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Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027

Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI

Berna, 13 agosto 2025

Approvazione dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Compendio Ad oggi il Parlamento ha approvato l’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 120 Stati partner (stato all’1.1.2025). Nel 2024 la Svizzera ha scambiato informazioni relative a conti finanziari con 108 Stati partner. In considerazione dei recenti sviluppi internazionali nell’ambito della trasparenza fiscale, con il presente progetto la Svizzera intende estendere la propria rete per lo scambio automatico di informazioni ad altri otto Stati partner, con cui attuerebbe lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2027 e negli anni successivi. In questo modo conferma gli impegni assunti in materia fiscale a livello internazionale, contribuendo a tutelare gli interessi della propria piazza finanziaria e la reputazione del Paese.

Lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni prevede che i singoli Stati e territori estendano la propria rete di Stati partner a tutti gli Stati che manifestano interesse per lo scambio automatico di informazioni e soddisfano i requisiti dello standard elaborato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE; «interested appropriate partners»). L’integrazione di ulteriori Stati nella rete già esistente di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni contribuisce a garantire pari condizioni concorrenziali («level playing field») e a consolidare la posizione della piazza finanziaria svizzera – e, in ultima analisi, di tutta la piazza economica – nei confronti delle piazze finanziarie concorrenti. Alla luce degli attuali sviluppi internazionali, il Consiglio federale intende ampliare la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni. L’obiettivo è introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Armenia, Camerun, Mongolia, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Ruanda, Senegal e Tunisia a partire dal 2027 e, se sono soddisfatte tutte le condizioni del caso, procedere dal 2028 al primo scambio di informazioni. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, il Parlamento deve approvare i nuovi Stati partner, come finora, mediante decreto federale semplice. Lo scambio automatico di informazioni verrà introdotto soltanto se gli Stati partner avranno manifestato interesse per lo scambio di informazioni relative a conti finanziari con la Svizzera e se avranno soddisfatto tutti i requisiti dell’OCSE, comprese le disposizioni in materia di protezione dei dati.

Compendio 2

1 Situazione iniziale 4

1.1 Necessità di agire e obiettivi 4

1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera 4

1.1.2 Sviluppi internazionali recenti 5

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta 6

1.2.1 Prossimi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni 6

1.2.2 Valutazione 8

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 9

2 Procedura preliminare 9

3 Punti essenziali del progetto 9

3.1 La normativa proposta 9

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze 10

3.3 Attuazione 10

4 Commento ai singoli articoli 10

5 Ripercussioni 11

5.1 Ripercussioni per la Confederazione 11

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 12

5.3 Ripercussioni per l’economia 12

5.4 Ripercussioni sulla società 13

6 Aspetti giuridici 13

6.1 Costituzionalità 13

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 14

6.3 Forma dell’atto 14

6.4 Subordinazione al freno alle spese 14

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale 14

6.6 Delega di competenze legislative 15

6.7 Protezione dei dati 15

Allegato: Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori 17 Armenia 17 Camerun 18 Mongolia 18 Papua Nuova Guinea 19 Paraguay 20 Ruanda 21 Senegal 21 Tunisia 22

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

Il 15 giugno 2014 il Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) ha adottato lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni . A seguito di tale decisione, il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito «Forum globale») ha invitato un centinaio di Stati e territori – tutti Paesi industrializzati o in sviluppo dotati di una piazza finanziaria – a aderire all’attuazione del nuovo standard e a effettuare il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari nel 2017 o 2018 («committed jurisdictions»). Nello stesso tempo questi Stati e territori sono stati confrontati con l’aspettativa di attuare lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati e territori che hanno manifestato interesse al riguardo e che adempiono i requisiti dello standard globale, compresi quelli in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati (cosiddetti «interested appropriate partners»). L’8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha approvato i mandati di negoziazione per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE (primo mandato), gli Stati Uniti e altri Stati (secondo mandato). Parallelamente, la Svizzera si è impegnata politicamente nei confronti del Forum globale, fatte salve le procedure parlamentari interne di approvazione, a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2017 e a effettuare nel 2018 il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner2. In Svizzera, le basi legali per l’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 19883 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito «Convenzione sull’assistenza amministrativa»), dell’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Multilateral Competent Authority Agreement», MCAA; di seguito «Accordo SAI»), della legge federale del 18 dicembre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell’ordinanza del 23 novembre 20166 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali. Contestualmente all’introduzione delle basi legali, il 1° gennaio 2017 è stato avviato lo scambio

automatico di informazioni con i primi 38 Stati partner, tra i quali tutti gli Stati membri dell’UE e gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio, diverse piazze finanziarie nonché Stati dell’OCSE vicini alla Svizzera con cui, nell’autunno 2018, è avvenuto il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari. Nel dicembre 2017 il Parlamento ha approvato i decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con altri 41 Stati partner, nel

1 www.oecd.org > Publications > International Standards for Automatic Exchange of Information in Tax Matters 2 Nel presente messaggio, il termine «Stati partner» comprende gli Stati e i territori. 3 RS 0.652.1 4 RS 0.653.1 5 RS 653.1 6 RS 653.11

dicembre 2018 con 10 Stati partner, nel dicembre 2019 con 18 Stati partner, nel marzo 2020 con un ulteriore Stato partner e nel dicembre 2022 con altri 12 Stati partner7. La Svizzera conta pertanto attualmente una rete di 113 Stati partner con cui ha attivato lo scambio automatico di informazioni e con cui vengono scambiati effettivamente dati relativi a conti finanziari. Con sei Stati partner lo scambio automatico di informazioni non è ancora stato attivato perché questi non soddisfano i requisiti dello standard (Giordania, Montenegro, Marocco, Uganda, Trinidad e Tobago) o perché non hanno manifestato interesse per lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera (Niue). Con uno Stato partner lo scambio automatico di informazioni è stato sospeso (Russia). Con il presente progetto la Svizzera intende estendere la propria rete a tutti i 128 Stati e territori che ad oggi hanno manifestato in seno al Forum globale il proprio interesse a introdurre lo standard globale e che hanno indicato una data per la sua attuazione. In questo modo vengono gettate le basi per includere nella rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni anche queste «committed jurisdictions» non appena manifestano il proprio interesse a aderire allo standard e ne soddisfano i requisiti8. In un’ottica di economia procedurale, tali Stati devono essere presi in considerazione tempestivamente, affinché al momento opportuno lo scambio automatico di informazioni possa essere introdotto in tempi rapidi.

1.1.2 Sviluppi internazionali recenti

Per poter sfruttare pienamente i vantaggi dello standard per lo scambio automatico di informazioni, occorre garantirne un’attuazione efficace su larga scala. Per questo motivo, il G20 ha incaricato il Forum globale di monitorarne e verificarne l’attuazione a livello mondiale. In una prima fase è stato garantito che tutti gli Stati rilevanti per lo scambio automatico di informazioni (ovvero tutti gli Stati membri del Forum globale, ad eccezione dei Paesi in sviluppo che non hanno un centro finanziario) si impegnino ad attuare lo standard per lo scambio automatico di informazioni. In una seconda fase sono stati esaminati il quadro giuridico e l’efficacia dell’attuazione dello standard nella prassi degli Stati partecipanti, al fine di garantirne il rispetto da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione. Il momento e il contenuto di tali verifiche sono così definiti da poter valutare in modo oggettivo e significativo i relativi requisiti: In virtù di un mandato del G20, l’OCSE ha definito i criteri9 con cui identificare gli Stati che non hanno attuato in modo soddisfacente gli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. Anche la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni e la disponibilità a introdurre lo scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati partner idonei interessati («substantially all interested appropriate partners») costituiscono criteri essenziali e, al tempo stesso, elementi di valutazione importanti. Gli Stati che non hanno introdotto tempestivamente lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner idonei interessati («interested appropriate partners») ricevono una raccomandazione in tal senso. Qualora uno Stato non ottemperasse adeguatamente alle raccomandazioni del Forum globale, ciò potrebbe ripercuotersi negativamente sul giudizio delle valutazioni tra pari concernenti lo scambio automatico di informazioni. Anche l’UE ha elaborato una procedura analoga, secondo la quale, in caso di mancato adempimento dei criteri menzionati, gli Stati e i territori non cooperativi vengono inseriti nella lista

7 L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner è avvenuta finora sulla base dei seguenti oggetti: - 15.081 (Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE. Modifica);

  • 16.057 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l’Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l’Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea);

  • 17.040 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019);

  • 18.055 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong e con altri Stati partner);

  • 19.033 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2020/2021).

