Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 110 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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Rubrum

8. Estratto della sentenza 8 marzo 1976 della Corte di cassazione penale nella causa X contro Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina.

Regesto

o Obbligo di usare la lingua ufficiale del cantone nei rapporti con l'autorità cantonale. Effetti. Formalismo eccessivo. Art. 4 Cost. 1. Per rivolgersi alle autorità cantonali gli interessati devono servirsi della lingua ufficiale del cantone (conferma della giurisprudenza). 2. L'autorità cantonale che, avendo ricevuto entro il termine prescritto un atto redatto in lingua diversa da quella ufficiale del cantone, non lo rinvia all'interessato perché provveda entro un termine supplementare alla sua traduzione nella lingua ufficiale, ma lo dichiara senz'altro inammissibile, dà prova di un formalismo eccessivo e viola pertanto l'art. 4 Cost.

Fatti

Con sentenza 14 agosto 1975 il Pretore di Lugano-Distretto condannava X. a quindici giorni di detenzione per distrazione di oggetti inventariati, ai sensi dell'art. 169 CP.

Contro tale sentenza X. presentava tempestivamente alla Corte di cassazione e di revisione penale un ricorso redatto in lingua tedesca.

La Corte cantonale respingeva, in quanto ricevibile, il ricorso. Essa rilevava che, essendo l'italiano lingua ufficiale del cantone Ticino, il gravame era irricevibile. Nel merito esso era d'altronde infondato, a mente della Corte cantonale, la quale motivava tale sua conclusione.

X. è insorto dinnanzi al Tribunale federale contro la decisione della Corte cantonale con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 4 Cost. Egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata, dato che, a suo avviso, il tempestivo gravame presentato alla Corte cantonale non poteva essere considerato senz'altro come irricevibile; la Corte gli avrebbe dovuto quanto meno assegnare un termine complementare che gli consentisse di far procedere ad una traduzione italiana dell'atto di ricorso.

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso esclusivamente per il fatto che la Corte cantonale aveva in realtà anche esaminato il merito del gravame sottopostole.

Considerandi

Considerando in diritto:

1.

La Corte cantonale ha rettamente ribadito che per rivolgersi alle autorità cantonali gli interessati devono servirsi della lingua ufficiale del Cantone. Trattasi di un principio consolidato, che non v'è ragione di rimettere in discussione. Ne segue che la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino non era tenuta ad entrare nel merito del ricorso dell'11 ottobre 1975, propostole dal ricorrente. La questione litigiosa è al riguardo se essa potesse dichiarare tale gravame senz'altro come irricevibile, o se dovesse dare previamente al ricorrente l'occasione di porre rimedio, entro un termine complementare, al vizio formale costituito dall'uso di una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone.

La Corte cantonale fa valere nelle proprie osservazioni che nella procedura penale ticinese non v'è alcuna disposizione che imponga o consenta di accordare ad un interessato un termine complementare per sanare un vizio che comprometta la validità di un ricorso. Tale rilievo è formalmente esatto. Va tuttavia notato che la procedura penale è soggetta non solo alle specifiche norme processuali contenute nella legislazione cantonale, bensì anche ai principi posti dalla Costituzione federale, in particolare a quelli sgorganti dall'art. 4 Cost. Tale articolo costituisce, tra l'altro, un presidio contro il diniego formale o materiale di giustizia, nella misura in cui le disposizioni processuali cantonali, applicabili in primo luogo, già non garantiscano quella protezione giuridica minima che l'art. 4 Cost. intende assicurare per quanto concerne il regolare svolgimento di un procedimento giudiziario od amministrativo. Secondo costante giurisprudenza (v. da ultimo DTF 101 Ia 112 segg.), un formalismo eccessivo, ossia non giustificato dalla protezione di un interesse degno di considerazione e tale da complicare in maniera insostenibile l'applicazione del diritto materiale, equivale ad un diniego di giustizia ai sensi dell'art. 4 Cost. Nella fattispecie l'assegnazione di un termine complementare per la traduzione italiana del ricorso non avrebbe leso alcun interesse meritevole di considerazione. L'interesse a garantire ad un imputato condannato la possibilità di far rivedere il suo caso da un'istanza superiore, a costo di prolungare di poco la procedura ricorsuale, appare di gran lunga superiore all'interesse ad un ossequio immediato e di prim'acchito d'una norma di natura puramente formale e destinata soltanto a tener debito conto della situazione linguistica ufficiale di un Cantone. S'intende che il termine complementare sarebbe dovuto servire esclusivamente alla traduzione (e non anche ad un'eventuale integrazione o modificazione) del ricorso, dato che altrimenti si sarebbe consentita una proroga indebita di un termine fissato dalla legge: il termine ricorsuale deve infatti essere reputato osservato con la presentazione del gravame redatto in una lingua diversa da quella ufficiale del Cantone.

Nel caso in esame sarebbe stato sufficiente un termine complementare assai breve, stante la laconicità del gravame dell'11 ottobre 1975 presentato in lingua tedesca dal ricorrente.

Che nell'ambito della procedura ticinese il diniego della concessione all'interessato di un termine complementare per procedere alla traduzione in italiano di un atto redatto in altra lingua possa comportare un eccessivo formalismo e, quindi, un diniego di giustizia, risulta in modo tanto più manifesto ove si consideri che nella procedura civile, ossia in un ambito in cui sono generalmente in gioco interessi che concernono semmai solo in minor grado la libertà personale del singolo, l'art. 142 cpv. 2 del vigente codice di procedura civile ticinese dispone espressamente: "Il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana..., assegnandole un termine per rimediare al difetto. In questo caso la data dell'insinuazione si fa risalire alla consegna del primo atto". Non v'è ragione di non applicare tale equo principio anche nella procedura penale, pur in assenza di una norma codificata in questo senso nel diritto processuale penale ticinese. S'intende, ovviamente, che questa regola lascia salvi i casi di abusi manifesti, di manovre defatigatorie, ecc., che soggiacciono alle sanzioni previste per tale maniera di procedere.

Qualora la Corte cantonale si fosse in sostanza limitata a dichiarare irricevibile il gravame presentatole in lingua tedesca dal ricorrente, la sua decisione dovrebbe essere annullata come lesiva del divieto dell'eccessivo formalismo sgorgante dall'art. 4 Cost.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 169 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Constituziun federala da la Confederaziun svizra, Art. 4 — der Erlass wurde am 7. Februar 1999, 1. Januar 2000, 10. Juni 2001, 2. Dezember 2001, 3. März 2002, 1. April 2003, 1. August 2003, 8. Februar 2004, 2. März 2005, 27. November 2005, 21. Mai 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 30. November 2008, 17. Mai 2009, 27. September 2009, 29. November 2009, 7. März 2010, 28. November 2010, 1. Januar 2011, 11. März 2012, 23. September 2012, 3. März 2013, 9. Februar 2014, 18. Mai 2014, 14. Juni 2015, 1. Januar 2016, 12. Februar 2017, 24. September 2017, 1. Januar 2018, 23. September 2018, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 7. März 2021, 28. November 2021, 13. Februar 2022, 1. Januar 2024 und 3. März 2024 erneut konsolidiert.

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