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Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR

Berna, 19 settembre 2025

Revisione totale dell’ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch)

Rapporto esplicativo sull’avvio della procedura di consultazione

SECO-D-44D93401/74

Panoramica La revisione totale dell’ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch; RS 819.14) punta a garantire un livello di sicurezza delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine paragonabile a quello dell’UE. Intende inoltre facilitare, tramite l’aggiornamento del capitolo corrispondente dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR; RS 0.946.526.81), l’accesso al mercato interno dell’UE, il più importante partner economico della Svizzera. Con la revisione vengono adeguati i requisiti di sicurezza e sei categorie di macchine o prodotti correlati sono sottoposti a una valutazione di conformità da parte di un organismo di valutazione esterno. Viene infine introdotta la possibilità di predisporre la documentazione in formato digitale.

Situazione iniziale L’UE ha adottato un nuovo regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine [Regolamento UE relativo alle macchine], che entrerà in vigore nell’UE il 20 gennaio 2027. Il regolamento disciplina l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine sul mercato interno dell’UE. Le condizioni per l’immissione sul mercato di macchine sono regolamentate in Svizzera nell’OMacch. L’OMacch traspone nel diritto svizzero con valore equivalente la direttiva europea relativa alle macchine 2006/42/CE, che viene sostituita dal regolamento UE relativo alle macchine. Il settore delle macchine è contemplato dall’ARR. L’ARR prevede agevolazioni per il reciproco accesso al mercato (riconoscimento delle valutazioni di conformità, riconoscimento dei compiti degli operatori economici, inclusione della Svizzera nel sistema di sorveglianza del mercato dell’UE). La revisione dell’OMacch garantisce che il livello di sicurezza delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine in Svizzera sia equivalente a quello dell’UE e crea i presupposti per un aggiornamento dell’ARR. L’equivalenza legislativa assicura inoltre che le imprese esportatrici siano tenute a rispettare i medesimi requisiti per le macchine, i prodotti correlati e le quasi-macchine, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano immessi, messi a disposizione o messi in servizio sul mercato svizzero o dell’UE.

Contenuto del progetto La nuova OMacch disciplina fra l’altro: • l’oggetto, il campo d’applicazione, le definizioni e il diritto applicabile; • le condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine; • la classificazione delle macchine e dei prodotti correlati, la conformità, gli organismi di valutazione della conformità e l’autorità di designazione; • le disposizioni concernenti gli operatori economici; • la definizione delle norme tecniche e il recepimento delle specifiche comuni; nonché 2/14

• la sorveglianza del mercato di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine.

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervento, obiettivi e relazione con il diritto europeo

Il settore delle macchine è contemplato dall’ARR. L’ARR prevede agevolazioni per il reciproco accesso al mercato (riconoscimento delle valutazioni di conformità, riconoscimento dei compiti degli operatori economici, inclusione della Svizzera nel sistema di sorveglianza del mercato dell’UE). La condizione per l’aggiornamento dell’ARR è la trasposizione con valore equivalente, da parte della Svizzera, delle disposizioni del regolamento UE relativo alle macchine nell’OMacch. L’aggiornamento richiede il consenso sia della Svizzera sia dell’UE. L’OMacch stabilisce che, se installate e manutenute in modo corretto e utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, le macchine non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici né l’integrità dei beni né l’ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia. L’OMacch traspone in Svizzera i requisiti della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine [Direttiva UE relativa alle macchine] applicando la tecnica del rimando. La direttiva UE relativa alle macchine sarà sostituita il 20 gennaio 2027 dal regolamento UE relativo alle macchine. L’UE ha scelto la forma del regolamento affinché le prescrizioni vengano applicate direttamente, in modo unitario e senza ulteriore recepimento nella legislazione degli Stati membri dell’UE. La necessità di aggiornare tali prescrizioni scaturisce in particolare dai recenti sviluppi nel campo delle tecnologie digitali. Queste nuove tecnologie hanno modificato le caratteristiche di un gran numero di macchine e creato nuove problematiche per la sicurezza. Il regolamento UE relativo alle macchine è volto a tutelare dai rischi per la sicurezza derivanti dalle nuove tecnologie digitali (p. es. robotica). Il regolamento UE relativo alle macchine si applica sia alle macchine utilizzate dai consumatori sia a quelle industriali. La gamma di prodotti va dalle macchine edili pesanti alle linee di produzione industriali complete e comprende anche dispositivi altamente digitalizzati come robot o stampanti 3D. Le modifiche più importanti fra la direttiva UE relativa alle macchine e il regolamento UE relativo alle macchine riguardano, tra l’altro, le procedure di valutazione della conformità. L’elenco delle macchine o dei prodotti correlati che sottostanno a una valutazione della conformità da parte di un organismo terzo è stato aggiornato: il regolamento UE relativo alle macchine prevede per sei categorie di macchine o prodotti correlati1 l’obbligo di coinvolgere un organismo di valutazione della conformità esterno.

