Cancelleria federale CaF
Berna, il 28 gennaio 2026
Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025
Rapporto esplicativo per l'indizione della procedura di consultazione
BK-D-C2003501/241
Compendio
In seguito alle raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale ha proceduto a una verifica approfondita delle commissioni extraparlamentari. Ne conseguono, in particolare, lo scioglimento di nove commissioni, la riorganizzazione integrale della Commissione federale di accreditamento, la riduzione del numero dei membri della Commissione delle professioni mediche, la fusione di nove commissioni (ridotte a tre), nonché una modifica della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Situazione iniziale
A seguito delle ripetute critiche sulla composizione, i costi e l’utilità delle commissioni extraparlamentari, nel 2021 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) ha deciso di eseguire un’ispezione e ha incaricato il Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione. Il CPA è giunto alla conclu- sione che le prestazioni fornite dalle commissioni poggiano su basi materiali solide e ampiamente riconosciute e sono fornite tempestivamente ai vari destinatari. La CdG-S rileva la necessità di intervenire in particolare per quel che concerne le decisioni istitu- tive e la verifica periodica della ragion d’essere di tali commissioni e ha formulato cin- que raccomandazioni all’attenzione del Consiglio federale.
Per attuare le raccomandazioni si è deciso di procedere a una verifica in due fasi in modo da chiarire, nella prima fase, quali commissioni sciogliere o fondere, e analizzare, nella seconda, la composizione delle commissioni le decisioni istitutive. Poiché una parte delle commissioni interessate sono disciplinate a livello di legge, il loro sciogli- mento o fusione renderebbe necessario procedere a modifiche legislative, ragion per cui la verifica è stata anticipata affinché le necessarie modifiche possano essere pre- sentate al Parlamento in vista della prossima legislatura.
Occorre inoltre intervenire sul piano della limitazione dell’attività di comunicazione e di lobby delle commissioni nei confronti del Parlamento e su quello del disciplinamento giuridico del loro scopo.
Contenuto del progetto
L’avamprogetto prevede lo scioglimento di nove commissioni extraparlamentari, la rior- ganizzazione integrale della Commissione federale di accreditamento, la riduzione del numero di membri della Commissione delle professioni mediche, la fusione di nove commissioni (che diventerebbero tre) nonché una modifica della legge sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione e della relativa ordinanza. Ciò comporta la modifica di 16 leggi federali e di 16 ordinanze del Consiglio federale.
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Indice
1 SITUAZIONE INIZIALE ...................................................................................................................7
1.1 NECESSITÀ DI AGIRE E OBIETTIVI.................................................................................................7 1.1.1 Verifica nell’ambito delle elezioni per il rinnovo integrale................................................7 1.1.2 Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ............................7 1.1.3 Attuazione delle raccomandazioni da parte del Consiglio federale ................................8 1.1.4 Ulteriori questioni ............................................................................................................9 1.2 RAPPORTO CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO, NONCHÉ CON LE STRATEGIE DEL CONSIGLIO FEDERALE .....................................................................................................9 1.3 MISURE GIÀ ADOTTATE ...............................................................................................................9 1.4 SOLUZIONI NON CONSIDERATE..................................................................................................10 1.4.1 Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC).......................10
2 PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO.........................................................................................10
2.1 MODIFICA DELLA LOGA E DELLA OLOGA.................................................................................11 2.1.1 Modifica dello scopo delle commissioni extraparlamentari (art. 57a LOGA) ................11 2.1.2 Comunicazione (art. 57gbis LOGA)................................................................................11 2.1.3 Elenco delle commissioni (Allegato 2 OLOGA) ............................................................12 2.2 COMMISSIONE DEL LAVORO TRIPARTITA DELLA CONFEDERAZIONE ..............................................12 2.2.1 La normativa proposta ..................................................................................................12 2.2.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................12 2.2.3 Attuazione .....................................................................................................................12 2.3 CONSIGLIO SVIZZERO DELLA SCIENZA (CSS).............................................................................13 2.3.1 La normativa proposta ..................................................................................................13 2.3.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................13 2.3.3 Attuazione .....................................................................................................................13 2.4 COMMISSIONE PER LA DIFFUSIONE DELLA FORMAZIONE SVIZZERA ALL’ESTERO ............................14 2.4.1 La normativa proposta ..................................................................................................14 2.4.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................14 2.4.3 Attuazione .....................................................................................................................15 2.5 COMMISSIONE DELLE PROFESSIONI MEDICHE (MEBEKO) ..........................................................15 2.5.1 La normativa proposta ..................................................................................................15 2.5.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................15 2.5.3 Attuazione .....................................................................................................................15 2.6 COMMISSIONE D’ESAME DELLE PROFESSIONI MEDICHE UNIVERSITARIE ........................................15 2.6.1 La normativa proposta ..................................................................................................15 2.6.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................16 2.6.3 Attuazione .....................................................................................................................16 2.7 COMMISSIONE FEDERALE PER LA PROTEZIONE NBC (COMNBC) ................................................17 2.7.1 La normativa proposta ..................................................................................................17 2.7.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................17 2.8 COMMISSIONE FEDERALE DELLA PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA, I SUPERSTITI E L’INVALIDITÀ.......17 2.8.1 La normativa proposta ..................................................................................................17 2.8.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................18 2.8.3 Attuazione .....................................................................................................................18 2.9 COMMISSIONE FEDERALE DELL’ABITAZIONE (CFAB) ..................................................................18 2.9.1 La normativa proposta ..................................................................................................18 3/48
2.9.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................19 2.9.3 Attuazione .....................................................................................................................19 2.10 COMMISSIONE FEDERALE DEL CONSUMO (CFC) ........................................................................19 2.10.1 La normativa proposta ..................................................................................................19 2.10.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................19 2.10.3 Attuazione .....................................................................................................................19 2.11 COMMISSIONE FEDERALE PER LA TELEMATICA IN AMBITO DI SALVATAGGIO E SICUREZZA ...............20 2.11.1 La normativa proposta ..................................................................................................20 2.11.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................20 2.12 CONSIGLIO PER L’ASSETTO DEL TERRITORIO (COTER)..............................................................20 2.12.1 La normativa proposta ..................................................................................................20 2.12.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................20 2.12.3 Attuazione .....................................................................................................................21 2.13 COMMISSIONE PERITALE PER LA TASSA D’INCENTIVAZIONE SUI COV ...........................................21 2.13.1 La normativa proposta ..................................................................................................21 2.13.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................21 2.13.3 Attuazione .....................................................................................................................21 2.14 COMMISSIONE FEDERALE DI ACCREDITAMENTO (AKKO) ............................................................22 2.14.1 La normativa proposta ..................................................................................................22 2.14.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................22 2.14.3 Attuazione .....................................................................................................................22 2.15 COMMISSIONE FEDERALE PER LA PREPARAZIONE ALLE PANDEMIE (CFP).....................................23 2.15.1 La normativa proposta ..................................................................................................23 2.15.2 Compatibilità tra compiti e finanze ................................................................................23 2.15.3 Attuazione .....................................................................................................................24
3 COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI ...........................................................................................24
3.1 COMMENTI SULLE LEGGI...........................................................................................................24 3.1.1 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione federale (LOGA).............................................................................................................................24 3.1.2 Codice delle obbligazioni (CO) .....................................................................................26 3.1.3 Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL)......................................................26 3.1.4 Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).............................................................................................27 3.1.5 Legge federale del 21 marzo 2014 sulle scuole svizzere all’estero (LSSE) .................27 3.1.6 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) ......................................................................................................................................27 3.1.7 Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed) ....................................27 3.1.8 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP)...............................................28 3.1.9 Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL) .....................................................................28 3.1.10 Legge dell’8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati (LDist) ............................................28 3.1.11 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ............................................................................................................................28 3.1.12 Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)..................29 3.1.13 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)...........................................................................................................29 3.1.14 Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) ...............30 4/48
3.1.15 Legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell’alloggio (LPrA)..................................30 3.1.16 Legge federale del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori (LIC).................31 3.2 COMMENTI SULLE ORDINANZE ..................................................................................................31
3.2.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione (OLOGA)......................................................................................................31 3.2.2 Ordinanza del 29 novembre 2013 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (O- LPRI) ......................................................................................................................................31 3.2.3 Ordinanza dell’11 novembre 2020 sulla protezione della popolazione (OPPop)..........32 3.2.4 Ordinanza del 7 settembre 2016 sul coordinamento e la cooperazione relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT) ....................................................32 3.2.5 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST) ..........................32 3.2.6 Ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed).............................32 3.2.7 Ordinanza del 26 novembre 2008 sugli esami LPMed .................................................32 3.2.8 Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) .................................................................................................................34 3.2.9 Ordinanza del 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (ORaP) ........................................34 3.2.10 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)..................34 3.2.11 Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)...................34 3.2.12 Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)...................35 3.2.13 Ordinanza 5 del 28 settembre 2007 concernente la legge sul lavoro (OLL 5)..............35 3.2.14 Ordinanza del 21 maggio 2003 sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) ................35 3.2.15 Ordinanza del 26 novembre 2003 sulla promozione dell’alloggio (OPrA) ....................35 3.2.16 Ordinanza del 17 giugno 1996 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD)......36
4 RIPERCUSSIONI...........................................................................................................................36
4.1 RIPERCUSSIONI PER LA CONFEDERAZIONE ................................................................................36 4.1.1 Modifica della LOGA .....................................................................................................38 4.1.2 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione...............................................38 4.1.3 Consiglio svizzero della scienza (CSS) ........................................................................38 4.1.4 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero.............................39 4.1.5 Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)....................................................39 4.1.6 Commissione d’esame delle professioni mediche universitarie....................................39 4.1.7 Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) ...........................................39 4.1.8 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità .......39 4.1.9 Commissione federale dell’abitazione (CFAB) .............................................................39 4.1.10 Commissione federale del consumo (CFC) ..................................................................39 4.1.11 Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza .............40 4.1.12 Consiglio per l’assetto del territorio (COTER) ...............................................................40 4.1.13 Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV.......................................40 4.1.14 Commissione federale di accreditamento (AKKO) .......................................................40 4.1.15 Commissione federale per la preparazione alle pandemie...........................................40 4.2 RIPERCUSSIONI PER I CANTONI E I COMUNI, PER LE CITTÀ, GLI AGGLOMERATI E LE REGIONI DI MONTAGNA ...........................................................................................................................................41 4.2.1 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione...............................................41 4.2.2 Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)....................................................41 4.2.3 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità .......41 4.2.4 Commissione federale dell’abitazione (CFAB) .............................................................41 4.2.5 Consiglio per l’assetto del territorio (COTER) ...............................................................41 5/48
4.2.6 Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV.......................................42 4.2.7 Commissione federale di accreditamento (AKKO) .......................................................42 4.2.8 Commissione federale per la preparazione alle pandemie...........................................42 4.3 RIPERCUSSIONI SULL’ECONOMIA...............................................................................................42 4.3.1 Consiglio svizzero della scienza (CSS) ........................................................................42 4.3.2 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità .......42 4.3.3 Commissione federale dell’abitazione (CFAB) .............................................................43 4.3.4 Commissione federale del consumo (CFC) ..................................................................43 4.3.5 Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV.......................................43 4.4 RIPERCUSSIONI SULLA SOCIETÀ ................................................................................................43 4.4.1 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero.............................43 4.4.2 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità .......43 4.4.3 Commissione federale del consumo (CFC) ..................................................................43 4.4.4 Commissione federale per la preparazione alle pandemie...........................................43
5 ASPETTI GIURIDICI......................................................................................................................44
5.1 COSTITUZIONALITÀ ..................................................................................................................44 5.2 COMPATIBILITÀ CON GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI DELLA SVIZZERA ............................................44 5.3 FORMA DELL’ATTO ...................................................................................................................44 5.4 SUBORDINAZIONE AL FRENO ALLE SPESE ..................................................................................44 5.5 RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DEL PRINCIPIO DELL’EQUIVALENZA FISCALE .............44 5.6 DELEGA DI COMPETENZE LEGISLATIVE ......................................................................................44 5.7 PROTEZIONE DEI DATI ..............................................................................................................44
ABBREVIAZIONI ...................................................................................................................................45
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Verifica nell’ambito delle elezioni per il rinnovo integrale
I membri delle commissioni extraparlamentari istituite dal Consiglio federale sono eletti per una durata di quattro anni (art. 57c della legge del 21 marzo 19971 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA, nonché art. 8e dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; OLOGA). La durata del mandato coincide con la legislatura del Consiglio nazionale (art. 8g OLOGA), al cui scadere si procede a un rinnovo integrale delle commissioni. Il 22 novembre 2023 il Consiglio federale ha riconfermato tutte le commissioni extraparlamentari per il pe- riodo amministrativo 2024–2027.
