Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell’ambiente UFAM
Berna, 25 giugno 2025
Rapporto esplicativo concernente la revisione totale dell’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB, RS 814.621)
Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera 2026
BAFU-D-63FE3401/1610
Sintesi
Situazione iniziale Gli imballaggi svolgono importanti funzioni, ad esempio proteggendo un prodotto, semplificando la movimentazione e la logistica e mettendo a disposizione una superficie per le necessarie informazioni. Contemporaneamente, però, gli imballaggi hanno anche un impatto ambientale significativo lungo l’intera catena del valore. L’aumento costante dei materiali di imballaggio impiegati ha notevolmente incrementato il carico ambientale negli ultimi decenni.
La richiesta di ridurre l’inquinamento provocato dagli imballaggi si è sempre più imposta nella società, nei media e nella popolazione svizzera, così come nella politica internazionale.
Con la revisione della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01) nel 2024, il Parlamento – nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera» – ha promosso il rafforzamento dell’economia circolare e la promozione dell’uso rispettoso delle risorse. Ad oggi, fatta eccezione per l’ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande (OIB; RS 814.621), non esiste un atto normativo che affronti l’impatto ambientale degli imballaggi lungo la catena del valore. Tuttavia, gli imballaggi per bevande rappresentano solo il 25 per cento circa degli imballaggi impiegati in Svizzera. Per quanto riguarda la totalità dei materiali di imballaggio, esiste un potenziale significativo per l’economia circolare e la conservazione delle risorse.
Inoltre, la mozione Dobler 20.3695 «Promozione dell’economia circolare. La Svizzera deve riciclare più plastica», trasmessa dal Parlamento, esige un maggiore riciclaggio delle materie plastiche. A differenza di altri materiali di imballaggio (p. es. vetro, carta, cartone o alluminio), gli imballaggi in plastica non vengono ancora raccolti separatamente e riciclati in tutta la Svizzera.
Contenuto del progetto Con la presente revisione totale dell’OIB, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) propone di sfruttare meglio il potenziale esistente, adempiere quanto richiesto sul piano politico e affrontare ulteriori sfide nel settore dell’industria degli imballaggi. Allo stesso tempo, il settore economico deve poter disporre del più ampio margine di manovra possibile in fase di attuazione. A tal fine, le disposizioni esistenti, ben funzionanti e ampiamente accettate, devono essere ampliate per essere applicabili anche ad altri materiali di imballaggio, trasformando l’attuale OIB in un’ordinanza sugli imballaggi di più ampio respiro. Concretamente, devono essere emanate le seguenti nuove disposizioni: 1. requisiti generali per orientare la fabbricazione di materiali di imballaggio, così da tenere conto dell’uso rispettoso delle risorse e della riciclabilità fin da quella fase;
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2. requisiti in materia di ripresa e riciclaggio degli imballaggi in plastica non riutilizzabili e dei cartoni per bevande, in modo che questi imballaggi siano raccolti e riciclati in tutta la Svizzera (attuazione della mozione Dobler 20.3965);
3. possibilità di deroga all’obbligo del deposito per gli imballaggi per bevande
riutilizzabili, al fine di semplificare l’uso di imballaggi riutilizzabili nella pratica; 4. estensione della tassa di smaltimento anticipata (TSA) agli imballaggi in vetro per prodotti alimentari e cosmetici, al fine di strutturare il finanziamento dello smaltimento del vetro più in linea con il principio di causalità e consolidarlo; 5. ampliamento degli obblighi di informare al momento dell’immissione sul mercato e del riciclaggio degli imballaggi, al fine di aumentare la trasparenza nei flussi di materiali di imballaggio e semplificare così l’esecuzione della legislazione sui rifiuti. L’efficienza e l’efficacia delle disposizioni proposte sono state valutate con il metodo della valutazione economica delle misure ambientali (VOBU), realizzando varie interviste e due laboratori con rappresentanti dell’intera catena del valore del settore degli imballaggi. I risultati della valutazione sono confluiti nell’ulteriore elaborazione delle disposizioni e dimostrano che la presente revisione totale dell’OIB è efficiente ed efficace. Con un minimo onere per l’economia nazionale è possibile generare vantaggi ecologici significativi.
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Indice
1 Introduzione ........................................................................................................5 1.1 Situazione iniziale – Il mercato degli imballaggi in Svizzera ......................5 1.2 Motivi della revisione totale dell’OIB ..........................................................8 1.3 Obiettivi della revisione totale dell’OIB.....................................................11 1.4 Basi legali.................................................................................................12 1.5 Lavori preliminari in relazione al progetto ................................................13 2 Punti essenziali del progetto ...........................................................................13 2.1 Panoramica delle misure .........................................................................14 2.2 Struttura del progetto ...............................................................................15 3 Rapporto con il diritto internazionale .............................................................17 4 Commento alle singole disposizioni...............................................................20 4.1 Sezione 1: Disposizioni generali ..............................................................20 4.2 Sezione 2: Cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili 24 4.3 Sezione 3: Tassa di smaltimento anticipata per imballaggi in vetro ........28 4.4 Sezione 4: Imballaggi per bevande..........................................................29 4.5 Sezione 5: Obblighi di informare ..............................................................31 4.6 Sezione 6: Disposizioni finali ...................................................................33 5 Modifica di altri atti normativi..........................................................................35 6 Ripercussioni ....................................................................................................35 6.1 Ripercussioni sull’ambiente .....................................................................36 6.2 Ripercussioni per l’economia ...................................................................36 6.3 Ripercussioni sulla società e le economie domestiche ............................41 6.4 Ripercussioni per la Confederazione .......................................................41 6.5 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni ....................................................41 6.6 Conclusioni ..............................................................................................42 Allegato – Panoramica dei dati utilizzati .............................................................43
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1 Introduzione
Gli imballaggi svolgono importanti funzioni: oltre a proteggere i prodotti, semplificano la movimentazione, lo stoccaggio e la logistica, come pure mettono a disposizione una superficie per le necessarie informazioni. Tali funzioni sono rilevanti non solo da un punto di vista sociale, ma anche economico ed ecologico, poiché, ad esempio, possono prevenire il danneggiamento di un prodotto, prolungare la durata di conservazione degli alimenti o rendere più efficienti alcuni processi logistici. Contemporaneamente, però, gli imballaggi hanno anche un impatto ambientale significativo lungo l’intera catena del valore, dall’estrazione delle materie prime alla produzione, al trasporto fino allo smaltimento. L’aumento costante dei materiali di imballaggio impiegati ha notevolmente incrementato il carico ambientale negli ultimi decenni, determinando un’importanza crescente nella società, nei media e nella politica verso la richiesta di imballaggi sostenibili. In particolare, la mozione Dobler 20.3695 «Promozione dell’economia circolare. La Svizzera deve riciclare più plastica» esige un maggiore riciclaggio delle materie plastiche. Anche la revisione della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01; in vigore dal 1° gennaio 2025), mette l’accento sull’uso rispettoso delle risorse e sull’economia circolare. La presente revisione totale dell’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB, RS 814.621) mira a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi. Contemporaneamente, attraverso la formulazione di condizioni quadro, il progetto lascia al settore economico un margine di manovra sufficiente per organizzarsi in modo autonomo e lasciare che il mercato faccia la sua parte. Rinunciando a regolamentazioni dettagliate, garantisce che gli obiettivi ecologici non siano in conflitto con le importanti funzioni degli imballaggi. Per ridurre l’impatto ambientale in modo efficace ed efficiente, è necessario prendere in considerazione l’intera catena del valore e tutti gli imballaggi. Il campo di applicazione dell’ordinanza viene ora esteso a tutti i tipi e i materiali di imballaggio. L’ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB) del 2000 viene sostituita con l’ordinanza sugli imballaggi (OI).
1.1 Situazione iniziale – Il mercato degli imballaggi in Svizzera
La LPAmb fissa i criteri della gerarchia dei rifiuti. In Svizzera la politica dei rifiuti attribuisce una priorità elevata alla prevenzione e al riciclaggio, che si riflette nelle varie ordinanze, tra cui l’OIB del 5 luglio 2000. Ciò nonostante, nel confronto internazionale, la Svizzera figura tra i Paesi con la più alta produzione di rifiuti pro capite, di cui i materiali di imballaggio rappresentano una parte importante. Ne consegue che questi materiali presentano un notevole potenziale in termini di prevenzione dei rifiuti e riciclaggio. Nel 2022 sono stati immessi sul mercato svizzero ben 1,5 milioni di tonnellate di materiali di imballaggio. Di questi, con circa 800 000 t, gli imballaggi in carta/cartone rappresentano la quota più alta, seguiti dagli imballaggi in vetro (380 000 t) e in plastica (350 000 t). Le tonnellate residue si suddividono in particolare tra imballaggi in alluminio
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e lamiera stagnata e cartoni per bevande. In confronto, gli imballaggi in legno (esclusi i pallet) o i tessili hanno un ruolo secondario1. Dopo l’uso, gli imballaggi vengono sottoposti a valorizzazione energetica, di norma in un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU), oppure raccolti separatamente e destinati alla valorizzazione materiale (riciclaggio). Gli imballaggi per bevande in vetro, carta, cartone, metallo e polietilene tereftalato (PET) vengono raccolti separatamente in modo coordinato sull’intero territorio della Svizzera, con successivo riciclaggio. Le relative basi legali sono sancite in due ordinanze. • L’ordinanza del 4 dicembre 2015 sui rifiuti (OPSR, RS 814.600) stabilisce che i Cantoni provvedano affinché le frazioni riciclabili contenute nei rifiuti urbani, come vetro, carta, cartone, metallo, rifiuti vegetali e tessili, siano per quanto possibile raccolte separatamente e riciclate. Sono considerati rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche, dai cestini pubblici nonché dalle imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno, se la loro composizione è analoga a quella dei rifiuti urbani. L’OPSR stabilisce inoltre che i rifiuti non urbani (i cosiddetti «altri rifiuti»), cioè i rifiuti specifici di un’impresa nonché quelli provenienti da imprese con 250 o più posti di lavoro a tempo pieno, devono essere smaltiti autonomamente. Ove possibile e opportuno, queste imprese devono raccogliere i propri rifiuti comparabili ai rifiuti urbani in modo separato e riciclarli. • L’OIB disciplina in particolare la ripresa e il finanziamento degli imballaggi per bevande in vetro, PET e metallo, per i quali fissa una quota di riciclaggio pari ad almeno il 75 per cento. Le possibilità di riciclaggio per materiali di imballaggio quali vetro, carta, cartone e metallo nate a partire da queste due ordinanze sull’intero territorio svizzero offrono vantaggi ecologici rispetto alla valorizzazione energetica. Da un lato la valorizzazione materiale richiede meno energia di quella necessaria per estrarre nuovi materiali, dall’altro, con i materiali riciclati ottenuti si possono fabbricare nuovi prodotti, risparmiando così risorse primarie e rafforzando l’economia circolare. In un Paese povero di risorse come la Svizzera, ciò significa conservare materiali preziosi sul territorio e metterli a disposizione delle imprese. Esiste inoltre un grosso potenziale per l’economia circolare degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande, non ancora raccolti e riciclati in tutta la Svizzera, fatta eccezione per gli imballaggi per bevande in PET regolamentati, sebbene si prestino al riciclaggio per la loro qualità elevata e generino volumi elevati di rifiuti ogni anno (oltre 300 000 t di imballaggi in plastica e circa 20 000 t di cartoni per bevande2). È vero che da alcuni anni esistono sistemi di ripresa per gli imballaggi in plastica organizzati dal settore privato (v. riquadro 1), ma le quantità raccolte separatamente e riciclate continuano a essere minime, sia per gli imballaggi provenienti dalle economie domestiche sia per quelli provenienti dal commercio e dall’industria. Soprattutto a causa di questa scarsa raccolta differenziata, la Svizzera non ha ancora investito in un
1 Wiprächtiger Maja, Rolli Christian e Melanie Haupt (2024). Gewerbe- und Industrieverpackungen in der Schweiz. Realcycle GmbH, Zurigo. 2 Wiprächtiger Maja, Rolli Christian e Melanie Haupt (2024). Gewerbe- und Industrieverpackungen in der Schweiz. Realcycle GmbH, Zurigo.
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impianto di separazione delle plastiche miste raccolte (compresi i cartoni per bevande), per cui questi rifiuti devono essere selezionati nei Paesi limitrofi. A eccezione degli imballaggi per bevande regolamentati nell’OIB, l’impatto ambientale dei materiali di imballaggio non viene affrontato da nessuna regolamentazione nazionale in modo esaustivo e lungo l’intera catena del valore, nonostante l’importanza dei materiali di imballaggio e i loro potenziali di ottimizzazione nella conservazione delle risorse e nell’economia circolare.
Riquadro 1 – Sistemi di ripresa degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande nel settore privato Raccolta differenziata di bottiglie in plastica nel commercio al dettaglio Da qualche anno i clienti possono restituire gratuitamente le bottiglie in plastica (soprattutto quelle in polietilene/PE e polipropilene/PP) presso alcuni commercianti al dettaglio. Grazie alla sua composizione relativamente omogenea, è una raccolta differenziata che si presta bene al riciclaggio. Raccolte differenziate di imballaggi misti in plastica e cartoni per bevande provenienti da economie domestiche Da qualche anno alcune imprese di smaltimento offrono a pagamento sacchi per la raccolta di imballaggi misti in plastica e cartoni per bevande provenienti dalle economie domestiche. I clienti possono acquistare i sacchi in diversi luoghi (commercio al dettaglio, imprese di smaltimento ecc.). In genere i sacchi pieni vengono riportati a un centro di smaltimento comunale o a un punto vendita al dettaglio. Di seguito vengono brevemente descritti i due sistemi principali esistenti in Svizzera. Entrambi i sistemi e i rispettivi membri devono attualmente ottenere una concessione dalle autorità competenti (Cantone o Comune), poiché le frazioni raccolte fanno parte del monopolio dei rifiuti urbani, il cui smaltimento è di competenza dei Cantoni o dei Comuni. RecyPac – organizzazione settoriale per la ripresa e il riciclaggio di imballaggi in plastica e cartoni per bevande provenienti da economie domestiche3 RecyPac è un’associazione non-profit fondata nel 2023. Tra i soci figurano principalmente produttori di imballaggi e prodotti (p. es. Semadeni Industry Group, Bachmann Group, Emmi, Henkel, Nestlé, Coca-Cola, Unilever ecc.) e commercianti al dettaglio (Migros, Coop, Denner, Lidl, Volg ecc.), ossia i distributori di imballaggi. Fanno parte dell’associazione anche un’impresa di smaltimento (Transcycle) e un’organizzazione intercomunale (Associazione svizzera Infrastrutture comunali, ASIC). RecyPac è diventata operativa nell’ottobre 2024. Il suo obiettivo consiste nell’istituire un sistema armonizzato di ripresa e riciclaggio di imballaggi in plastica e cartoni per bevande sull’intero territorio svizzero. VSPR – Associazione svizzera dei riciclatori di plastica4 L’Associazione svizzera dei riciclatori di plastica coordina e certifica diversi sistemi di raccolta pubblici e privati esistenti per imballaggi in plastica e cartoni per bevande provenienti dalle economie domestiche, nonché per altre materie plastiche (polistirolo espanso, pellicole per insilati provenienti dall’agricoltura ecc.). Tra i suoi soci figurano imprese di smaltimento quali Innorecycling, Kunststoffsammelsack Schweiz, Cand-Landi e Resilux, nonché consorzi per la gestione dei rifiuti (p. es.
3 RecyPac – Riciclaggio di imballaggi in plastica e cartoni per bevande
4 Riciclaggio della plastica Svizzera | VSPR (plasticrecycler.ch/it)
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REAL o A-Region), ma anche produttori di imballaggi (p. es. Greiner Packaging) e commercianti al dettaglio (p. es. Migros). La VSPR mira a garantire il maggiore riciclaggio possibile di materie plastiche in Svizzera. Cooperazione prevista tra RecyPac e VSPR I due sistemi sono impegnati nel riciclaggio di alta qualità degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande, in particolare quelli provenienti da economie domestiche, e si sono posti obiettivi simili. RecyPac intende raggiungere una quota di riciclaggio del 55 per cento per gli imballaggi in plastica e del 70 per cento per i cartoni per bevande entro il 2030. La VSPR richiede alle imprese certificate di adottare misure volte a raggiungere nel lungo termine una quota di recupero effettiva del 70 per cento (per le definizioni di quota di riciclaggio e di quota di recupero effettiva v. riquadro 3). Per promuovere un’offerta adeguata alla clientela e raggiungere gli obiettivi, gli accordi devono garantire che i sacchi per la raccolta di entrambi i sistemi possano essere consegnati presso tutti i punti di raccolta, in modo tale che i clienti possano disporre di un maggior numero di punti di restituzione. Entrambi i sistemi, inoltre, intendono riconoscere i rispettivi meccanismi di monitoraggio, ossia i requisiti per il controllo e il reporting dei flussi di materiale.
