Dipartimento federale dell’economica, Della formazione e della ricerca DEFR
Berna, 28 gennaio 2026
Pacchetto di ordinanze agricole 2026
Relazioni esplicative relative all'avvio della procedura di consultazione
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Consultazione
0 Introduzione
Il pacchetto di ordinanze agricole 2026 contempla gli avamprogetti per la modifica di 11 ordinanze del Consiglio federale, di 2 ordinanze del DEFR e un'ordinanza dell'UFAG.
0.1 Entrata in vigore
Il Consiglio federale varerà verosimilmente il presente pacchetto di ordinanze a fine ottobre 2026. La maggior parte delle nuove disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2027.
0.2 Informazioni sulla procedura di consultazione
Documentazione per la consultazione
Ogni modifica d’ordinanza è corredata di un commento e, insieme, formano un fascicolo. Nella se- guente tabella per ogni ordinanza sono riportate le principali modifiche. Per garantire una migliore vi- sione d’insieme, le pagine dell’intero pacchetto sono numerate in ordine progressivo.
La documentazione può essere scaricata dal sito Internet dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpolitik/agrarpakete-aktuell.html o da quello della Cancelleria federale https://www.fedlex.admin.ch/it/consultation-procedures/ongoing.
Inoltro dei pareri
La consultazione si conclude il 6 maggio 2026. Si raccomanda di utilizzare il modello Word dell’UFAG che può essere scaricato dal sito Internet https://www.blw.admin.ch/blw/it/home/politik/agrarpoli- tik/agrarpakete-aktuell.html o da quello della Cancelleria federale https://www.fedlex.admin.ch/it/con- sultation-procedures/ongoing. In tal modo si agevola la valutazione dei pareri.
I pareri possono essere inoltrati all’UFAG per e-mail a gever@blw.admin.ch.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alle seguenti persone:
▪ Charlotte Grand, charlotte.grand@blw.admin.ch, 058 464 33 30 ▪ Simon Lanz, simon.lanz@blw.admin.ch, 058 462 26 02
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Introduzione Consultazione
0.3 Lista delle ordinanze e principali modifiche
Ordinanza Principali modifiche Pag. (n. RS) Ordinanza sui pagamenti Le seguenti modifiche dell’OPD sono finalizzate a semplifi- 8 diretti (OPD), care il sistema dei pagamenti diretti e a ridurre l’onere ammi-
910.13 nistrativo delle aziende agricole.
• Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER): la disposizione nel quadro della PER secondo cui una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sot- toposte ad analisi del suolo viene abrogata. Il vigente contributo per l’efficienza delle risorse «foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto» scade a fine
2026. Per continuare a ridurre al minimo la perdita di so-
stanze nutritive la razione di foraggio nella detenzione di suini deve presentare un valore nutritivo adeguato al fab- bisogno degli animali. Tale disposizione non si applica alle aziende con un effettivo di suini inferiore a 15 UBG. Nelle esigenze della PER in ambito fitosanitario vengono eliminate le limitazioni concernenti l’utilizzo di erbicidi in pre-emergenza e viene ampliata la gamma di insetticidi che possono essere utilizzati senza autorizzazione spe- ciale. Inoltre, l'obbligo di utilizzare il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive è posticipato al 2029. Nel 2027 e nel 2028 potrà essere utilizzato su base volontaria. • Biodiversità: i tipi di SPB finora vigenti «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture estensive in campicoltura» vengono accorpati nel nuovo tipo di SPB «maggesi e strisce» con disposizioni di coltivazione e contributi uniformi. Inoltre, è consentito l’uso di attrezza- ture per l’applicazione di erbicidi basata sul rilevamento anche su prati e pascoli. • Sistemi di produzione: per le strisce per organismi utili vengono abrogate determinate limitazioni relative al ter- mine per la semina nonché alla larghezza. Per i contributi per la rinuncia a prodotti fitosanitari nelle colture perenni viene eliminato la durata d’impegno, consentendo la par- tecipazione su base annua. Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica viene soppresso a causa della bassa partecipazione e della conseguente scarsa effica- cia. Nella coltivazione delle barbabietole da zucchero è ammesso l’impiego di fungicidi contenenti rame. Per il contributo per i sistemi di produzione «copertura ade- guata del suolo» per gli ortaggi annuali coltivati in pieno campo si applicano le stesse esigenze delle colture cam- picole. Per il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo, viene eliminata la quota minima per la partecipa- zione al programma del 60 per cento di superficie coltiva aperta dell’azienda. Inoltre, vengono adeguate le disposi- zioni in materia di uscita applicabili per le aziende di mon- tagna per il contributo URA e il contributo per il pascolo nei mesi di maggio e ottobre. Durante questi due mesi si applicano le stesse disposizioni vigenti finora per i mesi
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Consultazione Introduzione
Ordinanza Principali modifiche Pag. (n. RS) novembre-aprile. In questo modo il Consiglio federale at- tua la mozione von Siebenthal 22.3126. • Altri temi: in caso di lacune riscontrate per la prima volta in relazione a prescrizioni edilizie della protezione degli animali, si rinuncia in linea di principio alla riduzione dei pagamenti diretti. La riduzione sarà applicata soltanto allo scadere del termine concesso per ovviare alla non conformità se la lacuna sussiste ancora. In questo modo si dà seguito alle richieste dalla mozione 25.3733. Infine, le disposizioni sul contributo supplementare per l’attua- zione di misure individuali per la protezione del bestiame sono integrate e precisate Ordinanza sui migliora- Attuazione della mozione 19.3445 29 menti strutturali (OMSt), • I richiedenti coniugati o in unione domestica registrata
913.1 devono confermare nella loro domanda di aver ricevuto
una consulenza completa e di aver provveduto in modo adeguato a tutelarsi dalle conseguenze di un’invalidità, di un decesso o anche di un divorzio o di uno sciogli- mento dell'unione domestica registrata. Fondo di rotazione • I crediti di investimento devono essere rimborsati entro
20 anni. Il termine per il rimborso inizia dopo il primo
pagamento parziale. • Se i fondi federali nel Fondo di rotazione dei crediti di investimento non sono sufficienti per coprire integral- mente il bisogno comprovato di crediti di investimento nei Cantoni, la Confederazione, unitamente ai Cantoni, deve poter adottare provvedimenti che consentano di evitare lunghi termini d’attesa. • I contributi a fondo perso e i crediti di investimento sono due strumenti del settore dei miglioramenti strut- turali. I fondi inutilizzati nell’ambito di uno strumento potranno essere utilizzati in modo più flessibile nell’al- tro. In futuro la Confederazione potrà trasferire i fondi inutilizzati del credito per i miglioramenti strutturali an- che al Fondo di rotazione dei crediti di investimento. Ordinanza concernente le Fondo di rotazione 33 misure sociali collaterali • I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale de- nell’agricoltura (OMSC), vono essere rimborsati entro 20 anni. Il termine per il
914.11 rimborso inizia dopo il primo pagamento parziale.
• Se i fondi federali nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono sufficienti per coprire integralmente il bisogno comprovato nei Cantoni, la Confederazione, unitamente ai Cantoni, deve poter adottare provvedimenti che consentano di evitare lunghi termini d’attesa. Ordinanza concernente Attuazione del postulato Bulliard 21.4585 36 l’analisi della sostenibilità • Ridefinizione del concetto di «aziende con una gestione in agricoltura, ecologicamente sostenibile e redditizia» (art. 5 cpv. 1
919.118 LAgr): per la valutazione dei redditi delle «aziende con
una gestione ecologicamente sostenibile e redditizia» in futuro come base di comparazione, anziché il quartile
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Introduzione Consultazione
Ordinanza Principali modifiche Pag. (n. RS) superiore, sarà determinante il terzo quartile (il reddito del lavoro minimo del 25 per cento con il miglior guada- gno). • Potenziamento del monitoraggio dello sviluppo social- mente sostenibile: in via suppletiva alla comparazione del reddito del lavoro agricolo occorre monitorare anche come evolve il reddito dell’economia domestica agricola rispetto a quello del resto della popolazione. • Coinvolgimento delle aziende agricole organizzate come persone giuridiche nella comparazione dei redditi. Ordinanza sulla terminolo- • La disposizione secondo cui un’unità di produzione com- 39 gia agricola (OTerm), prende una o più aziende detentrici di animali viene
910.91 stralciata perché il legame tra unità di produzione e
azienda detentrice di animali è già disciplinato in un altro articolo. • La definizione di colture perenni viene integrata con gli di arbusti utili sulla SAU. In questo modo si tiene conto di una richiesta proveniente dalla pratica e si abolisce l'attuale esclusione dalla SAU. Ordinanza concernente i • Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore l’ORPAR. Sulla 41 contributi per la riduzione base delle esperienze acquisite nel primo anno di attua- dei premi delle assicura- zione, vengono apportate alcune piccole modifiche per zioni per il raccolto semplificare i processi amministrativi e ridurre il dispen- (ORPAR), dio per gli assicuratori.
918.1 • Si precisa che per il calcolo per la riduzione dei premi
del 30 per cento si utilizza come base il premio assicura- tivo lordo. Ordinanza concernente • Si propone di aggiornare il rimando nell’allegato 1 44 l’importazione e l’esporta- OIEVFF secondo la vigente base legale dell’UE (norme zione di verdura, frutta e di commercializzazione per l'esportazione). prodotti della floricoltura (OIEVFF), 916.121.10
Ordinanza sul vino, La modifica dell’ordinanza scaturisce dal rapporto del Consi- 46
916.140 glio federale in adempimento del postulato 21.4446 Nanter-
mod e attua la mozione 24.3375 Sommaruga con l’obiettivo di ridurre l’onere amministrativo dei viticoltori-vinificatori asso- ciato al controllo del commercio dei vini. Si propone di:
• introdurre una «scheda contabile» semplificata e stan- dardizzata in sostituzione dell’attuale contabilità di can- tina; • abolire l’obbligo di eseguire correntemente le scritture contabili purché la chiusura sia effettuata entro il 31 di- cembre; • eseguire un’unica scrittura contabile per l’insieme delle vendite annuali in bottiglia per prodotto, corredate o meno dei rispettivi giustificativi; • aumentare la soglia di tolleranza annuale per gli acquisti di vino proveniente dalla stessa regione di produzione a
40 ettolitri.
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Consultazione Introduzione
Ordinanza Principali modifiche Pag. (n. RS) Ordinanza sull’agricoltura • La designazione della percentuale di alimenti per ani- 49 biologica, mali prodotti a partire da superfici biologiche e da super-
910.18 fici in conversione deve riferirsi alla sostanza secca e
non alla materia organica. Si corregge un requisito tecni- camente non esatto. Ordinanza sulle tasse • Per i controlli nel quadro del sistema del passaporto fito- 51 UFAG, sanitario, all’azienda in questione si addebitano una tassa
910.11 di base annuale di 200 franchi (attualmente 100 fr.) e una
tassa per l’esecuzione dei controlli di 110 franchi all’ora e per persona addetta al controllo (attualmente 90 fr.). • Per l’omologazione delle aziende che rilasciano passa- porti fitosanitari è addebitata una tassa di 250 franchi (at- tualmente 50 fr.). • Per altre attività di controllo in relazione all’OSalV la ta- riffa oraria ammonta a 110 franchi (attualmente 90 fr.) e l’importo forfettario di trasferta a 100 o 200 franchi. Ordinanza sui sistemi d’in- Attuazione della strategia di digitalizzazione 55 formazione nel campo • La vigente OSIAgr è ancora caratterizzata da una «vi- dell’agricoltura (OSIAgr), sione sistema», è fortemente orientata ai singoli sistemi
919.117.71 d’informazione e contiene prescrizioni specifiche più o
meno dettagliate relative ai singoli sistemi. Con l'introdu- zione del concetto di «servizi digitali», essa viene ade- guata nell’ottica di una «visione dati». Ciò consentirà an- che di applicare il principio «once only». • Il numero RIS, corredato di poche informazioni aggiun- tive, è reso accessibile agli utenti autorizzati in tutta la Svizzera dall'UFAG come identificativo univoco di un sito di produzione o di prestazione di servizi. Mozione Kolly 24.3078 • Anziché fornire informazioni dettagliate su ogni singolo utilizzo professionale di prodotti fitosanitari, in futuro le forniture di prodotti fitosanitari dovranno essere regi- strate dal fornitore nel sistema d’informazione centrale relativo all’impego di prodotti fitosanitari (SI IPF) e suc- cessivamente confermate dall’acquirente. Resta comun- que possibile, su base volontaria, dichiarare ogni singolo utilizzo direttamente nel SI IPF. • In futuro non sarà più obbligatorio dichiarare le scorte di sostanze nutritive, ma si potrà comunque continuare a farlo su base volontaria per una gestione completa dei dati aziendali com’è previsto dall’ordinanza vigente. • Per il foraggio concentrato si rinuncia all’obbligo di co- municare la ripresa di prodotti agricoli quali cereali, pa- tate, eccetera, da parte dei rispettivi centri di ritiro come i centri di raccolta dei cereali. Ordinanza del DEFR sul • Nelle colture di tuberi-seme di patate vengono modificati 66 materiale di moltiplicazione i valori soglia per peronospora della foglia, imbrunimento di piante campicole e fo- dello stelo e avvizzimento. raggere, • Vengono abrogate le disposizioni relative ai tuberi-seme
916.151.11 di patate ottenuti da sementi botaniche (cosiddette
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Introduzione Consultazione
Ordinanza Principali modifiche Pag. (n. RS) «True Potato Seeds»). Erano state introdotte in equiva- lenza alle disposizioni UE, che avevano carattere provvi- sorio ed erano limitate al 2024. • La presenza di malerbe nelle colture in campo per la produzione di sementi tende ad aumentare. Ciò rappre- senta una sfida per la cernita e la certificazione (s.l.) delle sementi. Il progetto precisa che i lotti di sementi re- spinti possono essere presentati nuovamente per la cer- tificazione (s.l.) al massimo tre volte dopo aver effettuato le opportune operazioni di cernita. Ordinanza del DEFR • Nell'ambito dell'attuazione autonoma del regolamento di 68 sull’agricoltura biologica, esecuzione (UE) 2021/1165, l’allegato 3 «Prodotti e so-
910.181 stanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari
trasformate» è modificato e presenta un nuovo titolo. Gli elenchi degli additivi alimentari e delle sostanze ausilia- rie per la trasformazione ammessi nelle parti A e B ven- gono accorpati in un unico elenco. • Agli allegati 1, 2, 3a e 7 vengono integrate nuove so- stanze e/o vengono adeguate voci già esistenti. Ordinanza dell’UFAG sulla • La nota a piè di pagina nell’allegato 2 dell’ordinanza sulla 73 liberazione secondo liberazione secondo l’OIEVFF è modificata. In base a tale l’OIEVFF, 916.121.100 modifica, ha validità giuridica la tabella con le liberazioni di quantitativi parziali dei contingenti doganali aggiornate pubblicata dall’UFAG su “www.ekontingente.admin.ch”. L’allegato 2, che di norma viene modificato una o due volte alla settimana, è pubblicato solo mediante rimando nella raccolta ufficiale o nella Raccolta sistematica del di- ritto federale (RS).
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1 Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti di- retti, OPD), RS 910.13
1.1 Situazione iniziale
Dando seguito alla proposta del Consiglio federale di accogliere la mozione 24.3068 Freymond «Ridu- zione dell'onere amministrativo nell'agricoltura. Passare dalle parole ai fatti!», nella sessione estiva il Parlamento l’aveva trasmessa, incaricando l’Esecutivo di adottare misure per ridurre e semplificare l’onere amministrativo nell’agricoltura. Nella sua risposta all’interpellanza 24.3037 Haab «Moratoria sui nuovi oneri nel settore agricolo fino al 2030» il Consiglio federale si era dichiarato disposto a valutare in che modo sarebbe stato possibile ridurre la complessità e l’onere amministrativo per l’agricoltura già prima dell’attuazione della Politica agricola a partire dal 2030 (PA30+), tenendo in considerazione le prescrizioni legali e le richieste della società. Per adempiere tale mandato, nell'ambito del pacchetto di ordinanze 2026 (PO26) il Consiglio federale propone una serie di adeguamenti all'ordinanza sui paga- menti diretti (OPD) finalizzati a semplificare il sistema dei pagamenti diretti e a sgravare le aziende agricole, senza che le prestazioni ecologiche e quelle per il benessere degli animali subiscano una ri- duzione sproporzionata. Le modifiche dell'OPD sono in linea con il piano d'azione sui controlli nelle aziende agricole pubblicato nel settembre 2025, che mira a ottimizzare i controlli di diritto pubblico e privato nonché a ridurre l'onere amministrativo delle aziende agricole in relazione ai controlli.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
Le seguenti modifiche dell’OPD sono finalizzate a semplificare il sistema dei pagamenti diretti e a ri- durre l’onere amministrativo delle aziende agricole.
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)
• La disposizione nel quadro della PER secondo cui una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono essere sottoposte ad analisi del suolo viene abrogata. Ciò comporta uno sgravio dal profilo amministrativo e finanziario per le aziende e le autorità preposte all’esecuzione.
• Il vigente contributo per l’efficienza delle risorse «foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto» scade a fine 2026. Per continuare a ridurre al minimo la perdita di sostanze nutritive la razione di foraggio nella detenzione di suini deve presentare un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le aziende con un effettivo di suini inferiore a 15 UBG (52 % delle aziende con suini) sono escluse da questa nuova disposizione della PER. L’esi- genza può essere adempiuta con un foraggio per l'ingrasso non calibrato sulle esigenze
• Le esigenze della PER relative all'erosione sono abolite. Per il monitoraggio dei casi di ero- sione e, se necessario, per l'attuazione di misure, in futuro saranno ancora applicabili le dispo- sizioni contenute nell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O Suolo). L'esecuzione nell’ambito dell'erosione viene così separata dall’esecuzione dei pagamenti diretti. • Nelle esigenze della PER in ambito fitosanitario vengono eliminate le limitazioni concernenti l’utilizzo di erbicidi in pre-emergenza e viene ampliata la gamma di insetticidi che possono es- sere utilizzati senza autorizzazione speciale.
• L'obbligo di utilizzare il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive è posticipato al 2029. Nel 2029, per la prima volta, il bilancio delle sostanze nutritive dell’anno civile 2028 dovrà essere calcolato tassativamente in modo digitalizzato. Nel 2027 e nel 2028 il bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive potrà essere utilizzato su base volontaria.
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB)
• Le SPB finora vigenti «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture estensive in campicoltura» vengono accorpate nel nuovo tipo di SPB «maggesi e strisce». Per questo nuovo tipo di SPB si può continuare a utilizzare le miscele di sementi per i maggesi fioriti e da
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Ordinanza sui pagamenti diretti
rotazione nonché quelle per le fasce di colture estensive in campicoltura. Le disposizioni rela- tive alla coltivazione, il diritto ai contributi in base alle zone, la durata d’impegno e l’aliquota dei contributi per ettaro sono uniformati e ciò comporta una semplificazione per i gestori e le autorità preposte all’esecuzione.
• L’impiego di attrezzature per l’applicazione di erbicidi basata sul rilevamento è consentito ora anche su prati e pascoli sfruttati in modo estensivo, prati rivieraschi e prati sfruttati in modo poco intensivo. Il presupposto è l’omologazione delle attrezzature da parte di Agroscope.
• Le superfici utilizzate come zone di manovra nei prati rivieraschi nello spazio riservato alle ac- que hanno diritto ai contributi e vengono computate nella quota adeguata di SPB.
Contributi per i sistemi di produzione (CSP)
• Per le strisce per organismi utili vengono abrogate determinate limitazioni relative al termine per la semina nonché alla larghezza massima e minima affinché sia possibile gestirle con maggiore flessibilità.
• Per i CSP «rinuncia a insetticidi, acaricidi e fungicidi dopo la fioritura nelle colture perenni» e «rinuncia all’impiego di erbicidi nelle colture perenni» viene eliminata la durata d’impegno di 4 anni. I gestori possono partecipare su base annua, il che offre loro maggiore flessibilità.
• Il contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica viene soppresso a causa della bassa partecipazione e della conse- guente scarsa efficacia rispetto agli obiettivi nel settore dei prodotti fitosanitari.
• Nella coltivazione delle barbabietole da zucchero l’impiego di fungicidi contenenti rame è con- sentito nell’ambito del CSP «rinuncia a prodotti fitosanitari». Questa misura offre ai gestori maggiori opzioni di protezione.
• Per il CSP «copertura adeguata del suolo» ora per gli ortaggi annuali coltivati in pieno campo si applicano le stesse esigenze delle colture campicole. Questa uniformazione comporta una semplificazione delle misure, in particolare per le aziende con colture orticole e campicole. Il contributo per gli ortaggi annuali coltivati in pieno campo è ridotto al livello di quello per le col- ture campicole.
• Per il contributo per la lavorazione rispettosa del suolo, viene eliminata la quota minima per la partecipazione al programma del 60 per cento di superficie coltiva aperta dell’azienda, il che comporta una semplificazione sia per i gestori sia per gli organi d’esecuzione. Inoltre, i gestori hanno maggiore flessibilità per la preparazione della semina delle colture.
• In adempimento della mozione 22.3216 «Programma URA. Adeguare il periodo di pascolo al foraggiamento invernale e, quindi, alla realtà» trasmessa dal Parlamento, vengono adeguate le esigenze applicabili per le aziende di montagna per il contributo URA e il contributo per il pascolo nei mesi di maggio e ottobre. Durante questi due mesi il pascolo è facoltativo e vige lo stesso numero minimo di giorni di uscita stabilito per i mesi invernali.
• Nel quadro del contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita, per il calcolo del bilancio foraggero viene messo a disposizione uno strumento digitale che sarà abbinato al bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive e dovrà essere utilizzato tassativa- mente a partire dal 2029. Ciò semplifica il lavoro dei gestori nella raccolta dei dati e nell'ese- cuzione dei calcoli. Nel 2027 e nel 2028 l’uso di questo strumento digitale per il calcolo del bi- lancio foraggero è facoltativo.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Altri temi
• Nel caso di lacune lievi o di media gravità riscontrate per la prima volta in relazione a prescri- zioni edilizie della protezione degli animali, si rinuncia alla riduzione dei pagamenti diretti. In questo modo si tiene ampiamente conto delle richieste della mozione 25.3733 «Garantire la proporzionalità nell'ordinanza sui pagamenti diretti», che il Consiglio federale aveva proposto di accogliere. La legislazione sulla protezione degli animali prevede già la possibilità di conce- dere termini per ovviare alla non conformità rispetto ai requisiti edilizi nel settore della prote- zione degli animali. Altri adeguamenti a livello di riduzioni dei pagamenti diretti sono previsti nel quadro della PA30+. In questo modo, l'attuale schema di riduzione dei pagamenti diretti in caso di violazione delle disposizioni, molto differenziato ed eterogeneo a seconda dei pro- grammi di pagamenti diretti, sarà uniformato e quindi semplificato nonché reso più comprensi- bile. Grazie a precise direttive della Confederazione, sarà rafforzata l'uniformità nell’esecu- zione a livello cantonale delle misure amministrative in tutta la Svizzera. • Le disposizioni sul contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la prote- zione del bestiame sono integrate e precisate sulla base delle esperienze maturate finora, te- nendo così maggiormente conto dei vari sistemi di pascolo di ovini durante l’estivazione e delle sfide sul piano topografico che si presentano in un’azienda d’estivazione.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 6 capoverso 2 I pagamenti diretti sono concessi soltanto se almeno il 50 per cento dei lavori necessari per la ge- stione dell’azienda sono svolti con manodopera propria dell’azienda. Finora, per fornire la prova era prescritto il calcolo del carico di lavoro in base al «preventivo di lavoro ART 2009» di Agroscope. Con la modifica dell'ordinanza, questo metodo obsoleto viene sostituito dall'utilizzo dello strumento online LabourScope di Agroscope, che calcola il tempo di lavoro necessario per i lavori agricoli. La descri- zione è disponibile all'indirizzo www.agroscope.admin.ch > Servizi > App, app web e software > La- bourScope.
Il calcolo deve essere sempre effettuato con la versione attuale al momento della richiesta della prova. Le modifiche al preventivo di lavoro vengono apportate gradualmente e si basano sullo sviluppo tec- nologico. Tali prove vengono richieste dai Cantoni solo raramente, in caso di sospetti concreti. La prova non viene più calcolata come in passato sulla base di una versione statica obsoleta con un fo- glio Excel o una versione cartacea, ma con l'aiuto di un'applicazione web costantemente aggiornata. Questa viene continuamente sviluppata in base alle condizioni quadro di lavoro.
Articolo 13 capoverso 2ter Dal 2018 viene concesso un contributo per l’efficienza delle risorse (CER) per il foraggiamento sca- glionato di suini a tenore ridotto di azoto (art. 82b e 82c OPD) attraverso il quale si punta a ridurre le perdite di sostanze nutritive adeguando il foraggiamento dei suini in base al loro fabbisogno nutritivo. La base legale di questo contributo (art. 76 LAgr) è stata abrogata con effetto al 1° gennaio 2026. La disposizione transitoria agli articoli 187e capoverso 1 LAgr e 115i capoverso 2 OPD garantisce il ver- samento del contributo anche nel 2026. Nel messaggio sulla PA 14-17 era prevista l’integrazione di queste disposizioni nella PER. Le disposizioni per un foraggiamento di suini a tenore ridotto di azoto sono rette dall’articolo 70a capoverso 2 lettera b LAgr (PER).
Per le aziende che detengono suini ora si applica la condizione che la razione di foraggio deve pre- sentare un valore nutritivo adeguato al fabbisogno degli animali. Le intere razioni di foraggio di tutti i suini detenuti nell’azienda non devono superare il valore limite di proteina grezza in grammi per me- gajoule di energia digeribile suino (g/MJ EDS) specifico dell’azienda, come attualmente disposto per il CER vigente. Il calcolo di questo valore limite specifico dell’azienda è disciplinato all’allegato 1 numero 2.1a. Il metodo di calcolo rimane invariato rispetto a oggi.
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Ordinanza sui pagamenti diretti
Per ridurre l’onere delle aziende più piccole, quelle con meno di 15 UBG (corrispondenti a circa 30- 100 poste per suini, a seconda della categoria) sono esentate dalle nuove disposizioni. Con questo limite minimo di UBG, il 52 per cento delle aziende detentrici di suini (stato al 2024) sarà dispensato dalla prescrizione senza che l'efficacia della misura ne risulti significativamente pregiudicata. Infatti, solo l'8 per cento dell’effettivo suino totale sarà escluso dalle disposizioni (stato al 2024).