  • 22.048 (Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2023/2024). 8 Nel momento in cui si concludeva la stesura del presente rapporto non avevano ancora formalmente comunicato all’OCSE il proprio interesse allo scambio automatico di informazioni con la Svizzera i seguenti Stati: Camerun, Mongolia, Papua Nuova Guinea, Para- guay, Ruanda, Senegal e Tunisia.

UE delle Giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (lista dell’UE)10. Gli Stati e i territori la cui rete di Stati partner non comprende tutti i partner idonei interessati e che non introducono lo scambio automatico di informazioni con tutti questi Stati partner entro un determinato termine rischiano di essere considerati non cooperativi. Il rapporto aggiornato al 2024 sulla valutazione tra pari dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari11 indica che il 95 per cento degli Stati e territori partecipanti esaminati (108 su 114) dispone di un quadro giuridico completo. Inoltre, il Forum globale ha giudicato soddisfacente l’efficacia dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni da parte della maggioranza degli Stati e territori partecipanti nella prassi (67 su 104). Sottolinea, tuttavia, che sono necessari ulteriori sforzi, in particolare per garantirne l’attuazione efficace da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione. A questo scopo, il Forum globale sta attualmente conducendo una seconda serie di verifiche sull’efficacia dello scambio automatico di informazioni nella prassi. Lo scambio di informazioni in virtù dello standard globale è iniziato nel 2017. Fino al 2024 le autorità fiscali di 111 Stati hanno scambiato informazioni relative a conti finanziari su base automatica. Complessivamente, nel 2023 sono state scambiate automaticamente informazioni su oltre 134 milioni di conti finanziari per un valore totale di circa 12000 miliardi di euro. Si prevede che nei prossimi anni altri Stati introdurranno lo standard per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. L’obbligo degli Stati di attuare lo scambio automatico di informazioni ha avuto un impatto significativo sul comportamento dei contribuenti e sulla facoltà delle autorità fiscali di garantire il rispetto delle norme fiscali. Finora, gli Stati partecipanti hanno riscosso oltre 130 miliardi di euro in termini di imposte, interessi e sanzioni. Diversi studi hanno anche dimostrato che nello stesso periodo gli investimenti finanziari detenuti nei centri finanziari internazionali sono calati del 20 per cento, dato chiaramente riconducibile all’attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni12.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Prossimi Stati partner per lo scambio automatico di informazioni

Alla luce degli sviluppi internazionali, il Consiglio federale propone di estendere la rete svizzera di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni agli Stati che intendono aderire allo standard globale e che nei confronti del Forum globale hanno indicato una data vincolante per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni a partire dal 2025 e negli anni successivi. Nello specifico si tratta di otto Stati, ossia Armenia, Camerun, Mongolia, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Ruanda, Senegal e Tunisia. Affinché lo scambio automatico di informazioni con i primi nuovi Stati partner possa entrare in vigore il 1° gennaio 2027 e il primo scambio di dati possa avvenire l’anno successivo, il Parlamento deve poter approvare il progetto entro la fine del 2026. Tutti gli Stati partner proposti partecipano a diversi programmi di sviluppo delle capacità lanciati dal Forum globale per agevolare e accelerare l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Allo stato attuale non è possibile stabilire se in futuro lo scambio di informazioni con tali Stati partner dovrà essere attuato in base allo Standard comune di comunicazione di informazioni (SCC) nella versione aggiornata del 2023, in quanto l’aggiornamento dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari potrà, in casi eccezionali, essere attuato in un secondo tempo. La sezione 2 paragrafo 2 lettera a) numero ii) dell’Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI Conti finanziari) prevede che le Giurisdizioni che per il 1° gennaio 2026 non dispongono ancora delle legislazioni necessarie per attuare lo SCC nella sua versione aggiornata

10 EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes – Consilium

11 Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2024 Update | OECD 12 O’Reilly, Parra Ramirez, Stemmer, «Exchange of information and bank deposits in international financial centres», OECD Taxation Working Papers No. 46, 2019

possono richiedere, tramite notifica, il consenso dei rispettivi Stati partner a proseguire per un determinato periodo transitorio la trasmissione di informazioni senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale rafforzate secondo lo SCC nella sua versione aggiornata. A tal fine, il Forum globale ha stabilito un periodo transitorio di al massimo tre anni e ne sorveglierà la corretta attuazione. L’articolo 39 capoverso 5 D-LSAI13 conferisce al Consiglio federale la competenza di fornire il consenso a tali richieste degli Stati partner. Se a uno Stato partner non viene concesso il periodo transitorio o quest’ultimo è scaduto, secondo l’articolo 31 capoverso 3 D-LSAI il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può ordinare le misure previste nelle basi di diritto internazionale per questi casi: a) la Svizzera non trasmette più informazioni allo Stato partner interessato; o b) la Svizzera sospende lo scambio di informazioni nei confronti dello Stato partner interessato14. L’aggiornamento dello SCC può essere attuato in un secondo tempo da quegli Stati che, a causa di difficoltà tecniche o legislative, non sono in grado di attuarlo entro il termine concordato. Tra questi rientrano gli Stati che hanno introdotto lo SCC solo di recente o che sono in procinto di introdurlo, ovvero la maggior parte degli Stati proposti nel presente progetto come nuovi partner. Ciò non influisce sul fatto che gli Stati partner che attivano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con la Svizzera trasmetteranno in ogni caso informazioni in base allo SCC finora applicabile. Per quanto riguarda l’introduzione dello scambio automatico di informazioni con nuovi Stati partner, non sussistono differenze rispetto alla procedura seguita finora. Il decreto federale deve essere stato approvato dal Parlamento e i nuovi Stati partner devono adempiere i requisiti dello standard globale (ivi comprese le disposizioni in materia di protezione dei dati fornite in base alle dichiarazioni degli Stati partner nel quadro dell’Accordo SAI15) al più tardi entro il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari, circostanza da accertare nel quadro delle disposizioni del decreto federale del 6 dicembre 201716 concernente il meccanismo di verifica che garantisce

un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019. Per garantire che gli Stati partner rispettino realmente le disposizioni dello standard globale prima che la Svizzera trasmetta informazioni relative a conti finanziari, il Consiglio federale verifica se sussistono indizi di problemi nell’applicazione dello scambio automatico di informazioni (ad es. difficoltà giuridiche o tecniche nell’attuazione, incidenti legati alla sicurezza dei dati, violazioni dei diritti umani in relazione allo scambio automatico di informazioni) che richiedono misure previste da accordi internazionali. Secondo il decreto federale i risultati devono essere presentati in un rapporto da sottoporre per consultazione alle competenti commissioni parlamentari conformemente all’articolo 152 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 202217 sul Parlamento (LParl). L’approvazione da parte del Parlamento dei decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni non implica ancora lo scambio effettivo delle informazioni relative a conti finanziari. A tale scopo occorre infatti anzitutto la reciproca notifica degli Stati partner all’OCSE secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI, che determina l’attivazione giuridicamente vincolante dello scambio automatico di informazioni nel rapporto bilaterale. Gli Stati approvati dal Parlamento che, al termine dell’iter parlamentare di approvazione, non abbiano ancora manifestato interesse a introdurre lo scambio automatico di informazioni con la Svizzera o non abbiano ancora notificato la Svizzera quale Stato partner, non saranno notificati dal Consiglio federale all’OCSE come Stati partner, il che rimanderà l’attivazione dello scambio automatico di informazioni a data da destinarsi. In allegato al presente rapporto sono disponibili ulteriori informazioni dettagliate sugli Stati proposti.

