Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

43 III 210

42. Sentenza 21 giugno 1917 nella causa Tami.

Il curatore assistente giusta l’art. 395 CC non è, di regola, il rappresentante legale del curatelato : non può promuovere atti esecutivi in suo nome se non quando gli fu trasmessa l’amministrazione della sostanza. Il ricupero di fitti col mezzo di esecuzione è atto amministrativo.

Fatti

A. — Cou decreto 2 febbraio 1917 il Pretore di LuganoCittà pronunciava la inabilitazione di Cesare Ferrari in Lugano ed invitava l’autorità tutoria a nominargli un curatore « che provvedesse alla gestione della sua » sostanza agli effetti dell'art. 395 CCS, rimanendo » libera all’inabilitato la disposizione delle rendite. » Carlo Censi avvocato in Lugano, nominato curatoreassistente in forza di questo decreto, otteneva il 28 aprile 1917, in nome di Ferrari ed a tutela di un suo credito di fr. 2125 per affitti scaduti, l’inventario dei mobili soggetti al diritto di ritenzione che si trovavano nell’albergo Americana in Lugano, che i debitori fratelli Giuseppe e Battista Tami avevano affittato. In seguito, il 5 maggio 1917 l'avvocato Carlo Censi, sempre in qualità di curatore di Ferrari, promuoveva l’esecuzione per il pagamento di quella somma.

B. — Contro questi provvedimenti (inventario ed esecuzione) i debitori ricorsero all’Autorità di Vigilanza domandandone l’annullamento. Essi adducevano : il cre- ‘ ditore è contrario ad ognì atto esecutivo in loro odio : e poichè l'avvocato Censi non è di lui procuratore o rappresentante, ma solo il suo curatore-assistente, non gli spetta la facoltà di agire in suo nome e contro la sua volontà per l’incasso di una rendita, che a mente dell'art.

395 CCS e del decreto stesso di inabilitazione, permane nella libera disposizione dell’inabilitato.

C. — Respinti dall'Autorità cantonale di Vigilanza, i fratelli Tami se ne aggravano presso il Tribunale federale. Considerando in diritto:

10 — La questione di sapere se ed in quale misura un curatore-assistente a sensi dell'art. 399 CCS possa rappresentare la persona sottoposta a curatela è, per sua natura, di diritto civile e come tale dì competenza del giudice. Nondimeno l’Autorità di Vigilanza può e deve esaminarla incidentalmente e senza pregiudizio quando, come nel caso in esame, essa si presenti come pregiudiziale in una questione sulla validità di atti esecutivi promossi dal curatore in nome del curatelato.

20 — Nel merito devesi ritenere che il curatore-assistente a sensi dell’art. 395 CCS non è, in via di massima, il rappresentante legale del curatelato. Le sue funzioni sì limitano a dare o a rifiutare il consenso a certi atti, determinati dalla legge (art. 395 CCS), che possono avere conseguenze economiche importanti e che non sono validi senza la sua autorizzazione. Ma questa regola ammette eccezioni. Giusta il disposto dell’ultimo capoverso dell'art 395 la persoria soggetta a curatela può esser privata dall’amministrazione della sostanza «rimanendole la libera disposizione della rendita. » In questo caso il curatore diventa il rappresentante legale del curatelato per tutti i provvedimenti richiesti dall’amministrazione della sostanza di quest’ultimo : e poichè l’incasso di fitti o di rendite è senza dubbio atto di amministrazione, al curatore competerà la facoltà di promuovere i provvedimenti legali che mirano al ricupero di siffatti crediti (inventario a tutela del diritio di ritenzione, esecuzione per la loro esazione), salvo a consegnare in seguito al curatelato la rendita netta percepita e cioè Fammontare incassato, dedotte le spese di amministrazione e gli altri aggravi sul beni dai quali la rendita proviene.