1 Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari; ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; ponti elevatori per veicoli; apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto; componenti di sicurezza dotati di un

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Sono state inoltre aggiunte nuove definizioni, fra cui quelle di modifica sostanziale a una macchina o a un prodotto correlato. Il regolamento UE relativo alle macchine introduce inoltre la possibilità di preparare istruzioni per l’uso in formato digitale. Su richiesta del cliente il fabbricante è tenuto a fornirle in forma cartacea. Anche la dichiarazione di conformità UE può essere redatta in formato digitale. Le quasi-macchine possono essere accompagnate da istruzioni di montaggio digitali e da una dichiarazione di incorporazione digitale. Il nuovo regolamento UE relativo alle macchine sarà applicabile negli Stati membri dell’UE dal 20 gennaio 2027. Determinate disposizioni del regolamento UE relativo alle macchine sono tuttavia già valide. Riguardano in particolare gli organismi di valutazione della conformità. Sono in vigore dal 20 gennaio 2024 e sono state recepite nel diritto svizzero tramite una revisione parziale anticipata dell’OMacch entrata in vigore il 20 gennaio 2024. L’obiettivo della revisione totale è garantire in Svizzera un livello di sicurezza delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine equivalente a quello dell’UE. A tale scopo l’OMacch viene adattata ai nuovi requisiti di sicurezza e di tutela della salute in conformità con il nuovo regolamento UE relativo alle macchine, evitando così una regolamentazione svizzera che vada oltre i requisiti della legislazione UE (cosiddetto swiss finish). In seguito alle ampie modifiche sistematiche contenute nella riveduta OMacch, la revisione viene effettuata sotto forma di revisione totale. L’ARR consente il riconoscimento reciproco dei certificati degli organismi svizzeri di valutazione della conformità e delle attività degli operatori economici, p. es. dell’operatore economico responsabile della conformità del prodotto nell’UE e in Svizzera, e l’inclusione della Svizzera nel sistema di sorveglianza del mercato dell’UE.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario e con le

strategie del Consiglio federale Nel quadro del suo mandato dell’8 marzo 2024 concernente i negoziati con l’UE volti a stabilizzare e sviluppare ulteriormente la via bilaterale, il Consiglio federale ha ribadito la propria volontà di applicare integralmente l’ARR e di aggiornarlo a cadenza regolare. A prescindere dai negoziati, la prevista revisione dell’OMacch persegue proprio questo obiettivo. La revisione garantisce un accesso semplificato al mercato tra la Svizzera e l’UE ed evita barriere commerciali tecniche.

comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza; macchine che integrano sistemi con un comportamento integralmente o parzialmente autoevolutivo che utilizzano approcci di apprendimento automatico che garantiscono funzioni di sicurezza che non sono state immesse in modo indipendente sul mercato, solo per quanto riguarda tali sistemi. .