A fine 2024 Bio Suisse ha adeguato le sue direttive per il foraggiamento di suini per il 2025. Fino a fine dicembre 2030 è di nuovo consentito l’uso di proteine di patate non biologiche nel foraggio per suini fino a una quantità massima del 5 per cento. Anche ai suinetti fino a 35 kg può essere somministrata una quantità massima del 5 per cento di componenti proteici provenienti da coltivazione non biologica. Ciò significa che le proteine di patate non biologiche possono essere nuovamente utilizzate nel forag- gio per suini di allevamento biologico. Ciò richiede un adeguamento dei valori limite specifici per cate- goria di animali attualmente applicabili per le aziende biologiche. Questi ultimi erano stati fissati nel 2023 e la mancanza di proteine di patate era stata considerata uno dei motivi principali per cui ai suini di allevamento biologico veniva assegnato un valore limite significativamente più alto nel CER. I valori limite specifici per categoria di animali per le aziende biologiche sono ridotti di 0,8 g di proteina grezza per MJ EDS al massimo.
Si rinuncia all’esigenza di almeno due razioni di foraggio prevista dall'attuale CER, poiché negli ultimi anni il tenore di proteina grezza del foraggio per l'ingrasso non calibrato sulle esigenze offerto dai mu- lini dediti alla fabbricazione di alimenti per animali è diminuito. L'obbligo di un foraggiamento scaglio- nato (ovvero la somministrazione di più razioni di foraggio) non avrebbe quindi alcun effetto aggiuntivo in termini di riduzione delle perdite di sostanze nutritive.
Articolo 13 capoverso 3 L’esigenza PER vigente prescrive che almeno una volta ogni dieci anni tutte le particelle devono es- sere sottoposte ad analisi del suolo, allo scopo di ottimizzare la ripartizione di concime sulle singole particelle. Tuttavia, secondo il bilancio delle sostanze nutritive tale ripartizione di concime non è obbli- gatoria. Pertanto, nella pratica si controlla soltanto se le analisi del suolo sono disponibili e non risal- gono a più di dieci anni. Oggi le analisi del suolo comportano un onere amministrativo e finanziario per molte aziende e anche per gli organi di controllo. Per questo motivo vengono stralciate dalle esigenze della PER. Questa modifica semplifica l’attività degli agricoltori e degli organi di controllo.
Se in futuro saranno introdotti nuovi contributi volontari basati sugli obiettivi che si fondano sui dati delle analisi del suolo (p.es. tenore di humus), saranno nuovamente richieste analisi del suolo a tal fine.
Per adeguare l'apporto di fosforo nei suoli sottoconcimati, si deve continuare a tenere conto delle ri- serve del suolo. I dati necessari per la prova devono essere forniti dai gestori attraverso analisi volon- tarie del suolo (cfr. anche commento all’all. 1 n. 2.1.5a, 2.1.5b e 2.2).
Articolo 14 capoversi 2 frase introduttiva e 4
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, viene aggiornato il rimando agli articoli delle superfici che sono computabili (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k). Per incrementare l’attrattiva delle strisce per organismi utili nelle colture perenni la percentuale della superficie occupata viene aumentata (cfr. commento all’art. 71b cpv. 2, 2bis, 4, 5quarter, 6, 8 e 12 lett. a).
Articolo 17 capoverso 1 Nell’ambito della PER la protezione del suolo consta di due elementi: le esigenze relative alla coper- tura del suolo e quelle relative alla protezione dall’erosione. La lotta all’erosione è disciplinata attual- mente in due basi legali distinte. In futuro l’attuazione sarà retta dall’ordinanza contro il deterioramento del suolo (O Suolo, RS 814.12). Per questo motivo l’allegato 1 numero 5 può essere abrogato, così come il rimando all’allegato 1 numero 5 nell’articolo 17 capoverso 1. Questa modifica comporta una
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chiara ripartizione delle responsabilità tra i servizi cantonali interessati e di conseguenza una semplifi- cazione a livello di attuazione. La differenziazione delle possibili cause d’erosione è mantenuta; si tratta delle pratiche agricole, delle condizioni naturali o dell’infrastruttura. In caso d’erosione su una particella agricola provocata dalle pratiche agricole, il competente servizio cantonale può disporre una riduzione dei pagamenti diretti trasmettendo una decisione al servizio cantonale dell’agricoltura se- condo il meccanismo già vigente (cfr. all. 8 n 2.11 OPD). Il principio previsto al capoverso 1 secondo cui la protezione del suolo deve essere garantita mediante una copertura ottimale del suolo e l’obbligo fissato al capoverso 2 di seminare una coltura autunnale, colture intercalari o sovesci invernali ser- vono anche per la protezione preventiva contro l'erosione.
Articolo 18 capoverso 7 lettere b e c Conformemente all’allegato 1 numero 8.1, le esigenze della PER stabilite agli articoli 12-25 e le esi- genze minime di cui all’allegato 1 devono essere rispettate in linea di principio anche nelle colture spe- ciali. Le organizzazioni specializzate menzionate all’allegato 1 numero 8.1.2 possono elaborare norme PER specifiche, che vengono approvate dall’UFAG se sono perlomeno equivalenti. Esse possono dunque limitare l’utilizzo di prodotti fitosanitari omologati analogamente a quanto previsto all’allegato 1 numero 6.2. Previa autorizzazione speciale di cui all'allegato 1 numero 6.3, in casi motivati, possono essere ammesse anche le applicazioni escluse dalla PER. Si applicano dunque le stesse disposizioni previste per le applicazioni non ammesse di cui all'allegato 1 numero 6.2. Le autorizzazioni speciali consentono di proteggere meglio le colture in caso di problemi specifici.
Articolo 25a capoverso 1 L'articolo 14a è stato abrogato l'11 giugno 2024 con effetto al 1° gennaio 2025 a seguito della trasmis- sione della mozione 22.3819 (Grin) Nicolet «Accantonare la nuova misura del 3,5 per cento di super- fici per la promozione della biodiversità sulla superficie coltiva aperta» e può quindi essere soppresso.
Articolo 35 capoverso 2 Il testo è modificato a seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Articolo 47b capoversi 3 lettera a e 4 A seguito della modifica dell’ordinanza sulla caccia viene aggiornato il rimando alle misure di prote- zione al capoverso 3 lettera a.
Nel quadro dell’attuazione del nuovo contributo supplementare per misure individuali per la protezione del bestiame è emersa la necessità di integrare e precisare le disposizioni dell'ordinanza sui paga- menti diretti, al fine di tenere maggiormente conto dei diversi sistemi di pascolo durante l'estivazione e delle sfide sul piano topografico che si presentano in un’azienda d’estivazione. Per questo motivo, all'allegato 2 numero 3a, sono elencate le esigenze per l’approvazione del piano di protezione del be- stiame già applicate da quando è stato introdotto il contributo. In questo modo è possibile garantire la certezza del diritto.
Conformemente all’allegato 2 numero 3a.2, il Cantone può approvare un piano di protezione del be- stiame se su tutte le superfici di pascolo dell’azienda d’estivazione, dove le condizioni del terreno lo consentono, vengono adottate le misure di protezione del bestiame di cui all’articolo 10b capoverso 2 dell’ordinanza sulla caccia e per le altre superfici sono stabilite misure d’emergenza ai sensi dell’arti- colo 10b capoverso 3 della medesima ordinanza. L’esigenza minima relativa alla permanenza degli animali su superfici con misure di protezione è espressa in per cento del periodo d’estivazione poiché le superfici vengono utilizzate per periodi di durata diversa a seconda della resa di foraggio. Il periodo d’estivazione può essere verificato relativamente bene. Ai fini della protezione degli animali è rilevante per quanto tempo durante il periodo d’estivazione sono protetti effettivamente. Attraverso queste di- sposizioni l’ordinanza sui pagamenti diretti risulta coerente con le esigenze dell’ordinanza sulla caccia.
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In molte aziende l'attuazione secondo l'allegato 2 numero 3a.2 non è possibile a causa della confor- mazione del terreno, di conflitti con il turismo o per motivi aziendali. Per questa ragione, ai sensi dell'allegato 2 numero 3a.3 vengono sostenute con un contributo supplementare anche le aziende che praticano la sorveglianza permanente e che, durante tutto il periodo d’estivazione, effettuano il pa- scolo notturno e il pascolo in caso di maltempo conformemente all'ordinanza sulla caccia. I Cantoni hanno avuto esperienze positive con questo sistema, perché i lupi attaccano principalmente di notte e in caso di maltempo.
Per gli animali della specie bovina fino a 365 giorni d’età il Cantone decide quali misure equivalenti esige e approva in un piano individuale per la protezione del bestiame, poiché la legislazione sulla caccia non prescrive misure di protezione per questa categoria di animali.
Articolo 55 capoverso 1 lettere h, i e k
Le SPB finora vigenti «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture estensive in cam- picoltura» vengono accorpate nel nuovo tipo di SPB «maggesi e strisce». Le disposizioni applicate fi- nora per la coltivazione e la cura di queste SPB sono molto simili. Uniformandole si semplifica il com- pito sia dei gestori sia delle autorità preposte all’esecuzione. I maggesi e le strisce sono promossi fi- nanziariamente dalla zona di pianura a quella di montagna II. Attualmente i maggesi fioriti e quelli da rotazione non sono promossi nelle zone di montagna I e II; pertanto, l’uniformazione delle disposizioni aumenta altresì il margine di manovra dei gestori. Le miscele attualmente autorizzate per i maggesi e le fasce di colture estensive in campicoltura possono continuare a essere utilizzate. Con l’accorpa- mento dei tre tipi di SPB viene uniformato anche l’importo del contributo che corrisponde all’importo attualmente versato per i maggesi fioriti, di 3'800 franchi l’ettaro. La durata d’impegno viene unifor- mata a un anno, garantendo così la massima flessibilità ai gestori. Tutte queste semplificazioni e il conseguente aumento del margine di manovra consentono di incentivare la predisposizione di questi elementi pregiati, nell’ottica di colmare il deficit, tutt’ora considerevole, di spazi vitali che promuovono la biodiversità sulla superficie coltiva.
Articolo 55 capoverso 3
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, le disposizioni sono uniformate (cfr. commento all’art.
55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Articolo 55 capoverso 6 La delimitazione dello spazio riservato alle acque procede. L'attuale disposizione relativa alle zone di manovra su SPB è penalizzante (niente contributi SPB) se la lavorazione sulle superfici limitrofe non può essere adeguata in base alla situazione e la zona di manovra viene a trovarsi su una superficie all’interno dello spazio riservato alle acque. I prati rivieraschi hanno un valore ecologico inferiore ri- spetto ad altre SPB e per essi viene versato un contributo minore. Con la presente modifica d’ordi- nanza, per le zone di manovra sui prati rivieraschi sono versati contributi SPB. Con ciò si eliminano gli svantaggi finanziari per le aziende e si semplifica il compito delle autorità preposte all'esecuzione.
Articoli 56 capoverso 1 e 57 capoverso 1
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, i rimandi sono aggiornati e le disposizioni uniformate (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Articolo 58 capoversi 4 lettere a e abis nonché 4bis Secondo il diritto vigente, l’utilizzo di prodotti fitosanitari è consentito per i trattamenti pianta per pianta o puntuali in caso di piante problematiche, sempreché queste non possano essere rimosse meccani- camente con un onere ragionevole. Questa esigenza, però, è difficilmente controllabile. A causa delle ulteriori limitazioni esistenti relative all'impiego di erbicidi sulle SPB, ad esempio il numero limitato di principi attivi e di specie vegetali problematiche che possono essere trattate, tale disposizione viene abrogata. Ciò semplifica il compito sia delle aziende sia delle autorità preposte all'esecuzione.
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L’uso di attrezzature per l’applicazione di erbicidi basata sul rilevamento è classificato come tratta- mento pianta per pianta. Sulle superfici ricche di specie queste attrezzature finora non hanno dato ri- sultati soddisfacenti. In alcuni casi, siccome non riuscivano a distinguere le piante problematiche dalle altre, succedeva che anche le piante indicatrici qualitativamente pregiate venissero irrorate con erbi- cidi. Per questo motivo l’uso di queste attrezzature è stato a lungo vietato sulle SPB. Gli algoritmi pos- sono però essere addestrati al riconoscimento corretto delle specie (machine learning) e pertanto ora è ammessa l'applicazione basata sul rilevamento di erbicidi che non richiedono l’uso di attrezzature specifiche per le SPB su superficie inerbita dove sono consentiti trattamenti pianta per pianta e pun- tuali. Sono esclusi i pascoli boschivi e le superfici LPN. Sulle superfici inerbite e i terreni da strame ric- chi di specie nella regione d’estivazione si applicano le disposizioni per le superfici d’estivazione ai sensi dell’articolo 32 capoverso 2 e le relative istruzioni dell’OPD. Sulle SPB campicole il riconosci- mento delle specie è ancora insufficiente e pertanto anche queste superfici sono escluse. L’omologa- zione da parte di Agroscope delle attrezzature per l’applicazione sulle SPB garantisce un livello suffi- ciente di riconoscimento sulle superfici ricche di specie. Nella procedura di omologazione vengono esaminati i singoli tipi di attrezzatura. L’omologazione è effettuata da Agroscope che definisce il valore massimo di specie vegetali erroneamente trattate che non può essere superato. Per motivi pratici, la versione minima richiesta dell'algoritmo non è disciplinata. Poiché questi algoritmi sono solitamente venduti su abbonamento, si presume che di norma vengano utilizzati algoritmi aggiornati. I requisiti delle attrezzature sono regolamentati nelle direttive dell'organizzazione mantello Landtechnik Sch- weiz.
Articolo 58 capoversi 5, 7 e 9
Il testo è aggiornato a seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Articolo 58a capoversi 1 e 4
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, i rimandi sono aggiornati (cfr. commento all’art. 55 cpv.
1 lett. h, i e k).
Articolo 68 capoverso 4 lettera f Attualmente sono disponibili varietà di barbabietole resistenti o tolleranti alla cercosporiosi (varietà CR+) che sono destinate alla coltivazione nell’ambito del CPS «rinuncia a prodotti fitosanitari». La re- sistenza o la tolleranza alla cercosporiosi è tuttavia fragile. L’esposizione costante della pianta ai diffe- renti ceppi presenti durante il periodo d’infezione può comportare la perdita della sua capacità di resi- stenza o tolleranza. Al fine di preservare le proprietà delle varietà CR+ sono necessari trattamenti a base di fungicidi. Questa situazione è analoga a quella relativa alle varietà PIWI nella viticoltura. Per questa ragione si autorizza l’impiego di fungicidi contenenti esclusivamente rame nel quadro del CSP in questione. L’importo del contributo è adeguato di conseguenza (all. 7 n. 5.2.1).
Articolo 70 capoverso 4 La disposizione secondo cui le esigenze devono essere adempiute su una superficie per quattro anni consecutivi è abrogata. Si tratta di una semplificazione significativa per i gestori. Inoltre, il rischio che si assumono è minore. A causa della mutabilità delle condizioni climatiche da un anno all'altro, la pres- sione esercitata dai parassiti varia. L'impegno di rispettare le condizioni per un periodo di quattro anni comporta un rischio per quanto riguarda la qualità dei raccolti e frena la partecipazione. Questa modi- fica offre maggiore flessibilità ai gestori nella scelta di partecipare al CPS in questione poiché la durata d’impegno è limitata a un anno (e non più 4 anni consecutivi). La gestione di questa esigenza per quattro anni consecutivi generava altresì un onere amministrativo notevole per i servizi cantonali pre- posti all’esecuzione e al controllo.
Articolo 71
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A causa del basso livello di partecipazione, questo CPS è soppresso. Il sistema dei pagamenti diretti è quindi alleggerito da un contributo che ha un’efficacia relativamente modesta a causa dello scarso in- teresse e della scarsa partecipazione. Nel 2023 e nel 2024 la partecipazione era risultata inferiore al 5 per cento di tutte le aziende e l'importo versato nel 2024 ammontava a circa 0,6 milioni di franchi.
Articolo 71a capoverso 3 lettera b Per le colture perenni viene abrogata la disposizione secondo cui l’esigenza relativa alla rinuncia agli erbicidi va adempiuta per quattro anni consecutivi. La gestione di questa esigenza per quattro anni consecutivi generava un onere amministrativo notevole sia per i gestori sia per i servizi cantonali pre- posti all’esecuzione e al controllo. Questa modifica è una semplificazione e riduce altresì l’onere del produttore di dover adempiere le condizioni durante tale periodo. La partecipazione risulta quindi più flessibile poiché la durata d’impegno è limitata a un anno.
Articolo 71b capoversi 2, 2bis, 4, 5quater, 6, 8 e 12 lettera a Con il presente pacchetto di ordinanze vengono accorpati i tre tipi di SPB «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture estensive in campicoltura», uniformando e semplificando le esi- genze. Sempre nell’ottica di una semplificazione, le disposizioni relative alle strisce per organismi utili sono armonizzate con quelle per le SPB sulla superficie coltiva e semplificate. Sono stralciate le pre- scrizioni relative a data della semina, larghezza, lunghezza delle strisce e avvicendamento delle col- ture, garantendo così più flessibilità, ma al contempo attribuendo maggiore responsabilità agli agricol- tori per le loro scelte (in vista di conseguire l’obiettivo fissato le strisce sono più efficaci rispetto delle particelle intere). Per essere considerata coltura principale, la striscia per organismi utili deve occu- pare il terreno per più tempo nel corso del periodo di vegetazione ed essere predisposta al più tardi il 1° giugno dell’anno di contribuzione (art. 18a e istruzioni relative all’art. 18 cpv. 2 OTerm). Considerato l’elevato dispendio per le sementi e la semina, anche nel caso delle strisce annuali per organismi utili è improbabile che vengano nuovamente arate dopo poco tempo. Gli oneri, combinati con l’importo del contributo, non creeranno alcun effetto inerziale o concorrenza in campicoltura. Nelle colture perenni l’attrattiva di tali strisce è stata incrementata adeguando la superficie massima avente diritto al contri- buto e computabile sulla quota adeguata di SPB. La possibilità di predisporle anche sui bordi dei frut- teti facilita l’attuazione in queste colture e migliora la visibilità per il pubblico. È altresì importante dal punto di vista delle misure proposte dall’Associazione Svizzera Frutta nel quadro della soluzione set- toriale «Sostenibilità della frutta».
A differenza delle SPB, le disposizioni attuali non consentono di testare nuove miscele di sementi e di ricevere al contempo i contributi. Il nuovo capoverso 2bis ovvia a questa situazione.
Le miscele di sementi impiegate per le SPB sulla superficie coltiva e per le strisce per organismi utili devono essere autorizzate dall’UFAG. Finora l’UFAG poteva autorizzare modifiche nella composizione di queste miscele di sementi per singole aziende agricole. Ora ai Cantoni è data la possibilità di ade- guare le miscele autorizzate in base alle esigenze regionali e di utilizzarle ad esempio nel quadro di programmi cantonali. Anche queste modifiche devono essere autorizzate dall’UFAG.
Articolo 71c capoversi 1 e 2 Le condizioni da soddisfare per ricevere contributi per una copertura adeguata del suolo applicabili per le colture sulla superficie coltiva e quelle orticole sono armonizzate. Le norme specifiche vigenti finora per le colture orticole sono abrogate. Le disposizioni per le colture sulla superficie coltiva vengono estese anche a quelle orticole. Per le colture sulla superficie coltiva, quindi, tutto rimane invariato.
L'esperienza ha dimostrato che in diverse situazioni è molto difficile rispettare la condizione attual- mente in vigore per le colture orticole. Ciò vale in particolare in caso di scambio di particelle o di rac- colto in un breve lasso di tempo di una particella relativamente grande. Lo stesso vale per le aziende con colture orticole e campicole. Questo adeguamento comporta quindi una notevole semplificazione per i gestori interessati nonché per i servizi cantonali preposti all'esecuzione e al controllo.
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Le condizioni previste per le colture orticole sono meno severe rispetto a quelle attualmente in vigore ed è per questo motivo che il contributo è adeguato (cfr. all. 7).
Articolo 71d capoverso 2 lettera c L’esigenza vigente secondo cui la superficie che dà diritto al contributo deve comprendere almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell’azienda viene soppressa. Il calcolo di previsione di questa condizione è soggetto a molte incognite. È quindi difficile per i gestori anticiparla. Lievi modifi- che delle superfici coltive o cambiamenti a breve termine nella scelta delle tecniche di semina pos- sono comportare inaspettatamente l'esclusione dal contributo.
La verifica di questa condizione da parte delle autorità preposte all’esecuzione e al controllo è dispen- diosa.
La soppressione della quota minima di superficie aumenta altresì il margine di manovra del gestore nei casi che giustificano l’aratura (p.es. in presenza di piante problematiche o per lottare contro la se- gale cornuta). Un ulteriore vantaggio è che le superfici su cui si effettua una lavorazione rispettosa del suolo adempiono le disposizioni della PER sul dilavamento di prodotti fitosanitari.
Articolo 72 capoverso 5 Il fatto che il gestore deve adempiere le esigenze al più tardi a partire dal 1° luglio per i contributi per il benessere degli animali rappresenta una norma speciale per pochissime aziende. Si tratta di un caso unico nel sistema dei pagamenti diretti, poiché tutti gli altri contributi vengono versati solo se le condi- zioni sono soddisfatte durante l'intero anno. Questi casi speciali comportano un calcolo dei contributi diverso e quindi un notevole onere amministrativo per i Cantoni. Questa norma speciale viene per- tanto abolita per semplificare l'esecuzione.
Articolo 74 capoverso 1 frase introduttiva e lettera c
L’esigenza secondo cui i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali devono di- sporre di luce diurna naturale con un’intensità di almeno 15 lux è già prevista all’articolo 33 dell’ordi- nanza sulla protezione degli animali. Viene pertanto stralciata dal presente articolo. Soltanto per il pol- lame l’esigenza all’articolo 67 dell’ordinanza sulla protezione degli animali prevede un’intensità infe- riore a 15 lux e quindi per questa categoria di animali vengono mantenute le esigenze all’allegato 6 lettera A numero 7.2 lettere a e b. Inoltre, viene aggiunto il rimando all’allegato 6 lettera A il che non ha ripercussioni sul piano materiale.
Articolo 76 Le autorizzazioni speciali vengono esaminate dai Cantoni su richiesta. Solo poche aziende hanno ri- chiesto autorizzazioni speciali in passato. Le autorizzazioni speciali generano un carico amministrativo e spesso vi è incertezza su come gestirle. L'abolizione di questa deroga semplifica l’esecuzione e per tutte le aziende vigono le stesse disposizioni. Le autorizzazioni speciali a tempo determinato attual- mente esistenti rimangono valide fino alla loro scadenza.
Articolo 97 capoverso 3
Il rimando è aggiornato con il nuovo titolo «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare».
Articolo 100 capoverso 1
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La frase «La notifica deve avvenire prima di procedere ad adeguamenti nella gestione» è superflua e viene pertanto stralciata. Per l’esecuzione è rilevante l’ultima frase dell’articolo 100 capoverso 3. La notifica deve essere effettuata il giorno prima del controllo per i controlli senza preavviso o il giorno prima della ricezione dell’annuncio di un controllo.
Articolo 115h Su richiesta delle autorità preposte all’esecuzione, l'obbligo di utilizzare e condividere il bilancio digita- lizzato delle sostanze nutritive tramite il servizio web messo a disposizione dall’UFAG è posticipato al 2029. Ciò significa che solo il bilancio delle sostanze nutritive controllato nel 2029 per l'anno 2028 (con i dati del 2028) dovrà essere calcolato con il nuovo servizio web dell'UFAG. Fino ad allora, il ge- store potrà scegliere se utilizzare o meno questo servizio.
Nel quadro della mozione 21.3004 il Consiglio federale era stato incaricato di inserire in Suisse-Bilanz la possibilità di tenere conto di eventuali variazioni delle scorte. Con la collaborazione di un gruppo di lavoro è stata elaborata la possibilità di un riporto ogni due anni delle eccedenze di sostanze nutritive secondo l’allegato 1 numero 2.1.8. Il riporto può essere effettuato soltanto ogni due anni poiché nell’anno successivo deve essere compensato. Il riporto è vincolato all’utilizzo del bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive al fine di evitare che ciò si ripercuota sistematicamente sulla frequenza dei controlli di base prevista dall'ordinanza sul coordinamento dei controlli nelle aziende agricole (OCoC; RS 910.15) e di garantire un controllo amministrativo snello. I software per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive secondo le versioni 1.20 e precedenti (1.19, 1.18 ecc.) della guida, non sono pro- grammati per il riporto e quindi non consentono di effettuarlo (cfr. n. IV).
Articolo 115j Analogamente al bilancio digitalizzato delle sostanze nutritive, anche quello foraggero va tassativa- mente calcolato con il servizio web dell’UFAG e trasmesso alle autorità preposta all’esecuzione sol- tanto a partire dal 2029.
Siccome i controlli relativi al dilavamento nei Cantoni iniziato in date diverse e fino a fine 2026 non si applicano riduzioni, viene stabilita una norma speciale per il caso di recidiva. Vi è recidiva se viene ri- scontrata la stessa lacuna o una lacuna analoga per il medesimo anno di contribuzione o nei tre anni di contribuzione precedenti (all. 8 n. 1.2). Le lacune constatate negli anni 2024-2026 non vengono considerate ai fini della valutazione di un caso di recidiva negli anni 2027-2029. Una lacuna nel 2027 viene dunque considerata come prima lacuna e su applica la corrispettiva riduzione dei pagamenti di- retti.
Per consentire alle aziende che hanno stalli SSRA parzialmente perforati di sostituirli con stalli SSRA non perforati ai sensi dell’allegato 6 lettera A numero 5.3 lettera g, fino a fine 2029 non si applicano riduzioni dei contributi. Ciò richiede una disposizione transitoria.
Allegato 1 numero 2.1a A seguito dell’abrogazione degli articoli 82b e 82c nonché del trasferimento nella PER delle norme per il foraggiamento di suini a tenore ridotto di azoto (art. 13 OPD), le disposizioni dell’ex articolo 82c ca- poversi 1, 3 e 4 nonché quelle dell’ex allegato 6a sono spostate all’allegato 1 numero 2.1a («Foraggia- mento a tenore ridotto di azoto nella detenzione di suini»).
Allegato 1 numeri 2.1.5, 2.1.5a e 2.1.5b A seguito della soppressione dell’obbligo delle analisi del suolo nell’ambito della PER vengono stral- ciate anche le esigenze di qualità delle analisi del suolo (il vigente all. 1 n. 2.2 viene abrogato). Tutta- via, poiché nell'ambito del bilancio delle sostanze nutritive continuano a essere utilizzati campioni di suolo prelevati su base volontaria per le domande di concimazione, determinate esigenze di qualità vengono mantenute per evitare abusi.
Allegato 1 numero 2.2
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A seguito della soppressione dell’obbligo delle analisi del suolo le disposizioni ai numeri 2.2.1-2.2.5 sono diventate superflue e pertanto sono abrogate.
Viene mantenuta la possibilità prevista all’allegato 1 numero 2.1.5 dell’OPD vigente di far valere un fabbisogno maggiore di concimi fosforici per le particelle con un tenore di fosforo insufficiente; le aziende in questione devono provare, mediante analisi di campioni di suolo prelevati su base volonta- ria, che le condizioni sono soddisfatte. Le analisi effettuate su campioni di suolo prelevati dall’azienda su base volontaria continuano altresì a essere considerate nel bilancio di concimazione per le colture speciali. Le condizioni per le analisi del suolo sono ora disciplinate all’allegato 1 numeri 2.1.5a e 2.1.5b.