13 FF 2025 884 14 Cfr. al riguardo il messaggio del Consiglio federale del 19 febbraio 2025 concernente l’approvazione dell’Addendum all’Ac- cordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività nonché la modifica della legge federale sullo scambio automatico inter- nazionale di informazioni a fini fiscali, commento all’art. 31 cpv. 3 D-LSAI; FF 2025 883, pag. 73. 15 Cfr. RU 2017 3533 per la notifica della Svizzera conforme alla sez. 7 par. 1 lett. d dell’Accordo SAI. 16 FF 2018 41 17 RS 171.10

1.2.2 Valutazione

Per consolidare il «level playing field» internazionale, gli Stati e i territori che aderiscono allo scambio automatico di informazioni ampliano costantemente la loro rete di Stati partner. L’estensione prevista della rete di Stati partner della Svizzera risponde infatti a un requisito internazionale. Pressoché tutti gli Stati membri del G20, dell’OCSE e dell’UE hanno già scambiato dati con alcuni degli Stati partner proposti o lo hanno previsto per il 2026. In futuro, l’estensione della rete svizzera per lo scambio automatico di informazioni si concentrerà sui Paesi emergenti e in sviluppo, come previsto dalla strategia generale del Consiglio federale in materia di mercati finanziari per una piazza finanziaria integra e trasparente, che include anche la lotta contro i flussi finanziari illeciti («illicit financial flows»)18. La Svizzera aderisce agli standard internazionali consolidati in materia di lotta contro la criminalità finanziaria, l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la corruzione, partecipa attivamente alla loro elaborazione e si è impegnata politicamente per la loro attuazione ed esecuzione. Inoltre, nell’ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, sostiene numerosi programmi volti alla mobilitazione delle risorse interne («domestic resources mobilisation») e al contenimento dei flussi finanziari illeciti, così come gli sforzi profusi dal Forum globale nel promuovere lo sviluppo delle capacità, in particolare per l’attuazione degli standard internazionali in materia di trasparenza fiscale. I sistemi fiscali, compresi la loro struttura, il loro quadro giuridico e la loro gestione, svolgono un ruolo decisivo nella mobilitazione delle risorse interne. Ciò consente agli Stati di accelerare la propria crescita economica e il proprio sviluppo sostenibile, procurandosi e impiegando risorse proprie per la predisposizione di beni e servizi pubblici (sanità, educazione, sviluppo di sistemi di sicurezza sociale, infrastruttura negli ambiti dell’energia, dei trasporti, dell’acqua e delle acque di scarico, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione)19. Sette Paesi africani hanno dichiarato di aver identificato nel 2023 oltre 2,2 miliardi di euro in entrate addizionali (imposte, interessi e sanzioni) grazie allo scambio di informazioni. Si tratta dell’importo più elevato dall’inizio del

programma «Africa Initiative» nel 2014 che supera il totale delle entrate supplementari identificate dai Paesi africani dal 2009 al 2022. Ciò porta complessivamente a oltre 3,8 miliardi di euro il totale delle entrate che i Paesi africani hanno recuperato attraverso investigazioni fiscali offshore, programmi di denuncia volontaria relativi allo scambio automatico di informazioni e altre attività di compliance supportate dallo scambio di informazioni su domanda e dallo scambio automatico di informazioni20 . Con queste risorse aggiuntive, tali Stati possono contribuire in modo decisivo al rafforzamento della loro autonomia, del buon governo, della crescita e della stabilità, riducendo così la loro dipendenza da altri Stati e organizzazioni. Organismi quali l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), il Fondo monetario internazionale o la Banca mondiale considerano la cooperazione internazionale in materia fiscale, e in particolare lo scambio automatico di informazioni, un elemento chiave per il successo della mobilitazione delle risorse proprie da parte dei Paesi emergenti e in sviluppo, ragione per cui auspicano e sostengono l’introduzione più ampia possibile dello scambio automatico di informazioni21. Le procedure e le definizioni necessarie alla determinazione degli Stati rilevanti per lo SCC, stabilite dal Forum globale a fine 2024, non lasciano margine a modalità di procedere divergenti, dato il carattere vincolante dello SCC in quanto standard minimo. Appare pertanto coerente considerare soltanto gli Stati che si sono dichiarati favorevoli all’attuazione dello SCC affinché la rete di Stati partner corrisponda alle circostanze reali. In termini procedurali, il modo di procedere proposto è pienamente in sintonia con le attivazioni avvenute fino a questo momento e in base alle quali vengono presi in considerazione soltanto gli Stati partner che al primo scambio di dati soddisfano pienamente i requisiti stabiliti dall’OCSE. Per

18 Per maggiori informazioni sugli sforzi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro i flussi finanziari illeciti, si veda il sito: https://www.sif.admin.ch/it/flussi-finanziari-illeciti-2. 19 Cfr. World Bank Group, Domestic Resource Mobilization (DRM) and Illicit Financial Flows (IFFs): Board Update, Washington, D.C., febbraio 2017, consultabile all’indirizzo: documents.worldbank.org/curated/en/877291492623853466/Domestic-Resource-Mobiliza- tion-DRM-and-Illicit-Financial-Flows-IFFs-Board-Update.

20 Tax Transparency in Africa 2024 –Two-page overview PDF

21 Cfr. Cooperation and exchange of information could boost revenue collection in Africa; World Bank Document («Enhancing the Effectiveness of External Support in Building Tax Capacity in Developing Countries»).

questo motivo, gli altri 43 Stati e territori (tutti Paesi emergenti o in sviluppo)22 che si sono dichiarati favorevoli allo scambio automatico di informazioni, ma che finora non hanno indicato una data per l’attuazione, allo stato attuale non vengono considerati.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è contenuto né nel messaggio del 24 gennaio 202423 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202424 sul programma di legislatura 2023–2027. È tuttavia parte integrante degli obiettivi 1 (finanze), 3 (economia mondiale) e 11 (multilateralismo) del Consiglio federale del 2022. Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare per quanto attiene alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è anche parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva. L’obiettivo è in linea anche con la «Strategia per uno sviluppo sostenibile», con la quale la Svizzera intende adempiere i propri impegni politici scaturiti dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» dell’ONU, che contiene 17 obiettivi di sviluppo sostenibile («Sustainable Development Goals»; in particolare l’obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze all’interno dei Paesi e fra gli stessi).

