Revisione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS 2030)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Berna, 20 maggio 2026
Revisione della legge federale sull’assicura zione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (AVS 2030)
Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione
Compendio
La presente modifica della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicura zione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) ha lo scopo di consolidare la si tuazione finanziaria dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) nel periodo 2030–2040. In questo contesto, tiene conto dei mutamenti sociali ed eco nomici e mira a proseguire la modernizzazione dell’assicurazione, in particolare nell’ambito della riscossione dei contributi. Si prefigge inoltre di rafforzare le mi sure volte a incentivare le persone a rimanere il più a lungo possibile sul mercato del lavoro. A tal fine, l’avamprogetto prevede, da un lato, di rendere meno attrat tivo il pensionamento anticipato e, dall’altro, di incentivare gli assicurati a lavo rare più a lungo dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Situazione iniziale
L’evoluzione demografica, caratterizzata in particolare dall’aumento della speranza di vita e dal graduale pensionamento della generazione del baby boom, rappresenta una sfida per i sistemi della previdenza per la vecchiaia in generale. Basata sul finanzia mento secondo il principio di ripartizione, l’AVS è particolarmente toccata dal graduale pensionamento, attorno al 2035, della generazione nata negli anni Settanta del secolo scorso. A ciò si aggiungono l’aumento della speranza di vita e il calo del tasso di nata lità. Per far fronte a questa situazione, nell’ultimo decennio sono entrate in vigore due ri forme di ampia portata: la riforma fiscale e finanziamento dell’AVS (RFFA) e la riforma AVS 21. Entrambe miravano a stabilizzare la situazione finanziaria dell’assicurazione fino al 2030, in attesa di una nuova riforma. Dal recente aggiornamento delle prospet tive finanziarie dell’AVS, fondato su scenari demografici riveduti, è però emerso che in linea di principio la situazione finanziaria dell’AVS rimarrà stabile anche dopo il 2030. Di conseguenza, il forte aumento dei beneficiari di rendita atteso fino al 2035 circa non dovrebbe di per sé costituire una sfida finanziaria particolarmente impegnativa, dato che questa appare gestibile grazie alle misure adottate tempestivamente.
In seguito all’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell’iniziativa popolare federale «Vivere meglio la pensione», il 3 marzo 2024, a partire dal 2026 verrà intro dotta una 13a mensilità della rendita di vecchiaia AVS. Secondo le stime attuali, il ver samento della 13a mensilità comporterebbe dallo stesso anno un deficit di ripartizione, che negli anni seguenti si accentuerebbe rapidamente a causa delle spese annue con nesse alla prestazione, stimate a 4–5 miliardi di franchi. Di conseguenza, la stabilità finanziaria dell’AVS non sarebbe più garantita, ragion per cui risulta necessaria una soluzione di finanziamento rapida e duratura. Nel suo messaggio concernente l’attua zione e il finanziamento dell’iniziativa popolare per una 13a mensilità AVS, il Consiglio federale propone dunque a tal fine un aumento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) di 0,7 punti percentuali. Ad oggi, il finanziamento di questa nuova prestazione non è ancora stato deciso dal Parlamento.
Obiettivi
La riforma AVS 2030 si prefigge in primo luogo di stabilizzare durevolmente la situa zione finanziaria dell’AVS nel periodo 2030–2040, tenendo conto dei vari scenari di finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia, attualmente oggetto di di battito in Parlamento, e prevedendo, se del caso, opzioni di finanziamento adeguate. Inoltre, il Consiglio federale intende completare le disposizioni relative al sistema della previdenza per la vecchiaia del 1° e del 2° pilastro al fine di rafforzare le misure che promuovono la prosecuzione dell’attività lucrativa fino al raggiungimento dell’età di ri ferimento e oltre.
Infine, la riforma mira ad adeguare l’AVS all’evoluzione della società proseguendo gli sforzi di modernizzazione, in particolare negli ambiti della riscossione dei contributi e degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali, ponendo le basi neces sarie per lo sviluppo di modelli di pensionamento più flessibili, in vista di una futura individualizzazione dell’età di riferimento.
Contenuto del progetto
Per raggiungere gli obiettivi del presente progetto, sono proposte le misure esposte di seguito.
Colmare lacune nell’ambito della riscossione dei contributi
La riscossione dei contributi AVS va modernizzata e le lacune individuate vanno col mate, al fine di garantire la parità di trattamento tra i contribuenti ed evitare perdite di prestazioni agli assicurati. Le indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio do vranno essere assoggettate all’obbligo contributivo, come attualmente previsto per le altre prestazioni delle assicurazioni sociali tese a sostituire i salari. Per contrastare più efficacemente l’elusione dell’obbligo contributivo tramite il versamento di dividendi ec cessivi saranno riscossi contributi su una parte di questi dividendi. Il tasso di contribu zione massimo dei lavoratori indipendenti va armonizzato con quello dei lavoratori di pendenti; l’applicazione della tavola scalare verrà limitata agli indipendenti con redditi modesti. Gli indipendenti verranno equiparati ai dipendenti anche per quanto concerne i riscatti nella previdenza professionale, che non dovranno più essere esenti dal paga mento dei contributi AVS.
Per modernizzare la riscossione dei contributi e proteggere gli assicurati dalle lacune contributive, occorre anche introdurre un obbligo di annuncio per i gestori di piattaforme digitali e migliorare lo scambio di dati relativi alle persone senza attività lucrativa con altre autorità. Sempre a fini di modernizzazione, sono inoltre previste diverse misure nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo, tra cui in particolare la riduzione della durata del periodo di assicurazione precedente per i dipendenti che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro svizzero. Infine, occorre adeguare il diritto dell’AVS all’evoluzione dell’economia mediante l’agevolazione della gestione dei contributi da parte di terzi specializzati (payrolling).
Promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa fino al raggiungimento dell’età di riferimento e oltre
Tenuto conto dell’aumento della speranza di vita e della carenza di manodopera, per il Consiglio federale è essenziale rafforzare, nell’ambito dei regimi pensionistici del 1° e del 2° pilastro, le disposizioni tese a far sì che le persone lavorino il più a lungo possi bile.
Nell’AVS, si propone dunque di introdurre nuove aliquote di riduzione in caso di riscos sione anticipata della rendita e nuove aliquote di aumento in caso di differimento, nell’ottica di rendere meno attrattiva l’anticipazione e più interessante il differimento della riscossione della rendita. La franchigia applicabile al reddito soggetto a contribu zione per le persone esercitanti un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento andrà aumentata da 16 800 a 22 680 franchi all’anno. Inoltre, l’introduzione di un fattore di maggiorazione permetterebbe di aumentare i redditi soggetti a contribu zione conseguiti dopo l’età di riferimento e migliorare così il livello delle rendite. Si pro pone anche di sopprimere l’età massima di 70 anni attualmente prevista per il differi mento della riscossione della rendita di vecchiaia AVS e il miglioramento dell’importo di quest’ultima mediante la prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Poiché l’obbligo contributivo AVS diventerebbe illimitato nel tempo per le persone che continuano a esercitare un’attività lucrativa oltre l’età di rife rimento, nemmeno le possibilità di migliorare la rendita dovrebbero essere limitate nel tempo.
Il Consiglio federale propone altresì di armonizzare l’età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia tra il 1° e il 2° pilastro. A tal fine, l’età minima prevista nella previdenza professionale, attualmente fissata a 58 anni, verrebbe gradualmente au mentata a 63 anni per allinearla a quella dell’AVS. Sono tuttavia contemplate alcune eccezioni per le persone di 60 anni compiuti e oltre, in particolare in caso di ristruttura zioni aziendali o soluzioni pensionistiche finanziate collettivamente. Per incentivare la prosecuzione dell’attività lucrativa dopo i 65 anni, i lavoratori dipendenti dovrebbero inoltre avere la possibilità di rimanere affiliati a un istituto di previdenza del 2° pilastro. Si propone anche di introdurre la possibilità di trasferire la prestazione d’uscita a un nuovo istituto di previdenza.
Modernizzare gli accrediti dell’AVS
Alla luce dell’evoluzione della società e della diversificazione delle strutture familiari, gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali non devono più essere accor dati e ripartiti unicamente in funzione dello stato civile, bensì assegnati in modo più individualizzato, in base all’autorità parentale o all’esercizio effettivo dei compiti di as sistenza da parte dei singoli individui. Per quanto concerne gli accrediti per compiti educativi, s’intende inoltre consentire a un genitore di trasferire il proprio diritto all’altro, in funzione della situazione individuale per quanto concerne l’organizzazione dei com piti educativi. Si propone di adeguare l’ammontare degli accrediti in modo che la misura non abbia ripercussioni finanziarie.
Garantire il finanziamento dell’AVS nel periodo 2030–2040
Il bisogno di finanziamento dell’AVS nel periodo 2030–2040 è fortemente legato alla soluzione definitiva che verrà scelta per il finanziamento della 13a mensilità della ren dita di vecchiaia. Se questa prestazione sarà finanziata in misura sufficiente e in modo duraturo, non sarà necessario ricorrere a nessuna delle proposte di finanziamento sup plementare contemplate nel quadro della presente riforma. Per contro, se il finanzia mento risulterà insufficiente o se non verrà adottata alcuna soluzione, il fabbisogno di finanziamento residuo dovrà essere coperto con le misure previste nel presente pro getto. Per far fronte a questi scenari il Consiglio federale propone pertanto tre varianti di finanziamento. La prima variante non prevede alcun finanziamento supplementare, poiché la 13a mensilità sarebbe finanziata in modo sufficiente e duraturo (secondo i calcoli basati sui dati del 2024). La seconda prevede di mantenere il finanziamento tramite 0,7 punti percentuali di IVA a partire dal 2031, nel caso in cui la 13a mensilità fosse finanziata soltanto temporaneamente, secondo la decisione del Consiglio nazio nale. La terza, che interverrebbe a partire dal 2031 qualora non fosse deciso alcun finanziamento per la 13a mensilità, prevede una soluzione a scelta tra un finanziamento misto (aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali e aumento dei tassi di contribuzione di 0,2 punti percentuali) e un finanziamento esclusivamente tramite l’IVA, con un suo au mento di 0,9 punti percentuali. Queste varianti si basano sulla situazione attuale (pro spettive finanziarie del 2025) – e non ancora definitiva – delle deliberazioni del Consi glio nazionale e del Consiglio degli Stati. Il Consiglio federale adeguerà le sue proposte in funzione dell’andamento dei dibattiti parlamentari relativi al finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia.
Introdurre un meccanismo d’intervento finanziario
Secondo le attuali prospettive finanziarie (basate sui dati del 2024; l’aggiornamento con i dati del 2025 sarà effettuato nell’estate del 2026), il presente progetto dovrebbe con sentire di garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS fino al 2040. Per prevenire qualsiasi deterioramento imprevisto della situazione finanziaria, il Consiglio federale propone di introdurre un meccanismo d’intervento finanziario. Con esso, se il Fondo di compensa zione AVS dovesse rischiare di scendere al di sotto del 90 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale sarebbe tenuto a sottoporre all’Assemblea federale, entro un anno, misure tese a ristabilire l’equilibrio finanziario. L’Assemblea federale avrebbe quindi tempo a sufficienza per adottare le misure di risanamento necessarie.
Migliorare i dati per poter sviluppare l’AVS
Attualmente l’AVS dispone principalmente di dati individuali relativi allo statuto contri butivo degli assicurati (lavoratore dipendente, lavoratore indipendente o persona senza attività lucrativa) e ai redditi soggetti a contribuzione. Questa situazione limita notevol mente le possibilità di sviluppo dell’assicurazione, in particolare nell’ottica di introdurre nuovi modelli di pensionamento. La mancanza dei dati necessari impedisce infatti di approfondire o attuare modelli alternativi, come ad esempio uno basato sulla durata della carriera professionale o un altro che tenga conto della gravosità dell’attività lucra tiva esercitata.
Il Consiglio federale prevede dunque di creare le basi legali necessarie per raccogliere nuovi dati essenziali per il futuro sviluppo dell’AVS. Al fine di contenere l’onere ammi nistrativo, verrebbero presi in considerazione soltanto dati rilevanti e facili da racco
gliere. Si escluderebbero invece ulteriori dati individuali, quali ad esempio il livello di for mazione o i periodi di incapacità al lavoro, che possono essere forniti direttamente dagli assicurati. I datori di lavoro sarebbero quindi tenuti a indicare, insieme ai salari soggetti a contribuzione, informazioni relative al grado di occupazione e alla professione eser citata dai loro dipendenti.
Parallelamente, il Consiglio federale intende chiedere il parere degli ambienti consultati sui vari modelli di sviluppo dell’AVS attualmente al vaglio e sommariamente presentati nel presente rapporto. A seconda dei pareri espressi e della rilevanza dei dati da rac cogliere, potrebbe quindi adeguare le modifiche legislative proposte.
4.2.7 Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG) 105
5.2.2 Ripercussioni sulle finanze della Confederazione in caso di aumento
simultaneo delle aliquote IVA e del tasso di contribuzione
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire
L’AVS costituisce il fondamento del sistema svizzero della previdenza per la vecchiaia e l’elemento centrale del sistema dei tre pilastri. Garantisce un reddito di base al rag giungimento dell’età di riferimento a tutta la popolazione, indipendentemente dai per corsi professionali individuali. Dato il suo carattere universale e solidale, l’AVS contri buisce in modo determinante alla stabilità sociale ed economica della Svizzera. Di con seguenza, preservarne l’equilibrio finanziario e la capacità di adempiere durevolmente la sua missione è di fondamentale importanza per l’interesse pubblico.
L’evoluzione demografica modifica il quadro in cui funziona un sistema fondato sul fi nanziamento secondo il principio di ripartizione. L’aumento della speranza di vita, il calo del tasso di natalità e il graduale pensionamento della generazione del baby boom allungano la durata di riscossione delle prestazioni, a fronte di una crescita limitata della popolazione attiva. Queste tendenze rappresentano una sfida per il finanziamento dell’AVS e rendono indispensabili adeguamenti regolari dei suoi parametri.
Le riforme adottate nel corso dell’ultimo decennio, segnatamente la legge federale del 28 settembre 20181 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS (RFFA), entrata in vigore il 1° gennaio 2020, e la riforma AVS 212, entrata in vigore in gran parte il 1° gennaio 2024, hanno permesso di consolidare la situazione finanziaria dell’assicu razione e di stabilizzarne le prospettive a medio termine per affrontare le sfide demo grafiche. Le prospettive finanziarie aggiornate (2025), basate sugli scenari demografici riveduti, indicano che, in questo contesto, grazie alle misure tempestivamente adottate l’AVS sarebbe stata in grado di far fronte all’aumento atteso, attorno al 2035, del nu mero di beneficiari di rendita derivante dal graduale pensionamento della generazione del baby boom. La situazione è però cambiata con l’introduzione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia. L’accettazione dell’iniziativa popolare federale «Vivere me glio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)»3 da parte di Popolo e Can toni rafforza la dimensione sociale dell’assicurazione, ma al contempo genera oneri finanziari supplementari ingenti e permanenti. In mancanza di un finanziamento chia ramente definito e sufficientemente duraturo, l’introduzione della 13a mensilità compro mette l’equilibrio finanziario dell’AVS a breve e medio termine, generando notevoli de ficit di ripartizione a partire dal 2026. Occorre quindi agire immediatamente al fine di preservare la stabilità del sistema.
A parte la questione del finanziamento, l’AVS deve evolversi per rimanere al passo con i profondi mutamenti della società e del mercato del lavoro. I percorsi professionali sono sempre più diversificati, le forme d’impiego si moltiplicano e il passaggio dalla vita attiva al pensionamento sta diventando più graduale. In questo contesto, è fondamentale raf forzare gli incentivi alla prosecuzione dell’attività lucrativa fino al raggiungimento dell’età di riferimento e oltre, in linea con gli obiettivi della politica del mercato del lavoro
1 RU 2019 2395; FF 2018 5105 2 Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21); FF 2019 5179. 3 Decreto federale del 17 marzo 2023 concernente l’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)»; FF 2023 781.
e per far fronte alla carenza di lavoratori. Parallelamente, l’evoluzione sociale ed eco nomica rende necessari alcuni adeguamenti per consentire all’assicurazione di conti nuare la sua missione e soddisfare al meglio i bisogni della popolazione.
D’altronde, l’esperienza mostra che interventi tardivi nell’ambito della previdenza per la vecchiaia comportano adeguamenti più bruschi e più difficili sul piano sociale. Vice versa, misure prese tempestivamente permettono di ripartire gli sforzi in modo più equo tra le generazioni e di offrire una maggiore sicurezza di pianificazione sia agli assicurati che ai datori di lavoro. Appare dunque necessario dotare l’AVS di meccanismi che con sentano di anticipare gli squilibri finanziari e di intervenire a titolo preventivo, prima che la situazione si deteriori in modo irreversibile. In questo contesto, agire nel settore dell’AVS non costituisce più semplicemente un’opzione, bensì una questione di respon sabilità politica. Si tratta di garantire durevolmente il finanziamento dell’assicurazione, di adeguare i suoi strumenti alle realtà economiche e sociali attuali e future, nonché di preservare la fiducia della popolazione nel principale pilastro della previdenza per la vecchiaia. È in questa ottica che, nel suo messaggio del 28 agosto 2019 concernente la stabilizzazione dell’AVS4, il Consiglio federale indicava la necessità di procedere, alla metà del decennio successivo, a una nuova riforma che producesse effetti oltre il 2030. Nella stessa prospettiva, l’Assemblea federale ha accolto la mozione 21.3462 Mandato per la prossima riforma dell’AVS, depositata dalla Commissione della sicu rezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) il 30 aprile 2021, che incaricava il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento il presente progetto.
1.2 Obiettivi
Consolidare finanziariamente l’AVS nel periodo 2030–2040
Il principale obiettivo della presente riforma è di garantire la stabilità finanziaria dell’AVS fino al 2040. Il sistema di finanziamento basato sul principio di ripartizione presuppone un equilibrio strutturale tra le entrate e le uscite correnti. Questo equilibrio è influenzato sia dall’evoluzione demografica (in particolare dalla piramide delle età) che dalla con giuntura economica e dall’andamento del mercato del lavoro. Secondo le prospettive finanziarie attuali (2025), la sfida demografica legata al graduale pensionamento della generazione del baby boom sarebbe gestibile grazie alle riforme già adottate, se non si considera l’introduzione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia. Questa presta zione avrà però un impatto significativo sulla situazione finanziaria dell’AVS. Sebbene i dibattiti sul suo finanziamento non siano ancora conclusi in Parlamento, il suo versa mento inizierà nel dicembre del 2026 e, il che genererà immediatamente e costante mente deficit di ripartizione. La presente riforma deve pertanto tenere conto delle varie soluzioni possibili per quanto concerne il finanziamento della 13a mensilità e, conse guentemente, prevedere opzioni di finanziamento adeguate. L’obiettivo è di garantire la sicurezza finanziaria dell’AVS e l’equilibrio del sistema fino al 2040, a prescindere dalle decisioni che saranno prese per il finanziamento della nuova prestazione.
Adeguare l’AVS all’evoluzione della società
L’AVS va regolarmente adattata per consentirle di seguire l’evoluzione della società e continuare ad adempiere durevolmente la sua missione. Le trasformazioni sociali ed
4 Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la stabilizzazione dell’AVS (AVS 21); FF 2019 5179.
economiche modificano progressivamente le condizioni quadro. Ne risulta una co stante necessità di adeguare le regole e quindi di modernizzare l’assicurazione. A tal fine, sono proposti adeguamenti nell’ambito della riscossione dei contributi, dove non sono state apportate modifiche da diverso tempo. Si tratta in particolare di colmare determinate lacune, rafforzare la coerenza del sistema e migliorare la sua adeguatezza in un contesto maggiormente diversificato. Inoltre, le nuove forme familiari richiedono un adeguamento degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali.
Promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa
Il Consiglio federale intende anche migliorare le condizioni per promuovere la prosecu zione dell’attività lucrativa fino al raggiungimento dell’età di riferimento e oltre. Si tratta in particolare di agire al livello del sistema della previdenza per la vecchiaia per correg gere gli incentivi esistenti alla riscossione anticipata della rendita e, viceversa, raffor zare gli incentivi alla prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento. In un contesto caratterizzato dall’aumento della speranza di vita e dalla carenza di lavoratori in diversi settori, la prosecuzione dell’attività lucrativa diventa sempre più importante dal punto di vista sia economico che sociale. La riforma è quindi tesa a creare condi zioni quadro più favorevoli affinché gli assicurati che hanno il desiderio e la capacità di prolungare la propria attività professionale possano farlo, migliorando al contempo la propria situazione previdenziale.
Permettere l’ulteriore sviluppo dell’AVS
Il Consiglio federale mira anche ad anticipare i bisogni legati ai futuri sviluppi. L’evolu zione dei percorsi biografici e professionali richiede un approccio più flessibile e più adeguato alle situazioni individuali. In questo contesto, l’AVS deve poter tenere conto di realtà sempre più eterogenee, senza però perdere il suo carattere universale e soli dale. L’obiettivo non è di mettere in discussione i principi fondamentali dell’assicura zione, bensì di badare a che la loro attuazione resti appropriata in considerazione dei vari sviluppi che si presentano. Considerati la durata delle carriere contributive e gli effetti delle riforme della previdenza per la vecchiaia, è essenziale anticipare i bisogni futuri e creare le condizioni necessarie per consentire un’evoluzione graduale e con trollata del sistema. Tale approccio contribuisce a migliorare la sicurezza di pianifica zione per gli assicurati, i datori di lavoro e gli enti pubblici. Perseguendo questi obiettivi, l’AVS potrà continuare a evolversi in modo coerente con i mutamenti della società. Attualmente le sue possibilità di sviluppo sono limitate dall’insufficienza di determinate basi di dati, in particolare per quanto concerne i percorsi professionali. La presente riforma mira dunque a creare le basi legali necessarie per permettere, a medio e lungo termine, un’evoluzione mirata e fondata su dati solidi dell’assicurazione, in particolare in vista di modelli di pensionamento più flessibili e più consoni alle realtà sociali ed economiche.
1.3 Evoluzione demografica e impatto sull’AVS
Gli scenari demografici dell’Ufficio federale di statistica (UST) del 2025 presentano, rispetto all’edizione del 2020, diversi adeguamenti che incidono direttamente sulla so stenibilità finanziaria dell’AVS5. Nel complesso, dalle ipotesi aggiornate risulta una si tuazione di partenza più favorevole per il Fondo AVS rispetto a quella prevista nel 2020. 5 UST, Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 2025–2055, Neuchâtel 2025. DOI: 10.71668/nmqr-jq77. Consulta bile in Internet all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche (disponibile anche in francese).
Il confronto esposto di seguito si basa sugli scenari di riferimento dell’UST, fondati prin cipalmente sulla proiezione nel futuro di tendenze passate.
A titolo di premessa, si può fornire una panoramica generale: per quanto concerne la mortalità, si continua a ipotizzare una speranza di vita in aumento, ma in misura minore rispetto al 2020, in particolare nelle fasce di età a partire dai 65 anni. L’atteso allunga mento della durata di riscossione della rendita per ogni nuovo beneficiario risulta quindi più moderato, il che produce un effetto frenante sulla crescita a lungo termine delle uscite dell’AVS. Sul fronte delle entrate, si presume un saldo migratorio positivo più elevato e al contempo più stabile. In proposito è fondamentale la piramide delle età dell’immigrazione netta, che si concentra prevalentemente sulle fasce di età professio nalmente attive. Ciò accresce la massa salariale attesa e rafforza quindi la base con tributiva dell’AVS, mentre i diritti pensionistici supplementari sorgono soltanto in un se condo momento. Il grafico seguente riepiloga e quantifica gli adeguamenti menzionati.
Grafico 1 Piramide delle età in Svizzera
Il diagramma mette a confronto la piramide delle età osservata nel 20246 (barre colo rate) con l’evoluzione proiettata al 2040 in base agli scenari demografici del 2020 (linea viola) e del 2025 (linea arancione). Per l’AVS sono particolarmente interessanti le fasce di età 20–64 anni (barre verdi) e 65+ (barre rosse). Il gruppo in verde rappresenta ap prossimativamente il numero dei potenziali contribuenti, mentre il gruppo in rosso quello dei potenziali beneficiari di una rendita di vecchiaia AVS. Questa ripartizione è anche la base per la definizione del rapporto di dipendenza, ovvero il rapporto tra il
6 UST, Statistica della popolazione e delle economie domestiche (STATPOP), Neuchâtel 2024. Consultabile in Internet all’indirizzo: www.bfs.ad min.ch > Statistiche > Popolazione > Effetto ed evoluzione.
gruppo in rosso e quello in verde, il quale viene regolarmente menzionato quale stima approssimativa dell’onere finanziario dell’AVS.
Da un confronto tra gli scenari demografici dell’UST del 2025 (in arancione) e del 2020 (in viola) emerge che si attende un aumento in particolare tra gli uomini che si trovano a metà della vita attiva, il che è principalmente dovuto alla migrazione. La previsione più bassa riguardo alla speranza di vita a 65 anni (circa -0,8 anni per gli uomini e -0,5 per le donne fino al 2040), che si avvicina alla durata media di riscossione della rendita, è chiaramente riconoscibile nel gruppo in rosso, seppur con ripercussioni moderate. Adeguamenti più evidenti verso il basso sono rilevabili nel gruppo in blu (persone della fascia di età 0–19 anni); questi sono riconducibili soprattutto al calo della fertilità (p. es. -7000 nascite attese nello scenario del 2025 rispetto a quello del 2020). All’interno dell’attuale orizzonte per le proiezioni dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ovvero fino al 2040, le ripercussioni di queste modifiche nel gruppo in blu sono praticamente impercettibili per l’AVS. La tabella sotto il grafico riepiloga in altra forma le principali cifre relative alle finanze dell’AVS.
Il numero dei potenziali contribuenti nel 2040 nello scenario demografico del 2025 è superiore di circa 180 000 unità rispetto a quello nello scenario del 2020. Questo ade guamento rafforza l’effetto dei nuovi tassi di attività in equivalenti a tempo pieno (ETP) (ovvero il grado di occupazione medio per persona), anch’essi più elevati secondo gli scenari aggiornati della popolazione attiva dell’UST, elaborati parallelamente ai nuovi scenari demografici7. ln particolare tra le donne si rileva un aumento e, complessiva mente, una maggiore crescita dell’occupazione interna di circa lo 0,2 per cento in media all’anno tra il 2025 e il 2040 rispetto agli scenari dell’UST del 2020. Inoltre, gli scenari aggiornati dell’UST sui frontalieri ipotizzano un afflusso supplementare di circa 2500 la voratori stranieri all’anno, che andranno ad aumentare ulteriormente la base contribu tiva8. Considerato anche il calo del numero dei presumibili beneficiari di rendita di circa 80 000 unità, la base finanziaria dell’AVS risulta dunque nel complesso rafforzata.
In conclusione va constatato che, secondo le attuali stime dell’UFAS (scenario di ripar tizione di riferimento) e senza tenere conto dell’introduzione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia AVS dal 2026, l’assicurazione rimarrebbe in una situazione di equi librio finanziario fino al 2040, intendendo per «equilibrio» un livello del Fondo AVS al meno pari al 100 per cento delle uscite complessive annue dell’assicurazione.
1.4 Evoluzione economica
Un importante motivo per cui l’equilibrio finanziario è mantenuto nonostante il tempo raneo squilibrio demografico è che l’aumento dei contributi versati per ETP supera quello dell’importo medio delle rendite versate.
L’andamento delle finanze della previdenza per la vecchiaia e dell’AVS non dipende esclusivamente dal cambiamento della struttura demografica, ma in misura altrettanto 7 UST, Evoluzione della popolazione attiva (scenari), Neuchâtel 2025. Consultabile in Internet all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche > La voro e reddito > Attività professionale e orario di lavoro > Popolazione attiva e partecipazione al mercato del lavoro > Evoluzione futura della popolazione attiva (scenari). 8 UST, Szenarien zur Entwicklung der ausländischen Grenzgänger/innen 2025–2055, Neuchâtel 2025. Consultabile in Internet all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche (in tedesco e francese).
importante anche dall’evoluzione della produttività del lavoro e del mercato del lavoro. Mentre l’evoluzione demografica incide soprattutto sulle spese della previdenza per la vecchiaia, le entrate dell’AVS dipendono principalmente dall’andamento dell’economia.
La prima metà degli anni Novanta del secolo scorso è stata caratterizzata in Svizzera da un’evoluzione economica debole, che ha persino causato una riduzione del valore aggiunto macroeconomico in termini di variazione reale del prodotto interno lordo (PIL). Successivamente si è registrata una crescita perlopiù nettamente superiore all’1 per cento all’anno. In particolare gli sviluppi dell’economia finanziaria e soprattutto nella cosiddetta «New Economy» hanno trainato questa fase di crescita nella seconda metà del decennio.
Dopo lo scoppio della bolla speculativa nel 2000, che ha determinato un massiccio aumento dei prezzi commerciali sul mercato informatico, e le conseguenze a livello mondiale degli attacchi dell’11 settembre 2001, l’economia svizzera ha perso il suo slancio e ha registrato tassi di crescita vicini allo zero nel 2002 e nel 2003. Eppure negli anni successivi si è nuovamente registrato un notevole incremento del PIL reale. Si è trattato di una crescita nettamente più forte rispetto a quella degli anni Novanta, con valori annui compresi tra il 2,6 e il 4,1 per cento (v. grafico sotto sull’andamento del PIL). Tali incrementi sono stati favoriti in particolare dal settore finanziario, ma anche l’industria manifatturiera, fortemente orientata all’esportazione, ha potuto beneficiare della ripresa a livello mondiale in quegli anni. Con la crisi economica e finanziaria alla fine del 2008, la crescita ha registrato un calo, dovuto inizialmente soprattutto alle tur bolenze nel settore finanziario. Nel 2009 la performance economica reale è scesa ad dirittura dell’1,9 per cento rispetto all’anno precedente.
La crisi economica e finanziaria a livello mondiale ha fatto sprofondare la maggioranza dei Paesi dell’OCSE in una recessione. Questo è riconducibile soprattutto alla loro forte partecipazione al commercio internazionale e al peso relativamente grande dell’inter mediazione finanziaria nell’attività economica. L’economia svizzera ha registrato una ripresa nel 2010 e il PIL è cresciuto del 3,3 per cento. Tra il 2011 e il 2014 ha continuato a crescere, nonostante il difficile contesto internazionale successivo alla crisi finanziaria del 2008. Questa crescita è stata però più modesta e fino al 2013 è rimasta al di sotto del 2 per cento. Nel 2014 il PIL è invece aumentato del 2,5 per cento. Tra il 2015 e il 2017 la crescita dell’economia svizzera è stata nuovamente solo moderata, per effetto dei contraccolpi dell’abolizione del tasso minimo di cambio euro/franco e della difficile situazione del settore bancario. Nel 2018 il PIL è cresciuto del 3,3 per cento, un valore che non si registrava da quattro anni. Nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha brusca mente interrotto la fase di crescita e determinato un calo del PIL del 2,3 per cento in Svizzera, un valore comparabile a quello della recessione durante la crisi finanziaria del 2008/2009. L’economia svizzera ha tuttavia registrato una rapida ripresa, presumi bilmente riconducibile a una struttura settoriale vantaggiosa (p. es. un’industria farma ceutica forte e una quota di turismo modesta), all’entità relativamente limitata delle mi sure prese nell’ambito della politica sanitaria e al ricorso a provvedimenti di politica del mercato del lavoro. Subito dopo la pandemia, la crisi energetica dovuta alla guerra di aggressione russa nel 2022 ha rappresentato un’ulteriore sfida per l’economia nazio nale svizzera. Gli anni 2023 e 2024 sono stati caratterizzati da un andamento moderato
dell’economia mondiale e da crescenti rischi geopolitici, che si sono tradotti in una cre scita economica contenuta. Nel 2025 in particolare i dazi doganali imposti dagli Stati Uniti in funzione dei Paesi hanno comportato notevoli incertezze nella politica econo mica e commerciale internazionale (crescita del PIL, al netto degli eventi sportivi: 1,4 %). Secondo le previsioni congiunturali del 18 marzo 2026, per quell’anno si at tende una crescita del PIL, al netto degli eventi sportivi, pari all’1,0 per cento, ovvero inferiore alla media. Per il 2027 la crescita dell’economia svizzera dovrebbe accelerare, raggiungendo l’1,7 per cento.
Grafico 2 Andamento reale del PIL, crescita del PIL, al netto degli eventi sportivi, 1990–2025
Fonte: SECO
Economia e previdenza per la vecchiaia
L’andamento economico incide sulle entrate dell’AVS principalmente tramite i contributi versati sui redditi da attività lucrativa, gli introiti dell’IVA e il risultato degli investimenti del Fondo AVS. Di regola, le fluttuazioni economiche in Svizzera incidono sulle entrate dell’AVS in misura maggiore e in modo più rapido che sulle sue uscite. Questo si spiega soprattutto con il fatto che una performance economica in crescita si ripercuote preve dibilmente in modo positivo sull’evoluzione dei salari e dell’occupazione, e quindi sulla massa salariale soggetta a contribuzione, nonché sugli introiti dell’IVA. Per contro, le uscite dell’AVS, costituite prevalentemente dalle rendite di vecchiaia, reagiscono in mi sura meno forte soprattutto per due motivi. Da un lato, una delle basi di calcolo delle nuove rendite di vecchiaia è il reddito conseguito su tutto l’arco della vita professionale degli aventi diritto, cosicché gli ultimi anni di attività hanno un’incidenza soltanto mar ginale. Dall’altro, le rendite correnti vengono adeguate in base all’indice misto, che cor risponde alla media aritmetica tra l’indice dei salari e l’indice dei prezzi. Di conse guenza, quando i prezzi e i salari in Svizzera aumentano, le rendite AVS vengono ade guate all’incirca per metà all’inflazione e per metà all’evoluzione dei salari nominali (con un peso lievemente maggiore di quest’ultima). Dunque, più l’economia svizzera cresce, maggiore è lo sgravio che ci si può attendere per le finanze dell’AVS. Le fasi di reces sione producono invece l’effetto opposto: mentre le entrate diminuiscono rapidamente, nel caso delle uscite è poco plausibile una parallela riduzione sostanziale. Qui entra infatti in gioco la dimensione politica: benché l’adeguamento all’indice misto consenta per principio una riduzione della rendita minima legale, questa sarebbe difficilmente attuabile, non da ultimo perché la legge delega al Consiglio federale la decisione su se e in che misura applicare effettivamente gli adeguamenti della rendita minima.
1.5 Prospettive finanziarie dell’AVS
L’AVS è un’assicurazione il cui finanziamento si basa sul principio di ripartizione, se condo cui le entrate correnti devono coprire le uscite annue. La differenza tra le entrate (senza il risultato degli investimenti) e le uscite corrisponde al risultato di ripartizione. Conformemente all’articolo 107 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), il livello del Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno. Vi sono quindi due parametri fondamentali per valutare l’equi librio finanziario dell’AVS: il risultato di ripartizione e il livello del Fondo di compensa zione AVS. Il primo riflette l’equilibrio strutturale dell’assicurazione, il secondo la capa cità di compensare le fluttuazioni congiunturali temporanee o eventi specifici. Una si tuazione finanziaria sana presuppone dunque che questi due parametri siano tenuti durevolmente sotto controllo.
Negli ultimi anni la RFFA e la riforma AVS 21 hanno contribuito a rafforzare la situa zione finanziaria dell’AVS. In particolare, la RFFA ha innalzato il tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali, assegnato all’AVS l’intero punto percentuale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), ovvero il cosiddetto «percento demografico», precedente mente versato alla Confederazione, e aumentato il contributo della Confederazione all’AVS dal 19,55 al 20,2 per cento delle uscite dell’assicurazione. Dal canto suo, la
9 RS 831.10
riforma AVS 21 ha previsto un finanziamento supplementare tramite un innalzamento dell’IVA di 0,4 punti percentuali e una riduzione delle uscite dell’assicurazione tramite un aumento graduale dell’età di riferimento delle donne a 65 anni. Questa transizione progressiva, accompagnata da misure compensative fino al 2033, è iniziata il 1° gen naio 2025.
In occasione dell’elaborazione della riforma AVS 21, le stime disponibili delineavano un progressivo deterioramento dei conti dell’assicurazione dopo il 2030, nonostante le misure previste, principalmente per effetto del graduale pensionamento della genera zione del baby boom. Le prospettive finanziarie attuali, fondate sulle previsioni demo grafiche aggiornate dell’UST10, mostrano però che gli effetti combinati della RFFA e dell’AVS 21 consentono di stabilizzare la situazione su un orizzonte temporale più lungo di quanto inizialmente ipotizzato. La crescita dei pensionamenti della genera zione del baby boom dovrebbe raggiungere l’apice verso il 2035. In seguito l’aumento del numero di nuovi beneficiari di rendita dovrebbe stabilizzarsi. In base ai dati attuali, la sfida demografica appare dunque complessivamente sotto controllo e la situazione finanziaria dell’AVS stabilizzata. Tuttavia, il 3 marzo 2024, il Popolo e i Cantoni hanno accettato l’iniziativa popolare federale «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13a mensilità AVS»)11, il 3 marzo 2024, che rischia di compromettere questa stabilità. L’introduzione di questa nuova prestazione cagionerà infatti spese annue supplemen tari per diversi miliardi di franchi. In base alle proiezioni attuali, il suo primo versamento, previsto nel dicembre del 2026, comporterà a partire dal 2026 un deficit di ripartizione, destinato a crescere rapidamente se non verrà garantito il finanziamento della nuova prestazione.
L’evoluzione futura dipenderà dunque in misura determinante dalla soluzione che verrà adottata per il finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia. Al momento il Parlamento non ha ancora preso una decisione definitiva. Il Consiglio degli Stati si è pronunciato in favore di un finanziamento permanente che combini un innalzamento dell’IVA e un aumento del tasso di contribuzione. Dal canto suo, il Consiglio nazionale ha optato per un finanziamento transitorio mediante un innalzamento dell’IVA di 0,7 punti percentuali fino alla fine del 2030, in attesa dell’entrata in vigore della presente riforma. La soluzione proposta dal Consiglio degli Stati permetterebbe di garantire la stabilità finanziaria dell’AVS fino al 2040; per contro, quella del Consiglio nazionale manterrebbe temporaneamente il livello del Fondo di compensazione AVS al di sotto del 100 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione, ma successivamente com porterebbe un nuovo deterioramento della situazione finanziaria dell’assicurazione, se non venissero prese misure complementari. Le prospettive finanziarie dell’AVS dipen dono dunque direttamente dal carattere duraturo e dal calendario del finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia. Se questa prestazione non fosse stata introdotta, l’equilibrio finanziario dell’assicurazione sarebbe stato garantito fino al 2040 grazie alle misure tempestivamente adottate con le ultime riforme.
L’UFAS pubblica le prospettive finanziarie dell’AVS in base a diversi scenari, per rap presentare in modo trasparente l’incertezza insita nelle prospettive a lungo termine. Le proiezioni comprendono uno scenario di riferimento e due scenari alternativi («alto» e «basso»). Lo scenario di riferimento parte dall’ipotesi che le tendenze osservate in pas
10 UST, Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung der Schweiz und der Kantone 2025–2055, Neuchâtel 2025. DOI: 10.71668/nmqr-jq77. Consulta bile in Internet all’indirizzo: https://doi.org/10.71668/nmqr-jq77 (disponibile anche in francese). 11 Decreto federale del 17 marzo 2023 concernente l’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)»; FF 2023 781.
sato proseguiranno anche in futuro. Gli scenari «alto» e «basso» mirano invece a illu strare l’intervallo di incertezza che circonda queste proiezioni e definiscono rispettiva mente il limite superiore e quello inferiore delle ipotesi considerate plausibili.
In base allo scenario di riferimento, al diritto vigente e al conto d’esercizio 2024, che impiega i dati del 2024 e gli indicatori economici del giugno del 2025, il versamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia causerebbe un risultato di ripartizione dell’AVS negativo a partire dal 2026, con un deficit stimato a 1,1 miliardi di franchi. In seguito, il deficit raggiungerebbe in media 3,4 miliardi di franchi all’anno nel pe riodo 2030–2040. Il livello del Fondo di compensazione AVS scenderebbe a circa il 90 per cento delle uscite di un anno nel 2030, per poi passare al di sotto dell’80 per cento nel 2032. Nel 2040 ammonterebbe ormai soltanto al 35 per cento circa delle uscite di un anno.
Queste stime si basano sulle prospettive finanziarie pubblicate nell’agosto del 2025 e restano tuttavia per loro natura caratterizzate da notevole incertezza. Gli scenari «alto» e «basso» mostrano l’intervallo d’incertezza. Secondo gli scenari alternativi, il deficit di ripartizione potrebbe variare, in media, tra 1,6 e 0,6 miliardi di franchi nel 2026 e tra 6,5 e 0,1 miliardi di franchi all’anno nel periodo 2030–2040 (scenario «basso» o «alto»). Il prossimo aggiornamento delle prospettive finanziarie, con i dati del 2025, sarà effet tuato nell’estate del 2026.
Il grafico sotto illustra la possibile evoluzione del risultato di ripartizione secondo il diritto vigente e in base ai dati aggiornati all’estate del 2025 nei tre scenari considerati. Inoltre, presenta, a fini di confronto, l’evoluzione del risultato di ripartizione senza tenere conto dell’introduzione della 13a mensilità.
Grafico 3 Risultato di ripartizione secondo il diritto vigente, in base al conto d’eser cizio e ai dati del 2024 nonché agli indicatori del giugno del 2025, nello scenario di riferimento e negli scenari «alto» e «basso»
Fonte: UFAS (2025)
In mancanza di un finanziamento della 13a mensilità, il livello del Fondo di compensa zione AVS scenderebbe progressivamente nel corso degli anni. Il grafico seguente il lustra l’evoluzione del livello del Fondo di compensazione AVS in base alle diverse varianti di finanziamento della 13a mensilità. A fini di confronto, è illustrata anche la situazione senza la 13a mensilità.
Grafico 4 Risultato di ripartizione (in base al conto d’esercizio e ai dati del 2024 nonché agli indicatori economici del giugno del 2025), nelle diverse va rianti di finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia, e senza la 13a mensilità
Grafico 5 Livello del Fondo di compensazione AVS (in base al conto d’esercizio e ai dati del 2024 nonché agli indicatori economici del giugno del 2025) nelle diverse varianti di finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia, e senza la 13a mensilità
1.6 Tendenze di comportamento in relazione al pensionamento
Spesso si presume che l’uscita definitiva dal mercato del lavoro corrisponda al mo mento in cui si inizia a riscuotere la rendita di vecchiaia. Secondo lo studio di Braun- Dubler et al. (2022)12, però, sovente non è così. Se si guarda all’AVS, soltanto il 27 per cento delle persone cessa la propria attività lucrativa esattamente al momento del primo versamento della rendita. Le altre continuano a lavorare oppure non erano più professionalmente attive già in precedenza. Per quanto concerne la rendita della pre videnza professionale, il passaggio diretto dall’esercizio di un’attività lucrativa al pen sionamento è più frequente (44 %), ma non è comunque la regola. Per la maggioranza delle persone, l’inizio della riscossione della rendita e l’uscita dal mercato del lavoro avvengono dunque in due momenti diversi. Pertanto, di seguito verranno analizzati più dettagliatamente dapprima l’esercizio dell’attività lucrativa attorno all’età di riferimento e poi i casi dell’anticipazione e del differimento della riscossione della rendita.
Esercizio dell’attività lucrativa attorno all’età di riferimento
In Svizzera, a 50 anni il tasso di attività degli uomini è del 94 per cento e quello delle donne è pari all’88 per cento. Nel caso di entrambi i sessi, il tasso di attività diminuisce già prima del raggiungimento dell’età di riferimento: a 63 anni è, rispettivamente, del 68 e del 52 per cento. Questa tendenza si rafforza dopo il raggiungimento dell’età di rife rimento: all’età di 70 anni continuano a esercitare un’attività lucrativa poco meno del
20 per cento degli uomini e il 10 per cento delle donne.
Grafico 6 Tasso di attività secondo l’età e il sesso
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 Età
Uomini Donne Fonte: UST – RIFOS
Per quanto concerne l’età media all’uscita dal mercato del lavoro, emergono notevoli differenze tra i rami economici: quello dell’agricoltura e della silvicoltura è il ramo in cui
12 Braun-Dubler Nils, Frei Vera, Kaderli Tabea, Roth Florian, «Wer geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des Rentenüber gangs», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 5/22.1, Berna 2022 (in tedesco con riassunto in italiano).
si lavora più a lungo (oltre 67 anni), mentre in quello delle attività finanziarie e assicu rative si va in pensione prima che in tutti gli altri (in media prima dei 63 anni). L’età media di tutti i rami economici è di poco superiore ai 65 anni.
Grafico 7 Età media all’uscita dal mercato del lavoro (persone attive)
K Attività finanziarie e assicurative P Insegnamento H Trasporto e magazzinaggio F Costruzioni O/U Amministrazione pubblica e organismi extraterritoriali B-E Attività industriale e fornitura di energia Q Sanità e assistenza sociale G Commercio e riparazione Totale I Servizi di alloggio e di ristorazione L/N Attività immobiliari e amministrative J Servizi di informazione e comunicazione M Attività professionali, scientifiche e tecniche R/S/T Att. artistiche, di intrattenimento, di famiglie e... A Agricoltura e silvicoltura 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Fonte: UST – RIFOS
Secondo Braun-Dubler et al. (2022), oltre la metà delle persone che continuano a la vorare dopo il raggiungimento dell’età di riferimento consegue un reddito inferiore a 16 880 franchi, ovvero l’importo a partire dal quale il reddito è soggetto a contribuzione (franchigia). Si può dunque ipotizzare che la franchigia produca un effetto incentivante, ma non si può escludere che queste persone continuerebbero a esercitare un’attività lucrativa anche senza di essa.
Riscossione anticipata della rendita
Nella rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) del 2019, tra i motivi per l’uscita anticipata dal mercato del lavoro sono stati indicati prevalentemente motivi per sonali, seguiti da motivi aziendali (nel caso degli uomini) e di salute (nel caso delle donne). La riscossione della rendita della previdenza professionale viene anticipata molto più spesso di quella della rendita AVS, come emerge dal grafico seguente. Se condo lo studio di Braun-Dubler et al. (2022), tre quarti di coloro che anticipano la ri scossione della rendita della previdenza professionale non ricevono ancora la rendita AVS.
Grafico 8 Quota delle nuove prestazioni di vecchiaia versate prima del raggiungi mento dell’età legale di pensionamento, 2023
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% AVS Rendita PP Capitale PP Capitale 3a Uomini Donne Fonte: UST – Statistica delle nuove rendite
Le persone che anticipano la riscossione della rendita AVS e quelle che anticipano la rendita della previdenza professionale si differenziano non solo per la frequenza dell’anticipazione, ma anche per le risorse finanziarie di cui dispongono. Se le prime optano per l’anticipazione spesso per motivi di necessità economica, nel secondo caso si tratta piuttosto di persone che godono di una situazione finanziaria favorevole. Inol tre, chi anticipa la rendita della previdenza professionale esercita quasi sempre (92 % dei casi) un’attività lucrativa nell’anno precedente l’anticipazione, mentre un terzo di chi anticipa la rendita AVS non è attivo nell’anno in questione. Nel caso dei beneficiari di una rendita AVS anticipata, le persone sono più spesso disoccupate negli anni prece denti l’anticipazione della rendita e fanno più frequentemente ricorso all’aiuto sociale.
In passato è emerso che aliquote di riduzione favorevoli in caso di anticipazione pos sono tradursi in un maggior numero di riscossioni anticipate della rendita AVS. Nell’am bito della 10a revisione dell’AVS, le donne per le quali erano previste aliquote di ridu zione favorevoli hanno anticipato la riscossione della rendita con una frequenza più che doppia rispetto alle donne nate negli anni successivi13. Nel loro studio sulla 10a revi sione dell’AVS, Lalive et al. (2023)14 rilevano che le nuove aliquote di riduzione in caso di anticipazione hanno sì influito sulla riscossione della rendita AVS, ma non sull’eser cizio dell’attività lucrativa.
Differimento della riscossione della rendita
Nella RIFOS del 2019, la maggioranza delle persone (58 %) ancora attive dopo il rag giungimento dell’età di riferimento ha indicato quale motivo di questo comportamento il fatto di lavorare volentieri.
13 UFAS – Statistica AVS 2024.
14 Rafael Lalive, Arvind Magesan e Stefan Staubli, «How Social Security Reform Affects Retirement and Pension Claiming», in American Eco nomic Journal: Economic Policy, vol. 15, n. 3, 2023.
Secondo lo studio di Braun-Dubler et al. (2022), si osservano due gruppi che differi scono particolarmente spesso la riscossione della rendita: le persone che dispongono di notevoli risorse finanziarie e quelle con risorse finanziarie molto limitate e grosse lacune assicurative o contributive. Appare plausibile che queste ultime rinviino la ren dita per migliorarne l’importo.
Combinazione di rendite
Non tutti beneficiano di prestazioni di tutti e tre i pilastri. Nei cinque anni successivi al raggiungimento dell’età di riferimento, il 13 per cento degli uomini e il 26 per cento delle donne percepiscono soltanto una rendita dell’AVS. La maggioranza delle persone (l’83 % degli uomini e il 69 % delle donne) percepisce tuttavia, oltre alla rendita dell’AVS, almeno una prestazione della previdenza professionale.
1.7 Proposte di riforma esaminate ma scartate
Per raggiungere gli obiettivi della presente riforma, il Consiglio federale ha voluto svol gere un’analisi molto ampia delle possibili misure, tra cui in particolare un aumento generalizzato dell’età di riferimento e modelli alternativi per il sistema pensionistico. Su questa base ha poi preso in considerazione unicamente le misure che rispondono me glio ai bisogni attuali, sia dell’assicurazione che degli assicurati, e che presentano un buon rapporto costi-benefici.
Nuove possibilità di finanziamento
Nell’ambito dell’elaborazione della presente riforma, il Consiglio federale ha svolto un esame approfondito di diverse possibilità di finanziamento supplementare dell’AVS, al di là degli strumenti disponibili. Queste riflessioni si sono concentrate su fonti di finan ziamento alternative o complementari suscettibili di rafforzare la base finanziaria dell’assicurazione a medio e lungo termine. In questa ottica, il Consiglio federale ha vagliato in particolare l’opportunità di un ampliamento dell’imposta federale sugli utili da sostanza immobiliare o delle tasse sulle transazioni finanziarie. Ha valutato altresì l’introduzione a livello federale di un’imposta sulle successioni e sulle donazioni, come pure l’adeguamento delle tariffe dell’imposta federale diretta. Se alcune di queste op zioni presentano teoricamente un potenziale non trascurabile di generare entrate, la loro attuazione comporterebbe notevoli difficoltà. Diverse delle possibili soluzioni esa minate implicherebbero modifiche strutturali sostanziali del modello di finanziamento dell’AVS o cagionerebbero oneri supplementari specifici per determinati gruppi della popolazione. Inoltre, alcune di queste opzioni sono caratterizzate da un’elevata volati lità delle entrate o da una dipendenza particolarmente forte dall’evoluzione congiuntu rale, il che sarebbe in contraddizione con l’obiettivo di garantire un finanziamento sta bile e prevedibile dell’AVS. Altre richiederebbero adeguamenti costituzionali o legali di ampia portata, incompatibili con il calendario della presente riforma e suscettibili di dif ferirne l’attuazione. Questi elementi hanno indotto il Consiglio federale a considerare che l’integrazione di tali misure comporterebbe rischi importanti, sia sul piano istituzio nale che su quello della sicurezza di pianificazione. Al termine dell’analisi, il Consiglio federale ha dunque rinunciato a prendere in considerazione queste nuove possibili so luzioni di finanziamento nell’ambito della presente riforma. Questa scelta si basa su
una valutazione globale delle ripercussioni politiche, economiche e istituzionali delle misure in questione. Tuttavia, non costituisce un abbandono di principio di qualsiasi riflessione sull’evoluzione del finanziamento dell’AVS. Nell’immediato, la riforma si con centra su strumenti di finanziamento dimostratisi validi, chiaramente individuabili e compatibili con i principi fondamentali dell’AVS, in particolare la solidarietà intergene razionale, la semplicità del sistema e la stabilità delle entrate. Questo approccio mira a garantire la credibilità della riforma e a permetterne l’attuazione in tempi compatibili con le sfide finanziarie cui l’AVS è confrontata.
Aumento dell’età di riferimento
Il Consiglio federale ha esaminato approfonditamente la possibilità di un aumento ge neralizzato dell’età di riferimento nell’ambito della presente riforma. Dal punto di vista puramente finanziario e demografico, un aumento dell’età di riferimento oltre i 65 anni permetterebbe di contenere le uscite dell’AVS e di generare entrate supplementari gra zie alla maggiore durata della vita attiva. Questa misura strutturale consentirebbe di stabilizzare la situazione finanziaria a medio e lungo termine.
Tuttavia, non si può valutare una misura di questo genere soltanto dal punto di vista finanziario. L’iniziativa popolare federale «Per una previdenza vecchiaia sicura e so stenibile (Iniziativa sulle pensioni)»15, che prevedeva un aumento graduale dell’età di riferimento in funzione della speranza di vita, è stata respinta a grandissima maggio ranza dal Popolo e dai Cantoni il 3 marzo 2024, con il voto contrario del 74,7 per cento del Popolo e della totalità dei Cantoni. L’analisi VOX mostra che il motivo principale del rifiuto è stato il proposto aumento dell’età di riferimento oltre i 65 anni. Questo risultato esprime in modo chiaro che attualmente non vi è un consenso maggioritario su un aumento generalizzato dell’età di riferimento, un aspetto da tenere presente nell’elabo razione della presente riforma. Oltretutto, un aumento generalizzato dell’età di riferi mento avrebbe conseguenze particolarmente significative per le donne, attualmente interessate dal processo di armonizzazione della loro età di riferimento con quella degli uomini, che durerà fino al 2028 e sarà accompagnato da misure compensative fino alla fine del 2033. Un ulteriore aumento, che interverrebbe prima della scadenza del pe riodo transitorio della riforma AVS 21, sarebbe percepito come un onere supplemen tare costante e comprometterebbe l’accettabilità sociale della riforma. Inoltre, un au mento generalizzato dell’età di riferimento implicherebbe la predisposizione di misure di accompagnamento importanti, in particolare lo sviluppo di modelli di pensionamento più flessibili o di meccanismi che tengano conto della gravosità di determinate attività professionali. L’AVS non dispone però ancora delle basi di dati e degli strumenti ne cessari per attuare tali modelli in modo equo e mirato. Appare pertanto prioritario creare, nell’ambito della presente riforma, le basi legali e tecniche necessarie per svi luppare modelli di pensionamento differenziati e socialmente accettabili. Questo ap proccio graduale consente di rispettare la volontà popolare, recentemente espressa, di rafforzare la legittimità delle riforme future e di preparare, fondandosi su solide basi, un’evoluzione dell’età di riferimento più flessibile e più mirata a medio e lungo termine.
Il Consiglio federale ritiene necessario avviare già oggi il dibattito per successivi ade guamenti dell’età di riferimento. Alla luce dell’evoluzione demografica – in particolare
15 Decreto federale concernente l’iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»; FF 2023 1520.
dell’aumento della speranza di vita, del calo del tasso di natalità e del graduale pensio namento della generazione del baby boom –, a medio-lungo termine una tale misura strutturale potrebbe essere necessaria per garantire durevolmente il finanziamento dell’AVS.