Sulla base dell’articolo 57d LOGA la ragion d’essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occa- sione del loro rinnovo integrale. Questa verifica riguarda sia le commissioni che pre- stano costantemente consulenza al Consiglio federale (di seguito: commissioni consul- tive) e sia quelle che dispongono di un potere decisionale (di seguito: commissioni de- cisionali). La Cancelleria federale è responsabile del coordinamento di questa verifica da parte dei dipartimenti e del rinnovo integrale (art. 8h cpv. 2 OLOGA).
1.1.2 Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
Negli ultimi anni le commissioni consultive extraparlamentari sono state regolarmente oggetto di critiche, nell’ambito di interventi parlamentari e nei media, in particolare ri- guardo alla loro composizione, alle loro prestazioni, nonché ai loro costi e benefici3.
Secondo la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S), la verifica approfondita effettuata in occasione del rinnovo integrale del 2018 ha portato solo a limitati adeguamenti strutturali. Sulla scia di questa constatazione, la CdG-S ha deciso il 26 gennaio 2021 di incaricare il Controllo parlamentare dell’amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione delle commissioni consultive extraparlamentari.
La valutazione del CPA e la successiva analisi della CdG-S hanno evidenziato che le commissioni consultive extraparlamentari sono in generale istituite in modo opportuno e conforme al quadro legale4. Le prestazioni di tali commissioni poggiano su basi ma-
3 Rapporto del 20 giugno 2022 del Controllo parlamentare dell’amministrazione all’attenzione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, n. 1.1, pag. 8. 4 Rapporto del 15 novembre 2022 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati; FF 2022 3006, n. 3, pag. 19
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teriali solide e ampiamente riconosciute e sono fornite ai vari destinatari secondo mo- dalità adeguate e tempestivamente5. Tuttavia, è stata rilevata la necessità di intervenire su più fronti, per cui nel suo rapporto del 15 novembre 2022 la CdG-S ha formulato cinque raccomandazioni all’attenzione del Consiglio federale, dando particolare impor- tanza a due aspetti: - la verifica dell’integrità e della conformità alle disposizioni di legge delle deci- sioni istitutive delle commissioni e la garanzia dell’accesso di tali decisioni al pubblico (Raccomandazione 2); - la verifica della ragion d’essere delle commissioni che non si riuniscono mai o si riuniscono solo raramente oppure che non forniscono prestazioni significative all’Amministrazione federale; la verifica della possibilità di affidare maggior- mente le loro prestazioni all’Amministrazione federale centrale, se queste com- missioni possano essere fuse con altre commissioni (Raccomandazione 5).
Nel suo rapporto, la CdG-S ipotizzava, sulla base delle considerazioni del CPA, che determinate commissioni avrebbero potuto probabilmente essere sciolte ma sottoli- neava che sono poche le prestazioni che potrebbero essere fornite in modo più oppor- tuno ed efficiente da terzi6.
Nel suo parere del 29 marzo 20237 il Consiglio federale si è espresso sulle raccoman- dazioni della CdG-S e ha dichiarato che valuterà in dettaglio tutte le commissioni ex- traparlamentari in occasione della verifica prevista per il 2026 e presenterà un rapporto all’attenzione del Parlamento.
1.1.3 Attuazione delle raccomandazioni da parte del Consiglio federale
Allo scopo di attuare le raccomandazioni, il Consiglio federale ha incaricato i diparti- menti di effettuare una verifica approfondita delle commissioni extraparlamentari nel quadro del loro rinnovo integrale per il periodo amministrativo 2028–2031.
Poiché una parte delle commissioni interessate è formalmente sancita in leggi, il loro scioglimento o fusione necessita di una modifica di atto normativo. Il 16 dicembre 2024, nel quadro delle deliberazioni della Conferenza dei segretari generali (CSG), i diparti- menti hanno quindi chiesto alla Cancelleria federale di anticipare la verifica di queste commissioni in modo da poter presentare al Parlamento le necessarie modifiche di legge per la nuova legislatura e di incaricarsi dei lavori per un messaggio coordinato.
Il 31 marzo 2025, su proposta della Cancelleria federale, la CSG ha deciso di effettuare la verifica in due fasi. - Fase 1 (2025): chiarire quali commissioni sciogliere o fondere. - Fase 2 (2026): verificare la composizione e le decisioni istitutive delle commis- sioni da preservare in vista del rinnovo integrale nel 2027 per il periodo ammini- strativo 2028–2031.
5 FF 2022 3007 n. 4.1, pag. 27; FF 2022 3006, n. 2.5.1, pag. 14 seg.
6 FF 2022 3006, n. 2.7.1, pag. 18
7 FF 2023 835
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Nel quadro della prima fase della verifica i dipartimenti hanno proposto lo scioglimento di 17 commissioni e la fusione di nove commissioni in modo da ridurne il numero a tre. Come deciso dal Consiglio federale il 5 novembre 2025, lo scioglimento di 10 commis- sioni e la fusione di altre nove sono oggetto della presente consultazione.
1.1.4 Ulteriori questioni
In occasione delle discussioni sulla mozione 25.3018 (mozione poi respinta) nella Com- missione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e nel Consiglio degli Stati, l’influenza diretta delle commissioni extraparlamentari e dei loro membri sulle delibera- zioni parlamentari (attività di lobby) è stata considerata problematica.
L’articolo 57a LOGA definisce inoltre lo scopo delle commissioni extraparlamentari. Nel suo rapporto il CPA ha giustamente sottolineato che determinate commissioni forni- scono prevalentemente o quasi esclusivamente prestazioni che non sono destinate né al Consiglio federale e nemmeno all’Amministrazione federale. È prevista quindi una precisazione dell’articolo 57a LOGA per considerare meglio l’attuale prassi.
1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 20208 sul programma di legisla- tura 2019–2023 e nel decreto federale del 21 settembre 20209 sul programma di legi- slatura 2019–2023.
1.3 Misure già adottate
Il 5 novembre 2025, il Consiglio federale ha deciso di sciogliere tre commissioni10 in concomitanza con la nuova legislatura, dunque con effetto dal 1° gennaio 2028. Ha chiesto ai dipartimenti di preparare le modifiche di ordinanza necessarie in vista dello scioglimento di altre quattro commissioni11 entro la fine 2027. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) è stato incaricato di esaminare entro la fine del 2026 quale sia la forma organizzativa più appropriata per la Commissione peritale federale prepo- sta alla valutazione dell'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita. Il Collegio ha inoltre affidato al Dipartimento federale dell’interno (DFI) il mandato di esaminare entro la fine del 2026 la possibilità di fondere due commissioni12. I dipartimenti sono stati
8 FF 2020 1565 9 FF 2020 7365 10 La Commissione di sorveglianza della Collezione Oskar Reinhart Am Römerholz a Winterthur continuerà ad esistere ma con una forma giuridica più appropriata. La Commissione federale per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofi e la Commissione federale per le questioni spaziali saranno sciolte e i loro compiti ripresi dall’Amministrazione federale. 11 La Commissione federale della fondazione Gottfried Keller continuerà ad esistere ma con una forma giuridica più appropriata. I compiti della Commissione federale di geologia, del Comitato nazionale svizzero per la FAO e della Commissione per la ricerca nel settore stradale saranno ripresi dall’Amministrazione federale.
12 La Commissione federale d’arte e la Commissione federale del design.
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incaricati di preparare la riduzione del numero dei membri di tre commissioni13. Ad ec- cezione della riduzione riguardante la Commissione delle professioni mediche14, que- ste decisioni non sono oggetto della presente procedura di consultazione.
1.4 Soluzioni non considerate
1.4.1 Commissione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC)
Dopo aver esaminato la possibilità di una nuova forma organizzativa per la Commis- sione degli appalti pubblici Confederazione-Cantoni (CAPCC) il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l’attuale forma di commissione extraparlamentare è ancora adeguata. Visti la sua natura e i suoi compiti, così come definiti all’articolo 59 della legge federale del 21 giugno 201915 sugli appalti pubblici (LAPub), la CAPCC può es- sere composta solo da rappresentanti dell’ente pubblico che, in virtù delle rispettive funzioni nelle amministrazioni federale e cantonali, hanno competenze specifiche in materia di appalti pubblici. La presidenza da parte di un rappresentante dell’Ammini- strazione federale è giustificata dal fatto che la negoziazione e la gestione degli accordi internazionali nel settore degli appalti pubblici rientrano nelle competenze della Confe- derazione. Un rappresentante di alto rango dell’Amministrazione federale a livello di ufficio responsabile (SECO) è il più adatto a rappresentare la posizione della Svizzera negli organismi internazionali e a garantire l’attuazione coerente degli obblighi del Paese nel diritto nazionale. L’esame della CAPCC ha inoltre confermato che i requisiti per il suo mantenimento come commissione extraparlamentare continuano a essere soddisfatti e che la CAPCC non causa costi aggiuntivi.
2 Punti essenziali del progetto
L’avamprogetto prevede lo scioglimento di nove commissioni extraparlamentari16, la riorganizzazione integrale della Commissione federale di accreditamento17, la ridu- zione del numero dei membri della Commissione delle professioni mediche18, la fusione di nove commissioni, che verrebbero ridotte a tre19, nonché una modifica della LOGA e della sua ordinanza20. Ogni proposta è presentata di seguito.
13 La Commissione svizzera per l'UNESCO e la Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze e alla prevenzione delle malattie non trasmissibili saranno ridotte a cinque membri ciascuna. I progetti dovranno essere presentati al Consiglio federale entro la fine del 2026. La riduzione del numero dei membri della Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) è illustrata in questo progetto (v. n. 2.5)
14 V. n. 2.5
15 RS 172.056.1
16 V. n. 2.3, 2.4, 2.7 e 2.9 – 2.15.
17 V. n. 2.14.
18 V. n. 2.5.
19 V. n. 2.2, 2.6 e 2.8.
20 V. n. 2.1.
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2.1 Modifica della LOGA e della OLOGA
2.1.1 Modifica dello scopo delle commissioni extraparlamentari
(art. 57a LOGA) L’articolo 57a LOGA definisce lo scopo delle commissioni extraparlamentari: prestare costantemente consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale nell’adempimento dei loro compiti. Nel commento di cui al pertinente messaggio si pre- cisa che per «consigliare in permanenza» s’intende l’attività di un ampio ventaglio di organi che svolgono compiti pubblici per conto del Governo e dell’Amministrazione21. Nel suo rapporto del 20 giugno 2022 all’attenzione della CdG-S, il CPA ha giustamente sottolineato che determinate commissioni forniscono prevalentemente o quasi esclusi- vamente prestazioni che non sono destinate né al Consiglio federale e nemmeno all’Amministrazione federale22. È il caso, ad esempio, delle commissioni incaricate di organizzare gli esami per determinate professioni. Gli organi interessati non corrispon- dono a nessuna altra categoria esistente all’interno della Confederazione e, inoltre, soddisfano le condizioni previste dall’articolo 57b LOGA per l’istituzione di una com- missione extraparlamentare. La modifica prevede di precisare l’articolo 57a LOGA per adeguarlo alla prassi. Questa modifica non dovrebbe comportare che altri organi pos- sano rientrare nella categoria delle commissioni extraparlamentari. La modifica mira semplicemente a considerare in modo più trasparente la grande varietà di commissioni extraparlamentari. Gli adeguamenti non avranno pertanto ripercussioni sul numero di commissioni extraparlamentari.
