Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

108 IB 417

108 IB 417

Rubrum

72. Estratto della sentenza 2 agosto 1982 della I Corte civile nella causa A. contro Confederazione svizzera (azione di diritto amministrativo)

Regesto

o Art. 20 cpv. 3 della legge sulla responsabilità e art. 119 cpv. 3 OG. Natura e scopo della procedura preventiva da esperire davanti al Dipartimento federale delle finanze prima dell'introduzione dell'azione giudiziaria; essa non è indispensabile e, come in caso d'omissione completa, se le parti l'avviano ma non espongono tutti i loro argomenti, possono risultarne conseguenze soltanto per la fissazione delle spese, senza pregiudizio alcuno per la causa giudiziaria successiva.

Fatti

Il creditore A. della Banque de crédit international in liquidazione concordataria, dopo avere invano presentato una domanda di risarcimento al Dipartimento federale delle finanze, ha avviato un'azione di diritto amministrativo contro la Confederazione svizzera, chiedendo il risarcimento del danno subito nel concordato con abbandono d'attivi della banca, a suo dire consecutivo ad atti illeciti commessi dalla Commissione federale delle banche nell'esercizio della sua vigilanza. La Confederazione ne ha chiesto la reiezione, invocando in primo luogo l'estinzione dell'azione secondo l'art. 20 cpv. 1 della legge sulla responsabilità del 14 marzo 1958. Il Tribunale federale ha accolto l'obiezione e ha respinto l'azione. In precedenza esso aveva respinto l'azione presentata per gli stessi motivi dalla banca medesima, negandole la qualità per agire (DTF 106 Ib 357).

Considerandi

Considerato in diritto:

1.

L'attore, riferendosi a DTF 106 Ib 364, sostiene che la prescrizione dei crediti di diritto pubblico non deve essere sollevata d'ufficio qualora essa sia sfavorevole al cittadino che agisce contro lo stato. A mente sua l'argomento della prescrizione è stato eccepito tardivamente, poiché la Confederazione l'ha sollevato per la prima volta nella risposta presentata al Tribunale federale, mentre l'aveva trascurato nella procedura che la opponeva alla banca e il Dipartimento federale delle finanze l'aveva ignorato in quella precedente la presente azione. L'attore ritiene il comportamento della parte convenuta contrario alle regole della buona fede.

La determinazione della Confederazione secondo l'art. 20 cpv. 3 della legge sulla responsabilità non è una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, contro la quale sono aperti i rimedi giuridici, bensì una semplice presa di posizione, del resto non indispensabile affinché l'interessato possa agire giudizialmente (art. 119 cpv. 3 OG e art. 20 cpv. 3 della legge sulla responsabilità a contrario; DTF 103 Ib 66 consid. 2a). La procedura preventiva persegue lo scopo di evitare processi inutili; se l'attore omette d'esperirla o le parti l'avviano ma non espongono sufficientemente tutti i loro argomenti, possono risultarne conseguenze soltanto per la fissazione delle spese processuali, senza pregiudizio alcuno per il procedimento giudiziario di merito. Nella fattispecie non può quindi essere mosso rimprovero alla Confederazione per avere formulato l'eccezione di prescrizione o perenzione (sulla questione terminologica, qui irrilevante, cfr. DTF 86 I 64 consid. 5) solo nella procedura davanti al Tribunale federale. L'attore si oppone all'eccezione derivata dall'art. 20 cpv. 1 della legge sulla responsabilità, così com'è motivata dalla convenuta nella risposta; si può ragionevolmente ammettere che questo comportamento non ha influito sull'apertura dell'azione e neppure sulle spese giudiziarie.

L'attore non è nemmeno protetto dalla buona fede, poiché difettano le condizioni eccezionali che permettono di prescindere dall'applicazione di una norma del diritto positivo in virtù di tale principio (DTF 107 V 160 consid. 2).

(Per gli ulteriori motivi che hanno condotto il Tribunale federale ad ammettere l'estinzione dell'azione vedi l'analoga sentenza X. et Y. contro Confederazione svizzera del 17 maggio 1982, pubblicata in DTF 108 Ib 97.)

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la procedura administrativa, Art. 5 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. Mai 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. Mai 2013, 1. Januar 2015, 1. Januar 2017, 1. Januar 2018, 1. April 2019, 1. April 2020, 1. Januar 2021 und 1. Juli 2022 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege, Art. 20 und Art. 119 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005 und 1. Juli 2006 erneut konsolidiert.

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