Revisione totale dell'ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI) e revisione parziale dell'ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (OEm-V)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Istituto federale di metrologia METAS
Berna, 15.04.2026
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (Ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni, OSMRI) RS 941.210.5
Revisione totale
e
Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V) RS 941.298.1
Revisione parziale
Rapporto esplicativo per l’apertura della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
1 Situazione iniziale
L’ordinanza del DFGP del 7 dicembre 2012 sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI; RS 941.210.5) è entrata in vigore il 1° gennaio 2013 e da allora è rimasta invariata. L’Ordinanza sulla radioprotezione (ORaP; RS 814.501) e i suoi atti normativi ac- cessori sono stati sottoposti a una revisione totale all’inizio del 20181. In tal modo la legisla- zione svizzera in materia di radioprotezione è stata adeguata allo stato più recente della scienza e della tecnica nonché alle regolamentazioni e alle raccomandazioni internazionali in materia. Una parte importante della radioprotezione è tuttavia costituita anche dalla legge sulla metrologia, che deve garantire che gli strumenti di misurazione utilizzati siano idonei all’impiego previsto e che gli utilizzatori possano fare affidamento sui valori misurati indicati. Pertanto devono essere sottoposte a una revisione anche le regolamentazioni relative agli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti.
Il presente avamprogetto di ordinanza relativo alla nuova OSMRI è stato elaborato in stretta collaborazione con le autorità di vigilanza in materia di radioprotezione (UFSP, IFSN, Suva) e con l’UFPP.
Nel contesto della revisione totale dell’OSMRI devono essere adeguate anche le pertinenti disposizioni dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sugli emolumenti di verificazione e di con- trollo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V; RS 941.298.1).
L’ordinanza sugli emolumenti di verificazione stabilisce in particolare gli emolumenti riscossi dagli uffici di verificazione cantonali e dai laboratori di verificazione autorizzati per la verifica- zione e il controllo degli strumenti di misurazione. Una categoria di tali strumenti di misurazio- ne è costituita anche dagli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti, disciplinati dall’OSMRI. Attualmente nell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione questi sono deno- minati «strumenti di misurazione della radioprotezione» e sono elencati nell’allegato lettera B alle cifre 10–11.2. L’OEm-V deve essere adeguata alle nuove categorie di strumenti di misu- razione della nOSMRI e alcuni emolumenti devono essere allineate ai costi effettivi.
La revisione totale dell'OSMRI e la revisione parziale dell'OEm-V dovrebbero entrare in vigo- re contemporaneamente, secondo le previsioni il 1° ottobre 2027.
2 Competenze
Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sono di competenza del METAS (art. 11 OCMetr; RS 941.206). Esso decide in particolare in merito all’ammissione degli strumenti di misurazione (esame del tipo) ed esegue verificazioni iniziali e successive. Se vengono au- torizzate verificazioni iniziali o successive, il METAS provvede a vigilare sull’esecuzione.
I laboratori di verificazione svolgono compiti conformemente all’autorizzazione del METAS ed eseguono le relative verificazioni iniziali e successive.
Ai sensi dell’articolo 184 ORaP, le autorità di vigilanza in materia di radioprotezione sono l’UFSP, la Suva e l’IFSN. Sono competenti per la vigilanza e l’esecuzione nel settore della radioprotezione (cfr. art. 187 ORaP), controllano tra l’altro se gli strumenti di misurazione soddisfano ancora i requisiti (ad esempio, se la verificazione è ancora valida) e, se necessa- rio, stabiliscono le misure da adottare per ripristinare la situazione legale.
Vedere al riguardo anche le informazioni dell’UFSP sulla «Revisione delle ordinanze in materia di radioprotezio- ne», consultabile all’indirizzo <https://www.bag.admin.ch/it/revisione-delle-ordinanze-in-materia-di- radioprotezione>, stato: 02.07.2025.
La nuova ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni dovrà disciplinare anche gli strumenti di misurazione utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC. Queste non rien- trano in nessuno dei settori di vigilanza definiti nell’articolo 184 ORaP. Conformemente all’articolo 5 dell’ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop; RS 520.12), l’UFPP emana prescrizioni atte a garantire la prontezza d’impiego del materiale d’intervento acquisito dalla Confederazione e destinato alle organizzazioni d’intervento NBC. L’UFPP auspica che l’ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni stabilisca prescrizioni minime uni- formi per questi strumenti di misurazione. Per gli strumenti di misurazione utilizzati dalle or- ganizzazioni d’intervento NBC, l’UFPP deve svolgere le stesse funzioni delle autorità di vigi- lanza in materia di radioprotezione nel loro settore di vigilanza.
Di seguito vengono quindi utilizzati i termini «Autorità di vigilanza in materia di radioprotezio- ne» e «UFPP».
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Revisione totale dell'OSMRI
È stata verificata l’attualità di tutte le norme tecniche citate nell'OSMRI e, laddove necessario, sono stati adeguati i relativi rimandi. La struttura e la densità normativa, in particolare degli allegati specifici degli strumenti di misurazione, sono state uniformate. Rispetto all’attuale OSMRI, negli allegati non viene più descritta la procedura di verificazione. Le rispettive pro- cedure di verificazione sono definite nelle istruzioni di lavoro del METAS o dei laboratori di verificazione.
Molti strumenti di misurazione sono già disciplinati dalla vigente ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti (OSMRI, stato al 1° gennaio 2013). La nuova ordinanza prevede tuttavia suddivisioni più precise a seconda dello scopo di utilizzo dello strumento di misurazione. La nuova graduazione mira a garantire che la rilevanza per la sicurezza nel campo d’impiego del rispettivo strumento di misurazione possa essere presa in considerazione in modo diffe- renziato, prevedendo procedure più rigorose per il mantenimento della stabilità di misurazio- ne o termini diversi per la verificazione successiva a seconda dello scopo d’impiego. Nell’ambito dei colloqui e delle consultazioni preliminari con l’UFSP, l’IFSN, la Suva e l’UFPP si è cercato di uniformare il più possibile le prescrizioni per strumenti di misurazione e scopi d’impiego identici, ma utilizzati in settori di vigilanza diversi. Tuttavia, questo obiettivo non è stato raggiunto ovunque. Le regolamentazioni proposte rappresentano un compromesso tra le richieste delle singole autorità di vigilanza in materia di radioprotezione, le richieste dell’UFPP, la praticabilità e l’accettazione nonché le caratteristiche metrologiche dei rispettivi strumenti di misurazione.
Se uno strumento di misurazione viene utilizzato per scopi d’impiego diversi e regolamentati in modo differente, si applicherà sempre la procedura più «rigorosa» per il mantenimento della stabilità di misurazione. Le ammissioni degli strumenti di misurazione vengono eseguite sempre per un’intera categoria di strumenti di misurazione (non per singoli scopi d’impiego), in quanto i requisiti tecnici sono gli stessi per l’intera categoria.
Si sono aggiunti gli strumenti di misurazione nell’utilizzo delle organizzazioni d’intervento NBC. Questi strumenti di misurazione rientravano nell’ambito di competenza dell’UFPP, che fungeva anche da interlocutore (cfr. anche art. 5 OPPop2). Per «organizzazioni d’impiego NBC» si intendono l’esercito, la protezione civile e le organizzazioni di primo intervento. Poi- ché questi strumenti di misurazione sono disponibili in gran numero e vengono utilizzati solo
«L’UFPP emana prescrizioni atte a garantire la prontezza d’impiego del materiale d’intervento acquisito dalla Confederazione e destinato alle organizzazioni d’intervento per la protezione da pericoli nucleari, biologici e chimici (organizzazioni d’intervento NBC).»
di rado, è prevista una regolamentazione uniforme per tutti questi strumenti di misurazione. Le procedure previste per il mantenimento della stabilità di misurazione sono da intendersi come verifiche minime. L’obbligo della «prima calibrazione» prima del primo utilizzo vale per tutti gli strumenti di misurazione utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC. Spetta all’UFPP controllare se è disponibile la prova della prima calibrazione.
Anche i «dosimetri individuali attivi» saranno disciplinati da una nuova regolamentazione. Il gruppo di esperti di dosimetria ha raccomandato di regolamentare i dosimetri individuali attivi (menzionati come dosimetri individuali attivi utilizzati come secondi dosimetri nell’art. 14 dell’Ordinanza sulla dosimetria) nella nuova ordinanza OSMRI. In questo modo, in Svizzera si applicherebbero per questi apparecchi requisiti tecnici uniformi e la verifica periodica verreb- be regolamentata. Infine, questa regolamentazione serve a garantire la sicurezza delle per- sone che trasportano tali apparecchi come secondo dosimetro oltre al dosimetro passivo.
