Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 12 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

112 II 228

112 II 228

Rubrum

39. Estratto della sentenza 15 aprile 1986 della I Corte civile nella causa X. contro Confederazione Svizzera, Azienda delle PTT (azione diretta)

Regesto

o Responsabilità dell'Azienda delle PTT per una linea telefonica. 1. I rapporti tra l'Azienda delle PTT e gli utenti dipendono dal diritto pubblico (consid. 2a). 2. Il danno causato da un'opera dell'Azienda delle PTT a persone che non si avvalgono dei suoi servizi è sottoposto al diritto privato (art. 58 CO; consid. 2b).

Fatti

A.

- X. è proprietaria di un fondo nel Comune di Bellinzona, suddiviso in un'abitazione e in un vigneto. Nell'estate del 1983, dopo alcuni giorni di persistenti piogge, una parte della coltivazione è franata su due immobili e una strada sottostanti. Una perizia ha indicato il motivo dello scoscendimento nella saturazione idrica del suolo, provocata, oltre che dalle precipitazioni, dall'apporto di acque piovane che una conduttura interrata dell'Azienda delle PTT e una strada comunale riversavano a monte del terreno. Le trattative intavolate con i responsabili dei manufatti non hanno portato ad un accordo.

B.

- Il 28 giugno 1985 X. ha citato la Confederazione Svizzera, Azienda delle PTT, davanti al Tribunale federale per il pagamento di Fr. 76'463.50 e di una somma ancora da precisare relativa al deprezzamento dell'immobile, con interessi al 5% dall'inizio del processo. L'attrice ha sostenuto che una linea telefonica contenuta in una tubazione permeabile, tale da favorire un deflusso, costituisce un'opera difettosa secondo l'art. 58 CO.

Con la risposta del 28 ottobre 1985 la convenuta ha chiesto di respingere la domanda in quanto sia ricevibile; un obbligo di risarcire poteva derivare dalla LCTT, benché la linea non collegasse alla rete l'edificio dell'attrice, oppure dalla LResp, perché l'installazione dell'allacciamento era sicuramente un compito di diritto pubblico. La questione poteva comunque rimanere indecisa, siccome l'azione era prescritta, rispettivamente perenta.

All'attrice è stata concessa la facoltà, giusta l'art. 34 cpv. 2 PC, di pronunciarsi in replica limitata circa la perenzione, la prescrizione e i fondamenti giuridici.

Con il consenso delle parti non si è svolto un dibattimento preparatorio (art. 35 cpv. 4 PC) e il dibattimento principale è stato ristretto a questi soli problemi (art. 66 cpv. 3 PC).

Considerandi

2.

L'attrice è apertamente dell'opinione che l'Azienda delle PTT risponda in qualità di proprietario di un'opera (art. 58 CO).

La convenuta stima che la sua responsabilità sia retta soltanto dal diritto pubblico, ossia dalla LResp o eventualmente dalla LCTT.

a) I rapporti fra l'Azienda delle PTT e le persone che ricorrono ai suoi servizi dipendono dal diritto pubblico (DTF 95 I 83 consid. 3, DTF 94 I 171 consid. 1). La responsabilità della Confederazione è regolata nel principio dalla legge del 14 marzo 1958, la quale riserva all'art. 3 cpv. 2 gli atti legislativi speciali che concernono determinati fatti. La LCTT contiene agli articoli da 35 a 37 disposizioni particolari che disciplinano in modo esclusivo l'ambito della corrispondenza telegrafica e telefonica (DTF 102 Ib 201 consid. a, DTF 95 I 288, 94 I 172 consid. 3). Il Tribunale federale ha già avuto occasione di domandarsi, in una sentenza inedita del 21 dicembre 1977, se il campo di applicazione di questa legge non si estenda anche ai danni insorti dall'installazione di impianti telefonici, oltre a quelli dipendenti dal loro esercizio (sul significato della distinzione cfr. l'art. 1 lett. e, f dell'ordinanza I relativa alla LCTT). Il chiaro testo delle norme in esame (art. 35 cpv. 1, note marginali agli art. 36 e 37 LCTT) impone ora di concludere che esse dispongono circa la responsabilità dell'Azienda delle PTT limitatamente al funzionamento degli impianti telegrafici e telefonici. Del resto la stessa soluzione è stata assunta per le analoghe prescrizioni della LIE (DTF 60 II 61), e ciò quantunque gli art. 5 e segg. riguardino la costruzione di attrezzature (DTF 97 I 526 consid. a). Ne segue che la responsabilità non è instaurata dalla LCTT, siccome il danno non si è verificato nell'esercizio dei telefoni.

b) Giusta l'art. 3 cpv. 1 LResp la Confederazione risponde del danno causato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni. Per l'art. 11 cpv. 1 LResp essa, in quanto agisca come soggetto del diritto privato, è responsabile secondo le norme di quel diritto. La legge non stabilisce dunque espressamente in base a quale principio debba essere giudicato il pregiudizio cagionato da un'opera di cui la Confederazione dispone, quando il danneggiato non si avvale dei suoi servizi.

Non è tuttavia necessario delimitare strettamente in questa sede il concetto di attività pubblica. La giurisprudenza costante del Tribunale federale ammette infatti che la collettività incorre nella responsabilità di diritto privato, qualunque sia il criterio che lo distingue dal diritto pubblico, per le opere di sua spettanza adibite a scopi di utilità comune, in modo particolare per le strade aperte al traffico anche se attribuite al demanio pubblico (DTF 108 II 185 consid. 1 riferimenti). Il ricorso all'art. 58 CO è giustificato dalla preoccupazione di impedire vizi di costruzione o difetti di manutenzione, prevenendo eventuali lacune del diritto pubblico (DTF 96 II 341 consid. 2 con riferimenti), a lato del quale assicura che vengano intraprese le misure elementari (DTF 102 II 344 consid. 1a). L'art. 58 CO fissa pertanto la responsabilità dell'ente pubblico in qualità di proprietario di un'opera finché la stessa non sia definita più rigorosamente.

La LResp non ha modificato tale situazione per quel che riguarda la Confederazione. Da una parte le esigenze che essa pone in merito alla perenzione della pretesa (art. 20 cpv. 3) sono più restrittive dell'art. 58 CO. D'altra parte l'introduzione dell'art. 11 cpv. 1 sembra voler salvaguardare casi simili a quello in discussione: gli esempi menzionati dal Consiglio federale all'art. 9 del messaggio (FF 1956 I 1400 nell'edizione tedesca, 1428 nell'edizione francese) riservano al diritto privato la responsabilità dello Stato per gli animali, che presenta vaste analogie con quella del proprietario di un'opera.

Se ne deve dedurre che l'Azienda delle PTT risponde per le carenze della sua conduttura in virtù dell'art. 58 CO.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 58 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Mai 2000, 1. Januar 2001, 1. Mai 2001, 1. Juni 2001, 1. Juni 2002, 1. Juli 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Juni 2003, 1. Januar 2004, 1. Mai 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Verantwortlichkeit des Bundes sowie seiner Behördemitglieder und Beamten, Art. 3 und Art. 11 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. August 2003, 1. Dezember 2003, 1. Januar 2007, 12. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2020 und 15. Juni 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über den Bundeszivilprozess, Art. 34, Art. 35 und Art. 66 — der Erlass wurde am 1. Januar 2001, 1. Februar 2001, 1. Januar 2007, 1. Januar 2010, 1. Mai 2013, 1. Januar 2023 und 1. Juli 2023 erneut konsolidiert.

Cità en