Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Berna, 6 marzo 2026
Decreto federale concernente il finanziamento di uscite per l’armamento dell’esercito tramite un aumento dell’imposta sul valore aggiunto
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Compendio
Il progetto prevede di garantire il rafforzamento necessario in via prioritaria della sicurezza e della difesa della Svizzera. L’aumento limitato a una durata di dieci anni dell’imposta sul valore aggiunto di 0,8 punti percentuali proposto a tale scopo permetterà alla Svizzera di generare maggiori entrate e di utilizzarle a destinazione vincolata. In questo contesto un Fondo per gli armamenti in grado di contrarre debiti aumenterà la flessibilità nel gestire i pagamenti.
Situazione iniziale
Il rapporto complementare al rapporto sulla politica di sicurezza 2021 risalente a set- tembre 2022 e il messaggio sull’esercito 2024 hanno evidenziato l’inasprimento della situazione di minaccia dall’inizio della guerra in Ucraina e le relative conseguenze. La Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026, attualmente in consul- tazione, illustra i cambiamenti della situazione che si sono verificati da allora nel con- testo in cui si trova la Svizzera. I seguenti sviluppi sono significativi: negli ultimi anni la situazione globale in materia di sicurezza e il contesto geopolitico in cui si trova la Sviz- zera sono peggiorati sensibilmente. La situazione in materia di politica di sicurezza è diventata più instabile e meno sicura, mentre l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale è messo a dura prova. Ciò avviene in un contesto globale in cui i principi e le strutture dell’ordine precedenti si indeboliscono e sempre più Stati perseguono i loro interessi attraverso minacce o l’uso della violenza nonché sfruttando dipendenze economiche per obiettivi egemonici. Nel contesto europeo diversi Paesi stanno rispon- dendo a questa situazione rafforzando rapidamente le loro capacità di difesa e aumen- tando i propri budget. Gli Stati europei prendono molto sul serio questa minaccia e si impegnano a rafforzare rapidamente la capacità di difesa autonoma dell’Europa. Anche la Svizzera è interessata da questi sviluppi ed è alle prese con forme di conflitto ibride, tra cui ciberattacchi, attività di disinformazione, spionaggio ed esplorazione. Tuttavia, a causa delle misure di risparmio adottate negli scorsi decenni, l’esercito non è dotato di un equipaggiamento sufficiente in particolare per poter far fronte in modo adeguato alle minacce più probabili, come attacchi a distanza e conflitti ibridi. Ad esempio, sarebbe possibile proteggere solo poche infrastrutture critiche e centri urbani. A ciò si aggiunge la situazione tesa sul mercato degli armamenti: a causa dell’eccesso di domanda i beni d’armamento diventano sempre più costosi e al momento dell’ordine occorre versare un acconto di almeno un terzo del prezzo di acquisto in modo che le aziende produttrici assicurino una consegna in tempo utile. La crescita prevista delle uscite per l’esercito all’uno per cento del PIL entro il 2032 non è sufficiente a questo
scopo. Inoltre, questa crescita non è ancora finanziata nel bilancio della Confederazione. Ciò ha ripercussioni negative sulla protezione del Paese e della popolazione. Per questo motivo vi è un fabbisogno supplementare di risorse finanziarie allo scopo di rafforzare la sicurezza e la difesa della Svizzera. Questo fabbisogno supplementare non si limita soltanto alle uscite per l’armamento. Per garantire una protezione completa del nostro Paese, anche gli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza devono sviluppare e ampliare le loro capacità. Infatti, senza i servizi delle attività
informative, la protezione dai ciber-rischi, l’allerta civile, la sicurezza interna (polizia federale e protezione dei confini), la comunicazione di sicurezza o capacità resilienti per la gestione delle crisi, l’efficacia della protezione militare rimane limitata. Tale fabbisogno supplementare dovrà essere finanziato con entrate aggiuntive, dato che il budget della Confederazione non offre margini di manovra anche tenendo conto del pacchetto di sgravio 2027 e una compensazione sul fronte delle uscite che vada oltre non rappresenta un’alternativa realistica. A questo proposito il Consiglio federale ha valutato diverse possibilità giungendo alla conclusione che un aumento dell’imposta sul valore aggiunto sia preferibile rispetto ad altre opzioni per quanto riguarda le ripercussioni sull’economia e sulla società.
Contenuto del progetto
Il Consiglio federale propone di aumentare temporaneamente l’imposta sul valore ag- giunto di 0,8 punti percentuali per dieci anni a partire dal 2028. L’aliquota ridotta (ad es. derrate alimentari, medicinali) e l’aliquota speciale (prestazioni del settore alberghiero) saranno aumentate di 0,3 e 0,4 punti percentuali in modo proporzionale all’aliquota normale. Questo aumento permetterà agli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza e all’esercito di mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per la capacità di difesa e la protezione della popolazione. Tra il 2028 e il 2037 queste entrate saranno vincolate al rafforzamento della sicurezza e della difesa della Svizzera. 18 miliardi di franchi saranno a disposizione per ulteriori acquisti di armamenti e i costi supplementari sul mercato degli armamenti, 10 miliardi saranno impiegati per finan- ziare acquisti di armamenti pianificati, ma non ancora finanziati nel bilancio della Con- federazione. 3 miliardi di franchi saranno necessari per uscite rilevanti in materia di sicurezza al di fuori dell’esercito (in particolare protezione della popolazione, cibersicu- rezza, servizi delle attività informative, polizia federale, protezione dei confini). Per aumentare l’imposta sul valore aggiunto a favore del rafforzamento necessario in via prioritaria della sicurezza e della difesa della Svizzera è necessaria una modifica della Costituzione federale. La breve durata dell’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto ha anche delle ripercussioni sulle imprese. Per attenuare queste riper- cussioni sono previste delle disposizioni transitorie nella legge sull’IVA.
Le entrate derivanti dall’aumento dell’imposta sul valore aggiunto saranno conferite in un nuovo fondo da istituire per il finanziamento di spese e investimenti per l’armamento, al fine di garantire una maggiore sicurezza per la pianificazione e realizzazione nonché una maggiore flessibilità per quanto riguarda l’utilizzo delle risorse finanziarie. Questo fondo dovrà essere in grado di contrarre debiti fino a un importo massimo di sei miliardi per coprire i picchi nei pagamenti. Alla scadenza dell’aumento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto termina anche la durata del fondo e quest’ultimo deve essere privo di debiti. Per istituire questo fondo deve essere creata una legge specifica (legge sul Fondo per gli armamenti).
1.1.2 Fabbisogno di finanziamento dell’esercito e degli uffici federali civili con
1.2.1 Opzione scelta: aumento del valore aggiunto, destinazione vincolata
per la sicurezza e la difesa della Svizzera e costituzione di un Fondo per gli armamenti 16
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità d’intervento e obiettivi
1.1.1 Situazione in materia di politica di sicurezza
Il rapporto complementare al rapporto sulla politica di sicurezza 2021 del settem- bre 20221 e il messaggio sull’esercito 20242 hanno evidenziato l’inasprimento della si- tuazione di minaccia dall’inizio della guerra contro l’Ucraina e le relative conseguenze. La Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026, attualmente in con- sultazione, illustra i cambiamenti della situazione che si sono verificati da allora nel contesto in cui si trova la Svizzera. La strategia spiega che la Svizzera deve reagire al deterioramento della situazione in materia di politica di sicurezza e adottare misure volte a rafforzare la resilienza, la difesa e la protezione nonché per aumentare la capacità di difesa.3 Europa Secondo la valutazione fornita dai servizi di intelligence europei e dal DDPS, a partire dal 2028 si accentuerà una finestra di vulnerabilità. La Russia produce più materiale bellico di quanto ne venga utilizzato in Ucraina. Allo stesso tempo vi sono incertezze in merito all’impegno degli Stati Uniti a favore della sicurezza europea, ragione per cui l’Europa è chiamata a rafforzare la propria capacità di difesa, cosa che richiederà del tempo. La finestra di vulnerabilità potrebbe quindi essere sfruttata dalla Russia come un’opportunità per espandere la guerra in Europa. La Russia sta già intensificando i suoi conflitti ibridi con l’obiettivo di destabilizzare l’Europa. Si sta armando in modo massiccio e si prepara a un lungo confronto con gli Stati occidentali. Gli Stati europei, la NATO e l’UE prendono sul serio la minaccia rappresentata dalla Russia. In questo contesto la Finlandia è entrata a far parte della NATO nel 2023 e la Svezia nel 2024. Gli Stati della NATO stanno aumentando in modo massiccio le loro spese per la difesa allo scopo di aumentare il personale e per un riarmo di vasta portata delle loro forze armate, mentre la NATO sta rafforzando la sua presenza sul fianco orientale. Concorrenza sul mercato degli armamenti Il deterioramento della situazione in materia di politica di sicurezza si ripercuote anche sul mercato internazionale degli armamenti. Negli ultimi anni il grande eccesso di do- manda e le esigue capacità produttive hanno comportato prezzi più elevati (fino al 40 %) e tempi di consegna più lunghi che possono arrivare fino a sei anni, in particolare
se il Paese richiedente non fa parte di alcuna alleanza (militare) e/o non versa acconti
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sufficientemente elevati (di norma un terzo dell’importo totale al momento dell’ordine). Grazie alle risorse finanziarie disponibili nell’UE per acquisti di armamenti, che ammon- tano a un massimo di 800 miliardi di euro (ReArm Europe4, cfr. n. 2.3), questa tendenza è destinata ad accentuarsi ulteriormente. La capacità di versare acconti è quindi un fattore fondamentale per ridurre i tempi di consegna. Determinati Paesi effettuano pa- gamenti anticipati del 100 per cento sugli ordini e altri, come ad esempio la Germania, finanziano lo sviluppo delle capacità produttive della propria industria. Di conseguenza, le consegne di munizioni e sistemi d’arma molto richiesti vengono posticipate di diversi anni se non vengono versati acconti significativi. Ogni rinvio degli acquisti di armamenti comporta la perdita di possibili finestre temporali per la produzione e significa che la Svizzera riceverà i sistemi necessari in ritardo e a prezzi più alti. La Svizzera dispone di una base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicu- rezza, che secondo la strategia in materia di politica d’armamento del 20 giugno 2025 dovrà essere rafforzata. Inoltre, dovranno essere potenziati la ricerca, lo sviluppo, l’in- novazione e la cooperazione internazionale in materia di armamenti della Svizzera.5 Anche questo potenziale deve essere tenuto in considerazione e sfruttato. Coinvolgimento della Svizzera Anche se è probabile che la Svizzera non sia colpita dalla finestra di vulnerabilità che si sta delineando nella stessa misura degli Stati membri della NATO o dell’UE, potrebbe essere considerata un obiettivo interessante in quanto «anello più debole della catena» per indebolire gli Stati membri della NATO e/o dell’UE circostanti. Ciò vale in particolare per le infrastrutture critiche di importanza transfrontaliera, che potrebbero essere colpite tra l’altro da ciberattacchi, sabotaggi e attacchi a distanza. Gli attacchi a queste infrastrutture chiave di importanza europea, ad esempio nel settore dell’energia, dei dati digitali e dei vettori del traffico, potrebbero ripercuotersi rapidamente sui Paesi circostanti attraverso effetti a cascata, cosa che fa apparire la Svizzera come un rischio per la sicurezza all’interno dell’architettura di difesa europea. La protezione sistematica di queste infrastrutture critiche e interconnesse a livello transfrontaliero è fondamentale
sia per la capacità di agire della Svizzera che per la stabilità dell’Europa. La Svizzera dovrebbe essere in grado di fornire il proprio contributo. Indipendentemente da questa circostanza, la pressione politica da parte degli Stati partner dovrebbe continuare ad aumentare e, in una situazione deteriorata, portare a contromisure politiche ed economiche se la Svizzera dovesse essere percepita come «opportunista». A ciò si aggiunge il fatto che la Svizzera, in quanto Stato neutrale, non ha diritto all’assistenza dell’alleanza. La neutralità comporta piuttosto l’obbligo di proteggere in modo efficace il proprio territorio. Minacce più probabili per la Svizzera Attualmente vi sono due forme di minaccia probabili sulle quali devono essere concentrate in modo prioritario le capacità dell’Esercito svizzero.
White Paper for European Defence Readiness 2030 5 FF 2025 2151
Le minacce ibride sono azioni che avvengono in modo nascosto il più a lungo possibile. Tra gli strumenti utilizzati figurano ciberattacchi, attività di influenza (come la disinformazione), spionaggio, sabotaggio, pressioni economiche e ricatti, la strumentalizzazione dei flussi migratori e dei gruppi criminali nonché operazioni militari segrete. I conflitti ibridi sono una combinazione tra i vari strumenti citati che uno Stato aggressore impiega per destabilizzare un altro Stato, per minare le sue istituzioni o imporgli la propria volontà. Anche contro la Svizzera già oggi vengono utilizzati ciberattacchi, attività di influenza e di spionaggio.6
Le minacce a distanza riguardano gli attacchi con armi a lunga gittata come missili balistici, droni (d’attacco) o aerei (da combattimento), che tra l’altro possono distruggere o danneggiare infrastrutture critiche (ad es. aeroporti, impianti energetici, infrastrutture di trasporto o di condotta). Sono caratterizzate da elevata precisione, tempi di preavviso brevi e un potenziale di danno considerevole. L’obiettivo di tali attacchi è quello di indebolire il morale, l’efficienza economica e la capacità decisionale politica o di indebolire militarmente uno Stato, isolarlo strategicamente e metterlo sotto pressione a livello politico. Un attacco armato diretto e su larga scala contro la Svizzera è improbabile nel prossimo futuro, anche grazie agli sforzi in materia di difesa e di sicurezza profusi dalla NATO e dall’Europa. La sfida principale consiste in particolare nel fatto che la situazione può cambiare molto rapidamente, mentre i mezzi necessari per la difesa richiedono una preparazione pluriennale. Per questo motivo è necessario mantenere un livello minimo di capacità anche in questo ambito. 1.1.2 Fabbisogno di finanziamento dell’esercito e degli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza Alla luce del deterioramento della situazione in materia di politica di sicurezza in Europa e della volontà del Consiglio federale di rafforzare la sicurezza e la difesa della Svizzera, vi è un fabbisogno supplementare per l’esercito pari a 28 miliardi sull’arco di dieci anni. Ciò vale anche per gli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza, in particolare nell’ambito della protezione della popolazione, della sicurezza e dei
controlli ai confini nonché dell’individuazione precoce, della prevenzione e della lotta alla disinformazione e ai ciberattacchi nonché alla criminalità organizzata e al terrorismo. Tale circostanza è importante, dato che, senza strumenti di sicurezza civili, l’efficacia della protezione militare rimane limitata, poiché questi strumenti contribuiscono in modo determinante alla protezione e alla sicurezza della Svizzera, in particolare in un contesto di minaccia ibrido. A causa dei disavanzi strutturali esistenti, il bilancio ordinario della Confederazione non offre margini di manovra a livello finanziario per aumentare i relativi budget e per rendere possibili gli investimenti necessari. Inoltre, occorre constatare che gli sforzi mirati a creare margini di manovra mediante pacchetti di sgravio nel bilancio ordinario della Confederazione (sul fronte delle uscite) incontrano forti resistenze, come sta risultando evidente con il pacchetto di sgravio 27. Non è realistico realizzare risparmi
Vedi anche: www.sepos.admin.ch > Politica di sicurezza > Strategia e Rapporti sulla politica di sicurezza > Strategia in materia di politica di sicu- rezza 2026
in altri settori di attività della Confederazione, in aggiunta ai risparmi legati al pacchetto di sgravio 27, nell’ordine di poco meno di 3 miliardi di franchi all’anno per rafforzare la sicurezza e la difesa della Svizzera. Di conseguenza sono necessarie entrate aggiuntive per poter finanziare il fabbisogno supplementare in maniera conforme alla Costituzione. Insieme al pacchetto di sgravio 27 questa misura consente di gettare le basi per un bilancio della Confederazione più equilibrato. Il Consiglio federale ha deciso di proporre un finanziamento supplementare a partire dal 2028 attraverso maggiori entrate a destinazione vincolata. Tali entrate coprono il fabbisogno supplementare rispetto al bilancio ordinario degli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza e dell’esercito per dieci anni e riguardano sia uscite per l’armamento, l’esercizio e un contributo al finanziamento dell’aumento delle uscite per l’esercito all’uno per cento del prodotto interno lordo (PIL) entro il 2032. Concretamente, il fabbisogno supplementare di risorse finanziarie a partire dal 2028 per un periodo di dieci anni ammonta a circa 31 miliardi di franchi. Di tale importo, circa 3 miliardi di franchi riguardano gli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza, mentre circa 28 miliardi di franchi concernono l’esercito. Circa 18 miliardi di franchi serviranno a reagire alla situazione in materia di politica di sicurezza e alla situazione sul mercato degli armamenti, mentre circa 10 miliardi di franchi rappresenteranno un contributo parziale all’aumento non ancora finanziato delle uscite per l’esercito all’uno per cento del PIL entro il 2032. Il seguente grafico illustra la ripartizione. Grafico 1
1.1.2.1 Fabbisogno di finanziamento dell’esercito
Lacune di capacità dell’esercito dal punto di vista odierno In seguito alle misure di risparmio adottate negli scorsi decenni l’attenzione si è incentrata sulla capacità dell’esercito di garantire l’istruzione, gli impieghi sussidiari e il mantenimento delle competenze minime nel settore della difesa. Ne consegue che attualmente l’esercito non è sufficientemente equipaggiato per l’impiego in tutta la gamma delle attività (difesa, protezione o aiuto/salvataggio).
