Legge federale sull’imposizione separata delle vincite da giochi in denaro al domicilio fiscale al momento dell’ottenimento del risultato (attuazione mo. Zanetti 23.3701)
Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 5 dicembre 2025
Legge federale sull’imposizione separata delle vincite ai giochi in denaro nel luogo del domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
ESTV-D-C1FE3401/20
Compendio
La presente modifica di legge intende imporre le vincite di importo elevato ai giochi in denaro nel Cantone in cui la persona che ha realizzato la vincita ha il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato. In questo modo il Consiglio federale intende evitare l’elusione delle imposte sul reddito derivanti da tali vincite attraverso il trasferimento del domicilio. Al fine di limitare l’onere di coordinamento gravante sui Cantoni coinvolti in caso di trasferimento, le vincite di importo elevato ai giochi in denaro saranno imposte separatamente dal resto del reddito. Con questa modifica di legge il Consiglio federale dà attuazione alla mozione Zanetti 23.3701.
Situazione iniziale
Finora le vincite ai giochi in denaro soggetti a imposizione sono tassate, come la maggior parte degli altri proventi, nel Cantone in cui il contribuente è domiciliato il 31 dicembre dell’anno fiscale in questione. Di conseguenza, chi realizza una vincita può trasferire il proprio domicilio fiscale in un altro Cantone entro la fine dell’anno per versare un’imposta sul reddito di importo inferiore. La mozione 23.3701, presentata dall’ex consigliere agli Stati Roberto Zanetti e trasmessa dalle Camere federali, chiede una modifica di legge volta a eliminare tale possibilità di risparmio sul gettito fiscale.
Contenuto del progetto
Le vincite ai giochi in denaro soggetti a imposizione che superano un milione di franchi approssimativamente (l’importo varia annualmente) saranno tassate nel Cantone in cui il vincitore ha il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato. A tal fine, queste vincite saranno imposte separatamente dal resto del reddito sia a livello federale sia a livello cantonale. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta, si applicherà l’aliquota massima prevista. I Cantoni potranno invece decidere in autonomia quale tariffa applicare. In questo modo, l’eventuale trasferimento del domicilio dopo aver realizzato la vincita non inciderà più sull’ammontare dell’imposizione.
Il Consiglio federale ha inoltre esaminato se, secondo il testo della mozione Zanetti 23.3701, fosse possibile modificare unicamente il luogo d’imposizione per le imposte cantonali. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene che questo modello sia troppo complesso da attuare e propone pertanto la suddetta imposizione separata. Questa soluzione limita l’onere di coordinamento gravante sui Cantoni interessati e facilita così la tassazione della vincita ai giochi in denaro in caso di trasferimento di domicilio. Il resto del reddito continuerà ad essere imposto nel Cantone di arrivo.
I contribuenti potranno presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva insieme alla nuova dichiarazione separata relativa alla vincita nel Cantone in cui erano domiciliati al momento della determinazione del risultato. Tale Cantone sarà anche competente per il rimborso dell’imposta preventiva relativa alla vincita. In questo modo si potrà garantire un disbrigo efficiente delle pratiche fiscali.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Diritto vigente
L’imposizione delle vincite ai giochi in denaro in Svizzera dipende dalla categoria di gioco. Ad esempio, le vincite realizzate presso case da gioco titolari di una concessione sono soggette a un’imposizione differente da quelle derivanti dalle lotterie. Le vincite ai giochi in denaro conseguite presso organizzatori con sede all’estero sono sempre soggette all’imposta sul reddito. La seguente tabella presenta una panoramica del trattamento fiscale riservato alle vincite ai giochi in denaro.
Tabella: trattamento fiscale delle vincite ai giochi in denaro
Descrizione Esempi Trattamento fiscale Basi legali Giochi da casinò Roulette, blackjack Esenti (purché la vincita Art. 24 lett. i LIFD1 (non in linea) non provenga da Art. 7 cpv. 4 lett. l LAID2 un’attività lucrativa indipendente) Giochi di grande EuroMillions, Imponibili risp. a partire Art. 24 lett. ibis LIFD estensione e scommesse sportive; da fr. 1 071 0003 Art. 7 cpv. 4 lett. lbis LAID giochi da casinò roulette online o (Confederazione) e da in linea blackjack fr. 1 000 000 (Cantoni) Giochi in denaro Giochi promozionali Esenti risp. fino al limite Art. 24 lett. j LIFD destinati a proposti per un breve di fr. 1100 Art. 7 cpv. 4 lett. m LAID promuovere le periodo, campagne con (Confederazione) e fino vendite gratta e vinci, cruciverba all’importo statuito nel a premi diritto cantonale (Cantoni) Giochi di piccola Lotterie o tombole di Esenti Art. 24 lett. iter LIFD estensione associazioni locali, Art. 7 cpv. 4 lett. lter LAID scommesse sportive locali Giochi in denaro Roulette o blackjack Imponibili Art. 16 cpv. 1 LIFD proposti da organizzati all’estero Art. 7 cpv. 1 LAID organizzatori con sede all’estero Giochi in denaro Giochi da casinò, lotterie Imponibili Art. 16 cpv. 1 LIFD illegali o scommesse sportive Art. 7 cpv. 1 LAID svolti senza la concessione o l’autorizzazione necessaria
Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (RS 642.11) Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14) Valore dal 1° gennaio 2026.
Come illustrato sopra, le singole vincite ai giochi nazionali autorizzati di grande estensione (in particolare le lotterie) e ai giochi da casinò in linea sono esenti dall’imposta sul reddito fino a un determinato importo. L’obiettivo è garantire la competitività dei giochi in denaro in Svizzera, anche nell’ottica di poter continuare a devolvere i proventi netti a scopi d’utilità pubblica4. In origine, l’importo esente era fissato a un milione di franchi sia per l’imposta federale diretta sia per le imposte cantonali. Tuttavia, a causa dei diversi sistemi di compensazione degli effetti della progressione a freddo (inflazione), nel corso del tempo sono risultati importi differenti.
