia.eu/about-the-japanese-beetle-popillia-japonica/the-economic-impact-of-the-japanese-beetle 10 Gli organismi da quarantena potenziali sono organismi nocivi particolarmente pericolosi per i quali occorre ancora chiarire se soddisfano i criteri di un organismo da quarantena. In attesa di tali accertamenti, saranno trattati come organismi da quarantena.

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• nelle regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali;

• nei cariceti e nelle paludi (ad eccezione delle paludi d’importanza nazionale);

• nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi;

• in prossimità delle acque: in una striscia di tre metri di larghezza lungo le acque superficiali e nello spazio riservato alle acque (escluse le vere e proprie superfici dei corsi d’acqua), se tale spazio è stato stabilito secondo l’articolo 41a OPAc.

Come in precedenza, nelle paludi d’importanza nazionale non possono essere rilasciate autorizzazioni per l’impiego di prodotti fitosanitari (art. 78 cpv. 5 Cost). Anche le acque stesse non sono interessate dal progetto. Un eventuale impiego di prodotti fitosanitari in tali zone era disciplinato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 125 II 29, consid. 3d, condizioni alle quali può essere ammessa una deroga alle norme in materia di protezione delle acque). Anche il divieto di utilizzo nella zona S1 di protezione delle acque sotterranee (all. 2.5 n. 1.1 cpv. 1 lett. f ORRPChim) non deve essere modificato. Prevale la protezione dell’acqua potabile. Tali zone sono inoltre talmente piccole che la loro importanza ai fini dell’eliminazione o del contenimento è scarsa e possono essere utilizzati metodi alternativi di lotta. Gli spazi vitali interessati dal progetto ospitano un’elevata percentuale di specie animali e vegetali autoctone e sono fondamentali per la loro sopravvivenza. L’impiego di prodotti fitosanitari costituisce un’interferenza in questi spazi vitali ed è giustificato solo in presenza delle seguenti condizioni: • l’ufficio federale competente ha stabilito l’impiego di prodotti fitosanitari come misura di lotta adeguata;

• l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale è presente con grande probabilità nella zona interessata;

• l’impiego del prodotto fitosanitario non può essere sostituito da misure meno nocive per l’ambiente;

• per il controllo si utilizza il prodotto fitosanitario che inquina meno l’ambiente;

• per le regioni formalmente classificate come riserve naturali e per le acque superficiali, gli effetti dell’impiego del prodotto fitosanitario nella zona interessata e i benefici ai fini dell’eliminazione o del contenimento dell’organismo da quarantena o dell’organismo da quarantena potenziale devono essere proporzionati tra loro.

Durante l’uso, i prodotti fitosanitari non devono finire nelle acque. Pertanto, l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione deve garantire, mediante condizioni adeguate, che l’impiego autorizzato produca il minor impatto possibile sugli spazi vitali interessati. Ciò può implicare, ad esempio, l’impiego di trappole adeguate al posto dell’applicazione di un prodotto fitosanitario a spruzzo. Devono essere rispettate in ogni caso le 6/16