Le attuali lacune critiche in termini di capacità e di equipaggiamento limitano le possibilità dell’esercito di proteggere il Paese e la popolazione in modo efficace e per un periodo prolungato dalle conseguenze della situazione in materia di sicurezza aggravata in Europa. Le lacune in termini di capacità e di equipaggiamento rappresentano un pericolo anche per il principio di milizia, poiché i militari di milizia, che svolgono il loro compito di difesa mettendo a rischio la propria vita, dovrebbero poter contare su materiale in quantità sufficiente e di buona qualità. In termini concreti, oggi all’esercito mancano capacità importanti per poter adempiere ai propri compiti di difesa da minacce probabili:
Nel caso delle minacce ibride si è visto che spesso tali attacchi vengono preparati senza essere individuati e che l’esercito è in grado di reagire solo nel momento in cui si sono già verificati perturbazioni o attacchi. Al contempo, in presenza di tensioni elevate la capacità di condotta è limitata, poiché manca una trasmissione di dati stabile e continua. Ciò complica il coordinamento e rallenta l’azione, in particolare quando sono in corso diversi impieghi contemporaneamente. Anche i ciberattacchi coordinati rivolti contro infrastrutture critiche rappresentano una grande sfida, in quanto la loro velocità, complessità e il loro vasto impatto possono essere gestiti solo con un dispendio elevato. Inoltre, l’esercito non è attualmente in grado di contrastare in maniera efficace i mini droni, impiegati spesso nei conflitti moderni. Se si aggiungono diversi impieghi paralleli o di durata prolungata, l’esercito raggiunge ben presto i propri limiti, sia in termini di approvvigionamento, sia in termini di personale, strutture di condotta o mezzi specializzati.
Anche gli attacchi a distanza rappresentano una sfida importante per l’esercito, dato che richiedono tempi di reazione particolarmente brevi. Una volta introdotti, i sistemi di difesa terra-aria a media gittata (IRIS‑T) e a lunga gittata (Patriot) ordinati consentiranno soltanto di proteggere contemporaneamente un numero limitato di infrastrutture critiche o di centri urbani. Inoltre, l’esercito dispone solo in misura limitata di mezzi propri per riuscire a individuare tempestivamente minacce di ampia portata e avere sufficiente tempo per lanciare l’allarme. Specialmente nel caso di
missili molto veloci e difficilmente individuabili rimane quindi poco margine di manovra per adottare misure di protezione e di difesa. A complicare ulteriormente la situazione è la mancanza di una solida capacità di condotta e di interconnessione che sarebbe necessaria per reagire in modo efficace. Anche i diversi tipi delle possibili minacce, come missili da crociera, droni, effettori guidati o sistemi balistici, comportano capacità molto diverse tra loro per le attività di difesa. Ciò aumenta ulteriormente il grado di complessità. Infine, l’esercito non dispone di effettori propri di ampia portata che sarebbero necessari per dissuadere un aggressore in modo credibile dal compiere un attacco e per essere in grado di reagire in maniera efficace in caso di evento reale. Vi sono lacune di capacità anche per quanto concerne la difesa da un attacco su larga scala contro la Svizzera. Attualmente l’esercito è in grado di ritardare o arginare un tale attacco solo in misura limitata a livello locale e temporale a causa dei mezzi a disposizione. Ciò è riconducibile, tra l’altro, alle seguenti limitazioni: vi sono limiti a livello materiale per la mobilità protetta; tale circostanza pregiudica sia la mobilità, sia la capacità di sopravvivenza della truppa, in particolare in presenza di una minaccia crescente. Anche mezzi radio moderni e robusti, indispensabili per una condotta
moderna e un’interconnessione affidabile, saranno a disposizione della truppa solo nel corso dei prossimi anni. A ciò si aggiunge il fatto che l’esercito non dispone di scorte di munizioni e di pezzi di ricambio sufficienti per potersi affermare in un conflitto prolungato e ad alta intensità. Ciò limiterebbe notevolmente la sua capacità di resistenza.
Investimenti prioritari a beneficio dell’esercito Con il previsto aumento delle uscite per l’esercito all’uno per cento del PIL entro il 2032, accompagnato da un aumento dell’IVA di 0,8 punti percentuali per dieci anni, verranno rafforzate in via prioritaria le capacità per far fronte a minacce ibride e verrà migliorato sensibilmente l’effetto protettivo rispetto ad attacchi a distanza. Se tali misure saranno messe in atto, in futuro l’esercito sarà in grado di affrontare in maniera più efficace rispetto ad oggi le forme di minaccia più probabili: concretamente sarà possibile proteggere contemporaneamente un numero maggiore di infrastrutture critiche, individuare minacce in modo più precoce e rendere più solidi i processi di condotta. Allo stesso tempo potrà essere migliorata la capacità di resistenza, consentendo di fornire prestazioni militari in maniera affidabile per periodi prolungati.
Il fabbisogno di maggiori entrate pari a 28 miliardi di franchi a beneficio dell’esercito si compone come segue: - Sviluppo rapido, mirato e completo delle capacità in risposta alla minaccia: gli acquisti che consentono di difendersi dalle minacce più probabili dovranno essere effettuati in maniera più rapida e anche più concentrata. Ciò richiede complessivamente circa 9 miliardi di franchi per l’acquisto e l’esercizio di sistemi per difendersi da (mini)droni, da attacchi a distanza, da ciberattacchi o per proteggere infrastrutture critiche nonché per investimenti in immobili e in scorte (munizioni e pezzi di ricambio). Per proteggere meglio l’esercito da minacce ibride sono previsti diversi investimenti. L’individuazione precoce dovrà essere migliorata mediante l’impiego di sistemi tattici d’esplorazione e d’osservazione come mini droni, videocamere per la ricognizione ravvicinata e sistemi di sensori passivi. Ciò consentirà di individuare attività sospette come perturbazioni, manipolazioni o esplorazione nascosta in maniera più tempestiva. Inoltre, verrà potenziata la difesa da mini droni, al pari delle capacità negli ambiti della guerra elettronica e della ciberdifesa. Anche i sistemi di condotta e di comunicazione verranno digitalizzati e protetti in vari modi per essere meno esposti a guasti e perturbazioni. In più, verrà migliorata la protezione fisica dei militari, ad esempio quando svolgono compiti di sorveglianza o durante il trasporto. Nel loro complesso, queste misure comportano un significativo miglioramento della stabilità e della capacità di reazione dell’esercito. Tuttavia, pur adottando queste misure, non sarà possibile garantire di avere un controllo completo e duraturo sulle minacce ibride. Per proteggere meglio la Svizzera dagli attacchi a distanza, dovranno essere acquistati sistemi di difesa terra-aria a corta gittata e sistemi aggiuntivi di protezione terra-aria a media gittata. Ciò consentirà di proteggere infrastrutture critiche e centri urbani aggiuntivi. In combinazione con i sistemi di difesa terra-aria a lunga gittata attualmente in fase di acquisizione nonché con l’aereo da combattimento F-35A,
nasce un sistema di difesa graduato e flessibile contro le minacce a distanza. Disporre di scorte di munizioni e di pezzi di ricambio aumenta la capacità di resistenza di questi sistemi. In aggiunta, saranno integrati ulteriori sensori per la sorveglianza dello spazio aereo. Questi ultimi migliorano il quadro della situazione e consentono all’esercito di reagire in tempi più rapidi a possibili minacce. In questo modo si risponde in modo adeguato alle mozioni 25.4396 (CPS-N) e 25.4405 (CPS- S) «Garantire rapidamente la difesa aerea e anti-drone» approvate dal Parlamento. Una difesa capillare e situazioni particolarmente impegnative, come attacchi di saturazione durante i quali vengono impiegati numerosi droni e/o missili contemporaneamente o rapidi sviluppi tecnologici, rimangono una sfida. Se questi progetti di armamento vengono anticipati, la crescente complessità dei sistemi (tra cui interconnessione, software, manutenzione) comporterà un aumento delle spese d’esercizio (uscite per il personale e uscite per beni e servizi). L’aumento sarà continuo e avverrà verso la fine del periodo in cui verranno generate maggiori entrate temporanee a scapito degli investimenti temporaneamente più elevati. Una volta esaurite le maggiori entrate, le spese d’esercizio torneranno a rappresentare il valore obiettivo a lungo termine, ossia circa il 60 per cento del bilancio dell’esercito. Secondo le previsioni, nel 2038 l’uno per cento del PIL corrisponderà a circa 12 miliardi di franchi.7 Di conseguenza ogni anno circa 7,2 miliardi di franchi saranno utilizzati per l’esercizio e 4,8 miliardi per le uscite per l’armamento. Lo sviluppo continuo consente pertanto di garantire il finanziamento a lungo termine delle spese d’esercizio dopo la scadenza delle maggiori entrate temporanee.
- Aumenti dei prezzi e acconti necessari nel settore degli armamenti a causa dell’aumento della domanda: agli investimenti effettuati per lo sviluppo delle capacità si aggiungono ulteriori 9 miliardi di franchi circa dovuti ad aumenti dei prezzi e ad acconti necessari nel settore degli armamenti a causa dell’aumento della domanda; ciò si basa su un supplemento di rincaro medio pari al 25 per cento a partire dal 2028 per un periodo di dieci anni. La guerra in Ucraina continua ad avere un forte impatto sul mercato degli armamenti. Negli ultimi quattro anni i Paesi dell’Europa occidentale e gli Stati Uniti hanno fornito ampio sostegno alle forze armate ucraine in termini di armi e munizioni. Nel frattempo, le loro scorte sono diventate sempre più esigue e ora verranno aumentate a favore della propria difesa nazionale. Di conseguenza la domanda di beni d’armamento è aumentata notevolmente, i prezzi sono aumentati e i tempi di consegna si allungano. La situazione tesa sul mercato degli armamenti può essere illustrata con l’esempio delle munizioni. Dall’inizio della guerra in Ucraina i prodotti delle aziende occidentali sono generalmente diventati più costosi di circa il 50 per cento. Il prezzo delle granate d’artiglieria si è addirittura moltiplicato,
PIL nominale fino al 2027 secondo il Gruppo di esperti della Confederazione per le previsioni (2027: 899,38 mia.) Successivamente crescita reale annua secondo gli scenari a lungo termine della SECO (Sviluppo del PIL svizzero secondo diversi scenari) + ipotesi che tra il 2028 e il 2038 l’inflazione si attesterà all’1% anno (al centro dell’intervallo della BNS di 0-2%): per il 2038 ne risulta un PIL nominale pari a circa 1197,7 mia.
mentre le capacità produttive, in particolare in Europa, vengono ampliate solo lentamente. Proprio nell’ambito delle munizioni la Svizzera dipende fortemente dall’industria degli armamenti estera, che naturalmente fornisce munizioni e materiale in via prioritaria al proprio Paese e ai suoi alleati militari. La priorità è accordata a clienti che acquistano prodotti standard in grandi quantità. La Svizzera non fa parte di questi clienti. In quanto Stato che non fa parte di alcuna alleanza militare e che effettua ordini di acquisto relativamente ridotti, la Svizzera non è una priorità per i produttori esteri. Senza l’adeguamento delle risorse finanziarie alla nuova realtà in materia di prezzi, con le risorse finanziarie disponibili si potrebbero acquistare meno sistemi. Ciò ridurrebbe notevolmente le possibilità di protezione e diminuirebbe ulteriormente la capacità di resistenza. Le capacità limitate dell’industria internazionale degli armamenti e l’elevata domanda comportano tempi di consegna compresi tra tre e sei anni. Affinché la Svizzera possa versare gli acconti richiesti di almeno un terzo del prezzo di acquisto al momento dell’ordine, è necessario un fabbisogno finanziario supplementare nettamente più elevato per i progetti che ordinerà verso la fine degli anni 2020 per poterli introdurre nella truppa a partire dalla metà degli anni 2030. Inoltre, in caso di escalation di un conflitto europeo, è ipotizzabile che le esigenze della Svizzera non vengano tenute in considerazione sul mercato internazionale degli armamenti.