Allegato 1 numero 5 Le disposizioni contenute nell’OPD vigente concernenti la lotta all’erosione sono abrogate (cfr. anche art. 17 cpv. 1).
Allegato 1 numero 6.1.1 lettera a Il principio attivo alfa-cipermetrina è stato stralciato dall’elenco dei prodotti fitosanitari dell’USAV e non è più autorizzato. L’elenco al numero 6.1.1 è aggiornato di conseguenza.
Allegato 1 numero 6.1a.4 parte introduttiva Le istruzioni dell’USAV non contengono misure specifiche per la riduzione della deriva in relazione all’utilizzo di droni. Le attrezzature in questione rientrano nella categoria «Unmanned Aerial Spraying System (UASS)». Pertanto, l’esigenza «1 punto contro la deriva» prescritta nel quadro della PER non può essere adempiuta quando si utilizzano droni per applicare i prodotti fitosanitari in viticoltura. At- tualmente non sono disponibili soluzioni tecniche per ridurre la deriva in caso di utilizzo di droni. Tutta- via, Agroscope sta conducendo esperimenti per valutare la possibilità di utilizzare ugelli che riducono la deriva. Come soluzione transitoria, l’esigenza PER «1 punto contro la deriva» non si applica in caso di utilizzo di droni. Nelle regioni viticole, dov’è frequente il frazionamento delle particelle, l’applicazione con droni viene effettuata simultaneamente su più particelle. Il rischio determinato dalla deriva in caso di particelle confinanti è dunque minore. Tuttavia, devono essere adempiute le esigenze fissate nel quadro dell’omologazione dei mezzi di produzione utilizzati, ad esempio le distanze di sicurezza (SPe3).
Allegato 1 numeri 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 Il quadro normativo relativo all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ha subito notevoli adeguamenti negli ul- timi anni allo scopo di ridurre i rischi per l’ambiente. Sono state revocate le autorizzazioni di numerosi principi attivi, le condizioni d’utilizzo dei prodotti fitosanitari sono diventate più rigorose e sono entrate in vigore nuove misure nell’ambito dell’attuazione dell’Iv.Pa. 19.475
Per questi motivi alcune esigenze stabilite nel quadro della PER sono diventate superflue. Nella fatti- specie si tratta di alcune esigenze ai numeri 6.2.2 e 6.2.3 dell’allegato 1 dell’OPD vigente. Infatti, il raf- forzamento del quadro normativo succitato permette di soddisfarle, garantendo la riduzione dei rischi per gli oggetti da proteggere.
Pertanto, le esigenze della PER concernenti: • l’utilizzo di erbicidi in pre-emergenza e sulle superfici inerbite (all. 1n. 6.2.2 OPD), e • la gamma degli insetticidi per coltura (all. 1 n. 6.2.3 1 OPD) diventano superflue e possono essere eliminate. L’ampliamento della gamma di insetticidi che possono essere utilizzati liberamente nella PER è altresì giustificato dalla necessità di individuare principi attivi alternativi onde evitare che i fitofagi sviluppino resistenze ai prodotti utilizzati.
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Modifiche concrete in dettaglio: Abolizione delle limitazioni concernenti l’uso di erbicidi in pre-emergenza (n. 6.2.2) • Questa modifica è incentrata soprattutto sulla soppressione della limitazione concernente l’uti- lizzo di erbicidi in pre-emergenza nella coltivazione di mais. L’esame dei principi attivi autoriz- zati indica che gli erbicidi in pre-emergenza autorizzati non comportano rischi particolari per le acque sotterranee, quelle superficiali o i biotopi rispetto agli erbicidi in post-emergenza, ad ec- cezione dei principi attivi dimethenamid-P e pendimetalin. Per entrambi è comunque in corso il riesame. Questa modifica non comporta un aumento dei rischi poiché vigono misure di prevenzione, come l’obbligo di ridurre il dilavamento (minimo 1 punto nella PER) e di rispettare le distanze di sicurezza (SPe3). Inoltre, gli erbicidi a elevato potenziale di rischio sono inclusi nella lista al numero 6.1.1 e sono soggetti ad autorizzazione speciale.
Modifiche concernenti l’impiego di erbicidi sulle superfici permanentemente inerbite (n. 6.2.2) • L'obbligo di richiedere un'autorizzazione speciale se viene trattato più del 20 per cento della superficie inerbita dell'azienda è abolito. A causa degli effetti negativi di questi trattamenti sulla resa delle superfici inerbite, si deve partire dal presupposto che l'uso di erbicidi su tali superfici avviene solo in casi giustificati e in modo scaglionato nel corso degli anni. Non è ne- cessaria una valutazione da parte di un servizio cantonale ai fini del rilascio di un'autorizza- zione speciale, che diventa quindi superflua. Inoltre, l’applicazione selettiva basata sul rileva- mento, ad esempio attraverso l’utilizzo di Ecorobotix, sta prendendo piede nella pratica, limi- tando notevolmente la quantità di principio attivo e la deriva. Adeguamenti concernenti gli insetticidi (n. 6.2.3) • Nella lotta contro criocera dei cereali, dorifora e afidi, la modifica consente di ampliare la gamma di insetticidi liberamente utilizzabili nel quadro della PER. Questo adeguamento è im- portante per evitare la formazione di resistenze. Finora veniva utilizzato principalmente il prin- cipio attivo spinosad. In futuro potranno essere utilizzati in alternativa anche altri principi attivi con un profilo di rischio simile, al fine di prevenire l'insorgenza di resistenze. La formazione di una resistenza avrebbe infatti effetti negativi più importanti rispetto all'alternanza tra principi attivi con lo stesso livello di rischio. Le misure concernenti la riduzione della deriva e del dilavamento nonché la lista dei principi attivi soggetti ad autorizzazione speciale (all. 1 n. 6.1.1) limitano i rischi. Le esigenze della PER ora sono incentrate sui seguenti punti: • le limitazioni d’utilizzo di principi attivi a elevato potenziale di rischio (all. 1 n. 6.1.1 OPD), • il rispetto delle soglie di tolleranza, e • le misure di riduzione dei rischi di deriva e dilavamento (all. 1 n. 6.1a.4 1 OPD). Di conseguenza la comunicazione sulle esigenze da adempiere nel quadro della PER risulta notevol- mente semplificata. L’uso di Trichogramma spp. continua a essere consentito contro la piralide del mais. Trattandosi di un organismo utile (non di un insetticida), deve essere menzionato separatamente al nuovo numero 6.2.4. Non devono essere tenute in considerazione soglie nocive (art. 18 cpv. 2).
Allegato 1 numero 9.6 Nel quadro della PER, va predisposta una fascia tampone di almeno 6 metri di larghezza lungo le ac- que superficiali su cui non si applicano prodotti fitosanitari. In viticoltura questo vincolo pone dei pro- blemi sia per le varietà di vite classiche sia per quelle resistenti alle malattie (PIWI), poiché è necessa- ria una protezione fitosanitaria minima a base di fungicidi. A partire dal 2027, sarà consentita l'applica- zione di fungicidi a partire dal quarto metro lungo le acque superficiali. Questo adeguamento ha lo scopo di evitare la diffusione di malattie nella particella e anche di garantire il mantenimento a lungo termine della resistenza di alcune varietà di vite PIWI. Inoltre, nelle regioni viticole dov’è frequente il
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frazionamento delle particelle la fascia tampone non trattata larga almeno 6 metri può occupare una parte considerevole della particella. Spesso in tali regioni vigono disposizioni di preservazione del paesaggio. Le condizioni d'uso previste dall’omologazione dei prodotti fitosanitari, in particolare le di- stanze di sicurezza (SPe3), devono essere rispettate in tutti i casi. Nel caso di corsi d’acqua per i quali è stato delimitato uno spazio riservato ai corsi d’acqua di cui all’articolo 41a OPAc si applicano le relative disposizioni.
Allegato 2 numero 3a
Vedasi commento all’articolo 47b capoversi 3 lettera a e 5
Allegato 4 numeri 8, 9, 11 e 12.2.9
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, le disposizioni sono uniformate (cfr. commento all’art.
55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Allegato 4a lettera B numeri 1, 2 e 3
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, vengono aggiornate anche le disposizioni relative alle miscele di sementi (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Allegato 5 numero 3.1 Per garantire un'esecuzione uniforme e digitalizzata secondo il principio «once only», l’UFAG rende obbligatorio il calcolo del bilancio foraggero tramite il servizio web PLCSI. Affinché i Cantoni e le aziende abbiano tempo sufficiente per prepararsi all'utilizzo del nuovo servizio web, l'obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2029. Nel 2027 e nel 2028 il suo utilizzo è facoltativo.
Allegato 6 lettera A numero 2.2 lettera a Le stuoie conformi alle esigenze SSRA devono essere sottoposte alla procedura di verifica SSRA e superarla. La procedura di verifica comprende, oltre a una fase di test in laboratorio, anche una parte pratica. In quest'ultima, le stuoie da testare devono essere installate in un'azienda per almeno tre mesi ed essere utilizzate dagli animali. Per le aziende che partecipano alla fase pratica, i contributi SSRA non vengono sospesi durante il periodo di verifica. A tal fine, l'organismo di controllo può rilasciare un'attestazione di conferma di partecipazione al programma di verifica. Nei restanti mesi dell'anno de- vono essere installate stuoie conformi alle esigenze SSRA o deve essere disponibile un pagliericcio. Inoltre, viene specificato che le stuoie non devono necessariamente essere installate nelle aree di ri- poso.
Allegato 6 lettera A numero 5.3 lettera g In passato, la disposizione SSRA relativa agli stalli veniva talvolta interpretata in modo che gli stalli ve- nissero ritenuti conformi alla SSRA anche se parzialmente perforati. Nel programma SSRA, tuttavia, le superfici di riposo non possono essere perforate. Affinché ciò sia sancito chiaramente dall'OPD, la di- sposizione viene modificata di conseguenza. Le aziende hanno tempo fino al 2030 per apportare eventuali adeguamenti. Solo a partire dal 2030 saranno applicate riduzioni dei contributi se la disposi- zione non sarà rispettata. Anche le lacune constatate prima dell'entrata in vigore della presente modi- fica di cui all'allegato 8 numero 2.9.3 lettera h per l'attuazione dell'allegato 6 lettera A numero 5.3 let- tera g OPD non comportano alcuna riduzione data la formulazione finora poco chiara dell'OPD.
Allegato 6 lettera A numero 7.2 L’ordinanza sulla protezione degli animali prescrive che per i volatili domestici l’intensità luminosa du- rante il giorno non può essere inferiore a 5 lux. Questa intensità è inferiore all’intensità di 15 lux stabi- lita nel quadro del programma SSRA. Poiché l’articolo 74 capoverso 1 lettera c viene abrogato, per il pollame occorre una disposizione specifica per l’intensità minima di 15 lux.
Allegato 6 lettera B numero 2.1
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Le esigenze del programma URA vengono modificate sulla scia della mozione 22.3216 «Programma URA. Adeguare il periodo di pascolo al foraggiamento invernale e, quindi, alla realtà» che chiede di adeguare i requisiti per il programma URA nella regione di montagna in modo che, se le condizioni della vegetazione non consentono ancora/più l'uscita al pascolo a maggio e ottobre, gli animali non devono essere lasciati al pascolo. In questi due mesi la mozione chiede che le disposizioni relative all'URA che prevedono 13 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita vadano adempiute pro- porzionalmente. La proposta della mozione comporterebbe un aumento sproporzionato della comples- sità dell’esecuzione poiché il periodo di pascolo dovrebbe essere calcolato annualmente per ogni sin- gola azienda. Pertanto, è stata proposto un approccio pragmatico per l’attuazione della mozione. Nel quadro del programma URA, agli animali in aziende delle zone di montagna I-IV devono essere con- cessi almeno 26 giorni al mese con uscita al pascolo dal 1° giugno al 30 settembre e non più dal 1° maggio al 31 ottobre. Dal 1° ottobre al 31 maggio vanno concessi almeno 13 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita o al pascolo. Ciò consente alle aziende situate nella regione di montagna di reagire in modo adeguato alle variazioni delle condizioni meteorologiche nei mesi di maggio e ottobre. Per le aziende situate nella regione di pianura non cambia nulla. La classificazione delle aziende nella regione di montagna o in quella di pianura è disciplinata dall'articolo 2 capoverso 5 dell'ordinanza sulle zone agricole (RS 912.1).
Allegato 6 lettera B numeri 2.5 lettera b e 2.6 A seguito della modifica dell’allegato 6 lettera B numero 2.1 sulla scia della mozione 22.3216 «Pro- gramma URA. Adeguare il periodo di pascolo al foraggiamento invernale e, quindi, alla realtà», le pre- senti disposizioni possono essere abrogate.
Allegato 6 lettera C numero 2.1 Le esigenze relative alle uscite nel quadro del contributo per il pascolo vengono adeguate alle nuove disposizioni relative al programma URA. Le disposizioni in materia di uscita in entrambi i programmi sono uniformate. A maggio e ottobre le aziende nelle zone di montagna I-IV devono concedere agli animali almeno 22 giorni al mese con uscita su una superficie di uscita o al pascolo.
Allegato 6 lettera C numero 2.2 Per le aziende situate nella regione di montagna l’esigenza che il fabbisogno giornaliero di sostanza secca degli animali sia coperto con il foraggio ottenuto dal pascolo può rappresentare un problema in ottobre perché sul pascolo non cresce più vegetazione. Con le modifiche alle disposizioni in materia di uscita nei mesi di maggio e ottobre, tale esigenza viene meno. Pertanto, la deroga può essere abolita. Nelle zone di pianura questo problema non si pone.
Allegato 6 lettera C numero 2.3 Vengono aggiornati i rimandi a seguito dell’abrogazione dell’allegato 6 lettera B numero 2.6.
Allegato 6a Abrogato perché il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è sop- presso a fine 2026. I numeri 1-5 sono spostati all’allegato 1 numero 2.1a.
Allegato 7 numero 3.1.1 numeri 6, 7 e 9
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, viene aggiornato l’elenco delle aliquote dei contributi (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Allegato 7 numeri 5.2.1 e 5.8.1 A seguito delle modifiche delle condizioni da soddisfare, le aliquote dei contributi per le barbabietole da zucchero e i vigneti vengono ridotte.
Allegato 7 numero 6
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Poiché il contributo per il foraggiamento scaglionato di suini a tenore ridotto di azoto è soppresso a fine 2026 viene stralciato il numero 6.2 che contiene l’aliquota per UBG e anno. L’ultimo versamento del contributo per l’impiego di tecniche d’applicazione precisa risale al 2024 e pertanto anche il nu- mero 6.1 viene stralciato.
Allegato 8 numero 1.2 Il caso di recidiva è definito meglio precisando che la lacuna deve essere rilevata nella stessa azienda. Questa aggiunta è importante per l’estivazione perché esistono oltre 500 gestori che gesti- scono più di un’azienda.
Allegato 8 numero 1.2bis
La disposizione relativa alla riduzione viene stralciata a seguito dell’abrogazione dell’articolo 17 capo- verso 1 e dell’allegato 1 numero 5.
Allegato 8 numero 1.3 lettera c Questo elenco viene stralciato visto che i contributi per l’efficienza delle risorse non esistono più.
Allegato 8 numeri 2.2.2 lettera c e 2.2.3 lettera a ed e
Vengono stabilite le riduzioni per la nuova disposizione nella PER relativa al foraggiamento scaglio- nato. I documenti incompleti o mancanti possono essere inoltrati successivamente senza alcuna ridu- zione. Se il valore limite è superato o se il valore nutritivo del foraggio non è adeguato al fabbisogno degli animali è prevista una riduzione forfettaria di 500 franchi. Le riduzioni per le irregolarità riscontrate nelle analisi del suolo vengono abolite.
Allegato 8 numero 2.2.6 lettera f La disposizione relativa alla riduzione viene stralciata a seguito dell’abrogazione dell’articolo 17 capo- verso 1 e dell’allegato 1 numero 5.
Allegato 8 numero 2.3.1 Nel primo caso di infrazione di prescrizioni edilizie per la protezione degli animali i contributi sono ri- dotti soltanto se la lacuna è considerata grave e deve essere colmata immediatamente. La classifica- zione delle lacune in lievi, di media gravità e gravi si basa sull’esecuzione dell’ordinanza sulla prote- zione degli animali.
In caso di lacuna lieve e di media gravità, in linea di principio al detentore degli animali viene con- cesso un termine entro cui colmarla. Nel caso delle prescrizioni edilizie per la protezione degli animali questo termine si applica anche per la riduzione dei pagamenti diretti. In questo modo le aziende sono tutelate da riduzioni inaspettate che possono risultare da valutazioni divergenti dalle persone addette al controllo. Se improvvisamente vengono sollevate obiezioni su stalle che per anni non hanno dato adito a contestazioni, il detentore degli animali può colmare le lacune edilizie constatate senza dover affrontare direttamente e inevitabilmente conseguenze finanziarie, il che lo motiva a porvi tempestiva- mente rimedio. Grazie a questa disposizione in futuro si prevede anche un minor numero di ricorsi.
Se la lacuna non viene colmata e viene nuovamente constatata nello stesso anno o nei tre anni suc- cessivi, vi è recidiva. In tal caso si applica la riduzione dei pagamenti diretti prescritta.
Questa disposizione concerne esclusivamente le lacune relative a prescrizioni edilizie e non a esi- genze qualitative nella protezione degli animali, poiché lo stato qualitativo nella protezione degli ani- mali (a differenza di quello edilizio) è molto variabile e quindi la fissazione di termini non garantirebbe l’eliminazione duratura di lacune in tale ambito. Con la modifica si dà sostanzialmente seguito alle ri- chieste della mozione 25.3733 «Garantire la proporzionalità nell'ordinanza sui pagamenti diretti».
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Allegato 8 numeri 2.4.5c, 2.4.13, 2.4.14 e 2.4.16
A seguito dell’accorpamento di tre tipi di SPB, viene aggiornato l’elenco delle riduzioni (cfr. commento all’art. 55 cpv. 1 lett. h, i e k).
Allegato 8 numero 2.5a.3 lettera m L’articolo 11 capoverso 4 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica non prevede alcuna limitazione se- condo cui l'impiego di regolatori della crescita, di prodotti per il disseccamento e di erbicidi è vietato soltanto in caso di applicazione da parte del personale dell'azienda e quindi questa limitazione erro- neamente menzionata alla lettera m viene abolita.
Allegato 8 numero 2.6.5 La disposizione relativa alla riduzione è abrogata a seguito della soppressione del programma dei pa- gamenti diretti di cui all’articolo 71 (contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica).
Allegato 8 numero 2.9.3 lettera b La riduzione si applica soltanto per il pollame e viene uniformata.
Allegato 8 numero 2.9.4 lettera i Correzione del rimando all’allegato 6 lettera B numero 4.4 anziché numero 4.5.
Allegato 8 numero 2.10 A fine 2026 i contributi per l’efficienza delle risorse sono aboliti e quindi viene stralciata anche la di- sposizione relativa alla riduzione.
Allegato 8 numero 3.2.1 Nella frase introduttiva viene precisato che vi è una lacuna anche laddove l’effettivo di animali non cor- risponde a quello registrato nella BDTA. Per i contributi d’estivazione soltanto i dati sui lama e sugli alpaca non provengono dalla BDTA. Inoltre, viene precisato come si calcolano le UBG per la lacuna constatata.
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1.4 Utilizzo volontario e acquisizione dei dati del bilancio digitalizzato delle sostanze nutri- tive e responsabilità in caso di calcolo incompleto
Nell'ambito dell'obbligo di comunicazione, in futuro nel sistema d’informazione centrale per la gestione delle sostanze nutritive (SI GSN), oltre ai concimi aziendali e quelli ottenuti dal riciclaggio, saranno re- gistrate le transazioni relative ai concimi minerali e ai foraggi concentrati. La registrazione avverrà in modo simile a quanto avviene oggi in HODUFLU. In questo modo saranno disponibili dati per diversi scopi di esecuzione, ad esempio per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive. Conformemente all’OPD, a partire dal 2027 per questo calcolo sono determinanti tutti i trasferimenti di concimi e fo- raggi concentrati registrati nel SI GSN. Un’azienda deve confermare le forniture registrate nel SI GSN e ha la possibilità di rifiutare quelle errate. Se le transazioni non vengono accettate né rifiutate l’azienda riceve un messaggio di promemoria. I dati del SI GSN in futuro potranno essere ripresi in au- tomatico per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive nel servizio web centrale dell’UFAG. Qua- lora, dopo la ripresa, si rilevino discrepanze l’azienda può apportare correzioni d’intesa con il fornitore. I dati necessari per il calcolo del bilancio delle sostanze nutritive possono anche essere inseriti ma- nualmente. Prima di trasmettere il bilancio delle sostanze nutritive all’autorità preposta all'esecuzione, nel servizio web centrale dell’UFAG è possibile verificare la correttezza delle informazioni per le quali esistono dati ufficiali (p.es. impiego di concimi, dati sulle superfici, dati sugli animali, ecc.) effettuando un confronto tra i dati inseriti e quelli ufficiali dal quale risultano le eventuali discrepanze. Per tale con- fronto si possono utilizzare anche i dati del SI GSN. Questa verifica è facoltativa e non comporta al- cuna modifica automatica del risultato del bilancio o dei dati di bilancio. Vengono semplicemente se- gnalate eventuali discrepanze. Ciò può aiutare a individuare e correggere eventuali errori nel bilancio delle sostanze nutritive prima di trasmetterlo all’autorità preposta all'esecuzione. Il bilancio delle so- stanze nutritive trasmesso all’autorità preposta all'esecuzione viene sottoposto a un ulteriore controllo per verificare se corrisponde ai dati del SI GSN. In caso di mancata conformità vi è una lacuna. Per colmarla l’azienda ha tempo dieci giorni da quando è stata constatata dal controllore. Per la compravendita di concimi e foraggi concentrati l’acquirente e il venditore stipulano un contratto di diritto privato che prevede diritti e obblighi secondo il diritto delle obbligazioni (CO). In caso di forni- tura errata (i dati registrati nel SI GSN e il prodotto fornito non sono identici), questa deve essere rifiu- tata dall'azienda nel SI GSN, altrimenti è considerata accettata. Tuttavia, il rifiuto non dimostra auto- maticamente che vi è stata una fornitura errata nell'ambito del contratto di compravendita di diritto pri- vato tra le parti. A tal fine sono rilevanti le disposizioni di diritto privato e gli accordi contrattuali tra le parti. La responsabilità per una fornitura errata di concimi e foraggi concentrati è una questione di di- ritto privato che non è disciplinata dal diritto pubblico.
1.5 Ripercussioni
1.5.1 Confederazione
Le modifiche proposte (riduzione e aumento dei contributi, soglia d’entrata più bassa per determinati programmi) e le conseguenti variazioni a livello di partecipazione dovrebbero comportare un dispendio pressoché invariato per i programmi dei pagamenti diretti facoltativi.
Nessuna ripercussione sulle risorse umane.
1.5.2 Cantoni
L’accorpamento dei tre tipi di SPB «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture esten- sive in campicoltura» richiede un adeguamento dei sistemi IT. L’uniformazione delle esigenze sgrava l’esecuzione.
L’eccezione dei prati rivieraschi in relazione alle zone di manovra per i Cantoni rappresenta una sem- plificazione dell’esecuzione e dell’attuazione delle disposizioni sullo spazio riservato alle acque.
Le modifiche concernenti le strisce per organismi utili semplificano l’esecuzione a livello cantonale.
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L’integrazione del foraggiamento di suini a tenore ridotto di azoto nella PER non ha alcuna ripercus- sione finanziaria per i Cantoni. Il maggior fabbisogno di risorse umane per il controllo delle nuove esi- genze PER dovrebbe corrispondere a quello attualmente correlato al controllo dei CER che non deve essere più svolto poiché questi contributi sono aboliti.
Gli organi preposti all’esecuzione devono controllare che le attrezzature per l’applicazione di erbicidi basata sul rilevamento sulle SPB siano impiegate in maniera conforme alle disposizioni dell’ordinanza.
La rinuncia alla riduzione immediata dei pagamenti diretti in caso di lacuna lieve o di media gravità in relazione a prescrizioni edilizie nella protezione degli animali ha ripercussioni sull’esecuzione a livello cantonale. La distinzione tra primo caso di infrazione e recidiva è un aspetto fondamentale così come la classificazione delle lacune in base alla gravità.
Con l’abrogazione di determinate disposizioni (CSP per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all’agricoltura biologica, esigenza relativa all’intensità minima della luce nei SSRA, analisi del suolo, determinate SPB campicole, erosione) vengono meno circa 25 punti di controllo.
1.5.3 Economia
Le modifiche proposte comportano per le aziende agricole i seguenti sgravi e un maggiore margine di manovra.
• L’abolizione delle analisi del suolo obbligatorie sgrava le aziende dal profilo sia finanziario sia amministrativo.
• L’accorpamento di «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture estensive in campicoltura» in un unico tipo di SPB «maggesi e strisce», la conseguente uniformazione delle esigenze, un contributo per ettaro uniformato e più elevato e un periodo obbligatorio limi- tato a un anno semplificano l’attuazione a livello di gestione.
• Le modifiche relative alle SPB sulla superficie coltiva e alle strisce per organismi utili garanti- scono maggior flessibilità alle aziende per la predisposizione di questi elementi. Con l’au- mento della superficie computabile (dal 5 al 10%) per le strisce per organismi utili nelle colture perenni per il raggiungimento della quota minima di SPB, le strisce per organismi utili vengono indennizzate meglio.
• L’eccezione dei prati rivieraschi in relazione alle zone di manovra per le aziende comporta una semplificazione nell’attuazione delle disposizioni relative allo spazio riservato alle acque.
• La possibilità di utilizzare attrezzature per l'applicazione di erbicidi basata sul rilevamento sulle SPB favorisce la lotta efficace e mirata alle piante problematiche, qualora queste non possano essere rimosse meccanicamente con un onere ragionevole.
• L’abolizione dell’esigenza secondo cui la superficie che dà diritto ai contributi per la lavora- zione rispettosa del suolo deve comprendere almeno il 60 per cento della superficie coltiva aperta dell’azienda agevola notevolmente la partecipazione delle aziende che non devono più effettuare calcoli complessi per arrivare al 60 per cento. La lavorazione rispettosa del suolo dà sempre un punto contro il dilavamento di PS e quindi l’esigenza della PER è adempiuta.
• L’abolizione della durata d’impegno di quattro anni per tutti i programmi di rinuncia ai prodotti fitosanitari agevola la partecipazione delle aziende.
• Per i programmi per il benessere degli animali (URA e contributo per il pascolo) viene abolito l’obbligo di uscita al pascolo a maggio e ottobre per le aziende nella regione di montagna. Du- rante questi due mesi le aziende continueranno a concedere ai loro animali l’uscita al pascolo
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quando le condizioni della vegetazione lo consentono. Ciò permette di eliminare definitiva- mente le deroghe vigenti finora per tali aziende e di snellire l’esecuzione. Questa modifica tiene contro delle condizioni climatiche nella regione di montagna.