Tabella: importo esente dall’imposta cantonale dei giochi di grande estensione e dei giochi da casinò in linea (periodo fiscale 2024)
Importo Cantoni Fr. 1 000 000 AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GR, JU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, VD, ZG [17 Cantoni] Fr. 1 030 000 NE Fr. 1 033 000 ZH Fr. 1 037 000 BE Fr. 1 054 600 SG Fr. 1 056 600 GL, LU, TI, UR, VS [5 Cantoni]
In Svizzera esistono diversi sistemi di tassazione delle vincite ai giochi in denaro imponibili. Per quanto riguarda l’imposta federale diretta e l’imposizione effettuata in 20 Cantoni, tali vincite vengono sommate al resto del reddito e l’intero importo è soggetto a imposta secondo le tariffe ordinarie. In sei Cantoni, invece, le vincite ai giochi in denaro sono tassate separatamente dal resto del reddito per quanto concerne le imposte cantonali: si applica una tariffa speciale progressiva oppure aliquote uniche (flat tax). La tabella seguente riassume i diversi tipi di imposizione:
Tipo di imposizione (periodo Cantoni e Confederazione fiscale 2024) Insieme al resto del reddito AG, AI, AR, BL, BS, FR, GE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH [20 Cantoni]; Confederazione Separatamente dal Tariffa ordinaria TI (tariffa per coniugi, min. 5 %) resto del reddito VS (50 % della tariffa ordinaria) Tariffa speciale JU (2 %), BE e NE (10 %), SZ (15 %)
1.2 Necessità di intervento e obiettivi
Finora, le vincite ai giochi in denaro soggette all’imposta sul reddito (v. n. 1.1) sono tassate, come la maggior parte degli altri proventi, nel Cantone in cui il contribuente è domiciliato il 31 dicembre dell’anno fiscale in questione. Di conseguenza, chi realizza una vincita può trasferire il proprio domicilio fiscale in un altro Cantone entro la fine dell’anno per versare un’imposta sul reddito inferiore. In questo contesto, la mozione 23.3701, trasmessa il 6 marzo 2024 dall’ex consigliere agli Stati Roberto
4 Messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro (FF 2015 6849, in partico lare 6971 e 6987); Boll. Uff. del 13.6.2016 (AB 2016 S 461 segg.).
Zanetti, chiede l’elaborazione di un progetto di modifica della LAID che stabilisca l’imponibilità delle vincite alle lotterie e ai giochi in denaro superiori a un milione di franchi svizzeri nel luogo in cui il vincitore ha il domicilio fiscale al momento della scadenza delle stesse.
La nuova regolamentazione riguarderebbe solo un numero ristretto di persone. Secondo la «Statistica dei milionari» pubblicata da Swisslos5, dal 1979 in Svizzera ci sono stati 1110 vincitori di lotterie milionarie, pari a una media di circa 24 persone all’anno. Nel 2024, 26 persone hanno indovinato i numeri vincenti, con due vincite record di 64 585 388 e 36 682 956 franchi. Per quanto riguarda EuroMillions, tra il 2020 e la fine di giugno 2025 sono state registrate solo tre vincite milionarie in Svizzera, pari a 40 452 329 , 68 843 008 e 220 223 000 franchi6. A quanto risulta, non sono disponibili statistiche sul numero e sull’ammontare delle singole vincite ad altri giochi in denaro, in particolare quelli esteri7.
1.3 Alternative esaminate e soluzione scelta
Il Consiglio federale ha esaminato se, secondo il testo della mozione Zanetti 23.3701, fosse possibile modificare unicamente il luogo d’imposizione per le imposte cantonali, affinché il Cantone di domicilio al momento della determinazione del risultato possa tassare le vincite ai giochi in denaro. Tuttavia, il Consiglio federale ritiene che questo modello sia troppo complesso da attuare alla luce delle ragioni illustrate di seguito.
Se una persona si dovesse trasferire dopo aver realizzato una vincita e prima della fine dell’anno fiscale, il luogo d’imposizione divergerebbe per le imposte cantonali sul reddito e l’imposta federale diretta. In questo caso, il Cantone di partenza dovrebbe tassare la vincita nell’ambito dell’imposta cantonale, mentre il Cantone di arrivo sarebbe competente per la relativa riscossione nel quadro dell’imposta federale diretta.
Anche nel caso in cui pure l’imposta federale diretta venisse riscossa dal Cantone di partenza, le difficoltà amministrative non sarebbero risolte:
- al momento, 20 Cantoni tassano le vincite ai giochi in denaro insieme al resto del reddito. Se una persona si trasferisce dopo aver realizzato la vincita, il Cantone di partenza non può conoscere l’ammontare del reddito complessivo, poiché la dichiarazione fiscale viene presentata nel nuovo Cantone di domicilio. Di conseguenza, se una persona lascia uno dei 20 Cantoni che adotta tale sistema, il Cantone di partenza deve ricevere i dati sul reddito complessivo per poterli considerare ai fini della determinazione dell’aliquota. Ciò richiede uno scambio di informazioni tra i Cantoni coinvolti. Inoltre, l’imposizione della vincita subisce un ritardo. Infatti, il Cantone di arrivo può fornire i dati definitivi sul
Swisslos, Statistica dei milionari. Disponibile su <https://www.swisslos.ch/de/swisslotto/information/statistiken/millionaersstatistik.html> (sito consultato il 16.7.2025). www.lotto24.ch, Euromillions > Elenchi annuali. Disponibili su < https://www.lotto24.ch/eu- stats/xd_eumi_aktu.htm> (sito consultato il 16.7.2025). Sono però disponibili i dati relativi al totale delle poste giocate e al numero dei giochi di piccola estensione. Nel 2024 sono state autorizzate 1172 lotterie di piccola estensione, per un totale di poste autorizzate pari a fr. 19,8 mio., v. Statistica dei giochi di grande e di piccola estensione 2024, pubblicata il 1.5.2025 dall’Autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro in tedesco e francese sul sito www.gespa.ch.