2 Procedura preliminare

Nell’ottobre 2018 il Consiglio federale ha consultato le Commissioni della politica estera e le Commissioni dell’economia e dei tributi di entrambe le Camere in merito alle future estensioni della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni. La maggioranza dei membri delle Commissioni era sostanzialmente favorevole all’attuazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner e ha aderito alla procedura proposta dal Consiglio federale. Durante il dibattito in Consiglio nazionale è stato precisato che la Svizzera non notificherà quegli Stati e quei territori che sono stati approvati dal Parlamento come Stati partner ma che non adempiono i criteri necessari all’introduzione dello scambio automatico di informazioni, con conseguente rinvio dello scambio di un anno o più.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

Fatto salvo lo svolgimento dell’iter parlamentare di approvazione, il Consiglio federale propone di estendere la rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni ad altri otto Stati partner. In caso di attivazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con nuovi Stati partner occorre fare in modo che i nuovi Stati partner vengano notificati tenendo conto di un periodo di preparazione sufficientemente lungo e lo scambio non sia attivato prima del 1° gennaio dell’anno successivo. Nell’ambito della revisione della LSAI, effettuata contestualmente all’introduzione dello SCC riveduto e del quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività («Crypto-Asset Reporting Framework»)25, è stato proposto, tra l’altro, di demandare al Consiglio federale la competenza di determinare gli Stati da includere nell’elenco degli Stati partner con cui attuare lo scambio automatico di informazioni per entrambi gli standard. Se il nuovo

22 Si tratta di (stato a gennaio 2025): Egitto, Algeria, Angola, Bielorussia, Benin, Bosnia ed Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Congo-Kinshasa, Gibuti, Repubblica Dominicana, Costa d’Avorio, El Salvador, Eswatini, Figi, Gabon, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Cambogia, Capo Verde, Congo-Brazzaville, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Namibia, Niger, Mace- donia del Nord, Palau, Filippine, Zambia, Serbia, Sierra Leone, Tanzania, Togo, Ciad, Uzbekistan, Vietnam e Zimbabwe. 23 FF 2024 525 24 FF 2024 1440 25 RS 653.1

disciplinamento della LSAI relativo alla competenza di includere Stati nell’elenco degli Stati partner dovesse essere adottato dal Parlamento ed entrare in vigore il 1° gennaio 2026, il presente progetto non sottostarebbe più all’approvazione del Parlamento ma verrebbe deciso direttamente mediante decreto del Consiglio federale. Ciò significherebbe che il progetto non sarebbe più necessario e i lavori per l’approvazione degli Stati partner da parte del Parlamento potrebbero essere sospesi. Se la LSAI dovesse essere modificata in tal senso, secondo il decreto federale concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner, la collaborazione del Parlamento acquisirebbe maggiore importanza, poiché, conformemente all’articolo 2, per l’inclusione di nuovi Stati partner vengono consultate le competenti commissioni parlamentari.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

I costi infrastrutturali per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni sono stati sostenuti una tantum e i costi d’esercizio annuali sono già stati messi in conto, cosicché l’estensione dello scambio automatico di informazioni ai nuovi Stati partner proposti non dovrebbe comportare sostanziali maggiori oneri.

3.3 Attuazione

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione trasmettono le informazioni all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Questa inoltra i dati in forma cifrata alle autorità competenti dello Stato partner mediante una piattaforma di scambio commissionata dall’OCSE. Viceversa, riceve informazioni sulle persone assoggettate a imposta in Svizzera che detengono un conto in uno Stato partner. L’AFC mette i dati ricevuti a disposizione dei Cantoni, che a loro volta possono utilizzare le informazioni nel quadro della procedura di tassazione. Da settembre 2018 la Svizzera scambia annualmente informazioni relative a conti finanziari con i primi Stati partner. Finora lo scambio di dati è andato complessivamente a buon fine. Se lo scambio automatico di informazioni è reciproco, l’invio dei dati viene coordinato con i partner. La trasmissione dei dati è avvenuta con il «Common Transmission System» dell’OCSE, il sistema di trasmissione comune potenziato a livello tecnico.

4 Commento ai singoli articoli

I decreti federali in virtù dei quali deve essere introdotto lo scambio automatico di informazioni con Armenia, Camerun, Mongolia, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Ruanda, Senegal e Tunisia si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli attuali Stati partner. A differenza di questi, però, per ragioni di economia procedurale gli Stati partner potenziali saranno raggruppati in un unico decreto federale; questo al fine di non dover trattare singolarmente gli Stati proposti. Il Parlamento ha la facoltà di modificare durante le deliberazioni il decreto federale in relazione agli Stati partner proposti.

Art. 1 Con la presente disposizione, il Parlamento autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell’Organo di coordinamento dell’Accordo SAI che gli Stati e i territori proposti nel presente progetto devono figurare nell’elenco delle Giurisdizioni con le quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). Il Parlamento delega, inoltre, al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative ai conti finanziari sono scambiate (cpv. 2). L’attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati partner a raccogliere e comunicare alle autorità competenti, dal momento della notifica, le informazioni

relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione, conformemente allo SCC dell’OCSE. Art. 2 Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio federale deve eseguire prima di avviare il primo scambio di dati e disciplina l’iter procedurale26. Con un rimando a questo decreto federale si assicura che anche i nuovi Stati partner siano oggetto di una verifica atta a garantire l’adempimento dei requisiti necessari per l’attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni. Concretamente, anche dopo l’attivazione dello scambio automatico di informazioni con questi Stati partner, prima di avviare il primo scambio di dati, il Consiglio federale verificherà nuovamente se tali Stati partner, con i quali lo scambio automatico di informazioni deve avvenire su base reciproca, soddisfino le prescrizioni dello standard. Qualora dalla verifica risultasse che in uno Stato partner l’attuazione dello scambio automatico di informazioni non è conforme allo standard, il Consiglio federale potrà sospendere lo scambio di dati con tale Stato partner. Dopo il primo scambio di dati, tale verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso degli Stati e dei territori per i quali non si applica reciprocità, occorrerà verificare in particolare se le rispettive notifiche siano ancora valide. Art. 3 Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI il Parlamento approva mediante decreto federale semplice, non sottostante a referendum facoltativo (art. 163 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.]27), l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco depositato al Segretariato dell’Organo di coordinamento secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner non dovrebbe implicare un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari erano già stati previsti nel quadro dell’entrata in vigore della Convenzione sull’assistenza amministrativa, dell’Accordo SAI e della LSAI28 . I valori empirici osservati finora sul piano tecnico indicano che i provvedimenti adottati dovrebbero coprire in linea di massima anche in futuro l’aumento degli oneri dovuto all’attivazione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner. Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra le comunicazioni della Svizzera in favore delle autorità fiscali di tali Paesi e quelle che il fisco svizzero riceverà da loro. Considerate le comunicazioni della Svizzera all’estero, non si possono escludere minori introiti per Confederazione e Cantoni (in particolare riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dell’imposta preventiva). Viceversa, l’elemento di reciprocità previsto dallo scambio automatico di informazioni implica un potenziale aumento delle entrate derivante dagli averi ad oggi non

26 Nel quadro del progetto concernente l’introduzione del quadro per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività con gli Stati partner rilevanti dal 2026 si propone un’estensione del meccanismo di verifica allo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. A tal fine il decreto federale concernente il meccanismo di verifica sarà sottoposto a una revisione di base. I criteri di verifica rimangono invariati (basi giuridiche; disposizioni in materia di protezione dei dati; rete di Stati partner; nessuna comunicazione negativa; clausola dell’ordine pubblico; nessuna violazione dei diritti dell’uomo in relazione all’imposizione e all’assi- stenza amministrativa in materia fiscale). 27 RS 101 28 Cfr. le spiegazioni nel FF 2015 4467, in particolare 4544 seg., e nel FF 2016 5945, in particolare 5979 seg.

