Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

56 III 181

46. Sentenza 28 ottobre 1930 nella causa Utficio E, & P. di Bellinzona.

All’Autorità di Vigilanza spetta la facoltà di decidere, s0 un credito non contestato rivesta la qualità di un debito fallimentare ordinario o di un debito della massa (consid. 2). — Esss è pure competente per statuire, go ad un debito della massa spetti la priorità di fronte allo pretese dell’Ufficio (o dell’erario, se l'Ufficio deve versare allo Stato le competenze percipite) per emolumenti secondo la tariffa (consid, 2).

Per massima, il credito dell'Ufficio (o dell’erario) dipendente dalle competenze dev’essere tacitato solo dopo il soddisfacimento integrale dei debiti della massa : le 8pese invece debbono eagerse accreditate all’Ufsficio subito e definitivamente (consid. 2). — Tn ogni caso l'Ufficio deve restituire alla massa incapace di pagare i suoi debiti l’emolumento globale (53 della tariffa) accreditatosi senza l’autorizzazione dell’autorità competente (consid. 8).

Per quanto concerne le altre tasse o emolumenti, 1l’Ufficio dovrà

rifondere, allo scopo di tacitare debiti della massa scoperti, solo quelli percepiti per provvedimenti non ultimati e soltanto a datare dal momento in cui era constatabile l’insufficienza della massa a soddisfare debiti esistenti o prevedibili (conasid. 2).

Die Entscheidung darüber, ob eines nichtbesLr ittoenoe Forderung Massgaverbindlichkeit ist, steht den Aufsichtsbehörden zu (Erw. 2). Ebenso sind die Anuïsichtsbehörden zuständig zu bestimmen, ob eine Massaverbindlichkeit den Gebühren vorgeht, welche das Konkursamt (bezw. der Fiskus, wo diesem die Gebühren vom Konkursamt abzuliefern sind) gemäss Gebührentarif zu forderm hat (Erw. 2).

Gebührenforderungen des Konkursamtes (bezw. des Fiskus) sind grundsätzlich erst zu decken, nachdem die Gläubiger von Massaverbindlichkeiten vollständig befriedigt sind ; die A uslagen dagegen kann sich das Konkursamt sofort und endgültig gutschreiben (Erw. 2). In jedem Fall hat das 182 Schuldbetreibunges- und Konkursreeht. N° 46.

Konkursamt der Masse, welche nicht in der Lage ist, die Massaverbindlichkeiten zu erfüllen, die Pauschalgebühr nach Art. 53 GebT zurückzubezahlen, wenn dieselbe ohne Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde erhoben worden ist (Erw. 3). Die übrigen Gebühren sind vom Konkursamt zur Deckung der Massaverbindlichkeiten nur insoweit zurückzuerstatien, als sie für noch nicht beendigte Verrichtungen und nach demjenigen Zeitpunkte erhoben worden sind, in welchem erkennbar war, dass die vorhandenen Aktiven nicht hinreichen, um die bereits entsetandenen und voraussichtlich noch entstehenden Massaverbindlichkeiten zu decken (Erw. 2).

Tt appartient à l’autorité de surveillance de décider sì une créance non contestée est une detie de la masse (consid. 2). Elle est aussì compétente pour dire sí une dette de la masse a le pas gur les indemnités dues à l'office des faillites (ou au fisc sí l’office doit verser à 1l’Etat les émoluments touchés) conformément au tarif des frais (consid. 2}.

Dana la règle, les émoluments dus à l'office (ou au fisc) ne doivent être payée qu’une fois acquittées toutes les dettes de la masse ; les débours en revanche doivent être remboursés à l'office immédiatement ei définitivement (consid. 2). L'office doit en tout cas rendre à la masse incapable de payer ses dettes lPémolument prévu par Fart. 53 du tarif des frais, lorsque cet émolument a été perçu sans l’autorisation de l’autorité compétente (consid, 3).

Leos autres émoluments ne doivent être restitués à la masse On vue du paiement de ses dettes qu’autant qu’ils ont été perçus pour des procédés encore en cours et postérieurement au moment où l’on pouvait constater que l'actif ne euffit Pas pour couvrir les dettes actuelles de la masse ou les dettes à Prévoir. i Â. — Il 2 ottobre 1923 cadeva in fallimento la 8. A. Pastificio Camorino-Bellinzona e gul principio del 1926 i creditori davano mandato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, quale amministratore della massa, di promuovere diverge cause per responsabilità contro gli amministratori ed i fondatori della fallita. L’azione promossa contro l’ex-consigliere d’amministrazione Eugenio Hüblin in Lenzburg venne respinta in tutte le instanze (Tribunale distrettuale di Lenzburg, Tribunale di Appello del Cantone di Argovia e, da ultimo, il Tribunale federale, con sentenza definitiva del 12 giugno 1929) e la massa fallimentare procedente condannata a risarcire alla parte convenuta le spese (3485 fr.) Eesendosi l’amministrazione fallimentare rifiutata di pagare questa s80mma alla signora Edvige Hüblin, erede del defunto Eugenio Hüblin, non esistendo, allegava, nella massa attivo qualsiasi, la creditrice la escuteva con precetto esecutivo N. 87 818 del 26 giugno 1929 (Ufficio di Bellinzona). Al precetto, rimasto incontestato, susseguiva il pignoramento del 28 luglio -1929, che sì risolveva, per mancanza di attività della massa, in un attesbato provvisorio di carenza di beni a stregua dell’art. 115 LEF.

