Lexipedia
Pagina principalaNewsExplorarRegister
Cundiziuns d'utilisaziunProtecziun da datasAgid
S'annunziar

BGE 27 I 601

27 I 601 · Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale

Dals 26 nov. 1901

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/bge-atf-dtf/27-i-601/it/bge-27-i-601

Consultà ils 30 avust 2026

  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Collecziun uffiziala da las decisiuns dal Tribunal federal
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

27 I 601

BGE 27 I 601

Rubrum

116. Sentenza del 26 novembre 1901 nella causa Casserini e Contini.

Ricorso tardivo contro il deposito della graduatoria non sottoposta all'approvazione della delegazione dei creditori. Art. 247 L. E. F.

4. Il 22 giugno 1900 l'Amministrazione del fallimento Carlo Braggio, in Lugano, deponeva, senza sottoporlo prima all’ approvazione della delegazione dei creditori, a norma dell'art. 247 della Legge federale, lo stato di graduazione

e ne dava avviso agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

La graduatoria non veniva impugnata entro il termine di 40 giorni, fissati dall’art. 250 della Legge federale, che da un solo creditore, dalla Ditta Casserini e Contini, che contestava parzialmente un credito Anastasi e il rango privilegiato che gli era stato attribuito.

L’14 luglio seg. la Delegazione dei creditori modificava lo stato di graduazione, eliminando fra altro il credito Anastasi dal rango privilegiato che occupava, ed il 13 successivo inoltrava essa stessa ricorso all’ Autorità di sorveglianza per ottenere l’annullazione del deposito della graduatoria non stata sottoposta alla sua approvazione, e per obbligare l'Ufficio ad allestirne una nuova in conformità delle risoluzioni da essa prese nella seduta dell’ 11 precedente.

La Ditta Casserini e Contini opponeva al ricorso della Delegazione dei creditori l'eccezione di tardività, sostenendo che il ricorso era stato insinuato più di 10 giorni dopo che la Delegazione dei creditori aveva avuto cognizione del deposito della graduatoria, e l'Autorità inferiore di vigilanza, ritenendo tale eccezione fondata, respingeva il ricorso.

L’Autorità superiore invece, fondandosi sulla giurisprudenza delle Autorità federali, che in casi precedenti hanno ammesso l’irregolarità di graduatorie non approvate dalla Delegazione dei creditori anche dopo il decorso del termine di 40 giorni, riformava il giudizio dell’ Autorità inferiore ed ammetteva il ricorso, dichiarando tuttavia che lo faceva solo per deferenza verso le Autorità federali, delle quali non condivideva del resto l’opinione.

2. È contro questo giudizio che la Ditta Casserini e Contini ricorre attualmente al Tribunale federale sostenendo il punto di vista propugnato davanti le Autorità cantonali e domandando il mantenimento della graduatoria deposta.

Considerandi

4.

Non è punto contestato in fatto che il ricorso della Delegazione dei creditori è stato insinuato più di 10 giorni dopo che la Delegazione stessa ha avuto cognizione del deposito della graduatoria, senza che sia sottoposta alla sua

approvazione. Trattasi quindi esclusivamente di vedere se l'irregolarità che risulta dalla non osservanza della formalità prevista dall'art. 247 è stata successivamente sanata dal decorso del termine utile per ricorrere. La questione è stata risolta negativamente in due decisioni precedenti, pronunciate l'una dal Consiglio, l’altra dal Tribunale federale, ma questa giurisprudenza non può essere mantenuta. L’unico argomento su cui sì appoggiava, che cioè quando havvi una Delegazione dei creditori è dessa che deve elaborare la graduatoria da deporsi, per modo che quella allestita dall’Amministrazione non ha che il carattere di un progetto, che non può essere convertito in graduatoria dal decorso del termine per il ricorso, non può ritenersi fondata.

La Delegazione dei creditori, quando esiste, non ha che una funzione complementare o di controllo, che consiste nel diritto di modificare la graduatoria allestita dali’ Amministrazione, stralciandone delle pretese da questa ammesse, ma che non si estende al diritto di ammettervi pretese stralciate dall’ Amministrazione (Sentenza del Tribunale federale 22 dicembre 1899, racc. separata, II, pag. 292 #); ma I'Autorità incaricata dell’ allestimento della graduatoria è sempre l’Amministrazione.