dichiarati che le persone fiscalmente residenti in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner (cfr. al riguardo il n. 5.3)29.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna Le premesse organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie per l’utilizzo delle informazioni provenienti dall’estero dovevano essere già soddisfatte in vista del primo scambio di informazioni relative a conti finanziari, nel 2018. Non si può escludere che, con un ampliamento della rete di Stati partner, i Cantoni possano aver bisogno di maggiori risorse, anche se l’esigua rilevanza economica della maggior parte degli Stati e dei territori proposti rende questo scenario poco realistico. Il presente progetto non dovrebbe comportare maggiori uscite per i Comuni, non essendo questi coinvolti nell’attuazione dello scambio automatico di informazioni. È invece plausibile un aumento delle entrate per Cantoni e Comuni se, grazie allo scambio automatico di informazioni, saranno resi noti i valori patrimoniali finora non dichiarati negli Stati partner di persone fiscalmente residenti in Svizzera. Le persone residenti in Svizzera provenienti dagli altri Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni rappresentano nell’insieme soltanto lo 0,19 per cento della popolazione residente permanente in Svizzera30. Un sostanziale aumento delle entrate appare pertanto improbabile. Altrettanto improbabile appare l’eventualità di un minor gettito fiscale dovuto a ripercussioni negative sui patrimoni gestiti dagli istituti finanziari svizzeri, come illustra la sezione successiva. Non sono previste particolari ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Ripercussioni per l’economia

L’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2027 con gli Stati partner proposti mira a rafforzare la credibilità e l’integrità della piazza finanziaria svizzera a livello internazionale, ottimizzare la certezza del diritto e la sicurezza della pianificazione e migliorare l’accesso ai mercati rilevanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano all’estero. Pertanto, le misure proposte servono a garantire gli obiettivi generali della partecipazione allo scambio automatico di informazioni e danno un contributo essenziale alla reputazione della piazza finanziaria svizzera. Inoltre, l’attuazione dello scambio automatico di informazioni dal 2027 con gli Stati partner proposti sottolinea l’impegno della Svizzera nell’ambito della trasparenza fiscale. Il progetto ha effetti minori sulle imprese e sulle persone che risiedono fiscalmente in Svizzera e che detengono un conto finanziario in uno degli Stati partner proposti. Nei confronti dell’istituto finanziario estero devono presentare le informazioni o le dichiarazioni necessarie all’adempimento degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica. I circa 9000 istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, per contro, devono raccogliere, elaborare e comunicare le informazioni relative ai conti finanziari delle persone fiscalmente residenti negli Stati partner. Il progetto, tuttavia, non allarga la cerchia degli istituti tenuti alla comunicazione ai sensi dello scambio automatico di informazioni e gli istituti finanziari interessati dispongono già da diversi anni dell’infrastruttura e dei processi necessari. Per questo motivo, nonostante l’inclusione di altri Stati partner, i costi supplementari sopportati sotto forma di costi di introduzione una tantum e di costi d’esercizio ricorrenti dovrebbero risultare modesti. Per quanto concerne le ripercussioni sulla competitività, occorre tenere presente che lo scambio automatico di informazioni è uno standard internazionale, applicato secondo regole uniformi dagli Stati e dai territori partecipanti. La sua attuazione non pregiudica quindi la piazza finanziaria

29 Cfr. al riguardo anche l’evoluzione dell’autodenuncia esente da pena registrata negli ultimi anni: www.estv.admin.ch > Imposta preventiva > Contatto > Divisione affari penali e inchieste DBP. 30 Totale della popolazione straniera per Cantone e provenienza: www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Fatti e cifre > Stati- stica degli stranieri.

svizzera in termini di competitività rispetto ad altre piazze finanziarie. Lo scambio automatico di informazioni e la sua estensione indeboliscono tuttavia, nel tempo, il posizionamento della piazza finanziaria svizzera rispetto alla concorrenza. In particolare, sono ipotizzabili minori introiti per le banche che esercitano attività transfrontaliere, se si verificassero deflussi di attività finanziarie dalla Svizzera a causa dell’estensione dello scambio automatico di informazioni. Tuttavia, le stime sull’andamento dei patrimoni offshore amministrati in Svizzera evidenziano un’evoluzione positiva a seguito dell’emanazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni nel 2014, anche se la quota di mercato della Svizzera ha registrato una contrazione31. Appare dunque improbabile che la proposta di estensione dello scambio automatico di informazioni comporti un deflusso significativo dei patrimoni della clientela. Una tale evoluzione sarebbe da escludere in particolare perché i nuovi Stati partner proposti per lo scambio automatico di informazioni presentano una scarsa rilevanza economica e non sono considerati mercati di sbocco rilevanti per i servizi finanziari transfrontalieri. Tuttavia, a medio termine lo scambio automatico di informazioni dovrebbe determinare un livellamento della concorrenza internazionale, grazie al quale verrebbe a crearsi un contesto favorevole per la piazza finanziaria svizzera, in cui i vantaggi competitivi del Paese (stabilità politica, moneta forte e stabile, capitale umano) recherebbero a lungo termine beneficio. Il progetto non dovrebbe avere ripercussioni dirette sulla crescita, sul grado di occupazione, sui prezzi e sul livello salariale in Svizzera.

5.4 Altre ripercussioni

Si osserva che le misure adottate per accrescere la trasparenza fiscale a livello internazionale contribuiscono anche a migliorare l’adempimento fiscale in Svizzera, come dimostra l’elevato numero di autodenunce esenti da pena presentate prima dell’introduzione dello scambio automatico di informazioni32. Non si prevedono ripercussioni ambientali; tuttavia, le relative problematiche non sono state esaminate.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il disegno di decreto federale si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri. L’Assemblea federale approva i trattati internazionali secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un’ingerenza nella sfera privata, in particolare nel diritto all’autodeterminazione informativa. Tuttavia, i requisiti costituzionali previsti dall’articolo 36 Cost. per la restrizione dei diritti fondamentali sono soddisfatti, considerato che trovano una base legale nella LSAI e lo scambio automatico di informazioni costituisce una misura adeguata e necessaria per garantire la conformità fiscale dei clienti esteri, il riconoscimento internazionale e la competitività della piazza finanziaria svizzera. Mediante la garanzia della via giudiziaria, concretizzata nell’articolo 19 LSAI, per le persone interessate dallo scambio di dati sono altresì adempiuti i diritti di accesso e di rettifica conferiti dalla legislazione sulla protezione dei dati, nonché il diritto all’emanazione di una decisione.

31 Associazione svizzera dei banchieri (2018): Banking Barometer 2018, pag. 49, consultabile all’indirizzo: www.swissban- king.org/en/services/library/studies-reports; Boston Consulting Group (2014): Global Wealth 2014, pag. 10, consultabile all’indirizzo: Global Wealth 2014: Riding a Wave of Growth ; Boston Consulting Group (2021): Global Wealth 2021, pag. 10, consultabile all’indi- rizzo: web-assets.bcg.com/d4/47/64895c544486a7411b06ba4099f2/bcg-global-wealth-2021-jun-2021.pdf. 32 Cfr. al riguardo: The Compliance Effects of the Automatic Exchange of Information: Evidence from the Swiss Tax Amnesty.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni non ha alcun effetto sulle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) in essere con gli Stati partner seguenti:

  • Armenia (Convenzione del 12 giugno 200633 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo del 12 novembre 2021]);

  • Mongolia (Convenzione del 20 settembre 199934 tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposte sul reddito e sul patrimonio [con Protocollo]);

  • Ruanda (Scambio di note del 29 giugno 195935 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo belga concernente l’imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea in Svizzera e nel Congo belga; secondo il numero 6 lo scambio di note è applicabile anche al Ruanda);

  • Tunisia (Convenzione del 10 febbraio 199436 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito). Affinché la Svizzera e i nuovi Stati partner possano effettuare lo scambio automatico di informazioni, la Convenzione sull’assistenza amministrativa e l’Accordo SAI devono essere in vigore e applicabili in tutti gli Stati partner e lo scambio automatico di informazioni deve essere stato attivato nel rapporto bilaterale. La Convenzione sull’assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell’OCSE. Di conseguenza, anche in assenza di una CDI o di un accordo sullo scambio automatico di informazioni conclusi bilateralmente, possono essere scambiate informazioni di natura fiscale su domanda o su base spontanea con tutti i nuovi Stati partner, a condizione che la Convenzione sull’assistenza amministrativa sia in vigore e sia applicabile. Il presente progetto non tange altri impegni internazionali. Inoltre, con l’attuazione dello scambio automatico di informazioni, la Svizzera adempie i propri impegni scaturiti dall’«Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile» adottata dall’ONU e contenente 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (in particolare l’obiettivo 10).