- Rafforzamento previsto finora della sicurezza e della difesa – finanziamento della crescita dell’esercito: l’aumento delle uscite per l’esercito all’uno per cento del PIL entro il 2032 non è ancora finanziato. Una parte di tale aumento dovrà essere garantito da entrate supplementari pari a circa 10 miliardi di franchi. L’aumento rimanente verrà finanziato attingendo al bilancio generale della Confederazione. Ciò consentirà di colmare, come previsto, le principali lacune di capacità già previste nell’aumento pianificato delle uscite per l’esercito all’uno per cento del PIL entro il 2032. Ciò comprende, da un lato, l’aumento della capacità di resistenza in caso di attacchi a distanza e in caso di conflitti ibridi mediante la costituzione di scorte di munizioni e mobilità protetta (ad es. trasporto di truppa e sanità), dall’altro, investimenti nella condotta e nell’interconnessione dell’esercito nonché per aumentare la protezione e l’efficacia nel ciberspazio e nello spazio elettromagnetico. Oltre agli investimenti prioritari per la difesa contro le minacce probabili, vengono adottate anche misure urgenti per mantenere un livello minimo delle capacità esistenti dell’esercito per la difesa da un attacco su larga scala contro la Svizzera. Non si tratta in primo luogo di un potenziamento, ma di evitare che vi siano lacune di capacità critiche, ad esempio sostituendo veicoli protetti (in parte risalenti agli anni Sessanta del secolo scorso), reti di condotta protette, sistemi di comunicazione ridondanti o maggiori scorte di munizioni e pezzi di ricambio allo scopo di aumentare la capacità di resistenza e la protezione della truppa. Si tratta delle basi necessarie per poter ampliare ulteriormente in futuro le capacità dell’esercito, a seconda di come evolverà la situazione in materia di politica di sicurezza. 1.1.2.2 Fabbisogno finanziario degli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza
Per garantire la sicurezza della Svizzera servono anche elementi civili come i servizi delle attività informative, cibersicurezza, infrastrutture civili di protezione, protezione
civile, allerta civile e informazioni in caso di eventi, un’efficace analisi integrata della situazione, la comunicazione di sicurezza, capacità resilienti di gestione delle crisi, polizia federale e protezione dei confini. Il fabbisogno supplementare a questo scopo per un importo complessivo di circa 3 miliardi di franchi per dieci anni viene illustrato di seguito.
Le maggiori entrate proposte qui di seguito non si tradurranno in un automatismo a livello di aumento del personale; il finanziamento delle uscite supplementari nel settore proprio (comprese le uscite per il personale) sarà deciso dal Consiglio federale e dal Parlamento nell’ambito degli strumenti esistenti, ossia il quadro di sviluppo o il processo di preventivazione. Inoltre, per quanto possibile, i posti supplementari dovranno essere a tempo determinato e associati alle maggiori entrate.
Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) Negli ultimi 25 anni la protezione della popolazione è stata orientata alla gestione delle catastrofi e delle situazioni d’emergenza, mentre le risorse e le capacità per affrontare tensioni accresciute e conflitti sono state ridotte o addirittura abolite a causa della loro scarsa priorità. Data la mancanza di risorse finanziarie, non è possibile procedere nemmeno alle misure urgenti e necessarie di mantenimento del valore per sistemi esistenti (ad es. nel settore dell’allerta e dell’informazione in caso di evento). A causa delle minacce esistenti è necessario concentrarsi in particolare sulla difesa dalle minacce ibride e da attacchi a distanza. Solo in questo modo si può garantire che in caso di conflitto imminente siano disponibili, almeno in parte, le competenze e i materiali di protezione necessari. Nei prossimi anni la mancanza di investimenti comporterà un deterioramento qualitativo nel settore della protezione della popolazione e tale lacuna dovrà essere colmata in tempi rapidi nel corso dei prossimi anni affinché la popolazione possa essere adeguatamente protetta in una situazione di crisi. Gli ambiti in cui è più urgente intervenire sono i seguenti: orientamento della protezione della popolazione e della protezione civile alle minacce più probabili;
rafforzamento dell’infrastruttura delle opere di protezione e del materiale della pro- tezione civile;
ammodernamento dell’allarme alla popolazione attraverso diversi canali;
sviluppo su vasta scala della medicina delle catastrofi;
sviluppo di un sistema mobile di comunicazione di sicurezza;
garanzia della protezione NBC e
miglioramento della collaborazione internazionale. A tal fine l’UFPP necessita di risorse supplementari pari a circa 200-300 milioni di franchi all’anno fino al 2035, dopodiché saranno necessari circa 150 milioni di franchi. L’effettivo del personale dovrà essere aumentato in modo permanente di circa 70 posti a tempo pieno. Questi posti supplementari sono necessari per migliorare l’organizzazione di crisi e la comunicazione mobile di sicurezza. Inoltre, ciò consente di rafforzare la Svizzera in caso di un conflitto armato in particolare negli ambiti localizzazione e salvataggio, medicina delle catastrofi, protezione NBC, collaborazione
internazionale nonché materiale di protezione e strutture di protezione.
Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) Con l’individuazione tempestiva e la prevenzione delle minacce il SIC fornisce un contributo importante sotto il profilo della politica di sicurezza a favore della resilienza, della capacità di difesa e della capacità di cooperazione internazionale della Svizzera. Ciò riguarda i suoi compiti nella lotta al terrorismo, all’estremismo violento, allo spionaggio, alla proliferazione e agli attacchi alle infrastrutture critiche nonché nell’accertare, osservare e valutare fatti rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza all’estero. A causa del deterioramento della situazione globale in materia di sicurezza avvenuto negli ultimi anni, con le risorse di personale attualmente disponibili il SIC è in grado di adempiere solo in parte al suo mandato legale e politico, che comprende sia l’acquisizione e l’analisi di informazioni rilevanti in materia di politica di sicurezza, sia la valutazione della situazione di minaccia, e tale circostanza comporta lacune nella difesa dalle minacce alla sicurezza interna ed esterna. Per colmare tali lacune e adempiere al suo mandato legale e politico il SIC registra un fabbisogno supplementare di 115 posti a tempo pieno. A ciò si aggiungono le relative uscite per beni e servizi. Complessivamente, a partire dal 2028 il SIC avrà un fabbisogno supplementare di risorse finanziarie pari a circa 27 milioni di franchi all’anno.
Ufficio federale di polizia (fedpol) L’inasprimento della situazione di minaccia in Europa non riguarda solo la sicurezza esterna, ma anche quella interna. La strategia in materia di sicurezza dell’UE del 2025 identifica la criminalità organizzata come una delle principali minacce alla sicurezza europea. Oltre alla minaccia rappresentata dalla disinformazione, dai ciberattacchi e dal sabotaggio nell’ambito dei conflitti ibridi, anche le attività della criminalità organiz- zata hanno registrato un aumento significativo. Anche il terrorismo continua a rappre- sentare una minaccia costante, così come l’estremismo violento. Negli ultimi anni la carenza di risorse dovuta all’aumento del carico di lavoro di fedpol è stata ripetutamente oggetto di discussione pubblica. Di conseguenza la CdF-N ha presentato il postu- lato 23.4349 «Verifica delle risorse di fedpol», che è stato accolto dal Consiglio nazio- nale. La situazione delle risorse di fedpol è stata quindi sottoposta a una verifica esterna. In qualità di organo di vigilanza indipendente, nel suo rapporto il CDF giunge alla conclusione che in particolare presso la Polizia giudiziaria federale (PGF) l’effettivo del personale non è sufficiente per far fronte al numero crescente di casi e alle sfide sempre più complesse dell’attuale attività di perseguimento penale. Oltre al rapporto di verifica del CDF, diverse altre fonti (ad es. l’Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione AV-MPC) confermano che il sovraccarico di lavoro nell’ambito delle indagini della PGF ha ripercussioni tangibili. Con la mozione 25.3941 CPS-N «Au- mento strategico dell’effettivo del personale di fedpol. Una misura necessaria per la sicurezza nazionale» il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di aumentare pro- gressivamente l’effettivo del personale di fedpol di 10-20 posti a tempo pieno all’anno e quindi di creare tra 100 e 200 posti di lavoro a tempo pieno supplementari entro il 2035.
Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) L’UDSC è presente ai confini e nelle aree di confine e, nell’ambito del suo mandato, monitora e controlla il traffico transfrontaliero di merci e persone. I controlli effettuati
dall’UDSC costituiscono un importante primo filtro di controllo ai confini, in particolare per quanto riguarda la criminalità transfrontaliera, la migrazione irregolare e le minacce terroristiche. In veste di attore rilevante nella Rete integrata Svizzera per la sicurezza, in questo modo l’UDSC fornisce contributi importanti per salvaguardare la sicurezza interna del Paese e per proteggere la popolazione. Con l’adozione delle due mozioni di commissione «Intensificare i controlli ai confini della Svizzera» della CIP-S (25.3021) e della CIP-N (25.3026), il Parlamento ha inca- ricato il Consiglio federale di intensificare i controlli ai confini della Svizzera a breve e medio termine. L’UDSC assicura l’attuazione diretta e situazionale di questo mandato con risorse proprie e nell’ambito del dispositivo doganale attuale. Tuttavia, queste mi- sure consentono soltanto di intensificare i controlli in misura limitata e non sono idonee a mantenere in maniera duratura il livello richiesto delle prestazioni senza compromet- tere l’adempimento dei compiti fondamentali originari dell’UDSC. Per poter mantenere le misure a medio e lungo termine garantendo al contempo l’adempimento dei propri compiti originari in maniera duratura, o per evitare trasferimenti dei rischi o riduzioni delle prestazioni in altri ambiti di competenza, l’UDSC necessita di risorse supplemen- tari pari a 100 posti a tempo pieno. A tal fine, a partire 2028 l’effettivo del personale dell’UDSC dovrà essere aumentato gradualmente di 40 posti a tempo pieno all’anno, in modo che, tenendo conto della durata biennale della formazione, entro il 2032 pos- sano essere impiegati complessivamente 100 posti a tempo pieno supplementari per le attività di controllo dell’UDSC. Per il periodo dal 2028 al 2032 il fabbisogno supplementare che ne deriva è compreso tra 10 e 15 milioni di franchi all’anno.
Segreteria di Stato della politica di sicurezza (SEPOS) La SEPOS accompagna e coordina le misure nel DDPS, compresa l’elaborazione delle basi decisionali politiche, ed è responsabile della loro conformità con la Strategia in materia di politica di sicurezza. Inoltre, coordina le misure della Confederazione volte a combattere le attività di influenza e la disinformazione nonché la politica di sicurezza digitale della Svizzera. Nei prossimi anni la SEPOS dovrà affrontare le seguenti sfide: crescente minaccia dovuta ad attività di influenza e disinformazione, coordinamento di varie soluzioni informatiche per garantire la sicurezza della comunicazione e l’elabora- zione di dati all’interno e all’esterno dell’Amministrazione federale. A ciò si aggiungono ulteriori esigenze legate alla legge federale sulla sicurezza delle informazioni (tra cui una nuova procedura di sicurezza, l’ampliamento della procedura di sicurezza relativa alle aziende a tutta la Confederazione o la gestione degli incidenti). Per la SEPOS vi è un fabbisogno supplementare pari a circa 3 milioni di franchi all’anno (compresi sette ulteriori posti a tempo pieno).
Ufficio federale della cibersicurezza (UFCS) L’UFCS ha assunto nuovi compiti legati all’obbligo di segnalare ciberattacchi alle infra- strutture critiche e al supporto ai loro gestori. Vi rientrano la ricezione e la valutazione di segnalazioni, la preallerta e il sostegno sussidiario a gestori di infrastrutture critiche, l’avviso e la sensibilizzazione del pubblico e la comunicazione coordinata delle vulne- rabilità. Per l’UFCS l’introduzione dell’obbligo di segnalazione comporta un notevole fabbisogno supplementare di risorse per essere in grado di svolgere i propri compiti
nella misura necessaria. Ad esempio, è stato possibile sviluppare sistemi per la rice- zione delle segnalazioni, però per la valutazione, l’analisi e l’utilizzo per preallerte i si- stemi devono essere sviluppati ulteriormente. Affinché l’UFCS sia in grado di adem- piere al proprio mandato, nella sessione invernale 2025 il Parlamento ha già incremen- tato il budget, tra l’altro allo scopo di creare 30 nuovi posti a tempo pieno: si tratta di 10 milioni di franchi nel 2026 e negli anni successivi del piano finanziario di 15 milioni di franchi all’anno.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
1.2.1 Opzione scelta: aumento del valore aggiunto, destinazione vincolata per
la sicurezza e la difesa della Svizzera e costituzione di un Fondo per gli armamenti Nella decisione sulla fonte di entrate per finanziare le misure prioritarie in materia di sicurezza e difesa della Svizzera, il Consiglio federale si è basato in particolare sui seguenti criteri:
la fonte di entrate deve essere sufficientemente redditizia e generare le risorse ne- cessarie in modo affidabile. Poiché le risorse saranno impiegate per progetti di in- vestimento concreti previsti, è inoltre necessario che l’importo delle maggiori en- trate attese possa essere stimato con precisione;
a causa del fabbisogno di finanziamento a breve termine, la misura deve poter es- sere attuata in tempi brevi; di conseguenza i termini per l’entrata in vigore devono essere brevi;
la fonte di entrate deve permettere una destinazione vincolata delle entrate chiara e trasparente;
poiché il fabbisogno di finanziamento è temporaneo, la fonte di entrate deve es- sere appropriata per un finanziamento limitato; la misura deve poter essere revo- cata in modo semplice. Alla luce di quanto precede, in occasione della verifica delle possibilità di finanziamento il Consiglio federale si è focalizzato sugli aumenti delle aliquote delle principali fonti di entrate della Confederazione e ha infine optato per un aumento dell’imposta sul valore aggiunto. Le ragioni principali risiedono nel fatto che, rispetto alle imposte sul reddito e sugli utili, un aumento dell’IVA provoca minori distorsioni a livello di economia politica e incide meno sull’attrattiva della piazza economica. Pertanto, il consumo come base imponibile dovrebbe essere meno sensibile ad aumenti di imposte rispetto al reddito o all’utile, motivo per cui l’imposta sul valore aggiunto è una fonte di entrate più prevedi- bile e affidabile rispetto all’imposta federale diretta. Le alternative esaminate ma re- spinte sono illustrate nel dettaglio al numero 1.2.2.
1.2.1.1 Aumento dell’imposta sul valore aggiunto
Per finanziare il fabbisogno supplementare il Consiglio federale propone di aumentare l’imposta sul valore aggiunto di 0,8 punti percentuali, per una durata limitata di dieci anni. Le aliquote più basse (aliquota ridotta e aliquota speciale) subiranno un au- mento proporzionale rispetto all’aliquota normale. L’aliquota ridotta, prelevata tra l’altro sulle derrate alimentari e sui medicinali, aumenterà di 0,3 punti percentuali, mentre l’aliquota speciale per il settore alberghiero di 0,4 punti percentuali. Al riguardo occorre
precisare che la modifica di queste due aliquote è stata calcolata sull’aliquota di base attuale e quindi non tiene conto di un contemporaneo aumento delle aliquote IVA per il finanziamento della 13a mensilità della rendita AVS. Ciò è rilevante poiché in caso di aumento proporzionale delle aliquote IVA più basse, verrà operato un arrotondamento a un decimale. A seconda del valore dell’aliquota normale l’arrotondamento potrà es- sere per eccesso o per difetto. Se l’aumento dell’IVA per finanziare la 13esima rendita AVS sarà accolto da Popolo e Cantoni, l’aumento dell’IVA a titolo di sicurezza e difesa della Svizzera ammonterà 0,2 punti percentuali per l’aliquota ridotta e a 0,3 punti per- centuali per l’aliquota speciale.
Si stima che un aumento con effetto dal 1° gennaio 2028 potrebbe generare le seguenti maggiori entrate a favore delle uscite e degli investimenti per l’armamento8.
