Lexipedia

Modifica della legge federale sull’energia: obbligo di realizzare un’installazione di base per la ricarica dei veicoli elettrici (attuazione della mozione 23.3936)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 19 giugno 2026

Modifica della legge federale sull’energia: obbligo di realizzare un’installazione di base per la ricarica di veicoli elettrici (attuazione della mozione 23.3936)

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio

Situazione iniziale La mozione Grossen 23.3936 Ricarica delle auto elettriche per locatari e proprietari per piani del 16 giugno 2023, trasmessa dal Parlamento, incarica il Consiglio fede- rale di garantire l’accesso alle infrastrutture di ricarica per auto elettriche nel qua- dro di rapporti di locazione e di proprietà per piani. Il presente progetto intende at- tuare tale mozione.

Contenuto del progetto Per attuare la mozione si propone di introdurre una disposizione nella legge federale sull’energia (LEne). Secondo tale disposizione, il proprietario del fondo è tenuto, su richiesta, a realizzare l’installazione di base per l’infrastruttura di ricarica, affinché l’utente del parcheggio possa poi montare, a proprie spese, una stazione di ricarica. Il campo di applicazione è limitato alle persone che abitano in un immobile o in un complesso residenziale con annesso parcheggio.

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La legge federale del 30 settembre 20221 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, sancisce a livello di legge l’obiettivo di ridurre a zero l’im- patto delle emissioni di gas serra entro il 2050. Da quel momento in poi, la Svizzera non dovrà più emettere quantità di gas serra superiori a quelle assorbite da sistemi di sequestro naturali e tecnici. La legislazione stabilisce valori indicativi di riduzione per i singoli settori, tra cui quello dei trasporti (v. n. 1.3). Per raggiungere questi valori indicativi, si dà la priorità a misure quanto possibile efficienti, in primo luogo l’acce- lerazione dell’elettrificazione del parco veicoli. A tal fine, è necessario proseguire con le misure adottate finora, in particolare con le disposizioni riguardanti le emissioni di CO2 delle automobili e degli autofurgoni nuovi, nonché dei veicoli commerciali pesanti. In linea con la regolamentazione in vigore nell’Unione europea (UE), queste disposizioni vanno ulteriormente sviluppate e inasprite, così da promuovere, insieme agli altri obiettivi, l’elettrificazione delle automobili. La mancanza di infrastrutture di ricarica rimane uno dei motivi più frequenti che sco- raggiano i potenziali acquirenti di veicoli elettrici2. È quindi opportuno potenziare queste infrastrutture, in particolare negli edifici con più unità abitative. Attualmente diversi Cantoni, ma anche Comuni, promuovono la realizzazione di infrastrutture di ricarica o di installazioni di base nelle aree di parcheggio private. A livello federale, invece, non è disponibile alcun sostegno analogo. La ricarica a domicilio, se può essere controllata dal gestore della rete di distribuzione di energia elettrica, ad esempio in caso di sovraccarico, presenta un notevole poten- ziale di flessibilità, che permette di ridurre i costi infrastrutturali della rete. Ciò con- tribuisce a migliorare l’efficienza complessiva, sia economica sia operativa, dei si- stemi di approvvigionamento elettrico3. In tale contesto, l’11 giugno 2025 il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale la mozione Grossen 23.3936 Ricarica delle auto elettriche per locatari e proprietari per piani, del 16 giugno 2023. La mozione incarica il Consiglio federale di garantire l’ac-

cesso alle infrastrutture di ricarica per auto elettriche nel quadro dei rapporti di loca- zione e di proprietà per piani. Secondo l’autore della mozione, le stazioni di ricarica

1 RS 814.310 2 Cfr. ad es. lo studio di mercato pubblicato nel 2025 da GFS Bern su www.gfsbern.ch, News > Mobilitätsmonitor 2025, oppure il «Barometro dell’elettromobilità 2023» pubbli- cato dal TCS su www.tcs.ch > Test, sicurezza & salute > Consigli > Elettromobilità > Ba- rometro TCS dell’elettromobilità 2023 3 Nikolaos Savvopoulos / Alexander Fuchs / Turhan Hilmi Demiray, «Probabilistic assess- ment of EV charging impacts on distribution grid planning», in IET Conference Proceed- ings [28th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2025)], vol. 14 (2025), pagg. 2330–2334, consultabile su www.research-collec- tion.ethz.ch > Conference Contributions > Conference Paper

