Modifica della legge sull’IVA (LIVA) e della legge sulle tasse di bollo (LTB) (Rafforzare la competitività dell’economia svizzera)
Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 19 giugno 2026
Modifica della legge sull’IVA e della legge federale sulle tasse di bollo (rafforzare la competitività dell’economia svizzera)
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
ESTV-D-52023501/13
Compendio
Con il presente progetto il Consiglio federale attua il pacchetto di misure che ha varato il 26 novembre 2025 allo scopo di ridurre l’onere amministrativo delle imprese in ambito fiscale e continua così ad adoperarsi per rafforzare la competitività dell’economia svizzera. In futuro le imprese dovranno avere la possibilità di applicare il rendiconto IVA annuale indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata. Un’eccezione per il risanamento dovrà sostituire le odierne istanze di condono o dilazione relative alla tassa di bollo d’emissione.
Situazione iniziale
Il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure volte a ridurre l’onere amministrativo delle imprese in diversi ambiti normativi e ha incaricato i dipartimenti di attuarle. Il presente progetto contiene misure riguardanti la legge sull’IVA e la legge federale sulle tasse di bollo.
Contenuto del progetto
Nella legge sull’IVA, il limite della cifra d’affari per l’applicazione volontaria del rendiconto IVA annuale sarà eliminato. Attraverso questa modifica, tutte le imprese potranno beneficiare della semplificazione amministrativa allestendo il rendiconto soltanto una volta all’anno e non ogni trimestre, indipendentemente dalla cifra d’affari realizzata. La misura, di cui potrebbero beneficiare circa 25 000 imprese che conseguono cifre d’affari cospicue, non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie poiché i contribuenti che fanno ricorso al rendiconto annuale sono tenuti a pagare degli acconti.
Nella legge federale sulle tasse di bollo si prevede di eliminare l’istanza di condono o dilazione della tassa d’emissione in caso di risanamento sostituendola con una nuova eccezione. Con questa misura, la tassa di bollo d’emissione non verrebbe più riscossa in caso di risanamento, a condizione che si tratti di un risanamento aperto o tacito e che le perdite esistenti siano eliminate. Le imprese non sarebbero più tenute a presentare un’istanza di condono o di dilazione e verrebbero così sgravate del corrispondente onere amministrativo. Secondo una stima approssimativa, questa nuova regolamentazione comporterebbe una perdita annua di entrate inferiore a 10 milioni di franchi, importo che rimarrebbe nelle mani delle imprese in fase di risanamento.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
In occasione della seduta speciale del 20 agosto 2025, il Consiglio federale aveva già trattato in dettaglio le ripercussioni degli sviluppi internazionali sulla competitività dell’economia svizzera. L’instabilità causata dalla politica commerciale, la crescente spinta alla deregolamentazione e le misure di politica industriale messe in atto da importanti partner commerciali sono fra gli sviluppi che influenzano l’attrattività della piazza economica svizzera. L’obiettivo principale del Consiglio federale è di migliorare le condizioni quadro generali per tutte le imprese e focalizzarsi maggiormente sull’allentamento dei requisiti normativi.
Pertanto, il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto comprendente 28 misure volte a ridurre l’onere amministrativo delle imprese in diversi ambiti normativi1. Le misure attinenti al settore fiscale sono le seguenti:
modifica della legge federale del 12 giugno 20092sull’IVA (LIVA); abolizione del limite della cifra d’affari per l’applicazione del rendiconto IVA annuale;
modifica della legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo (LTB); nuova disposizione derogatoria concernente la tassa d’emissione in caso di risanamenti, in sostituzione dell’istanza di condono o dilazione;
modifica dell’ordinanza del 3 dicembre 19734 concernente le tasse di bollo (OTB) e dell’ordinanza del 19 dicembre 19665 sull’imposta preventiva (OIPrev); rinuncia alla consegna obbligatoria del conto annuale in determinati casi;
modifica dell’OIPrev; estensione della procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo;
modifica dell’ordinanza del 22 dicembre 20046 concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere (ordinanza sullo sgravio); estensione della procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo;
1 Il Consiglio federale adotta un pacchetto di misure per la competitività dell’economia svizzera
2 RS 641.20
3 RS 641.10 4 RS 641.101 5 RS 642.211 6 RS 672.203
- modifica dell’ordinanza del 15 giugno 19987 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (ordinanza CDI-USA); estensione della procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo.
L’AFC attua inoltre le seguenti misure a livello pratico:
ampliare i processi self service e, nel medio termine, promuovere l’impiego del bilancio elettronico e della fatturazione elettronica (e-fattura) favorendo lo sviluppo di interfacce elettroniche;
abolire l’obbligo di consegna dei moduli 9 e 9 FL in caso di comunicazione di assenza di transazioni soggette alla tassa di negoziazione.