prescrizioni d’impiego stabilite per il prodotto specifico dal Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari, come le distanze tra le acque. Prevedere nuove possibilità di deroga all’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco, in prossimità delle acque e in altri spazi vitali sensibili rappresenta un cambiamento significativo nell’utilizzazione di tali prodotti in questo contesto. Pertanto, le persone che vi utilizzano eccezionalmente prodotti fitosanitari per conto del Cantone sono tenute a documentare i relativi impieghi e a notificarli all’autorità competente. Inoltre, i Cantoni sono tenuti a presentare annualmente all’UFAM un rapporto sulle autorizzazioni per l’impiego rilasciate. In questo modo è possibile verificare se le condizioni previste dall’ordinanza garantiscano che i prodotti fitosanitari per la lotta contro organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali negli spazi vitali interessati siano utilizzati come ultima risorsa e che gli spazi vitali siano sufficientemente protetti dagli effetti negativi. Per quanto riguarda le basi legali di tali modifiche, esse poggiano in primo luogo sull’articolo 29 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01). Tale disposizione autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni in merito a sostanze che, per le loro proprietà, il tipo di impiego o la quantità utilizzata, possono mettere in pericolo l’ambiente o, indirettamente, le persone. Ciò comprende anche l’impiego di prodotti fitosanitari. Per quanto riguarda il bosco, l’articolo 18 della legge forestale (LFo, RS 921.0) stabilisce che nel bosco non possono essere utilizzate sostanze pericolose per l’ambiente. Per le deroghe, la disposizione rimanda alla legislazione sulla protezione dell’ambiente. L’articolo 25 dell’ordinanza sulle foreste (OFo, RS 921.01) concretizza tale rimando e stabilisce che l’impiego eccezionale di tali sostanze nel bosco è disciplinato dall’ORRPChim, in quanto emanazione determinante della legislazione sulla protezione dell’ambiente ai sensi dell’articolo 18 LFo. Per l’impiego di prodotti fitosanitari in prossimità di corsi d’acqua, la modifica si basa, oltre che sull’articolo 29 LPAmb, sulla giurisprudenza del Tribunale federale già citata (DTF 125 II 29; v. cap. 1.3). Per le regioni protette ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), nell’elaborazione delle disposizioni d’ordinanza fondate sull’articolo 29 LPAmb occorre tenere conto dell’articolo 18 capoverso 1ter LPN. Quest’ultimo esige un’ampia ponderazione degli interessi in caso di interventi in spazi vitali degni di protezione. Le presenti modifiche concretizzano tale ponderazione degli interessi.

3 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo e compatibilità

con gli impegni internazionali della Svizzera La salute dei vegetali in Svizzera è disciplinata da prescrizioni nazionali e internazionali. La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC, RS 0.916.20) costituisce il quadro globale per le disposizioni e le misure fitosanitarie volte a prevenire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi e a garantire il commercio internazionale di vegetali e prodotti vegetali. L’obbligo di lottare contro gli organismi da quarantena è sancito nell’OSalV e si basa sull’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli

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(Accordo agricolo CH-UE, RS 0.916.026.81). Per lo spazio fitosanitario comune CH- UE, la Svizzera deve disporre di disposizioni fitosanitarie equivalenti a quelle dell’UE (allegato 4 Accordo agricolo). Le misure di lotta sono disciplinate nell’UE nel regolamento (UE) n. 2016/203111. Le misure ufficiali di lotta contro gli organismi da quarantena, come ad esempio il coleottero giapponese, devono essere armonizzate con l’UE. Il diritto fitosanitario non fa distinzioni tra diversi spazi vitali. L’omologazione e l’impiego di prodotti fitosanitari sono disciplinati a livello europeo dal regolamento (CE) n. 1107/200912. La Svizzera ha stabilito le proprie regolamentazioni e procedure di omologazione per i prodotti fitosanitari nell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF, RS 916.161), che persegue sostanzialmente gli stessi obiettivi del regolamento UE sui prodotti fitosanitari. La Svizzera può prevedere requisiti nazionali supplementari. In linea di principio, l’impiego nel bosco di sostanze pericolose per l’ambiente, di cui fanno parte anche i prodotti fitosanitari, è vietato dalla LFo. Secondo l’articolo 25 OFo, eventuali deroghe a tale divieto sono disciplinate dall’ORRPChim. Negli spazi vitali degni di protezione in base alla LPN i prodotti fitosanitari possono essere impiegati solo se sussiste un interesse preponderante. Nel caso di biotopi d’importanza nazionale deve trattarsi di un interesse d’intervento nazionale preponderante. Nelle paludi d’importanza nazionale è vietato l’impiego di prodotti fitosanitari. L’allegato 2.5 ORRPChim vieta in generale l’impiego di prodotti fitosanitari in spazi vitali degni di protezione, ma riserva disposizioni diverse per zone naturali protette formalmente designate. Sebbene il regolamento UE sui prodotti fitosanitari non preveda un divieto generale di impiego di prodotti fitosanitari nel bosco, esso è generalmente consentito negli Stati membri dell’UE a condizione che tali prodotti siano omologati secondo le disposizioni del regolamento UE sui prodotti fitosanitari. Occorre tuttavia considerare anche le norme vigenti nei rispettivi Paesi. In Germania, ad esempio, oltre al diritto UE, sono importanti anche la legge federale sulla protezione della natura e le leggi forestali dei singoli Länder. In particolare, l’impiego di prodotti fitosanitari in zone particolarmente sensibili (ad es. zone naturali protette) in molti Stati è limitato o del tutto vietato dalla legislazione nazionale. La proposta di modifica dell’ORRPChim attenua il divieto generale di impiego di prodotti fitosanitari nel bosco attualmente in vigore, attenuazione limitata a prescrizioni che si applicano soltanto in Svizzera. La regolamentazione prevista per l’impiego eccezionale di prodotti fitosanitari nei boschi svizzeri continua comunque a essere molto più rigorosa rispetto alle norme degli Stati membri dell’UE, che non prevedono alcun divieto di impiego di tali prodotti nel bosco. Diversamente dagli Stati membri dell’UE, in Svizzera vige ancora il divieto di cui all’articolo 18 LFo, al quale è possibile derogare solo in determinati casi eccezionali.