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2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

Con la revisione totale dell’OMacch, il regolamento UE relativo alle macchine viene trasposto con valore equivalente nell’OMacch applicando la tecnica del rimando. Le disposizioni dell’OMacch rimandano direttamente alle pertinenti disposizioni per la Svizzera del regolamento UE relativo alle macchine. La tecnica del rimando viene già utilizzata in altri settori di prodotti oggetto di ARR e ha dato buoni risultati. Ne sono esempi l’ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza degli ascensori (OAsc; RS 930.112), l’ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione (OSRP; RS 930.113), l’ordinanza del 25 novembre 2015 sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (OSAP; RS 930.114), l’ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza degli apparecchi a gas (OAppG; RS 930.116) e l’ordinanza del 25 ottobre 2017 sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (ODPI; RS 930.115). La revisione consente di raggiungere nel settore delle macchine un livello di protezione equivalente fra l’UE e la Svizzera. Funge inoltre da presupposto per l’aggiornamento dell’allegato 1, capitolo 1 dedicato alle macchine nell’ARR. Il Consiglio federale prevede di far entrare in vigore e rendere applicabile la riveduta OMacch in concomitanza con l’inizio dell’applicabilità del regolamento UE relativo alle macchine il 20 gennaio 2027.

2.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L’OMacch non viene attuata direttamente dalla Confederazione (Segreteria di stato dell’economia SECO). La SECO ha stipulato contratti di prestazioni con tre organi di controllo che eseguono l’ordinanza nel settore delle macchine. I costi degli organi di controllo sono assunti dalla Confederazione (art. 9 e 14 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti [LSPro, RS 930.11] in combinato disposto con l’art. 20 cpv. 2 dell’ordinanza del 19 maggio 2010 sulla sicurezza dei prodotti [OSPro, RS 930.111] e i contratti di prestazioni). La sorveglianza del mercato in materia di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine è disciplinata dagli articoli 19–29 OSPro. La revisione dell’OMacch non ha pertanto un impatto diretto sull’attività di sorveglianza del mercato degli organi di controllo. I nuovi requisiti dell’OMacch riveduta richiedono tuttavia a seconda delle circostanze una formazione adeguata degli specialisti e potrebbero pertanto comportare temporaneamente oneri finanziari e amministrativi (tempo necessario). La possibilità di mettere a disposizione d’ora in poi la documentazione in formato digitale richiede a seconda delle circostanze l’introduzione di nuove procedure (digitali) di sorveglianza del mercato da parte degli organi di controllo per garantire la verificabilità anche di questi documenti. Questo onere supplementare può essere coperto con le attuali risorse finanziarie e di personale.

2.3 Domande sull’attuazione

L’attuazione dell’OMacch è garantita dalla sorveglianza del mercato. La sorveglianza del mercato in materia di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine è tuttavia 6/14

disciplinata dagli articoli 19–29 OSPro. Di conseguenza, la semplificazione dell’esecuzione tramite strumenti elettronici non può essere regolamentata nell’OMacch, bensì nell’OSPro.

3 Commento ai singoli articoli

Ingresso L’ingresso rimanda all’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e all’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione Il capoverso 1 descrive come oggetto dell’OMacch i requisiti di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine nonché la loro immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio e la sorveglianza del mercato. Il capoverso precisa la relazione con il regolamento UE relativo alle macchine. Non contiene un rimando generale, ma indica piuttosto che l’OMacch deve essere interpretata conformemente a tale regolamento. Con il rimando del capoverso 2 al regolamento UE relativo alle macchine si definisce il campo d’applicazione dell’OMacch affinché corrisponda a quello del regolamento UE.

Art. 2 Definizioni L’articolo 2 rimanda alle definizioni del regolamento UE relativo alle macchine. Fa presente che alcune definizioni dell’OMacch di cui all’allegato 1 sono diverse da quelle utilizzate nell’UE. Una tabella nell’allegato dell’OMacch spiega le definizioni svizzere corrispondenti.