reddito complessivo al Cantone di partenza solo dopo che il vincitore ha presentato la dichiarazione fiscale e la tassazione è stata eseguita;
- viceversa, il Cantone di arrivo deve conoscere l’importo della vincita almeno ai fini dell’imposta federale diretta, in modo da poterlo considerare per la determinazione dell’aliquota. Anche in questo caso è necessario uno scambio di informazioni tra i due Cantoni;
- l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva verrebbe presentata nel Cantone di arrivo, che ‒ qualora siano soddisfatte tutte le condizioni – dovrebbe procedere al rimborso e successivamente rivalersi sulla Confederazione. In questo modo, il diritto al rimborso dell’imposta preventiva sulla vincita sorgerebbe in un Cantone diverso da quello competente per l’imposta cantonale sul reddito, compromettendo la funzione di garanzia dell’imposta preventiva, almeno a livello cantonale.
Per ovviare a queste difficoltà, il Consiglio federale propone di tassare separatamente dal resto del reddito, sia a livello federale sia cantonale, le vincite ai giochi in denaro di importo elevato (superiore a fr. 1 mio. approssimativamente; riguardo alla compensazione del rincaro v. n. 1.1). In linea di principio, le attuali esenzioni fiscali (parziali) previste per determinate vincite ai giochi in denaro non dovrebbero essere modificate (v. n. 4.2 relativo all’art. 7 cpv. 4 lett. lbis AP-LAID sull’armonizzazione dell’importo esente). Per esempio, le vincite realizzate presso casinò titolari di una concessione che propongono giochi autorizzati secondo la LGD8 continueranno a essere completamente esenti da imposta. Anche singole vincite ai giochi di grande estensione o ai giochi da casinò in linea resteranno esenti dall’imposta sul reddito fino a un importo che varia ogni anno e che ammonta approssimativamente a un milione di franchi. Di conseguenza, tali vincite saranno sempre soggette a imposizione separata qualora superino l’importo esente.
Per quanto concerne l’imposta federale diretta, alle vincite imposte separatamente si applicherà l’aliquota massima prevista dalla Costituzione federale, pari all’11,5 per cento (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.9). Inoltre, anche per il rimborso dell’imposta preventiva relativa alla vincita sarà competente il Cantone che ha proceduto alla tassazione della stessa ai fini dell’imposta sul reddito. In questo modo viene meno la necessità di uno scambio di informazioni tra i Cantoni ai fini dell’imposizione delle vincite. Si garantisce inoltre che l’imposizione separata possa essere effettuata subito dopo il conseguimento della vincita, senza dover aspettare notifiche da altri Cantoni.
L’imposizione nel Cantone in cui il contribuente è domiciliato al momento della scadenza si applica, ai fini delle imposte sul reddito, anche alle prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza. Anche queste ultime sono imposte separatamente dal resto del reddito. Pertanto, la nuova regolamentazione si baserebbe su un sistema già noto e collaudato sotto il profilo tecnico.
Il Consiglio federale ha vagliato anche l’ipotesi di limitare la nuova regolamentazione a determinate categorie di giochi in denaro (ad es. giochi di grande estensione o giochi
Legge federale del 29 settembre 2017 sui giochi in denaro (RS 935.51) 9 RS 101
da casinò in linea), poiché non tutti i giochi in denaro generano vincite di importo elevato. Tuttavia, ciò comporterebbe difficoltà nel trattamento delle vincite ai giochi in denaro non ammessi secondo la LGD, in particolare quelli offerti da organizzatori con sede all’estero. Infatti, il diritto fiscale considera anche tali vincite quali proventi. A differenza delle vincite ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD, per le quali sono previsti importi esenti o esenzioni totali, le vincite ai giochi non ammessi sono imponibili a partire dal primo franco (v. n. 1.1). Per evitare di svantaggiare i giochi ammessi, anche la categoria dei giochi non ammessi dovrebbe essere soggetta a imposizione separata. Tuttavia, ciò comporterebbe che anche vincite di importo ridotto realizzate presso un casinò all’estero sarebbero tassate separatamente. Il Consiglio federale ha deciso di scartare questa ipotesi per limitare l’onere amministrativo derivante dall’imposizione separata.
Il Consiglio federale propone pertanto di non collegare l’imposizione separata a determinate categorie di vincite, bensì al superamento di un certo importo (fr. 1 mio. ca.). Secondo questa soluzione, non sarebbe rilevante con quale tipo di gioco in denaro sia stata realizzata l’elevata vincita, né se tale vincita provenga da un gioco ammesso o meno secondo la LGD (questi ultimi comprendono in particolare i giochi offerti da organizzatori con sede all’estero).
Il Consiglio federale ha inoltre esaminato se l’imposizione separata debba applicarsi a vincite superiori a un importo di circa un milione di franchi oppure a vincite imponibili di pari importo. Qualora si adottasse l’importo imponibile della vincita come parametro di riferimento, l’imposizione separata si applicherebbe, ad esempio, alle vincite ai giochi di grande estensione ammessi (ad es. le lotterie) solo a partire da un importo di circa due milioni di franchi, poiché è prevista l’esenzione fino a circa un milione. Tuttavia, il Consiglio federale ha scartato questa variante, in quanto introdurrebbe un altro importo limite che complicherebbe ulteriormente il regime fiscale applicabile alle vincite ai giochi in denaro. Già oggi, infatti, sono previsti importi esenti diversi a seconda della categoria di gioco. Optando per l’importo imponibile della vincita come parametro di riferimento, una stessa categoria di vincite, ad esempio quelle derivanti da giochi di grande estensione ammessi (ad es. una lotteria), potrebbe essere soggetta a tre modalità di imposizione differenti a seconda dell’importo:
- una vincita inferiore a un milione di franchi continuerebbe a beneficiare dell’esenzione fiscale;
- nel caso di una vincita compresa tra uno e due milioni di franchi, la parte che supera l’importo esente sarebbe soggetta a imposizione, ma non si applicherebbe l’imposizione separata;
- nel caso di una vincita superiore a un importo di circa due milioni di franchi, si applicherebbe l’imposizione separata.
