Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 205 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

110 V 304

110 V 304

Rubrum

48. Estratto della sentenza del 19 novembre 1984 nella causa Pedroli contro Cassa di compensazione del Cantone Ticino e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino

Regesto

o Art. 47 cpv. 2 LAVS. Inizio del termine di prescrizione relativa di un anno. Per "momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza" del fatto giustificante la restituzione di una prestazione indebitamente versata, si deve intendere il momento nel quale l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto di tale fatto (modificazione della giurisprudenza).

Considerandi

2.

a) La lite, nel merito, verte unicamente sul punto della prescrizione del diritto di esigere la restituzione di prestazioni complementari, pacifico essendo che le prestazioni sono state versate indebitamente.

Giusta l'art. 27 OPC, per ciò che concerne la restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse sono applicabili per analogia le prescrizioni relative alla LAVS. L'art. 47 cpv. 2 LAVS dispone:

"Il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a

contare dal momento in cui la cassa di compensazione ha avuto conoscenza

del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il pagamento della rendita..."

b) Nella fattispecie dev'essere stabilita la data di decorrenza del termine di prescrizione ai sensi del precitato disposto dell'art. 47 cpv. 2 LAVS.

Il Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato circa la questione dell'inizio di tale termine in DTF 100 V 163. In questa sentenza, confermando precedente giurisprudenza, la Corte ha affermato che l'espressione "aver conoscenza" del fatto contenuta nella legge significa "rendersi conto" della circostanza di cui si tratta. Per detta giurisprudenza il termine di prescrizione di un anno comincia quindi a decorrere dal momento in cui l'amministrazione si rende conto dell'indebito versamento e non già da quando essa avrebbe oggettivamente potuto o dovuto rendersi conto dell'errore commesso. Nel caso contrario, ha concluso il Tribunale, sarebbe praticamente impossibile per l'amministrazione - specie trattandosi di errori di calcolo, ove si deve sempre presumere che gli organi dell'assicurazione avrebbero dovuto rendersene conto - esigere, dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla decisione resa, la restituzione delle prestazioni versate a torto.

Nel ricorso di diritto amministrativo l'assicurato fa valere che la soluzione ritenuta dal Tribunale federale delle assicurazioni può trovare applicazione soltanto nelle fattispecie, come quella appunto oggetto della vertenza in DTF 100 V 163, nelle quali il versamento indebito di cui si chiede la restituzione è addebitabile agli organi dell'assicurazione, ma non in quelle ove esso sia dovuto all'omissione di un fattore di calcolo determinato da indicazioni incomplete o inesatte del richiedente. Per l'assicurato, ritenere determinante il momento in cui l'amministrazione effettivamente si rende conto dell'erronea indicazione del richiedente potrebbe rendere illusoria la prescrizione di un anno prevista dalla legge, dal momento che il termine di decorrenza della stessa non sarebbe di principio mai accertabile.

Le allegazioni del ricorrente giustificano un riesame della questione.

Si pone quindi il tema di reperire una soluzione per l'evenienza, non sottoposta finora all'esame del Tribunale federale delle assicurazioni, in cui la restituzione sia imputabile a colpa del richiedente, soluzione che rispetti il senso dell'art. 47 cpv. 2 LAVS. Ora, ritenuto che apparrebbe poco felice dal profilo teorico e difficilmente realizzabile dal profilo pratico riconoscere una diversa portata a questa stessa norma di legge a seconda che alla base della restituzione vi sia un'omissione del richiedente o un errore degli organi dell'assicurazione, la soluzione da ricercare dovrà essere estesa pure ai casi nei quali l'indebito versamento è riconducibile ad un errore dell'amministrazione, il che comporta una modificazione della giurisprudenza pubblicata in DTF 100 V 163.

La Corte ritiene che soddisfa la duplice esigenza di rispettare il senso dell'art. 47 cpv. 2 LAVS e di essere applicabile nelle possibili due menzionate ipotesi contemplate da questo disposto la prassi vigente relativa all'art. 82 cpv. 1 OAVS in materia di prescrizione del diritto a risarcimento di danni, il quale fa capo alla stessa nozione di "aver conoscenza" ritenuta all'art. 47 cpv. 2 LAVS, disposto questo dell'ordinanza che recita:

"Il diritto al risarcimento dei danni si prescrive quando la cassa di

compensazione non lo fa valere mediante una decisione entro un anno dal

momento in cui ha avuto conoscenza dei danni e, in ogni caso, decorsi

cinque anni dal giorno in cui si sono avverati i danni."

Secondo la costante giurisprudenza relativa a detta norma il momento in cui si "ha conoscenza" significa in questo contesto il momento nel quale, secondo le circostanze, ci si sarebbe dovuto accorgere, usando la dovuta attenzione, del fatto giustificante il risarcimento (cfr. DTF 108 V 52 consid. 5 e sentenze ivi citate). L'estensione di questa interpretazione in materia di restituzione dell'indebito, estensione che ovvia anzitutto all'anacronismo consistente ad attribuire nell'ambito di uno stesso sistema legale portata diversa ad uno stesso concetto, permette di raggiungere lo scopo perseguito dal legislatore con l'adozione dell'art. 47 cpv. 2 LAVS, ossia quello di obbligare l'amministrazione a dar prova di diligenza, da un lato, e proteggere l'assicurato, qualora esso venga meno a questo suo dovere di diligenza, d'altro lato.

Giova comunque rilevare che le considerazioni contenute in DTF 100 V 163, relative alle difficoltà che soluzioni quali quella ora ritenuta sono suscettibili di determinare per l'amministrazione nel chiedere la restituzione di prestazioni indebite, non possono essere disattese. Per non rendere illusoria la possibilità conferita agli organi dell'assicurazione di esigere la restituzione di prestazioni versate a torto qualora essa restituzione sia addebitabile ad un errore dell'amministrazione - per esempio in seguito ad un errore di calcolo - la presente nuova giurisprudenza deve essere compresa nel senso che quale inizio del termine di prescrizione è da ritenere non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto, in un secondo tempo - per esempio in occasione di un controllo contabile -, con l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, Art. 82 — der Erlass wurde am 1. Januar 1999, 1. Januar 2000, 1. Juli 2000, 1. Januar 2001, 1. Januar 2002, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. März 2004, 1. Januar 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 1. Januar 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. April 2011, 1. Januar 2012, 30. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2014, 1. Januar 2015, 1. Juni 2016, 1. September 2016, 1. Januar 2017, 5. September 2017, 1. Juni 2018, 1. Januar 2019, 1. Mai 2019, 1. Januar 2020, 21. März 2020, 16. Juni 2020, 21. September 2020, 1. Januar 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart l’assicuranza per vegls e survivents, Art. 47 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. April 2000, 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Juni 2002, 1. Januar 2003, 1. Januar 2004, 1. Januar 2005, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Januar 2009, 1. Juni 2009, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 16. Juli 2012, 1. Januar 2013, 1. Januar 2015, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Juni 2019, 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen, Art. 27 — der Erlass wurde am 1. Januar 1997 und 1. Januar 2017 erneut konsolidiert.

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