Il Consiglio federale valuterà pertanto, a tempo debito, le opportune opzioni strutturali, tra cui in particolare un adeguamento differenziato dell’età di riferimento, non appena saranno disponibili basi e proiezioni attendibili. In mancanza di tali misure strutturali, sarà sempre più difficile garantire il finanziamento dell’AVS a lungo termine.
Sostegno alla formazione
Per rafforzare le misure tese a far sì che le persone rimangano il più a lungo possibile sul mercato del lavoro, il Consiglio federale ha vagliato la possibilità di promuovere la formazione professionale tramite misure specifiche nell’ambito dell’AVS. A tal fine, ha esaminato un modello che prevede l’introduzione della possibilità di anticipare la ri scossione di una rendita AVS per una formazione professionale, versando questa rendita durante il periodo della formazione. Tale prestazione permetterebbe, ad esempio, di ridurre temporaneamente il grado di occupazione per seguire una forma zione parallelamente all’attività professionale. Il miglioramento della loro qualifica zione permetterebbe alle persone interessate di prolungare la loro partecipazione al mercato del lavoro o accedere a impieghi meglio remunerati. Al termine della sua analisi, il Consiglio federale ha tuttavia rinunciato a scegliere tale opzione. Da un lato, infatti, l’introduzione di questa misura non sarebbe in linea con il mandato costituzio nale conferito all’AVS dagli articoli 111 e 112 della Costituzione federale (Cst.)16. La principale missione dell’AVS è infatti di garantire la copertura dei rischi legati alla vec chiaia e al decesso, e non di attuare misure di promozione della formazione profes sionale. Un’estensione delle sue prestazioni a questo settore non sarebbe dunque compatibile con i suoi compiti fondamentali. Dall’altro, una tale misura comporterebbe rischi finanziari per l’AVS. Non sarebbe infatti possibile garantire gli effetti attesi in ter mini di prosecuzione dell’attività lucrativa o di aumento dei redditi, data la loro forte di pendenza da fattori esterni quali la congiuntura economica o la situazione individuale degli assicurati. In caso di mancato raggiungimento di questi obiettivi, la misura in questione rischierebbe di generare spese supplementari senza contropartita duratura sul fronte delle entrate, il che sarebbe in contraddizione con l’obiettivo di stabilità fi nanziaria dell’assicurazione. Considerati questi elementi, il Consiglio federale ha rite nuto che la promozione della formazione professionale debba essere perseguita con altri strumenti di politica pubblica più idonei e che l’AVS debba rimanere incentrata sulle missioni principali conferitele dalla Costituzione. Questo approccio consente di
preservare la coerenza del sistema della previdenza per la vecchiaia e di evitare un ampliamento dell’AVS al di là del suo legittimo ambito di competenza.
Adeguamento della formula delle rendite
Il Consiglio federale ha valutato la possibilità di migliorare la formula delle rendite in favore delle persone con redditi modesti. La formula delle rendite costituisce l’elemento comune del sistema dell’AVS e di quello dell’assicurazione invalidità (AI) e funge da base per il calcolo delle rendite di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità. Insieme alle prestazioni complementari (PC), l’AVS e l’AI perseguono l’obiettivo di garantire la co
16 RS 101
pertura del fabbisogno vitale in caso di decesso, vecchiaia e invalidità. Si constata tut tavia che gli importi delle rendite dell’AVS e dell’AI, da soli, spesso non bastano per coprire il costo della vita. Un adeguamento della formula delle rendite in favore degli assicurati con redditi modesti o molto modesti potrebbe consentire un miglioramento mirato del livello delle rendite. A tal fine, la base di calcolo applicabile a tutte le rendite potrebbe essere modificata per aumentare le prestazioni delle persone in questione. Una tale misura avrebbe però ripercussioni finanziarie importanti. Dato il carattere strut turale della formula delle rendite, qualsiasi miglioramento mirato in favore delle persone con redditi modesti si tradurrebbe in un aumento duraturo delle uscite, non solo per l’AVS, ma anche per l’AI. Considerate le prospettive finanziarie già difficili dell’AVS e la situazione finanziaria particolarmente precaria dell’AI, tale onere supplementare non sarebbe compatibile con l’obiettivo di consolidamento finanziario perseguito dalla pre sente riforma. Inoltre, modificando la formula delle rendite si metterebbe in discussione l’attuale equilibrio tra le rendite e le PC. In qualità di prestazioni legate al bisogno, que ste ultime sono lo strumento appositamente previsto per garantire la copertura del fab bisogno vitale nei casi in cui le rendite dell’AVS e dell’AI risultano insufficienti. Un mi glioramento generalizzato della formula delle rendite rischierebbe quindi di indebolire la complementarità tra i vari elementi e di generare sovrapposizioni. Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che migliorare la formula delle rendite in favore delle persone con redditi modesti non può essere la soluzione da adottare nell’ambito della presente riforma.
Adeguamento delle rendite al rincaro
Il Consiglio federale ha vagliato la possibilità di adeguare le rendite almeno all’evolu zione dei prezzi, o di prevedere un margine di manovra che gli consenta di modificare, in caso di necessità, il rapporto tra i due valori degli indici determinanti. Conformemente all’articolo 33ter capoverso 1 LAVS, di regola ogni due anni all’inizio dell’anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all’evoluzione dei prezzi e dei salari fis sando, su proposta della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, un nuovo indice delle rendite. Inoltre, il capoverso 4 dello stesso articolo stabilisce che il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie qua lora l’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) abbia subìto, in un anno, un aumento di oltre il 4 per cento. Nell’ambito delle riflessioni svolte, è stata vagliata la possibilità di abbassare questa soglia, conformemente alla mozione 22.3792 Adeguare immediata mente le rendite AVS al rincaro per tutelare il potere d’acquisto, depositata dal Gruppo del Centro, allo scopo di preservare il potere d’acquisto dei beneficiari di rendita in caso di notevole aumento dei prezzi. Non è invece opportuno mettere in discussione il prin cipio dell’adeguamento ordinario delle rendite in base all’indice misto, che garantisce una protezione contro l’inflazione e consente al contempo ai beneficiari di rendita di partecipare, in una certa misura, all’evoluzione generale dei salari delle persone attive, assicurando così un equilibrio tra stabilità del potere d’acquisto e solidarietà intergene razionale. Dall’inizio del secolo, l’evoluzione annua dei prezzi ha superato il 2 per cento soltanto in due casi, nel 2022 e nel 2023. Un abbassamento della soglia necessaria per attivare un adeguamento anticipato non avrebbe tuttavia avuto effetto nel 2023, come chiedeva la mozione summenzionata, dato che le rendite erano già state ade guate secondo la procedura ordinaria. Per contro, avrebbe innescato un adeguamento supplementare nel 2024, in base a un’evoluzione stimata dell’IPC superiore al 2 per cento, e successivamente adeguamenti biennali, qualora l’evoluzione annua dei prezzi non avesse superato questa soglia.
Tabella 1 Simulazione dell’importo della rendita minima in caso di adeguamento qualora l’evoluzione dell’IPC superi il 2 per cento
Anno* Evoluzione Evoluzione Rendita mi Rendita mi Differenza, annua sti annua sti nima se nima se in franchi mata dei mata dei condo la condo il di prezzi in % salari in % mozione, in ritto vi fr. gente, in fr. 2022 3,00 2,00 2023 2,20 2,20 1225 1225 0 2024 1,20 1,90 1245 1225 20 2025 0,10 1,10 1245 1260 -15 2026 1265 1260 5 * Nota: gli indici riportati nelle due colonne seguenti sono noti, rispettivamente, soltanto a gennaio e ad aprile dell’anno successivo. Come attualmente, l’aumento della rendita deciso per un dato anno dipen derebbe dalla stima di questi indici, che viene effettuata in base alle previsioni congiunturali dell’apposito gruppo di esperti della Confederazione.
In definitiva, la simulazione effettuata su diversi anni mostra che le variazioni osservate risultano principalmente dallo scarto temporale tra gli anni in cui si procede all’adegua mento delle rendite in base ai due meccanismi. Se è vero che vi può essere una diffe renza in un dato anno, a seconda che l’adeguamento intervenga secondo la procedura ordinaria o in seguito al superamento della soglia dell’IPC del 2 per cento, dall’analisi a medio termine emerge che probabilmente, su un lasso di tempo di più anni, il cumulo degli importi versati tende a equilibrarsi tra i due sistemi. In questo contesto, il mecca nismo di adeguamento delle rendite basato sull’indice misto, che permette di tenere conto dell’evoluzione sia dei prezzi che dei salari, si è dimostrato congruo ed efficace: garantisce una protezione adeguata del potere d’acquisto dei beneficiari di rendita e nel contempo una partecipazione parziale all’evoluzione generale dei redditi delle per sone attive. Di conseguenza, il Consiglio federale ritiene che questo principio non vada modificato.
Precisazione dell’obbligo di pagare i contributi sulle mance di notevole entità
Nell’ambito delle linee direttrici della riforma AVS 2030, il Consiglio federale aveva de ciso di precisare a livello di ordinanza l’obbligo di pagare i contributi sulle mance, al fine di rafforzare la certezza del diritto. Nel frattempo, però, il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione 25.4578 Rieder, che verte sull’esenzione contributiva delle mance. Questa decisione non è compatibile con la decisione del Consiglio federale. Occorre pertanto attendere l’esito della procedura parlamentare relativa alla mozione Rieder prima di poter decidere i prossimi passi al riguardo.
1.8 Rapporto con altri progetti di revisione dell’AVS
La riforma AVS 2030 si inserisce in un contesto in cui sono in corso parallelamente diversi progetti di revisione che riguardano l’AVS. Pur essendo oggetto di messaggi distinti del Consiglio federale e perseguendo obiettivi propri, questi progetti presentano interazioni importanti con la riforma, in particolare per quanto concerne la situazione
finanziaria dell’AVS, la struttura delle prestazioni e la coerenza del sistema nel suo complesso.
Attuazione e finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia
In seguito all’accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell’iniziativa popolare federale «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13a mensilità AVS)»17, il 3 marzo 2024, il Consiglio federale ha presentato, il 16 ottobre 2024, il suo messaggio concernente l’attuazione e il finanziamento della 13a mensilità della rendita di vec chiaia18. Il progetto prevede un finanziamento tramite un aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali, parallelamente a una riduzione della partecipazione della Confederazione al finanziamento dell’AVS. Il progetto è attualmente oggetto dei dibattiti parlamentari e si trova nella fase dell’appianamento delle divergenze. Il Consiglio degli Stati si è pro nunciato in favore di un finanziamento permanente che combini un innalzamento dell’IVA e un aumento del tasso di contribuzione. Dal canto suo, il Consiglio nazionale opterebbe per un finanziamento transitorio mediante un innalzamento dell’IVA di 0,7 punti percentuali fino alla fine del 2030, in attesa dell’entrata in vigore della presente riforma. Entrambe le Camere hanno rinunciato a una riduzione del contributo della Con federazione al finanziamento dell’AVS.
Iniziativa popolare per la soppressione della limitazione delle rendite per coniugi
Il 27 marzo 2024 è stata depositata l’iniziativa popolare federale «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!»19, che chiede di sopprimere la limitazione delle rendite applicata alle rendite AVS e AI delle persone sposate, come pure l’esenzione dall’obbligo contributivo per il coniuge senza attività lucrativa quando l’obbligo è già adempiuto dall’altro coniuge. Questa iniziativa mette in discussione un elemento fondamentale del sistema basato sullo stato civile. Nel suo messaggio del 7 marzo 202520, il Consiglio federale ha proposto all’Assemblea fede rale di sottoporre l’iniziativa al voto del Popolo e dei Cantoni, senza controprogetto diretto o indiretto, con la raccomandazione di respingerla. Imporre all’AVS un onere supplementare stimato a circa 3–4 miliardi di franchi aggraverebbe la situazione finan ziaria dell’assicurazione, in un contesto in cui peraltro non è ancora stata trovata una soluzione di finanziamento per le spese legate all’introduzione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia. Inoltre, il Consiglio federale ritiene che le persone sposate benefi cino di una buona protezione sociale nell’AVS. I vantaggi finanziari di questa protezione superano lo svantaggio finanziario legato alla limitazione delle rendite per coniugi. L’ac cettazione dell’iniziativa o l’adozione di un controprogetto necessiterebbe imperativa mente di una soluzione di finanziamento. Il Consiglio degli Stati non si è ancora espresso sul progetto.
Revisione delle rendite per superstiti
17 Decreto federale del 17 marzo 2023 concernente l’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)»; FF 2023 781. 18 Messaggio concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS; FF 2024 2747. 19 Iniziativa popolare federale «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!»; FF 2024 938. 20 Messaggio concernente l’iniziativa popolare «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!»; FF 2025 1132.
Il 23 ottobre 2024 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio con cernente una revisione della LAVS (Adeguamento delle rendite per superstiti)21. Que sta revisione dà seguito a una sentenza emanata l’11 ottobre 2022 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), riunita in Grande Camera, nella causa Beeler contro la Svizzera, con la quale ha condannato la Svizzera per una violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)22. Da allora è in vigore un regime transi torio teso a mettere fine alla disparità di trattamento in casi del genere. Ciò significa che il diritto alla rendita per vedovi non si estingue più al raggiungimento della maggiore età del figlio più giovane. Questo regime transitorio non elimina però tutte le disparità di trattamento tra uomini e donne per quanto concerne le rendite per superstiti dell’AVS. La legge deve quindi essere modificata in modo da garantire la parità di trattamento tra uomini e donne e porre fine al regime transitorio. La revisione in questione mira dunque ad adeguare le prestazioni alle esigenze del diritto internazionale e all’evoluzione delle forme familiari, incentrandole sui periodi educativi e sulle fasi di transizione. Tutte le persone con figli a carico, a prescindere dal fatto che siano sposate, divorziate, convi venti o anche separate, dovrebbero beneficiare di una protezione in caso di decesso dell’altro genitore. Il progetto prevede il versamento di rendite per il genitore superstite fino al compimento del 25° anno del figlio più giovane. Per i genitori che assistono da sé figli adulti con disabilità il versamento della rendita sarà prolungato oltre i 25 anni di questi ultimi. Per le persone che non hanno più figli a carico e nei casi in cui la persona deceduta aveva un obbligo di mantenimento, è prevista una rendita transitoria; è inoltre contemplata una protezione specifica per le persone diventate vedove in età avanzata. Il progetto è attualmente oggetto dei dibattiti parlamentari. Il Consiglio nazionale ha adottato il progetto nel suo complesso nella versione proposta dal Consiglio federale e lo ha trasformato in un controprogetto indiretto alla pertinente iniziativa popolare del Centro. Di conseguenza, si prevede di sopprimere il limite massimo delle rendite AVS
dei coniugi, ma soltanto per le future generazioni di beneficiari di rendita; per contro, verrebbero soppressi il supplemento di vedovanza e le rendite per i figli dell’AVS. Il Consiglio degli Stati non si è ancora espresso sul progetto.
1.9 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio fe
derale Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 202423 sul programma di legi slatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 202424 sul programma di legi slatura 2023–2027.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
L’Unione europea (UE) non ha alcuna competenza diretta in materia di protezione so ciale, la quale spetta in linea di principio ai singoli Stati membri. La sua attività si limita dunque essenzialmente a un ruolo di coordinamento e sostegno, in particolare in rela
21 Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Adeguamento delle rendite per su perstiti); FF 2024 2768. 22 Ricorso n. 78630/12; la sentenza è consultabile in Internet all’indirizzo: https://hudoc.echr.coe.int/ > Search > 78630/12.
23 FF 2024 525, in particolare pag. 82
24 FF 2024 1440, in particolare pag. 7
zione con i regolamenti (CE) n. 883/200425 e n. 987/200926. Gli aspetti del diritto euro peo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, segnatamente i summenzionati regolamenti, saranno trattati al numero 6.2, poiché la Svizzera è tenuta a rispettare anche questi regolamenti nell’ambito dei suoi impegni internazionali.
Il pilastro europeo dei diritti sociali27, istituito nel 2017 e giuridicamente non vincolante, enuncia una serie di principi e diritti essenziali per consentire all’UE di fissare un quadro e obiettivi in materia sociale. Il principio 15 «Reddito e pensioni di vecchiaia» stabilisce che i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pen sione commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato. Donne e uomini hanno pari opportunità di maturare diritti di pensione. Ogni persona in età avan zata ha diritto a risorse che garantiscano una vita dignitosa.
Per quanto concerne determinate misure in materia di contributi, nei Paesi limitrofi i red diti provenienti dall’attività lucrativa dipendente fungono generalmente da base di cal colo per i contributi dovuti ai sistemi della previdenza per la vecchiaia. La determina zione dei redditi da considerare per fissare i contributi è dunque un aspetto importante, disciplinato in tutti i sistemi.
Per quanto concerne le prestazioni in denaro in sostituzione del salario in caso di ma lattia o d’infortunio, le soluzioni variano: ad esempio, in Germania sono soggette all’ob bligo contributivo, mentre in Italia e nel Liechtenstein ne sono esonerate; tra questi due estremi, la Francia e l’Austria prelevano contributi limitati.
La problematica dei dividendi eccessivi versati ai dipendenti della propria società per eludere l’obbligo del pagamento dei contributi sociali sembra molto meno marcata nei Paesi limitrofi esaminati. La Germania, l’Austria e la Francia riconoscono infatti con prudenza lo statuto di dipendente alle persone che detengono una partecipazione nella società in cui lavorano ed esercitano un’influenza determinante. In Francia è stata fis sata una soglia oltre la quale i dividendi sono automaticamente considerati quali redditi soggetti ai contributi sociali: vi sono soggetti i dividendi percepiti dal gestore socio di maggioranza di una Sagl superiori al 10 per cento della sua partecipazione al capitale sociale, mentre la parte inferiore a tale soglia è esente dal pagamento dei contributi.
Per quanto concerne l’obbligo di annuncio da parte dei gestori di piattaforme estere, va constatato che sono molti i Paesi che contemplano tale blocco quale misura di regola mentazione. Il previsto meccanismo di blocco degli indirizzi IP si è affermato come la forma più efficace in assoluto.
25 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]) o nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) (RS 0.632.31). 26 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11) o nella ver sione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. 27 Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (2017/C 428/10): EUR-Lex - 32017C1213(01) - IT - EUR-Lex.
Per quanto concerne le misure tese a promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa fino all’età di riferimento e oltre, va rilevato che il mantenimento nella vita attiva il più a lungo possibile figura tra le raccomandazioni formulate dall’UE ai suoi Stati membri. Nelle sue conclusioni del giugno del 202428 sull’adeguatezza delle pensioni, ad esem pio, il Consiglio dell’UE ha sottolineato che una vita lavorativa più lunga, sostenuta da politiche che promuovano un invecchiamento attivo e in buona salute, da incentivi po sitivi e da una maggiore flessibilità nei percorsi di pensionamento atti a rispecchiare la diversità delle carriere lavorative sono fondamentali per mantenere pensioni adeguate e sostenibili. Inoltre, secondo il rapporto annuale 2025 del comitato per la protezione sociale, pubblicato nel novembre del 202529, è opportuno approntare nuove riforme per garantire pensioni adeguate per tutti, in particolare tramite politiche tese a promuovere una vita lavorativa più lunga. Anche l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) formula gli stessi auspici per i suoi Stati membri. Nel suo studio economico 2024 sulla Svizzera30, raccomanda al nostro Paese di svolgere riforme del sistema pensionistico per prolungare la vita attiva e continuare a far aumentare l’età effettiva di pensionamento al fine di allentare le tensioni finanziarie che gravano sul sistema. Nello stesso studio, l’OCSE raccomanda in particolare di aumentare l’età mi nima di pensionamento nel 2° pilastro per allinearla a quella del 1° pilastro31. Infine, nella sua ultima edizione dello studio sul panorama pensionistico32, constata in parti colare che le pratiche di pensionamento obbligatorio possono impedire ai lavoratori anziani di proseguire la propria attività professionale dopo una certa età, anche contro la loro volontà. L’OCSE rileva anche che la predisposizione di un sistema appropriato di riduzioni o maggiorazioni, rispettivamente in caso di pensionamento anticipato o dif ferito, può costituire un incentivo finanziario a lavorare più a lungo.
Per quanto concerne le misure concrete prese dagli Stati europei, dal confronto inter nazionale emerge che numerosi Paesi, tra cui Germania, Austria, Belgio, Spagna, Fin landia, Francia, Portogallo, Norvegia e Svezia, consentono di rinviare il pensionamento senza limitazioni. In questo contesto, la soppressione dell’età massima nell’AVS avvi cinerebbe la Svizzera ai Paesi che prevedono una maggiore flessibilità del pensiona mento, rispettando al contempo le raccomandazioni dell’OCSE33.
Va inoltre rilevato che in diversi Paesi dell’OCSE le aliquote di riduzione e quelle di aumento si scostano notevolmente dalla neutralità attuariale. L’aliquota di aumento ef fettiva media si attesta al livello del tasso della neutralità attuariale (4,8 %), mentre l’aliquota di riduzione effettiva media è leggermente inferiore (4,4 %). Tuttavia, in Ca nada l’aliquota di riduzione è di 2 punti superiore al tasso della neutralità attuariale, il che costituisce un forte disincentivo al pensionamento anticipato. Dal canto loro, la Co rea, gli Stati Uniti e la Lituania prevedono un’aliquota di aumento di 2,5 punti superiore al tasso della neutralità attuariale. In Canada e in Giappone, questa aliquota è di 3,5– 4 punti superiore e in Portogallo rappresenta addirittura il doppio del tasso della neu tralità attuariale. Aliquote di aumento fissate a un livello ben superiore al tasso della
28 Conclusioni del Consiglio dell’UE sull’adeguatezza delle pensioni (giugno 2024).
29 Social Protection Committee Annual Report 2025, 21 novembre 2025.
30 OCSE, Etudes économiques de l’OCDE: Suisse 2024, marzo 2024, in particolare pagg. 42 e 62 (disponibile anche in inglese).
31 Ibid., in particolare pag. 58.
32 OCSE, Panorama des pensions 2025, 2025. Consultabile in Internet all’indirizzo: www.oecd.org > Publications (disponibile anche in tedesco e in inglese).
33 OCSE, Working Better with Age, 2019.
neutralità attuariale possono costituire incentivi importanti al differimento della riscos sione delle pensioni, ma al contempo comportare ingenti spese per il sistema pensio nistico.
Anche l’OCSE34 considera che applicare un tasso più elevato per l’acquisizione dei diritti pensionistici per ogni anno di lavoro successivo al raggiungimento dell’età di rife rimento potrebbe incoraggiare a prolungare la vita professionale. A titolo di esempio menziona l’Ungheria e la Slovenia, che contemplano tassi maggiorati dopo 40 anni di contribuzione. Secondo l’Organizzazione, un’aliquota di aumento può tuttavia risultare più visibile di un tasso più elevato per l’acquisizione dei diritti pensionistici ed essere dunque più efficace ai fini del differimento del pensionamento.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Misure nell’ambito dei contributi
Le misure nell’ambito dei contributi sono tese in particolare ad accrescere l’equità in materia di obbligo contributivo e di parità di trattamento tra i contribuenti, come pure a evitare lacune che potrebbero andare a discapito degli assicurati. Inoltre, occorre mo dernizzare la gestione dei contributi e adeguarla alla realtà economica del prossimo decennio.
– Aumento del tasso di contribuzione per i lavoratori indipendenti – Limitazione dei riscatti nel 2° pilastro per i lavoratori indipendenti – Riscossione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio – Riscossione dei contributi sui dividendi eccessivi per gli azionisti delle imprese – Misure per evitare lacune contributive – Agevolazione della gestione dei salari da parte di terzi – Ottimizzazione delle disposizioni sull’assoggettamento assicurativo
3.1.1.1 Aumento del tasso di contribuzione per i lavoratori indipendenti
Attualmente il tasso di contribuzione AVS per i lavoratori indipendenti ammonta all’8,1 per cento, quello per i dipendenti all’8,7 per cento. Fino al 1969 (anno dell’entrata in vigore della 7a revisione dell’AVS35), i tassi di contribuzione AVS erano uguali. Un motivo importante per l’introduzione, all’epoca, di questa differenziazione è stato il fatto
34 OCSE, Panorama des pensions 2025, 2025.
35 RU 1969 120; FF 1968 I 671
che gli indipendenti non potevano affiliarsi a nessuna istituzione della previdenza pro fessionale (2° pilastro). Da allora, però, la situazione è cambiata: anche gli indipendenti possono affiliarsi al 2° pilastro e hanno possibilità nel 3° pilastro addirittura più ampie rispetto ai dipendenti. Il tasso di contribuzione più basso degli indipendenti può inoltre comportare distorsioni della concorrenza, dato che contribuisce a far sì che i loro oneri salariali risultino inferiori agli oneri salariali accessori dei dipendenti. In aggiunta, l’ap plicazione di tassi di contribuzione diversi per le due categorie di lavoratori comporta che, a parità di reddito, l’AVS conceda agli indipendenti le stesse prestazioni assicura tive dei dipendenti, ma a condizioni più favorevoli. Ciò genera un finanziamento tra sversale dei primi da parte dei secondi. Per questi motivi, si propone di allineare il tasso di contribuzione massimo per i lavoratori indipendenti a quello dei dipendenti aumen tandolo dall’8,1 all’8,7 per cento.
Un secondo privilegio concerne i lavoratori indipendenti con un reddito inferiore a 60 500 franchi all’anno, che beneficiano della cosiddetta tavola scalare dei contributi: più il reddito è basso, più il tasso di contribuzione AVS è basso. Il tasso di contribuzione minimo ammonta al 4,35 per cento per i redditi annui inferiori a 17 600 franchi. La stessa graduazione è applicata anche nell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) e nell’AI. I lavoratori che conseguono lo stesso reddito da un’attività dipendente non godono però di questo privilegio: ai loro redditi si applica sempre il tasso di contribuzione intero dell’8,7 per cento. Di conseguenza, gli indipendenti con un reddito modesto beneficiano sproporzionatamente della solidarietà degli altri assi curati che versano contributi all’assicurazione obbligatoria. Alla base, questa misura era tesa a sgravare gli indipendenti con un reddito davvero basso. Nella prospettiva odierna, però, non raggiunge questo obiettivo: oltre il 70 per cento dei lavoratori indi pendenti beneficia della tavola scalare dei contributi, meno del 30 per cento consegue un reddito che eccede il limite superiore della tavola scalare. Ne consegue che il tasso contributivo medio degli indipendenti ammonta soltanto al 7,2 per cento. Alla luce della maggiore flessibilizzazione delle forme di lavoro, oggi sono più frequenti i casi di per sone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a titolo principale che conseguono in aggiunta un reddito da un’attività dipendente accessoria, godendo così di un tratta mento contributivo di favore, pur conseguendo un reddito elevato. Inoltre, gli indipen denti possono, in una certa misura, pianificare i propri redditi (p. es. costituendo ri serve), ragion per cui non è possibile trarre conclusioni generali sulla capacità econo mica sulla base dell’ammontare del reddito conseguito.
La tavola scalare dei contributi è contraria al principio dell’uguaglianza giuridica. Rap presenta un privilegio per gli indipendenti che non è più giustificabile nella misura at tuale. Per motivi di politica sociale, la tavola scalare dei contributi non va completa mente abolita, bensì adeguata alle mutate forme di attività lucrativa. Occorre quindi ridurre il limite superiore di un terzo, portandolo a 40 500 franchi all’anno. In questo modo si rafforzerebbe l’uguaglianza giuridica e il 60 per cento dei lavoratori indipen denti potrebbe comunque continuare a beneficiare della tavola scalare dei contributi.
Ripercussioni finanziarie
La modifica della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti e l’aumento del tasso di contribuzione all’8,7 per cento per quelli con un reddito eccedente il limite
superiore della tavola comporterebbero un incremento delle entrate dell’AVS. La prima misura farebbe crescere le entrate contributive di 90 milioni di franchi nel 2031 e di 100 milioni di franchi nel 2040, la seconda di 130 milioni di franchi nel 2031 e di 150 milioni di franchi nel 2040. Questa proiezione non tiene conto di eventuali cambia menti di comportamento della popolazione interessata. Inoltre, le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono soggette a une crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
3.1.1.2 Limitazione dei riscatti nel 2° pilastro per i lavoratori indipendenti
L’articolo 9 capoverso 2 lettera e LAVS stabilisce che i lavoratori indipendenti possono dedurre dal reddito lordo i «versamenti personali» effettuati a un istituto per la propria previdenza professionale facoltativa, nella misura in cui questi equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro. Secondo l’interpretazione di questa dispo sizione da parte del Tribunale federale, i lavoratori indipendenti possono dedurre dal reddito lordo non solo i contributi correnti, ma anche il 50 per cento dei riscatti effettuati nella previdenza professionale36. Per contro, i riscatti effettuabili dai datori di lavoro a favore dei propri dipendenti possono essere esclusi dal reddito determinante soltanto a condizioni molto restrittive, ovvero unicamente se e nella misura in cui i datori di la voro sono tenuti a versare tali contributi secondo il regolamento o gli statuti dell’istituto di previdenza (art. 8 lett. a dell’ordinanza del 31 ottobre 194737 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS]). Nella prassi, però, è raro che i dipendenti ab biano un diritto regolamentare a riscatti da parte del datore di lavoro. Rispetto ai dipen denti, gli indipendenti godono dunque di un privilegio eccessivo. Attualmente soltanto pochissimi indipendenti, con un guadagno superiore alla media, beneficiano dell’esen zione contributiva della metà della somma di riscatto nel 2° pilastro.
La deduzione per i lavoratori indipendenti va pertanto limitata ai contributi correnti ver sati agli istituti del 2° pilastro. Si propone quindi di non permettere più la deduzione delle somme di riscatto. Del resto, anche i contributi al 3° pilastro continuerebbero a non essere esclusi dall’obbligo contributivo AVS38.
Ripercussioni finanziarie
La limitazione delle possibilità di deduzione delle somme di riscatto genererebbe mag giori entrate per l’AVS pari a 40 milioni di franchi sia nel 2031 che nel 2040. Le prospet tive finanziale oltre i dieci anni sono soggette a une crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
3.1.1.3 Riscossione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di ma
lattia e d’infortunio Ogni datore di lavoro è tenuto per legge a continuare a versare il salario ai suoi dipen denti per un determinato periodo di tempo, in caso di malattia o infortunio, se il rapporto di lavoro è durato o è stato stipulato per più di tre mesi (art. 324a del Codice delle
36 DTF 136 V 16 37 RS 831.101 38 DTF 115 V 337
obbligazioni [CO]39). Tali prestazioni versate dal datore di lavoro sono per legge ele menti del salario determinante, a prescindere dal fatto che vengano concesse per un obbligo legale, contrattuale o derivante da un contratto collettivo di lavoro (art. 5 cpv. 2 LAVS in combinato disposto con l’art. 7 lett. m OAVS). Su di esse vanno dunque versati contributi all’AVS, all’AI, alle IPG e all’assicurazione contro la disoccupazione (AD), come sul salario ricevuto in precedenza per il lavoro fornito. Molti datori di lavoro con cludono però un’assicurazione per i casi di malattia, che assume per loro la continua zione del versamento del salario. Una tale soluzione assicurativa deve essere almeno equivalente per i lavoratori (art. 324a cpv. 4 CO). Per i casi d’infortunio, tutti i lavoratori sono assicurati obbligatoriamente (art. 1a della legge federale del 20 marzo 198140 sull’assicurazione contro gli infortuni [LAINF]).
Secondo il diritto vigente, sulle indennità giornaliere dell’AI, delle IPG, dell’assicura zione militare (AM) e dell’AD vanno pagati contributi sociali in virtù delle esplicite dispo sizioni in tal senso nelle pertinenti leggi speciali. Per contro, non è così per le indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio (indennità giornaliere secondo la LAINF, la legge federale del 18 marzo 199441 sull’assicurazione malattie [LAMal] e la legge del 2 aprile 190842 sul contratto d’assicurazione [LCA]). Queste prestazioni non costitui scono un reddito da lavoro, bensì un reddito sostitutivo, vale a dire redditi che suben trano al reddito da attività lucrativa. Di conseguenza, su queste prestazioni assicurative non vanno pagati i contributi nemmeno quando sono versate dal datore di lavoro (art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS)43.
Il fatto che sulle indennità giornaliere delle assicurazioni non possono essere pagati contributi può far sì che, in caso d’incapacità al lavoro di lunga durata per malattia o infortunio, i lavoratori interessati debbano versare contributi all’AVS, all’AI e alle IPG in qualità di persone senza attività lucrativa, senza la partecipazione del datore di lavoro. In tal caso, l’ammontare dei contributi è determinato in base alle condizioni sociali. Tut tavia, se hanno un rapporto di lavoro non ancora disdetto, spesso i beneficiari di inden nità giornaliere non sono consapevoli del fatto che devono annunciarsi alla cassa di compensazione del proprio Cantone di domicilio quali persone senza attività lucrativa e pagare regolarmente contributi a tale titolo. Dal canto loro, le casse di compensazione non sanno quali assicurati devono pagare contributi quali persone senza attività lucra tiva e non possono dunque attivarsi in tal senso. Pertanto, è possibile che sorgano lacune, se un lavoratore non si annuncia alla cassa di compensazione entro il termine di perenzione di cinque anni, il che si ripercuote spesso negativamente sull’ammontare della sua futura rendita. Tuttavia, anche se i beneficiari di indennità giornaliere pagano contributi quali persone senza attività lucrativa, possono comunque sorgere perdite di prestazioni. Questo accade quando l’importo iscritto nel conto individuale, determinato in base ai contributi pagati da questi assicurati quali persone senza attività lucrativa, è inferiore a quello del salario determinante conseguito in precedenza. Poiché l’ammon tare della rendita ordinaria dell’AVS o dell’AI dipende dal reddito annuo medio conse guito dall’assicurato e su cui questi ha pagato contributi insieme al datore di lavoro,
39 RS 220 40 RS 832.20 41 RS 832.10 42 RS 221.229.1
43 DTF 128 V 176 consid. 3e
ogni riduzione di reddito comporta una riduzione del reddito medio, il che determina una diminuzione della rendita. Questo effetto è tanto più marcato quanto minore è il numero di anni di contribuzione. In particolare nel caso delle rendite per superstiti e delle rendite d’invalidità, un reddito temporaneamente più basso per motivi di malattia o infortunio può incidere sensibilmente sulla futura rendita, anche se sono stati pagati contributi per tutti gli anni considerati.
La regolamentazione attuale suscita incomprensione tra molte persone interessate, che non capiscono perché si debbano pagare contributi sul salario, ma non sull’importo in sostituzione del salario (indennità giornaliera), in particolare quando l’indennità gior naliera viene pagata dal datore di lavoro durante un rapporto di lavoro in corso.
Si propone pertanto di equiparare le indennità giornaliere in caso di malattia e d’infor tunio (secondo la LAINF, la LAMal e la LCA) versate durante il rapporto di lavoro al salario determinante, in modo che vadano pagati contributi sociali anche su di esse. Questo dovrebbe avvenire a prescindere da chi paghi le indennità (datore di lavoro o assicurazione). Soltanto il datore di lavoro sarebbe però soggetto all’obbligo di conteg gio, anche in caso di pagamento delle indennità giornaliere da parte dell’assicurazione, dato che è soltanto lui a poter scegliere se continuare personalmente a versare il salario o trovare una soluzione assicurativa a tal fine. Il datore di lavoro continuerebbe così a versare i contributi paritetici alle assicurazioni sociali anche durante l’incapacità al la voro dovuta a malattia o infortunio; questi sarebbero calcolati non in base al salario convenuto contrattualmente ma in base all’ammontare dell’indennità giornaliera.
In questo modo, ai beneficiari di indennità giornaliere si eviterebbero lacune contribu tive e perdite sulla futura rendita. Al contempo, si colmerebbe così una lacuna nelle situazioni transfrontaliere: attualmente i frontalieri provenienti da Stati membri dell’UE o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che percepiscono soltanto un’in dennità giornaliera in caso di malattia o d’infortunio durante un periodo d’incapacità al lavoro non versano contributi all’AVS, nemmeno quali persone senza attività lucrativa, poiché non sono domiciliati in Svizzera. Ciò può comportare lacune contributive. Se fosse obbligatorio il pagamento dei contributi anche sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio, queste persone non presenterebbero più tali lacune. Con la normativa proposta, inoltre, si colmerebbe una lacuna anche nel settore degli assegni familiari: secondo il diritto vigente, infatti, le persone che non conseguono un salario determinante hanno diritto agli assegni familiari soltanto a determinate condizioni (cfr. art. 10 dell’ordinanza del 31 ottobre 200744 sugli assegni familiari). Va tenuto presente che gli assegni familiari sono subordinati al conseguimento di un reddito soggetto all’AVS. Se le indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio fossero equiparate al salario determinante, in questi casi sussisterebbe il diritto agli assegni familiari, a condizione che le indennità giornaliere pagate coprano il reddito minimo richiesto se condo la legge del 24 marzo 200645 sugli assegni familiari (LAFam) e il rapporto di la voro prosegua. Questo migliorerebbe la protezione sociale dei lavoratori interessati nel settore degli assegni familiari46.
44 RS 836.21 45 RS 836.2 46 Cfr. parere del Consiglio federale in risposta alla mozione 23.4526 Piller Carrard.
La modifica proposta comporterebbe una semplificazione amministrativa per le im prese, poiché non sarebbe più necessario indicare separatamente le indennità giorna liere. Non occorrerebbero dunque norme semplificate secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 29 settembre 202347 sullo sgravio delle imprese (LSgrI).
Ripercussioni finanziarie
La riscossione di contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio comporterebbe un aumento delle entrate contributive dell’AVS. Presupponendo che l’andamento della crescita dell’importo totale delle indennità giornaliere segua quello della somma dei salari soggetti a contribuzione, la misura proposta genererebbe un aumento delle entrate pari a 390 milioni di franchi nel 2031 e a 450 milioni di franchi nel 2040. Le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono tuttavia soggette a une cre scente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.In merito alle ripercussioni sulle altre assicurazioni sociali si rimanda al numero 5.1.2. Per contro, le persone interessate non sarebbero più tenute a pagare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. Poiché i contributi di queste ultime sono di regola notevolmente più bassi, le minori entrate che ne deriverebbero sarebbero pressoché trascurabili.
3.1.1.4 Riscossione dei contributi sui dividendi eccessivi per gli azionisti
delle imprese I dipendenti di una società di capitali che al contempo detengono diritti di partecipazione della stessa società possono percepire non solo un salario, che è soggetto a contribu zione, ma anche dividendi, che ne sono esonerati. In linea di principio, è determinante la qualificazione attribuita dalla società al momento del pagamento. Tuttavia, per otti mizzare l’onere fiscale e sociale complessivo della società e delle persone a favore delle quali vengono effettuati i versamenti, è possibile diminuire la parte di salario pa gata e aumentare quella dei dividendi. Come illustrato dal Consiglio federale nel suo rapporto in adempimento del postulato Herzog 22.4450 «AVS. Analizzare le ripercus sioni delle riforme dell’imposizione delle imprese sul sostrato contributivo dell’AVS», questa ottimizzazione pone problemi quando comporta l’elusione dell’obbligo contribu tivo. Attualmente, le casse di compensazione possono lottare contro gli abusi soltanto nei singoli casi, quando effettuano un controllo del datore di lavoro successivamente al versamento del salario e dei dividendi.
Per migliorare la lotta agli abusi, si propone di definire in modo chiaro la soglia a partire dalla quale i dividendi versati ai dipendenti titolari di diritti di partecipazione della società devono essere soggetti a contribuzione. Questo permetterebbe di diminuire i casi di abuso e darebbe sicurezza giuridica alle società di capitali e alle persone interessate.
L’elusione dell’obbligo contributivo menzionata sopra si riscontra principalmente tra le persone che detengono una parte importante della società di capitali di cui sono dipen denti. Ciò accade, da un lato, poiché queste persone possono esercitare un’influenza determinante sulla direzione della società e quindi potenzialmente influenzare il tipo e
47 RS 930.31
l’importo dei versamenti effettuati e, dall’altro, perché beneficiano di un’imposizione fi scale agevolata sui redditi derivanti dai loro diritti di partecipazione e quindi per loro questa ottimizzazione è più interessante in termini di sgravio fiscale e di riduzione degli oneri sociali. Di conseguenza, la cerchia degli assicurati interessati dalla normativa pro posta va limitata ai beneficiari di un’imposizione fiscale agevolata sui dividendi, vale a dire alle persone che detengono diritti di partecipazione equivalenti ad almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società coope rativa. In questo modo, si garantisce che la misura proposta sia applicata esclusiva mente alle persone che, per esperienza, sono in una posizione tale da poter eludere l’obbligo contributivo, e non a chiunque detenga partecipazioni della società in cui la vora.
Poiché la misura in questione ha l’obiettivo di lottare contro gli abusi nell’ambito del pagamento dei contributi, è opportuno prevedere limitazioni per non oltrepassare il se gno. In primo luogo, la misura riguarderebbe unicamente i redditi regolari provenienti da diritti di partecipazione a società di capitali o a società cooperative. A contrario, le eccedenze di liquidazione ottenute in caso di cessazione dell’attività della società non sarebbero incluse, poiché non si tratta di retribuzioni pagate ogni anno e sulle quali gli azionisti possono esercitare un’influenza determinante, bensì di retribuzioni pagate in una circostanza particolare. Non si tratta dunque di redditi con i quali si possa profilare lo stesso rischio di abuso che con i versamenti regolari di dividendi, ragion per cui questo tipo di redditi va escluso.
In secondo luogo, la misura proposta riguarderebbe unicamente i redditi che superano nettamente il reddito ordinario che ognuno può legittimamente attendersi quando inve ste capitali in una società di capitali svizzera. Per limitare la misura al caso dei dividendi palesemente eccessivi, si propone di fissare la soglia al 15 per cento all’anno del valore fiscale delle partecipazioni alla società detenute dal dipendente.
Per l’attuazione della misura va inoltre tenuto presente che le autorità fiscali fissano il valore fiscale di una partecipazione soltanto dopo la tassazione della società. Poiché questa ha luogo molto tempo dopo la decisione relativa ai dividendi, occorre prevedere una regolamentazione che tenga conto di questo notevole scarto temporale e riduca al minimo le spese inattese per le imprese. Va inoltre verificato in che misura una riquali ficazione dei dividendi quali salario, in particolare quella retroattiva, debba essere re cepita nel diritto commerciale.
Ripercussioni finanziarie
La misura in questione agirebbe sia contro gli abusi che a titolo preventivo. Il numero dei casi in cui andrebbero riscossi contributi sui dividendi e le relative ripercussioni fi nanziarie dipenderebbero dal comportamento delle imprese interessate, ragion per cui non è possibile fornirne una stima quantitativa.
3.1.1.5 Misure per evitare lacune contributive
Nel sistema attuale possono sorgere lacune contributive per diversi motivi. Vi è neces sità d’intervento in particolare per due categorie di persone. Si tratta, da un lato, degli
assicurati che lavorano tramite piattaforme elettroniche il cui gestore si trova all’estero e, dall’altro, delle persone tenute a pagare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa. Per garantire la rilevazione capillare di tutti i contribuenti, occorre rafforzare lo scambio di dati.
Nel suo rapporto sull’impatto dell’economia delle piattaforme sugli enti pubblici, il Con trollo federale delle finanze (CDF) ha constatato che gli strumenti per controllare la riscossione dei contributi AVS e il lavoro nero non sono pensati per le forme di econo mia digitali48. Questo emerge in particolare nei casi in cui i gestori di piattaforme elet troniche hanno sede all’estero. In linea di principio, per i datori di lavoro aventi sede all’estero il diritto vigente non prevede (salvo convenzioni di sicurezza sociale di tenore diverso) né un obbligo di annuncio né un obbligo di pagamento dei contributi. I dipen denti devono annunciarsi e pagare i contributi da sé. Tuttavia, è praticamente impossi bile verificare l’annuncio delle persone che lavorano per piattaforme elettroniche estere. Di conseguenza, sussiste un rischio elevato che i lavoratori non versino contri buti per i redditi in questione. Questo può ridurre la loro protezione assicurativa e com portare distorsioni della concorrenza a discapito dell’economia tradizionale. Occorre pertanto obbligare i gestori di piattaforme elettroniche ad annunciare alle autorità com petenti in materia di assicurazioni sociali le persone che lavorano per loro in Svizzera, a prescindere dal fatto che queste svolgano l’attività a titolo dipendente o indipendente. Le casse di compensazione dovrebbero poi verificare in un secondo momento la qua lificazione dal punto di vista del diritto contributivo. In questo modo, sarebbe possibile garantire in modo capillare il rispetto degli obblighi nei confronti delle assicurazioni so ciali e ridurre il lavoro nero. La misura proposta varrebbe in linea di principio indipen dentemente dalla sede della piattaforma. Poiché i gestori di piattaforme aventi sede in Svizzera sono già tenuti ad annunciare i propri dipendenti, la normativa proposta non comporterebbe alcun obbligo supplementare in tal senso per loro. Tuttavia, ai fini del chiarimento definitivo dello statuto contributivo sarebbero tenute ad annunciare anche persone eventualmente esercitanti un’attività indipendente.
L’obbligo di annuncio è uno strumento incisivo soltanto se le violazioni hanno conse guenze. Le piattaforme aventi sede in Svizzera sono soggette agli obblighi generali previsti per i datori di lavoro dal diritto dell’AVS, ragion per cui in linea di principio l’ob bligo di annuncio non avrebbe alcuna nuova ripercussione pratica nel loro caso. Tali piattaforme sono tenute ad affiliarsi a una cassa di compensazione e ad annunciare i loro dipendenti e i rispettivi salari. In caso di violazione, sono previste diverse sanzioni (disposizioni penali di cui all’art. 87 segg. LAVS, interessi di mora, tassazione d’ufficio ecc.). Per le piattaforme aventi sede all’estero, in linea di massima non è possibile ricorrere a questi strumenti. Occorre pertanto una misura adeguata a questa situa zione: se fossero rese attente al fatto che il gestore di una piattaforma elettronica non adempie i suoi obblighi o lo fa soltanto in parte, le casse di compensazione potrebbero constatare la violazione dell’obbligo di annuncio mediante decisione. Dopo il suo pas saggio in giudicato, il nome della piattaforma inadempiente sarebbe pubblicato. In que sto modo si farebbe pressione sui gestori affinché adempiano il proprio obbligo di an nuncio legale.
48 CDF, Querschnittsprüfung der Auswirkungen der Plattformökonomie auf die öffentliche Hand, 2022, pag. 5 (in tedesco con riassunto in ita liano).
Con la normativa proposta, le autorità fiscali sarebbero tenute ad annunciare d’ufficio alle casse di compensazione tutti gli assicurati soggetti all’obbligo contributivo che non conseguono alcun reddito da attività lucrativa. Una tale comunicazione è peraltro già prevista, in forma analoga, per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente (art. 9 cpv. 3 LAVS) ed è ormai consolidata. Si tratta di far sì che le persone tenute a pagare contributi in qualità di persone senza attività lucrativa possano limitare il rischio di lacune contributive derivanti dalla loro inadempienza dell’obbligo di annunciarsi alla cassa di compensazione competente. Questa nuova misura, la cui attuazione sarebbe delegata alle autorità fiscali, si limiterebbe essenzialmente alla comunicazione alle casse di compensazione dell’esistenza delle persone potenzialmente interessate. Le casse di compensazione non possono infatti individuare autonomamente tutte le per sone senza attività lucrativa tenute a pagare contributi, se queste hanno omesso di annunciarsi presso di esse. Per attuare la misura in questione, le autorità fiscali non avrebbero bisogno di alcun elemento supplementare rispetto ai dati già in loro pos sesso nell’ambito della propria attività. Le casse di compensazione potrebbero quindi contattare le persone interessate per regolarizzare la loro situazione.
Le ripercussioni delle lacune contributive dipendono dalla situazione nel singolo caso. Non è dunque possibile quantificare gli effetti delle misure tese a evitare tali lacune.
3.1.1.6 Agevolazione della gestione dei salari da parte di terzi
Vi è un crescente numero di imprese che propongono la gestione del pagamento dei salari e dei contributi all’AVS per conto del datore di lavoro (imprese di payrolling). Per soddisfare l’esigenza di sgravio amministrativo dei datori di lavoro, occorre disciplinare per legge questa prassi. Ciò permetterebbe di migliorare le possibilità di controllo e di ridurre i rischi relativi all’incasso e all’elusione dell’obbligo contributivo.
La misura proposta non avrebbe ripercussioni finanziarie.
3.1.1.7 Ottimizzazione delle disposizioni sull’assoggettamento assicurativo
La crescente globalizzazione richiede un maggior coordinamento tra le assicurazioni sociali svizzere e i vari sistemi esteri di sicurezza sociale. Finora il diritto interno ha potuto tenere conto degli sviluppi internazionali soltanto in modo sporadico; il presente progetto di riforma offre ora la possibilità di rielaborare l’intera normativa relativa all’as soggettamento assicurativo. In particolare, occorre attuare sistematicamente nell’assi curazione obbligatoria il principio del luogo di lavoro, applicato a livello internazionale, e tenere conto dell’attuale realtà economica. La subordinazione al domicilio svizzero si applicherebbe dunque soltanto alle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa in nessuna parte del mondo. In questo modo, in futuro si eviterebbero doppie assicu razioni, il che renderebbe obsoleta la deroga prevista in caso di «doppio onere che non si potrebbe equamente imporre». In tali casi sussisterebbe però la possibilità di conti nuare a essere assicurati a titolo facoltativo. Va mantenuta un’unica deroga al principio del luogo di lavoro, nello specifico per le persone che godono di privilegi e immunità che, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, non sono assoggettate alla legislazione dello Stato accreditatario in virtù delle norme di diritto internazionale. Le disposizioni transitorie previste per questa misura permetterebbero di garantire che le persone finora assicurate all’AVS non debbano uscirne.
Adeguamento dell’obbligo assicurativo per i cittadini svizzeri al servizio della Confede razione o di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione: attualmente queste persone sono obbligatoriamente assicurate in Svizzera benché esercitino un’attività lucrativa all’estero. Questa regolamentazione particolare comporta disparità di trattamento, poiché privilegia determinati datori di la voro e discrimina i dipendenti stranieri, che non rientrano tra le persone summenzio nate. Si propone dunque di abolire completamente questa regolamentazione per le organizzazioni di assistenza. I loro dipendenti sarebbero così equiparati a quelli degli altri datori di lavoro svizzeri che operano all’estero. Per quanto concerne le persone che lavorano all’estero per la Confederazione, l’obbligo assicurativo verrebbe limitato alle persone che fruiscono di privilegi e immunità. Si tratta infatti delle sole persone che, secondo il diritto internazionale, sono esonerate dall’obbligo assicurativo nel luogo di lavoro per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante (Svizzera) nello Stato accreditatario. Parallelamente, il campo d’applicazione personale andrebbe però esteso ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS. Ciò permetterebbe di tenere conto non solo del principio della parità di trattamento, che è sancito nell’ALC e nella Convenzione AELS, nonché nel regolamento (CE) n. 883/200449, e va rispettato nei confronti di questi Stati, ma anche del crescente ricorso a specialisti provenienti da essi. Al contempo, anche i familiari che accompagnano le persone summenzionate verrebbero assoggettate all’obbligo assicurativo, poiché nello Stato accreditatario non beneficiano di alcuna copertura assicurativa. Per i motivi esposti sopra, questa esten sione del campo d’applicazione personale ai cittadini degli Stati membri dell’UE e dell’AELS dovrebbe valere anche per le persone che lavorano all’estero al servizio di un’organizzazione internazionale con la quale è stato concluso un accordo di sede e che è considerata come datore di lavoro tenuto al pagamento dei contributi (attual mente adempie questi criteri soltanto il Comitato internazionale della Croce Rossa). Le persone che secondo il nuovo diritto non sarebbero più assicurate obbligatoriamente
avrebbero, a determinate condizioni, la possibilità di continuare l’assicurazione a titolo facoltativo.
Nuova regolamentazione della continuazione dell’assicurazione: attualmente la LAVS contempla due ulteriori possibilità di assicurarsi obbligatoriamente all’AVS: la continua zione dell’assicurazione (per le persone che lavorano all’estero per un datore di lavoro svizzero e per gli studenti senza attività lucrativa residenti all’estero) e l’adesione all’as sicurazione (per le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il co niuge assicurato esercitante un’attività lucrativa e per le persone domiciliate in Svizzera che in virtù di una convenzione di sicurezza sociale non sono assicurate nel nostro Paese). Per la continuazione dell’assicurazione è richiesto un periodo ininterrotto di assicurazione precedente di cinque anni, mentre per l’adesione all’assicurazione non è prevista tale condizione e basta un certo legame con la Svizzera (domicilio o coniuge assicurato obbligatoriamente in Svizzera). Il presente progetto di riforma offre l’occa sione di risolvere questa differenza già oggi piuttosto discutibile. Si propone quindi di consentire l’assoggettamento all’AVS soltanto alle persone che hanno un legame non
49 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS 0.831.109.268.1]) o nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) (RS 0.632.31).
solo con la Svizzera ma anche con questa assicurazione. Inoltre, va garantita la parità di trattamento tra le diverse categorie di persone. Le attuali possibilità di adesione all’assicurazione verrebbero quindi trasformate in possibilità di continuazione dell’assi curazione. Sarebbe mantenuto soltanto un tipo particolare di adesione, fondato sul di ritto internazionale (accordo di sede con organizzazioni internazionali, compresi scambi di lettere). La nuova regolamentazione concernerebbe le persone domiciliate in Sviz zera che non sono più assicurate all’AVS poiché esercitano un’attività lucrativa all’estero e le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero il coniuge assicurato esercitante un’attività lucrativa (vigente art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS).
Attualmente il periodo di assicurazione precedente richiesto per poter continuare l’as sicurazione durante l’esercizio di un’attività lucrativa all’estero per conto di un datore di lavoro svizzero (vigente art. 1a cpv. 3 lett. a LAVS in combinato disposto con l’art. 5 OAVS) è di cinque anni. In questo periodo l’assicurazione (obbligatoria o facoltativa) non deve presentare lacune. Con il presente progetto si propone di ridurre questo lasso di tempo da cinque a tre anni. Per i datori di lavoro aventi sede in Svizzera questo comporterebbe la possibilità di inviare lavoratori all’estero già dopo tre anni di assicu razione precedente nell’AVS, senza che ne risulti l’uscita dall’assicurazione. La stessa riduzione si applicherebbe alla continuazione dell’assicurazione da parte degli studenti che durante gli studi trasferiscono il domicilio all’estero (vigente art. 1a cpv. 3 lett. b LAVS in combinato disposto con l’art. 5g OAVS).
Figli nell’assicurazione facoltativa: poiché l’assicurazione facoltativa (art. 2 LAVS) pre suppone un periodo di assicurazione precedente di cinque anni, attualmente ai figli che al momento del trasferimento all’estero non hanno ancora compiuto cinque anni e a quelli nati all’estero è preclusa l’adesione all’assicurazione facoltativa. Con il presente progetto di riforma s’intende garantire la parità di trattamento tra tutti i figli. Già secondo il diritto vigente, i figli che accompagnano all’estero un genitore assicurato hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione anche all’estero fino al compimento del 20° anno di età (art. 9 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 195950 sull’assicurazione per l’invali dità). Di conseguenza, fino al momento a partire dal quale sono personalmente soggetti all’obbligo contributivo (in caso di esercizio di un’attività lucrativa dall’anno del compi mento dei 18 anni, altrimenti dall’anno successivo al compimento dei 20 anni), per loro non è necessaria l’adesione all’assicurazione facoltativa, dato che questa non farebbe nascere ulteriori diritti secondo la LAVS o la LAI. La nuova regolamentazione si appli cherebbe dunque soltanto a partire dall’inizio dell’obbligo contributivo. Essa consenti rebbe ai figli interessati di dichiarare l’adesione individuale all’assicurazione facoltativa facendosi computare il periodo di assicurazione precedente del genitore che accom pagnano all’estero.