Negli ultimi anni sono stati compiuti grandi progressi anche nel campo degli strumenti attivi di misurazione del radon. Oltre agli «apparecchi high-end», già regolamentati nell’attuale OSM- RI (apparecchi di misurazione del radon), sul mercato è ora disponibile una serie di apparec- chi affidabili nel segmento di prezzo inferiore. Sebbene non soddisfino i requisiti degli «appa- recchi di misurazione del radon», possono essere utilizzati in modo efficace per diverse misu- razioni. Per questo motivo è stata introdotta la nuova categoria di strumenti di misurazione «Esposimetri radon» con requisiti ridotti rispetto agli «apparecchi di misurazione del radon».
3.2 Revisione parziale dell'OEm-V
Una modifica sostanziale della revisione totale dell’OSMRI consiste nella ridenominazione e in una suddivisione più precisa delle categorie degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti. Al fine di garantire la congruenza dei termini utilizzati tra l’OSMRI e l’OEm-V ed evitare così incomprensioni nella determinazione degli emolumenti di verificazione, l’ordinanza sugli emolumenti di verificazione deve essere opportunamente modificata.
Il secondo obiettivo della presente revisione consiste nell’adeguare gli emolumenti ai costi effettivi generati dalla verificazione o dal controllo degli strumenti di misurazione delle radia- zioni ionizzanti presso i laboratori di verificazione autorizzati (gli uffici di verificazione cantona- li non sono interessati in quanto gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti non rientrano nel loro ambito di competenza). Secondo diversi riscontri da parte dei due laboratori di verificazione autorizzati dal METAS per strumenti di misurazione delle radiazioni I01 (labo- ratorio di verificazione dell’Istituto Paul Scherrer, PSI) e I02 (laboratorio di verificazione dell’Istituto di radiofisica applicata, IRA), le verificazioni di alcuni strumenti di misurazione sono fortemente carenti.
Gli adeguamenti previsti degli emolumenti di verificazione per gli strumenti di misurazione delle radiazioni si basavano sui calcoli dei costi dei due laboratori di verificazione e su un controllo di plausibilità del METAS. Il parametro per il calcolo degli emolumenti di verificazio- ne è costituito dai due principi, quello di equivalenza e quello della copertura dei costi sanciti nell’articolo 19 capoverso 3 della Legge sulla metrologia del 17 giugno 2011 (LMetr; RS 941.20).
4 Note esplicative sulle singole disposizioni
4.1 Revisione totale dell'OSMRI
Titolo e ingresso Poiché già oggi si parla spesso di «ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni», per facilitarne la citazione, si intende introdurre un titolo abbreviato ufficiale «Ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni» in linea con l’ordinanza sulla radioprotezione. Dato che un titolo abbreviato di questo tipo in francese o in italiano non rappresenta un’abbreviazione, il titolo abbreviato viene introdotto solo in tedesco (cfr. anche Direttive di tecnica legislativa DTL, cifra 11).
Poiché nel frattempo l’ordinanza sulla radioprotezione è stata sottoposta a una revisione tota- le, l’OSMRI non si basa più sugli articoli 64 e 112, bensì sugli articoli 90 e 159 capoverso 4 dell’ordinanza sulla radioprotezione. Le basi dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione (OStrM; RS 941.210) rimangono invariate.
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto Corrisponde all’articolo 1 dell’ordinanza vigente.
Art. 2 Campo d’applicazione Cpv. 1 lett. b: Questi apparecchi vengono utilizzati per il collaudo e il controllo regolare dello stato dei dispositivi di radiodiagnostica (ad es. TC, impianti a raggi X per radiografie e radio- scopie, mammografia). Vengono disciplinati soltanto i «dosimetri per radiodiagnostica» di cui all’art. 2 lett. f n. 1 dell’attuale OSMRI. Gli altri apparecchi dell’attuale OSMRI art. 2 lett. f nu- meri da 2 a 7 non rientrano più nell’ambito di applicazione dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni. Non rientrano nel campo di applicazione della presente ordinan- za nemmeno gli strumenti di misurazione installati in modo permanente negli impianti di ra- diodiagnostica (ad es. gli strumenti di misurazione DAP [Dose area product] integrati negli impianti).
Cpv. 2 lett. a cifra 3: In questo caso la disposizione è stata formulata in termini generali. Si intendono in particolare i rifiuti provenienti dai rispettivi laboratori o anche grandi quantità di detriti edili provenienti dallo smantellamento di sale di irradiazione o centrali nucleari.
Cpv. 2 lett. a cifra 4: La presente ordinanza non si applica ai rivelatori mobili della contamina- zione superficiale destinati ad essere utilizzati in aree di lavoro di tipo A, B e C. Ciò è dovuto ai numerosi apparecchi che vengono impiegati per la misurazione qualitativa. La verificazione di tutti questi apparecchi non è proporzionata e la sicurezza è sufficientemente garantita dagli apparecchi verificati in corrispondenza delle uscite. Diversa è la situazione negli impianti nu- cleari. Negli impianti nucleari sono necessarie misurazioni qualificate non solo alle uscite del- la zona controllata, ma anche per la verifica nonché rivalutazione o declassamento dei tipi di zona. I rivelatori mobili della contaminazione superficiale utilizzati per la misurazione quantita- tiva delle contaminazioni negli impianti nucleari devono pertanto essere soggetti alla presente ordinanza. Tuttavia, se gli strumenti di misurazione sono utilizzati per misurazioni non quanti- tative, ad esempio per la misurazione di test di screening su larga scala, che forniscono una sola indicazione della presenza o meno di contaminazioni, tali strumenti di misurazione non sono soggetti alla presente ordinanza.
Cpv. 2 lett. c: La presente ordinanza non si applica ai monitor di contaminazione per persone utilizzati solo per il controllo preliminare. Vengono disciplinati solo i monitor di contaminazione per persone che vengono utilizzati per il controllo finale
Cpv. 3 lett. a cifra 1: Negli impianti nucleari la presente ordinanza non si applica solo agli ap- parecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale utilizzati nelle aree control- late o nelle zone controllate (cfr. n. 2), bensì a tutti gli strumenti di misurazione i cui valori 5/27
misurati sono importanti per la radioprotezione.
Cpv. 3 lett. b: Si tratta delle sonde utilizzate ad esempio in reti di misurazione come «MADUK» (rete di misurazione per la sorveglianza automatica dell’intensità di dose in pros- simità delle centrali nucleari) e «NADAM» (rete per l’allarme e la misurazione automatica del rateo di dose). Ai fini di agevolare la lettura, gli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose sono specificatamente elencati come sottocategoria a sé stante nella lett. b.
Art. 3 Definizioni Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Capitolo 2: Strumenti di misurazione utilizzati in ambito medico Sezione 1: Dosimetri per radioterapia Art. 4 Requisiti essenziali I requisiti essenziali si applicano allo stesso modo per tutti i tipi di utilizzo.
Art. 5 Procedura per l’immissione sul mercato Entrambi i tipi di utilizzo, che sono soggetti alla nOSMRI, sono sottoposti alla stessa procedu- ra per l’immissione sul mercato (ammissioni e verificazione iniziale).
Art. 6 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Nella vigente OSMRI si parla in parte di «esame di stabilità» come procedura per il manteni- mento della stabilità di misurazione (p. es. nell’art. 9 cpv. 4 OSMRI). Con questo termine si intende la «procedura di controllo da parte dell’utilizzatore» ai sensi dell’allegato 7 numero 5 OStrM (cfr. anche il testo nell’art. 9 cpv. 2 OSMRI). Nel nuovo testo normativo la terminologia deve essere armonizzata con quella della OStrM e si parla esclusivamente di «procedura di controllo da parte dell’utilizzatore». Tutti i tipi di utilizzo, che sono soggetti alla nOSMRI, sono sottoposti alle stesse procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione e agli stessi intervalli (verificazione succes- siva; ogni quattro anni e procedura di controllo da parte dell’utilizzatore). La periodicità della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore è indicata nell’allegato 2 numero 3.2.5.
Sezione 2: Dosimetri per radiodiagnostica Art. 7 Requisiti essenziali La presente ordinanza disciplina solo i dosimetri per radiodiagnostica. Gli altri apparecchi disciplinati nell’art. 2 lett. f n. 2-7 dell’attuale OSMRI non sono più inclusi nella nOSMRI, in quanto non si tratta di strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti.
Art. 8 Procedura per l’immissione sul mercato Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 9 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Sezione 3: Attivimetri Art. 10 Requisiti essenziali I requisiti essenziali si applicano allo stesso modo per tutti i tipi di utilizzo.
Art. 11 Procedura per l’immissione sul mercato Entrambi i tipi di utilizzo, che sono soggetti alla nOSMRI, sono sottoposti alla stessa procedu- ra per l’immissione sul mercato (ammissioni e verificazione iniziale).
