Art. 700 CO
Il contenuto della convocazione è integrato con un nuovo numero 6 secondo cui le informazioni di cui all’articolo 700a riguardo ai consulenti di voto vanno comunicate.
80 Modifica del CO (Diritto della società anonima) del 19.6.2020; FF 2020 4987, RU 2020 4005.
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Art. 700a CO
La disposizione riguarda i (potenziali) conflitti di interesse che sorgono quando un’im- presa, che offre (anche) servizi di consulenza di voto, ha prestato un servizio a favore della società. Per servizi di consulenza di voto si intendono i servizi di un'impresa che analizza a titolo professionale le informazioni fornite dalle società ed effettua eventuali ricerche al fine di informare e consigliare gli azionisti in merito alle loro decisioni di voto nelle assemblee generali e fornire loro raccomandazioni di voto. In seguito, per sem- plicità, si parla in generale di consulenti di voto, anche se l'impresa non agisce in quel momento nei confronti della società a titolo di consulente di voto.
Se un consulente di voto fornisce servizi alla società, ciò può dare l'impressione che il consulente stesso o il consiglio di amministrazione si trovino in una situazione di con- flitto di interessi. Si pensi, ad esempio, ai servizi di consulenza relativi alla definizione del sistema di remunerazione dei vertici della società. Tale presunzione giustifica l’ob- bligo di comunicazione del consiglio di amministrazione. Ciò vale, alle condizioni sopra menzionate, anche se i servizi sono stati forniti a una società dello stesso gruppo.
Per evitare qualsiasi apparenza di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può chiedere al consulente di voto di confermare che non ha formulato raccomanda- zioni di voto in merito agli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea generale. In tal caso, l'obbligo di comunicazione viene meno.
L'obbligo di comunicazione previsto dalla legge ha diversi effetti positivi per gli azionisti. Da un lato, può indurre i consulenti di voto ad adottare misure organizzative per la prevenzione dei conflitti di interesse e a informare in merito. D'altro lato, può far sì che agli azionisti sia spiegato in modo più approfondito perché una proposta del consiglio di amministrazione che va nella stessa direzione della raccomandazione di un consu- lente di voto sia nell'interesse della società. Ciò migliora la qualità del processo deci- sionale nell'assemblea generale.
Affinché la comunicazione dei servizi forniti dal consulente di voto produca tali effetti e permetta in particolare di informare gli azionisti sulle raccomandazioni di voto eventual- mente formulate sotto l'influenza di un conflitto di interessi, è necessario rendere note due informazioni: in primo luogo, occorre indicare il consulente di voto o la società for- nitrice dei servizi per la quale opera. In secondo luogo, occorre rendere noto l’oggetto della prestazione fornita dal consulente di voto, la cui prestazione potrebbe riguardare, ad esempio, la «consulenza relativa alla definizione del sistema di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione». La comunicazione è vantaggiosa anche per i consulenti di voto, in quanto evidenzia per quali oggetti in votazione non sono prestati servizi e non sussiste quindi alcun conflitto di interessi.
Se, nonostante l'esistenza di un conflitto di interessi, i membri del consiglio di ammini- strazione o le persone incaricate della gestione non hanno comunicato il ricorso a ser- vizi di consulenti di voto, potrebbero risultarne responsabilità ai sensi dell'articolo 754 CO o contestazioni delle deliberazioni dell'assemblea generale connesse al con- flitto di interessi conformemente all'articolo 706 CO.
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I conflitti di interesse dei consulenti di voto e dei membri del consiglio di amministra- zione non sussistono solo nel caso in cui, fino alla convocazione dell'assemblea gene- rale, siano stati prestati servizi da parte di un consulente di voto. Essi sussistono anche qualora sia stato fatto ricorso a tali servizi tra la convocazione e lo svolgimento dell'as- semblea generale. Di conseguenza, la proposta di normativa prevede due momenti per la comunicazione: la convocazione (cpv. 1) e lo svolgimento dell'assemblea generale (cpv. 2).