Alla luce di quanto esposto, è stata scelta la variante che prevede l’imposizione separata delle vincite a partire da un importo di 1 071 000 franchi (stato: 2026). Questo importo corrisponde all’importo esente previsto per le vincite ai giochi di grande estensione ammessi e ai giochi da casinò in linea. Di conseguenza, tali vincite saranno sempre soggette a imposizione separata una volta superato l’importo esente. Lo stesso
criterio si applicherà anche alle vincite ad altri giochi in denaro, in particolare quelli offerti da organizzatori con sede all’estero, qualora superino tale importo. Le vincite inferiori a 1 071 000 franchi continueranno, come avviene oggi, a essere tassate nel Cantone in cui il contribuente risulta domiciliato il 31 dicembre del periodo fiscale in questione. In attuazione dell’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese10, il Consiglio federale ha esaminato le ripercussioni che questa soluzione avrebbe per le aziende. Il progetto riguarda esclusivamente le persone fisiche e non ha effetti sulle imprese.
1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–202711 né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023–202712. Esso trae origine dalla mozione Zanetti 23.3701 del 14 giugno 2023, che è stata approvata dalle Camere federali e che il Consiglio federale ha proposto di accogliere.
1.5 Interventi parlamentari
Con il presente progetto viene data attuazione alla mozione Zanetti 23.3701 Tassare le vincite alle lotterie e ai giochi in denaro nel domicilio fiscale al momento della loro scadenza.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
In Germania13 e in Austria14 le vincite ai giochi in denaro, ad esempio alle lotterie, non sono soggette all’imposta sul reddito a condizione che il gioco non sia esercitato come attività lucrativa indipendente. In Francia, le vincite ai giochi in denaro non sono imposte se dipendono prevalentemente dall’aleatorietà e non dall’abilità del giocatore15. In Italia, le vincite ai casinò autorizzati situati in Italia o nell’Unione europea non sono soggette all’imposta sul reddito16. Le vincite alle lotterie e a giochi analoghi superiori a 500 euro sono invece soggette a un’imposta alla fonte pari al 20 per cento17.
10 RS 930.31 11 FF 2024 525 12 FF 2024 1440 13 § 2 par. 1 legge tedesca concernente l’imposta sul reddito («Einkommensteuergesetz»), a contrario §§ 21-32 legge austriaca concernente l’imposta sul reddito («Einkommensteuergesetz»), a contrario Art. 92 c. 1 codice fiscale francese («Code Général des Impôts»), a contrario Art. 69 (1-bis) Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22.12.1986 n. 917) Art. 67 (1)(d) e art. 69 (1) Testo unico delle imposte sui redditi in combinato disposto con l’art. 30 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (DPR 29.9.1973 n. 600)
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Normativa proposta
Le vincite ai giochi in denaro saranno imposte separatamente dal resto del reddito a partire da un importo di circa un milione di franchi (stato gennaio 2026: fr. 1 071 000). Questa regola si applicherà indipendentemente dal fatto che la persona cambi o meno il proprio domicilio fiscale dopo aver realizzato la vincita. La nuova normativa non modifica l’esenzione fiscale attualmente prevista per le vincite conseguite presso i casinò titolari di una concessione. Anche singole vincite ai giochi di grande estensione o ai giochi da casinò in linea resteranno esenti dall’imposta sul reddito fino a un importo che varia ogni anno e che ammonta approssimativamente a un milione di franchi. Pertanto, queste vincite continueranno a essere imposte solo se supereranno l’importo esente; in tal caso, però, saranno tassate separatamente dal resto del reddito.
3.2 Attuazione
Le persone fisiche devono presentare l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva alle autorità fiscali del Cantone in cui erano domiciliate il 31 dicembre del periodo fiscale in questione conformemente all’articolo 30 capoverso 1 della LIP18. Questo Cantone è competente anche per l’erogazione del rimborso dell’imposta preventiva. Di norma, l’istanza è presentata nell’ambito della dichiarazione fiscale annuale. Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio federale può disciplinare differentemente tale competenza (art. 30 cpv. 3 LIP). Le vincite di importo elevato ai giochi in denaro saranno soggette a imposizione, ai fini delle imposte cantonali, comunali e dell’imposta federale diretta, nel Cantone in cui il contribuente era domiciliato al momento della determinazione della vincita (v. n. 3.1). In caso di trasferimento, il Cantone competente potrebbe quindi non essere il Cantone di domicilio alla fine dell’anno. Alla luce di ciò, appare opportuno che il Cantone che tassa la vincita sia anche competente per il rimborso dell’imposta preventiva prelevata sulla medesima. Le circostanze giustificano pertanto una deroga al principio sancito dall’articolo 30 capoverso 1 LIP conformemente al capoverso 3 dello stesso articolo. La relativa regolamentazione dovrà essere emanata tramite ordinanza e inserita nell’ordinanza del 19 dicembre 1996 sull’imposta preventiva19.
I Cantoni dovrebbero adeguare la propria legislazione alle disposizioni modificate della LAID con effetto dalla data della loro entrata in vigore. A tal fine la Confederazione accorda di norma un termine di almeno due anni (art. 72 LAID). In particolare, i 20 Cantoni che attualmente tassano le vincite ai giochi in denaro insieme al resto del reddito dovranno, in futuro, predisporre l’imposizione separata per le vincite di importo elevato. Inoltre, tutti i Cantoni dovranno adeguare i propri processi per garantire sia l’imposizione separata delle vincite ai giochi in denaro, sia il rimborso dell’imposta preventiva prelevata su tali importi.
Legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (RS 642.21) 19 RS 642.211
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge federale sull’imposta federale diretta
Capoverso 1: si rimanda ai commenti relativi all’articolo 11 capoverso 3bis LAID.
Capoverso 2: le vincite ai giochi in denaro soggette a imposizione separata soggiacciono in tutti i casi a un’imposta annua intera. Ciò significa che, in caso di assoggettamento inferiore a un anno (ad es. in seguito al trasferimento in Svizzera o all’estero durante l’anno civile), non si applica un’imposizione pro rata temporis.
Capoverso 3: la deduzione dei costi delle poste giocate e delle poste prelevate dal conto in linea del giocatore è disciplinata dall’articolo 33 capoverso 4. Con il rinvio a quest’ultima disposizione formulato nell’articolo 38a capoverso 3 si intende chiarire che i costi delle poste giocate e delle poste prelevate restano deducibili anche nel nuovo regime di imposizione separata. I costi delle poste giocate possono essere dedotti esclusivamente dall’importo corrispondente alla vincita; non è ammessa la deduzione dal restante reddito imponibile.
Capoverso 4: per quanto riguarda l’imposta federale diretta, le vincite ai giochi in denaro soggette a imposizione separata soggiacciono all’aliquota massima fissata all’articolo 128 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale e riscossa sul reddito delle persone fisiche, attualmente pari all’11,5 per cento (cfr. anche l’aliquota massima all’art. 36 cpv. 1 e 2 LIFD). In caso di adeguamento di tale aliquota massima, anche l’aliquota prevista dalla presente disposizione dovrà essere adeguata.
Art. 89 cpv. 1 lett. b
Si rimanda per analogia ai commenti relativi all’articolo 33a capoverso 1 lettera b LAID.
Art. 105 cpv. 5
Si rimanda per analogia ai commenti relativi all’articolo 4b capoverso 1 LAID.
4.2 Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei
Comuni
Art. 4b cpv. 1, terzo periodo
L’articolo 4b capoverso 1 disciplina la competenza territoriale in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera. In caso di imposizione in virtù dell’appartenenza personale vige, in linea di principio, il criterio della data di riferimento: il contribuente è assoggettato all’imposta nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale al termine del periodo fiscale in questione. Già oggi è prevista un’eccezione per le prestazioni in capitale che, secondo l’articolo 11 capoverso 3, sono imposte
separatamente. Infatti, tali prestazioni sono imponibili nel Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale al momento della loro scadenza. Una norma analoga si applicherà anche alle vincite ai giochi in denaro che, secondo la nuova disposizione dell’articolo 11 capoverso 3bis, saranno imposte separatamente dal resto del reddito.
La facoltà di assoggettare tali vincite ai giochi in denaro deve essere attribuita al Cantone in cui il contribuente detiene il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato. Diversamente da quanto previsto per le prestazioni in capitale, non si prende quindi in considerazione la scadenza della prestazione. La ragione di tale scelta risiede nel fatto che, nel caso di vincite ai giochi in denaro, la scadenza potrebbe non coincidere temporalmente con la determinazione del risultato. Questo consentirebbe ai vincitori di trasferire il proprio domicilio fiscale in un Cantone più vantaggioso dal punto di vista tributario nel periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui vengono a conoscenza della vincita e quello in cui essa diventa esigibile, vanificando così l’obiettivo del progetto. A titolo esemplificativo, si consideri il caso di Swiss Lotto20. Secondo le regole del gioco e le condizioni di partecipazione, la determinazione della vincita avviene nel momento dell’estrazione di «6 tra 42 numeri», che si tiene di norma due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato sera (art. 9 delle regole del gioco). Se una persona indovina i sei numeri nel campo A e il numero supplementare nel campo B, acquisisce automaticamente il diritto alla vincita al termine dell’estrazione (art. 10 delle regole del gioco). Swisslos rende pubblico il risultato dell’estrazione. Il giorno successivo all’estrazione è considerato come data di autorizzazione del pagamento (art. 13.2 delle regole del gioco). Tuttavia, affinché il pagamento venga effettuato, il vincitore deve presentare un attestato di diritto valido (lo scontrino della giocata) presso Swisslos o uno dei suoi punti vendita e richiedere formalmente il pagamento della vincita (art. 14 delle regole del gioco). Considerando quale criterio il momento della determinazione del risultato si sottolinea che, per individuare il Cantone competente per l’imposizione della vincita, è determinante il momento dell’estrazione dei numeri e non quello in cui viene richiesto il pagamento della vincita a Swisslos. Anche per le vincite ai giochi da casinò in linea è determinante il momento in cui si conosce l’esito del singolo gioco, ad esempio non appena si stabilisce su quale numero è caduta la pallina nella roulette online21. Non è invece
rilevante il luogo in cui la persona è domiciliata nel momento in cui l’importo vinto viene accreditato sul suo conto bancario.
Art. 7 cpv. 4 lett. lbis
L’articolo 7 capoverso 4 definisce i proventi esenti dall’imposta. L’elenco è esaustivo. Secondo l’attuale formulazione della lettera lbis, sono esenti dall’imposta le singole vincite ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò in linea, sino a concorrenza di un importo pari a un milione di franchi o di un importo più elevato secondo il diritto cantonale. Diverse misure adottate per compensare gli effetti della progressione a
20 Swiss Lotto, Regole del gioco e condizioni di partecipazione. In vigore dal 7 febbraio 2022. Disponibile su <https://static.swisslos.ch/media/it/swisslos/condizioni-di-partecipazione/swiss-lotto-regole-del-gioco-e- condizioni-di-partecipazione.pdf> (consultato il 20.5.2025). Nel caso di giochi in linea proposti dalle case da gioco, ogni singola vincita rilevante ai fini dell’imposta preventiva, e quindi anche imponibile, deve essere registrata dalle case da gioco stesse. Ciò è previsto dall’articolo 42 LGD in combinato disposto con l’articolo 60 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro (RS 935.511) e con l’articolo 39 capoverso 1 lettera k dell’ordinanza del 7 novembre 2018 del DFGP sulle case da gioco (RS 935.511.1).