6.3 Forma dell’atto

Conformemente all’articolo 39 lettera a LSAI, i decreti federali che dispongono l’inclusione di uno Stato o di un territorio nell’elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI devono essere approvati dall’Assemblea federale mediante decreto federale semplice, che, in quanto tale, non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost.).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né le basi per creare un credito di impegno o un limite di spesa.

6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale Il progetto rispetta gli interessi e le competenze dei Cantoni e ne salvaguarda l’autonomia organizzativa e finanziaria (art. 47 cpv. 2 Cost.).

33 RS 0.672.915.61 34 RS 0.672.957.21 35 RS 0.672.917.25 36 RS 0.672.975.81

6.6 Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna base per la delega di competenze legislative.

6.7 Protezione dei dati

La confidenzialità e la sicurezza delle informazioni sono di importanza centrale nei rapporti tra le autorità fiscali e i contribuenti. La confidenzialità delle informazioni riguardanti i contribuenti è pertanto un elemento cardine dello scambio di informazioni fiscali. Lo SCC esige che gli Stati partecipanti adottino misure adeguate per la tutela della confidenzialità e della protezione dei dati. Questo significa che devono disporre di un quadro organizzativo e giuridico tale da garantire la confidenzialità e l’impiego adeguato delle informazioni scambiate. A questo si aggiunge un quadro generale per la gestione della sicurezza delle informazioni conforme agli standard internazionali riconosciuti, così come disposizioni e procedure esecutive per il perseguimento di violazioni della confidenzialità e abusi delle informazioni scambiate. A tale scopo il Forum globale ha svolto la verifica delle misure in materia di confidenzialità e sicurezza dei dati («confidentiality and data safeguard-assessment», CDS) in oltre 120 Stati partner. Si tratta di verifiche approfondite effettuate sulla base dei criteri di riferimento e della metodologia specifica. Gli Stati partner che, a seguito di tali verifiche, non hanno ricevuto raccomandazioni o hanno ricevuto soltanto raccomandazioni di miglioramento («recommendations for improvement»; il dispositivo nazionale di sicurezza dei dati non presenta problemi sistemici gravi, tali da compromettere la sicurezza dei dati, ma evidenzia un potenziale di miglioramento puntuale; l’attuazione di tali raccomandazioni viene sorvegliata nel quadro del processo di monitoraggio continuo) soddisfano i requisiti previsti dall’Accordo e sono quindi considerati Stati partner idonei allo scambio di dati su base reciproca. Gli Stati partner il cui dispositivo di sicurezza dei dati presenta lacune importanti e che hanno ricevuto raccomandazioni per risolvere tale problema («requirements to address an issue») possono partecipare soltanto allo scambio automatico di informazioni non reciproco, sempre che non abbiano proceduto a miglioramenti sostanziali validati dal Forum globale. In questo modo l’Accordo SAI Conti finanziari assicura che possano ottenere informazioni soltanto gli Stati partner in grado di attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari in conformità con lo standard e di garantire, in particolare, la

confidenzialità e la sicurezza dei dati scambiati. Gli Stati non ancora verificati devono pertanto sottoporsi alla CDS prima di poter partecipare allo scambio automatico di informazioni. Poiché gli Stati partecipanti pongono requisiti differenti alla protezione dei dati personali, lo standard prevede altresì che gli stessi possano subordinare l’attuazione dello scambio automatico di informazioni al rispetto delle proprie leggi nazionali in questo ambito quale condizione vincolante. A tal fine devono comunicare i propri requisiti al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Nell’ambito dell’attivazione bilaterale dello scambio automatico di informazioni, gli Stati partner si impegnano a soddisfare i requisiti in materia di protezione dei dati menzionati nella notifica dello Stato interessato. Gli Stati proposti non sono inclusi nell’elenco del Consiglio federale degli Stati che offrono una protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 202037 sulla protezione dei dati (LPD; allegato 1 dell’ordinanza del 31 agosto 202238 sulla protezione dei dati [OPDa]). Per garantire un adeguata protezione dei dati, è quindi necessario ottemperare all’articolo 16 capoverso 2 LPD (principi della comunicazione di dati personali all’estero). Sulla base dell’articolo 16 LPD stesso, ciò deve avvenire attraverso la constatazione da parte del Consiglio federale dell’adeguatezza della protezione dei dati oppure mediante un trattato internazionale aggiuntivo che garantisce una protezione dei dati appropriata a livello bilaterale. L’Accordo SAI prevede un meccanismo, equivalente a un accordo sulla protezione dei dati secondo l’articolo 6 LSAI, che garantisce un livello di protezione appropriato ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettera a LPD (in termini di contenuto può essere fatto riferimento in modo analogo all’art. 9 OPDa). Ciò vale, in particolare, per quanto riguarda gli Stati che non dispongono di una legge specifica sulla protezione dei dati, ma negli accordi fiscali hanno concluso

37 RS 235.1 38 RS 235.11

una clausola di confidenzialità conforme al Modello di convenzione dell’OCSE. L’articolo 16 capoverso 2 LPD deve essere sempre rispettato a prescindere. A questo scopo, nel quadro della procedura di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera d dell’Accordo SAI Conti finanziari, la Svizzera ha depositato al Segretariato dell’Organo di coordinamento una notifica in cui39 definisce gli obblighi pertinenti in materia di protezione dei dati e, in particolare, il diritto della persona interessata di accesso, rettifica e cancellazione dei propri dati, così come il diritto a un ricorso giurisdizionale. Uno Stato che include la Svizzera nel proprio elenco di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni si impegna in modo vincolante, in virtù dell’Accordo SAI, a rispettare a livello bilaterale le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati contenute nella notifica. La verifica se gli Stati partner soddisfino i principi svizzeri in materia di protezione dei dati contenuti nella notifica si basa primariamente su indicazioni di persone interessate o su segnalazioni pervenute alla Segreteria dell’Organo di coordinamento. Se sulla base di tali comunicazioni e dei successivi accertamenti del caso dovesse essere confermata la violazione sistematica delle disposizioni in materia di protezione dei dati da parte di uno Stato partner, lo scambio automatico di informazioni può essere sospeso.

39 RU 2017 3533

Allegato: Informazioni dettagliate sui singoli Stati e territori Le informazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione nei singoli Stati e territori fino a fine giugno 2025. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno nuovamente aggiornate prima dei dibattiti parlamentari. Ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire nelle fasi rilevanti della procedura.