Art. 12 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Cpv. 1 e 3: In linea di principio gli attivimetri per uso medico devono essere sottoposti ogni anno a una verificazione successiva (cpv. 1). Tuttavia, la verificazione è obbligatoria solo
ogni tre anni se negli anni intermedi è stata effettuata e superata con esito positivo una misu- razione comparativa (cpv. 3). Se si utilizzasse sempre questa possibilità di misurazione com- parativa, la pianificazione delle procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione sarebbe la seguente: Anno X+1 X+2 X+3 X+4 X+5 X+6 Procedura per Misurazione Misurazione Verificazione Misurazione Misurazione Verificazione il manteni- comparativa comparativa successiva comparativa comparativa successiva mento della stabilità di misurazione Nota sulla tabella: l’anno «X» non è indicato in quanto in quest’anno viene effettuata l’immissione sul mercato e quindi la verificazione iniziale (la verificazione iniziale non è tuttavia una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione). La periodicità delle procedure di controllo da parte dell’utilizzatore è indicata nell’allegato 4 numeri 3.2.6 e 3.2.7.
Cpv. 2: Gli attivimetri per il controllo di qualità negli stabilimenti di produzione di radiofarmaci devono essere sottoposti a una verificazione successiva solo ogni tre anni. La partecipazione alle misurazioni comparative non è obbligatoria. La periodicità delle procedure di controllo da parte dell’utilizzatore è indicata nell’allegato 4 numeri 3.2.6 e 3.2.7.
Sezione 4: Dosimetri per brachiterapia Art. 13 Requisiti essenziali Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 14 Procedura per l’immissione sul mercato Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 15 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Capitolo 3: Strumenti di misurazione per la rilevazione di contami- nazioni Sezione 1: Rivelatori mobili della contaminazione superficiale Art. 16 Requisiti essenziali I requisiti essenziali si applicano allo stesso modo per tutti i tipi di utilizzo.
Art. 17 Procedura per l’immissione sul mercato Cpv. 1: L’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale sono procedure «standard» per l’immissione sul mercato nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Cpv. 2: I rivelatori mobili della contaminazione superficiale utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC per la verifica della situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza necessitano, oltre che di un’ammissione ordinaria, non di una verificazione iniziale bensì di una prima calibrazione. La base legale per prescrivere una prima calibrazione anziché la consueta verificazione iniziale è costituita dall’articolo 17 dell’ordinanza sugli strumenti di mi- surazione. Mentre nel capoverso 1 è prevista come principio la verificazione iniziale, il capo- verso 2 sancisce che le ordinanze specifiche sugli strumenti di misurazione (nella fattispecie la nOSMRI) possono prevedere eccezioni. Con la disposizione dell’articolo 17 capoverso 2 della nOSMRI si ricorre a questa possibilità. Spetta all’UFPP controllare se è disponibile la prova di una calibrazione secondo l’allegato 7 numero 6 OStrM.
Art. 18 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Cpv. 2 e 3: I rivelatori mobili della contaminazione superficiale utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC per verificare la situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza de- vono essere sottoposti in linea di principio ogni cinque anni a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore (cpv. 2). Il lungo intervallo di cinque anni previsto per il controllo è stato scelto dall’UFPP per motivi di praticabilità e accettazione. In alternativa o in caso di man- 7/27
cato superamento della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore è possibile o necessa- rio eseguire una calibrazione in modo che tali strumenti di misurazione possano continuare ad essere utilizzati (cpv. 3).
Sezione 2: Monitor di contaminazione per mani e piedi Art. 19 Requisiti essenziali Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 20 Procedura per l’immissione sul mercato I monitor di contaminazione per mani e piedi necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione iniziale.
Art. 21 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione I monitor di contaminazione per mani e piedi necessitano di una verificazione successiva ogni tre anni e di una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore ogni dodici mesi.
Sezione 3: Monitor di contaminazione per persone Art. 22 Requisiti essenziali Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 23 Procedura per l’immissione sul mercato I monitor di contaminazione per persone utilizzati per il controllo finale all’uscita da zone con- trollate in impianti nucleari necessitano di un’ammissione ordinaria e di una verificazione ini- ziale.
Art. 24 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione I monitor di contaminazione per persone registrati necessitano di una verificazione successi- va ogni tre anni e di una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore ogni dodici mesi.
Capitolo 4: Strumenti di misurazione per la determinazione dell’intensità di dose ambientale Sezione 1: Apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale Art. 25 Requisiti essenziali I requisiti essenziali si applicano allo stesso modo per tutti i tipi di utilizzo.
Art. 26 Procedura per l’immissione sul mercato Cpv. 1: L’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale sono procedure «standard» per l’immissione sul mercato nell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Cpv. 2: Gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC per verificare la situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza necessitano, ai fini dell’immissione sul mercato, di un’ammissione ordinaria e di una prima calibrazione (cfr. anche il commento all’art. 17 cpv. 2).
Art. 27 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Cpv. 2: Per i tipi di utilizzo di cui al capoverso 2, l’UFSP e la SUVA hanno optato per un ter- mine di verificazione successiva più lungo di cinque anni per motivi di praticabilità e accetta- zione.
Cpv. 3 e 4: Gli apparecchi mobili di misurazione dell’intensità di dose ambientale utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC per verificare la situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza devono in linea di principio essere sottoposti ogni cinque anni a una proce- dura di controllo da parte dell’utilizzatore (cpv. 3). Il lungo intervallo di cinque anni previsto per il controllo è stato scelto dall’UFPP per motivi di praticabilità e accettazione. In alternativa o in caso di mancato superamento della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore è possibile o necessario eseguire una calibrazione in modo che tali strumenti di misurazione possano continuare ad essere utilizzati (cpv. 4). 8/27
Sezione 2: Apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale Art. 28 Requisiti essenziali Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 29 Procedura per l’immissione sul mercato Per quanto riguarda la base legale della calibrazione iniziale vedere il commento all’articolo
17 capoverso 2.
Art. 30 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione La rinuncia alla calibrazione periodica può essere motivata dal fatto che questi strumenti di misurazione forniscono dati di misurazione a intervalli regolari (in genere ogni 10 minuti) e sono disponibili in gran numero. Una deriva di una singola sonda o un guasto/difetto verreb- bero quindi rilevati molto rapidamente. Inoltre, questi strumenti di misurazione vengono utiliz- zati per sorvegliare l’intensità di dose ambientale nell’ambiente. In questa applicazione, l’importanza tecnica ai fini della sicurezza è minore rispetto agli strumenti di misurazione uti- lizzati direttamente per la protezione del personale nell’ambito della sicurezza sul lavoro ope- rativa. Se uno strumento di misurazione è difettoso e devono essere riparate parti rilevanti nell’ambito della misurazione, deve essere sottoposto a una calibrazione successiva prima di poter essere riutilizzato.
Capitolo 5: Strumenti di misurazione per la determinazione della do- se individuale Sezione 1: Dosimetri individuali attivi Art. 31 Requisiti essenziali I requisiti essenziali si applicano allo stesso modo per tutti i tipi di utilizzo.
Art. 32 Procedura per l’immissione sul mercato Per questi strumenti di misurazione è più sensato eseguire una prima calibrazione (soprattut- to da parte del fabbricante), dato che spesso le forniture comportano grandi quantità di questi apparecchi che vengono messi sul mercato contemporaneamente. Per questi strumenti di misurazione sarebbe eccessivo eseguire una verificazione iniziale. La prima calibrazione de- ve essere effettuata prima del primo utilizzo. Per quanto riguarda la base legale della calibra- zione iniziale vedere il commento all’articolo 17 capoverso 2.
Art. 33 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Sono previste calibrazioni periodiche solo per i tipi di utilizzo di cui al capoverso 2. Per i nu- merosissimi dosimetri individuali attivi utilizzati quotidianamente, gli oneri previsti per una calibrazione regolare di tutti i DIA in rapporto ai benefici non sono sostenibili. L’utilizzatore deve effettuare la procedura di controllo almeno ogni tre anni (cpv. 1) o cinque anni (cpv. 3). Per l’utilizzo come dosimetro d’allarme e per la sorveglianza della dose nelle donne in gravi- danza (cpv. 2) è previsto un intervallo di verifica più breve, ossia 12 mesi per la procedura di controllo e in aggiunta una calibrazione successiva ogni tre anni. Ciò è dovuto ai requisiti più elevati in termini di affidabilità e disponibilità. I termini di controllo degli DIA utilizzati dalle or- ganizzazioni d’intervento NBC sono fissati a 5 anni (par. 3). Contrariamente alla raccoman- dazione del gruppo di esperti di dosimetria del CPR e dopo aver consultato l’UFPP, i termini non devono essere abbreviati, soprattutto in considerazione del gran numero di questi stru- menti di misurazione. Le autorità di vigilanza competenti in materia di radioprotezione o l’UFPP stabiliscono caso per caso se gli DIA debbano essere utilizzati e qual è il tipo di utilizzo in cui rientrano (cfr. art. 14 dell’ordinanza sulla dosimetria). I dosimetri d’allarme e i dosimetri per la sorveglianza della dose nelle donne in gravidanza (art. 14 lett. b ed e dell’ordinanza sulla dosimetria) sono rego- lamentati in modo più rigoroso a causa del potenziale di pericolo e devono essere calibrati periodicamente. Calibrazioni di alta qualità possono essere effettuate con impianti a irradiazione circolare o panoramica (disponibili presso il PSI). La procedura è già stata testata più volte in Svizzera e ha dato buoni risultati.