1.2 Motivi della revisione totale dell’OIB
Da un lato la revisione serve ad attuare le nuove modifiche della LPAmb in seguito all’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera»5 nonché a ulteriori interventi politici delle Camere federali (v. spiegazioni in basso). Dall’altro lato è conforme ai necessari adeguamenti allo stato della tecnica da un punto di vista ecologico ed economico, come pure alle mutate circostanze del mercato degli imballaggi, anche in relazione alle normative internazionali.
Cambiamenti nel mercato degli imballaggi e potenziali per l’economia circolare L’ultima revisione dell’OIB risale all’anno 2000. Il mercato degli imballaggi si è fortemente sviluppato negli ultimi 25 anni e la quantità dei relativi materiali impiegati è aumentata a ritmo costante. In assenza di nuove disposizioni, è lecito supporre che tale aumento sia destinato a continuare: né il progresso tecnico né l’influenza delle normative UE possono compensare l’aumento dovuto alla crescita economica e della popolazione. Di conseguenza, nel 2030 i materiali di imballaggio immessi sul mercato in Svizzera comporterebbero un carico ambientale pari a circa 2,5 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (CO2eq)6. Contemporaneamente, le moderne tecnologie offrono nuove possibilità di fabbricare imballaggi nonché di smaltirli rispettando l’ambiente. Oggi diverse imprese producono con successo imballaggi ecologici, riducendo cioè il loro volume allo stretto necessario, sviluppando imballaggi facilmente riciclabili e utilizzando materiali di recupero (riciclati) nella produzione. Anche la tecnologia di selezione e riciclaggio ha fatto grandi progressi: riciclare la gran parte degli imballaggi è oggi possibile nonché ecologicamente vantaggioso rispetto all’incenerimento7. Swiss Recycle (centro di
5 20.433 | Rafforzare l’economia circolare svizzera | Oggetto | Il Parlamento svizzero
6 Ecoplan (2024). VOBU der Massnahmen im Verpackungsbereich. Ecoplan, Berna.
7 Cfr. ad esempio carbotech (2017). Ökobilanzen von Recyclingsystemen in der Schweiz. carbotech, Zurigo.
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competenza per il riciclaggio e l’economia circolare) stima il beneficio ambientale ottenuto dall’intero riciclaggio in Svizzera a circa 510 000 tonnellate di CO2eq8 l’anno. Gli sviluppi tecnologici consentono quindi di sfruttare nuovi potenziali per l’uso rispettoso delle risorse e l’economia circolare, anche garantendo le importanti funzioni degli imballaggi e la sostenibilità economica. Abrogazione delle disposizioni non più utilizzate Solo pochi anni fa era alquanto diffuso l’impiego del PVC negli imballaggi per bevande. L’OIB prevedeva due obblighi per gli imballaggi non riutilizzabili in PVC, e cioè il contrassegno (art. 4 lett. c OIB vigente) e il deposito (art. 6 OIB). Nella pratica attuale, il PVC non viene più utilizzato negli imballaggi per bevande ed è stato sostituito da altri materiali. Si può pertanto rinunciare alle disposizioni corrispondenti.
Necessità di regolamentazione, anche nell’ottica di ridurre i costi esterni Alla radice del mancato sfruttamento dei nuovi potenziali vi sono diversi fattori. Va osservato che i costi ambientali sostenuti (i cosiddetti costi esterni) non sono compresi nei costi di fabbricazione degli imballaggi. Si prevede che nel 2030 gli imballaggi immessi sul mercato in Svizzera comporteranno costi esterni pari a 2 miliardi di franchi9. Vi è poi un vuoto normativo dovuto alla regolamentazione e all’applicazione insufficienti del principio di prevenzione e di causalità nel settore degli imballaggi. A eccezione degli imballaggi per bevande regolamentati nell’OIB, finora i distributori non sono stati obbligati a riprendere gli imballaggi immessi sul mercato e a conferirli al riciclaggio. Ciò nonostante, beneficiano dell’infrastruttura di smaltimento messa a disposizione dai distributori di imballaggi per bevande e dai Cantoni / Comuni. Oggi, ad esempio, nel settore degli imballaggi in vetro la TSA sugli imballaggi per bevande non è più sufficiente a garantire il finanziamento dello smaltimento di tutto il vetro proveniente dai rifiuti urbani. Molti altri imballaggi in vetro (come i barattoli di confettura ecc.) vengono smaltiti insieme, generando costi non coperti, un problema noto come «freeriding»). I Comuni devono colmare questa lacuna applicando tasse di base o sui sacchi. Un’ulteriore sfida è posta dalla mancanza di trasparenza del mercato degli imballaggi. Molti dei dati disponibili sono stime basate su studi, non valori effettivi misurati, e questo ostacola l’esecuzione della legislazione in materia di ambiente e di rifiuti da parte di Confederazione, Cantoni e Comuni. La mancanza di trasparenza è anche oggetto di critiche da parte della popolazione, che in buona parte ricicla i materiali di imballaggio secondo scienza e coscienza, ma alla fine non sa esattamente cosa succede con questi imballaggi, ad esempio se vengono riciclati in modo ecologico.
Adempimento di interventi di natura politica La mozione Dobler 20.3695 «Promozione dell’economia circolare. La Svizzera deve riciclare più plastica»10, accolta nel 2021, incarica il Consiglio federale di stabilire mediante ordinanza che le frazioni riciclabili dei rifiuti di plastica possono essere
8 Cifre chiave e quote – Swiss Recycle
9 Ecoplan (2024). VOBU der Massnahmen im Verpackungsbereich. Ecoplan, Berna.
10 20.3695 | Promozione dell’economia circolare. La Svizzera deve riciclare più plastica | Oggetto | Il Parlamento svizzero
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raccolte separatamente in modo coordinato sull’intero territorio della Svizzera. Nel marzo 2024, inoltre, nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera» 11, è stata approvata una revisione della LPAmb, con l’obiettivo di promuovere l’uso rispettoso delle risorse e l’economia circolare. Infine, anche la mozione 18.3712 «Meno rifiuti plastici nelle acque e nei suoli» della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale chiede di ridurre l’impatto ambientale della plastica. In definitiva, il presente progetto contribuisce anche a perseguire la strategia climatica della Svizzera12.
Contesto internazionale Nell’UE, il più importante partner commerciale della Svizzera, dal 1994 è in vigore una direttiva completa sugli imballaggi (direttiva 94/62/CE13). È stata sottoposta a revisione più volte e adeguata alle mutate condizioni tecniche ed economiche. Nel dicembre
2024 è stato adottato un nuovo regolamento UE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio (UE) 2025/4014 vincolante per tutti gli Stati membri (v. anche cap. 3). Di conseguenza, la direttiva sugli imballaggi finora in vigore, recepita dagli Stati membri dell’UE nelle rispettive legislazioni nazionali, viene abrogata. Sia la direttiva sia il nuovo regolamento disciplinano gli imballaggi in modo più rigoroso rispetto alla Svizzera. Le imprese svizzere che effettuano forniture nell’UE sono tenute a rispettare le norme dei singoli Stati membri derivanti dalla direttiva sugli imballaggi, e in futuro dovranno attuare il regolamento sugli imballaggi dell’UE. Riquadro 2 – Attività dello Stato a supporto delle iniziative del settore privato Come illustrato nel riquadro 1, il settore economico sta già affrontando alcune delle sfide note, in particolare impegnandosi per incrementare la ripresa degli imballaggi in plastica provenienti dai rifiuti urbani. Per realizzare queste iniziative, sono necessarie determinate condizioni quadro, come è emerso nel corso di laboratori organizzati con i rappresentanti del settore nell’ambito della VOBU del presente progetto. In primo luogo gli imballaggi in plastica dovrebbero essere esclusi dal monopolio dei rifiuti urbani dei Cantoni, in modo da poter istituire un sistema di raccolta nazionale. Richiedere una concessione per la raccolta differenziata in ogni Comune è una procedura onerosa che nuoce all’efficienza. Inoltre, disposizioni armonizzate per tutte le imprese consentono di creare condizioni eque e di eliminare il problema del «freeriding». Parallelamente, occorre tenere conto delle esigenze di Cantoni e Comuni come pure dei consumatori. Ad esempio, da un punto di vista ecologico non è auspicabile che in una determinata zona operino contemporaneamente i sistemi privati di raccolta più disparati. Sistemi di raccolta diversi occupano in genere poco spazio pubblico e generano un traffico aggiuntivo con le relative conseguenze (sovraccarico stradale, inquinamento acustico e atmosferico), il che riduce il vantaggio ecologico della raccolta differenziata. Allo stesso tempo, sarebbe auspicabile una raccolta
11 20.433 | Rafforzare l’economia circolare svizzera| Oggetto | Il Parlamento svizzero
12 Strategia climatica a lungo termine 2050
13 Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2025/40, GU L 2025/40, 22.1.2025. 14 Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, GU L 2025/40, 22.1.2025.
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differenziata armonizzata volta a creare un sistema di facile accesso e comprensione per la clientela, il che in genere aumenta notevolmente la qualità (meno materiali estranei) e la quantità. Infine, la pianificazione dei rifiuti da parte dei Cantoni non deve essere resa più difficile dall’introduzione di nuovi sistemi di smaltimento, che magari bisogna abolire nel giro di poco tempo. Il settore ritiene quindi opportuna, necessaria e auspicabile una regolamentazione generale che consenta di proseguire con successo le iniziative del settore privato, senza tuttavia compromettere la sicurezza di pianificazione dei Cantoni e la gestione dei rifiuti o il vantaggio ecologico.
1.3 Obiettivi della revisione totale dell’OIB
La presente revisione dell’ordinanza ha lo scopo di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi, creare condizioni quadro eque per il settore economico e contemporaneamente adempiere mandati parlamentari e legislativi. Per farlo, il progetto si concentra sui potenziali più importanti lungo l’intera catena del valore. Pertanto, gli obiettivi principali della presente revisione dell’ordinanza sono: • Ridurre l’impiego di materiali di imballaggio e aumentare la riciclabilità nonché la quota di materiali riciclati negli imballaggi. La riduzione dei materiali di imballaggio impiegati è il modo più efficace per diminuire l’impatto ambientale. A questa diminuzione contribuiscono inoltre gli imballaggi riciclabili o contenenti materiali riciclati. • Istituire un sistema di raccolta differenziata e riciclaggio degli imballaggi in plastica e dei cartoni per bevande in modo coordinato sull’intero territorio della Svizzera. Solo se gli imballaggi vengono raccolti separatamente e valorizzati, è possibile trasformarli effettivamente in materiale riciclato. • Incrementare il finanziamento dello smaltimento di imballaggi in vetro per colmare l’attuale deficit di finanziamento. Lo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente deve essere finanziato in modo sostenibile, poiché una soluzione di finanziamento non equilibrata può compromettere la sussistenza dei sistemi. • Prevedere una possibilità di esenzione dall’obbligo del deposito sugli imballaggi per bevande. Nella maggior parte dei casi gli imballaggi riutilizzabili offrono vantaggi ecologici rispetto a quelli non riutilizzabili. La possibilità di un’esenzione dall’obbligo del deposito è volta a promuovere l’impiego di imballaggi riutilizzabili. • Estendere gli obblighi di informare a favore di una maggiore trasparenza del mercato degli imballaggi. Se non si conoscono i flussi di materiale degli imballaggi, non è possibile quantificarne l’impatto ambientale effettivo né misurarne gli sviluppi, ad esempio non sarebbe possibile fissare obiettivi legati alle quote di riciclaggio, il che complica anche l’esecuzione della legislazione sui rifiuti e provoca scontento tra la popolazione.
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1.4 Basi legali
La LPAmb costituisce la base dell’attuale OIB come pure della nuova ordinanza sugli imballaggi. Gli articoli 30, 30a e 30d LPAmb consentono al Consiglio federale di stabilire determinati requisiti per la fabbricazione di imballaggi. Questi articoli sono già stati applicati per emanare prescrizioni sulla composizione degli imballaggi per bevande, in modo che questi non ostacolino i processi di riciclaggio esistenti (art. 3 OIB). Il nuovo articolo 35i LPAmb (in vigore dal 1.1.2025), deciso nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 20.433 «Rafforzare l’economia circolare svizzera», concretizza con una lista di esempi la possibilità di stabilire ulteriori requisiti per imballaggi e prodotti nell’ottica di ridurre il carico ambientale. L’articolo 30b LPAmb prevede che il Consiglio federale da un lato possa prescrivere che determinati rifiuti debbano essere raccolti e consegnati separatamente per lo smaltimento, dall’altro che possa obbligare chi mette in commercio prodotti a riprenderli dopo l’uso. L’obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi per bevande in PET e in metallo di cui all’articolo 7 OIB come pure le quote di riciclaggio fissate nell’articolo 8 OIB si basano sull’articolo summenzionato. In virtù di questa base legale, gli obblighi possono essere estesi anche ad altri materiali di imballaggio. La tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro di cui all’articolo 9 OIB si basa sull’articolo 32abis LPAmb. Questo articolo può essere applicato ad altri imballaggi (in vetro). Infine, gli articoli 44 e 46 LPAmb consentono di rilevare alcuni dati per verificare l’efficacia della regolamentazione emanata e garantire l’esecuzione. Gli obblighi di informare sono già sanciti nella sezione 5 OIB per gli imballaggi per bevande.
Ordinanze in vigore contenenti riferimenti agli imballaggi Singoli aspetti degli imballaggi in termini di funzione e contenuto sono regolamentati in numerosi atti normativi, come dimostrano i due esempi di seguito riportati. L’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim, RS 814.81), ad esempio, stabilisce il tenore massimo di metalli pesanti negli imballaggi o determinati obblighi di etichettatura. L’ordinanza del 16 dicembre 2016 sui materiali e gli oggetti (RS 817.023.21) stabilisce requisiti specifici per i materiali e gli oggetti che entrano in contatto con le derrate alimentari, compresi i materiali di imballaggio. L’attuale OIB è l’unico atto normativo che prende in considerazione l’intera catena del valore di un tipo di imballaggio al fine di ridurne l’impatto ambientale. L’OIB costituisce una base adeguata per formulare le nuove disposizioni, poiché quelle in essa contenute si sono dimostrate valide nella pratica. In questo modo si garantisce inoltre che le nuove disposizioni sugli imballaggi non vengano distribuite tra ulteriori atti normativi. Partendo dall’attuale OIB, si arriva così a una nuova ordinanza sugli imballaggi, modificandone di conseguenza titolo e campo di applicazione. Gli altri atti normativi in vigore che disciplinano gli imballaggi o i materiali di imballaggio non sono interessati da questa revisione. L’unica eccezione è rappresentata dall’ordinanza del 7 settembre 2001 relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro (RS 814.621.4), che deve essere 12/44
adeguata a seguito dell’estensione dell’obbligo della TSA ad altri imballaggi in vetro (cap. 3 OI; v. cap. 5 del presente rapporto).
1.5 Lavori preliminari in relazione al progetto15
Prima di elaborare le misure e di verificarne l’efficienza e l’efficacia sul piano economico ed ecologico attraverso una valutazione economica completa16, l’UFAM ha condotto interviste con attori di rilievo dell’industria degli imballaggi. L’obiettivo era di comprendere i processi decisionali e lavorativi che intervengono nelle fasi di progettazione, fabbricazione, vendita e smaltimento degli imballaggi. Da queste interviste è emerso che la catena del valore nel mercato degli imballaggi è fortemente interconnessa. I produttori di imballaggi devono soddisfare i requisiti posti dai fabbricanti di prodotti. Contemporaneamente, i produttori di imballaggi impiegano determinati macchinari e materiali e non possono rispondere a qualsiasi richiesta dei fabbricanti di prodotti. Ci sono inoltre molti aspetti giuridici da considerare, come la legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (RS 817.0) o le normative UE relative al commercio internazionale. I commercianti al dettaglio hanno ulteriori requisiti per gli imballaggi, ad esempio per un’organizzazione efficiente del trasporto e della movimentazione. Le imprese di smaltimento, in particolare quelle che si occupano di selezione e riciclaggio, dipendono da imballaggi facili da separare e valorizzare per poter ottenere materiali riciclati di alta qualità. Occorre anche raccogliere determinate quantità di rifiuti di imballaggio perché l’esercizio sia economicamente sostenibile. I risultati dei lavori preliminari sono confluiti nell’elaborazione delle presenti misure, dalle quali emerge chiaramente che si è rinunciato a regolamentazioni dettagliate, preferendo piuttosto definire condizioni quadro all’interno delle quali il settore economico può organizzarsi in maniera autonoma lungo l’intera catena del valore, tenere conto dei diversi requisiti e coinvolgere gli attori di rilievo. Le norme proposte sono state inoltre oggetto di discussione nel corso di due laboratori organizzati con i rappresentanti delle associazioni professionali e settoriali e di grosse imprese, dove sono state accolte prevalentemente con favore.