2.1.2 Comunicazione (art. 57gbis LOGA)
Nel quadro dei dibattiti nel Consiglio degli Stati in merito alla mozione della Commis- sione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale 25.3018 Ridurre il numero delle commissioni extraparlamentari, è stato valutato problematico il numero di lettere indi- rizzate ai parlamentari dalle commissioni extraparlamentari. Per risolvere il problema, si propone di aggiungere un articolo nella LOGA al fine di vietare ai membri e alle se- greterie delle commissioni di contattare direttamente il Parlamento e i suoi membri. Lo scopo di una commissione extraparlamentare è in particolare consigliare il Consiglio federale e l’Amministrazione federale e non il Parlamento. Inoltre, in linea di principio non rientra nei compiti di una commissione extraparlamentare svolgere attività di lobby. In futuro, quindi, le commissioni extraparlamentari dovranno passare tramite il diparti- mento a cui sono attribuite per trasmettere un messaggio al Parlamento. Numerose commissioni extraparlamentari sono sancite in leggi, in particolare le commissioni de- cisionali (art. 57a cpv. 2 LOGA). Il legislatore potrà comunque prevedere delle ecce- zioni nelle leggi speciali relative a tali commissioni, qualora lo ritenga opportuno.
21 FF 2007 6027, in particolare 6037
22 FF 2022 3007 n. 3.3. in fine
11/48
2.1.3 Elenco delle commissioni (Allegato 2 OLOGA)
Le commissioni extraparlamentari sono elencate nell’allegato 2 dell’OLOGA. Celle-ci doit donc être adaptée en prévision des dissolutions présentées. L’elenco in questione deve dunque essere adeguato alla luce degli scioglimenti illustrati.
2.2 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione
2.2.1 La normativa proposta
La Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circola- zione delle persone (18 membri) è unificata alla Commissione federale del lavoro (19 membri) per formare la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione. La nuova commissione conta 15 membri, di cui cinque rappresentano le associazioni dei lavoratori, cinque le associazioni dei datori di lavoro, due la Confederazione e tre i Can- toni. La rappresentanza federale è composta da un membro della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e un membro della Direzione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). Quest’ultimo, di norma il capo della Direzione del lavoro, presiede la Commissione. Dalla fusione risulta una commissione più agile, che si concentra sull’attuazione e sugli organi esecutivi (Cantoni e parti sociali). Questa misura consente inoltre di ottimizzare l’impiego delle risorse, permettendo di risparmiare una parte delle indennità giornaliere per le sedute e una parte dell’onere amministrativo per tutte le parti coinvolte.
2.2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
La riduzione delle indennità giornaliere risultante dalla riduzione del numero di membri (da 37 a 15) e del possibile numero di sedute comporterà un risparmio annuo di circa
18 000 franchi (indennità giornaliere, spese, segreteria).
La Commissione risultante dalla fusione continuerà a garantire i compiti elencati all’ar- ticolo 360b del Codice delle obbligazioni (CO)23 e all’articolo 34 della legge del 13 marzo 196424 sul lavoro (LL).
2.2.3 Attuazione
La Commissione emana un regolamento che definisce i dettagli della sua organizza- zione e che è approvato dal DEFR.
23 RS 220 24 RS 822.11
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2.3 Consiglio svizzero della scienza (CSS)
2.3.1 La normativa proposta
Il CSS deve essere sciolto in quanto i requisiti e le sfide nel campo della ricerca e dell’innovazione (settore ERI) hanno subito notevoli cambiamenti. In questo contesto, anche le esigenze in materia di valutazioni sistemiche, trasmissione di informazioni e consulenza politica hanno sono fondamentalmente mutate. Oggi il DEFR esamina re- golarmente la politica di ricerca e innovazione ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 Legge federale del 14 dicembre 201225 sulla promozione della ricerca e dell’innova- zione (LPRI), mediante valutazioni esterne, perizie e confronti internazionali. Inoltre, i principali attori del settore ERI (Consiglio dei PF, swissuniversities, FNS, Innosuisse, accademie) sono incaricati di elaborare pianificazioni strategiche, tenendo esplicita- mente conto delle sfide nazionali e internazionali. Queste conclusioni sono integrate nell’elaborazione dei messaggi ERI, che sono oggetto di procedure di consultazione.
Dalla creazione del CSS, nel 1965, le strutture di valutazione, informazione e consu- lenza sono profondamente cambiate. Il pubblico esige trasparenza e partecipazione, che sono garantite dalle procedure di consultazione dei messaggi ERI. Le sfide nazio- nali e internazionali richiedono competenze rapide e specializzate piuttosto che rapporti molto dettagliati.
In futuro, le prospettive esterne critiche dovranno essere rafforzate in modo mirato. Gli attuali processi di valutazione rimarranno in linea di principio in vigore, ma dovranno essere rielaborati e sviluppati per il messaggio ERI 2029–2032. Gli obiettivi generali sono l’indipendenza, la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali per tutti gli attori e i responsabili politici.
2.3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il CSS è l'organo consultivo del Consiglio federale per le questioni relative alla politica nel campo della scienza, delle scuole universitarie, della ricerca e dell'innovazione. Ela- bora un programma di lavoro per ogni legislatura.
È necessario rafforzare lo sguardo critico di istanze indipendenti, sia a livello nazionale che internazionale, sul sistema svizzero di educazione, ricerca e innovazione (ERI), così come gli scambi costruttivi tra gli attori coinvolti. Inoltre, i processi di valutazione a cui il CSS partecipa attualmente saranno in linea di principio mantenuti. Lo scioglimento del CSS consentirà di risparmiare 172 000 franchi all’anno (indennità giornaliere, spese).
2.3.3 Attuazione
Alcuni processi di valutazione saranno riorganizzati in vista del messaggio ERI 2029– 2032. Le procedure dovranno diventare più efficienti e i processi di selezione si svol- geranno in totale indipendenza. Verrà rafforzato lo sguardo critico esterno sul sistema svizzero di ricerca e innovazione. Infine, la trasparenza aumenterà grazie a scambi
25 RS 420.1
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regolari all’interno degli organi esistenti del sistema ERI e alla procedura di consulta- zione dei messaggi ERI.
Come indicato al capitolo 3.1.6, le valutazioni dovranno essere effettuate periodica- mente da commissioni di esperti o da istituzioni di valutazione il più possibile indipen- denti dal sistema svizzero ERI, che applichino standard internazionali e collaborino con esperti internazionali. La procedura di selezione per la concessione degli aiuti ai sensi dell'articolo 15 LPRI sarà resa più coerente. Si prevede di introdurre nuove procedure di selezione già nel quadro del messaggio ERI 2029–2032.
Nell’ambito dell’organizzazione formale della gestione delle crisi, l’8 dicembre 2023 è stato firmato da diversi partner del settore ERI l’accordo di collaborazione relativo all’or- ganizzazione della consultazione scientifica dell’Amministrazione federale in caso di crisi. Tuttavia, i loro rispettivi ruoli in questa organizzazione di crisi sono molto diversi. Mentre la Conferenza dei rettori swissuniversities sarà il punto di contatto per l’Ammi- nistrazione federale in caso di crisi e dovrà proporre gli scienziati altamente specializ- zati più appropriati, il Consiglio svizzero della scienza (CSS), in quanto organo pura- mente consultivo senza capacità operative, non ha alcun ruolo specifico. Di conse- guenza, l’abolizione del CSS non ha alcuna incidenza sull’organizzazione di crisi della Confederazione.
2.4 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero
2.4.1 La normativa proposta
La Confederazione sostiene in tutto il mondo 17 scuole svizzere ubicate a Bangkok, Barcellona, Bogotá, Catania, Lima, Madrid, Milano, Città del Messico (con filiali a Cuer- navaca e Querétaro), Bergamo, Roma, Santiago del Cile, San Paolo (con filiale a Cu- ritiba), Singapore e Pechino, conformemente alla legge del 21 marzo 201426 sulle scuole svizzere all’estero (LSSE). La Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero presta consulenza al Dipartimento federale dell’interno per l’esecu- zione della legge ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 LSSE.
L’Amministrazione federale intrattiene contatti regolari con le scuole svizzere, con edu- cationsuisse (la loro associazione mantello) e con l’associazione dei Cantoni patroni delle scuole svizzere. Questi organi soddisfano sufficientemente le esigenze di scam- bio e consulenza dell’Amministrazione. Pertanto, si può rinunciare alla Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero.
2.4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Negli ultimi anni la Commissione si è riunita in media una o due volte l’anno. Ne con- segue che i suoi costi sono stati contenuti. Il suo scioglimento comporterà un risparmio di circa 2 500 franchi l’anno.
26 RS 418.0
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2.4.3 Attuazione
Oltre allo stralcio dell’articolo 21 LSSE, che ne dispone l’istituzione, lo scioglimento della Commissione comporterà anche l’abrogazione dell’articolo 23 dell’ordinanza del 28 novembre 201427 sulle scuole svizzere all’estero (OSSE), che ne disciplina la com- posizione e i compiti.
2.5 Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)
2.5.1 La normativa proposta
Secondo l’articolo 49 della legge del 23 giugno28 sulle professioni mediche (LPMed), la Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) è istituita dal Consiglio federale e, in qualità di commissione extraparlamentare, assume funzioni consultive e decisionali nell’ambito delle professioni mediche universitarie. Al centro della sua attività vi è il riconoscimento di diplomi e titoli di perfezionamento esteri. Il numero di membri della MEBEKO sarà ridotto. Ciò si otterrà, tra l’altro, rinunciando alla rappresentanza della Confederazione nonché a uno dei tre rappresentanti della medicina umana e a una rappresentanza dei Cantoni (CDPE). In questo modo resterà comunque garantita la rappresentanza delle cinque professioni mediche universitarie, dei Cantoni, delle scuole universitarie e delle federazioni professionali in entrambe le sezioni della ME- BEKO. Inoltre, continuerà a essere garantito almeno un rappresentante dei giovani me- dici o degli studenti.
2.5.2 Compatibilità tra compiti e finanze
La riduzione del numero di membri della MEBEKO comporta una corrispondente ridu- zione dei costi per un massimo di 15 000 franchi annui, risparmiati in particolare sui gettoni di presenza e sui rimborsi spese. In questo modo la commissione risulta non soltanto snellita nella sua struttura, ma anche configurata in modo più economico senza che ne venga pregiudicata la qualità del lavoro o l’adeguata rappresentanza degli inte- ressi rilevanti.
2.5.3 Attuazione
Per l’attuazione occorre modificare leggermente l’articolo 49 capoverso 2 LPMed.
2.6 Commissione d’esame delle professioni mediche universitarie
2.6.1 La normativa proposta
Attualmente esistono commissioni d’esame (commissioni decisionali) separate e indi- pendenti tra loro per ciascuna specializzazione delle professioni mediche universitarie
27 RS 418.01 28 RS 811.11
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(medicina umana, odontoiatria, chiropratica, farmacia et medicina veterinaria). Le com- missioni sono competenti per la preparazione, lo svolgimento e la valutazione degli esami federali per le professioni mediche universitarie. Con l’adeguamento previsto, queste commissioni saranno riunite in un’unica commissione d’esame comune. Per ciascuna professione medica universitaria sarà istituita una sottocommissione, al fine di garantire la competenza specialistica necessaria per il rispettivo esame.
La fusione persegue due scopi principali: da un lato occorre garantire che per ogni professione medica continuino a essere incluse sistematicamente le conoscenze spe- cialistiche fondamentali e l’esperienza delle istituzioni di formazione. Dall’altro lato, gra- zie all’organizzazione uniforme si intende utilizzare meglio le sinergie nelle questioni tecniche e organizzative. Ciò consentirà di adempiere ai compiti in maniera più effi- ciente e coerente, senza pregiudicare il necessario ricorso alla competenza specifica delle singole professioni mediche.
