Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 131 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

101 IA 161

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Rubrum

28. Sentenza 12 maggio 1975 nella causa X contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina.

Regesto

o Art. 87 OG. Danno irreparabile risultante da una decisione incidentale emanata in un procedimento penale. Non dà luogo di regola ad un danno irreparabile ai sensi dell'art. 87 OG una decisione incidentale con cui è respinta l'istanza del prevenuto intesa ad ottenere l'apertura dell'istruzione formale o un complemento d'istruzione (conferma della giurisprudenza).

Fatti

In base ad informazioni preliminari il Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina poneva con atto 26 novembre 1974 in stato d'accusa avanti le Assise correzionali X, quale prevenuto colpevole di falsità in documenti aggravata.

Con istanza 13 gennaio 1975 X chiedeva alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino, ai sensi dell'art. 163 del codice di procedura penale ticinese (CPPT), che si facesse luogo all'istruzione formale.

La Camera dei ricorsi penali respingeva con decisione 14 febbraio 1975 l'istanza, non considerando dati i presupposti per procedere alla richiesta formalizzazione dell'istruzione.

Contro tale diniego X è insorto con tempestivo ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, fondato sull'art. 4 Cost.

Considerandi

Considerando in diritto:

L'art. 87 OG dispone che il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. non è ammissibile che contro le decisioni finali emanate in ultima istanza e quelle incidentali, anch'esse emanate in ultima istanza, se da queste ultime risulti un danno irreparabile per l'interessato.

Poiché la decisione della Camera dei ricorsi penali censurata dal ricorrente non è più suscettibile d'impugnazione sul piano cantonale è adempiuto il requisito del previo esaurimento dei rimedi di diritto cantonale.

La decisione impugnata non è finale, perché concerne solamente una fase del procedimento penale. Essa ha una funzione meramente strumentale rispetto a quella destinata a concludere il procedimento instaurato nei confronti del ricorrente. Trattasi, cioè, di una decisione incidentale. Manca però ad essa il requisito del danno irreparabile per l'interessato, alla cui esistenza è subordinata l'impugnabilità con ricorso di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 87 OG. Il diniego della formalizzazione dell'istruzione non comporta infatti per il ricorrente un pregiudizio giuridico irreparabile. Gli articoli 177 e 178 CPPT gli assicurano il diritto di richiedere nuovi mezzi di prova; questi possono, d'altronde, esser chiesti ed ordinati non soltanto nella fase degli atti preparatori, bensì anche in quella del dibattimento, ove il magistrato li ritenga opportuni ai fini dell'accertamento dei fatti. In un procedimento, come quello penale, dominato dal principio dell'officialità, il magistrato possiede un esteso potere d'ordinare qualsiasi sorta di misure probatorie, in quanto ne ravvisi la necessità, che può essere ognora dimostrata dall'interessato. Quest'ultimo può d'altronde aggravarsi del rifiuto eventualmente oppostogli, impugnando avanti la seconda istanza cantonale la sentenza di merito. L'ipotetica protrazione nel tempo di un procedimento suscettibile d'essere concluso al termine di un'eventuale istruzione formale in cui nuovi mezzi probatori avessero dimostrato l'innocenza o quanto meno la non punibilità del prevenuto, costituirebbe un pregiudizio di fatto e non di diritto (v., in particolare DTF 98 Ia 328 e rif., in cui gli inconvenienti che derivano ad un prevenuto dalla circostanza d'essere rinviato a giudizio, anziché prosciolto in istruttoria, sono espressamente definiti come pregiudizio di fatto, e non giuridico ai sensi dell'art. 87 OG; nello stesso senso, DTF 98 Ia 240). Il Tribunale federale ha pertanto, in costante giurisprudenza, ritenuto inammissibili, perché diretti contro decisioni incidentali non comportanti un danno irreparabile, i ricorsi proposti contro il diniego di procedere ad una istruzione formale o ad un complemento d'istruzione. Non v'è alcuna ragione di modificare tale giurisprudenza consolidata, risultata da un attenta disamina dei contrapposti interessi concettuali e della natura del ricorso di diritto pubblico.

Un riesame si giustifica ancor meno nella fattispecie concreta, in cui non è neppure affermato che il diniego dell'istruzione formale implicherebbe verosimilmente la perdita irreversibile di mezzi di prova (cfr. in proposito, in materia di diritto amministrativo, DTF 98 Ib 287 /288).

Da quanto sopra discende che il gravame va dichiarato manifestamente inammissibile mancando uno dei presupposti essenziali richiesti dall'art. 87 OG.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 87 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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