2 Punti essenziali del progetto
L’attuale OIB disciplina esclusivamente gli imballaggi per bevande. Questo tipo di imballaggio rappresenta una percentuale significativa del totale degli imballaggi utilizzati in Svizzera (circa il 25 %), ma non la maggior parte (il restante 75 % circa). L’OIB è stata attuata con successo nella pratica. Le condizioni quadro e gli obiettivi ivi formulati hanno permesso di aumentare la riciclabilità degli imballaggi per bevande e le quote di riciclaggio nonché di promuovere la trasparenza. La presente revisione mantiene questi strumenti ben collaudati, applicandoli tuttavia, ove necessario, ad altri tipi di imballaggi e materiali. Da un lato ciò garantisce parità di trattamento per ogni tipo di imballaggio o materiale come pure le medesime condizioni per tutti gli attori dello
15 Per i dettagli cfr. Ecoplan (2024). VOBU der Massnahmen im Verpackungsbereich. Ecoplan, Berna.
16 Ecoplan (2024). VOBU der Massnahmen im Verpackungsbereich. Ecoplan, Berna.
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stesso settore. Dall’altro lato è possibile risparmiare ulteriori risorse e favorire l’economia circolare.
2.1 Panoramica delle misure
La figura che segue fornisce una panoramica dei nuovi orientamenti contenuti nel progetto. Per informazioni dettagliate si rimanda al capitolo 4.
Betroffene Verpackungsmaterialien Neue oder Neue oder ausgebaute angepasste Massnahme Artikel Kunststoff / Papier Weitere Aluminium Glas Getränkekartons Karton Materialien
Anforderungen an Verpackungen 3 + + + + + Anforderung an Rücknahme
4 und 5 +
(ohne PET-Geträn keflaschen)
Verwertungsquoten 6 + (ohne PET-Geträn keflaschen)
Ausbau der Finanzierung 7 (n ur b ei PET- Geträn keverpackungen) + Ausnahme von Pfandpflicht (nur bei 17 + + + + + Getränkeverpackungen)
Mitteilungspflicht Sortier- und Recyclingwerke 22 + Mitteilungspflicht für Inverkehrbringer 21 + + + + +
Il segno «più» nei campi azzurro scuro indica quale materiale di imballaggio è interessato dalla rispettiva misura. I campi vuoti in azzurro chiaro indicano che non è stata introdotta una nuova misura, cioè il materiale non è interessato, ma che comunque esiste già una regolamentazione valida nell’attuale OIB o in un’altra ordinanza, quindi non occorre introdurre ulteriori norme. I campi in grigio chiaro indicano che non ci sono regolamentazioni speciali né sono necessarie (perché finora il mercato è stato in grado di autoregolamentarsi).
La figura elenca i sette orientamenti (colonna di sinistra) e precisa quali materiali di imballaggio sono interessati in ciascun caso. I requisiti ampliati di cui all’articolo 3 OI, secondo cui gli imballaggi devono essere limitati al minimo indispensabile in base alle possibilità tecniche ed economiche, essere riciclabili e contenere la percentuale più elevata possibile di materiali riciclati, valgono per tutti i materiali, ossia tutti gli imballaggi. Ciò significa che occorre tenere conto dell’uso rispettoso delle risorse e dell’economia circolare fin dalla fase di fabbricazione degli imballaggi. I nuovi requisiti relativi alla ripresa di cui agli articoli 4–6 OI riguardano esclusivamente gli imballaggi in plastica e i cartoni per bevande, in quanto esistono già sistemi ben collaudati di raccolta differenziata per i materiali di imballaggio in vetro, metallo e carta/cartone (v. cap. 2). Anche le bottiglie per bevande in PET sono escluse, poiché queste devono continuare a essere gestite nel ciclo chiuso esistente (in conformità con
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la regolamentazione in vigore). Questa nuova disposizione crea le basi per introdurre una raccolta differenziata di alta qualità degli imballaggi in plastica riciclabili su tutto il territorio svizzero. Per il momento le disposizioni volte a finanziare lo smaltimento dei materiali di imballaggio devono essere adeguate solo per gli imballaggi in vetro. Con l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro (art. 7 segg. OI), l’attuale deficit di finanziamento relativo allo smaltimento del vetro usato sarà in gran parte colmato. La nuova possibilità di esenzione dall’obbligo del deposito di cui all’articolo 17 OI mira a promuovere l’impiego di imballaggi multipli per le bevande. Infine, con gli articoli 21 e 22 OI si rafforzano gli obblighi di informare al fine di ottenere una maggiore trasparenza nei futuri flussi di materiale.
2.2 Struttura del progetto
La struttura di base della previgente OIB resta invariata. In termini di contenuto, l’OI viene estesa a tutti i tipi di imballaggi e materiali nonché ampliata con nuovi requisiti. La tabella comparativa che segue mostra le differenze.
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Attuale: Ordinanza sugli NUOVA: Ordinanza sulla Commento imballaggi per bevande (OIB) prevenzione e lo smaltimento degli imballaggi (OI) Sezione 1: Disposizioni generali Sezione 1: Disposizioni generali Oltre al campo di applicazione e alle definizioni, ora nella sezione 1 vengono stabiliti anche i requisiti generali per gli imballaggi, che nell’attuale OIB si trovano nella sezione 2. Sezione 2: Esigenze poste agli Sezione 2: Cartoni per bevande La sezione 2 stabilisce ora imballaggi per bevande e imballaggi in plastica non l’obbligo sussidiario di riprendere riutilizzabili i cartoni per bevande e gli imballaggi in plastica non riutilizzabili, i requisiti per la ripresa e le quote di riciclaggio. Sezione 3: Consegna e ripresa Sezione 3: Imballaggi in vetro La TSA istituita sugli imballaggi in degli imballaggi per bevande vetro per bevande viene ora estesa a tutti gli imballaggi in vetro per prodotti alimentari e cosmetici ed è specificata nella sezione 3 (in precedenza nella sezione 4). Sezione 4: Tassa di smaltimento Sezione 4: Imballaggi per La sezione 4 contiene ora le anticipata per imballaggi per bevande disposizioni relative al bevande in vetro contrassegno, all’obbligo del deposito, alla consegna e alla ripresa degli imballaggi per bevande, in precedenza contenute nelle sezioni 2 e 4.
Sezione 5: Obblighi d’informare Sezione 5: Obblighi di informare Gli obblighi di informare vengono ora estesi a tutti i materiali di imballaggio. Sezione 6: Disposizioni finali Sezione 6: Disposizioni finali Qui viene fissata la data di entrata in vigore. Alcuni articoli prevedono periodi di transizione.
Anche l’OI continua a essere suddivisa in sei sezioni. Le sezioni 1, 5 e 6 riguardano tutti gli imballaggi e i materiali di imballaggio. Le sezioni 2, 3 e 4 riguardano un materiale di imballaggio e/o un tipo di imballaggio.
Riquadro 3 – Principali definizioni Quota di raccolta: percentuale di imballaggi raccolti durante un anno civile in rapporto al peso totale di imballaggi fabbricati con quello stesso materiale e consegnati per l’utilizzo in Svizzera. Quota di riciclaggio: percentuale di imballaggi riciclati durante un anno civile in rapporto al peso totale di imballaggi non riutilizzabili fabbricati con quello stesso materiale e consegnati per l’utilizzo in Svizzera.
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Nell’OI per «percentuale di imballaggi riciclati» s’intende la percentuale di materiale riciclato disponibile e utilizzabile per nuovi prodotti dopo il processo di valorizzazione. I termini «riciclaggio» e «valorizzazione materiale» sono utilizzati sia nel linguaggio comune sia nella presente ordinanza con lo stesso identico significato. Quota di recupero effettiva: rapporto tra la quantità di materiali riciclati (sottoposti a valorizzazione materiale) e le quantità utilizzate nella lavorazione, espresso in percentuale. Nell’OI quei materiali sono considerati il punto di partenza / l’input, i quali entrano nel processo di riciclaggio successivo dopo la selezione (cioè senza materiali estranei). L’output è costituito dal materiale riciclato e misurato utilizzabile per nuovi prodotti. La quota di recupero effettiva viene denominata anche «quota tecnica di riciclaggio». Quota di recupero (per imballaggi riutilizzabili): la quota di recupero viene calcolata confrontando il numero di imballaggi standard pieni consegnati ai consumatori / utenti finali con il numero di imballaggi standard resi nuovamente disponibili per il riempimento dopo la pulizia. Organizzazione privata incaricata dall’UFAM (organizzazione): l’articolo 32abis LPAmb obbliga la Confederazione a esternalizzare a un’organizzazione privata la riscossione, l’amministrazione e l’impiego delle tasse di smaltimento anticipate. A tal fine, la Confederazione indice ogni cinque anni una gara d’appalto pubblica rivolta tanto a imprese del settore privato quanto a organizzazioni e associazioni. Non è invece consentita l’assunzione di un mandato da parte di autorità pubbliche. A livello di ordinanza viene prescritto che l’organizzazione incaricata dalla Confederazione non deve avere interessi economici legati alla fabbricazione, all’importazione, all’esportazione, alla consegna o allo smaltimento di quanto soggetto alla tassa. Organizzazione settoriale privata: un’organizzazione settoriale è composta frequentemente da diversi fabbricanti e commercianti. Inoltre, potrebbe essere costituita solo da imprese di riciclaggio, così come comprendere forme miste. Un’organizzazione settoriale viene creata volontariamente dagli operatori economici per svolgere un compito specifico. La Confederazione non fa parte di un’organizzazione di questo tipo.
3 Rapporto con il diritto internazionale
Nel marzo 2022 l’Assemblea delle Nazioni Unite per l’ambiente (United Nations Environment Assembly, UNEA) ha deciso all’unanimità di avviare i negoziati per un accordo giuridicamente vincolante sulle materie plastiche (Convenzione sulla plastica). L’attenzione si concentra su un approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita della plastica, dalla produzione all’immissione sul mercato fino al consumo e allo smaltimento. La convenzione deve prevedere misure volte a vietare o ridurre alcuni prodotti in plastica problematici ed evitabili nonché sostanze chimiche pericolose presenti nelle materie plastiche, a migliorare la progettazione dei prodotti in plastica rispetto alla loro idoneità all’economia circolare nonché a rafforzare la gestione dei rifiuti di plastica. La Svizzera si impegna a favore di una convenzione efficace con regole globali lungo l’intero ciclo di vita delle materie plastiche allo scopo di proteggere l’uomo
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e l’ambiente dall’impatto della plastica. I negoziati sono attualmente in corso. La presente revisione totale è in linea con tali negoziati ed è sufficientemente flessibile per recepire future disposizioni internazionali. Sussistono alcuni obblighi internazionali per la Svizzera in quanto Stato membro dell’OMC. Risulta determinante nello specifico l’Accordo del 12 aprile 1979 sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT; RS 0.632.231.41), il quale definisce condizioni generali per evitare che norme tecniche incidano eccessivamente sul commercio. Riconosce il diritto di emanare requisiti per i prodotti e la loro etichettatura a tutela degli interessi pubblici, a condizione che siano rispettati i principi di non discriminazione e proporzionalità. Con la nuova ordinanza vengono introdotti nuovi requisiti generali per gli imballaggi, obblighi di ripresa, obblighi di informare e tasse a tutela dell’ambiente. Le prescrizioni si applicano sia agli operatori economici nazionali che a quelli esteri e non sono pertanto discriminatori. Nel redigere le proprie norme tecniche, i membri dell’OMC devono altresì tenere conto delle norme internazionali. Per evitare superflui ostacoli tecnici al commercio, le nuove prescrizioni si basano su quelle dell’UE, il nostro principale partner commerciale. Inoltre, vengono emanate norme nel quadro delle quali le imprese possono organizzarsi autonomamente e quindi tenere conto anche degli obblighi internazionali. Parallelamente alla procedura nazionale di consultazione, la presente revisione è oggetto di una procedura di notifica dell’OMC, in modo che gli Stati possano scambiarsi informazioni sulle relative bozze e abbiano la possibilità di esprimere il loro parere. Dai colloqui con gli attori del settore economico è inoltre emersa con forza la necessità di allineare le disposizioni con la legislazione dell’UE. Il cosiddetto «Swiss Finish», ossia ulteriori regolamentazioni nazionali che vadano al di là degli standard internazionali, comporterebbe un notevole onere supplementare per le imprese operanti all’estero, facendo insorgere ostacoli al commercio. Gli orientamenti dell’UE sono definiti nel nuovo «piano d’azione per l’economia circolare»17 e nel «Green Deal europeo»18. L’uso rispettoso delle risorse e la promozione dell’economia circolare figurano quali aspetti centrali, quindi in linea con gli obiettivi della gestione svizzera dei rifiuti e il presente progetto. Il progetto è compatibile, inoltre, con gli obblighi del Paese, in particolare con quelli degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE. Diverse direttive UE concretizzano le finalità. Per quanto riguarda gli imballaggi, al momento sono rilevanti soprattutto la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (94/62/CE), la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE)19 e la direttiva sulla riduzione della plastica monouso (UE 2019/904)20. Le varie direttive vengono recepite in atti normativi nazionali, il che comporta un gran numero di disposizioni di cui tenere conto per le imprese attive a livello internazionale.
17 EUR-Lex - 52020DC0098 - IT - EUR-Lex
18 EUR-Lex - 52019DC0640 - IT - EUR-Lex
19 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1542, GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1. 20 Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, GU L 155 del 12.6.2019, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2025/40, GU L 2025/40, 22.1.2025.
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Nel febbraio 2025 è entrato in vigore nell’UE il nuovo regolamento sugli imballaggi (UE) 2025/4021, che sarà applicabile dall’agosto 2026. Tale regolamento prevede l’abrogazione della direttiva UE sugli imballaggi. Mentre quest’ultima era subordinata all’attuazione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, il regolamento sarà applicato in modo direttamente vincolante e uniforme in tutta l’UE, fatti salvi i vari periodi di transizione. Negli ultimi anni il quadro normativo dell’UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio si è generalmente evoluto verso prescrizioni e obiettivi chiari. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento sugli imballaggi, ancora una volta le disposizioni dell’UE assumono un carattere molto più dettagliato e concreto. I principali obiettivi del regolamento UE sugli imballaggi sono: • i rifiuti di imballaggio pro capite nell’UE saranno gradualmente ridotti (5 % entro il 2030, 10 % entro il 2035 e 15 % entro il 2040); • oltre agli imballaggi che rientrano nella direttiva sulla plastica monouso, vengono vietati diversi tipi di imballaggi in plastica non riutilizzabili (p. es. le stoviglie monouso utilizzate per mangiare al ristorante, le porzioni singole nel settore alberghiero e della ristorazione, come le bustine di zucchero o di spezie, le borse di plastica molto leggere), con contemporanea introduzione di importanti eccezioni (è permesso p. es. l’uso di stoviglie monouso in ristoranti senza allacciamento all’acqua potabile, monoporzioni per il cibo d’asporto, borse di plastica leggere necessarie per motivi igienici); • la quantità di imballaggi riutilizzabili deve essere aumentata in percentuali diverse a seconda del tipo di imballaggio, definendo a tal fine quote di utilizzo obbligatorie (p. es., dal 2030 tutti gli imballaggi utilizzati nella logistica aziendale dovranno essere riutilizzabili); • entro il 2030 tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili; • dal 2030 vari tipi di imballaggi in plastica dovranno avere un contenuto riciclato prestabilito (p. es., per gli imballaggi in PET sensibili al contatto, esclusi gli imballaggi per bevande in PET, tale contenuto dovrà essere del 30 % entro il 2030); • vengono limitati i cosiddetti «imballaggi ingannevoli», ossia imballaggi con uno spazio vuoto sovradimensionato rispetto al contenuto. Sia gli attuali requisiti sia quelli nuovi si concentrano prevalentemente sui distributori di imballaggi, cioè produttori, commercianti o importatori22. Questi attori sono inoltre obbligati a sostenere i costi di ripresa e smaltimento dei materiali di imballaggio che hanno immesso sul mercato. Si tratta della cosiddetta «responsabilità estesa del produttore», che la direttiva quadro sui rifiuti dell’UE 2008/98/CE23 definisce come segue:
21 Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) 22 Nel regolamento gli importatori rientrano nella definizione di produttori (cfr. la definizione all’art. 3 n. 15 del regolamento [UE] 2025/40). 23 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1542, GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1.