Un elemento centrale per la fusione delle cinque commissioni d’esame esistenti è la necessità di superare il numero massimo di membri ammesso, fissato in linea di prin- cipio a 15. Secondo l’articolo 8d capoverso 2 lettera a OLOGA, questo numero può essere superato in particolare se sono riunite diverse commissioni. Si tratta per l’ap- punto del presente caso, dove le cinque commissioni d’esame esistenti sono riunite in una. Inoltre, si applica anche la disposizione di cui alla lettera b, dato che è necessario un numero ben superiore di membri per rappresentare tutte le professioni mediche e tutte le istituzioni di formazione.
2.6.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Con la fusione delle commissioni d’esame finora separate si intende ottenere in parti- colare un’organizzazione più efficiente. Grazie alla concentrazione delle risorse e all’uso in comune di strutture amministrative e tecniche è possibile utilizzare sinergie che consentono di adempiere ai compiti in maniera più efficiente. Inoltre, un’eventuale riduzione del numero di membri per ciascuna sottocommissione può tradursi in una riduzione diretta dei costi fino a 2 000 franchi.
2.6.3 Attuazione
L’attuazione presuppone la modifica dell’articolo 13a LPMed, che prevede espressa- mente più commissioni d’esame. Inoltre, occorre rielaborare di conseguenza l’ordi- nanza del 26 novembre 200829 sugli esami LPMed, nonché l’ordinanza del 27 giugno
200730 sulle professioni mediche.
29 RS 811.113.3 30 RS 811.112.0
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2.7 Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)
2.7.1 La normativa proposta
La Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) è una commissione am- ministrativa permanente extraparlamentare che funge da organo tecnico consultivo per il Consiglio federale, le autorità e le organizzazioni nel campo della protezione della popolazione svizzera e delle sue basi esistenziali dai rischi e pericoli nucleari (N), bio- logici (B) e chimici (C). La strategia «Protezione NBC Svizzera» della ComNBC mira a garantire che la Svizzera sia preparata al meglio, a medio e lungo termine, a un possi- bile evento N, B o C. Dal punto di vista amministrativo, la ComNBC è annessa all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Attualmente composta da 15 membri, la ComNBC rappresenta una risorsa interes- sante da cui l’Amministrazione federale attinge conoscenze supplementari in materia NBC. Gli scienziati e i medici che ne fanno parte apportano competenze preziose, in un periodo in cui gli investimenti e gli sviluppi internazionali nel campo delle armi e degli strumenti di minaccia NBC sono in crescita. Tuttavia, il Laboratorio di Spiez e la divi- sione Centrale d’allarme e gestione degli eventi dell’UFPP collaborano con scienziati di fama, mantengono reti mirate e impiegano ricercatori e ricercatrici. È quindi ipotizza- bile sciogliere la ComNBC e affidarsi maggiormente a questi tre pilastri, pur consapevoli che la perdita di conoscenze non potrà essere completamente compensata.
2.7.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il budget annuale della ComNBC ammonta a 78 600 franchi. La ComNBC fornisce ser- vizi di consulenza che, in caso di scioglimento, dovrebbero essere acquisiti esterna- mente in base alle esigenze. Alcuni compiti, come quelli legati alla Strategia NBC Sviz- zera, dovrebbero essere assunti dall’UFPP.
Per quanto riguarda le ripercussioni sulla Confederazione, si veda il numero 4.1.7.
2.8 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’in-
validità
2.8.1 La normativa proposta
La Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità di cui all’articolo 73 della legge federale del 20 dicembre 194631 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), di seguito «Commissione AVS/AI», verrà fusa con la Commissione federale della previdenza professionale di cui all’articolo 85 della legge federale del 25 giugno 198232 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità (LPP), di seguito «Commissione LPP», nella «Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità». La nuova denominazione corrisponde fondamentalmente al tenore della base costituzionale dell’articolo 111 31 RS 831.10 32 RS 831.40
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della Costituzione federale. Sia la Commissione AVS/AI che la Commissione LPP trat- tano questioni legate alla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nell’am- bito del sistema dei tre pilastri. Riunirle permetterà di sfruttare le sinergie e di avere una migliore visione d’insieme sul sistema previdenziale. Già oggi diversi rappresentanti di associazioni economiche sono membri di entrambe le commissioni. I compiti legali di queste ultime rimarranno invariati. La sottocommissione per l’ordinamento delle inden- nità di perdita di guadagno verrà soppressa, poiché questa assicurazione non fa parte della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
2.8.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Attualmente la Commissione AVS/AI comprende 17 membri e la Commissione LPP 16. Entrambe le commissioni si riuniscono due o tre volte all’anno. La diaria per i membri delle due commissioni ammonta a 300 franchi (allegato 2 n. 1.3 OLOGA). La diaria dei presidenti è maggiorata del 25 per cento (art. 8o cpv. 3 OLOGA). Inoltre, è previsto un rimborso delle spese. La nuova Commissione comprenderà presumibilmente 17 mem- bri. Il numero di riunioni dipenderà dal numero e dal tipo di affari di cui essa si occuperà. Presumendo che non saranno necessari cambiamenti sostanziali dell’attuale fre- quenza, la riunione delle due commissioni dovrebbe permettere risparmi di diarie e spese per un importo fino a 20 000 franchi.
2.8.3 Attuazione
La denominazione della commissione andrà adeguata nelle pertinenti ordinanze. Non occorreranno modifiche materiali delle ordinanze. La segreteria della nuova commis- sione sarà gestita dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, come è il caso già oggi.
2.9 Commissione federale dell’abitazione (CFAB)
2.9.1 La normativa proposta
La Commissione federale dell’abitazione (CFAB) viene sciolta. Il compito principale della CFAB consiste, conformemente al suo mandato, nel condurre consultazioni infor- mali preliminari sulle posizioni dei diversi gruppi di interesse in materia di politica abi- tativa (diritto di locazione, mercato immobiliare, promozione dell’alloggio). Inoltre, ogni quattro anni contribuisce alla trasmissione del programma di ricerca dell’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) al DEFR. In futuro, l'UFAB sottoporrà direttamente questo pro- gramma al DEFR. Lo scambio di informazioni con gli attori interessati costituisce un compito permanente dell’Amministrazione. Questa attività è già svolta in modo conti- nuativo e più reattivo di quanto non consenta il ritmo relativamente rigido delle sedute della CFAB, e ciò sempre al livello operativo o politico appropriato. Lo scioglimento della commissione comporterà un risparmio annuo dell’ordine di 10 000 franchi (inden- nità giornaliere, spese).
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2.9.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Le competenze necessarie sono disponibili all’interno dell’Amministrazione e vengono già integrate attraverso il coinvolgimento mirato di esperti esterni, gruppi di accompa- gnamento e di lavoro e tavole rotonde con i rappresentanti degli inquilini e dei proprie- tari, dei Cantoni (in particolare della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dei la- vori pubblici, della pianificazione territoriale e dell’ambiente, DCPA), dell’Unione delle città svizzere e dell’Associazione dei Comuni svizzeri nonché dell’industria edilizia e immobiliare. I compiti potranno così essere svolti in modo più rapido ed efficiente ri- spetto a quanto avviene nella struttura di una commissione extraparlamentare.
2.9.3 Attuazione
Lo scioglimento della CFAB non comporta problemi di attuazione.
2.10 Commissione federale del consumo (CFC)
2.10.1 La normativa proposta
La Commissione federale del consumo (CFC) viene sciolta. Il mandato della CFC con- siste nel fornire consulenza al Consiglio federale e all’Amministrazione federale su que- stioni relative al consumo. Lo fa in particolare sotto forma di prese di posizione nell’am- bito delle procedure di consultazione o sotto forma di raccomandazioni al Consiglio federale. Grazie alla maggiore attenzione istituzionale riservata alle questioni relative al consumo dall’inizio degli anni 2020 all’interno dell’Amministrazione federale, il lavoro della CFC non contribuisce più in modo significativo alla formazione dell’opinione e della volontà del Consiglio federale e dell’Amministrazione (cfr. parere del Consiglio federale sull’interpellanza 25.3890 Tschopp «La Commissione federale del consumo permette di prendere decisioni consapevoli»). Dal punto di vista della protezione dei consumatori, non va dimenticato che le organizzazioni di protezione dei consumatori potranno continuare a contribuire alla formazione dell’opinione attraverso le procedure di consultazione, anche in caso di scioglimento della CFC.
2.10.2 Compatibilità tra compiti e finanze
L’Amministrazione è in grado di svolgere i compiti attualmente affidati alla CFC. Lo scioglimento della CFC consentirà di risparmiare circa 37 000 franchi all’anno sui costi (indennità giornaliere, spese, segreteria). Dal 2020 il mandato della CFC è svolto in gran parte internamente (si veda il parere del Consiglio federale in merito all’interpel- lanza 25.3890 Tschopp).
2.10.3 Attuazione
Lo scioglimento della CFC non comporta problemi di attuazione.
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2.11 Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicu-
rezza
2.11.1 La normativa proposta
La Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza coor- dina i compiti della Confederazione, dei Cantoni, del Principato del Liechtenstein e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza, con l’obiettivo di ga- rantire la disponibilità dei sistemi di comunicazione comuni. Dal punto di vista ammini- strativo, è annessa all’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).
Attualmente composta da 12 membri, la Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza (CmTmAOSS) riunisce principalmente esponenti po- litici, rispettivamente dell’Amministrazione federale e di aziende legate alla Confedera- zione. Pur apportando competenze utili, la commissione rappresenta soprattutto una piattaforma di scambio e dialogo che l’UFPP può ricreare facilmente senza il rigido quadro di una commissione consultiva, e di cui i partner dispongono già tramite altri organi.
2.11.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il budget annuale della CmTmAOSS ammonta a 16 000 franchi.
2.12 Consiglio per l’assetto del territorio (COTER)
2.12.1 La normativa proposta
Il Consiglio per l’assetto del territorio (COTER) viene sciolto. Questo organo fornisce consulenza al Consiglio federale e agli uffici federali competenti in materia di politica regionale e sviluppo territoriale su questioni fondamentali relative allo sviluppo territo- riale. Valuta le tendenze territoriali ai fini dell’elaborazione e dello sviluppo di politiche che hanno un impatto sul territorio. A tale scopo, durante ogni legislatura presenta al Consiglio federale un rapporto su un tema definito dalla Confederazione che influenza lo sviluppo territoriale a lungo termine della Svizzera. Ciò comporta il rischio di doppioni e sovrapposizioni con altri lavori, analisi e rapporti approfonditi in materia di politica di pianificazione del territorio e politiche settoriali. D’altro lato, la politica di pianificazione del territorio deve affrontare sfide che variano da una regione all’altra e alle quali è necessario rispondere in modo rapido e agile. In questo contesto, la pubblicazione di un rapporto per legislatura non è più opportuna.
2.12.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Lo scioglimento del COTER consentirà risparmiare 30 000 franchi all’anno (indennità giornaliere, spese).
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2.12.3 Attuazione
Lo scioglimento del COTER non comporta problemi di attuazione.
2.13 Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV
2.13.1 La normativa proposta
Nel quadro della verifica delle commissioni extraparlamentari, viene suggerito di rinun- ciare, a partire dal 2028, alla Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV, dal momento che non risulta necessaria. L’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dispone già ampiamente delle conoscenze specialistiche e, in caso di necessità, può reperire quelle mancanti presso i Cantoni, le associazioni economiche o altri esperti esterni. Lo scioglimento della Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV necessita di una modifica dell’ordinanza del 12 novembre 199733 relativa alla tassa di incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) e dell’allegato 2 OLOGA.
La Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV è stata istituita nel 2000 e consta di 14 membri che rappresentano l’Amministrazione federale, i Cantoni e l’eco- nomia. Secondo l’articolo 5 OCOV, la Commissione fornisce consulenza alla Confede- razione e ai Cantoni nelle questioni relative alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (COV).