11 Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, GU L 317 del 23.11.2016, modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, GU L, 2024/3115, del 16.12.2024. 12 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

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La lotta contro gli organismi da quarantena e gli organismi da quarantena potenziali e la definizione di regole per le zone particolarmente sensibili (ad es. le zone naturali protette) sono compiti degli Stati membri dell’UE. Le nuove possibilità di lotta previste in tali spazi vitali sensibili, ad eccezione delle paludi d’importanza nazionale, consentono alla Svizzera di adempiere meglio alla propria responsabilità nella lotta contro tali organismi nocivi. Sono pertanto compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera in materia di protezione delle piante. La modifica proposta dell’ORRPChim è pertanto compatibile con il diritto UE.

4 Commenti ai singoli articoli

4.1 Articolo 4

4.1.1 Art. 4 lett. c

L’impiego di prodotti fitosanitari e di concimi nel bosco richiede attualmente un’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale. Alla disposizione viene aggiunto che anche per l’impiego di prodotti fitosanitari in una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco occorre un’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale competente.

4.1.2 Art. 4 lett. d

D’ora in poi, l’impiego di prodotti fitosanitari nelle regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali13, nei cariceti o nelle paludi, ad eccezione delle paludi d’importanza nazionale, nelle siepi e nei boschetti campestri nonché in una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi e in una striscia di tre metri di larghezza lungo le rive delle acque superficiali e nello spazio riservato alle acque (escluse le vere e proprie superfici dei corsi d’acqua) sarà ora possibile con un’autorizzazione da parte dell’autorità cantonale. L’attuale divieto di spargimento di prodotti fitosanitari secondo l’articolo 41c capoverso 3 OPAc è attenuato in casi eccezionali mediante un rinvio all’allegato 2.5 ORRPChim.

4.2 Articolo 5

4.2.1 Art. 5 cpv. 1

Le disposizioni di cui al capoverso 1 valgono anche per la nuova autorizzazione per l’impiego secondo l’articolo 4 lettera d.

4.3 Allegato 2.5

4.3.1 N. 1.2 cpv. 3

L’introduzione di ulteriori possibilità di deroga consente la lotta chimica contro gli organismi da quarantena o gli organismi da quarantena potenziali, che mettono in

13 Regioni designate dal Consiglio federale in base all’art. 18a LPN o da un Cantone in base all’art. 18b cpv. 1 LPN.

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pericolo prevalentemente le colture agricole e l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco.

«Lungo il margine del bosco» significa «lungo il margine forestale». Il margine forestale è a sua volta il limite esterno della fascia boschiva, la cui ubicazione e larghezza sono stabilite dai Cantoni. Questa striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco non è considerata dal punto di vista giuridico un bosco, ma funge da cuscinetto. La striscia di tre metri di larghezza può trovarsi su una superficie agricola o in una riserva naturale. Se, ad esempio, si trova in una regione che, in virtù del diritto federale o cantonale, è classificata come riserva naturale, va anche effettuata una ponderazione degli interessi secondo il capoverso 3ter lettera e.