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«“regime di responsabilità estesa del produttore”, una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto»24. La «responsabilità estesa del produttore» obbliga le imprese a misurare e a dichiarare le quantità di imballaggi che immettono sul mercato. Sulla base di tali quantità viene fissata la tassa che un distributore deve versare per contribuire al finanziamento dell’infrastruttura di smaltimento (assimilabile alla TSA sugli imballaggi per bevande in vetro della Svizzera). Questo principio e ulteriori pertinenti normative UE riguardano anche le imprese svizzere che operano (esportano) sul mercato interno dell’UE. Sebbene in teoria non incidano sulle importazioni in Svizzera e sul mercato interno svizzero, nella pratica molte imprese attive a livello internazionale si adegueranno al regolamento UE. Nonostante questa revisione totale avvenga in un’ottica di avvicinamento alla disciplina dell’UE, tenendo conto anche delle definizioni e degli orientamenti della direttiva UE nonché del nuovo regolamento UE in materia di imballaggi, in molti settori la regolamentazione è meno approfondita. Al fine di agevolare l’esecuzione delle disposizioni, i termini devono essere definiti nel modo più armonizzato possibile. Per analogia, i requisiti di base degli imballaggi coincidono, ma non presentano lo stesso grado di dettaglio (p. es., a differenza dell’UE, non vengono fissati obiettivi). La quota di riciclaggio degli imballaggi in plastica è identica, peraltro in linea con gli obiettivi di RecyPac e della VSPR (v. riquadro 1). Anche l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro si avvicina al diritto UE, in cui si applica la responsabilità estesa del produttore a tutti i materiali e tipi di imballaggio. Inoltre, l’estensione degli obblighi di informare per i distributori di materiali di imballaggio deve essere il più conforme possibile ai requisiti UE (notifica delle stesse unità e categorie di materiale), in modo da non dover effettuare rilevazioni aggiuntive o diverse appositamente per la Svizzera. L’allineamento alla direttiva UE sugli imballaggi in alcuni settori mira a ridurre al minimo gli oneri per le imprese che devono attuare il presente progetto. La compatibilità del progetto con le disposizioni internazionali, in particolare con quelle dell’UE, impedisce l’insorgere di ostacoli tecnici al commercio del tipo «Swiss Finish». Il presente progetto tiene ugualmente conto della realtà svizzera.
4 Commento alle singole disposizioni
L’ordinanza viene emanata in virtù degli articoli 30a lettera b, 30b capoverso 2, 30d, 32abis, 35i, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della LPAmb nonché in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).
4.1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione
24 Art. 3 n. 21 direttiva 2008/98/CE.
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L’oggetto e il campo di applicazione definiti nel presente articolo vengono estesi a tutti gli imballaggi. Ora il campo di applicazione comprende i requisiti, la consegna, la ripresa e lo smaltimento di tutti gli imballaggi e il finanziamento degli imballaggi in vetro. Ciò consente, ad esempio, di inserire i requisiti per la ripresa degli imballaggi in plastica (non solo imballaggi per bevande) nell’articolo 4 OI. Se viene trattato un solo materiale o tipo di imballaggio, ciò viene esplicitamente specificato nei rispettivi capitoli e articoli. La deroga di cui al vigente capoverso 2 per latte e latticini viene abolita. Ne consegue che anche gli imballaggi per tali prodotti sono ora soggetti ai requisiti generali per gli imballaggi e agli obblighi di informare. Nel 2000 l’esclusione degli imballaggi per latte e latticini era stata motivata dai diversi tipi di imballaggi (come le bustine per bevande) per i quali mancavano le possibilità di riciclaggio. Negli ultimi anni, tuttavia, gli imballaggi per latte e latticini sono molto cambiati. I cartoni per bevande, le bottiglie in PE e in PET attualmente utilizzati non sono più diversi dagli imballaggi impiegati in altri segmenti di bevande e si prestano a essere riciclati. Art. 2 Definizioni Con l’introduzione di nuove disposizioni e l’estensione del campo di applicazione, si rende necessario ridefinire alcuni termini esistenti e introdurne di nuovi. Lettera a. Sono considerati imballaggi, inclusi i componenti, i prodotti fabbricati con diversi materiali e destinati alla ricezione, alla protezione, all’uso, alla fornitura o alla presentazione di merci. Questa definizione corrisponde a quella dell’allegato 2.16 numero 4 ORRPChim. Non sono considerati imballaggi i prodotti che possono assumere questa funzione solo in un secondo momento, ma che non vengono consegnati come tali agli utenti finali. Ne sono un esempio i rotoli di pellicola in plastica o in alluminio, disponibili nel commercio al dettaglio. Inoltre, sono esclusi da questa definizione container e pallet (pallet a perdere e pallet multiuso in materiali diversi) per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo, non considerati imballaggi bensì ausili per il trasporto. Lettera b. Per imballaggi riutilizzabili s’intendono gli imballaggi previsti per essere utilizzati più volte, ad esempio le bottiglie in vetro che vengono restituite dopo l’uso per essere nuovamente riempite. Un altro esempio sono le scatole in plastica, utilizzate spesso per il trasporto di merci tra imprese. Il numero di volte in cui un imballaggio può essere riutilizzato non è specificato e dipende da vari fattori, come il materiale impiegato. Tuttavia, gli imballaggi riutilizzabili dovrebbero essere fabbricati in modo da poter essere puliti e riutilizzati più volte. Nel migliore dei casi, ciò consente un gran numero di rotazioni. Lettera c. Per imballaggi non riutilizzabili s’intendono gli imballaggi non previsti per un utilizzo multiplo. Questi imballaggi non sono riutilizzati dopo la rimozione delle merci in essi contenute, ma vengono sottoposti a valorizzazione materiale, materiale-energetica (come il recupero materiale delle ceneri prodotte dalla valorizzazione termica dei rifiuti provenienti dall’industria del cemento) o energetica (p. es. con l’incenerimento negli IIRU). Lettera d. Per imballaggi per bevande s’intendono imballaggi per alimenti liquidi destinati a essere bevuti, ad esempio tutti gli imballaggi per bevande dolci, bevande alcoliche, acqua, latte e bevande energetiche. Tra quelli che non rientrano in questa
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categoria vi sono le bottiglie per olio d’oliva o condimenti per insalata, ossia liquidi non destinati a essere bevuti. Lettera e. Per cartoni per bevande s’intendono imballaggi costituiti principalmente da cartone (in genere oltre il 70 %) e da percentuali minori di plastica e in parte di alluminio. A seconda del contenuto della confezione e delle relative proprietà di barriera richieste, è possibile rinunciare al rivestimento in alluminio. Oggi i cartoni per bevande vengono raccolti insieme agli imballaggi interamente in plastica (nelle raccolte di plastica mista esistenti), dopodiché possono essere facilmente separati e riciclati nel canale appropriato. Lettera f. Per imballaggi in plastica s’intendono tutti gli imballaggi realizzati con uno o più polimeri plastici, esclusi gli imballaggi per bevande in PET, che rientrano nella definizione di imballaggi per bevande. Lettera g. Per imballaggi di servizio s’intendono gli imballaggi disponibili in commercio non ancora riempiti di merci, che vengono riempiti solo al momento della vendita direttamente presso il punto vendita. Ne sono un esempio i sacchetti per il pane nelle panetterie, ma anche gli imballaggi da asporto nel settore della ristorazione. Un imballaggio riutilizzabile previsto per essere nuovamente riempito non è considerato imballaggio di servizio bensì imballaggio riutilizzabile in ogni caso. Lettera h. Nel presente progetto, per valorizzazione materiale s’intende il processo che permette di ricavare nuovi imballaggi o altri prodotti a partire dagli imballaggi smaltiti. Sono compresi i materiali utilizzabili per la fabbricazione di prodotti (materiali riciclati). La trasformazione in energia o vettori energetici (p. es. carburante o combustibile) non è considerata valorizzazione materiale. In questa ordinanza, per valorizzazione materiale s’intende il riciclaggio in senso stretto. Se questa non può essere effettuata per le proprietà del materiale o per altri motivi, occorre procedere alla valorizzazione materiale combinata con quella energetica in via prioritaria e poi alla sola valorizzazione energetica, come previsto dall’articolo 30d capoverso 3 LPAmb. Lettera i. Per materiali riciclati s’intendono i materiali ricavati alla fine del processo di riciclaggio e che possono essere utilizzati per fabbricare nuovi imballaggi o altri prodotti. Questi materiali possono quindi sostituire materie primarie. Lettera j. Per calcolare la quota di riciclaggio, si mette a confronto la quantità di materiali riciclati prodotti a partire da imballaggi riciclati con le quantità di imballaggi realizzati con quello stesso materiale immessi sul mercato svizzero. La percentuale rappresenta la quota di riciclaggio. Spesso sono anche denominati «materie prime circolari» (precedentemente anche «materie prime secondarie»). Lettera k. Per residui di trattamento s’intendono materiali raccolti separatamente, ma che non possono essere riciclati, come avviene nel caso di conferimenti errati in una raccolta di plastica mista, ad esempio un tubo da giardino in plastica non riciclabile: se contiene PVC, non è opportuno sottoporlo al riciclaggio di imballaggi in plastica. Lettera l. Per consumatori s’intendono persone fisiche che agiscono per scopi che non rientrano nella loro attività commerciale, industriale o professionale. Lettera m. Per utenti finali s’intendono anzitutto i consumatori. Questo termine comprende anche tutte le persone fisiche o giuridiche con domicilio o succursale in Svizzera che agiscono a titolo commerciale, industriale o professionale, le quali acquistano un prodotto e successivamente lo utilizzano, ossia non lo rivendono nella 22/44
stessa forma in cui è stato loro fornito. Un esempio potrebbe essere una persona fisica o un’impresa di pittura che acquista un barattolo di vernice per dipingere un appartamento: sia il prodotto sia l’imballaggio vengono utilizzati e non più reimmessi sul mercato, facendo diventare l’imballaggio un rifiuto. Lettera n. Per fabbricanti s’intendono le persone fisiche o giuridiche che fabbricano prodotti e componenti a titolo professionale o commerciale o che li importano in Svizzera per la fornitura a titolo commerciale. Il termine fabbricante comprende pertanto qualsiasi persona o impresa che fabbrica imballaggi, loro componenti o prodotti imballati e svolge quindi un’attività industriale. Rientra in questa definizione anche una persona o un’impresa che importa a titolo commerciale in Svizzera imballaggi, loro componenti o prodotti imballati; pertanto, il termine «importatore» non è contemplato nella presente ordinanza, in quanto ricompreso tra i fabbricanti. Lettera o. Per commercianti s’intendono le persone fisiche o giuridiche che acquistano prodotti e componenti e li forniscono in Svizzera a titolo commerciale. Questa definizione comprende quindi tutti i privati o le imprese che agiscono a titolo commerciale in Svizzera nell’ambito di imballaggi, loro componenti o prodotti imballati, ossia li acquistano e li rivendono senza averli fabbricati o importati direttamente. Lettera p. Per stato della tecnica s’intende l’attuale stato di avanzamento di procedure, installazioni e modalità di esercizio che: 1. è stato sperimentato con successo su impianti o attività comparabili in Svizzera o all’estero oppure è stato impiegato con successo in via sperimentale e può, secondo le regole della tecnica, essere applicato ad altri impianti o attività; e che
2. un’azienda media ed economicamente sana del ramo in questione può
sostenere sotto il profilo economico. Art. 3 Requisiti generali per gli imballaggi Il nuovo articolo estende i requisiti generali di cui all’attuale articolo 3 OIB. Grazie a quest’ultimo articolo, oggi gli imballaggi per bevande sono facilmente riciclabili sul piano tecnico e quindi hanno un minore impatto sull’ambiente. Tuttavia, la riciclabilità non è l’unico aspetto che incide positivamente sull’ecobilancio degli imballaggi, anche altri criteri sono importanti, che occorre sancire come principio. Si stabilisce pertanto che i commercianti e i fabbricanti che consegnano imballaggi che contengono merci si assicurano che, se tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile, tali imballaggi rispettino i requisiti di cui alle lettere a–c. • Lettera a. Essere limitati al minimo indispensabile in termini di volume e peso per garantire il necessario livello di sicurezza e igiene dei prodotti imballati. Questo requisito ha lo scopo di evitare che in futuro vengano immessi sul mercato componenti di imballaggi superflui o imballaggi eccessivamente elaborati, progettati esclusivamente per scopi di marketing e che vanno ben oltre il mantenimento di funzioni importanti, con un inutile carico sull’ambiente. Ad esempio, sono imballaggi non limitati al minimo indispensabile quelli che presentano una percentuale ingiustificatamente elevata di spazio vuoto, come le scatole di cartone contenenti barrette di cereali riempite solo a metà. Anche doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari destinati esclusivamente ad aumentare il volume sono considerati imballaggi eccessivi. • La lettera b corrisponde al vigente articolo 3 OIB: gli imballaggi devono essere fabbricati in modo che al momento della raccolta, del trattamento o del riciclaggio non comportino costi supplementari notevoli o difficoltà tecniche rilevanti. 23/44
Gli imballaggi devono essere fabbricati in modo da essere idonei al riciclaggio, così da poterli utilizzare per fabbricare materiali riciclati, cioè nuovi imballaggi o altri prodotti. Se gli imballaggi non possono essere riciclati, devono essere sottoposti alla valorizzazione materiale combinata con quella energetica o alla sola valorizzazione energetica, per cui i materiali non vengono riutilizzati. • Lettera c. Contenere la percentuale più elevata possibile di materiali riciclati. Se i materiali di imballaggio vengono riciclati, il materiale riciclato ottenuto dovrebbe essere reintegrato in un’applicazione della massima qualità possibile, così da preservare risorse primarie. Questo materiale può inoltre essere riciclato più volte, con conseguente incremento del vantaggio ecologico. Il presente articolo fissa i principi di fabbricazione di un imballaggio, rinunciando tuttavia a regolamentazioni dettagliate per i singoli imballaggi. In questo modo si garantisce il mantenimento delle importanti funzioni degli imballaggi e si evita di introdurre nuovi ostacoli al commercio attraverso il cosiddetto «Swiss Finish».