212 Entscheidungen der SchuidbetreibungsNel caso in esame i ricorrenti contestano a torto che Ferrari sia stato privato dall'’amministrazione della sua sostanza. Il decreto pretoriale 2 febbraio 1917 non lascia dubbio in proposito : esso statuisce esplicitamente che il curatore debba provvedere alla gestione della sostanza Ferrari : il che altro non significa se non che l’inabilitato vien privato dal diritto di amministrarla, che passa al curatore. In questo condizioni non può venir contestato che questi aveva la facoltà di provvedere all’esazione dei crediti in questione e quindi di promuovere le misure esecutive querelate. x La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto.

43. Entsoheid vom 10. Juli 1917 i. S. Schmid.

Art. 149 Abs. 3 SchKG. Fortsetzung der Betreibung ohne neuen Zahlungsbefehl, wenn auf Grund eines definitiven Verlustscheins eine Anfechtungsklage mit Erfolg erhoben worden ist.

A. — In der Betreibung N° 1939 gegen den Rekurrenten Friedrich Schmid-Hausmann in Suhr wurde am 2. Juni 1915 ein definitiver Verlustschein fiir 4987 Fr. 25 Cts. ausgestellt. Die Rekursgegner F. und H. Siebenmann in Aarau als Rechtsnachfolger der urspriinglichen betreibenden Glàubigerin erhoben auf Grund dieses am 5. Juni 1915 zugestellten Verlustscheins gegen die Ehefrau des Rekurrenten am 2. Mai 1916 eine Anfechtungsklage. Diese wurde gutgeheissen und die Ehefrau des Rekurrenten verpflichtet, die durch einen Kaufvertrag vom 9. Juni 1913 erworbenen Gegenstinde zu Gunsten der Klager pfanden und verwerten zu lassen. Unmittelbar nach der Zustellung des Urteiles verlangien die Rekurrenten vom Betreibungsamt Suhr die PfAndung dieser GegenstAnde. Das Amt pfindete darauf am 4. Mai 1917 Liegenschaften und Fahrhabe.

B. — Auf Beschwerde des Rekurrenten und seiner Ehefrau hob die untere Aufsichtsbehòrde die Pfàndung auf, indem sie davon ausging, dass ein neuer Zahlungsbefehl erforderlich sei, weil seit Zustellung des Verlustscheins mehr als sechs Monate verstrichen seien.

Hiegegen rekurrierten F. und H. Siebenmann an die obere Aufsichtsbehérde des Kantons Aargau.

Diese hiess den Rekurs am 15. Juni 1917 gut, indem sie die Pfandung aufrecht hielt.

Der Entscheid ist wie folgt begriindet : « Die rein betreibungsrechtliche Anfechtungsklage verfolgt das Ziel, die Riickleistung der veràusserten Vermiogensobjekte zum Zwecke ihrer betreibungsrechtlichen Inanspruchnahme zu erwirken. Es kann daher der im Anfechtungsprozesse obsiegende Glàubiger in der Tat die betreibungsrechtHich erstrittenen Objekte « fiir sich pfAnden und verwerten lassen, wie wenn die anfechtbare Handlung nicht erfolgt ware ». Das Urteil gegen den dritten Erwerber der Objekte gibt ihm das Recht hiezu ; der Schuldner, der sich ja der Objekte entAusserte, ist gar nicht legitimiert, dagegen Einsprache zu erheben. Die Bestimmungen des Art. 149 SchKG kommen also in diesem Falle nicht zur Anwendung; speziell ist gleichgiltig, ob die Anfechtungsklage innerhalb sechs Monaten nach der Zustellung des Verlustscheins erfolgte oder erst spàter. Schliesslich ist noch darauf hinzuweisen, dass die urspriingliche Betreibung und das gestellte PfAndungsbegehren durch den auf unrichtiger Voraussetzung beruhenden Verlustschein ihren Abschluss nicht gefunden haben, da das Pfàndungsverfahren in Wirklichkeit ein fruchtbares hatte sein miissen, wenn die mit Erfolg angefochtene Rechtshandlung nicht dazwischen getreten wàre. »

C. — Diesen Entscheid hat der Rekurrent am 30. Juni 1917 an das Bundesgericht weitergezogen, indem er sein Begehren um Aufhebung der PfAàndung erneuert.

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