L’autorità cantonale competente rilascia l’autorizzazione per l’impiego di un prodotto fitosanitario ai fini dell’eliminazione o del contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale che mette in pericolo prevalentemente le colture agricole o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

• Nell’ambito della strategia di lotta secondo l’articolo 13 OSalV, l’UFAG ha stabilito l’impiego di prodotti fitosanitari come misura adeguata per la lotta contro gli organismi da quarantena o gli organismi da quarantena potenziali che mettono in pericolo prevalentemente le colture agricole o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale. Questa decisione è presa dall’UFAG in base all’articolo 100 capoversi 3 e 5 OSalV con il consenso dell’UFAM.14

• L’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale deve essere presente con grande probabilità nel bosco o in una striscia di tre metri di larghezza lungo il margine del bosco allo stadio di sviluppo da combattere. L’autorità cantonale competente deve quindi verificare se la presenza dell’organismo non è solo possibile, ma anche probabile. Pertanto, non è ammesso un trattamento preventivo con prodotti fitosanitari senza prove concrete della presenza dell’organismo da quarantena o dell’organismo da quarantena potenziale. Inoltre, l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale deve trovarsi in uno stadio di vita in cui la lotta contro l’organismo sia efficace. Ad esempio, le larve di coleottero giapponese devono essere presenti con grande probabilità nel bosco per poter spargere prodotti fitosanitari contro le larve di coleottero giapponese. Un unico rilevamento di coleotteri adulti nel bosco non giustifica un trattamento del suolo (per combattere le larve) con prodotti fitosanitari.

• Tra le misure di controllo e i prodotti fitosanitari disponibili, devono essere impiegati quelli meno inquinanti. In primo luogo, occorre verificare se sono disponibili altre misure di controllo come prodotti fitosanitari. In un piccolo focolaio di pochi m² il suolo può essere ad esempio coperto con pellicole, fresato o asportato. Solo se

14 Per la lotta contro un organismo da quarantena o un organismo da quarantena potenziale che mette considerevolmente in pericolo il bosco e le sue funzioni, l’impiego di prodotti fitosanitari si basa sull’allegato 2.5 numero 1.2 capoverso 3 lettera a ORRPChim. In tal caso l’UFAM deve stabilire l’impiego di prodotti fitosanitari come misura adeguata per la lotta contro l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale nell’ambito della strategia di lotta secondo l’articolo 13 OSalV.

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l’impiego di un prodotto fitosanitario è qualificato come la misura di controllo più lieve viene concessa un’autorizzazione eccezionale per il relativo impiego nel bosco. In questo caso deve essere utilizzato il prodotto fitosanitario meno aggressivo per l’ambiente. Le possibili alternative ai prodotti fitosanitari contenenti principi attivi chimici sono i prodotti fitosanitari contenenti macroorganismi, microrganismi o principi attivi minerali. Per ogni organismo e tenendo conto delle condizioni locali, è necessario verificare se sono disponibili misure di controllo meno inquinanti. L’UFAM e la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) forniscono consulenza alle autorità competenti in merito alla scelta del prodotto fitosanitario che comporta i rischi minori per l’ambiente e i lavoratori. Se necessario, il Servizio di omologazione (USAV) stabilisce le condizioni per l’impiego del prodotto fitosanitario al fine di ridurre i rischi a un livello accettabile.

L’autorità cantonale competente verifica la sussistenza di queste condizioni nel quadro della disposizione delle misure di cui all’articolo 13 segg. OSalV.

4.3.2 N. 1.2 cpv. 3bis

Questo capoverso stabilisce per quali spazi vitali sensibili, ad eccezione del bosco e della striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine, già disciplinati al numero 1.2 capoverso 3 lettera e, deve essere concessa un’autorizzazione per l’impiego eccezionale di prodotti fitosanitari per l’eliminazione o il contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale. Sono interessati i seguenti spazi vitali sensibili:

• regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali (lett. a): si tratta dei biotopi d’importanza nazionale, definiti dal Consiglio federale in base all’articolo 18a capoverso 1 LPN, nonché dei biotopi d’importanza locale e regionale secondo l’articolo 18b capoverso 1 LPN, la cui protezione compete ai Cantoni;

• cariceti e paludi (lett. b): per quanto riguarda le paludi, si tratta di paludi che non rientrano nella lettera a. Secondo la Costituzione federale non è ammesso il rilascio di autorizzazioni per l’impiego di prodotti fitosanitari nelle paludi d’importanza nazionale (art. 78 cpv. 5 Cost.);

