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Modifica dell’ordinanza sulla Biblioteca nazionale svizzera (deposito legale digitale)

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della cultura UFC

19 giugno 2026

Modifica dell’ordinanza sulla BN svizzera (deposito legale digitale)

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation

1. Situazione iniziale

Il 20 giugno 2025, l’Assemblea federale ha approvato la revisione parziale della legge del 18 dicembre 1992 sulla BN (LBNS; RS 432.21), finalizzata all’introduzione del deposito legale digitale (di seguito «nLBNS»).1 Il mandato legale della BN svizzera (BN) consiste nel collezionare, inventariare, conservare e far conoscere il patrimonio culturale documentario della Svizzera. In base a questo mandato, essa colleziona informazioni che hanno un legame con la Svizzera ai sensi dell’articolo 3 ca- poverso 1 LBNS (cosiddetti «Helvetica»). Grazie al deposito legale digitale, la BN è in grado di adempiere il proprio mandato non solo per gli Helvetica registrati su supporti fisici (ad esem- pio stampati su carta), ma anche per quelli «disponibili in formato elettronico» come, ad esem- pio, siti Internet o e-book (cfr. art. 2 cpv. 1 nLBNS). Il deposito legale digitale autorizza la BN a collezionare gli Helvetica digitali liberamente ac- cessibili su Internet (cfr. art. 3 cpv. 3 nLBNS) nonché a esigere la fornitura gratuita degli Hel- vetica digitali non liberamente accessibili nel web, al fine di inserirli nella collezione del patri- monio culturale documentario della Svizzera (cfr. art. 3a cpv. 1 nLBNS). Sono stati inoltre sta- biliti i principi che disciplinano la messa a disposizione degli Helvetica digitali collezionati o pretesi nel quadro del deposito legale digitale (cfr. art. 5 cpv. 2, 3 e 4 nLBNS) e, per giunta, sono state poste le basi legali per il trattamento di dati personali presenti nelle sue collezioni della BN (cfr. art. 10a nLBNS).

1 FF 2025 2031

Siccome il deposito legale digitale concerne esclusivamente gli Helvetica pubblicati e disponi- bili online, esso si applica alla Biblioteca e alla Fonoteca nazionale svizzera (FN). Non assume invece rilevanza per le altre collezioni della BN (Archivio svizzero di letteratura, Collezione grafica, Centre Dürrenmatt Neuchâtel), che includono prevalentemente materiali d’archivio, altri documenti e pezzi unici, la cui acquisizione e messa a disposizione sono disciplinate da contratti con i titolari dei rispettivi diritti.

Concretamente, ciò significa che la consultazione di documenti di un archivio d’autore acqui- sito dall’Archivio letterario svizzero non è disciplinata dal deposito legale digitale, ma dall’ac- cordo contrattuale con l’autore in questione. Un e-book pubblicato e disponibile online dello stesso autore è invece collezionato e reso consultabile secondo le condizioni quadro del de- posito legale digitale.

2 Punti essenziali del progetto

La presente revisione parziale dell’ordinanza del 14 gennaio 1998 sulla Biblioteca nazionale (OBNS; RS 432.211) precisa le disposizioni legali in materia di deposito legale relativamente ai seguenti aspetti.  Gli incarichi di collezione della Biblioteca (art. 2, 3 e 4 OBNS) e della FN (art. 9b OBNS) sono stati estesi a nuove categorie di Helvetica disponibili in forma elettronica. Si è inoltre colta l’occasione per rivedere e aggiornare entrambi gli incarichi di collezione. L’esclusione dall’incarico di collezione di alcune categorie di oggetti ormai obsolete non è applicabile retroattivamente: gli Helvetica presenti nelle collezioni che appartengono a queste categorie vengono conservati.  Per quanto concerne l’acquisizione (art. 5 e 9b OBNS), sono stati precisati i principi dei meccanismi di collezione per gli Helvetica. I processi tecnico-organizzativi verranno ulteriormente concretizzati mediante disposizioni esecutive di livello inferiore (p. es. istruzioni, linee guida e FAQ), che possono essere adeguate in maniera più flessibile alla rapida evoluzione delle infrastrutture informatiche e degli strumenti.  Per quanto riguarda la diffusione, sono stati precisati i termini di protezione per impe- dire la consultazione di Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente ac- cessibili (cfr. art. 5 cpv. 3 nLBNS) e sono state definite ulteriori misure per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti (art. 12a cpv. 1 OBNS). Sono state per giunta introdotte misure di protezione specifiche in materia di sicurezza delle informazioni  Con l’articolo 12a capoverso 3 OBNS è stato definito l’ammontare annuo del contributo deciso dal Parlamento per sostenere gli operatori culturali (cfr. art. 5 cpv. 4 nLBNS).  Sono state infine integrate le basi legali materiali in materia di protezione dei dati (se- zione 7 OBNS). Di seguito non ci si soffermerà sulle modifiche di tipo formale e terminologico correlate al de- posito legale digitale, come, ad esempio, l’uso del corsivo per il termine generico Helvetica, che si riferisce a informazioni sia registrate su supporti fisici sia disponibili in forma elettronica. Nella versione tedesca, si è deciso di utilizzare sistematicamente il termine «Sammlung/en» (in italiano «collezioni») anziché «Bestand/Bestände», dato che nel contesto della legislazione