La tassa sui COV è di competenza dell’UFAM, mentre l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini esegue l’ordinanza, salvo quando è competente l’UFAM. Quest’ultimo dispone già ampiamente delle conoscenze specialistiche della Commis- sione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV. In caso di necessità, le cono- scenze mancanti possono essere reperite consultando i Cantoni, le associazioni eco- nomiche (che hanno membri direttamente interessati dalla tassa sui COV e che dispon- gono delle relative conoscenze pratiche) o altri esperti esterni.
Lo scioglimento della Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV ne- cessita di una modifica delle basi legali. Innanzitutto, occorre abrogare l’articolo 5 OCOV, che stabilisce l’istituzione della Commissione peritale per la tassa d’incentiva- zione sui COV e ne disciplina dimensioni, composizione e compiti principali. Oltre a modificare l’OCOV, occorre cancellare anche la voce relativa alla Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV nell’allegato 2 OLOGA.
2.13.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Le ripercussioni finanziarie dello scioglimento della Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV sono descritte al numero 4. Lo scioglimento della Commis- sione si traduce in un risparmio esiguo per l’Amministrazione federale (v. n. 4.1.13).
2.13.3 Attuazione
33 RS 814.018
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La Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV aveva il compito di pro- muovere il dialogo tra le autorità e il mondo economico, consentendo così un coinvol- gimento tempestivo dei principali portatori di interessi negli interventi politici, nelle que- stioni esecutive e nello sviluppo dell’OCOV in generale (in particolare degli allegati dell’OCOV). Anche in seguito allo scioglimento della Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV, l’UFAM continuerà, se necessario, a coinvolgere i Cantoni e l’economia.
2.14 Commissione federale di accreditamento (AKKO)
2.14.1 La normativa proposta
La Commissione federale di accreditamento (AKKO) non soddisfa più i requisiti odierni. La legge federale del 6 ottobre 199534 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) e l’ordinanza del 17 giugno 199635 sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD) sta- biliscono che il servizio di accreditamento svizzero (SAS) deve rispondere ai criteri de- terminanti a livello internazionale. Tali criteri sono contenuti nella norma SN EN ISO/IEC 17011 «Valutazione della conformità – Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità».
Secondo i requisiti della norma SN EN ISO/IEC 17011, un’autorità nazionale di accre- ditamento deve disporre di un comitato per il controllo dell’indipendenza e dell’impar- zialità, composto da un numero equilibrato di rappresentanti delle cerchie interessate. Finora questo compito è stato in parte svolto dalla AKKO istituita dal Consiglio federale.
Tale funzione sarà ora assunta da un Consiglio consultivo di accreditamento istituito dal Consiglio federale. In questo modo i compiti dell’organo in questione sono precisati. Come richiesto a livello internazionale, il Consiglio consultivo verrà interpellato in ma- teria di imparzialità e indipendenza. Anche quest’organo assumerà la forma di una commissione extraparlamentare.
2.14.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Con l’istituzione del Consiglio consultivo di accreditamento, il SAS potrà continuare a svolgere i suoi compiti nel rispetto dei criteri internazionali. La sostituzione della Com- missione di accreditamento con il Consiglio consultivo di accreditamento consentirà di ridurre l’onere amministrativo delle parti coinvolte e di trattare le domande in modo più efficiente.
2.14.3 Attuazione
Il mandato della Commissione di accreditamento attualmente in funzione durerà fino alla fine del 2027; si avranno quindi circa due anni a disposizione per istituire il Consi- glio consultivo di accreditamento. Questo periodo sarà utilizzato in una prima fase per
34 RS 946.51 35 RS 946.512
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redigere i regolamenti e farli approvare dal DEFR e, in una seconda fase, per la nomina dei membri.
2.15 Commissione federale per la preparazione alle pandemie (CFP)
2.15.1 La normativa proposta
La Commissione federale per la preparazione alle pandemie (CFP) consiglia l’Ammini- strazione federale nel proprio ambito di attività. In particolare, si occupa di aggiornare regolarmente il Piano pandemico nazionale e fornisce assistenza nell’elaborazione di raccomandazioni.
A seguito della pandemia di COVID-19, il 23 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso di coinvolgere esperti scientifici in organi creati ad hoc per affrontare le crisi. Affinché la collaborazione tra l’Amministrazione federale e la comunità scientifica fun- zioni nel miglior modo possibile in caso di crisi, lo scambio tra le due parti viene pro- mosso già prima del verificarsi di un tale evento.
La preparazione alle crisi può essere utile anche per la consulenza scientifica dell’Am- ministrazione federale. Pertanto la scelta delle strategie e delle misure da mettere in atto per prepararsi a una pandemia e gestirla, così come la valutazione della situazione e dei rischi non devono più essere compito di una commissione extraparlamentare come la CFP.
In tempi normali, la Rete nazionale svizzera di consulenza scientifica consente di raf- forzare gli scambi su determinati argomenti con l’Amministrazione federale e, se ne- cessario, con il Parlamento e i Cantoni. All’interno della rete sono stati istituiti quattro cluster tematici composti da esperti con competenze specialistiche in ambiti particolar- mente pertinenti in periodo di crisi. Non essendo impiegati dall’Amministrazione fede- rale, questi esperti non sono vincolati a direttive e sono dunque più indipendenti. Ogni cluster è diretto da un comitato di pilotaggio scientifico, che propone gli esperti compe- tenti, stabilisce le priorità e definisce le modalità di lavoro del gruppo. La Cancelleria federale coordina l’istituzione e la gestione generale dei cluster. In tempi di crisi, è pos- sibile istituire un organo scientifico consultivo distinto, creato ad hoc, e integrarlo nell’or- ganizzazione di gestione delle crisi.
Sotto la guida del Consiglio del Politecnico federale di Zurigo è stato creato il cluster «Sanità pubblica», con l’obiettivo di esaminare come lo stesso o un cluster subordinato possa assicurare l’aspetto tecnico-infettivologico della preparazione alle pandemie (p. es. la consulenza nell’ambito dell’aggiornamento del piano pandemico). Non è prevista l’attribuzione di mandati diretti agli esperti del cluster. Le attività di quest’ultimo non generano costi supplementari.
2.15.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Lo scioglimento della CFP consente un risparmio diretto di massimo 25 000 franchi, che venivano spesi ogni anno per i gettoni di presenza, il rimborso spese e i costi legati 23/48
alla segreteria pari a circa 0,3 ETP. È possibile sfruttare sinergie nel quadro della col- laborazione tra Amministrazione federale e comunità scientifica in caso di crisi, coordi- nata dalla Cancelleria federale. D’altra parte, lo scioglimento della commissione com- porterà la necessità di ristrutturare e coordinare l’indispensabile processo di accompa- gnamento tecnico del piano pandemico attraverso mandati individuali, perizie esterne o nuovi gruppi di lavoro. È anche possibile che in futuro determinati mandati debbano essere rimunerati.
2.15.3 Attuazione
L’attuazione delle disposizioni proposte non richiede modifiche legislative o di ordi- nanza. Lo scioglimento della CFP richiede soltanto la modifica dell’allegato 2 dell’OLOGA. È tuttavia opportuno eseguire una procedura di consultazione, poiché la commissione è oggetto di accesi dibattiti nella sfera pubblica. Fino allo scioglimento della CFP il 31 dicembre 2027 (fine del mandato) vi è sufficiente tempo per trasferire i lavori (p. es. il processo di accompagnamento tecnico del piano pandemico) in una nuova struttura.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Commenti sulle leggi
3.1.1 Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammini-
strazione federale (LOGA) Art. 57a cpv. 1
La disposizione in vigore deve essere ampliata. Le discussioni a seguito del rapporto del 15 novembre 202236 della CdG-S e nel quadro dei lavori di verifica approfondita hanno mostrato che la definizione dello scopo delle commissioni extraparlamentari nel vigente articolo 57a LOGA («prestare consulenza al Consiglio federale e all’Ammini- strazione federale») è troppo ristretta e non copre numerose attività e funzioni di dette commissioni, in particolare di quelle sancite per legge. Si tratta di un adeguamento alla prassi giuridica.
La nozione di consulenza costante resta invariata. Le commissioni extraparlamentari continueranno ad essere degli organi previsti per una durata indeterminata. Gli organi istituiti temporaneamente dalla Confederazione, tra cui i gruppi di esperti associati all’elaborazione di disegni di atti normativi, non rientreranno neppure in futuro nella categoria delle commissioni extraparlamentari.
36 FF 2022 3006
24/48
Non rientrano nella categoria delle commissioni extraparlamentari neppure gli organi di direzione delle aziende e degli istituti federali nonché le rappresentanze della Confe- derazione in seno a organi di terzi, sia che si tratti di organi internazionali o cantonali oppure di organi di istituti o enti della Confederazione.
L’avamprogetto non modifica neppure il fatto che le commissioni extraparlamentari possano essere sentite in occasione della consultazione degli uffici. Le commissioni extraparlamentari operano per il Consiglio federale o per l’Amministrazione federale, vengono quindi comprese nell’organico dell’Amministrazione federale37. Possono es- sere parimenti sentite nel quadro della procedura di consultazione; a seguito della re- visione del 26 settembre 201438, la legge del 18 marzo 200539 sulla consultazione (LCo) prevede in modo esplicito la consultazione delle commissioni extraparlamentari interessate (art. 4 cpv 2 lett. e).
L’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 3 giugno 199640 sulle commissioni definiva le commissioni extraparlamentari come organi istituiti dalla Confederazione che assu- mono compiti pubblici per conto del Governo e dell'Amministrazione. L’articolo 57a ca- poverso 1 LOGA avrebbe dovuto riprendere questi elementi in forma «aggiornata»41 e ampliata. I rapporti del CPA e della CdG-S dimostrano invece che la formulazione vi- gente si presta ad un’interpretazione restrittiva. La revisione di questo capoverso mira pertanto a più trasparenza e chiarezza e, in alcun modo, a estendere il concetto di commissione extraparlamentare ad altri organi.
Il compito di prestare consulenza (lett. a) resta invariato. Esso è in particolare adem- piuto quando la commissione elabora raccomandazioni all’attenzione del Consiglio fe- derale o dell’Amministrazione federale.
Ad alcune commissioni extraparlamentari verranno affidati compiti di vigilanza o di re- golamentazione (lett. b), come ad esempio nel caso della Commissione della concor- renza (COMCO), della Commissione federale delle case da gioco oppure dell’Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.
Per non escludere le commissioni che non svolgono compiti di vigilanza e regolamen- tazione si reputa necessario reintegrare la nozione di compiti pubblici (lett. c). Si tratta in particolare delle commissioni incaricate di organizzare gli esami per determinate pro- fessioni (ad. es. la Commissione d'esame del settore veterinario pubblico o la Commis- sione federale degli ingegneri geometri) ma anche della Commissione arbitrale fede- rale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini che è competente per l’approva- zione delle tariffe delle società di gestione (art. 55 cpv. 1 della legge del 9 ottobre 199242 sul diritto d’autore).
37 FF 2007 6027, in particolare 6037
38 RU 2016 925; FF 2013 7619 39 RS 172.061 40 RU 1996 1651
41 FF 2007 6027, in particolare 6037
42 RS 231.1
25/48
Il capoverso 2 dell’articolo 57a non è modificato. Pertanto, una commissione extrapar- lamentare può prendere decisioni soltanto se autorizzata da una legge federale. Le condizioni dell’articolo 57b LOGA continueranno ad applicarsi a prescindere dalla defi- nizione dello scopo delle commissioni extraparlamentari.
Art. 57gbis Comunicazione
In diverse occasioni il Parlamento ha espresso il proprio disappunto per quanto ri- guarda le attività di lobby delle commissioni extraparlamentari (cfr. i dibattiti concernenti la mozione 25.301843). La disposizione posta in consultazione formula regole chiare in merito.
L’autorità a cui la commissione è attribuita è quella secondo l’articolo 8e capoverso 2 lettera j prima parte del periodo dell’OLOGA. Si tratta pertanto del dipartimento e non dell’unità amministrativa incaricata di assumere la segreteria della commissione. Il di- partimento può tuttavia delegare la competenza a un suo ufficio.