Art. 650 cpv. 2 n. 1 CO
La presente modifica corregge un punto della revisione del diritto della società anonima entrata in vigore il 1° gennaio 202381. Nell’avamprogetto del 28 novembre 2014 non era ancora prevista la possibilità di liberare parzialmente il capitale azionario82. Poiché dalla consultazione sulla soppressione della possibilità di liberazione parziale non è emerso un quadro chiaro, è stato deciso di mantenere tale possibilità, soprattutto in considerazione della difficile situazione economica e dei risultati non univoci della va- lutazione d'impatto della regolamentazione. Nell'ambito della rielaborazione dell'avam- progetto, l’adeguamento dell’articolo 650 capoverso 2 numero 1 CO è manifestamente stato omesso. Il tenore attuale non prevede quindi più l’obbligo di determinare il grado di liberazione. Naturalmente, anche con il nuovo diritto della società anonima, l’assem- blea generale deve stabilire l’intero valore nominale o, se del caso, il valore nominale massimo di cui deve essere aumentato il capitale azionario, nonché l’importo dei con- ferimenti da effettuare a tal fine. Il grado di liberazione deve (come nel caso della co- stituzione) essere obbligatoriamente riportato nello statuto; a tale riguardo, il legislatore non ha previsto la possibilità di una delega da parte dell’assemblea generale al consi- glio di amministrazione. In caso contrario, sarebbe stata inserita nella legge una norma di delega ai sensi dell’articolo 650 capoverso 2 numero 3 CO. La comunicazione UFRC 3/2022 (n. 5)83 ha nel frattempo chiarito la situazione. In occasione della presente revi- sione occorre correggere l'errore nella legge.
Art. 652f cpv. 2 CO
Anche questa modifica corregge un punto della revisione del diritto della società ano- nima entrata in vigore il 1° gennaio 202384. Secondo la nuova normativa, la (prevista) assunzione di beni non costituisce più una fattispecie qualificata in caso di costituzione
81 Modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) del 19 giu. 2020; FF 2020 4987, RU 2020 4005. 82 Cfr. Rapporto esplicativo concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) del 28 nov. 2014, pag. 21 seg.
Art. 632 AP-CO: all’atto della costituzione di una società dovrà essere interamente versato per ogni azione un conferimento corrispondente al prezzo d’emissione. 83 Cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/handelsregister/praxismitteilungen.html (stato il 28.1.2026). 84 Modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) del 19 giu. 2020; FF 2020 4987, RU 2020 4005.
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o aumento di capitale85. Nell'articolo 652f capoverso 2 CO, il riferimento all'assunzione di beni non è stato cancellato per errore. Poiché l'assunzione di beni non costituisce più una fattispecie qualificata, non può nemmeno risultarne l'obbligo di redigere un at- testato di verifica. La comunicazione UFRC 2/2023 (n. 2.686) ha nel frattempo chiarito la situazione. In occasione della presente revisione occorre correggere l'errore nella legge.
Modifica di un altro atto normativo
Art. 6 cpv. 2 della legge del 3 ottobre 200387 sulla fusione (LFus)
Anche questa modifica costituisce una correzione connessa alla revisione del diritto delle società anonima entrata in vigore il 1° gennaio 2023.88. Con la revisione di tale diritto, la disposizione relativa alla retrocessione dei creditori in caso di fusione a fini di risanamento è stata armonizzata con l'articolo 725 CO e con le nuove disposizioni sulle riserve (art. 671 seg. CO) (art. 6 cpv. 1bis LFus). Nell'ambito della revisione del diritto della società anonima l'articolo 6 capoverso 2 LFus non è tuttavia stato adeguato. Con la citata modifica legislativa, il legislatore non ha voluto apportare alcuna modifica ri- guardo alla necessità dell’attestazione dell'esperto revisore abilitato. Di conseguenza, sia in presenza di sufficiente capitale proprio libero sia in caso di retrocessione, è ne- cessaria un'attestazione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 della LFus. Il rimando al capoverso 2 non riguarda solo il capoverso 1, ma anche il capoverso 1bis. La comuni- cazione UFRC 2/2023 (n. 3.4)89 ha nel frattempo portato chiarezza in merito esprimen- dosi sulla corretta interpretazione dell'articolo 6 capoverso 2 LFus. In occasione della presente revisione occorre correggere l'errore nella legge.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione Le disposizioni proposte non hanno alcuna ripercussione finanziaria diretta per la Con- federazione in termini di spese supplementari. In particolare, non vengono create nuove autorità né potenziate autorità esistenti.