freddo hanno portato a una divergenza tra gli importi esentati dall’imposta a livello di Confederazione e dei Cantoni (v. n. 1.1). Nei Cantoni che prevedono un importo esente inferiore rispetto a quello previsto per l’imposta federale, una parte della vincita imponibile non è più coperta dalla garanzia dell’imposta preventiva, poiché quest’ultima si applica solo a vincite superiori all’importo esente definito a livello federale. Al fine di armonizzare l’importo esente, si propone ora di fare riferimento alla cifra indicata all’articolo 24 lettera ibis LIFD. In questo modo si intende garantire che l’importo esente sia uniforme a livello federale e cantonale. I Cantoni mantengono comunque la facoltà di prevedere, nella propria legislazione, un importo più elevato. Per migliorare la leggibilità, la lettera lbis sarà suddivisa in due numeri distinti.
L’articolo 11 disciplina il calcolo dell’imposta. Secondo il capoverso 3bis, le vincite ai giochi in denaro che superano l’importo stabilito all’articolo 24 lettera ibis LIFD (2026: fr. 1 071 000) sono imposte individualmente e separatamente. L’imposizione separata significa che una vincita che supera tale importo non viene sommata al resto del reddito, ma è oggetto di una tassazione distinta.
A tal fine, la categoria del gioco da cui proviene la vincita non è rilevante (ad es. giochi di grande estensione o giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD). Per determinate vincite derivanti da giochi ammessi secondo la LGD, è previsto un importo esente da imposta (art. 7 cpv. 4 lett. l–m). Solo la parte eccedente tale importo è soggetta a imposizione. Gli importi esenti rimangono invariati, salvo per l’adeguamento volto ad armonizzare le disposizioni tra la LIFD e la LAID (v. spiegazioni relative all’art. 7 cpv. 4 lett. ibis). Resta inoltre invariata l’esenzione totale dall’imposta per le vincite ai giochi da casinò ammessi secondo la LGD realizzate nelle case da gioco, purché tali vincite non provengano da un’attività lucrativa indipendente (art. 7 cpv. 4 lett. l LAID).
L’importo a partire dal quale si applica l’imposizione separata deve essere armonizzato con l’importo esente previsto per le singole vincite ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò in linea ammessi secondo la LGD. Di conseguenza, ognuna di queste vincite che supera tale importo sarà sempre soggetta a imposizione separata.
Per garantire che l’importo esente applicabile sia identico nella LIFD e nella LAID, anche in caso di futuri aumenti legati all’adeguamento del rincaro, non si prevede la fissazione di un importo in franchi, bensì l’introduzione di un rinvio alla LIFD. L’imposizione separata si applica esclusivamente quando una singola vincita supera l’importo limite previsto per l’esenzione.
Le vincite soggette a imposizione separata devono essere trattate individualmente. Ciò significa che più vincite realizzate nello stesso periodo fiscale non sono cumulate ai fini dell’imposizione. Questo principio si applica anche ai contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica e sono soggetti all’imposizione congiunta. Se entrambi i coniugi conseguono una vincita nello stesso periodo fiscale, queste non vengono sommate. Non è previsto neppure alcun cumulo con eventuali prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza nello stesso periodo fiscale. La considerazione della
singola vincita a fini fiscali ha l’intento di garantire una gestione efficiente dell’imposizione.
Dalle singole vincite imponibili devono continuare a poter essere dedotti i costi delle poste giocate secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera n.
La disposizione non è applicabile alle vincite che non superano il limite stabilito ammontante a circa un milione di franchi. Tali vincite sono esenti dall’imposta (art. 7 cpv. 4 lett. lbis LAID) oppure, in particolare se realizzate presso organizzatori con sede all’estero, continuano a essere imposte nel Cantone in cui il vincitore è domiciliato il 31 dicembre dell’anno in cui è stata conseguita la vincita.
Le persone residenti in Svizzera che non sono in possesso né della cittadinanza svizzera né di un permesso di domicilio, e che non vivono in comunione domestica con una persona titolare della cittadinanza svizzera o di un permesso di domicilio, sono soggette a un’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente (art. 32). L’articolo 33a stabilisce che le persone assoggettate all’imposta alla fonte sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se dispongono di proventi non imponibili alla fonte. Rientrano in questa categoria tutti i proventi a eccezione dei redditi da attività lucrativa dipendente, incluse le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza e le vincite imponibili ai giochi in denaro. Per chiarire che anche per le persone assoggettate all’imposta alla fonte le prestazioni in capitale di cui all’articolo 11 capoverso 3 e le vincite ai giochi in denaro di cui all’articolo 11 capoverso 3bis devono essere imposte separatamente e non nell’ambito di una tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria, si propone di introdurre un’apposita riserva all’articolo 33a capoverso 1 lettera b.
4.3 Legge federale sull’imposta preventiva
Art. 29 cpv. 3
Di norma, l’istanza di rimborso dell’imposta preventiva può essere presentata al più presto dopo la fine dell’anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 29 cpv. 2 LIP). Tuttavia, secondo la normativa vigente, l’istanza può essere presentata prima quando si diano motivi importanti o conseguenze particolarmente rigorose (art. 29 cpv. 3 LIP).