Secondo il capoverso 1, i membri e le segreterie delle commissioni extraparlamentari comunicano con i membri o gli organi del Parlamento soltanto per il tramite della se- greteria generale del dipartimento a cui esse sono annesse.
Il capoverso 2 sancisce la possibilità di prevedere eccezioni per le commissioni extra- parlamentari in leggi speciali.
3.1.2 Codice delle obbligazioni (CO)
Art. 360a cpv. 1 e 3, 360b, titolo marginale e cpv. 1, 4–6, nonché 360c
La nuova commissione, risultante dalla fusione della Commissione federale del lavoro con Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circola- zione delle persone, prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Confe- derazione».
3.1.3 Legge federale del 28 settembre 195644 concernente il conferimento del
carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL) Art. 1a cpv. 1
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
43 www.parlament.ch > 25.3018 > Ridurre il numero delle commissioni extraparlamentari > Bollettino ufficiale 44 RS 221.215.311
26/48
3.1.4 Legge federale del 30 settembre 201145 sulla promozione e sul coordina-
mento del settore universitario svizzero (LPSU) Art. 13 lett. h
L’abrogazione della disposizione che conferisce voce consultiva al presidente del CSS durante la partecipazione alle sedute della Conferenza svizzera delle scuole universi- tarie deriva dallo scioglimento dell’organo.
3.1.5 Legge federale del 21 marzo 2014 sulle scuole svizzere all’estero (LSSE)
Art. 21
L’istituzione della Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero è sancita dall’articolo 21 LSSE. La disposizione viene abrogata.
3.1.6 Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e
dell'innovazione (LPRI) Art. 44 cpv. 2 e 3
I compiti di valutazione del CSS previsti dall’articolo 54 sono ora integrati in questo articolo. In generale, è previsto che, per tutti i punti dell’articolo 44 capoverso 2, le va- lutazioni siano effettuate da commissioni di esperti esterni e/o da istituzioni di valuta- zione esterne, che applicano standard internazionali e collaborano con esperti interna- zionali.
Il capoverso 3 è soppresso senza sostituzione. L’adempimento dei compiti previsti al capoverso 3 sarà garantito da un più ampio coinvolgimento di esperti nazionali e inter- nazionali.
Capitolo 6
Il capitolo 6 definisce i compiti e la struttura del CSS. A seguito della decisione di sop- primere il CSS, questo capitolo sarà abrogato senza sostituzione. I compiti relativi alla valutazione saranno trasferiti all’articolo 44 capoverso 2.
3.1.7 Legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (LPMed)
Art. 13a
L’articolo 13a nella sua versione attuale menziona le «commissioni d’esame» al plu- rale, il che corrisponde alla struttura attuale con cinque commissioni d’esame indipen- denti per le singole professioni mediche universitarie. A causa della prevista fusione e della creazione di un’unica commissione d’esame comune, la formulazione nella legge non è più coerente e deve essere adeguata di conseguenza.
45 RS 414.20
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Art. 49 cpv. 2
Nella versione vigente la Confederazione è indicata espressamente come facente parte della MEBEKO. Ai fini di una governance chiara, in futuro la Confederazione non dovrà più esservi rappresentata, motivo per cui la disposizione va adeguata di conse- guenza. Per contro, nella commissione continueranno a essere rappresentati i Cantoni, le scuole universitarie, nonché le cerchie professionali interessate.
3.1.8 Legge del 22 marzo 199146 sulla radioprotezione (LRaP)
Art. 7 cpv. 1
A seguito dello scioglimento della ComNBC, l’articolo 7 capoverso 1 lettera b della legge sulla radioprotezione è abrogato. Per quanto riguarda le ripercussioni sulla Con- federazione, si veda il numero 4.1.7.
3.1.9 Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL)
Art. 40 cpv. 2
Il nome della Commissione è stato adattato. Il resto dell’articolo rimane invariato.
Art. 43
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione» e conterà 15 membri. Si comporrà del capo della Direzione del lavoro della SECO, di tre rappresentanti dei Cantoni, di cinque rappresentanti rispettivamente delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e di un membro della SEM. Non vi saranno più inclusi gli uomini di scienza e i rappresentanti di altre organizzazioni.
3.1.10 Legge dell’8 ottobre 199947 sui lavoratori distaccati (LDist)
Art. 7 cpv. 1 lett. b
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
3.1.11 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia
e per i superstiti (LAVS) Art. 33ter cpv. 1 e 43quinquies
In questi articoli viene adeguata la denominazione della commissione. I suoi compiti (proposta di un nuovo indice delle rendite per l’adeguamento delle rendite ordinarie
46 RS 814.50 47 RS 823.20
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all’evoluzione dei prezzi e dei salari [art. 33ter LAVS] ed esame periodico dello sviluppo finanziario dell’AVS [art. 43quinquies LAVS]) rimangono invariati.
Art. 73 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
In questo articolo la denominazione dell’attuale commissione viene adeguata per te- nere conto dell’ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Alle organiz- zazioni e ai gruppi di persone rappresentati nella Commissione andranno ad aggiun- gersi rappresentanti dei settori dell’assicurazione invalidità e della previdenza profes- sionale. Poiché i Cantoni non partecipano più al finanziamento dell’AVS, non è più as- solutamente necessario che i governi cantonali siano rappresentati in seno alla com- missione. La rappresentanza delle associazioni economiche verrà garantita dalle as- sociazioni di datori di lavoro e dai sindacati. I compiti relativi all’AVS rimangono sostan- zialmente invariati. La possibilità di dare al Consiglio federale un parere sulle questioni relative all’applicazione dell’AVS viene soppressa. Le organizzazioni rappresentate nella Commissione avranno la facoltà di sottoporre le loro richieste all’ufficio federale competente.
3.1.12 Legge federale del 19 giugno 195948 sull’assicurazione per l’invalidità
(LAI) Art. 65 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
In questo articolo la denominazione dell’attuale Commissione viene adeguata per te- nere conto dell’ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Per quanto concerne le organizzazioni e i gruppi di persone rappresentati nella Commissione, si rimanda all’articolo 73 LAVS. Per le questioni relative all’assicurazione invalidità vi sa- ranno rappresentati gli uffici AI e le organizzazioni delle persone con disabilità. I compiti legali relativi all’assicurazione invalidità rimangono sostanzialmente invariati. L’articolo conferisce però al Consiglio federale la competenza di assegnare alla Commissione anche altri compiti in relazione con l’assicurazione invalidità.
Art. 68quater
In questo articolo viene adeguata la denominazione della commissione. Sul piano ma- teriale (consultazione della Commissione per i progetti pilota), la disposizione rimane invariata.
3.1.13 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 15 cpv. 3
In questo articolo viene adeguata la denominazione della commissione. Sul piano ma- teriale (consultazione sul saggio minimo d’interesse), la disposizione rimane invariata.
48 RS 831.20
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Art. 85 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
In questo articolo la denominazione dell’attuale commissione viene adeguata per te- nere conto dell’ampliato ambito di competenza della nuova commissione. Per quanto concerne le organizzazioni e i gruppi di persone rappresentati nella Commissione, si rimanda all’articolo 73 LAVS. Per garantire le necessarie conoscenze specialistiche in campo attuariale, la Commissione dovrà comprendere anche un rappresentante delle autorità di vigilanza cantonali LPP e un perito in materia di previdenza professionale. I compiti della Commissione relativi alla previdenza professionale rimangono sostanzial- mente invariati. L’articolo conferisce però al Consiglio federale la competenza di asse- gnarle anche altri compiti in relazione con la previdenza professionale.
3.1.14 Legge del 25 settembre 195249 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG) Art. 23 cpv. 2
La sottocommissione preposta all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG), composta da membri della Commissione federale dell’assicurazione per la vec- chiaia, i superstiti e l’invalidità, verrà soppressa. Attualmente la sottocommissione viene consultata per progetti legislativi nell’ambito delle IPG e può dare un parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l’esecuzione delle IPG. La legge non le assegna altri compiti. I Cantoni, le associazioni dell’economia e le associazioni degli organi esecutivi vengono sistematicamente consultati in merito ai progetti legislativi nel quadro delle procedure di consultazione. La consultazione di un’ulteriore sottocommis- sione della Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità non è dunque necessaria. Eventuali pareri sull’esecuzione delle IPG possono essere indirizzati all’ufficio federale competente senza che occorra istituire un’apposita sottocommissione permanente.
3.1.15 Legge del 21 marzo 200350 sulla promozione dell’alloggio (LPrA)
Art. 49
Con l’abrogazione dell’articolo 49 della legge sulla promozione dell’alloggio (LPrA) viene meno la base giuridica per l’istituzione della Commissione federale dell’abita- zione. Conformemente all’articolo 47 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 novembre 200351 sulla promozione dell’alloggio, il DEFR approva i programmi di ricerca su pro- posta della CFAB. In futuro tali programmi di ricerca sarebbero approvati direttamente dal DEFR.
49 RS 834.1 50 RS 842 51 RS 842.1
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3.1.16 Legge federale del 5 ottobre 199052 sull’informazione dei consumatori
(LIC) Art. 9
Con l’abrogazione dell’articolo 9 della legge federale sull’informazione dei consumatori (LIC) viene meno la base giuridica per l’istituzione della Commissione federale del con- sumo. Grazie alla maggiore attenzione istituzionale riservata alle questioni relative al consumo dall’inizio degli anni 2020 all’interno dell'Amministrazione federale, il lavoro della CFC non contribuisce più in modo significativo alla formazione dell'opinione e della volontà del Consiglio federale e dell’Amministrazione. Le competenze necessarie sono riunite all’interno dell’Amministrazione federale. Di conseguenza, anche il regola- mento della Commissione federale del consumo53 può essere abrogato.
3.2 Commenti sulle ordinanze
3.2.1 Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e
dell’Amministrazione (OLOGA) Allegato 2
L’allegato 2 OLOGA elenca le commissioni extaparlamentari. Dall’elenco sono stral- ciate le 18 commissioni di cui si propone lo scioglimento e vi sono aggiunte le tre com- missioni che risulteranno dalle fusioni presentate nel presente avamprogetto nonché l’organo che sostituirà la Commissione federale di accreditamento.
3.2.2 Ordinanza del 29 novembre 201354 sulla promozione della ricerca e
dell’innovazione (O-LPRI) Art. 6 cpv. 1 e 13 cpv. 5 lett. e
Nell’articolo 6 capoverso 1 secondo periodo e nell’articolo 13 capoverso 5 lettera e si precisa che è possibile ricorrere a esperti esterni. Il compito del CSS di cui al capoverso 2 dell’articolo 55 è stralciato. Per i programmi e le iniziative di promozione menzionati, gli altri attori del settore ERI saranno consultati conformemente alle disposizioni legali vigenti. A tal fine si farà capo principalmente agli organismi esistenti. Se necessario, la SEFRI potrà richiedere una perizia esterna per la valutazione globale dei progetti.
52 RS 944.0 53 RS 944.1 54 RS 420.11
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Capitolo 8 (art. 61)
Conformemente all’O-LPRI, la SEFRI sollecita il parere del CSS nel quadro delle pro- cedure concernenti i programmi nazionali di ricerca, i poli di ricerca nazionali e le infra- strutture di ricerca. La soppressione del CSS comporta l’abrogazione del capitolo 8.
3.2.3 Ordinanza dell’11 novembre 202055 sulla protezione della popolazione
(OPPop) Art. 45
A seguito dello scioglimento ComTmAOSS, l’articolo 45 dell’ordinanza sulla protezione della popolazione è abrogato. I compiti finora svolti dalla ComTmAOSS saranno as- sunti dall'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Per quanto ri- guarda le ripercussioni sulla Confederazione, si veda il numero 4.1.11.
3.2.4 Ordinanza del 7 settembre 201656 sul coordinamento e la cooperazione
relativi ai compiti della Confederazione di rilevanza territoriale (OCCRT) Art. 2 e 3
Con l’abrogazione degli articoli 2 e 3 viene meno la base giuridica per l’istituzione del Consiglio per l’assetto del territorio.