Ripercussioni finanziarie
Le ripercussioni finanziarie delle modifiche proposte non possono essere quantificate, poiché non si sa quante persone si avvarrebbero delle nuove possibilità assicurative e delle regolamentazioni previste dalle disposizioni transitorie.
50 RS 831.20
3.1.2 Misure per promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa
In un contesto segnato dall’evoluzione demografica e dalla carenza di manodopera, la riforma AVS 2030 mira a rafforzare gli incentivi alla partecipazione al mercato del lavoro fino al raggiungimento dell’età di riferimento e oltre. La prosecuzione dell’attività lucra tiva contribuisce sia a migliorare la situazione individuale degli assicurati che a conso lidare il finanziamento dell’AVS. Le misure previste a tal fine si prefiggono in particolare di correggere i disincentivi del sistema attuale e di valorizzare maggiormente l’esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Con esse si cree rebbero quindi condizioni quadro più favorevoli alla prosecuzione dell’attività lucrativa da parte degli assicurati che hanno la capacità e la volontà di farlo. Tuttavia, l’efficacia di queste misure dipende dal comportamento degli assicurati e dalle decisioni indivi duali prese al momento del passaggio dalla vita attiva al pensionamento. Gli incentivi finanziari e normativi sono soltanto una parte degli elementi determinanti per queste decisioni, che sono influenzate anche da fattori quali lo stato di salute, la gravosità dell’attività esercitata, le condizioni di lavoro, le possibilità offerte dal datore di lavoro nonché la situazione personale e familiare. Di conseguenza, gli incentivi, seppur ne cessari, non bastano da soli per garantire una maggiore partecipazione al mercato del lavoro. Essi devono dunque inserirsi in un sistema di previdenza per la vecchiaia coe rente e adeguato, che offra opzioni chiare e certezza giuridica. La modifica delle regole del sistema rappresenta pertanto una condizione fondamentale affinché le misure pos sano produrre appieno i propri effetti.
Misure nel 1° pilastro
– Aliquote di riduzione e di aumento incentivanti – Aumento della franchigia – Fattore di maggiorazione per i redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento – Soppressione dell’età massima di 70 anni – Riscossione dell’assegno per grandi invalidi nel periodo di differimento della riscossione della rendita
3.1.2.1 Normativa vigente
L’ultima riforma dell’AVS ha ampliato le possibilità di riscossione flessibile della rendita e gli incentivi a proseguire l’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento. Dal 1° gennaio 2024 vige un’età di riferimento uniforme di 65 anni per le donne e per gli uomini. La rendita può essere riscossa a partire da qualsiasi mese tra i 63 e i 70 anni. È anche possibile riscuotere soltanto una parte della rendita e differire la ri scossione della parte rimanente. Si può scegliere liberamente la parte della rendita anticipata o differita, tra il 20 e l’80 per cento, e la si può modificare (soltanto una volta). Queste misure introdotte con effetto dal 1° gennaio 2024 sono novità importanti, poiché
secondo studi scientifici51 la possibilità di un passaggio al pensionamento il più gra duale possibile è determinante per promuovere il mantenimento dell’attività lucrativa e la sua prosecuzione.
Inoltre, sono stati introdotti altri incentivi alla prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Prima dell’ultima riforma, i contributi AVS pagati sul reddito da lavoro dopo tale età non potevano essere computati nel calcolo della rendita, che non poteva quindi essere migliorata lavorando più a lungo. Dal 2024 è invece possibile colmare eventuali lacune assicurative o contributive proseguendo l’at tività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e i redditi conseguiti in que sto periodo possono essere impiegati per migliorare la rendita. Possono essere consi derati i contributi pagati fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Con queste misure sono già stati introdotti gli incentivi più efficaci per la prosecuzione dell’attività lucrativa dopo i 65 anni. Per promuoverla ulteriormente si potrebbero però apportare altre modifiche nei settori esposti di seguito.
3.1.2.2 Aliquote di riduzione e di aumento incentivanti
L’anticipazione della riscossione della rendita di vecchiaia causa una riduzione della rendita mensile, mentre il suo differimento comporta un aumento. Secondo il diritto vi gente (art. 39 e 40a LAVS), il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione e di aumento in base a principi attuariali legati alla speranza di vita. In caso di differimento, la rendita riscossa successivamente viene aumentata in funzione delle prestazioni dif ferite, mentre in caso di anticipazione le rendite riscosse prima dei 65 anni vengono dedotte mediante riduzioni mensili degli importi da versare. Le aliquote attuariali ser vono a garantire che, sull’arco dell’intero periodo di riscossione, gli assicurati ricevano prestazioni AVS pari in media a quelle che avrebbero ricevuto in caso di riscossione ordinaria della rendita.
Le aliquote attuariali di riduzione e di aumento sono state adeguate alla speranza di vita per l’ultima volta in occasione della 10a revisione dell’AVS, entrata in vigore nel
1997. Successivamente il loro adeguamento è stato integrato in diverse riforme
dell’AVS, che però sono state respinte. Nell’ambito della riforma AVS 21, il Consiglio federale aveva proposto di adeguare le aliquote al momento dell’entrata in vigore della riforma, ma il Parlamento ha deciso che non andavano adeguate prima del 1° gennaio 2027 (disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 2021 [AVS 21], lett. e52). Oltre all’adeguamento delle aliquote, il Parlamento ha previsto anche aliquote di ridu zione più favorevoli per le persone con redditi modesti (art. 40a cpv. 3 LAVS), per te nere conto della loro speranza di vita spesso più breve.
L’adeguamento alla speranza di vita più elevata comporterebbe una diminuzione sia della riduzione in caso di anticipazione che del supplemento in caso di differimento della riscossione rendita, rendendo quindi l’anticipazione più attrattiva e il differimento meno interessante. La presente riforma si prefigge invece di ridurre gli incentivi all’an ticipazione e di promuovere il differimento. Nell’ottica della certezza giuridica e della
51 Hana Voňková, How Sensitive Are Retirement Decisions to Financial Incentives? A Stated Preference Analysis, IZA Discussion Paper (4505), 2009, pagg. 1–41. 52 RS 831.10
necessaria pianificazione previdenziale degli assicurati in vista del pensionamento, mo dificare le aliquote a più riprese e in senso opposto risulterebbe problematico. Inoltre, sono previste ulteriori misure per promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa oltre i 65 anni, come richiesto anche dalla mozione 25.3424 Rendere più attrattivo nell’AVS il proseguimento volontario dell’attività lavorativa dopo il raggiungimento dell’età di pen sionamento ordinaria, depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sa nità del Consiglio degli Stati (CSSS-S). Per questo motivo, il Consiglio federale rinuncia a un adeguamento delle aliquote di riduzione e di aumento prima della presente ri forma.
Per rendere meno attrattiva l’anticipazione e promuovere il differimento della riscos sione della rendita, occorre abbandonare i principi attuariali nella determinazione delle aliquote in questione, per basarsi piuttosto su principi atti a incentivare il differimento della riscossione. La summenzionata mozione 25.3424 chiede anche che la situazione delle persone con una lunga carriera professionale o un lavoro pesante venga presa in considerazione nella determinazione delle aliquote di riduzione. Non essendo possibile adottare una misura specificamente destinata a questo gruppo di persone, sono previ ste aliquote di riduzione più favorevoli per le persone con redditi modesti. Una soluzione più vantaggiosa per queste persone terrebbe conto dei tassi di mortalità più elevati e della gravosità del lavoro, che di regola sono correlati al livello di reddito, il che permet terebbe di proporre una soluzione mirata per queste persone.
Riscossione della rendita AVS prima del raggiungimento dell’età di riferimento
Con la presente riforma si propone di configurare le aliquote di riduzione in caso di anticipazione della rendita in funzione del reddito, prevedendo aliquote più favorevoli per le persone con redditi modesti. La definizione delle categorie di reddito si base rebbe sul reddito annuo medio determinante utilizzato per il calcolo della rendita, e sarebbe espressa quale multiplo della rendita minima. Sarebbe prevista un’eccezione nel caso delle persone sposate che conseguono redditi molto modesti: se il reddito medio del coniuge ammontasse almeno al doppio di quello della persona assicurata, invece delle aliquote di riduzione della categoria più bassa si applicherebbero quelle della categoria media (p. es. reddito della persona assicurata: fr. 40 000, reddito del coniuge: fr. 80 000). Poiché l’importo del reddito proveniente dall’attività lucrativa è spesso correlato all’esercizio di un lavoro gravoso o pesante, questa misura permette rebbe di tenere conto anche dell’accresciuto rischio di mortalità di queste persone. Ana logamente a quanto previsto per le misure compensative attualmente applicate alle donne interessate dal progressivo aumento dell’ età di riferimento (art. 34bis e 40c LAVS), sono previste tre categorie di reddito: basso (fino a fr. 60 480 [importo per il 2026]), medio (fr. 60 481–75 600 [importi per il 2026]) ed elevato (da fr. 75 601 [importo per il 2026]).
Per la categoria basso varrebbero condizioni più vantaggiose rispetto alle aliquote at tuariali. Per la categoria medio le aliquote di riduzione si baserebbero su quelle attuali e per la categoria elevato sarebbero previste aliquote superiori a quelle attuariali appli cate attualmente. In questo modo si creerebbe un incentivo alla riscossione differita della rendita, tenendo conto al contempo della situazione delle persone con redditi mo desti. Le aliquote di riduzione proposte sono illustrate nella tabella qui sotto.
Tabella 2 Aliquote di riduzione in caso di riscossione anticipata
Aliquota di riduzione (in %) secondo la riforma AVS 2030 Aliquota di ri duzione (in %) secondo il di ritto vigente Durata di Reddito fino al Reddito dal Reddito supe anticipa quadruplo quadruplo al riore al quintu zione (in dell’importo della quintuplo plo dell’im anni) rendita di vec dell’importo porto della chiaia annua mi della rendita di rendita di vec nima vecchiaia annua chiaia annua minima minima 1 2,4 6,8 7,5 6,8 2 5 14 16 13,3
Riscossione della rendita AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento
Anche per le aliquote di aumento si abbandonerebbero i principi attuariali, ma nel loro caso si adotterebbe un’ottica incentivante. A differenza delle aliquote di riduzione, le aliquote di aumento non dipenderebbero però dal reddito, poiché gli incentivi sono pen sati per creare condizioni favorevoli per tutte le categorie di reddito. Le aliquote aumen terebbero con l’aumentare della durata del differimento, fino all’età di 80 anni, per poi rimanere immutate. Benché un differimento oltre gli 80 anni non sembri corrispondere a un bisogno diffuso degli assicurati, viene comunque introdotta tale possibilità. Poiché il limite di età di 70 anni verrebbe soppresso (v. n. 3.1.2.5), la riscossione della rendita potrebbe quindi essere differita anche oltre questa età. Come già oggi, il differimento dovrebbe durare almeno un anno e non presupporrebbe la prosecuzione dell’attività lucrativa. La tabella qui sotto mostra le aliquote di aumento proposte.
Tabella 3 Aliquote di aumento in caso di differimento
Durata del differi Aliquota di aumento Aliquota di aumento mento secondo la riforma (in %) secondo il di (in anni) AVS 2030 (in %) ritto vigente 1 5,4 5,2 2 11,3 10,8 3 17,8 17,1 4 24,8 24,0 5 32,4 31,5 6 40,5 7 49,1 8 58,3 9 68,0 10 78,3 11 89,1 12 100,4 13 112,3 14 124,7
15 e più 145,0
Ripercussioni finanziarie
La riduzione delle aliquote in caso di anticipazione per i redditi bassi comporterebbe un aumento delle spese per l’AVS rispetto alla situazione attuale, mentre l’aumento delle medesime per i redditi elevati genererebbe una riduzione delle spese. Attualmente si osserva che la maggioranza delle persone che optano per il pensionamento anticipato dispone di un reddito modesto e poiché la differenza tra le aliquote applicabili ai redditi bassi e quelle attuali sarebbe maggiore di quella tra le aliquote applicabili ai redditi elevati e quelle attuali, le spese supplementari e i risparmi non si compenserebbero. Nel complesso, dunque, la misura cagionerebbe spese. Anche l’aumento delle aliquote in caso di differimento per promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il rag giungimento dell’età di riferimento genererebbe spese.
La modifica delle aliquote di riduzione e di aumento farebbe quindi crescere le spese di un importo stimato a 3 milioni di franchi nel 2031 e a 90 milioni di franchi nel 2040 (le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono soggette a une crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole). Per i calcoli sono state considerate le persone che anticiperebbero o differirebbero la riscossione della rendita dal 2031 e quelle che l’avranno già anticipata ma non avranno ancora 65 anni
nel 2031. Le spese aumenterebbero nel corso degli anni, poiché ogni anno si aggiun gerebbero nuovi beneficiari. Le donne della generazione di transizione secondo la ri forma AVS 21 non sono incluse nei calcoli, poiché beneficiano già di aliquote speciali in caso di anticipazione, che non verrebbero modificate (art. 40c LAVS). Le proiezioni non tengono conto di eventuali cambiamenti di comportamento della popolazione inte ressata.
Inoltre, le spese riguarderebbero unicamente le persone che differirebbero la riscos sione della rendita fino all’età di 70 anni. Poiché oggi non è possibile un differimento oltre questa età, non sono disponibili dati per una stima delle ripercussioni. Le spese dovrebbero comunque essere marginali, se questa possibilità fosse poco utilizzata.
3.1.2.3 Aumento della franchigia
La franchigia annua per i beneficiari di rendita va aumentata dagli attuali 16 800 franchi (importo per il 2026) a 22 680 franchi, sia per i lavoratori indipendenti che per quelli dipendenti. In questo modo si rafforzerebbe l’incentivo a continuare a lavorare dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, dato che con la presente riforma la parte del reddito esente da contributi sarebbe più elevata rispetto a oggi. Questo andrebbe prin cipalmente a vantaggio delle persone che già ricevono una rendita massima e pagano soltanto contributi di solidarietà. Gli assicurati che continueranno a lavorare dopo il rag giungimento dell’età di riferimento potrebbero richiedere un nuovo calcolo della rendita, una sola volta. Poiché vi sarebbe la possibilità di rinunciare all’applicazione della fran chigia, l’aumento di quest’ultima non comporterebbe alcuno svantaggio per gli assicu rati che desiderano migliorare la propria rendita, dato che potrebbero pagare contributi sull’intero reddito (art. 4 cpv. 2 lett. b LAVS). Inoltre, il progetto di riforma prevede l’ade guamento regolare della franchigia per i beneficiari di rendita all’indice misto, il che avverrebbe automaticamente con l’adeguamento delle rendite ogni due anni. In questo modo si terrebbe conto anche delle condizioni economiche, ovvero in particolare dell’evoluzione dei prezzi e dei salari.
Ripercussioni finanziarie
L’aumento dell’importo della franchigia comporterebbe minori entrate per l’AVS, poiché per le persone che lavorano oltre l’età di riferimento sarebbe possibile esentare un importo più elevato dal pagamento dei contributi. Basandosi sui dati relativi ai contributi, dai quali viene derivata la massa salariale soggetta a contribuzione con la franchigia attuale e con la nuova franchigia, si presume che l’aumento della franchigia comporte rebbe una diminuzione delle entrate per l’AVS pari a 50 milioni di franchi nel 2031 e a 70 milioni di franchi nel 2040. Questa proiezione non tiene conto di eventuali cambia menti di comportamento della popolazione interessata. Inoltre, le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono soggette a une crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
3.1.2.4 Fattore di maggiorazione per i redditi conseguiti dopo il raggiungi
mento dell’età di riferimento Dal 1° gennaio 2024 è possibile computare nel calcolo della rendita i contributi pagati sul reddito da attività lucrativa conseguito dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
Ciò permette di colmare eventuali lacune assicurative e contributive con i periodi di contribuzione compiuti dopo questa età e di migliorare il reddito annuo medio determi nante sulla base dei contributi pagati. L’aumento del reddito annuo medio determinante può far aumentare la rendita fino all’importo della rendita massima.
Tuttavia, l’incentivo del computo dei contributi può essere ulteriormente rafforzato. La riforma prevede quindi di attribuire maggior peso, per il calcolo della rendita, ai redditi soggetti a contribuzione conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Per raggiungere questo obiettivo, al reddito da attività lucrativa verrebbe applicato un fat tore di maggiorazione di 1,4 per il calcolo del reddito annuo medio determinante. Inoltre, grazie alla soppressione dell’età massima di 70 anni (v. n. 3.1.2.5) i contributi potreb bero essere presi in considerazione senza alcun limite di età. Il fattore applicato per la maggiorazione del reddito computabile non potrebbe però essere utilizzato per colmare eventuali lacune assicurative e contributive. L’obiettivo della misura non è infatti di per mettere a chi inizia tardi la vita professionale in Svizzera e versa contributi all’AVS sol tanto per pochi anni di acquisire anni di contribuzione con uno sforzo eccessivamente basso. Per il computo dei periodi di contribuzione compiuti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, dunque, il reddito conseguito dopo questa età dovrebbe corri spondere, senza l’applicazione del fattore di maggiorazione, almeno al 40 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa, senza ripartizione né rivalutazione, al momento del raggiungimento dell’età di riferimento. Inoltre, i contributi pagati su questo reddito dovrebbero corrispondere almeno al contributo annuo minimo. Si tratta di condizioni già previste dall’articolo 29bis capoverso 4 LAVS, che continuerebbero quindi ad appli carsi.
Ripercussioni finanziarie
L’introduzione di un fattore di maggiorazione dei redditi conseguiti dopo il raggiungi mento dell’età di riferimento comporterebbe un aumento delle uscite dell’AVS. Questo incremento è stato stimato applicando la misura proposta per ricalcolare la rendita degli assicurati che attualmente lavorano oltre i 65 anni. Secondo questa stima le spese sup plementari dovrebbero aggirarsi sui 2 milioni di franchi nel 2031 e sui 4 milioni di franchi nel 2040. La proiezione non tiene conto di eventuali cambiamenti di comportamento della popolazione interessata. Inoltre, le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono soggette a une crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
3.1.2.5 Soppressione dell’età massima di 70 anni
Attualmente nell’AVS si applica un’età massima di 70 anni per il differimento della ri scossione della rendita di vecchiaia e per il computo dei contributi in caso di prosecu zione dell’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Dato questo limite di età, la rendita può essere differita al massimo di cinque anni. Un ulteriore dif ferimento e quindi un ulteriore aumento della rendita non sono possibili oggi. Inoltre, la rendita di vecchiaia può essere migliorata con i redditi conseguiti e i contributi pagati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento fino a concorrenza della rendita massima. Con i contributi pagati si può aumentare il reddito annuo medio determinante e quindi anche l’importo della rendita. Con i periodi di assicurazione supplementari compiuti si
possono colmare eventuali lacune contributive e assicurative. Anche questa possibilità è attualmente limitata fino ai 70 anni. Tuttavia, una persona può esercitare un’attività lucrativa anche dopo il compimento dei 70 anni, nel qual caso continua a pagare con tributi sulla parte del reddito eccedente la franchigia, senza che questi possano essere considerati per migliorare la rendita. Sebbene queste situazioni individuali non siano frequenti, le persone in questione non vanno penalizzate.
Si propone dunque di sopprimere il limite di età sia per il differimento della riscossione rendita che per le possibilità di miglioramento della medesima. In questo modo, le per sone che continueranno a lavorare dopo i 70 anni potrebbero utilizzare i contributi pa gati anche per migliorare la rendita. Come previsto attualmente, il computo dei contri buti non avverrebbe d’ufficio, bensì previa richiesta di un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia da parte degli assicurati. Nel caso delle persone senza diritto a una rendita di vecchiaia, i contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento non per metterebbero di far nascere tale diritto.
3.1.2.6 Riscossione dell’assegno per grandi invalidi nel periodo di differi
mento della rendita I beneficiari di una rendita AVS che hanno bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di cure permanenti per compiere gli atti ordinari della vita hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS. Fino al 31 dicembre 2024 non era possibile diffe rire la riscossione delle rendite di vecchiaia che succedono a una rendita d’invalidità dell’AI intera né di quelle cui è aggiunto un assegno per grandi invalidi. Il 4 giugno 2024, però, il Tribunale federale ha emanato una sentenza53 secondo cui questa limitazione violava l’articolo 9 Cost. Di conseguenza, il Consiglio federale ha abrogato l’arti colo 55bis OAVS, che stabiliva in particolare l’esclusione delle redite di vecchiaia cui è aggiunto un assegno per grandi invalidi. Dal 1° gennaio 2025 è dunque possibile diffe rire la riscossione delle rendite di vecchiaia che subentrano a una rendita d’invalidità dell’AI intera o alle quali è aggiunto un assegno per grandi invalidi. Questa nuova re golamentazione comporta però la necessità di scegliere tra il diritto all’assegno per grandi invalidi e il differimento della riscossione della rendita, dato che secondo l’arti colo 43bis capoverso 1 LAVS soltanto chi percepisce la totalità della rendita di vecchiaia ha diritto all’assegno per grandi invalidi. Ciò significa che attualmente gli assicurati che differiscono la riscossione di una parte o della totalità della rendita di vecchiaia non possono percepire l’assegno per grandi invalidi durante il periodo di differimento. Que sto penalizza in particolare le persone che percepivano un assegno per grandi invalidi dell’AI già prima di raggiungere l’età di riferimento e durante il periodo di differimento perdono il diritto a questa prestazione. In tali casi, secondo la normativa vigente, viene meno la garanzia dei diritti acquisiti all’assegno per grandi invalidi dell’AI. Poiché la presente riforma mira a promuovere il differimento della riscossione della rendita di vecchiaia, il Consiglio federale si è impegnato a correggere questa situazione. Propone pertanto che il diritto all’assegno per grandi invalidi continui a sussistere anche durante il periodo di differimento. La riscossione della totalità della rendita di vecchiaia non sa rebbe quindi più un requisito per questo diritto.
Dato l’esiguo numero delle persone interessate da questa misura, non ci si attendono ripercussioni finanziarie significative per l’assicurazione.
3.1.3 Misure nel 2° pilastro
– Aumento dell’età minima nel 2° pilastro – Possibilità di essere assicurati in caso di prosecuzione dell’attività lu crativa dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, anche in caso di cambiamento del datore di lavoro – Possibilità di trasferire la prestazione d’uscita a un nuovo istituto di pre videnza in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa dopo il raggiungi mento dell’età di riferimento
3.1.3.1 Aumento dell’età minima nel 2° pilastro
Per gran parte degli assicurati il reddito proveniente dal 2° pilastro è più importante di quello dell’AVS quando si tratta di decidere se andare in pensione anticipatamente. Per ritardare l’uscita dal mercato del lavoro e rendere meno attrattivo il pensionamento an ticipato, occorre dunque aumentare l’età minima nella previdenza professionale dagli attuali 58 anni a 63 anni, armonizzandola così con quella dell’AVS. A tal fine, con la presente riforma si propone di abrogare le disposizioni che consentono agli istituti di previdenza di prevedere nei propri regolamenti un’età di pensionamento inferiore. Re sterebbero comunque possibili determinate eccezioni. In particolare, il pensionamento a un’età inferiore rimarrebbe ammesso per i lavoratori anziani in caso di ristrutturazioni aziendali e nei casi in cui un contratto collettivo di lavoro o il diritto in materia di perso nale di un datore di lavoro di diritto pubblico prevede un’età minima inferiore a 63 anni. In questo modo sarebbe possibile mantenere soluzioni di rendita flessibili, come quelle contemplate ad esempio nel settore edile, o disposizioni sul pensionamento per deter minate categorie di dipendenti dei datori di lavoro di diritto pubblico. Tuttavia, in futuro nemmeno questa età minima potrebbe essere inferiore a 60 anni.
La nuova età minima si applicherebbe anche alla possibilità di riscossione degli averi di libero passaggio (cfr. art. 16 cpv. 1 dell’ordinanza del 3 ottobre 199454 sul libero pas saggio [OLP]) e delle prestazioni del pilastro 3a (cfr. art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza del 13 novembre 198555 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute [OPP 3]). Le ordinanze in questione verrebbero adeguate di conseguenza.
L’aumento dell’età minima di pensionamento risulterebbe particolarmente incisivo per gli assicurati che al momento dell’entrata in vigore della riforma avranno tra 58 e 63 anni e avranno già pianificato un pensionamento anticipato. Per motivi di certezza del diritto e di possibilità di pianificazione, si propone dunque di prevedere un periodo transitorio di dieci anni. In questo modo, gli istituti di previdenza avrebbero tempo di
54 RS 831.425 55 RS 831.461.3
adeguare i propri regolamenti e, ad esempio, aumentare gradualmente l’età minima di pensionamento. Dal canto loro, le persone prossime al pensionamento avrebbero la possibilità di realizzare i loro propositi come previsto o di pianificare una permanenza più lunga nel mercato del lavoro. Se all’entrata in vigore della nuova normativa l’età minima di pensionamento fosse aumentata di cinque anni senza periodo transitorio, si correrebbe il rischio di una massiccia ondata di pensionamenti anticipati poco prima di quella data.
Viene inoltre proposta un’altra disposizione transitoria tesa a evitare che, dopo aver acquisito il diritto al pensionamento anticipato, determinati assicurati lo perdano in se guito all’entrata in vigore della riforma.
Il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato nono stante la riduzione del salario secondo l’articolo 33a della legge federale del 25 giugno 198256 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) è possibile oggi, per gli assicurati che hanno compiuto i 58 anni, soltanto se l’istituto di previdenza competente lo prevede esplicitamente nel suo regolamento. Quale ulteriore ammortizzatore sociale, si propone dunque di obbligare tutti gli istituti di previdenza a prevedere nei loro regolamenti il mantenimento della previdenza al livello del prece dente guadagno assicurato secondo l’articolo 33a LPP. Con questa misura, i lavoratori anziani potrebbero ridurre il loro onere lavorativo, senza per questo subire perdite sulle future prestazioni di vecchiaia. I lavoratori potrebbero così continuare a pagare contri buti sul loro intero salario. Per contro, i datori di lavoro devono già oggi farsi carico dei contributi per l’assicurazione del salario non più conseguito soltanto se vi acconsentono (art. 33a cpv. 3 LPP). Se, allo stesso tempo, non fosse previsto l’obbligo per gli istituti di previdenza di offrire il mantenimento della previdenza al livello del precedente gua dagno assicurato, una riduzione del grado di occupazione negli anni precedenti il rag giungimento dell’età di pensionamento comporterebbe un aumento dei trasferimenti delle prestazioni di uscita a istituti di libero passaggio in funzione della riduzione del grado di occupazione. In seguito all’aumento dell’età minima di pensionamento, infatti, la riscossione parziale della prestazione di vecchiaia prima dei 63 anni sarebbe possi bile soltanto in via eccezionale e non tutti gli istituti di previdenza prevedono nel loro regolamento il mantenimento delle prestazioni di uscita eccedenti la soglia delle pre stazioni regolamentari massime.
Ripercussioni finanziarie
L’aumento dell’età minima di pensionamento da 58 a 63 anni non avrebbe ripercussioni finanziarie particolari per il 2° pilastro, dato che le prestazioni sono stabilite in base a valori attuariali e che quindi non risulterebbero né perdite né guadagni per gli istituti di previdenza professionale.
3.1.3.2 Incentivi all’esercizio di un’attività lucrativa oltre l’età di riferimento Secondo il diritto vigente, le persone che esercitano un’attività lucrativa oltre l’età di riferimento hanno la possibilità di continuare a versare contributi al loro istituto di pre videnza, e quindi di aumentare il loro avere di previdenza, soltanto se il regolamento 56 RS 831.40
dell’istituto lo prevede. Un’altra condizione è che il lavoratore in questione rimanga as sicurato presso lo stesso istituto di previdenza, il che implica l’esercizio di un’attività presso lo stesso datore di lavoro. Con la riforma si propone di obbligare tutti gli istituti di previdenza a offrire agli assicurati che lo desiderano la possibilità di essere assicurati in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento. Questa possibilità varrebbe anche in caso di cambiamento del datore di lavoro dopo il raggiungimento di questa età. In tal caso, gli assicurati non sarebbero più costretti a prelevare automati camente la prestazione di vecchiaia dal precedente istituto di previdenza; avrebbero invece la possibilità di optare per il trasferimento della prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro, per continuare ad alimentare la propria previ denza presso di esso. Avrebbero la possibilità di continuare a essere assicurati e di pagare contributi anche nel caso in cui percepissero già una parte della prestazione di vecchiaia. Un’ulteriore misura di flessibilizzazione consisterebbe nella possibilità per gli assicurati di continuare a versare contributi soltanto su una parte del salario, il che consentirebbe loro di decidere se e in che misura continuare ad alimentare la propria previdenza per la vecchiaia oppure percepire un salario netto più elevato.
Gli istituti di previdenza dovranno stabilire nei loro regolamenti l’ammontare degli ac crediti di vecchiaia per le persone di età compresa tra i 65 e i 70 anni. In questo modo si garantirebbe la loro autonomia nella fissazione degli accrediti di vecchiaia per le per sone che hanno raggiunto l’età di riferimento. Qualora gli istituti non stabilissero l’am montare degli accrediti, il Consiglio federale stabilirebbe la relativa aliquota nell’ordi nanza, in modo da garantire una prescrizione minima vincolante. In questo contesto, occorre modificare anche la legislazione sul libero passaggio, affinché i lavoratori che cambiano datore di lavoro e quindi istituto di previdenza dopo il raggiungimento dell’età di riferimento abbiano diritto a una prestazione d’uscita trasferibile all’istituto di previ denza del nuovo datore di lavoro, in modo da non essere costretti a prelevarla dall’isti tuto precedente. Ciò permetterebbe ai lavoratori di continuare ad alimentare la previ denza come se non avessero cambiato datore di lavoro. Se non volessero continuare a pagare contributi, potrebbero differire la riscossione della prestazione di vecchiaia trasferendola al nuovo istituto di previdenza e riscuotere successivamente una rendita da quest’ultimo.
Con le nuove disposizioni, gli istituti di previdenza potrebbero prevedere nei loro rego lamenti la possibilità per gli assicurati che hanno già iniziato a riscuotere una rendita di vecchiaia di sospenderne la riscossione, se dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento riprendono a esercitare un’attività lucrativa. In tal caso sarebbe irrilevante se l’attività in questione sia esercitata presso lo stesso datore di lavoro o uno nuovo e se la persona continui a essere assicurata nella previdenza professionale in virtù dell’arti colo 33b LPP. L’avere di previdenza rimarrebbe presso l’istituto di previdenza prece dente. L’assicurato potrebbe esigere in qualsiasi momento la ripresa del versamento della rendita. L’importo di quest’ultima verrebbe quindi ricalcolato in base alle disposi zioni regolamentari, cosicché potrebbe essere più elevato, identico o più basso rispetto a quello della rendita iniziale. Non sarebbero più possibili riscatti, né presso l’istituto di previdenza presso il quale viene sospeso il pagamento della rendita né presso un even tuale nuovo istituto di previdenza. La nuova regolamentazione si applicherebbe sol tanto agli assicurati beneficiari di rendita. Se un assicurato si è fatto versare in capitale l’avere di vecchiaia, il capitale ha lasciato definitivamente il sistema previdenziale ed è
stato assoggettato all’imposizione fiscale. Non potrebbe quindi più essere riversato all’istituto di previdenza.
Ripercussioni finanziarie
Il diritto degli assicurati di essere assicurati in caso di prosecuzione dell’attività lucrativa dovrebbe far lievemente aumentare i contributi salariali versati alla previdenza profes sionale e le prestazioni versate, senza ripercussioni significative sul 2° pilastro. Per gli istituti di previdenza che offriranno la possibilità di sospendere la riscossione della ren dita l’onere amministrativo risulterebbe più elevato.
3.1.4 Adeguamento degli accrediti per compiti educativi e per compiti assisten
ziali
– Assegnazione degli accrediti per compiti educativi e per compiti assi stenziali su base individuale e loro esclusione dalla ripartizione dei red diti. – Adeguamento dell’importo degli accrediti in modo che la misura non ab bia ripercussioni finanziarie.
Gli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali perseguono un obiettivo sociale: riconoscere e valorizzare i compiti sociali legati all’educazione di uno o più figli oppure all’assistenza dei familiari. Questo obiettivo sociale è raggiunto con l’introdu zione di un reddito fittizio che funge da base per un calcolo della rendita semplice, forfettario ed equo. In definitiva, il reddito fittizio permette di migliorare le rendite, in particolare per le persone con redditi modesti o quelle il cui reddito è diminuito in se guito all’assunzione di compiti sociali, siano esse uomini o donne.
Attualmente, a seconda dei casi, gli accrediti devono essere ripartiti tra i genitori, i co niugi o le persone che forniscono assistenza. Come avviene per gli altri redditi, nel caso delle coppie sposate gli accrediti sono inclusi nella ripartizione dei redditi. Tuttavia, il sistema di assegnazione degli accrediti per compiti educativi è legato esclusivamente all’esercizio dell’autorità parentale su un figlio di età inferiore ai 16 anni, a prescindere dal disciplinamento della custodia. A fronte dell’evoluzione della società, in cui il matri monio non è più necessariamente la regola tra le persone con figli, e del fatto che gli accrediti sono accordati in base a criteri diversi dallo stato civile (autorità parentale, assistenza), un’assegnazione degli accrediti su base individuale sarebbe possibile an che se la previdenza per la vecchiaia rimanesse legata allo stato civile.
Di conseguenza, l’avamprogetto prevede la concessione di un accredito per compiti educativi a ogni genitore che esercita l’autorità parentale su un figlio di età inferiore ai 16 anni. Gli accrediti verrebbero quindi assegnati su base individuale, senza alcuna ripartizione tra i coniugi o in caso di divorzio. Affinché questo nuovo sistema non abbia ripercussioni finanziarie, è necessario che gli accrediti assegnati su base individuale corrispondano alla metà dell’importo attuale, ovvero 22 680 franchi (importo per il
2026), con un accredito per ciascun genitore. Questa misura semplificherebbe e mo dernizzerebbe le modalità di assegnazione degli accrediti per compiti educativi. In caso di esercizio dell’autorità parentale da parte di un solo genitore, a quest’ultimo verreb bero assegnati due accrediti, per un importo complessivo di 45 360 franchi (come av viene oggi per un accredito intero). Inoltre, al fine di tenere meglio conto delle realtà individuali, si propone di introdurre la possibilità che un genitore trasferisca il proprio accredito all’altro. Questa modifica permetterebbe di garantire un senso di equità tra i genitori. Sono loro, infatti, a decidere la ripartizione dei compiti legati all’educazione dei figli in comune.
Per quanto concerne gli accrediti per compiti assistenziali, l’importo verrebbe dimez zato, in modo che se fossero due persone a occuparsi di un familiare, ciascuna di esse riceverebbe un accredito. Se invece l’assistenza fosse prestata da una sola persona, questa avrebbe diritto ai due accrediti.
3.1.5 Misure di finanziamento
I calcoli illustrati in questo numero si basano sulle prospettive finanziarie dell’agosto del 2025, che a loro volta si rifanno al conto d’esercizio del 2024, ai dati del 2024 e agli indicatori economici del giugno del 2025. Il prossimo aggiornamento delle prospettive finanziarie è previsto per il mese di luglio del 2026.
Per tenere conto dell’esito ancora incerto dei dibattiti parlamentari relativi al finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia, sono previste tre varianti di finanziamento. – In caso di finanziamento duraturo della 13a mensilità, non sarebbe ne cessario prevedere alcun finanziamento nell’ambito della presente ri forma. – In caso di finanziamento soltanto provvisorio della 13a mensilità, si pro pone un finanziamento tramite un aumento dell’IVA di 0,7 punti percen tuali. – In caso di assenza di finanziamento della 13a mensilità, sono proposte due alternative: un finanziamento tramite un aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali combinato a un aumento dei contributi di 0,2 punti percentuali o un finanziamento esclusivamente tramite l’IVA, che ver rebbe innalzata di 0,9 punti percentuali.
La 13a mensilità della rendita di vecchiaia, di cui il Parlamento non ha ancora deciso il finanziamento, incide in misura notevole sulle finanze dell’AVS (v. n. 1.5). A seconda della decisione sul finanziamento di questa prestazione, le prospettive finanziarie dell’assicurazione cambiano. Nel suo messaggio concernente il finanziamento della 13a mensilità57, il Consiglio federale si era prefissato l’obiettivo di limitare l’onere sup plementare a carico della Confederazione e di garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS
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fino al 2030. A tal fine, aveva proposto di ridurre il contributo della Confederazione e di aumentare le aliquote IVA di 0,7 punti percentuali a favore dell’AVS a partire dal 2027. La riduzione del contributo della Confederazione proposta dal Consiglio federale è stata respinta sia dal Consiglio degli Stati che dal Consiglio nazionale, i quali hanno poi adottato decisioni diverse sul finanziamento della 13a mensilità.
Per finanziare in modo duraturo la 13a mensilità della rendita di vecchiaia, il Consiglio degli Stati ha proposto un finanziamento misto tramite un aumento dell’IVA e del tasso di contribuzione (0,4 punti percentuali per l’IVA e 0,3 per il tasso di contribuzione a partire dal 2028). Il Consiglio nazionale ha invece optato per un finanziamento della 13a mensilità tramite un aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali limitato nel tempo fino alla fine del 2030.
Nella versione del Consiglio degli Stati, la situazione finanziaria dell’AVS secondo lo scenario di riferimento dovrebbe rimanere stabile: il livello del Fondo AVS dovrebbe restare al di sopra del 100 per cento fino al 2034 e stabilizzarsi leggermente al di sotto del 100 per cento fino al 2040. Per il caso in cui il livello del Fondo AVS scendesse al di sotto dell’80 per cento, è previsto un meccanismo d’intervento che aumenterebbe i tassi di contribuzione di ulteriori 0,3 punti percentuali al massimo. Se il Parlamento adottasse definitivamente questa versione, in base ai calcoli attuali nell’ambito della presente riforma non sarebbe necessario prevedere alcun finanziamento supplemen tare nel periodo 2030–2040.
Nella versione del Consiglio nazionale e supponendo che il finanziamento previsto entri in vigore nel 2028, la situazione finanziaria dell’AVS sarebbe favorevole, con un livello del Fondo AVS pari al 101 per cento e un risultato di ripartizione positivo nel 2030. Dopo la scadenza dell’aumento dell’IVA di durata limitata, però, la situazione si dete riorerebbe molto rapidamente, con notevoli deficit di ripartizione a partire dal 2031.
Il fabbisogno finanziario nel periodo 2030–2040 dipende dunque dalle decisioni attese sul finanziamento della 13a mensilità e dal momento della sua entrata in vigore. Se non venissero adottate misure per garantire il finanziamento della 13a mensilità, la situa zione finanziaria dell’AVS si deteriorerebbe molto rapidamente e il fabbisogno finanzia rio aumenterebbe sensibilmente con il passare del tempo. Considerate queste pre messe, sono proposte tre varianti di finanziamento.
Variante 1: nessun finanziamento supplementare
Se il Parlamento optasse per un finanziamento duraturo della 13a mensilità e dunque il finanziamento di questa prestazione fosse garantito conformemente alla versione del Consiglio degli Stati (combinazione di un aumento dell’IVA di 0,4 punti percentuali e di un aumento del tasso di contribuzione di 0,3 punti percentuali dal 2028), nell’ambito della presente riforma non sarebbe necessario prevedere risorse finanziarie aggiuntive.
Variante 2: prosecuzione dell’aumento dell’IVA
Se il finanziamento della 13a mensilità fosse garantito fino alla fine del 2030 tramite un aumento temporaneo dell’IVA di 0,7 punti percentuali, come proposto dal Consiglio na zionale, un nuovo aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali dal 2031 sarebbe suffi ciente per mantenere la stabilità finanziaria dell’AVS. Con un aumento ininterrotto dell’IVA dal 2028 il livello del Fondo AVS si attesterebbe al 97 per cento nel 2040 (v. allegato 3). Questa variante prevede dunque la prosecuzione dell’aumento dell’IVA a partire dal 2031.
Variante 3: aumento dell’IVA e dei contributi salariali
Se il Parlamento non decidesse alcun finanziamento della 13a mensilità, la situazione finanziaria dell’AVS si deteriorerebbe rapidamente e il fabbisogno finanziario aumente rebbe notevolmente. Per mantenere il livello del Fondo di compensazione al 100 per cento delle uscite di un anno fino al 2040, tenendo conto anche di tutte le misure pre viste nell’ambito della presente riforma, sarebbero possibili due varianti.
Variante 3a: aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali combinato con un aumento dei contributi salariali di 0,2 punti percentuali a partire dal 2031
Variante 3b: aumento dell’IVA di 0,9 punti percentuali a partire dal 2031
Con queste varianti di finanziamento, in base ai dati attuali sarebbe possibile garantire la stabilità finanziaria dell’AVS fino al 2040 nella stessa misura (v. allegati 4 e 5), a condizione che tutte le altre misure proposte nella presente riforma fossero mantenute. In caso di rinuncia ad alcune misure, il finanziamento necessario andrebbe adeguato di conseguenza, per raggiungere lo stesso obiettivo.
Poiché l’aumento dell’IVA necessita di una modifica costituzionale, le varianti 2 e 3 sa rebbero soggette al referendum obbligatorio e dovrebbero essere accettate dalla mag gioranza del Popolo e dei Cantoni (v. n. 4.3).
Ripercussioni finanziarie delle singole varianti
Il grafico qui sotto mostra l’evoluzione del risultato di ripartizione dell’AVS con le diverse varianti illustrate, che dipendono dalla decisione sul finanziamento della 13a mensilità. Le varianti vengono confrontate con la situazione secondo il diritto vigente, tenendo conto delle ripercussioni finanziarie delle misure della riforma AVS 2030. I bilanci ripor tati negli allegati 1–5 mostrano il livello del Fondo di compensazione AVS nelle diverse varianti.
La variante 1 si basa sulle decisioni prese dal Consiglio degli Stati il 19 marzo 2026. La variante 2 si basa sulla versione del Consiglio nazionale, che prevede un finanzia mento più limitato. Con le varianti 3a e 3b il finanziamento della 13a mensilità inizie rebbe soltanto al momento dell’entrata in vigore della riforma AVS 2030. Nel frattempo, l’assenza di finanziamento di questa prestazione determinerebbe risultati di ripartizione negativi. Dal momento dell’introduzione delle misure di finanziamento, i risultati di ri partizione nelle due varianti sarebbero analoghi, con lievi divergenze riconducibili alle differenze tra gli introiti dell’IVA e le entrate contributive. Le prospettive finanziale oltre
i dieci anni sono soggette a une crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
Grafico 9 Risultato di ripartizione dell’AVS in milioni di franchi, secondo lo scenario di riferimento, in base al conto d’esercizio del 2024 e ai dati del 2024, nonché agli indicatori economici del giugno del 2025, nelle varianti 1, 2,
Per quanto concerne il Fondo di compensazione AVS, fatta eccezione per la versione del Consiglio degli Stati (che non si basa sulle prospettive finanziarie aggiornate), tutte le varianti permetterebbero di garantire il mantenimento del livello legale di circa il 100 per cento delle uscite di un anno fino al 2040. I bilanci dell’assicurazione riportati negli allegati 1–5 illustrano l’evoluzione del livello del Fondo di compensazione AVS con ciascuna delle varianti proposte.
Grafico 10 Livello del Fondo di compensazione AVS, secondo lo scenario di riferi mento, in base al conto d’esercizio del 2024 e ai dati del 2024, nonché agli indicatori economici del giugno del 2025, nelle varianti 1, 2, 3a e 3b
3.1.6 Meccanismo d’intervento finanziario
– Il livello legale del Fondo di compensazione AVS è fissato al 100 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione. – Se il livello del Fondo di compensazione AVS rischia di scendere al di sotto della soglia del 90 per cento delle uscite di anno nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale presenta, entro un anno, mi sure di consolidamento finanziario. – Il Parlamento ha tempo per consultarsi e deliberare su eventuali misure di risanamento prima che la situazione finanziaria dell’AVS si deteriori durevolmente.
Contesto
In passato, il Consiglio federale ha espresso a più riprese la sua intenzione di esami nare e concretizzare la possibilità di adottare misure di salvaguardia finanziaria per le assicurazioni sociali. I progetti dell’11a revisione dell’AVS (respinta dal Popolo nel 2004 e dall’Assemblea federale nel 2010) e della Previdenza per la vecchiaia 2020 (respinta dal Popolo nel 2017) prevedevano già l’introduzione di un meccanismo d’intervento. Tale meccanismo si prefigge di far sì che, in caso di deterioramento della situazione
finanziaria dell’AVS, possano essere adottate per tempo le misure necessarie per ga rantire la stabilità finanziaria dell’assicurazione.
Grazie alle misure proposte, la stabilità finanziaria dell’AVS sarebbe garantita fino al 2040. Il meccanismo è dunque pensato quale rete di sicurezza per il periodo succes sivo, oppure in caso di deterioramento eccezionale e imprevisto della situazione finan ziaria. Dato che attualmente non si sa quali saranno le sfide da affrontare in futuro e le misure appropriate a quel momento, il Consiglio federale sostiene l’introduzione di un meccanismo d’intervento che non comporti misure automatiche. In altre parole, il Con siglio federale, l’Assemblea federale e, se del caso, il Popolo, dovrebbero, quando sarà il momento, avere la possibilità di adottare disposizioni legali adattate alle circostanze per stabilizzare la situazione finanziaria tramite il processo politico ordinario. L’assicu razione continuerebbe così a essere gestita in linea con la volontà del legislatore.
Nell’ambito dei dibattiti sul progetto del finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia, il 19 marzo 2026 il Consiglio degli Stati si è pronunciato in favore di un meccanismo d’intervento che preveda, oltre al mandato politico, anche misure automa tiche. La Camera alta ha ribadito fondamentalmente che il livello del Fondo di compen sazione AVS deve di regola corrispondere al 100 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione. Qualora fosse prevedibile che il livello scenderà al di sotto di questa soglia, si innescherebbe il mandato politico, secondo cui il Consiglio federale dovrebbe sottoporre al Parlamento misure di consolidamento. Se il livello del Fondo scendesse al di sotto dell’80 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione, il Consiglio fede rale dovrebbe procedere d’ufficio a un ulteriore aumento del tasso di contribuzione di al massimo 0,3 punti percentuali. Qualora il Parlamento optasse per un tale meccani smo con misure di finanziamento, il Consiglio federale analizzerebbe nuovamente la questione delle misure automatiche nell’ambito del messaggio. A suo parere, un mec canismo con misure automatiche, se fosse previsto, dovrebbe essere equilibrato e con templare misure sul fronte sia delle entrate che delle uscite. Il 16 aprile 2026 la CSSS- N ha tuttavia proposto di rinunciare a tali misure. Il Parlamento dovrebbe concludere le deliberazioni sul finanziamento della 13a mensilità nel giugno del 2026.
Livello del Fondo di compensazione AVS
I parametri fondamentali per valutare la situazione finanziaria dell’AVS sono il capitale del Fondo di compensazione AVS e il risultato di ripartizione. Il primo deve bastare a garantire il versamento delle rendite e a compensare le fluttuazioni del risultato d’eser cizio. L’articolo 107 capoverso 3 LAVS stabilisce che il Fondo di compensazione AVS non deve, di regola, scendere sotto un importo uguale a quello delle uscite di un anno. Concretamente, il livello ottimale degli averi del Fondo di compensazione AVS dipende da vari fattori: se la soglia minima prescritta dalla legge è troppo bassa, i deficit ri schiano di essere ingenti nel momento in cui si scende al di sotto di essa e sarà difficile ristabilire l’equilibrio finanziario. Viceversa, il mantenimento di un livello troppo elevato comporta spese. Bisogna però considerare che l’AI ha ancora un debito di quasi 10 mi liardi di franchi nei confronti dell’AVS, il che corrisponde a circa il 20 per cento del ca pitale del Fondo di compensazione AVS. Se quest’ultimo presenta un livello inferiore al 100 per cento, una parte importante degli attivi non è quindi disponibile sotto forma di liquidità. La soglia legale del livello del Fondo di compensazione dell’AVS fissata al
100 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione garantisce una sicurezza fi nanziaria sufficiente e rappresenta un obiettivo realistico alla luce dell’evoluzione delle uscite. Il progetto non prevede dunque di modificare questo principio.
Soglia per l’intervento
Quale valore di riferimento per l’attivazione del meccanismo d’intervento è proposta una soglia diversa, più bassa. La caduta del livello del Fondo di compensazione al di sotto di questa soglia innescherebbe il mandato politico, ovvero il mandato di trovare una soluzione nell’ambito del processo politico. Il mandato verrebbe conferito qualora il livello del Fondo di compensazione AVS rischiasse di scendere al di sotto della soglia del 90 per cento delle uscite di un anno nel corso dei tre anni successivi. Questo limite permetterebbe di non innescare subito una revisione della LAVS, qualora il livello scen desse al di sotto del 100 per cento, garantendo al contempo un avvio dei lavori suffi cientemente rapido per evitare un calo troppo consistente. Si tratta di un valore di rife rimento basato sulle proiezioni finanziarie, e non di un valore effettivo constatato in base agli esercizi contabili, che sono noti con due anni di ritardo.
Qualora secondo le proiezioni fosse prevedibile che il Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto del 90 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione nel corso dei tre anni successivi, il Consiglio federale sarebbe tenuto a sottoporre all’Assemblea federale, entro un anno, proposte legislative tese a garantire a lungo termine l’equilibrio finanziario tra le entrate e le uscite dell’AVS. I decisori politici disporrebbero quindi di tempo a sufficienza per reagire in tempo utile e intervenire prima che la situazione fi nanziaria dell’assicurazione si deteriori notevolmente. L’obiettivo è di evitare che il ca pitale del Fondo di compensazione AVS scenda effettivamente al di sotto della soglia del 90 per cento e che i deficit di ripartizione diventino troppo consistenti.
3.1.7 Misure per il futuro sviluppo dell’AVS
– Per poter sviluppare in futuro modelli di pensionamento che tengano meglio conto delle peculiarità professionali degli assicurati, è necessa rio raccogliere nuovi dati. – I datori di lavoro avranno l’obbligo di dichiarare ogni anno il grado di occupazione e la professione dei propri dipendenti.
Contesto
Dopo un esame approfondito (v. n. 1.7, «Aumento dell’età di riferimento»), il Consiglio federale ha escluso l’opzione di un aumento generalizzato dell’età di riferimento nell’ambito del presente progetto. Nel marzo del 2024 il Popolo e i Cantoni si sono chiaramente opposti a tale aumento, respingendo nettamente l’iniziativa sulle pensioni. Questo indica che attualmente un aumento generalizzato dell’età di riferimento non è auspicato a livello politico. Il Consiglio federale privilegia dunque il rafforzamento degli incentivi alla prosecuzione dell’attività lucrativa fino al raggiungimento dell’età di riferi
mento e oltre. Al contempo, in vista di una futura riforma, intende creare le basi neces sarie per poter valutare un’ampia flessibilizzazione dell’età di riferimento. Alla luce dell’evoluzione demografica, tuttavia, la questione dell’età di riferimento si porrà inevi tabilmente a medio e lungo termine. In questo contesto, è necessario sviluppare ulte riormente i dati individuali degli assicurati, affinché in futuro si possa tenere meglio conto dei diversi percorsi professionali.
Flessibilizzazione dell’età di riferimento
Nelle discussioni sul futuro della previdenza per la vecchiaia e sull’evoluzione demo grafica, viene ripetutamente sottolineata la necessità di adeguare maggiormente le pre stazioni ai vari percorsi professionali individuali dei diversi gruppi della popolazione. I livelli di formazione, i percorsi professionali e la speranza di vita variano sensibil mente, il che fa emergere la questione di una flessibilizzazione dell’età di riferimento che tenga meglio conto della durata effettiva della vita attiva. Le persone che hanno iniziato la propria carriera professionale in giovane età presentano generalmente una durata di attività più lunga. Viceversa, per le persone che hanno svolto una lunga for mazione accademica la durata della vita attiva fino all’età di riferimento è più breve. Parallelamente, è generalmente riconosciuto che non è ragionevolmente esigibile pro lungare la durata della vita attiva nel caso di determinate professioni particolarmente gravose. Appare dunque legittimo chiedersi come tenere conto di questa eterogeneità di situazioni sia al momento del pensionamento che, più in generale, nel sistema della previdenza per la vecchiaia. Attualmente l’età di riferimento è fissata nell’AVS in modo uniforme a 65 anni, mentre l’importo delle prestazioni dipende già dal numero di anni di contribuzione e dall’importo dei contributi versati. Una flessibilizzazione dell’età di riferimento inciderebbe però non solo sul sistema pensionistico, ma anche sul mercato del lavoro e sul coordinamento tra le varie assicurazioni sociali.
Parallelamente alle attività relative al presente progetto, per sviluppare modelli alterna tivi di pensionamento è stato istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale con esperti del diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali. In questo modo, il Consiglio federale adempie al contempo il mandato parlamentare conferitogli con il postulato Regazzi 25.3731 «AVS 2030. Istituire un gruppo di esperti per una riforma sostenibile e orien tata al futuro». Nell’ambito delle sue discussioni il gruppo di lavoro dovrà analizzare dettagliatamente quali modelli alternativi potrebbero essere introdotti nel sistema sviz zero delle assicurazioni sociali e in particolare quali modelli permetterebbero di rag giungere al meglio l’obiettivo auspicato.
Necessità di nuovi dati
Per flessibilizzare l’età di riferimento nell’ambito di una futura riforma, occorre esami nare modelli alternativi di pensionamento che tengano conto, ad esempio, della gravo sità del lavoro, della professione o della carriera. La concezione di tali modelli presup pone tuttavia la disponibilità di dati di carattere socioprofessionale più dettagliati di quelli attualmente esistenti nell’AVS. I dati individuali attualmente disponibili si limitano sostanzialmente allo statuto contributivo dell’assicurato (lavoratore dipendente, lavora tore indipendente o persona senza attività lucrativa) e al reddito da attività lucrativa soggetto a contribuzione. L’AVS sa pertanto se una persona assicurata sia dipendente,
indipendente o senza attività lucrativa e a quanto ammonta il reddito annuo da attività lucrativa su cui essa e, se del caso, il suo datore di lavoro pagano i contributi. Dati quali ad esempio il grado di occupazione o la professione esercitata non vengono rilevati. Per questo motivo, tali fattori non possono essere presi in considerazione nell’attuale sistema dell’AVS per la flessibilizzazione dell’età di riferimento. Di conseguenza, è ne cessario che i dati in questione vengano rilevati in modo sistematico e per l’intera durata della carriera degli assicurati. A tal fine occorre una base legale nella LAVS che obblighi i datori di lavoro a dichiarare questi dati agli organi esecutivi. L’obiettivo non è di rac cogliere informazioni che ci si potrebbe facilmente procurare anche a posteriori presso gli assicurati, ma di limitarsi ai dati professionali strettamente necessari all’elaborazione di modelli per la flessibilizzazione dell’età di riferimento da applicare successivamente a tutti gli assicurati. Il presente progetto prevede di acquisire sistematicamente i se guenti dati individuali:
- grado di occupazione (senza ore supplementari);
- professione esercitata (secondo il contratto di lavoro o la descrizione del posto).