La possibilità di presentare prima l’istanza sarà ora estesa anche alle vincite ai giochi in denaro che, secondo l’articolo 38a LIFD, sono soggette a imposizione separata. Il capoverso 3 sarà pertanto adeguato di conseguenza. Poiché a determinate vincite si applicherà l’imposizione separata per le imposte cantonali, comunali e per l’imposta federale diretta, appare opportuno consentire ai contribuenti che realizzano vincite assoggettate all’imposta preventiva di presentare immediatamente l’istanza di rimborso. Idealmente, la presentazione dell’istanza dovrebbe poter avvenire contestualmente alla dichiarazione della vincita. In questo modo si garantisce il disbrigo tempestivo di tutti gli aspetti fiscali legati alla vincita. Il Cantone preposto alla ricezione
dell’istanza e al rimborso sarà quello in cui il contribuente è domiciliato al momento della determinazione del risultato (v. n 3.2). La presentazione anticipata dell’istanza di rimborso dovrà riguardare esclusivamente l’imposta preventiva relativa alla singola vincita ai giochi in denaro; gli altri diritti al rimborso dell’imposta preventiva continueranno a dover essere esercitati conformemente all’articolo 29 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 30 capoverso 1 LIP.
L’inserimento delle vincite ai giochi in denaro tra i motivi che giustificano la presentazione anticipata dell’istanza di rimborso rappresenta l’unica modifica materiale dell’articolo, che tuttavia sarà oggetto di una rielaborazione sul piano redazionale.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni sui contribuenti
Per quanto riguarda l’imposta federale diretta, le ripercussioni dell’imposizione separata delle vincite ai giochi in denaro con applicazione dell’aliquota massima dipendono dalla situazione individuale del contribuente. La vincita è sempre assoggettata all’aliquota massima, il che può comportare un carico fiscale più elevato a seconda dell’importo imponibile. Al contrario, il resto del reddito viene imposto applicando un’aliquota inferiore, a meno che non sia sufficientemente elevato da essere anch’esso soggetto a quella massima.
Riguardo alle imposte cantonali sul reddito, per i contribuenti in futuro non sarà più possibile eludere le imposte sul reddito derivanti da vincite elevate trasferendo il proprio domicilio fiscale. Le ripercussioni finanziarie concrete dipendono dalla tariffa che il Cantone di domicilio del contribuente stabilisce per le vincite ai giochi in denaro soggette a imposizione separata.
Chi consegue una vincita di importo elevato ai giochi in denaro dovrà dichiararla al momento della determinazione del risultato nel Cantone in cui è domiciliato. Questo obbligo di dichiarazione si aggiunge alla dichiarazione fiscale ordinaria da presentare al termine del periodo fiscale.
5.2 Ripercussioni per la Confederazione
L’imposizione separata applicando l’aliquota massima dovrebbe portare a un aumento delle entrate fiscali derivanti dalle vincite di importo elevato ai giochi in denaro. D’altro canto, il resto dei proventi sarà, nella maggior parte dei casi, soggetto a un’imposizione più contenuta rispetto a oggi. L’effetto prevalente dipenderà dalla situazione individuale della persona che ha realizzato la vincita. Complessivamente, le ripercussioni sulle entrate fiscali dovrebbero essere trascurabili. Il progetto non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.
5.3 Ripercussioni per i Cantoni
5.3.1 A livello finanziario
Le ripercussioni finanziarie per i Cantoni dipendono dalla tariffa che ciascun Cantone stabilisce per le vincite ai giochi in denaro, nonché dai comportamenti adottati dai contribuenti che realizzano tali vincite per ridurre l’impatto fiscale. Poiché la possibilità di pagare meno imposte attraverso il cambiamento del domicilio nel corso dell’anno viene meno, è probabile che i Comuni e Cantoni con aliquote più elevate ne trarranno vantaggio, mentre i Comuni e Cantoni con aliquote più basse non beneficeranno più di nuovi domicili motivati da ragioni fiscali. Tuttavia, questi effetti sono marginali e anche l’eventuale aumento complessivo delle entrate fiscali risulta poco significativo.
5.3.2 A livello amministrativo
20 Cantoni dovranno adeguare le proprie leggi fiscali per recepire la nuova normativa sull’imposizione separata di determinate categorie di vincite ai giochi in denaro. Successivamente saranno inoltre tenuti ad applicare concretamente questo nuovo regime fiscale. Poiché le vincite registrate riguardano solo pochi casi all’anno, è presumibile che il loro trattamento possa essere gestito manualmente. Questo potrebbe comportare un maggior fabbisogno di personale nei Cantoni.
5.4 Ripercussioni sull’economia
Il progetto non ha ripercussioni rilevanti per l’economia.
5.5 Ripercussioni sulla società
Il progetto non ha ripercussioni rilevanti per la società.
5.6 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni rilevanti per l’ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
L’articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale stabilisce che l’imposizione fiscale deve tener conto della capacità economica dei contribuenti. Pertanto, l’imposizione separata di determinate vincite ai giochi in denaro non deve comportare un trattamento fiscale privilegiato rispetto all’imposizione congiunta con il resto del reddito. Le vincite ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò in linea sono esenti da imposta fino a un limite stabilito che ammonta a circa un milione di franchi (v. punto 1.1). Tale soglia supera le classi di reddito più elevate previste dall’articolo 36 capoversi 1 e 2 della LIFD. In questo contesto, l’applicazione dell’aliquota massima prevista dalla Costituzione federale, pari all’11,5 per cento, appare coerente con il principio della considerazione della capacità economica, anche nel caso in cui la parte imponibile della vincita risulti contenuta.
L’importo esente, corrispondente a circa un milione di franchi per le vincite ai giochi in denaro realizzate in Svizzera, persegue obiettivi extrafiscali: contrastare la delocalizzazione delle attività di gioco all’estero, promuovere il gioco regolamentato sul territorio nazionale con le relative misure di protezione sociale e conseguire entrate destinate a scopi d’utilità pubblica (art. 106 Cost.)22. Tali obiettivi continuano a essere rispettati, poiché l’esenzione fiscale per le vincite realizzate in Svizzera rimane in vigore.
