Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

110 II 264

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Rubrum

53. Sentenza 20 giugno 1984 della I Corte civile nella causa Depos City Discount S.A. contro Elio e Silvana Palmerini (ricorso per riforma)

Regesto

o Esclusione di un compenso per lavoro straordinario (art. 321c cpv. 3 CO, art. 13 LL). L'esclusione di un compenso per lavoro straordinario può desumersi da un contratto scritto anche in via interpretativa. Tuttavia la rinuncia anticipata a tale rimunerazione deve porsi in rapporto con l'attività prospettata nel contratto e non può concernere un'occupazione completamente dissimile, tanto meno ove essa implichi un aumento di lavoro considerevole.

Fatti

A.

- Nel dicembre del 1978 Depos City Discount S.A. ha affidato ai coniugi Elio e Silvana Palmerini la gerenza di uno snack-bar situato al culmine della strada cantonale del Monte Ceneri, in territorio di Rivera. Da marzo a giugno 1979 i coniugi Palmerini hanno gestito anche, per la stessa società, un chiosco all'interno dell'esercizio pubblico. Dopo aver disdetto per il 31 agosto 1979 ogni rapporto contrattuale, i coniugi Palmerini hanno sollecitato invano il versamento di provvigioni sulla cifra d'affari e indennità per ore straordinarie e congedi. Con giudizio del 29 luglio 1983 il Pretore di Lugano-Campagna ha respinto un'azione degli assuntori chiedente a Depos City Discount S.A. il pagamento di Fr. 15'952.35 più interessi.

B.

- Statuendo il 17 novembre 1983, la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha accolto invece la domanda dei coniugi Palmerini e condannato Depos City Discount S.A. a corrispondere Fr. 15'952.35 più interessi al 5% dal 31 agosto 1979. L'importo è così suddiviso:

721 ore supplementari a Fr. 16.- Fr. 11'536.--

33,5 giorni di libero non goduti a Fr. 117.- 3'919.50

saldo (non contestato) delle provvigioni sulla

cifra d'affari 496.85

-------------

Fr. 15'952.35

La corte ha osservato, in sintesi, che il contratto di gerenza stipulato nel dicembre 1978 soggiaceva al diritto del lavoro, non alle norme sul mandato. Agli attori, quindi, le predette indennità spettavano per legge.

C.

- Il 23 gennaio 1984 Depos City Discount S.A. ha introdotto al Tribunale federale un ricorso per riforma nel quale riconosce a Elio e Silvana Palmerini un credito di Fr. 11'408.35 con interessi al 5% dal 31 agosto 1979; per il resto conclude al rigetto dell'azione. Il debito ammesso risulta dal seguente calcolo:

437 ore supplementari a Fr. 16.- Fr. 6'992.--

33,5 giorni di libero non goduti a Fr. 117.- 3'919.50

saldo (non contestato) delle provvigioni sulla

cifra d'affari 496.85

--------------

Fr. 11'408.35

Gli attori non hanno risposto al gravame.

Considerandi

Considerando in diritto:

1.

Il ricorso per riforma è esperibile, il valore litigioso avendo raggiunto - davanti all'ultima giurisdizione cantonale - il limite dell'art. 46 OG. Quanto all'oggetto della causa, sola questione è l'aumento salariale dovuto dalla ricorrente per ore supplementari; la natura del contratto di gerenza e l'indennità per giorni di libero non concessi sono, in questa sede, fuori discussione.

a) La corte cantonale ha stabilito che l'esercizio dello snack-bar richiedeva la presenza alterna degli attori nove ore al giorno. L'assunzione del chiosco ha comportato un maggior lavoro di sette ore giornaliere lungo tutto il periodo dell'apertura (103 giorni), con l'impossibilità per gli stessi gerenti di avvicendarsi nella conduzione dell'esercizio pubblico. Questa attività suppletiva doveva essere retribuita conformemente all'art. 321c cpv. 3 CO e 13 cpv. 1 LL: se è vero, infatti, che le parti possono escludere - in forma scritta - ogni indennità per lavoro straordinario, è altrettanto vero che ciò vale solo nella misura in cui il lavoro complessivo non ecceda il massimo settimanale di 50 ore (art. 9 cpv. 1 lett. b LL). Nella specie il contratto di gerenza stipulato nel dicembre 1978 contravveniva al diritto imperativo federale sulla durata del lavoro: la clausola secondo cui "le ore straordinarie, giorni di congedo e vacanze sono già considerati nella retribuzione globale" non poteva così essere applicata.

b) La ricorrente eccepisce, prevalendosi degli art. 27 LL e 25 dell'ordinanza II per l'esecuzione della LL (RS 822.112), che la durata massima del lavoro settimanale nelle piccole aziende è di 63 ore, non di 50. L'attività supplementare prestata dagli attori sarebbe pertanto di 437 ore, non di 721. La maggiorazione dello stipendio deve attenersi a simile computo.

2.