4.2 Sezione 2: Cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili
Art. 4 Obbligo sussidiario di ripresa di cartoni per bevande e di imballaggi in plastica non riutilizzabili I cartoni per bevande e gli imballaggi in plastica non riutilizzabili devono essere raccolti separatamente in modo coordinato sull’intero territorio della Svizzera e riciclati. Questa misura è conforme all’attuazione della mozione Dobler 20.3695 «Promozione dell’economia circolare. La Svizzera deve riciclare più plastica». Per gli imballaggi per bevande in PET esiste già oggi una raccolta differenziata coordinata sull’intero territorio svizzero, un sistema consolidato riconducibile allo strumento dell’obbligo sussidiario stabilito dall’articolo 7 OIB nel 2000. Il nuovo articolo estende questo strumento collaudato ad altri imballaggi in plastica, sebbene con una regolamentazione leggermente diversa in termini di finanziamento (cfr. lett. a). Il capoverso 1 obbliga fabbricanti (compresi gli importatori) e commercianti a riprendere i cartoni per bevande e gli imballaggi in plastica non riutilizzabili riempiti di merci che consegnano agli utenti finali. Possono adempiere tale obbligo aderendo a un’organizzazione settoriale e/o versando un contributo finanziario all’organizzazione. La formulazione adottata consente alle parti soggette all’obbligo di ripresa di adempierlo riprendendo autonomamente i materiali di imballaggio. In alternativa, possono adempiere l’obbligo affidando tale compito a un’organizzazione settoriale. La definizione di organizzazione settoriale ha un carattere volutamente aperto: ad esempio, può essere costituita solo da fabbricanti o solo da imprese di riciclaggio, così come comprendere forme miste. È importante che, nell’ambito di una soluzione settoriale, siano presi in considerazione tutti gli attori coinvolti nell’intera catena di processo, cioè dalla fabbricazione alla raccolta e fino al riciclaggio. La lettera a precisa che la ripresa deve essere garantita presso tutti i punti vendita durante l’intero orario d’apertura, se non avviene tramite un’organizzazione settoriale. Dall’altra parte, ciò significa che il punto di ripresa può continuare a essere accessibile anche dopo la chiusura del punto vendita, ma non vi è alcun obbligo di consentire la restituzione anche dopo l’orario di apertura del punto vendita. Con la formulazione «riprendere […] presso i punti vendita» si specifica inoltre che tale ripresa non deve avvenire obbligatoriamente all’interno di un punto vendita, ad esempio se questo non è possibile per problemi di spazio. È necessario solo garantire che i clienti possano 24/44
restituire i materiali di imballaggio soggetti all’obbligo di ripresa entro una distanza ragionevole percorribile a piedi. A differenza dell’obbligo sussidiario di ripresa degli imballaggi per bevande in PET, qui non è prevista alcuna disposizione riguardante la ripresa gratuita, ossia nessuna regolamentazione del finanziamento. Di conseguenza, le parti soggette all’obbligo di ripresa devono limitarsi a organizzare il sistema di restituzione degli imballaggi in plastica risultanti come rifiuti e a garantirne il successivo riciclaggio. Dall’attuale situazione di mercato e dai colloqui con l’industria degli imballaggi è emerso che in molti Comuni diverse imprese di smaltimento private offrono già oggi sacchi a pagamento per la raccolta di imballaggi in plastica e cartoni per bevande provenienti da economie domestiche. Anche molti distributori si sono già uniti per ritirare imballaggi in plastica con un sacco a pagamento per la raccolta (v. riquadro 1). Questi sistemi devono continuare a esistere nonché essere promossi anche con la nuova regolamentazione. La lettera b stabilisce che gli imballaggi in plastica non riutilizzabili devono essere riciclati. Gli imballaggi raccolti separatamente e sostanzialmente idonei per una valorizzazione materiale devono quindi essere riciclati. La lettera c stabilisce che la possibilità di restituire gli imballaggi deve essere opportunamente segnalata presso il punto vendita. In questo modo s’intende migliorare la visibilità e l’efficacia delle misure, informando adeguatamente i clienti e sensibilizzandoli in merito alla raccolta differenziata. Il capoverso 2 stabilisce che, se per adempiere gli obblighi si ricorre a un’organizzazione settoriale, questa è responsabile del rispetto degli stessi obblighi di cui al capoverso 1 lettere a–c che incombono alle parti soggette all’obbligo di ripresa. Il capoverso 3 stabilisce che la ripresa deve essere effettuata a un prezzo proporzionato. Sono necessarie condizioni quadro per evitare falsi incentivi. Stabilendo che il prezzo di ripresa deve basarsi sui costi di smaltimento, si impone una restrizione. Il presente capoverso si rivolge alle parti soggette all’obbligo di ripresa. Non riguarda le imprese da esse incaricate di smaltire i materiali raccolti. Le imprese di smaltimento devono poter realizzare un normale utile commerciale, al fine di poter effettuare investimenti, ad esempio, nello stato della tecnica. Il capoverso 4 stabilisce che sono fatte salve le misure di cui all’articolo 6 OI adottate in caso di quota di riciclaggio insufficiente. L’obbligo sussidiario formulato in questo articolo attua la mozione Dobler 20.3695 in modo mirato ed efficiente, tenendo però conto delle iniziative esistenti nel settore privato. Grazie a questa disposizione, in futuro le materie plastiche e i cartoni per bevande facilmente riciclabili da un punto di vista meccanico, che in Svizzera risultano come rifiuto ogni anno, saranno in gran parte raccolti separatamente e riciclati su tutto il territorio nazionale. Art. 5 Requisiti per lo smaltimento dei cartoni per bevande e degli imballaggi in plastica non riutilizzabili Stabilendo l’obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi in plastica non riutilizzabili di cui all’articolo 4 OI, questa frazione viene regolamentata in modo speciale sulla base dell’articolo 30b LPAmb e non rientra più nel monopolio dei rifiuti urbani dei Cantoni (art. 31b cpv. 1 LPAmb). La responsabilità di uno smaltimento rispettoso dell’ambiente spetta ai distributori, cioè al settore privato, che deve anche provvedere a finanziarlo.
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Poiché non è più il settore pubblico a esercitare il potere decisionale sullo smaltimento, cioè sui flussi materiali e finanziari, occorre definire i requisiti necessari per continuare a garantire uno smaltimento ecocompatibile e in grado di coprire i costi. Occorre inoltre fare in modo che i Cantoni e i Comuni possano continuare a pianificare e finanziare lo smaltimento dei rifiuti urbani residui in modo sostenibile (p. es. capacità del parco veicoli, impianto di incenerimento dei rifiuti urbani ecc.). Il nuovo articolo specifica tali principi e requisiti nei capoversi che seguono. Il capoverso 1 disciplina i requisiti cui devono attenersi le parti soggette all’obbligo di ripresa o le organizzazioni settoriali private da questi incaricate. Tali requisiti sono definiti nelle lettere a–e. La lettera a stabilisce che tutti gli attori coinvolti nella catena di smaltimento devono essere indennizzati per le prestazioni rese a copertura dei costi. L’obbligo sussidiario di ripresa trasferisce ai distributori il potere decisionale sullo smaltimento rispettoso dell’ambiente di imballaggi in plastica non riutilizzabili e cartoni per bevande usati. Se per adempiere tale obbligo si ricorre a un’organizzazione settoriale, questa entra in possesso dell’intero quantitativo di rifiuti di imballaggi in plastica, arrivando a detenere un importante potere di mercato. La lettera a serve quindi a tutelare tutte le imprese coinvolte nello smaltimento. La lettera b stabilisce che i costi di smaltimento devono essere proporzionati al principio di causalità fissato nella LPAmb. Di conseguenza, devono essere sostenuti da chi ha prodotto i rifiuti, ad esempio attraverso un sacco a pagamento per la raccolta o un contributo di riciclaggio anticipato. Inoltre, queste entrate possono essere impiegate solo per coprire i costi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti in questione e non per altri scopi. Per un corretto impiego delle entrate, è possibile fare riferimento per analogia alle attività elencate nell’articolo 10 OI. La lettera c stabilisce che la percentuale di imballaggi per bevande in PET non deve superare il 2 per cento dell’intera massa raccolta. Gli imballaggi per bevande in PET continueranno a essere disciplinati separatamente nell’articolo 18 OI, in modo da mantenere la possibilità del «riciclaggio da bottiglia a bottiglia» nel settore alimentare. In caso di mescolamento con altri imballaggi in plastica, al momento la sicurezza alimentare non è garantita e un reimpiego in bottiglie per bevande non è possibile. La lettera d esige che le parti soggette all’obbligo di ripresa o l’organizzazione settoriale incarica adottino costantemente misure volte ad aumentare la quota di raccolta nonché la qualità e la purezza del materiale raccolto. Può trattarsi, ad esempio, di misure di sensibilizzazione attraverso i canali delle imprese (sito web ecc.) o di informazioni riportate direttamente sull’imballaggio o nei centri di smaltimento. La lettera e stabilisce infine che anche i residui di trattamento delle raccolte differenziate, ossia la parte di raccolta che non può essere riciclata, vengano smaltiti secondo lo stato della tecnica in modo ecocompatibile ed efficiente. I residui di trattamento devono essere sottoposti alla valorizzazione materiale combinata con quella energetica in via prioritaria e poi alla sola valorizzazione energetica (in conformità con l’art. 30d cpv. 3 LPAmb). Il capoverso 2 stabilisce che le parti soggette all’obbligo di ripresa (o un’organizzazione settoriale privata da queste incaricata) deve pubblicare ogni anno un rapporto in cui illustra l’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo 5 capoverso 1 lettere a–e. Il rapporto viene inoltrato all’UFAM in forma digitale. Per le piccole imprese che attuano l’obbligo di ripresa in modo autonomo, può trattarsi di un rapporto molto breve di poche pagine.
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Art. 6 Misure in caso di quote di riciclaggio insufficienti di cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili Questo nuovo articolo introduce quote di riciclaggio per imballaggi in plastica non riutilizzabili e cartoni per bevande, come già previsto per gli imballaggi per bevande in vetro, alluminio e PET nell’attuale articolo 8 OIB. La quota di riciclaggio garantisce che una percentuale elevata degli imballaggi destinati alla raccolta separata venga effettivamente riciclata. Il capoverso 1 definisce una quota di riciclaggio per gli imballaggi non riutilizzabili soggetti all’obbligo di ripresa di cui all’articolo 4 in misura pari al 55 per cento per gli imballaggi in plastica e al 70 per cento per i cartoni per bevande. Secondo la definizione dell’articolo 2 lettera j, la quota di riciclaggio è la percentuale di imballaggi riciclati durante un anno civile in rapporto al peso totale di imballaggi non riutilizzabili fabbricati con quello stesso materiale e consegnati per l’utilizzo in Svizzera. Le quote vengono fissate come proposto per diversi motivi. Da un lato l’introduzione di una nuova raccolta richiede un certo periodo di adattamento: non si può presumere che nei prossimi anni la popolazione o le imprese smaltiranno separatamente ogni tipo di imballaggio, una parte del materiale di imballaggio continuerà a finire negli impianti di incenerimento dei rifiuti. Inoltre, non tutti gli imballaggi in plastica sono riciclabili: una parte deve essere scartata durante il processo di selezione e riciclaggio, ad esempio per la presenza di composti non separabili di diversi tipi di plastica o per un’eccessiva contaminazione. Una percentuale del 55 per cento costituisce quindi un obiettivo ambizioso ma raggiungibile. Lo stesso vale per la quota di cartoni per bevande. La quota di riciclaggio per imballaggi in plastica non riutilizzabili si richiama alle prescrizioni del regolamento UE sugli imballaggi, in cui è stata fissata la stessa percentuale del 55 per cento da raggiungere entro la fine del 2030. La quota di riciclaggio del 70 per cento dei cartoni per bevande è conforme all’obiettivo di RecyPac ed è condivisa dall’associazione per il riciclaggio dei cartoni per bevande (Verein Getränkekarton-Recycling). La quota di riciclaggio è calcolata in base agli obblighi d’informare di cui alla sezione 5 OI (art. 21 e 22 OI). Il capoverso 2 stabilisce quali misure il Consiglio federale deve introdurre in via prioritaria su proposta del DATEC, in caso di mancato raggiungimento della quota di riciclaggio non viene raggiunta. I distributori devono poter essere obbligati a prelevare una TSA sugli imballaggi corrispondenti. In questo caso, in virtù dell’articolo 32abis LPAmb, la Confederazione incarica un’organizzazione di riscuotere la tassa, di cui fissa l’importo e l’utilizzo in un’apposita ordinanza (dipartimentale). Poiché una TSA statale comporterebbe una notevole ingerenza nella libertà economica (art. 27 Cost.), per motivi di proporzionalità deve essere introdotta solo a seguito di un attento esame delle cause del mancato conseguimento dell’obiettivo (non raggiungimento delle quote). La TSA sarà compresa direttamente nel prezzo di vendita del prodotto imballato, in modo che la restituzione sia gratuita per i clienti: è lecito supporre che le quantità siano destinate ad aumentare, se la ripresa è gratuita. Per gli imballaggi per bevande in PET soggetti al contributo di riciclaggio anticipato (CRA), che possono essere restituiti gratuitamente, la quota di riciclaggio si attesta da anni oltre l’80 per cento. Sempre in linea con l’attuale regolamentazione delle bottiglie per bevande in PET (art. 8 cpv. 2 OIB), nel capoverso 3 si stabilisce una misura secondaria, ossia una regolamentazione più rigorosa del finanziamento, qualora gli obiettivi fissati continuino a non essere raggiunti. In questo caso il DATEC potrà introdurre un obbligo di deposito 27/44
sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili e sui cartoni per bevande. Gli imballaggi soggetti a deposito devono essere ripresi contro rimborso di tale deposito e riciclati. Il capoverso 4 crea la possibilità di limitare l’obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale del mancato raggiungimento della quota di riciclaggio. Possono anche essere stabilite deroghe qualora si possa dimostrare che l’obiettivo può essere raggiunto attraverso misure differenti. È stata deliberatamente scelta una formulazione facoltativa per dare al dipartimento il margine di manovra necessario per valutare se la misura debba essere introdotta o meno. La misura può anche essere limitata ai tipi di imballaggio che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Prima di emanare un’ordinanza dipartimentale vengono sentiti gli attori interessati.
4.3 Sezione 3: Tassa di smaltimento anticipata per imballaggi in vetro
Finora l’obbligo di riscuotere una TSA è stato applicato solo agli imballaggi per bevande in vetro (vigente art. 9 OIB). Di conseguenza, i Comuni hanno dovuto sostenere i costi supplementari per la raccolta e lo smaltimento di altri rifiuti di imballaggi in vetro, in particolare barattoli per alimenti, vasetti di prodotti cosmetici e per la cura personale, sovvenzionandoli attraverso tasse comunali sui rifiuti. Si stima che i costi non coperti dello smaltimento del vetro ammontino a circa 12,3 milioni di franchi l’anno. I fabbricanti di imballaggi in vetro non soggetti alla tassa beneficiano quindi dell’infrastruttura di smaltimento finanziata con la TSA sugli imballaggi per bevande in vetro e con le tasse di base sui rifiuti. L’obbligo di riscuotere una TSA deve quindi essere esteso ad altri imballaggi in vetro, colmando così, almeno in parte, il deficit di finanziamento. Contemporaneamente, per introdurre la TSA su altri imballaggi in vetro, è necessario sottoporre a revisione anche l’ordinanza dipartimentale relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro, che disciplina l’importo della TSA su tali imballaggi (v. cap. 5). Art. 7 Obbligo della tassa Secondo il vigente articolo 9 capoversi 1 e 2 OIB, i produttori che consegnano imballaggi per bevande in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera e gli importatori che importano tali imballaggi, vuoti o pieni, sono tenuti a versare per ciascuno di essi una TSA a un’organizzazione incaricata dall’UFAM. Nel nuovo articolo 7 OI, il capoverso 1 e il capoverso 2 estendono l’obbligo di versare una tassa a tutti gli imballaggi in vetro utilizzati per prodotti alimentari e cosmetici (v. cpv. 3 lett. c). Il capoverso 3 OIB disciplina le eccezioni. La lettera a contiene l’attuale disposizione derogatoria, secondo cui gli imballaggi con un volume di riempimento inferiore a 0,09 l sono esclusi dalla regolamentazione. Tale valore deve ora essere corretto a 0,02 l, altrimenti molti altri tipi di imballaggi in vetro non rientrerebbero nell’obbligo TSA, in particolare numerosi prodotti cosmetici. La soglia minima stabilita nel vigente articolo 9 capoverso 3 lettera b, pari a 1000 imballaggi l’anno, viene abbassata a 500, poiché si presume che chi importa più di 500 imballaggi ogni sei mesi agisca a titolo commerciale. La lettera c stabilisce una restrizione dell’obbligo della TSA a determinati settori di applicazione degli imballaggi in vetro, limitata ai prodotti alimentari e cosmetici, il che significa ricomprendere tutti gli imballaggi in vetro smaltiti nell’apposita raccolta 28/44
differenziata con poche eccezioni. Allo stesso tempo, tale restrizione solleva molte imprese dall’obbligo di versare la TSA (v. cap. 6.2). Articoli da 8 a 15 Anche le altre regolamentazioni della sezione 3, dall’articolo 8 al 15, vengono estese a tutti gli imballaggi in vetro utilizzati per prodotti alimentari e cosmetici, con conseguente adeguamento della terminologia, mentre il contenuto degli articoli vigenti rimane invariato. L’importo della tassa per imballaggio in vetro di cui all’articolo 8 OI rimane invariato. La gamma di oscillazione da 1 a 10 centesimi è attualmente sufficiente per finanziare lo smaltimento del vetro usato e non c’è bisogno di ampliarla. L’importo minimo stabilito nell’articolo 12 OI per il diritto al rimborso della tassa rimane di 25 franchi. Il pagamento di piccoli importi rappresenta infatti un onere amministrativo sproporzionato. Inoltre, resta invariato l’articolo 13 OI, nel quale si definisce l’organizzazione incaricata dall’UFAM. L’UFAM ha la facoltà di impartire istruzioni all’organizzazione privata, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo della tassa. L’organizzazione viene individuata almeno ogni cinque anni mediante una procedura di gara federale (secondo le linee guida dell’OMC).