• siepi e boschetti campestri nonché una striscia di tre metri di larghezza lungo gli stessi (lett. c);

• acque superficiali (lett. d):

o per le quali è stato stabilito uno spazio riservato alle acque secondo l’articolo 41a OPAc oppure, secondo l’articolo 41a capoverso 5 OPAc, si è rinunciato espressamente a stabilire uno spazio riservato alle acque: a partire dalla linea di sponda nella parte terrestre dello spazio riservato alle acque;

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o in cui lo spazio riservato alle acque non è ancora stato delimitato: a partire dalla linea di sponda fino a tre metri dal ciglio della scarpata, misurati secondo le disposizioni del numero 1.1 capoverso 1 lettera e.

Se l’UFAG intende determinare l’impiego di un prodotto fitosanitario come misura ai fini dell’eliminazione o del contenimento di un organismo da quarantena o di un organismo da quarantena potenziale negli spazi vitali di cui all’allegato 2.5 capoverso 3bis lettere a–d ORRPChim, l’UFAG deve ottenere il consenso dell’UFAM. Ciò è stabilito nel nuovo capoverso 3bis dell’articolo 100 OSalV.

4.3.3 N. 1.2 cpv. 3ter

Questa disposizione stabilisce a quali condizioni l’autorità competente rilascia un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di prodotti fitosanitari negli spazi vitali di cui al numero 1.2 capoverso 3bis. Le condizioni sono le stesse previste per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco e in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine secondo il numero 1.2 capoverso 3. Ad esempio, si applicano condizioni analoghe riguardo alla presenza dell’organismo da quarantena o dell’organismo da quarantena potenziale nel corrispondente stadio di sviluppo nello spazio vitale sensibile interessato. Qui di seguito vengono affrontati solo gli ulteriori punti che devono essere presi in considerazione.

Per quanto riguarda le regioni protette in base all’articolo 18a LPN (biotopi d’importanza nazionale; cfr. all 2.5 n. 1.2 cpv. 3bis lett. a AP-ORRPChim), va sottolineato che la lotta contro un organismo da quarantena o un organismo da quarantena potenziale costituisce un interesse d’intervento nazionale.

Il rilascio di un’autorizzazione per l’impiego di prodotti fitosanitari in regioni che, in virtù del diritto federale o cantonale, sono classificate come riserve naturali (all. 2.5 n. 1.2 cpv. 3bis lett. a AP-ORRPChim) nonché lungo le rive delle acque superficiali (all. 2.5 n. 1.2 cpv. 3bis lett. d AP-ORRPChim) presuppone, secondo bis l’allegato 2.5 numero 1.2 capoverso 3 lettera e AP-ORRPChim, che gli effetti negativi dell’impiego del prodotto fitosanitario sugli obiettivi di protezione della regione interessata siano proporzionati ai benefici che ne derivano ai fini dell’eliminazione o del contenimento dell’organismo di quarantena o dell’organismo di quarantena potenziale e della prevenzione dei danni conseguenti, ad esempio nelle colture agricole. L’impiego in quanto tale può essere addirittura utile a fini di protezione se l’organismo da quarantena o l’organismo da quarantena potenziale può danneggiare notevolmente anche la zona protetta interessata. È ipotizzabile, ad esempio, una situazione in una zona protetta in cui il coleottero giapponese decimi e metta in pericolo una specie vegetale prioritaria a livello nazionale.

Nell’ambito della ponderazione degli interessi occorre tenere conto di tutti gli interessi ecologici interessati dall’eliminazione o dal contenimento (ossia anche dei danni collaterali). Occorre considerare in particolare i danni arrecati alle specie protette.

Non è ammesso alcun inquinamento, diretto o indiretto, delle acque (art. 6 LPAc). Pertanto, i prodotti fitosanitari possono essere impiegati nei punti in cui possono

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raggiungere le acque solo adottando opportune misure precauzionali. Il Servizio di omologazione stabilisce le condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari da impiegare (ad. es. il rispetto delle distanze dalle acque superficiali) al fine di ridurre i rischi a un livello accettabile.