Capitolo 6: Strumenti di misurazione del radon Sezione 1: Apparecchi di misurazione del radon Art. 34 Requisiti essenziali Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 35 Procedura per l’immissione sul mercato Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 36 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Sezione 2: Dosimetri radon Art. 37 Requisiti essenziali Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 38 Procedura per l’immissione sul mercato Per poter essere immessi sul mercato, i dosimetri radon necessitano di un’ammissione ordi- naria, ma non di una verificazione iniziale. La disposizione corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 26 OSMRI vigente). Spesso non è possibile eseguire una verificazione in quanto i dosi- metri radon sono per lo più monouso.
Art. 39 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Corrisponde al diritto vigente (cfr. art. 27 OSMRI in vigore). Qualora il METAS non sia in grado di effettuare la misurazione comparativa, incaricherà un laboratorio di riferimento idoneo per effettuare l’esposizione.
Sezione 3: Esposimetri radon Art. 40 Requisiti essenziali Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 41 Procedura per l’immissione sul mercato Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Art. 42 Procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 43 Abrogazione di un altro atto normativo Trattandosi di una revisione totale, l’attuale ordinanza è abrogata.
Art. 44 Disposizioni transitorie Cpv. 1: Le ammissioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano valide. Dopo la scadenza del periodo di validità indicato nell’ammissione, occorre verificare se l’ammissione può essere rinnovata, conformemente alle prescrizioni vigenti in quel mo- mento. Le prescrizioni concernenti la procedura di ammissione sono riportate nell’allegato 5 numero 1 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.
Cpv. 2: Questa disposizione chiarisce che i periodi di validità delle diverse procedure non vengono ridotti dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma rimangono invariati. Sono contemplate tutte le procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo l’allegato 7 OStrM. Solo quando una procedura per il mantenimento della stabilità di misura- zione diventerà obbligatoria dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, questa sarà disciplinata dalle nuove disposizioni (le procedure attuali saranno sostituite una per una da quelle nuove). Per determinati strumenti di misurazione o per singoli tipi di utilizzo può verifi- carsi che sia prevista una nuova procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione. Anche in questo caso la nuova procedura sarà applicata solo nel momento in cui sarà neces- sario eseguire nuovamente la procedura stabilita secondo il diritto previgente. Quando si 10/27
esegue per la prima volta una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione secondo le disposizioni della presente ordinanza, occorre stabilire il tipo di utilizzo per il quale lo strumento di misurazione viene impiegato.
Cpv. 3: I dosimetri individuali attivi rappresentano una nuova categoria di strumenti di misura- zione. Dato che molti di questi strumenti di misurazione sono già in circolazione, i tipi di stru- menti devono essere considerati ammessi se le autorità di vigilanza in materia di radioprote- zione o l’UFPP provvedono a segnalarli al METAS. A partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza, gli strumenti di misurazione già in uso sono soggetti alle nuove procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione. Dato che i termini decorrono dall’entrata in vi- gore, ad esempio i dosimetri individuali attivi utilizzati come dosimetri d’allarme (art. 33 cpv. 2 lett. a) devono essere sottoposti a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore al più tardi dopo 12 mesi e calibrati al più tardi dopo tre anni. Al momento della prima esecuzione della procedura di controllo da parte dell’utilizzatore non sarà ancora disponibile alcun valore di riferimento. La procedura deve comunque essere eseguita e il valore così ottenuto servirà da riferimento per la procedura di controllo successiva fino alla prima calibrazione.
Cpv. 4: Gli strumenti di misurazione utilizzati dalle organizzazioni d’intervento NBC sono ora contemplati dalla OSMRI. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza, gli uti- lizzatori avranno dodici mesi di tempo per verificare le proprie giacenze ed eventualmente sostituirle con tipi ammessi. Gli strumenti di misurazione che corrispondono a un tipo am- messo e sono già in uso devono essere sottoposti entro cinque anni alla procedura prevista per il mantenimento della stabilità di misurazione.
Cpv. 5: Sono già in circolazione diversi tipi di dosimetri per brachiterapia. Per gli strumenti di misurazione che sono stati calibrati prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, la procedura si basa sul cpv. 2. I tipi di strumenti che finora non dispongono di ammissione, ma che sono stati immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza, so- no considerati ammessi e possono continuare ad essere utilizzati. Per questi strumenti di misurazione la prima verificazione deve essere effettuata al più tardi entro quattro anni dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Cpv. 6: Questa disposizione prevede per gli apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di dose ambientale una deroga al principio di cui al capoverso 2. La procedura di controllo da parte dell’utilizzatore deve essere effettuata entro un anno dall’entrata in vigore della presen- te ordinanza.
Art. 45 Entrata in vigore Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Allegato 1 - Rivelatori mobili della contaminazione superficiale: sono incluse anche sonde di misurazio- ne.
Allegato 2 Cifra 3.1: Rispetto all’attuale OSMRI, nell’allegato non viene più descritta la procedura di veri- ficazione. La procedura di verificazione viene definita nelle istruzioni di lavoro del METAS o dei laboratori di verificazione.
Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 3 Cifra 3.2: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 4 Cifra 1.1.4: Viene data ora particolare importanza all’origine dei fattori di calibrazione per i diversi nuclidi. Si richiede che questi provengano dal fabbricante o che siano stati determinati in modo riferibile. La riferibilità può essere garantita, ad esempio, da un laboratorio accredita- to, da un’istituzione designata o da un istituto nazionale di metrologia.
Cifra 1.2.3: È richiesta un’attività minima della sorgente di controllo di 4 MBq. Tuttavia, se il fabbricante indica esplicitamente un’attività minima per il proprio attivimetro, è possibile uno scostamento dai 4 MBq richiesti.
Cifra 3.1.2: Un presupposto per la verificazione è che si possa accedere ai fattori di calibra- zione. La persona che esegue la verificazione deve poterli consultare.
Cifra 3.1.4: Le verificazioni vengono eseguite con le quattro sorgenti di verificazione finora utilizzate e collaudate. Qualora in futuro si rendessero idonei altri nuclidi per la verificazione, il METAS potrà determinarli di conseguenza.
Cifra 3.1.5 e 3.1.6: Corrisponde in larga misura alla formulazione precedente.
Cifra 3.2.4: La linearità del sistema per gli attivimetri deve essere verificata regolarmente. Questa verifica si basa sulla guida dell’UFSP L-09-01, Garanzia di qualità degli attivimetri. La linearità dell’attivimetro deve essere garantita sull’intero campo di misurazione utilizzato (incl. sorgente di controllo). Questo deve comprendere non solo i valori misurati dei nuclidi utilizza- ti, ma anche i valori misurati della sorgente di controllo. In questo modo si garantisce che la linearità venga verificata anche nell’area delle sorgenti di verificazione relativamente deboli. Queste generano infatti un segnale (corrente di ionizzazione) simile a quello della sorgente di controllo appartenente all’attivimetro.
Cifra 3.4: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 5 Cifra 1.1: Rispetto all’attuale OSMRI, per la brachiterapia vengono imposte meno restrizioni. Tutti i dosimetri per brachiterapia sono soggetti all’ordinanza, non solo le camere di ionizza- zione a pozzetto per la brachiterapia Ir-192-HDR.
Cifra 1.2: Ora vengono menzionati i diversi tipi di lavoro della brachiterapia. I corrispondenti termini HDR, MDR, LDR sono stati acquisiti dall’OSRM allegato 1. Inoltre, nella presente or- dinanza viene menzionato anche il Seed-Implantation. Ad esempio, gli strumenti di misura- zione dell’intensità della sorgente utilizzati nella brachiterapia sono contemplati nella presente ordinanza.
Cifra 1.2.3: Nell’ordinanza vengono specificatamente menzionati nell’ambito della brachitera- pia solo l’afterloading e i seed. Le placche oculari Ru-106 non sono menzionate nell’ordinanza, in quanto non esistono strumenti di misurazione che possono essere sottopo- sti a verificazione. L’attività viene specificata di volta in volta dal fabbricante.
Cifra 3.1.4 e 3.1.5: I dosimetri per brachiterapia utilizzati per determinare l’intensità di sorgen- te delle sorgenti HDR devono soddisfare limiti di errore inferiori al momento della verificazio- ne. In questo modo si tiene conto del pericolo maggiore rappresentato da tali sorgenti.
Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 6 Cifra 1.1.1 e cifra 1.1.2: La costruzione tiene conto del fatto che un rivelatore mobile della contaminazione superficiale può essere un singolo apparecchio, ma può anche essere costi- tuito da un rilevatore e da un indicatore.
Cifra 1.2.3: Il rateo di conteggio operativo per i nuclidi osservati deve essere registrato sull’apparecchio, ad es. con un’etichetta adesiva. È possibile derogare a questa indicazione solo se tale etichetta non può essere applicata senza limitare l’utilizzabilità dell’apparecchio. Questa procedura è già standard in alcuni laboratori.