• Con l’abolizione dell’esigenza relativa all’intensità minima dell’illuminazione nel programma SSRA, che viene mantenuta esclusivamente per il pollame, si elimina un doppione. In questo modo si alleggerisce il controllo stralciando una ventina di punti di controllo.
• Nel quadro del contributo supplementare per l’attuazione di misure individuali per la prote- zione del bestiame vengono modificate e precisate le disposizioni relative alla procedura di approvazione vigente finora. Le prescrizioni relative all’elaborazione e all’attuazione di piani per la protezione del bestiame da parte dei gestori sono rese più chiare.
• In ambito fitosanitario le modifiche comportano una riduzione del numero di autorizzazioni speciali. La superficie totale coltivata a patate nel 2024 ammontava a 10 710 ettari. Per 2977 ettari (28 %) sono state rilasciate autorizzazioni speciali. La quota di autorizzazioni speciali per la coltivazione di patate rispetto al totale delle autorizzazioni speciali ammonta al 14 per cento.
• Oltre la metà delle aziende detentrici di suini è esclusa dalla nuova esigenza della PER rela- tiva al foraggiamento a tenore ridotto di azoto con conseguente sgravio amministrativo.
• La rinuncia alla riduzione immediata dei pagamenti diretti in caso di lacuna lieve o di media - gravità in relazione a prescrizioni edilizie nella protezione degli animali motiva i gestori a porvi tempestivamente rimedio. Inoltre, con la modifica diminuiscono i timori dei gestori nei confronti dei controlli nell’ambito della protezione degli animali e delle relative conseguenze finanziarie.
1.5.4 Ambiente
Come menzionato nella situazione iniziale, con il pacchetto di ordinanze agricole 2026 si mira a sem- plificare il sistema dei pagamenti diretti senza che le prestazioni ecologiche subiscano una riduzione sproporzionata. In particolare, non devono essere compromessi gli obiettivi di riduzione delle perdite di azoto e fosforo nell'agricoltura svizzera rispettivamente del 10 e del 15 per cento entro il 2030, né l'obiettivo del dimezzamento, entro il 2027, dei rischi legati all'uso di prodotti fitosanitari. Dal punto di vista del Consiglio federale, le modifiche proposte nel complesso non hanno un impatto sostanziale sul raggiungimento di questi obiettivi di riduzione. Di seguito vengono valutati singolarmente gli effetti ecologici delle proposte.
Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate (PER)
Le analisi del suolo svolte nel quadro della PER non contengono indicazioni sul tenore di azoto. Dal punto di vista degli Obiettivi ambientali per l’agricoltura e dell’ottimizzazione della ripartizione dei con- cimi, le analisi del suolo sono rilevanti solo per il fosforo. Nelle regioni in cui si registra un elevato ca- rico di fosforo sono già in vigore misure mirate per migliorare la situazione. I Cantoni possono conti- nuare a emanare norme più severe per determinate regioni e aziende. La soppressione nel com- plesso non ha ripercussioni negative sull’ambiente.
L’inserimento nella PER del CER «foraggiamento di suini a tenore ridotto di azoto» ha ripercussioni positive nell’ottica della riduzione delle perdite di sostanze nutritive. Si rinuncia a un’esigenza relativa a più razioni di foraggio. Le nuove disposizioni PER si applicano però al 92 per cento dei suini (in UBG), mentre finora veniva versato un CER solo per l'80 per cento dei suini (in UBG).
La possibilità di usare erbicidi in pre-emergenza non pone rischi aggiuntivi. Gli erbicidi a elevato po- tenziale di rischio continuano a essere soggetti all’obbligo di autorizzazione speciale. Gli oneri per la riduzione della deriva e del dilavamento vigenti nel quadro della PER nonché quelli stabiliti nell’auto-
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rizzazione dei prodotti (SPe3) limitano i rischi. La modifica proposta non comporta un aumento del nu- mero di trattamenti, ma garantisce maggior flessibilità d’impiego onde procedere ai necessari inter- venti con erbicidi nelle migliori condizioni possibili.
Gli insetticidi a elevato potenziale di rischio continuano a essere soggetti all’obbligo di autorizzazione speciale. Quelli che possono essere utilizzati nel quadro della PER presentano un profilo ecotossico- logico simile1. L’obiettivo è offrire un’alternativa allo spinosad onde evitare la formazione di resistenze. Questo principio attivo è leggermente meno pericoloso per gli organismi utili 2, ma presenta rischi per le acque sotterranee e le api. In tutti i comparti ambientali, le proposte di modifica delle esigenze della PER in relazione agli insetticidi non comportano rischi aggiuntivi significativi e nemmeno un aumento delle quantità utilizzate, poiché rimane in vigore il principio delle soglie di tolleranza. L'impatto delle modifiche proposte non incide sul raggiungimento degli obiettivi dello schema di riduzione dell’uso di prodotti fitosanitari.
Se per effettuare i trattamenti nel vigneto si utilizza un drone, occorre adempiere le condizioni d’uso e rispettare le distanze di sicurezza dagli oggetti da proteggere. La modifica verte unicamente sulla ridu- zione della deriva nell’ambito della PER e comporta pochi rischi per l’ambiente poiché le particelle sulle quali viene coltivata la vite sono contigue e spesso i trattamenti con droni vengono effettuati in blocco.
La riduzione della distanza dai corsi d’acqua in caso di applicazione di fungicidi in viticoltura (4 anzi- ché 6 m) contribuisce a ridurre la diffusione di malattie fungine all’interno della particella. L’obbligo di adottare misure per la riduzione della deriva durante l’applicazione riduce i rischi anche per i corsi d’acqua. Questa modifica consente altresì di effettuare interventi fitosanitari minimi su varietà resi- stenti ai funghi (PIWI), onde evitare la formazione di resistenze. La coltivazione di varietà PIWI ha nel complesso un impatto positivo sull’ambiente.
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB)
L’accorpamento di «maggesi fioriti», «maggesi da rotazione» e «fasce di colture estensive in campi- coltura» in un unico tipo di SPB «maggesi e strisce» semplifica la predisposizione e la gestione di questi elementi. Questo provvedimento, unitamente all’aumento dell’aliquota di contributo per maggesi e strisce contribuisce ad accrescere la diffusione di questi elementi. L'obiettivo è ridurre il deficit an- cora consistente di spazi vitali che promuovono la biodiversità sulla superficie coltiva. Non si prevede una perdita di qualità o una forte diminuzione delle superfici seminate con miscele per maggesi fioriti. La scelta di predisporre un maggese fiorito piuttosto che un maggese da rotazione o fasce di colture estensive in campicoltura è dettata da diversi fattori, ad esempio dall'esperienza con questi elementi, dall'idoneità della superficie o dall’avvicendamento delle colture.
L’eccezione dei prati rivieraschi in relazione alle zone di manovra semplifica l’attuazione delle disposi- zioni sullo spazio riservato alle acque. Questa eccezione non ha un impatto significativo sulla biodiver- sità poiché i prati rivieraschi hanno un valore ecologico più basso rispetto a quello di altri tipi di SPB e a livello nazionale occupano una superficie limitata, pari a 430 ettari.
Le attrezzature per l’applicazione di erbicidi basati sul rilevamento sulle SPB devono essere omolo- gate. Ciò garantisce che funzionino in modo preciso e non pregiudichino la biodiversità.
Contributi per i sistemi di produzione (CSP)
1 Pflanzenschutzmittel mit hohem Risiko, Agroscope, Korkaric M. et al., 2020.
2 Nachhaltigkeitsbewertung von Pflanzenschutzvarianten im Getreide- und Kartoffelbau, Agroscope,
Mouron P, 2013
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Ordinanza sui pagamenti diretti
La predisposizione di strisce per organismi utili nelle colture perenni è più interessante e quindi è pro- babile che venga destinata a questo scopo una superficie maggiore. Anche la maggiore flessibilità ri- guardo alle strisce con organismi utili sulla superficie coltiva favorisce la partecipazione e si prevede un aumento della superficie interessata.
L’utilizzo di fungicidi contenenti rame nella coltivazione di barbabietole da zucchero incide sulla fertilità del suolo, in quanto questo elemento vi si accumula e ciò può danneggiare i microrganismi presenti nel suolo. I trattamenti fungicidi a base di rame contribuiscono però anche a ridurre il rischio di forma- zione di resistenze nelle varietà resistenti ai funghi. A lungo termine la coltivazione di queste varietà consente di ridurre l’utilizzo di prodotti fitosanitari.
L'abolizione del contributo per la gestione di superfici con colture perenni con mezzi ausiliari conformi all'agricoltura biologica non ha effetti significativi sugli obiettivi correlati ai prodotti fitosanitari, vista la scarsa partecipazione registrata finora.
L'abolizione della superficie minima che dà diritto a contributi del 60 per cento nel quadro del CPS «la- vorazione rispettosa del suolo» ha effetti nel complesso positivi sull'ambiente. L'abolizione della quota minima consente la partecipazione di un maggior numero di aziende, con un conseguente aumento delle superfici coltivate con tecniche rispettose del suolo. Ciò favorisce la fertilità del suolo, previene l'erosione e riduce il rischio di dilavamento di prodotti fitosanitari.
1.6 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale.
1.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027. Le basi legali per i contributi per l’efficienza delle ri- sorse sono state abrogate nella LAgr con effetto al 1° gennaio 2026. I relativi contributi sono già stati soppressi nel quadro del pacchetto di ordinanze 2024 con effetto al 1° gennaio 2026. Il pertinente alle- gato 6a e gli importi stabiliti all’allegato 7 numero 6 OPD devono pertanto essere abrogati con effetto retroattivo al 1°gennaio 2026.
1.8 Basi legali
Articoli 70a, 73 e 75 LAgr.
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2 Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt), RS 913.1
2.1 Situazione iniziale
La mozione 19.3445 «Indennizzo adeguato per i coniugi e i partner in unione domestica registrata di agricoltori in caso di divorzio» è attuata con il messaggio concernente la modifica della legge sull’agri- coltura licenziato dal Consiglio federale il 6 dicembre 2024. Il Parlamento ha approvato la proposta di legge il 26 settembre 2025. Non è stato lanciato il referendum. La mozione chiede che, in caso di di- vorzio, ai coniugi e ai partner registrati di agricoltori che collaborano in azienda sia garantito un inden- nizzo migliore per il lavoro svolto. A tal fine sono necessarie decisioni di investimento più consapevoli e una consulenza completa e preventiva ai partner. A seguito della modifica della legge sull’agricoltura (LAgr), nell’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) vengono ora introdotte ulteriori condizioni per la concessione di aiuti finanziari a favore di progetti nell’ambito dei miglioramenti strutturali realiz- zati a livello di singola azienda.
Dal 2021 la liquidità del Fondo di rotazione dei crediti di investimento è nuovamente in calo. Questa diminuzione è più rapida del previsto. Nella strategia «Miglioramenti strutturali 2030+» si prospetta un aumento del Fondo di rotazione soltanto a partire dal 2030. L'UFAG deve quindi disporre delle compe- tenze necessarie per gestire meglio la liquidità del Fondo di rotazione, al fine di poter adottare provve- dimenti in modo opportuno. Le amministrazioni cantonali (casse di credito) vengono sgravate sul piano esecutivo, poiché senza un adeguamento delle priorità si allungherebbero i tempi d’attesa e i progetti non potrebbero essere finanziati. Siccome il Fondo di rotazione dei crediti di investimento è finanziato esclusivamente dalla Confederazione, si deve garantire un’attuazione uniforme a livello na- zionale. Le modifiche adottate dall’UFAG per quanto concerne la definizione della priorità dei provve- dimenti sostenuti sono introdotte a tempo determinato, onde evitare di dover procedere a una modifica delle aliquote e degli importi forfettari nell’OMSt. I Cantoni vengono informati tramite circolare in merito ai provvedimenti adottati. Un ordine di priorità in senso stretto è retto dall’articolo 13 della legge fede- rale sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) e richiede una decisione del Dipartimento.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
Sulla scia delle modifiche della legislazione scaturite dalla mozione 19.3445, i richiedenti coniugati o in unione domestica registrata devono confermare nella loro domanda di aver ricevuto una consulenza completa e di aver provveduto in modo adeguato a tutelarsi dalle conseguenze di un’invalidità, di un decesso o anche di un divorzio o di uno scioglimento dell'unione domestica registrata.
Per ridurre l’onere amministrativo dei Cantoni, ma in particolare per garantire la concessione di crediti di investimento nonché un’attuazione uniforme a livello nazionale in caso di scarsa liquidità nel Fondo di rotazione, sono proposte le seguenti modifiche.
- I crediti di investimento devono essere rimborsati entro 20 anni. Il termine inizia dopo il primo pagamento parziale (art. 13 cpv. 1 seconda frase). La maggiore rapidità nei rimborsi si riper- cuote positivamente sul pagamento dei crediti di investimento delle future domande. I rimborsi dovrebbero aumentare proporzionalmente ai nuovi crediti concessi, con un ritorno di 10-20 milioni in più all’anno.
- Se i fondi federali nel Fondo di rotazione dei crediti di investimento non sono sufficienti per co- prire integralmente il bisogno comprovato di crediti di investimento nei Cantoni, la Confedera- zione, unitamente ai Cantoni, deve poter adottare provvedimenti che consentano di evitare lunghi termini d’attesa (art. 71 cpv. 6 e 7). I provvedimenti possono quindi essere attuati in modo lungimirante e graduale, nella misura in cui sia comprovato che la situazione concreta lo richiede.
- I contributi a fondo perso e i crediti di investimento sono due strumenti del settore dei migliora- menti strutturali. I fondi inutilizzati nell’ambito di uno strumento potranno essere utilizzati in modo più flessibile nell’altro. In futuro la Confederazione potrà trasferire i fondi inutilizzati del
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali
credito per i miglioramenti strutturali anche al Fondo di rotazione dei crediti di investimento. Poiché il fabbisogno finanziario dei due strumenti varia, ad esempio perché i contributi a fondo perso dipendono dal cofinanziamento dei Cantoni, il finanziamento flessibile garantisce una ripartizione dei fondi ad hoc. Se la liquidità del Fondo di rotazione aumenta nuovamente in modo significativo, oltre ai fondi ridistribuiti tra i Cantoni, la Confederazione può mettere in preventivo fondi aggiuntivi per i contributi a fondo perso.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 13 capovero 1 seconda frase I crediti di investimento iniziano a decorre dopo il primo pagamento parziale. In casi di rigore, nei quali un rimborso nel primo anno non sarebbe sostenibile, i Cantoni possono concedere una proroga. I cre- diti di investimento devono essere rimborsati al più tardi entro 20 anni (art. 13 cpv. 1 OMSt, art. 105 cpv. 4 LAgr), il credito di investimento per l’aiuto iniziale al più tardi entro 14 anni (art. 13 cpv. 1 OMSt). Con la modifica, la durata dei crediti si riduce presumibilmente di circa un anno, partendo dal presupposto che la prima tranche venga pagata entro il primo anno dall'approvazione e che il credito di investimento venga utilizzato completamente in media entro dodici mesi. Ciò si ripercuote positiva- mente a lungo termine sulla frequenza di ricambio del Fondo di rotazione. L'effetto dei rimborsi più elevati si manifesta in modo costante e in linea con i nuovi crediti di investimento concessi. Si preve- dono rimborsi aggiuntivi stimati tra 10 e 20 milioni al massimo. I rimborsi più elevati possono essere riemessi nello stesso anno come nuovi crediti di investimento.
Articolo 31 capoversi 2bis e 4 Con un’autodichiarazione le coppie sono tenute a valutare attentamente la loro situazione aziendale, finanziaria e familiare nonché a richiedere una consulenza completa che, oltre alle conseguenze fi- nanziarie dell'investimento previsto, considera gli effetti sul carico di lavoro e sulla situazione previden- ziale. Prima dell’approvazione dell’aiuto finanziario federale i richiedenti, congiuntamente ai loro partner, de- vono confermare al Cantone, ad esempio, tramite un apposito modulo: 1. di aver effettuato l'investimento consapevolmente e di essersi fatti un quadro completo delle conseguenze finanziarie; 2. di essere giunti alla conclusione che le opportunità dell’investimento superano i rischi e che a loro parere l’investimento è finanziariamente sostenibile; 3. di aver richiesto una consulenza sui rischi finanziari e di essere convinti di aver provveduto in modo adeguato a tutelarsi dai rischi di un decesso o di un’invalidità e dalle conseguenze fi- nanziarie di un divorzio o di uno scioglimento dell'unione domestica registrata. Nell’apposito modulo o nella domanda occorre inoltre dichiarare se per la collaborazione del partner nell'azienda viene corrisposto altresì un salario in contanti, poiché ciò migliora anche la situazione pre- videnziale. L’autodichiarazione congiunta firmata da entrambi i partner è un presupposto fondamen- tale per l'approvazione di una domanda di aiuto finanziario individuale. Se uno dei partner non è sicuro delle conseguenze dell'investimento o teme ripercussioni negative sulla propria copertura assicurativa e previdenziale, l’autodichiarazione congiunta non può essere firmata dal partner finché non saranno chiariti tutti i dubbi. Se necessario, il progetto deve essere rivisto, scaglionato nel tempo o ridimensio- nato. Senza il consenso esplicito di entrambi i partner, la domanda deve essere respinta.
Nota bene: l’esecuzione di questa disposizione spetta ai Cantoni (art. 178 cpv. 1 LAgr). Questi ema- nano le necessarie disposizioni d’esecuzione e le comunicano al DEFR (art. 178 cpv. 2 LAgr). Il Con- siglio federale non prescrive dunque in che modo i Cantoni debbano verificare il rispetto di questa condizione.
La modifica del capoverso 4 concerne soltanto il testo francese.
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali
Articolo 52 capoverso 2 Il titolo dell’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è sostituito con il nuovo ti- tolo «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare».
Articolo 71, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco), nonché capoversi 6 e 7 I Cantoni gestiscono il Fondo di rotazione in maniera decentrata. Se la liquidità supera il livello neces- sario e i Cantoni devono depositare i fondi in eccesso su conti bancari, possono insorgere interessi negativi. Se questi vengono addebitati al Fondo di rotazione, non solo si riduce il capitale già scarso, ma si indebolisce anche l'incentivo a mettere i fondi a disposizione di altri Cantoni o a investirli all'in- terno del Cantone senza interessi negativi. Dal 2018 al 2022 ciò ha comportato interessi negativi an- nuali per circa 300 000 franchi. Tuttavia, a causa dell'aumento della domanda di nuovi crediti d'investi- mento e del rapido calo della liquidità, al momento è improbabile che i Cantoni debbano sostenere in- teressi negativi.
Dal 2021 la liquidità del Fondo di rotazione dei crediti di investimento sta diminuendo significativa- mente e più rapidamente del previsto. Nella strategia «Miglioramenti strutturali 2030+» si prospetta un aumento del Fondo di rotazione soltanto a partire dal 2030. Per evitare future difficoltà, l'UFAG deve avere le competenze necessarie per gestire la liquidità in modo attivo e lungimirante. Senza misure puntuali, le aziende agricole rischiano di dover far fronte a lunghi tempi d’attesa, con conseguenti ri- tardi nei progetti e, in ultima analisi, un peggioramento delle condizioni di lavoro, della protezione degli animali e dell'ambiente, nonché della situazione economica. Mediante provvedimenti a tempo determi- nato l’UFAG può garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale. È possibile ridurre le aliquote massime e i termini dei crediti di investimento di un terzo al massimo. I Cantoni vengono informati dei provvedimenti adottati tramite circolare. Non appena la liquidità torna a livelli normali e le domande pervenute possono essere nuovamente trattate entro un termine ragionevole, gli interventi temporanei vengono sospesi e l'UFAG revoca la circolare. I provvedimenti sono in linea con la strategia «Migliora- menti strutturali 2030+» e sono discussi preventivamente con i Cantoni.
Articolo 72 capoversi 1 e 2 Per garantire una corretta gestione del Fondo di rotazione, è necessario esplicitare come è possibile eventualmente utilizzare un’elevata liquidità. Con la definizione del fondo cassa massimo, l'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi federali non utilizzati e destinarli per gli scopi di cui al capoverso 1. Ora nel bilancio della Confederazione viene iscritto solo un credito per i miglioramenti strutturali, in modo che la Confederazione disponga della flessibilità necessaria per finanziare in modo più funzio- nale i due strumenti «contributi a fondo perso» e «crediti di investimento». Un prelievo dal Fondo di rotazione dei crediti di investimento può compensare temporaneamente un fabbisogno più elevato di contributi a fondo perso attraverso il budget della Confederazione (cpv. 1 lett. c), se nel Fondo di rota- zione dei crediti di investimento è disponibile una liquidità sufficiente. Solo mediante la definizione del fondo cassa massimo è possibile accorpare nella contabilità federale il credito federale destinato ai miglioramenti strutturali e quello destinato all'aumento del Fondo di rotazione dei crediti di investi- mento. L’accorpamento è importante perché crea la necessaria flessibilità tra i due strumenti nel set- tore dei miglioramenti strutturali nell’agricoltura. Il fondo di rotazione dei crediti di investimento è una voce degli attivi della Confederazione. Serve esclusivamente per i miglioramenti strutturali. Per poter procedere al rimborso del Fondo di rotazione a favore della concessione di contributi non rimborsabili, serve un preventivo che va approvato dal Parlamento.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
Con l’attuazione dei vari provvedimenti si riduce l’onere della Confederazione e dei Cantoni, in partico- lare consentendo di contenere tempestivamente il fabbisogno di nuovi crediti di investimento a fronte di un costante aumento della richiesta, in modo che le domande future possano essere nuovamente approvate più rapidamente.
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Ordinanza sui miglioramenti strutturali
Il controllo aleatorio in base al rischio dell’autodichiarazione e l’acquisizione dei documenti necessari nel quadro dell’alta vigilanza in base al rischio a seguito delle modifiche di legge scaturite dalla mo- zione 19.3445 comportano un dispendio supplementare minimo in termini di risorse umane. Per un periodo limitato anche la concretizzazione della nuova normativa, il coordinamento con i Cantoni e il supporto all’esecuzione generano un maggior dispendio in termini di risorse umane.
2.4.2 Cantoni
Le proposte volte a preservare la liquidità nel Fondo di rotazione dei crediti di investimento compor- tano una diminuzione delle domande a medio termine, con conseguenti sgravi sul piano amministra- tivo.
Grazie a un’applicazione uniforme delle norme per la concessione di crediti di investimento, tutti i Can- toni sono trattati allo stesso modo. L'elaborazione di criteri di entrata in materia uniformi a livello nazio- nale tesa a migliorare situazione dei coniugi (mozione 19.3445) comporta per i Cantoni un aumento degli oneri a livello esecutivo e di vigilanza.
2.4.3 Economia
I provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali sono tesi a creare maggiore valore aggiunto nonché a preservare e ad aumentare i posti di lavoro nello spazio rurale. La scarsità di liquidità nel Fondo di rotazione dei crediti di investimento causa ritardi nel finanziamento dei progetti edilizi previsti nello spazio rurale. In alcuni casi i progetti non possono essere finanziati o non possono esserlo in tempo, cosicché devono essere abbandonati. I provvedimenti proposti mirano a evitare che ciò ac- cada.
I provvedimenti nel quadro dei miglioramenti strutturali contribuiscono all’occupazione decentrata del territorio nonché alla preservazione dell’apertura del paesaggio e della sua elevata qualità.
La modifica dell’OMSt sulla scia della mozione 19.3445 non ha ripercussioni sull’economia. Per l'agri- coltura essa comporta una maggiore sensibilizzazione sulla sicurezza finanziaria dei coniugi e dei partner dei capiazienda, in particolare in caso di divorzio, rafforzando così l'iniziativa individuale in ma- teria di previdenza. Ciò comporta quindi un consolidamento del ruolo dei coniugi e dei partner che col- laborano nell’azienda agricola e contribuisce in ultima analisi all’uguaglianza tra donna e uomo nel settore agricolo.
2.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
2.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.
2.6 Entrata il vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
2.7 Basi legali
Agli articoli 89 capoversi 2, 3 e 4, 93 capoversi 5 e 6, 105 capoversi 6 e 7 nonché 177 LAgr il legisla- tore ha conferito al Consiglio federale la competenza di vincolare la concessione degli aiuti agli inve- stimenti a determinati oneri e condizioni, di delegare all'UFAG l'emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa e di fissare l'importo degli aiuti agli investimenti.
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3 Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), RS 914.11
3.1 Situazione iniziale
L’ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC; RS 914.11) è retta dal ti- tolo quarto «Gestione del rischio aziendale» della legge federale sull’agricoltura (legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1). In virtù dell’articolo 78 LAgr e seguenti, la Confederazione può mettere a disposi- zione dei Cantoni mezzi per finanziare aiuti per la conduzione aziendale che possono essere accor- dati ai gestori di aziende agricole quali mutui esenti da interessi. L’erogazione di fondi federali presup- pone un’adeguata partecipazione finanziaria da parte del Cantone. I fondi (federali e cantonali) per un ammontare di 250 milioni di franchi circa sono gestiti dai Cantoni in un Fondo di rotazione. Dal 2021 la liquidità nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale è in calo. Questa diminuzione è strettamente correlata alla situazione del Fondo di rotazione dei crediti di investimento poiché è previ- sta la possibilità di ridistribuire le risorse finanziarie tra questi due fondi. Se il fabbisogno di crediti di investimento aumenta e se le risorse del Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale sono sufficienti, è possibile effettuare un trasferimento di fondi federali. Le disposizioni dell’OMSC e dell’ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt; RS 913.1) vanno pertanto armonizzate in questo ambito.
3.2 Sintesi delle principali modifiche
Per ridurre l’onere amministrativo dei Cantoni, ma in particolare per garantire la concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nonché un’attuazione uniforme a livello nazionale in caso di scarsa liquidità nel Fondo di rotazione, sono proposte le seguenti modifiche.
- Gli aiuti per la conduzione aziendale devono essere rimborsati entro 20 anni. Il termine per il rimborso inizia dopo il primo pagamento parziale (art. 14 cpv. 1 seconda frase). La maggiore rapidità nei rimborsi si ripercuote positivamente sul pagamento dei mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale delle future domande. Secondo le stime, accorciando di un anno circa la durata dei mutui, il Fondo di rotazione può essere sgravato di un milione di franchi l’anno al massimo.
- Se i fondi federali nel Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale non sono suf- ficienti per coprire integralmente il bisogno comprovato nei Cantoni, la Confederazione, unita- mente ai Cantoni, deve poter adottare provvedimenti che consentano di evitare lunghi termini d’attesa (art. 17 cpv. 4 e 5). Lo sgravio temporaneo viene debitamente adeguato alla situa- zione concreta e reso noto ai Cantoni tramite circolare.