Armenia Creazione delle basi giuridiche necessarie in Armenia

In seno all’OCSE e al Forum globale l’Armenia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2025. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 24 gennaio 2018 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2020. L’Armenia ha firmato l’Accordo SAI Conti finanziari il 12 gennaio 202440. La legislazione di attuazione nazionale (in particolare la legge della Repubblica d’Armenia su modifiche e aggiunte alla legge fiscale della Repubblica d’Armenia) è in vigore. L’Armenia dispone dunque delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. L’Armenia ha già notificato all’OCSE la Svizzera quale Stato partner per lo scambio automatico di informazioni. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Armenia

Nel 2024, prima dello scambio di dati con l’Armenia, il Forum globale ha esaminato e giudicato soddisfacente («no issues identified, but certain elements would benefit from improvements») il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da questo Paese. L’Armenia è quindi considerato uno Stato partner idoneo allo scambio di informazioni su base reciproca. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

L’Armenia ha concluso con gli Stati Uniti un Accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio non reciproco di informazioni), entrato in vigore il 7 luglio 2019. Tuttavia, non sono ancora disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nel marzo 2024, il Forum globale ha giudicato il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dall’Armenia conforme allo standard («compliant»). Non ha riscontrato carenze nelle procedure e nelle basi giuridiche dell’Armenia relative alla confidenzialità. Pressoché tutti gli accordi fiscali conclusi dall’Armenia contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, la legge fiscale e il diritto penale prevedono ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. L’attuazione pratica sarà oggetto della seconda fase di valutazione. L’Armenia è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS» e il 5 settembre 2024 ha firmato l’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP).

Dal 2015 l’Armenia dispone di un’adeguata legge sulla protezione dei dati personali. Quale membro della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, l’Armenia è tenuta a garantire le disposizioni sulla protezione dei dati personali sancite dall’articolo 8. L’Armenia non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una

40 L’attivazione vincolante di diritto internazionale dello scambio automatico di informazioni con uno Stato partner avviene sulla base di una notifica reciproca depositata presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento di cui all’Accordo SAI. 41 Tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono impegnati a introdurre una rendicontazione Paese per Paese («country-by-coun- try reporting») secondo le disposizioni del rapporto sull’azione 13 («Documentazione dei prezzi di trasferimento e rendicontazioni Paese per Paese») del piano d’azione dell’OCSE. Considerati i notevoli vantaggi che la rendicontazione Paese per Paese offre alle amministrazioni fiscali nello svolgimento di una valutazione generale dei rischi legati alla determinazione dei prezzi di trasferimento così come di altri rischi fiscali nell’ambito dell’erosione della base imponibile e del trasferimento degli utili (BEPS), si sono impegnati ad attuare la rendicontazione Paese per Paese anche alcuni altri Stati e territori (che insieme agli Stati membri dell’OCSE formano l’«Inclusive Framework on BEPS»), tra cui Paesi in sviluppo. Cfr. al riguardo il sito: www.sif.admin.ch/it/inclusive-framework-beps-it.

protezione dei dati appropriata (art. 16 cpv. 2 LPD). Con la notifica conforme alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI l’Armenia si è impegnata in modo vincolante a rispettare gli standard in materia di protezione dei dati degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni, ciò che equivale a un accordo aggiuntivo sulla protezione dei dati. Regolarizzazione del passato in Armenia

Una modifica di legge entrata in vigore nel 2023 ha stabilito un’amnistia fiscale parziale, limitata agli importi fiscali dovuti. Altrimenti la regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa.

Camerun Creazione delle basi giuridiche necessarie in Camerun

In seno all’OCSE e al Forum globale il Camerun si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2026. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 25 gennaio 2014 ed è entrata in vigore il 1° ottobre 2015. Il Camerun ha firmato l’Accordo SAI Conti finanziari il 9 febbraio 2024. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Il Camerun non dispone dunque ancora delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Camerun

Il Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Camerun.

Il Camerun non ha concluso un Accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, ragione per cui non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nel gennaio 2024, il Forum globale ha giudicato il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Camerun conforme allo standard («compliant»). Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Camerun contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Inoltre, la legislazione fiscale prevede ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Il Camerun è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS» e il 25 gennaio 2024 ha firmato l’Accordo SRPP.

In Camerun, il diritto alla sfera privata è sancito nel preambolo della Costituzione. Attualmente non esiste una legislazione sulla protezione dei dati completa, ma diverse leggi settoriali contengono disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati. Il Camerun non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una protezione dei dati appropriata (art. 16 cpv. 2 LPD). Regolarizzazione del passato in Camerun

Nell’ambito della legge finanziaria 2024 sono state introdotte diverse novità in materia fiscale, tra cui l’impunità per la denuncia volontaria da parte dei contribuenti camerunesi di averi patrimoniali detenuti o di redditi conseguiti all’estero (versamento dell’imposta dovuta e degli interessi senza sanzioni).

Mongolia Creazione delle basi giuridiche necessarie in Mongolia

In seno all’OCSE e al Forum globale la Mongolia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2026. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 26 novembre 2019 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2020. La Mongolia ha firmato l’Accordo SAI Conti finanziari il 6 marzo 2025. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. La Mongolia non dispone dunque ancora delle basi giuridiche

necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Mongolia

Il Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Mongolia.

La Mongolia si è anche impegnata ad attuare l’aggiornamento dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari così come lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

La Mongolia non ha concluso un Accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, ragione per cui non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Dal 2024 la Mongolia è sottoposta alla prima fase di valutazione dello scambio di informazioni su domanda e il relativo rapporto è previsto per il 2025. Attualmente non è possibile esprimere giudizi sulla conformità allo standard per lo scambio di informazioni su domanda del quadro giuridico e normativo di questo Paese né sull’attuazione pratica dello standard.

La Mongolia è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS».

Dal 2022 dispone di un’adeguata legge sulla protezione dei dati personali. Ha inoltre firmato una serie di accordi e convenzioni per la protezione dei dati, tra cui l’accordo quadro con l’UE, in cui si impegna a collaborare con l’UE per elevare ai massimi standard il livello di protezione dei dati offerto. La Mongolia non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una protezione dei dati appropriata (art. 16 cpv. 2 LPD). Regolarizzazione del passato in Mongolia

La Mongolia non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. La frode fiscale comporta l’avviamento di un procedimento penale.

Papua Nuova Guinea Creazione delle basi giuridiche necessarie in Papua Nuova Guinea

In seno all’OCSE e al Forum globale la Papua Nuova Guinea si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2027. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata l’11 agosto 2021 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2022. La Papua Nuova Guinea ha firmato l’Accordo SAI Conti finanziari il 26 novembre 2024. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. La Papua Nuova Guinea non dispone dunque ancora delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Papua Nuova Guinea

Il Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Papua Nuova Guinea.

La Papua Nuova Guinea si è impegnata ad attuare l’aggiornamento dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

La Papua Nuova Guinea non ha concluso un Accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, ragione per cui non è stata sottoposta alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nell’aprile 2020, il Forum globale ha giudicato il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Papua Nuova Guinea conforme allo standard («compliant»). Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Papua Nuova Guinea contengono

una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. La legislazione fiscale prevede ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La Papua Nuova Guinea è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS» e il 14 marzo 2023 ha firmato l’Accordo SRPP.

La Papua Nuova Guinea non dispone di una legge per la protezione dei dati personali né di un’autorità generale competente in materia, ma il «Cybercrime Code Act 2016» contiene disposizioni rilevanti per la cibersicurezza e per gli aspetti inerenti alla protezione dei dati. Una legge propria sulla protezione dei dati è in fase di elaborazione. La Papua Nuova Guinea non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una protezione dei dati appropriata (art. 16 cpv. 2 LPD). Regolarizzazione del passato in Papua Nuova Guinea

La Papua Nuova Guinea non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. La frode fiscale comporta l’avviamento di un procedimento penale.