Cifra 1.2.5 e cifra 1.2.6: Per i tipi di strumenti viene indicato per i vari tipi di radiazione un campo tipico di energia della radiazione che tali tipi di strumenti devono essere in grado di misurare. Tuttavia, a seconda dell’applicazione del tipo di strumento, tale indicazione potreb- be non essere necessaria. Ad esempio, se un tipo di strumento viene utilizzato solo in labora- tori in cui sono presenti alcuni nuclidi specifici, può essere stabilita nell’ammissione del corri- spondente tipo una limitazione del campo di energia o del tipo di radiazione. Questa limita- zione stabilita nell’ammissione si applica a tutti gli strumenti di misurazione del tipo corrispon- dente.
Cifra 3.1.2: La verifica del funzionamento delle funzioni di base comprende, ad esempio, l’alimentazione elettrica (batteria), il display, gli elementi di comando e l’integrità esterna dello strumento di misurazione. Si tratta della verifica di base che precede la verifica successiva delle caratteristiche metrologiche secondo la cifra 3.1.3.
Cifra 3.1.3: Per la prova metrologica vera e propria si utilizzano diverse sorgenti di riferimento (con diversi nuclidi) con attività superficiale nota. I valori visualizzati dal campione vengono quindi confrontati con l’attività superficiale di riferimento. I monitor che non hanno fattori di calibrazione specifici del nucleo implementati vengono calibrati nell’ambito della verificazione. In questo caso il fattore di calibrazione viene solitamente determinato sotto forma di rateo di conteggio operativo specifico del nucleo.
Cifra 3.1.4: Il metodo alternativo secondo la norma ISO 7503-3 (allegato A) applicato in Sviz- zera per la calibrazione dei rivelatori della contaminazione superficiale presenta un’incertezza di misurazione molto più elevata rispetto ai metodi di calibrazione utilizzati per gli altri stru- menti della presente ordinanza. Ciò è dovuto in parte all’incertezza di misurazione della certi- ficazione delle sorgenti di riferimento, ma in particolare al metodo semi-numerico, che con- sente di effettuare la calibrazione di un gran numero di nuclidi. Grazie alla calibrazione im- plementata al momento della verificazione, gli errori massimi tollerati del 30 % indicati alla cifra 3.1.4 riflettono l’incertezza di misurazione del processo di calibrazione.
Cifra 3.3: A differenza della verificazione, una calibrazione può essere eseguita anche da organismi diversi dal METAS o da un laboratorio di verificazione autorizzato. Si richiede che la calibrazione venga eseguita da un laboratorio di calibrazione accreditato ISO 17025:2017. In questo modo si garantisce che il laboratorio disponga delle competenze di misurazione per la relativa grandezza di misura. In casi motivati, l’autorità di vigilanza competente in materia di radioprotezione o l’UFPP possono accettare anche calibrazioni di fabbricanti di appa-
recchi o utilizzatori, anche se questi non gestiscono un laboratorio di calibrazione accreditato. La fiducia in un fabbricante di apparecchi può essere motivata, ad esempio, dal fatto che quest’ultimo vende anche apparecchi che sono stati calibrati in fabbrica e successivamente sottoposti a verificazione e quindi controllati regolarmente. Inoltre, si richiede che la calibra- zione sia conforme alle norme internazionali pertinenti.
Cifra 3.4.1: L’allegato 7 numero 9 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione contiene di- sposizioni generali per la riparazione e la piombatura degli strumenti di misurazione. In virtù della disposizione dell’allegato 7 numero 9.6 OStrM, sono previste nell’OSMRI disposizioni derogatorie particolari. L’OSMRI prevede per esempio che l’autorizzazione dei servizi di ma- nutenzione o dei privati spetti alle autorità di vigilanza competenti in materia di radioprotezio- ne o all’UFPP (d’intesa con il METAS). A seconda del settore, l’autorizzazione spetta quindi all’UFSP, all’IFSN, alla Suva o all’UFPP.
Cifra 3.4.2: Contiene il principio secondo cui, dopo una riparazione o una manutenzione, uno strumento di misurazione deve essere sottoposto alla procedura prevista per il mantenimento della stabilità di misurazione (in questo caso la verificazione successiva o la calibrazione).
Cifra 3.4.3: Prevede per le riparazioni o gli interventi di manutenzione eseguiti da servizi di manutenzione autorizzati la procedura meno rigorosa per il mantenimento della stabilità di misurazione (in questo caso la procedura di controllo da parte dell’utilizzatore). Anche se i lavori possono influire sulle caratteristiche metrologiche. Un esempio di riparazione o manu- tenzione di questo tipo è la sostituzione della pellicola dei rivelatori mobili della contaminazio- ne superficiale.
Cifra 3.4.4: Disciplina infine le riparazioni o le manutenzioni che non influiscono sulle caratte- ristiche metrologiche. In questo caso è possibile rinunciare completamente all’esecuzione di una procedura per il mantenimento della stabilità di misurazione, se i lavori sono stati eseguiti da un servizio di manutenzione specificatamente autorizzato.
Allegato 7 Cifra 1.1.2: I monitor di contaminazione per mani e piedi possono essere muniti anche di speciali sonde di misurazione della contaminazione rimovibili per la misurazione sugli indu- menti. Anche questi sono soggetti alla presente ordinanza e devono soddisfare gli stessi re- quisiti dei rilevatori per la misurazione di mani e piedi.
Cifra 1.2.7: Si tratta di un specifico requisito di sensibilità. La sensibilità dello strumento di misurazione deve essere tale da consentirgli di rilevare, entro il tempo di misurazione stabili- to, la contaminazione che corrisponde a un valore operativo.
Cifra 3.1.4: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.1.4
Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 8 Cifra 1.1.2: I monitor di contaminazione per persone possono essere muniti di uno scomparto portaoggetti per il rilevamento di contaminazioni, ad es. sui telefoni cellulari. La citazione dello scomparto portaoggetti nella presente ordinanza è esplicita perché nella pratica ha già solle- vato alcune questioni e in tal modo si chiarisce che anche questo rientra nell’ambito di appli- cazione dell’OCM e deve essere verificato.
Cifra 1.2.6: Si tratta di un specifico requisito di sensibilità. La sensibilità dello strumento di misurazione deve essere tale da consentirgli di rilevare, entro il tempo di misurazione stabili- to, la contaminazione che corrisponde a un valore operativo.
Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 9 Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.3.
Cifra 3.4: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 10 Cifra 3.2: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.3.
Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 11 Cifra 1.2.2: I dosimetri individuali attivi che misurano Hp(3) per la dose per il cristallino non sono attualmente sul mercato e non dispongono di un’ammissione estera. Non esiste nem- meno una norma che stabilisca i requisiti tecnici di tali dosimetri.
Cifra 3.1.4: Gli errori massimi tollerati durante il controllo sono del 20 %, in linea con lo scarto generalmente ammesso nella MMRa.
Cifra 3.2: Cfr. il commento all’art. 33 cpv. 2 e all’allegato 6 cifra 3.3.
Cifra 3.3: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 12 Cifra 1.2.3: Uno strumento di misurazione del radon deve poter determinare il valore della concentrazione di radon almeno ogni 15 minuti. In genere l’intervallo è di dieci minuti (viene impostato durante la verificazione, se possibile). In particolare, questo intervallo di misurazio- ne relativamente breve distingue gli apparecchi di misurazione del radon dagli esposimetri radon più economici.
Cifra 1.2.4: A differenza dell’ordinanza vigente, il limite inferiore per il requisito di linearità è stato aumentato per motivi di praticità da 10 Bq3 a 50 Bq3. Inoltre, non è possibile verificare in modo affidabile la linearità al di sotto di 50 Bq3.
Cifra 1.2.5: Si applica per analogia la precedente spiegazione.
Cifra 3.2: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
Allegato 13 La maggior parte dei dosimetri radon è monouso. Ciò significa che i dosimetri radon vengono esposti una volta e successivamente analizzati. I dosimetri radon non possono quindi essere sottoposti singolarmente a calibrazione o verificazione. Durante il controllo dei dosimetri radon vengono testati anche la manipolazione, la spedizione e il sistema di analisi.
Cifra 2.1: Il METAS redige un rapporto all’attenzione dell’UFSP per la misurazione comparati- va.
Cifra 2.1.8: L’errore massimo tollerato viene determinato con la seguente formula «Radice (deviazione standard2 + dev. valore medio2) ≤ 20 %». Se vengono superati gli errori massimi tollerati di un tipo di dosimetro radon, occorre contattare il rispettivo servizio di misurazione ed eventualmente il fabbricante. Le persone contattate devono esaminare le deviazioni e for- nire una spiegazione. In alcuni casi dovete mettere a disposizione del METAS un nuovo lotto di dosimetri per un’ulteriore esposizione. Se gli errori massimi tollerati vengono superati più volte, l’ammissione, d’intesa con l’autorità di vigilanza competente in materia di radioprotezio- ne, può essere revocata.