sulla BN esso include contenuti sia digitali sia registrati su supporti fisici; tale modifica non concerne però la versione italiana. Sempre nel testo tedesco, per ragioni di coerenza è stata uniformata o aggiornata l’ortografia di alcune espressioni (p. es. «Graphische Sammlung» an- ziché «Grafische Sammlung»).

3 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali La sezione 1, finora intitolata «Oggetto», è stata ridenominata «Disposizioni generali».

Art. 1, rubrica e cpv. 2 All’articolo 1 è stata aggiunta la rubrica «Oggetto». Nel capoverso 2, il secondo periodo è stato accorciato e semplificato sotto il profilo linguistico per agevolare la leggibilità, senza però ap- portare modifiche contenutistiche: come finora, la Biblioteca comprende la collezione generale.

Art. 1a (nuovo) Con il nuovo articolo 1a, la definizione di Helvetica è stata collocata all’inizio dell’ordinanza.

Sezione 2: Mandato concernente le collezioni della Biblioteca Il titolo attuale della sezione 2 («Mandato concernente le collezioni») è stato cambiato in «Man- dato concernente le collezioni della Biblioteca». In questo modo si chiarisce che il contenuto degli articoli dal 2 al 5 si riferisce esclusivamente alla Biblioteca, e non alle altre collezioni della BN (Archivio letterario svizzero, Collezione grafica, Fonoteca nazionale svizzera, Centre Dür- renmatt Neuchâtel), le cui attività di collezione sono disciplinate come finora nelle rispettive sezioni specifiche.

L’articolo 2 è stato completamente riveduto e sostanzialmente aggiornato. Art. 2, rubrica e cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, b, c e d In analogia all’articolo 2 capoverso 1 della versione riveduta della LBNS, nella frase introdut- tiva la nozione di «supporti d’informazione» è stata ampliata e precisata per quanto riguarda le informazioni disponibili in forma elettronica. Nella lettera a, la nuova categoria dei siti web d’importanza patrimoniale è stata aggiunta all’elenco esemplificativo. Tale categoria, che include tra l’altro siti di organizzazioni svizzere, Comuni, aziende di trasporto o eventi nazionali, costituisce un elemento importante per la con- servazione del patrimonio culturale documentario della Svizzera. Nella lettera b, sono state eliminate le categorie dei documenti grafici e fotografici, le quali oggi rientrano nell’incarico di collezione della Collezione grafica (cfr. art. 6). Le categorie finora elencate sotto le lettere c e d includono pubblicazioni oggi in gran parte collezionate dalla FN, integrata nella BN nel 2016. L’incarico di collezione della Biblioteca è stato di conseguenza ridimensionato e riassunto per una migliore comprensibilità alla lettera c. La vigente lettera d è stata abrogata.

Art. 2 cpv. 2 La categoria «traduzioni di opere create da cittadini stranieri in Svizzera in altre lingue rispetto a quelle nazionali» (vigente lett. e) non ha più rilevanza per l’adempimento dell’incarico di col- lezione nell’ambito della Biblioteca ed è stata pertanto cancellata. Le categorie «volantini, programmi di manifestazioni» (vigente lett. l) ora rientrano nella let- tera g e dunque non vanno più menzionate separatamente.

