Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 3 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

110 IV 6

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Rubrum

3. Sentenza del 2 ottobre 1984 della Corte di cassazione nella causa X. c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo)

Regesto

o Art. 55 CP, espulsione ordinata dal giudice; esecuzione. Ove l'espellendo non intenda ritornare nello Stato di cui è cittadino, egli deve essere espulso verso lo Stato di sua scelta, sempreché disponga di un documento di viaggio che lo autorizzi ad entrarvi e di mezzi finanziari sufficienti per pagarsi il viaggio colà. Tale suo diritto può essere limitato solo da gravi ragioni di ordine pubblico.

Fatti

Condannato dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino alla pena di tre anni di reclusione e all'espulsione dalla Svizzera per la durata di 15 anni, il cittadino italiano X. sarà liberato condizionalmente il 16 ottobre 1984. Il 4 luglio 1984 X. chiedeva al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino di poter abbandonare la Svizzera il giorno della sua liberazione da un valico non confinante con l'Italia.

Il Dipartimento di giustizia respingeva tale domanda. Esso rilevava che X. non era oggetto di una domanda di estradizione da parte delle autorità italiane né risultava ricercato da queste ultime. Egli non sarebbe stato consegnato alla polizia italiana, bensì espulso da un valico ticinese di sua scelta, con la possibilità di comunicare detto posto di frontiera all'ultimo momento ed unicamente all'agente di polizia che lo avrebbe accompagnato al confine. Contro questa decisione X. è insorto con ricorso di diritto amministrativo, chiedendo che essa sia annullata a che sia ordinato al Dipartimento di giustizia di accogliere la sua istanza.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso

Considerandi

Considerando in diritto:

a) Il ricorrente adduce che l'interesse pubblico svizzero è adempiuto ove la persona espulsa esca dalla Svizzera e non vi ritorni per la durata dell'espulsione; a tal fine sarebbe indifferente se l'uscita abbia luogo verso un paese piuttosto che verso un altro.

b) Il Tribunale federale non ha mai avuto sin qui occasione di pronunciarsi espressamente sulla questione se una persona colpita da espulsione giudiziaria possa scegliere liberamente il paese dove intende recarsi uscendo dalla Svizzera. In DTF 103 Ib 22 esso si è limitato a stabilire che l'espulsione di uno straniero la cui estradizione sia stata rifiutata dalla Svizzera è consentita soltanto verso una frontiera differente da quella dello Stato che ne aveva invano chiesto l'estradizione. Alla fattispecie della negata estradizione può essere assimilata quella in cui appaia verosimile che lo Stato che ricerca l'espellendo si astenga intenzionalmente dal chiedere la sua estradizione, nel convincimento che le autorità svizzere lo espellerebbero comunque verso di esso.

c) Il legislatore federale non ha disciplinato in alcun modo l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria. In tali condizioni il principio della libertà personale non può essere limitato più di quanto sia strettamente necessario. Ciò significa, in concreto, che ove l'espellendo non intenda ritornare nello Stato di cui è cittadino, egli deve essere espulso verso lo Stato (confinante o non confinante) di sua scelta, sempreché ne abbia la possibilità, ossia disponga di un documento di viaggio che lo autorizzi ad entrarvi e di mezzi finanziari sufficienti per pagarsi il viaggio colà. Tale suo diritto può essere limitato solo da gravi ragioni di ordine pubblico. Questa situazione particolare non appare data nella fattispecie, in cui essa non è stata fatta valere né dall'autorità cantonale, né da quella federale, chiamata ad esprimersi sul ricorso. Discende da quanto sopra che il gravame va accolto e che va consentito al ricorrente di lasciare la Svizzera attraverso un valico autorizzato di sua scelta, a sue spese e purché disponga di un documento di viaggio che gli permetta di entrare nello Stato di sua scelta.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 55 — der Erlass wurde am 1. Januar 1995, 1. Februar 1997, 1. September 1997, 1. Januar 1998, 1. April 1998, 1. Januar 1999, 1. März 2000, 1. Mai 2000, 1. Juli 2000, 15. Dezember 2000, 1. Januar 2002, 1. April 2002, 1. Juli 2002, 1. Oktober 2002, 1. April 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. April 2004, 1. Juli 2004, 1. August 2004, 1. Januar 2005, 1. Februar 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Juli 2006, 1. Dezember 2006, 1. Januar 2007, 1. Januar 2008, 1. Juni 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2009, 1. Februar 2009, 1. April 2009, 1. Januar 2010, 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.

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