lenta per auto elettriche sono di importanza centrale per l’attuazione della transizione energetica e della mobilità. È quindi necessario creare condizioni quadro vincolanti affinché l’espansione della rete di ricarica domestica privata, che permette di sgravare le reti di distribuzione, sia completata rapidamente e senza restrizioni.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Fondamentalmente, la mozione avrebbe potuto essere attuata in forma di una cosid- detta «tolleranza» da parte del proprietario del fondo o, in caso di proprietà per piani, dei comproprietari. Tuttavia questo approccio, che avrebbe obbligato il proprietario a tollerare l’installazione di soluzioni di ricarica per singoli posti auto, ad esempio da parte di locatari o comproprietari, non è stato portato avanti, soprattutto perché avrebbe comportato una perdita di controllo eccessiva per il proprietario e il rischio di una proliferazione incontrollata di soluzioni di ricarica nelle autorimesse e nei par- cheggi in generale, con il pericolo di ritrovarsi con impianti non conformi agli stan- dard tecnici e economici del settore. Soluzioni di questo tipo, che costano da 2000 a 4000 franchi per singolo posto auto, sarebbero con ogni probabilità destinate a essere sostituite, già dopo pochi anni, con soluzioni standard comprendenti una gestione della ricarica e del carico, in modo da permettere anche agli utenti successivi di avva- lersi del loro diritto a una possibilità di ricarica. Di conseguenza, gli investimenti ef- fettuati da una persona per dotare il proprio posto auto di una soluzione di ricarica perderebbero completamente il loro valore già dopo pochi anni, rendendo necessari nuovi investimenti. È quindi più efficace obbligare il proprietario del fondo, su richiesta dell’utente del parcheggio, a realizzare l’installazione di base per l’infrastruttura di ricarica. In questo modo il proprietario mantiene il controllo sull’installazione di base e predispone le infrastrutture in funzione delle proprie esigenze e degli standard del settore. La realiz- zazione dell’installazione di base – comprendente la gestione del carico, il precablag- gio e eventualmente le relative stazioni di ricarica – costituisce di norma una presta- zione suppletiva che, nel caso di un immobile locativo, dà diritto a un aumento di pigione (art. 269a lett. b del Codice delle obbligazioni [CO]4 in comb. disp. con l’art. 14 cpv. 1 dell’ordinanza del 9 maggio 19905 concernente la locazione e l’affitto di locali d’abitazione o commerciali [OLAL]). In linea di principio, quindi, gli inve- stimenti effettuati dal proprietario nell’installazione di base possono essere messi a carico dei locatari dei parcheggi. Conformemente all’articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 29 settem-

bre 20236 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI), sono state esaminate diverse alternative. La soluzione adottata corrisponde alla regolamentazione più semplice e meno onerosa per le piccole e medie imprese che sono proprietarie di immobili residenziali e non impone requisiti più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi. Poi-

4 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle ob- bligazioni), RS 220 5 RS 221.213.11 6 RS 930.31

ché non è necessaria alcuna esecuzione da parte delle autorità, non è possibile ottenere una semplificazione con l’ausilio di mezzi elettronici. Inoltre, le imprese che entre- rebbero in linea di conto non possono beneficiare di uno sgravio attraverso l’abroga- zione di regolamentazioni nello stesso settore, in quanto non esistono ancora discipli- namenti in materia. Per le superfici destinate ai parcheggi si riscontrano numerose forme diverse di pro- prietà e di locazione. Di norma, gli edifici con più unità abitative mettono a disposi- zione posti auto in autorimesse o parcheggi all’aperto nelle immediate vicinanze dell’immobile. Nel quadro della legislazione edilizia, di solito il proprietario è tenuto a predisporre un numero sufficiente di posti auto per i residenti dell’immobile e per gli ospiti. Nella pratica, tuttavia, i posti auto possono essere messi a disposizione an- che di terzi, vicini, lavoratori o aziende della zona. Se si impone al proprietario l’obbligo di mettere a disposizione un’installazione di base per la ricarica delle auto elettriche, occorre chiarire la portata di tale obbligo. In particolare, occorre chiedersi se anche l’«utente terzo» di un parcheggio possa chie- dere al proprietario di rispettare l’obbligo di installare un’infrastruttura di ricarica o se tale diritto vada riservato esclusivamente alle persone che abitano nell’edificio. Durante l’elaborazione del testo di legge sono state esaminate le due varianti seguenti: Variante 1: La mozione chiede innanzitutto la realizzazione di infrastrutture di rica- rica a domicilio. Ciò suggerirebbe piuttosto una limitazione alle persone che abitano nell’immobile. Il diritto all’installazione di base per l’infrastruttura di ricarica vale direttamente solo per la persona che abita in un immobile o in un complesso residen- ziale e alla quale il parcheggio è concesso in uso esclusivo insieme all’abitazione. Inoltre, l’installazione deve essere ragionevole, ovvero non deve comportare costi sproporzionatamente elevati né, ad esempio, limitare in modo inaccettabile l’uso dell’autorimessa. Variante 2: Il diritto all’installazione di base per l’infrastruttura di ricarica vale in modo esteso per le persone alle quali è concesso in uso un parcheggio, indipendente- mente dal fatto che esse abitino o meno nel rispettivo immobile. In questa variante,