3.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 14 capoverso 1 seconda frase I mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale iniziano a decorrere dopo il primo pagamento par- ziale. In casi di rigore, nei quali un rimborso nel primo anno non sarebbe sostenibile, i Cantoni pos- sono concedere una proroga. Il termine per il rimborso è 20 anni al massimo (art. 14 cpv. 1 OMSC). Con la modifica, la durata dei mutui si riduce presumibilmente di circa un anno. Ciò si ripercuote positi- vamente a lungo termine sulla frequenza di ricambio del Fondo di rotazione perché è possibile appro- vare un numero maggiore di nuove domande grazie a rimborsi più elevati. Si stima che, accorciando di un anno la durata dei mutui, il Fondo di rotazione può essere sgravato di un milione di franchi.
Articolo 17 capoversi 2 frase introduttiva, 4 e 5 Al capoverso 2 il titolo dell’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura è sostituito con il nuovo titolo «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare».
I Cantoni gestiscono il Fondo di rotazione in maniera decentrata. Il Fondo di rotazione non può essere utilizzato per altre finalità o finanziato da terzi. Se la liquidità supera il livello necessario e i Cantoni de- vono depositare i fondi in eccesso su conti bancari, possono insorgere interessi negativi. Se questi vengono addebitati al Fondo di rotazione, non solo si riduce il capitale già scarso, ma si indebolisce
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Ordinanza sulle misure sociali collaterali nell’agricoltura
anche l'incentivo a mettere i fondi a disposizione di altri Cantoni o a investirli all'interno del Cantone senza interessi negativi. A causa dell’aumento del fabbisogno di crediti di investimento e della rapida diminuzione della liquidità, si è dovuto trasferire al Fondo di rotazione dei crediti di investimento le ri- sorse del Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale. Al momento, pertanto, è improba- bile che i Cantoni debbano sostenere interessi negativi. Mediante provvedimenti a tempo determinato l’UFAG può garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale anche per i mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. Ѐ possibile ridurre le aliquote massime e i termini degli aiuti per la condu- zione aziendale di un terzo al massimo. I Cantoni vengono coinvolti e informati dei provvedimenti adottati tramite una circolare. Non appena la liquidità torna a livelli normali e le domande pervenute possono essere nuovamente trattate entro un termine ragionevole, gli interventi temporanei vengono sospesi e l'UFAG revoca la circolare.
Articolo 18 capoversi 1 e 2 Per garantire una corretta gestione del Fondo di rotazione, è necessario esplicitare come è possibile eventualmente utilizzare un’elevata liquidità. Con la definizione del fondo cassa massimo, l'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi federali non utilizzati e ai sensi del capoverso 1, com’è stato il caso finora, assegnarli a un altro Cantone (cpv. 1 lett. a) o trasferirli nel Fondo di rotazione dei crediti di in- vestimento (cpv. 1 lett. b). Il Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale è una voce de- gli attivi della Confederazione.
3.4 Ripercussioni
3.4.1 Confederazione
Con l'attuazione delle proposte si riduce l’onere amministrativo della Confederazione e dei Cantoni nella gestione del Fondo di rotazione degli aiuti per la conduzione aziendale in caso di scarsa liquidità. La definizione delle priorità serve a mantenere una liquidità sufficientemente elevata e la flessibilità necessaria in caso di aumento del fabbisogno.
3.4.2 Cantoni
Le proposte comportano una diminuzione delle domande a medio termine o una riduzione dell'importo dei mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale. Se singoli provvedimenti venissero classificati con una priorità bassa, anche l'onere amministrativo nei Cantoni dovrebbe diminuire leggermente. Grazie a un'applicazione uniforme delle norme per la concessione dei mutui a titolo di aiuto per la con- duzione aziendale, tutti i Cantoni sono trattati allo stesso modo.
3.4.3 Economia
Le misure contribuiscono a garantire la liquidità delle famiglie contadine in caso di difficoltà finanziarie non loro imputabili. Con mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale per la conversione di crediti gravati da interessi si incentiva l’ammortamento rapido dei debiti delle aziende.
3.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
3.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche previste non tangono il diritto internazionale.
3.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
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Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura
3.7 Basi legali
Agli articoli 79 capoverso 2 e 177 LAgr il legislatore ha conferito al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli inerenti alla concessione di mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale nonché di delegare l’emanazione di prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa al DEFR.
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4 Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura, RS 919.118
4.1 Situazione iniziale
Con il postulato Bulliard 21.4585 (Reddito delle famiglie contadine) il Consiglio federale era stato inca- ricato di presentare un rapporto dettagliato sull’effettiva situazione reddituale delle famiglie contadine e sul confronto con i redditi comparabili ai sensi dell’articolo 5 LAgr. Nell’elaborazione del rapporto era stato strettamente coinvolto un gruppo di accompagnamento composto da rappresentanti della ricerca (Agroscope), dell’Amministrazione federale (UST, SECO, UFAG) e del settore (USC, USDCR e USAM). Nel marzo 2024 il Consiglio federale aveva approvato il rapporto con le seguenti proposte di adeguamento (pag. 78 segg.).
1. «Ridefinizione del concetto di «aziende con una gestione ecologicamente sostenibile e redditi- zia»: il parametro di posizionamento utilizzato finora (valore medio del reddito del lavoro per unità di manodopera familiare del quarto superiore delle aziende) si presta solo parzialmente al confronto, poiché è sensibile ai valori anomali e quindi falsa i risultati al rialzo. Come para- metro di posizionamento per la valutazione dei redditi delle «aziende con una gestione ecolo- gicamente sostenibile e redditizia» occorre basarsi sul terzo quartile (reddito del lavoro mi- nimo del 25 % con il miglior guadagno) anziché sul valore medio del quarto superiore. Il con- fronto tra i redditi del lavoro nell’agricoltura per unità di manodopera familiare e la mediana dei salari comparabili nei settori secondario e terziario continuerà a essere anche in futuro l’aspetto principale del monitoraggio nel quadro della politica agricola.
2. Potenziamento del monitoraggio dello sviluppo socialmente sostenibile: il reddito totale dell’economia domestica agricola è determinante per le sue possibilità di consumo e per il suo standard di vita. Pertanto, in via suppletiva alla comparazione del reddito del lavoro agricolo occorre monitorare anche come evolve il reddito dell’economia domestica agricola rispetto a quello del resto della popolazione.
3. Coinvolgimento delle aziende agricole organizzate come persone giuridiche nella compara- zione dei redditi.
4. Disciplinamento della comparazione dei redditi a livello di ordinanza: per migliorare la sicu- rezza del diritto e la trasparenza, i dettagli della comparazione dei redditi andrebbero discipli- nati a livello di ordinanza.»
Con la modifica dell’ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura, queste quattro proposte di adeguamento contenute nel rapporto in adempimento del postulato sono attuate a livello di analisi della situazione economica.
A livello di monitoraggio agroambientale regionale e aziendale vengono adeguati due termini.
4.2 Sintesi delle principali modifiche
All’articolo 2 capoverso 1 lettera b viene aggiunto che, oltre alle persone fisiche (aziende individuali e comunità aziendali), anche le persone giuridiche sono incluse nel campione e quindi nelle analisi.
All’articolo 4 capoverso 2 nella versione del testo in tedesco il termine «bäuerlicher Arbeitsverdienst» è sostituito con «landwirtschaftlicher Arbeitsverdienst», in analogia al termine già utilizzato nell’arti- colo 5.
Secondo il nuovo capoverso 3, per la valutazione dei redditi delle aziende in futuro come base di com- parazione sarà determinante il terzo quartile del reddito del lavoro agricolo per unità di manodopera familiare (equivalente a tempo pieno), ossia il reddito del lavoro minimo del 25 per cento con il miglior guadagno.
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Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura
Il nuovo capoverso 4 stabilisce che, ai fini della valutazione della situazione economica delle singole aziende, in via suppletiva viene paragonato anche il reddito dell’economia domestica agricola con quello del resto della popolazione.
4.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 capoverso 1 lettera b Nella descrizione dei dati per l’Analisi centralizzata dei dati contabili (AC-DC) viene specificato che, oltre ai dati delle aziende individuali e delle comunità aziendali, vengono raccolti anche i dati delle per- sone giuridiche. Sebbene soltanto il 3 per cento della superficie agricola utile sia di proprietà di per- sone giuridiche, queste, come ad esempio le società anonime o le società a garanzia limitata, stanno acquisendo sempre più peso nel contesto agricolo. Finora l’AC-DC ha sempre rilevato e valutato sol- tanto i dati contabili delle aziende individuali e delle comunità aziendali. In futuro sarà possibile inse- rire nel campione e nella valutazione dell’AC-DC anche le aziende organizzate come persone giuridi- che. È probabile che queste aziende si collochino tra quelle più redditizie e pertanto la loro attuale esclusione dalla valutazione falsa leggermente la comparazione dei redditi.
Articolo 4 capoversi 2 a 4 Nel capoverso 2 del testo d’ordinanza in tedesco il termine obsoleto «bäuerlicher Arbeitsverdienst» è sostituito con quello oggi in uso «landwirtschaftlicher Arbeitsverdienst», in analogia con l’articolo 5, in cui compare già.
La formulazione «aziende con una gestione […] redditizia» contenuta nell’articolo 5 capoverso 1 LAgr implica che per la valutazione del reddito agricolo secondo il capoverso 3 si debba ricorrere a una se- lezione di aziende come base di comparazione. Finora è stato utilizzato il valore medio del reddito del lavoro agricolo per unità di manodopera familiare (equivalente a tempo pieno) del quarto superiore delle aziende. Nel quadro della trattazione del postulato Bulliard 21.4585 il Consiglio federale ha de- ciso di abbassare questo ambizioso valore di riferimento. D’ora in poi, come base di comparazione sarà utilizzato il reddito del lavoro agricolo del terzo quartile. Questa base corrisponde al valore mi- nimo del 25 per cento con il miglior guadagno. Il nuovo valore di riferimento non deve essere confuso con la mediana di tutte le aziende (cfr. fig. seguente).
Figura: Paragone delle basi di comparazione
Nel capoverso 4 viene introdotto il monitoraggio del reddito dell’economia domestica agricola. Il red- dito totale dell’economia domestica agricola è determinante per le sue possibilità di consumo e il suo tenore di vita. Pertanto, in via suppletiva alla comparazione del reddito del lavoro agricolo e nell’ottica di ampliare la prospettiva dall’azienda all’economia domestica o alle persone che fanno parte dell’eco- nomia domestica, occorre monitorare anche come evolve il reddito dell’economia domestica agricola rispetto a quello del resto della popolazione.
Articolo 9a
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Ordinanza concernente l’analisi della sostenibilità in agricoltura
Dalla procedura di appalto è emerso che i gestori di sistemi d’informazione sulla gestione agricola (FMIS) ricevono un indennizzo per il loro dispendio, non solo per il dispendio iniziale. Inoltre, si precisa che i gestori di aziende ricevono, ad avvenuta fornitura dei dati, un indennizzo per anno di coltivazione anziché per anno civile.
4.4 Ripercussioni
4.4.1 Confederazione
Con l’attuazione degli adeguamenti proposti nel rapporto in adempimento del postulato Bulliard 21.4585 (Reddito delle famiglie contadine), il settore di ricerca competente di Agroscope dovrà ade- guare il piano, la base di dati e il calcolo dei valori. Per la comparazione del reddito dell’economia do- mestica, oltre agli adeguamenti nell’AC-DC di Agroscope è necessaria un’analisi speciale dell’Ufficio federale di statistica relativa alla SILC (indagine sui redditi e le condizioni di vita). La pubblicazione dei risultati dell’AC-DC sarà coordinata tra Agroscope e l’Ufficio federale dell’agricoltura. Questi lavori comportano un dispendio supplementare per la ricerca e l’Amministrazione. I lavori saranno coperti dal budget esistente.
4.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
4.4.3 Economia
La situazione economica nell’agricoltura è descritta in modo più dettagliato e le basi di comparazione sono definite in modo più preciso. La base di dati confluisce in diversi modelli di calcolo utilizzati nella ricerca. Con la modifica del parametro di posizionamento (ora terzo quartile; finora valore medio del quarto superiore), in futuro sarà considerato «redditizio» un numero maggiore di aziende.
4.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione diretta.
4.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.
4.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027 ed è applicabile a partire da tale data. Ciò implica che nell’autunno 2027 la pubblicazione del reddito agricolo, basato sui dati contabili del 2026, avverrà se- condo i nuovi principi di comparazione.
4.7 Basi legali
Articolo 185 capoverso 3 della legge sull’agricoltura.
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5 Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordi- nanza sulla terminologia agricola, OTerm), RS 910.91
5.1 Situazione iniziale
Nel 2012, nell'ambito dell'armonizzazione terminologica con l'ordinanza sulle epizoozie, nell'ordinanza sulla terminologia agricola era stata inserita la disposizione dell’articolo 6 capoverso 2 lettera c se- condo cui un’unità di produzione comprende una o più aziende detentrici di animali, definite contem- poraneamente all'articolo 11. Questa disposizione viene interpretata in modo errato se presa alla let- tera. Secondo la volontà del legislatore e nella pratica, un’unità di produzione esiste anche se non comprende un’azienda detentrice di animali.
Talvolta, nell’ambito di progetti agroforestali, sulla superficie agricola utile (SAU) vengono predisposte strisce di arbusti utili che sono utilizzati come arbusti da foraggio, arbusti da cui si ricavano prodotti per l’alimentazione umana, per la produzione di cippato di ramaglie fresche o per la protezione degli animali. A oggi non esiste una definizione degli arbusti utili sulla SAU, il che non permette di registrarli in quanto tali e di distinguerli dalle siepi. Inoltre, oggi sono considerati strutture e vengono sostanzial- mente esclusi dalla SAU a svantaggio dei gestori.
5.2 Sintesi delle principali modifiche
Viene abrogata la lettera c dell’articolo 6 capoverso 2. La definizione in essa contenuta è superflua poiché il legame tra azienda detentrice di animali e unità di produzione è stabilito all’articolo 11.
Per quanto concerne la definizione di colture perenni all’articolo 22, al capoverso 1 viene integrata la definizione di arbusti utili sulla SAU con l’aggiunta di una nuova lettera j. In questo modo si tiene conto di una richiesta proveniente dalla pratica e si abolisce l'attuale esclusione dalla SAU.
5.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 6 capoverso 2 lettera c La lettera c viene abrogata senza comportare alcuna conseguenza sulla definizione di unità di produ- zione o sull’esecuzione dell’OTerm. Nella definizione all’articolo 11 capoverso 1 è stabilito che per aziende detentrici di animali si intendono le stalle e le installazioni destinate alla detenzione regolare di animali sull’unità di produzione. Il legame tra unità di produzione e azienda detentrice di animali è quindi mantenuto. Un’unità di produzione può continuare a comprendere una o più aziende detentrici di animali. Viene eliminato il malinteso esistente nella pratica secondo cui un’unità di produzione deve necessariamente comprendere uno o più aziende detentrici di animali. Può esistere anche un’unità di produzione senza aziende detentrici di animali.
Articolo 22 capoversi 1 lettera j e 3 La definizione di colture perenni viene integrata con gli arbusti utili predisposti in strisce sulla SAU. Vengono utilizzati nella produzione agricola e sono definiti come coltura perenne analogamente ai frutteti. Sono quindi chiaramente distinti dalle siepi nonché dai boschetti rivieraschi e campestri di cui all’articolo 23. Gli arbusti utili non devono presentare un margine erboso né una fascia tampone.
Gli arbusti utili sono predisposti in strisce aventi una larghezza di 6 metri al massimo. Sono composti di cespugli ed eventualmente di singoli alberi più alti. Sul lato lungo tra una striscia e l’altra deve es- serci una distanza di almeno 10 metri.
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O. sulla terminologia agricola
5.4 Ripercussioni
5.4.1 Confederazione
Per la registrazione degli arbusti utili nel sistema d’informazione sull’agricoltura AGIS vanno aggiunti 1-3 codici delle colture.
5.4.2 Cantoni
Per la registrazione degli arbusti utili nei sistemi cantonali d’informazione sull’agricoltura vanno ag- giunti 1-3 codici delle colture.
5.4.3 Economia
Definendo gli arbusti utili si tiene conto di una richiesta relativa a misure agroforestali proveniente dall'agricoltura. Le superfici con arbusti utili rientrano nella SAU. In quanto colture perenni, si distin- guono chiaramente dalle siepi e non sottostanno alle disposizioni di protezione delle siepi. Gli arbusti utili possono essere rimossi in qualsiasi momento. Non devono avere un margine erboso né una fa- scia tampone. Per le superfici con arbusti utili vengono versati i contributi per le colture perenni.
5.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
5.5 Rapporto con il diritto internazionale
La modifica è conforme al diritto internazionale.
5.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
5.7 Basi legali
Art. 177 LAgr.
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6 Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR), RS 918.1
6.1 Situazione iniziale
Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore l’ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR). Conformemente alla legge sull’agricoltura, la misura è li- mitata a otto anni. Sulla base delle esperienze acquisite nel primo anno di attuazione, vengono appor- tate alcune lievi modifiche per semplificare i processi amministrativi e ridurre il dispendio per gli assi- curatori. In particolare, sono attuate soluzioni adeguate ai controlli.
6.2 Sintesi delle principali modifiche
Con la modifica di ordinanza sono previste le seguenti semplificazioni e precisazioni.
Si precisa che ai fini del calcolo della riduzione dei premi del 30 per cento ci si basa sul premio assicu- rativo lordo.
Sono necessari meno dati per la fatturazione all’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). In futuro gli assicuratori non dovranno più notificare le superfici per le quali viene concessa una riduzione dei premi in base alle singole colture. Anche i dati personali minimi richiesti si limitano a nome e cognome.
L’elenco dei gestori che adempiono le esigenze per la riduzione dei premi viene messo a disposizione degli assicuratori entro il 31 gennaio dell’anno di contribuzione.
L’articolo 12 contenente le disposizioni transitorie per il 2025 può essere abrogato.
6.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 2 capoverso 2 Si precisa che la riduzione dei premi del 30 per cento è calcolata sulla base del premio assicurativo lordo, il quale si fonda sui rischi calcolati a partire dalle prove attuariali degli assicuratori, senza tenere conto di eventuali supplementi o sconti come i sistemi bonus/malus. L’esatta definizione del premio assicurativo lordo è stabilita nel contratto con l’assicuratore. La riduzione dei premi da parte della Confederazione si concentra esclusivamente sui rischi siccità e gelo. Nell'ambito della prevista valutazione della misura l'UFAG verificherà se i premi assicurativi sono stati fissati in modo adeguato al rischio. Questa verifica di natura prettamente matematica si baserà sui rischi calcolati attuarialmente per stabilire il premio assicurativo lordo, poiché in questo modo si escludono le influenze delle decisioni commerciali degli assicuratori che non sono legate ai rischi sic- cità e gelo e/o che sono correlate ai rischi geografici al di fuori della Svizzera. Il calcolo della riduzione dei premi effettuato sulla base del premio assicurativo lordo garantisce inoltre che l’applicazione di un eventuale supplemento o sconto commerciale degli assicuratori come, per esempio, un sistema bonus/malus, non influisca negativamente sull’effetto della riduzione dei premi. Si promuove quindi una buona gestione dei rischi aziendali senza creare falsi incentivi. Mediante tale approccio si sostiene altresì lo scopo principale della riduzione dei premi, ovvero favorire una mag- giore penetrazione del mercato delle assicurazioni per il raccolto.
Articolo 4 capoverso 2 Si precisa che la franchigia prescritta di almeno il 15 per cento si applica soltanto ai rischi che danno diritto alla riduzione dei premi, ovvero siccità e gelo.
Articolo 6 capoverso 1 Poiché i dati provenienti dai Cantoni confluiscono in modo consolidato nel sistema d’informazione agricolo della Confederazione soltanto alla fine di gennaio, l'elenco dei numeri aziendali di tutte le aziende agricole (numeri BUR) può essere inviato agli assicuratori soltanto il 31 gennaio dell'anno di contribuzione. Per motivi legati al sistema, non sono disponibili dati definitivi prima di tale data.
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Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR)
Articoli 7 e 8 Il fatto che gli assicuratori non siano più tenuti a registrare i numeri d’identificazione delle imprese, i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail dei gestori comporta una semplificazione amministrativa per tutte le parti coinvolte, ovvero: assicurati, assicuratori e Confederazione.
I dati contenuti nella polizza assicurativa o nella documentazione contrattuale, necessari in particolare per la fatturazione, non devono più essere inoltrati all’UFAG in base alle singole colture.
Conformemente al contratto tra l’UFAG e l’assicuratore, questi sarà invece tenuto anche in futuro a fornire ogni quattro anni un resoconto dettagliato. Come finora, nel rispettivo rapporto l’assicuratore dovrà riportare la superficie suddivisa chiaramente in tre categorie, ovvero: colture campicole, colture speciali, altra superficie agricola utile.
Articolo 12 L’articolo 12 disciplinava le disposizioni transitorie nel primo anno di attuazione. Questo articolo può quindi essere abrogato.
6.4 Ripercussioni
6.4.1 Confederazione
Nel complesso le modifiche comportano una semplificazione delle procedure per i settori competenti in seno all'UFAG. La precisazione che la riduzione dei premi viene calcolata sulla base dei premi assi- curativi lordi non comporta maggiori uscite rispetto alle risorse finanziarie iscritte nel preventivo e nel piano finanziario.
6.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione sui Cantoni, poiché non sono coinvolti nei compiti esecutivi correlati alla ridu- zione dei premi.
6.4.3 Economia
Per gli assicuratori partecipanti il dispendio amministrativo diminuisce, poiché le superfici che danno diritto alla riduzione dei premi non devono più essere registrate e notificate separatamente per coltura. Gli assicuratori possono continuare a offrire i loro pacchetti di prodotti specifici con colture aggregate.
6.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
6.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le presenti modifiche dell’ordinanza non tangono la notifica OMC né gli accordi bilaterali tra Svizzera e UE.
6.6 Entrata in vigore
Affinché le semplificazioni e le precisazioni relative al calcolo della riduzione dei premi possano essere attuate il più rapidamente possibile, l'ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2026. In questo modo, le esperienze acquisite durante il primo anno di applicazione possono essere imple- mentate già nel 2026. Affinché un atto normativo entri in vigore con effetto retroattivo, devono essere adempiute cumulativamente cinque condizioni, ovvero: la retroattività dev’essere espressamente pre- vista dall’atto normativo, deve abbracciare un arco di tempo ragionevole, dev’essere giustificata da interessi pubblici preponderanti, non deve creare disuguaglianze giuridiche inammissibili o ledere i di- ritti di terzi e non deve ledere i diritti acquisiti. Nello specifico, la retroattività è espressamente prevista dall’ORPAR, rispetta il limite massimo di un anno, è giustificata dall'esistenza di una lacuna giuridica e
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Ordinanza concernente i contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto (ORPAR)
dalla correlata urgenza e, di conseguenza, è anche nell'interesse pubblico, non crea disuguaglianze giuridiche nei confronti di terzi né lede i diritti acquisiti, per cui l'entrata in vigore con effetto retroattivo è legittima in base alle considerazioni della Guida di legislazione e della dottrina.
6.7 Basi legali
Con l’articolo 86b LAgr il legislatore ha autorizzato il Consiglio federale a versare contributi per la ridu- zione dei premi per le assicurazioni per il raccolto private, a condizione che le assicurazioni coprano i rischi che si verificano su larga scala come, ad esempio, siccità e gelo.
In via suppletiva all’articolo 177 LAgr, nell’articolo 86b capoverso 4 LAgr è sancita la disposizione di delega che consente al Consiglio federale di emanare disposizioni d’esecuzione.
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7 Ordinanza concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF), RS 916.121.10
7.1 Situazione iniziale
L’allegato 10 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) (di seguito «Accordo agricolo Svizzera-UE») con- cerne il riconoscimento del controllo della conformità con le norme di commercializzazione per la frutta e la verdura fresche. In virtù di tale allegato, l’articolo 9 OIEVFF prescrive che l’esportazione delle merci menzionate nell’allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel re- golamento della Comunità europea di cui all’allegato 1 OEIVFF. Fino al 31 dicembre 2024 le norme da rispettare erano sancite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati a cui si fa riferimento all’allegato 1 OIEVFF. Dal 1° gennaio 2025 le norme sono sancite nel regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento euro- peo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutti- coli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti d’esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione.
7.2 Sintesi delle principali modifiche
Nell’allegato 1 OIEVFF si fa riferimento al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, un atto nor- mativo che non è più in vigore. Si propone di aggiornare il rimando nell’allegato 1 OIEVFF secondo la vigente base legale dell’UE.
7.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 9 capoversi 1 e 3 Nei due capoversi viene menzionato il «regolamento della Comunità europea». Siccome sia il regola- mento in vigore fino al 31 dicembre 2024 sia quello in vigore dal 1° gennaio 2025 sono regolamenti dell’Unione europea (UE), al capoverso 1 «regolamento della Comunità europea» va sostituito con «regolamento dell’Unione europea (UE)» e al capoverso 3 con «regolamento dell’UE».
Al capoverso 1 viene apportata anche una modifica redazionale. La nuova formulazione chiarisce che sono le merci destinate all'esportazione a dover soddisfare le norme di commercializzazione stabilite nel regolamento dell’UE. Inoltre, viene precisato che le merci destinate all'esportazione possono an- che soddisfare norme riconosciute come norme di commercializzazione ai sensi del regolamento dell’UE.
Articolo 20 capoverso 1 In linea con l'articolo 9 capoverso 3, «norme della Comunità europea» è sostituito con «norme dell'UE», poiché le norme sono disciplinate da un regolamento dell'UE e l'abbreviazione «UE» è già stata introdotta all'articolo 9 capoverso 3. Analogamente all’articolo 9 capoverso 1, anche qui si pro- pone una formulazione più precisa rispetto a quella vigente.
Articolo 24a La disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020 disciplina l’attribuzione delle quote di contingente doganale n. 21 per il periodo di contingentamento 2021. Dal periodo di contingentamento 2022 essa è diventata superflua e si propone quindi di abrogare il presente articolo.
Allegato 1 Onde fare riferimento alla vigente base legale dell’UE si propone di modificare la frase introduttiva dell’allegato 1 in modo che il rimando al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in vigore fino al 31 dicembre 2024, sia sostituito con un rimando al regolamento delegato (UE) 2023/2429, in vigore dal 1° gennaio 2025.
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OIEVFF
Poiché all’articolo 9 è introdotta l’abbreviazione «UE», nella frase introduttiva si usa l’abbreviazione anziché «Unione europea». Viene inoltre apportata una piccola modifica redazionale.
La tabella all’allegato 1 riporta la voce di tariffa «0805». Nella colonna «designazione della merce» si precisa che le norme di commercializzazione dell’UE si applicano agli «agrumi, freschi». La voce di tariffa «0805» contempla gli agrumi sia freschi sia essiccati. Aggiungendo «ex» prima della voce di ta- riffa si indica più chiaramente che le norme riguardano soltanto una parte delle merci della voce di ta- riffa «0805», ovvero gli agrumi freschi.
7.4 Ripercussioni
7.4.1 Confederazione
Articoli 9 e 20 nonché allegato 1: le modifiche proposte consentono di aggiornare i rimandi nell’OIEVFF alla base legale dell’UE.