4.3.4 N. 1.3 Capoverso 1

La possibilità di deroga al divieto di impiego di prodotti fitosanitari nel bosco, in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine e in altre zone protette secondo il numero 1.2 capoverso 3bis lettere a–d rappresenta una modifica sostanziale della normativa vigente. Pertanto, le persone in possesso di un’autorizzazione eccezionale per l’impiego di prodotti fitosanitari in tali zone sono tenute a documentare regolarmente ogni singolo impiego e a notificare all’autorità competente entro il 31 dicembre i dati seguenti:

• nome commerciale e numero dell’omologazione federale dei prodotti fitosanitari impiegati;

• quantità di prodotti fitosanitari impiegati e tipo di impiego;

• date e luoghi dell’impiego nonché dimensione delle superfici trattate.

Capoverso 2

Le autorità competenti sono tenute a presentare annualmente all’UFAM un rapporto sulle autorizzazioni eccezionali concesse nell’anno precedente per l’impiego di prodotti fitosanitari nel bosco, in una striscia di tre metri di larghezza lungo il suo margine e in altre zone protette secondo il numero 1.2 capoverso 3bis lettere a–d. Il rapporto va presentato all’UFAM entro il 28 febbraio e deve contenere i seguenti dati:

a. scopo del controllo, organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali a esso soggetti;

b. nome commerciale e numero dell’omologazione federale dei prodotti fitosanitari impiegati;

c. principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari impiegati e rispettiva concentrazione;

d. quantità di prodotti fitosanitari impiegati; e

e. date e luoghi dell’impiego nonché dimensione delle superfici trattate.

In questo modo è possibile verificare se i criteri definiti nell’ordinanza sono sufficienti a proteggere le regioni interessate da sostanze pericolose per l’ambiente.

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L’impiego di prodotti fitosanitari all’interno di biotopi d’importanza nazionale secondo l’articolo 18a LPN costituisce una modifica del suolo. Le autorizzazioni eccezionali devono essere comunicate all’UFAM secondo l’articolo 27 capoverso 2 lettera e dell’ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN, RS 451), quindi rese note.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Nel complesso, la presente revisione dell’ORRPChim non comporta alcuna modifica sostanziale dei compiti della Confederazione. Ne consegue che la modifica non ha ripercussioni finanziarie o in termini di personale per la Confederazione.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il presente progetto di modifica introduce la possibilità di rilasciare autorizzazioni eccezionali per il controllo di organismi da quarantena o di organismi da quarantena potenziali, generando un certo onere supplementare per le autorità cantonali nel caso in cui tali organismi compaiano nel loro territorio di competenza. Le autorità cantonali si occupano già oggi della lotta a questi organismi. Grazie a una chiara attribuzione delle competenze, si creano percorsi decisionali brevi e si evitano richieste di informazioni aggiuntive, il che rende l’onere supplementare nel complesso non degno di nota.

Le modifiche del presente progetto non comportano ripercussioni per i Comuni, in quanto non attribuisce loro alcun compito di esecuzione,

5.3 Ripercussioni per l’economia

Le ripercussioni sull’economia generale sono modeste. L’impatto economico maggiore nel caso della lotta contro il coleottero giapponese consiste nel migliorare la protezione dell’agricoltura e dell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e nell’evitare perdite significative di guadagno. I consumatori sono coinvolti in misura minima.

5.3.1 Obbligo di verifica 1 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. a legge sullo sgravio

delle imprese (LSgrI, RS 930.31): semplificazioni per le PMI Il progetto consente ai Cantoni di autorizzare in via eccezionale l’impiego di prodotti fitosanitari per la lotta contro organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali negli spazi vitali sensibili. Se i Cantoni non sono in grado di svolgere autonomamente tale controllo, possono incaricare imprese od organizzazioni che dispongono delle conoscenze e delle attrezzature necessarie. Ciò genera mandati sporadici per le imprese e le organizzazioni interessate. Si tratta di un allentamento della regolamentazione finora vigente. Il progetto non ha quindi ripercussioni negative per le imprese di grandi o piccole dimensioni.

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5.3.2 Obbligo di verifica 2 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. b LSgrI: nessuno «swiss finish» Si tratta di un allentamento della regolamentazione finora vigente. Il progetto persegue gli stessi obiettivi di quelli dell’UE. Poiché non ha ripercussioni negative, non è più gravoso per le imprese rispetto alle corrispondenti regolamentazioni di Paesi paragonabili.