l’unica condizione è che il parcheggio sia locato in relazione alla situazione abitativa, ad esempio in un autosilo o in un’autorimessa situata nelle vicinanze. Rispetto alla prima variante, questa comprende una cerchia più ampia di aventi diritto e di soggetti obbligati all’installazione. Soprattutto nelle città, non tutti gli immobili residenziali dispongono di autorimesse o di parcheggi propri. In questa variante, pertanto, il loca- tario di un parcheggio potrebbe richiedere l’installazione di un’infrastruttura di rica- rica al proprietario dello stesso. Anche in questa variante l’installazione deve essere ragionevole, ovvero non deve comportare costi sproporzionatamente elevati né, ad esempio, limitare in modo inaccettabile l’uso dell’autorimessa. È stata adottata la variante 1 sulla base delle considerazioni seguenti: - Il disciplinamento mira a coprire la maggior parte dei casi di ricarica a domi- cilio7, definendo l’obbligo di realizzare l’infrastruttura di ricarica in chiara

7 Stima basata sui dati della statistica degli edifici e delle abitazioni elaborata dall’Ufficio federale di statistica, consultabile su www.bfs.admin.ch > Statistiche > Costruzioni e abi- tazioni > Rilevazioni > Statistica degli edifici e delle abitazioni (dal 2009)

relazione con l’abitazione. L’adempimento di tale obbligo può essere richie- sto, ad esempio, dal locatario, qualora il parcheggio sia locato insieme all’abi- tazione, nonché dal proprietario per piani nel proprio immobile o complesso residenziale.

  • Tale obbligo si limita ai parcheggi concessi in uso ai residenti dell’immobile o del complesso residenziale insieme a locali d’abitazione e ai parcheggi dei comproprietari in una comunione di proprietari per piani.

  • La variante 1 permette di delimitare in modo più chiaro la cerchia degli aventi diritto.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario,

nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20248 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 20249 sul programma di legislatura 2023–2027. Il progetto mette in atto quanto chiesto dalla mozione Grossen 23.3936 Ricarica delle auto elettriche per locatari e proprietari per piani, del 16 giugno 2023, adottata il 13 giugno 2024 dal Consiglio nazionale e l’11 giugno 2025 dal Consiglio degli Stati. Poiché lo scopo della modifica di legge prevista è facilitare la ricarica a domicilio e, di conseguenza, l’utilizzo quotidiano di veicoli elettrici, essa sostiene indirettamente la Svizzera nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione sanciti dalla legge federale del 23 dicembre 201110 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (legge sul CO2) e dalla LOCli. Nel settore dei trasporti, l’ordinanza del 30 novembre 201211 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2) stabilisce come valore di riferimento una riduzione del 25 per cento rispetto al 1990 entro il 2030, mentre la LOCli prevede una riduzione del 57 per cento rispetto al 1990 entro il 2040. Il diritto a un’infrastruttura di ricarica a domicilio, inoltre, aiuta indirettamente gli importatori di automobili a soddisfare le norme più severe in materia di emissioni stabilite dalla legge sul CO2 per i veicoli nuovi. Il diritto a un’infrastruttura di ricarica qui proposto non ha conseguenze per le finanze federali.

1.4 Interventi parlamentari

Il progetto qui presentato permette lo stralcio della mozione Grossen 23.3936 Ricarica delle auto elettriche per locatari e proprietari per piani, del 16 giugno 2023.