Art. 2 cpv. 3 lett. b, e, f e g (nuova) Essendo in contraddizione con l’articolo 2 capoverso 2 lettere h, i e k, la categoria «supporti d’informazione il cui impiego richiede apparecchiature particolari» (vigente cpv. 4 lett. e) è stata eliminata. È stata pure cancellata la categoria «supporti d’informazione il cui aspetto non è sufficiente- mente unitario» in quanto obsoleta. La nuova lettera g definisce nuove categorie non collezionate. In virtù dell’articolo 4 capo- verso 2 lettera c LBNS, il Consiglio federale può escludere dall’incarico di collezione gli

stampati e gli altri supporti d’informazione che si rivolgono a una cerchia ristretta di persone o sono essenzialmente destinati ad usi privati. Alla base vi è una ponderazione tra l’interesse pubblico dell’incarico legale di collezione e l’interesse privato al non inserimento nella colle- zione, tutelato in quando diritto fondamentale. In quest’ottica, l’interesse privato a escludere contenuti condivisi esclusivamente da un gruppo privato di persone, come avviene tipicamente nei social media, nonché la corrispondenza privata o le registrazioni personali prevale sull’in- teresse pubblico a collezionare tali categorie di contenuti. La ponderazione degli interessi adempie il corrispondente mandato conferito dal messaggio sulla revisione della legge sulla Biblioteca nazionale (cfr. messaggio sulla cultura 2025–2028, FF 2024 753 pag. 106).

Art. 2a (nuovo) Il nuovo articolo 2a tiene conto del fatto che oggi la stessa informazione può essere diffusa sia analogicamente su un supporto come ad esempio la carta, sia digitalmente in forma elettro- nica. Nel caso degli Helvetica, la Biblioteca deve avere la possibilità di decidere in quale forma inserirli nella collezione tenendo conto dei criteri inerenti alla strategia di collezione e ai costi, elencati al capoverso 2. La stessa cosa vale per i vari formati elettronici in cui un Helveticum è disponibile: la Biblioteca sceglie quello più adatto per adempiere il suo incarico di collezione.

Pure l’articolo 3 è stato riveduto completamente. Art. 3, rubrica e cpv. 1 (abrogato) Il vigente capoverso 1 è stato abrogato, dato che le pubblicazioni di organizzazioni internazio- nali con sede in Svizzera ormai non sono più collezionate e gestite in maniera separata, ma come parte integrante della Biblioteca. Oggi, inoltre, non vengono più accettati depositi. Anche in futuro, la BN potrà, come già avviene attualmente, decidere in merito all’acquisizione di collezioni speciali di Helvetica.

Art. 4 cpv. 2 L’esplicita menzione delle biblioteche cantonali quali potenziali istituzioni partner recepisce le considerazioni del messaggio sulla cultura 2025–2028 in merito all’articolo 10 capoverso 4 della versione riveduta della legge sulla BN.

Anche l’articolo 5 concernente l’acquisizione è stato sottoposto a una revisione totale. Art. 5 cpv. 1 Il secondo periodo introduce una riserva secondo cui per gli Helvetica disponibili in forma elet- tronica è possibile rinunciare alla stipula di convenzioni, dato che la loro acquisizione avviene sulla base del deposito legale digitale.

Art. 5 cpv. 2 Grazie alla modifica del capoverso 2, la Biblioteca può decidere di rifiutare degli Helvetica a essa rilasciati spontaneamente se non corrispondono all’incarico di collezione. Ciò accresce la coerenza della collezione e riduce i costi.

Art. 5 cpv. 3 (nuovo) Il nuovo capoverso 3 precisa che la Biblioteca acquisisce gli Helvetica disponibili in forma elet- tronica liberamente accessibili in modo autonomo, ossia senza che ciò comporti degli oneri per i titolari dei diritti. Sono considerati liberamente accessibili gli Helvetica disponibili in forma elettronica consultabili gratuitamente da chiunque in Internet senza restrizioni d’accesso.

Art. 5 cpv. 4 (nuovo) Nel quadro del diritto di esigere la fornitura di Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili, gli oneri previsti per i titolari dei diritti sono stati ridotti al minimo indi- spensabile. L’entrata in vigore del deposito legale digitale non impone infatti a questi ultimi di agire in maniera proattiva, dato che spetta alla Biblioteca contattarli. Sono considerati non liberamente accessibili gli Helvetica disponibili in forma elettronica ma con restrizioni d’ac- cesso (p. es. consultabili a pagamento o soggetti a un obbligo di registrazione).