Allegato 14 Cifra 1.1.1: I valori misurati non devono necessariamente poter essere visualizzati sull’esposimetro radon. I valori misurati possono essere visualizzati anche su un dispositivo esterno, ad esempio su un dispositivo mobile.
Cifra da 1.2.3 a 1.2.6: I requisiti degli esposimetri radon sono nettamente inferiori a quelli de- gli apparecchi di misurazione del radon.
Cifra 3.2: Cfr. il commento all’allegato 6 cifra 3.4.
4.2 Revisione parziale dell'OEm-V
Gli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti sono elencati nell’allegato lettera B cifre 10 e 11 della vigente ordinanza sugli emolumenti di verificazione. La cifra 11 deve esse- re abrogata e integrata nella nuova cifra 10. Per una migliore leggibilità, le seguenti note esplicative sono abbinate alle singole cifre sotto forma di tabella.
Per gli strumenti di misurazione non menzionati nell’ordinanza sugli emolumenti di verifica- zione, gli emolumenti di cui all’articolo 3 capoverso 3 OEm-V sono riscossi in base al tempo impiegato.
Allegato lettera B cifra 10
CIFRA NOTE ESPLICATIVE
10 Per la nOSMRI deve essere introdotto un titolo ufficiale abbreviato «Ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni». Il titolo della cifra 10 va pertanto modifica- to in «Strumenti di misurazione delle radiazioni».
10.1 La categoria degli strumenti di misurazione viene rinominata «Dosimetri per radio- diagnostica» (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b nOSMRI). Gli apparecchi contenuti in preceden- za, come il chilovoltometro, il coulombometro, il cronometro di esposizione, ecc., non sono più menzionati nell’ordinanza in quanto non si tratta di veri e propri «strumenti di misurazione delle radiazioni». Gli apparecchi, ad eccezione dei dosimetri per ra- diodiagnostica, utilizzati per il controllo dello stato degli impianti a raggi X, in futuro dovranno essere controllati secondo le prescrizioni dell’UFSP.
Sono inoltre soppresse, per motivi di semplificazione, le tre categorie speciali di do- simetri «Radiologia dentale», «Dosimetri per il prodotto dose-superficie» e «Dosime- tri per il prodotto dose-lunghezza». Viene introdotto un nuovo emolumento di verifi- cazione unitario per tutti questi strumenti di misurazione e questi ultimi vengono rag- gruppati nella categoria «Dosimetri per radiodiagnostica con un rilevatore».
10.1.1 Gli emolumenti di verificazione per i dosimetri per radiodiagnostica con un rilevatore sono stati uniformati e ammontano ora a fr. 585.–. Il nuovo emolumento di verifica- zione si compone dei costi stimati ponderati delle precedenti categorie di dosimetri per radiodiagnostica sopra menzionate. Per il calcolo sono stati considerati il numero stimato di casi per categoria per il 2025 e i relativi calcoli dei costi.
10.1.2 Gli emolumenti di verificazione per ogni rilevatore addizionale rimangono invariati.
10.2 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Apparecchi mobili di mi- surazione dell’intensità di dose ambientale» (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. a nOSMRI). Tra gli apparecchi mobili per la misurazione dell’intensità di dose si distingue ora tra quelli per fotoni e neutroni, al fine di tenere conto del maggiore onere per le verificazioni degli strumenti per la misurazione dell’intensità di dose dei neutroni. In particolare, i costi di infrastruttura per la manipolazione dei neutroni sono notevolmente più eleva- ti.
10.2.1 Gli emolumenti di verificazione per gli apparecchi mobili per la misurazione dell’intensità di dose per fotoni con fino a 10 punti di misurazione ammontano ora a fr. 300.– al pezzo. Con più di 10 punti di misurazione vengono addebitati gli emolu- menti di verificazione secondo la cifra 10.2.2.
10.2.2 Per prove con più di 10 punti di misurazione, prove con più qualità di radiazioni o prove di apparecchiature complesse, quali apparecchi di dosimetria ambientale, ap- parecchi con più rilevatori o con funzioni di allarme, gli emolumenti di verificazione ammontano ora a fr. 500.– al pezzo. Con più qualità di radiazioni si intende che le prove vengono eseguite non solo con la qualità S-Cs (radiazione di Cs-137), ma an- che, ad esempio, con S-Co (radiazione di Co-60) o con singole qualità di raggi X o con radiazioni beta.
10.2.3 Gli emolumenti di verificazione per gli apparecchi mobili per la misurazione dell’intensità di dose per neutroni ammontano ora a fr. 620.– al pezzo. Gli impianti di irradiazione neutronica sono molto più costosi in termini di costruzione e manuten- zione rispetto agli impianti di irradiazione fotonica. In questo modo i costi per l’utilizzo degli impianti hanno un peso nettamente maggiore.
10.3 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Rivelatori mobili della contaminazione superficiale, monitor di contaminazione per mani e piedi e monitor di contaminazione per persone» (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a, b e c nOSMRI). Ora non si fa più una distinzione in base al numero di nuclidi, bensì in base al numero di sorgenti di riferimento necessarie. Il numero di sorgenti di riferimento necessarie risulta dal numero di misurazioni che il laboratorio di verificazione deve effettuare per determi- nare la risposta del monitor al nuclide (vettore) che si forma durante l’uso. Per i nu- clidi più comuni sono sufficienti 3 sorgenti di riferimento.
10.3.1 Gli emolumenti di verificazione per la prova dei monitor mobili di contaminazione con fino a 3 sorgenti di riferimento ammontano ora a fr. 330.– al pezzo.
10.3.2 Gli emolumenti di verificazione per la prova dei monitor mobili di contaminazione con più di 3 sorgenti di riferimento ammontano ora a fr. 450.– al pezzo.
10.3.3 Gli emolumenti di verificazione per la prova dei monitor di contaminazione per mani e piedi con fino a 3 sorgenti di riferimento ammontano ora a fr. 620.– al pezzo. Con questi apparecchi devono essere controllati più rilevatori di contaminazione con più sorgenti di riferimento. Nella maggior parte dei casi è sufficiente una prova con tre sorgenti di riferimento ciascuna.
10.3.4 Gli emolumenti di verificazione per la prova dei monitor di contaminazione per mani e piedi con più di 3 sorgenti di riferimento ammontano ora a fr. 800.– al pezzo.
10.3.5 Gli emolumenti di verificazione per la prova dei monitor di contaminazione per per- sone devono essere determinati in base al tempo impiegato in quanto l’esecuzione di tali strumenti di misurazione può variare notevolmente. Nel computare il tempo im- piegato si applica l’indennità oraria di fr. 129.– (cfr. allegato lettera A cifra 1 OEm-V).
10.4 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Apparecchi di misurazio- ne del radon, dosimetri radon ed esposimetri radon» (cfr. art. 2 cpv. 5 lett. a, b e c nOSMRI).
10.4.1 L’emolumento per apparecchio vale soltanto per una verificazione di apparecchi di misurazione del radon o di esposimetri radon nell’ambito di una campagna di misu- razione di un laboratorio di verificazione. Le verificazioni al di fuori delle campagne di misurazione vengono addebitate in base al tempo impiegato, come previsto alla cifra
10.4.2. Attualmente il METAS organizza diverse campagne di misurazione all’anno,
ognuna delle quali verifica due o tre concentrazioni di attività. Gli emolumenti del METAS sono riscossi conformemente all’ordinanza del 5 luglio 2006 sugli emolu- menti dell’Istituto federale di metrologia (Oem-METAS; RS 941.298.2).
10.4.2 Questa disposizione si applica sia agli apparecchi di misurazione del radon che agli esposimetri radon.
10.4.3 La misurazione comparativa di dosimetri radon viene concordata con l’UFSP. I costi vengono addebitati in base all’onere effettivo e possono essere sostenuti dall’UFSP.
10.5 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Attivimetri» (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. c nOSMRI).
10.5.1 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.2 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.3 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.4 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.5 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.5.6 Gli emolumenti di verificazione restano invariati.
10.6 La categoria di strumenti di misurazione viene rinominata «Dosimetri per radiotera- pia» (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a nOSMRI). Gli emolumenti di verificazione per la prova dei dosimetri per radioterapia devono essere calcolati come in passato (finora disci- plinati nell’allegato lettera B cifra 11 OEm-V).
10.6.1 Gli emolumenti di verificazione per la prova dei dosimetri per radioterapia devono essere calcolati come in passato (finora disciplinati nell’allegato lettera B cifra 11 OEm-V).
10.7 La categoria di strumenti di misurazione «dosimetri per brachiterapia» deve essere inserita esplicitamente nell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. d nOSMRI). Gli emolumenti di verificazione di questi strumenti di misurazione devono essere calcolati in base al tempo impiegato.
10.8 Alla cifra 10.8 sono disciplinate le parti da devolvere al METAS. La base legale è costituita dall’articolo 8 capoverso 2 OEm-V.
