Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

56 I 480

76. Sentenza 29 dicembre 1930 della 2 sezione civile nella causa S, contro Ticino.

Il legatario di un fondo deve allegare l'autorizzazione scritta degli eredi gravati all’ istanza per l’iscrizione del diritto di proprietà nel registro fondiario. Gli eredi possono validamente rilasciargli una siffatta autorizzazione solo dopo che, il trapasso del fondo legato dal defunto ad essi fu eseguito.

Fatti

A. — L’11 febbraio 1929 decedeva a Zurigo il dott. Geremia $S., oriundo dì R. (Cantone Ticino), lasciando un testamento pubblicato dal Tribunale distrettuale di Zurigo, il cui tenore era il seguente :

« Zurigo, 20 marzo 1926.

Col presente scritto costituisco io il mio testamento olografo, o atto di mia ultima volontà.

Lascio franchi ... ai miei nipoti figli del fu mio fratello Carlo S. (Francesco, Giacomo, Angelo, Carmela).

Lascio franchi ... ai figli della fu mia sorella Caterina M.-S. (Giacomo, Alberto, Mario e Mariannina), in P.

‘Lascio franchi ... a Ada von G. nata M. in Brema. Lascio franchi ... ad Agnese S., nata B., Weimar (Turingia).

Lascio franchi diecimila (10-000 fchi.) alla Chiesa di R.., coll’obbligo di celebrare ogni anno il mio anniversario semplice. Di questo legato verrà data comunicazione alla , Spett. Curia Ticinese in Lugano.

Lascio franchi cinquemila (5000 fchi.) all’operà del futuro Ospedale distrettuale di Locarno.

Lascio i miei beni stabili (case, stalle, ecc.) nei Comuni di R. e di I. al nipote Giacomo $S. in R.

Quale esecutore del mio testamento nomino la Spett. Banca Credito Svizzero in Zurigo, colla facoltà di subdelegare il sig. avv. S. F. in Locarno, come persona che conosce bene la mia famiglia.

Registersachen, N° 76.00 481 Lascio tutto il resto della mia sostanza in danaro (capitali, titoli) al sanatorio olandese per i tubercolosi in Davos. » firm. Dott. G. S.» In base ad una copia del testamento e ad un estrattto del verbale di pubblicazione, l’avv. S. F. chiese all’Ufficio dei registri di Locarno «la voltura per successione » al nome dell’ « erede istituito » Giacomo S. dei beni stabili già di proprietà del defunto dott. S. in territorio di R. e di I.

L'Ufficio dei registri respinse la richiesta ritenendo che Giacomo $S. avesse veste non d’erede istituito, ma di legatario e che quindi la mutazione al suo nome dovesse essere preceduta dal trapasso dei fondi dal defunto agli eredi e potesse essere chiesta solo col consenso scritto di costoro.

In seguito a ricorso, questa decisione fu, con decreto 3 luglio 1930, confermata per gli stessi motivi dal Diparmento di Giustizia del Cantone Ticino il quale giudicò inoltre non potersi ravvisare nell’estratto del protocollo del Tribunale distrettuale di Zurigo concernente la pubblicazione del testamento il certificato creditario richiesto dall’art. 18 del regolamento par il registro fondiario, difettando esso di un’attestazione esplicita relativa agli eredi.

B. — Il 18 luglio 1930, Giacomo $. istava di nuovo per l'iscrizione al proprio nome dei fondi sopra menzionati allegando alla richiesta un certificato del giudice per ia giurisdizione non contenziosa del Tribunale distrettuale di Zurigo, tradotto come segue :

« Certificato.

Nell’eredità del defunto vedovo dott. Geremia S., decesso l’11 febbraio 1929 e già domiciliato a Zurigo, Beethovenstrasse 11, nato l’11 novembre 1854, da R., Ticino, la competente autorità certifica che, come risulta dai documenti, gli eredi legittimi del defunto sono :

482 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege.

‘ 1. Francesco S., nato nel 1879 2. Giacomo S., nato nel 1889 ! discendenti del defunto + 3. Carmela SS, nata nel 1892 fratello Carlo S.

4. Angelo S., nato nel 1894

5. Dott. Giacomo M.

6. Alberto M. discendenti della defunta sorella. 7. Mario M. Caterina M. nata $.

8. Marianna M. e Si certifica inoltre che i sunnominati eredi legittimi partecipano all’eredità in unione con terzi come alle disposizioni di ultima volontà pubblicate davanti quest’autorità e che gli eredi nominati sotto N. 2-8 hanno incaricato il Dr. E. Bosshart, notaio in Zurigo, Schiitzengasse 21.

Zurigo, 9 aprile 1929. Tribunale distrettuale di Zurigo. » Anche questa volta l'Ufficio dei registri di Locarno respinse l’istanza ed il rifiuto fu dal Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino, adito quale Autorità di Vigilanza, confermato con decreto 25 settembre 1930 pel motivo che essendo il riccorrente legatario e non erede, la domanda mancava del requisito costituito dal consenso . scritto degli eredi gravati. Data l’insufficienza del certificato prodotto, il quale enumerava gli eredi legittimi, ma non gli istituiti, la mutazione non avrebbe del resto potuto essere eseguita anche se la qualità d’erede fosse stata riconosciuta all’istante.