Art. 3 Diritto applicabile Nell’allegato 2 è riportata una tabella di corrispondenza con le relative normative UE e svizzere. L’applicabilità della tabella è disciplinata all’articolo 3. L’articolo 5 capoverso 3 OMacch rimanda all’articolo 20 paragrafo 9 del regolamento UE relativo alle macchine. In questo articolo si rimanda inoltre al regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione [«regolamento sulla cibersicurezza»]. Le macchine e i prodotti correlati certificati nell’ambito di uno schema di certificazione della cibersicurezza approvato in base al regolamento sulla cibersicurezza o per i quali è stata rilasciata una dichiarazione di conformità si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute riportati ai punti 1.1.9 e 1.2.1 dell’allegato III del regolamento UE relativo alle macchine. Questi requisiti vengono recepiti in Svizzera nel quadro della revisione dell’OMacch. Riguardano la protezione contro la corruzione e la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di controllo. La presunzione di conformità si applica nella misura in cui questi requisiti sono contemplati dal certificato di cibersicurezza, dal certificato di conformità o dalla

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dichiarazione di conformità o da parti di essi. In Svizzera non esistono certificati di cibersicurezza, ma la presunzione di conformità deve valere anche nel nostro Paese in virtù dell’OMacch.

Art. 4 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio Il campo d’applicazione della LSPro viene definito nel capoverso 1 lettera a, che recepisce il principio generale relativo all’immissione sul mercato di prodotti dell’articolo 3 capoverso 1 LSPro. I beni giuridici da proteggere secondo l’articolo 3 capoverso 1 LSPro sono gli utenti dei prodotti e terzi. Nell’OMacch i beni giuridici includono oltre agli esseri umani anche gli animali domestici, gli oggetti e l’ambiente nella misura in cui il regolamento UE relativo alle macchine contempli prescrizioni specifiche in materia ambientale. Contrariamente al regolamento UE relativo alle macchine, nell’OMacch non si parla di «persone», ma di «esseri umani». Sia l’UE sia la Svizzera attribuiscono tuttavia a questo termine il medesimo significato, escludendo così che si tratti di persone giuridiche. Al capoverso 1 lettera b si rimanda – in materia di requisiti per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine,– agli articoli 6 paragrafo 1, 7 paragrafo 1, 8 e 25 paragrafi da 1 a 4 e agli allegati da I a XI del regolamento UE relativo alle macchine. La Commissione europea ha la possibilità di modificare gli allegati I (elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati) e II (elenco indicativo dei componenti di sicurezza) del regolamento UE relativo alle macchine mediante atti normativi d’esecuzione. In caso di modifica dei relativi allegati si applica l’articolo 11 (Modifiche al regolamento UE relativo alle macchine) dell’OMacch. Le rispettive disposizioni dell’ordinanza del 25 novembre 2015 sugli impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2) e dell’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) del 26 maggio 2016 sugli impianti di telecomunicazione (OOIT; RS 784.101.21) si applicano alle macchine provviste di parti a radiofrequenza. Questi impianti devono soddisfare fra l’altro i requisiti sulla cibersicurezza (cfr. in particolare l’art. 7 cpv. 3 lett. d OIT i. c. d. con l’allegato 1 OOIT). Le disposizioni corrispondenti a livello europeo sono contenute nel regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva. Il controllo di questi impianti è riservato all’UFCOM.

Art. 5 Procedura di valutazione della conformità e marcatura CE per macchine e prodotti correlati Per classificare una macchina o un prodotto correlato si rimanda ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I, parte A e parte B, del regolamento UE relativo alle macchine. Le macchine o i prodotti correlati che rientrano in una categoria di macchine e prodotti correlati di cui all’allegato I, parte A, del regolamento UE relativo alle macchine devono essere sottoposti a una valutazione di conformità da parte di un organismo esterno dedicato. Se la macchina o il prodotto correlato rientra in una categoria dell’allegato I, parte B, del regolamento UE relativo alle macchine, un organismo di valutazione della conformità va coinvolto unicamente se la macchina o il prodotto corrispondente non è stato fabbricato in base a norme armonizzate o specifiche comuni. Per le macchine o i prodotti correlati che non rientrano nelle categorie di macchine o prodotti correlati di cui 8/14