L’abrogazione dell’articolo 24a non ha alcuna ripercussione poiché l’articolo è diventato obsoleto dal periodo di contingentamento 2022.
7.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
7.4.3 Economia
Articoli 9 e 20 nonché allegato 1: gli aggiornamenti proposti non hanno alcuna ripercussione.
L’abrogazione dell’articolo 24a non ha alcuna ripercussione poiché l’articolo è diventato obsoleto dal periodo di contingentamento 2022.
7.4.4 Ambiente
Articoli 9, 20 e 24a nonché allegato 11: gli aggiornamenti proposti non hanno alcuna ripercussione.
7.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale, in particolare con quelli assunti nel quadro dell’OMC e dell’Accordo agricolo Svizzera-UE.
Viene tuttavia a crearsi un'incoerenza dal punto di vista legale tra l'OEIVFF e l'Accordo agricolo Sviz- zera-UE che permarrà finché il rimando al regolamento d’esecuzione (UE) n. 543/2011 di cui all’alle- gato 10 articolo 3 capoverso 1 dell'Accordo agricolo Svizzera-UE non sarà aggiornato.
7.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
7.7 Basi legali
Articolo 177 capoverso 1 (LAgr) e allegato 10 dell’Accordo agricolo Svizzera-UE.
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8. Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140
8.1 Situazione iniziale
La presente modifica dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140) scaturisce dal rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 21.4446 Nantermod «Semplificare il controllo del commercio dei vini per le piccole cantine» e attua la mozione 24.3375 Sommaruga «Viticoltori-cantinieri: per controlli in cantina non burocratici e adeguati alla categoria».
L’articolo 34a capoverso 1 lettere a e b dell’ordinanza sul vino definisce gli obblighi delle aziende che esercitano il commercio di vino per quanto attiene alla tenuta della contabilità di cantina e all’allesti- mento di un inventario dei loro stock di prodotti vitivinicoli. L’articolo 34b precisa le modalità relative alla contabilità di cantina.
L’articolo 35 capoverso 3 dell’ordinanza sul vino stabilisce che le aziende che elaborano uva propria, vendono solo i loro prodotti e acquistano annualmente al massimo 20 ettolitri dalla stessa regione di produzione, sono classificate di regola in una categoria di rischio bassa. Nel 2024 presso il Controllo svizzero del commercio dei vini (CSCV) erano registrate 1062 aziende dedite alla vinificazione di uva propria e con un volume annuale degli acquisti di vino proveniente dalla stessa regione di produzione pari al massimo a 20 ettolitri (viticoltori-vinificatori).
In questo contesto, un gruppo di lavoro guidato dall’UFAG, composto dai rappresentanti delle organiz- zazioni nazionali di viticoltori-vinificatori, del CSCV e dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), ha proposto varie misure tese a semplificare i controlli e a ridurre l’onere ammi- nistrativo dei viticoltori-vinificatori, in particolare per le cantine molto piccole. Il Consiglio federale ha tenuto conto di tutte queste proposte nel rapporto in adempimento del postulato 21.4446, licenziato il 5 novembre 2025.
8.2 Sintesi delle principali modifiche
Per le aziende che elaborano esclusivamente uva propria e vendono solo i loro prodotti conforme- mente all’articolo 35 capoverso 3 (viticoltori-vinificatori) si propone di: • introdurre una «scheda contabile» semplificata e standardizzata in sostituzione dell’attuale contabilità di cantina; • abolire l’obbligo di eseguire correntemente le scritture contabili purché la chiusura sia effet- tuata entro il 31 dicembre; • eseguire un’unica scrittura contabile per l’insieme delle vendite annuali in bottiglia per pro- dotto, corredate dei rispettivi giustificativi; • eseguire un’unica scrittura contabile per l’insieme delle vendite annuali in bottiglia ai consuma- tori finali, per prodotto, in assenza di giustificativi; • aumentare la soglia di tolleranza annuale per gli acquisti di vino proveniente dalla stessa re- gione di produzione a 40 ettolitri.
8.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 34bbis Scheda contabile Le aziende di cui all’articolo 35 capoverso 3 possono utilizzare un documento standardizzato e sem- plificato, appositamente concepito per loro. La scheda contabile, la cui forma è stata definita dal gruppo di lavoro summenzionato, è simile ai modelli di documenti generalmente utilizzati dai viticoltori- vinificatori e contiene tutte le informazioni necessarie per documentare le attività di cantina analoga- mente a una contabilità di cantina (cpv. 8.1). Conformemente alla classificazione delle aziende stabi- lita dal CSCV (struttura per settore di attività, tipi A, B, D, E e T), le aziende che trasformano un
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Ordinanza sul vino
prodotto vitivinicolo, per esempio vinificano uva, su mandato, per conto di un produttore di uva o di un’altra azienda di vinificazione, rientrano nella categoria A, quella delle imprese commerciali. Il tratta- mento del vino sfuso di vari proprietari e i rischi che ne derivano giustificano questa classificazione. Concordando con un’azienda terza di vinificare la sua uva e di restituirgliela sotto forma di vino (pre- stazione di servizi senza acquisto di uva), l'azienda che si occupa della vinificazione non adempie più le condizioni stabilite dall'articolo 35 capoverso 3. Di conseguenza, non può utilizzare il documento standardizzato e semplificato che è stato concepito appositamente per le aziende di tipo E (viticoltori- vinificatori).
Il capoverso 2 consente di eseguire un’unica scrittura contabile per l’insieme delle vendite annuali in bottiglia per prodotto, corredate dei rispettivi giustificativi. Per giustificativi si intendono le fatture emesse a clienti privati o a esercizi commerciali. Anche nel caso di vendite annuali in bottiglia ai con- sumatori finali in assenza di giustificativi, per esempio se il prodotto è stato venduto in occasione di un mercato e il cliente ha pagato in contanti, è possibile eseguire un’unica scrittura contabile per pro- dotto.
Il capoverso 3 riprende il contenuto del capoverso 3 dell’articolo 34b. In fase di redazione si è tenuto conto del fatto che i viticoltori-vinificatori trattano soltanto prodotti indigeni e pertanto è stato semplifi- cato.
Con il capoverso 4 si abolisce l’obbligo di eseguire correntemente le scritture contabili nel quadro della contabilità di cantina. Queste devono però essere completate al più tardi il 31 dicembre di ogni anno. Tale procedura garantisce maggiore flessibilità nella registrazione delle attività di cantina con la quale si documenta la tracciabilità dei cambiamenti in termini di volume e specifiche del vino in fase di ela- borazione.
Articolo 35 capoverso 3 I viticoltori-vinificatori beneficiano di una soglia di tolleranza maggiore per quanto concerne il volume annuale degli acquisti di uva e vino provenienti dalla stessa regione di produzione. Ciò comporta un aumento del numero di aziende classificate in una categoria di rischio bassa che possono tenere una scheda contabile anziché una contabilità di cantina. La nuova soglia di tolleranza annuale di 40 ettolitri per gli acquisti di vino tiene conto dell'evoluzione strutturale delle aziende agricole.
8.4 Ripercussioni
8.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione in termini di risorse finanziarie e umane poiché l’articolo 38 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza sul vino stabilisce che le spese di controllo sono a carico degli assoggettati al controllo.
8.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione finanziaria.
8.4.3 Economia
È molto probabile che le aziende di cui all'articolo 35 capoverso 3 dell'ordinanza sul vino utilizzeranno la scheda contabile standardizzata e semplificata, appositamente concepita per il controllo del com- mercio del vino e pertanto diminuirà il loro onere amministrativo rispetto alla tenuta della contabilità di cantina regolare secondo l'articolo 34b.
8.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
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Ordinanza sul vino
8.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.
8.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore 1° gennaio 2027.
8.7 Basi legali
La base legale relativa al controllo del commercio dei vini, segnatamente per quanto concerne la con- tabilità di cantina e l’allestimento degli inventari nonché l’esecuzione del controllo del commercio del vino, è l’articolo 64 capoversi 1 e 4 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1).
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9 Ordinanza sull’agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimen- tari ottenuti biologicamente (ordinanza sull’agricoltura biologica), RS 910.18
9.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sull’agricoltura biologica disciplina le esigenze dei prodotti commercializzati come «pro- dotti biologici». Si applica ai prodotti agricoli, alle derrate alimentari, agli alimenti per animali nonché agli animali da reddito. L’ordinanza sull’agricoltura biologica, in vigore dal 1997, si basa sul principio di equivalenza con la corrispondente legislazione dell’UE. Tale principio è di grande importanza per ga- rantire un traffico merci transfrontaliero senza ostacoli. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) contiene nell’allegato 9 dispo- sizioni che sanciscono l’equivalenza della legislazione e le modalità per il suo mantenimento.
9.2 Sintesi delle principali modifiche
Sono modificate le disposizioni dell’articolo 21b relative alla designazione degli alimenti per animali da reddito che si riferiscono alla percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologi- che e da superfici in conversione.
9.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoverso 2 La modifica di questo articolo è di natura puramente redazionale.
Articolo 21b lettera b La designazione della percentuale di alimenti per animali prodotti a partire da superfici biologiche e da superfici in conversione deve riferirsi alla sostanza secca e non alla materia organica. Si tratta quindi di una correzione di un requisito tecnicamente non corretto.
9.4 Ripercussioni
9.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
9.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
9.4.3 Economia
La correzione dell’articolo 21b lettera b contribuisce a evitare interpretazioni errate nell’industria degli alimenti per animali e presenta quindi un’utilità sul piano economico.
9.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
9.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte consentono di allineare le disposizioni a quelle dell’Unione europea.
9.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
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Ordinanza sull’agricoltura biologica
9.7 Basi legali
Articoli 14 capoverso 1 lettera a, 15 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr) nonché articolo 13 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr).
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10 Ordinanza concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG), RS 910.11
10.1 Situazione iniziale
L’allegato 3 dell’ordinanza sulle tasse UFAG stabilisce l’importo delle tasse in relazione all’ordinanza del 31 ottobre 20181 sulla salute dei vegetali (OSalV; RS 916.20), ad esempio di quelle per l’esecu- zione dei controlli in azienda nell’ambito del sistema del passaporto fitosanitario.
Nel 2024 il Controllo federale delle finanze (CDF) ha effettuato una verifica presso l'UFAG, l'UFAM, Agroscope e il WSL al fine di esaminare il sistema federale di prevenzione e lotta contro le malattie e i parassiti dei vegetali. Il CDF ha presentato i risultati in un rapporto, pubblicato il 28 maggio 20252; nel quale raccomanda all'UFAG di aumentare le tasse addebitate per i controlli nell'ambito del sistema del passaporto fitosanitario, affinché coprano in modo proporzionato i costi dei controlli (attualmente la co- pertura è soltanto del 10 % ca.).
L’UFAG ritiene, tuttavia, che una tassa a copertura dei costi non sia adeguata ed esigibile per diversi motivi. In primo luogo la protezione della salute dei vegetali è nell’interesse della collettività e non sol- tanto delle aziende controllate; in secondo luogo, in virtù dell’articolo 157 della legge sull’agricoltura la Confederazione è tenuta a indennizzare le organizzazioni incaricate del controllo e quindi a farsi ca- rico di una parte dei costi pertinenti; in terzo luogo, negli ultimi anni la produzione di sementi e mate- riale vegetale si è spostata vieppiù all’estero e ciò aumenta la dipendenza della Svizzera dalle impor- tazioni di questi importanti mezzi di produzione (all'estero, i costi di produzione dei vegetali sono gene- ralmente inferiori, poiché la produzione avviene su scala più ampia, e anche i costi dei controlli fitosa- nitari sono inferiori: nell'UE le tasse per i controlli variano notevolmente da uno Stato membro all'altro e nella maggior parte dei casi sono inferiori a quelle applicate in Svizzera). Per garantire la copertura dei costi le tasse dovrebbero essere decuplicate rispetto a oggi. Ciò farebbe probabilmente aumentare ancora di più le importazioni di sementi e materiale vegetale nonché crescere l'attuale dipendenza della Svizzera dall'estero e potrebbe mettere a rischio la sicurezza alimentare nel nostro Paese. L'au- mento delle importazioni di sementi e materiale vegetale potrebbe inoltre accrescere ulteriormente il rischio di introduzione di nuovi parassiti e malattie dei vegetali. La presente proposta di modifica con- sente di aumentare le rispettive tasse di cui all'allegato 3 a un livello proporzionato.
10.2 Sintesi delle principali modifiche
La presente revisione parziale dell’ordinanza sulle tasse UFAG riguarda l’articolo 3a, l’allegato 1 (tasse per prestazioni e decisioni) e gran parte dell’allegato 3 (tasse per prestazioni e decisioni in rela- zione all’OSalV). • Per i controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario, all’azienda in questione si addebitano una tassa di base annuale di 200 franchi (attualmente 100 fr.) e una tassa per l’esecuzione dei controlli di 110 franchi all’ora e per persona addetta al controllo (attualmente
90 fr.).
• Per l’omologazione delle aziende che rilasciano passaporti fitosanitari è addebitata una tassa di 250 franchi (attualmente 50 fr.). • Per altre attività di controllo in relazione all’OSalV la tariffa oraria ammonta a 110 franchi (at- tualmente 90 fr.) e l’importo forfettario di trasferta (se rilevante) a 100 o 200 franchi (attual- mente 100 fr.).
1 RS 916.20 2 https://www.efk.admin.ch/it/verifica/lotta-contro-la-diffusione-delle-malattie-e-dei-parassiti-delle-
piante/ (in tedesco)
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Ordinanza sulle tasse UFAG
10.3 Commento ai singoli articoli
Allegato 1 numero 10.1 La frase introduttiva del numero 10.1 è stata modificata sostituendo «portale Internet Agate» con «por- tale» e aggiornando il rimando tra parentesi (art. 20 cpv. 5 al posto di art. 20a cpv. 4 dell'ordinanza del 23 ottobre 20133 sui sistemi d'informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare, OSIAgr).
Allegato 3 numero 1 Viene precisato che le spese per le analisi di laboratorio vengono addebitate anche se sono state commissionate a un laboratorio esterno alla Confederazione. Sono escluse dal pagamento della tassa le diagnosi di campioni sospettati di contenere organismi nocivi particolarmente pericolosi ai sensi dell’OSalV, qualora il sospetto non trovi conferma.
Allegato 3 numero 2 Per i controlli periodici delle condizioni di omologazione per il rilascio di passaporti fitosanitari (tra cui controlli fitosanitari della produzione e controlli amministrativi), all’azienda in questione si addebitano un importo forfettario annuale di 200 franchi (attualmente 100 fr.) e una tassa per l’esecuzione dei controlli di 110 franchi all’ora (attualmente 90 fr.) al fine di aumentare in modo proporzionato la parte- cipazione delle aziende ai costi dei controlli. L’importo forfettario annuale viene addebitato solo se nell'anno in questione è stato effettuato almeno un controllo. La tariffa oraria si intende per persona addetta al controllo (ora di controllo per persona), comprese le misure di disinfezione prima e dopo il controllo e i tempi di attesa causati dall'azienda, ma esclusi i tragitti di andata e ritorno, le attività prima del controllo e dopo il controllo al di fuori dell'azienda e le pause delle persone addette al controllo. Queste tariffe non si applicano ai controlli nel settore dei tuberi-seme di patate effettuati dall'organizza- zione di controllo attualmente incaricata swisssem, poiché tale organizzazione applica le proprie ta- riffe.
Allegato 3 numero 3 Per i controlli che hanno luogo nell’ambito di una misura di prevenzione (p.es. sospetto di infestazione da organismi da quarantena) e nei quali è stata constatata una violazione delle disposizioni dell’OSalv all’azienda in questione si addebitano una tassa per l’esecuzione dei controlli di 110 franchi all’ora (at- tualmente 90 fr.) e un importo forfettario di trasferta di 100 franchi al fine di aumentare in modo propor- zionato la partecipazione delle aziende ai costi dei controlli e di uniformare le tariffe (come per i con- trolli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario). L’importo forfettario di trasferta è addebitato anche se per l'azienda è già stato addebitato nello stesso anno un importo forfettario annuale ai sensi del numero 2 lettera a.
Allegato 3 numero 4 Per quanto concerne i controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi viene precisato che la tassa ammonta a 200 franchi al massimo e che per un controllo ri- dotto (controllo dei documenti) si addebita un importo di 30 franchi, com’è già attualmente la prassi. Viene specificato anche che lo stesso si applica per i controlli nel transito di merci provenienti da Stati terzi con luogo di destinazione nell’UE. L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità euro- pea sul commercio di prodotti agricoli (accordo agricolo CH-UE; RS 0.916.026.81) prevede che i con- trolli fitosanitari all'importazione siano effettuati al momento del primo ingresso nello spazio fitosanita- rio comune della Svizzera e dell'UE.
Allegato 3 numero 5 L’accordo agricolo CH-UE prevede che i controlli fitosanitari all'importazione siano effettuati al mo- mento del primo ingresso nello spazio fitosanitario comune della Svizzera e dell'UE. Attualmente
3 RS 919.117.71
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nell’ordinanza sulle tasse UFAG non è fissata alcuna tariffa per questi controlli nel transito di merci. Per motivi di trasparenza, tuttavia, le tasse riscosse vanno elencate nell’ordinanza sulle tasse UFAG. Viste le differenze a livello di procedura di conteggio, si è optato per la definizione di un importo forfet- tario di 75 franchi per controllo.
Allegato 3 numero 6 Per i controlli all’importazione di merci soggette all’obbligo di controllo provenienti da Stati terzi presso un destinatario o un luogo autorizzato, all’azienda in questione si addebitano un importo forfettario di trasferta di 100 franchi (anziché in base al tempo richiesto per la trasferta) e una tassa per l’esecu- zione dei controlli di 110 franchi all’ora (attualmente 90 fr.) al fine di aumentare in modo proporzionato la partecipazione delle aziende ai costi dei controlli e di uniformare le tariffe (come per i controlli nel quadro del sistema del passaporto fitosanitario).
Allegato 3 numero 7 Per il riconoscimento di stazioni di quarantena e strutture di confinamento nonché come destinatari autorizzati nel quadro dell’importazione da Stati terzi si addebitano un importo forfettario di trasferta di 100 franchi (come finora) e una tassa calcolata in base al tempo richiesto con una tariffa oraria di 110 franchi (attualmente 90 fr.) al fine di aumentare in modo proporzionato la partecipazione delle aziende ai costi dei controlli e di uniformare le tariffe (come per i controlli nel quadro del sistema del passa- porto fitosanitario).
Allegato 3 numeri 8, 9, 10 e 13 Per il rilascio di un certificato fitosanitario di esportazione, di riesportazione o di pre-esportazione non- ché per il rilascio di un passaporto fitosanitario da parte del SFF si addebita una tassa calcolata in base al tempo richiesto con una tariffa oraria di 110 franchi (attualmente 90 fr.). Lo stesso si applica per il rilascio di un’autorizzazione eccezionale per l’utilizzo di organismi da quarantena al di fuori di si- stemi chiusi o per merci messe in commercio, ad esempio, a scopo di ricerca o per la conservazione di risorse fitogenetiche. L’importo forfettario di trasferta e l’importo della tassa di base per il rilascio di certificati, passaporti fitosanitari e autorizzazioni eccezionali restano invariati rispettivamente a 100 e
50 franchi.
Allegato 3 numero 14 La tassa di omologazione di nuove aziende per il rilascio di passaporti fitosanitari passa da 50 a 250 franchi. L’importo attuale di 50 franchi copre soltanto le spese per l’emissione della decisione di omo- logazione da parte del SFF e non quelle per l’esecuzione di un controllo prima dell’omologazione per verificare le condizioni per l’omologazione di cui all’articolo 77 capoverso 3 OSalV.
10.4 Ripercussioni
10.4.1 Confederazione
L'aumento proposto delle tariffe all'allegato 3 genera entrate supplementari pari a circa 100 000 franchi all'anno per la Confederazione. Le nuove tariffe coprirebbero il 20-25 per cento circa dei costi dei controlli relativi al passaporto fitosanitario (dispendio dell’organizzazione di controllo che è coperto con tasse).
10.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
10.4.3 Economia
Le modifiche proposte delle tariffe all’allegato 3 comportano un maggiore onere finanziario per le aziende. A essere interessate sono: - le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari dal SFF; - le aziende che importano merci di origine vegetale da Stati non membri dell’UE;
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- le aziende e le persone che chiedono al SFF un’autorizzazione eccezionale in relazione all’ob- bligo del passaporto fitosanitario; - le aziende e le persone che chiedono al SFF il rilascio di un passaporto fitosanitario.
Per le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosanitari i controlli costerebbero in media il 20-70 per cento in più. Non sono previsti costi aggiuntivi per i controlli all’importazione nei punti di in- gresso. Per quanto riguarda i controlli presso destinatari autorizzati, i costi aumenterebbero del 10-30 per cento circa.
Conformemente agli articoli 78 e 79 OSalV, le aziende omologate per il rilascio di passaporti fitosani- tari possono beneficiare di una riduzione della frequenza dei controlli ufficiali (a ogni 2 anni) se dispon- gono di un piano di gestione dei rischi riconosciuto. Ciò consentirebbe di ridurre i costi a loro carico.
10.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
10.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale. Non tangono il commercio internazionale.
10.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
10.7 Basi legali
Articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini- strazione (RS 172.010) e articolo 181 capoverso 4 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (RS 910.1).
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11 Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr), RS 919.117.71
11.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr; RS 919.117.71) disciplina il trattamento dei dati in sistemi d’informazione correlati a diversi ambiti dell’agricoltura (aziende, con- trolli, gestione delle sostanze nutritive, prodotti fitosanitari, ecc.). La modifica dell’OSIAgr è finalizzata a supportare l’attuazione della strategia di digitalizzazione per la filiera agroalimentare svizzera ed è necessaria onde dar seguito alla mozione 24.3078 Kolly «Soppressione dell'obbligo per le aziende agricole di impiegare il sistema Digiflux».
Con la strategia di digitalizzazione, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) intende sfruttare e pro- muovere la digitalizzazione per lo sviluppo di una filiera agroalimentare orientata al futuro e basata sui dati. La digitalizzazione dell'agricoltura è un presupposto fondamentale per la semplificazione ammini- strativa della politica agricola e per la fornitura di soluzioni orientate alle esigenze nell'ottica di servizi pubblici efficienti. L'obiettivo è rendere la produzione agricola più rispettosa delle risorse, più sosteni- bile e più attrattiva per le giovani generazioni.
La strategia di digitalizzazione, pubblicata il 20 febbraio 2024, è in linea con gli obiettivi del postulato 19.3988 Bourgeois «Digitalizzazione nel settore agricolo. Ruolo della Confederazione» ed è stata ulte- riormente sviluppata nel rispettivo rapporto del Consiglio federale. Oltre a misure con effetto interno all’UFAG, comprende soprattutto misure con effetto esterno. I lavori di attuazione sono iniziati nel marzo 2024 e saranno realizzati nell’arco di otto anni. Una misura con effetto esterno è l'adeguamento delle basi legali in vista di una maggiore digitalizzazione della filiera agroalimentare. A breve e medio termine le basi legali pertinenti saranno adeguate a livello di ordinanza e orientate allo sviluppo a lungo termine. Questo processo riguarda in particolare l'ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell’agricoltura (OSIAgr).
Sulla scia della mozione 24.3078 Kolly, modificata e approvata dal Parlamento, è necessario anche intervenire per semplificare gli obblighi di comunicazione in materia di sostanze nutritive e prodotti fito- sanitari. La mozione chiede infatti di semplificare l’obbligo di registrazione dei dati a livello aziendale nei sistemi d’informazione centrali relativi alla gestione delle sostanze nutritive e all’impiego di prodotti fitosanitari nonché di attuare in modo pratico l’obbligo di comunicazione dei sottoprodotti della produ- zione alimentare utilizzati come alimenti per animali. Per dar seguito alle semplificazioni richieste, oltre all’OSIAgr devono essere adeguate l’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) e l'ordinanza sugli ali- menti per animali (OSAlA).
11.2 Sintesi delle principali modifiche
L’attuazione della strategia di digitalizzazione comprende le seguenti modifiche principali. • Il titolo dell’ordinanza viene cambiano in «Ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digi- tali nella filiera agroalimentare» mantenendo l’abbreviazione «OSIAgr».
• I dati sono una base decisionale importante e stanno acquisendo una valenza sempre mag- giore. Con il progredire della digitalizzazione, assumono un ruolo sempre più centrale. La vi- gente OSIAgr è ancora caratterizzata da una «visione sistema», è fortemente orientata ai sin- goli sistemi d’informazione («silos di dati») e contiene prescrizioni più o meno dettagliate spe- cifiche dei singoli sistemi. Con l'introduzione del concetto di «servizi digitali», essa viene ade- guata nell’ottica di una «visione dati». Trasformando i sistemi attuali in servizi digitali modulari, da un lato questi moduli potranno essere utilizzati anche in altri contesti e, dall'altro, i servizi digitali renderanno i dati più facilmente accessibili o fruibili. Ciò consentirà anche di applicare il principio «once only», secondo cui i dati vengono registrati una sola volta in vista di un loro utilizzo a più riprese.
• I dati di diritto pubblico sono funzionali anche all’esecuzione della legge sull’agricoltura e di altre normative concernenti l’agricoltura. Questi dati vanno resi accessibili in modo più com- pleto e semplice agli organi autorizzati.
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Deve essere altresì ampliata la portata dei dati che possono venir messi a disposizione di terzi con il consenso delle persone interessate.
• Onde supportare ulteriormente la digitalizzazione nella filiera agroalimentare, l’UFAG rende accessibile agli utenti autorizzati in tutta la Svizzera il numero RIS, corredato di poche infor- mazioni aggiuntive, come identificativo univoco di un luogo di produzione o di prestazione di servizi. Ciò consente di sfruttare meglio i dati disponibili, di ridurre l’onere amministrativo e di creare un valore aggiunto anche per le parti coinvolte.
Viene dato seguito alla mozione Kolly (24.3078) nell’ottica di semplificare l’obbligo di comunicazione per i prodotti fitosanitari e le sostanze nutritive. • Anziché fornire informazioni dettagliate su ogni singolo utilizzo professionale di prodotti fitosa- nitari, in futuro le forniture di prodotti fitosanitari dovranno soltanto essere registrate dal forni- tore nel sistema d’informazione centrale sull’impiego di prodotti fitosanitari (SI IPF) e successi- vamente confermate dall’acquirente. Resta comunque possibile, su base volontaria, dichiarare ogni singolo utilizzo direttamente nel SI IPF e adempiere così i propri obblighi di registrazione in maniera dettagliata.
• In futuro non sarà più obbligatorio dichiarare le scorte di sostanze nutritive, ma si potrà co- munque continuare a farlo su base volontaria per una gestione completa dei dati aziendali.
• Per il foraggio concentrato si rinuncia all’obbligo di comunicare la ripresa di prodotti agricoli quali cereali, patate, eccetera, da parte dei rispettivi centri di ritiro come i centri di raccolta dei cereali.