Questi due dati individuali fondamentali sarebbero quindi registrati nel sistema dell’AVS. Ulteriori dati, quali il livello di formazione o le interruzioni di carriera legate a un’incapacità al lavoro, potrebbero essere forniti dagli assicurati stessi al momento della richiesta di prestazioni, ragion per cui il progetto non prevede una loro raccolta sistematica. Le esperienze fatte all’estero mostrano che le informazioni individuali sull’attività lavorativa degli assicurati necessarie per i modelli descritti sopra dovrebbero essere rilevate, nella misura del possibile, già nel corso della vita attiva. Nell’ambito dei controlli dei datori di lavoro, si potrebbe valutare la qualità dei dati e apportare per tempo i correttivi necessari. Un’acquisizione tardiva dei dati, al momento della richiesta della rendita, sarebbe molto onerosa e comporterebbe difficoltà probatorie e incertezza giuridica. I datori di lavoro dovrebbero pertanto essere obbligati, nell’ambito delle noti fiche annue dei salari, a dichiarare alle casse di compensazione anche il grado di oc cupazione e la professione dei loro dipendenti, affinché questi dati possano essere registrati nei conti individuali degli assicurati.
Per poter introdurre a tempo debito modelli alternativi per una flessibilizzazione dell’età di riferimento, occorre creare adesso, con la presente riforma, la necessaria base le gale. I dati individuali attualmente disponibili, insufficienti, non permettono infatti di va lutare in modo attendibile potenziali modelli. Sulla base dei nuovi dati che si propone di raccogliere si dovrà poi valutare, in vista di una prossima riforma, quali modelli alter nativi permetterebbero di flessibilizzare ulteriormente l’età di riferimento per quali gruppi della popolazione.
Modelli alternativi per la flessibilizzazione dell’età di riferimento
L’AVS è un’assicurazione di base che copre l’intera popolazione e garantisce una ren dita minima a prescindere dall’esercizio di un’attività lucrativa. L’AI è strutturata, per quanto riguarda le rendite, in modo analogo all’AVS. L’obbligo contributivo inizia, per le persone attive, all’età di 18 anni e prosegue fintantoché viene esercitata un’attività lucrativa; per le persone senza attività lucrativa, esso termina con il raggiungimento
dell’età di riferimento. In mancanza dello statuto delle persone attive, non si può fare alcuna distinzione, per quanto concerne i contributi versati all’AVS, tra le persone che hanno lavorato come apprendisti e gli studenti che hanno esercitato un’attività lucrativa parallelamente agli studi. Di conseguenza, i dati attualmente disponibili non consen tono di considerare in modo mirato le persone che hanno davvero iniziato la carriera professionale molto presto, come quelle che hanno svolto un tirocinio. L’importo delle rendite dell’AVS e dell’AI dipende dalla durata di contribuzione e dall’importo dei con tributi versati. Questo modello include anche le persone senza attività lucrativa, che sono tenute a pagare il contributo minimo. Inoltre, sono previste prestazioni di carattere sociale per tenere conto di compiti sociali quali l’educazione dei figli e l’assistenza dei familiari.
I modelli alternativi proposti mirano ad apportare soluzioni individuali per due categorie di persone. Si tratta, da un lato, delle persone che vantano una lunga carriera profes sionale essendo entrate nel mondo del lavoro in giovane età e, dall’altro, delle persone che non possono lavorare fino all’età di riferimento a causa di un’attività professionale molto gravosa dal punto di vista fisico. L’obiettivo è di tenere conto della gravosità dell’attività lucrativa e di prevedere un’ulteriore flessibilizzazione dell’età di riferimento per il gruppo della popolazione maggiormente interessato. Al contempo, questi modelli alternativi devono poter esser introdotti nel sistema svizzero delle assicurazioni sociali senza che ciò richieda una radicale ridefinizione del valido sistema dei tre pilastri o di quello dell’AVS.
I modelli alternativi proposti perseguono approcci diversi, come illustrato di seguito.
Modello degli anni di contribuzione
Il modello degli anni di contribuzione seguirebbe un esempio concreto proposto dal Centre Patronal, che prevede un pensionamento individualizzato. L’idea del modello sarebbe di basarsi non sull’età di riferimento, bensì sugli anni di contribuzione. Questo significa che non vi sarebbe più un’età di riferimento fissa, ma ci si baserebbe soltanto sugli anni di contribuzione compiuti nell’AVS. Per il calcolo della rendita di vecchiaia continuerebbero a essere determinanti i redditi conseguiti nel corso del periodo della durata di contribuzione. Attualmente un anno di contribuzione è considerato compiuto se in un anno civile l’assicurato ha versato contributi all’AVS per più di 11 mesi, a pre scindere dal reddito conseguito. Nel modello proposto, invece, gli anni di contribuzione dipenderebbero dal reddito. Concretamente, un anno di contribuzione sarebbe definito da un importo minimo di contribuzione pagato, ovvero corrispondente a un reddito pari almeno al 120 per cento della rendita massima (fr. 36 288 [importo del 2025]), e consi derando i periodi a partire dai 17 anni compiuti. Se questa soglia di reddito non fosse raggiunta, l’anno in questione non sarebbe computato come anno di contribuzione. Presumibilmente, quindi, gli apprendisti non adempirebbero questa condizione, dato che generalmente il loro salario è inferiore all’importo annuo previsto. L’età di riferi mento sarebbe definita in modo individuale, in funzione della durata del lavoro deter minata su questa base. Anche nel modello il diritto a una rendita di vecchiaia completa nascerebbe dopo almeno 44 anni di contribuzione. La rendita di vecchiaia potrebbe essere versata al più presto dopo 40 anni di contribuzione, ma non prima del compi
mento dei 60 anni, e al più tardi dopo 48 anni di contribuzione. In questo modo, le per sone potrebbero andare in pensione al più presto a 60 anni, rispetto ai 63 previsti oggi. Per contro, chi non ha pagato abbastanza contributi riscuoterebbe una rendita dal mo mento del compimento di 44 anni di lavoro. Attualmente i periodi di contribuzione com piuti tra i 18 e i 20 anni (cosiddetti anni di gioventù) possono essere impiegati per col mare eventuali lacune contributive successive. Il modello degli anni di contribuzione abolirebbe questa possibilità. Va inoltre tenuto presente che l’obbligo contributivo dell’AVS è determinante anche per le altre assicurazioni sociali. Di conseguenza, an drebbe chiarito l’impatto sull’obbligo contributivo nelle altre assicurazioni sociali, qua lora una persona non raggiungesse la soglia di reddito prevista dall’AVS e non ver sasse dunque contributi a questa assicurazione.
Questo modello si fonderebbe dunque sulla carriera e partirebbe da una definizione del lavoro essenzialmente legata ai contributi pagati. È dunque rivolto in primo luogo alle persone che sono entrate presto nel mondo del lavoro e hanno quindi iniziato presto a versare contributi all’AVS. Tuttavia, l’importo dei contributi pagati non riflette né la du rata né l’intensità effettive dell’attività professionale: è infatti possibile pagare molti con tributi lavorando poco o, al contrario, lavorare molto intensamente versando contributi relativamente bassi. Inoltre, un modello del genere dovrebbe poter essere adeguata mente modulato per tenere conto delle situazioni delle persone incapaci al lavoro, che svolgono compiti sociali o che si trovano temporaneamente senza impiego non per propria colpa, le quali non raggiungerebbero la soglia di reddito prevista e non potreb bero quindi farsi computare anni di contribuzione. Per garantire un trattamento equo e adattato ai percorsi di vita reali, sarebbe indispensabile affinare la definizione di un anno di lavoro, includendovi parametri supplementari quali la professione esercitata, il grado di occupazione o determinate interruzioni involontarie di carriera. Ciò presup pone la raccolta di ulteriori dati e, se del caso, il loro completamento in modo da per mettere un adattamento minuzioso e coerente del modello. Preso nella sua versione originale, questo modello genererebbe disparità di trattamento ed effetti soglia difficil mente giustificabili.
Modello del lavoro gravoso
Questo modello prevede un regime particolare per le persone che hanno esercitato una professione impegnativa dal punto di vista fisico o psichico. Paesi quali la Francia e l’Austria hanno adottato modelli di questo genere. In Svizzera non esiste alcuna re golamentazione, né nell’AVS né nel 2° pilastro, che prescriva un regime del genere. Per contro, vi sono alcune soluzioni collettive specifiche, la più nota delle quali è la Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale (FAR), che consente ai lavoratori del settore principale dell’edilizia di andare in pensione anti cipatamente a partire dall’età di 60 anni. In base ai criteri che adempiono, possono beneficiare di una rendita ordinaria o ridotta. Hanno inoltre la possibilità di differire la riscossione della rendita in modo da aumentare l’importo di quest’ultima.
Il modello basato sulla gravosità del lavoro mira a tenere conto del fatto che per un lavoratore che ha esercitato una professione particolarmente gravosa è difficile lavo rare tanto a lungo quanto altri lavoratori. Le persone interessate potrebbero riscuotere anticipatamente la propria rendita di vecchiaia senza le riduzioni attualmente previste
o con riduzioni più favorevoli. Il modello austriaco, denominato «Schwerarbeitspen sion», prevede nello specifico, per le persone che durante il periodo di assicurazione hanno lavorato per una certa durata in condizioni fisiche e psichiche particolarmente gravose, la possibilità di percepire la rendita di vecchiaia a partire dal compimento dei
60 anni.
Per un modello basato sulla gravosità del lavoro, occorre innanzitutto definire quali pro fessioni in Svizzera siano da considerare molto faticose, stabilendo anche se vadano prese in considerazione le professioni faticose soltanto a livello fisico o anche a livello psichico. Queste professioni andrebbero poi elencate in un atto normativo, ad esempio un’ordinanza. Inoltre, occorrerebbe stabilire quale professione si dovrebbe esercitare, per quanto tempo e in quale momento della carriera lavorativa per poter beneficiare di un tale modello. Per poterlo attuare, sarebbe pertanto necessario rilevare nel sistema dell’AVS la professione esercitata, la sua durata e il relativo grado di occupazione. An drebbe inoltre chiarita la situazione delle persone che esercitano varie professioni, di cui una figuri nell’elenco delle professioni faticose. Andrebbe altresì stabilito se vadano previste eccezioni per le persone incapaci al lavoro, disoccupate non per propria colpa o invalide.
Modello dell’anticipazione sociale della rendita
È possibile elaborare ulteriori modelli basati sull’anticipazione della rendita di vecchiaia dell’AVS. Ad esempio, per determinati gruppi di persone si potrebbe prevedere la pos sibilità di iniziare a percepire la rendita di vecchiaia prima del raggiungimento dell’età di riferimento senza riduzioni o persino con un miglioramento delle prestazioni. Questo modello si baserebbe sull’idea di un pensionamento con ammortizzatori sociali, ma rifacendosi fondamentalmente all’attuale sistema della riscossione flessibile della ren dita di vecchiaia. Per poter determinare chi potrebbe beneficiare di un tale modello, ci si potrebbe fondare ad esempio su criteri quali il reddito da attività lucrativa, il grado di occupazione o la professione esercitata. Sono ipotizzabili ad esempio modelli favore voli alle persone che hanno conseguito un reddito modesto in gioventù (p. es. tra i 18 e i 20 anni) oppure per le persone che conseguono un reddito modesto poco prima di raggiungere l’età di riferimento (avendo p. es. optato per un modello di pensionamento anticipato). Per poter attuare in modo mirato un tale modello, occorrerebbe rilevare i dati in questione nel sistema dell’AVS.
3.1.8 Sgravio amministrativo per i beneficiari di rendite AVS e AI che riscuo
tono PC
– Scambio di dati tra il sistema d’informazione e l’organo di riscossione
Secondo il diritto vigente, i beneficiari di PC all’AVS/AI possono essere esentati dall’ob bligo di pagare il canone radiotelevisivo, a condizione che presentino una domanda in tal senso all’organo di riscossione (art. 69b cpv. 1 lett. a della legge federale del
24 marzo 200658 sulla radiotelevisione [LRTV]). A tal fine, gli organi esecutivi rilasciano alle persone interessate un attestato, corredato delle spiegazioni necessarie, insieme a ogni decisione in materia di concessione delle PC. Per ottenere l’esenzione, queste persone devono poi trasmettere l’attestato all’organo di riscossione. La richiesta di esenzione va rinnovata periodicamente, per permettere all’organo di riscossione di ve rificare la continuazione della sussistenza del diritto alle PC.
Il Consiglio federale propone di adeguare questa procedura, semplificando l’iter buro cratico grazie allo scambio elettronico di dati. Propone dunque una nuova base legale che consenta uno scambio di dati tra il sistema d’informazione (registro delle PC) e l’organo di riscossione. Questo adeguamento permetterebbe di evitare il rilascio, la stampa e la trasmissione di attestati individuali, sia al momento della prima conces sione che in occasione dei controlli periodici, e di fondare l’esenzione sui dati che figu rano nel registro delle PC.
3.2 Compatibilità tra i compiti e le finanze
Il presente progetto non prevede nuovi compiti legali per la Confederazione. L’even tuale aumento dell’IVA inciderebbe sul consumo e sugli investimenti della Confedera zione, mentre un aumento del tasso di contribuzione avrebbe ripercussioni sulla Con federazione quale datore di lavoro. Il presente progetto mira a mantenere il livello delle prestazioni di vecchiaia e ad assicurare l’equilibrio finanziario dell’AVS. Le misure pre viste a tal fine consentirebbero principalmente di aumentare le entrate dell’assicura zione e di coprire i suoi bisogni di finanziamento. Il capitolo 4 illustra dettagliatamente le ripercussioni finanziarie del progetto.
3.3 Attuazione
Gli organi incaricati dell’attuazione sarebbero le casse di compensazione AVS canto nali e professionali, nonché gli istituti di previdenza del 2° pilastro. Se si optasse per un finanziamento tramite l’IVA, andrebbe tenuto conto dei necessari lavori preparatori in vista dell’attuazione. Occorrerebbe quindi stabilire l’entrata in vigore della presente ri forma in modo da lasciare ai vari organi esecutivi tempo sufficiente per garantirne l’at tuazione.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 1a Assicurazione obbligatoria
Attualmente l’assoggettamento all’assicurazione è interamente disciplinato in unico ar ticolo, l’articolo 1a LAVS, che consta di cinque capoversi. Per l’applicazione del diritto questa disposizione è ormai divenuta troppo intricata e complessa, poiché riunisce
58 RS 784.40
molte informazioni differenti. Per maggiore chiarezza, i vari temi dell’articolo 1a sa ranno dunque trattati separatamente, ciascuno in una propria disposizione (art. 1a–1d AP-LAVS). Di conseguenza, il nuovo articolo 1a definirà soltanto la cerchia delle per sone assicurate obbligatoriamente, riprendendo in linea di massima il contenuto nor mativo dei vigenti capoversi 1 e 1bis. Nel contempo saranno apportate alcune modifiche materiali.
Lett. a: continueranno a essere assoggettate all’assicurazione obbligatoria in base al criterio del domicilio soltanto le persone che non esercitano un’attività lucrativa né in Svizzera né in un altro Stato (v. n. 3.1.1.7; sarà però possibile continuare l’assicura zione in virtù dell’art. 1c cpv. 1 lett. b).
Lett. b: questa disposizione è identica a quella vigente (art. 1a cpv. 1 lett. b). Nel testo francese è apportata una modifica puramente redazionale.
Lett. c: la lettera c numero 1 vigente disciplina l’assicurazione obbligatoria dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione. Nella versione tede sca il termine «Eidgenossenschaft» sarà sostituito con «Bund». In futuro le persone in questione saranno assicurate obbligatoriamente all’AVS soltanto se non sono assog gettate alla legislazione del luogo di lavoro, in quanto godono di privilegi o immunità in virtù delle norme di diritto internazionale59. Da un lato, la cerchia degli assicurati sarà dunque ristretta alle persone che, a causa della loro attività ufficiale all’estero al servizio della Confederazione, non possono assicurarsi nel Paese in questione e non possono quindi fare a meno dell’assicurazione nell’AVS. Dall’altro, il campo d’applicazione verrà ampliato, in quanto non soltanto i cittadini svizzeri ma anche quelli degli Stati membri dell’UE e dell’AELS nella medesima situazione saranno obbligatoriamente assicurati nell’AVS (v. n. 3.1.1.7). Questa modifica tiene conto del principio di parità di trattamento sancito nell’ALC, nella Convenzione AELS e nel regolamento (CE) n. 883/2004.
La vigente disposizione della lettera c numero 3, secondo cui sono assicurati obbliga toriamente nell’AVS i cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di organizza zioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione, è risul tata problematica e sarà quindi abrogata (v. n. 3.1.1.7).
Lett. d: nella cerchia delle persone assicurate obbligatoriamente nell’AVS saranno in clusi anche i familiari senza attività lucrativa che accompagnano all’estero persone as sicurate conformemente alla lettera c o sono nati all’estero e non sono assicurati nel Paese in questione in quanto godono di propri privilegi o immunità.
Lett. e: questa disposizione corrisponde in gran parte alla vigente disposizione dell’ar ticolo 1a capoverso 1 lettera c numero 2. Il campo d’applicazione verrà però ampliato, in quanto non soltanto i cittadini svizzeri ma anche quelli degli Stati membri dell’UE e dell’AELS nella medesima situazione saranno obbligatoriamente assicurati nell’AVS (v. n. 3.1.1.7). Questa modifica tiene conto del principio di parità di trattamento sancito nell’ALC, nella Convenzione AELS e nel regolamento (CE) n. 883/2004.
59 Convenzione di Vienna del 18.4.1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01); Convenzione di Vienna del 24.4.1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02).
Art. 1b Eccezioni all’assicurazione obbligatoria
Il nuovo articolo 1b riprende le eccezioni all’assicurazione obbligatoria previste dal vi gente articolo 1a capoverso 2. Sarà soppressa soltanto l’eccezione in caso di «doppio onere che non si potrebbe equamente imporre». In base a quest’ultima, le persone affiliate anche a un’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti estera, e quindi doppiamente assoggettate, possono attualmente essere esentate dall’obbligo assicu rativo (cfr. lett. b vigente). In linea di massima, questa eccezione diventerà superflua, dato che nel caso delle persone domiciliate in Svizzera non potranno più verificarsi doppi assoggettamenti. Sarà così per due motivi: il primo è che in futuro il principio del domicilio si applicherà soltanto alle persone che non esercitano alcuna attività lucrativa in nessun Paese (cfr. art. 1a lett. a AP-LAVS), il secondo è la soppressione dell’obbligo assicurativo per i cittadini svizzeri attivi all’estero al servizio di organizzazioni private di assistenza (v. n. 3.1.1.7).
Lett. a: vi sono casi in cui i cittadini stranieri che godono di privilegi e immunità in virtù della legge del 22 giugno 200760 sullo Stato ospite (LSO), per esempio i diplomatici, esercitano un’attività lucrativa accessoria (incarico d’insegnamento presso un’univer sità ecc.). Può inoltre accadere che i coniugi che accompagnano queste persone intra prendano un’attività lucrativa nello Stato ospite. Nella pratica si è già tenuto conto di questa evoluzione (con l’art. 21 cpv. 4 e l’art. 22 cpv. 4 dell’ordinanza del 7.12.200761 sullo Stato ospite [OSOsp]), stabilendo che le persone in questione non beneficiano di nessun privilegio o immunità in relazione a tali attività e sono dunque assoggettate alla legislazione svizzera in materia di assicurazioni sociali. Per l’esercizio di una tale attività lucrativa è necessaria un’autorizzazione delle competenti autorità cantonali, d’intesa con il DFAE. Fatte salve disposizioni prioritarie di diritto internazionale di altro tenore, l’eccezione all’obbligo assicurativo non dovrà quindi più valere a livello generale, ma essere circoscritta alle sole attività svolte in veste ufficiale per un beneficiario istituzio nale. Questa modifica è in linea con le convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomati che62 e sulle relazioni consolari63, che prevedono l’esenzione dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario soltanto in relazione ai servizi resi allo Stato accreditante. I redditi provenienti da attività lucrative accessorie sono quindi per princi pio soggetti all’obbligo contributivo. In futuro, inoltre, i familiari al seguito senza attività lucrativa saranno esentati da tale obbligo.
Lett. b: la categoria di persone cui si applicherà l’eccezione in questione è identica a quella definita nel vigente articolo 1a capoverso 2 lettera c.
Nella presente disposizione si rinuncia a prevedere una delega della competenza di disciplinare i dettagli in generale, dato che la delega di competenza generale del vi gente articolo 154 capoverso 2 è sufficiente.
60 RS 192.12 61 RS 192.121
62 RS 0.191.01, art. 33.
63 RS 0.191.02, art. 48.
Art. 1c Continuazione dell’assicurazione
Cpv. 1 e 2: le due possibilità di continuazione dell’assicurazione previste dal vigente articolo 1a capoverso 3 saranno riprese nel nuovo articolo 1c capoverso 1 lettere a e b e il periodo di assicurazione precedente sarà ridotto da cinque (cfr. vigenti articoli 5 e 5g OAVS) a tre anni (cpv. 2). Inoltre, con il nuovo articolo 1c capoverso 1 la possibilità di continuare l’assicurazione sarà estesa a due ulteriori gruppi di persone, che attual mente possono aderire all’assicurazione obbligatoria (v. n. 3.1.1.7). Il primo è quello delle persone che in seguito alla modifica del vigente articolo 1a capoverso 1 lettera a non saranno più assoggettate all’obbligo assicurativo in virtù del domicilio in Svizzera. Dato che in futuro il domicilio costituirà un motivo di assoggettamento all’assicurazione obbligatoria soltanto per le persone che non esercitano alcuna attività lucrativa in nes sun Paese, la possibilità della continuazione dell’assicurazione va estesa ai casi in cui l’obbligo assicurativo in Svizzera verrà meno a causa dell’esercizio di un’attività lucra tiva all’estero. Il secondo è quello delle persone senza attività lucrativa che accompa gnano all’estero il coniuge che lavora in un altro Paese per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
Cpv. 3: per il disciplinamento dei dettagli è necessaria – come nel caso delle attuali possibilità di continuazione dell’assicurazione (cfr. art. 1a cpv. 5 LAVS) – una delega di competenze al Consiglio federale.
Art. 1d Adesione all’assicurazione
Il vigente articolo 1a capoverso 4 stabilisce tre casi (lett. a–c) in cui è possibile aderire all’assicurazione. I casi di cui alle lettere a e c sono sostanzialmente ripresi nelle let tere c e d della nuova disposizione sulla continuazione dell’assicurazione (art. 1c cpv. 1 lett. b e c AP-LAVS).
Nel nuovo articolo 1d è mantenuta, invariata, soltanto la possibilità dell’adesione all’as sicurazione secondo il vigente articolo 1a capoverso 4 lettera b. Dato che le sue mo dalità sono stabilite negli scambi di lettere relativi agli accordi di sede, non sarà neces sario mantenere la competenza del Consiglio federale di disciplinare i dettagli, attual mente prevista all’articolo 1a capoverso 5 anche per questa possibilità di adesione all’assicurazione.
Cpv. 1: le modifiche apportate a questo capoverso sono di carattere puramente reda zionale: l’Associazione europea di libero scambio potrà essere menzionata diretta mente con la sua abbreviazione («AELS»), già introdotta all’articolo 1a lettera c, e il termine «Comunità europea» sarà sostituito con «Unione europea».
Cpv. 1bis: i figli che accompagnano all’estero i loro genitori o che sono nati all’estero dovranno poter dichiarare l’adesione all’assicurazione facoltativa fin dall’inizio dell’ob bligo contributivo secondo l’articolo 3 LAVS (a partire dall’anno in cui compiono i 18 anni in caso di esercizio di un’attività lucrativa, altrimenti a partire dall’anno succes sivo a quello in cui compiono i 20 anni). Per l’adempimento del periodo di assicurazione
precedente sarà computato loro il periodo del genitore che accompagnano all’estero. La condizione è che questo genitore sia assicurato obbligatoriamente nell’AVS in virtù dell’articolo 1a lettera e, dell’articolo 1c capoverso 1 lettera a o di una convenzione in ternazionale (distacco) oppure facoltativamente in virtù dell’articolo 2 capoverso 1. Le altre condizioni previste dal capoverso 1 sono invece applicabili tali quali ai figli (v. inol tre n. 3.1.1.7).
Cpv. 4: in base alla variante di finanziamento 3a, il tasso di contribuzione AVS per gli assicurati esercitanti un’attività lucrativa sarà aumentato di 0,2 punti percentuali e salirà così all’8,9 per cento. Pertanto, il contributo minimo AVS nell’assicurazione facoltativa passerà a 890 franchi (importo per il 2026; v. n. 3.1.5).
Cpv. 5: anche il contributo minimo per le persone senza attività lucrativa sarà aumen tato a 890 franchi (importo per il 2026; v. n. 3.1.5), il che determinerà un aumento del contributo massimo, dato che questo corrisponde a 25 volte il contributo minimo.
Art. 4 cpv. 2
L’eccezione prevista al vigente capoverso 2 lettera a, concernente i redditi provenienti da un’attività lucrativa esercitata all’estero, sarà abrogata in conseguenza della nuova regolamentazione relativa all’assoggettamento all’assicurazione (art. 1a AP-LAVS).
In futuro la franchigia per le persone che hanno raggiunto l’età di riferimento corrispon derà sempre a una volta e mezza la rendita di vecchiaia minima (importo per il 2026: fr. 22 680). Verrà quindi regolarmente adeguata all’evoluzione dei prezzi e dei salari, contemporaneamente alla rendita di vecchiaia. La vigente formulazione potestativa sarà sostituita da una di natura enunciativa.
Cpv. 1: secondo la variante di finanziamento 3a, i contributi salariali per i lavoratori di pendenti saranno aumentati complessivamente di 0,2 punti percentuali e ammonte ranno quindi all’8,9 per cento. Di conseguenza, la parte a carico dei lavoratori aumen terà al 4,45 per cento (tasso per il 2026; v. n. 3.1.5).
Cpv. 2bis: le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio (secondo la LAINF, la LAMal o la LCA) versate per la durata del rapporto di lavoro saranno equiparate al salario determinante, a prescindere dal fatto che siano versate dal datore di lavoro o direttamente dall’assicurazione. L’obbligo di conteggio sussisterà però soltanto per il datore di lavoro, anche se le indennità giornaliere sono pagate dall’assicurazione. Du rante un’incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio, il datore di lavoro continuerà a versare i contributi sociali paritetici per tutta la durata del rapporto di lavoro, sia sull’in dennità giornaliera (di regola pari all’80 % del precedente salario) che sulle proprie eventuali prestazioni supplementari (v. spiegazioni al n. 3.1.1.3).
Cpv. 2ter: i dividendi versati a persone che sono allo stesso tempo detentrici di diritti di partecipazione e salariate della medesima impresa saranno considerati quale reddito
determinante, se sono sproporzionatamente elevati. I redditi cui si applica questa di sposizione sono definiti innanzitutto in rapporto alla persona cui sono versati. Si tratta nello specifico di versamenti effettuati a persone che sono già dipendenti della società in questione e dunque intrattengono con essa un rapporto di lavoro da cui deriva il versamento di un salario soggetto a contribuzione. Il semplice conseguimento di redditi quali quelli descritti in questa disposizione non basta infatti per concludere che la per sona in questione è salariata della società e che tali redditi vanno dunque considerati quale salario determinante.
I redditi oggetto della disposizione sono quelli risultanti, ai sensi dell’articolo 20 capo verso 1bis della legge federale del 14 dicembre 199064 sull’imposta federale diretta (LIFD), da diritti di partecipazione alla società che impiega la persona interessata. Per la precisione, si tratta di redditi provenienti da «diritti di partecipazione (che) rappresen tano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale [della] società di capitali o [della] società cooperativa» che impiega la persona interessata e sono detenuti da quest’ultima. Saranno fatte salve le eccedenze di liquidazione, dato che non si tratta di redditi regolari che consentono di aggirare l’obbligo contributivo, ma di un reddito una tantum realizzato soltanto al momento dello scioglimento della società (v. n. 3.1.1.4). I redditi in questione includeranno, invece, i dividendi, le quote di utili e i vantaggi valu tabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione.
In caso di versamento di tali dividendi, soltanto la parte superiore, annualmente, al 15 per cento del valore fiscale dei diritti di partecipazione sarà considerata quale salario soggetto a contribuzione. Pertanto, se questa soglia sarà raggiunta, l’impresa dovrà prelevare la quota dei contributi salariali sull’importo eccedente e comunicare tale im porto alla cassa di compensazione quale salario determinante per il calcolo dei contri buti. Poiché il valore fiscale è fissato definitivamente soltanto dopo la tassazione dell’impresa, al momento del versamento dei dividendi l’impresa non può sapere con certezza se una parte del reddito superi il valore soglia ed eventualmente di quanto. Si può dunque procedere alla comunicazione soltanto dopo la tassazione dell’impresa, ovvero dopo la comunicazione del salario determinante. Per evitare incertezza giuridica e ridurre al minimo gli oneri finanziari e burocratici per le imprese, nella fase di attua zione occorrerà tenere conto di questo fatto.
Non sarà la cassa di compensazione a dover determinare il valore fiscale dei diritti di partecipazione. Come già accade in altri ambiti concernenti la fissazione dei contributi, la cassa dovrà basarsi sul valore determinato dalle autorità fiscali, che lo comuniche ranno alla cassa su richiesta di quest’ultima.
Art. 6 (variante 3a) 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi
64 RS 642.11
Cpv. 1: secondo la variante di finanziamento 3a, i contributi salariali per i lavoratori il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi saranno aumentati complessiva mente di 0,2 punti percentuali e ammonteranno quindi all’8,9 per cento (tasso per il 2026; v. n. 3.1.5).
Cpv. 2: nei casi in cui il datore di lavoro acconsente alla riscossione dei contributi se condo l’articolo 14 capoverso 1 LAVS, il tasso di contribuzione aumenterà al 4,45 per cento del salario determinante tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro (tasso per il 2026; v. n. 3.1.5).
Art. 8 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente
1. Regola
Cpv. 1: il tasso di contribuzione per i lavoratori indipendenti sarà allineato a quello pre visto per i lavoratori dipendenti e aumenterà quindi all’8,7 per cento (o all’8,9 %, se sarà accolta la variante di finanziamento 3a; tassi per il 2026; v. n. 3.1.5).
Il valore limite superiore della tavola scalare dei contributi per i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente sarà ridotto a 40 500 franchi. Se sarà accolta la va riante di finanziamento 3a, il tasso di contribuzione diminuirà progressivamente fino al 4,45 per cento. Questa modifica si applicherà per analogia anche negli ambiti dell’as sicurazione invalidità e dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (art. 3 cpv. 1 LAI e art. 27 cpv. 2 LIPG).
Cpv. 2 secondo la variante di finanziamento 3a, gli assicurati dovranno pagare un con tributo minimo annuo di 445 franchi (importo per il 2026), tranne se avranno già pagato questo importo sul loro salario determinante (v. n. 3.1.5).
Cpv. 2: per il calcolo del reddito soggetto a contribuzione dei lavoratori indipendenti, la legge prevede un elenco di deduzioni dal reddito lordo. Questo elenco verrà adeguato sul piano linguistico alla LIFD. Analogamente a quanto previsto nella legislazione fi scale, dal reddito lordo potranno essere dedotte tutte le «spese aziendali e professio nali giustificate». L’elenco non è esaustivo. La competenza del Consiglio federale di accordare altre deduzioni dal reddito lordo sarà stralciata, anche perché negli ultimi
25 anni il Governo non l’ha mai esercitata.
Lett. a: le spese generali necessarie per conseguire il reddito, attualmente indicate alla lettera a, fanno parte delle spese aziendali e professionali giustificate e non dovranno quindi più essere menzionate esplicitamente. Nel suo nuovo tenore, questa lettera sta bilirà che possono essere dedotti gli interessi sui debiti commerciali.
Lett. b: nel suo nuovo tenore, questa disposizione riprenderà la terminologia e i rinvii della corrispondente disposizione della LIFD.
Lett. c: questa lettera concerne la deduzione delle perdite commerciali. Inizialmente la giurisprudenza vietava una compensazione delle perdite tra più periodi nell’AVS. In
seguito al passaggio dal periodo di contribuzione biennale a quello annuale (nel 2001), il Consiglio federale ha limitato la possibilità di compensare le perdite all’anno di con tribuzione corrispondente e a quello immediatamente precedente (art. 18 cpv. 1bis OAVS). La presa in considerazione dell’anno di contribuzione immediatamente prece dente causa però una violazione, contraria al sistema, del principio di periodicità (se condo il quale i contributi dovuti in un determinato anno di contribuzione dovrebbero essere calcolati sulla base del reddito effettivamente conseguito nell’anno in que stione). Il sistema dell’AVS non consente di riprendere tale quale il sistema della com pensazione delle perdite del diritto fiscale. Diversamente dal sistema fiscale, l’AVS è un’assicurazione, che compensa la perdita di reddito nella vecchiaia o in caso di de cesso. Lo stesso vale per l’AI e le IPG (in particolare l’assicurazione maternità). Una riduzione del reddito dovuta a una compensazione delle perdite può causare riduzioni delle prestazioni. Per motivi sistemici, nell’AVS i risultati negativi vengono trattati diver samente che in ambito fiscale: l’AVS non prevede né importi negativi nei conti indivi duali, né una conseguente esenzione dal pagamento dei contributi. Il contributo minimo è quindi dovuto in ogni caso e comporta un’iscrizione corrispondente nel conto indivi duale. Inoltre, l’esperienza mostra che nell’AVS la compensazione delle perdite ha un’importanza marginale per i lavoratori indipendenti.
Per questi motivi, in futuro la compensazione delle perdite sarà limitata alle perdite sulla sostanza commerciale effettivamente subite e allibrate nell’anno di contribuzione in questione. Una compensazione delle perdite rimarrà pertanto possibile soltanto in caso di più chiusure contabili nel corso del medesimo anno o in caso di svolgimento di più attività lucrative indipendenti. Inoltre sarà ripresa la terminologia della legislazione fi scale (cfr. art. 27 cpv. 2 lett. b LIFD), sostituendo l’espressione «perdite commerciali» con «perdite sulla sostanza commerciale».
Lett. d: dall’entrata in vigore della LIFD, il 1° gennaio 1995, il diritto fiscale federale non ammette più la deduzione a scopo di utilità pubblica per i lavoratori indipendenti, salvo per le elargizioni a favore del loro personale. Tale deduzione non rientra tra le spese aziendali e professionali giustificate nemmeno nella legislazione sull’AVS. Non vi è mo tivo di derogare alla regolamentazione del diritto fiscale. Da quando il diritto fiscale non contempla più questa deduzione dalla sostanza commerciale, non è nemmeno più pos sibile comunicarla tramite la comunicazione fiscale. La deduzione andrebbe dunque effettuata separatamente nell’ambito dell’AVS, il che non è però possibile, poiché le casse di compensazione non dispongono dei dati necessari. Di conseguenza, la dedu zione delle elargizioni fatte esclusivamente a scopo di utilità pubblica dal reddito lordo ai fini della determinazione del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sarà stralciata.
Lett. e: la possibilità di dedurre i versamenti a istituti della previdenza professionale verrà limitata ai versamenti dei contributi correnti (v. n. 3.1.1.2).
Cpv. 2bis: in seguito all’adeguamento al tenore dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LIFD, la deduzione dell’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda dovrà essere di sciplinato in un nuovo capoverso 2bis. Il motivo è che questa deduzione, prevista sol
tanto dalla legislazione sull’AVS e non da quella fiscale, non fa parte delle spese azien dali e professionali giustificate. Sul piano materiale, questa deduzione è ripresa inva riata.
Cpv. 3: le persone che conseguono un reddito dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento possono chiedere un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia. Affinché gli utili di liquidazione realizzati nei mesi successivi al raggiungimento dell’età di riferimento pos sano essere computati interamente, le autorità fiscali dovranno comunicarli separata mente alle casse di compensazione, in adempimento della mozione Page 24.4448. Andranno comunicati soltanto gli utili di liquidazione fiscalmente agevolati secondo l’ar ticolo 37b LIFD, che sono gli unici noti alle autorità fiscali.
Art. 9a 3. Calcolo dei contributi nel tempo
Attualmente, le regole per il calcolo dei contributi nel tempo sono stabilite soltanto a livello di ordinanza (art. 22 OAVS). Per motivi di trasparenza, le regole principali sa ranno trasferite nella legge.
Il terzo periodo del capoverso 2 prevede una norma di delega che autorizzerà il Consi glio federale a disciplinare le modalità del calcolo dei contributi nel tempo, in particolare nel caso in cui l’esercizio commerciale non corrisponda all’anno di contribuzione. No nostante l’introduzione di una norma di delega in questa disposizione, l’applicazione del diritto vigente in materia (segnatamente l’art. 22 OAVS) e la relativa giurisprudenza resteranno sostanzialmente invariate.
Art. 10, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis (variante 3a) e 5
L’articolo 10 stabilisce i principi per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa. Questo sarà messo in evidenza mediante una nuova rubrica.
Il tenore dell’attuale capoverso 1 sarà suddiviso in due capoversi (cpv. 1 e 1bis [nuovo]). Il nuovo capoverso 1 continuerà a prevedere che le persone senza attività lucrativa paghino un contributo «secondo le loro condizioni sociali». Fin dall’istituzione dell’AVS il Consiglio federale ha definito nell’ordinanza la nozione di «condizioni sociali» in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita (art. 28 cpv. 1 OAVS). È op portuno mantenere questa definizione. Per motivi di trasparenza e dato che il progetto di legge fa esplicito riferimento in più punti al reddito conseguito in forma di rendita, la definizione sarà in futuro ripresa nella legge.
Il secondo, il terzo e il quarto periodo del vigente capoverso 1 saranno ripresi invariati nel nuovo capoverso 1bis.
Cpv. 1bis: in base alla variante di finanziamento 3a, il contributo minimo AVS delle per sone senza attività lucrativa aumenterà a 445 franchi, il che comporterà anche un au mento dell’importo massimo, dato che questo corrisponde a 25 volte il contributo mi nimo. Analogamente, l’aumento del contributo minimo a 445 franchi determinerà un innalzamento della soglia fino alla quale le persone che esercitano un’attività lucrativa
saranno considerate come persone senza attività lucrativa (importo per il 2026; v. n. 3.1.5).
Cpv. 5, primo periodo: nell’ambito dei contributi personali, la determinazione della so stanza determinante per la riscossione dei contributi è di competenza delle autorità fiscali cantonali. Quest’obbligo è attualmente stabilito nell’articolo 29 capoverso 3 OAVS. Per motivi di trasparenza, questa regolamentazione deve essere inserita nella legge in senso formale (cfr. disposizione analoga nell’art. 9 cpv. 3 AP-LAVS). La modi fica è di natura puramente formale e non avrà conseguenze pratiche né comporterà un onere supplementare per le autorità fiscali cantonali.
Cpv. 5, secondo periodo: per alleviare le conseguenze dell’eventuale mancato annun cio delle persone senza attività lucrativa (art. 64 cpv. 2 LAVS), le autorità fiscali canto nali dovranno in futuro indicare alle casse di compensazione del loro Cantone tutti gli assicurati soggetti all’obbligo di pagare i contributi che non conseguono alcun reddito proveniente da un’attività lucrativa. Questa comunicazione potrà essere effettuata col lettivamente una volta all’anno. Su questa base le casse cantonali di compensazione potranno individuare gli assicurati senza attività lucrativa che non si sono spontanea mente annunciati, il che permetterà di evitare lacune contributive.
Art. 10a Calcolo dei contributi nel tempo
Con questo nuovo articolo si intende creare una base legale sufficiente per il calcolo nel tempo dei contributi delle persone senza attività lucrativa. Infatti, come nel caso dei lavoratori indipendenti, attualmente la legge stabilisce le basi materiali per il calcolo dei contributi delle persone senza attività lucrativa, ma non il loro calcolo nel tempo, che è invece disciplinato nell’ordinanza (art. 29 OAVS). A questo riguardo si rinvia al com mento all’articolo 9a.
L’ultimo periodo del capoverso 3 conferirà al Consiglio federale la competenza di pre vedere una disposizione derogatoria a livello di ordinanza per tenere conto dei casi in cui l’obbligo contributivo dura meno di un anno.
Art. 12 cpv. 2 e 3
La modifica proposta ha lo scopo di eliminare la nozione di stabilimento d’impresa. Nel diritto vigente, l’esistenza di un tale stabilimento comporta per il datore di lavoro estero l’obbligo di pagare i contributi in Svizzera. Tuttavia, questa disposizione non è più per tinente, poiché la maggior parte dei casi in questione è disciplinata dalle convenzioni di sicurezza sociale concluse con gli Stati limitrofi. Infatti, dall’entrata in vigore dell’Ac cordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e della Convenzione AELS65, il fatto di avere uno stabilimento d’impresa in Svizzera non è più una condizione neces saria per la riscossione dei contributi presso i datori di lavoro esteri degli Stati in que stione. Per quanto concerne i datori di lavoro aventi sede in uno Stato terzo, è molto raro che essi abbiano uno stabilimento d’impresa in Svizzera che adempie le condizioni
65 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681); Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), allegato K appendice 2 (RS 0.632.31).
per la riscossione dei contributi. La disposizione in questione è pertanto divenuta ob soleta. Per chiarire la situazione giuridica, occorre sopprimere la nozione di stabili mento d’impresa. Pertanto, i contributi saranno riscossi o presso il datore di lavoro avente il domicilio o la sede in Svizzera che impiega persone assicurate obbligatoria mente secondo la LAVS o che è tenuto a pagare contributi in Svizzera in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, oppure presso i dipendenti considerati quali assicu rati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi. In entrambi i casi, questo permetterà di garantire la riscossione dei contributi e rafforzare la certezza del diritto.
Il capoverso 3 sarà modificato di conseguenza.
Art. 13 (variante 3a) Ammontare del contributo dei datori di lavoro
In base alla variante di finanziamento 3a i contributi salariali dei lavoratori dipendenti saranno aumentati complessivamente di 0,2 punti percentuali. Di conseguenza, la parte a carico del datore di lavoro salirà al 4,45 per cento (importo per il 2026; v. n. 3.1.5).
Titolo prima dell’art. 13a
Oltre ai datori di lavoro veri e propri, vi sono anche terzi incaricati dai datori di lavoro della gestione dei salari che possono svolgere un ruolo nella riscossione dei contributi e nella rilevazione degli assicurati soggetti all’obbligo contributivo. In un nuovo titolo Bbis saranno disciplinati la loro funzione nell’ambito del pagamento dei contributi e i loro obblighi nei confronti dell’AVS e delle casse di compensazione.
Un crescente numero di datori di lavoro incarica terzi (ditte che offrono cosiddetti «ser vizi di payrolling») di effettuare per conto loro il pagamento dei salari e dei contributi AVS. Per soddisfare l’esigenza di sgravio amministrativo dei datori di lavoro, questa prassi sarà disciplinata in un nuovo articolo 13a. In questo modo si vogliono migliorare le possibilità di controllo in quest’ambito e ridurre i rischi relativi all’incasso e all’elusione dell’obbligo contributivo. L’articolo 13a presuppone che il datore di lavoro incarichi un solo terzo del conteggio dei contributi per tutti i suoi dipendenti. Le disposizioni concer nenti il datore di lavoro saranno applicabili per analogia al terzo che si occupa sul piano amministrativo del conteggio e del pagamento dei contributi nei confronti dell’AVS (cpv. 1). Questo non esonererà però il datore di lavoro che occupa i lavoratori dai suoi obblighi nei confronti dell’AVS. Se del caso, esso rimarrà responsabile per i danni pro vocati all’assicurazione conformemente all’articolo 52 LAVS.
La riscossione dei contributi avviene di regola tra il terzo e la cassa di compensazione (per quanto riguarda l’affiliazione alla cassa cfr. art. 64 cpv. 1, 2, 2quinquies e 3). Il terzo dovrà informare la sua cassa di compensazione di aver assunto il pagamento dei con tributi su incarico del datore di lavoro e fornirle tutte le informazioni necessarie relative al datore di lavoro e ai dipendenti. I contributi saranno di regola riscossi presso il terzo. Se del caso, però, la cassa di compensazione potrà anche esigere in via sussidiaria
direttamente dal datore di lavoro le informazioni necessarie o i contributi, in particolare se questi non saranno pagati o conteggiati per tempo (cpv. 3).
Questa disposizione sarà applicabile per analogia all’AI e alle IPG (cfr. art. 3 cpv. 3 AP- LAI e art. 27 cpv. 3 AP-LIPG) e ha effetto anche sulla legge del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari (cfr. art. 12 cpv. 4 e art. 25 lett. equater AP-LAFam).
Nei settori della previdenza professionale e dell’assicurazione contro gli infortuni non si procederà ad analoghe modifiche di legge. Se un terzo è incaricato mediante procura di svolgere la gestione dei salari per conto del datore di lavoro, quest’ultimo continuerà a essere la parte contraente del contratto di affiliazione con l’istituto di previdenza o del contratto con l’assicuratore contro gli infortuni. Questo non avrà alcuna influenza sugli obblighi legali e contrattuali del datore di lavoro.
Art. 29bis cpv. 3, 4, frase introduttiva, e 4bis
Cpv. 3: questa disposizione stabilisce che i redditi provenienti dall’attività lucrativa con seguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento e sui quali sono stati versati con tributi possono essere computati per il nuovo calcolo della rendita. Il computo di questi redditi supplementari fa aumentare il reddito annuo medio determinante, che è una delle componenti del calcolo della rendita (art. 34 LAVS). Attualmente questi redditi conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di riferimento vengono computati nella mi sura del 100 per cento. Con la modifica proposta, verranno aumentati di 1,4 volte prima di essere aggiunti alla somma dei redditi provenienti dall’attività lucrativa, in base alla quale viene poi calcolato il reddito annuo medio determinante. Nel suo nuovo tenore questa disposizione si applicherà, oltre che ai redditi cui si applica già il vigente capo verso 3, anche ai redditi conseguiti dopo il compimento dei 70 anni. In futuro si potrà chiedere due volte un nuovo calcolo della rendita. Chi, prima dell’entrata in vigore della modifica, avrà già chiesto un nuovo calcolo in base alla disposizione vigente, potrà chiedere soltanto una volta un nuovo calcolo. Il nuovo calcolo della rendita avrà effetto soltanto sulle prestazioni future. Il computo dei redditi sarà possibile anche se al mo mento in cui esso viene effettuato l’assicurato avrà già diritto alla rendita di vecchiaia massima. L’importo della rendita massima non potrà essere superato, ma il computo potrebbe ancora avere effetto a posteriori, qualora la rendita dovesse subire una ridu zione in seguito a un successivo cambiamento della situazione.
In base al diritto vigente, i contributi versati possono essere computati soltanto fino al compimento dei 70 anni. Questa disposizione figura nell’attuale capoverso 4. Dai ma teriali legislativi della riforma AVS 21 risulta che questa limitazione vale anche per il capoverso 3 (messaggio sull’AVS 2166). Con la modifica del capoverso 4 l’età massima di 70 anni sarà soppressa, cosicché i redditi provenienti dall’attività lucrativa potranno essere computati senza limitazioni temporali per aumentare il reddito annuo medio de terminante.
66 FF 2019 5179, in particolare 5244 seg.
Cpv. 4: con la modifica di questa disposizione, l’età massima di 70 anni per il computo dei contributi versati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento sarà soppressa. Que sta modifica concernerà sia la possibilità di migliorare la rendita secondo il capoverso 3 che quella di colmare eventuali lacune contributive secondo il capoverso 4. In futuro i contributi versati potranno essere computati illimitatamente. Il nuovo calcolo della ren dita non sarà effettuato d’ufficio, ma soltanto su richiesta dell’assicurato.
Inoltre, la menzione delle lacune assicurative è una precisazione necessaria per la cor retta applicazione della disposizione vigente. Essa non comporta alcuna modifica ma teriale, poiché la disposizione vigente è già implicitamente applicabile non soltanto alle lacune contributive ma anche a quelle assicurative (cfr. messaggio sull’AVS 2167).
Cpv. 4bis: questa disposizione precisa che per colmare le lacune contributive e assicu rative si procede a un nuovo calcolo della rendita conformemente al capoverso 3. An che questa modifica costituisce una precisazione del tenore vigente, che non comporta alcun cambiamento della prassi attuale.
Art. 29sexies 3. Accrediti per compiti educativi
Cpv. 1: in futuro, questo capoverso stabilirà le condizioni per la concessione degli ac crediti per compiti educativi, che restano invariate. Il genitore dovrà dunque esercitare l’autorità parentale su almeno un figlio che non ha ancora compiuto i 16 anni. Inoltre, gli accrediti potranno essere accordati soltanto per gli anni compresi tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell’età di riferimento da parte del genitore e durante i quali quest’ultimo era affiliato all’AVS svizzera.
Cpv. 2: questo capoverso stabilisce le regole per l’assegnazione degli accrediti. In fu turo non sarà più assegnato un solo accredito, bensì due. Per principio, i genitori che esercitano in comune l’autorità parentale riceveranno un accredito ciascuno. Se soltanto uno dei genitori esercita l’autorità parentale, gli saranno assegnati entrambi gli accrediti per compiti educativi, il che corrisponde all’assegnazione di un accredito intero secondo il diritto vigente. L’importo dell’accredito verrà tuttavia adeguato (v. cpv. 4). La terminologia tiene conto della modifica del Codice civile (CC) relativa al «Matrimonio per tutti»68, in base alla quale lo statuto di genitore è accordato, a determinate condi zioni, anche alla moglie della madre, che è quindi considerata come l’altro genitore del figlio. Non si parla pertanto di «padre» e «madre» ma di «genitori».
Cpv. 3: i genitori, indipendentemente dal fatto che siano sposati tra loro o meno, po tranno decidere di ripartirsi diversamente gli accrediti per compiti educativi. In altre pa role, ciascuno di loro potrà tenere il proprio accredito oppure decidere di assegnarlo all’altro genitore. Non sarà invece possibile assegnare all’altro genitore soltanto mezzo
67 FF 2019 5179, in particolare 5243
68 FF 2020 8695
accredito. L’assegnazione degli accrediti potrà anche essere stabilita da una decisione del tribunale civile o dell’autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Cpv. 4: il presente capoverso riprende la disposizione del vigente capoverso 2. Dato che in futuro saranno concessi due accrediti anziché uno, per permettere l’assegna zione di un accredito intero a ciascun genitore, la disposizione sarà modificata di con seguenza e l’importo dell’accredito sarà diviso per due.
La disposizione del vigente capoverso 3, che prevede la ripartizione per metà degli accrediti tra i coniugi, analogamente a quella dei redditi, sarà invece soppressa. Infatti, dato che i coniugi potranno decidere riguardo all’assegnazione degli accrediti per com piti educativi, questi ultimi non dovranno più essere ripartiti al momento del calcolo della rendita.
Cpv 5: questa disposizione riprende le deleghe di competenze al Consiglio federale attualmente previste al capoverso 1. Oltre a disciplinare i dettagli in virtù della sua com petenza generale di cui all’articolo 154 capoverso 2 LAVS, il Consiglio federale si vedrà attribuire la competenza di disciplinare l’assegnazione degli accrediti nei casi esposti di seguito.
Lett. a: uno o entrambi i genitori hanno in custodia figli senza però esercitare l’autorità parentale su di essi (corrisponde all’attuale lett. a del cpv. 1).
Lett. b: le condizioni per l’assegnazione degli accrediti non sono adempiute per l’intero anno civile. Questa disposizione corrisponde all’attuale lettera c. La disposizione della vigente lettera b sarà abrogata, dato che l’assegnazione degli accrediti nel caso in cui soltanto uno dei genitori sia affiliato all’AVS svizzera sarà in futuro disciplinata nel ca poverso 1.
Lett. c: i genitori hanno convenuto oppure il tribunale civile o l’autorità di protezione dei minori e degli adulti ha deciso una ripartizione diversa degli accrediti. Il Consiglio fede rale disciplinerà anche le relative modalità, in particolare il termine entro cui decidere la ripartizione, e la procedura da seguire.
Art. 29septies 4. Accrediti per compiti assistenziali
Cpv. 1: questa modifica tiene conto del fatto che in futuro non sarà più assegnato un solo accredito, bensì due, come nel caso degli accrediti per compiti educativi. Contra riamente a quanto avviene nel caso di questi ultimi, tuttavia, non si presupporrà che vi siano due persone aventi diritto ciascuna a un accredito. Per questa ragione nel capo verso 1 si precisa che l’assicurato avrà diritto a due accrediti.
Cpv. 2: la modifica apportata è di natura puramente redazionale. Per i periodi nei quali sussiste contemporaneamente il diritto a uno o due accrediti per compiti educativi non potrà essere assegnato alcun accredito per compiti assistenziali.
Cpv. 3: questa modifica tiene conto del fatto che in futuro non sarà più assegnato un solo accredito, bensì due.
La lettera b sarà abrogata. Dato che gli accrediti per compiti assistenziali non saranno più ripartiti tra i coniugi, la regola per l’assegnazione degli accrediti nel caso in cui sol tanto uno dei coniugi sia affiliato all’AVS svizzera diventerà obsoleta.
Cpv. 4: dato che in futuro saranno assegnati due accrediti anziché uno, questa dispo sizione va adeguata di conseguenza; l’importo dell’accredito sarà dunque diviso per due, come nel caso degli accrediti per compiti educativi.
Cpv. 5: la seconda parte della frase va modificata precisando che la mancata rivendi cazione comporterà l’estinzione del diritto all’accredito per l’anno corrispondente. La disposizione vigente stabilisce che l’accredito per l’anno corrispondente non viene più registrato nel conto individuale, il che è però soltanto una conseguenza dell’estinzione del diritto.
Cpv. 6: attualmente questa disposizione disciplina la ripartizione degli accrediti per compiti assistenziali tra i coniugi. Dato che gli accrediti per compiti educativi non sa ranno più ripartiti tra i coniugi e che si persegue un’individualizzazione degli accrediti (v. n. 3.1.4), è giustificato non ripartire più nemmeno gli accrediti per compiti assisten ziali.
Art. 33bis cpv. 1, secondo periodo
Secondo il diritto vigente, in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia, ai beneficiari di una rendita d’invalidità sono applicate le basi di calcolo utilizzate per la determinazione della rendita d’invalidità, se sono più vantaggiose di quelle applicabili alla rendita di vecchiaia. Tuttavia, quando gli assicurati in questione raggiungono l’età di riferimento, perdono questo vantaggio, dato che riscuotono una prestazione di vec chiaia (anticipata) e quindi la rendita di vecchiaia non va più a sostituire una rendita d’invalidità. Ciò può comportare una forte riduzione dell’importo della rendita. Con la presente modifica si intende correggere questa situazione, prevedendo che il calcolo comparativo venga effettuato anche al raggiungimento dell’età di riferimento (lett. a). Inoltre, per incoraggiare la prosecuzione dell’attività lucrativa, è previsto che il calcolo comparativo venga effettuato anche nel caso in cui l’assicurato abbia continuato a ver sare contributi AVS dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (lett. b). Per gli assi curati che hanno ricevuto una rendita d’invalidità fino al raggiungimento dell’età di rife rimento e differiscono la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia o di una percentuale di essa, il calcolo comparativo è effettuato al momento della riscossione della rendita (lett. c).
Art. 39 cpv. 1, 3 e 4
Cpv. 1: secondo il diritto vigente, la riscossione della rendita può essere differita di cin que anni al massimo, vale a dire fino al compimento dei 70 anni. Con la presente mo difica, questa limitazione sarà soppressa e la riscossione della rendita potrà quindi es sere differita senza limiti temporali, ferma restando la durata minima di un anno. Le modalità di differimento non saranno pertanto modificate. La percentuale della rendita
differita continuerà dunque a non poter essere aumentata e potrà essere ridotta sol tanto una volta (cfr. art. 39 cpv. 2 LAVS). Gli assicurati che hanno già revocato il diffe rimento della riscossione della rendita non potranno differirla nuovamente.