Tabella 1
Maggiori entrate in mio. fr. in caso di aumento proporzionale dell’IVA di 0,8 punti percentuali dal 1.1.2028 limitato a dieci anni 2028* 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038** Totale Singoli anni 2284 2975 3058 3136 3216 3296 3378 3463 3549 3638 783 32 776 Cumulato 2284 5259 8317 11 453 14 669 17 964 21 343 24 805 28 355 31 993 32 776 * Nell’anno di introduzione viene riscosso soltanto il 79% delle entrate ** Nell’anno successivo a quello in cui scade l’aumento limitato dell’IVA confluirà ancora il 21% di entrate imputabili all’anno di scadenza
Le entrate più esigue attese per l’anno di introduzione sono dovute al fatto che le en- trate dell’IVA di un anno civile, a causa della periodicità del rendiconto, provengono in gran parte dai primi tre trimestri dell’anno in questione e dal quarto trimestre dell’anno precedente. Nel tempo le maggiori entrate annuali evolveranno grossomodo di pari passo con la crescita economica. Queste maggiori entrate dovranno essere impiegate a destinazione vincolata a favore di uscite e investimenti per l’armamento. L’aumento dell’imposta sul valore aggiunto è da preferire rispetto alle altre alternative esaminate (v. n. 1.2.2 segg.). 1.2.1.2 Destinazione vincolata delle maggiori entrate e costituzione di un Fondo per gli arma- menti
Le risorse finanziarie supplementari generate dall’aumento dell’IVA dovranno confluire interamente in un Fondo per gli armamenti in grado di contrarre debiti (fondo speciale secondo l’art. 52 della legge del 7 ottobre 20059 sulle finanze della Confederazione). Lo scopo di tale fondo è quello di finanziare tutte le uscite e tutti gli investimenti per l’armamento. Oltre a queste maggiori entrate, nel Fondo per gli armamenti confluiranno risorse provenienti dal bilancio generale della Confederazione (ossia dall’attuale credito singolo della Difesa «Spese e investimenti per l’armamento»). In questo modo, durante la sua esistenza, tutte le uscite per gli acquisti di armamenti saranno finanziate attraverso tale fondo.
La stima delle entrate IVA si basa sull’ultima chiusura dei conti (2025), tenendo conto di fattori speciali, in particolare modifiche di legge imminenti e la crescita economica prevista. Gli effetti dell’aumento dell’IVA sono calcolati ipotizzando un aumento proporzionale delle entrate dell’IVA. 9 RS 611.0
Con la costituzione del Fondo per gli armamenti, il singolo credito sinora utilizzato per la Difesa «Spese e investimenti per l’armamento» sarà ridistribuito. Dal 2028 le risorse contenute in tale credito saranno impiegate per i quattro scopi seguenti: 1. conferimento nel Fondo per gli armamenti (il Parlamento ne stabilisce l’importo); 2. contributo finanziario a favore della linea di crescita sinora prevista ma non ancora finanziata delle uscite per l’esercito fino a raggiungere l’uno per cento del PIL nel bilancio generale della Confederazione (nella misura di 1/3 delle entrate IVA);
3. finanziamento delle uscite d’esercizio e delle uscite per investimenti dell’esercito e investimenti immobiliari; 4. finanziamento del fabbisogno supplementare degli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza (ca. 300 mio. fr. all’anno). Grafico 2
Il fabbisogno supplementare degli uffici federali civili e una parte dell’attuale linea di crescita dell’esercito saranno quindi finanziati attraverso la ridistribuzione dell’attuale credito singolo «Spese e investimenti per l’armamento». A partire dall’entrata in vigore della relativa legge, il Fondo per gli armamenti dovrà poter essere in grado di contrarre debiti fino a un importo di 6 miliardi. Ciò corrisponde al doppio dei ricavi netti medi stimati derivanti dall’aumento dell’IVA. La capacità di indebitamento permetterà all’esercito di attenuare i picchi di pagamento, ad esempio per effettuare pagamenti (acconti) più elevati a breve termine e ripartire meglio i pagamenti nel corso degli anni. Inoltre, il Fondo per gli armamenti aumenterà la flessibilità del Consiglio federale in caso di deterioramento a breve termine della situazione geopolitica, consentendogli di mettere rapidamente a disposizione risorse supplementari senza dover ridurre risorse federali non vincolate. Grazie alla destinazione vincolata dell’aumento dell’IVA e alla riduzione continua del limite superiore dell’indebitamento, sarà possibile garantire la restituzione del debito entro la scadenza dell’aumento temporaneo dell’IVA e il rispetto dei principi costituzionali di gestione delle finanze pubbliche. Il funzionamento del Fondo per gli armamenti è disciplinato in una nuova legge fede- rale. La legge federale sul Fondo per gli armamenti entrerà in vigore soltanto unita- mente alla modifica della Costituzione concernente l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (associazione giuridicamente vincolante dei progetti).
1.2.1.3 Utilizzo delle risorse finanziarie
Nei primi anni in cui si avranno maggiori entrate, sarà data la precedenza a uscite supplementari per gli acquisti prioritari di armamenti necessari (sistemi e munizioni), per poter far fronte il più rapidamente possibile alle minacce probabili (v. n. 1.1.2.1). Successivamente, le uscite per l’armamento diminuiranno a favore delle uscite d’esercizio, in modo da raggiungere a lungo termine un rapporto stabile tra investimenti ed esercizio. Questo dovrà permettere all’esercito, non appena le maggiori entrate verranno meno, di tornare a essere finanziato tramite il bilancio ordinario dell’esercito rispettando il rapporto auspicato del 60 per cento di uscite d’esercizio e 40 per cento di uscite per l’armamento.
Nei prossimi anni il fabbisogno supplementare di personale per gli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza ammonterà a oltre 400 posti a tempo pieno (v. n 1.1.2). Anche l’esercito (Aggruppamento Difesa e armasuisse) avrà un fabbisogno supplementare di personale, che sarà compensato a lungo termine all’interno del bilancio dell’esercito. Il DDPS sta quindi esaminando, tra l’altro, modelli che consentano di fornire le prestazioni supplementari a titolo di acquisti ed esercizio al di fuori dell’Amministrazione federale. Le maggiori entrate proposte non si tradurranno in un automatismo a livello di aumento del personale; il finanziamento delle uscite supplementari nel settore proprio (comprese le uscite per il personale) sarà deciso dal Consiglio federale e dal Parlamento nell’ambito degli strumenti esistenti, ossia il quadro di sviluppo o il processo di preventivazione. Inoltre, per quanto possibile, i posti supplementari dovranno essere a tempo determinato e associati alle maggiori uscite.
1.2.1.4 Controllo dell’utilizzo delle risorse finanziarie
La vigilanza spetta al Parlamento. Il presente progetto ha una grande rilevanza in ter- mini di politica di sicurezza e finanziaria, motivo per cui il Consiglio federale ritiene op- portuno valutare l’istituzione di un organo di alta vigilanza parlamentare (ad es. dele- gazione di sicurezza), sul modello della Delegazione parlamentare di vigilanza della NFTA (DVN). Una tale vigilanza parlamentare speciale entra in linea di conto quando circostanze straordinarie lo giustificano. Ciò avrebbe il vantaggio di raggruppare le in- formazioni in un unico organo. Se entrambe le Camere decidessero di istituire un or- gano speciale di alta vigilanza parlamentare sul finanziamento del rafforzamento prio- ritario della sicurezza e della difesa, si potrebbe valutare la composizione con due membri ciascuno delle Commissioni della gestione, delle Commissioni delle finanze e delle Commissioni della politica di sicurezza. L’alta vigilanza sarà sciolta non appena avrà svolto il suo compito, ad esempio alla scadenza delle maggiori entrate limitate nel tempo.
Il Consiglio federale rende conto dell’utilizzo delle uscite per l’armamento nel consun- tivo e il DDPS lo illustra in modo dettagliato nella sua documentazione aggiuntiva. Con la creazione di un Fondo per gli armamenti sarà introdotto un conto speciale. Inoltre, il DDPS riferirà sui progetti principali in un rapporto semestrale separato. Il Consiglio federale continuerà a presentare anche il messaggio sull’esercito. In questo modo le commissioni e il Parlamento saranno informati dettagliatamente sugli acquisti effettuati e previsti e potranno decidere in merito.
1.2.2 Soluzioni esaminate ma respinte
Oltre alla soluzione scelta dell’aumento delle aliquote IVA, è stato preso in considera- zione anche un aumento delle aliquote dell’imposta federale diretta. In linea di principio anche questa misura soddisferebbe i criteri stabiliti (v. n. 1.2.1). Tuttavia, l’imposta fe- derale diretta rappresenta la fonte di entrate meno prevedibile e meno affidabile (v. n.
1.2.2.1 e 1.2.2.2).
Negli ultimi anni, inoltre, sono state discusse a livello politico diverse possibilità per generare entrate federali supplementari, come ad esempio un’imposta federale sulla sostanza, un’imposta federale sulle successioni o ulteriori imposte sulle transazioni fi- nanziarie. Il gruppo di esperti incaricato di verificare i compiti e i sussidi ha pure valutato misure sul fronte delle entrate per sgravare strutturalmente il bilancio federale. Nel suo rap- porto all’attenzione del Consiglio federale propone, tra l’altro, l’abolizione o la limita- zione di diverse agevolazioni fiscali. Tra queste figurano anzitutto l’aumento del carico fiscale sulle prestazioni in capitale versate da istituzioni di previdenza, secondaria- mente l’abolizione su larga scala delle prestazioni escluse dall’IVA e, infine, l’introdu- zione di un’imposta sugli utili da sostanza immobiliare a livello federale. Le misure che comportano un aumento minore del gettito fiscale riguardano l’imposta sugli oli minerali e la tassa sul traffico pesante. Queste fonti di entrate, tuttavia, non soddisfano i criteri stabiliti (v. n. 1.1.2). In particola- re, non potrebbero essere attuate con sufficiente rapidità, non sarebbero appropriate per un finanziamento temporaneo (durata limitata) e in parte le maggiori entrate attese potrebbero essere stimate solo con notevole incertezza. Inoltre, soprattutto nel caso dell’introduzione di nuove imposte, occorrerebbe prevedere tempi più lunghi prima di un’entrata in vigore. Per questo motivo non sono adatte a coprire l’attuale fabbisogno finanziario per uscite supplementari a favore della sicurezza e della difesa della Sviz- zera. 1.2.2.1 Aumento dell’imposta federale diretta delle persone fisiche (imposta sul reddito)
Senza modifica costituzionale: La Costituzione federale (Cost.10) limita l’imposizione delle persone fisiche da parte della Confederazione a un massimo dell’11,5 per cento del reddito (art. 128 cpv. 1 lett. a Cost.). Le tariffe dell’imposta federale diretta attualmente in vigore raggiungono questa aliquota massima per i redditi molto elevati. Occorre precisare che, nella determinazione delle aliquote, la Confederazione deve prendere in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali (art. 128 cpv. 2 Cost.). Ciò riguarda in particolare i redditi bassi e medi. La Cost. offre comunque un margine considerevole per aumentare il gettito fiscale. L’onere fiscale medio di tutti i contribuenti, ad esempio, ammonta a circa il 3,3 per cento del reddito imponibile (dati 2022).
10 RS 101
Sarebbe quindi possibile aumentare le aliquote dell’imposta federale diretta senza aumentare l’aliquota massima dell’11,5 per cento prevista dalla Cost. Un tale aumento potrebbe interessare tutte le classi di reddito tranne quelle più elevate, già tassate in base all’aliquota massima. Con un simile approccio, sarebbe complesso identificare, negli anni successivi, la parte a destinazione vincolata delle entrate da attribuire agli armamenti. Con modifica costituzionale: Un aumento equo di tutte le aliquote fiscali, compresa quella dei redditi più elevati che oggi ammonta all’11,5 per cento (analogamente a un aumento del moltiplicatore), richiederebbe una modifica della Cost. Per i Cantoni, un aumento dell’imposizione delle persone fisiche, comporterebbe la necessità di adeguare le tariffe nei loro sistemi di tassazione. Lo stesso vale per i datori di lavoro, poiché cambierebbero anche le tariffe dell’imposta alla fonte. Questi costi legati agli adeguamenti necessari dovranno essere messi in conto, a meno che nell’anno in questione non sia comunque previsto un adeguamento delle tariffe e delle deduzioni per compensare gli effetti della progressione a freddo. Un aumento dell’onere fiscale sui redditi avrebbe un impatto negativo sugli incentivi alla produttività e sull’attrattiva della piazza fiscale svizzera. In particolare, per le persone con redditi elevati, un aumento delle imposte sul reddito ridurrebbe l’attrattiva della Svizzera quale luogo di domicilio.
1.2.2.2 Aumento dell’imposta federale diretta delle persone giuridiche (imposta sull’utile)
Sarebbe possibile generare maggiori entrate anche con un aumento dell’imposta federale diretta sull’utile delle persone giuridiche (imposta sull’utile; aliquota attuale 8,5%, aliquota ridotta 4,25% per associazioni e fondazioni). Poiché la Cost. vigente limita l’onere fiscale a un massimo dell’8,5 per cento, un tale aumento dell’imposta comporterebbe una sua modifica costituzionale. Come per le persone fisiche, i Cantoni dovrebbero adeguare le aliquote d’imposta nei sistemi di tassazione. Un aumento dell’imposta sugli utili indebolirebbe la piazza economica svizzera. Un simile aumento verrebbe in parte attenuato da minori entrate derivanti dall’imposta integrativa dell’OCSE, principalmente a scapito dei Cantoni. 1.2.2.3 Mobilitazione di riserve di capitale e entrate dinamiche per creare di una riserva di finan- ziamento
La mozione 25.4457 «Garanzia degli investimenti strategici per l’esercito fino al 2035 – mobilitazione di riserve di capitale e di entrate dinamiche per creare una riserva di finanziamento» incarica il Consiglio federale di presentare proposte concrete su come l’Esercito svizzero possa essere dotato di una riserva finanziaria sostanziale con un valore obiettivo di 10 miliardi di franchi fino al 2035 per investimenti strategici (armamenti, infrastrutture, istruzione), in aggiunta alle pianificazioni finanziarie decise e alle risorse previste dal budget ordinario nonché nel rispetto del freno all’indebitamento e senza aumenti delle imposte. In particolare sono state esaminate la mobilitazione di capitale una tantum con la cessione di azioni della Swisscom e l’utilizzo temporaneo degli utili della Banca nazionale svizzera (BNS). Il Consiglio federale ha respinto entrambe le varianti di finanziamento per i seguenti motivi:
Swisscom gestisce un’infrastruttura critica: la partecipazione di maggioranza della Confederazione a Swisscom è importante e giustificata soprattutto per motivi di politica di sicurezza. Un’interruzione della rete fissa o mobile e di Internet avrebbe conseguenze di vasta portata per l’economia e la popolazione. Una vendita parziale delle azioni Swisscom per finanziare le uscite per l’esercito non è quindi opportuna, tanto più che i proventi che ne deriverebbero (ca. 5 miliardi una tantum in caso di ritiro della Confederazione, conservando una minoranza di blocco) non sarebbero neanche lontanamente sufficienti a coprire il fabbisogno finanziario. La vendita delle azioni comporterebbe inoltre la perdita di un potenziale dividendo di circa 200 milioni all’anno, che mancherebbe alla Confederazione per il finanziamento dei suoi compiti;
l’importo di base delle distribuzioni degli utili della BNS è riscosso ordinariamente a favore del bilancio generale della Confederazione. Eventuali distribuzioni supplementari della BNS sono contabilizzate come entrate straordinarie per la riduzione del debito legato al coronavirus. L’utilizzo di questi fondi a favore dell’esercito comprometterebbe quindi la riduzione di tale debito e/o aumenterebbe i deficit strutturali nel bilancio federale. L’utilizzo degli utili della BNS per finanziare le uscite per l’esercito è stato quindi respinto.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202411 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202412 sul programma di legislatura 2023–2027.