La Biblioteca metterà a disposizione informazioni facilmente fruibili sulle opzioni tecniche e organizzative per la trasmissione dei contenuti e dei relativi metadati. All’occorrenza, insieme ai titolari dei diritti prenderà in considerazione soluzioni semplici per entrambe le parti, come ad esempio l’ottenimento gratuito degli Helvetica in questione tramite intermediari od offerenti terzi.

Sezione 4b: Fonoteca nazionale svizzera L’articolo 9b è stato completamente riveduto e suddiviso in quattro capoversi: Art. 9b cpv. 1 (nuovo) Il primo capoverso costituisce una versione leggermente aggiornata del vigente articolo 9b: grazie ad un’aggiunta nella frase introduttiva, l’incarico di collezione della FN è stato esteso agli Helvetica disponibili in forma elettronica. L’attuale precisazione «musicali e orali» (finora riferita ai supporti sonori) è stata mantenuta anche per gli Helvetica. Rientrano nella relativa fattispecie registrazioni sonore (p. es. di campanacci) e paesaggi sonori (cosiddetti «soundscape»), di cui vengono collezionati anche i materiali documentari correlati come ad esempio programmi di concerti o di manifestazioni.

Art. 9b cpv. 2 (nuovo) Il nuovo capoverso 2 consente alla FN di collezionare anche le apparecchiature necessarie per riprodurre vecchi documenti sonori, e in particolare lettori e pezzi di ricambio. Ciò è indi- spensabile per garantire a lungo termine la riproducibilità dei documenti sonori registrati su supporti fisici.

Art. 9b cpv. 3 (nuovo) Il nuovo capoverso 3 tiene conto del fatto che alcuni Helvetica disponibili in forma elettronica che rientrano nell’incarico di collezione della FN sono ormai realizzati esclusivamente come produzioni audiovisive. La FN può collezionare tali produzioni se la parte audio prevale su quella video, come ad esempio nel caso dei videoclip di brani pop e rock.

Art. 9b cpv. 4 (nuovo) I rimandi nel capoverso 4 assicurano che gli Helvetica disponibili online che rientrano nell’in- carico di collezione della Fonoteca nazionale vengano acquisiti conformemente alle condizioni quadro del deposito legale digitale.

Sezione 5: Prestazioni Art. 10 cpv. 4 lett. b (abrogato) Le «collezioni e l’infrastruttura delle raccolte speciali» (vigente art. 10 cpv. 4 lett. b) d’ora in poi rientreranno sotto la fattispecie dell’articolo 10 cpv. 4 lett. a.

L’articolo 12, totalmente riveduto, è stato ampliato e suddiviso in tre nuovi articoli distinti (art. 12, «Utilizzo»; art. 12a, «Misure particolari per gli Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili»; articolo 12b, «Conservazione»). Art. 12 cpv. 1 e 3 (nuovi) Il vigente capoverso 1 è stato suddiviso in due capoversi (1 e 3). Il capoverso 1 chiarisce che la consultazione sul posto riguarda tutte le collezioni della BN, mentre il capoverso 3 specifica che il prestito tradizionale si limita agli Helvetica della Biblioteca. La riserva chiarisce che gli Helvetica disponibili in forma elettronica non vengono prestati.

Art. 12 cpv. 4 (nuovo) Il nuovo capoverso 4 specifica che la Biblioteca e della FN permettono ai loro utenti di acce- dere agli Helvetica disponibili in forma elettronica attraverso i mezzi di telecomunicazione. L’articolo 12a prevede però delle restrizioni per gli Helvetica disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili.

Art. 12a (nuovo) Il nuovo articolo 12a concretizza l’articolo 5 capoverso 3 nLBNS definendo le misure relative alle restrizioni d’accesso. La BN adotta queste misure per tutelare i legittimi interessi dei titolari dei diritti degli Helvetica collezionati in virtù del diritto di esigere la fornitura di informazioni, ossia disponibili in forma elettronica non liberamente accessibili.

Art. 12a cpv. 1 lett. a-d (nuovo) Nel contesto del deposito legale digitale, l’espressione «termine di protezione» indica di fatto un periodo di tempo in cui non è consentita la consultazione degli Helvetica disponibili in forma elettronica ma non liberamente accessibili. Una volta scaduti i termini di protezione, gli Helvetica disponibili in forma elettronica non libe- ramente accessibili sono consultabili nel rispetto delle restrizioni definite alle lettere b-d, vale a dire l’identificazione preliminare degli utenti, il divieto di accessi multipli contemporanei e la protezione contro la copia e la diffusione (la registrazione duratura di contenuti è vietata e impedita secondo lo stato della tecnica). Sono escluse dal divieto le riproduzioni temporanee tecnicamente necessarie nel quadro della consultazione online di cui all’articolo 24a della legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore (LDA; RS 231.1).