Cpv. 3: in base al diritto vigente, la rendita differita è aumentata del controvalore attua riale della prestazione differita. Con la presente modifica, in futuro l’aumento non corri sponderà più al controvalore attuariale, ma sarà superiore a quest’ultimo, al fine di in centivare gli assicurati a differire la riscossione della rendita. A partire da una durata del differimento di 15 anni, l’aliquota di aumento non crescerà più, il che significa che la rendita non sarà aumentata in misura ancora maggiore in caso di differimento di durata superiore. Il differimento sarà però possibile anche oltre l’età di 80 anni.
Cpv. 4: dato che le aliquote di aumento non saranno più stabilite in base a principi attuariali ma avranno una finalità incentivante, l’espressione «in modo uniforme» e il riesame decennale saranno stralciati dalla disposizione. Inoltre, in seguito all’abroga zione dell’articolo 55bis OAVS, avvenuta il 1° gennaio 202569, la delega della facoltà di escludere il differimento per certi generi di rendita può essere soppressa.
Art. 40a Riduzione della rendita di vecchiaia in caso di riscossione anticipata
Cpv. 1: secondo il diritto vigente, la rendita anticipata è ridotta del controvalore attua riale della prestazione anticipata. In futuro, la riduzione in caso di riscossione anticipata sarà per principio superiore al controvalore attuariale della prestazione anticipata, per rendere meno attraente questa possibilità. Inoltre saranno previste tre categorie con aliquote di riduzione graduate in funzione del reddito annuo medio determinante. In linea di massima, per la determinazione del grado dell’aliquota applicabile farà stato il reddito annuo medio determinante non ripartito della persona assicurata al momento dell’inizio della riscossione anticipata. Una successiva variazione del reddito annuo me dio determinante non inciderà sull’aliquota di riduzione.
Cpv. 2: questa disposizione va adattata in considerazione del fatto che le aliquote di riduzione non saranno più stabilite in base a principi attuariali. Dato che le aliquote non saranno più stabilite su una base da adeguare periodicamente, sarà soppresso anche il loro riesame decennale. Il nuovo tenore di questa disposizione stabilirà il reddito ap plicabile per la determinazione dell’aliquota di riduzione secondo il capoverso 1. Fatta salva la disposizione del capoverso 3, si tratterà del reddito annuo medio determinante non ripartito della persona assicurata al momento dell’inizio della riscossione antici pata. Non ripartito significa che un’eventuale ripartizione dei redditi già effettuata in precedenza non sarà per principio considerata e quindi ci si baserà soltanto sul reddito proprio della persona assicurata. Sarà prevista un’eccezione nel caso dello splitting in seguito a divorzio (cfr. art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS). In tal caso il reddito ripartito in seguito al divorzio e iscritto nel conto individuale sarà considerato quale reddito netto della persona assicurata per la determinazione della categoria di reddito. Nel reddito annuo medio determinante saranno inclusi anche gli accrediti per compiti educativi e
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per compiti assistenziali propri (cfr. art. 29quater LAVS). Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante non inciderà sull’aliquota di riduzione.
Cpv. 3: la disposizione vigente sarà abrogata, dato che le aliquote di riduzione ridotte per gli assicurati con redditi bassi saranno trasferite nel capoverso 1. Per le persone sposate appartenenti alla categoria di reddito più bassa (reddito medio fino a fr. 60 480; importo per il 2026) sarà prevista una condizione supplementare: per aver diritto alle aliquote di riduzione della categoria più bassa, il reddito annuo medio determinante del coniuge dovrà essere inferiore al doppio di quello della persona assicurata che anticipa la rendita. Se il reddito annuo medio determinante non ripartito del coniuge ammonta almeno al doppio (persona assicurata fr. 40 000, coniuge fr. 80 000 o più; persona as sicurata fr. 60 000, coniuge fr. 120 000 o più) saranno applicabili le aliquote di riduzione della categoria di reddito media (reddito annuo medio compreso tra fr. 60 481 e fr. 75 600; importi per il 2026). Il momento determinante sarà quello dell’inizio della riscossione anticipata da parte della persona assicurata. Una successiva variazione del reddito annuo medio determinante della persona assicurata o del coniuge, come pure un cambiamento dello stato civile non avranno alcun influsso sull’aliquota di ridu zione.
Cpv. 4: questa disposizione contempla la delega di competenze che attualmente figura nel capoverso 2.
Questa disposizione sarà adattata per tenere conto della soppressione del limite mas simo d’età di 70 anni per il differimento della rendita.
In base al diritto vigente, durante il differimento della rendita di vecchiaia non si ha diritto all’assegno per grandi invalidi. Con la presente modifica la situazione cambierà e si avrà diritto all’assegno per grandi invalidi anche in caso di differimento totale o parziale della rendita, se le condizioni richieste sono adempiute. Il passaggio dal si stema dell’AI a quello dell’AVS continuerà invece a essere subordinato alla riscossione della totalità della rendita di vecchiaia o al raggiungimento dell’età di riferimento. Que sto significa che anche in futuro non potrà nascere il diritto a un assegno per grandi invalidi dell’AVS fintanto che sarà riscossa anticipatamente soltanto una parte della rendita di vecchiaia.
La possibilità di ricevere un assegno per grandi invalidi durante il periodo di differimento della rendita inciderà anche sull’eventuale diritto a un contributo per l’assistenza se condo l’articolo 43ter LAVS. Poiché la condizione per il diritto a questa prestazione è la percezione di un assegno per grandi invalidi (cfr. art. 42quater LAI), in base al diritto vi gente le persone che in precedenza beneficiavano di una rendita dell’AI non hanno diritto a un contributo per l’assistenza durante il periodo di differimento della rendita, in quanto non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi. Con la modifica proposta, in futuro il diritto al contributo per l’assistenza potrà sussistere anche durante il periodo di
differimento della rendita, fino a un importo pari al massimo a quello del contributo per l’assistenza dell’AI (cfr. art. 43ter LAVS).
Art. 43quinquies
Questo articolo sarà abrogato, poiché il suo contenuto sarà in parte ripreso nell’arti colo 108, che introduce un meccanismo d’intervento finanziario nell’AVS e disciplina nel dettaglio la questione della vigilanza sull’equilibrio finanziario dell’assicurazione. Il presente articolo diventerà dunque superfluo.
Art. 44 cpv. 1, secondo periodo
Attualmente questa disposizione consente ai beneficiari di rendita e di assegni per grandi invalidi di chiedere, se lo desiderano, che le prestazioni siano versate loro diret tamente, ossia in contanti, senza particolare giustificazione. Tuttavia, la semplice vo lontà del beneficiario di non aprire un conto bancario o postale non deve rientrare tra le eccezioni alla regola, menzionata nel primo periodo, secondo la quale queste pre stazioni sono versate su un conto bancario o postale. Vi sono però casi in cui i benefi ciari non hanno accesso a un conto bancario o postale, poiché gli istituti in questione rifiutano loro l’apertura di un conto. Nel tenore proposto, il secondo periodo garantirà che in questi casi il versamento delle prestazioni resti comunque possibile.
Cpv. 3: questo capoverso verrà suddiviso in due capoversi separati per motivi di tec nica legislativa.
L’obbligo dei datori di lavoro di effettuare il conteggio dei contributi con la cassa di compensazione sarà stabilito in un nuovo capoverso 3bis. Il riferimento alle rendite e agli assegni per grandi invalidi versati può essere soppresso, poiché nella pratica non vi sono più casi in cui i datori di lavoro versano tali prestazioni e le compensano con i contributi dovuti. Oggi le prestazioni dell’AVS sono versate esclusivamente tramite le casse di compensazione.
Oltre al salario, in futuro i datori di lavoro dovranno comunicare alle casse di compen sazione anche il grado di occupazione degli assicurati e la professione da essi eserci tata.
Art. 52 cpv. 7
In virtù di una giurisprudenza di lunga data non è per principio ammesso addebitare interessi di mora sulle pretese di risarcimento del danno nei confronti dei datori di lavoro responsabili70, in quanto manca la base legale necessaria a tal fine. Questa sarà intro dotta con il nuovo capoverso 7. Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di disciplinare i dettagli della riscossione degli interessi. Il nuovo obbligo di pagamento
70 Cfr. DTF 119 V 78 consid. 5, pag. 84.
degli interessi di mora riguarderà le pretese di risarcimento secondo gli articoli 52, 70
Art. 64 cpv. 1, terzo periodo, 2, secondo periodo, 2bis , secondo periodo, 2ter–2quinquies,
L’articolo 64 disciplina l’affiliazione alle casse e stabilisce alcune disposizioni speciali.
Cpv. 1, terzo periodo, e 2, secondo periodo: con un rinvio al nuovo capoverso 2quinquies sarà introdotta un’eccezione per i datori di lavoro che, conformemente al nuovo arti colo 13a , incaricheranno un terzo della gestione dei salari. In tal caso, la cassa di compensazione del terzo sarà responsabile per tutti i compiti previsti all’articolo 63 LAVS, in particolare la riscossione dei contributi e la tenuta dei conti individuali.
Cpv. 2bis, secondo periodo, e 2ter: la delega di competenza del secondo periodo del capoverso 2bis, secondo cui il Consiglio federale può stabilire che il coniuge senza atti vità lucrativa e tenuto a pagare i contributi di una persona che, avendo cessato di eser citare un’attività lucrativa prima di raggiungere l’età di riferimento, resta affiliata alla cassa di compensazione precedentemente competente quale persona senza attività lucrativa sia affiliato alla stessa cassa di compensazione del coniuge, è ripresa nel nuovo capoverso 2ter. Il campo d’applicazione di quest’ultimo verrà ampliato, cosicché a livello di ordinanza potranno essere disciplinati anche altri casi in cui la medesima cassa sarà competente per entrambi i coniugi. L’esperienza mostra, infatti, che anche nei casi in cui un coniuge beneficia già di una rendita dell’AVS o dell’AI oppure ha rinviato la riscossione della rendita dopo aver raggiunto l’età di riferimento è più oppor tuno e pratico che entrambi i coniugi siano affiliati alla stessa cassa di compensazione.
Cpv. 2quater: per garantire l’assoggettamento di tutti i datori di lavoro e lavoratori tenuti a pagare contributi (art. 63 cpv. 2 LAVS) in futuro le persone giuridiche e le altre società iscritte nel registro di commercio che non versano salari (p. es. nella fase di costituzione dell’azienda) dovranno affiliarsi a una cassa di compensazione a fini di controllo. In questo modo sarà introdotta una base legale chiara che consente di controllare le aziende che non presentano o non presentano ancora tutte le caratteristiche di un da tore di lavoro (cfr. al riguardo art. 68b AP-LAVS). I capoversi 1 e 2 saranno applicabili per analogia. Ai datori di lavoro che pagano sì retribuzioni ai propri dipendenti, ma non versano direttamente i salari, bensì ne delegano la gestione a terzi, saranno applicabili il capoverso 2quinquies e l’articolo 13a.
Cpv. 2quinquies: il datore di lavoro che incarica un terzo della gestione dei salari sarà affiliato alla cassa di compensazione di quest’ultimo (v. commento ai cpv. 1 e 2).
Cpv. 3: i dipendenti del datore di lavoro verranno affiliati alla cassa di compensazione del terzo (v. commento ai cpv. 1 e 2).
Cpv. 3bis: questo capoverso disciplina l’affiliazione alla cassa delle persone senza atti vità lucrativa che accompagnano all’estero il coniuge esercitante un’attività lucrativa e continuano l’assicurazione. In seguito alla ristrutturazione dell’articolo 1a il rinvio va adeguato.
Cpv. 4bis: negli ultimi anni il numero delle persone che esercitano attività lucrative tran sfrontaliere è fortemente aumentato. Inoltre, vi è un crescente numero di convenzioni di sicurezza sociale che obbligano i datori di lavoro esteri a versare i contributi all’AVS svizzera. Le vigenti disposizioni in materia di affiliazione degli assicurati alle casse di compensazione sono insufficienti nei casi transfrontalieri. Questo riguarda in partico lare i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi con sede all’estero e le persone assicurate in Svizzera che svolgono inoltre un’attività lucrativa indipendente all’estero, anch’essa soggetta all’obbligo contributivo in Svizzera. Il nuovo capoverso 4bis stabilirà dunque che, al fine di introdurre disposizioni uniformi in materia di affiliazione alle casse, il Consiglio federale dovrà stabilire i principi applicabili in questi casi.
Cpv. 5bis: per garantire la riscossione dei contributi nel caso delle persone che eserci tano la loro attività lucrativa tramite una piattaforma elettronica, i gestori di tali piatta forme avranno l’obbligo di annunciare le persone in questione alla cassa di compensa zione competente. Questa disposizione si applicherà alle attività esercitate a titolo di pendente o indipendente da persone che offrono servizi sia procurati online che forniti direttamente online. Se il gestore di una piattaforma non adempirà il suo obbligo di annuncio, la cassa di compensazione potrà constatare la violazione mediante deci sione e, dopo il passaggio in giudicato di quest’ultima, pubblicare il nome della piatta forma elettronica in questione (v. anche n. 3.1.1.5).
Conformemente alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196871 sulla pro cedura amministrativa (PA), prima di emanare la decisione si dovrà sentire il gestore della piattaforma elettronica interessato. Se la sua sede è all’estero, il suo diritto di essere sentito andrà garantito, se necessario, per via diplomatica.
La determinazione della cassa di compensazione competente per l’obbligo di annuncio dei gestori di piattaforme elettroniche con sede all’estero è retta dalla disposizione in materia di competenza di cui all’articolo 64 capoverso 4bis.
In un nuovo capoverso 3bis sarà introdotta la base legale per il controllo delle aziende che non versano salari ai sensi dell’articolo 64 capoverso 2quater e dei terzi che assu mono la gestione dei salari per conto del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 13a. I capoversi 1–3, concernenti i datori di lavoro, saranno loro applicabili per analogia.
Attualmente non possono essere addebitati interessi di mora sulle pretese di risarci mento nei confronti delle associazioni fondatrici o degli enti pubblici responsabili se condo gli articoli 70 e 71a LAVS. La situazione è identica a quella delle pretese di ri sarcimento nei confronti dei datori di lavoro (v. commento all’art. 52). Con il nuovo ca poverso 1bis sarà introdotta la base legale necessaria per l’obbligo di pagamento degli
71 RS 172.021
interessi di mora. Al Consiglio federale sarà conferita la competenza di disciplinare i dettagli della riscossione degli interessi.
Art. 107 cpv. 3
Questo capoverso sarà abrogato, dato che il suo contenuto sarà integralmente ripreso nel nuovo articolo 108 capoverso 1.
Art. 108 Vigilanza sull’equilibrio finanziario
Questo articolo introduce un meccanismo d’intervento.
Cpv. 1: questa disposizione fissa il livello legale del Fondo di compensazione AVS al
100 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione.
Cpv. 2: questo capoverso impone al Consiglio federale di prevedere qualsiasi diminu zione del livello del Fondo di compensazione AVS al di sotto del 90 per cento delle uscite di un anno dell’assicurazione nel corso dei tre anni successivi. Qualora dalla pubblicazione del consuntivo dovesse risultare un tale scenario, il Consiglio federale sarebbe tenuto a proporre entro un anno all’Assemblea federale una modifica di legge volta a stabilizzare il livello del Fondo di compensazione (v. anche n. 3.1.6).
Disposizioni transitorie della modifica del ... (AVS 2030)
a. Assoggettamento assicurativo
In seguito alla ridefinizione delle regole concernenti l’assoggettamento assicurativo vi saranno persone che non potrebbero più essere assicurate in base al nuovo diritto. Determinate categorie di persone (persone che accompagnano il coniuge all’estero e persone domiciliate in Svizzera che sono assicurate all’estero per via della loro attività lucrativa; cfr. art. 1c cpv. 1 lett. c e d) non avranno più la possibilità di aderire all’assi curazione, ma avranno soltanto la possibilità di continuarla. Con i capoversi 1 e 2 della presente disposizione transitoria si garantisce che nessuna persona assicurata in virtù del diritto vigente perda la sua copertura assicurativa. Nel contempo, però, alle persone che sono assicurate in virtù del vigente articolo 1a capoverso 1 lettera a o c, che in base al nuovo diritto non sarebbero più assoggettate all’assicurazione obbligatoria (se gnatamente, perché l’obbligo assicurativo fondato sul domicilio in Svizzera continuerà a sussistere soltanto per le persone che non esercitano un’attività lucrativa e perché le persone che lavorano all’estero al servizio di organizzazioni private di assistenza non saranno più soggette all’obbligo assicurativo) sarà data la possibilità di uscire dall’AVS.
b. Assegnazione e ripartizione degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali
Cpv. 1: il diritto anteriore rimarrà applicabile ai periodi educativi e assistenziali anteriori all’entrata in vigore della presente modifica che sono già stati considerati nell’ambito di
una decisione di rendita passata in giudicato. Negli altri casi, a tutti periodi educativi e assistenziali si applicherà retroattivamente il nuovo diritto.
Cpv. 2: secondo il diritto vigente i genitori non sposati tra loro o divorziati devono già decidere come ripartirsi gli accrediti per compiti educativi. I genitori sposati tra loro, invece, non hanno questa possibilità e gli accrediti sono automaticamente assegnati per metà a ciascuno dei due genitori che adempiono le condizioni di diritto. La presente disposizione transitoria concerne i genitori sposati tra loro che adempiono le condizioni per il diritto all’assegnazione di accrediti per compiti educativi al momento dell’entrata in vigore della riforma AVS 2030. Questi dovranno poter decidere una diversa asse gnazione degli accrediti per tutto il periodo educativo. Tuttavia, se il periodo educativo si sarà già concluso o almeno uno dei genitori non sarà più assicurato all’AVS al mo mento dell’entrata in vigore della riforma AVS 2030, la precedente assegnazione degli accrediti per compiti educativi non potrà essere modificata. Se un evento assicurato (invalidità o decesso) sarà già insorto all’interno della coppia, la decisione di assegna zione sarà applicabile unicamente agli anni successivi all’insorgenza dell’evento in que stione. Non vi è infatti motivo di modificare le basi di calcolo già utilizzate per il calcolo di prestazioni. Va inoltre considerato che le decisioni sulla ripartizione degli accrediti per compiti educativi prese dai genitori non sposati tra loro o divorziati, sia mediante convenzione che tacitamente, o disposte in sede giudiziaria prima dell’entrata in vigore della presente modifica rimarranno valide anche dopo quella data. Le modifiche appor tate successivamente avranno effetto soltanto per il futuro. Nell’OAVS saranno previste disposizioni transitorie al riguardo, in virtù della norma di delega che conferisce al Con siglio federale la competenza di disciplinare i dettagli nei casi in cui i genitori hanno deciso una diversa assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 29sexies cpv. 4 lett. c).
c. Maggiorazione dei redditi di un’attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungi mento dell’età di riferimento
L’aumento dei redditi computabili provenienti dall’attività lucrativa derivante dall’appli cazione di un fattore di maggiorazione di 1,4 secondo l’articolo 29bis capoverso 3 sarà per principio possibile soltanto per i redditi conseguiti a partire dall’entrata in vigore della presente modifica. I redditi conseguiti prima di quella data saranno computati con formemente al diritto anteriore. Sarà prevista un’eccezione per gli assicurati che al mo mento dell’entrata in vigore staranno ancora versando contributi. Nel caso di queste persone, il fattore di maggiorazione potrà essere applicato anche ai redditi conseguiti tra il compimento dei 65 anni e l’entrata in vigore della modifica.
d. Computo dei contributi pagati prima dell’entrata in vigore della modifica del …
La nuova disposizione dell’articolo 29bis capoverso 3 si applicherà ai diritti pensionistici nati a partire dall’entrata in vigore della modifica del …. Per le persone che a quel mo mento avranno già compiuto i 70 anni, avranno continuato a versare contributi oltre questo limite d’età e continueranno a farlo al momento dell’entrata in vigore sarà intro dotta una deroga. Queste persone potranno chiedere che i contributi in questione siano computati conformemente all’articolo 29bis capoversi 3 e 4. La richiesta di farsi compu tare i contributi pagati potrà avere effetto soltanto sulle prestazioni future, come avviene
in generale in caso di nuovo calcolo della rendita secondo l’articolo 29bis capoverso 3 LAVS.
e. Aliquote di riduzione applicabili alle rendite di vecchiaia anticipate in corso
Questa disposizione disciplina il diritto transitorio in caso di riscossione anticipata della rendita. Le aliquote di riduzione modificate e quelle nuove si applicheranno soltanto agli assicurati la cui rendita non è ancora stata calcolata definitivamente in seguito al raggiungimento dell’età di riferimento. Si tratta dunque di nuovi casi di riscossione an ticipata della rendita. Agli assicurati che staranno riscuotendo anticipatamente la ren dita rimarranno applicabili le aliquote di riduzione previste dal diritto anteriore. Queste ultime saranno applicate anche per i successivi nuovi calcoli, in particolare per quello effettuato al raggiungimento dell’età di riferimento (cpv. 1). Se dopo l’entrata in vigore della presente modifica del la percentuale di rendita riscossa anticipatamente verrà aumentata, alla percentuale aggiuntiva si applicherà però il nuovo diritto (cpv. 2).
f. Aliquote di aumento applicabili alle rendite di vecchiaia il cui differimento è an cora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica
Questa disposizione disciplina il diritto transitorio in caso di differimento della rendita. Le nuove aliquote di aumento saranno applicabili soltanto alle rendite il cui differimento sarà revocato dopo l’entrata in vigore della modifica del …. Alle rendite il cui differi mento sarà stato revocato prima di quella data continuerà ad applicarsi il diritto ante riore (cpv. 1 a contrario). Questo varrà anche in caso di revoca soltanto parziale. Se dopo l’entrata in vigore della modifica sarà revocato il differimento di un’ulteriore per centuale di rendita, a questa parte saranno applicabili le nuove aliquote di aumento (cpv. 2).
g. Assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità: garanzia dei diritti acquisiti in caso di differimento in corso della riscossione della rendita di vecchiaia
Al fine di ripristinare i diritti acquisiti dei grandi invalidi che hanno percepito un assegno per grandi invalidi o un contributo per l’assistenza dell’AI fino al raggiungimento dell’età di riferimento e che hanno perso il diritto a queste prestazioni a causa del differimento della riscossione, la presente disposizione stabilisce che potrà nuovamente essere ver sato almeno l’assegno per grandi invalidi o al massimo il contributo per l’assistenza corrisposto in precedenza (cfr. art. 43bis cpv. 4 e 43ter LAVS). Ciò significa che i diritti acquisiti alle prestazioni rimarranno garantiti nonostante l’interruzione della riscossione delle medesime. Questa garanzia dei diritti acquisiti avrà effetto al più presto dall’en trata in vigore della riforma AVS 2030.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale72 la garanzia dei diritti acquisiti non è più applicabile in caso di cambiamento del luogo di soggiorno (soggiorno in istituto
72 Cfr. DTF 137 V 162
anziché a casa o viceversa). Questo varrà anche per la nuova garanzia dei diritti ac quisiti prevista dalla presente disposizione.
h. Assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza dell’assicurazione per l’invalidità: garanzia dei diritti acquisiti in caso di differimento revocato della riscossione della rendita di vecchiaia
In base al diritto vigente, il diritto all’assegno per grandi invalidi o al contributo per l’as sistenza si estingue con il differimento della riscossione della rendita di vecchiaia. In tal caso la garanzia dei diritti acquisiti viene meno e, anzi, non sussiste più del tutto il caso d’applicazione dell’articolo 43bis capoverso 4 LAVS. È quindi esclusa la rinascita della precedente garanzia dei diritti acquisiti. Per le persone che hanno perso la garanzia dei diritti acquisiti all’assegno per grandi invalidi o al contributo per l’assistenza dell’AI in quanto hanno totalmente revocato il differimento della rendita di vecchiaia prima dell’entrata in vigore della presente modifica sarà pertanto previsto un nuovo diritto all’importo della precedente prestazione dell’AI. Sarà nuovamente versato almeno l’as segno per grandi invalidi o al massimo il contributo per l’assistenza corrisposto in pre cedenza (cfr. art. 43bis cpv. 4 e 43ter LAVS). Il diritto sussisterà, tuttavia, soltanto per le prestazioni future. La regolamentazione relativa alla garanzia dei diritti acquisiti in caso di cambiamento del luogo di soggiorno non sarà invece modificata73. La garanzia dei diritti acquisiti sarà concessa soltanto su richiesta.
4.2 Modifica di altri atti normativi
4.2.1 Codice civile (CC)74
L’articolo 89a capoverso 6 elenca, in aggiunta ai capoversi 1–5, le disposizioni della LPP applicabili anche agli istituti di previdenza attivi esclusivamente nel regime so vraobbligatorio della previdenza professionale.
Questo capoverso va adeguato. Il numero 2a va adeguato, poiché le deroghe all’età minima di pensionamento introdotte nella LPP saranno applicabili anche agli istituti di previdenza che operano esclusivamente nel regime sovraobbligatorio della previdenza. Inoltre, va aggiunto un nuovo numero 2b, poiché la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia sarà applicabile anche nel regime sovraobbligatorio.
4.2.2 Legge federale del 24 marzo 200675 sulla radiotelevisione (LRTV)
Attualmente i beneficiari di prestazioni complementari sono esentati soltanto su richie sta dall’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo. Con la presente modifica, in futuro
73 Cfr. DTF 137 V 162
74 RS 210 75 RS 784.40
l’esenzione avverrà in modo automatico (v. commento all’art. 26a cpv. 2 AP-LPC76). Il requisito della presentazione di una domanda sarà dunque stralciato.
Sarà abrogata anche la disposizione secondo cui l’esenzione è accordata al massimo per i cinque anni precedenti la presentazione della domanda all’organo di riscossione. Questa precisazione è attualmente necessaria, poiché è possibile che una persona chieda l’esenzione dal pagamento del canone soltanto dopo molti anni di riscossione delle prestazioni complementari. In futuro i beneficiari di prestazioni complementari sa ranno comunicati automaticamente all’organo di riscossione, ragion per cui la disposi zione diventerà obsoleta.
Disposizioni transitorie della modifica del … (AVS 2030)
Cpv. 1: nel caso dei beneficiari di prestazioni complementari che presentano una do manda di esenzione dal canone radiotelevisivo poco prima dell’entrata in vigore della presente modifica, la retroattività dell’esenzione non dovrà dipendere dal fatto che la domanda sia stata trattata o meno prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto. Per garantire la parità di trattamento tra queste persone, la presente disposizione prevede che le domande ancora pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo diritto saranno trattate in base al diritto anteriore. Di conseguenza, l’esenzione dal canone avrà effetto retroattivamente dall’inizio del diritto alla prestazione complementare an nua, ma al massimo fino a cinque anni prima della data di ricezione della domanda da parte dell’organo di riscossione.
Cpv. 2: una parte dei beneficiari di prestazioni complementari non si fa esentare dal pagamento del canone radiotelevisivo. Se il nuovo diritto fosse applicato direttamente a queste persone, ne conseguirebbe che i canoni da esse versati dall’inizio del diritto alle prestazioni complementari andrebbero rimborsati loro. In alcuni casi il rimborso potrebbe estendersi su più decenni, comportando costi molto elevati. Un rimborso tanto ampio avvantaggerebbe inoltre queste persone rispetto a quelle che hanno anche di ritto alle prestazioni complementari da molto tempo, ma hanno deciso di presentare una domanda di esenzione soltanto poco prima dell’entrata in vigore della presente modifica e quindi ricevono il rimborso del canone unicamente per gli ultimi cinque anni. La presente disposizione prevede dunque che le persone che non hanno presentato una domanda di esenzione prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto potranno essere esentate dal canone soltanto dal momento dell’entrata in vigore.
4.2.3 Legge federale del 19 giugno 195977 sull’assicurazione per l’invalidità
(LAI)
L’articolo 1b definisce il campo d’applicazione della legge facendo riferimento alle di sposizioni in materia di assoggettamento assicurativo dell’AVS. Il rinvio alle relative
76 RS 831.30 77 RS 831.20
disposizioni della LAVS va adeguato in seguito alle modifiche apportate con la presente riforma (art. 1a–1d AP-LAVS).
Art. 3 cpv. 3
Questo nuovo capoverso rinvia al nuovo articolo 13a LAVS, che si applicherà quindi per analogia anche all’AI. In base a questa disposizione, il terzo incaricato della ge stione dei salari ha gli stessi doveri del datore di lavoro in materia di pagamento dei contributi e quindi nelle proprie relazioni con la cassa di compensazione competente. La disposizione non stabilisce alcun nuovo diritto o obbligo del terzo al di fuori di quest’ambito. Non gli impone dunque, per esempio, alcun obbligo di collaborare o di informare nell’ambito dell’accertamento del diritto alle prestazioni (art. 28 della legge federale del 6 ottobre 200078 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali [LPGA], art. 6a cpv. 2 e 7c LAI) e non gli conferisce alcun diritto al versamento delle prestazioni (art. 19 cpv. 2 LPGA, art. 24quater cpv. 1 e 18b cpv. 3 LAI).
Art. 9 cpv. 2 lett. b
L’articolo 9 capoverso 2 garantisce che i figli che accompagnano all’estero un genitore assicurato nell’AVS abbiano diritto ai provvedimenti d’integrazione. Sul piano materiale, non cambierà nulla. Dato però che nella LAVS le disposizioni sull’assoggettamento assicurativo saranno ridefinite negli articoli 1a–1d AP-LAVS, nella LAI occorre ade guare i rinvii a queste disposizioni.
Disposizione transitoria della modifica del ... (AVS 2030)
Con la ridefinizione dell’assoggettamento assicurativo negli articoli 1a–1d AP-LAVS, la cerchia delle persone affiliate all’assicurazione obbligatoria verrà ristretta. Le disposi zioni transitorie della modifica della LAVS (v. lett. a Assoggettamento assicurativo) ga rantiscono che l’attuale copertura assicurativa nell’AVS sia mantenuta anche dopo la ridefinizione. Nell’articolo 9 capoverso 2 lettera b AP-LAI la copertura assicurativa che ne deriva per quanto riguarda i provvedimenti d’integrazione per i figli verrà adeguata al nuovo quadro giuridico. La presente disposizione transitoria garantisce che i figli be neficiari di tali provvedimenti in base al diritto anteriore non perdano i loro diritti.
4.2.4 Legge federale del 6 ottobre 200679 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Questa disposizione sarà parzialmente riformulata. Il nuovo tenore dovrebbe risultare più chiaro. Da un lato si procederà a un’armonizzazione terminologica: l’espressione «importo della prestazione complementare annua per il soggiorno in un istituto o in un ospedale» sarà sostituita con «importo per la tassa giornaliera» e l’espressione «al
78 RS 830.1 79 RS 831.30
fornitore delle prestazioni» con «all’istituto o all’ospedale». In questo modo le espres sioni utilizzate corrisponderanno a quelle dell’articolo 10 capoverso 2 lettera a LPC.
Dall’altro, il nuovo tenore chiarisce che la decisione di far versare l’importo delle PC per la tassa giornaliera direttamente all’istituto o all’ospedale spetta al beneficiario di PC. Se quest’ultimo chiede il versamento a terzi, l’importo delle PC per la tassa giornaliera deve essere imperativamente versato all’istituto o all’ospedale. In caso contrario, l’im porto è versato al beneficiario di PC. Sono fatte salve le disposizioni sulla garanzia d’impiego appropriato secondo l’articolo 20 LPGA.
Il nuovo tenore della disposizione evita l’utilizzo del termine «cessione». In questo modo si chiarisce che il versamento al fornitore delle prestazioni costituisce un versa mento a terzi e non una cessione di credito, e che il diritto alla prestazione in sé conti nua a spettare alla persona che l’ha fatto nascere.
Nella pratica questa disposizione è già oggi interpretata e attuata in tal senso. Le mo difiche proposte non avranno quindi alcun effetto sul piano materiale.
Art. 21b, rubrica, nonché cpv. 2 e 3
Rubrica: attualmente questo articolo disciplina soltanto la restituzione di importi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In futuro verrà ad aggiungersi anche la restituzione dell’importo per la tassa giornaliera. La rubrica sarà pertanto mo dificata di conseguenza.
Cpv. 2: in base al diritto vigente, la richiesta di restituzione degli importi delle PC per la tassa giornaliera indebitamente concessi va fatta valere nei confronti del beneficiario di PC o dei suoi eredi, anche se il versamento è stato effettuato direttamente all’istituto o all’ospedale. La persona tenuta alla restituzione deve allora rivolgersi all’istituto o all’ospedale per esigere da quest’ultimo le PC indebitamente riscosse. Per semplificare questa laboriosa procedura, con la presente disposizione sarà creata la base legale necessaria affinché la richiesta di restituzione delle PC indebitamente versate possa essere fatta valere direttamente nei confronti dell’istituto o dell’ospedale. Nel quadro della modifica del 20 giugno 202580 della LPC, il Parlamento ha già adottato una dispo sizione analoga concernente gli importi delle PC per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC, che saranno versati direttamente agli assicuratori-malattie.
Cpv. 3: la restituzione delle PC indebitamente riscosse può essere condonata se l’in teressato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (art. 25 cpv. 1 LPGA). Di regola le autorità e le istituzioni non adempiono la condizione delle gravi difficoltà. Qualora la richiesta di restituzione degli importi delle PC indebitamente versati fosse fatta falere nei confronti di questi terzi, la restituzione non potrebbe essere con donata, poiché la condizione delle gravi difficoltà non sarebbe adempiuta. I terzi chie derebbero quindi ai beneficiari di PC il rimborso dell’importo delle PC che hanno dovuto restituire anche in casi in cui gli interessati adempiono entrambi i criteri per il condono
80 FF 2025 2039
della richiesta di restituzione. In definitiva, quindi, i beneficiari dovrebbero farsi carico della richiesta di restituzione pur adempiendo i criteri per il condono. Per evitare questa situazione e tutelare i diritti degli interessati, nel quadro della modifica del 20 giugno 202581 della LPC il Parlamento ha deciso che il condono della richiesta di restituzione dovrà in futuro includere anche l’importo delle PC versato agli assicuratori-malattie. Questa regolamentazione andrà in futuro applicata anche all’importo delle PC per la tassa giornaliera versato a un istituto o a un ospedale. Per maggiore chiarezza, nella presente disposizione sarà aggiunto un rinvio ai capoversi 1 e 2.
Art. 26a, rubrica e cpv. 2
Rubrica: attualmente questo articolo disciplina soltanto la comunicazione di dati alle autorità di migrazione. In futuro verrà ad aggiungersi la comunicazione di dati all’organo incaricato della riscossione del canone radiotelevisivo (organo di riscossione). La ru brica sarà pertanto modificata di conseguenza.
Cpv. 2: questa disposizione disciplina la comunicazione di dati da parte dell’Ufficio cen trale di compensazione (UCC) all’organo di riscossione. In futuro l’UCC dovrà comuni care all’organo di riscossione i beneficiari di una prestazione complementare annua. In seguito a questa comunicazione, le persone interessate saranno automaticamente esentate dal pagamento del canone radiotelevisivo e, diversamente da oggi, non do vranno più presentare una domanda di esenzione.
La comunicazione di dati sarà circoscritta ai dati strettamente necessari all’organo di riscossione per l’identificazione delle persone esentate dal pagamento del canone. Questi includono in particolare il numero AVS e la data d’inizio del diritto alle PC. L’or gano di riscossione non riceverà alcuna informazione sull’ammontare della prestazione complementare annua o su singoli elementi di calcolo.
Art. 26b Sistema d’informazione sulle PC
Si tratta di una modifica puramente redazionale dovuta al fatto che l’acronimo UCC sarà già introdotto nell’articolo 26a capoverso 2.
4.2.5 Legge federale del 25 giugno 198282 sulla previdenza professionale per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) Art. 1 cpv. 3, secondo periodo
La delega al Consiglio federale della competenza di fissare un’età minima di pensiona mento va soppressa. Infatti, la disposizione di ordinanza che consente agli istituti di previdenza di prevedere nei loro regolamenti un’età minima di pensionamento di 58 anni per i loro assicurati sarà abrogata. Salvo casi eccezionali, non sarà più possi bile andare in pensione prima dei 63 anni, in modo da garantire un’armonizzazione con
81 FF 2025 2039 82 RS 831.40
il 1° pilastro. L’età di 63 anni è già sancita nella legge, all’articolo 13 LPP. L’ultimo pe riodo del capoverso 3 dell’articolo 1 è dunque ormai superfluo. Le deroghe all’età mi nima attualmente previste a livello di ordinanza saranno trasferite nella legge, all’arti colo 13 capoverso 3 (deroga in caso di ristrutturazioni aziendali; v. commento più sotto), oppure soppresse (deroga per motivi di sicurezza pubblica).
La modifica proposta non avrà ripercussioni sul modello di calcolo degli istituti di previ denza volto a garantire il rispetto del principio di adeguatezza (art. 1 dell’ordinanza del 18.4.198483 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPP 2]). I modelli di calcolo si basano infatti sull’età di riferimento. L’aumento dell’età minima di pensionamento non necessiterà dunque di alcun adeguamento per quanto concerne il controllo del rispetto del principio di adeguatezza.
Art. 13 cpv. 3
Questa disposizione diventerà superflua nel suo tenore attuale, poiché gli istituti di pre videnza non avranno più la possibilità di prevedere un’età minima di pensionamento inferiore a 63 anni. Il presente capoverso sarà modificato e introdurrà alcune deroghe al limite di 63 anni stabilito al capoverso 2. Le ristrutturazioni aziendali, che sono uno dei motivi di deroga all’età minima di pensionamento attualmente previsti a livello di ordinanza (art. 1i cpv. 2 lett. a OPP 2), saranno in futuro sancite a livello di legge. Sarà inoltre introdotta una nuova deroga per le convenzioni collettive di lavoro e per le leggi in materia di personale dei datori di lavoro di diritto pubblico, che potranno contemplare un’età minima di pensionamento inferiore a 63 anni per determinate categorie di per sone. In questi casi non sarà tuttavia possibile prevedere un’età minima inferiore ai
60 anni.
Art. 21 cpv. 1
Con questa disposizione, la riforma AVS 21 ha previsto una regolamentazione per le persone che continuano a lavorare oltre l’età di riferimento e che, avendo differito la riscossione delle prestazioni, non ricevono ancora una rendita di vecchiaia. Per contro, la disposizione non prevede nulla nel caso delle persone che proseguono l’attività lu crativa e continuano a pagare contributi al loro istituto di previdenza conformemente all’articolo 33b LPP. Essa sarà pertanto completata in modo da includervi anche questa categoria di assicurati e migliorare così non soltanto le loro prestazioni di vecchiaia ma anche quelle per superstiti.
Per alleviare l’impatto dell’aumento dell’età minima di pensionamento da 58 a 63 anni, occorre dare maggiore flessibilità agli assicurati, laddove possibile. Il diritto vigente con sente agli istituti di previdenza di proporre ai propri assicurati che hanno compiuto i 58 anni la possibilità di diminuire il loro salario di al massimo la metà e di continuare ad assicurare il precedente guadagno assicurato, pagando i contributi sul medesimo. In futuro gli istituti di previdenza avranno l’obbligo di proporre ai loro assicurati il cui salario
83 RS 831.441.1
diminuisce di al massimo la metà la possibilità di mantenere la loro previdenza al livello del precedente guadagno assicurato.
Senza questa modifica, la possibilità per i lavoratori che hanno raggiunto i 58 anni di diminuire il proprio carico di lavoro o le proprie responsabilità, per esempio riducendo il grado di occupazione dal 100 all’80 per cento senza subire una riduzione delle pre stazioni di vecchiaia, dipenderebbe dal regolamento del singolo istituto di previdenza.
Esempio: un assicurato lavora per il datore di lavoro A. A 59 anni decide di rinunciare ai propri compiti di gestione di un gruppo. Il suo mansionario viene modificato, il che gli permette di ridurre il suo grado di occupazione dal 100 al 70 per cento. Anche il suo salario annuo si riduce, passando da 200 000 a 110 000 franchi. L’assicurato intende continuare a lavorare fino a 64 anni. Il suo avere di previdenza a 59 anni ammonta a 650 000 franchi, il suo guadagno assicurato a 175 000 franchi. Il suo piano di previ denza prevede contributi annui pari al 20 per cento. Se non potesse beneficiare della possibilità prevista dall’articolo 33a, il lavoratore vedrebbe il suo guadagno assicurato annuo ridursi a 85 000 franchi e pagherebbe annualmente contributi pari a 17 000 fran chi. A 64 anni il suo avere di previdenza ammonterebbe dunque a 785 000 franchi. Beneficiando della possibilità prevista dall’articolo 33a, invece, manterrebbe un guada gno assicurato annuo di 175 000 franchi e pagherebbe annualmente contributi pari a
35 000 franchi. A 64 anni il suo avere di previdenza ammonterebbe così a circa
880 000 franchi, il che rappresenta una differenza di circa 95 000 franchi.
Art. 33b Esercizio di un’attività lucrativa dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento
Cpv. 1: secondo il vigente articolo 33b, gli istituti di previdenza possono proporre ai propri assicurati che continuano a lavorare oltre l’età di riferimento la possibilità di pro trarre la loro previdenza. Tuttavia, non sono tenuti a farlo. Al fine di incentivare i lavo ratori a rimanere attivi sul mercato del lavoro e a proseguire l’attività lucrativa presso il proprio datore di lavoro dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, si propone di modificare l’articolo 33b in modo da obbligare gli istituti di previdenza a offrire ai loro assicurati la possibilità di protrarre la previdenza. Gli assicurati potranno così decidere se continuare a versare contributi alla previdenza professionale, se differire la riscos sione delle prestazioni di vecchiaia senza pagare contributi, come previsto dal vigente articolo 13b, oppure se riscuotere le prestazioni di vecchiaia.
Cpv. 2: la possibilità prevista dal capoverso 1 modificato sussisterà soltanto per le per sone che proseguono l’attività lucrativa presso il medesimo datore di lavoro. Per non creare una disparità di trattamento tra queste persone e quelle che cambiano il datore di lavoro dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, nella legge del 17 dicembre 199384 sul libero passaggio (LFLP; art. 2 cpv. 1quater in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 1bis) sarà aggiunta una nuova disposizione che consentirà il trasferimento della prestazione d’uscita dopo il raggiungimento dell’età di riferimento in caso di prosecu zione dell’attività lucrativa presso un nuovo datore di lavoro. Senza un ampliamento del
84 RS 831.42
campo d’applicazione dell’articolo 33b LPP, tuttavia, questa modifica della LFLP sa rebbe inutile. Infatti, la disposizione deve essere applicabile anche alle persone che cambiano il datore di lavoro (e, di conseguenza, l’istituto di previdenza) e non manten gono quindi la loro previdenza ma instaurano un rapporto assicurativo con il nuovo istituto di previdenza.
Cpv. 3: con l’introduzione del capoverso 2, le persone che cambieranno datore di la voro dopo i 65 anni potranno pagare contributi a un nuovo istituto di previdenza, che verserà quindi loro prestazioni di vecchiaia. Affinché questa soluzione sia effettiva mente interessante per il nuovo assicurato, è necessario che quest’ultimo possa tra sferire la prestazione d’uscita dal suo precedente istituto di previdenza al nuovo istituto, il che sarà possibile grazie al nuovo articolo 2 capoverso 1quater LFLP (v. commento sotto). Potrà tuttavia accadere che l’importo della prestazione d’uscita sia superiore all’importo necessario per riscattare le prestazioni regolamentari massime presso il nuovo istituto di previdenza. Con l’introduzione della presente disposizione, l’assicurato potrà trasferire l’intera prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, che sarà tenuto a conservarla per migliorare le prestazioni di vecchiaia dell’assicurato. In questo modo si eviterà il trasferimento di una parte della prestazione d’uscita a una fondazione di libero passaggio dopo i 65 anni, il che è problematico, poiché di regola queste fon dazioni non aprono conti di libero passaggio dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento. Gli assicurati avranno però anche la possibilità di chiedere al loro precedente istituto di previdenza di versare loro la parte eccedente a titolo di prestazioni di vec chiaia.
Cpv. 4 lett. a: le persone che desiderano continuare a lavorare dopo il compimento dei 65 anni e continuare a pagare contributi al loro istituto di previdenza devono poter be neficiare di una certa flessibilità per pianificare al meglio la loro attività lucrativa e il passaggio al pensionamento. Una delle possibilità è che queste persone continuino a lavorare con un salario inferiore a quello conseguito in precedenza o riducano il loro grado di occupazione. In tal caso è possibile che abbiano bisogno di un reddito supple mentare per compensare la riduzione del salario. Bisogna pertanto dare loro la possi bilità di iniziare a riscuotere una parte delle prestazioni di vecchiaia o, in caso di pen sionamento parziale, di aumentare le prestazioni di vecchiaia riscosse e allo stesso tempo di continuare a pagare contributi per migliorare la loro previdenza. Questa di sposizione consentirà loro di avere una grande flessibilità, il che potrebbe incentivarli a rimanere attivi sul mercato del lavoro.
Esempio: un assicurato lavora per il datore di lavoro A. Al compimento dei 65 anni decide di continuare a lavorare presso il suo datore di lavoro e di continuare a versare contributi al suo istituto di previdenza. Presso quest’ultimo ha un avere di previdenza di 300 000 franchi. Può scegliere di riscuotere una parte delle prestazioni di vecchiaia del suo istituto di previdenza, riducendo in misura corrispondente il suo guadagno as sicurato e pagando quindi meno contributi, oppure di non riscuotere alcuna prestazione di vecchiaia e continuare a versare contributi sul medesimo guadagno assicurato per aumentare in misura maggiore il suo avere di previdenza fino alla fine dell’attività lu crativa (ma al più tardi fino a 70 anni). Se l’assicurato riceve 150 000 franchi a titolo di
prestazioni di vecchiaia, i rimanenti 150 000 franchi rimarranno depositati presso l’isti tuto di previdenza e verranno alimentati con i contributi pagati sul salario residuo, che gli permetteranno di migliorare la sua situazione previdenziale.
Cpv. 4 lett. b: per dare maggiore flessibilità alle persone che continuano a lavorare dopo il compimento dei 65 anni sarà introdotta una nuova disposizione che permetterà loro di non pagare i contributi sull’integralità del loro salario, ma di assicurarne soltanto una parte presso il loro istituto di previdenza. Questo consentirà loro di proseguire il processo di risparmio a fini previdenziali, ma allo stesso tempo di pagare meno contri buti e quindi conseguire un salario netto superiore. Anche questa disposizione po trebbe rappresentare un incentivo a lavorare più a lungo.
Cpv. 5: poiché in futuro gli istituti di previdenza avranno l’obbligo di offrire ai loro assi curati la possibilità di continuare a versare contributi dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, dovranno stabilire nel loro regolamento anche l’aliquota applicabile per il calcolo degli accrediti di vecchiaia fino all’età di 70 anni. Per gli istituti che non lo fa ranno, il Consiglio federale stabilirà l’aliquota nell’ordinanza. Senza la presente ag giunta all’articolo 33b verrebbe a crearsi una lacuna giuridica.
Art. 33c Sospensione del versamento della rendita di vecchiaia dopo l’età di rife rimento
Cpv. 1: per motivare le persone di più di 65 anni a riprendere l’attività lucrativa, gli istituti di previdenza potranno prevedere nel loro regolamento la possibilità per gli assicurati di far sospendere il versamento della rendita di vecchiaia fino alla cessazione dell’atti vità lucrativa. Gli istituti di previdenza non dovranno avere l’obbligo di offrire questa possibilità, poiché la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia è com plessa da attuare, soprattutto sul piano attuariale. Un tale obbligo costringerebbe una parte degli istituti di previdenza a effettuare costosi adeguamenti. Se l’istituto di previ denza offrirà questa possibilità, dovranno poterne beneficiare tutti gli assicurati, a pre scindere dal fatto che esercitino l’attività lucrativa presso il medesimo datore di lavoro o presso un altro datore di lavoro. La sospensione del versamento potrà avvenire a partire dall’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS, a prescindere dal fatto che l’attività lucrativa sia stata ripresa prima o dopo l’età di riferimento. Gli istituti di previdenza dovranno verificare che l’attività lucrativa sia stata effettivamente ripresa. Se l’attività sarà ripresa presso il precedente datore di lavoro, la verifica sarà semplice da effettuare. Se sarà ripresa presso un altro datore di lavoro, spetterà all’assicurato fornire all’istituto di previdenza i necessari documenti di prova. In seguito, l’istituto di previdenza dovrà verificare periodicamente se l’assicurato continui a esercitare l’attività lucrativa. Una verifica annuale appare ragionevole.
La possibilità di far sospendere il versamento della rendita di vecchiaia sussisterà indi pendentemente dal diritto degli assicurati di pagare contributi sul reddito dell’attività lucrativa per migliorare la propria previdenza conformemente all’articolo 33b. Questo significa che gli assicurati potranno far sospendere il versamento della rendita di vec chiaia in base alla presente disposizione e, allo stesso tempo, pagare contributi all’isti tuto di previdenza cui sono affiliati (vale a dire l’istituto del datore di lavoro presso cui
sono impiegati in quel momento) conformemente all’articolo 33b. Potranno però far so spendere il versamento della rendita di vecchiaia anche se riprenderanno l’attività lu crativa senza riaffiliarsi a un istituto di previdenza.
L’avere di previdenza disponibile al momento della sospensione del versamento della rendita di vecchiaia resterà depositato presso l’istituto di previdenza che versava la rendita. Ciò è giustificato dal fatto che sarà poi questo istituto a dover nuovamente versare la rendita quando l’assicurato ne farà richiesta, cesserà l’attività lucrativa o compirà i 70 anni. Questo avere non potrà in nessun caso essere trasferito a un even tuale nuovo istituto di previdenza presso cui l’assicurato versi nuovamente contributi. Infatti, l’avere in questione non è più una prestazione d’uscita, dato che l’evento assi curato (vecchiaia) si è già realizzato.
Cpv. 2: gli assicurati che faranno sospendere il versamento della rendita di vecchiaia dovranno beneficiare della massima flessibilità possibile. Se vorranno chiedere la ri presa del versamento della rendita di vecchiaia mentre lavorano ancora, dovranno avere in qualsiasi momento la possibilità di farlo, il che sarà garantito dalla presente disposizione.
Gli istituti di previdenza dovranno prevedere una disposizione che stabilisca il termine di preavviso per la richiesta di sospensione del versamento della rendita e per la ripresa del versamento. Nel caso della sospensione, questo darà loro il tempo necessario per interrompere il processo di versamento della rendita. Nel caso della ripresa, una tale disposizione sarà necessaria per permettere all’assicurato di pianificare la riscossione delle proprie prestazioni e all’istituto di previdenza di calcolare l’importo della rendita di vecchiaia da versare.
Cpv. 3: le persone che chiederanno la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia non beneficeranno di una garanzia dei diritti acquisiti. Non potranno dunque rivendicare una rendita di vecchiaia d’importo almeno pari a quella riscossa in prece denza. Questa disposizione è giustificata dal fatto che durante il periodo di interruzione potrebbe accadere che gli istituti di previdenza debbano modificare i loro parametri tecnici. Tuttavia, gli istituti di previdenza avranno la possibilità di garantire i diritti acqui siti a questa categoria di assicurati introducendo una disposizione regolamentare spe cifica in tal senso. Nella pratica la presente disposizione avrà poche ripercussioni ne gative sugli assicurati. In generale, gli istituti di previdenza offriranno rendite d’importo almeno pari se non superiore ai loro assicurati al momento della ripresa del versamento della rendita di vecchiaia.
Cpv. 4: la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia è un caso particolare. Occorre pertanto prevedere una disposizione specifica concernente i riscatti. Gli assi curati che faranno uso di questa possibilità non potranno più effettuare riscatti per mi gliorare le proprie prestazioni. Questo divieto concernerà sia l’istituto di previdenza che ha sospeso il versamento della rendita di vecchiaia sia l’eventuale istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro cui l’assicurato versi contributi conformemente all’arti colo 33b. Nel caso dell’istituto di previdenza che ha sospeso il versamento della ren dita, l’evento assicurato (vecchiaia) si sarà già realizzato e saranno già state versate prestazioni di vecchiaia. Per quanto riguarda l’eventuale nuovo istituto di previdenza,
per i riscatti si dovrebbe tenere conto sia delle prestazioni di vecchiaia già riscosse che dell’avere di previdenza depositato presso l’istituto di previdenza che ha sospeso il ver samento della rendita. La determinazione dell’importo esatto di questo avere sarebbe troppo complicata. È pertanto giustificato non permettere più agli assicurati di effettuare riscatti.
Cpv. 5: quando una persona riceve una rendita di vecchiaia, le eventuali rendite per superstiti da versare sono calcolate in percentuale della medesima (art. 21 cpv. 2 LPP). Di regola, un assicurato che avrà chiesto la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia avrà diritto a una rendita d’importo più elevato al momento della ripresa del versamento. Occorre pertanto stabilire su quale base debbano essere calcolate le rendite per superstiti eventualmente dovute qualora l’assicurato decedesse durante il periodo di sospensione del versamento. La base per il calcolo di queste eventuali ren dite per superstiti sarà l’importo della rendita di vecchiaia che avrebbe dovuto essere versato se l’assicurato avesse chiesto la ripresa del versamento della medesima al momento del suo decesso. Se l’assicurato non ha superstiti aventi diritto a rendite per superstiti, sarà il regolamento dell’istituto di previdenza a determinare se vi siano be neficiari che hanno diritto a un capitale in caso di decesso (art. 20a LPP).
Cpv. 6: i regolamenti degli istituti di previdenza possono prevedere la possibilità per gli assicurati di prelevare la totalità o una parte dell’avere di vecchiaia sotto forma di capi tale. Gli importi prelevati sotto forma di capitale escono definitivamente dal sistema della previdenza e le imposte dovute sui medesimi devono essere pagate. Questi im porti non possono pertanto essere reimmessi nel sistema del 2° pilastro. L’introduzione di una disposizione specifica al riguardo consentirà di chiarire questa questione. La parte del capitale di previdenza riscossa presso l’istituto di previdenza non potrà per tanto essere riversata a quest’ultimo in caso di sospensione del versamento della ren dita di vecchiaia.
Cpv. 7: è possibile che l’assicurato divorzi durante il periodo di sospensione del versa mento della rendita di vecchiaia. Occorre pertanto stabilire quale importo della rendita debba fungere da base per la ripartizione tra gli ex coniugi. Gli istituti di previdenza dovranno calcolare l’importo della rendita di vecchiaia che l’assicurato avrebbe perce pito se il versamento fosse ripreso il giorno del promovimento della procedura di divor zio. Quando questo importo sarà noto, il giudice determinerà la parte di rendita da as segnargli e questa sarà trasformata in una rendita vitalizia (cfr. art. 124a CC).
Il capoverso vigente elenca le disposizioni applicabili anche alla previdenza più estesa proposta dagli istituti di previdenza con prestazioni integrate. Il numero 2 va modificato, affinché vi sia menzionato il nuovo articolo 13 capoverso 3 (v. commento all’art. 89a cpv. 6 n. 2a CC). Inoltre va aggiunto un nuovo numero 2a, poiché la sospensione del versamento della rendita di vecchiaia si applicherà anche agli istituti di previdenza so vraobbligatori.