Nel messaggio sul programma di legislatura 2023–2027, oltre all’ampliamento della cooperazione internazionale con la NATO e l’UE, si era comunque già accennato alla necessità di modernizzare le capacità e i mezzi dell’esercito. Pertanto, nel suo obiet- tivo 18 il Consiglio federale ha inoltre prescritto che si deve accelerare la modernizza- zione delle capacità e dei mezzi dell’esercito. Il piano finanziario attuale 2027–2029 tiene conto di un aumento delle uscite per l’eser- cito fino a raggiungere l’uno per cento del PIL entro il 2032. Non prevede tuttavia mag- giori entrate da un aumento dell’IVA. Il Consiglio federale integrerà le ripercussioni fi- nanziarie di questo progetto in consultazione nel preventivo 2027 e nel piano finanzia- rio 2028–2030. Il rapporto complementare al rapporto sulla politica di sicurezza 2021 del 7 settem- bre 202213 illustra la situazione di minaccia deteriorata dall’attacco della Russia all’Ucraina e le sue conseguenze. In particolare giunge alla conclusione che per poter respingere un attacco armato, l’esercito deve essere in grado di proteggere e difendere
11 FF 2024 525 12 FF 2024 1440 13 FF 2022 2357
la Svizzera contro l’intera gamma di minacce ibride. Anche la Strategia in materia di politica di sicurezza della Svizzera 2026, attualmente in fase di consultazione, illustra i cambiamenti della situazione intervenuti da allora nel contesto della Svizzera. Nella strategia si afferma che la Svizzera deve reagire al deterioramento della situazione in materia di politica di sicurezza e adottare misure volte a rafforzare la resilienza, la di- fesa e la protezione nonché ad aumentare la capacità di difesa14. Esiste un nesso diretto tra il progetto e la strategia del Consiglio federale. Gli obiettivi del progetto in consultazione sono quindi compatibili con l’intento del Consiglio federale di accelerare la modernizzazione delle capacità e dei mezzi dell’esercito.
2 Diritto comparato
2.1 Germania
A causa della mutata situazione sul fronte della politica di sicurezza dovuta all’aggres- sione della Russia contro l’Ucraina, il 24 febbraio 2022 il Bundestag tedesco ha deciso, su richiesta del Governo federale, di creare, in aggiunta al bilancio federale, un fondo speciale per la difesa di 100 miliardi di euro per la modernizzazione delle forze armate. Il fondo speciale per la difesa è indipendente dal bilancio federale e permette di finan- ziare uscite fino a 100 miliardi di euro. Il Ministero delle finanze può contrarre crediti fino a tale importo per coprire le uscite del fondo speciale. Questo fondo è destinato a rafforzare la capacità di alleanza e di difesa e, in particolare, a finanziare progetti di equipaggiamento complessi e di lunga durata. Il bilancio della difesa per il 2025 am- montava a 62,43 miliardi di euro. Inoltre, nel 2025 la Bundeswehr ha beneficiato di circa 24,06 miliardi di euro provenienti dal fondo speciale per la difesa. Grazie al bilan- cio 2025 e al fondo speciale, la Bundeswehr ha avuto a disposizione oltre 86 miliardi di euro per l’acquisto di materiale, equipaggiamento, apparecchi (di grandi dimensioni) e personale. Inoltre, sono previsti circa 10 000 nuovi posti in organico militari e 1000 po- sti in organico civili per la Bundeswehr15. Negli ultimi tre anni le risorse del Bundesam- tes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Ufficio federale per la protezione della popolazione e l’assistenza in caso di catastrofi [BBK]) sono stati quasi quadrupli- cati: da 168 milioni di euro nel 2024, il budget è passato a 332 milioni di euro nel 2025 e a 605 milioni di euro nel 2026. Anche il numero di posti di lavoro del BBK è quasi raddoppiato dal 2021 al 2026.
https://www.sepos.admin.ch/it > Politica di sicurezza > Strategia e rapporti sulla politica di sicurezza > Strategia in materia di politica di sicu- rezza 2026 www.bmvg.de/de/themen/verteidigungshaushalt
2.2 Austria
Al fine di rafforzare in modo duraturo le forze armate austriache, il 15 novembre 2022 il Parlamento e il Consiglio nazionale austriaci hanno approvato la legge Landesver- teidigungsfinanzierungsgesetz16 per il finanziamento della difesa nazionale. Tale legge prevede un aumento vincolante del budget di 5,250 miliardi di euro destinato alle questioni militari per il periodo dal 2023 al 2026. Inoltre, la Repubblica d’Austria si impegna ad aumentare ulteriormente il budget per gli anni dal 2027 al 2032. Con que- sta legge, l’Austria crea una base che, in termini temporali, va oltre il quadro finanzia- rio federale per una prospettiva di finanziamento a lungo termine delle sue forze ar- mate.
Secondo il rapporto sulla difesa nazionale, Landesverteidigungsbericht 2024/202517, l’obiettivo di bilancio per le questioni militari dovrebbe essere aumentato al 2 per cento del PIL entro il 2032. Negli ultimi anni anche il budget per la sicurezza del Ministero dell’Interno è stato au- mentato di circa il 10 per cento, raggiungendo i 4 miliardi di euro18.
2.3 Unione europea
Nel marzo 2025 la Commissione europea ha presentato il piano «ReArm Eu- rope/Readiness 2030»19. Secondo tale piano, entro il 2030 l’UE prevede di rafforzare in modo significativo la capacità di difesa. Concedendo maggiore flessibilità finanzia- ria ai Paesi dell’UE, gli Stati membri dovrebbero mobilitare complessivamente 800 mi- liardi di euro per aumentare le uscite per la difesa. In particolare, l’attivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita20 dovrebbe consen- tire un aumento dei bilanci della difesa nella misura dell’1,5 per cento del PIL. Inoltre, dovrebbe essere introdotto uno strumento di prestito per aiutare i Paesi a investire in settori importanti della difesa.
Per rafforzare la protezione civile, l’UE ha creato il Meccanismo europeo di protezione civile con un budget di 1,3 miliardi di euro. Ulteriore sostegno alle tecnologie a duplice impiego (civile e militare) proviene dal Fondo europeo per la difesa (per un totale di
8 mia. EUR).
Landesverteidigungs-Finanzierungsgesetz (LV-FinG); StF: BGBl. I Nr. 185/2022, art. 22 Landesverteidigungsbericht 2024/2025 del Ministero federale per la difesa nazionale delle Repubblica d’Austria Comunicato stampa del BMI del 23 ottobre 2023 White Paper for European Defence – Rediness 2023 Trattato del 2 marzo 2021 sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione economica monetaria
2.4 NATO Al vertice NATO del 2025 all’Aia, i partner dell’alleanza si sono impegnati a destinare entro il 2035 il 5 per cento all’anno del loro prodotto interno lordo (PIL) alle esigenze fondamentali della difesa e alle uscite per la difesa e la sicurezza. In concreto, entro il 2035 tali partner metteranno a disposizione ogni anno almeno il 3,5 per cento del loro PIL, sulla base della definizione concordata relativa alle uscite per la difesa della NATO, per le esigenze fondamentali della difesa e per il raggiungimento degli obiettivi di capacità della NATO. Inoltre, ogni anno sarà destinato fino all’1,5 per cento del PIL alla garanzia della preparazione e della resilienza civili, alla protezione delle infrastrut- ture critiche, ecc.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
L’aumento dell’imposta sul valore aggiunto di 0,8 punti percentuali, limitato a dieci anni, servirà a finanziare il fabbisogno supplementare dell’esercito e degli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza. Queste maggiori entrate saranno vincolate al fi- nanziamento delle uscite per l’armamento. Per l’aumento dell’IVA e la destinazione vincolata di queste maggiori entrate, nell’articolo 196 Cost. viene inserita una disposi- zione transitoria volta ad aumentare temporaneamente le aliquote dell’IVA. Per finanziare le uscite per l’armamento sarà creato un Fondo per gli armamenti in grado di contrarre debiti. In questo fondo confluiranno le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’IVA e le risorse provenienti dal bilancio generale (rispettivamente dall’attuale singolo credito della difesa «Spese e investimenti per l’armamento»). La capacità d’indebitamento consente di assorbire i picchi di pagamento e di distribuire meglio i pagamenti nel corso degli anni, rafforzando così la sicurezza della pianifica- zione e la libertà d’azione e creando una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse. Il Fondo per gli armamenti è disciplinato da una legge federale autonoma. Per l’introduzione delle nuove aliquote viene inoltre creata una disposizione transitoria nella legge del 12 giugno 200921 sull’IVA (LIVA).
3.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il progetto non comporta nuovi compiti per la Confederazione. Un aumento dell’impo- sta sul valore aggiunto permetterà di finanziare uscite supplementari, che si rendono necessarie per l’adempimento del compito costituzionale dell’esercito e degli uffici fe- derali civili con compiti rilevanti per la sicurezza. Ciò rafforzerà il mantenimento della pace, la difesa nazionale e la protezione della popolazione in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni di emergenza. Le maggiori uscite saranno interamente coperte dalle maggiori entrate.
21 RS 641.20
3.3 Attuazione
Per l’aumento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto, con l’articolo 196 nu- mero 14 capoverso 6 dovrà essere creata nella Cost. una disposizione transitoria sarà abrogata alla scadenza dell’aumento temporaneo dell’IVA. Questa modifica costituzio- nale sottostà al referendum obbligatorio. Il calcolo dell’adeguamento proporzionale dell’aliquota ridotta e dell’aliquota speciale si fonda sull’aliquota di base attualmente in vigore. Se l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto fosse approvato in concomitanza con il finanziamento della 13a mensilità della rendita AVS, i +0,3 punti percentuali cal- colati per l’aliquota ridotta e i +0,4 punti percentuali per l’aliquota speciale non sareb- bero più corretti. In tal caso, gli aumenti dovrebbero essere rispettivamente di +0,2 e +0,3 punti percentuali. Occorrerebbe dunque adeguare il testo sottoposto a votazione all’aliquota di base in vigore al momento della votazione. Per le imprese, le modifiche delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto comportano notevoli oneri. A causa dei costi di adeguamento, l’aumento dell’IVA per finanziare le uscite per l’armamento dovrebbe essere coordinato con altri aumenti, come quello pre- visto in particolare per il finanziamento dell’AVS. Tuttavia, i due progetti non dovrebbero influenzarsi negativamente a vicenda né dipendere l’uno dall’altro nel tempo. Le maggiori entrate così ottenute dovranno confluire nel Fondo per gli armamenti. Tale fondo sarà istituito con una legge federale autonoma. La legge federale entrerà in vi- gore solo insieme alla modifica costituzionale relativa all’aumento dell’imposta sul va- lore aggiunto (associazione giuridicamente vincolante tra il fondo per gli armamenti e l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto). Nella legge sull’IVA sarà inoltre introdotta una disposizione transitoria che disciplina l’efficacia delle aliquote più elevate per le prestazioni per le quali il credito d’imposta sorge prima dell’entrata in vigore. Ciò dovrebbe permettere di attenuare l’onere sup- plementare causato dagli adeguamenti che grava sulle imprese in caso di modifiche delle aliquote a breve termine. Sia la modifica della Cost. sia i progetti di legge dovranno essere trattati congiunta- mente in Parlamento. Il progetto della nuova LFArm e la modifica della LIVA saranno pubblicati se la modifica dell’aliquota IVA sarà accolta dal Popolo e dai Cantoni.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Costituzione federale
Disposizione transitoria nell’art. 196 n. 14 cpv. 6 Con questo nuovo capoverso nell’articolo 196 numero 14 (disposizione transitoria all’art. 130 [Imposta sul valore aggiunto]) Cost. viene creata la base costituzionale per l’aumento temporaneo dell’IVA di 0,8 punti percentuali. Di conseguenza, l’aliquota normale aumenterà di 0,8 punti percentuali, l’aliquota ridotta (ad es. per derrate alimentari e medicinali) di 0,3 punti percentuali e l’aliquota speciale (per prestazioni del settore alberghiero) di 0,4 punti percentuali. Le maggiori entrate realizzate in questo modo saranno conferite a destinazione vincolata in un Fondo per gli armamenti e potranno essere utilizzate soltanto per finanziare uscite per l’armamento.
In caso di proroga del termine conformemente all’articolo 196 numero 1 capoverso 1 di almeno due anni, l’aumento temporaneo a destinazione vincolata termina il 31 dicembre 2037. L’aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero o l’aumento dell’aliquota indicato nella disposizione transitoria si applicherà soltanto se il termine secondo l’articolo 196 numero 14 capoverso 1 della Costituzione federale verrà prorogato, al massimo fino al 31 dicembre 2037. La mozione 24.3635 («Aliquota speciale IVA. Pianificazione sicura per il settore del turismo»), che chiede di conservare questa aliquota speciale, è stata trasmessa alle commissioni per l’esame preliminare. Per quanto riguarda l’aumento dell’aliquota ridotta e dell’aliquota speciale è necessario un coordinamento con l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto per finanziare la 13esima rendita AVS (cfr. n. 3.3).
4.2 Legge federale sul Fondo per gli armamenti (LFArm)
Ingresso La base determinante per il progetto della legge federale si trova nell’articolo 60 capo- verso 1 Cost., secondo cui la legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione.
Art. 1 Fondo Cpv. 1 Il Fondo per gli armamenti raccoglie le risorse disponibili per il finanziamento di uscite per l’armamento (cfr. commenti relativi all’art. 3 cpv. 1). Non verranno più effettuati ac- quisti di armamenti attingendo al bilancio generale della Confederazione e l’odierno credito singolo «Spese e investimenti per l’armamento» verrà ridistribuito di conse- guenza tra:
l’esercizio dell’esercito;
gli investimenti in immobili militari;
il finanziamento di fabbisogni supplementari degli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza;
il cofinanziamento dell’aumento delle uscite per l’esercito all’uno per cento del PIL entro il 2032 nel bilancio generale della Confederazione. Un eventuale saldo rimanente verrà assegnato al Fondo per gli armamenti. Il Parla- mento deciderà in merito all’assegnazione nel quadro del preventivo. Cpv. 2 Il Fondo non ha personalità giuridica e dispone di una contabilità propria o di una con- tabilità speciale con bilancio, conto economico e conto degli investimenti che viene approvata dal Parlamento in separata sede. L’utilizzo delle risorse provenienti dal Fondo per gli armamenti avviene al di fuori del conto economico della Confederazione. Cpv. 3 Il Fondo per gli armamenti è in grado di contrarre debiti. È necessario che il fondo sia in grado di contrarre debiti per poter coprire picchi nei pagamenti. Il limite massimo
dell’indebitamento e l’obbligo di restituzione sanciti dall’articolo 6 consentono di garan- tire che l’indebitamento non superi le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’impo- sta sul valore aggiunto e che venga saldato entro la scadenza di tale aumento. Cpv. 4 Questa disposizione consente di applicare gli strumenti previsti dalla LFC, ossia il cre- dito d’impegno e il limite di spesa, anche a prelievi dal fondo. Il limite di spesa corri- sponde all’importo massimo che l’esercito (Aggruppamento Difesa e armasuisse) potrà spendere sull’arco di quattro anni. Comprende sia le risorse finanziarie nei crediti a preventivo, sia le risorse per uscite per l’armamento del fondo. L’applicabilità delle pre- scrizioni contabili della Confederazione è già stabilita in virtù dell’articolo 52 capo- verso 4 LFC.