10.8.1 Per gli strumenti di misurazione di cui alle cifre da 10.1 a 10.5.2 la parte dell’emolumento da devolvere al METAS ammonta, come finora, al 10 % dell’emolumento di verificazione. Sono contemplate le stesse categorie di strumenti di misurazione dell’ordinanza sulla verificazione in vigore OEm-V.
10.8.2 Per gli strumenti di misurazione di cui alle cifre da 10.5.4 a 10.5.6 la parte dell’emolumento da devolvere al METAS ammonta, come finora, al 15 % dell’emolumento di verificazione.
10.8.3 Per gli strumenti di misurazione di cui alle cifre 10.6 e 10.7, la parte dell’emolumento da devolvere al METAS è fissata a forfait a fr. 110.– per ciascuno strumento di misu- razione verificato. Viene così inserito un limite massimo. Gli emolumenti di verifica- zione per dosimetri per la brachiterapia e la radioterapia variano da fr. 1500.– a fr. 4000.– . Le parti dell’emolumento sono limitate in quanto questi servizi di verificazio- ne richiedono in primo luogo attrezzature costose e dispendiose e il loro esercizio genera gran parte dei costi.
Allegato lettera B cifra 11
La cifra 11 è abrogata e integrata nella nuova cifra 10.6.
5 Sintesi delle novità
5.1 Revisione totale dell'OSMRI – Tavola di concordanza tra proget-
to e diritto vigente Categorie secondo la presente bozza Categorie secondo il diritto vigente Strumenti di misurazione in ambito medico Dosimetri per radioterapia Sistemi dosimetrici di riferimento mobili per radioterapia (art. 2 cpv. 1 lett. a) (art. 2 lett. a) Dosimetri per radiodiagnostica Strumenti di misurazione utilizzati per collaudi e controlli (art. 2 cpv. 1 lett. b) periodici dello stato di dispositivi di radiodiagnostica: 1. Dosimetri per radiodiagnostica, (…) (art. 2 lett. f n. 1) Attivimetri Attivimetri che si basano sul principio della camera di (art. 2 cpv. 1 lett. c) ionizzazione a pozzetto, utilizzati per l’applicazione me- dica di determinate sorgenti nei laboratori di medicina nucleare atti a misurare l’attività di sorgenti radioattive (art. 2 lett. c)
Dosimetri per brachiterapia Sistemi con camere di ionizzazione a pozzetto utilizzati (art. 2 cpv. 1 lett. d) per misurare l’intensità delle sorgenti Ir-192 per la bra- chiterapia HDR; (art. 2 lett. e) Strumenti di misurazione per la prova di contaminazioni Rivelatori mobili della contaminazione superfi- Rivelatori della contaminazione superficiale (art. 2 lett. b ciale n. 1 e 2) (art. 2 cpv. 2 lett. a) Monitor di contaminazione per mani e piedi Rivelatori della contaminazione superficiale (art. 2 cpv. 2 lett. b) (art. 2 lett. b n. 1 e 2) Monitor di contaminazione per persone Rivelatori della contaminazione superficiale (art. 2 cpv. 2 lett. c) (art. 2 lett. b n. 1) Strumenti di misurazione per la determina- zione dell’intensità di dose ambientale Apparecchi mobili di misurazione dell’intensità Strumenti di radioprotezione per la misurazione della di dose ambientale radiazione esterna (art. 2 cpv. 3 lett. a) (art. 2 lett. d n. da 1 a 3) Apparecchi fissi di misurazione dell’intensità di Strumenti di radioprotezione per la misurazione della dose ambientale radiazione esterna (art. 2 cpv. 3 lett. b) (art. 2 lett. d n. 1) Strumenti di misurazione per la determina- zione della dose individuale Dosimetri individuali attivi NUOVO (art. 2 cpv. 4 lett. a) Strumenti di misurazione del radon
Apparecchi di misurazione del radon Apparecchi di misurazione del radon per misurazioni (art. 2 cpv. 5 lett. a) ufficiali effettuate da servizi di misurazione riconosciuti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP); (art. 2 lett. g) Dosimetri radon Dosimetri radon per le misurazioni ufficiali dei servizi di (art. 2 cpv. 5 lett. b) misurazione riconosciuti dall’UFSP. (art. 2 lett. h) Esposimetri radon NUOVO (art. 2 cpv. 5 lett. c)
5.2 Revisione parziale dell'OEm-V – Tabella riepilogativa – Emolumenti di verificazione precedenti e nuovi per gli strumenti di misurazione delle radiazioni Osservazioni preliminari: alla fine del 2024 i due laboratori di verificazione IRA e PSI hanno presentato al METAS i calcoli dei costi dei singoli strumenti di misurazione delle radiazioni. I calcoli dei costi sono stati effettuati utilizzando il modello del Sorvegliante dei prezzi per il calcolo degli emolumenti. Il laboratorio IRA ha utilizzato le «categorie precedenti», il PSI quelle «nuove». I nuovi emolumenti di verificazione proposti sono tutti inferiori agli emolu- menti così calcolati.
Cifra Denominazione precedente Emolumento di Calcolo Cifra Nuova denominazione Nuovo emolu- (precedente) verificazione dei (nuova) mento di veri- (stato al 1° costi ficazione gennaio 2025) 10.1 Apparecchi di misurazione il pezzo fr. il pezzo 10.1 Dosimetri per radiodiagnostica il pezzo fr. per il controllo dei dispositivi fr. di radiodiagnostica Dosimetri per radiodiagnostica 647.– 562.– 10.1.1 Dosimetri per radiodiagnostica 585.– con un rilevatore con un rilevatore Rilevatore addizionale 289.– 387.– 10.1.2 Rilevatore addizionale 289.– Dosimetri per la radiologia den- 254.– 527.– - Nessuna più distinzione. Stesse - tale aliquote degli emolumenti come per i «dosimetri per radiodiagno- stica». Dosimetri per il prodotto dose- 393.– 697.– - Nessuna più distinzione. Stesse - superficie aliquote degli emolumenti come per i «dosimetri per radiodiagno- stica». Dosimetri per il prodotto dose- 254.– 698.– - Nessuna più distinzione. Stesse - lunghezza aliquote degli emolumenti come per i «dosimetri per radiodiagno- stica Chilovoltometro (non invasivo) 231.– - - Non più disciplinato nell’OSMRI. - Coulombometro (invasivo) 162.– - - Non più disciplinato nell’OSMRI. - Cronometro di esposizione 162.– - - Non più disciplinato nell’OSMRI. -
Sensitometro 243.– - - Non più disciplinato nell’OSMRI. - Densitometro 173.– - - Non più disciplinato nell’OSMRI. - Fotometro, luxmetro 98.– - - Non più disciplinato nell’OSMRI. - 10.2 Strumenti di misurazione del- il pezzo fr. 10.2 Apparecchi mobili di misura- il pezzo fr. la radioprotezione per la ra- zione dell’intensità di dose am- diazione esterna bientale Apparecchi con fino a 10 punti 173.– 345.– 10.2.1 Apparecchi mobili per la misura- 300.– di misurazione [IRA] / zione dell’intensità di dose per 341.– fotoni con fino a 10 punti di misu- [PSI] razione Prove di apparecchiature com- 347.– 558.– 10.2.2 Prove con più di 10 punti di misu- 500.– plesse quali strumenti per il [IRA] / razione, prove con più qualità di controllo dell’ambiente, camere 541.– radiazioni o prove di apparecchia- di ionizzazione di riferimento, [PSI] ture complesse, quali apparecchi apparecchi con più rilevatori o di dosimetria ambientale, appa- più qualità di radiazioni, disposi- recchi con più rilevatori o con fun- tivi elettronici o con funzioni di zioni di allarme allarme 1077.– 10.2.3 Apparecchi mobili per la misura- 620.– zione dell’intensità di dose per neutroni 10.3 Strumenti di misurazione del- il pezzo fr. 10.3 Rivelatori mobili della contami- il pezzo fr. la contaminazione superficia- nazione superficiale, monitor di le contaminazione per mani e pie- di e monitor di contaminazione per persone Strumenti portatili, monitor per il 173.– 350.– 10.3.1 Prova dei rivelatori mobili della 330.– suolo, monitor per mani e piedi [IRA] / contaminazione con fino a 3 sor- fino a 4 nuclidi 371.– genti di riferimento [PSI] 511.– 10.3.2 Prova dei rivelatori mobili della 450.– contaminazione con più di 3 sor- genti di riferimento Strumenti con esigenze più 347.– 657.– 10.3.3 Prova dei monitor di contamina- 620.–
elevate (monitor per mani e zione per mani e piedi con fino a 3 piedi con più di 4 nuclidi, moni- sorgenti di riferimento tor per indumenti, monitor per il 950.– 10.3.4 Prova dei monitor di contamina- 800.– corpo) [IRA] / zione per mani e piedi con più di 3 1191.– sorgenti di riferimento [PSI]
10.3.5 Monitor di contaminazione per in base al tem- persone po impiegato 10.4 Strumenti di misurazione il pezzo fr. 10.4 Apparecchi di misurazione del il pezzo fr. elettronici della concentra- radon, dosimetri radon ed zione di radon esposimetri radon un solo punto di misurazione 347.– - 10.4.1 Verificazione degli apparecchi di 347.– durante la misurazione compa- misurazione del radon e degli rativa annuale del laboratorio di esposimetri radon in un solo punto verificazione di misurazione durante la misura- zione comparativa annuale del laboratorio di verificazione Verificazione in tutti gli altri casi in base al tem- - 10.4.2 Verificazione in tutti gli altri casi in base al tem- po impiegato po impiegato