Disposizioni transitorie della modifica del ... (AVS 2030)
Cpv. 1: l’aumento dell’età minima di pensionamento da 58 a 63 anni è un cambiamento notevole. Questo significa che gli assicurati che hanno già preso provvedimenti per andare in pensione prima del compimento dei 63 anni, per esempio effettuando acqui sti supplementari secondo l’articolo 1b OPP 2 in vista del pensionamento anticipato, dovrebbero lavorare più a lungo di quanto previsto. Per attenuare le ripercussioni di questo aumento, occorrerà prevedere una disposizione transitoria che dia agli istituti di previdenza il tempo necessario per adeguare le proprie disposizioni regolamentari e soprattutto permetta agli assicurati vicini al pensionamento di andare in pensione prima dei 63 anni, evitando loro di subire in misura eccessiva le ripercussioni della modifica di legge. Sarà pertanto accordato un periodo transitorio di dieci anni. Questo permet terà agli assicurati che sono vicini al pensionamento e hanno già pianificato l’uscita dal mondo del lavoro di realizzare il loro progetto. Inoltre, gli istituti di previdenza avranno il tempo di modificare i loro regolamenti e adeguare i loro piani di previdenza, se lo riterranno necessario. Dovranno in particolare stabilire la cadenza con cui intendono aumentare l’età minima di pensionamento durante il periodo transitorio per passare dalla età minima prevista in quel momento dal loro regolamento alla nuova età minima di 63 anni. Senza disposizione transitoria potrebbero venirsi a creare situazioni indesi derate. Un assicurato nato soltanto qualche mese dopo un suo collega di lavoro, ma nell’anno seguente, potrebbe dover lavorare cinque anni in più, il che causerebbe una disparità di trattamento scioccante per il diretto interessato. Se l’età minima di pensio namento fosse aumentata senza periodo transitorio, si correrebbe il rischio di una mas siccia ondata di pensionamenti anticipati poco prima dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione. Dato che l’aumento dell’età minima di pensionamento da 58 a 63 anni è un cambiamento notevole, un periodo transitorio di dieci anni appare ragio nevole.
Cpv. 2: durante il periodo transitorio, è possibile che una parte degli assicurati rag giunga l’età minima di pensionamento regolamentare del proprio istituto di previdenza ma continui a lavorare e, quindi, non vada subito in pensione. Se in questo periodo l’istituto di previdenza aumentasse rapidamente l’età minima di pensionamento rego lamentare o se questi assicurati lavorassero ancora dopo la fine del periodo transitorio, essi potrebbero vedersi privati, durante un certo periodo, della possibilità di andare in pensione e riscuotere le prestazioni di vecchiaia. La presente disposizione ha lo scopo di evitare tali situazioni e fare in modo che gli assicurati che non sono andati in pensione e non hanno riscosso prestazioni di vecchiaia, benché ne avessero la possibilità, non siano successivamente impossibilitati a farlo per un certo periodo, perché nel frattempo il regolamento del loro istituto di previdenza o la legge ha fissato una nuova età minima di pensionamento che queste persone non hanno ancora raggiunto.
Nel quadro dell’aumento dell’età minima di pensionamento, che interesserà anche il libero passaggio e la previdenza vincolata, saranno inoltre introdotte disposizioni tran sitorie nell’ordinanza del 3 ottobre 199485 sul libero passaggio (OLP) e nell’ordinanza
85 RS 831.425
del 13 novembre 198586 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3).
4.2.6 Legge del 17 dicembre 199387 sul libero passaggio (LFLP)
Art. 2 cpv. 1quater
L’articolo 2 capoverso 1bis LFLP, entrato in vigore il 1° gennaio 2010, ha lo scopo di permettere agli assicurati di ricevere una prestazione d’uscita quando cambiano datore di lavoro e dunque istituto di previdenza dopo il raggiungimento dell’età minima di pen sionamento stabilita dal loro istituto ma prima dell’età di riferimento prevista dal rego lamento. Questa disposizione è stata introdotta, poiché gli assicurati, in particolare in caso di licenziamento, erano costretti a riscuotere le loro prestazioni di vecchiaia, se il regolamento del loro istituto di previdenza lo prevedeva, e questo anche nel caso in cui avessero trovato un nuovo posto di lavoro. Si trattava di una regolamentazione che discriminava questi lavoratori e non li incentivava a intraprendere una nuova attività lucrativa. La nuova disposizione ha permesso di dare agli assicurati, e non più agli istituti di previdenza, la possibilità di scegliere se riscuotere o meno le prestazioni di vecchiaia.
Tuttavia questa disposizione si applica soltanto ai casi di libero passaggio insorti fino al compimento dei 65 anni. Se il legislatore intende dare agli assicurati che proseguono l’attività lucrativa dopo i 65 anni la possibilità di trasferire la loro prestazione d’uscita, è necessario introdurre una nuova disposizione parallela all’articolo 2 capoverso 1bis LFLP.
Il presente nuovo capoverso darà agli assicurati che cambiano datore di lavoro e quindi istituto di previdenza dopo aver raggiunto l’età di riferimento regolamentare la possibi lità di trasferire la loro prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza e, se lo desi derano, di continuare a pagare i contributi presso questo istituto (v. commento all’art. 33b). È quindi più logico che la prestazione d’uscita sia integralmente trasferita al nuovo istituto di previdenza. La possibilità di trasferire la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza e di differire la riscossione delle prestazioni di vecchiaia è giustificata anche nel caso in cui l’assicurato non desideri continuare a pagare contributi presso il nuovo istituto. Sarà così il nuovo istituto di previdenza a versare le prestazioni di vecchiaia al momento della cessazione dell’attività lucrativa, o anche prima, ma al più tardi al compimento dei 70 anni. Il nuovo istituto di previdenza verserà dunque le prestazioni di vecchiaia sia nel caso in cui l’assicurato continui a pagare i contributi che in caso di semplice differimento della riscossione delle prestazioni. Come risulta dal tenore della disposizione, il trasferimento della prestazione d’uscita sarà possibile sol tanto se l’assicurato continua a esercitare un’attività lucrativa. Per continuazione dell’at tività lucrativa si intende che non vi dovrà essere alcuna interruzione nel passaggio dal precedente al nuovo datore di lavoro, cioè che la nuova attività dovrà iniziare immedia tamente dopo la cessazione di quella precedente. Si tratta della stessa logica applica bile al vigente articolo 2 capoverso 1bis LFLP. Questa limitazione è giustificata dalla
86 RS 831.461.3 87 RS 831.42
necessità di evitare incertezze giuridiche, in quanto ci si dovrebbe porre la questione della durata massima tollerabile del periodo senza attività lucrativa. Il principio è che alla cessazione dell’attività lucrativa le prestazioni di vecchiaia devono essere versate. Di conseguenza, la prestazione d’uscita potrà essere trasferita soltanto se non vi sarà alcuna interruzione dell’attività lucrativa.
Esempio: un assicurato lavora fino a 65 anni presso il datore di lavoro A. Presso l’isti tuto di previdenza di A dispone di un avere di previdenza di 250 000 franchi. L’assicu rato inizia a lavorare presso il datore di lavoro B immediatamente dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro con il datore di lavoro A. Ha quindi due possibilità: la prima è riscuotere le prestazioni di vecchiaia dell’istituto di previdenza di A in aggiunta al salario versato da B, la seconda è trasferire l’avere di 250 000 franchi dal precedente istituto di previdenza al nuovo istituto. Presso quest’ultimo può decidere se conservare i 250 000 franchi e differire la riscossione delle prestazioni oppure continuare a versare contributi per alimentare l’avere di previdenza fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al più tardi fino al compimento dei 70 anni.
4.2.7 Legge del 25 settembre 195288 sulle indennità di perdita di guadagno
(LIPG) Art. 27 cpv. 3
La disposizione vigente rinvia alle disposizioni della LAVS sulla riscossione dei contri buti, che sono applicabili per analogia nell’ordinamento delle indennità di perdita di gua dagno. In futuro nell’elenco figurerà anche il nuovo articolo 13a LAVS, che disciplina l’assunzione del pagamento dei contributi da parte di terzi (ditte che offrono servizi di payrolling) su incarico del datore di lavoro e i relativi obblighi d’informazione. Con l’ag giunta di questo rinvio nel presente capoverso, la nuova regolamentazione si appli cherà anche all’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno. A questo proposito si rinvia al commento all’articolo 13a AP-LAVS. In virtù del rinvio nel vigente articolo 21 capoverso 2 lettera e LIPG, anche le modifiche relative all’affiliazione alle casse appor tate nell’articolo 64 AP-LAVS saranno applicabili all’ordinamento delle indennità di per dita di guadagno.
L’articolo 13a AP-LAVS non disciplina il rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e il terzo per quanto riguarda il versamento dei salari e delle eventuali prestazioni in caso di perdita di guadagno. Se tra le due parti sussiste un rapporto fiduciario, questo av viene secondo le disposizioni di diritto del mandato dell’articolo 394 segg. del Codice delle obbligazioni. In base a queste disposizioni, il datore di lavoro può pertanto incari care il terzo di versare in suo nome prestazioni in caso di perdita di guadagno. In ogni caso, in virtù dei nuovi obblighi d’informazione di cui all’articolo 13a AP-LAVS, il datore di lavoro e il terzo saranno tenuti a informare la cassa di compensazione del loro rap porto contrattuale.
88 RS 834.1
4.2.8 Legge del 24 marzo 200689 sugli assegni familiari (LAFam)
Art. 12 cpv. 4
La gestione dei salari da parte di terzi concerne in parte anche la legge sugli assegni familiari. Quest’ultima è una legge quadro a livello federale, che delega ai Cantoni in particolare la fissazione dell’importo minimo e l’esecuzione degli assegni familiari (cfr. art. 3 cpv. 2 e 17 LAFam). I Cantoni possono quindi fissare l’importo minimo degli as segni familiari e prevedere assegni di nascita e di adozione cantonali. I contributi per gli assegni familiari sono di norma stabiliti dalle casse di compensazione per assegni familiari e variano a seconda del Cantone e del settore di attività dei membri affiliati. I terzi, che non sono previsti dall’attuale sistema degli assegni familiari, agiscono oggi presumibilmente (e illecitamente) in qualità di datori di lavoro dei lavoratori soggetti all’obbligo contributivo e conteggiano i contributi per gli assegni familiari nel luogo in cui hanno sede. Questo riduce il gettito contributivo nei Cantoni dei datori di lavoro di cui gestiscono i salari e fa sì che i lavoratori aventi diritto ricevano altri assegni familiari o assegni di altro importo rispetto a quelli che riceverebbero se la gestione dei salari fosse effettuata direttamente dal loro datore di lavoro.
Con la soluzione proposta nel presente capoverso, i terzi saranno in futuro tenuti ad applicare ai lavoratori dei datori di lavoro per i quali effettuano i conteggi gli ordinamenti sugli assegni familiari cui sono soggetti questi ultimi. In questo modo si garantirà che i contributi e le prestazioni siano versati conformemente all’ordinamento sugli assegni familiari cui è soggetto il datore di lavoro e non a quello cui è soggetto il terzo.
La legge federale del 20 giugno 195290 sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF) di sciplina gli assegni familiari per le persone che lavorano nel settore agricolo. Varie di sposizioni della LAFam sono applicabili anche nell’ambito della LAF. Diversamente dalla LAFam, la LAF prevede i medesimi contributi (2 % del salario soggetto all’AVS) e prestazioni identiche a livello nazionale. L’esecuzione della LAF è di competenza delle casse cantonali di compensazione. Hanno diritto alle prestazioni secondo la LAF i la voratori agricoli nonché gli agricoltori e alpigiani indipendenti. Nell’ambito della LAF i terzi agiscono unicamente a titolo fiduciario.
Art. 25 lett. equater
Con il rinvio all’articolo 13a AP-LAVS si garantisce che alle casse di compensazione per assegni familiari siano applicati gli stessi meccanismi di controllo previsti per le casse di compensazione AVS in caso di gestione dei salari da parte di terzi.
89 RS 836.2 90 RS 836.1
4.3 Decreto federale sul finanziamento supplementare dell’AVS mediante
l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto
Le proposte di finanziamento delle varianti 2, 3a e 3b prevedono un aumento dell’IVA. In ciascuna di queste varianti sono pertanto aggiunti un nuovo capoverso 3quinquies e un nuovo capoverso 3sexies all’articolo 130 Cost. L’aumento dell’IVA necessita di una mo difica costituzionale, che sottostà a referendum obbligatorio e richiede inoltre l’accetta zione della maggioranza del Popolo e dei Cantoni.
Cpv. 3quinquies: questo capoverso introduce la base costituzionale per un aumento pro porzionale delle aliquote IVA di 0,7 punti percentuali (varianti 2 e 3a) o 0,9 punti per centuali (variante 3b) destinato a garantire l’equilibrio finanziario dell’AVS. La compe tenza di aumentare le aliquote IVA sarà delegata al Consiglio federale.
Cpv. 3sexies: questo capoverso precisa che i proventi degli aumenti delle aliquote IVA di cui al capoverso 3quinquies saranno destinati integralmente a garantire l’equilibrio finan ziario dell’AVS.
Nel caso della variante di finanziamento 2 la data di entrata in vigore dovrà essere fissata al 1° gennaio 2031.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie sulle assicurazioni sociali
5.1.1 Ripercussioni finanziarie sull’AVS
Il presente progetto mira a garantire la stabilità finanziaria dell’AVS fino al 2040. Grazie alle misure proposte e in base alle stime effettuate nell’ambito delle proiezioni (fondate sulle prospettive finanziarie del 2025), il livello del Fondo di compensazione AVS e il risultato di ripartizione dovrebbero rimanere stabili. Anche le ripercussioni finanziarie delle varie misure negli ambiti dei contributi e delle prestazioni dovrebbero essere co stanti. Non c’è dunque da attendersi alcuna evoluzione progressiva. L’impatto finanzia rio delle varie misure tese a promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa non può essere quantificato, poiché dipende dal comportamento sul mercato del lavoro e dalla situazione generale della manodopera. Bisogna però presupporre che, se esse rag giungessero l’obiettivo auspicato, l’AVS potrebbe beneficiare di entrate contributive supplementari. Inoltre, non è possibile stimare l’impatto di alcune disposizioni, come quelle sulla riscossione dei contributi sui dividendi.
La tabella qui sotto fornisce una panoramica delle ripercussioni finanziarie di tutte le misure nel 2040 e mostra la situazione del livello del Fondo di compensazione AVS e del risultato di ripartizione in base alle diverse varianti di finanziamento proposte. Le ripercussioni finanziarie nei singoli anni sono indicate dettagliatamente nelle prospet tive finanziarie in allegato.
Tabella 4 Variazioni delle uscite e delle entrate dell’AVS nel 2040 in base alle di verse varianti di finanziamento Conséquences financières de la réforme AVS2030 en 2040 Entrée en vigueur des mesures AVS2030 en 2031 En millions de francs, aux prix de 2024. Les montants sont arrondis à 10 millions de francs. Les calculs se basent sur les paramètres macroéconomiques du CF du 12.06.2025.
Variante 1 Variante 2 Variante 3a Variante 3b
Mesures Financement de la 13e rente de Financement de la 13e rente de Pas de financement de la 13e rente Pas de financement de la 13e rente vieillesse selon CE (illimité dans le vieillesse selon CN (limité dans le de vieillesse décidé au Parlement ; de vieillesse décidé au Parlement ; temps); pas de financement temps) ; prolongation du
Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Augmentation du taux de cotisation des indépendants 250 250 250 250
Diminution des déductions pour le 2 e pilier 40 40 40 40
Cotisations sur les IJ accident et maladie 450 450 450 450
Relèvement de la franchise de cotisation -60 -60 -60 -60
Modification des taux d'anticipation et d'ajournement 90 90 90 90
Introduction d’un facteur de revalorisation 0 1) 0 1) 0 1) 0 1)
Mesures de financement 4460 3010 4160 3870 Augmentation de la TVA 2150 2) 3010 4) 3010 5) 3870 7)
Augmentation des cotisations 2310 3) 1150 6)
Contribution de la Confédération à 20,2 % des dépenses 20 20 20 20
Total 90 5 160 90 3 710 90 4 860 90 4 570
Total (Recettes - Dépenses) 5 070 3 620 4 770 4 480
Résultat de répartition en 2040 1800 400 1500 1200
Niveau du Fonds de compensation en pourcent des dépenses en 2040 123 97 100 96
1) Le coût non arrondi à 10 millions est de 4 millions de francs. 2) Relèvement de la TVA de 0,5 point à partir de 2028 3) Augmentation des taux de cotisation de 0,4 point à partir de 2028 4) Relèvement de la TVA de 0,7 point à partir de 2028 jusqu'en 2030 ; prolongation du relèvement dans AVS2030 5) Relèvement de la TVA de 0,7 point à partir de 2031 6) Augmentation des taux de cotisation de 0,2 point à partir de 2031 7) Relèvement de la TVA de 0,9 point à partir de 2031
I calcoli si basano sullo scenario di riferimento delle prospettive finanziarie del 2025, con gli indicatori economici del giugno del 2025, il conto d’esercizio del 2024 e i dati del 2024. Le stime sono per loro natura caratterizzate da incertezza e possono ancora cambiare. Inoltre, le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono soggette a une cre scente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole. Il prossimo aggiornamento delle prospettive finanziarie sarà effettuato nel luglio del 2026.
5.1.2 Ripercussioni finanziarie sulle altre assicurazioni sociali
5.1.2.1 Ripercussioni finanziarie sull’AI
Le misure nell’ambito dei contributi, nello specifico l’aumento del tasso di contribuzione per i lavoratori indipendenti, la diminuzione delle deduzioni nel 2° pilastro e la riscos sione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio, accre scerebbero le entrate contributive per l’AI, mentre l’aumento della franchigia le farebbe diminuire. Ciononostante, ci si può attendere un aumento delle entrate stimato a circa 90 milioni di franchi nel 2040. Le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono soggette a une crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo consi derevole.
5.1.2.2 Ripercussioni finanziarie sulle IPG
L’aumento del tasso di contribuzione per i lavoratori indipendenti, la diminuzione delle deduzioni nel 2° pilastro e la riscossione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio accrescerebbero le entrate contributive per l’ordinamento delle IPG, mentre l’aumento della franchigia le farebbe diminuire. Nel complesso, si prevede un incremento stimato a circa 30 milioni di franchi nel 2040. Le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono tuttavia soggette a une crescente incertezza e sono quindi su scettibili di essere rivedute in modo considerevole.
5.1.2.3 Ripercussioni finanziarie sulle PC
Le misure proposte nel presente progetto inciderebbero marginalmente sulle PC. In particolare, l’adeguamento delle aliquote di riduzione in caso di anticipazione della ren dita AVS avrebbe effetti differenziati: per i beneficiari di PC, una riduzione meno forte della rendita AVS farebbe diminuire le PC, mentre una riduzione più forte rispetto a oggi avrebbe l’effetto opposto. A lungo termine, gli adeguamenti dei contributi per i lavoratori indipendenti e la riscossione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio potrebbero far crescere l’importo delle rendite dell’AVS e quindi ridurre il ricorso alle PC.
5.1.2.4 Ripercussioni finanziarie sull’AD
La riscossione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio genererebbe un aumento delle entrate contributive per l’AD, che, secondo le stime, dovrebbe raggiungere circa 110 milioni di franchi nel 2040. Le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono tuttavia soggette a une crescente incertezza e sono quindi su scettibili di essere rivedute in modo considerevole.
5.1.2.5 Ripercussioni finanziarie sul 2° pilastro
Le modifiche proposte nell’ambito della presente riforma non inciderebbero notevol mente sul 2° pilastro.
Per gli istituti di previdenza risulterebbero spese amministrative supplementari, in par ticolare per quelli che attualmente non prevedono il mantenimento della previdenza al livello del precedente guadagno assicurato (art. 33a LPP) né la continuazione dell’as sicurazione dopo il raggiungimento dell’età di riferimento (art. 33b LPP). Inoltre, in fu turo le entrate e le uscite dal sistema sarebbero possibili anche dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, il che a sua volta potrebbe comportare ulteriori spese ammini strative.
Non è possibile quantificare con precisione le spese supplementari per gli istituti di previdenza e per i datori di lavoro (art. 5 LSgrI).
5.2 Ripercussioni per la Confederazione
La Confederazione partecipa al finanziamento delle uscite dell’AVS nella misura del 20,2 per cento. Il presente progetto comporterebbe un aumento delle uscite soltanto
per effetto dell’adeguamento delle aliquote di riduzione e di aumento nonché dell’intro duzione del fattore di moltiplicazione. Le spese supplementari per la Confederazione sono stimate a 20 milioni di franchi nel 2040. Le prospettive finanziale oltre i dieci anni sono tuttavia soggette a une crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
Le misure nell’ambito del finanziamento, in particolare l’aumento dell’IVA e/o del tasso di contribuzione, sono descritte qui sotto.
5.2.1 Aumento delle aliquote IVA (varianti 2, 3a e 3b)
Per adempiere i suoi compiti sovrani, la Confederazione acquista beni e servizi soggetti all’IVA. Di conseguenza, sarebbe interessata dall’aumento delle aliquote IVA per i suoi consumi e investimenti. Va inoltre tenuto presente che nel caso delle prestazioni esenti dall’IVA e delle attività sovrane la Confederazione non può dedurre l’IVA che grava sulle prestazioni precedenti a titolo di imposta precedente, cosicché risulta gravata da una tassa occulta. Con l’innalzamento delle aliquote IVA questa crescerebbe lieve mente. Secondo le stime dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), l’au mento proporzionale dell’IVA di 0,7 punti percentuali nelle varianti 2 e 3a (aliquota nor male: 0,7 punti percentuali; aliquota ridotta: 0,2 punti percentuali; aliquota speciale: 0,4 punti percentuali) comporterebbe per la Confederazione maggiori spese per l’ac quisto di beni e servizi nell’ordine di 90 milioni di franchi (valore per il 2023), mentre l’aumento di 0,9 punti percentuali nella variante 3b (aliquota normale: 0,9 punti percen tuali; aliquota ridotta: 0,3 punti percentuali; aliquota speciale: 0,5 punti percentuali) fa rebbe aumentare le spese di 110 milioni di franchi (valore per il 2023).
L’innalzamento delle aliquote IVA farebbe salire l’IPC, il che potrebbe influenzare la crescita dei salari nell’ambito della politica salariale della Confederazione. A ciò si ag giungono altri fattori rilevanti per la Confederazione. Poiché le rendite AVS vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi e dei salari, un aumento dell’IVA comporterebbe pre sumibilmente anche un aumento delle uscite dell’AVS. La Confederazione vi parteci perebbe con il suo contributo a favore dell’AVS. L’effetto frenante dell’aumento dell’IVA sulla performance economica inciderebbe inoltre probabilmente sulle entrate della Confederazione. Le ripercussioni da attendere sono state stimate nell’ambito dello stu dio dell’istituto BAK Economics commissionato dall’UFAS, in base a un modello di si mulazione econometrico91. La tabella qui sotto mostra l’onere atteso per le finanze fe derali, in base al livello del debito pubblico, in termini assoluti e in punti percentuali del PIL nominale, rispetto alla situazione senza aumento dell’IVA. Gli effetti stimati sono influenzati principalmente dalle minori entrate legate all’andamento economico più de bole. A ciò si aggiungono effetti di secondo impatto sul fronte delle uscite e delle entrate derivanti da adeguamenti salariali e interessi passivi.
91 Alexis Bill-Körber, Luca Ding, Claude Maurer, Karin Roth, «Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen unterschiedlicher Massnahmen zur finan ziellen Stabilisierung der AHV (2025-2040); Makro- und Mikroanalysen, Erhöhung Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge und Referenzalter», in Bei träge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/26, Berna 2025 (in tedesco con riassunto in italiano) (non ancora pubblicato)
Tabella 5 Scostamenti stimati del livello del debito pubblico in caso di aumento proporzionale delle aliquote IVA secondo le varianti 2 e 3b, sia in per centuale del PIL nominale che in miliardi di franchi (valori scontati al li vello del 2025)
Guida alla lettura: con un aumento dell’IVA dal 2028, per effetto dei meccanismi sopra descritti, nel 2040 i debiti sarebbero più elevati di un importo pari allo 0,19 per cento del PIL del 2025, ovvero di 1,64 miliardi di franchi. Misura Variante 2: 2028; 2035 2040 variante 3b: 2031 Variante 2 0,01 % 0,14 % 0,19 % (+0,7 punti percen fr. 0,12 mia. fr. 1,25 mia. fr. 1,64 mia. tuali) Variante 3b 0,02 % 0,13 % 0,21 % (+0,9 punti percen fr. 0,14 mia. fr. 1,13 mia. fr. 1,88 mia. tuali) Fonte: BAK Economics
Ad ogni modifica delle aliquote, l’AFC deve adeguare i sistemi informatici utilizzati dalle imprese soggette all’IVA per adempiere i loro obblighi di dichiarazione. Secondo le sue stime, le spese di sviluppo a livello informatico ammonterebbero a circa 200 000 franchi (questo importo non include le spese interne all’AFC p. es. per la direzione di progetti, test ecc.).
5.2.2 Ripercussioni sulle finanze della Confederazione in caso di aumento si
multaneo delle aliquote IVA e del tasso di contribuzione (variante 3a) Anche un finanziamento combinato frenerebbe la performance economica, incidendo indirettamente sulle finanze federali. Secondo il modello di simulazione dell’istituto BAK Economics, l’onere per le finanze federali dovrebbe essere leggermente più elevato rispetto a quello derivante da un finanziamento esclusivamente tramite l’aumento dell’IVA. La tabella qui sotto mostra l’onere atteso per le finanze federali, in termini assoluti e in punti percentuali del PIL nominale, rispetto alla situazione senza l’aumento simultaneo delle aliquote IVA e del tasso di contribuzione. Gli effetti stimati sono in fluenzati principalmente dalle minori entrate legate all’andamento economico più de bole. A ciò si aggiungono effetti di secondo impatto sul fronte delle uscite e delle entrate derivanti da adeguamenti salariali e interessi passivi.
Tabella 6 Scostamenti stimati del livello del debito pubblico in caso di aumento simultaneo delle aliquote IVA e del tasso di contribuzione AVS secondo la variante 3a, sia in punti percentuali del PIL nominale che in miliardi di franchi (valori scontati al livello del 2025)
Guida alla lettura: con un aumento dell’IVA dal 2031, per effetto dei meccanismi sopra descritti, nel 2040 i debiti sarebbero più elevati di un importo pari allo 0,2 per cento del PIL del 2025 ovvero di 2,32 miliardi di franchi. Misura 2031 2035 2040 Variante 3a 0,02 % 0,15 % 0,2 % (+0,7 punti percen fr. 0,15 mia. fr. 1,27 mia. fr. 2,32 mia. tuali IVA; +0,2 punti percentuali tasso di contribuzione) Fonte: BAK Economics
5.2.3 Minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito in seguito all’aumento
dei contributi AVS I contributi AVS supplementari sarebbero deducibili a livello fiscale, il che comporte rebbe minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito.
Un aumento dei contributi salariali AVS di 0,2 punti percentuali, secondo la variante 3b, genererebbe minori entrate ricorrenti derivanti dall’imposta federale diretta. Secondo le stime dell’AFC, basate sulle maggiori entrate attese per l’AVS per effetto dell’aumento dei contributi salariali, le minori entrate annue ammonterebbero nel 2031 a circa 60 mi lioni di franchi, di cui circa 45 milioni (78,8 %) sarebbero a carico della Confederazione. Questo risultato deriva dall’aliquota fiscale marginale stimata per l’imposta federale di retta, pari a circa il 7 per cento. Inoltre, questa stima dell’AFC si basa sulla somma complessiva attesa dei contributi AVS supplementari riscossi tramite i contributi sala riali, pari a 1001 milioni di franchi. Questa somma complessiva sarebbe ripartita a metà tra la quota dei datori di lavoro e quella dei lavoratori. L’entità della riduzione dei redditi delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipenderebbe dalla misura in cui i lavora tori assumerebbero non soltanto i propri contributi ma anche quelli dei datori di lavoro sotto forma di perdite salariali (incidenza fiscale). Dati empirici mostrano che spesso i datori di lavoro ripercuotono i propri contributi sui salari reali dei dipendenti tramite una crescita salariale rallentata (v. n. 5.4.1.2). Sulla base di un metastudio, la stima ipotizza che a medio termine i lavoratori si farebbero carico, oltre che dei propri contributi, anche del 70 per cento dei contributi dei datori di lavoro92. Di conseguenza, il reddito delle persone esercitanti un’attività lucrativa si ridurrebbe complessivamente dell’85 per cento della somma attesa dei contributi AVS supplementari. Per coprire il 15 per cento residuo dei contributi paritetici supplementari (o il 30 % dei contributi dei datori di la voro), vi sarebbero sostanzialmente due possibilità. La prima sarebbe di ridurre gli utili aziendali, il che genererebbe minori entrate per le imposte sull’utile. La seconda sa rebbe di ripercuotere questa parte dei contributi supplementari sui prezzi al consumo.
92 Angel Melguizo e José Manuel González-Páramo, «Who bears labour taxes and social contributions? A meta-analysis approach», in SERIEs, 2013, vol. 4, n. 3, pagg. 247–271.
Se nonostante l’aumento dei prezzi il volume dei consumi non si riducesse o lo facesse soltanto in misura marginale, gli introiti dell’IVA crescerebbero. Le stime qui illustrate si limitano alle ripercussioni sulle imposte sul reddito e tralasciano il rimanente 30 per cento rappresentato dai contributi dei datori di lavoro. Si può presumere che i contributi dei datori di lavoro verrebbero ripercossi sui lavoratori in modo graduale. Per questo motivo, nei primi anni dopo l’entrata in vigore della riforma la parte dei contributi parite tici supplementari a carico dei lavoratori dovrebbe essere inferiore all’85 per cento, così come sarebbero più basse le minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito. Al con tempo, nello stesso periodo la parte ripercossa sugli utili aziendali o sui prezzi al con sumo sarebbe leggermente più elevata rispetto al 15 per cento atteso a medio termine.
5.2.4 Maggiori spese per il personale dovute all’aumento dei contributi AVS
Un aumento dei tassi di contribuzione secondo la variante 3b genererebbe maggiori uscite per la Confederazione quale datore di lavoro. I contributi paritetici sono assunti per metà dai datori di lavoro e per metà dai lavoratori. Sul fronte delle uscite per il personale, un aumento dei tassi di contribuzione genererebbe uscite supplementari per la Confederazione per circa 5 milioni di franchi nel 2026, che aumenterebbero negli anni successivi di pari passo con la crescita della massa salariale. Partendo dall’ipotesi esposta nel numero precedente, secondo cui a medio termine il 70 per cento dei con tributi dei datori di lavoro supplementari verrebbe ripercosso sui lavoratori, le maggiori uscite per la Confederazione ammonterebbero a 2 milioni di franchi.
5.2.5 Aumento dell’età minima nel 2° pilastro
L’aumento dell’età minima per il prelievo di capitale nel 2° pilastro e nel pilastro 3a dagli attuali 58 a 63 anni comporterebbe presumibilmente maggiori entrate derivanti dalle imposte sul reddito sulle prestazioni in capitale per la Confederazione e i Cantoni. A causa della mancanza di dati, non è possibile quantificare queste maggiori entrate. Per quanto concerne i prelievi di capitale nel pilastro 3a si ipotizzano maggiori entrate do vute al fatto che di regola questi sarebbero distribuiti su due anni invece dei cinque at tuali, con una conseguente minore interruzione della progressione fiscale. Per questo motivo, gli importi di ciascun prelievo sarebbero più elevati e in molti casi si situereb bero a un livello di progressione più alto. Attualmente soltanto le persone con più conti del pilastro 3a possono distribuire su diversi anni il prelievo di capitale di questo pila stro. In futuro, in seguito all’accoglimento della mozione 24.3067 Consentire la riscos sione parziale dei fondi previdenziali, questa possibilità sarà estesa a tutti. Anche per quanto concerne la riscossione delle prestazioni del 2° pilastro, il ridotto potenziale d’in terruzione della progressione genererebbe presumibilmente maggiori entrate derivanti dalle imposte sul reddito. Nel 2° pilastro, tuttavia, l’effetto sarebbe notevolmente minore rispetto a quello previsto nel pilastro 3a, poiché la riscossione delle prestazioni è legata alla cessazione dell’attività lucrativa e il prelievo di capitale può essere ottimizzato sol tanto in misura limitata dal punto di vista fiscale.
5.3 Ripercussioni per Cantoni e Comuni
I Cantoni non partecipano al finanziamento dell’AVS e sarebbero quindi interessati solo indirettamente, ad esempio a causa dei maggiori oneri legati all’aumento dell’IVA o dei tassi di contribuzione. Le ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nella loro veste di con sumatori, investitori e datori di lavoro corrisponderebbero sostanzialmente alle riper cussioni previste per la Confederazione (v. n. 5.2). Si rimanda pertanto alle spiegazioni esposte in precedenza.
5.3.1 Aumento delle aliquote IVA
Le ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni sarebbero maggiori di quelle per la Confederazione per quanto concerne le spese derivanti dalla tassa occulta. Secondo le stime dell’AFC, un aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,7 punti percentuali (varianti 2 e 3a) genererebbe maggiori spese per l’acquisto di beni e servizi da parte dei Cantoni nell’ordine di circa 90 milioni di franchi all’anno (valore per il 2023). Per i Comuni, le maggiori spese ammonterebbero a circa 110 milioni di franchi all’anno (va lore per il 2023). In caso di aumento proporzionale di 0,9 punti percentuali (variante 3b), le maggiori spese annue sono stimate a circa 120 milioni per i Cantoni e circa 140 mi lioni per i Comuni.
Anche per i Cantoni e i Comuni è ipotizzabile un incremento degli oneri salariali dovuto all’impatto che l’aumento dell’IVA avrebbe sul livello dei prezzi.
L’effetto frenante dell’aumento delle aliquote IVA sulla crescita economica dovrebbe ridurre le altre entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni analogamente a quanto atteso per le finanze federali. La tabella qui sotto mostra la stima dell’onere atteso, in base al livello del debito pubblico, secondo il modello dell’istituto BAK Economics. Gli effetti stimati sono influenzati principalmente dalle minori entrate legate all’andamento eco nomico più debole. A ciò si aggiungono effetti di secondo impatto sul fronte delle uscite e delle entrate derivanti da adeguamenti salariali e interessi passivi.
Tabella 7 Scostamenti stimati del livello del debito pubblico in caso di aumento proporzionale delle aliquote IVA secondo le varianti 2, 3a e 3b, sia in punti percentuali del PIL nominale che in miliardi di franchi (valori scon tati al livello del 2025)
Guida alla lettura: con un aumento dell’IVA dal 2028, per effetto dei meccanismi sopra descritti, nel 2040 i debiti sarebbero più elevati di un importo pari allo 0,35 per cento del PIL del 2025 ovvero di 3,05 miliardi di franchi. Misura Variante 2: 2028; 2035 2040 Variante 2 0,02 % 0,24 % 0,35 % (+0,7 punti percen fr. 0,16 mia. fr. 2,05 mia. fr. 3,05 mia. tuali) Variante 3a 0,04 % 0,26 % 0,49 % (+0,7 punti percen tuali IVA; +0,2 punti fr. 0,30 mia. fr. 2,30 mia. fr. 4,31 mia. percentuali tasso di contribuzione) Variante 3b 0,03 % 0,21 % 0,38 % (+0,9 punti percen fr. 0,22 mia. fr. 1,81 mia. fr. 3,31 mia. tuali) Fonte: BAK Economics
5.3.2 Minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito in seguito all’aumento
dei contributi AVS Come nel caso della Confederazione, anche a livello cantonale i contributi AVS più elevati genererebbero minori entrate ricorrenti derivanti dalle imposte sul reddito, dato che i contributi AVS sono fiscalmente deducibili.
Secondo le medesime stime dell’AFC esposte al numero 5.2.3, nel 2031 queste minori entrate ammonterebbero a circa 180 milioni di franchi per quanto concerne le imposte sul reddito cantonali. Aggiungendovi la quota cantonale del 21,2 per cento dell’imposta federale diretta, ovvero 15 milioni di franchi, si ottengono minori entrate stimate a circa 190 milioni di franchi. Questo risultato deriva dall’aliquota fiscale marginale stimata per le imposte sul reddito cantonali, pari a circa il 21 per cento.
5.3.3 Aumento dell’età minima nel 2° pilastro
Le ripercussioni attese sulle entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni corrispondereb bero sostanzialmente alle ripercussioni previste per la Confederazione. Si rimanda per tanto alle spiegazioni esposte al numero 5.2.5.
5.4 Ripercussioni sull’economia
5.4.1 Misure di finanziamento
Per quanto concerne il finanziamento, a seconda della variante adottata, con gli ade guamenti delle aliquote IVA e/o del tasso di contribuzione vengono proposte misure che riguardano gran parte degli attori economici. Considerata la rilevanza macroeco nomica e sociale delle ripercussioni attese, l’UFAS ha commissionato due progetti di ricerca. Da un lato, l’istituto di ricerca Demografik ha svolto un’analisi sistematica della letteratura scientifica attuale93, ponendo l’accento su studi empirici che hanno esami nato gli effetti di riforme passate in Paesi e contesti comparabili. Dall’altro, poiché nelle analisi empiriche è possibile isolare e stimare soltanto in misura limitata gli effetti su grandezze macroeconomiche quali la crescita e la competitività dell’economia e sono disponibili soltanto pochi studi sulla Svizzera, l’istituto BAK Economics è stato incari cato di allestire un modello di simulazione macroeconomico per la Svizzera94. Quest’ul timo si basa su dati trimestrali dal 1995 e rappresenta in forma semplificata i cicli eco nomici, basando le singole correlazioni su ipotesi teoriche o dati empirici. Lo studio consente di stimare l’ordine di grandezza delle ripercussioni da attendersi e serve a individuare le varie catene di effetti diretti e indiretti. L’analisi viene svolta a parità di altre condizioni: le ripercussioni delle misure in questione vengono mostrate rispetto a uno scenario di base senza di esse. Lo scenario di base esclude le spese e i rischi prevedibili in caso di mancata adozione della riforma. Nel modello i mezzi necessari per stabilizzare il Fondo di compensazione AVS vengono sottratti al circuito economico e non vi riconfluiscono sotto forma di rendite supplementari. Le ripercussioni stimate di seguito si basano, salvo indicazione di fonti diverse, sull’analisi della letteratura scien tifica di Demografik e sullo studio di BAK Economics. Tutte le ripercussioni delle misure di finanziamento sono messe a confronto nella tabella sinottica nell’allegato 6.
5.4.1.1 Aumento delle aliquote IVA
Ripercussioni sulle imprese
Oggetto dell’imposizione fiscale (oggetto dell’imposta) sono tutte le prestazioni ese guite a titolo oneroso sul territorio svizzero e per le quali la legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA) non prevede eccezioni, come pure le prestazioni acquistate all’estero. Se si tratta di beni, l’IVA viene riscossa al momento dell’importazione (imposta sull’im portazione). Determinate prestazioni di servizi acquistate all’estero vanno di regola di chiarate e sottoposte all’imposizione da parte dei destinatari (imposta sull’acquisto). Lo stesso vale per determinate forniture in virtù di un contratto d’appalto eseguite da im prese estere sul territorio nazionale che non sono assoggettate all’imposta sull’impor tazione, come pure per l’acquisto all’estero di energia elettrica in condotte, gas me diante la rete di distribuzione del gas naturale e teleriscaldamento da parte di contri
93 Zita Brazzola, Felix Rochlitz, Lisa Triolo, Hendrik Budliger, «Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen verschiedener Optionen zur finanziellen Stabilisierung der AHV», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 7/26, Berna 2025 (in tedesco con riassunto in italiano) (non ancora pubblicato) 94 Alexis Bill-Körber, Luca Ding, Claude Maurer, Karin Roth, «Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen unterschiedlicher Massnahmen zur finan ziellen Stabilisierung der AHV (2025-2040); Makro- und Mikroanalysen, Erhöhung Mehrwertsteuer, Lohnbeiträge und Referenzalter», in Bei träge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/26, Berna 2025 (in tedesco con riassunto in italiano) (non ancora pubblicato)
buenti sul territorio nazionale. Il principio di base dell’IVA è che chi consuma deve for nire un contributo finanziario allo Stato. Tuttavia, sarebbe troppo complicato se ogni singolo cittadino dovesse effettuare il conteggio dei propri consumi con lo Stato. Per questo motivo, l’IVA viene riscossa presso le imprese (produttori, fabbricanti, commer cianti, artigiani, fornitori di prestazioni ecc.), che sono poi tenute a ripercuoterla sui consumatori. Se una persona sia assoggettata all’imposta e quindi debba effettuare periodicamente il conteggio della propria cifra d’affari con l’AFC dipende dall’entità delle prestazioni eseguite annualmente sul territorio nazionale e all’estero che non sono esenti dall’imposta. Se si raggiunge la cifra d’affari prevista nella legge (fr. 100 000) oppure all’inizio dell’attività imprenditoriale è già chiaro che l’importo determinante sarà superato, un’impresa è tenuta ad annunciarsi all’AFC quale persona assoggettata all’imposta. Alla fine del 2023 il numero dei contribuenti era di circa 420 000.
Dall’analisi della letteratura scientifica empirica disponibile emerge che di regola le im prese ripercuotono tra il 70 e il 100 per cento delle variazioni dell’IVA sui consumatori adeguando i prezzi applicati ai consumatori finali. In Svizzera, quando è stata introdotta l’IVA nel 1995 e quando ne è stata aumentata l’aliquota a favore dell’AVS nel 1999, secondo le stime l’onere supplementare è stato trasferito sui consumatori nella misura rispettivamente del 75 e del 65 per cento. Di norma una ripercussione non è immediata, ma si sviluppa nel tempo. Nel modello di BAK Economics si presume che un aumento delle aliquote IVA di 1 punto percentuale determinerebbe un incremento del livello dei prezzi dello 0,75 per cento, che avrebbe pienamente effetto soltanto a quattro anni di distanza dalla modifica e, in seguito a effetti di secondo impatto, aumenterebbe allo 0,9 per cento fino al 2040. Se l’aumento dell’IVA non può (ancora) essere ripercosso integralmente sui clienti, la parte di aumento non ripercossa accresce la pressione sui margini di guadagno delle imprese. Inoltre, l’incremento dei prezzi al consumo indotto dall’aumento dell’IVA può comportare richieste di aumenti salariali. Secondo BAK Eco nomics, potrebbe però accadere che i lavoratori non riescano immediatamente a com pensare integralmente le perdite del potere d’acquisto nell’ambito delle trattative sala riali. Di conseguenza, ceteris paribus la massa salariale reale tra il 2030 e il 2040 po trebbe temporaneamente registrare un lieve calo, per poi però riavvicinarsi al livello atteso alla fine del periodo in questione se non si fosse proceduto all’adeguamento.
Oltre alle ripercussioni macroeconomiche vanno considerate anche le spese di attua zione (p. es. spese informatiche) per le imprese soggette all’IVA. L’AFC non dispone di cifre delle imprese relative a tali spese. Attualmente sono circa 420 000 le imprese iscritte nel registro IVA. Se ad esempio ciascuna di esse fosse tenuta a sostenere spese di adattamento alle nuove aliquote pari a 500 franchi, le spese a livello macroe conomico ammonterebbero a 210 milioni di franchi. Inoltre, in caso di modifica delle aliquote le imprese soggette all’IVA necessitano di un lasso di tempo sufficiente per adattare i propri sistemi informatici e processi di fatturazione e le proprie basi contrat tuali. Per garantire la sicurezza della pianificazione e la certezza del diritto, sarebbe auspicabile che le modifiche delle aliquote venissero rese note con un anno di anticipo. Se il lasso di tempo a disposizione fosse più breve, aumenterebbe la probabilità che le imprese non possano ripercuotere l’IVA e debbano pertanto farsene carico come fat tore di costo, a scapito dei propri margini di guadagno.
Le imprese che forniscono prestazioni esenti dall’IVA e quelle che non sono assogget tate all’imposta perché realizzano una cifra d’affari annua inferiore a 100 000 franchi non possono dedurre l’IVA che grava sulle loro prestazioni precedenti a titolo di imposta precedente. Sono quindi gravate da una tassa occulta. L’ammontare dell’aumento di questa tassa occulta può essere stimato soltanto in modo approssimativo. In caso di aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,7 punti percentuali (varianti 2 e 3a), si stima che la tassa occulta ammonterebbe a circa 230 milioni di franchi nei settori della formazione, della salute, dello sport e della cultura (tanto nel settore pubblico che in quello privato), esclusi dall’IVA; in caso di aumento proporzionale di 0,9 punti percen tuali (variante 3b), si tratterebbe di circa 290 milioni di franchi (valori riferiti al 2023).
Ripercussioni sui consumatori
Un aumento delle aliquote IVA fa salire i prezzi al consumo, diminuendo così il potere d’acquisto delle economie domestiche private. Queste reagiscono alla riduzione del potere d’acquisto risparmiando meno o riducendo le spese per il consumo. Gli studi sugli effetti sul consumo in caso di aumento dell’IVA nell’area dell’UE esaminati nell’am bito dell’analisi della letteratura scientifica mostrano che, con le riforme considerate, in un primo momento, tra l’annuncio dell’aumento e l’effettiva introduzione, il consumo è cresciuto di una quota compresa tra il 2,2 e il 2,5 per cento. Dopo l’introduzione, si è stimato un calo del consumo dell’1,11–2 per cento, rispetto al livello precedente l’an nuncio, per ogni punto percentuale di IVA modificato. In caso di aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,7 punti percentuali (varianti 2 e 3a) o di 0,9 punti percentuali (variante 3b), per la Svizzera – ipotizzando una ripercussione integrale sui consumatori – si prevede un aumento dell’IPC di circa lo 0,36 per cento (varianti 2 e 3a) o 0,47 per cento (variante 3b). I prezzi più elevati comporterebbero una minore domanda com plessiva. A parità di condizioni, quale possibile reazione degli operatori economici il volume dei consumi delle economie domestiche e gli investimenti delle imprese potreb bero diminuire, anche se spesso l’annuncio di un aumento dell’IVA comporta un mag gior consumo prima dell’introduzione delle nuove aliquote (in particolare per i beni di consumo di lunga durata quali automobili o frigoriferi).
Anche il modello di simulazione prevede per la Svizzera, rispetto all’evoluzione attesa senza aumento dell’IVA, un calo temporaneo del consumo nell’economia nel suo com plesso. Si stima che, in caso di aumento di 0,7 punti percentuali (varianti 2 e 3a) o 0,9 punti percentuali (variante 3b), nei primi tre anni il consumo subirebbe una fles sione fino allo 0,22 per cento (varianti 2 e 3a) o allo 0,28 per cento. Successivamente, questo calo si ridurrebbe per effetto della compensazione del rincaro attuato nell’ambito delle trattative salariali, cosicché a dieci anni dall’aumento il livello dei consumi torne rebbe ad attestarsi su quello atteso senza alcun adeguamento dell’IVA.
Ripercussioni sull’economia nel suo complesso
I consumi rappresentano una base imponibile ampia e stabile che conferisce all’IVA un alto potenziale di entrate fiscali con una distorsione economica relativamente limitata. I risultati dell’analisi della letteratura scientifica confermano questa valutazione. Da uno studio empirico che confronta le ripercussioni delle imposte in alcuni Paesi dell’OCSE emerge che un aumento dell’IVA frena la crescita del PIL pro capite molto meno rispetto
a un’imposta sul reddito che produce lo stesso gettito fiscale95. Al contempo, però, l’analisi mostra anche potenziali conflitti di obiettivi tra efficienza fiscale e implicazioni di politica distributiva per le economie domestiche più povere (v. n. 5.5.1).
In ogni caso, l’IVA riduce il potere d’acquisto e così anche gli incentivi alla produttività. Inoltre, a ogni aumento delle aliquote si accentuano le distorsioni delle decisioni in ma teria di consumi e produzione dovute alle differenziazioni delle aliquote e alle eccezioni previste. Una distorsione concerne le decisioni di economia aziendale delle imprese attive in un settore esente dall’IVA, quali la salute o la formazione. Le imprese in que stione non possono dedurre l’IVA sui beni d’investimento a titolo di imposta precedente (tassa occulta). Sono dunque incentivate a investire con una certa cautela o a interna lizzare la produzione di determinate prestazioni precedenti (integrazione verticale). Presso le imprese escluse dall’assoggettamento all’IVA questa imposta provoca dun que una distorsione delle decisioni in materia di investimenti e struttura aziendale. Le ripercussioni macroeconomiche di un aumento delle aliquote IVA si farebbero sen tire in particolare nei primi anni dopo la modifica. Se, come presupposto nello scenario con la variante 2, un aumento proporzionale dell’IVA di 0,7 punti percentuali deciso dal Parlamento fosse introdotto nel 2028, le ripercussioni inizierebbero già prima del 2030. Se il Consiglio federale optasse per una durata illimitata a partire dal 2031, non vi sa rebbero nuovi impulsi, ma si protrarrebbero gli sviluppi già in corso. In tal caso, secondo la simulazione di BAK Economics il PIL si ridurrebbe dello 0,12 per cento il primo anno; la differenza rispetto all’andamento della crescita senza aumento si ridurrebbe dal 2030, fino a raggiungere il valore di -0,02 per cento nel 2040. Ciò significa che nel 2040 il livello del PIL si scosterebbe poco da quello che si registrerebbe senza modifiche. Tuttavia, i vari scostamenti si cumulerebbero nel tempo: secondo il modello di simula zione, gli scostamenti cumulati nel periodo fino al 2040 ammonterebbero allo 0,8 per cento del PIL reale del 2025. In base ai prezzi e alla performance economica del 2025, questo corrisponderebbe a oltre 6,6 miliardi di franchi.
In caso di aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,9 punti percentuali nel 2031 (variante 3b), secondo la stima del modello il PIL si ridurrebbe dello 0,16 per cento il primo anno; la differenza rispetto all’andamento della crescita senza aumento si ridur rebbe costantemente dal 2033, fino a raggiungere un valore dello 0,04 per cento nel 2040. Sull’intero periodo fino al 2040 gli scostamenti cumulati sono stimati nel com plesso allo 0,94 per cento del PIL reale del 2025. In base ai prezzi e alla performance economica del 2025, questo corrisponderebbe a poco meno di 8 miliardi di franchi.
I grafici qui sotto mostrano gli effetti stimati sulle componenti del PIL. Il fattore principale del freno alla crescita è il calo temporaneo dei consumi privati, dovuto alla diminuzione della domanda delle economie domestiche in reazione all’aumento del livello dei prezzi. Nel suo modello, l’istituto BAK Economics ipotizza che la maggiore pressione sui mar gini di guadagno comporti minori investimenti. Le uniche componenti del PIL con uno sviluppo più favorevole rispetto allo scenario di base senza modifiche delle aliquote IVA sarebbero le esportazioni nette. La competitività delle imprese sarebbe infatti sì inde bolita da prezzi e costi unitari del lavoro più elevati, come pure da una temporanea
95 S. Acosta-Ormaechea e A. Morozumi, «The value-added tax and growth: design matters», in International Tax and Public Finance, 2021, vol. 28, n. 5, pagg. 1211–1241.
rivalutazione del franco, tali da ridurre le esportazioni, ma nel modello questo effetto verrebbe più che compensato da un calo ancora più significativo delle importazioni do vuto alla minore domanda complessiva. Di conseguenza, il risultato finale sarebbe un’eccedenza della bilancia commerciale.
Grafico 11 Effetto stimato nel tempo di un aumento dell’aliquota IVA di 0,7 punti percentuali nel 2028 (variante 2) sul PIL reale e sulle sue componenti, in mia. fr.
0,8 0,6 0,4 Commercio 0,2 estero netto
0,0 Investimenti Consumo privato -0,2 -0,4 PIL reale -0,6 -0,8 -1,0 -1,2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fonte: BAK Economics
Grafico 12 Effetto stimato nel tempo di un aumento dell’aliquota IVA di 0,9 punti percentuali nel 2031 (variante 3b) sul PIL reale e sulle sue componenti, in mia. fr.
1,0 Commercio estero netto 0,5
0,0
Investimenti Consumo privato -0,5 PIL reale -1,0
-1,5 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fonte: BAK Economics
L’IVA nell’UE
Negli ultimi decenni, sempre più Paesi in tutto il mondo hanno introdotto un’imposta sul valore aggiunto. Nell’UE tutti i Paesi ne prevedono una, le cui aliquote sono andate aumentando nel corso dei decenni. L’aliquota normale dell’8,1 per cento applicata in Svizzera è nettamente inferiore a quella dei Paesi dell’UE. Nel 2025, infatti, in nessuno dei Paesi considerati l’aliquota normale era inferiore al 17 per cento. Le aliquote più alte si riscontravano in Ungheria (27 %) nonché in Svezia, Danimarca e Croazia (25 %)96.
Tabella 8 Anno d’introduzione delle aliquote normali, speciali e ridotte nell’UE e in Svizzera nel 2025
Introduzione 2025 2025
Aliquota normale Aliquote ridotte/aliquote speciali
Belgio 1971 21,0 6,0/12,0 Bulgaria 1994 20,0 9,0 Repubblica ceca 1993 21,0 12,0/0
Danimarca 1967 25,0 0 Germania 1968 19,0 7,0 Estonia 1991 24,0 9,0/13,0 Grecia 1987 24,0 6,0/13,0 Spagna 1986 21,0 4,0/10,0 Francia 1968 20,0 2,1/5,5/10,0 Croazia 1998 25,0 5,0/13,0 Irlanda 1972 23,0 4,8/9,0/13,5 Italia 1973 22,0 5,0/10,0 Cipro 1992 19,0 5,0/9,0 Lettonia 1995 21,0 5,0/12,0 Lituania 1994 21,0 5,0/9,0 Lussemburgo 1970 17,0 3,0/8,0/14,0 Ungheria 1988 27,0 5,0/18,0 Malta 1995 18,0 5,0/7,0 Paesi Bassi 1969 21,0 9,0 Austria 1973 20,0 10,0/13,0 Polonia 1993 23,0 5,0/8,0 Portogallo 1986 23,0 6,0/13,0 Romania 1993 21,0 11,0 Slovenia 1999 22,0 5,0/9,5 Slovacchia 1993 23,0 5,0/19,0 Finlandia 1994 24,0 10,0/14,0 Svezia 1969 25,0 6,0/12,0 Svizzera 1995 8,1 2,6/3,8
Fonte: UE
96 Unione europea, Norme e aliquote IVA, disponibile sul sito Internet europa.eu/youreurope > Your Europe > Imprese > Fiscalità > IVA > Norme e aliquote IVA (consultato il 30.10.2025).
5.4.1.2 Aumento del tasso di contribuzione
Per confrontare al meglio le ripercussioni di un aumento del tasso di contribuzione AVS con quelle di un aumento dell’IVA, la maggior parte delle ripercussioni attese viene dapprima illustrata isolatamente qui di seguito. Successivamente, al numero 5.4.1.3 vengono riepilogate le stime sulle ripercussioni attese in caso di aumento simultaneo di entrambi gli elementi secondo la variante 3a.