C.-— Giacomo S. ha interposto ricorso di diritto amministrativo contro questo decreto chiedendo al Tribunale federale d’annullarlo e d’ingiungere all’Ufficio dei registri di Locarno d’eseguire il trapasso al di lui nome dei fondi già appartenenti al defunto dott. Geremia S. in territorio di R. e di I.

A. sostegno delle domande il ricorrente adduce che, essendo nipote del dott. Geremia S., morto senza prole a Zurigo, egli è, in forza della legge zurighese d’applicazione del CC, erede necessario dello :io. Competergli, oltre a ciò, anche la qualità d’erede testamentario, non ostacolata Registersachen, N° 76. 483 .

dal fatto che il testatore gli lasciò solo cose determinate, una siffatta dispozione dovendo, secondo l’art. 608 CC, essere considerata come una semplice norma divisionale e non come un legato. Il certificato in atti costituire una base sufficiente pel trapasso dei fondi attribuitigli, dei quali egli è unico erede.

Il Dipartimento di Giustizia del Cantone Ticino ed il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia propongono la reiezione del ricorso.

Considerando in diritto :

1. La norma dell’art. 656 CC secondo cui nei casi di suceessione l’acquirente diventa proprietario del fondo già prima dell'iscrizione nel registro fondiario s’applica agli eredi legittimi od istituiti, ma non ai legatari ai quali in forza dell’art. 562 CC spetta solo il diritto personale d’esigere dall’erede gravato la consegna degli oggetti legati. Prima di tale consegna la cosa legata appartiene quindi agli eredi. Da ciò risulta che, siccome secondo l’art. 963 CC le iscrizioni nel registro fondiario hanno luogo in virtù di una dichiarazione scritta del proprietario del fondo, il legatario deve unire alla domanda di trapasso l'autorizzazione scritta degli eredi proprietari conformandosi così a quanto è esplicitamente prescritto dagli art. 16 in fine e 18 R. reg. fond.

A loro volta gli eredi possono — in virtù dell’art. 656 cp. 2 CC, che permette al proprietario di disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo essere stato iscritto — validamente rilasciare una siffatta autorizzazione, che è un atto di disposizione, solo dopo che il trapasso del fondo dal defunto ad essi fu compiuto.

Il ricorrente non contesta la validità di queste norme, ma ne nega l’applicabilità alla fattispecie asserendo che non è legatario e che nella duplice veste d’erede necessario e testamentario del defunto suo zio può chiedere, in virtù dell’art. 18 R. reg. fond. l’immediato trapasso dei fondi ereditati mediante la semplice produzione d’un certificato 484 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspfiege.

d’eredità. A torto : basta infatti già la circostanza ché, contrariamente al suo asserto, il legislatore zurighese, ‘ come del resto quello ticinese, non fece uso della facoltà concessagli dall’art. 472 CC di dichiarare eredi necessari i discendenti dei fratelli, per escludere tale qualità in lui e negli altri nipoti, soli eredi legittimi del defunto. Questi poteva dunque indubbiamente privarli del diritto di successione legittima istituendo altri suo erede mediante atto di ultima volontà ed i termini del suo testamento non lasciano dubbio che fece uso di tale facoltà, poichè assegnò agli eredi legittimi, non già una frazione della successione (il che giusta l’art. 483 CC li avrebbe per l’appunto istituiti eredi), ma somme di denaro e cose determinate (nell’identico modo usato per le liberalità ad Agnese S., ad Ada von G., alla Chiesa di R. ed all’Ospedale distrettuale di Locarno, la cui natura di legato è palese) e lasciò invece « tutto il resto » della sostanza al Sanatorio olandese per i tubercolosi a Davos.

Con ciò il disponente ha chiaramente manifestato l'intenzione d’istituire il predetto sanatorio suo erede universale e d’assegnare solo dei legati agli eredi legittimi ed alle altre persone ed enti ricordati nel testamento. Il ricorrente non è quindi erede, ma legatario. Invano egli obbietta a tale conclusione il prescritto dell’art. 608 cp. 3 CC secondo cui « l’attribuzione di un ogetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato, eccettochè una diversa intenzione, risulti dalla disposizione » ; questa presunzione s’applica infatti solo a coloro che sono eredi e nella fattispecie egli non lo è. Essendo legatario l’istanza per il trapasso dei fondi da lui presentata era incompleta mancandole il consenso scritto dell’erede istituito, consenso che questi potrà dare solo dopo essere stato anch’esso iscritto nel registro fondiario. L'Autorità cantonale ha quindi respinto con ragione il ricorso.

2. In questa sede l’avv. S. F., procuratore del ricorrente, .tario subdelegato. L'Autorità cantonale osserva in proposito con ragione che avanti ad essa egli non invocò tale qualità ed agì solo come mandatario di Giacomo S. Non è quindi mestieri ricercare se l’istanza per il trapasso avrebbe dovuto essere accolta ove fosse stata presentata non da un legatario, ma dall’esecutore testamentario.

II Tribunale federale pronuncia :

Il ricorso è respinto.

III. BEAMTENRECHT STATUT DES FONCTIONNAIRES

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 472, Art. 483, Art. 562, Art. 608, Art. 656 und Art. 963 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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