5.3.3 Obbligo di verifica 3 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. c LSgrI: semplificazione dell’esecuzione attraverso mezzi elettronici L’esecuzione rimane di competenza dei Cantoni. Per l’impiego di prodotti fitosanitari in spazi vitali sensibili è necessaria un’autorizzazione eccezionale cantonale. I Cantoni hanno il compito di promuovere l’impiego adeguato di mezzi elettronici. Il progetto non pone alcuna limitazione all’utilizzo dei canali elettronici.

5.3.4 Obbligo di verifica 4 secondo l’art. 4 cpv. 1 lett. d LSgrI: abrogazione di normative nello stesso ambito tematico In fase di elaborazione del progetto si è prestato attenzione affinché non sorgessero contraddizioni con le regolamentazioni in ambiti tematici correlati. Per garantire ciò, viene ad esempio adeguata l’OPAc.

5.3.5 Stima dei costi della regolamentazione secondo l’art. 5 LSgrI

Il progetto consente ai Cantoni di autorizzare in via eccezionale l’impiego di prodotti fitosanitari per la lotta contro organismi da quarantena e organismi da quarantena potenziali negli spazi vitali sensibili. Se i Cantoni non sono in grado di svolgere autonomamente tale controllo, possono incaricare imprese od organizzazioni che dispongono delle conoscenze e delle attrezzature necessarie. Ciò riguarda solo pochissime imprese che possono così ottenere mandati supplementari. Sebbene la deroga sia legata a un obbligo di documentazione, i costi che ne derivano per ogni impresa saranno trascurabili e addebitati ai committenti. Con la modifica proposta dell’ORRPChim non insorgono pertanto nuovi obblighi diretti per le imprese e non si prevedono costi di regolamentazione diretti per le imprese secondo l’articolo 5 LSgrI.

5.4 Ripercussioni per la società

La lotta contro gli organismi da quarantena o organismi da quarantena potenziali rilevanti per l’agricoltura o l’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale contribuisce alla sicurezza dell’approvvigionamento e riduce le perdite finanziarie. Poiché con la nuova regolamentazione non è possibile escludere completamente la contaminazione dei corsi d’acqua da parte di prodotti fitosanitari e dei relativi prodotti di degradazione, in caso di impiego non accurato è possibile che la qualità dell’alimento «acqua potabile» prelevato da sorgenti vicine a corsi d’acqua venga compromessa. Per il resto, le modifiche proposte non comportano ripercussioni sulla società.

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5.5 Ripercussioni sull’ambiente

Le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1 ORRPChim e le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale prevengono per quanto possibile ripercussioni indesiderate sull’ambiente. Inoltre, l’omologazione dei prodotti fitosanitari da impiegare presuppone una valutazione dei rischi per l’ambiente. Se necessario, il Servizio di omologazione per i prodotti fitosanitari subordina l’impiego a determinati vincoli con l’obiettivo di ridurre i rischi a un livello accettabile. Se un organismo non è più classificato come organismo da quarantena o organismo da quarantena potenziale, non può più essere combattuto negli spazi vitali sensibili.

In determinate circostanze, la flora può beneficiare di tale misura, a condizione che si riesca a contenere o eliminare tempestivamente e considerevolmente gli organismi da quarantena o gli organismi da quarantena potenziali che potrebbero danneggiare la flora in modo significativo e duraturo. Gli effetti negativi si verificano se, nonostante tutte le misure di sicurezza, i prodotti fitosanitari finiscono nei corsi d’acqua. In questo caso occorre tenere presente che i prodotti fitosanitari si degradano in genere molto più lentamente nelle acque rispetto alle condizioni aerobiche del suolo. Tali danni collaterali possono interessare tutti gli organismi acquatici.

Nell’ambito terreste, mediante le condizioni da soddisfare per l’impiego di prodotti fitosanitari (all. 2.5 n. 1.2 cpv. 3 e 3ter ORRPChim) e le condizioni d’impiego nella lotta contro gli organismi da quarantena o gli organismi da quarantena potenziali, a seconda del tipo di prodotto fitosanitario e in particolare in caso di eliminazione, occorre ridurre al minimo i danni collaterali ad altre specie di insetti, tra cui gli impollinatori, gli organismi del suolo o i microrganismi.

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