all’allegato I, parte A o parte B, non è necessario ricorrere a un organismo di valutazione della conformità. La precedente direttiva UE relativa alle macchine effettuava una distinzione solo tra le categorie di macchine che richiedevano il coinvolgimento di un organismo di valutazione della conformità, qualora non fosse stata applicata una norma armonizzata, e le macchine non contemplate dal relativo allegato. La Commissione europea ha ora la possibilità di modificare l’allegato I del regolamento UE relativo alle macchine mediante atti normativi d’esecuzione. In caso di modifica del rispettivo allegato si applica l’articolo 11 OMacch (Modifiche al regolamento UE relativo alle macchine). Per la valutazione della conformità delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi- macchine, il capoverso 3 rimanda alle pertinenti disposizioni del regolamento UE relativo alle macchine. Il capoverso 4 definisce la riserva relativa alla marcatura CE. La marcatura CE è un contrassegno UE con il quale il fabbricante dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto soddisfa tutti i requisiti legali pertinenti dell’UE atti a garantire la tutela della salute, la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Nel diritto svizzero questo contrassegno non può pertanto essere richiesto. La Svizzera, comunque, ammette la marcatura CE se apposta in maniera conforme al diritto UE. L’articolo 24 del regolamento UE relativo alle macchine contiene norme e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e di altre indicazioni (p. es. numero di identificazione dell’organismo notificato). In virtù della riserva riguardante la marcatura CE, l’articolo 24 paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento UE relativo alle macchine non è applicabile. Tramite un rimando, tuttavia, l’articolo 24 paragrafi 3 e 4 viene nuovamente dichiarato applicabile.

Art. 6 Requisiti degli organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione I requisiti degli organismi di valutazione della conformità vengono definiti al capoverso 1. Il capoverso 2 rimanda agli articoli dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della conformità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione, OAccD; RS 946.512). Questa ordinanza disciplina la procedura di designazione e il controllo, la sospensione e la revoca della designazione e regolamenta il rilascio di certificati di conformità e la loro sospensione e revoca.

Art. 7 Obblighi degli operatori economici Questo articolo disciplina in dettaglio gli obblighi dei singoli operatori economici. In proposito rimanda agli articoli corrispondenti del regolamento UE relativo alle macchine, che definiscono gli obblighi di fabbricanti, mandatari, importatori e distributori (p. es. l’obbligo di sistemazione della documentazione tecnica). Definisce inoltre i casi in cui un importatore o un distributore deve adempiere agli obblighi del fabbricante e in cui una persona fisica o giuridica è tenuta a soddisfare gli obblighi del fabbricante a seguito di una modifica essenziale della macchina o del prodotto correlato e stabilisce gli obblighi in relazione all’identificazione degli operatori economici.

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Art. 8 Definizione delle norme tecniche e recepimento delle specifiche comuni Questo articolo rimanda all’articolo 6 LSPro. Le norme tecniche sono regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio o all’etichettatura dei prodotti o all’esame o alla valutazione della conformità. Le specifiche comuni sono decreti di esecuzione emanati dalla Commissione europea in assenza di rimandi pertinenti a norme armonizzate. Se, per determinati aspetti di un suo prodotto, applica una norma tecnica o una specifica comune secondo l’articolo 6 LSPro, il fabbricante ha unicamente l’obbligo di dimostrare l’applicazione di questa norma o della specifica comune. In questo caso, la presunzione di conformità del prodotto si riferisce all’ambito coperto dalla norma o dalla specifica comune. Ne consegue che, nel quadro di un controllo, l’autorità di sorveglianza del mercato deve fornire la prova del contrario. L’articolo 8 stabilisce esplicitamente la competenza della SECO per la pubblicazione delle rispettive norme.

Art. 9 Sorveglianza del mercato Gli articoli 43 segg. del regolamento UE relativo alle macchine definiscono i criteri per la sorveglianza del mercato delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi- macchine da parte degli Stati membri dell’UE. La Svizzera dispone, in virtù degli articoli 19−29 LSPro, di un sistema di sorveglianza del mercato equivalente a quello dell’UE.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo L’OMacch del 2 aprile 2008 è abrogata.