10.4.3 Misurazione comparativa di dosi- in base al tem- metri radon po impiegato
10.5 Strumenti per misurare il pezzo fr. 10.5 Attivimetri il pezzo fr.
l’attività (principio a camera di ionizzazione a pozzetto) 10.5.1 verificazione di sorgenti di ra- 1237.– - 10.5.1 verificazione di sorgenti di radia- 1237.– diazioni gamma, misurazione di zioni gamma, misurazione di con- controllo per al massimo cinque trollo per al massimo cinque nucli- nuclidi e relative impostazioni di e relative impostazioni 10.5.2 verificazione di sorgenti di ra- 1410.– - 10.5.2 verificazione di sorgenti di radia- 1410.– diazioni gamma e beta, misura- zioni gamma e beta, misurazione zione di controllo per al massi- di controllo per al massimo cinque mo cinque nuclidi e relative nuclidi e relative impostazioni impostazioni 10.5.3 misurazione di controllo per 23.– - 10.5.3 misurazione di controllo per ogni 23.– 24/27
ogni ulteriore nuclide e relativa ulteriore nuclide e relativa impo- impostazione stazione 10.5.4 misurazione comparativa del 520.– - 10.5.4 misurazione comparativa del tipo 520.– 10.5.5 misurazione comparativa del 694.– - 10.5.5 misurazione comparativa del tipo 694.– tipo A con I-131 A con I-131 10.5.6 misurazione comparativa del 347.– - 10.5.6 misurazione comparativa del tipo 347.– tipo B B 11 Sistemi dosimetrici di riferi- 10.6 Dosimetri per radioterapia in base al tem- mento per la radioterapia po impiegato 11.1 Gli emolumenti dei laboratori di 10.6.1 L’utilizzazione di sale di irradiazio- verificazione sono riscossi in ne e della loro strumentazione è base al tempo impiegato. fatturata a parte L’utilizzazione di sale di irradia- 10.7 Dosimetri per brachiterapia in base al tem- zione e della loro strumentazio- po impiegato ne è fatturata a parte.
10.6 Parti dell’emolumento da de- 10.8 Parte dell’emolumento da de-
volvere al METAS volvere al METAS 10.6.1 Apparecchi di misurazione di 10 % 10.8.1 Strumenti di misurazione di cui 10 % cui alle cifre 10.1 – 10.5.2 dell’emolumento alle cifre da 10.1 a 10.5.2 dell’emolumento di verificazione di verificazione 10.6.2 Apparecchi di misurazione di 15 % 10.8.2 Strumenti di misurazione di cui 15 % cui alle cifre 10.5.4 – 10.5.6 dell’emolumento alle cifre da 10.5.4 a 10.5.6 dell’emolumento di verificazione di verificazione 11.2 Parte dell’emolumento da de- fr. 116.– 10.8.3 Strumenti di misurazione di cui 116.– per ogni volvere al METAS per ogni alle cifre 10.6 e 10.7 strumento di strumento verificato misurazione verificato
6 Conseguenze
6.1 Revisione totale dell'OSMRI
Per gli strumenti di misurazione già contemplati dalla vigente OSMRI non si prevedono riper- cussioni in ambito finanziario o di personale sulla Confederazione o sui Cantoni in seguito alla suddivisione più dettagliata in tipi di utilizzo dei singoli strumenti di misurazione. La regi- strazione degli strumenti di misurazione nell’utilizzo da parte delle organizzazioni d’intervento NBC implica che in futuro queste ultime potranno utilizzare solo strumenti di misurazione ammessi e che tali strumenti dovranno essere regolarmente sottoposti a una procedura di controllo da parte dell’utilizzatore o essere calibrati. A seconda dell’impiego e della quantità degli strumenti di misurazione, la procedura di controllo prevista da parte dell’utilizzatore può comportare costi e richiedere risorse aggiuntive. Non è possibile stimare i costi delle calibra- zioni, in particolare perché questi servizi sono richiesti anche all’estero e i costi possono va- riare notevolmente. La nuova categoria di strumenti di misurazione rappresentata dai dosime- tri individuali attivi non dovrebbe comportare costi aggiuntivi, dato che la regolamentazione prevista corrisponde alla prassi finora in uso. La nuova categoria di strumenti di misurazione rappresentata dagli esposimetri radon può comportare una riduzione dei costi per i servizi di misurazione del radon e i relativi committenti: misurazioni, che fino ad oggi potevano essere effettuate solo con apparecchi di misurazione del radon, ora possono essere effettuate in parte utilizzando esposimetri radon, nettamente più economici. L’UFPP assumerà una nuova funzione di vigilanza nell’ambito delle organizzazioni d’intervento NBC, il che può comportare un maggiore dispendio di risorse.
Rispetto all’ordinanza attuale, nel campo di applicazione della nOSMRI rientreranno diverse migliaia di strumenti di misurazione aggiuntivi. Di questi, circa 15 000 sono strumenti di misu- razione delle organizzazioni d’intervento NBC, che vengono impiegati durante la verifica della situazione radiologica dopo un guasto o un’emergenza, nonché circa 4000 dosimetri indivi- duali attivi. Per i nuovi strumenti di misurazione registrati, le procedure prescritte per il man- tenimento della stabilità di misurazione coincidono ampiamente con la prassi finora in uso. Pertanto, anche in questo caso, i costi aggiuntivi per gli utilizzatori dovrebbero essere conte- nuti.
Il numero di strumenti di misurazione soggetti all’obbligo di verificazione rimane complessi- vamente pressoché invariato. In tal modo non si prevedono ripercussioni di rilievo sulle spese e sulle entrate del METAS o dei laboratori di verificazione.
6.2 Revisione parziale dell'OEm-V
Il primo obiettivo del progetto ovvero «Garantire la congruenza dei termini utilizzati tra l’OSMRI e l’OEm-V ed evitare così incomprensioni nella determinazione degli emolumenti di verificazione» non ha alcuna incidenza a livello finanziario né verso gli enti pubblici, né verso le imprese o gli utilizzatori.
Il secondo obiettivo del progetto, ossia «Adeguare gli emolumenti ai costi effettivi generati dalla verificazione o dal controllo degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti presso i laboratori di verificazione autorizzati», comporterà costi supplementari per gli utilizza- tori. Ad esempio, gestori di centrali nucleari, ospedali, istituti di ricerca o utilizzatori industriali di radiazioni ionizzanti dovranno pagare emolumenti di verificazione più elevati per gli stru- menti di misurazione da loro utilizzati. Nel rispetto dei principi di equivalenza e della copertura dei costi è invece possibile ridurre leggermente i deficit dei laboratori di verificazione dell’Istituto Paul Scherrer (PSI) e dell’Istituto di radiofisica applicata (IRA).
In base ai dati disponibili a febbraio 2025, gli emolumenti di verificazione complessivi per gli strumenti di misurazione delle radiazioni sono stimati a fr. 650 000 all’anno. Se la revisione totale dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni (vedere lavoro separato) viene approvata, ma l’adeguamento degli emolumenti ai costi effettivi viene respinto, gli emo- lumenti di verificazione rimarrebbero stimati nella stessa misura di prima. Se sia la revisione totale dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni che la presente revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione saranno approvate come proposto, l’importo complessivo degli emolumenti annui di verificazione per gli strumenti di misurazione delle radiazioni sarà stimato a fr. 875 000. Prevediamo che questo adeguamento riguarderà dalle 300 alle 600 imprese. I costi supplementari derivanti dall’aumento degli emolumenti di verificazione ammonteranno a circa fr. 225 000 all’anno, ovvero tra fr. 375 e 750 per azienda. Queste stime non tengono conto dei costi delle calibrazioni e dei prezzi di costo delle proce- dure di controllo da parte dell’utilizzatore. Non è possibile stimare i costi delle calibrazioni, in particolare perché questi servizi sono richiesti anche all’estero e i costi possono variare note- volmente.
7 Aspetti legali
Né la revisione totale dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione delle radiazioni né la revi- sione parziale dell'Ordinanza sugli emolumenti di verificazione rientrano nel campo di appli- cazione dell’articolo 3 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla consultazio- ne (LCo; RS 172.061); la consultazione non è obbligatoria. A causa dei diversi servizi che utilizzano strumenti di misurazione delle radiazioni regolamentati e dopo aver consultato il comitato direttivo (composto da rappresentanti dell’UFSP, dell’IFSN, della Suva e dell’UFPP), il DFGP ha deciso di svolgere comunque una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 2 e art.