Il progetto in consultazione presenta le modifiche della LIVA e della LTB. In un progetto distinto vengono trattate le modifiche dell’OTB e dell’OIPrev (https://fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2026/6/cons_1). Le due consultazioni si svolgono in parallelo poiché tutte e sei le misure sono attuate nel quadro del pacchetto inteso a rafforzare la competitività dell’economia svizzera. Da un punto di vista tecnico e formale, tuttavia, i due progetti sono indipendenti l’uno dall’altro. Vi è quindi la possibilità che le modifiche dell’OTB e dell’OIPrev entrino in vigore prima delle modifiche di legge.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Tenendo conto delle proposte avanzate dai membri della Commissione extraparlamentare per la politica economica, tutti i dipartimenti hanno esaminato le possibilità concrete di sgravio sia nell’ambito della normativa vigente sia in relazione ai progetti in corso. Su questa base, il Consiglio federale ha adottato il suddetto pacchetto di misure, che riguarda diversi ambiti normativi, e ha incaricato i dipartimenti di provvedere alla loro attuazione.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20248 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 20249 sul programma di legislatura 2023-2027.
Gli sviluppi internazionali – tra cui l’instabilità della politica commerciale, la crescente spinta alla deregolamentazione e le misure di politica industriale messe in atto da importanti partner commerciali – influenzano l’attrattività della piazza economica svizzera. In questo contesto, nella seduta del 20 agosto 2025 il Consiglio federale ha
7 RS 672.933.61 8 FF 2024 525
9 FF 2024 1440
deciso di migliorare le condizioni quadro generali per tutte le imprese e focalizzarsi maggiormente sull’allentamento dei requisiti normativi.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Normativa proposta
2.1.1 LIVA
Dal 1° gennaio 2025, le imprese la cui cifra d’affari annua non supera 5 005 000 franchi possono chiedere di applicare un rendiconto annuale invece che trimestrale. Il rendiconto annuale deve essere accessibile alla maggior parte dei contribuenti, ma limitato alle PMI. Attraverso questa modifica, tutte le imprese potranno beneficiare della semplificazione amministrativa allestendo il rendiconto soltanto una volta all’anno e non ogni trimestre, indipendentemente dalla cifra d’affari. Di questa possibilità beneficerebbero ora circa 25 000 imprese che conseguono cifre d’affari cospicue. Le imprese la cui cifra d’affari si avvicina alla soglia di 5 005 000 franchi non dovrebbero più verificare ogni anno se la superano o meno. L’efficienza del rendiconto verrebbe così migliorata per tutte le aziende, comprese quelle che realizzano cifre d’affari importanti. Nel 2025, circa 4200 imprese hanno dichiarato prestazioni imponibili per un valore compreso fra 4,5 e 5,5 milioni di franchi. Le prime esperienze fatte con il rendiconto annuale dell’IVA indicano che circa 4200 contribuenti vi hanno fatto ricorso nel 2025 e altri 2400 hanno chiesto di poterlo applicare a partire dal 2026 (stato: 01.06.2026).
2.1.2 LTB
Il risanamento di un’impresa può, a seconda delle misure scelte (ad es. aumento o riduzione di capitale, versamenti suppletivi), comportare la riscossione di una tassa di bollo d’emissione. Conformemente all’articolo 6 capoverso 1 lettera k LTB, la tassa non è riscossa se le perdite esistenti sono eliminate e le prestazioni complessive dei soci ammontano a 10 milioni di franchi al massimo (franchigia in caso di risanamento).
È possibile condonare la tassa d’emissione sull’importo che supera tale franchigia se la riscossione dovesse avere conseguenze particolarmente gravose ai sensi dell’articolo 12 LTB e le altre condizioni citate alla cifra 3.3.3 della circolare n. 32a dell’AFC «Risanamento di società di capitali e di società cooperative» del 20 gennaio
2025 sono soddisfatte. A tal fine deve essere inoltrata una richiesta di condono
motivata all’AFC con la dichiarazione degli elementi imponibili.
La stesura di tale richiesta e la dichiarazione degli elementi imponibili ai fini della tassa d’emissione rappresentano un onere amministrativo importante per le imprese che si trovano in una situazione finanziaria difficile. Questi compiti sono spesso delegati a consulenti fiscali, cosa che aumenta ulteriormente i costi a carico dell’impresa da risanare.
La nuova normativa proposta abroga la fattispecie del condono della tassa di bollo d’emissione in caso di risanamento aperto o tacito concesso a motivo di conseguenze «particolarmente gravose» e, al contempo, estende l’eccezione prevista per i casi di risanamento grazie all’eliminazione del limite di 10 milioni di franchi. Le imprese da risanare potranno così essere esentate d’ufficio e in modo semplificato dalla tassa d’emissione, purché si tratti di un risanamento aperto o tacito e le perdite esistenti siano eliminate. Se queste condizioni sono adempiute, l’esenzione dalla tassa d’emissione non comporterà alcun onere amministrativo né costi supplementari.
