Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 8 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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32. Sentenza 24 ottobre 1919 nella causa Ehret & Zahringer.

Ove lopposizione sia stata rimossa da sentenza in seguito a procedimento ordinario, le spese che ne risultarono non sono da comprendersi nell’esecuzione in corso, ma debbono far

oggetto

di una esecuzione distinta. — -Per spese s’entende non solo quelle giudiziali, ma anche le ripetibili. — Nella domanda di prosecuzione sono da indicarsi separatamente l’importo del capitale e quello degli interessi.

A.—- 119 febbraio 1909, l'architetto Paolito Somazzi - (ora suoi eredi) in Lugano promuoveva l'esecuzione N° 47 300 contro la ditta Ehret & Zahringer, Hòtel du Parc in Lugano, onde ottenere il pagamente di 31 496 fr. 56 cent. con interessi al 5% ed accessori.

La debitrice fece opposizione. Ne segui una causa, che fu decisa dal Tribunale di Appello del Cantone Ticino con sentenza del 21 ottobre 1918, colla quale Ehret & Zahrin-

ger furono condannati a pagare ai creditori Eredi fu Paolito Somazzi la somma di 21 663 fr. 01 cogli interessi legali dal 9 febbraio 1909, le spese giudiziarie per tre . quarti a loro carico, compensate le ripetibili. Questa sentenza fu confermata dal Tribunale federale ll 5 giugno ‘u. s., che condannò la debitrice a rifondere alla parte avversa 50 fr. per ripetibili.

La domanda di prosecuzione dell’esecuzione, che i creditori inoltrarono il 12 settembre 1919 presso l'Ufficio di Lugano, menziona il debito in complessivi 33 552 fr. con interessi al 5%, dal 6 febbraio 1919. In calce, questa somma è specificata nel modo seguente :

Conto del credito capitale riconosciuto Fr. 21 663 — Interesse 5% sino al 6 febbraio 1919 . . » 10831 50 34 spese giudiziali in 4010 fr... . .. » 3 007 50 Ripetibili (giusta la sentenza federale) . »’ 90 — totale. . ....... Fr. 33 592.— In seguito di che l'Ufficio intimava alla debitrice ia comminatoria di fallimento del 12 settembre 1919, esecuzione n° 47300, nella quale la somma dovuta è indicata senz’altra specificazione in 33 552 fr. con inte- resse al 5% dal 6 febbraio 1919.

Fatti

B. — Il ricorso interposto dalla ditta debitrice contro questo provvedimento fu respinto dall’Autorità cantonale di vigilanza colla querelata decisione, la quale dichiara, che se la somma indicata nella comminatoria è diversa da quella chiesta col precetto esecutivo, è però inferiore a quella e come tale da ritenersi compresa nel precetto. o

C. — Da questa decisione la debitrice ricorre al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Essa lamenta che la comminatoria indichi la somma dovuta in modo complessivo, senza distinguere tra capitale, interessì e spese e conchiude domandandone l'annullamento ; — Considerando in diritto :.

1. — La continuazione dell'esecuzione non può essere chiesta che per la somma menzionata nel precetto esecutivo, le spese di esecuzione e gli interessi : inoltre, se fu sollevata opposizione, per la somma per la quale il creditore ottenne il rigetto e per le spese alle quali il debitore sia stato condannato. Ove, come nel caso in esame, l'opposizione sia stata rimossa con sentenza in seguito a procedimento ordinario, le spese che ne risultarono non sono da comprendersi nell'esecuzione in corso, ma debbono far oggetto di una esecuzione distinta. Ciò risulta dall’art. 7 penult. al. dell'ordinanza del Consiglio federale n° 1 del 18 dicembre 1891. Quest’articolo parla di «spese» di un procedimento ordinario in modo affatto generico e la ragione stessa del disposto induce ad ammettere che per esse si abbia ad intendere, non solo le spese giudiziarie propriamente dette, ma altresì le spese di parte, al cui rifacimento l’altra sia stata condannata (ripetibili)..

2. — Da quanto precede emerge, che la querelata comminatoria è irregolare sotto un duplice aspetto. Anzitutto perchè non indica separatamente l'importo capitale 325 Entscheidungen der Selmidbetreibungse quello degli interessi, il debitore avendo evidente interesse a potersi render conto, sia se la somma capitale, per cui gli vien comminato il fallimento, corrisponda a quella del precetto o del giudizio di constatazione del credito, sia se il computo degli interessi è esatto. In secondo luogo, perchè nella somma di 33 502 fr. sono contenute due poste per « spese » (3007 fr. 50 spese giudiziali e 50 fr. ripetibili) per le quali non può essere richiesta la continuazione dell'esecuzione n° 47300.

3. — Ond'è che la comminatoria del 12 settembre 1919 nell'esecuzione n° 47300 deve essere annullata e l’ufficio invitato a sostituirla con altra in cui, oltre le spese di esecuzione, sia menzionato separatamente l’importo capitale e l'importo interessi, facendo astrazione delle poste precitate di 3007 fr. 50 e 50 fr.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia : Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.

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