Art. 11 Modifiche al regolamento UE relativo alle macchine Nel nuovo regolamento UE relativo alle macchine, la Commissione europea ottiene la competenza di modificare, mediante atti normativi delegati, l’allegato I (elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati) e l’allegato II (elenco indicativo dei componenti di sicurezza). I rimandi al regolamento UE relativo alle macchine sono sempre di natura statica. Ciò significa che si rimanda a una determinata versione del regolamento UE relativo alle macchine (riportata nella nota a piè di pagina all’art. 1 cpv. 1 OMacch). Se un articolo o un allegato del regolamento UE relativo alle macchine a cui rimanda l’OMacch viene modificato, la modifica non si applica automaticamente in Svizzera. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha tuttavia la competenza di adeguare il rimando alla rispettiva versione del regolamento UE relativo alle macchine nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1 OMacch e di dichiarare di conseguenza applicabile anche in Svizzera la versione modificata.

Art. 12 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie di cui all’articolo 52 del regolamento UE relativo alle macchine vengono recepite. Conformemente al capoverso 1, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di prodotti conformi alla normativa vigente e immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027 non vengono ostacolate.

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I certificati di esame e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità al diritto sinora in vigore rimangono validi, in base al capoverso 2, fino alla loro scadenza.

Art. 13 Entrata in vigore LOMacch riveduta entra in vigore il 20 gennaio 2027, in concomitanza con l’inizio dell’applicabilità del regolamento UE relativo alle macchine negli Stati membri dell’Unione.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Come già illustrato al punto 2.2, si prevedono per la Confederazione alcuni costi e oneri supplementari in relazione, per esempio, alla formazione di personale specializzato presso gli organi di controllo e all’eventuale introduzione di una nuova procedura digitale di sorveglianza del mercato. Questi oneri di adeguamento possono essere coperti con le attuali risorse finanziarie e di personale.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La revisione totale dell’OMacch non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni. L’esecuzione dell’OMacch non rientra nelle competenze di Cantoni e Comuni.

4.3 Ripercussioni per l’economia

Nel settore delle macchine l’UE è il partner commerciale più importante dell’industria svizzera. Nel 2024 il volume delle esportazioni svizzere verso l’UE ammontava a circa 10,4 miliardi di franchi (circa il 50 % delle esportazioni totali di macchine dalla Svizzera)2. In virtù dell’ARR, le certificazioni degli organismi svizzeri di valutazione della conformità sono riconosciute nell’UE, pertanto le imprese esportatrici devono ottenere una sola certificazione, valida sia in Svizzera che nell’UE, invece di due. Inoltre, i compiti assegnati agli operatori economici dalla legislazione UE possono essere svolti da operatori economici domiciliati in Svizzera. I fabbricanti svizzeri non sono tenuti a stipulare un accordo con un operatore economico nell’UE e a contrassegnare i propri prodotti con i suoi dati di contatto per poterli commercializzare nell’Unione europea. Ciò consente loro di realizzare risparmi sostanziali e ne rafforza la competitività nell’area UE. Dato che, qualora l’ARR non venisse aggiornato, le imprese esportatrici sarebbero comunque tenute a soddisfare gli obblighi dell’UE in materia di esportazione, molte di esse dovrebbero sostenere i costi della revisione dell’OMacch menzionati qui di seguito