4.4 Sezione 4: Imballaggi per bevande
Le disposizioni contenute nella sezione 4 OI corrispondono per lo più a quelle della sezione 3 OIB «Consegna e ripresa degli imballaggi per bevande» e all’articolo 4 OIB sul contrassegno, finora compreso nella sezione 2 «Esigenze poste agli imballaggi per bevande». Le attuali disposizioni riguardanti contrassegno, obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi non riutilizzabili in PET e in metallo nonché misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente restano invariate, fatti salvi pochi adeguamenti di natura linguistica (riguarda: art. 16, 18 e 19 OI). Le disposizioni rimangono invariate in termini di applicazione, portata, significato e scopo, in quanto hanno contribuito in modo determinante ai sistemi di riciclaggio della Svizzera, ampiamente accettati e ben funzionanti. Vengono modificati solo gli attuali articoli 4 lettera c, 5 (ora art. 17 OI) e 6 OIB. Poiché oggi l’uso del PVC negli imballaggi per bevande è praticamente inesistente, in futuro si rinuncerà all’obbligo di contrassegno (vigente art. 4 lett. c OIB) e all’obbligo di deposito per gli imballaggi non riutilizzabili in PVC (abrogazione dell’art. 6 OIB vigente). Il vigente articolo 5 viene completato con un capoverso allo scopo di promuovere l’uso di imballaggi per bevande riutilizzabili (cfr. successivo art. 17 OI). Art. 17 Obbligo di prelevare un deposito sugli imballaggi per bevande riutilizzabili Secondo il vigente articolo 5 capoversi 1 e 3 OIB, per le bevande in imballaggi riutilizzabili deve essere prelevato un deposito di almeno 30 centesimi. A sua volta, il capoverso 2 lettere a e b esenta da tale obbligo i titolari di esercizi della ristorazione nonché i commercianti, fabbricanti e importatori che, in caso di fornitura a domicilio, fatturano ai consumatori per gli imballaggi riutilizzabili non restituiti un importo pari all’ammontare del deposito. Nel nuovo articolo 17 OI, il contenuto di questi tre capoversi rimane invariato. Il deposito di almeno 30 centesimi si ritiene tuttora adeguato per incoraggiare la restituzione, pur senza rappresentare un ostacolo finanziario all’acquisto del prodotto. L’importo del deposito è inoltre paragonabile a
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quello dei Paesi confinanti. Viene modificata soltanto la struttura, cioè la numerazione dei capoversi. Il nuovo capoverso 4 aggiunto prevede una possibilità di esenzione dall’obbligo del deposito nel caso in cui intervenga un’organizzazione settoriale privata, regionale o nazionale, che metta a disposizione una soluzione condivisa per la raccolta, la pulizia e il riuso di imballaggi per bevande riutilizzabili standardizzati (lett. a). Per garantire che si tratti di un’organizzazione settoriale a livello regionale o nazionale, deve essere composta da almeno 10 membri in qualsiasi momento (lett. b). Possono diventare membri di un’organizzazione di questo tipo i commercianti soggetti all’obbligo del deposito. Il numero minimo di membri necessari è stato fissato a 10, in modo da garantire una certa dimensione minima e, di conseguenza, una struttura organizzativa minima. Ai fini del conteggio, si considera come un commerciante o fabbricante non la singola filiale, ma l’intera impresa. Il numero contenuto è frutto di una scelta deliberata tesa a rendere possibili anche i raggruppamenti regionali. Pertanto, per la diffusione degli imballaggi per bevande riutilizzabili deve essere esplicitamente possibile l’esistenza contemporanea di più organizzazioni settoriali. L’organizzazione presenta all’UFAM una domanda di esenzione dall’obbligo del deposito per conto dei propri membri, contenente almeno una descrizione delle modalità con cui la raccolta, la pulizia e il riuso degli imballaggi per bevande riutilizzabili deve essere strutturata, organizzata e finanziata. Alla domanda va anche allegato un elenco dei membri aderenti (lett. c). L’UFAM autorizza un’esenzione dall’obbligo del deposito per i membri dell’organizzazione settoriale. Spetta alle organizzazioni settoriali verificare che i membri rispettino le condizioni poste per l’esenzione dal deposito. A tal fine, gestisce un elenco aggiornato e pubblicamente disponibile dei membri. I membri dell’organizzazione settoriale si impegnano a utilizzare l’infrastruttura condivisa creata per la raccolta, la pulizia e il riuso degli imballaggi per bevande e a contribuire al suo finanziamento. I membri di un’organizzazione settoriale devono impiegare solo un numero limitato di imballaggi per bevande riutilizzabili standardizzati. L’eventuale esenzione si applica quindi esclusivamente a questi imballaggi. Con il termine «imballaggi riutilizzabili standardizzati» s’intende precisare che si tratta di un numero ridotto, a una sola cifra, di imballaggi per bevande riutilizzabili chiaramente definiti in anticipo per tutti i membri. Il requisito di «organizzazione settoriale» o «soluzione settoriale» precisa a sua volta che i membri devono organizzarsi e designare una rappresentanza condivisa. Entro il 31 marzo di ogni anno, l’organizzazione settoriale deve sottoporre all’UFAM un piano che specifichi le sue modalità di funzionamento, finanziamento, sviluppo e informazione ai consumatori (lett. d). È inoltre tenuta a redigere una statistica delle quantità di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, dei cicli di pulizia e delle quantità di imballaggi riutilizzabili smaltiti, da sottoporre all’UFAM. In questo modo è possibile verificare se l’organizzazione settoriale riesce a raggiungere la quota di recupero necessaria (lett. e). Poiché un’organizzazione settoriale necessita di una fase di organizzazione e istituzione, si applica un periodo di transizione di tre anni, prima di dover raggiungere una quota di recupero minima del 60 per cento. Dopo cinque anni, la quota di recupero deve essere pari almeno all’80 per cento. La quota di recupero viene calcolata confrontando il numero di imballaggi standard pieni consegnati dai membri dell’organizzazione settoriale ai consumatori / utenti finali con il numero di imballaggi standard resi nuovamente disponibili per il riempimento dopo la pulizia.
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Abrogazione dell’attuale articolo 6 OIB (Obbligo del deposito sugli imballaggi non riutilizzabili in PVC) L’attuale OIB prevede all’articolo 6 che i commercianti, produttori e importatori che consegnano ai consumatori bevande in imballaggi non riutilizzabili in PVC sono tenuti a prelevare un deposito su tali imballaggi. La disposizione può essere abrogata perché attualmente le bevande non vengono quasi più confezionate in imballaggi non riutilizzabili in PVC, come evidenziato da un rapporto dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 202325 e da accertamenti con il settore. Art. 18 Obbligo sussidiario di ripresa di imballaggi non riutilizzabili in PET e in metallo Questo articolo corrisponde all’attuale articolo 7 OIB e in linea di principio rimane invariato, salvo che nel capoverso 2 si esplicita che, qualora le parti soggette all’obbligo di ripresa ricorrano a un’organizzazione settoriale, questa deve adempiere gli stessi obblighi di cui al capoverso 1 lettere a–c che incombono alle suddette parti. In tal modo, si applica la stessa logica dell’obbligo sussidiario di riprendere gli imballaggi in plastica e i cartoni per bevande (cfr. art. 4 cpv. 2 OI). Art. 19 Misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente Il contenuto di questo articolo corrisponde a quello del vigente articolo 8 OIB.
4.5 Sezione 5: Obblighi di informare
Art. 20 Obbligo di informare relativo agli imballaggi per bevande Gli obblighi di informare previsti dall’articolo 18 dell’attuale OIB vengono mantenuti nell’articolo 20 OI. Al nuovo articolo 20 sono stati apportati solo alcuni adeguamenti linguistici, in modo che risulti chiaro che si applica esclusivamente agli imballaggi per bevande e non ad altri imballaggi. Inoltre, ora vengono esplicitamente menzionati anche i cartoni per bevande, finora non notificati perché nel 2000 non era ancora possibile riciclare questi imballaggi e quindi non era stata fissata nessuna quota, mentre oggi il riciclaggio è possibile e viene effettuato. Con l’obbligo sussidiario di ripresa introdotto nell’articolo 4 OI, l’articolo 6 OI consente ora di definire una quota di riciclaggio anche per i cartoni per bevande, quindi è necessario conoscere le quantità immesse sul mercato. Art. 21 Obbligo di informare relativo ad altri imballaggi non riutilizzabili Finora gli obblighi di informare relativi all’immissione sul mercato hanno riguardato esclusivamente gli imballaggi per bevande in vetro, PET e alluminio, con cui si può monitorare l’andamento del mercato delle bevande nonché l’efficacia delle regolamentazioni introdotte. Per tutti gli altri imballaggi, ossia la maggior parte, questa possibilità non è ancora prevista. Il presente progetto intende modificare tale situazione, estendendo con questo nuovo articolo gli attuali obblighi di informare relativi agli imballaggi per bevande a tutti i tipi e i materiali di imballaggio. Il capoverso 1 stabilisce che i fabbricanti di prodotti contenuti in imballaggi non riutilizzabili devono trasmettere all’UFAM le informazioni di cui alle lettere a e b. La trasmissione deve avvenire entro la fine di febbraio dell’anno civile successivo secondo le specificazioni dell’UFAM.
25 Cfr. «Investigation Report on PVC and PVC Additives», ECHA, 22 novembre 2023, appendice C, punto C.7.1. «Description of use and performance criteria» (ECHA/NR/23/31).
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I fabbricanti di prodotti acquistano i materiali di imballaggio necessari per il confezionamento e quindi conoscono le quantità esatte. Gli importatori di prodotti imballati devono ottenere queste informazioni dai produttori esteri presso i quali acquistano. Gli imballaggi di servizio costituiscono un’eccezione (cfr. cpv. 2) e devono essere notificati direttamente dai fabbricanti di imballaggi vuoti. Di conseguenza, secondo l’interpretazione dell’obbligo di informare, sono le imprese che rilevano i dati a dover adempiere tale obbligo. Si cerca inoltre di assoggettare all’obbligo di informare il numero più limitato possibile di imprese, in modo che i dati possano essere rilevati con il minor onere possibile per l’economia in generale. Per lo stesso motivo, il capoverso 3 prevede una soglia minima, ossia una deroga a questa disposizione. La lettera a precisa che il peso dei materiali di imballaggio impiegati l’anno precedente (p. es. in tonnellate) deve essere indicato, distinguendo tra i diversi materiali di imballaggio. I materiali di imballaggio comprendono in particolare vetro, carta/cartone, metallo ferroso, alluminio, plastica, legno, tessuti e ceramica/porcellana. Nel caso di composti di materiali diversi, è necessario indicare i singoli materiali impiegati. Gli imballaggi riutilizzabili sono esclusi dalla regolamentazione, nell’intento di incentivare ulteriormente l’impiego di questo tipo di imballaggi. La lettera b esige per gli imballaggi in plastica un’ulteriore suddivisione basata sui vari polimeri, in particolare PET, PE, PP, PS, PVC, ma anche altri, che a sua volta comprende altre sottodivisioni per i rispettivi polimeri, ad esempio EPS e XPS per il PS. In combinazione con l’articolo 22, questa suddivisione consente di comprendere e tracciare i flussi di materiale degli imballaggi in plastica. È conforme anche agli obblighi di notifica dell’UE, sebbene in forma ridotta. Il capoverso 2 riguarda specificamente gli imballaggi di servizio (per la definizione, cfr. art. 2). Affinché non tutti i panifici o i punti vendita per asporto, ad esempio, siano soggetti all’obbligo di informare (confezionano la merce sul posto e quindi sono fabbricanti per definizione), per questo tipo di imballaggi l’obbligo incombe al produttore dell’imballaggio vuoto. Le lettere a e b contengono le stesse precisazioni del capoverso 1. Nel capoverso 3 sono definite soglie minime. Le imprese che non raggiungono i valori soglia di 1 milione di franchi di massa salariale dichiarata all’AVS o di fatturato in due esercizi consecutivi sono escluse dalla disposizione (v. anche cap. 6.2). Ne consegue che sono soggette all’obbligo di informare le imprese con una massa salariale dichiarata all’AVS o un fatturato pari o superiore a 1 milione di franchi. Inoltre, gli obblighi di informare relativi agli imballaggi in vetro sono già regolamentati in modo più specifico nella sezione 3 articolo 9 OI, ripreso in forma invariata dall’attuale OIB. In questa sede è quindi logico escludere anche le parti assoggettate alla tassa sul vetro dall’obbligo di informare. Il capoverso 4 stabilisce che, per adempiere l’obbligo di informare, l’UFAM mette a disposizione appositi modelli, in modo da ridurre al minimo l’onere per le imprese soggette a tale obbligo. I dati raccolti in conformità con questo articolo consentono di verificare il rispetto delle quote di riciclaggio degli imballaggi in plastica fissate nell’articolo 6. L’articolo 21 OI fornisce indicazioni sulle quantità di imballaggi immessi sul mercato per ciascun anno 32/44
civile, mentre l’articolo 22 informa sulle quantità di materiali di imballaggio raccolti e riciclati. Gli obblighi di informare consentono inoltre di monitorare l’andamento del mercato degli imballaggi, il che, a sua volta, serve a verificare il rispetto dei principi generali (requisiti generali) di cui all’articolo 3. In questo modo è possibile stabilire se effettivamente si possono impiegare meno materiali di imballaggio o riciclare meglio gli imballaggi. La trasparenza dei flussi di materiale, inoltre, semplifica l’esecuzione della legislazione in materia di ambiente e di rifiuti. Con il capoverso 5 viene data all’UFAM la possibilità di pubblicare le informazioni in forma aggregata una volta all’anno. Il segreto d’affari è tutelato, in quanto non vengono pubblicati dati individuali. L’UFAM non è autorizzato a pubblicare questi dati nemmeno in seguito a una domanda basata sul principio di pubblicità. L’introduzione di una soglia minima per l’obbligo di informare fa sì che non tutti gli imballaggi immessi sul mercato vengano misurati. Di conseguenza, la quota di riciclaggio calcolata sarà tendenzialmente elevata. Questa distorsione sarà analizzata in uno studio successivo. Art. 22 Ripresa e riciclaggio Nell’ambito di questa revisione, l’obbligo sancito nel vigente articolo 19 OIB di comunicare il peso degli imballaggi ripresi e riciclati, con l’articolo 22 OI viene ora esteso a tutti gli imballaggi soggetti all’obbligo di ripresa. Nel capoverso 1 dell’attuale articolo va ora aggiunto all’elenco solo l’articolo 4, altrimenti la formulazione esistente copre già tutti gli imballaggi soggetti all’obbligo di ripresa. Qualora si introduca un nuovo obbligo di ripresa, come avvenuto nella presente revisione per gli imballaggi in plastica e i cartoni per bevande, l’articolo si applica automaticamente a questi materiali o tipi di imballaggio. In tal modo, commercianti e fabbricanti di imballaggi in plastica sono obbligati a comunicare all’UFAM il peso degli imballaggi ripresi e riciclati l’anno precedente. Il capoverso 2 riguarda le imprese di smaltimento. Chi per mestiere ricicla imballaggi non riutilizzabili soggetti all’obbligo di ripresa oppure li importa o li esporta per riciclarli, deve comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, l’azienda di riciclaggio e il tipo di riciclaggio relativi all’anno precedente. Ora viene precisato che le materie plastiche devono essere distinte in base ai seguenti polimeri: PET, PE, PP, PS, PVC e altri (termine generale per ulteriori polimeri plastici e loro composti) e cartoni per bevande. Questa modifica consente di calcolare la quota di riciclaggio fissata nell’articolo 6. Inoltre, crea trasparenza nello smaltimento dei materiali di imballaggio, semplificando l’esecuzione della legislazione sui rifiuti.