Art. 2 Scopo Le uscite per l’armamento servono a pagare gli acquisti che il Parlamento ha appro- vato sulla base di programmi d’armamento e di crediti d’impegno per l’acquisto di ma- teriale dell’esercito (compresa l’IVA sulle importazioni). Il Fondo per gli armamenti consente di finanziare:
materiale d’armamento: comprende acquisti di vasta portata di sistemi d’arma, di condotta e logistici nel quadro dei programmi d’armamento (compresa l’IVA sulle importazioni);
equipaggiamento e altro materiale dell’esercito: comprende l’equipaggiamento per- sonale e l’armamento dei militari, la sostituzione e gli acquisti successivi di mate- riale dell’esercito, le revisioni e le modifiche globali nonché gli acquisti di materiale dell’esercito di importanza finanziaria secondaria come ad esempio il materiale d’istruzione, l’abbigliamento, l’armamento e il materiale per l’aiuto alla condotta;
munizioni d’impiego e d’istruzione nonché la gestione delle munizioni: comprende l’acquisto di munizioni d'impiego e d’istruzione nonché di munizioni sportive e spe- ciali. In questo modo vengono finanziati il mantenimento dell’idoneità all’impiego delle munizioni, la gestione, la manutenzione, la revisione e lo smaltimento delle munizioni nonché la messa fuori servizio di materiale dell’esercito. Oltre ai costi per la sostituzione delle munizioni consumate nelle scuole e durante i corsi e per la ge- stione delle scorte di munizioni, occorre tenere conto, tra l’altro, anche delle uscite per la sorveglianza delle condizioni tecniche delle munizioni;
progettazione e preparazione di acquisti nonché collaudo del materiale: comprende le uscite per le voci di cui sopra (art. 6 cpv. 2 lett. a–c) durante il passaggio dalla fase concettuale alla fase di attuazione. Ciò comprende la pianificazione di acquisti previsti, la realizzazione di prototipi, test e mandati di sviluppo. Il Fondo per gli armamenti non è destinato a finanziare in particolare investimenti in immobili, l’esercizio dell’esercito (uscite per il personale e per beni e servizi dell’Ag- gruppamento Difesa e di armasuisse) e rettifiche di valore (delle munizioni immagazzi- nate).
Art. 3 Conto del Fondo
La contabilità del Fondo per gli armamenti dovrà essere conforme alle direttive relative al modello contabile della Confederazione (NMC). Al Fondo per gli armamenti si applica il NMC come standard per la presentazione dei conti. A tale proposito non vi sono limi- tazioni, poiché il progetto non contiene disposizioni che si pongono in contrasto con il NMC. Sono quindi rispettate anche le direttive contenute nel messaggio del 12 novem- bre 2014 concernente l’ottimizzazione del Nuovo modello contabile (NMC).
Art. 4 Conferimenti Cpv. 1 e 2 Al fondo sono assegnati tutti i ricavi netti derivanti dalle entrate a destinazione vincolata secondo l’articolo 196 numero 14 capoverso 6 Cost. in conformità al progetto di de- creto federale concernente l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, una parte delle risorse approvate dal Parlamento con il preventivo derivanti dal bilancio generale (o dall’odierno credito singolo «Spese e investimenti per l’arma- mento») verrà conferita nel fondo (decisione annuale del Parlamento nel quadro del preventivo). Per quanto riguarda l’entità dei conferimenti nel fondo si intende prendere a riferimento le uscite per l’armamento esistenti, al netto delle risorse aggiuntive per le unità amministrative civili, delle spese d’esercizio dell’esercito, degli investimenti negli immobili nonché della quota per il finanziamento per l’aumento delle uscite per l’eser- cito all’uno per cento del PIL entro il 2032 (1/3 delle entrate derivanti dall’IVA). Art. 5 Prelievi Ogni anno nel quadro del processo di preventivo l’Assemblea federale stabilirà con decreto federale semplice l’ammontare delle uscite del fondo.
Art. 6 Mutui di tesoreria Cpv. 1 Non è possibile ripartire in maniera uniforme tra i singoli anni le risorse necessarie a coprire le uscite per l’armamento e i fabbisogni annuali e prevedere la loro entità. In particolare, vista la necessità di versare acconti (talvolta elevati), nei primi anni si veri- ficheranno picchi nei pagamenti a cui non sarà possibile far fronte attingendo soltanto alle risorse disponibili derivanti dall’aumento dell’IVA e alla parte del bilancio generale della Confederazione destinata all’esercito. Per poter coprire questi picchi nei paga- menti e per disporre di maggiore flessibilità nell’allocazione delle risorse, dovrà esistere la possibilità di concedere mutui di tesoreria al fondo. Tali mutui devono essere remu- nerati e restituiti. Cpv. 2-4 L’importo massimo dei mutui di tesoreria è di 6 miliardi (limite massimo dell’indebita- mento). Ciò corrisponde al doppio dei ricavi netti medi derivanti dall’aumento dell’IVA a destinazione vincolata. I mutui vanno restituiti integralmente entro sette anni, ma al più tardi entro la scadenza dell’aumento temporaneo dell’IVA. In questo modo si ga- rantisce che la restituzione dei debiti non possa essere rimandata ad anni successivi e il bilancio non venga gravato dal fatto che le maggiori entrate vengono meno. Ciò si- gnifica anche che il fondo non può più contrarre debiti se nel fondo stesso dovessero confluire soltanto risorse del bilancio generale della Confederazione (se il fondo verrà
mantenuto dopo la scadenza dell’aumento dell’IVA; cfr. art. 10). Inoltre, così facendo si garantisce che vengano rispettate le direttive in materia di gestione finanziaria.
Per assicurare che la restituzione avvenga in modo ordinato, il limite massimo dell’in- debitamento viene ridotto su base continuativa. L’importo si ridurrà di 1 miliardo all’anno, per la prima volta al termine del quinto anno dopo l’entrata in vigore dell’au- mento temporaneo dell’IVA. Se l’aumento dell’IVA dovesse entrare in vigore il 1° gen- naio 2028, il limite massimo dell’indebitamento varierebbe secondo quanto indicato nella tabella seguente.
Momento Anno Limite massimo Limite massimo il 1° gennaio il 31 dicembre
1° anno dall’entrata in vigore 2028 6 mia. 6 mia.
2° anno dall’entrata in vigore 2029 6 mia. 6 mia.
3° anno dall’entrata in vigore 2030 6 mia. 6 mia.
4° anno dall’entrata in vigore 2031 6 mia. 6 mia.
5° anno dall’entrata in vigore 2032 6 mia. 5 mia.
6° anno dall’entrata in vigore 2033 5 mia. 4 mia.
7° anno dall’entrata in vigore 2034 4 mia. 3 mia.
8° anno dall’entrata in vigore 2035 3 mia. 2 mia.
9° anno dall’entrata in vigore 2036 2 mia. 1 mia.
10° anno dall’entrata in vigore 2037 1 mia. 0 mia.
La tenuta del Fondo per gli armamenti si baserà sulla gestione finanziaria e della liqui- dità della Confederazione. Di conseguenza il fondo dovrà farsi carico degli stessi costi di finanziamento della Confederazione, composti tra l’altro da interessi sul capitale e spese amministrative. La Tesoreria federale (AFC) disciplinerà i dettagli al riguardo.
Art. 7 Rendiconto Nell’ambito del messaggio sull’esercito il Consiglio federale riferisce all’Assemblea fe- derale in merito allo stato d’attuazione dei programmi d’armamento e del profilo delle capacità dell’esercito nonché in merito allo sviluppo previsto delle forze armate. Nello stesso contesto verrà delineata la finanziabilità a lungo termine dei progetti di acquisto facendo capo al Fondo per gli armamenti. In questo modo si intende garantire che i crediti d’impegno richiesti nel messaggio sull’esercito possano anche essere finanziati.
Art. 8 Presentazione del conto del Fondo e pianificazione finanziaria
Il Parlamento approva il conto del Fondo. Con la regolamentazione contenuta nel ca- poverso 2, secondo cui, insieme al preventivo, il Consiglio federale trasmette per co- noscenza all’Assemblea federale una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo, si intende assicurare che il Parlamento sia informato in qualsiasi mo- mento in merito all’evoluzione del Fondo per gli armamenti.
Art. 9 Durata limitata, valutazione e scioglimento del Fondo per gli armamenti Cpv. 1 La durata del fondo è limitata a un anno dopo la scadenza dell’aumento dell’IVA. In parte le entrate verranno riscosse in maniera differita, ragione per cui il fondo dovrà continuare a esistere per un anno dopo la scadenza dell’aumento dell’IVA. Ciò consen- tirà di garantire che le entrate vengano utilizzate in modo adeguato. Inoltre, entro tale termine le risorse potranno essere ridistribuite e il fondo potrà essere sciolto.
Cpv. 2 Se dopo aver effettuato una valutazione il Consiglio federale dovesse giungere alla conclusione che l’esistenza del Fondo per gli armamenti sia opportuna anche al di là del limite temporale e il fondo stesso debba essere mantenuto, presenterà una propo- sta in tal senso al Parlamento. La valutazione deve essere effettuata almeno due anni prima della scadenza dell’aumento dell’IVA.
Cpv. 3 Se, una volta venuto meno l’aumento dell’IVA secondo l’articolo 196 numero 14 capo- verso 6 Cost., il Fondo per gli armamenti dovesse essere mantenuto, esso non potrà più contrarre debiti. Secondo l’articolo 6 capoverso 2 l’entità dell’indebitamento è vin- colata ai ricavi netti derivanti all’aumento dell’IVA. Se al momento del suo scioglimento il fondo presenta un saldo positivo, quest’ultimo dovrà essere trasferito al bilancio ge- nerale della Confederazione ed essere utilizzato per coprire uscite per l’armamento. Con questo vincolo il Parlamento limita la sua sovranità in materia di preventivo. Dato che le risorse rimaste nel fondo provengono dall’aumento dell’IVA a destinazione vin- colata o sono state assegnate al fondo dal bilancio ordinario della Confederazione per finanziare uscite per l’armamento, tali risorse dovranno continuare a essere utilizzate secondo lo scopo definito.
Art. 10 Referendum ed entrata in vigore La legge sottostà a referendum facoltativo. La legge federale entrerà in vigore solo insieme alla modifica costituzionale concernente l’aumento dell’imposta sul valore ag- giunto.
4.3 Legge sull’IVA
Disposizioni transitorie vigenti Le disposizioni transitorie applicabili alle modifiche delle aliquote d’imposta sono disci- plinate all’articolo 115 della legge sull’IVA (LIVA), in base al quale gli articoli 112 e 113 LIVA si applicano per analogia. In virtù dell’articolo 112 capoverso 3 LIVA, per stabilire
l’aliquota d’imposta applicabile è determinante il momento in cui viene effettuata la pre- stazione. Nel caso delle prestazioni periodiche (ad es. abbonamenti), è decisivo il pe- riodo dell’esecuzione della prestazione. Le prestazioni effettuate prima della modifica dell’aliquota d’imposta sono assoggettate alle aliquote previgenti, mentre quelle effet- tuate dopo l’entrata in vigore della modifica sono assoggettate alle aliquote nuove. La data della fattura o del pagamento non è determinante. Secondo l’articolo 40 LIVA, tut- tavia, per principio il debito fiscale relativo all’imposta sulla cifra d’affari deve essere dichiarato al momento dell’emissione della fattura (rendiconto allestito secondo le con- troprestazioni convenute) o al momento dell’incasso della controprestazione (rendi- conto allestito secondo le controprestazioni ricevute), ma non al momento in cui viene effettuata la prestazione. Secondo l’articolo 48 LIVA, per principio il debito fiscale rela- tivo all’imposta sull’acquisto deve essere dichiarato al momento della ricezione della fattura (rendiconto secondo le controprestazioni convenute) o al momento del paga- mento della controprestazione (rendiconto secondo le controprestazioni ricevute). L’applicazione delle regole generali di cui all’articolo 112 capoverso 3 LIVA sarebbe onerosa per le imprese assoggettate se, come previsto, l’aumento dell’aliquota d’impo- sta venisse accolto da Popolo e Cantoni solo sei mesi prima della sua entrata in vigore. Le imprese dovrebbero versare retroattivamente l’imposta secondo l’aliquota più ele- vata per i pagamenti anticipati e le prestazioni periodiche, già fatturati prima della vo- tazione popolare. Alla luce di questa situazione, il Consiglio federale propone un com- promesso che tiene conto sia dell’obiettivo fiscale sia degli interessi delle imprese as- soggettate. Poiché simili questioni si pongono ogniqualvolta tra la fissazione delle nuove aliquote d’imposta e la loro entrata in vigore non intercorra almeno un anno, la presente disposizione transitoria deve essere applicata a tutti gli aumenti delle aliquote d’imposta decisi a breve termine. Questa disposizione transitoria prevede che, fino al momento in cui sono fissate le nuove aliquote d’imposta, si possa continuare a fatturare le aliquote d’imposta previgenti – nella fattispecie più basse – anche per le prestazioni effettuate dopo
l’entrata in vigore delle nuove aliquote. Non appena sono fissate le nuove aliquote d’imposta, solo le prestazioni periodiche effettuate sia prima che dopo l’entrata in vigore della modifica possono essere fatturate applicando l’aliquota d’imposta previgente, nella fattispecie più bassa. In tal modo i contribuenti possono continuare a conteggiare le prestazioni alle aliquote previgenti il più a lungo possibile; tuttavia, una volta fissata la modifica delle aliquote d’imposta, non potranno più farlo per tutte le prestazioni, bensì solo per quelle periodiche. Di conseguenza, i contribuenti non devono più procedere a una ripartizione pro rata temporis delle prestazioni periodiche tra le vecchie e le nuove aliquote d’imposta, il che riduce l’onere amministrativo. Limitando l’applicazione delle vecchie aliquote alle prestazioni periodiche, la disposizione transitoria evita anche potenziali minori entrate che potrebbero derivare da pagamenti anticipati per prestazioni effettuate dopo la modifica delle aliquote. I contribuenti devono poter scegliere se applicare o meno tali disposizioni. Di conseguenza, queste devono assumere la forma di disposizioni potestative. I contribuenti che decidono di non applicarle sono soggetti alle consuete disposizioni transitorie di cui all’articolo 115 capoverso 1 LIVA.