11.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 1 capoversi 1 lettera f, 4 e 5 La lettera f del capoverso 1 relativa al portale Internet Agate viene abrogata e al capoverso 4 si man- tiene il termine «portale» senza più menzionare esplicitamente il nome «Agate».
Al capoverso 4 viene introdotto nell’OSIAgr il termine «servizio digitale» e viene ripreso il concetto di portale (cfr. cpv. 1 lett. f abr.) trasformando l’espressione in «portale con accesso a sistemi d’informa- zione e servizi digitali». Serve per accedere a diversi sistemi d’informazione già esistenti e per utiliz- zare servizi digitali (servizi tecnici).
Il capoverso 5 inserito ex novo funge da base legale per la promozione e l’attuazione della digitalizza- zione nella filiera agroalimentare secondo l’articolo 2 capoverso 4bis LAgr attraverso l’utilizzo del nu- mero RIS e delle informazioni supplementari necessarie a tal fine. Il numero RIS è attribuito dall’Ufficio federale di statistica. Finora, a livello di amministrazione pubblica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono stati compiuti grandi sforzi per consentire l'utilizzo reciproco dei dati. Tali sforzi si ar- restano tuttavia al confine tra settore pubblico e privato, poiché gli identificativi utilizzati nelle ammini- strazioni pubbliche non sono automaticamente accessibili anche al settore privato.
Un elemento fondamentale per varcare «questo confine» è l'utilizzo di un identificatore locale univoco a livello nazionale per un luogo di produzione o di prestazione di servizi, come il numero RIS. La pos- sibilità di utilizzare questo numero anche in ambito privato per l'identificazione e la verifica dei dati re- lativi alle unità locali e alle attività economiche (codici NOGA) contribuisce all'attuazione del principio «once only» e quindi anche alla riduzione dell’onere amministrativo per tutte le parti coinvolte. Proprio nella filiera agroalimentare, la digitalizzazione si spinge oltre il confine sopra menzionato.
Nelle aziende agricole è prevedibile che con lo sviluppo di sistemi d’informazione sulla gestione agri- cola (FMIS) privati, in futuro i dati saranno registrati in strumenti privati e poi trasmessi come «sotto- prodotto» anche alle autorità/ai sistemi cantonali per i loro scopi e non più viceversa com’è stato il caso finora. Inoltre, i FMIS interagiscono fortemente con gli stessi dati aziendali specifici nel settore privato, ad esempio con organizzazioni label e di commercializzazione o associazioni, eccetera. A tal
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fine, un'identificazione univoca a livello nazionale del «luogo di produzione», come garantito dal nu- mero RIS, è di fondamentale importanza sia per il settore pubblico che per quello privato nell’ottica dell’attuazione del principio «once only» e della riduzione dell’onere amministrativo di tutte le parti coinvolte a livello di aziende, organi di controllo nonché di autorità cantonali e federali.
Articolo 5 lettera i In caso di crisi l'Ufficio federale della protezione della popolazione deve poter utilizzare i dati per la Centrale nazionale d’allarme. A fronte di un’emissione di radioattività, ad esempio, la disponibilità dei dati può essere un fattore decisionale importante per la gestione della crisi.
Articolo 14 capoverso 1 lettere b e d Sulla scorta delle semplificazioni richieste dalla mozione Kolly in materia di obbligo di comunicazione, si rinuncia alla dichiarazione dei prodotti agricoli «ripresi» da parte dei centri di ritiro, come ad esempio i centri di raccolta dei cereali. Pertanto, alle lettere b e d vengono eliminate le parole che vi fanno rife- rimento.
Articolo 15 capoversi 2 e 4 Al capoverso 2 la frase di cui alla lettera a viene accorciata in seguito alla rinuncia all’obbligo di comu- nicazione per la «ripresa» di prodotti. Alla lettera b viene eliminata soltanto la parola «ripresa».
Il capoverso 4 è abrogato e si rinuncia alla dichiarazione delle scorte di sostanze nutritive alla fine dell’anno civile. L'applicazione continuerà tuttavia a offrire questa funzionalità su base volontaria. In questo modo gli utenti interessati potranno gestire tutti i mezzi ausiliari utilizzati in un’unica applica- zione.
Nella versione modificata dal Consiglio degli Stati la mozione chiede altresì che l’obbligo di comunica- zione dei sottoprodotti della produzione alimentare utilizzati come alimenti per animali venga attuato in modo pratico. Le disposizioni legali in vigore stabiliscono che numerosi sottoprodotti, quali la polpa di barbabietola, le patate e i loro sottoprodotti, nonché i sottoprodotti di frutta e verdura, sono assimilati ai foraggi di base e non sono quindi soggetti all'obbligo di comunicazione. Per il siero di latte sarà messa in atto una soluzione pratica di comunicazione. Tenuto conto di quanto sopra, non è necessa- rio un adeguamento legislativo per soddisfare tale richiesta.
Articolo 16a capoverso 1 lettere a, d, e nonché g Alle lettere a, d ed e vengono aggiornati i rimandi alla nuova OPF, frutto di una revisione totale appro- vata dal Consiglio federale il 20 agosto 2025. Il pertinente articolo 86 si applica a partire dal 1° dicem- bre 2025.
Sulla scia della mozione Kolly, alla lettera g viene modificato il rimando al nuovo articolo 86 capo- verso 2 lettera b OPF. Ciò consente agli utilizzatori professionali di elaborare i propri dati sulle scorte nel SI IPF.
Articolo 16b capoversi 2 e 4 Al capoverso 2 viene stralciato l’obbligo di comunicazione per le sementi trattate con prodotti fitosani- tari in relazione alla cessione individuale e allo spandimento a titolo professionale nel singolo caso. La registrazione dei dati per l’utilizzo professionale nel SI IPF è ancora possibile su base volontaria (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. e).
Sulla scia della mozione Kolly, il capoverso 4 viene abrogato. La dichiarazione dettagliata dei dati sullo spandimento di prodotti fitosanitari nel singolo caso (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. e) è mantenuta su
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base volontaria. In questo modo gli utilizzatori interessati possono gestire l’impiego di tutti i mezzi au- siliari in un’unica applicazione.
Articolo 19a Onde ottimizzare la struttura dell’ordinanza il vigente articolo 23 viene spostato, senza subire alcuna modifica, all’articolo 19a della sezione 6 «Altri sistemi d’informazione».
Sezione 6a Portale per sistemi d’informazione e servizi digitali
La presente sezione è aggiunta ex novo. Il titolo è inserito dopo l’articolo 19a.
Articolo 20 A seguito degli adeguamenti all’articolo 1 il titolo dell’articolo è modificato in «Portale per sistemi d’in- formazione e servizi digitali».
Al capoverso 1 viene ripresa parte dei contenuti dell’articolo 20a integrando i servizi digitali. Il portale ha lo scopo di consentire l’accesso a diversi sistemi d’informazione e servizi digitali di diritto pubblico nella filiera agroalimentare.
Nel capoverso 2 viene definita la cerchia degli utenti del portale. Il testo delle lettere a-c nonché e ed f è lo stesso del vigente capoverso 2 dell’articolo 20a. Alla lettera d viene operata un’estensione a tutta la filiera agroalimentare, in linea con la strategia di digitalizza- zione dell'UFAG, contrariamente alla precedente limitazione alla «gestione dei dati agricoli e alla sicu- rezza alimentare». Le lettere g e h sono nuove e derivano dall'introduzione dei servizi digitali, al fine di consentirne l'ac- cesso ai nuovi gruppi di utenti di cui alla lettera g e agli «utenti tecnici» di cui alla lettera h. La lettera h è necessaria poiché, dati gli sviluppi tecnici, macchine, sistemi d’informazione o servizi digitali pos- sono comunicare tra loro tramite interfacce definite e trasferire automaticamente dati, senza l’inter- vento diretto di una persona, secondo regole prestabilite. Anche questo gruppo di utenti ha bisogno di un account del portale per poter creare una connessione elettronica con il «partner di comunica- zione». A titolo d’esempio si può pensare che in un magazzino della Fenaco un sistema di pesatura elettronico registri la quantità di cereali da foraggio caricati alla rinfusa dal silo e che la quantità pesata venga addebitata direttamente al cliente nel SI GSN utilizzando il sistema di gestione aziendale della Fenaco.
Al capoverso 3 vengono definiti i due compiti essenziali del portale. Si tratta, da un lato, dell’autentica- zione degli utenti attraverso il sistema IAM secondo l’ordinanza del 19 ottobre 2016 sui sistemi di ge- stione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione (OIAM). Dall’altro il portale offre an- che un primo livello di autorizzazione degli utenti con cui si verifica se questi possiedono i diritti per accedere al sistema d’informazione o al servizio digitale desiderato. L’autorizzazione dettagliata, se necessario, viene poi effettuata nei singoli sistemi d’informazione o servizi digitali.
Al capoverso 4 viene apportata una modifica puramente formale in linea con la modifica del capo- verso 3.
Il capoverso 5 (ex cpv. 4) contiene una modifica redazionale con un nuovo rimando al capoverso 3. Le lettere a e b restano invariate.
Il capoverso 6 corrisponde al capoverso 5 del testo vigente.
Articolo 20a Abrogato. Il rispettivo testo è spostato, con qualche adeguamento, all’articolo 20.
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Articolo 21 capoversi 1 e 2 Visto che non si menziona più «Agate» il titolo dell’articolo è modificato in «Acquisizione dei dati per il sistema IAM del portale».
Al capoverso 1, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 20a, il rimando vigente è sostituito con un nuovo rimando all’articolo 20 capoverso 2 lettere a e b.
Il capoverso 2 introduce un inasprimento in quanto l'UFAG tratta i dati personali solo previo accordo. Attualmente è possibile trasmettere all'UFAG dati personali per il trattamento senza richiesta preven- tiva.
Articolo 22 capoversi 1, 2 e 3 Visto che non si menziona più «Agate» il titolo dell’articolo è modificato in «Trasmissione di dati dal sistema IAM del portale».
Ai capoversi 1 e 2 vengono apportate modifiche redazionali volte a garantire la coerenza terminolo- gica a seguito della rinuncia al nome «Agate» e dell'introduzione dei servizi digitali nell’ordinanza. Per il trasferimento dei dati concernenti un singolo soggetto da A a B sono necessari bilateralmente gli stessi codici individuali. In questo modo, i sistemi d’informazione o i servizi digitali possono scambiarsi automaticamente i dati tramite interfacce, secondo regole prestabilite.
Al capoverso 3 il rimando è aggiornato all’articolo 20 capoverso 5 (testo vigente art. 20a cpv. 4).
Articolo 23 Abrogato. Il rispettivo testo è spostato all’articolo 19a.
Articolo 27 capoversi 6 e 9 lettera b Il capoverso 6 viene modificato poiché con la modifica d’ordinanza del 13 aprile 2022 il rimando all’ar- ticolo 1 capoverso 1 lettere a–d non è stato esteso alla lettera dbis.
Al capoverso 9 è apportata una modifica redazionale alla lettera b in linea con la nuova definizione ter- minologica del portale (non si menziona più «Agate») e con l’introduzione dei servizi digitali. La lettera a resta invariata.
Sezione 7a Servizi digitali
Dopo l’articolo 28 viene inserito un nuovo titolo per una nuova sezione 7a.
Articolo 28a Offerta di servizi digitali Il capoverso 1 consente alla Confederazione di offrire servizi digitali per il trattamento dei dati finaliz- zato a diversi scopi d’esecuzione. I servizi digitali sono funzioni autonome che possono accedere a una banca dati per il trattamento dei dati. Possono servire, ad esempio, per la registrazione o la tra- smissione di dati, per modificare dati esistenti o semplicemente per consultarli. Se necessario, i servizi digitali possono anche essere collegati tra loro, il che consente in particolare la consultazione simultanea di dati provenienti da diverse fonti. A tal fine devono essere disponibili le ri- spettive autorizzazioni, come avviene normalmente nei sistemi d’informazione tradizionali. L'utilizzo dei servizi digitali di cui alla sezione 7a comprende anche la messa a disposizione reciproca dei dati tra le autorità preposte all’esecuzione della Confederazione e dei Cantoni nonché per conto di terzi incaricati dalla Confederazione e dai Cantoni. Terzi incaricati di compiti d’esecuzione dalla Confe- derazione sono, ad esempio, Identitas AG con i suoi dati sul traffico di animali o, nei Cantoni, le ditte incaricate di eseguire controlli. I contenuti concreti dei dati risultano dai sistemi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza o dai con- tenuti dei dati disponibili presso le autorità preposte all’esecuzione.
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La disposizione proposta va oltre quella prevista dall'attuale articolo 27 OSIAgr, in particolare dal ca- poverso 9. La nuova disposizione ha lo scopo di chiarire in modo trasparente per quali trattamenti di dati è consentito l'utilizzo dei servizi digitali come infrastruttura IT. I trattamenti di dati di cui all'articolo 28a capoverso 1 OSIAgr possono essere effettuati tramite un servizio digitale specifico.
Il capoverso 2 prescrive che l'accesso ai servizi offerti avviene tramite il portale di cui all'articolo 1 ca- poverso 4.
Articolo 28b Utilizzo di servizi digitali Il capoverso 1 stabilisce che i possibili utenti di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere a-h devono venir autorizzati ad accedere a un servizio digitale nel portale prima di poterlo utilizzare.
Il capoverso 2 offre la possibilità di disciplinare contrattualmente l’utilizzo di un servizio digitale.
Il capoverso 3 specifica che la stipula del contratto può avvenire per via elettronica, riducendo così l’onere amministrativo. Per razionalizzare ulteriormente il processo, ciò può avvenire tramite il ricono- scimento delle condizioni generali di contratto (CGC).
Il capoverso 4 elenca gli aspetti che sono oggetto delle CGC.
Viene aggiunto un nuovo titolo prima dell’articolo 28c.
Sezione 7b Utilizzo del numero RIS nella filiera agroalimentare
Articolo 28c Accesso al numero RIS Il capoverso 1 descrive il possibile contenuto dei dati che, su richiesta, possono essere resi accessi- bili. Si tratta di dati quali nome, indirizzo, luogo, informazioni di contatto e tipo di attività, che possono essere necessari almeno per l'identificazione iniziale di un luogo di prestazione di servizi o di produ- zione mediante il relativo numero RIS e del suo successivo utilizzo.
Il capoverso 2 definisce la cerchia dei possibili richiedenti. La lettera a include, ad esempio, gli organi di controllo incaricati dal Cantone che, oltre a controlli di diritto pubblico, possono svolgere (contempo- raneamente) controlli di diritto privato per una o più label. In molti casi i controlli per le label si basano su dati concernenti controlli di diritto pubblico, motivo per cui, al fine di semplificare l'amministrazione, si dovrebbe rendere disponibile a livello generale un identificativo come il numero RIS. La lettera b consente, ad esempio, a un’azienda soggetta all’obbligo di comunicazione in ambito fito- sanitario di utilizzare i dati per identificare un utilizzatore con le sue informazioni sull’unità locale tra- mite il numero RIS. Alle lettere c–f sono elencati altri possibili richiedenti che forniscono prestazioni di servizio di diritto pri- vato a gestori o detentori di animali da reddito e che in questo modo possono dar loro un supporto nella gestione dell’azienda e dei dati nonché contribuire a ridurre l’onere amministrativo.
Il capoverso 3 precisa il contenuto della domanda di accesso al numero RIS e alle rispettive informa- zioni. Dall'attività commerciale del richiedente è possibile trarre le prime conclusioni in merito alla con- cessione dell'autorizzazione.
Il capoverso 4 stabilisce, come criterio di autorizzazione, l’utilità nell’ottica dell'attuazione del principio di un’unica registrazione dei dati nella filiera agroalimentare.
In virtù del capoverso 5, l'UFAG ha la facoltà di concedere l'accesso al numero RIS e alle rispettive informazioni di cui al capoverso 1 senza domanda formale, se la fattispecie gli è sufficientemente chiara.
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
Articolo 28d Messa a disposizione dei dati Il capoverso 1 legittima l'UFAG a offrire un servizio digitale per l'acquisizione dal RIS dei dati definiti ai sensi dell’articolo 28c capoverso 1.
Il capoverso 2 prevede che i destinatari dei dati ai sensi dell’articolo 28c capoverso 2 possono tra- smettere i dati previo consenso della persona interessata.
Ai sensi del capoverso 3, la messa a disposizione dei dati da parte dell’UFAG è gratuita.
Numero II Allegato 3a Il numero 1.1, il titolo del numero 5 nonché i numeri 5.3 e 5.4 vengono modificati in relazione al ter- mine «ripresa», che viene soppresso. I restanti titoli e numeri dell'allegato 3a rimangono invariati.
Numero II Allegato 4 Nel titolo «in Agate» è sostituito con «nel portale» mentre al numero 1.1. «numero Agate» è sostituito con «numero del portale». Al numero 1.3 viene aggiunto il numero d’identificazione dell’impresa (IDI). Tuttavia, questo non è ob- bligatorio e viene assegnato solo alle imprese (unità legale). Per scopi veterinari, viene attribuito an- che alle persone che detengono piccoli effettivi di animali da reddito.
Numero III Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza federale del 30 aprile 2025 sulla statistica federale
Allegato 1 numero 09.14 La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’allegato 1 numero 09.14.
2. Ordinanza del 31 ottobre 2018 concernente il sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria
Articolo 5 capoverso 2 La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’articolo 5 capoverso 2.
3. Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente
Articolo 51 capoverso 4 La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’articolo 51 capoverso 4.
4. Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso
Articolo 88 capoverso 1 Attualmente al capoverso 1 non è definito il tipo di notifica. Questa avviene già in forma elettronica. Pertanto, la modifica è solo un allineamento del testo d’ordinanza alla prassi già consolidata. Le lettere a e b rimangono invariate.
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
5. Ordinanza del 27 maggio 2020 sul piano di controllo nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d’uso
Articolo 14 capoverso 1 La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’articolo 14 capoverso 1.
6. Ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni
Articolo 55 capoverso 3 La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’articolo 55 capoverso 3.
7. Ordinanza del 23 ottobre 2013 sui contributi per singole colture
Articolo 7 capoverso 3 lettera b La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’articolo 7 capoverso 3 lettera b.
8. Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la produzione primaria
Articolo 3 capoverso 1 La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’articolo 3 capoverso 1.
9. Ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari
Articolo 86 capoversi 2 lettera b e 3 L’OPF, frutto di una revisione totale, è stata approvata dal Consiglio federale il 20 agosto 2025 ed è entrata in vigore il 1° dicembre 2025.
Le disposizioni d’esecuzione di cui all'articolo 62 dell'OPF del 12 maggio 2010 sono state riorganiz- zate e spostate con una formulazione analoga all'articolo 86. Per l'attuazione della mozione Kolly è necessario adeguare l'articolo 86.
La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’articolo 86 capoverso 2 lettera b.
Il capoverso 3 viene modificato cosicché, in futuro, la dichiarazione obbligatoria attualmente in vigore per lo spandimento nel singolo caso potrà essere sostituita da una dichiarazione facoltativa («formula- zione potestativa») nel SI IPF. In questo modo, l'utilizzatore può utilizzare queste informazioni regi- strate su base volontaria per la gestione dei prodotti fitosanitari della propria azienda, ad esempio per il libretto elettronico dei campi. La dichiarazione dei dati nel SI IPF è un'alternativa all'obbligo di registrazione sull’arco di tre anni.
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
10. Ordinanza del 26 ottobre 2011 sugli alimenti per animali
Articolo 47a capoverso 1 In seguito alle semplificazioni richieste dalla mozione Kolly in materia di obbligo di comunicazione, si rinuncia alla dichiarazione dei prodotti agricoli «ripresi» da parte dei centri di ritiro, come ad esempio i centri di raccolta dei cereali. Pertanto, all’articolo 47a capoverso 1 si stralcia la parola «ripresa». Un ulteriore adeguamento dell’articolo è necessario anche a causa della modifica del titolo dell’ordi- nanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare».
11. Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali
Articolo 2 lettere d ed e Poiché nell’ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare si rinun- cia a menzionare «Agate», viene introdotto il nuovo termine «numero del portale». Inoltre, alla lettera d viene aggiunto il nuovo titolo «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digi- tali nella filiera agroalimentare» mantenendo la vigente abbreviazione «OSIAgr».
Alla lettera e, a seguito del trasferimento dei contenuti dall'articolo 20a all'articolo 20 OSIAgr e dell'a- brogazione dell'articolo 20a, è necessario un nuovo rimando all'articolo 20 capoverso 3.
Articolo 3 capoverso 5 lettere a e b Le lettere a e b possono essere abrogate poiché Identitas AG non svolge più compiti di supporto per quanto concerne il portale per sistemi d’informazione e servizi digitali e per il sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 14 OSIAgr.
Articolo 22 Per motivi di chiarezza, con la rinuncia al nome Agate, si fa ora riferimento al portale di cui all'articolo
1 capoverso 4.
Articolo 23 capoverso 2 «Numero Agate» è sostituito con «numero del portale».
Articolo 61 capoverso 1 lettere a e b Le lettere a e b possono essere abrogate poiché Identitas AG non svolge più compiti di supporto per quanto concerne il portale per sistemi d’informazione e servizi digitali e per il sistema d’informazione ai sensi dell’articolo 14 OSIAgr.
Allegato 1 Dati concernenti gli equidi, lettera h numeri 1 e 2, lettera i numeri 1 e 2 nonché lettera k nu- mero 3
In tutti i numeri per via della rinuncia a menzionare Agate il termine «numero Agate» è sostituito con «numero del portale».
12. Ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d’informazione dell’USAV per la filiera agroalimentare
Articolo 3 capoverso 3 Per la trasmissione dei dati definiti nell’articolo da parte dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria oltre all’attuale sistema ARES può essere utilizzato un servizio digitale secondo l’arti- colo 28a OSIAgr, il cui titolo per esteso viene aggiornato.
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Articolo 12 capoverso 1 Attualmente al capoverso 1 non è definito il tipo di presentazione della domanda. Questa avviene già in formato digitale. L’aggiunta di «in formato digitale » è solo un allineamento del testo d’ordinanza alla prassi già consolidata.
Articolo 17 capoverso 1 lettera a La modifica del titolo dell’ordinanza da «ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricol- tura» a «ordinanza sui sistemi d’informazione e i servizi digitali nella filiera agroalimentare» richiede una modifica all’articolo 17 capoverso 1 lettera a.
11.4 Ripercussioni
11.4.1 Confederazione
a) Ripercussioni correlate all’attuazione della mozione Kolly per la semplificazione dell’obbligo di co- municazione Il maggior dispendio per le riprogrammazioni finalizzate all’attuazione della mozione Kolly e in parti- colare alla semplificazione dell’obbligo di comunicazione è considerevole, poiché occorre modifi- care le parti di software già sviluppate nonché ridefinire e programmare tutte le funzionalità. Il dispendio in termini di risorse umane per la comunicazione degli adeguamenti dipende dalle rea- zioni nella pratica.
b) Ripercussioni correlate all’offerta di servizi digitali La trasformazione delle applicazioni dell'UFAG in servizi digitali, nonché la creazione e la gestione di servizi digitali specifici, fanno parte del programma «Trasformazione digitale dell'UFAG e della filiera agroalimentare svizzera (DigiAgriFoodCH)» per il periodo 2024-2031. DigiAgriFoodCH è stato classificato dal Cancelliere della Confederazione il 24 settembre 2024, previa consultazione della Conferenza dei segretari generali (CSG), come progetto chiave dell'Am- ministrazione federale; è stato quindi richiesto un credito d’impegno pari a 98,73 milioni, suddiviso in 45,01 milioni per prestazioni proprie dell'UFAG e 53,72 milioni per spese esterne all'UFAG per gli anni 2024-2031. Secondo la pianificazione, per gli anni 2027-2031 rimangono ancora rispettivamente 29,61 e 42,11 milioni. Le spese comprendono tutti i costi dell'UFAG per l'attuazione di tutte le misure del pro- gramma di trasformazione, compresi i costi di esercizio, manutenzione e sviluppo dei nuovi servizi digitali fino alla fine del programma. Sono incluse anche le prestazioni dei fornitori di servizi interni alla Confederazione ISCeco e UFIT.
c) Ripercussioni correlate all’utilizzo del numero RIS nella filiera agroalimentare La messa a disposizione del numero RIS da parte dell’UFAG comporta un dispendio modesto per la creazione e la gestione di un’API nonché un dispendio marginale per l'elaborazione delle do- mande, dato il numero limitato di utenti.
11.4.2 Cantoni
a) Le semplificazioni relative all'obbligo di comunicazione per le sostanze nutritive e i prodotti fitosani- tari hanno ripercussioni tendenzialmente positive sui Cantoni. Sebbene sul piano dell'esecuzione siano coinvolti solo marginalmente quando, in singoli casi, devono apportare le necessarie corre- zioni dei dati per i gestori delle aziende agricole, potrebbero comunque essere interpellati in caso di problemi da parte di coloro che sono assoggettati all’obbligo di comunicazione. Con le semplifi- cazioni proposte, questi casi dovrebbero diminuire.
b) Anche i Cantoni dovranno sostenere dei costi nell’ambito della trasformazione digitale, ad esempio per l’adeguamento dei loro sistemi ai nuovi standard dei dati oppure per un’offerta propria o per il collegamento ai servizi digitali offerti. Si tratta di costi individuali che non possono essere quantifi- cati in dettaglio.
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Ordinanza sui sistemi d’informazione nel campo dell’agricoltura
c) Analogamente agli uffici federali, anche i Cantoni possono già avvalersi del registro delle imprese e degli stabilimenti. Ciò comporta per loro un ulteriore vantaggio, poiché grazie al numero RIS pos- sono utilizzare più facilmente i dati a fini amministrativi provenienti da sistemi di diritto privato come i FMIS.
11.4.3 Economia
Con la riduzione delle attività soggette all’obbligo di comunicazione in relazione allo spandimento di prodotti fitosanitari nel singolo caso alla registrazione delle forniture da parte del fornitore e alla con- ferma da parte dell’acquirente, la rinuncia alla dichiarazione delle scorte di sostanze nutritive alla fine dell'anno civile e la rinuncia alla registrazione delle riprese (ritiri) di prodotti agricoli come cereali, pa- tate, eccetera, da parte dei centri di raccolta, diminuisce l'onere amministrativo per gli assoggettati all’obbligo di comunicazione.
Grazie alla creazione di un’offerta più ampia attraverso servizi digitali per l’acquisizione di dati concer- nenti l’esecuzione di diritto pubblico da parte di servizi autorizzati si ottiene uno sgravio amministra- tivo. Dando la possibilità a terzi di acquisire dati d’intesa con gli interessati, i dati concernenti l’esecu- zione acquisiscono un valore aggiunto e si supporta l’applicazione del principio «once only» anche al di là delle prestazioni delle autorità. Più gli attori della filiera agroalimentare utilizzano i servizi digitali, maggiori saranno i benefici per l’economia.
11.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione diretta.