Secondo l’articolo 129 della Costituzione federale, la Confederazione emana principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. L’armonizzazione si estende all’assoggettamento, all’oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimangono escluse dall'armonizzazione in particolare le tariffe, le aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta (art. 129 cpv. 2 secondo periodo Cost.). La dottrina non chiarisce in modo inequivocabile se l’esclusione dall’armonizzazione degli importi esenti significhi che ai Cantoni rimarrebbe solo la possibilità di definire deduzioni sociali23, oppure se escluda del tutto la possibilità che il diritto federale dichiari esenti determinati redditi fino a una certa soglia24. Questa seconda ipotesi potrebbe essere considerata una legittima definizione dell’oggetto dell’imposta, ammessa dalla legislazione in materia di armonizzazione. In ogni caso, va rilevato che il legislatore, all’articolo 7 capoverso 4 lettera lbis della LAID, prevede già oggi un importo esente pari a un milione di franchi o a un importo più elevato definito dal diritto cantonale. Il nuovo progetto rinvia alla LIFD per quando riguarda l’importo minimo di esenzione fiscale e la soglia a partire dalla quale si applica l’imposizione separata, al fine di evitare differenze tra i Cantoni dovute ai diversi metodi utilizzati per compensare gli effetti della progressione a freddo. Questo approccio risponde da un lato a un’esigenza di semplificazione e, dall’altro, garantisce pienamente la riscossione delle imposte cantonali sul reddito attraverso l’imposta preventiva. Tale garanzia costituisce infatti la funzione principale dell’imposta preventiva25. Se un Cantone stabilisce un importo esente inferiore rispetto a quello previsto dalla LIFD, la parte di vincita compresa tra i due importi non sarà coperta dalla garanzia dell’imposta preventiva. Questo perché la LIP si basa sulla LIFD per determinare l’importo assoggettato all’imposta preventiva. Considerando la normativa vigente e la coerenza tra l’articolo 129 capoverso 2 e l’articolo 132 capoverso 2 della Costituzione federale, risulta conforme a quest’ultima allineare nella LAID l’importo esente relativo alle vincite ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò in linea
a quello previsto dalla LIFD. L’armonizzazione dell’importo esente, ovvero dell’importo fino al quale certe vincite ai giochi in denaro non sono soggette a imposizione, è dunque
Messaggio del 21 ottobre 2015 concernente la legge federale sui giochi in denaro (FF 2015 6849, in particolare 6987). Cfr. MERET CAJACOB / KAROLINA YUAN, Die Steuerharmonisierung in der Rechtsetzung, in: Archiv fürs Schweizerische Abgabenrecht, vol. 88 (2019-2020), pagg. 681-714, in particolare pagg. 707-708; in questo senso anche MARKUS REICH / JULIA VON AH / STEPHANIE BRAWAND, in: Zweifel/Beusch (a c. di), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, StHG, 4a ed, 2022, ad art. 9, n. marg. 58. 24 Cfr. MARCO GRETER / ALEXANDER GRETER, in: Zweifel / Beusch (a c. di), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, ad art. 66a n. marg. 11, passim, con riferimento al Rapporto esplicativo concernente la legge federale sull’esenzione fiscale di persone giuridiche con scopi ideali, Dipartimento federale delle finanze, 10.4.2013 (<https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/6012/37/cons_1/doc_2/it/pdf-a/fedlex- data-admin-ch-eli-dl-proj-6012-37-cons_1-doc_2-it-pdf-a.pdf>), consultato il 16 luglio 2025. A titolo esemplificativo: MADELEINE SIMONEK, in: Waldmann / Belser / Epiney (a c. di), Basler Kommentar, BV, 2015, ad art. 132 n. marg. 23.
conforme alla Costituzione. Anche l’importo a partire dal quale si applica l’imposizione separata dovrà essere uniformato, affinché sia identico in tutti i Cantoni e a livello federale. Questa scelta favorisce l’efficienza procedurale e la praticabilità: se una vincita ai giochi in denaro richiede l’imposizione separata a livello federale, lo stesso deve valere anche a livello cantonale. Se invece l’importo variasse da Cantone a Cantone, si rischierebbe di dover applicare l’imposizione separata a una vincita per le imposte cantonali ma non per quelle federali, o viceversa. L’importo di riferimento corrisponderà all’importo esente previsto per le vincite derivanti dalla partecipazione ai giochi di grande estensione e ai giochi da casinò in linea. In questo modo, tali vincite saranno sempre imposte separatamente, purché vi sia una parte imponibile. Ciò consente di limitare in modo ottimale la complessità aggiuntiva che la proposta introduce nel sistema di imposizione delle vincite ai giochi in denaro. Per garantire che l’importo a partire dal quale si applica l’imposizione separata sia uniforme in tutti i Cantoni e corrisponda all’importo esente relativo alle vincite ai giochi di grande estensione e da casinò in linea, è necessario introdurre un rinvio alla LIFD. Se nella LAID fosse invece fissato un importo in franchi, si creerebbe rapidamente una discrepanza a causa dell’adeguamento al rincaro previsto nella LIFD.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche previste sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. In particolare, tali modifiche non incidono sull’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone26. Nel distinguere tra vincite realizzate in Svizzera e all’estero, il criterio determinante è il luogo in cui la vincita è stata realizzata, e non la nazionalità o il domicilio del vincitore.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto concerne importanti disposizioni contenenti norme di diritto che secondo l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale devono essere emanate sotto forma di legge federale. La LIP, la LAID e la LIFD sono pertanto modificate secondo la procedura legislativa ordinaria. Il progetto prevede che determinate categorie di vincite ai giochi in denaro siano imposte nel Cantone in cui il contribuente detiene il domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato. Per garantire l’attuazione di questo principio a livello sia cantonale sia federale, è necessario modificare la LIFD e la LAID. Risulta necessario adeguare anche la LIP al fine di assicurare una gestione efficiente dell’imposizione separata dal punto di vista dell’imposta preventiva. Per modificare tutti e tre gli atti normativi, è necessario un atto mantello. L’avamprogetto soddisfa le esigenze di unità della materia, poiché tutte le modifiche sono strettamente legate all’imposizione nel Cantone del domicilio fiscale al momento della determinazione del risultato della vincita e alla relativa imposizione separata.
26 RS 0.142.112.681