Sachverhalt

B. — Con ricorso 20 luglioe1930 la creditrice chiedeva all’Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino che venisse fatto obbligo all’ufficio di eseccuzione e fallimenti di Bellinzona, quale amministratore del fallimento della. Ss. A. Pagstificio Camorino-Bellinzona, eventualmente allo Stato del Cantone Ticino, di pagarle la so0omma richjesta col precetto esecutivo N. 87818.

L’amministrazione opponeva in ordine l'eccezione di tardività, allegando che l’atto di carenza del 28 luglio 1929 era stato notificato alla creditrice già molti mes1 prima oche sollevasse il reclamo (20 luglio 1930). Eccepiva d’incompetenza l’Autorità di Vigilanza trattandosì, eventualmente, d’azione per danni secondo gli art. 5-7 LEF

E. nel merito, pretendeva, che l’azione della ricorrente dovesse esgere rivolta, non contro 1’Ufficio, ma contro i creditori, che l’avevano incaricato, quale amministratore del fallimento Pastificio Camorino, d’esperire la causa contro Eugenio Hüblin.

C. — Con decisione del 3 sgettembre 1930 l’Autorità cantonale di Vigilanza pronunciava :

« 1. È annullato l’attestato provvisorio di carenza di >» beni nell’esgecuzione N. 87 818 dell’Ufficio di Esecuzione » e di Fallimenti di Bellinzona.

«2. L'Ufficio Esecuzione e Fallimenti di Bellinzona, » nella sua qualità di amministratore del fallimento della » 8. A. Pastificio di Camorino, è tenuto a versare alla 184 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46.

» Signora Edvige Hüblin in Lenzburg la somma di cui » all’esecuzione N. 87 818 dell’Ufficio suddetto. » Respinta l’eccezione di tardività del ricorso per nullità radicale dell’atto di carenza di beni, nessun atto di questo genere potendo essere rilasciato per i debiti della massa non coperti (JAEGER, Comm. 3 all’art. 265), l’Autorità cantonale di Vigilanza sì dichiarava competente, non trattandosií dell’azione giudiziaria prevista dagli art. 5 e seg. LEF.

Si tratta, afferma l’Autorità di Vigilanza, di reintegrare nella massa dei fondi, che l’amministrazione ha stornato a favore dello Stato, mentre dovevano anzitutto essere impiegati a Pagare i debiti della massa, vale a dire le sPese e le ripetibili messe a suo carico dalle diverse istanze. Questi crediti, continua l’Autorità cantonale di Vigilanza, Ppossono essere oggetto d’esecuzione contro la massa € debbono essere pagati prima degli emolumenti, quest’ultimi dovendo essere accertati e gsoluti s0lo alla chiusura della procedura fallimentare. Tale soluzione sgembra nella specie tanto più corretta, in quanto nel Cantone Ticino le competenze previste dalla tariffa e percepite dall'Ufficio sono versate allo Stato, il quale rimunera i funzionari degli Uffici di Esecuzione e Fallimenti come impiegati a salario fiss0. L'Ufficio di Bellinzona ha fatto allo Stato, per competenze percepite dal 1923 in poi, i versamenti seguenti : “ 28 dicembre 19238 ...... Fr. 1808,95 31 marzo 14 Y 563,80 26 giugno » R » 206,40 20 settembe >». » 1245,40 30 » » E » 130,40 17 maggio 1930 » 182,55 Fr. 4137,50 somma alla quale devesì aggiungere 800 fr. accreditati il 19 luglio 1924 all’Amministrazione fallimentare Pastificio Camorino con indennità globale a’sensi dell’art. 53 della tariffa 23 aprile 1919, indennità che quell’amministrazione si è aggiudicata d’autorità, senza sottoporla alla sede competente. Si raggiunge pertanto — conchiude l’Autorità cantonale di Vigilanza — la somma di 3937 fr, 50 (recte 4937 fr. 50) che l’Ufficio, e per esso lo Stato, deve mettere a disposizione della ricorrente fino a concorrenza del di lei credito come all’esecuzione N. 87 818.