La rinuncia alla dichiarazione georeferenziata delle applicazioni di prodotti fitosanitari può pregiudicare l'accuratezza dell'analisi locale, regionale e temporale. Non sono noti il luogo e la data dell'applica- zione né tantomeno le eventuali scorte a livello di singola azienda. Poiché i prodotti fitosanitari pos- sono avere effetti negativi sull'ambiente, ad esempio sulle acque sotterranee, la perdita di dati geore- ferenziati sull'uso dei prodotti fitosanitari azzera anche le possibilità di esaminare e risolvere i problemi su scala ridotta (o molto ridotta). Lo stesso vale per gli alimenti per animali o i concimi acquistati, per i quali non sono disponibili dati digitali relativi al loro utilizzo o alle scorte a fine anno.
11.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con il diritto internazionale.
11.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
11.7 Basi legali
In virtù dell’articolo 34 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1), gli organi federali hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale. Gli articoli 14-16,16a–16c OSIAgr costituiscono, congiuntamente agli articoli 164a, 164b, 165f e 165fbis LAgr, la base legale per il trattamento dei dati nei sistemi di informazione centrali relativi alla gestione delle sostanze nutritive e all’impiego dei prodotti fitosanitari. Gli articoli 164a capoverso 2 lettera b, 164b capoverso 2 lettera b e 165g LAgr costituiscono le norme concrete che delegano al Consiglio federale la competenza di stabilire le disposizioni in materia di trattamento dei dati nella presente ordi- nanza.
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1 Ordinanza del DEFR concernente il materiale di moltiplicazione di specie campicole, fo- raggere e orticole (Ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campi- cole e foraggere), RS 916.151.1
1.1 Situazione iniziale
Le sementi e il materiale di moltiplicazione destinati all'agricoltura devono soddisfare standard specifici in materia di identità, qualità e salute dei vegetali. L'ordinanza del DEFR sul materiale di moltiplica- zione di piante campicole e foraggere stabilisce le esigenze tecniche per la produzione e il materiale di moltiplicazione. Queste esigenze sono conformi alle norme UE concernenti il materiale vegetale di moltiplicazione e la salute dei vegetali. Su tali normative si basano gli scambi commerciali di sementi e tuberi-seme di patate tra Svizzera e UE. Le esigenze poste alle colture di tuberi-seme di patate, più severe in Svizzera che nell'UE, vengono armonizzate. L’obiettivo è facilitare la produzione di patate da semina in Svizzera.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
Nelle colture di tuberi-seme di patate vengono modificati i valori soglia per peronospora della foglia, imbrunimento dello stelo e avvizzimento. Questo adeguamento è teso a facilitare la produzione di tu- beri-seme di patate in Svizzera. Le esigenze sono armonizzate con le disposizioni UE riconosciute equivalenti (Direttiva 2002/56/CE e Direttiva di esecuzione 2014/20/EU) nonché con lo standard inter- nazionale (UNECE STANDARD S-1 Seed Potatoes).
Vengono abrogate le disposizioni relative ai tuberi-seme di patate ottenuti da sementi botaniche (co- siddette «True Potato Seeds»). Erano state introdotte in equivalenza alle disposizioni UE, che ave- vano carattere provvisorio ed erano limitate al 2024 (Decisione di esecuzione 2017/547 della Commis- sione europea). Le varietà di patate moltiplicate nella fase di prebase mediante sementi botaniche di patate non sono riuscite ad affermarsi.
La presenza di malerbe nelle colture in campo per la produzione di sementi tende ad aumentare. Ciò rappresenta una sfida per la cernita e la certificazione (s.l.) delle sementi. Il progetto precisa che i lotti di sementi respinti possono essere presentati nuovamente per la certificazione (s.l.) al massimo tre volte dopo aver effettuato le opportune operazioni di cernita.
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 24 capoverso 3
I lotti di sementi respinti possono essere presentati nuovamente per la certificazione (s.l.) al massimo tre volte dopo aver effettuato una nuova cernita.
Articolo 38a
Abrogato. Le disposizioni UE equivalenti relative ai tuberi-seme di patate ottenuti da sementi botani- che di patate sono scadute nel 2024.
Articolo 39a
Abrogato. Le disposizioni UE equivalenti relative ai tuberi-seme di patate ottenuti da sementi botani- che di patate sono scadute nel 2024.
Art. 51d
Abrogato. La disposizione transitoria è scaduta.
Allegato 3 capitolo B numero 4.2
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O del DEFR sul materiale di moltiplicazione di piante campicole e foraggere …
Nelle colture di tuberi-seme di patate vengono aboliti i valori soglia previsti dalle disposizioni UE rico- nosciute come equivalenti (Direttiva 2002/56/CE) per l'infestazione da peronospora della foglia (cau- sata da Phytophthora infestans) e da avvizzimento (causato da Colletotrichum coccodes). Per l’imbru- nimento dello stelo (causato da Dickeya e Pectobacterium) i valori soglia vengono innalzati: per il ma- teriale di base delle classi S, SE ed E rispettivamente allo 0,1, 0,5 e 1 per cento di piante infestate; per il materiale certificato al 2 per cento di piante infestate.
Allegato 3 capitolo B numeri 4.9 e 4.10, allegato 4 capitolo B numero 3 e allegato 5 capitolo B lettera C
Abrogati. Le disposizioni UE equivalenti relative ai tuberi-seme di patate ottenuti da sementi botaniche di patate sono scadute nel 2024.
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.4.3 Economia
La produzione di tuberi-seme di patate in Svizzera è facilitata con un allineamento alle disposizioni UE in relazione all’infestazione da imbrunimento dello stelo, peronospora della foglia e avvizzimento nelle colture in campo per la produzione di sementi. Gli operatori economici dispongono del margine di ma- novra necessario per definire in modo flessibile le esigenze in materia di qualità di diritto privato.
1.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono tese a un allineamento agli standard internazionali e alle disposizioni UE equivalenti, segnatamente alla Direttiva 2002/56/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.
1.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
1.7 Basi legali
Articoli 10 capoverso 5 e 11 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produ- zione e la commercializzazione di materiale vegetale di moltiplicazione (ordinanza sul materiale di moltiplicazione; RS 916.151).
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2 Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica, RS 910.181
2.1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica disciplina i dettagli tecnici relativi ai diversi ambiti dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, come ad esempio i concimi, i prodotti fitosanitari, gli additivi e le sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi per le derrate alimentari, nonché le misure volte a garantire il rispetto dell’ordinanza sull’agricoltura biologica all’atto dell’importazione.
Le disposizioni dell’ordinanza del DEFR sono riconosciute come equivalenti alle disposizioni UE perti- nenti ai sensi dell’allegato 9 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81). In questo contesto, mediante le presenti modifiche il DEFR intende eliminare le differenze critiche rispetto al regolamento europeo relativo all’agricoltura biologica.
2.2 Sintesi delle principali modifiche
Nei seguenti allegati vengono integrate nuove sostanze e/o vengono adeguate voci già esistenti. • Allegato 1 «Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso» • Allegato 2 «Concimi, preparati e substrati autorizzati» • Allegato 3a «Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito» • Allegato 7 «Materie prime e additivi per alimenti per animali» L’allegato 3 «Prodotti e sostanze utilizzati per la produzione di derrate alimentari trasformate» è modi- ficato e presenta un nuovo titolo. Gli elenchi degli additivi alimentari e delle sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi nelle parti A e B vengono accorpati in un unico elenco.
2.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 4ater capoverso 3 L’etanolo è inserito nell’allegato 7 come solvente per la produzione di faricelli/panelli di estrazione pro- teica. In tal modo si precisa che l’etanolo può essere utilizzato esclusivamente per l’estrazione pro- teica.
Articolo 14 capoversi 1, 2 e 4 In caso di sospetto o accertata presenza di un’epizoozia, le colonie non possono essere trasferite. La seconda frase nel capoverso 1, concernente l’isolamento in un apposito apiario, è stralciata.
I prodotti utilizzati sugli animali (in questo caso nell’apiario in presenza delle api) per il trattamento di una malattia sono classificati come medicamenti per uso veterinario ai sensi della legislazione sugli agenti terapeutici e sono quindi soggetti all’obbligo d’omologazione da parte di Swissmedic. L’intero capoverso 2 è stralciato, poiché è in contraddizione con la legislazione sugli agenti terapeutici.
In caso di sospetto o accertata presenza di epizoozia, le colonie non possono essere trasferite. La frase nel capoverso 4 concernente l’isolamento in un apposito apiario è stralciata. Sono inoltre stral- ciati i termini acido formico e acido lattico, poiché tali principi attivi non sono autorizzati per le api.
Allegato 1 Prodotti fitosanitari autorizzati e condizioni per l’uso Finora l’utilizzo di feromoni e di altri semiochimici era limitato alle trappole o agli erogatori. L’articolo 11 capoverso 2 dell’ordinanza sull’agricoltura biologica stabilisce già che i prodotti fitosanitari non devono entrare in contatto con le parti commestibili della pianta. La condizione che i feromoni e altri semiochi- mici possano essere utilizzati solo in trappole ed erogatori è quindi stralciata.
Finora, per l’aumento dell’efficacia, l’unica sostanza ottenuta per sintesi chimica ammessa come ecce- zione era l’amido idrossipropilato. Gli esteri poliglicerici e gli esteri degli acidi grassi sono additivi ali- mentari autorizzati nell’UE per favorire la formazione di emulsioni e stabilizzare le schiume. Secondo il produttore, non sono classificati né come sostanze pericolose né come miscugli pericolosi. Nell’UE gli
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Ordinanza del DEFR sull’agricoltura biologica
umidificanti e gli adesivanti a base di esteri poliglicerici ed esteri degli acidi grassi sono già autorizzati nell’agricoltura biologica. Sono ottenuti da materie prime naturali e rinnovabili (oli commestibili) e mi- gliorano l’adesione dei principi attivi dei prodotti fitosanitari. Questo nuovo tipo di umidificante e adesi- vante potrebbe quindi contribuire alla riduzione del rame nell’agricoltura biologica. Gli umidificanti e gli adesivanti a base di esteri poliglicerici ed esteri degli acidi grassi sono quindi autorizzati.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1251 della Commissione ha rinnovato l’autorizzazione dei fe- romoni di lepidotteri a catena lineare (acetati). Questi sono sostanze prodotte naturalmente dagli in- setti dell’ordine dei lepidotteri e classificate come non pericolose dalla Commissione europea. I fero- moni di lepidotteri a catena lineare sono quindi autorizzati.
Nel capitolo 3 vi sono attualmente due voci separate per «Metasilicato di magnesio idrogeno» e «Mi- nerale silicato (talco E553b)». Secondo il FiBL si tratta della stessa sostanza ripetuta due volte. In analogia all’UE, il pirofosfato ferrico è inserito da solo nell’elenco, mentre il metasilicato di magnesio idrogeno e il minerale silicato sono accorpati sotto la stessa voce.
Allegato 2 Concimi, preparati e substrati autorizzati
Il rimando all’ordinanza del 10 gennaio 2001 sui concimi viene adeguato alla nuova ordinanza del 1° novembre 2023 sui concimi frutto di una revisione totale. L’attuale indicazione presente in singole voci, secondo cui possono essere utilizzati solo prodotti autorizzati in virtù dell’ordinanza sui concimi, viene sostituita dalla frase «Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza sui concimi». Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP sui concimi, l’utilizzo di fosfato di calcio nella produ- zione biologica è autorizzato.
I germogli (p.es. il crescione) vengono spesso coltivati su tappeti in fibre vegetali e venduti diretta- mente con essi. Per consentire il proseguimento di questo tipo di produzione di germogli, con il regola- mento di esecuzione 2025/973 alla fine di maggio 2025 è stata aggiunta una voce supplementare «Tappeti di fibre vegetali» nell’allegato II del regolamento 2021/1165. Sulla base delle raccomanda- zioni dell’EGTOP sui concimi, è autorizzato l’utilizzo di tappeti in fibre vegetali senza aggiunta di con- cimi, ammendanti del suolo o altri prodotti.
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP relative ai concimi, è autorizzato l’utilizzo del gluconato di calcio e magnesio, a condizione che sia ottenuto solo mediante fermentazione microbica e nel ri- spetto di limiti rigorosi.
Allegato 3 Parte A: Additivi alimentari ammessi, compresi i supporti Finora gli additivi alimentari e le sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi per la produzione di derrate alimentari biologiche erano elencati in due sezioni diverse dell’allegato 3 (parte A e parte B n. 1). L’utilizzo di tali sostanze come additivi alimentari o come sostanze ausiliarie per la trasforma- zione è determinato in base alle definizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 numeri 23 e 24 dell’ordi- nanza del 16 dicembre 20161 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr). A seconda della fun- zione tecnologica nel prodotto finale, alcune delle sostanze finora elencate come sostanze ausiliarie per la trasformazione sono classificate come additivi alimentari, mentre altre, a seconda dell’utilizzo, sono classificate sia come additivi alimentari che come sostanze ausiliarie per la trasformazione.
Per motivi di chiarezza e in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/11652, gli elenchi degli additivi alimentari e delle sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi nell’allegato 3 sono accorpati in un unico elenco. Inoltre sono definite condizioni particolari
1 RS 817.02 2 Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi, GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13; modificato da ultimo dal re- golamento di esecuzione (UE) 2025/973, GU L 973, 2025/973 del 26.5.2025.
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per le sostanze ausiliarie per la trasformazione che possono essere utilizzate anche come additivi ali- mentari. Il titolo della parte A dell’allegato 3 è dunque modificato come segue: «Additivi alimentari e sostanze ausiliarie per la trasformazione ammessi, compresi i supporti e altre sostanze utilizzate nella stessa maniera e allo stesso scopo delle sostanze ausiliarie per la trasformazione».
Per quanto concerne le singole voci, sono apportate le seguenti modifiche. • Le concentrazioni massime per il nitrito di sodio (E250) e per il nitrito di potassio (E252) sono ri- dotte conformemente alla dose giornaliera ammessa stabilita nell’ordinanza sugli additivi3 ed espresse come ione nitrito e ione nitrato. A tale scopo si applica un fattore di conversione tra ni- trito di sodio e ione nitrito pari a 0,67 e un fattore di conversione tra nitrato di sodio e ione nitrato pari a 0,73. • Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP, l’additivo alimentare «aceto tamponato» (E 267) proveniente da produzione biologica è inserito nell’elenco. Può essere utilizzato in prodotti di ori- gine vegetale e animale. • Il fosfato monocalcico (E 341(i)) è ammesso soltanto se utilizzato come agente lievitante nella fa- rina. • L’utilizzo della gomma di gellano (E 418) di qualità non biologica continua ad essere consentito fintantoché questa sostanza non sia disponibile in qualità biologica. I tentativi finora effettuati per produrre la gomma di gellano utilizzando materie prime biologiche non hanno avuto esito positivo. • Il glicerolo (E 422) è ammesso negli estratti vegetali e negli aromi soltanto come solvente e sup- porto. • In qualità di additivo alimentare, il cloruro di calcio (E 509) può essere utilizzato come coagulante nella fabbricazione di prodotti di origine vegetale nonché per la formatura di budella negli insaccati a base di carne. Nei prodotti a base di latte, invece, può essere utilizzato soltanto come stabiliz- zante, ma non è ammesso come coagulante del latte. In qualità di sostanza ausiliaria per la trasformazione, nei prodotti di origine vegetale tale sostanza può essere impiegata soltanto come chiarificante / flocculante. • In qualità di additivi alimentari, il cloruro di magnesio (E 511) e il solfato di calcio (E 516) possono essere utilizzati come coagulanti nei prodotti di origine animale. In qualità di sostanze ausiliarie per la trasformazione, è ammesso il loro utilizzo come chiarificanti / flocculanti nei prodotti di origine vegetale. • Il biossido di silicio (E 551) è ammesso come distaccante per l’utilizzo di cacao nei distributori au- tomatici in qualità di additivo alimentare. • Gli additivi alimentari tartrati di sodio (E 335), tartrati di potassio (E 336), tartrati di sodio e potas- sio (E 337), gomma di tara (E 417), gomma di gellano (E 418), glicerolo (E 422), cera d’api (E 901), cera di carnauba (E 903) ed eritritolo (E 968) sono considerati ingredienti provenienti da agricoltura biologica nel calcolo di cui all’articolo 18 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agri- coltura biologica.
Allegato 3 Parte B, lettera 1. Sostanze e altri prodotti utilizzabili direttamente per la trasformazione degli ingredienti di origine agricola prodotti biologicamente La parte B lettera 1 dell’allegato 3 è abrogata a seguito delle modifiche sopraelencate.
Allegato 3a Sostanze utilizzabili per la produzione di lievito e prodotti a base di lievito Sono aggiunti all’elenco i cosiddetti «attivatori della fermentazione», costituiti da sostanze nutritive provenienti da estratto di lievito o da autolisato di lievito. A sostegno della produzione di lievito biolo- gico, nel suo rapporto del 31 gennaio 20254 l’EGTOP raccomanda di autorizzare l’utilizzo di sostanze nutritive provenienti esclusivamente da estratto di lievito o autolisato di lievito. La quantità consentita è
3 RS 817.022.31 4 EGTOP, Final report on food X (https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/c4cef8da-34a4-48f7-9f5d- 2c97f86f2a15_en?filename=egtop-report-food-x_en.pdf)
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limitata a un massimo del 5 per cento del rispettivo substrato, calcolato sulla base della sostanza secca.
Allegato 3b In questo allegato sono elencate e aggiornate le versioni vigenti del regolamento UE, che sono deter- minanti per il riferimento diretto al diritto dell’Unione europea di cui agli articoli 3c e 16a.
Allegato 7 Materie prime e additivi per alimenti per animali
Il cloruro di calcio è autorizzato solo se utilizzato come «alimento per animali destinato a particolari fini nutrizionali» per ridurre il rischio di febbre lattea e ipocalcemia subclinica nelle vacche da latte, anche sotto forma di bolo. Se disponibile, il cloruro di calcio è ottenuto dalla preparazione di salamoia natu- rale e può essere utilizzato solo in caso di necessità e per un periodo di tempo limitato.
Sulla base delle raccomandazioni dell’EGTOP sugli alimenti per animali sono ammesse le seguenti materie prime: proteine unicellulari derivanti da Trichoderma viride e Aspergillus oryzae nonché pro- dotti derivanti da Bacillus subtilis, ricchi di proteine. Inoltre, la papaina e l’etanolo sono autorizzati come sostanze ausiliarie per la trasformazione. Per questo motivo, viene aggiunta la nuova categoria «sostanze ausiliarie per la trasformazione».
Fino al 2012, lo stearato di calcio era autorizzato nell’agricoltura biologica dell’UE come additivo per alimenti per animali. Poiché è stato ufficialmente classificato come materia prima, è nuovamente auto- rizzato nell’UE per l’alimentazione degli animali biologica e viene quindi autorizzato anche in Svizzera.
Nel 2022, l’EGTOP ha valutato l’utilizzo del ferro destrano di origine naturale come conforme agli obiettivi e ai principi della produzione biologica. Allo stesso tempo, non ha raccomandato l’utilizzo del fumarato di ferro (II) a causa della sua minore efficacia rispetto al ferro destrano. Il ferro destrano e il fumarato di ferro (II) non sono intercambiabili, ma sono entrambi necessari per il trattamento della ca- renza di ferro a causa dei loro diversi stati di aggregazione (il ferro destrano è liquido, mentre il fuma- rato di ferro (II) è solido).
Il cloruro di ammonio (4d7) riduce il valore del pH nelle urine. In base alla raccomandazione dell’EGTOP, l’UE ha autorizzato l’utilizzo di questa sostanza per i gatti nel 2024. In Svizzera, il cloruro di ammonio non era stato ancora inserito nell’allegato 7 per i gatti poiché non era autorizzato nell’ordi- nanza sugli alimenti per animali. Visto che nel frattempo l’autorizzazione è stata concessa, il cloruro di ammonio è incluso anche nell’ordinanza sull’agricoltura biologica.
2.4 Ripercussioni
2.4.1 Confederazione
Nessuna ripercussione.
2.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
2.4.3 Economia
Le modifiche proposte mirano ad allineare le disposizioni a quelle dell’UE, il che è nell’interesse delle imprese svizzere. Riguardano in particolare le aziende che producono prodotti agricoli biologici, prati- cano l’apicoltura o trasformano derrate alimentari, lieviti e alimenti per animali biologici.
2.4.4 Ambiente
L’agricoltura biologica ha un impatto generalmente positivo sull’ambiente.
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2.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le disposizioni di cui si propone la modifica sono equivalenti a quelle dell’Unione europea. Il manteni- mento dell’equivalenza delle disposizioni legislative e amministrative elencate nell’Accordo agricolo all’allegato 9 appendice 1 è garantito dalle modifiche previste.
2.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
2.7 Basi legali
Articolo 12 capoverso 2, articolo 16a capoversi 1 e 2, articolo 15 capoverso 2, articolo 16j capo- verso 4, articolo 16k capoverso 1, articolo 16n e articolo 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 settem- bre 1997 sull’agricoltura biologica (RS 910.18).
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1 Ordinanza dell’UFAG concernente la determinazione di periodi e termini nonché la libera- zione di quantitativi parziali dei contingenti doganali per l’importazione di verdura e frutta fresche (Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF), RS 916.121.100
1.1 Situazione iniziale
Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10), l’UFAG libera parti del contingente doganale per l’importazione di frutta e verdura in funzione della domanda da sod- disfare, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto.
Ai sensi dell’articolo 19 OIEVFF, l’UFAG fissa in un’ordinanza le parti dei contingenti doganali, segna- tamente nell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF. Sempre secondo l’articolo 19 OIEVFF, le rispettive modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Il testo integrale delle modifiche può essere tuttavia consultato o ottenuto presso l’UFAG. Inol- tre, il contenuto dell’ordinanza e le relative modifiche da parte dell’UFAG devono essere pubblicati sul suo sito Internet. Nella tabella dell’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF sono riportati in particolare i quantitativi parziali dei contingenti doganali liberati e la loro decorrenza. Le libe- razioni di quantitativi parziali dei contingenti doganali avvengono generalmente il martedì e il giovedì prima delle ore 10.00 con decorrenza a partire dal giorno successivo. Nella pratica, l’allegato 2 dell’or- dinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF viene modificato una o due volte alla settimana, con tem- pistiche molto ravvicinate.
L’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF contiene una nota a piè di pagina che precisa le indicazioni relative alla pubblicazione secondo l’articolo 19 OIEVFF, ovvero che il contenuto dell’allegato 2 non è pubblicato nella RU, ma può essere ottenuto presso l’UFAG, Settore Importazioni ed esportazioni o consultato all’indirizzo: www.blw.admin.ch/it/importazione-di-frutta-e-verdura-fre- sche.
Nell’area pubblica del sito web www.ekontingente.admin.ch gli importatori e altre parti interessate pos- sono trovare informazioni sui quantitativi parziali dei contingenti doganali liberati (prodotto, quantita- tivo, decorrenza). È possibile ricevere informazioni sulle modifiche via e-mail sottoscrivendo un abbo- namento gratuito. Se un importatore detiene un quantitativo parziale dei contingenti doganali liberato, può visualizzarlo e gestirlo nell’area riservata dell’applicazione web all’indirizzo: www.ekontingente.ad- min.ch.
1.2 Sintesi delle principali modifiche
La nota a piè di pagina nell’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF è modificata. In base a tale modifica, ha validità giuridica la tabella con le liberazioni di quantitativi parziali dei con- tingenti doganali aggiornate pubblicata dall’UFAG su www.ekontingente.admin.ch. L’allegato 2, che di norma viene modificato una o due volte alla settimana, è pubblicato solo mediante rimando nella RU o nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).
1.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 4 lettera b
Nell’articolo 4 si rimanda all’articolo 11 capoverso 1 lettera b OIEVFF. Poiché l’articolo 11 OIEVFF non è suddiviso in capoversi, bensì nelle lettere a e b, il rimando al capoverso 1 viene stralciato. Questa modifica non ha alcuna conseguenza sul contenuto.
Allegato 2
La nota a piè di pagina relativa all’allegato 2 dell’ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF è mo- dificata come segue.
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Ordinanza sulla liberazione secondo l’OIEVFF
Il contenuto dell’allegato 2 è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Fa fede in ogni caso la versione elettronica pubblicata su www.ekontingente.admin.ch. L’indirizzo Internet www.blw.admin.ch/it/importazione-di-frutta-e-verdura-fresche finora indicato è sostituito con www.ekontingente.admin.ch, nel quale le tabelle vengono aggiornate automaticamente. Sul sito web dell’UFAG è attualmente presente solo un link che rimanda a www.ekontingente.admin.ch.
Secondo l’articolo 14 capoverso 4 dell’ordinanza del 7 ottobre 2015 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubb; RS 170.512.1), i testi pubblicati me- diante rimando possono eccezionalmente essere pubblicati in linea in un luogo diverso dalla piatta- forma di pubblicazione se per motivi tecnici non si prestano alla pubblicazione su tale piattaforma.
Con la riformulazione della nota a piè di pagina si precisa che la modifica in termini di contenuto dell’allegato 2, ovvero la tabella con i dati rilevanti concernenti le liberazioni di quantitativi parziali dei contingenti doganali, è pubblicata su www.ekontingente.admin.ch. Ciò corrisponde all’attuale prassi, ben nota agli importatori, che possono accedere all’area riservata direttamente dall’area pubblica del sito www.ekontingente.admin.ch per verificare e gestire le proprie quote di contingente. La pubblica- zione della tabella relativa alla liberazione di quantitativi parziali dei contingenti doganali su www.ekontingente.admin.ch è integrata in un processo di interfacce IT che spazia dalla registrazione dei quantitativi di produzione indigeni fino allo sdoganamento da parte degli importatori e alla contabi- lizzazione delle quote di contingente da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
1.4 Ripercussioni
1.4.1 Confederazione
Le modifiche proposte consentono di aggiornare le basi legali della Confederazione. Il sito web dell’UFAG, rinnovato nell’estate del 2025, rimanda ora all’area pubblica del sito www.ekontingente.ad- min.ch. Gli Uffici federali diversi dall’UFAG che necessitano della tabella con le liberazioni di quantita- tivi parziali dei contingenti doganali per il loro lavoro, in particolare l’UDSC, la consultano già ora su www.ekontingente.admin.ch. Con la presente modifica, la catena di pubblicazione è ora completa- mente digitalizzata.
1.4.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
1.4.3 Economia
Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sull’economia. Le persone interessate pos- sono già ora rimanere informate per e-mail sulle liberazioni di quantitativi parziali dei contingenti doga- nali sottoscrivendo un abbonamento gratuito. Nell’area riservata del sito www.ekontingente.admin.ch gli importatori possono verificare i quantitativi parziali dei contingenti doganali liberati per l’importa- zione assegnati loro. Poiché su www.ekontingente.admin.ch sono disponibili ulteriori dati e funzioni rilevanti per gli importatori e le organizzazioni del settore ortofrutticolo, si riduce il loro onere ammini- strativo.
1.4.4 Ambiente
Nessuna ripercussione.
1.5 Rapporto con il diritto internazionale
Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni assunti dalla Svizzera sul piano internazionale, in particolare nell’ambito dell’OMC e con l’Accordo tra la Svizzera e l’UE.
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1.6 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
1.7 Basi legali
Articolo 19 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l’importazione e l’esportazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10).
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