Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

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9. Sentenza 21 aprile 1921 nella causa Banca Popolare di Lugano contro Ufficio di Lugano.

Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare. — Contestazione in fase di riparto del credito pignoratizio per cui fu promossa l’esecuzione. — Ove un diritto di pegno iscritto nell’etenco oneri non siía stato impugnato, l'iscrizione farà stato non solo per îl grado del credito, ma anche per il suo importo. L’ufficio è tenuto ad iîiscrivere nella graduatoria-riparto i crediti garantiti da pegno come essì risultano dall’elenco oneri passato in forza, e ciò non solo Der i capitali, ma anche per gli accessori. — Obbligo dell’ufficio di comunicare l’elenco oneri anche ai creditori pignoranti (art. 37,43, 81, 102 e del regolamento del Tribunale federale 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi, RRE).

Sachverhalt

A. — Nell’esecuzione in via di realizzazione del Pegno (ipoteca) N° 4089, promossa dalla Banca Popolare di Lugano contro Domenico Tidoni in Agra, il credito della ‘‘creditrice veniva iscritto nell’elenco oneri, deposto il ‘und Konkurskammer, N° 9. Y 23.

18 novembre 1920, per la somma totale di 20 329 fr. 80 c.

compresì gli accessori al 30 giugno 1917 (17 500 fr. pel capitale e 2829 fr. 80 c. per accessori). Fu ‘inoltre iscritto nell'elenco oneri che la Banca pretendeva gli interessì e le commissioni bancarie d’uso dal 30 giugno 1917 in avanti. Questa iscrizione non venne impugnata.

Gli stabili, che anteriormente e contemporaneamente alla procedura seguita dalla Banca erano stati pignorati a favore di diversi creditori chirografari, vennero .realizzati in base a domanda della Banca Popolare in data del 20 giugno 1920. In seguito di che l'ufficio di Lugano notificava il 13 febbraio 1921 alla Banca Popolare il deposito dello stato di riparto e le comunicava che il suo credito, compresì gli accessori successivi a quelli cónteggiati néll’elenco oneri, ammontava a 25 630 fr. posto in classe ipotecaria per l’importo di fr. 23 398 55 (rettificato poscia in 23 793 fr. 10 c.) e per la rimanenza in Va classe.

B. — La Banca Popolare protestava contro questa i comunicazione e, basandosi sull’art. 43 del -Regolamento del Tribunale federale 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi (RRF), chiedeva all’Aùtorità cantonale di Vigilanza che il suo credito. dell’importo di 26 690 fr. fosse per la sua totalità iscritto in sede ipotecaria.

C. — Colla decisione di cui À ricorso il gravame venne respinto in base ai seguenti motivi : L'art, 43 al. 1° RRF non entra in linea di conto perchè non è applicabile se non alle esecuzioni in via di pignoramento. Non è esatto 1l dire che l’elenco oneri cresciuto in giudicato faccia stato anche per le iscrizioni nella graduatoriariparto. L'elenco oneri è il semplice elenco delle notifiche dei creditori, senza facoltà di ingerenza da parte dell’ufficio. L'elenco. oneri non può essere decisivo neanche per la considerazione che nella procedura di realizzazione del pegno immobiliare ess0 non vien. comunicato ai ‘creditori pignoranti, di modo che i medesimi, non

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