4.6 Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 24 Esecuzione I Cantoni continueranno a essere responsabili dell’esecuzione della presente ordinanza, se non diversamente disposto nei singoli articoli. Art. 25 Abrogazione e modifica del diritto vigente 33/44
L’ordinanza del 5 luglio 2000 sugli imballaggi per bevande è abrogata. Art. 26 Disposizione transitoria L’articolo 4 OI stabilisce un obbligo sussidiario di ripresa di cartoni di bevande e di imballaggi in plastica non riutilizzabili. Tale obbligo si applica agli imballaggi consegnati agli utenti (cosiddetti imballaggi per la vendita o domestici) e agli imballaggi utilizzati per le attività commerciali e che, pertanto, vengono venduti a utenti finali (cosiddetti imballaggi commerciali). Per gli imballaggi venduti agli utenti, in molte regioni della Svizzera sono già disponibili sistemi di ripresa (v. anche riquadro 1), che invece scarseggiano per gli imballaggi commerciali. Dal momento che tali sistemi devono essere ancora sviluppati, è stato introdotto un termine transitorio per l’articolo 4 OI. Finora i sistemi di ripresa esistenti sono stati tenuti a presentare una domanda di concessione presso il Cantone o il Comune per raccogliere plastica sul territorio pubblico (monopolio cantonale dei rifiuti urbani), una procedura che risulta onerosa. Dal momento che, con l’entrata in vigore dell’articolo 4 OI, gli imballaggi in plastica e i cartoni di bevande vengono comunque esclusi dal monopolio dei rifiuti urbani, con l’articolo 26 viene emanata una disposizione transitoria. Il capoverso 1 stabilisce che, a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza, gli imballaggi di cui all’articolo 4 OI possono essere ripresi a titolo volontario dai commercianti e dai fabbricanti soggetti all’obbligo di ripresa. L’articolo si applica esclusivamente agli imballaggi provenienti dai rifiuti urbani, poiché soltanto questi rientrano nel monopolio dei rifiuti urbani. La disposizione transitoria consente dunque di raccogliere tali imballaggi senza la concessione del Cantone o del Comune. Tuttavia, l’obbligo di ripresa di tutti i cartoni di bevande e di imballaggi in plastica entra in vigore soltanto a partire dal 1° gennaio 2028 (art. 27 cpv. 2 OI). Alle lettere a–c vengono stabilite le condizioni per la ripresa a titolo volontario fino all’entrata in vigore dell’obbligo, che corrispondono a quelle dell’articolo 4. La lettera a afferma che gli imballaggi ripresi, se tecnicamente possibile, devono essere sottoposti a valorizzazione materiale. In questo modo si intende evitare che i materiali di imballaggio raccolti separatamente vengano infine sottoposti a una valorizzazione esclusivamente energetica, ad esempio perché questa modalità di smaltimento risulta più economico. Nella lettera b si stabilisce che le autorità cantonali e comunali devono essere informate regolarmente in merito ai sistemi di ripresa a titolo volontario. Ad esempio, se un commerciante al dettaglio aderisce a un sistema di ripresa esistente, come la VSPR o RecyPac, e riprende cartoni di bevande e imballaggi in plastica, il commerciante o il sistema di ripresa deve informare le autorità comunali o cantonali. Infine, la lettera c impone l’obbligo di informare la clientela in merito alla possibilità di ripresa di imballaggi a titolo volontario e di indicarlo in modo visibile presso i punti vendita. Art. 27 Entrata in vigore Il capoverso 1 stabilisce che, fatti salvi i capoversi 2 e 3, l’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
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Il capoverso 2 prevede l’entrata in vigore dell’articolo 4 OI per il 1° gennaio 2028. Le aziende soggette all’obbligo di ripresa degli imballaggi in plastica devono avere il tempo sufficiente per organizzare i sistemi di ripresa. Il capoverso 3 stabilisce l’entrata in vigore dell’articolo 21 OI per il 1° gennaio 2029. La creazione di un sistema di reporting per i materiali di imballaggio immessi sul mercato richiede tempo e investimenti alle imprese, che occorre poter pianificare. Anche l’UFAM necessita di un periodo di preparazione per introdurre uno strumento di reporting destinato all’elaborazione dei dati. Si presume che i processi e le infrastrutture informatiche necessari potranno essere creati entro due anni. L’obbligo di reporting può quindi essere introdotto gradualmente.
5 Modifica di altri atti normativi
La vigente ordinanza del 5 luglio 200026 sugli imballaggi per bevande è abrogata integralmente e sostituita dall’ordinanza sugli imballaggi, la quale copre un campo di applicazione notevolmente più ampio. La presente revisione totale richiede l’adeguamento anche dell’ordinanza del DATEC del 7 settembre 2001 relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro (RS 814.621.4). Da un lato occorre riformulare il titolo, poiché in futuro non riguarderà più soltanto gli imballaggi per bevande. Per quanto riguarda il contenuto, sarà emanato un nuovo articolo che stabilisca l’importo della tassa sugli altri imballaggi in vetro.
6 Ripercussioni
Le ripercussioni delle misure sull’economia, l’ambiente e la società sono state analizzate con il metodo VOBU, che valuta le misure di politica ambientale dal punto di vista dell’economia pubblica27. Le seguenti osservazioni si basano su questa analisi completa, che ha coinvolto importanti attori dell’industria degli imballaggi attraverso interviste e due laboratori. Segue un riassunto degli effetti cumulati di tutte le misure previste dalla presente revisione.
Soltanto la misura concernente le deroghe all’obbligo di prelevare un deposito (art. 17 OI) non è stata analizzata dalla VOBU. Si tratta di una misura che è stata sviluppata solo quando, a causa della cessazione della produzione di bottiglie di vetro da parte di Vetropack (St. Prex, Svizzera) nel giugno 2024, l’attenzione si è concentrata maggiormente su questo tipo di imballaggio. La misura apre una nuova possibilità, più volte richiesta dal comparto economico e dalla politica. Non comporta svantaggi né per l’amministrazione né per la popolazione. La possibilità di ottenere un’esenzione dall’obbligo del deposito non comporta alcun costo. Una valutazione a posteriori nell’ambito della VOBU non è ritenuta necessaria. Da un punto di vista ecologico, è auspicabile un maggiore utilizzo di imballaggi per bevande riutilizzabili.
26 RS 814.621
27 Ecoplan (2024). VOBU der Massnahmen im Verpackungsbereich. Ecoplan, Berna.
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6.1 Ripercussioni sull’ambiente
In Svizzera l’industria degli imballaggi è influenzata tanto dagli sviluppi tecnologici, dalle tendenze sociali e dalle normative UE quanto dagli atti normativi nazionali. Per poter riprodurre gli elementi di incertezza degli sviluppi futuri, per quel che riguarda l’impatto ecologico è stata fatta una distinzione tra uno scenario ottimistico e uno pessimistico. Tenendo conto di entrambi gli scenari, la revisione dell’OIB presenta evidenti ripercussioni positive per l’ambiente. Considerando l’insieme di tutte le misure, nello scenario ottimistico si arriva a risparmiare quasi 790 000 tonnellate di CO2eq. Anche nello scenario pessimistico vi è pur sempre un risparmio, pari a 415 000 tonnellate di CO2eq. In seguito all’attuazione di tutte le misure, nello scenario ottimistico è previsto un risparmio annuo di ben 300 milioni di franchi di costi esterni, in quello pessimistico la cifra si aggira comunque intorno ai 135 milioni di franchi.
6.2 Ripercussioni per l’economia
Per quel che riguarda le ripercussioni economiche, è stato possibile quantificarle, cioè monetizzarle, solo in parte, soprattutto perché la maggior parte delle misure è costituita da regolamentazioni quadro ed è difficile prevedere come le singole imprese attueranno tali regolamentazioni. Quelle intervistate non sono state in grado di fornire stime precise dei possibili costi di attuazione. A ciò si aggiunge il fatto che le varie misure riguardano una moltitudine di imprese molto diverse tra loro (PMI e grandi imprese di produzione, commercio, importazione e smaltimento). Infine, a oggi non esiste alcuno studio che consideri e monetizzi misure comparabili. Per la Svizzera, quindi, è stata elaborata un’ampia valutazione di tipo qualitativo attraverso interviste con servizi statali di altri Paesi, che dispongono di una migliore base di dati, e con imprese svizzere. Questa valutazione è stata convalidata e confermata in due laboratori con i principali attori dell’industria svizzera degli imballaggi (dai fabbricanti di imballaggi e prodotti ai commercianti al dettaglio, alle imprese di smaltimento fino alle associazioni economiche)28. Quasi tutte le imprese lungo la catena del valore, ossia i fabbricanti di imballaggi e prodotti (compresi gli importatori), i commercianti e le imprese di smaltimento, sono interessate dalle regolamentazioni. Senza l’introduzione di una soglia minima (v. il paragrafo «Semplificazione per le piccole imprese» in basso), potrebbero essere coinvolte oltre 100 000 imprese. Di seguito si approfondisce quindi l’aspetto dei costi una tantum e ricorrenti (e in parte i benefici che ne derivano) per le imprese.
Costi una tantum per le imprese I costi per l’attuazione dei requisiti di base (art. 3 OI) sono considerati minimi. I requisiti di base degli imballaggi non prevedono né regolamentazioni dettagliate né un orizzonte temporale per l’attuazione: come e quando un’impresa debba produrre un imballaggio conforme ai requisiti di base non è stabilito. Ad esempio, gli investimenti possono essere effettuati solo dopo aver ammortizzato i macchinari esistenti.
28 Ecoplan (2024). VOBU der Massnahmen im Verpackungsbereich. Ecoplan, Berna.
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Contemporaneamente, le imprese di smaltimento beneficiano dei nuovi requisiti di base. Progettando gli imballaggi in modo che siano riciclabili, si semplifica la selezione dei materiali raccolti e si può ottenere una qualità superiore di quelli riciclati. Inoltre, se aumenta la domanda di materiali riciclati di alta qualità, ciò avrà un effetto positivo anche sulle attività commerciali. Si prevedono notevoli costi iniziali legati alla creazione di un sistema di ripresa degli imballaggi in plastica (art. 4 OI; cfr. anche «costi ricorrenti», che comprende i costi per la creazione di un sistema). Va tuttavia osservato che diversi sistemi di ripresa degli imballaggi in plastica sono già stati avviati dal settore economico di propria iniziativa (v. riquadro 1). Alcuni investimenti iniziali, quindi, sono già stati fatti volontariamente e questi sistemi possono essere utilizzati per attuare la regolamentazione corrispondente. Le maggiori quantità di imballaggi in plastica raccolte in virtù di questa disposizione rappresentano un vantaggio per le imprese di smaltimento, poiché ciò garantisce loro maggiore sicurezza di pianificazione e gli consente di investire nell’ampliamento dell’infrastruttura di selezione e riciclaggio. Per l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro (art. 7 segg. OI) sono previsti costi iniziali legati alla struttura necessaria per il calcolo e la liquidazione della tassa, diversi a seconda del tipo di impresa. Tuttavia, la TSA, che è compresa nel prezzo del prodotto e garantisce il finanziamento dello smaltimento, non può essere utilizzata a tale scopo. Anche la creazione di una banca dati per il rilevamento degli imballaggi immessi sul mercato (art. 21 OI) comporta un onere amministrativo significativo ed eventuali investimenti in apposite soluzioni informatiche. Molte grandi imprese, tuttavia, soprattutto quelle che esportano prodotti nell’UE, hanno già creato queste banche dati. In molti Stati membri dell’UE, già da tempo è necessario specificare le quantità di imballaggi importati in base al materiale e al peso. A partire dal 2025, ciò avverrà in tutti gli Stati membri dell’UE. Gli obblighi di informare delle aziende di selezione e riciclaggio (art. 22 OI) degli imballaggi in plastica richiedono pochi costi iniziali, poiché già oggi le imprese interessate misurano i flussi di materiale. I dati corrispondenti sono disponibili e devono solo essere trasmessi alla Confederazione (v. «Costi ricorrenti per le imprese»).
Costi ricorrenti per le imprese A differenza di quanto avvenuto per i costi una tantum, quantificare i costi ricorrenti è stato in parte possibile. L’esercizio di un sistema di ripresa per gli imballaggi in plastica (art. 4 OI) è stimato a 1,5 milioni di franchi l’anno. Tuttavia, grazie alla libera regolamentazione del finanziamento, i costi possono essere trasferiti direttamente ai consumatori, ad esempio applicando una tassa, i quali possono però risparmiare sulle spese di smaltimento dei rifiuti urbani. Contemporaneamente, alcuni commercianti che hanno linee di prodotti proprie e quindi necessitano anche di materiali di imballaggio beneficiano della nuova disponibilità di riciclati di alta qualità provenienti dalla Svizzera. Lo smaltimento degli imballaggi in vetro (esclusi gli imballaggi per bevande) genera costi annui dell’ordine di 12,3 milioni di franchi. Con l’estensione della TSA ad altri 37/44
imballaggi in vetro (art. 7 segg. OI), ora tali costi devono essere parzialmente coperti dai fabbricanti (compresi gli importatori) di tali imballaggi, che tuttavia li trasferiscono direttamente ai consumatori, integrandoli nel prezzo del prodotto. L’importo della TSA è molto basso rispetto al prezzo del prodotto (p. es. oggi è pari a 6 cent. per bottiglia di vino). Dopo i costi amministrativi iniziali per l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro, in proporzione i costi amministrativi ricorrenti sono bassi. I costi di reporting delle aziende di selezione e riciclaggio (art. 22 OI), poco presenti in Svizzera, sono stimati a circa 225 000 franchi l’anno in totale (ca. fr. 10 000-15 000 per ciascuna impresa). Contemporaneamente, queste imprese beneficiano della revisione in diversi modi, come illustrato sopra alla voce «costi una tantum». Si presume infine che i costi per il reporting delle quantità di imballaggi immessi sul mercato (art. 21 OI) ammontino a circa 10 milioni di franchi, un importo che in ogni caso è ripartito tra più imprese29, per cui i costi di ciascuna impresa sono minimi rispetto al fatturato. Inoltre molti di questi investimenti devono comunque essere effettuati, come spiegato sopra, perché molte imprese operano anche sul mercato interno dell’UE e quindi devono in ogni caso adempiere le prescrizioni UE. Una volta registrate le quantità, l’onere supplementare per la rendicontazione alla Confederazione appare trascurabile. I costi iniziali e i costi ricorrenti per ciascuna impresa sono complessivamente bassi, poiché alcuni investimenti sono già stati effettuati dal settore economico, tale settore può contare su un ampio margine di manovra per l’attuazione e molte imprese, in seguito alle normative emanate dall’UE, devono comunque effettuare investimenti corrispondenti, indipendentemente dalle disposizioni previste in Svizzera. Inoltre, gran parte dei costi può essere trasferita ai consumatori, come già avviene, ad esempio, per gli imballaggi per bevande (contributo di riciclaggio anticipato e tassa di smaltimento anticipata). Riquadro 4 – Esempi di coinvolgimento lungo la catena di processo Fabbricanti di imballaggi (p. es. produzione di vasetti in vetro per alimenti): un fabbricante di imballaggi è interessato indirettamente anzitutto dall’articolo 3 OI. Occorrono perciò investimenti in macchinari e nella formazione o formazione continua del personale affinché gli imballaggi siano sviluppati secondo le possibilità tecniche ed economiche in conformità con i requisiti generali per gli imballaggi. Soltanto così il fabbricante di prodotti interessati direttamente dall’articolo 3 può consegnare i relativi imballaggi. Oltre a questo, ora l’articolo 7 OI obbliga l’impresa a riscuotere una TSA sugli imballaggi in vetro e a trasmettere all’organizzazione incaricata dalla Confederazione (Vetroswiss) i dati concernenti le entrate della TSA e le quantità (numero di pezzi) di contenitori in vetro immessi sul mercato (art. 9 OI). Fabbricanti di prodotti (p. es. produzione di detersivi in imballaggi in plastica non riutilizzabili): un produttore di detersivi è interessato direttamente dall’articolo 3 OI. In futuro si assicurerà di consegnare imballaggi conformi ai requisiti generali. Se l’impresa rifornisce non solo il settore commerciale, ma anche direttamente clienti finali (p. es. un servizio di pulizie), ai sensi dell’articolo 4 è tenuta a riprendere gli imballaggi in plastica (v. commenti relativi al commercio al dettaglio).
29 Secondo gli accertamenti effettuati con l’Ufficio federale di statistica, la regolamentazione riguarda ca. 15 000 imprese svizzere. I 10 milioni di franchi calcolati non sono distribuiti in modo uniforme tra tutte le imprese (cioè circa fr. 660 ciascuna), ma dipendono dalle rispettive dimensioni. In proporzione, le grandi imprese sostengono un onere maggiore.