L’articolo 115 capoverso 1bis LIVA deve riferirsi esclusivamente al debito fiscale relativo all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all’imposta sull’acquisto. Per quanto riguarda il debito fiscale relativo all’imposta sull’importazione, continua a essere determinante il momento in cui sorge l’obbligazione doganale (art. 115 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 112 cpv. 2 e l’art. 56 cpv. 1 LIVA). La disposizione non dovrebbe avere alcun impatto diretto sul diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Le imprese destinatarie della prestazione possono dedurre, alle condizioni usuali, l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero loro fatturate e l’imposta sull’acquisto da esse pagata. A seguito di questa disposizione transitoria, in caso di aumento delle aliquote d’impo- sta, le maggiori entrate non possono essere realizzate integralmente nel primo anno. Poiché non è ancora chiaro in che misura le imprese si avvarranno di questa disposi- zione transitoria facoltativa, non è possibile stimare l’ammontare delle maggiori entrate non realizzate. Art. 115 cpv. 1bis, frase introduttiva La frase introduttiva stabilisce la condizione secondo cui è possibile derogare alla re- gola generale di cui all’articolo 115 capoverso 1 LIVA. Tale condizione è data quando tra la fissazione delle nuove aliquote d’imposta e la loro entrata in vigore intercorrono meno di 12 mesi. Le nuove aliquote d’imposta vengono fissate dopo la data della vota- zione (cfr. art. 115 cpv. 1ter). L’entrata in vigore può essere stabilita nell’atto modifica- tore stesso oppure – se esiste una delega in tal senso – dal Consiglio federale in una data successiva. L’IVA deve essere dichiarata in parte prima del momento in cui viene effettuata la prestazione (v. commenti ad art. 40 e 48 LIVA). Tuttavia, prima della fissazione delle nuove aliquote d’imposta, le imprese non hanno alcuna possibilità di fatturare l’aliquota corretta, ad esempio per i pagamenti anticipati o i rapporti contrattuali a lungo termine (ad es. licenze software). La lettera a intende mitigare questa problematica. Essa disciplina le condizioni alle quali le imprese possono continuare a conteggiare tutte le prestazioni alle aliquote d’imposta previgenti. Ciò permetterebbe di ridurre l’onere delle imprese, poiché non sarebbe più necessario correggere a posteriori le fatture e i
rendiconti IVA. La disposizione dell’articolo 115 capoverso 1bis LIVA deve essere applicata a tutte le prestazioni e quindi anche ai pagamenti anticipati relativi a prestazioni effettuate dopo l’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta. Il periodo di applicazione di questa disposizione transitoria deve essere limitato alle prestazioni effettuate entro un anno dall’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta. In caso di contratti a lungo termine – ad esempio un contratto di licenza di due anni – l’aliquota previgente potrebbe ancora essere applicata alla parte di prestazione effettuata nel corso dell’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove aliquote. Alla parte di prestazione che ricade in un periodo successivo si applicherebbe la nuova aliquota d’imposta; per tale parte occorrerebbe quindi apportare le necessarie correzioni. La lettera a si applica solo alle fatture e ai pagamenti il cui debito fiscale relativo all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’imposta sull’acquisto è sorto prima della fissazione delle nuove aliquote d’imposta (art. 40 cpv. 1 e 2 e art. 48 cpv. 1 LIVA).
Le prestazioni periodiche, ad esempio gli abbonamenti, hanno per natura una durata che si estende per un determinato lasso di tempo. Se la durata di una prestazione periodica comprende il periodo precedente e quello successivo a una modifica dell’aliquota d’imposta, le aliquote previgenti e quelle nuove dovrebbero essere applicate mediante una ripartizione pro rata temporis. Una simile ripartizione comporta per le imprese un carico di lavoro manuale, in particolare se i termini transitori sono brevi. Inoltre, le imprese possono riscontrare difficoltà nel trasferire l’aumento delle aliquote al consumatore e, qualora ciò non fosse possibile, dovrebbero assumersi i relativi costi. Per questo motivo, a determinate condizioni, deve essere possibile conteggiare le prestazioni periodiche alle aliquote fiscali previgenti. Se, per contro, vengono ad esempio effettuati pagamenti anticipati per prestazioni che non sono periodiche – contrariamente a quanto previsto dall’articolo 115 capoverso 1bis lettera a LIVA – continua a essere determinante, secondo le consuete regole di cui all’articolo 115 capoverso 1 LIVA, il momento in cui viene effettuata la prestazione. Se, ad esempio, tra la fissazione e l’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta vengono effettuati pagamenti anticipati sulla base di un contratto di compravendita in cui la fornitura è prevista dopo l’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta, si applicano le nuove aliquote. Si prevede che la disposizione transitoria venga applicata solo se il periodo d’esecuzione della prestazione periodica comprende sia il periodo precedente alla modifica dell’aliquota sia quello successivo. Analogamente alla lettera a, il periodo d’esecuzione della prestazione cui si applica la disposizione transitoria deve essere limitato all’anno successivo all’entrata in vigore delle nuove aliquote d’imposta. Anche il periodo in cui sorge il debito fiscale relativo all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero o all’imposta sull’acquisto deve essere limitato al lasso di tempo compreso tra la fissazione delle nuove aliquote d’imposta (si applica prima la lett. a) e la loro entrata in vigore. Il Dipartimento federale delle finanze comunica le nuove aliquote d’imposta non appena sono fissate. Si tratta di una mera informazione per garantire certezza del diritto in
merito alle future aliquote d’imposta e per specificare il momento a partire dal quale deve essere applicata la lettera b della disposizione transitoria. Ciò è particolarmente importante quando più aumenti delle aliquote IVA devono entrare in vigore simultaneamente, ad esempio il 1° gennaio 2028, e vengono sottoposti a votazione in date diverse. In questo caso, le aliquote d’imposta verrebbero fissate solo dopo la seconda votazione. Questo è anche uno dei motivi per cui la disposizione transitoria non può fare riferimento alla data di entrata in vigore. In effetti, la disposizione transitoria troverebbe applicazione già dalla prima votazione, senza però poter essere applicata nella pratica, poiché le future aliquote d’imposta verrebbero fissate solo al momento della seconda votazione.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Ripercussioni finanziarie Nei prossimi anni il bilancio della Confederazione registrerà dei disavanzi strutturali dovuti in primo luogo a fattori di crescita della spesa come demografia/previdenza per la vecchiaia, sicurezza e perequazione finanziaria. Ipotizzando che il programma di sgravio 27 venga attuato nella forma in cui è stato deciso dalla Camera prioritaria, il bilancio della Confederazione nel 2028 sarà appena in pareggio e già dal 2029 tornerà a registrare un disavanzo. Ne consegue che l’aumento previsto finora delle uscite per l’esercito (1 % del PIL entro il 2032) è riportato nel piano finanziario, ma il suo finanziamento a partire dal 2028 non è assicurato. Allo scopo di gettare le basi per un finanziamento solido delle uscite per l’esercito, una parte delle entrate derivanti dall’IVA (per un valore pari a 1/3 delle maggiori entrate) dovrà essere trattenuta nel bilancio della Confederazione; così facendo si intende fornire un contributo pari a circa 10 miliardi di franchi (sull’arco di dieci anni) al finanziamento delle uscite per l’esercito previste finora. Al contempo, per un periodo di dieci anni sussiste un fabbisogno supplementare di ri- sorse finanziarie degli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza (circa 3 mia. fr.) nonché dell’esercito (Aggruppamento Difesa e armasuisse) pari a circa 18 miliardi di franchi rispetto alla pianificazione precedente. Tutto ciò è riconducibile alla situazione attuale in materia di politica di sicurezza. Per il finanziamento verranno utilizzate risorse pari a due terzi delle maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’IVA. Per adempiere ai suoi compiti di sovranità nazionale, la Confederazione acquista beni e servizi sui quali viene riscossa l’IVA. Per le prestazioni esenti dall’IVA e per le attività di sovranità nazionale la Confederazione non può dedurre l’IVA che grava sulle sue prestazioni precedenti a titolo di imposta precedente. Di conseguenza, la Confedera- zione viene gravata da una tassa occulta. L’importo della tassa occulta, tuttavia, può essere stimato solo in maniera approssimativa. L’aumento delle aliquote IVA compor- terebbe un lieve incremento di questa tassa occulta. Stando alle stime dell’Amministra- zione federale delle contribuzioni (AFC), un aumento proporzionale dell’IVA di 0,8 punti
percentuali (aliquota normale: 0,8 punti percentuali; aliquota ridotta: 0,3 punti percen- tuali; aliquota speciale: 0,4 punti percentuali) comporterebbe maggiori uscite a carico della Confederazione per l’acquisto di beni e servizi nell’ordine di 100 milioni di franchi (stato: 2023). Dato che le rendite AVS vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi e degli stipendi, l’aumento dell’IVA dovrebbe tradursi anche in un incremento delle uscite per l’AVS. Tramite il suo contributo all’AVS la Confederazione si fa carico di una parte di questo incremento. Inoltre, è ipotizzabile che in seguito all’aumento dell’IVA, date le sue ripercussioni sul livello dei prezzi, aumentino i costi salariali a carico della Confederazione.
In più, l’effetto mitigante dell’aumento dell’imposta sulla crescita economica avrebbe ripercussioni sulle entrate della Confederazione. Secondo diverse stime, le entrate fi- scali dovrebbero registrare un calo proporzionale al rallentamento della crescita eco- nomica. L’AFC deve adeguare i sistemi informatici utilizzati dalle imprese assoggettate all’IVA per far fronte ai loro obblighi di dichiarazione in base alle aliquote d’imposta modificate. Secondo le stime dell’AFC, i costi di sviluppo per l’informatica ammontano a 200 000 franchi circa (importo calcolato senza costi interni all’AFC ad es. per la direzione di progetto, i test ecc.). Ripercussioni sul personale Nei prossimi anni il fabbisogno supplementare di personale per gli uffici federali civili con compiti rilevanti per la sicurezza ammonta a oltre 400 posti a tempo pieno (cfr. n. 1.1.2). Anche in seno all’esercito (Aggruppamento Difesa e armasuisse) vi sarà un fabbisogno supplementare di personale, che verrà compensato all’interno del budget dell’esercito. Inoltre, il Consiglio federale sta valutando i modelli che consentono di fornire le maggiori prestazioni per gli acquisti e l’esercizio al di fuori dell’Amministrazione federale. Le maggiori entrate proposte non comporteranno automaticamente un potenziamento dell’organico; il finanziamento delle uscite supplementari nel settore proprio (comprese le uscite per il personale) viene deciso dal Consiglio federale nel quadro degli strumenti esistenti, ossia il quadro di sviluppo e il processo di preventivazione. Per quanto possibile i posti supplementari dovranno essere a tempo determinato.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i centri urbani, gli agglo- merati e le regioni di montagna Per quanto riguarda la tassa occulta, le conseguenze finanziarie per i Cantoni e i Co- muni sono più importanti che per la Confederazione. Secondo le stime dell’AFC, un aumento proporzionale delle aliquote IVA pari a 0,8 punti percentuali comporterebbe maggiori uscite nell’ordine di 100 milioni di franchi circa (stato: 2023) a carico dei Can- toni per l’acquisto di beni e servizi. Per i Comuni sarebbe lecito attendersi maggiori uscite pari a circa 120 milioni di franchi (stato: 2023). Anche in riferimento ai Cantoni e ai Comuni è ipotizzabile un aumento dei costi salariali dovuto alle ripercussioni dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto sul livello dei prezzi. L’effetto mitigante che l’aumento dell’imposta produrrà sulla crescita economica do- vrebbe ripercuotersi sulle altre entrate fiscali di Cantoni e Comuni all’incirca nella stessa misura di quella registrata a livello federale.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Ripercussioni sulle imprese Dato che l’IVA si applica al consumo finale non imprenditoriale sul territorio svizzero, gli aumenti dell’IVA hanno un impatto limitato sulle imprese. Attraverso la deduzione dell’imposta precedente, l’IVA versata per prestazioni precedenti viene restituita alle
imprese. Dato che vari beni sono gravati dalla tassa occulta e cambiare i prezzi com- porta dei costi, le imprese sono comunque colpite dall’aumento dell’IVA. Inoltre, è pos- sibile che a seconda della situazione sul mercato e della concorrenza, l’aumento possa essere trasferito solo in parte sui prezzi e che le imprese debbano compensarlo inter- namente o trasferirlo sui loro fornitori. Se le imprese non riusciranno a trasferire integralmente l’aumento dell’IVA, i loro mar- gini si ridurranno. Inoltre è ipotizzabile che l’aumento dei prezzi al consumo a seguito dell’aumento delle aliquote IVA si traduca in pretese salariali più elevate. Le imprese che forniscono prestazioni esenti dall’IVA e le imprese che non sono as- soggettate all’obbligo fiscale perché registrano cifre d’affari troppo esigue non potranno dedurre l’IVA che grava sulle loro prestazioni precedenti a titolo di imposta precedente. Di conseguenza, queste imprese saranno gravate da un’imposta occulta. Anche l’entità dell’aumento di questa imposta occulta può essere stimata solo in maniera approssi- mativa. In presenza di un aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,8 punti per- centuali, l’importo dell’imposta occulta a carico dei settori esclusi dall’imposta sul valore aggiunto, ossia formazione, sanità, sport e cultura, secondo le stime approssimative dell’AFC aumenterebbe di circa 260 milioni di franchi (importo complessivo per settore privato e pubblico). Inoltre, tutte le imprese assoggettate all’IVA dovranno sostenere costi per l’attuazione (ad es. costi per l’informatica). Le imprese assoggettate all’IVA poi necessitano di tempo sufficiente per mettere in atto una modifica delle aliquote d’imposta. Ciò com- porterà quindi un dispendio per le imprese in termini di risorse finanziarie e di perso- nale. Viste le tempistiche ristrette prima dell’entrata in vigore, la disposizione transitoria pro- posta in merito al rendiconto IVA durante la fase transitoria consente di evitare che le imprese subiscano un aggravio aggiuntivo a livello amministrativo e finanziario. Grazie a questa regolamentazione, i fornitori di prestazioni, ad esempio per prestazioni già pagate e in corso al momento dell’entrata in vigore dell’aumento dell’IVA, sono esentati dal richiedere ex post l’IVA più elevata pro quota o dal farsene carico a discapito dei propri margini. Ripercussioni sui consumatori
In presenza di un aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,8 punti percentuali, ipotizzando un trasferimento integrale sui consumatori, occorre attendersi un aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo pari a circa lo 0,4 per cento. Tale incre- mento dei prezzi si traduce in un indebolimento della domanda complessiva. A parità di condizioni, una possibile reazione degli operatori economici potrebbe consistere in una diminuzione del consumo quantitativo delle economie domestiche e un calo degli investimenti effettuati dalle imprese, anche se l’annuncio di un aumento delle ali- quote IVA spesso si traduce in un incremento dei consumi prima che vengano intro- dotte le nuove aliquote (in particolare di beni consumo durevoli come ad es. automobili e frigoriferi). Ripercussioni sull’economia nel suo insieme
In generale il consumo rappresenta una base imponibile ampia e stabile, circostanza che conferisce all’IVA un elevato potenziale in termini di entrate senza che vi siano forti distorsioni a livello economico. Tuttavia, l’IVA fa diminuire il potere d’acquisto dei redditi e quindi riduce gli incentivi alla prestazione. Inoltre, ogni aumento delle aliquote d’imposta accentua le distorsioni per quanto concerne le decisioni a livello di consumo e di produzione che derivano da differenze tra le aliquote e da eccezioni. Una distorsione riguarda le decisioni econo- mico-aziendali delle imprese attive in un settore escluso dall’IVA, come ad esempio il settore sanitario o della formazione. Queste imprese non possono dedurre l’imposta precedente che grava sui beni d’investimento (tassa occulta). Per tale ragione sono incentivate a investire con maggiore cautela o a integrare la produzione di determi- nate prestazioni precedenti nella propria impresa (integrazione verticale). In ultima analisi, per le imprese escluse l’IVA comporta una distorsione relativa alle decisioni di investimento e alle decisioni concernenti la struttura aziendale. Tuttavia, il vantaggio dell’IVA consiste nel fatto che a livello economico è meno nociva rispetto all’imposta federale diretta, in particolare perché ha un impatto minore sull’at- trattiva della Svizzera come piazza economica. Per le imprese attive esclusivamente in settori assoggettati all’IVA non si ha una distorsione delle decisioni di investimento. Inoltre, in qualità di imposta sui consumi, in linea di massima l’IVA non altera le deci- sioni in materia di risparmio delle economie domestiche. Anche se un aumento delle aliquote dell’IVA comporta dei vantaggi rispetto a un incre- mento dell’aliquota dell’imposta federale diretta, la soluzione più efficiente sotto il profilo economico per conseguire entrate supplementari consisterebbe nell’abolire agevola- zioni fiscali esistenti. Vi sono margini di manovra in questo senso sia per quanto ri- guarda l’IVA, sia per le imposte sul reddito.