Ciò premesso, il deposito della graduatoria, eseguito senza previamente sottoporla all'esame della Delegazione, non può trarre seco la nullità assoluta, se non nel caso in cui si ammetta che la disposizione dell’art. 247 che prescrive che la graduatoria debba essere sottoposta alla Delegazione, abbia carattere di una norma di diritto assoluto, o d’ordine pubblico cui non è lecito alle parti di rinunciare; dacchè, ove altrimenti fosse, dovrebbesi applicare il principio generale in virtù del quale l'irregolarità di un atto è sanata dal decorso del termine utile a ricorrere.

Ora appare evidente che la disposizione dell’art. 247, per ciò che concerne l’obbligo di sottoporre la graduatoria all’ esame della Delegazione, non può considerarsi come una norma juris cogentis, dacchè la Delegazione stessa è un or- * Rec. off. XXIV, I, p. 390 ss.

604 6. Entscheidungen der Schuldbetreibungsgano di controllo puramente facoltativo a cui la massa dei creditori può, ove lo ritenga opportuno, rinunciare. Essa può quindi a molto maggior ragione rinunciare sia tacitamente che espressamente ad una determinata funzione di cui la Delegazione è incaricata.

Ciò risulta del resto chiaramente dallo stesso art. 247, che non accorda che tre giorni alla Delegazione per l’esercizio del suo diritto di controllo, presumendone l’approvazione ove in tale termine la graduatoria non sia da essa stata modificata, il che dimostra in modo irrefutabile che la Delegazione può sia tacitamente che espressamente rinunciare all’ esercizio del diritto che la legge le attribuisce.

Dispositivo

Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso della Ditta Casserini e Contini è ammesso, e di conseguenza è annullata la decisione dell’ Autorità cantonale di vigilanza.

1417. Sentenza del 26 novembre 1901 nella causa Rossetti. Art. 98 1.3 L.E.F.

4.

In una esecuzione diretta contro Rizzi Martino, in Biasca, l'Ufficio di Bellinzona-Riviera pignorava il 3 settembre 1901 un carro ed un finimento e li dava in custodia al creditore pignorante, Daniele Rossetti. Avendo Rizzi Italino rivendicato la proprietà degli oggetti oppignorati, l'Ufficio lo invitava a far valere in giudizio la sua pretesa entro il termine di 10 giorni, contro di che il signor Rizzi ricorreva all’ Autorità di vigilanza domandando :

a) che fosse riconosciuto che il carro staggito era in possesso del rivendicante e che perciò era compito del creditore precedente di intentare l’azione giudiziale ;

b) che il carro stesso si dovesse consegnare in custodia al ricorrente.

L'Autorità inferiore di vigilanza respinse ambedue le conclusioni del ricorrente. L'Autorità superiore accolse invece la seconda domanda partendo dal riflesso che l’art. 98 della Legge federale non permette all’ Ufficio di confidare i beni staggiti in custodia del creditore procedente.

à. E contro questa decisione che il creditore Daniele Rossetti ricorre attualmente al Tribunale federale insistendo per l’annullazione della decisione dell’ istanza superiore cantonale siccome contraria al disposto dell'art. 98.

In diritto :

L’interpretazione grammaticale del penultimo alinea delFart. 98 non esclude che gli oggetti staggiti possano essere affidati alla custodia del creditore procedente; e l’interpretazione logica conduce ad ammetterlo, dacchè non solo non havvi ragione alcuna per escludere il creditore dal novero delle persone cui la custodia può essere affidata, ma nella maggior parte dei casi il creditore appare come la persona all’uopo meglio designata, come colui che ha il maggior interesse, sia a conservare la cosa sul cul prezzo deve essere pagato, sia ad evitare spese inutili ed eccessive.

Ora, se la legge non è diostacolo a che il creditore procedente sia scelto come depositario dei beni staggiti, la misura presa dall'Ufficio di Esec. non poteva annullarsi che nel caso in cui la stessa non fosse giustificata per ragioni speciali, sia che il creditore procedente non avesse le attitudini necessarie per esercitare la custodia, sia che non fosse meritevole della fiducia che in lui ripose l'Ufficio, il che non è neppure stato affermato.

Per questi motivi, la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è ammesso ed è quindi annullata la decisione 31 ottobre 1901 dell’ Autorità superiore di vigilanza.

Cità en