Oltre alle modifiche succitate, il progetto prevede la correzione di alcune incongruenze nella versione attuale della LTB. Si tratta dell’articolo 7 capoverso 1 lettere a e c e dell’articolo 11 LTB.
L’articolo 7 LTB determina il momento della nascita del credito fiscale relativo alla tassa d’emissione sui diversi diritti di partecipazione. Per quanto riguarda i buoni di partecipazione di banche cooperative, il credito fiscale sorgeva finora con l’iscrizione nel registro di commercio della costituzione o dell’aumento dei diritti di partecipazione. Tuttavia, né l’ordinanza del 17 ottobre 200710 sul registro di commercio, né il codice delle obbligazioni11, né la legge dell’8 novembre 193412 sulle banche prevedono un obbligo di iscrivere nel registro di commercio la costituzione o l’aumento di tali diritti. Per questo motivo, il credito fiscale deve sorgere all’atto della costituzione o dell’aumento, analogamente alle quote sociali di società cooperative. Ciò corrisponde peraltro all’attuale prassi.
Anche l’articolo 11, che disciplina l’esigibilità della tassa, necessita un adeguamento per quanto concerne i buoni di partecipazione di banche cooperative. Su tali diritti la tassa non sarà più esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale bensì, come per le quote in società cooperative, 30 giorni dopo la chiusura dell’esercizio. Inoltre, anche i versamenti suppletivi (art. 5 cpv. 2 lett. a LTB) e il trasferimento della maggioranza delle azioni e delle quote sociali a una società o cooperativa svizzera mantello (art. 5 cpv. 2 lett. b LTB) saranno esigibili 30 giorni dopo la fine del trimestre civile nel corso del quale è sorto il credito fiscale, come nel caso della costituzione o dell’aumento dei diritti di partecipazione conformemente all’articolo 5 capoverso 1 LTB. Non sarebbe infatti coerente se l’esigibilità della tassa sopraggiungesse prima nel caso delle fattispecie sussidiarie che in quello della fattispecie principale. Ciò corrisponde peraltro all’attuale prassi.
L’articolo 53a LTB disciplina il diritto transitorio.
10 RS 221.411 11 RS 220 12 RS 952.0
2.2 Attuazione
2.2.1 LIVA
L’articolo 76a capoverso 2, l’articolo 76b capoverso 2 lettera a e l’articolo 76c capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 27 novembre 200913 sull’IVA fanno riferimento al limite della cifra d’affari per l’applicazione del rendiconto annuale. Queste disposizioni diverrebbero obsolete a seguito della soppressione di tale limite nella LIVA e dovrebbero pertanto essere abrogate senza sostituzione.
2.2.2 LTB
L’articolo 12 capoverso 2bis (OTB)14 stabilisce come e quando le banche cooperative debbano pagare all’AFC la tassa di bollo d’emissione. Visto l’adeguamento dell’articolo 11 lettere a e b LTB, sarebbe necessario modificare anche questa disposizione dell’OTB, in modo che la tassa sia esigibile 30 giorni dopo la chiusura dell’esercizio, anziché 30 giorni dopo la fine del trimestre nel corso del quale è sorto il credito fiscale.
L’articolo 17 OTB illustra la procedura e il contenuto dell’istanza di condono secondo l’articolo 12 LTB. Con l’abolizione del condono concesso a motivo di conseguenze particolarmente gravose, la disposizione diviene obsoleta e dovrebbe pertanto essere eliminata senza sostituzione.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Modifica della LIVA
Nella normativa proposta, il limite di 5 005 000 franchi della cifra d’affari per l’applicazione del rendiconto IVA annuale sarà eliminato senza sostituzione. D’ora in poi, le imprese contribuenti potranno quindi presentare un rendiconto annuale, indipendentemente dalla cifra realizzata, invece di continuare ad allestire il rendiconto ogni trimestre. Tutte le altre condizioni rimangono invariate. In particolare, il rendiconto annuale resta soggetto a richiesta, il contribuente è tenuto a versare degli acconti e sia i rendiconti attuali sia quelli futuri devono essere presentati entro il termine previsto.
13 RS 642.201 14 RS 641.101
3.2 Modifica della LTB
Sostituzione di un’espressione In tutta la legge «trimestre» è sostituito con «trimestre civile».