Paraguay Creazione delle basi giuridiche necessarie in Paraguay

In seno all’OCSE e al Forum globale il Paraguay si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2027. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2018 ed è entrata in vigore il 1° novembre 2021. Il Paraguay non ha ancora firmato l’Accordo SAI Conti finanziari. La legislazione di attuazione nazionale si trova attualmente in fase di elaborazione. Il Paraguay non dispone dunque ancora delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Paraguay

Il Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Paraguay.

Il Paraguay ha concluso con gli Stati Uniti un Accordo FATCA IGA secondo il modello 2 (scambio di informazioni non reciproco) che non è ancora stato firmato e pertanto non è ancora in vigore. Non sono ancora disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nell’aprile 2023, il Forum globale ha giudicato il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Paraguay conforme allo standard («compliant»). Non ha riscontrato carenze nelle procedure e nelle basi giuridiche del Paraguay relative alla confidenzialità. Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Paraguay contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Il diritto fiscale, amministrativo e penale prevedono inoltre ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. L’attuazione pratica verrà verificata verosimilmente nel 2026 nel quadro della seconda fase di valutazione.

Il Paraguay è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS».

La Costituzione paraguayana contiene i principi della protezione dei dati personali. Il Paraguay non dispone attualmente di una legge propria sulla protezione dei dati né di un’autorità generale competente. Diverse leggi settoriali contengono disposizioni pertinenti in materia di protezione dei dati. Il Paraguay non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una protezione dei dati appropriata (art. 16 cpv. 2 LPD). Regolarizzazione del passato in Paraguay

Il Paraguay non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale

ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. La frode fiscale comporta l’avviamento di un procedimento penale.

Ruanda Creazione delle basi giuridiche necessarie in Ruanda

In seno all’OCSE e al Forum globale il Ruanda si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2025. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata l’11 agosto 2021 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2022. Il Ruanda ha firmato l’Accordo SAI il 28 marzo 2023. La legislazione di attuazione nazionale si trova attualmente in fase di elaborazione. Il Ruanda non dispone dunque ancora delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Ruanda

Il Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Ruanda.

Il Ruanda non ha concluso un Accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, ragione per cui non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nel luglio 2024, il Forum globale ha giudicato il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Ruanda conforme allo standard («compliant»). Non ha riscontrato lacune nelle procedure e nelle basi giuridiche del Ruanda relative alla confidenzialità. La maggior parte degli accordi fiscali conclusi dal Ruanda contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Il diritto in materia di procedura fiscale e il diritto penale prevedono inoltre ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali. L’attuazione pratica verrà verificata verosimilmente nel 2027 nel quadro della seconda fase di valutazione.

Ruanda non è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS».

Dal 2021 il Ruanda dispone di un’adeguata legge sulla protezione dei dati personali. Il Ruanda non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una protezione dei dati appropriata (art. 16 cpv. 2 LPD). Regolarizzazione del passato in Ruanda

Il Ruanda non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. La frode fiscale comporta l’avviamento di un procedimento penale. Soltanto nell’ambito delle imposte non pagate è stato introdotto, nel 2024, un programma limitato nel tempo che consentiva di corrispondere le imposte ancora dovute senza interessi e sanzioni entro un determinato termine.

Senegal Creazione delle basi giuridiche necessarie in Senegal

In seno all’OCSE e al Forum globale il Senegal si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2025. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 4 febbraio 2016 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2016. Il Senegal ha firmato l’Accordo SAI il 3 maggio 2024. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. Il Senegal non dispone dunque ancora delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati in Senegal

Il Forum globale non ha ancora esaminato il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati in Senegal.

Il Senegal non ha concluso un Accordo FATCA IGA con gli Stati Uniti, ragione per cui non è stato sottoposto alla valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nel luglio 2024, il Forum globale ha giudicato il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dal Senegal conforme allo standard («compliant»). Tutti gli accordi fiscali conclusi dal Senegal contengono una clausola di confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Il diritto fiscale e il diritto penale prevedono inoltre ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

Il Senegal è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS» e il 4 febbraio 2016 ha firmato l’Accordo SRPP.

Dal 2008 il Senegal dispone di un’adeguata legge sulla protezione dei dati personali. Ha inoltre firmato una serie di accordi e convenzioni per la protezione dei dati, tra cui la Convenzione dell’Unione Africana sulla sicurezza informatica e la protezione dei dati personali (Convenzione di Malabo) e la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108 del Consiglio d’Europa). Il Senegal è anche firmatario del decreto legislativo in materia di protezione dei dati emanato dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale («Economic Community of West African States», ECOWAS). Il Senegal non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una protezione dei dati appropriata (art. 16 cpv. 2 LPD). Regolarizzazione del passato in Senegal

Il Senegal non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. La frode fiscale comporta l’avviamento di un procedimento penale.

Tunisia Creazione delle basi giuridiche necessarie in Tunisia

In seno all’OCSE e al Forum globale la Tunisia si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con un primo scambio di dati nel 2025. La Convenzione sull’assistenza amministrativa è stata firmata il 16 luglio 2012 ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2014. La Tunisia non ha ancora firmato l’Accordo SAI. Attualmente non sono disponibili informazioni sulla legislazione di attuazione nazionale. La Tunisia non dispone dunque ancora delle basi giuridiche necessarie per l’introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull’assistenza amministrativa e dell’Accordo SAI. Confidenzialità e sicurezza dei dati in Tunisia

Nel 2025, prima dello scambio di dati con la Tunisia, il Forum globale ha esaminato e giudicato soddisfacente («no issues identified, but certain elements would benefit from improvements») il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da questo Paese. La Tunisia è quindi considerata uno Stato partner idoneo allo scambio di informazioni su base reciproca. Il DFF si è pronunciato sui risultati della valutazione, ritenendoli adeguati.

La Tunisia ha concluso con gli Stati Uniti un Accordo FATCA IGA secondo il modello 1A (scambio reciproco di informazioni), che è entrato in vigore il 9 settembre 2019. Tuttavia, non sono ancora disponibili i risultati della valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati da parte dell’IRS.

Nel quadro del secondo ciclo di valutazione dello scambio di informazioni su domanda nel marzo 2020, il Forum globale ha giudicato il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto dalla Tunisia conforme allo standard («compliant»). Tutti gli accordi fiscali conclusi dalla Tunisia contengono una clausola di

confidenzialità equivalente a quella del Modello di convenzione dell’OCSE. Il diritto fiscale e il diritto penale prevedono inoltre ulteriori disposizioni per la tutela della confidenzialità dei dati fiscali individuali.

La Tunisia è membro dell’«Inclusive Framework on BEPS» e il 26 novembre 2019 ha firmato l’Accordo SRPP.

Dal 2004 la Tunisia dispone di un’adeguata legge sulla protezione dei dati personali. Ha inoltre firmato una serie di accordi e convenzioni per la protezione dei dati, in particolare la Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale (Convenzione 108 del Consiglio d’Europa) e il Protocollo addizionale 181 concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri. La Tunisia non figura nell’elenco del Consiglio federale degli Stati con una protezione dei dati adeguata, ragione per cui sono necessarie misure aggiuntive per garantire una protezione dei dati appropriata (art. 16 cpv. 2 LPD). Regolarizzazione del passato in Tunisia

La Tunisia non prevede un programma specifico di regolarizzazione del passato fiscale sulla base della denuncia volontaria. La regolarizzazione fiscale degli averi non dichiarati segue la procedura fiscale ordinaria, in base alla quale, oltre alle imposte dovute, devono essere versati anche gli interessi e una multa. La frode fiscale comporta l’avviamento di un procedimento penale.

Approvazione del Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con altri Stati partner dal 2027 | Lexipedia | Lexipedia