8 FF 2024 525 9 FF 2024 1440 10 RS 641.71 11 RS 641.711

2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

La diffusione delle infrastrutture di ricarica costituisce una parte importante della po- litica energetica dell’UE. La possibilità di disporre di un’infrastruttura di ricarica a domicilio è considerata un elemento centrale della strategia politica volta a promuo- vere la mobilità elettrica. La direttiva (UE) 2024/127512 (direttiva EPBD) obbliga gli Stati membri a dotare gli edifici nuovi e quelli ristrutturati di un’infrastruttura di rica- rica di base e a semplificare le procedure per le installazioni private. Poiché la direttiva EPBD lascia un margine di discrezionalità, la situazione giuridica in Europa rimane frammentata. Tuttavia, diversi Paesi europei hanno già adottato disposizioni di legge per facilitare l’accesso a infrastrutture di ricarica private per chi abita in edifici con più unità abita- tive, in particolare negli edifici nuovi e in quelli ristrutturati. Ciononostante, per i locatari e i proprietari di immobili esistenti questo non comporta automaticamente un diritto individuale di installare una stazione di ricarica. Le rego- lamentazioni variano da un Paese all’altro: in Germania, Francia e Norvegia13, ad esempio, i locatari e i comproprietari di un edificio esistente hanno il diritto di instal- lare una soluzione di ricarica sul proprio parcheggio (tolleranza). I costi sono a carico del richiedente. La Svezia e la Danimarca, così come molti altri Paesi dell’UE, si con- centrano maggiormente sugli edifici nuovi piuttosto che sui diritti individuali negli edifici esistenti, cosa che corrisponde maggiormente a quanto previsto dalla direttiva EPBD. In Svizzera, alcuni Cantoni hanno preso l’iniziativa e adottato disposizioni edilizie concrete per facilitare l’installazione di infrastrutture di ricarica a domicilio, in parti- colare negli edifici nuovi e, in parte, anche in quelli sottoposti a un’ampia ristruttura- zione. Tra questi figurano Neuchâtel, Berna, Lucerna e Sciaffusa. Per i locatari o i comproprietari di una proprietà per piani, tuttavia, queste disposizioni non compor- tano un diritto individuale a un’infrastruttura di ricarica a domicilio.

3 Parti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

All’origine della modifica di legge qui proposta vi è la mozione 23.3936 presentata dal consigliere nazionale Jürg Grossen. Questo il testo della mozione: «Il Consiglio federale è incaricato di garantire l’accesso alle infrastrutture di ricarica per le auto elettriche anche ai locatari e ai proprietari per piani. Le stazioni di ricarica lenta per le auto elettriche sono di importanza centrale per l’attuazione della transizione energe- tica e della mobilità. La loro rilevanza è stata rafforzata dalle più recenti decisioni del

12 Direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell’edilizia, nella versione della GU L 2024/1275 dell’8.5.2024. 13 Cfr. Germania: § 554 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Francia: Décret n° 2020-1720; Norvegia: National charging strategy (cap. 4.2), consultabile su www.regjeringen.no/en > Documents > Reports, plans and strategies > Ministry of Transport

Parlamento nell’ambito del relativo atto mantello. È quindi necessario creare condi- zioni quadro vincolanti affinché l’espansione della rete di ricarica domestica privata, che permette di sgravare le reti di distribuzione, sia completata rapidamente e senza restrizioni». Per attuare la mozione, si propone di introdurre nella legge federale del 30 settembre

201614 sull’energia (LEne) un nuovo articolo 45c.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

L’obbligo di realizzare un’installazione di base previsto dal progetto qui proposto non ha conseguenze per le finanze federali.

3.3 Attuazione

È necessario stabilire in modo chiaro il campo d’applicazione dell’obbligo di realiz- zare un’installazione di base. Possono chiedere l’adempimento di questo obbligo:

  • le persone (ad es. locatari di appartamenti o case, nonché loro sublocatari) che risiedono nell’immobile stesso e alle quali il parcheggio è stato concesso in uso insieme all’abitazione;

  • nel caso di una comunione di proprietari per piani, anche i comproprietari ai quali è stato concesso in uso esclusivo un parcheggio nell’immobile.