85 Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 23 nov. 2016 (16.077); FF 2017 325, 358 segg. 86 Cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/handelsregister/praxismitteilungen.html (stato il 28.1.2026). 87 RS 221.301. 88 Modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima) del 19 giu. 2020; FF 2020 4987, RU 2020 4005. 89 Cfr. https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/wirtschaft/handelsregister/praxismitteilungen.html (stato il 28.1.2026).
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Non è possibile prevedere con esattezza se singole società anonime trasferiranno la propria sede all’estero, causando così una perdita di gettito fiscale, contributi sociali e posti di lavoro. Non è tuttavia prevedibile un numero elevato di trasferimenti di sede, poiché gli obblighi di comunicazione delle società non comportano praticamente alcun onere aggiuntivo. Non è inoltre prevedibile una «fuga» dei consulenti di voto attivi in Svizzera, poiché la disposizione non riguarda i consulenti di voto e non comporta quindi per questi ultimi né nuovi obblighi né oneri aggiuntivi. All’estero, invece, vi sono obblighi di comunicazione imposti direttamente ai consulenti di voto.
Dal punto di vista del personale, in relazione alle disposizioni proposte non è quindi prevista la creazione di nuovi posti di lavoro presso la Confederazione. L'esecuzione delle norme spetta alle imprese.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, nonché per i centri urbani, gli ag- glomerati e le regioni di montagna Il progetto non ha ripercussioni specifiche per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni per l’economia nazionale La nuova disposizione impone alle società obblighi di comunicazione in relazione ai servizi forniti dai consulenti di voto. La comunicazione dei conflitti di interesse da parte della società o dei consulenti di voto contribuisce a una maggiore trasparenza e va a vantaggio degli azionisti, che possono così esprimere il proprio voto in occasione dell'assemblea generale in modo più ponderato. Nel complesso, ciò rafforza anche la corporate governance delle imprese, il che dovrebbe sostenere la crescita a lungo ter- mine delle imprese e migliorarne la performance finanziaria.
Il rafforzamento dei meccanismi di corporate governance riduce inoltre il rischio che gli organi sociali agiscano contro gli interessi della società danneggiando quest’ultima, i suoi azionisti, i suoi creditori e l'economia nel suo complesso.
Per le imprese ne deriva un aumento dell'onere amministrativo. Tuttavia, tale onere sarà molto contenuto, poiché non saranno richiesti servizi di consulenti di voto e non sussisteranno quindi nuovi obblighi. Qualora si ricorra comunque a tali servizi, per la comunicazione si farà riferimento alle forme già esistenti. Chi intenda astenersi dalla comunicazione può richiedere al consulente di voto una conferma che non ha espresso raccomandazioni di voto sugli oggetti all'ordine del giorno dell'assemblea generale. Se necessario, il consulente di voto dovrebbe essere in grado di redigere tale conferma senza particolari difficoltà. La conferma potrebbe anche essere consegnata alla società o inserita nel contratto stesso già al momento della conclusione del contratto relativo ai servizi del consulente di voto.
Va inoltre tenuto presente che la modifica avrà comunque un impatto principalmente sulle società quotate in borsa, poiché i consulenti di voto sono impiegati soprattutto da tali società. Le PMI non saranno praticamente interessate.
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5.4 Ripercussioni per la società e l’ambiente Oltre alle ripercussioni sull'economia descritte in precedenza, il progetto non ha effetti specifici sulla società o sull'ambiente.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità L’avamprogetto si basa su diverse norme generali di competenza. L’articolo 95 capo- verso 1 Cost. autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’at- tività economica privata. L’articolo 122 capoverso 1 permette di modificare il diritto delle obbligazioni e il diritto civile.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera La Svizzera non è vincolata da alcun obbligo internazionale che limiti il suo margine di manovra in materia di obblighi di comunicazione delle società.
6.3 Forma dell’atto I diritti e gli obblighi delle società sono già oggi disciplinati in una legge federale (CO). Le nuove disposizioni modificano tale legge federale.
6.4 Subordinazione al freno alle spese Il presente progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Tantomeno prevede nuove spese assoggettate al freno alle spese.
6.5 Rispetto dei principi di sussidiarietà e di equivalenza fiscale La proposta di modifica del CO non comporta alcuna modifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o dell’adempimento di tali compiti.
6.6 Delega di competenze legislative Il progetto non prevede deleghe di nuove competenze legislative.
6.7 Protezione dei dati Il progetto non tratta questioni connesse con la protezione dei dati.
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