Art. 12a cpv. 2 (nuovo) Il capoverso 2 precisa le misure della BN in materia di sicurezza delle informazioni. Per garan- tire la sicurezza delle informazioni e la protezione contro la copia e la diffusione auspicate dal Parlamento (cfr. articolo 5 capoverso 3 terzo periodo nLBNS), sono previsti test di sicurezza che vengono eseguiti periodicamente e in caso di sospetto di rischio particolare. Tali test sono basati sui rischi secondo gli standard di sicurezza informatica della Confederazione. Inoltre, al fine di individuare eventuali punti deboli, esperti esterni incaricati dalla BN procedono regolar- mente a una valutazione della situazione di rischio, ad esempio mediante cosiddetti «test di penetrazione». Eventuali falle nella sicurezza vengono immediatamente eliminate.

Art. 12a cpv. 3 (nuovo) Dando seguito alle richieste del Parlamento, il capoverso 3 fissa l’ammontare del contributo annuo per sostenere gli operatori culturali. D’intesa con le società di gestione dei diritti d’au- tore, la BN versa annualmente il contributo in questione tramite fattura emessa da un organo comune per l’incasso designato dalle società di gestione dei diritti d’autore autorizzate.

Articolo 14a cpv. 1 Conformemente alle odierne regole ortografiche, nella versione tedesca «Aufwändungen» è stato sostituito con «Aufwendungen». Questa modifica non concerne ovviamente il testo ita- liano.

Sezione 7 [nuova]: Trattamento di dati personali La sezione 7 precisa le basi materiali in materia di protezione dei dati necessarie per l’attività della BN.

Art. 22 [nuovo] Per svolgere i propri compiti, la BN deve trattare dati personali. La LBNS disciplina il tratta- mento dei dati personali presenti nelle collezioni (art. 10 nLBNS). Il nuovo articolo 22 crea la base legale necessaria affinché, nel quadro del proprio mandato, la BN possa trattare i dati personali necessari per fornire le proprie prestazioni. Si tratta tra l’altro dei dati di utenti, sog- getti autorizzati, fornitori, offerenti e titolari dei diritti raccolti nell’ambito delle attività di colle- zione, repertoriazione e mediazione nonché della collaborazione con altre istituzioni. Contestualmente alle proprie attività di collezione, la BN raccoglie ad esempio i nomi e i dati di contatto dei fornitori di Helvetica. Nel quadro della repertoriazione, tratta invece informazioni sugli autori se non figurano già nelle collezioni (p. es. una data di nascita). In questo caso, si

tratta di informazioni pubblicamente accessibili e facilmente reperibili. Si è rinunciato a stabilire regole in merito al tempo massimo di conservazione. I tempi di con- servazione degli Helvetica sono disciplinati dalle disposizioni legali inerenti alla BN, mentre i tempi di conservazione dei dati rilevanti per gli affari dipendono dalle norme della legge fede- rale sull’archiviazione. La cancellazione dei dati personali correlati ai conti utente è inoltre di- sciplinata nel regolamento per l’utilizzazione della Biblioteca nazionale svizzera e dalle dispo- sizioni in materia di protezione dei dati presso la Biblioteca nazionale svizzera, consultabili sul sito Internet della BN.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le modifiche decise dal Parlamento per quanto riguarda il deposito legale digitale comportano costi aggiuntivi annui di 20 000 franchi per sostenere gli operatori culturali, e di circa 30 000- 40 000 franchi per le misure supplementari volte a garantire la sicurezza delle informazioni.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni dirette in termini finanziari e di personale per i Cantoni.

5. Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità, legalità e forma dell’atto

La LBNS è stata adeguata nel quadro del messaggio sulla cultura 2025–2028 del 1° marzo 2024 (FF 2024 753). Su tale base, la presente revisione dell’OBNS attua gli articoli 4 capoverso 1 e 5 capoverso 3 della LBNS. La relativa competenza del Consiglio federale di- scende dall’articolo 15 capoverso 1 LBNS nonché dagli articoli 69 capoverso 2 e 182 Cost.

5.2 Rapporto con il diritto internazionale

Il progetto non presenta correlazioni con il diritto internazionale.