L'art. 321c cpv. 3 CO autorizza le parti a sopprimere, segnatamente con accordo scritto, l'obbligo che incombe al datore di lavoro di rimunerare le ore straordinarie oltre al salario pattuito. La disposizione è, giusta l'art. 361 CO, inderogabile. Per di più, l'art. 342 CO riserva il diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni. A sua volta l'art. 13 LL prevede che il datore di lavoro deve corrispondere un supplemento salariale per il lavoro straordinario. Le relazioni fra le norme predette non sono chiare. La dottrina, del resto, non è unanime sulla possibilità di escludere una retribuzione particolare per lavoro straordinario, né sulla portata dell'art. 13 LL e sul suo carattere imperativo anche dopo l'entrata in vigore della novella 25 giugno 1971 riguardante il contratto di lavoro (si confrontino BERENSTEIN, La nouvelle réglementation du contrat de travail, objectif de la revision et expériences, pag. 3; BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a edizione, note 11 segg. ad art. 321c CO; MATHIAS MÜLLER, Überstunden, in: Kuhn, Aktuelles Arbeitsrecht für die betriebliche Praxis, vol. 2, n. 6/4.1; REHBINDER, Arbeitsgesetz, 3a edizione, pag. 59 seg. e Schweizerisches Arbeitsrecht, 7a edizione, pag. 40 seg.; SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail selon le code fédéral des obligations, Berna 1975, nota 4 ad art. 321c CO; STAEHELIN in: Zürcher Kommentar, 3a edizione, note 20 segg. ad art. 321c CO; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertrags-Recht, 3a edizione, note 4 segg. ad art. 321c CO; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. VII/1, pag. 279 segg., soprattutto pag. 344 seg.). Comunque sia, il problema non dev'essere risolto, e nemmeno è necessario esaminare se la corte cantonale si sia espressa rettamente in proposito. La clausola contrattuale che esonera la ricorrente dal pagamento del lavoro straordinario è, invero, senza rilievo per la fattispecie.

3.

Il contratto di gerenza firmato dalle parti nel dicembre 1978 concerne esclusivamente lo snack-bar "sito al culmine della strada del Monte Ceneri"; non contiene richiami al chiosco, affidato agli attori solo in seguito, nel marzo 1979. I fatti accertati dai giudici di secondo grado (art. 63 OG) non alludono a un'eventuale appendice scritta, conforme all'art. 321c CO, stipulata successivamente per la conduzione del chiosco, né assumono che la volontà interna delle parti fosse quella di includere il chiosco nell'ambito della gestione originaria e di estendere così la menzionata clausola - che nega ogni compenso per lavoro straordinario - alla gestione di entità diverse dall'esercizio pubblico (art. 18 CO).

Premesso che non sussiste il minimo indizio in tal senso, rimane da chiedersi se la conduzione del chiosco non soggiaccia alla ricordata clausola interpretando in buona fede il negozio giuridico del dicembre 1978 (sull'esegesi dei contratti in genere si veda DTF 107 II 163 consid. 6b con rinvii). Ora, i fatti rilevabili dalla sentenza impugnata non permettono di desumere che la citata clausola dovesse essere compresa in questo modo. Oltre a ciò, la rinuncia anticipata alla rimunerazione per lavoro straordinario va posta in rapporto con l'attività prospettata nel contratto, le parti potendo ritenere a priori che ipotetiche prestazioni supplementari abbiano a rientrare nel normale lavoro, retribuito con lo stipendio convenuto (REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, loc.cit.). Ma una rinuncia anticipata non può essere presunta per un'occupazione completamente dissimile, tanto meno ove essa implichi un aumento di lavoro considerevole. Appurato come, per la gestione del chiosco, gli attori non abbiano inteso rinunciare alla tutela dell'art. 321c CO, è superfluo verificare se simile rinuncia non sia soggetta ugualmente alla forma scritta.

Se ne conclude che il credito vantato dagli attori sgorga da un contratto di lavoro autonomo a norma degli art. 320 cpv. 2 e 322 cpv. 2 CO, non da una pretesa per lavoro straordinario giusta l'art. 321c CO. L'esito cui sono pervenuti i giudici d'appello, secondo i quali le ore profuse dagli attori nella conduzione del chiosco dovevano essere retribuite, resta nondimeno corretto. Sulla circostanza che gli attori abbiano lavorato, al chiosco, 7 ore giornaliere per 103 giorni, non v'è divergenza.

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 18, Art. 320, Art. 321c, Art. 322, Art. 342 und Art. 361 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 46 und Art. 63 — der Erlass wurde am 1. März 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. März 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. August 2002, 1. Januar 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Mai 2004, 1. Februar 2005, 1. Juli 2006, 1. Januar 2007, 1. April 2007, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz, Art. 25 — der Erlass wurde am 1. August 2000, 1. Juli 2004, 1. Juli 2005, 1. April 2006, 1. Januar 2008, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2012, 1. Januar 2013, 1. August 2013, 1. Dezember 2013, 15. September 2014, 1. April 2015, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. September 2016, 15. Januar 2018, 1. April 2019, 1. November 2021, 1. April 2022, 1. Juli 2023, 15. Oktober 2023, 1. Dezember 2025 und 1. Februar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel, Art. 9, Art. 13 und Art. 27 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. August 2000, 1. September 2000, 1. Januar 2005, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. Juli 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2013, 1. Dezember 2013, 9. Dezember 2018, 1. Januar 2021 und 1. September 2023 erneut konsolidiert.

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