3.2.5 Ordinanza del 9 marzo 200757 sui servizi di telecomunicazione (OST)
Art. 95 cpv. 1
La preparazione delle misure volte a effettuare restrizioni al traffico civile delle tele- comunicazioni (art. 94 cpv. 1 e 2 OTC) è ora di competenza dell'UFFP.
3.2.6 Ordinanza del 27 giugno 2007 sulle professioni mediche (OPMed)
Art. 1 cpv. 2
Poiché in futuro sarà prevista una sola commissione d'esame, la formulazione di questa disposizione viene modificata di conseguenza.
3.2.7 Ordinanza del 26 novembre 2008 sugli esami LPMed
Art. 7 cpv. 1
D’ora in poi il Consiglio federale non dovrà più istituire una commissione d’esame se- parata per ciascuna professione medica universitaria (medicina umana, odontoiatria, chiropratica, farmacia e veterinaria), ma creare una commissione d’esame comune per 55 RS 520.12 56 RS 709.17 57 RS 784.101.1
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tutte le cinque professioni. Una sola commissione con competenza per l’intera materia sostituisce così l’attuale struttura di cinque commissioni indipendenti.
Art. 7 cpv. 2
Come finora, il Consiglio federale nominerà i membri e istituirà il presidente della com- missione d’esame. È previsto che alla presidenza si alternino regolarmente a turno le diverse professioni mediche universitarie. Il Consiglio federale stabilirà i dettagli di que- sta turnazione nella decisione di istituzione.
Art. 7 cpv. 3
La commissione d’esame istituisce cinque sottocommissioni, una per ciascuna profes- sione medica universitaria. Ogni sottocommissione è composta da un numero di mem- bri da quattro a otto. Nel contempo, la commissione d’esame stabilisce i rispettivi pre- sidenti di queste sottocommissioni.
Art. 7 cpv. 4 e 5
I compiti della commissione d’esame restano invariati anche dopo la fusione. È previsto che i compiti concernenti ciascuna professione medica universitaria vadano svolti dalla rispettiva sottocommissione.
Art. 8
I compiti del presidente della commissione d’esame sono indicati nell’articolo 8. Le fun- zioni rappresentative, la comunicazione dei risultati degli esami nonché la designazione di un supplente rappresentano compiti fondamentali non delegabili. Gli altri compiti menzionati nelle lettere d–g possono essere delegati ai presidenti delle rispettive sot- tocommissioni.
Art. 8a
La commissione d’esame deve dotarsi di un regolamento interno che stabilisca in par- ticolare i processi organizzativi, le competenze dei suoi organi e la procedura per le proprie decisioni. Il regolamento interno deve disciplinare in modo vincolante i compiti, le competenze e i processi all’interno delle sottocommissioni. Funge così da fonda- mento centrale per un modo di lavorare uniforme, trasparente ed efficiente della com- missione d’esame e delle sue sottocommissioni.
33/48
Art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 2
In queste disposizioni, l’espressione finora utilizzata al plurale «commissioni d’esame» è sostituita dalla forma al singolare «commissione d’esame».
3.2.8 Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui
composti organici volatili (OCOV) Art. 5
Per sciogliere la Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV occorre abrogare l’articolo 5 OCOV. In tal modo vengono meno le disposizioni in merito all’istituzione, alle dimensioni, alla composizione e ai compiti principali della commissione.
3.2.9 Ordinanza del 26 aprile 201758 sulla radioprotezione (ORaP)
Art. 198 cpv. 4
Il riferimento alla ComNBC nell’articolo 198 capoverso 4 dell’ordinanza sulla radiopro- tezione è stralciato. Il resto della disposizione rimane invariato. Per quanto concerne le ripercussioni per la Confedera-zione, si veda il numero 4.1.7.
3.2.10 Ordinanza 1 del 10 maggio 200059 concernente la legge sul lavoro (OLL 1)
Art. 81
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
Al capoverso 1 è stabilita la composizione dei 15 membri, che comprende un membro della Direzione del lavoro della SECO, tre membri dei Cantoni, cinque membri rispetti- vamente delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e un membro della SEM. Non vi saranno più due membri in rappresentanza degli ambienti scientifici e uno in rappresentanza delle organizzazioni femminili.
Art. 82 Obbligo del segreto
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
3.2.11 Ordinanza 3 del 18 agosto 199360 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)
Art. 38 Direttive
58 RS 814.501 59 RS 822.111 60 RS 822.113
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La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
3.2.12 Ordinanza 4 del 18 agosto 199361 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)
Art. 26 Direttive
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
3.2.13 Ordinanza 5 del 28 settembre 200762 concernente la legge sul lavoro
(OLL 5) Art. 18
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
Art. 20 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione
Modifica del nome della Commissione nel titolo e nel testo dell’ordinanza.
3.2.14 Ordinanza del 21 maggio 200363 sui lavoratori distaccati in Svizzera
(ODist) Art. 10–13 e 15
La nuova commissione prende il nome di «Commissione del lavoro tripartita della Con- federazione».
Art. 16
La forma organizzativa della Commissione viene modificata da 18 a 15 membri, di cui cinque rappresentano le associazioni dei lavoratori, cinque le associazioni dei datori di lavoro, due la Confederazione e tre i Cantoni. La rappresentanza federale sarà com- posta da un membro della SEM e dal capo della Direzione del lavoro della SECO.
3.2.15 Ordinanza del 26 novembre 200364 sulla promozione dell’alloggio (OPrA)
Art. 47 cpv. 2
Dopo lo scioglimento della Commissione federale dell’abitazione i programmi di ricerca saranno approvati direttamente dal DEFR.
61 RS 822.114 62 RS 822.115 63 RS 823.201 64 RS 842.1
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3.2.16 Ordinanza del 17 giugno 199665 sull’accreditamento e sulla designazione
(OAccD) Art. 6
L’articolo 6 descrive il Consiglio consultivo di accreditamento. A differenza della Com- missione di accreditamento, esso fornisce consulenza al SAS esclusivamente in mate- ria di imparzialità e indipendenza. Di conseguenza, i compiti della Commissione di ac- creditamento in merito a specifiche decisioni di accreditamento sono stati eliminati dagli articoli 13, 14 e 21.
Inoltre, l’espressione «il capo del SAS» sarà sostituita da «la persona che dirige il SAS» in tutta l’ordinanza.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Lo scioglimento di nove commissioni extraparlamentari66, la riduzione del numero dei membri della Commissione delle professioni mediche67 e la fusione di nove commis- sioni per ridurle a tre 368 dovrebbero comportare in totale economie di circa 497 000 franchi all’anno, riassunte, nel dettaglio, nelle tabelle che seguono. Il poten- ziale di risparmio sarà riesaminato prima dell’adozione del messaggio.
65 RS 946.512
66 V. n. 2.3, 2.4, 2.7 e 2.9 – 2.15.
67 V. n. 2.5.
68 V. n. 2.2, 2.6 e 2.8.
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Ripercussioni dello scioglimento delle commissioni:
Dip. Commissione Economie Ripercussioni annue in in materia di CHF. personale in ETP / CHF.
DFI Commissione per la diffusione della forma- 2 500 zione svizzera all'estero
Commissione federale per la preparazione 25 000 0.3 / 48 000 alle pandemie
DDPS Commissione federale per la telematica in 16 000 ambito di salvataggio e sicurezza
Commissione federale per la protezione 78 600 NBC
DEFR Consiglio per l'assetto del territorio 30 000
Commissione federale del consumo 21 000 0.1 /16 000
Commissione federale dell'abitazione 10 000
Consiglio svizzero della scienza 172 000
DA- Commissione per la tassa d'incentivazione 3 000 TEC sui COV
Ripercussioni degli adeguamenti delle commissioni:
Dip. Commissione Economie Ripercussioni annue in in materia di CHF. personale in ETP / CHF.
DFI Commissione delle professioni mediche 15 000
DEFR Commissione federale di accreditamento 10 000
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Ripercussioni della fusione delle commissioni:
Dip. Commissione Economie Ripercussioni annue in in materia di CHF. personale in ETP / CHF.
DFI Commissione delle professioni mediche 15 000
DFI - Commissione federale della previdenza 20 000 professionale; - Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. DFI - Commissione d'esame in chiropratica; 2 000 - Commissione d'esame in medicina veteri- naria; - Commissione d'esame in odontoiatria; - Commissione d'esame in medicina umana; - Commissione d'esame in farmacia. DEFR - Commissione federale del lavoro; 18 000 0.15 / 12 000 - Commissione tripartita federale per le mi- sure accompagnatorie alla libera circola- zione delle persone.
4.1.1 Modifica della LOGA
La modifica della LOGA non ha ripercussioni per la Confederazione.
4.1.2 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione
La fusione della Commissione federale del lavoro (19 membri) con la Commissione tripartita federale per le misure accompagnatorie alla libera circolazione delle persone (18 membri) per formare la nuova «Commissione del lavoro tripartita della Confedera- zione» (15 membri) consentirà di risparmiare 18 000 franchi all’anno (indennità giorna- liere, spese, segreteria) in seguito alla riduzione del numero di membri e di sedute. In seguito alla riduzione del numero di membri della commissione unificata, la Confede- razione sarà rappresentata da una persona in meno nella Commissione tripartita della Confederazione.
4.1.3 Consiglio svizzero della scienza (CSS)
Lo scioglimento del CSS consentirà risparmiare 172 000 franchi all’anno (indennità giornaliere, spese, segreteria).
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4.1.4 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero
Lo scioglimento della Commissione comporta un risparmio finanziario per la Confede- razione (vedi n. 2.4.2).
4.1.5 Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)
La riduzione del numero di membri della MEBEKO è connessa a un risparmio diretto sui costi per la Confederazione, in quanto gli indennizzi e gli esborsi per gettoni di pre- senza e rimborsi spese sono di entità minore. Grazie all’abrogazione della rappresen- tanza della Confederazione, in futuro sarà esclusa una commistione di compiti.
4.1.6 Commissione d’esame delle professioni mediche universitarie
La riunione delle commissioni d’esame non ha ripercussioni finanziarie e sul personale degne di nota per la Confederazione.
4.1.7 Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)
In caso di scioglimento della ComNBC, una parte dei compiti finora svolti verrebbe assunta dall'UFPP, in particolare dal Laboratorio di Spiez e dalla divisione Centrale nazionale d'allarme e gestione degli eventi. Poiché la perdita di conoscenze non può essere compensata completamente, in futuro determinati servizi di consulenza dovreb- bero essere acquisiti esternamente in base alle esigenze e i risparmi finanziari saranno inferiori al budget annuale attuale della ComNBC, pari a 78 600 franchi all'anno.
Lo scioglimento della ComNBC non ha ripercussioni sul personale per la Confedera- zione.
4.1.8 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità La fusione delle due commissioni attive nell’ambito della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità genererà risparmi per la Confederazione (v. n. 2.8.2).
4.1.9 Commissione federale dell’abitazione (CFAB)
Lo scioglimento della CFAB consentirà di risparmiare 10 000 franchi all’anno (indennità giornaliere, spese).
4.1.10 Commissione federale del consumo (CFC)
Lo scioglimento della CFC consentirà di risparmiare ogni anno circa 37 000 franchi sui costi (indennità giornaliere, spese, segreteria).
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4.1.11 Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicu-
rezza Lo scioglimento della CmTmAOSS consentirà di risparmiare 16 000 franchi sul budget annuale. I compiti finora svolti da questa commissione saranno assunti dall'UFPP. Lo scioglimento non ha ripercussioni sul personale per la Confederazione.
4.1.12 Consiglio per l’assetto del territorio (COTER)
Lo scioglimento del COTER consentirà di risparmiare 30 000 franchi all’anno (indennità giornaliere, spese).
4.1.13 Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV
Sono attese ripercussioni minime sulla Confederazione. È previsto un risparmio poten- ziale di circa 3000 franchi all’anno di diarie e spese di viaggio. Inoltre, verranno meno determinati compiti, come per esempio la stesura e la pubblicazione del rapporto di attività.