2 Secondo Swiss-Impex (Swiss-Impex: pagina iniziale)

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anche in caso di rinuncia alla revisione (oltre a far fronte alle ripercussioni negative legate al mancato aggiornamento dell’AAR). I potenziali costi per le imprese sono generati soprattutto dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute nuovi o modificati, dal rispetto dei nuovi componenti di sicurezza e dagli adeguamenti delle procedure di valutazione della conformità, in particolare l’obbligo di coinvolgere un organismo di valutazione della conformità esterno per sei categorie di macchine o prodotti correlati. Nelle sei categorie di prodotto per le quali è ora necessario rivolgersi a un organismo di valutazione della conformità esterno, i costi previsti per determinati tipi di macchine variano da 5300 a 50 000 franchi per impresa. Vanno inoltre preventivati costi per l’adeguamento e il rispetto dei nuovi requisiti (p. es. a causa di modifiche nella costruzione delle macchine, aggiornamento dei processi interni e dei documenti o adeguamento della valutazione dei rischi delle macchine). A tutto ciò si aggiungono le spese necessarie a organizzare corsi di formazione del personale. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dal diritto attualmente vigente e dal nuovo regolamento UE non subiscono modifiche sostanziali. Sebbene le categorie di macchine soggette a valutazione della conformità siano state ridefinite, la percentuale di macchine e componenti di macchine soggetti a valutazione della conformità da parte di un organismo dedicato non è aumentata in modo significativo e i moduli per la valutazione della conformità rimangono sostanzialmente invariati. Sono inoltre stati specificati i ruoli degli operatori economici. Il regolamento UE richiede in particolare la presenza di un operatore economico nell’UE (importatore o mandatario) se il produttore non ha sede nell’UE nonché l’indicazione sul prodotto dei dati di contatto di tale operatore. In generale il miglioramento dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute genera risparmi, in quanto riduce il numero di infortuni e assenze dei lavoratori e, di conseguenza, le perdite di produttività. In virtù dell’OMacch riveduta, i fabbricanti hanno la possibilità di fornire in formato digitale la documentazione relativa a una macchina, a un prodotto correlato o a una quasi-macchina. L’impresa che opta per questa soluzione deve sostenere una spesa una tantum di circa 3900 franchi per l’acquisto e la configurazione di un server e l’adattamento dei file. Oltre alla fase di introduzione deve gestire la banca dati, garantire la capacità dei server e assicurare il mantenimento dei link e l’aggiornamento delle informazioni. Il costo previsto è di circa 6500 franchi per impresa all’anno. La digitalizzazione dei documenti consente nel contempo di risparmiare sui costi di stampa, che a lungo termine superano i costi di implementazione e gestione della banca dati. Si prevedono risparmi da 96 000 a 401 700 franchi per impresa e anno. I costi diretti quantificabili una tantum ammontano secondo le stime a circa 5 928 000 franchi, quelli diretti quantificabili ricorrenti a circa 9 880 000 franchi all’anno. Si tratta dei costi medi stimati per l’industria meccanica in Svizzera. Occorre tenere presente che non tutti i possibili costi possono essere stimati. I costi aggiuntivi riguardano prevalentemente imprese che producono unicamente per la Svizzera. Le imprese che esportano nell’UE devono infatti adempiere in ogni caso ai requisiti del regolamento UE relativo alle macchine e assumere i relativi costi, che pertanto interverrebbero comunque. Le nuove prescrizioni si applicano a imprese di qualsiasi dimensione, anche alle PMI. L’assenza di deroghe alle disposizioni UE consente addirittura di poter risparmiare. Le imprese che esportano nell’UE non devono rispettare requisiti e disposizioni di diverso tenore a seconda che esportino una

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macchina nell’UE oppure la immettano sul mercato, la mettano a disposizione o la mettano in servizio solo in Svizzera. Il regolamento UE relativo alle macchine si rivolge agli operatori economici (produttori, mandatari, importatori e distributori) e non fa quindi distinzione tra imprese di grandi dimensioni e PMI. Il recepimento in Svizzera con valore equivalente del regolamento UE relativo alle macchine nell’OMacch tramite la tecnica del rimando non consente né agevolazioni per le PMI né sgravi per le aziende in altri ambiti della sicurezza dei prodotti.

4.4 Ripercussioni per la società

La revisione dell’OMacch comporta una riduzione degli infortuni che coinvolgono gli utenti, perché migliora la sicurezza delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi- macchine. Meno infortuni significa anche riduzione dei costi per la salute. In particolare, l’obbligo di rivolgersi a un organismo di valutazione della conformità esterno per sei categorie di macchine o prodotti correlati contribuisce a migliorare la loro sicurezza. La possibilità di predisporre documenti digitali, come le istruzioni per l’uso, ne migliora la disponibilità per gli utenti. I documenti digitali, inoltre, sono più facili da archiviare e da ritrovare.

