Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

108 IV 158

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Rubrum

39. Sentenza della Corte di cassazione del 14 dicembre 1982 nella causa X. c. Procura pubblica della giurisdizione sottocenerina (ricorso per cassazione)

Regesto

o Art. 61, 41 n. 1 CP: Pubblicazione della sentenza, sospensione condizionale. Ove la pubblicazione della sentenza sia stata ordinata per tutelare e mettere in guardia la collettività contro un libero professionista (nella fattispecie: un avvocato) che ha commesso reati nell'esercizio della propria professione, tale sanzione ha prevalentemente carattere di misura, e non di pena, e la sua esecuzione non può quindi essere sospesa condizionalmente.

Fatti

Con sentenza del 30 aprile 1981 il Presidente delle Assise correzionali di Mendrisio-Sud riconosceva l'avv. X. colpevole di appropriazione indebita (ai sensi dell'art. 140 n. 1 CP) e d'istigazione alla violazione del segreto d'ufficio (ai sensi dell'art. 320 in relazione con l'art. 24 CP), lo condannava alla pena di un anno e sei mesi di detenzione, condizionalmente sospesa con un periodo di prova di due anni, all'esclusione dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario per un periodo di quattro anni (art. 51 CP), e ordinava la pubblicazione del dispositivo della sentenza sul Foglio ufficiale cantonale e sui quotidiani ticinesi (art. 61 CP). La Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone Ticino (CCRP) respingeva, in quanto ricevibile, il gravame presentatole da X.

Con sentenza del 13 novembre 1981 la Corte di cassazione del Tribunale federale accoglieva il ricorso per cassazione propostole da X., dato che la questione della sospensione condizionale dell'ineleggibilità a membro di un'autorità e della pubblicazione del dispositivo della sentenza non era stata esaminata dal giudice di merito né dalla CCRP; nelle decisioni cantonali non era, in particolare, specificato perché l'esecuzione di queste due sanzioni accessorie non era stata sospesa nella stessa guisa di quella della pena detentiva. Il rinvio della causa all'autorità cantonale avveniva ai sensi dell'art. 277 PP.

Il 14 gennaio 1982 la CCRP rinviava la causa al Presidente delle assise correzionali di Mendrisio-Sud, il quale, con decisione del 16 marzo 1982, accordava a X. la sospensione condizionale, con un periodo di prova di due anni, dell'esclusione dall'eleggibilità a membro di un'autorità, negandogli invece tale beneficio per la pubblicazione del dispositivo della sentenza, stante il prevalente carattere di misura della stessa. Adita da X., la CCRP ne respingeva il ricorso con sentenza dell'11 ottobre 1983. X. ha impugnato tale decisione con ricorso per cassazione avanti il Tribunale federale. Questo ha respinto il gravame.

Considerandi

Considerando in diritto:

1.

Ai sensi dell'art 41 n. 1 CP, può essere sospesa l'esecuzione di una pena (sia principale che accessoria), non invece quella di una misura. Il ricorrente lo riconosce, ma fa valere che nella fattispecie la pubblicazione del dispositivo della sentenza non è fondata su di un interesse pubblico prevalente rispetto a quello privato contrario del condannato; trattasi qui, a suo avviso, di una pena accessoria, la cui esecuzione va sospesa per le stesse ragioni che hanno indotto a sospendere l'esecuzione della pena detentiva e dell'esclusione dall'eleggibilità a membro di un'autorità o a funzionario.

a) La Corte di cassazione del Tribunale federale ha già stabilito con la propria decisione del 13 novembre 1981 che nel caso del ricorrente la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna era consentita allo scopo di mettere in guardia la collettività. Le censure sollevate contro l'ammissibilità e l'adeguatezza di tale sanzione sono pertanto inammissibili nella presente sede.

b) Da decidere rimane solamente se la pubblicazione in parola, ordinata senza violazione del diritto federale, vada qualificata come misura o come pena.

SCHULTZ (Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. II, 3a ediz., pag. 183) ritiene che, alla stregua della suddivisione delle sanzioni contenuta nel Codice penale, nella pubblicazione della sentenza debba essere ravvisata una misura che, come tale, non può essere oggetto di grazia né essere sospesa condizionalmente. Ma anche se non si vuole attribuire importanza determinante al fatto che, nel sistema seguito dal Codice penale, l'art. 61 ha la sua sede fra le "Altre misure" (art. 57-62) (cfr. DUBS, in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 1971 pag. 388 segg.), la natura di misura risulta chiaramente laddove la pubblicazione sia ordinata per mettere in guardia la collettività. In quanto la pubblicazione sia effettivamente giustificata dall'interesse pubblico, il suo carattere di misura (ossia di sanzione disposta a scopo preventivo, e non repressivo) è innegabile. Un'interpretazione corretta dell'art. 61 cpv. 1 CP esclude infatti che tale norma possa essere applicata solamente per soddisfare un'eventuale necessità d'irrogare una pena accessoria. Può rimanere indeciso se una pubblicazione della sentenza stabilita imperativamente da norme di legge possa avere un carattere prevalente di pena, come è stato sostenuto nella Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 1971 pag. 401, con riferimento all'allora vigente art. 102 n. 2 della legge federale sulla circolazione stradale. Avendo la Corte di cassazione del Tribunale federale riconosciuto il 13 novembre 1981 che la pubblicazione del dispositivo della sentenza di condanna poteva essere giustificata nel caso concreto con l'esigenza di tutelare e di mettere in guardia la collettività contro un avvocato che aveva commesso delitti nell'esercizio della sua professione, deve concludersi che tale pubblicazione ha nella fattispecie, quanto meno prevalentemente, carattere di misura. Ne discende che il diniego, per ragioni obiettive, della sospensione condizionale dell'esecuzione è conforme al diritto federale.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 24, Art. 51 und Art. 61 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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