Ripercussioni sulle imprese
Le imprese sarebbero interessate direttamente, nella loro veste di soggetti tenuti a pa gare i contributi, come pure indirettamente, a causa delle variazioni della domanda e degli effetti sul mercato del lavoro (v. spiegazioni successive relative alle ripercussioni sull’economia). Al 31 dicembre 2024, secondo la statistica delle casse di compensa zione erano affiliati a una cassa di compensazione 563 313 datori di lavoro e 428 219 lavoratori indipendenti. Questi ultimi pagano i contributi in qualità di lavoratori indipendenti soltanto se nell’anno in questione hanno conseguito un reddito. In caso di aumento del tasso di contribuzione di 0,2 punti percentuali secondo la variante 3b, i contributi dei datori di lavoro aumenterebbero di 0,1 punti percentuali, il che farebbe crescere gli oneri salariali accessori per le imprese. Teoricamente le imprese potreb bero reagire a questi oneri più elevati ripercuotendoli sui salari dei lavoratori, aumen tando i prezzi dei propri prodotti o riducendo la domanda di lavoro. Dai risultati empirici dell’analisi della letteratura scientifica emerge che di regola gli aumenti vengono riper cossi sui lavoratori attraverso un’evoluzione dei salari reali più cauta. Le analisi degli effetti sull’occupazione forniscono risultati contrastanti: alcuni studi rilevano un calo dell’impiego, mentre altri non riescono a individuare ripercussioni di alcun tipo. Alla luce dell’elevata flessibilità del mercato del lavoro, dall’analisi della letteratura scientifica si giunge alla conclusione che le imprese in Svizzera dovrebbero riuscire a ripercuotere integralmente sui lavoratori i contributi paritetici più elevati; non vi è tuttavia da atten dersi un calo dell’occupazione, almeno a breve e medio termine. Nel modello di simu lazione, sulla base di uno studio di Melguizo und González-Páramo, si ipotizza invece l’impossibilità di una ripercussione integrale in Svizzera: i datori di lavoro assumereb bero la totalità del proprio contributo il primo anno dopo l’aumento, per poi però riper cuotere sui salari dei lavoratori il 50 per cento il secondo anno e il 70 per cento il terzo anno. Nel modello, inoltre, la domanda di lavoro registra una diminuzione. La parte dell’onere supplementare non ripercuotibile sarebbe compensata da una ridu zione degli investimenti infrastrutturali, analogamente a quanto previsto dal modello
relativo all’aumento dell’IVA. Per quanto concerne i lavoratori indipendenti, si presup pone che risparmierebbero inizialmente il 65 per cento delle spese supplementari sui consumi o sui risparmi privati e il 35 per cento sugli investimenti effettuati. Analoga mente ai datori di lavoro, dal terzo anno dopo l’aumento, gli indipendenti ripercuotereb bero il 70 per cento dell’aumento dei contributi. Poiché i lavoratori indipendenti non hanno dipendenti, questa ripercussione avverrebbe però non sui salari reali dei dipen denti bensì sui prezzi dei prodotti.
Come l’aumento delle aliquote IVA, anche la modifica del tasso di contribuzione AVS cagionerebbe spese amministrative una tantum per le imprese. Si tratterebbe di spese
dirette per il personale o, in caso di contabilità salariale delegata, di spese per gli ono rari delle fiduciarie incaricate, che dovrebbero adeguare i relativi sistemi. Secondo una stima dell’UFAS, in caso di adeguamento dei contributi nel 2024 le spese amministra tive sarebbero ammontate a un importo compreso tra 10 e 20 milioni di franchi.
Ripercussioni sui lavoratori
L’aumento del tasso di contribuzione di 0,2 punti percentuali secondo la variante 3b accrescerebbe la deduzione salariale di 0,1 punti percentuali per tutti i contribuenti. Se si considera il salario mediano del 2024, si tratterebbe di una riduzione del salario netto di 7 franchi al mese97. Come illustrato nella parte relativa alle ripercussioni sulle im prese, queste ultime ripercuotono però, almeno in parte, sui lavoratori la quota del da tore di lavoro. Ciò non significa che i salari attuali debbano essere ridotti in termini nominali. La ripercussione in questione si svilupperebbe nel tempo, con una crescita reale della massa salariale meno rapida rispetto a quanto accadrebbe senza alcun au mento del tasso di contribuzione. Secondo l’analisi della letteratura scientifica, l’entità della ripercussione dipenderebbe in particolare dalla flessibilità del mercato del lavoro, ma anche dalla trasparenza per quanto concerne l’impiego dei contributi. Partendo dalla sintesi dei risultati empirici, secondo la medesima analisi in Svizzera ci si do vrebbe attendere una ripercussione integrale senza alcun calo dell’occupazione a breve e medio termine.
Secondo il modello di simulazione di BAK, che ipotizza una ripercussione in ragione del 70 per cento, un aumento del tasso di contribuzione di 0,2 punti percentuali combi nato con un aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,7 punti percentuali potrebbe comportare una riduzione dei salari reali di al massimo lo 0,31 per cento; nel 2040 i salari reali sarebbero però inferiori soltanto dello 0,04 per cento rispetto al livello atteso senza modifiche. Al contempo, si attende un aumento temporaneo del tasso di disoc cupazione di al massimo 0,08 punti percentuali rispetto allo scenario senza modifiche.
Ripercussioni sull’economia nel suo complesso
Il modello di simulazione dell’istituto BAK Economics stima che un aumento del tasso di contribuzione AVS nel 2030 determinerebbe un PIL reale più basso fino al 2040 rispetto a quello che si registrerebbe senza tale aumento. Il motivo principale del pre visto indebolimento della performance economica sarebbe l’effetto negativo sul livello reale dei salari, che provocherebbe un calo dei consumi privati. Inoltre, nel macromo dello si ipotizza, fondandosi su basi teoriche, che il fattore produttivo «capitale» agi rebbe in modo complementare rispetto al fattore produttivo «lavoro», cosicché la mi nore domanda di lavoro andrebbe di pari passo con un calo degli investimenti effettuati. I costi unitari del lavoro, inizialmente più elevati, comporterebbero in un primo momento un peggioramento della concorrenzialità in termini di prezzi rispetto all’estero. Questo effetto si attenuerebbe però con il tempo per via della graduale ripercussione sui salari reali. A ciò si aggiungerebbero effetti contrapposti, quali il contenimento del livello ge nerale dei prezzi e dei salari dovuto alla minore domanda interna e una svalutazione del franco indotta dalla performance economica più debole, cosicché in definitiva la
97 UST, Salario mensile lordo (mediana) 2024 - intera economia, in franchi. Consultabile in Internet all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Statistiche > Lavoro e reddito > Salari, reddito da lavoro e costo del lavoro (consultato il 22.12.2025).
competitività risulterebbe leggermente migliore rispetto allo scenario senza aumento del tasso di contribuzione. L’effetto positivo sul commercio estero netto risultante dalla simulazione sarebbe però riconducibile, come nel caso dell’aumento dell’IVA, princi palmente alla minore domanda d’importazione delle economie domestiche e delle im prese svizzere.
5.4.1.3 Aumento simultaneo dell’IVA e del tasso di contribuzione
Secondo il modello di simulazione, un aumento delle aliquote IVA di 0,7 punti percen tuali comporterebbe nel 2031, in caso di aumento simultaneo del tasso di contribuzione di 0,2 punti percentuali (variante 3a), un freno temporaneo della performance econo mica. In tal caso, il PIL si ridurrebbe dello 0,17 per cento il primo anno; la differenza rispetto all’andamento della crescita senza aumento si ridurrebbe dal 2034, fino a rag giungere un valore di -0,09 per cento nel 2040. Ciò significa che nel 2040 il livello del PIL si scosterebbe poco da quello che si registrerebbe senza modifiche. Tuttavia, i vari scostamenti si cumulerebbero nel tempo: secondo il modello di simulazione, gli scosta menti cumulati nel periodo fino al 2040 ammonterebbero all’1,33 per cento del PIL reale del 2025. In base ai prezzi e alla performance economica del 2025, questo corrispon derebbe a poco meno di 11 miliardi di franchi.
Grafico 13 Effetto stimato nel tempo di un aumento delle aliquote IVA di 0,7 punti percentuali combinato con un aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,2 punti percentuali nel 2031 (variante 3a) sul PIL reale e sulle sue componenti, in mia. fr.
1,5
1,0 Commercio estero netto 0,5 Investimenti 0,0
PIL reale -0,5
-1,0 Consumo privato -1,5
-2,0 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Fonte: BAK Economics
5.4.2 Misure per promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa nel 1° e nel
2° pilastro Dal punto di vista economico, le misure illustrate ai numeri 3.1.2 e 3.1.3 incidono in modo analogo sull’economia nel suo complesso. Per questo motivo, le ripercussioni macroeconomiche sono esposte sinteticamente qui di seguito. Inoltre il numero 5.4.2.2 fornisce un breve quadro delle misure nel 2° pilastro (v. n. 3.1.3).
5.4.2.1 Ripercussioni sull’economia nel suo complesso
Sebbene vi sia tendenzialmente una correlazione positiva tra il numero di persone di sposte a lavorare e la performance di un’economia nazionale, ciò non significa che gli incentivi previsti avrebbero effetti positivi immediati. In questo contesto il rafforzamento della performance economica presuppone un aumento del volume di lavoro a livello macroeconomico. Dal 1950 il volume di lavoro in Svizzera è aumentato costantemente. I fattori principali di questo sviluppo sono stati la crescita della popolazione attiva e l’incremento del tasso di attività delle donne98. Tuttavia, non si può sapere in che misura una maggiore partecipazione delle persone al mercato del lavoro prima e dopo il rag giungimento dell’età di riferimento si tradurrebbe in un volume di lavoro più elevato. Il volume di lavoro è determinato infatti non solo dall’offerta di lavoro, ma anche dalla sua domanda e dall’andamento della produttività del lavoro. La direzione e l’entità delle ripercussioni macroeconomiche da attendersi per effetto delle misure proposte dipen derebbero dunque da diversi fattori.
Il primo fattore centrale è l’efficacia degli incentivi, ovvero la questione se e quanti la voratori in età di pensionamento prolungherebbero la durata lavorativa e contributiva. Per decidere in merito alla loro partecipazione al mercato del lavoro, i lavoratori ten gono conto del quadro normativo e istituzionale vigente. Tuttavia, le prove empiriche indicano che in particolare l’età di riferimento viene considerata come punto di riferi mento e influenza la scelta del momento in cui ritirarsi dal lavoro in misura sostanzial mente maggiore rispetto agli incentivi indiretti all’anticipazione o al differimento della riscossione della rendita. Oltre al quadro normativo e istituzionale, vi sono anche fattori individuali che influiscono fortemente sul pensionamento. Sia un buono stato di salute che un’elevata motivazione intrinseca a lavorare incidono positivamente sulla durata dell’attività professionale. Inoltre, spesso la decisione di ritirarsi dal mercato del lavoro viene presa tenendo conto della situazione dell’economia domestica, della coppia o della famiglia. Anche fattori socioeconomici quali la situazione reddituale e patrimoniale nonché il percorso professionale svolgono un ruolo importante. Tra le persone con ri sorse finanziarie modeste e le economie domestiche di una sola persona si registra una quota superiore alla media di riscossioni anticipate di una rendita AVS. Per contro, a optare per il differimento sono in particolare le persone che prima dell’inizio della riscossione non avevano finanziariamente bisogno della rendita AVS. Per quanto con cerne la previdenza professionale, si profila invece una situazione opposta: per le per sone con risorse finanziarie modeste la probabilità di un prelievo anticipato diminuisce, mentre le persone che anticipano la riscossione di una rendita del 2° pilastro si trovano in una situazione finanziaria perlopiù favorevole. Per contro, i lavoratori indipendenti e le persone con risorse finanziarie modeste percepiscono la rendita della previdenza professionale in misura superiore alla media dopo il raggiungimento dell’età di riferi mento99.
Oltre agli effetti sull’offerta di lavoro, per le ripercussioni macroeconomiche sono deter minanti anche fattori sul fronte della domanda, in particolare la questione della misura
98 Lukas Mergele, Boris Kaiser, Damian Wehrli, Tino Schönleitner, Reto Föllmi, Michael Siegenthaler, «Die langfristige Entwicklung von Arbeit, Freizeit und Produktivität in der Schweiz», in Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 45, Berna 2024 (disponibile anche in francese). 99 Nils Braun-Dubler, Vera Frei, Tabea Kaderli e Florian Roth, «Wer geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des Rentenüber gangs», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 5/22.1, Berna 2022 (in tedesco con riassunto in italiano).
in cui l’eventuale rafforzamento dell’offerta di lavoro si traduca effettivamente nell’oc cupazione di posti. Da un lato, per gli anziani desiderosi di lavorare vi sono svantaggi sul mercato del lavoro, se i datori di lavoro presumono che essi siano meno produttivi o considerano il loro rapporto produttività-salario come più sfavorevole rispetto a quello dei più giovani100. Dall’altro, la domanda di lavoro nell’economia nel suo complesso è determinata principalmente da fattori macroeconomici, tra cui la situazione congiuntu rale, il progresso tecnologico e il conseguente andamento della produttività del lavoro nonché cambiamenti nella struttura settoriale di un’economia. A fronte di una domanda costante e di un concomitante ampliamento dell’offerta, sono ipotizzabili effetti di sosti tuzione o di spiazzamento. La maggiore partecipazione al mercato del lavoro delle per sone che hanno raggiunto l’età di riferimento potrebbe per esempio rendere più difficile trovare un impiego per i giovani in cerca di lavoro. Considerata l’elevata flessibilità del mercato del lavoro svizzero e nell’ottica dei cambiamenti demografici101, tali effetti di spiazzamento dovrebbero essere piuttosto modesti, se non nulli102. Tuttavia, il contesto che determina la domanda varia a seconda del settore e del gruppo professionale. Possibili indicatori specifici per gruppo professionale relativi al potenziale di assorbire un’offerta di lavoro supplementare sono il tasso di disoccupazione, la quota di posti vacanti, il tasso d’immigrazione, la crescita dell’occupazione, il bisogno di ricambio ge nerazionale e le qualificazioni richieste. Secondo un indice globale della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) che ha analizzato la situazione nei vari settori nel 2023 in base a questi indicatori, la domanda di lavoro più elevata in assoluto si registra tra gli specialisti delle professioni sanitarie e del settore informatico, i lavoratori specializzati in scienze naturali, matematica ed economia aziendale nonché tra i quadri attivi nell’ambito della produzione e nel settore commerciale103. Se le misure incentivanti in questi settori facessero aumentare l’offerta di lavoro, ciò potrebbe far scendere il tasso di disoccupazione e migliorare la performance economica. Se invece gli incentivi fos sero efficaci principalmente tra i gruppi professionali e i settori che necessitano di pochi
lavoratori qualificati, come la vendita, la silvicoltura, l’artigianato o la stampa, le riper cussioni prevedibili sarebbero differenziate. A breve termine non ci sarebbe da atten dersi impulsi per la performance economica e il tasso di disoccupazione potrebbe tem poraneamente subire un leggero aumento, quanto meno nei settori interessati. A medio termine e a livello di tutti i settori, gli incentivi dovrebbero però avere un effetto mode ratamente positivo sull’economia nel suo complesso.
5.4.2.2 Ripercussioni per le persone potenzialmente interessate dalla modi
fica dell’età minima per la riscossione della prestazione di vecchiaia nel 2° pilastro e nel pilastro 3a Nel 2024 hanno iniziato a beneficiare di una rendita di vecchiaia della previdenza pro fessionale 8134 persone di età compresa tra i 58 e i 62 anni; 15 890 persone di questa fascia d’età hanno invece riscosso una prestazione in capitale. Ciò corrisponde al 20 per cento di tutti i nuovi beneficiari di rendita e al 22 per cento dei beneficiari di
100 Nils Braun-Dubler, Vera Frei, Tabea Kaderli e Florian Roth, «Wer geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des Rentenüber gangs», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 5/22.1, Berna 2022, pag. 8. 101 SECO, Konjunkturtendenzen Sommer 2025. Consultabile in Internet all’indirizzo: www.seco.admin.ch > Publikationen und Dienstleistungen > Publikationen > Konjunkturtendenzen > Sommer 2025 (disponibile anche in francese). 102 Mirjam Suri, Miriam Frey, Adrian Wüest e Michael Morlok, «Erwerbstätigkeit über das ordentliche Rentenalter hinaus», in Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 13, Berna 2020, pag. 24 (disponibile anche in francese). 103 SECO, «Indikatorensystem Arbeitskräftesituation – Methodische Grundlagen und Ergebnisse», in Grundlagen für die Wirtschaftspolitik Nr. 40, Berna 2024 (disponibile anche in francese).
prestazioni in capitale. Si osserva però una tendenza in calo: nel 2020 i nuovi benefi ciari di rendita tra i 58 e i 62 anni erano ancora il 24 per cento e i beneficiari di presta zioni in capitale erano il 25 per cento. Si constata inoltre che il calo registrato tra il 2020 e il 2024 è stato maggiore tra le donne che tra gli uomini: dal 26 al 20 per cento tra le nuove beneficiarie di rendita e dal 22 al 20 per cento tra i nuovi beneficiari, e dal 30 al 24 per cento tra le beneficiarie di prestazioni in capitale e dal 21 al 20 per cento tra i beneficiari.
Per quanto concerne l’ammontare delle nuove prestazioni di vecchiaia, si rileva che le rendite di vecchiaia riscosse dalle persone tra i 58 e i 62 anni sono in media notevol mente più elevate rispetto alle rendite di vecchiaia riscosse in età più avanzata. Nel 2024 l’importo medio delle nuove rendite riscosse tra i 58 e i 62 anni superava del 30 per cento la media di tutte le nuove rendite (+34 % tra gli uomini e +19 % tra le donne). Per quanto concerne i prelievi in capitale, la differenza è nettamente inferiore (2024: +6 % tra gli uomini e +1 % tra le donne). Per contro, i prelievi in capitale effettuati a 58 e 59 anni risultano essere superiori alla media, ma riguardano relativamente po che persone. Nel considerare questi dati, bisogna tenere conto del fatto che l’ammon tare delle singole prestazioni non dipende soltanto dall’importo dell’avere di previdenza disponibile, ma anche dalla forma di riscossione, poiché i prelievi parziali e i prelievi misti rendita/capitale incidono sull’importo medio. Per quanto concerne il pilastro 3a, un numero maggiore di persone riscuote la totalità o una parte del proprio capitale prima dei 63 anni. Nel 2024 hanno effettuato tali prelievi 40 431 persone, ovvero il
30 per cento di tutti i beneficiari di prestazioni in capitale del pilastro 3a.
Le persone che procedono a un prelievo anticipato di capitale della previdenza profes sionale o del pilastro 3a possono in una certa misura interrompere la progressione dell’imposizione di tale capitale diluendo la riscossione su più anni. L’aumento dell’età minima per il prelievo limiterebbe la possibilità di ottimizzare i prelievi di capitale dal punto di vista fiscale. In questo contesto va menzionata anche la mozione Silbersch midt 24.3067 Consentire la riscossione parziale dei fondi previdenziali, accolta dal Par lamento, che incarica il Consiglio federale di prendere misure per consentire la riscos sione parziale scaglionata dei fondi previdenziali personali del pilastro 3a e degli istituti di libero passaggio. L’aumento dell’età minima limiterebbe il margine di manovra per l’adempimento della mozione e al contempo l’entità delle conseguenti minori entrate fiscali prevedibili.
5.4.3 Misure nell’ambito dei contributi
L’allineamento del tasso di contribuzione dei lavoratori indipendenti con redditi elevati a quello dei dipendenti accrescerebbe i contributi che dovrebbero pagare gli indipen denti con un reddito superiore a 40 500 franchi. Anche i contributi sui redditi meno ele vati verrebbero adeguati. Nel 2019 erano circa 350 000 i lavoratori indipendenti che avevano pagato contributi prima del raggiungimento dell’età di riferimento e soltanto una parte di loro sarebbe direttamente interessata dalla misura in questione. Non sono previste ripercussioni sostanziali sul piano macroeconomico.
Anche la riscossione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia e d’in fortunio dovrebbe influire soltanto in misura marginale, se non nulla, sull’andamento
macroeconomico in Svizzera. L’introduzione della misura in questione interesserebbe sia le imprese che i lavoratori aventi diritto alle indennità giornaliere. Per le imprese l’onere finanziario in caso di malattia o d’infortunio del personale aumenterebbe rispetto a oggi, ma non sarebbe superiore a quello che dovrebbe sostenere se il nuovo benefi ciario delle indennità giornaliere rimanesse sano. Le indennità giornaliere versate alle persone aventi diritto diminuirebbero a vantaggio di contributi più elevati per la previ denza per la vecchiaia. Inoltre, le imprese dovrebbero sostenere spese una tantum per il cambiamento della contabilità dei salari. Il rischio che le imprese rinuncino alla con clusione di assicurazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia in seguito alla nuova regolamentazione (l’assicurazione contro gli infortuni è obbligatoria) è ritenuto esiguo. In tal caso, infatti, le imprese sarebbero tenute per legge ad assumere direttamente la continuazione del versamento del salario per un determinato periodo di tempo, varia bile a seconda della durata del rapporto di lavoro, e anche a pagare i relativi contributi sociali.
5.5 Ripercussioni sulla società
5.5.1 Misure di finanziamento
5.5.1.1 Aumento delle aliquote IVA
Il calo del potere d’acquisto in seguito a un aumento delle aliquote IVA non tocca tutti i gruppi della popolazione in modo uniforme. Le economie domestiche con un reddito basso consumano generalmente una parte del reddito disponibile maggiore rispetto a quelle con un reddito più elevato. Ciò significa che un aumento delle aliquote IVA col pisce più fortemente le economie domestiche a basso reddito in termini relativi (per centuale del loro reddito), anche se in termini assoluti (in franchi) l’impatto è meno forte. Nella maggior parte degli studi esaminati nell’analisi della letteratura scientifica si ri manda al carattere regressivo dell’IVA per quanto concerne il reddito (disponibile). Un solo studio, che analizza l’onere rispetto alle uscite per i consumi, individua in questo contesto un effetto tra il proporzionale e il progressivo. Inoltre, nella letteratura scienti fica si fa notare il possibile conflitto di obiettivi tra l’efficienza dell’IVA e l’onere a carico delle economie domestiche a basso reddito, poiché la prima dipende in misura deter minante dalla presenza o meno di eccezioni e aliquote ridotte. Occorre dunque tenere presente che una base imponibile più ampia comporterebbe un maggior onere per le economie domestiche più povere.
Secondo le stime dell’AFC, nella variante 2 un aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,7 punti percentuali genererebbe, a seconda del reddito dell’economia dome stica e del tipo della medesima, una riduzione del potere d’acquisto compresa tra circa 135 e circa 633 franchi all’anno. In percentuale del reddito dell’economia domestica, questo corrisponderebbe, sempre secondo le stime, a una riduzione compresa tra lo 0,24 e lo 0,35 per cento per le economie domestiche del quintile con i redditi più elevati e tra lo 0,37 e lo 0,42 per cento per quelle del quintile con i redditi più bassi (v. tabelle 9 e 10 concernenti le stime dell’AFC basate su dati estratti ad hoc e non pubblicati dell’in dagine sul budget delle economie domestiche [IBED] dell’UST del 2018–2019). L’ali
quota ridotta applicata ai beni di prima necessità non riuscirebbe a compensare intera mente l’effetto regressivo dell’IVA sul reddito, ma contribuirebbe a mitigarlo legger mente.
Tabella 9 Onere supplementare annuo (in fr.) derivante dall’aumento proporzio nale dell’IVA di 0,7 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente (va riante 2)
Categorie di reddito 0–4599 4600– 6700– 9400– 13 400 e (fr./mese) 6699 9399 13 399 oltre Tutte le economie domesti 160 221 302 393 621 che Economie domestiche di 135 200 257 401 una sola persona (senza be neficiari di rendita) Economie domestiche di 241 303 370 601 coppie (senza figli) Economie domestiche di 309 414 610 coppie (con 1 figlio) Economie domestiche di 315 416 633 coppie (con 2 figli) Economie domestiche di 165 233 344 557 pensionati Economie domestiche di pensionati e di una sola persona: considerato l’esiguo numero di osservazioni, le categorie di reddito «9400–13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
Tabella 10 Onere supplementare annuo (in % del reddito lordo) derivante dall’au mento proporzionale dell’IVA di 0,7 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente
Categorie di reddito 0–4599 4600–6699 6700–9399 9400– 13 400 e (fr./mese) 13 399 oltre Tutte le economie domesti 0,42 % 0,33 % 0,31 % 0,29 % 0,26 % che Economie domestiche di una 0,37 % 0,29 % 0,27 % 0,24 % sola persona (senza benefi ciari di rendita) Economie domestiche di 0,35 % 0,31 % 0,27 % 0,26 % coppie (senza figli) Economie domestiche di 0,31 % 0,30 % 0,26 % coppie (con 1 figlio) Economie domestiche di 0,32 % 0,30 % 0,26 % coppie (con 2 figli) Economie domestiche di 0,42 % 0,35 % 0,36 % 0,35 % pensionati Economie domestiche di pensionati e di una sola persona: considerato l’esiguo numero di osservazioni, le categorie di reddito «9400–13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
Secondo le stime dell’AFC, nella variante 3b un aumento proporzionale delle aliquote IVA di 0,7 punti percentuali genererebbe, a seconda del reddito dell’economia dome stica e del tipo della medesima, una riduzione del potere d’acquisto compresa tra circa 176 e circa 822 franchi all’anno. In percentuale del reddito dell’economia domestica,
questo corrisponderebbe, sempre secondo le stime, a una riduzione compresa tra lo 0,31 e lo 0,45 per cento per le economie domestiche del quintile con i redditi più elevati e tra lo 0,49 e lo 0,55 per cento per quelle del quintile con i redditi più bassi (v. tabelle 11 e 12 concernenti le stime dell’AFC basate su dati estrapolati ad hoc e non pubblicati dell’IBED del 2018–2019). L’aliquota ridotta applicata ai beni di prima necessità non riuscirebbe a compensare interamente l’effetto regressivo dell’IVA sul reddito, ma con tribuirebbe a mitigarlo leggermente.
Tabella 11 Onere supplementare annuo (in fr.) derivante dall’aumento proporzio nale dell’IVA di 0,9 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente
Categorie di reddito 0–4599 4600– 6700– 9400– 13 400 e (fr./mese) 6699 9399 13 399 oltre Tutte le economie domesti 209 289 393 511 805 che Economie domestiche di 176 260 334 519 una sola persona (senza be neficiari di rendita) Economie domestiche di 314 394 481 779 coppie (senza figli) Economie domestiche di 403 538 792 coppie (con 1 figlio) Economie domestiche di 411 542 822 coppie (con 2 figli) Economie domestiche di 216 305 448 723 pensionati Economie domestiche di pensionati e di una sola persona: considerato l’esiguo numero di osservazioni, le categorie di reddito «9400–13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
Tabella 12 Onere supplementare annuo (in % del reddito lordo) derivante dall’au mento proporzionale dell’IVA di 0,9 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente
Categorie di reddito 0–4599 4600–6699 6700–9399 9400– 13 400 e (fr./mese) 13 399 oltre Tutte le economie domesti 0,54 % 0,43 % 0,41 % 0,38 % 0,34 % che Economie domestiche di una 0,49 % 0,38 % 0,35 % 0,31 % sola persona (senza benefi ciari di rendita) Economie domestiche di 0,46 % 0,41 % 0,35 % 0,34 % coppie (senza figli) Economie domestiche di 0,41 % 0,40 % 0,33 % coppie (con 1 figlio) Economie domestiche di 0,42 % 0,40 % 0,34 % coppie (con 2 figli) Economie domestiche di 0,55 % 0,46 % 0,47 % 0,45 % pensionati Economie domestiche di pensionati e di una sola persona: considerato l’esiguo numero di osservazioni, le categorie di reddito «9400–13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
Nel considerare queste stime va tuttavia tenuto presente che, da un lato, esse si riferi scono al caso di una ripercussione integrale dell’aumento delle aliquote IVA sui consu matori e, dall’altro, che l’IBED, su cui si basano le stime dell’AFC, non include tutte le uscite delle economie domestiche. Vi mancano, ad esempio, le uscite per la costru zione, l’acquisto e la ristrutturazione di case e appartamenti. Inoltre, non sono conside rate nemmeno le economie domestiche con redditi molto elevati, che nell’indagine sono sottorappresentate. Le stime dell’AFC escludono anche le ripercussioni dell’aumento dell’IVA sulle pigioni, dato che queste si manifestano soltanto al momento di una ri strutturazione. Di conseguenza, le stime in questione non sono idonee a illustrare l’en tità esatta dell’onere esaminato. Tuttavia, mostrano approssimativamente l’eteroge neità dell’impatto di un aumento dell’IVA sui vari tipi di economia domestica e sulle diverse categorie di reddito.
Le stime si basano su un’analisi trasversale, vale a dire sull’esame di diverse economie domestiche a un determinato momento. Sull’intero ciclo di vita le differenze tra le quote di consumo risultano meno accentuate. L’ammontare del reddito cambia nel corso della vita: la quota di consumo è tendenzialmente più alta negli anni con redditi bassi e più bassa in quelli con redditi elevati. Il risparmio attuale serve dunque a finanziare almeno in parte i consumi futuri: se in un determinato anno un’economia domestica dispone di un reddito elevato e presenta quindi un tasso di risparmio elevato, nell’anno in que stione viene riscossa meno IVA rispetto al reddito. Dato che il risparmio va a finanziare in parte i consumi futuri, l’economia domestica si farà carico dell’IVA in un secondo momento. Per questo motivo, l’effetto di distribuzione regressivo dell’IVA rispetto al reddito risulta più basso se si considera l’intero ciclo di vita104. Tuttavia, con i dati a disposizione non è possibile adottare una tale prospettiva.
5.5.1.2 Aumento del tasso di contribuzione
La deduzione dei contributi alle assicurazioni sociali dal salario comporta una perdita di potere d’acquisto per i contribuenti, analogamente a quanto avviene per i consuma tori con l’aumento dell’IVA. Tuttavia, la riscossione dei contributi si differenzia notevol mente dall’IVA per quanto concerne l’ampiezza della base imponibile: mentre l’IVA grava su tutte le persone che consumano, il finanziamento tramite i contributi interessa principalmente le persone che esercitano un’attività lucrativa, ma anche quelle che ri cevono una prestazione dell’AD, escludendo invece i beneficiari di prestazioni in capi tale e di rendite, se non conseguono redditi eccedenti la franchigia. Va tenuto presente che questa limitazione non vale se si considera tutto l’arco della vita, poiché la maggio ranza delle persone appartiene al gruppo dei contribuenti prima di percepire prestazioni delle assicurazioni sociali. A ciò va aggiunto il fatto che i contributi AVS vengono sì riscossi in misura formalmente proporzionale al reddito, ma hanno un effetto legger mente regressivo, poiché spesso il reddito delle economie domestiche con redditi più elevati proviene da più fonti (p. es. utili azionari privati non soggetti all’imposizione). Un altro possibile motivo della ripartizione iniqua dell’onere emerso dall’analisi della lette ratura scientifica sono le differenze tra i settori o le professioni per quanto concerne il grado di ripercussione dei contributi del datore di lavoro (v. n. 5.4.1.2). Quest’ultimo potrebbe infatti essere maggiore nel caso dei dipendenti con un livello di qualificazione
104 Alastair Thomas (2020): «Reassessing the regressivity of the VAT». OECD Taxation Working Papers No. 49. Paris: Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD),
o di reddito più basso, per effetto del maggiore potere di mercato dei datori di lavoro, che nel caso dei lavoratori in posizioni migliori.
5.5.1.3 Aumento simultaneo dell’IVA e del tasso di contribuzione
Nella variante 3a, secondo le stime dell’AFC l’aumento proporzionale dell’IVA di 0,7 punti percentuali e l’aumento simultaneo di 0,2 punti percentuali del tasso di contri buzione genererebbero, a seconda del reddito dell’economia domestica e del tipo della medesima, una riduzione del potere d’acquisto compresa tra circa 157 e circa 859 fran chi all’anno. In percentuale del reddito dell’economia domestica, questo corrisponde rebbe, sempre secondo le stime, a una riduzione compresa tra lo 0,33 e lo 0,36 per cento per le economie domestiche del quintile con i redditi più elevati e tra lo 0,42 e lo 0,44 per cento per quelle del quintile con i redditi più bassi (v. tabelle 13 e 14). Dalle stime emerge che nell’effetto netto il carattere regressivo dell’IVA prevarrebbe sull’ef fetto proporzionale dei contributi salariali.
Tabella 13 Onere supplementare annuo (in fr.) derivante dall’aumento proporzionale dell’IVA di 0,7 punti percentuali e dall’aumento simultaneo del tasso di con tribuzione AVS di 0,2 punti percentuali rispetto all’ordinamento vigente
Categorie di reddito 0–4599 4600– 6700– 9400– 13 400 e (fr./mese) 6699 9399 13 399 oltre Tutte le economie domesti 169 255 363 496 818 che Economie domestiche di 157 261 338 537 una sola persona (senza be neficiari di rendita) Economie domestiche di 295 385 492 798 coppie (senza figli) Economie domestiche di 397 536 823 coppie (con 1 figlio) Economie domestiche di 400 543 859 coppie (con 2 figli) Economie domestiche di 166 235 349 579 pensionati Economie domestiche di pensionati e di una sola persona: considerato l’esiguo numero di osservazioni, le categorie di reddito «9400–13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
Tabella 14 Onere supplementare annuo (in % del reddito lordo) derivante dall’au mento proporzionale dell’IVA di 0,7 punti percentuali e dall’aumento simul taneo del tasso di contribuzione AVS di 0,2 punti percentuali rispetto all’or dinamento vigente
Categorie di reddito 0–4599 4600– 6700– 9400– 13 400 e (fr./mese) 6699 9399 13 399 oltre Tutte le economie domesti 0,44 % 0,38 % 0,38 % 0,37 % 0,35 % che Economie domestiche di una 0,43 % 0,38 % 0,36 % 0,33 % sola persona (senza benefi ciari di rendita) Economie domestiche di 0,43 % 0,40 % 0,36 % 0,35 % coppie (senza figli) Economie domestiche di 0,40 % 0,39 % 0,35 % coppie (con 1 figlio) Economie domestiche di 0,41 % 0,40 % 0,36 % coppie (con 2 figli) Economie domestiche di 0,42 % 0,35 % 0,37 % 0,36 % pensionati Economie domestiche di pensionati e di una sola persona: considerato l’esiguo numero di osservazioni, le categorie di reddito «9400–13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.
Le stime concernenti l’onere supplementare si basano su varie ipotesi, talvolta sempli ficatrici, che vanno tenute presenti nell’interpretazione delle cifre in questione. La stima dell’aumento dell’IVA è analoga a quella illustrata al numero 5.5.1.1, mentre la stima dell’onere derivante dall’aumento dei contributi si basa sui redditi dell’attività lucrativa figuranti nell’IBED. Per i lavoratori indipendenti è stato ipotizzato un aumento forfettario di 0,2 punti percentuali. Per i dipendenti è stato considerato l’onere nominale diretto derivante dai contributi a carico dei lavoratori, escludendo la ripercussione sui lavoratori della parte dei contributi a carico del datore di lavoro. Per contro, nell’analisi è stato considerato l’effetto regressivo sull’imposta sul reddito. In linea di massima, gli importi assoluti dei contributi pagati aumentano con l’aumentare dei redditi. Questa ripartizione proporzionale dell’onere è però in parte relativizzata dall’effetto sull’imposta sul reddito: a causa dell’imposizione progressiva, i contributi deducibili dei lavoratori hanno un peso maggiore nel calcolo del reddito imponibile per le persone con redditi elevati. Per tenere conto di questo effetto, sono state considerate le aliquote d’imposta medie, cosicché l’effetto reale della progressione e quindi anche lo sgravio derivante dall’effetto sull’im posta sul reddito risultano sottostimati. Inoltre, non sono stati considerati nemmeno la franchigia per i beneficiari di rendita né le soglie di reddito più basse rilevanti per l’ob bligo contributivo nel caso dei lavoratori (dipendenti e indipendenti). Lo stesso vale per i contributi delle persone senza attività lucrativa. Infine, va rilevato che anche questa analisi si basa su una prospettiva trasversale, in cui l’effetto regressivo dell’IVA rispetto al reddito è sovrastimato in confronto a quanto avviene nella prospettiva sull’arco dell’intero ciclo di vita (v. n. 5.5.1.1).
5.5.2 Misure per promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa nel 1° e nel
2° pilastro L’introduzione di incentivi riguarderebbe in particolare le persone che si trovano nella fase di vita del passaggio al pensionamento, ovvero prima e dopo il raggiungimento dell’età di riferimento. Le relative implicazioni in termini di efficacia sono illustrate ai numeri 3.1.2 e 3.1.3. Per le persone interessate, una durata dell’attività lavorativa più lunga andrebbe generalmente di pari passo con un miglioramento della situazione fi nanziaria. Con le misure previste nel 1° pilastro, in particolare le persone che non hanno ancora raggiunto la rendita AVS massima avrebbero la possibilità di migliorare la propria rendita nel periodo successivo al pensionamento. Ciò permetterebbe di au mentare in media i redditi conseguiti in forma di rendita del 1° pilastro e, nel complesso, di ripartirli più uniformemente. Inoltre, l’integrazione nel mondo del lavoro per un pe riodo più lungo favorirebbe anche la partecipazione alla società nel suo complesso. Il sistema di sicurezza sociale potrebbe essere ulteriormente sviluppato su base volon taria in modo da tenere meglio conto della speranza di vita in aumento e, a seconda della professione esercitata, anche della capacità e del desiderio di lavorare più a lungo. Infine, per la decisione relativa al pensionamento le persone avrebbero la pos sibilità di considerare il proprio potenziale individuale sul mercato del lavoro, il che po trebbe far sì che la potenziale offerta di lavoro supplementare sia maggiormente in linea con la domanda effettiva di lavoratori qualificati.
5.5.3 Misure nell’ambito dei contributi
L’allineamento del tasso di contribuzione dei lavoratori indipendenti con redditi elevati a quello dei dipendenti farebbe aumentare i contributi a carico degli indipendenti con un reddito superiore a 40 500 franchi. Anche i contributi sui redditi meno elevati ver rebbero adeguati. Nel 2019 erano circa 350 000 i lavoratori indipendenti che avevano pagato contributi prima del raggiungimento dell’età di riferimento. Dal punto di vista sociale, la misura in questione ridurrebbe la differenza tra gli oneri degli indipendenti e quelli dei dipendenti.
L’introduzione della riscossione dei contributi sulle indennità giornaliere in caso di ma lattia e d’infortunio interesserebbe i lavoratori aventi diritto alle indennità giornaliere. Le indennità giornaliere versate risulterebbero più basse per gli assicurati, a fronte di con tributi più elevati per la previdenza per la vecchiaia.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza della Confederazione di legiferare nell’ambito delle assicurazioni sociali (art. 112 Cost. per l’AVS/AI, art. 112a Cost. per le PC, art. 113 Cost. per la previdenza professionale, art. 116 Cost. per gli assegni familiari, nonché art. 59, 61, 116, 117, 122 e 123 Cost. per le IPG) e nell’ambito del diritto civile (art. 122 Cost.).
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
6.2.1 Strumenti delle Nazioni unite
Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966105 relativo ai diritti economici, sociali e cul turali (Patto I) è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. Il suo articolo 9 sancisce il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali106.
La Convenzione del 13 dicembre 2006107 sui diritti delle persone con disabilità è entrata in vigore per la Svizzera il 15 maggio 2014. Il suo articolo 28 paragrafo 2 lettera b sta bilisce che gli Stati parte s’impegnano a prendere misure appropriate per tutelare e promuovere l’esercizio del diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale, ivi comprese misure destinate ad assicurare l’accesso ai programmi di protezione sociale in particolare alle persone anziane.
6.2.2 Strumenti dell’Organizzazione internazionale del lavoro
La Convenzione n. 128 del 29 giugno 1967108 concernente le prestazioni per l’invali dità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III, relativa alle prestazioni di vecchiaia, definisce l’evento coperto e stabilisce la percentuale di persone da proteggere, le condizioni per il diritto alle prestazioni nonché il livello e la durata di versamento delle medesime.
6.2.3 Strumenti del Consiglio d’Europa
Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964109 è stato ratificato dalla Sviz zera il 16 settembre 1977. Il nostro Paese ne ha accettato in particolare la parte V, relativa alle prestazioni di vecchiaia, che definisce l’eventualità coperta e stabilisce la percentuale di persone da proteggere, le condizioni per il diritto alle prestazioni nonché il livello e la durata di versamento delle medesime. Per quanto concerne il finanzia mento dei sistemi di sicurezza sociale, l’articolo 70 paragrafo 1 del Codice stabilisce che il costo delle prestazioni e le relative spese amministrative devono essere finan ziate collettivamente mediante contributi o imposte, o congiuntamente da essi secondo modalità che evitino che le persone con scarse risorse abbiano a sopportare un onere troppo gravoso e che tengano conto della situazione economica della Parte contraente e di quella delle categorie delle persone assistite.
6.2.4 Diritto dell’Unione europea applicabile nell’ambito dell’ALC e della Con
venzione AELS L’UE ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione, segnatamente i regolamenti (CE) 105 RS 0.103.1 106 Cfr. osservazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, E/C.12/GC/19, 4 febbraio 2008. 107 RS 0.109 108 RS 0.831.105 109 RS 0.831.104
n. 883/2004 e n. 987/2009. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo sulla libera circolazione delle per sone (ALC), i cui principi più importanti sono la parità di trattamento dei cittadini di altre parti contraenti con i propri cittadini, il mantenimento dei diritti acquisiti e il versamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo. Per contro, questo diritto di coordinamento dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente la struttura, il campo d’applicazione per sonale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione AELS, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.
Il progetto è compatibile con i summenzionati principi del diritto di coordinamento eu ropeo, che la Svizzera applica in virtù dell’ALC e della Convenzione AELS.
Sarebbe tuttavia necessario adeguare un’iscrizione effettuata dalla Svizzera nell’alle gato XI del regolamento (CE) n. 883/2004, cui fanno riferimento l’ALC e la Conven zione AELS, alla misura concernente la riduzione a tre anni della durata di assicura zione precedente per i dipendenti di un datore di lavoro con sede in Svizzera impiegati all’estero per conto di quest’ultimo (art. 1c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 AP-LAVS). Il punto 2 della voce «Svizzera» dell’allegato XI, concernente le modalità di computo dei periodi di assicurazione compiuti nell’UE o nell’AELS, menziona infatti esplicitamente una du rata di assicurazione precedente all’AVS di cinque anni.
6.2.5 Compatibilità con il diritto internazionale
Le misure nell’ambito dei contributi e, più in generale, le proposte relative al finanzia mento sono compatibili con l’articolo 70 paragrafo 1 del Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa, dato che le misure in questione non implicano un onere troppo gravoso per le persone con scarse risorse. Per quanto concerne le misure tese a promuovere la prosecuzione dell’attività lucrativa, ad adeguare l’AVS all’evoluzione della società e a preparare le basi per una futura riforma dell’AVS, nemmeno queste porrebbero problemi rispetto agli strumenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione internazionale del lavoro e del Consiglio d’Europa ratificati dalla Svizzera.
Il blocco di accesso che verrebbe ordinato in caso di mancato rispetto dell’obbligo di annuncio da parte dei gestori di piattaforme digitali concernerebbe unicamente i gestori di piattaforme estere. Ciò non comporterebbe però alcuna discriminazione, dato che in caso di violazione degli obblighi di annuncio da parte dei gestori nazionali si applicano le sanzioni generali previste dal diritto dell’AVS.
6.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che conten gono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Le presenti modifiche della LAVS avvengono pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria. L’aumento
dell’aliquota IVA richiede invece una modifica della Costituzione federale. Conforme mente all’articolo 163 capoverso 2 Cost., questa va effettuata sotto forma di decreto federale.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni concernenti le aliquote di riduzione in caso di anticipazione della riscossione della rendita di vec chiaia e quelle di aumento in caso di differimento della medesima (art. 39 cpv. 3 e 40a cpv. 1 AP-LAVS) richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Ca mera, poiché implicano spese uniche di oltre 2 milioni di franchi per la Confederazione. Per la precisione, data la sua partecipazione alle uscite dell’AVS nella misura del 20,2 per cento, la Confederazione dovrebbe assumere spese stimate a 20 milioni di franchi nel 2040.
6.5 Delega di competenze normative
L’articolo 154 capoverso 2 LAVS fornisce al Consiglio federale la base legale neces saria per adottare misure volte ad attuare la LAVS. Il progetto prevede espressamente le nuove deleghe di competenze normative al Consiglio federale esposte di seguito.
Come è già il caso per i genitori non sposati tra loro o divorziati, il Consiglio federale avrebbe la competenza di disciplinare l’assegnazione degli accrediti per compiti edu cativi qualora i genitori decidessero un’assegnazione diversa rispetto a quella prevista all’articolo 29sexies capoverso 4 lettera c AP-LAVS.
Secondo gli articoli 52 capoverso 7 e 70 capoverso 1bis AP-LAVS, la corresponsione di interessi sulle pretese di risarcimento verrebbe disciplinata a livello di ordinanza, ana logamente a quella sulle pretese contributive (art. 41bis OAVS).
Per quanto concerne il disciplinamento dell’affiliazione a una cassa in caso di rapporto con l’estero (art. 64 cpv. 6 AP-LAVS), il Consiglio federale dovrebbe regolamentare a livello di ordinanza i vari casi di applicazione e i criteri, dato che queste spiegazioni piuttosto tecniche andrebbero oltre il quadro di una regolamentazione legale.
Per quanto concerne il meccanismo d’intervento, il Consiglio federale sarebbe incari cato di sottoporre all’Assemblea federale misure di stabilizzazione, se è prevedibile che il livello del Fondo di compensazione AVS scenderà al di sotto della soglia prevista (art. 108 cpv. 2 AP-LAVS).
La riforma prevede l’innalzamento dell'età minima per beneficiare delle prestazioni di vecchiaia dagli attuali 58 a 63 anni nella previdenza professionale e nel pilastro 3a. In virtù degli articoli 82 e 97 capoverso 1 LPP nonché dell’articolo 26 LFLP, Il Consiglio federale dispone delle necessarie competenze a livello di ordinanza per abrogare l’ar ticolo 1i OPP 2 e modificare l’articolo 16 OLP e l’articolo 3 capoverso 1 OPP 3.
6.6 Protezione dei dati
L’avamprogetto prevede il trattamento di dati nei nuovi casi esposti di seguito.
- Comunicazione degli utili di liquidazione fiscalmente agevolati alle casse di com pensazione (art. 9 cpv. 3 AP-LAVS): in futuro per il nuovo calcolo delle rendite di vecchiaia dopo il raggiungimento dell’età di riferimento le autorità fiscali dovrebbero comunicare separatamente alle casse di compensazione gli utili di liquidazione fi scalmente agevolati (art. 37b LIFD). Questi utili sono comunicati già oggi, ma quali parte del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
- Annuncio delle persone senza attività lucrativa soggette all’obbligo contributivo alle casse di compensazione (art. 10 cpv. 5 AP-LAVS): in futuro le autorità fiscali can tonali dovrebbero annunciare regolarmente alle casse di compensazione le per sone in età contributiva che non conseguono alcun reddito proveniente da un’atti vità lucrativa. In questo modo, il controllo del rispetto dell’obbligo contributivo nell’AVS risulterebbe migliorato e si eviterebbero lacune contributive.
- Comunicazione del grado di occupazione e della professione esercitata dai dipen denti: i datori di lavoro sarebbero tenuti a trasmettere annualmente questi due dati alle casse di compensazione contestualmente alle notifiche dei salari (art. 51 cpv. 3bis AP-LAVS). Questi dati verrebbero registrati nel conto individuale degli as sicurati e conservati per l’intera carriera lavorativa. Fungerebbero da base per il calcolo delle rendite e per l’ampliamento della base di dati in vista dell’elaborazione di futuri modelli di pensionamento.
- Obbligo di annuncio per i gestori di piattaforme elettroniche (art. 64 cpv. 5bis AP- LAVS): i gestori di piattaforme dovrebbero annunciare alla cassa di compensazione competente le persone assicurate in Svizzera che operano tramite la piattaforma (a titolo indipendente o dipendente), affinché l’obbligo di pagare contributi all’AVS possa essere rispettato. Questo obbligo di annuncio comporterebbe il trattamento di dati concernenti l’identità e l’occupazione delle persone in questione da parte delle casse di compensazione.
- Scambio automatico di dati tra l’Ufficio centrale di compensazione (UCC) e l’auto rità competente per la riscossione del canone radiotelevisivo (art. 26a cpv. 2 AP- LPC): in futuro l’UCC dovrebbe comunicare all’organo di riscossione le persone aventi diritto alle PC che figurano nel registro delle PC. In questo modo l’esenzione dal canone avverrebbe automaticamente. Sarebbero trasmessi soltanto i dati as solutamente necessari per l’identificazione di queste persone, in particolare il nu mero AVS e la data d’inizio del diritto alle PC, ma nessun dato sull’importo di queste prestazioni o sulle componenti del relativo calcolo.
Allegato 1
Prospettive finanziarie dell’AVS secondo l’ordinamento vigente
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione) Stato: consuntivo definitivo 2024
Anno Uscite Entrate Risultati Livello del Fondo AVS Indicatori
Tassa sulle case da Risultato di Capitale Risultato di Risultato Capitale Uscite in % Risultato di Contributo della gioco, entrate da Risultato ripartizione in Capitale in % senza debito Totale delle uscite Contributi IVA Totale delle entrate riparti - degli investi - Capitale senza debito della massa ripartizione Confederazione regressi e altri d’esercizio % della massa delle uscite AI in % delle zione menti AI salariale AVS in punti IVA introiti salariale AVS uscite
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 41 307 1.7 4 969 1.6 12 084 0.9 375 -0.9 58 735 1.5 -1 087 1 445 358 58 406 48 355 12.6 -0.3 -0.2 98 81 2029 61 920 3.5 41 978 1.6 5 052 1.7 12 508 3.5 371 -1.0 59 909 2.0 -2 011 1 463 - 548 57 280 47 328 12.8 -0.6 -0.4 93 76 2030 62 738 1.3 42 660 1.6 5 134 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 60 835 1.5 -1 903 1 430 - 474 56 239 46 386 12.7 -0.5 -0.4 90 74 2031 65 169 3.9 43 369 1.7 5 219 1.7 13 164 3.9 364 -1.0 62 117 2.1 -3 052 1 377 -1 675 54 007 44 252 13.0 -0.8 -0.6 83 68 2032 65 793 1.0 44 076 1.6 5 304 1.6 13 290 1.0 360 -1.0 63 030 1.5 -2 762 1 314 -1 448 52 024 42 365 12.9 -0.7 -0.5 79 64 2033 68 286 3.8 44 793 1.6 5 391 1.6 13 794 3.8 357 -1.0 64 334 2.1 -3 952 1 232 -2 720 48 789 39 226 13.2 -1.0 -0.8 71 57 2034 68 664 0.6 45 616 1.8 5 489 1.8 13 870 0.6 353 -1.0 65 329 1.5 -3 336 1 145 -2 191 46 116 36 647 13.1 -0.9 -0.6 67 53 2035 70 700 3.0 46 300 1.5 5 600 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 66 500 1.8 -4 100 1 000 -3 100 42 600 33 200 13.2 -1.0 -0.8 60 47 2036 70 900 0.3 47 100 1.7 5 700 1.8 14 300 0.0 300 0.0 67 400 1.4 -3 500 1 000 -2 500 39 600 30 300 13.1 -0.9 -0.6 56 43 2037 72 900 2.8 47 800 1.5 5 800 1.8 14 700 2.8 300 0.0 68 600 1.8 -4 300 900 -3 500 35 800 26 600 13.2 -1.1 -0.8 49 36 2038 72 900 0.0 48 500 1.5 5 800 0.0 14 700 0.0 300 0.0 69 400 1.2 -3 500 700 -2 700 32 700 23 600 13.0 -0.8 -0.6 45 32 2039 74 800 2.6 49 300 1.6 5 900 1.7 15 100 2.7 300 0.0 70 700 1.9 -4 200 600 -3 500 28 800 19 800 13.2 -1.0 -0.7 38 26 2040 74 700 -0.1 50 000 1.4 6 000 1.7 15 100 0.0 300 0.0 71 400 1.0 -3 300 500 -2 700 25 800 16 900 13.0 -0.8 -0.6 35 23
Spiegazioni Previsioni sull’evoluzione economica del 12.06.2025, in %: (1) Le aliquote in caso di anticipazione e di differimento non sono correlate alla speranza di vita. Anno 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variazione % annuale Indice dei salari 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Per il calcolo del capitale in milioni di franchi ai prezzi costanti occorre tenere conto dell’effetto della svalutazione Inflazione 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 del capitale dovuta all’inflazione. Il capitale di un anno a prezzi costanti si ottiene sommando al capitale dell’anno precedente Adeguamento delle rendite: ogni due anni il risultato d’esercizio dell’anno in corso, al netto della svalutazione del capitale (per maggiori dettagli, v. guida alla lettura). Gli effetti della contabilità secondo le norme IPSAS sono considerati nel capitale (+ fr. 470 milioni nel 2024). Scenario demografico utilizzato : scenario A-00-2025 Ufficio federale di statistica UST Le prospettive finanziarie oltre i dieci anni sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole. UFAS, 19.12.2025
Scenari delle prospettive finanziarie dell’AVS secondo l’ordinamento vigente
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Grafico 1: Proiezioni a lungo termine con intervallo di incertezza, Risultato di ripartizione dell'AVS 2024-2040 Guida alla lettura del grafico: Il grafico 1 presenta una proiezione dei risultati di ripartizione dell’AVS con uno scenario di riferimento e una quantificazione dell’incertezza, rappresentata dall’«intervallo di incertezza». Quest’ultimo è delimitato da uno scenario «alto» e uno «basso». Lo scenario di riferimento è calcolato proiettando nel futuro tendenze passate. I due scenari alternativi, invece, pur basandosi anch’essi su ipotesi plausibili, non derivano dall’estensione di evoluzioni storiche. Essendo calcolato mediante la proiezione di tendenze passate, lo scenario di riferimento va considerato come quello più plausibile, fintanto che queste tendenze continuano a essere ritenute rilevanti. Le ipotesi esogene per i tre scenari dei risultati di ripartizione possono essere consultate nel documento Ipotesi esogene scenari AVS 2025¹. L’area colorata rappresenta le evoluzioni possibili entro i limiti costituiti dagli scenari «alto» e «basso» (l’intervallo di incertezza). I punti che si trovano nelle vicinanze dello scenario di riferimento, ma che non si situano esattamente sulla sua linea derivano quindi dal fatto che le ipotesi esogene su cui si fondano si scostano, verso l’alto o verso il basso, da quelle dello scenario di riferimento. Per l’AVS, oltre ai tre scenari demografici dell’UST e ai corrispondenti scenari economici della SECO, il calcolo dell’intervallo d’incertezza tiene conto anche, tra l’altro, dell’incertezza legata all’evoluzione delle rendite di vecchiaia medie.