4.5 Ripercussioni per l’ambiente

L’opzione della documentazione digitale comporta un minor consumo di carta e una conseguente riduzione dell’impronta di CO2 con conseguente impatto positivo sull’ambiente.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e legalità

L’OMacch si basa, tra l’altro, sull’articolo 4 LSPro, che autorizza il Consiglio federale a stabilire i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per l’immissione sul mercato di prodotti a fini commerciali o professionali. Nel settore delle macchine questo obiettivo viene raggiunto tramite la revisione dell’OMacch. La LSPro si basa a sua volta sui seguenti articoli della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101): • articolo 95 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata; • articolo 97 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare provvedimenti a tutela dei consumatori; • articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori e delle lavoratrici e • articolo 118 Cost., che autorizza fra l’altro la Confederazione a emanare prescrizioni sull’impiego di oggetti che possono mettere in pericolo la salute.

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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La revisione è in linea con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare nei confronti dell’UE. L’ARR si basa sull’equivalenza delle prescrizioni di legge della Svizzera e dell’UE. In ogni revisione sostanziale delle prescrizioni giuridiche di carattere tecnico in un settore contemplato dall’accordo, l’ARR deve essere aggiornato per garantire all’industria svizzera di accedere più facilmente al mercato interno dell’UE. Una legislazione equivalente – che rappresenta l’obiettivo della presente revisione – costituisce pertanto un presupposto per l’aggiornamento dell’ARR. Il capitolo sulle macchine nell’ARR dovrebbe essere aggiornato entro il 20 gennaio 2027, data dell’entrata in vigore del regolamento UE relativo alle macchine nell’Unione europea. La Svizzera e l’UE lavorano nel quadro della dichiarazione sottoscritta congiuntamente nel giugno 2025 per assicurare l’attuazione ottimale degli accordi esistenti, in particolare dell’ARR, sino all’entrata in vigore del pacchetto Svizzera-UE. Il DEFR esaminerà, insieme con le cerchie interessate, le conseguenze di un mancato aggiornamento dell’accordo entro il termine menzionato e le possibilità di porvi rimedio.

5.3 Assoggettamento al freno all’indebitamento

Il progetto non prevede nuove disposizioni in materia di sussidi, nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno all’indebitamento conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost..

5.4 Delega delle competenze legislative

In virtù dell’articolo 8 OMacch la competenza di designare norme tecniche spetta alla SECO. La SECO ha inoltre la facoltà di dichiarare vincolanti atti normativi dell’UE che stabiliscono specifiche comuni secondo l’articolo 20 paragrafo 3 del regolamento UE relativo alle macchine. L’autorizzazione a designare norme tecniche è già contenuta nell’attuale OMacch. La nuova possibilità della Commissione europea di emanare specifiche comuni giustifica il fatto che anche queste vengano emanate dal Consiglio federale sulla base dell’articolo 6 LPSro. La Commissione europea ha la competenza di modificare (mediante atti normativi delegati) l’allegato I del regolamento UE relativo alle macchine (elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati) e l’allegato II del regolamento UE relativo alle macchine (elenco indicativo dei componenti di sicurezza). Poiché l’OMacch rimanda ai due allegati, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha ottenuto la competenza, come nella ODPI e nella OAppG, di dichiarare la modifica applicabile in Svizzera rettificando la data/il rimando riportato nella nota a piè di pagina all’articolo 1 capoverso 1 OMacch.

5.5 Protezione dei dati

Nel quadro della sorveglianza del mercato delle macchine vengono elaborati dati di persone giuridiche. Essendo tale sorveglianza disciplinata dagli articoli 19−29 LSPro, la revisione dell’OMacch non ha ripercussioni sulla protezione dei dati.

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