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Devono inoltre essere rispettati gli obblighi di informare di cui all’articolo 21 OI. Le quantità (chilogrammi) di materiali di imballaggio impiegate devono essere registrate in una banca dati. Una volta all’anno, le quantità di materiali di imballaggio immesse sul mercato nazionale devono essere trasmesse all’UFAM in forma digitale. Commercio (vendita di prodotti alimentari, cosmetici e non alimentari): come nei due casi precedenti, un’impresa di commercio al dettaglio è tenuta a rispettare i requisiti generali per gli imballaggi secondo l’articolo 3 OI. Inoltre, è interessata dagli articoli 4 e 5 OI (obbligo sussidiario di ripresa di cartoni per bevande e di imballaggi in plastica non riutilizzabili e requisiti pertinenti). Deve consentire la restituzione di tali imballaggi (a pagamento o gratuitamente), segnalare la possibilità di restituzione e soddisfare gli ulteriori requisiti. Agli operatori economici viene lasciato ampio margine di manovra per l’attuazione; attualmente le possibilità sono le seguenti: a. l’attività può riprendere autonomamente gli imballaggi e offrire (in vendita) un sacco per la raccolta della plastica di un’impresa di smaltimento esistente o di un’organizzazione settoriale; b. l’attività può aderire a un’organizzazione settoriale che organizza la ripresa per suo conto. Se gli spazi non lo consentono, non è obbligatorio effettuare la ripresa direttamente presso il punto vendita; occorre tuttavia disporre degli spazi adibiti a tale scopo che siano raggiungibili a piedi. Una volta all’anno, l’impresa di commercio al dettaglio deve esporre in un rapporto in che modo sono soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui all’articolo 5 OI e ai sensi dell’articolo 22 OI deve comunicare il peso degli imballaggi ripresi e riciclati. Invece dell’attività di commercio al dettaglio, questi obblighi possono essere adempiuti anche dall’impresa di smaltimento incaricata o dall’organizzazione settoriale. Ristorazione (ristorante da asporto per prodotti alimentari in imballaggi in plastica non riutilizzabili): in linea di principio, il settore della ristorazione non è interessato dalle nuove disposizioni, ad eccezione dei ristoranti da asporto. Come le attività di commercio al dettaglio, un ristorante da asporto è tenuto, secondo l’articolo 4 OI, a riprendere gli imballaggi in plastica non riutilizzabili (stoviglie da asporto monouso in plastica). Riguardo all’attuazione, il ristorante ha le stesse possibilità delle attività di commercio al dettaglio (v. commenti relativi). Se il ristorante prevede che le quantità di imballaggi restituiti saranno minime, può anche offrire il ritiro gratuito posizionando un sacco per la raccolta della plastica (p. es. in aggiunta a un sacco della spazzatura). Imprese di smaltimento (imprese di riciclaggio di imballaggi in plastica): ai sensi dell’articolo 22 OI, un’impresa di riciclaggio è tenuta a comunicare all’UFAM una volta all’anno le quantità ricevute e trattate. Se i materiali di imballaggio vengono esportati o importati, vanno comunicate anche queste quantità. Importatori: chi importa ad esempio pasta in imballaggi di plastica si qualifica come fabbricante secondo la definizione dell’articolo 2. Gli importatori sono quindi interessati dall’articolo 3 OI e devono rispettare i requisiti generali per gli imballaggi. Se l’impresa fornisce i prodotti direttamente ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 4 OI è tenuta a riprendere gli imballaggi (v. commenti relativi al commercio al dettaglio). Inoltre, l’impresa è tenuta a comunicare all’UFAM le quantità di materiali di imballaggio utilizzati una volta all’anno in forma digitale (art. 21 OI).
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Semplificazione per le piccole imprese Regolamentazioni efficaci nonché semplici da applicare sul piano amministrativo sono un elemento chiave per un contesto economico favorevole. La legge del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese (LSgrI; RS 930.31) esige pertanto che si verifichi se per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate. Nonostante l’onere proporzionalmente basso per le imprese, sono state introdotte diverse restrizioni ed eccezioni per ridurre il numero di imprese interessate (soprattutto PMI). Nel formulare soglie minime, la difficoltà sta nel fatto che non sono disponibili dati sui materiali di imballaggio a livello di imprese. Le stime devono quindi essere effettuate sulla base di altri parametri (statistiche doganali, classificazione NOGA, dati provenienti dall’estero). Sulla base dei dati disponibili, sono stati elaborati alcuni limiti alle disposizioni. • Con l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro (art. 7 segg. OI), in conformità con l’articolo 7, l’obbligo della TSA è limitato agli imballaggi in vetro per prodotti alimentari e cosmetici (v. anche cap. 4.7.1). • Riguardo agli obblighi di informare relativi all’immissione sul mercato degli imballaggi, in conformità con l’articolo 21 OI, viene introdotta una soglia minima. Stando ai calcoli, ciò significa escludere circa il 70 per cento delle imprese svizzere – su quasi 50 000 imprese, circa 35 000 risultano perciò esonerate dall’obbligo di informare. Non sono disponibili dati sulle imprese straniere che importano in Svizzera. Secondo i dati disponibili, le restrizioni alle disposizioni non incidono in maniera significativa sul vantaggio ecologico del progetto e quindi sono ammesse. Ad esempio, grazie alle informazioni provenienti dall’estero, si può affermare che poche grandi imprese immettono sul mercato la maggior parte dei materiali di imballaggio, mentre molte piccole imprese, anche considerate nel loro insieme, influiscono poco sul volume totale.
Ulteriori ripercussioni economiche A livello economico generale, la revisione non comporta effetti particolari per i lavoratori. La creazione di nuovi posti di lavoro è possibile soprattutto grazie alla struttura della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Si prevedono inoltre lievi effetti positivi sulla concorrenza, il grado di apertura internazionale, l’innovazione e la ricerca. I requisiti fissati per gli imballaggi e gli obblighi di informare creeranno maggiore trasparenza e ridurranno il vuoto normativo rispetto all’UE. In termini macroeconomici, la revisione non ha effetti rilevanti sul PIL, la produttività, l’attrattiva della piazza economica o la ridistribuzione.
Panoramica delle ripercussioni economiche L’analisi qualitativa mostra che la revisione totale dell’OIB nel complesso comporta solo ripercussioni economiche minime. Ciò è dovuto in particolare al fatto che sono state formulate soprattutto regolamentazioni quadro e che il grado di dettaglio è basso, il che garantisce al settore economico un ampio margine di manovra in fase di attuazione. Le regolamentazioni quadro, inoltre, evitano l’insorgere di ostacoli al commercio dovuti a
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normative internazionali, in particolare quelle dell’UE. Si può infine presumere che molte imprese si orientino piuttosto verso le più rigorose prescrizioni UE o siano costrette a farlo, se commerciano all’interno dell’UE.
6.3 Ripercussioni sulla società e le economie domestiche
Sia per la società nel suo insieme sia per le singole economie domestiche, non si prevedono ripercussioni particolari. La società beneficerà della riduzione del carico ambientale, ossia delle minori emissioni di CO2 e dei relativi costi in termini di danni. Le economie domestiche potranno disporre di una nuova raccolta differenziata, coordinata su tutto il territorio svizzero, per gli imballaggi in plastica. La maggiore trasparenza determinerà una base migliore per le informazioni. Grazie agli investimenti che richiedono, i requisiti per gli imballaggi possono far sì che si arrivi a produrre imballaggi leggermente meno costosi. In genere, tuttavia, l’imballaggio utilizzato rappresenta solo una piccola parte del prezzo di vendita del prodotto confezionato, per cui un leggero aumento incide appena sul prezzo finale. È altresì ipotizzabile una riduzione dei costi derivata dal risparmio di materiale. L’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro determina un lieve rincaro (tra i 2 e i 5 cent.) del prezzo di vendita. Tuttavia, con la riduzione dei costi di smaltimento per i Comuni (smaltimento del vetro finanziato con le tasse di base sui rifiuti), questi aumenti non ricadono sulle economie domestiche, che nel complesso non dovranno sostenere costi rilevanti, in particolare grazie alla formulazione aperta, che tiene conto della sostenibilità economica.
6.4 Ripercussioni per la Confederazione
Le ripercussioni per la Confederazione sono considerate minime nel complesso. Sono i nuovi obblighi di informare ad avere un impatto significativo una tantum su distributori e imprese di smaltimento. Affinché la trasmissione nonché l’analisi dei dati avvenga in maniera sicura ed efficiente, ossia automatica, è necessario sviluppare una soluzione informatica ad hoc, il che richiede un onere iniziale minimo. Attualmente l’UFAM stima un onere di circa 1 milione di franchi per l’attuazione di una soluzione informatica. Quest’ultima deve consentire il trasferimento dei dati con il minor onere amministrativo possibile. Occorre poter eseguire facilmente anche serie temporali e altre analisi. L’UFAM stima che i costi successivi per manutenzione, assistenza ed elaborazione dei dati siano bassi. Anche l’estensione della TSA a tutti gli imballaggi in vetro comporta costi supplementari, che però sono coperti dalle entrate ottenute con la tassa già riscossa.
6.5 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
I Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della nuova ordinanza solo nella misura in cui non si rimandi esplicitamente a un’altra autorità (federale). Nel complesso l’onere supplementare è considerato non rilevante. L’obbligo (sussidiario) di riprendere i cartoni per bevande e gli imballaggi in plastica di cui all’articolo 4 e seguenti è ora di competenza del settore privato e viene escluso dal
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monopolio cantonale dello smaltimento per i rifiuti urbani (art. 31b cpv. 1 LPAmb). Non sono previsti oneri significativi per i Cantoni. Lo strumento è già conosciuto e attuato con successo grazie alla regolamentazione simile relativa agli imballaggi per bevande in PET e alluminio. A oggi i Cantoni sono coinvolti in misura minima. Quanto ai Comuni, questi avranno invece un ruolo importante nell’attuazione dell’obbligo sussidiario di ripresa. Nel caso degli imballaggi per bevande in PET, infatti, non sono solo i commercianti a effettuare la raccolta bensì, in via complementare, anche i Comuni presso gli appositi centri. Questo comporterà la creazione di ulteriori punti di ripresa a vantaggio della popolazione. Tale complementarietà è opportuna anche per la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Tuttavia non è obbligatoria, poiché la raccolta è anzitutto compito del settore privato, per cui i Comuni non devono sostenere costi. Con l’estensione della TSA ad altri imballaggi in vetro, è possibile coprire i costi dello smaltimento del vetro, colmando così un deficit di finanziamento per i Comuni, che dovevano sopperirvi imponendo tasse di base o commisurate alle quantità. Grazie a tale soluzione di finanziamento, basata sul principio di causalità, i Comuni vengono ora sgravati da questo onere.
6.6 Conclusioni
Secondo la valutazione economica delle misure ambientali (VOBU), la revisione totale dell’OIB è considerata efficace, non solo tenendo conto dello scenario ottimistico, ma anche di quello pessimistico. I potenziali aperti individuati possono essere sfruttati, in particolare rafforzando il principio di causalità ed eliminando in gran parte il problema del «freeriding». L’efficienza, ossia il rapporto costi-benefici, è considerata da buona a ottima. Le ripercussioni positive per l’ambiente, i Comuni e parti del settore economico superano quelle negative che riguardano il settore pubblico e le imprese più coinvolte.
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Allegato – Panoramica dei dati utilizzati La seguente tabella riassume i dati utilizzati nel rapporto esplicativo, citando le fonti e fornendo brevi spiegazioni. Citazione, posizione nel Fonte, derivazione, Ultimo Osservazioni rapporto esplicativo ipotesi aggiorn amento Pag. 5 e 6 Wiprächtiger Maja, Rolli 2024 In Svizzera, i materiali di - Nel 2022 sono stati Christian e Melanie imballaggio finora immessi sul immessi sul mercato Haupt (2024). Gewerbe- mercato non vengono misurati svizzero ben 1,5 milioni und in modo completo. Lo studio di di tonnellate di materiali Industrieverpackungen Realcycle GmbH riprende tutte di imballaggio. in der Schweiz. le fonti possibili (studi / rapporti - Incl. suddivisione per Realcycle GmbH, di gestione / materiale di imballaggio Zurigo. interviste / dati doganali ecc.) (carta/cartone: realcycle – nachhaltige riguardo a importazione,
800 000 t, vetro: Kreislaufwirtschaft: esportazione, produzione,
380 000 t, plastica: Beratung, Projektdesign riciclaggio e valorizzazione
350 000 t) termica derivandone un quadro
Rapporto pubblicato: generale. Abschlussbericht_GI_Ve rpackungen.pdf Pag. 6 Wiprächtiger Maja, Rolli 2024 V. osservazione riga 1 Sebbene si prestino al Christian e Melanie riciclaggio per la loro qualità Haupt (2024). Gewerbe- elevata e generino volumi und elevati di rifiuti ogni anno Industrieverpackungen (oltre 300 000 t di imballaggi in der Schweiz. in plastica e circa 20 000 t di Realcycle GmbH, cartoni per bevande) Zurigo.
Rapporto pubblicato: Abschlussbericht_GI_Ve rpackungen.pdf Pag. 9 Ecoplan (2024). VOBU 2024 L’impatto ambientale dei Di conseguenza, nel 2030 i der Massnahmen im materiali di imballaggio è stato materiali di imballaggio Verpackungsbereich. calcolato da carbotech immessi sul mercato in Ecoplan, Berna. (Carbotech AG – Umwelt, Svizzera comporterebbero Ecoplan – Home Nachhaltigkeit und un carico ambientale pari a Schadstoffberatung). Tutte le circa 2,5 milioni di tonnellate Rapporto pubblicato: informazioni sul calcolo sono di CO2eq. Volkswirtschaftliche contenute nel rapporto tecnico Beurteilung (VOBU) concernente l’impatto eines sull’ambiente 2024, redatto nel Massnahmenpakets im corso della VOBU. In alcuni casi Bereich Verpackungen si è lavorato sulla base di ipotesi, riportate nella VOBU e nei relativi rapporti.
Rapporto pubblicato: Pag. 9 Swiss Recycle (2024) 2023 Dal rapporto sulle attività di Swiss Recycle (centro di Cifre chiave e quote – Swiss Recycle 2023 competenza per il Swiss Recycle Übersicht - Swiss Recycle riciclaggio e l’economia circolare) stima il beneficio ambientale ottenuto dall’intero riciclaggio in Svizzera a circa
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510 000 tonnellate di
CO2eq l’anno. Pag. 9 Ecoplan (2024). VOBU 2024 V. osservazione riga 3 Si prevede che nel 2030 gli der Massnahmen im imballaggi immessi sul Verpackungsbereich. Per la monetizzazione è stato mercato in Svizzera Ecoplan, Berna. calcolato un tasso di costo pari comporteranno costi esterni a fr. 242,6 per tonnellata di pari a 2 miliardi di franchi Rapporto pubblicato: CO2eq. Per loro natura, tali Volkswirtschaftliche stime comportano un certo Beurteilung (VOBU) grado di incertezza, come eines indicato nel rapporto. Massnahmenpakets im Bereich Verpackungen Pag. 15 Wiprächtiger Maja, Rolli 2024 V. osservazione riga 1 Questo tipo di imballaggio Christian e Melanie rappresenta una Haupt (2024). Gewerbe- und percentuale significativa del Industrieverpackungen totale degli imballaggi in der Schweiz. utilizzati in Svizzera (circa il Realcycle GmbH,
25 %), ma non la maggior Zurigo.
parte (il restante 75 % circa). Rapporto pubblicato: Abschlussbericht_GI_Ve rpackungen.pdf Pag. 37 Ecoplan (2024). VOBU 2024 V. osservazione righe 3 e 5 - Considerando l’insieme der Massnahmen im di tutte le misure, nello Verpackungsbereich. scenario ottimistico si Ecoplan, Berna. arriva a risparmiare quasi Rapporto pubblicato:
790 000 tonnellate di Volkswirtschaftliche
CO2eq. Anche nello Beurteilung (VOBU) scenario pessimistico vi eines è pur sempre un Massnahmenpakets im risparmio, pari a Bereich Verpackungen
415 000 tonnellate di
CO2eq. - In seguito all’attuazione di tutte le misure, nello scenario ottimistico è previsto un risparmio annuo di ben
300 milioni di franchi di
costi esterni, in quello pessimistico la cifra si aggira comunque intorno ai 135 milioni di franchi.
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