¹ https://www.bsv.admin.ch/finanze-avs
Applicazione: lo scenario di riferimento per i risultati di ripartizione aiuta nel processo decisionale. I due scenari alternativi delimitano il margine di incertezza associato allo scenario di riferimento. Per le proiezioni a lungo termine è necessario prendere in considerazione diversi possibili percorsi di sviluppo, rappresentati come un intervallo. Questo intervallo ha lo scopo di aiutare a illustrare e tenere conto dei diversi sviluppi possibili, al fine di poter prendere decisioni fondate. UFAS 19.12.2025
Allegato 2
Prospettive finanziarie dell’AVS con la riforma AVS 2030, variante 1
Aumento dell’IVA di 0,4 punti percentuali a partire dal 2028 e aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali a partire dal
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione) Stato: consuntivo definitivo 2024
Anno Uscite Entrate Risultati Livello del Fondo AVS Indicatori
Tassa sulle case da Risultato di Capitale Risultato di Risultato Capitale Uscite in % Risultato di Contributo della gioco, entrate da Risultato ripartizione in Capitale in % senza debito Totale delle uscite Contributi IVA Totale delle entrate riparti - degli investi - Capitale senza debito della massa ripartizione Confederazione regressi e altri d’esercizio % della massa delle uscite AI in % delle zione menti AI salariale AVS in punti IVA introiti salariale AVS uscite
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 42 737 5.2 6 090 24.6 12 084 0.9 375 -0.9 61 286 5.9 1 464 1 482 2 946 60 994 50 943 12.6 0.4 0.3 102 85 2029 61 920 3.5 43 431 1.6 6 496 6.7 12 508 3.5 371 -1.0 62 805 2.5 885 1 583 2 469 62 859 52 907 12.8 0.2 0.2 102 85 2030 62 738 1.3 44 136 1.6 6 601 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 63 778 1.5 1 040 1 640 2 679 64 916 55 063 12.7 0.3 0.2 103 88 2031 65 174 3.9 45 473 3.0 6 711 1.7 13 165 3.9 364 -1.0 65 712 3.0 539 1 688 2 227 66 500 56 745 13.0 0.1 0.1 102 87 2032 65 803 1.0 46 212 1.6 6 820 1.6 13 292 1.0 360 -1.0 66 684 1.5 882 1 740 2 621 68 463 58 804 12.9 0.2 0.2 104 89 2033 68 306 3.8 46 961 1.6 6 931 1.6 13 798 3.8 357 -1.0 68 047 2.0 - 260 1 776 1 516 69 302 59 738 13.2 -0.1 -0.1 101 87 2034 68 695 0.6 47 823 1.8 7 058 1.8 13 876 0.6 353 -1.0 69 111 1.6 415 1 811 2 226 70 841 61 373 13.1 0.1 0.1 103 89 2035 70 700 2.9 48 600 1.6 7 200 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 70 400 1.9 - 300 1 800 1 500 71 600 62 300 13.2 -0.1 -0.1 101 88 2036 70 900 0.3 49 300 1.4 7 300 1.4 14 300 0.0 300 0.0 71 300 1.3 400 1 900 2 200 73 200 63 900 13.1 0.1 0.1 103 90 2037 73 000 3.0 50 100 1.6 7 400 1.4 14 700 2.8 300 0.0 72 600 1.8 - 400 1 900 1 500 73 900 64 700 13.2 -0.1 -0.1 101 89 2038 73 000 0.0 50 900 1.6 7 500 1.4 14 700 0.0 300 0.0 73 500 1.2 500 1 900 2 400 75 600 66 500 13.0 0.1 0.1 104 91 2039 74 900 2.6 51 700 1.6 7 600 1.3 15 100 2.7 300 0.0 74 800 1.8 - 200 2 000 1 800 76 700 67 700 13.2 0.0 0.0 102 90 2040 74 800 -0.1 52 400 1.4 7 700 1.3 15 100 0.0 300 0.0 75 600 1.1 800 2 000 2 800 78 700 69 800 13.0 0.2 0.1 105 93
Spiegazioni Previsioni sull’evoluzione economica del 12.06.2025, in %: (1) Le aliquote in caso di anticipazione e di differimento non sono correlate alla speranza di vita. Anno 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variazione % annuale Indice dei salari 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Per il calcolo del capitale in milioni di franchi ai prezzi costanti occorre tenere conto dell’effetto della svalutazione Inflazione 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 del capitale dovuta all’inflazione. Il capitale di un anno a prezzi costanti si ottiene sommando al capitale dell’anno precedente Adeguamento delle rendite: ogni due anni il risultato d’esercizio dell’anno in corso, al netto della svalutazione del capitale (per maggiori dettagli, v. guida alla lettura). Gli effetti della contabilità secondo le norme IPSAS sono considerati nel capitale (+ fr. 470 milioni nel 2024). Scenario demografico utilizzato : scenario A-00-2025 Ufficio federale di statistica UST Le prospettive finanziarie oltre i dieci anni sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole. UFAS, 22.04.2026
Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la riforma AVS 2030, variante 1
Aumento dell’IVA di 0,4 punti percentuali a partire dal 2028 e aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali a partire dal
Stato: consuntivo definitivo 2024 Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Contributi sulle Modifica aliquote Aumento tasso di Limitazione Introduzione Modifica della IG in caso di Aumento in caso di Aumento Contributo Variazione Totale degli Anno contribuzione deduzioni fattore di IVA Variazione uscite tavola scalare malattia e franchigia anticipo e di contributi Confederazione entrate effetti indipendenti 2° pilastro maggiorazione infortunio differimento
Saldo di tutte le Saldo di tutte le Entrate Entrate Entrate Entrate Entrate Uscite Uscite Entrate Entrate Entrate Entrate - uscite misure misure
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 1122 1430 0 2551 0 2551 2029 0 0 0 0 0 0 0 1443 1453 0 2896 0 2896 2030 0 0 0 0 0 0 0 1467 1476 0 2943 0 2943 2031 90 134 40 393 -54 3 2 1491 1501 1 3595 5 3590 2032 91 136 40 399 -55 8 2 1516 1525 2 3654 10 3644 2033 93 139 40 406 -58 19 2 1540 1550 4 3713 20 3692 2034 94 141 40 413 -60 29 2 1568 1578 6 3782 31 3751 2035 100 140 40 420 -60 40 0 1590 1600 10 3840 40 3800 2036 100 150 40 430 -60 50 0 1620 1630 10 3920 50 3870 2037 100 150 40 430 -70 60 0 1640 1650 10 3950 60 3890 2038 100 150 40 440 -70 70 0 1670 1680 10 4020 70 3950 2039 100 150 40 450 -70 80 0 1690 1710 20 4090 80 4010 2040 100 150 40 450 -70 90 0 1720 1730 20 4140 90 4050
Spiegazioni UFAS, 22.04.2026 1) Modifica della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti 2) Tutti i lavoratori indipendenti con un reddito oltre il limite superiore della tavola scalare versano un contributo pari all'8,7%. 3) Stima approssimativa basata sui dati parziali 4) Prelievo di contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio. 5) Aumento della franchigia sui redditi conseguiti dopo l'età di riferimento, sulla base dell'indice misto. 6) Soppressione dei principi attuariali per le aliquote applicabili in caso di riscossione flessibile della rendita. 7) Applicazione di un fattore di maggiorazione pari a 1,4 ai redditi conseguiti dopo l'età di riferimento. 8) Aumento dell’aliquota IVA di 0,4 punti percentuali dal 2028 9) Aumento dei contributi di 0,3 punti percentuali dal 2028 10) Secondo l’ordnamento vigente, la Confederazione copre il 20,2% delle uscite dell’AVS.
Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
Scenari delle prospettive finanziarie dell’AVS con la riforma AVS 2030, variante 1
Aumento dell’IVA di 0,4 punti percentuali a partire dal 2028 e aumento del tasso di contribuzione AVS di 0,3 punti percentuali a partire dal
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Grafico 1: Proiezioni a lungo termine con intervallo di incertezza, Risultato di ripartizione dell'AVS 2024-2040 Guida alla lettura del grafico: Il grafico 1 presenta una proiezione dei risultati di ripartizione dell’AVS con uno scenario di riferimento e una quantificazione dell’incertezza, rappresentata dall’«intervallo di incertezza». Quest’ultimo è delimitato da uno scenario «alto» e uno «basso». Lo scenario di riferimento è calcolato proiettando nel futuro tendenze passate. I due scenari alternativi, invece, pur basandosi anch’essi su ipotesi plausibili, non derivano dall’estensione di evoluzioni storiche. Essendo calcolato mediante la proiezione di tendenze passate, lo scenario di riferimento va considerato come quello più plausibile, fintanto che queste tendenze continuano a essere ritenute rilevanti. Le ipotesi esogene per i tre scenari dei risultati di ripartizione possono essere consultate nel documento Ipotesi esogene scenari AVS 2025¹. L’area colorata rappresenta le evoluzioni possibili entro i limiti costituiti dagli scenari «alto» e «basso» (l’intervallo di incertezza). I punti che si trovano nelle vicinanze dello scenario di riferimento, ma che non si situano esattamente sulla sua linea derivano quindi dal fatto che le ipotesi esogene su cui si fondano si scostano, verso l’alto o verso il basso, da quelle dello scenario di riferimento. Per l’AVS, oltre ai tre scenari demografici dell’UST e ai corrispondenti scenari economici della SECO, il calcolo dell’intervallo d’incertezza tiene conto anche, tra l’altro, dell’incertezza legata all’evoluzione delle rendite di vecchiaia medie.
¹ https://www.bsv.admin.ch/finanze-avs
Applicazione: lo scenario di riferimento per i risultati di ripartizione aiuta nel processo decisionale. I due scenari alternativi delimitano il margine di incertezza associato allo scenario di riferimento. Per le proiezioni a lungo termine è necessario prendere in considerazione diversi possibili percorsi di sviluppo, rappresentati come un intervallo. Questo intervallo ha lo scopo di aiutare a illustrare e tenere conto dei diversi sviluppi possibili, al fine di poter prendere decisioni fondate. UFAS 22.04.2026
Allegato 3
Prospettive finanziarie dell’AVS con la riforma AVS 2030, variante 2
Aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali dal 2028 al 2030 e successivo prolungamento del finanziamento
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione) Stato: consuntivo definitivo 2024
Anno Uscite Entrate Risultati Livello del Fondo AVS Indicatori
Tassa sulle case da Risultato di Capitale Risultato di Risultato Capitale Uscite in % Risultato di Contributo della gioco, entrate da Risultato ripartizione in Capitale in % senza debito Totale delle uscite Contributi IVA Totale delle entrate riparti - degli investi - Capitale senza debito della massa ripartizione Confederazione regressi e altri d’esercizio % della massa delle uscite AI in % delle zione menti AI salariale AVS in punti IVA introiti salariale AVS uscite
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 41 307 1.7 6 932 41.8 12 084 0.9 375 -0.9 60 698 4.9 875 1 474 2 349 60 398 50 346 12.6 0.2 0.2 101 84 2029 61 920 3.5 41 978 1.6 7 578 9.3 12 508 3.5 371 -1.0 62 435 2.9 515 1 560 2 075 61 875 51 923 12.8 0.1 0.1 100 84 2030 62 738 1.3 42 660 1.6 7 701 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 63 402 1.5 664 1 605 2 269 63 531 53 677 12.7 0.2 0.1 101 86 2031 65 174 3.9 43 972 3.1 7 829 1.7 13 165 3.9 364 -1.0 65 330 3.0 156 1 641 1 798 64 699 54 944 13.0 0.0 0.0 99 84 2032 65 803 1.0 44 687 1.6 7 956 1.6 13 292 1.0 360 -1.0 66 296 1.5 493 1 680 2 174 66 232 56 573 12.9 0.1 0.1 101 86 2033 68 306 3.8 45 411 1.6 8 086 1.6 13 798 3.8 357 -1.0 67 652 2.0 - 654 1 703 1 049 66 626 57 062 13.2 -0.2 -0.1 98 84 2034 68 695 0.6 46 245 1.8 8 234 1.8 13 876 0.6 353 -1.0 68 708 1.6 13 1 725 1 738 67 704 58 236 13.1 0.0 0.0 99 85 2035 70 700 2.9 47 000 1.6 8 400 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 70 000 1.9 - 700 1 700 1 000 68 000 58 700 13.2 -0.2 -0.1 96 83 2036 70 900 0.3 47 700 1.5 8 500 1.2 14 300 0.0 300 0.0 70 900 1.3 0 1 800 1 700 69 100 59 800 13.1 0.0 0.0 97 84 2037 73 000 3.0 48 400 1.5 8 600 1.2 14 700 2.8 300 0.0 72 200 1.8 - 800 1 800 900 69 300 60 100 13.2 -0.2 -0.2 95 82 2038 73 000 0.0 49 200 1.7 8 800 2.3 14 700 0.0 300 0.0 73 000 1.1 0 1 800 1 800 70 500 61 400 13.0 0.0 0.0 97 84 2039 74 900 2.6 50 000 1.6 8 900 1.1 15 100 2.7 300 0.0 74 300 1.8 - 600 1 800 1 200 71 000 62 000 13.2 -0.1 -0.1 95 83 2040 74 800 -0.1 50 700 1.4 9 000 1.1 15 100 0.0 300 0.0 75 200 1.2 400 1 800 2 200 72 500 63 600 13.0 0.1 0.1 97 85
Spiegazioni Previsioni sull’evoluzione economica del 12.06.2025, in %: (1) Le aliquote in caso di anticipazione e di differimento non sono correlate alla speranza di vita. Anno 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variazione % annuale Indice dei salari 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Per il calcolo del capitale in milioni di franchi ai prezzi costanti occorre tenere conto dell’effetto della svalutazione Inflazione 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 del capitale dovuta all’inflazione. Il capitale di un anno a prezzi costanti si ottiene sommando al capitale dell’anno precedente Adeguamento delle rendite: ogni due anni il risultato d’esercizio dell’anno in corso, al netto della svalutazione del capitale (per maggiori dettagli, v. guida alla lettura). Gli effetti della contabilità secondo le norme IPSAS sono considerati nel capitale (+ fr. 470 milioni nel 2024). Scenario demografico utilizzato : scenario A-00-2025 Ufficio federale di statistica UST Le prospettive finanziarie oltre i dieci anni sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole. UFAS, 22.04.2026
Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la riforma AVS 2030, variante 2
Aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali dal 2028 al 2030 e successivo prolungamento del finanziamento
Stato: consuntivo definitivo 2024 Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Contributi sulle Aumento tasso di Limitazione Modifica aliquote Introduzione Modifica della IG in caso di Aumento Contributo Variazione Totale degli Anno contribuzione deduzioni in caso di anticipo fattore di IVA Variazione uscite tavola scalare malattia e franchigia Confederazione entrate effetti indipendenti 2° pilastro e di differimento maggiorazione infortunio
Saldo di tutte le Saldo di tutte le Entrate Entrate Entrate Entrate Entrate Uscite Uscite Entrate Entrate Entrate - uscite misure misure
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 1963 0 1963 0 1963 2029 0 0 0 0 0 0 0 2526 0 2526 0 2526 2030 0 0 0 0 0 0 0 2567 0 2567 0 2567 2031 90 134 40 393 -54 3 2 2610 1 3213 5 3208 2032 91 136 40 399 -55 8 2 2652 2 3265 10 3256 2033 93 139 40 406 -58 19 2 2695 4 3318 20 3297 2034 94 141 40 413 -60 29 2 2745 6 3380 31 3349 2035 100 140 40 420 -60 40 0 2790 10 3440 40 3400 2036 100 150 40 430 -60 50 0 2830 10 3500 50 3450 2037 100 150 40 430 -70 60 0 2880 10 3540 60 3480 2038 100 150 40 440 -70 70 0 2920 10 3590 70 3520 2039 100 150 40 450 -70 80 0 2970 20 3660 80 3580 2040 100 150 40 450 -70 90 0 3010 20 3700 90 3610
Spiegazioni UFAS, 22.04.2026
1) Modifica della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti 2) Tutti i lavoratori indipendenti con un reddito oltre il limite superiore della tavola scalare versano un contributo pari all'8,7%. 3) Stima approssimativa basata sui dati parziali 4) Prelievo di contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio. 5) Aumento della franchigia sui redditi conseguiti dopo l'età di riferimento, sulla base dell'indice misto. 6) Soppressione dei principi attuariali per le aliquote applicabili in caso di riscossione flessibile della rendita. 7) Applicazione di un fattore di maggiorazione pari a 1,4 ai redditi conseguiti dopo l'età di riferimento. 8) Aumento dell’aliquota IVA di 0,7 punti percentuali dal 2028 9) Secondo l’ordnamento vigente, la Confederazione copre il 20,2% delle uscite dell’AVS.
Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
Scenari delle prospettive finanziarie dell’AVS con la riforma AVS 2030, variante 2
Aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali dal 2028 al 2030 e successivo prolungamento del finanziamento
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Grafico 1: Proiezioni a lungo termine con intervallo di incertezza, Risultato di ripartizione dell'AVS 2024-2040 Guida alla lettura del grafico: Il grafico 1 presenta una proiezione dei risultati di ripartizione dell’AVS con uno scenario di riferimento e una quantificazione dell’incertezza, rappresentata dall’«intervallo di incertezza». Quest’ultimo è delimitato da uno scenario «alto» e uno «basso». Lo scenario di riferimento è calcolato proiettando nel futuro tendenze passate. I due scenari alternativi, invece, pur basandosi anch’essi su ipotesi plausibili, non derivano dall’estensione di evoluzioni storiche. Essendo calcolato mediante la proiezione di tendenze passate, lo scenario di riferimento va considerato come quello più plausibile, fintanto che queste tendenze continuano a essere ritenute rilevanti. Le ipotesi esogene per i tre scenari dei risultati di ripartizione possono essere consultate nel documento Ipotesi esogene scenari AVS 2025¹. L’area colorata rappresenta le evoluzioni possibili entro i limiti costituiti dagli scenari «alto» e «basso» (l’intervallo di incertezza). I punti che si trovano nelle vicinanze dello scenario di riferimento, ma che non si situano esattamente sulla sua linea derivano quindi dal fatto che le ipotesi esogene su cui si fondano si scostano, verso l’alto o verso il basso, da quelle dello scenario di riferimento. Per l’AVS, oltre ai tre scenari demografici dell’UST e ai corrispondenti scenari economici della SECO, il calcolo dell’intervallo d’incertezza tiene conto anche, tra l’altro, dell’incertezza legata all’evoluzione delle rendite di vecchiaia medie.
¹ https://www.bsv.admin.ch/finanze-avs
Applicazione: lo scenario di riferimento per i risultati di ripartizione aiuta nel processo decisionale. I due scenari alternativi delimitano il margine di incertezza associato allo scenario di riferimento. Per le proiezioni a lungo termine è necessario prendere in considerazione diversi possibili percorsi di sviluppo, rappresentati come un intervallo. Questo intervallo ha lo scopo di aiutare a illustrare e tenere conto dei diversi sviluppi possibili, al fine di poter prendere decisioni fondate. UFAS 22.04.2026
Allegato 4
Prospettive finanziarie dell’AVS con la riforma AVS 2030, variante 3a
Finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia unicamente con la riforma AVS 2030 (aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali a partire dal 2031 e aumento del tasso di contribuzione di 0,2 punti percentuali a partire dal 2031)
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione) Stato: consuntivo definitivo 2024
Anno Uscite Entrate Risultati Livello del Fondo AVS Indicatori
Tassa sulle case da Risultato di Capitale Risultato di Risultato Capitale Uscite in % Risultato di Contributo della gioco, entrate da Risultato ripartizione in Capitale in % senza debito Totale delle uscite Contributi IVA Totale delle entrate riparti - degli investi - Capitale senza debito della massa ripartizione Confederazione regressi e altri d’esercizio % della massa delle uscite AI in % delle zione menti AI salariale AVS in punti IVA introiti salariale AVS uscite
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 41 307 1.7 4 969 1.6 12 084 0.9 375 -0.9 58 735 1.5 -1 087 1 445 358 58 406 48 355 12.6 -0.3 -0.2 98 81 2029 61 920 3.5 41 978 1.6 5 052 1.7 12 508 3.5 371 -1.0 59 909 2.0 -2 011 1 463 - 548 57 280 47 328 12.8 -0.6 -0.4 93 76 2030 62 738 1.3 42 660 1.6 5 134 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 60 835 1.5 -1 903 1 430 - 474 56 239 46 386 12.7 -0.5 -0.4 90 74 2031 65 174 3.9 44 972 5.4 7 281 41.8 13 165 3.9 364 -1.0 65 783 8.1 609 1 432 2 040 57 723 47 967 13.0 0.2 0.1 89 74 2032 65 803 1.0 45 704 1.6 7 956 9.3 13 292 1.0 360 -1.0 67 313 2.3 1 510 1 488 2 998 60 150 50 491 12.9 0.4 0.3 91 77 2033 68 306 3.8 46 445 1.6 8 086 1.6 13 798 3.8 357 -1.0 68 685 2.0 379 1 538 1 917 61 472 51 908 13.2 0.1 0.1 90 76 2034 68 695 0.6 47 297 1.8 8 234 1.8 13 876 0.6 353 -1.0 69 761 1.6 1 066 1 588 2 653 63 516 54 048 13.1 0.3 0.2 92 79 2035 70 700 2.9 48 000 1.5 8 400 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 71 000 1.8 300 1 600 2 000 64 800 55 500 13.2 0.1 0.1 92 78 2036 70 900 0.3 48 800 1.7 8 500 1.2 14 300 0.0 300 0.0 72 000 1.4 1 000 1 700 2 700 66 900 57 600 13.1 0.3 0.2 94 81 2037 73 000 3.0 49 500 1.4 8 600 1.2 14 700 2.8 300 0.0 73 300 1.8 300 1 700 2 000 68 200 59 100 13.2 0.1 0.0 93 81 2038 73 000 0.0 50 300 1.6 8 800 2.3 14 700 0.0 300 0.0 74 100 1.1 1 200 1 800 2 900 70 500 61 400 13.0 0.3 0.2 97 84 2039 74 900 2.6 51 100 1.6 8 900 1.1 15 100 2.7 300 0.0 75 500 1.9 500 1 800 2 400 72 200 63 200 13.2 0.1 0.1 96 84 2040 74 800 -0.1 51 800 1.4 9 000 1.1 15 100 0.0 300 0.0 76 300 1.1 1 500 1 900 3 400 74 900 66 000 13.0 0.4 0.3 100 88
Spiegazioni Previsioni sull’evoluzione economica del 12.06.2025, in %: (1) Le aliquote in caso di anticipazione e di differimento non sono correlate alla speranza di vita. Anno 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variazione % annuale Indice dei salari 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Per il calcolo del capitale in milioni di franchi ai prezzi costanti occorre tenere conto dell’effetto della svalutazione Inflazione 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 del capitale dovuta all’inflazione. Il capitale di un anno a prezzi costanti si ottiene sommando al capitale dell’anno precedente Adeguamento delle rendite: ogni due anni il risultato d’esercizio dell’anno in corso, al netto della svalutazione del capitale (per maggiori dettagli, v. guida alla lettura). Gli effetti della contabilità secondo le norme IPSAS sono considerati nel capitale (+ fr. 470 milioni nel 2024). Scenario demografico utilizzato : scenario A-00-2025 Ufficio federale di statistica UST Le prospettive finanziarie oltre i dieci anni sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole. UFAS, 22.04.2026
Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la riforma AVS 2030, variante 3a
Finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia unicamente con la riforma AVS 2030 (aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali a partire dal 2031 e aumento del tasso di contribuzione di 0,2 punti percentuali a partire dal 2031)
Stato: consuntivo definitivo 2024 Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Contributi sulle Modifica aliquote Aumento tasso di Limitazione Introduzione Modifica della IG in caso di Aumento in caso di Aumento Contributo Variazione Totale degli Anno contribuzione deduzioni fattore di IVA Variazione uscite tavola scalare malattia e franchigia anticipo e di contributi Confederazione entrate effetti indipendenti 2° pilastro maggiorazione infortunio differimento
Saldo di tutte le Saldo di tutte le Entrate Entrate Entrate Entrate Entrate Uscite Uscite Entrate Entrate Entrate Entrate - uscite misure misure
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2031 90 134 40 393 -54 3 2 2062 1001 1 3666 5 3661 2032 91 136 40 399 -55 8 2 2652 1017 2 4282 10 4272 2033 93 139 40 406 -58 19 2 2695 1033 4 4351 20 4331 2034 94 141 40 413 -60 29 2 2745 1052 6 4432 31 4401 2035 100 140 40 420 -60 40 0 2790 1070 10 4510 40 4470 2036 100 150 40 430 -60 50 0 2830 1090 10 4590 50 4540 2037 100 150 40 430 -70 60 0 2880 1100 10 4640 60 4580 2038 100 150 40 440 -70 70 0 2920 1120 10 4710 70 4640 2039 100 150 40 450 -70 80 0 2970 1140 20 4800 80 4720 2040 100 150 40 450 -70 90 0 3010 1150 20 4850 90 4760
Spiegazioni UFAS, 22.04.2026 1) Modifica della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti 2) Tutti i lavoratori indipendenti con un reddito oltre il limite superiore della tavola scalare versano un contributo pari all'8,7%. 3) Stima approssimativa basata sui dati parziali 4) Prelievo di contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio. 5) Aumento della franchigia sui redditi conseguiti dopo l'età di riferimento, sulla base dell'indice misto. 6) Soppressione dei principi attuariali per le aliquote applicabili in caso di riscossione flessibile della rendita. 7) Applicazione di un fattore di maggiorazione pari a 1,4 ai redditi conseguiti dopo l'età di riferimento. 8) Aumento dell’aliquota IVA di 0,7 punti percentuali dal 2031 9) Aumento dei contributi di 0,2 punti percentuali dal 2031 10) Secondo l’ordnamento vigente, la Confederazione copre il 20,2% delle uscite dell’AVS.
Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
Scenari delle prospettive finanziarie dell’AVS con la riforma AVS 2030, variante 3a
Finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia unicamente con la riforma AVS 2030 (aumento dell’IVA di 0,7 punti percentuali a partire dal 2031 e aumento del tasso di contribuzione di 0,2 punti percentuali a partire dal 2031)
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Grafico 1: Proiezioni a lungo termine con intervallo di incertezza, Risultato di ripartizione dell'AVS 2024-2040 Guida alla lettura del grafico: Il grafico 1 presenta una proiezione dei risultati di ripartizione dell’AVS con uno scenario di riferimento e una quantificazione dell’incertezza, rappresentata dall’«intervallo di incertezza». Quest’ultimo è delimitato da uno scenario «alto» e uno «basso». Lo scenario di riferimento è calcolato proiettando nel futuro tendenze passate. I due scenari alternativi, invece, pur basandosi anch’essi su ipotesi plausibili, non derivano dall’estensione di evoluzioni storiche. Essendo calcolato mediante la proiezione di tendenze passate, lo scenario di riferimento va considerato come quello più plausibile, fintanto che queste tendenze continuano a essere ritenute rilevanti. Le ipotesi esogene per i tre scenari dei risultati di ripartizione possono essere consultate nel documento Ipotesi esogene scenari AVS 2025¹. L’area colorata rappresenta le evoluzioni possibili entro i limiti costituiti dagli scenari «alto» e «basso» (l’intervallo di incertezza). I punti che si trovano nelle vicinanze dello scenario di riferimento, ma che non si situano esattamente sulla sua linea derivano quindi dal fatto che le ipotesi esogene su cui si fondano si scostano, verso l’alto o verso il basso, da quelle dello scenario di riferimento. Per l’AVS, oltre ai tre scenari demografici dell’UST e ai corrispondenti scenari economici della SECO, il calcolo dell’intervallo d’incertezza tiene conto anche, tra l’altro, dell’incertezza legata all’evoluzione delle rendite di vecchiaia medie.
¹ https://www.bsv.admin.ch/finanze-avs
Applicazione: lo scenario di riferimento per i risultati di ripartizione aiuta nel processo decisionale. I due scenari alternativi delimitano il margine di incertezza associato allo scenario di riferimento. Per le proiezioni a lungo termine è necessario prendere in considerazione diversi possibili percorsi di sviluppo, rappresentati come un intervallo. Questo intervallo ha lo scopo di aiutare a illustrare e tenere conto dei diversi sviluppi possibili, al fine di poter prendere decisioni fondate. UFAS 22.04.2026
Allegato 5
Prospettive finanziarie dell’AVS con la riforma AVS 2030, variante 3b
Finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia unicamente con la riforma AVS 2030 (aumento dell’IVA di 0,9 punti percentuali a partire dal 2031)
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione) Stato: consuntivo definitivo 2024
Anno Uscite Entrate Risultati Livello del Fondo AVS Indicatori
Tassa sulle case da Risultato di Capitale Risultato di Risultato Capitale Uscite in % Risultato di Contributo della gioco, entrate da Risultato ripartizione in Capitale in % senza debito Totale delle uscite Contributi IVA Totale delle entrate riparti - degli investi - Capitale senza debito della massa ripartizione Confederazione regressi e altri d’esercizio % della massa delle uscite AI in % delle zione menti AI salariale AVS in punti IVA introiti salariale AVS uscite
(1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) 2024 50 941 38 669 4 397 10 290 362 53 719 2 778 2 775 5 553 55 914 45 630 11.4 0.9 0.6 110 90 2025 53 177 4.4 39 506 2.2 4 752 8.1 10 742 4.4 357 -1.4 55 357 3.1 2 180 1 083 3 263 59 121 48 848 11.7 0.6 0.5 111 92 2026 58 003 9.1 40 009 1.3 4 807 1.2 11 717 9.1 377 5.7 56 910 2.8 -1 093 1 297 205 59 032 48 809 12.6 -0.3 -0.2 102 84 2027 59 268 2.2 40 624 1.5 4 888 1.7 11 972 2.2 378 0.3 57 863 1.7 -1 406 1 413 7 58 571 48 429 12.6 -0.4 -0.3 99 82 2028 59 823 0.9 41 307 1.7 4 969 1.6 12 084 0.9 375 -0.9 58 735 1.5 -1 087 1 445 358 58 406 48 355 12.6 -0.3 -0.2 98 81 2029 61 920 3.5 41 978 1.6 5 052 1.7 12 508 3.5 371 -1.0 59 909 2.0 -2 011 1 463 - 548 57 280 47 328 12.8 -0.6 -0.4 93 76 2030 62 738 1.3 42 660 1.6 5 134 1.6 12 673 1.3 368 -1.0 60 835 1.5 -1 903 1 430 - 474 56 239 46 386 12.7 -0.5 -0.4 90 74 2031 65 174 3.9 43 972 3.1 7 870 53.3 13 165 3.9 364 -1.0 65 371 7.5 197 1 425 1 623 57 305 47 550 13.0 0.1 0.0 88 73 2032 65 803 1.0 44 687 1.6 8 714 10.7 13 292 1.0 360 -1.0 67 054 2.6 1 251 1 472 2 723 59 461 49 802 12.9 0.3 0.2 90 76 2033 68 306 3.8 45 411 1.6 8 856 1.6 13 798 3.8 357 -1.0 68 422 2.0 116 1 514 1 630 60 502 50 938 13.2 0.0 0.0 89 75 2034 68 695 0.6 46 245 1.8 9 018 1.8 13 876 0.6 353 -1.0 69 493 1.6 797 1 555 2 352 62 255 52 787 13.1 0.2 0.2 91 77 2035 70 700 2.9 47 000 1.6 9 200 2.0 14 300 3.1 300 -15.1 70 800 1.9 100 1 600 1 600 63 300 53 900 13.2 0.0 0.0 90 76 2036 70 900 0.3 47 700 1.5 9 300 1.1 14 300 0.0 300 0.0 71 700 1.3 800 1 600 2 400 65 100 55 800 13.1 0.2 0.1 92 79 2037 73 000 3.0 48 400 1.5 9 400 1.1 14 700 2.8 300 0.0 73 000 1.8 0 1 700 1 600 66 100 56 900 13.2 0.0 0.0 90 78 2038 73 000 0.0 49 200 1.7 9 600 2.1 14 700 0.0 300 0.0 73 900 1.2 900 1 700 2 600 68 000 58 900 13.0 0.2 0.2 93 81 2039 74 900 2.6 50 000 1.6 9 700 1.0 15 100 2.7 300 0.0 75 200 1.8 200 1 800 2 000 69 300 60 300 13.2 0.1 0.0 92 80 2040 74 800 -0.1 50 700 1.4 9 900 2.1 15 100 0.0 300 0.0 76 000 1.1 1 200 1 800 3 000 71 700 62 700 13.0 0.3 0.2 96 84
Spiegazioni Previsioni sull’evoluzione economica del 12.06.2025, in %: (1) Le aliquote in caso di anticipazione e di differimento non sono correlate alla speranza di vita. Anno 2025 2026 2027 2028 2029 (2) Variazione % annuale Indice dei salari 1.1 0.8 1.1 1.4 1.6 (3) Per il calcolo del capitale in milioni di franchi ai prezzi costanti occorre tenere conto dell’effetto della svalutazione Inflazione 0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 del capitale dovuta all’inflazione. Il capitale di un anno a prezzi costanti si ottiene sommando al capitale dell’anno precedente Adeguamento delle rendite: ogni due anni il risultato d’esercizio dell’anno in corso, al netto della svalutazione del capitale (per maggiori dettagli, v. guida alla lettura). Gli effetti della contabilità secondo le norme IPSAS sono considerati nel capitale (+ fr. 470 milioni nel 2024). Scenario demografico utilizzato : scenario A-00-2025 Ufficio federale di statistica UST Le prospettive finanziarie oltre i dieci anni sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole. UFAS, 22.04.2026
Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la riforma AVS 2030, variante 3b
Finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia unicamente con la riforma AVS 2030 (aumento dell’IVA di 0,9 punti percentuali a partire dal 2031)
Stato: consuntivo definitivo 2024 Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Aumento tasso di Limitazione Contributi sulle IG Modifica aliquote in Introduzione Modifica della Contributo Anno contribuzione deduzioni in caso di malattia e Aumento franchigia caso di anticipo e di fattore di IVA Variazione entrate Variazione uscite Totale degli effetti tavola scalare Confederazione indipendenti 2° pilastro infortunio differimento maggiorazione
Saldo di tutte le Saldo di tutte le Entrate Entrate Entrate Entrate Entrate Uscite Uscite Entrate Entrate Entrate - uscite misure misure
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2031 90 134 40 393 -54 3 2 2651 1 3254 5 3249 2032 91 136 40 399 -55 8 2 3410 2 4023 10 4013 2033 93 139 40 406 -58 19 2 3465 4 4088 20 4067 2034 94 141 40 413 -60 29 2 3529 6 4164 31 4133 2035 100 140 40 420 -60 40 0 3580 10 4230 40 4190 2036 100 150 40 430 -60 50 0 3640 10 4310 50 4260 2037 100 150 40 430 -70 60 0 3700 10 4360 60 4300 2038 100 150 40 440 -70 70 0 3750 10 4420 70 4350 2039 100 150 40 450 -70 80 0 3810 20 4500 80 4420 2040 100 150 40 450 -70 90 0 3870 20 4560 90 4470
Spiegazioni UFAS, 22.04.2026 1) Modifica della tavola scalare dei contributi per i lavoratori indipendenti 2) Tutti i lavoratori indipendenti con un reddito oltre il limite superiore della tavola scalare versano un contributo pari all'8,7%. 3) Stima approssimativa basata sui dati parziali 4) Prelievo di contributi sulle indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio. 5) Aumento della franchigia sui redditi conseguiti dopo l'età di riferimento, sulla base dell'indice misto. 6) Soppressione dei principi attuariali per le aliquote applicabili in caso di riscossione flessibile della rendita. 7) Applicazione di un fattore di maggiorazione pari a 1,4 ai redditi conseguiti dopo l'età di riferimento. 8) Aumento dell’aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 2031 9) Secondo l’ordnamento vigente, la Confederazione copre il 20,2% delle uscite dell’AVS.
Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.
Scenari delle prospettive finanziarie dell’AVS con la riforma AVS 2030, variante 3b
Finanziamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia unicamente con la riforma AVS 2030 (aumento dell’IVA di 0,9 punti percentuali a partire dal 2031)
Importi in milioni di franchi ai prezzi costanti del 2024 (importi «reali», ovvero depurati dell’inflazione)
Grafico 1: Proiezioni a lungo termine con intervallo di incertezza, Risultato di ripartizione dell'AVS 2024-2040 Guida alla lettura del grafico: Il grafico 1 presenta una proiezione dei risultati di ripartizione dell’AVS con uno scenario di riferimento e una quantificazione dell’incertezza, rappresentata dall’«intervallo di incertezza». Quest’ultimo è delimitato da uno scenario «alto» e uno «basso». Lo scenario di riferimento è calcolato proiettando nel futuro tendenze passate. I due scenari alternativi, invece, pur basandosi anch’essi su ipotesi plausibili, non derivano dall’estensione di evoluzioni storiche. Essendo calcolato mediante la proiezione di tendenze passate, lo scenario di riferimento va considerato come quello più plausibile, fintanto che queste tendenze continuano a essere ritenute rilevanti. Le ipotesi esogene per i tre scenari dei risultati di ripartizione possono essere consultate nel documento Ipotesi esogene scenari AVS 2025¹. L’area colorata rappresenta le evoluzioni possibili entro i limiti costituiti dagli scenari «alto» e «basso» (l’intervallo di incertezza). I punti che si trovano nelle vicinanze dello scenario di riferimento, ma che non si situano esattamente sulla sua linea derivano quindi dal fatto che le ipotesi esogene su cui si fondano si scostano, verso l’alto o verso il basso, da quelle dello scenario di riferimento. Per l’AVS, oltre ai tre scenari demografici dell’UST e ai corrispondenti scenari economici della SECO, il calcolo dell’intervallo d’incertezza tiene conto anche, tra l’altro, dell’incertezza legata all’evoluzione delle rendite di vecchiaia medie.
¹ https://www.bsv.admin.ch/finanze-avs
Applicazione: lo scenario di riferimento per i risultati di ripartizione aiuta nel processo decisionale. I due scenari alternativi delimitano il margine di incertezza associato allo scenario di riferimento. Per le proiezioni a lungo termine è necessario prendere in considerazione diversi possibili percorsi di sviluppo, rappresentati come un intervallo. Questo intervallo ha lo scopo di aiutare a illustrare e tenere conto dei diversi sviluppi possibili, al fine di poter prendere decisioni fondate. UFAS 22.04.2026
Allegato 6 Panoramica delle stime delle ripercussioni delle varianti 2, 3a e 3b sull’economia e sulla società
Attori inte Ripercussioni Va Variante 3a Va Unità di misura Ca Fonte ressati riante 2 riante 3b denza / +0,7 p. p +0,7 p. p. IVA +0,9 Mo . IVA +0,2 p. p. con p. p. IVA mento tributi Confedera Tassa occulta 90 mio. 90 mio. 110 mio. CHF Annuale AFC zione Aumento delle rendite AVS (indice misto) Non quantificato Livello del debito pubblico nel 2040 rispetto alla situa +0,19 +0,21 +0,2 % del PIL nominale 2040 UFC zione senza misura 2025 Spese di sviluppo a livello informatico AFC 200 000 200 000 200 000 CHF Una AFC tantum Minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito 45 mio. CHF Annuale AFC per effetto delle maggiori deduzioni Maggiori oneri salariali accessori per il personale 2 mio. CHF Annuale UFPER della Confederazione Compensazione del rincaro per il personale della Non quantificato Confederazione Cantoni / Tassa occulta 90– 90–110 mio. 120– CHF Annuale AFC Comuni 110 mio. 140 mio. Livello del debito pubblico nel 2040 rispetto alla situa +0,35 +0,49 +0,38 % del PIL nominale 2040 UFC zione senza misura 2025 Minori entrate derivanti dalle imposte sul reddito 190 Mio. CHF Annuale AFC per effetto delle maggiori deduzioni Compensazione del rincaro per il personale Non quantificato Imprese Tassa occulta 230 mio. 230 mio. 290 mio. CHF Annuale AFC Spese per l’adeguamento alle aliquote IVA modificate 210 mio. 210 mio. 210 mio. CHF Una AFC tantum Spese per l’adeguamento ai tassi di contribuzione 10–20 mio. Una UFAS modificati tantum
Economia Aumento dell’IPC 0,36 0,36 0,47 % dell’IPC Cumu AFC lata PIL reale -0,02 -0,09 -0,04 % del PIL reale 2040 2040 UFC senza misura Società Onere supplementare medio per economia domestica 340 421 442 CHF Annua AFC,
Allegato 7
Tabella riassuntiva dei dati utilizzati nel rapporto esplicativo
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 1.5: Prospettive finanziarie dell’AVS 2025 (secondo l’ordinamento 2025 «[…] con un deficit stimato a 1,1 miliardi di vigente). franchi.» Calcoli e ipotesi consultabili in Internet all’indirizzo: «[…] in media 3,4 miliardi di franchi www.bsv.admin.ch/it/finanze-avs. all’anno nel periodo 2030–2040.» «[…] a circa il 90 per cento delle uscite di un anno nel 2030, per poi passare al di sotto dell’80 per cento nel 2032.» «[…] al 35 per cento circa delle uscite di un anno.» N. 1.6: Nils Braun-Dubler, Vera Frei, Tabea Kaderli, Florian Roth, «Wer 2022 «[…] soltanto il 27 per cento delle persone geht wann in Rente? Ausgestaltung und Determinanten des cessa la propria attività lucrativa esatta Rentenübergangs», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rap mente al momento del primo versamento porto di ricerca n. 5/22.1, Berna 2022. della rendita.» «[…] il passaggio diretto dall’esercizio di un’attività lucrativa al pensionamento è più frequente (44 %), ma non è comunque la regola.» N. 1.6: Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera (RIFOS) 2024 Diverse percentuali concernenti l’esercizio – Attività lucrativa: valori medi 2021–2023 dell’attività lucrativa attorno all’età di riferi – Combinazione di rendite: modulo «Sicurezza sociale» 2019 mento, la riscossione anticipata o differita della rendita e la combinazione di rendite N. 1.7: Calcolo della rendita minima in base agli indicatori economici 2025 Diverse cifre nella tabella 1 (indice dei salari/dei prezzi) dell’AFF
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 3.1.1.1: Analisi dei dati relativi alle iscrizioni nei conti individuali 2018, 2025 «[…] oltre il 70 per cento dei lavoratori in simulazione con la riduzione del limite superiore a 40 000 fran dipendenti beneficia della tavola scalare chi all’anno dei contributi, meno del 30 per cento con segue un reddito che eccede il limite supe riore della tavola scalare. Ne consegue che il tasso contributivo medio degli indi pendenti ammonta soltanto al 7,2 per cento.» N. 3.1.1.1: Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la ri 2025 «[…] farebbe crescere le entrate contribu forma AVS 2030, variante 1. tive di 90 milioni di franchi nel 2031 e di Per maggiori dettagli sulle ipotesi si rimanda all’Allegato 2.
100 milioni di franchi nel 2040.»
«[…] di 130 milioni di franchi nel 2031 e di
150 milioni di franchi nel 2040.»
N. 3.1.1.2: Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la ri 2025 «[…] genererebbe maggiori entrate per forma AVS 2030, variante 1. l’AVS pari a 40 milioni di franchi sia nel Per maggiori dettagli sulle ipotesi si rimanda all’Allegato 2.
2031 che nel 2040.»
N. 3.1.1.3: Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la ri 2025 A causa della mancanza di dati sulle assi «[…] aumento delle entrate pari a 390 mi forma AVS 2030, variante 1. curazioni private d’indennità giornaliera in lioni di franchi nel 2031 e a 450 milioni di Per maggiori dettagli sulle ipotesi si rimanda all’Allegato 2. caso di malattia, le ipotesi si basano su dati franchi nel 2040.» comparabili relativi all’assicurazione contro gli infortuni. N. 3.1.2.2: Calcoli attuariali interni dell’UFAS 2025 Aliquote di riduzione nella tabella 2 e ali quote di aumento nella tabella 3
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 3.1.2.2Error! Reference source not Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la ri 2025 found.: forma AVS 2030, variante 1. «[…] stimato a 3 milioni di franchi nel 2031 Per maggiori dettagli sulle ipotesi si rimanda all’Allegato 2. e a 90 milioni di franchi nel 2040.» N. 3.1.2.3: Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la ri 2025 «[…] una diminuzione delle entrate per forma AVS 2030, variante 1. l’AVS pari a 50 milioni di franchi nel 2031 e Per maggiori dettagli sulle ipotesi si rimanda all’Allegato 2. a 70 milioni di franchi nel 2040.» N. 3.1.2.4: Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la ri 2025 «[…] dovrebbero aggirarsi sui 2 milioni di forma AVS 2030, variante 1. franchi nel 2031 e sui 4 milioni di franchi Per maggiori dettagli sulle ipotesi si rimanda all’Allegato 2. nel 2040.» N. 5.1.2.1: Le ripercussioni stimate per l’AVS per quanto concerne le mi 2025 «[…] un aumento delle entrate stimato a sure nell’ambito dei contributi (aumento del tasso di contribu circa 90 milioni di franchi nel 2040.» zione per i lavoratori indipendenti, diminuzione delle deduzioni nel 2° pilastro, riscossione dei contributi sulle indennità giorna liere in caso di malattia e d’infortunio, aumento della franchigia) sono state applicate in misura proporzionale ai contributi dell’AI. N. 5.1.2.2: Le ripercussioni stimate per l’AVS per quanto concerne le mi 2025 «[…] circa 30 milioni di franchi nel 2040.» sure nell’ambito dei contributi (aumento del tasso di contribu zione per i lavoratori indipendenti, diminuzione delle deduzioni nel 2° pilastro, riscossione dei contributi sulle indennità giorna liere in caso di malattia e d’infortunio, aumento della franchigia) sono state applicate in misura proporzionale ai contributi delle IPG. N. 5.1.2.4: Le ripercussioni stimate per l’AVS per quanto concerne le mi 2025 […] circa 110 milioni di franchi nel 2040.» sure nell’ambito dei contributi (riscossione dei contributi sulle in dennità giornaliere in caso di malattia e d’infortunio) sono state applicate in misura proporzionale ai contributi dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 5.2: Ripercussioni finanziarie delle misure sull’AVS con la ri 2025 «[…] stimate a 20 milioni di franchi nel forma AVS 2030. 2040.» Per maggiori dettagli sulle ipotesi si rimanda agli allegati 2–5. N. 5.2.1: Calcoli dell’AFC, tenuto conto dei dati concernenti la statistica 2025 «[…] comporterebbe per la Confedera finanziaria della Confederazione per i settori Confederazione, zione maggiori spese per l’acquisto di beni Cantoni, Comuni (in parte statistiche interne allestite dall’AFF e servizi nell’ordine di 90 milioni di franchi, per le stime di cui necessita l’AFC, in parte statistiche pubbli mentre […] nella variante 3b […] farebbe che), e dell’onere stimato dall’AFC derivante dall’IVA applicata aumentare le spese di 110 milioni di fran alle uscite correnti (uscite per beni e servizi e uscite per il per chi.» sonale) e alle uscite per gli investimenti su cui non è possibile dedurre l’IVA a titolo di imposta precedente. Base: cifre del 2023. N. 5.2.3: Le stime si basano sulla statistica dell’imposta federale diretta. 2026 La statistica dell’imposta federale diretta «[…] le minori entrate annue ammontereb Con il metodo applicato, viene determinata l’aliquota fiscale contiene diverse lacune informative sui bero nel 2031 a circa 60 milioni di franchi, marginale dei contribuenti interessati dalla riforma. L’aliquota fi contribuenti. Ad esempio, vi mancano in di cui circa 45 milioni (78,8 %) sarebbero a scale marginale descrive l’onere fiscale sull’ultimo franco gua formazioni sulla ripartizione del loro reddito carico della Confederazione. Questo risul dagnato e corrisponde praticamente all’onere fiscale sul franco tra reddito da attività lucrativa, reddito in tato deriva dall’aliquota fiscale marginale successivo guadagnato. Per stimare le minori entrate derivanti forma di rendita e reddito patrimoniale. Le stimata per l’imposta federale diretta, pari dall’aumento dei contributi salariali AVS, il reddito di tutti i lavo informazioni in questione sono pertanto in a circa il 7 per cento. Inoltre, questa stima ratori (dipendenti e indipendenti) viene ridotto, per la simula sufficienti per stimare con precisione le ri
dell’AFC si basa sulla somma complessiva zione, di un importo modesto. L’aliquota fiscale marginale sti percussioni fiscali dell’aumento dei contri attesa dei contributi AVS supplementari ri mata ammonta, per l’imposta federale diretta, a circa il 7 per buti AVS, ragion per cui le stime si basano scossi tramite i contributi salariali, pari a cento. Questo valore risulta dal rapporto tra la somma delle va anche su altre ipotesi. Si è optato per la 1001 milioni di franchi.» riazioni dell’onere fiscale e la somma delle variazioni del reddito procedura campionaria, perché il tratta imponibile nell’ambito della simulazione. La stima è stata effet mento di grosse quantità di dati con il cal tuata in base a un campione rappresentativo dei dati fiscali del colatore d’imposta dell’AFC richiede molto 2022, con l’ausilio del calcolatore d’imposta dell’AFC. Quest’ul tempo ed è instabile. Se si procede a estra timo consente di stimare l’onere fiscale per i contribuenti sia per zioni ripetute di un campione rappresenta l’imposta federale diretta che per le imposte sul reddito canto tivo, è possibile che vi siano leggere varia nali. zioni nei risultati della stima.
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 5.2.4: Stime dell’Ufficio federale del personale in base alle uscite pre 2026 «Sul fronte delle uscite per il personale, un ventivate per il 2026. aumento dei tassi di contribuzione genere Fonte: rapporto BW JE_0043, Amministrazione federale, contri rebbe uscite supplementari per la Confe buti dei datori di lavoro AVS/AI/IPG/AD, preventivo 2026. derazione per circa 5 milioni di franchi nel 2026, che aumenterebbero negli anni suc cessivi di pari passo con la crescita della massa salariale. Partendo dall’ipotesi esposta nel numero precedente, secondo cui a medio termine il 70 per cento dei con tributi dei datori di lavoro supplementari verrebbero ripercossi sui lavoratori, le maggiori uscite per la Confederazione am monterebbero a 2 milioni di franchi.» N. 5.3.1: Le stime dell’AFC si basano sulle spese per il personale dei 2026 «[…] genererebbe maggiori spese per l’ac Cantoni e dei Comuni indicate nel consuntivo consolidato 2023. quisto di beni e servizi da parte dei Cantoni Le ipotesi di partenza sono le seguenti: ripercussione integrale nell’ordine di circa 90 milioni di franchi dell’IVA sui consumatori con conseguente aumento dell’IPC all’anno (valore per il 2023). Per i Comuni, dello 0,36 (varianti 2 e 3a) o dello 0,47 (variante 3b) %. le maggiori spese ammonterebbero a circa 110 milioni di franchi all’anno (valore per il Fonte: AFF, Statistica finanziaria nazionale. 2023). […] le maggiori spese annue sono Consultabile in Internet all’indirizzo: www.data.finance.admin.ch stimate a circa 120 milioni per i Cantoni e > Finanze pubbliche svizzere (consultato il 30.9.2025). circa 140 milioni per i Comuni.»
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 5.3.2: Stime dell’AFC basate sulla procedura adottata al numero 5.2.3 2026 «[…] nel 2031 queste minori entrate am monterebbero a circa 180 milioni di franchi per quanto concerne le imposte sul reddito cantonali. Aggiungendovi la quota canto nale del 21,2 per cento, ovvero 15 milioni di franchi, dell’imposta federale diretta, si ottengono minori entrate stimate a circa
190 milioni di franchi. Questo risultato de
riva dall’aliquota fiscale marginale stimata per le imposte sul reddito cantonali, pari a circa il 21 per cento.» N. 5.4.1.1: AFC, Die Mehrwertsteuer in der Schweiz 2023 (disponibile an 2026 «Alla fine del 2023 il numero dei contri che in francese). buenti era di circa 420 000.» Consultabile in Internet all’indirizzo: www.estv.admin.ch > L’AFC > Statistiche fiscali > Statistiche fiscali generali > Statisti che sull’IVA. N. 5.4.1.1: Messaggio del 25 giugno 2008 concernente la semplificazione 2025 «In Svizzera, quando è stata introdotta dell’imposta sul valore aggiunto, FF 2008 6033, in particolare l’IVA nel 1995 e quando ne è stata aumen 6238 segg. tata l’aliquota a favore dell’AVS nel 1999, l’onere supplementare è stato trasferito sui consumatori nella misura rispettivamente del 75 e del 65 per cento.»
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 5.4.1.1: Calcoli dell’AFC, tenuto conto dei dati concernenti la statistica 2025 «[…] si stima che la tassa occulta ammon finanziaria della Confederazione per i settori Confederazione, terebbe a circa 230 milioni di franchi nei Cantoni, Comuni (in parte statistiche interne allestite dall’AFF settori della formazione, della salute, dello per le stime di cui necessita l’AFC, in parte statistiche pubbli sport e della cultura (tanto nel settore pub che), e dell’onere stimato dall’AFC derivante dall’IVA applicata blico che in quello privato), esclusi dall’IVA; alle uscite correnti (uscite per beni e servizi e uscite per il per in caso di aumento proporzionale di sonale) e alle uscite per gli investimenti su cui non è possibile 0,9 punti percentuali (variante 3b), si trat dedurre l’IVA a titolo d’imposta precedente. terebbe di circa 290 milioni di franchi.» N. 5.4.1.1: Stima dell’AFC, tenuto conto dei dati della statistica dell’UST 2025 «[…] si prevede un aumento dell’IPC di sull’IPC, della struttura del paniere del 2020 e dell’IVA stimata circa lo 0,36 per cento (varianti 2 e 3a) o dall’AFC ripercossa sulle varie voci di spesa dei consumatori 0,47 per cento (variante 3b).» N. 5.4.1.2: UFAS, Statistik zur Durchführung der AHV, 2025. 2025 I lavoratori indipendenti affiliati pagano «Al 31 dicembre 2024, secondo la stati Consultabile in Internet all’indirizzo: www.bsv.admin.ch > Refor contributi a tale titolo soltanto se nell’anno stica delle casse di compensazione erano men & Analysen > Statistiken > Statistik der Alters- und Hinter in questione hanno conseguito un reddito. affiliati a una cassa di compensazione lassenenversicherung AHV > Weitere Statistiken zur AHV.
563 313 datori di lavoro e 428 219 lavora
tori indipendenti.» N. 5.4.1.2: Per la stima sono state riprese le ipotesi concernenti il carico di 2025 «Secondo una stima dell’UFAS, in caso di lavoro per evento di Gehrig et.al. (2013) e stimate per il 2024 le adeguamento dei contributi nel 2024 le spese per l’economia nel suo complesso tenendo conto spese amministrative ammonterebbero a dell’evoluzione del costo del lavoro e del rincaro. un importo compreso tra 10 e 20 milioni di franchi.» Matthias Gehrig, Severin Bischof, Kilian Künzi, «Regulierungs- Checkup im Bereich der 1. Säule (AHV/IV/EO)», in Beiträge zur sozialen Sicherheit, rapporto di ricerca n. 8/13, Berna 2013 (in tedesco con riassunto in italiano).
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 5.4.2.2: UST, Statistica delle nuove rendite, 2025. 2025 Diverse cifre (in termini assoluti e in per Consultabile in Internet all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Stati centuale) sui beneficiari di prestazioni in stiche > Sicurezza sociale > Resoconti sulla previdenza per la capitale e di nuove rendite di vecchiaia nel vecchiaia > Beneficiari di prestazioni per la vecchiaia. 2° pilastro e nel pilastro 3a N. 5.4.3: Conti individuali dell’AVS, 2019 2025 «Nel 2019 erano circa 350 000 i lavoratori indipendenti che avevano pagato contributi prima del raggiungimento dell’età di riferi mento.» N. 5.5.1.1: Conti individuali dell’AVS, 2019 2025 «Nel 2019 erano circa 350 000 i lavoratori indipendenti che avevano pagato contributi prima del raggiungimento dell’età di riferi mento.» N. 5.5.1.1: Stime dell’AFC basate su dati estratti ad hoc e non pubblicati 2026 Diverse cifre (in termini assoluti e in per dell’IBED del 2018–2019, ipotizzando una ripercussione inte centuale) sull’onere supplementare annuo grale sui prezzi. per le economie domestiche in caso di au mento proporzionale dell’IVA secondo le varianti 2 e 3b, sia nel testo che nelle ta belle 6–9
Citazione, fonte Origine, metodo di calcolo, ipotesi Ultima at Osservazioni tualizza zione N. 5.5.1.1: Quota IVA: stime dell’AFC basate su dati estratti ad hoc e non 2026 Diverse cifre (in termini assoluti e in per pubblicati dell’IBED del 2018–2019, ipotizzando una ripercus centuale) sull’onere supplementare annuo sione integrale sui prezzi. per le economie domestiche in caso di au mento proporzionale dell’IVA e aumento Quota tasso di contribuzione: stime dell’UFAS fondate su dati simultaneo del tasso di contribuzione se dell’IBED 2018–2019, ipotizzando un’assunzione dell’onere condo la variante 3a, sia nel testo che nelle per metà da parte dei lavoratori dipendenti (quota a carico dei tabelle 10–11 lavoratori) e integrale da parte dei lavoratori dipendenti. I ri sparmi derivanti dalla diminuzione delle imposte sul reddito sono stimati sulla base delle aliquote d’imposta medie. N. 5.5.3: Conti individuali dell’AVS, 2019 2025 Nel 2019 erano circa 350 000 i lavoratori indipendenti che avevano pagato contri buti prima del raggiungimento dell’età di riferimento.