I costi dell’installazione di base sono a carico, in primo luogo, della proprietà del fondo. Se, su richiesta di persone che abitano nell’immobile, è realizzata un’installa- zione di base là dove prima non ve n’era alcuna, si tratta tuttavia di una nuova dota- zione aggiuntiva, che comporta un aumento del valore d’investimento dell’immobile. Secondo la prassi del Tribunale federale, gli investimenti negli immobili locativi che vanno oltre la semplice manutenzione vanno considerati prestazioni suppletive (deci- sione del Tribunale federale 4A_75/2022 del 30 luglio 2024). In linea di principio, pertanto, in base all’articolo 269a lettera b CO è possibile mettere a carico dei locatari dei parcheggi gli investimenti effettuati per realizzare l’installazione di base. Per gli immobili in locazione, ciò significa che la pigione dei parcheggi dotati di un’in- stallazione di base o di una stazione di ricarica può essere aumentata in misura pro- porzionale. L’aumento della pigione consentito nel quadro di migliorie di valorizza- zione dell’immobile è calcolato, secondo la prassi in materia di diritto di locazione, in funzione di fattori quali i costi dell’investimento, la durata di vita dell’installazione, i costi di rimunerazione del capitale investito e i costi di manutenzione. Inoltre, è con- sentito ottenere un rendimento adeguato (art. 14 cpv. 4 OLAL). Secondo l’attuale prassi del Tribunale federale (decisione del Tribunale federale 4A_75/2022 del 30 lu- glio 2024), il rendimento è adeguato se non supera di oltre 2 punti percentuali il tasso

14 RS 730.0

d’interesse ipotecario di riferimento, a condizione che quest’ultimo non superi il

2 per cento.

4 Commento ai singoli articoli

Art. 45c Installazione di base per la ricarica di veicoli elettrici Il capoverso 1 di questa disposizione impone al proprietario di un parcheggio con- cesso in uso a una persona insieme a locali d’abitazione l’obbligo di realizzare l’in- stallazione di base per la ricarica di veicoli elettrici, se la persona lo richiede e se la realizzazione appare ragionevole. Nella maggior parte dei casi si tratterà di rapporti di locazione classici, nei quali il locatario si avvarrà del diritto di obbligare il proprie- tario a realizzare un’installazione di base. Un altro caso frequente sarà probabilmente quello di comproprietari in una comunione di proprietari per piani. Tuttavia, sono ipo- tizzabili anche altre configurazioni, motivo per cui è stata scelta una formulazione molto aperta. Nel capoverso 1 figurano diversi concetti giuridici indeterminati che è necessario chiarire. Un parcheggio concesso in uso insieme a locali d’abitazione è, nel quadro di un rap- porto di locazione, un parcheggio concesso dal locatore allo stesso locatario e il cui uso è connesso a quello dell’oggetto locato principale, ovvero i locali d’abitazione. A tal fine non è rilevante se sia stato concluso o meno un contratto a parte. Anche la data di stipula del contratto non ha alcuna rilevanza. Ad esempio, può verificarsi che il locatario di un’abitazione sia essere interessato sin dall’inizio a un’autorimessa o a un parcheggio che non è ancora disponibile e che potrà essergli locato solo nel corso del contratto. In tali casi, per l’autorimessa o il parcheggio che vengono ad aggiungersi alla locazione si applicano le stesse condizioni previste per porre fine alla locazione dell’abitazione (cfr. il messaggio del 27 marzo 198515 concernente la revisione del diritto del contratto di locazione nel Codice delle obbligazioni, ad art. 253a). Sono compresi anche i parcheggi che un sublocatario prende in locazione insieme ai locali d’abitazione. Non sono invece compresi i parcheggi presi in locazione presso un altro locatore. La realizzazione dell’installazione di base può essere richiesta anche da chi vive in locali abitativi la cui concessione rimunerata costituisce l’oggetto principale di con- tratti di affitto non agricoli e di altri tipi di contratto. In caso di comproprietà o pro- prietà per piani di parcheggi, l’obbligo di realizzare l’infrastruttura si applica indipen-

dentemente dal fatto che un comproprietario abiti personalmente nei locali d’abitazione con cui il parcheggio è concesso in uso, oppure che conceda in uso i locali d’abitazione, insieme al parcheggio, a una terza persona. Analogamente ad altri diritti che i comproprietari per piani hanno nei confronti della comunione di proprie- tari per piani (diritto a un regolamento ai sensi dell’art. 712g cpv. 3 del Codice civile svizzero [CC]16, diritto alla nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 712q cpv. 1 CC), anche il diritto in questione qui andrebbe fatto valere in primo luogo in sede di assemblea dei comproprietari per piani e solo in via sussidiaria – ossia in caso di ri-