5.4 Ripercussioni sulla società
La diminuzione del potere d’acquisto in seguito all’aumento delle aliquote IVA non si ripercuote allo stesso modo su tutte le fasce della popolazione. Per quanto riguarda il consumo, l’imposta sul valore aggiunto è progressiva, perché nelle economie dome- stiche a basso reddito una parte più importante dei consumi riguarda prestazioni che sono esenti dall’IVA o sono assoggettate a un’aliquota più bassa. In riferimento al reddito l’IVA invece è regressiva, perché di norma le economie domestiche a basso reddito impiegano una parte più importante del loro reddito per il consumo rispetto alle economie domestiche a reddito più elevato. Ciò significa che un aumento delle aliquote IVA grava in misura minore su economie domestiche a basso reddito in ter- mini assoluti (in fr.), ma maggiore in termini relativi (in percentuale del loro reddito). Secondo le stime effettuate dall’AFC, a fronte di un aumento proporzionale delle ali- quote IVA di 0,8 punti percentuali, la riduzione del potere d’acquisto varia a seconda del reddito delle economie domestiche e del tipo di economia domestica, attestandosi tra 160 e 735 franchi circa all’anno. In base alle stime, in termini percentuali dei redditi delle economie domestiche ciò corrisponde a un calo compreso tra lo 0,28 e lo 0,41 per cento circa per il quinto delle economie domestiche con i redditi più elevati e tra lo 0,44 e lo 0,49 per cento per il quinto delle economie domestiche con i redditi più bassi (cfr. tabelle 2 e 3: stime dell’AFC basate sui dati appositamente estratti e non
pubblicati dell’indagine sul budget delle economie domestiche 2018-2019 dell’UST). L’aliquota ridotta per beni di uso quotidiano, quindi, non è sufficiente per compensare l’effetto regressivo dell’IVA sul reddito, tuttavia, riesce ad attenuarlo in una certa mi- sura.
Riguardo a queste stime occorre tenere conto di quanto segue: da un lato si riferi- scono a una situazione in cui gli aumenti delle aliquote d’imposta vengono trasferite integralmente sui consumatori. Dall’altro, l’indagine sul budget delle economie dome- stiche effettuata dall’Ufficio federale di statistica, su cui l’AFC si è basata per effet- tuare le sue stime, non comprende tutte le spese delle economie domestiche. Man- cano ad esempio le spese per la costruzione, l’acquisto e il rinnovo di case e apparta- menti. Non vengono tenute in considerazione poi le economie domestiche a reddito molto elevato, che sono sottorappresentate nel rilevamento. In più, la stima dell’AFC non tiene conto delle ripercussioni dell’aumento delle imposte sulle pigioni, dato che queste si concretizzano solo se un appartamento viene rinnovato. Per questa ragione queste stime non sono idonee a fornire un quadro esatto dell’entità dell’onere supple- mentare. Tuttavia, consentono di illustrare in maniera approssimativa quanto siano variegate le ripercussioni di un aumento dell’IVA sui vari tipi di economie domestiche e sulle classi di reddito.
Le stime si basano su un’analisi trasversale, ossia sull’osservazione di diverse econo- mie domestiche in un determinato momento. Sull’arco dell’intero ciclo di vita le varia- zioni delle quote dei consumi sono meno marcate. Ciò significa che i risparmi di oggi almeno in parte servono a finanziare consumi futuri. Di conseguenza, l’effetto ridistri- butivo regressivo dell’IVA è minore se si considera l’intero ciclo di vita (cfr. OECD, 2020, Reassessing the regressivity of the VAT). Tuttavia, i dati disponibili non consen- tono di considerare l’intero ciclo di vita.
Tabella 2 Onere supplementare annuo (in franchi) derivante dall’aumento proporzionale dell’IVA di 0,8 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente
Classi di reddito 0 – 4599 4600 – 6700 – 9400 – 13 400 e (fr. al mese) 6699 9399 13 399 oltre Tutte le economie domesti- 188 259 353 458 720 che Persone sole (senza benefi- 158 233 299 463 ciari di rendite) Coppie senza figli 282 354 431 696
Coppie con un figlio 362 482 709
Coppie con due figli 370 487 736
Beneficiari di rendite 194 274 402 647 Beneficiari di rendite e persone sole: visto il numero esiguo di casi osservati, le due fasce di reddito «9400–13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
Tabella 3 Onere supplementare (in percentuale del reddito lordo) derivante dall’aumento proporzionale dell’IVA di 0,8 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente
Classi di reddito 0 – 4599 4600 – 6700 – 9400 – 13 400 e (fr. al mese) 6699 9399 13 399 oltre Tutte le economie domesti- 0,49% 0,38% 0,37% 0,34% 0,31% che Persone sole 0,44% 0,34% 0,32% 0,28% (senza beneficiari di rendite) Coppie senza figli 0,41% 0,36% 0,32% 0,30%
Coppie con un figlio - 0,36% 0,35% 0,30%
Coppie con due figli - 0,38% 0,36% 0,30%
Beneficiari di rendite 0,49% 0,41% 0,42% 0,41% Beneficiari di rendite e persone sole: visto il numero esiguo di casi osservati, le due fasce di reddito «9400 - 13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
6 Aspetti legali
6.1 Costituzionalità e legalità
Unità materiale L’elemento fondamentale del progetto è l’aumento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto per il rafforzamento necessario in via prioritaria della sicurezza e della difesa della Svizzera. L’aumento viene richiesto creando una disposizione transitoria nell’arti- colo 196 della Costituzione federale. Inoltre, viene richiesta l’istituzione di un Fondo per gli armamenti attraverso una legge federale autonoma nonché la creazione di una di- sposizione transitoria nella legge sull’IVA per disciplinare l’applicazione delle nuove ali- quote. Tra tutte queste modifiche vi è uno stretto nesso sostanziale (finanziamento e rafforzamento della sicurezza e della difesa della Svizzera). L’unità materiale è rispet- tata. Freno all’indebitamento: Il Fondo per gli armamenti è in grado di contrarre debiti. I mutui ricevuti devono essere remunerati e restituiti al più tardi nel momento in cui le maggiori entrate derivanti dall’aumento dell’IVA vengono meno. Stabilendo l’utilizzo a destinazione vincolata delle risorse derivanti dall’aumento dell’IVA e associando l’entità dell’indebitamento a quest’ultimo, è possibile garantire un ammortamento del debito entro un termine ade- guato rispettando i principi costituzionali relativi alla gestione finanziaria (freno all’inde- bitamento). Competenza di emanare disposizioni: La verifica della costituzionalità riguarda il progetto della legge sul Fondo per gli arma- menti nonché la revisione parziale della legge sull’IVA. La revisione parziale della legge sull’IVA si fonda su una norma costituzionale che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di IVA (art. 130 Cost.). La creazione della legge sul Fondo per gli armamenti si fonda sull’articolo 60 capoverso 1 Cost. che conferisce alla
Confederazione la competenza di legiferare nell’ambito dell’equipaggiamento dell’eser- cito (art. 60 Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche previste non si pongono in contrasto con impegni della Svizzera previsti dal diritto internazionale.
6.3 Forma dell’atto
L’aumento dell’aliquota IVA richiede una modifica della Cost. Conformemente all’arti- colo 163 capoverso 2 Cost. questa modifica deve essere emanata sotto forma di de- creto federale. Le maggiori entrate a destinazione vincolata dovranno essere conferite in un fondo speciale secondo l’articolo 52 LFC. In analogia ad altri fondi già esistenti (ad es. FO- STRA e FIF), tale fondo per gli armamenti verrà disciplinato in una nuova legge federale autonoma. Tale legge entrerà in vigore soltanto se l’aumento dell’IVA verrà accolto dal popolo.
6.4 Assoggettamento al freno alle spese
La nuova legge federale sul Fondo per gli armamenti non contiene né nuove disposi- zioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa che implicano una nuova spesa unica di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Di conseguenza il progetto non deve essere assoggettato al freno alle spese.
6.5 Delega di competenze legislative
L’articolo 10 del progetto della legge sul Fondo per gli armamenti fornisce al Consiglio federale la base legale necessaria per procedere allo scioglimento del Fondo per gli armamenti in caso di necessità, qualora non intenda mantenerlo dopo la scadenza dell’aumento temporaneo dell’imposta sul valore aggiunto.
6.6 Protezione dei dati
La misura proposta per finanziare il rafforzamento della sicurezza e della difesa della Svizzera non comporta problemi sotto il profilo della protezione dei dati.
Allegato Tabella riassuntiva dei dati utilizzati Citazione, riferimento Fonte, provenienza, ipo- Ultimo Osservazione tesi aggior- namento Pag. 14 Complessiva- Decisione del Consiglio mente, a partire federale del 27 ago- dal 2028 il SIC avrà un sto 2025 (EXE fabbisogno supplemen- 2025.1974) tare di risorse finanzia- rie pari a circa 27 milioni di franchi all’anno. Pag. 15/16 Affinché Decreto federale II del l’UFCS sia in grado di 19 dicembre 2025 adempiere al proprio mandato, nella sessione invernale 2025 il Parla- mento ha già incremen- tato il budget, tra l’altro allo scopo di creare
30 nuovi posti a tempo
pieno: si tratta di 10 mi- lioni di franchi nel 2026 e negli anni successivi del piano finanziario di
15 milioni di franchi
all’anno. Pag. 17 Si stima che un La stima delle entrate de- 2025 aumento con effetto dal rivanti dall’IVA viene ef- 1° gennaio 2028 po- fettuata in base all’ultima trebbe generare le se- chiusura dei conti (2025), guenti maggiori entrate tenendo conto di fattori a favore delle uscite e straordinari, in particolare degli investimenti per modifiche di legge immi- l’armamento (tabella) nenti, e della crescita economica prevista. L’im- patto dell’aumento dell’IVA viene calcolato in base a un aumento pro- porzionale delle entrate derivanti dall’IVA. Pag. 20 L’onere fiscale Calcoli effettuati dall’AFC 2022 medio di tutti i contri- sulla base di dati della buenti, ad esempio, am- statistica dell’imposta fe- monta a circa il 3,3 per derale diretta relativa cento del reddito impo- all’anno fiscale 2022. Il nibile (dati 2022). valore corrisponde al rap- porto tra la somma degli
importi dell’imposta ri- spetto ai redditi imponi- bili. Pag. 35 L’aumento delle Calcoli dell’AFC, tenendo 2023 aliquote IVA comporte- conto dei dati della stati- rebbe un lieve incre- stica finanziaria della mento di questa tassa Confederazione riguardo occulta. Stando alle ai settori parziali Confe- stime dell’Amministra- derazione, Cantoni, Co- zione federale delle muni (in parte statistiche contribuzioni (AFC), un interne realizzate aumento proporzionale dall’AFF per esigenze le- dell’IVA di 0,8 punti per- gate alle stime dell’AFC, centuali (aliquota nor- in parte statistiche pubbli- male: 0,8 punti percen- camente accessibili) non- tuali; aliquota ridotta: ché dell’onere fiscale le- 0,3 punti percentuali; gato all’IVA stimato aliquota speciale: dall’AFC che grava sulle 0,4 punti percentuali) uscite correnti (spese per comporterebbe maggiori beni e servizi e spese per uscite a carico della il personale) e sulle Confederazione per uscite per investimenti e l’acquisto di beni e ser- per il quale non è am- vizi nell’ordine di messa la deduzione
100 milioni di franchi dell’imposta precedente.
(stato: 2023). Pag. 36 Secondo le Cfr. sopra 2023 stime dell’AFC, un au- mento proporzionale delle aliquote IVA pari a 0,8 punti percentuali comporterebbe maggiori uscite nell’ordine di
100 milioni di franchi
circa (stato: 2023) a ca- rico dei Cantoni per l’ac- quisto di beni e servizi. Per i Comuni sarebbe lecito attendersi mag- giori uscite pari a circa
120 milioni di franchi
(stato: 2023). Pag. 37 In presenza di Stima dell’AFC, tenendo 2025 un aumento proporzio- conto dei dati della stati- nale delle aliquote IVA stica dell’UST relativa di 0,8 punti percentuali, all’IPC, struttura del pa- ipotizzando un trasferi- niere-tipo 2020, e dell’IVA mento integrale sui con- stimata dall’AFC trasferita sumatori, occorre atten- sulle diverse voci di dersi un aumento spesa dei consumatori. dell’indice nazionale dei
prezzi al consumo pari a circa lo 0,4 per cento. Pag. 38 Secondo le Stima dell’AFC, basata 2018 - stime effettuate su dati appositamente 2019 dall’AFC, a fronte di un estratti e non pubblicati aumento proporzionale dell’indagine sul budget delle aliquote IVA di delle economie domesti- 0,8 punti percentuali, la che (IBED) dell’UST e riduzione del potere dell’IVA stimata dall’AFC d’acquisto varia a se- trasferita sulle diverse conda del reddito delle voci di spesa dei consu- economie domestiche e matori. del tipo di economia do- mestica, attestandosi tra
160 e 735 franchi circa
all’anno. In base alle stime, in termini percen- tuali dei redditi delle economie domestiche ciò corrisponde a un calo compreso tra lo 0,28 e lo 0,41 per cento circa per il quinto delle economie domestiche con i redditi più elevati e tra lo 0,44 e lo 0,49 per cento per il quinto delle economie domestiche con i redditi più bassi.