Articolo 6 capoverso 1 lettera k La legge prevede di estendere l’eccezione per i risanamenti eliminando il limite di 10 milioni di franchi. Le imprese in fase di risanamento non dovranno più pagare la tassa d’emissione purché si tratti di un risanamento aperto o tacito e le perdite esistenti siano eliminate. Sono fatti salvi i casi di elusione della tassa (ad es. ammortamenti palesemente eccessivi allo scopo di generare perdite o costituzione con un capitale evidentemente ridotto per effettuare in seguito versamenti suppletivi nel quadro del risanamento).
Articolo 7 capoverso 1 lettere a e c I buoni di partecipazione di banche cooperative figurano ora alla lettera c e non più alla lettera a. In tal modo, il credito fiscale su tali diritti di partecipazione sorge all’atto dell’emissione o dell’aumento.
Articolo 11 I buoni di partecipazione di banche cooperative vengono aggiunti alla lettera a, in modo che la tassa su tali diritti di partecipazione sia esigibile 30 giorni dopo la chiusura dell’esercizio.
Tutti gli altri casi sono disciplinati conformemente alla lettera b, secondo cui la tassa è esigibile 30 giorni dopo la fine del trimestre civile nel corso del quale è sorto il credito fiscale.
Articolo 12 Questo articolo è abrogato senza sostituzione. Estendendo l’eccezione per i risanamenti, non sarà più necessario presentare un’istanza di condono della tassa.
Articolo 46 capoverso 1 lettera b Visto che non è più previsto il condono del credito fiscale, il termine «condono» è eliminato.
Articolo 53a Secondo questa disposizione transitoria, ai crediti fiscali sorti prima dell’entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale a seguito della modifica della LIVA
Questa misura non dovrebbe avere ripercussioni finanziarie poiché i contribuenti che fanno ricorso al rendiconto annuale sono tenuti a pagare degli acconti. La determinazione degli acconti non è tuttavia improntata su criteri molto rigidi. È quindi possibile che il versamento all’AFC di determinati importi d’imposta venga effettuato in ritardo, senza che ciò abbia conseguenze in termini di interesse moratorio.
Ne deriverebbe una diminuzione dell’onere amministrativo per l’AFC, la quale dovrebbe elaborare un numero inferiore di rendiconti IVA e non avrebbe più bisogno di verificare se il valore soglia di 5 005 000 franchi viene superato o meno.
La modifica non incide in modo significativo sul personale.
4.1.2 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale a seguito della modifica della LTB
Si stima che le modifiche relative all’estensione dell’eccezione e alla conseguente eliminazione dell’istanza di condono della tassa d’emissione per i casi di risanamento provocheranno un calo delle entrate fiscali inferiore a 10 milioni di franchi all’anno. La lieve entità di tale diminuzione delle entrate è dovuta al fatto che la maggior parte delle istanze presentate (circa 50 all’anno) si traduce già oggi in un condono totale della tassa.
La modifica non incide in modo significativo sul personale.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le
regioni di montagna Le modifiche legislative in esame non hanno alcuna conseguenza su Cantoni e Comuni, città, agglomerati e regioni di montagna.
4.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente
Le misure proposte nel presente progetto ridurranno l’onere amministrativo delle imprese interessate e contribuiranno a rafforzare la competitività della piazza economica svizzera.
Altre 25 000 imprese potranno beneficiare della semplificazione amministrativa introdotta dalla modifica della LIVA e risparmiare così sui costi derivanti dall’allestimento mensile, trimestrale o semestrale del rendiconto IVA.
Grazie alla nuova disposizione della LTB, le imprese in fase di risanamento beneficeranno di una riduzione dell’onere sia amministrativo che finanziario. I risparmi ammontano a 10 milioni di franchi all’anno.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
La competenza della Confederazione di riscuotere l’imposta sul valore aggiunto discende dall’articolo 130 della Costituzione federale (Cost.); la competenza di riscuotere la tassa di bollo deriva dall’articolo 132 capoverso 2 Cost.
Per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto, la normativa proposta tiene conto del principio dell’uguaglianza giuridica sancito all’articolo 8 Cost. in quanto si garantisce parità di trattamento fiscale in situazioni analoghe. Nel quadro della tassa di bollo, le nuove disposizioni si traducono in una riduzione dell’onere amministrativo delle imprese che versano in condizioni finanziarie difficili.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192315 conchiuso tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, la LTB si applica anche nel Principato del Liechtenstein. Con il Trattato del 28 ottobre 199416 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’IVA nel Principato del Liechtenstein, quest’ultimo, che forma con la Svizzera un unico territorio doganale e un unico territorio ai fini dell’IVA, recepisce per il proprio territorio la legislazione in materia di IVA vigente in Svizzera. Conformemente a detto Trattato, il Principato del Liechtenstein deve recepire la modifica della LIVA nella propria legislazione in materia.
15 RS 0.631.112.514 16 RS 0.641.295.142