15 FF 1985 I 1201, pag. 1232

16 RS 220

getto da parte dell’assemblea – dinanzi all’autorità di conciliazione o, successiva- mente, dinanzi al tribunale civile. Uno dei requisiti posti è che la realizzazione dell’installazione di base sia ragionevole. L’obiettivo è fare in modo che l’onere derivante nel singolo caso sia proporzionato rispetto all’interesse che costituisce, per l’utente del parcheggio, la possibilità di ac- cedere a una possibilità di ricarica e rispetto all’interesse pubblico, legato all’obbligo di realizzare l’installazione, di promuovere la mobilità elettrica. Essendo un concetto giuridico indeterminato, il carattere ragionevole di un’installazione dovrà essere defi- nito nella prassi e andrà valutato di caso in caso, vagliando ad esempio i costi, la fat- tibilità tecnica, gli aspetti relativi alla tutela dei monumenti, gli ostacoli strutturali o eventuali modifiche importanti e già pianificate dell’immobile. Un ulteriore criterio in questo contesto può anche essere un’eventuale durata residua ridotta della loca- zione: ad esempio, se il contratto di locazione è a tempo determinato o è stato disdetto, in particolare anche durante una protrazione del rapporto di locazione ai sensi degli articoli 272–272d CO. Considerato il carattere provvisorio di una sublocazione ai sensi dell’articolo 262 CO, anche in questo caso la realizzazione di un’installazione potrebbe non essere ragionevole. Tuttavia, in linea di principio il diritto sussiste anche in caso di sublocazione. È ipotizzabile che la persona che concede il parcheggio non sia la proprietaria del fondo. Ciò può accadere, ad esempio, quando un immobile viene trasferito ai discen- denti sotto forma di donazione, ma allo stesso tempo viene stabilito un diritto di usu- frutto a favore del donatore. In questi casi, la questione della copertura dei costi è regolata in pratica nell’ambito del contratto di usufrutto oppure, in via sussidiaria, si basa sull’articolo 765 capoverso 3 CC, secondo cui il proprietario del fondo, qualora l’usufruttuario non anticipi gratuitamente i fondi necessari, ha il diritto di adoperare a questo scopo dei beni dell’usufrutto. Il capoverso 2 chiarisce cosa si intende per installazione di base. Il capoverso 3 stabilisce che, una volta realizzata l’infrastruttura di base, la persona a cui è stato concesso l’uso del parcheggio ha effettivamente il diritto di collegare una

stazione di ricarica. Ciò indipendentemente dal fatto che abbia richiesto o meno la realizzazione dell’infrastruttura di base. Allo stesso tempo, il capoverso 3 stabilisce che se il proprietario del fondo ha realizzato solo l’installazione di base, il montaggio della stazione di ricarica è a spese del richiedente. Inoltre, il capoverso 3 precisa che la stazione di ricarica deve essere compatibile con l’installazione di base. Ciò signi- fica, ad esempio, che la stazione di ricarica deve essere in grado di comunicare con un eventuale sistema di gestione del carico ed essere controllabile.

Art. 62 cpv. 4 lett. c Competenze delle autorità federali e dei tribunali civili In caso di controversie, la competenza spetta ai tribunali civili cantonali che giudicano anche controversie relative ai rapporti di locazione e di proprietà per piani. La proce- dura decisionale è preceduta da un tentativo di conciliazione davanti a un’autorità di conciliazione (art. 197 del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicem- bre 2008 [Codice di procedura civile, CPC]17). Se la controversia riguarda le pretese

17 RS 272

che un locatario fa valere nei confronti di un locatore, la competenza spetta a un’au- torità di conciliazione composta in modo paritetico (art. 200 cpv. 1 CPC).

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La Confederazione disciplina esclusivamente i requisiti per far valere il diritto alla richiesta di realizzazione di un’installazione di base. Non è prevista l’utilizzazione di fondi federali. Di conseguenza, la Confederazione non sarà confrontata con oneri sup- plementari, né finanziari né di personale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati

e le regioni di montagna Per la risoluzione delle controversie la competenza spetta ai tribunali civili cantonali. Ciò potrebbe comportare un lieve aumento del carico di lavoro per le autorità canto- nali di conciliazione e per i tribunali civili. Le controversie potranno riguardare, in particolare, il carattere ragionevole dell’installazione, la ripartizione dei costi o la fat- tibilità tecnica. Secondo quanto indicato nel documento di supporto elaborato dalla Conferenza sviz- zera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA) in merito alle procedure amministrative necessarie per instal- lare stazioni di ricarica18, nella maggior parte dei parcheggi già esistenti e annessi ad abitazioni monofamiliari e plurifamiliari è possibile intervenire senza autorizzazione edilizia. Di conseguenza, la nuova normativa non comporterà pressoché alcun onere supplementare per i Comuni. In qualità di proprietari di immobili residenziali, invece, i Cantoni o i Comuni potranno essere soggetti all’obbligo di realizzare l’installazione di base. Poiché è probabile che l’installazione di infrastrutture di ricarica private aumenti, i Cantoni, i Comuni e i gestori di reti di distribuzione che offrono sussidi esauriranno più rapidamente i fondi stanziati a questo scopo. Per i gestori delle reti di distribu- zione, la domanda di ricarica a domicilio potrebbe rendere necessario adeguare la pia- nificazione della rete (allacciamenti alla rete più grandi, gestione del carico, ottimiz- zazione dei picchi). Non è stato possibile delineare le ripercussioni specifiche che il progetto potrebbe avere sui centri urbani, sugli agglomerati o sulle zone rurali.

18 Il documento è disponibile in tedesco («Orientierungshilfe für Baubewilligungsverfahren von Ladestationen») e in francese («Moyens d’orientation pour procédures d’autorisation de construire des stations de recharge») ed è consultabile su www.bpuk.ch > Dokumenta- tion > Merkblätter > Orientierungshilfe > Orientierungshilfe für Baubewilligungsverfah- ren von Ladestationen

5.3 Ripercussioni sull’economia

La diffusione più rapida delle infrastrutture di ricarica avrà un impatto su diversi set- tori, in particolare l’elettricità, le reti di distribuzione, l’immobiliare e la tecnica di costruzione. In questi settori saranno creati o mantenuti posti di lavoro in Svizzera e sarà generato valore aggiunto. Al contempo, la disponibilità di infrastrutture di rica- rica determinerà un aumento della domanda di veicoli elettrici. Con investimenti compresi tra 500 e 1500 franchi per posto auto è possibile adeguare le aree di parcheggio alle esigenze della mobilità elettrica. La guida «Infrastruttura di ricarica nelle proprietà in affitto»19, pubblicata nel 2024 e alla cui elaborazione hanno partecipato l’Associazione proprietari fondiari e l’Associazione svizzera inquilini, ri- tiene che l’aumento della pigione legato alla realizzazione dell’installazione di base dovrebbe aggirarsi in media tra 5 e 10 franchi al mese. Nel caso di una comunione di comproprietari o di proprietari per piani, la ripartizione dei costi avviene secondo quanto previsto dal regolamento interno, ad esempio in base alla quota di valore20.

L’obbligo di realizzare l’installazione di base, con i relativi costi, può riguardare sia persone fisiche sia persone giuridiche (aziende). In pratica non è possibile fornire dati precisi sulla ripartizione percentuale dei casi che spetteranno alle imprese. Per il set- tore immobiliare, così come per i settori che si occupano di impianti elettrici e di in- frastrutture di ricarica, queste ultime offriranno opportunità di guadagno supplemen- tari. È probabile che, per motivi finanziari, il proprietario di diverse aree di parcheggio (ad es. in un’autorimessa) le adeguerà interamente alla mobilità elettrica, e non solo per singoli locatari. Ciò comporterà un aumento dei costi di tutti i posti auto nell’area di parcheggio, indipendentemente dal fatto che i locatari utilizzino o meno un veicolo elettrico. Per questi ultimi, da un lato ciò aumenterà il costo della vita, a causa dell’au- mento dei costi di parcheggio, ma dall’altro li spingerà a passare dai veicoli a combu- stione a quelli elettrici.

5.4 Ripercussioni sulla società e sull’ambiente

Il miglioramento delle condizioni quadro per la diffusione delle infrastrutture di rica- rica a domicilio risponde a un’esigenza sociale e ha quindi ripercussioni positive in questo ambito. Sono attesi effetti positivi anche per l’ambiente, poiché il diritto di accedere a un’in- frastruttura di ricarica dovrebbe accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica. Una rapida elettrificazione del parco veicoli contribuirà in modo significativo a ridurre le emissioni di CO2 nel settore dei trasporti. Inoltre, la mobilità elettrica consentirà di sfruttare maggiormente le energie rinnovabili e contribuirà a stabilizzare la rete elet- trica.