4.1.14 Commissione federale di accreditamento (AKKO)
Lo scioglimento dell’AKKO e l’istituzione di un Consiglio consultivo di accreditamento consentiranno di risparmiare 10 000 franchi all’anno (indennità giornaliere, spese).
4.1.15 Commissione federale per la preparazione alle pandemie
Il trasferimento delle attività al cluster «Sanità pubblica» rafforzerebbe l’ancoraggio ac- cademico e il legame tra comunità scientifica e amministrazione. In questo modo po- trebbero essere sfruttate meglio anche le sinergie all’interno dell’Amministrazione fe- derale, con un conseguente aumento dell’efficienza. Tuttavia, la transizione potrebbe fare sì che sia dato meno peso agli aspetti politici, economici e tecnici. Potrebbe anche complicare la governance e far aumentare i costi, dato che determinati mandati do- vrebbero probabilmente essere rimunerati.
Lo scioglimento della CFP consente un risparmio diretto di massimo 25 000 franchi, che venivano spesi ogni anno per i gettoni di presenza, il rimborso spese e i costi legati alla segreteria pari a circa 0,3 ETP. I membri forniscono il proprio contributo a titolo gratuito nel quadro della loro attività professionale.
D’altra parte, lo scioglimento della commissione comporterà la necessità di ristrutturare e coordinare l’indispensabile processo di accompagnamento tecnico del piano pande- mico attraverso mandati individuali, perizie esterne o nuovi gruppi di lavoro, cosa che provocherà un certo onere di coordinamento. È anche possibile che in futuro determi- nati mandati debbano essere rimunerati e non è escluso che i costi a carico della Con- federazione aumentino.
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4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna Fatta eccezione per il Consiglio per l’assetto del territorio (n. 4.2.5), l’avamprogetto non ha ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le ripercussioni dell’avamprogetto sulla rappresentanza dei Cantoni nelle commissioni extraparlamentari interessate sono indicate di seguito. Gli altri aspetti dell’avamprogetto non hanno ripercussioni per i Cantoni.
4.2.1 Commissione del lavoro tripartita della Confederazione
Nella commissione unificata i Cantoni hanno tre rappresentanti su 15, rispetto ai cinque su 37 della precedente formazione con due commissioni.
4.2.2 Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)
Con la prevista abrogazione della rappresentanza della CDPE, la partecipazione diretta dei Cantoni all’interno della MEBEKO si riduce. Ne consegue un certo indebolimento della loro influenza sul processo decisionale della commissione. Tuttavia, i Cantoni continueranno a essere rappresentati dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità.
4.2.3 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità Nella nuova commissione i governi cantonali non saranno più rappresentati. Le richie- ste dei Cantoni potranno però pervenire tramite i rappresentanti degli organi esecutivi (casse di compensazione AVS, uffici AI) e delle autorità di vigilanza cantonali LPP. Inol- tre, i Cantoni verranno sistematicamente consultati in merito ai progetti legislativi relativi alla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità nel quadro delle procedure di consultazione.
4.2.4 Commissione federale dell’abitazione (CFAB)
Lo scioglimento della CFAB non ha ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le competenze necessarie sono dispo- nibili all’interno dell’Amministrazione e vengono già integrate attraverso il coinvolgi- mento mirato di esperti esterni, gruppi di accompagnamento e di lavoro e tavole ro- tonde con i rappresentanti degli inquilini e dei proprietari, dei Cantoni (in particolare della DCPA), delle associazioni di Città e Comuni nonché dell’industria edilizia e immo- biliare. I compiti potranno così essere svolti in modo più rapido ed efficiente rispetto a quanto avviene nella struttura di una commissione extraparlamentare.
4.2.5 Consiglio per l’assetto del territorio (COTER)
Lo scioglimento del COTER non ha ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Se necessario, eventuali requisiti pos-
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sono essere sollevati nell'ambito della Conferenza sull’assetto del territorio della Con- federazione (piattaforma di coordinamento e cooperazione per i compiti federali con impatto territoriale) oppure possono essere commissionati studi esterni specifici e pun- tuali sulle misure pertinenti. Quest'ultimo approccio può essere realizzato in collabora- zione con gli attori interessati dalla politica di pianificazione del territorio e dalla politica regionale, quali la Conferenza tripartita (piattaforma politica della Confederazione, dei Cantoni, delle Città e dei Comuni che promuove la cooperazione tra i livelli istituzionali, ma anche tra le aree urbane e quelle rurali), EspaceSuisse, regiosuisse o il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB).
4.2.6 Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV
Se necessario, l’UFAM continuerà a coinvolgere i Cantoni.
4.2.7 Commissione federale di accreditamento (AKKO)
Lo scioglimento dell’AKKO e l’istituzione di un Consiglio consultivo di accreditamento non hanno ripercussioni né per i Cantoni e i Comuni né per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
4.2.8 Commissione federale per la preparazione alle pandemie
Attualmente, Cantoni e Comuni sono rappresentati direttamente nella CFP in qualità di membri. Dopo lo scioglimento della CFP dovranno trovare nuove modalità per essere coinvolti, per esempio attraverso l’Associazione dei medici cantonali della Svizzera, l’Associazione dei farmacisti cantonali e l’Associazione dei Comuni Svizzeri. Per com- pensare la perdita di questa piattaforma permanente, Cantoni e Comuni potrebbero essere coinvolti indirettamente tramite le loro reti, segnatamente i servizi medici canto- nali o l’SSPH+, preservando così una certa forma di partecipazione.
4.3 Ripercussioni sull’economia
L’avamprogetto ha ripercussioni minime o nulle sull’economia. Di seguito vengono for- nite informazioni più dettagliate per ognuna delle commissioni interessate.
4.3.1 Consiglio svizzero della scienza (CSS)
Con lo scioglimento del CSS la promozione della ricerca e dell’innovazione sarà attuata in modo più mirato e agile, per cui sono presumibili impulsi positivi per l’economia.
4.3.2 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità I datori di lavoro e i sindacati saranno rappresentati anche nella nuova commissione.
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4.3.3 Commissione federale dell’abitazione (CFAB)
Lo scioglimento della CFAB non ha ripercussioni sull’economia. Lo scambio di infor- mazioni con gli attori interessati avviene in modo più rapido ed efficace, al livello ope- rativo o politico appropriato, e non pregiudica la situazione dei locatari.
4.3.4 Commissione federale del consumo (CFC)
Lo scioglimento della CFC non ha ripercussioni sull’economia.
4.3.5 Commissione peritale per la tassa d’incentivazione sui COV
Se necessario, l’UFAM continuerà a coinvolgere singole associazioni settoriali o im- prese.
4.4 Ripercussioni sulla società
L’avamprogetto non ha ripercussioni in ambito sanitario e sociale. Di seguito vengono fornite informazioni più dettagliate per ognuna delle commissioni interessate.
4.4.1 Commissione per la diffusione della formazione svizzera all’estero
L’Amministrazione federale intrattiene contatti regolari con le scuole svizzere, con edu- cationsuisse (la loro associazione mantello) e con l’associazione dei Cantoni patroni delle scuole svizzere. Questi organi soddisfano sufficientemente le esigenze di scam- bio e consulenza dell’Amministrazione.
4.4.2 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’in- validità Nella nuova commissione saranno rappresentate le associazioni di persone anziane e di persone con disabilità. Le richieste di questi portatori d’interesse continueranno dun- que a essere sostenute in quella sede.
4.4.3 Commissione federale del consumo (CFC)
Lo scioglimento della CFC non ha ripercussioni sulla società. Dal 2020, presso l’Am- ministrazione federale, il punto di vista dei consumatori nell’elaborazione di nuovi atti normativi ha assunto una maggiore importanza, anche grazie ai «quick-check». In caso di scioglimento della CFC, tutti i gruppi di interesse attualmente rappresentati al suo interno potranno comunque presentare i loro pareri nell’ambito delle consultazioni.
4.4.4 Commissione federale per la preparazione alle pandemie
Le ripercussioni sociali e sanitarie dello scioglimento della CFP non sarebbero imme- diate, poiché il Piano pandemico nazionale è appena stato rivisto. Tuttavia, a medio e lungo termine sarebbe importante assicurare la qualità della preparazione alle pande- mie.
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
L’avamprogetto si fonda sull’articolo 178 capoverso 1 Cost. che autorizza il Consiglio federale a organizzare l’Amministrazione federale.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
L’avamprogetto concerne esclusivamente l’organizzazione dell’Amministrazione fede- rale e non solleva alcuna questione relativa agli impegni internazionali della Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto posto in consultazione riguarda sia leggi che ordinanze. Le rispettive forme di atto normativo in vigore sono mantenute.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
L’avamprogetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno e limiti di spesa tali da comportare spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale L’avamprogetto non modifica la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni.
5.6 Delega di competenze legislative
L’avamprogetto non prevede alcuna delega di competenze. L’organizzazione dell’Am- ministrazione federale è già di competenza del Consiglio federale (art. 178 Cost.).
5.7 Protezione dei dati
L’avamprogetto non prevede il trattamento di dati personali.
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Abbreviazioni
AI assicurazione per l’invalidità
AKKO Commissione federale di accreditamento
AVS assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAF Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini
CAPCC Commissione degli appalti pubblici Confederazione- Cantoni
CdG-S Commissione della gestione del Consiglio degli Stati
CDPE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
CFAB Commissione federale dell'abitazione
CFC Commissione federale del consumo
CFP Commissione federale per la preparazione alle pandemie
CIP-N Commissione delle istituzioni politiche del Consi- glio nazionale
Cm Tm AOSS Commissione federale per la telematica in ambito di salvataggio e sicurezza
CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
ComNBC Commissione federale per la protezione NBC
COMCO Commissione della concorrenza
Cost. Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (RS 101)
COTER Consiglio per l'assetto del territorio
COV composto organico volatile 45/48
CPA Controllo parlamentare dell'amministrazione
CSS Consiglio svizzero della scienza
DATEC Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DCPA Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente
DDPS Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DEFR Dipartimento federale dell'economia, della forma- zione e della ricerca
DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI Dipartimento federale dell'interno
ERI educazione, ricerca e innovazione
ETP equivalente a tempo pieno
FGK Commissione federale della fondazione Gottfried Keller
FNS Fondo nazionale svizzero
IPG indennità per perdita di guadagno
LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura- zione per l’invalidità (RS 831.20)
LAPub Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (RS 172.056.1)
LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
LCo Legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione; RS 172.061)
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LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle inden- nità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno; RS 834.1)
LL Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro; RS 822.11)
LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010)
LOTC Legge federale 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51)
Legge federale del 23 giugno 2006 sulle profes- LPMed sioni mediche universitarie (Legge sulle professioni mediche; RS 811.11)
LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previ- denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40)
LPRI Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promo- zione della ricerca e dell’innovazione (RS 420.1)
LPSU Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promo- zione e sul coordinamento del settore universitario svizzero; RS 414.20)
LRaP Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (RS 814.50)
LSSE Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all’estero (Legge sulle scuole svizzere all’estero; RS 418.0)
OAccD Ordinanza del 17 giugno 1996 sul sistema svizzero di accreditamento e la designazione di laboratori di prova e di organismi di valutazione della confor- mità, di registrazione e d’omologazione (Ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione; RS 946.512)
OCOV Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018)
OLOGA Ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizza- zione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010.1) 47/48
O-LPRI Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (Ordinanza sulla promozione della ricerca e dell’innovazione; RS 420.11)
OPMed Ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la for- mazione, il perfezionamento e l’esercizio della pro- fessione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche; RS 811.112.0)
ORaP Ordinanza du 26 aprile 2017 sulla radioprotezione (RS 814.501)
OSSE Ordinanza del 28 novembre 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all’estero (Ordinanza sulle scuole svizzere all’estero; RS 418.01)
PF Politecnici federali
UFAM Ufficio federale dell'ambiente
UFCL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
UFPP Ufficio federale della protezione della popolazione
SEM Segreteria di Stato della migrazione
SSPH+ Swiss School of Public Health plus
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