19 Guida «Infrastruttura di ricarica nelle proprietà in affitto» (cap. 5.2), consultabile su www.ricarica-punto.ch > Strumenti > Infrastruttura di ricarica nelle proprietà in affitto 20 Guida «Infrastruttura di ricarica nelle proprietà per piani» (cap. 4), consultabile su www.ricarica-punto.ch > Strumenti > Infrastruttura di ricarica nelle proprietà per piani

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità e basi giuridiche

La misura richiesta dalla mozione mira principalmente a interessi pubblici: in primo luogo alla tutela dell’ambiente e, in secondo luogo, all’alleggerimento del carico sulle reti di trasporto e di distribuzione dell’energia elettrica. La misura permette ai pro- prietari di veicoli elettrici di accedere a infrastrutture di ricarica. In questo modo si promuove lo sviluppo della mobilità elettrica, si riducono le emissioni di CO2 e si contribuisce a proteggere l’ambiente. Secondo la mozione, la misura dovrebbe inoltre alleggerire il carico sulla rete di distribuzione e, grazie a un maggior numero di sta- zioni di ricarica lenta controllabili, ridurre al minimo i costi di ampliamento della rete e quelli dell’energia. La misura riguarda quindi settori che, secondo gli articoli 74, 89 e 91 della Costituzione federale (Cost.)21, competono alla Confederazione. Poiché la normativa prevista non mira, in concreto, a regolamentare un consumo economico e razionale di energia negli edifici, la Confederazione non interferisce con la compe- tenza che l’articolo 89 capoverso 4 Cost. riserva ai Cantoni. Grazie al suo contributo alla riduzione delle emissioni di CO2, la normativa proposta a livello federale può fondarsi sulla competenza legislativa che l’articolo 74 Cost. riserva alla Confedera- zione. Oltre a promuovere interessi pubblici quali la protezione l’ambiente e la ridu- zione dell’impatto sulle reti di distribuzione dell’energia, la misura prevista, garan- tendo l’accesso a un’infrastruttura di ricarica, serve anche gli interessi privati dei locatari e dei proprietari per piani che utilizzano veicoli elettrici. Questo interesse pri- vato, tuttavia, appare secondario rispetto agli interessi pubblici, ragione per cui è op- portuno inserire la disposizione nella LEne e configurarla come un diritto fondato sul diritto pubblico.

6.2 Compatibilità con i diritti fondamentali

L’ingerenza nella garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e nella libertà economica (art. 27 Cost.) rispetta le condizioni poste dall’articolo 36 Cost. La nuova disposizione della LEne è volta a tutelare interessi pubblici quali la protezione dell’ambiente e la riduzione dell’impatto sulle reti di distribuzione di energia elettrica. La misura è ido- nea e necessaria a garantire tali interessi pubblici. Essa non va oltre quanto ragione- volmente necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti ed è, alla luce di tali obiet- tivi, accettabile.

6.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In questo ambito non sussistono obblighi internazionali a carico della Svizzera e, di conseguenza, la questione della compatibilità non si pone.

21 RS 101

6.4 Forma dell’atto

Non sono previste disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Confor- memente all’articolo 164 capoverso 1 Cost., queste disposizioni devono essere ema- nate sotto forma di legge federale. La LEne segue pertanto la procedura legislativa ordinaria.

6.5 Subordinazione al freno alle spese

Non sono introdotti né nuove disposizioni in materia di sussidi (che comportano spese superiori a una delle soglie previste), né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (che comportano spese superiori a una delle soglie previste).

6.6 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio

dell’equivalenza fiscale Non vengono toccate né la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni né l’adempimento di tali compiti.

6.7 Conformità alla legge sui sussidi

Non sono previste né nuove disposizioni in materia di sussidi, né nuovi crediti d’im- pegno o limiti di spesa.

6.8 Delega di competenze legislative

Non vengono introdotte nuove norme di delega che autorizzano il Consiglio federale ad adottare ordinanze in modo autonomo.

6.9 Protezione dei dati

Il progetto non comporta aspetti rilevanti per la protezione dei dati.

Abbreviazioni

CO Codice delle obbligazioni CO2 Diossido di carbonio o anidride carbonica consid. considerando / considerandi Cost. Costituzione federale della Confederazione svizzera (RS 101)

DCPA Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pia- nificazione del territorio e dell’ambiente FF Foglio federale LEne Legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (RS 730.0) LOCli Legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di pro- tezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza ener- getica (RS 814.310) OLAL Ordinanza del 9 maggio 1990 concernente la locazione e l’affitto di lo- cali d’abitazione o commerciali (RS 221.213.11)

Modifica della legge federale sull’energia: obbligo di realizzare un’installazione di base per la ricarica dei veicoli elettrici (attuazione della mozione 23.3936) | Lexipedia | Lexipedia