D. — Con ricorso 8 ottobre 1930 l’Ufficio di Bellinzona, quale amministrazione del fallimento Pastificio Camorino, conchiude domandando che, annullata la decisione denunziata, il pagamento delle spese e delle ripetibili reclamate dalla signora Hüblin, venga, in proporzione dei loro crediti, messo a carico dei creditori della fallita, che hanno voluto le azioni di responsabilità in questione.

Considerando in diritto :

1. — Rettificato l'errore di calcolo in cui è incorsa l’istanza cantonale (v. sopra, s0tto lettera C in fine) concernente le somme che l’Ufficio di Bellinzona ha devolute allo Stato o gli ha accreditate per tasse incassate dal 1923 al 1930, devesi anzitutto esaminare, se le autorità di vigilanza siíiano competenti a decidere le questioni seguentl :

a) se il credito della signora Hüblin a dipendenza delle spese e ripetibili processuali aggiudicatele a carico della massa fallita S. A. Pastificio Camorino-Bellinzona, prevalga gul diritto dello Stato del Cantone Ticino alle competenze in questione ;

b) se la signora Hüblin abbia ancora la facoltà di far valere le sue pretese nei confronti dello Stato poscia che queste s0mme gli furono devolute.

2. — In merito alla competenza, la risposta non può essere che affermativa. Si tratta di una questione di riparto, non di collocazione, poichè il procedimento di collocazione o di graduatoria non riflette che controversie tra i creditori concernenti il loro grado. Per quanto ha tratto al soddisfacimento dei debiti e delle spese della massa, la legge parte dalla gupposizione che l'Ufficio 186 Schuldbetreibungs- und Konkursreecht, N° 48.

debba ognora disporre dei mezzi sufficienti per tacitarli : essa ha quindi fatto astrazione d’un procedimento di collocazione @ loro riguardo. Questa lacuna della legge dev’essere colmata dalla giurisprudenza e la soluzione non può essere diversa da quella accolta dal diritto germanico (legge germanica gul fallimento § 60; KoHLER, Commento, p. 384 /385) nel senso che, ai debiti della massa Spetta, per principio, la priorità sulle spese della massa. Le spese della massa consistone in sPese propriamente dette ed in tasse od emolumenti : e sì vedrà, più sotto, che tra questi e quelle occorre fare una distinzione.

Per quanto specialmente concerne 1 debiti della massa, è fuori dubbio che, secondo i principi di una prudente gestione, l’amministrazione non deve mettersi nella situazione di doverne contrarre — sgpecialmente ‘a cagione di cause iniziate o da iniziarsì — ge non può disporre ognora di fondi sufficienti a coprirli : obbligo di previdenza incombentele tanto più, in quanto, secondo la maggior parte delle procedure civili vigenti, essa può procedere quale attrice senza essere tenuta già a limine della lite alla prestazione di una cautio judicatum solvi, garanzia alla quale non può essere astretta neanche in base all’art. 83 CO. Che poi l’Autorità di Vigilanza, cui spetta la facoltà di conoscere, se un credito non contesiíato rivesta la qualità d’un debito fallimentare ordinario o d’un debito della massa in senso proprio (RU 48 III N. 66), sia anche competente a decidere la questione, riflettente il riparto, se il pagamento dei debiti della massa debba Prevaiere 8u quello delle spese o viceversa, è fuori di . dubbio. Ed in questa questione la Corte sì chiarisce nel SENSO Che, Per Principio, in caso d’insufficienza dell’attivo, il credito dell’Ufficio (nel Cantone Ticino, dello Stato) dispendente dalle tasse (emolumenti) deve essere tacitato solo dopo il soddisfacimento integrale dei debiti della. massa, mentre, Per contro, le spese della massa (p. es. per sborsi postali, compere in contanti, ecc.), che, regolarmente, debbono essere golute tosto incontrate, devono essere Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, X° 46. 187 subito e definitivamente accreditate all’Ufficio (RU 53 ITT N. 14).

3. — Ció poskto, chiedesi quale sía la conseguenza giuridica del fatto che nel caso concreto l'Ufficio ha distratto dalla massa, per versare allo Stato non solo le spese, ma gli emolumenti percepiti, ponendosi quindi nell’impossÌibilità di pagare il debito in questione.

a) Ranzitutto fuori di dubbio, che l’importo di 800 fr., percepito dall’Ufficio di Bellinzona in base all’art. 53 della tariffa senza la debita autorizzazione (ed è questo un modo di procedere irregolare, già sovente constatato Press0 certi Uffici del Cantone Ticino in occasione delle ispezioni), dev’essere riversato dall’Ufficio alla massa a soddisfacimento dei debiti di quest’ultima.

b) Più dubbia è la questione di sapere, se lo sbess0 obbligo incomba all'Ufficio in merito a tasse percepite per provvedimenti ultimati. Sarebbe eccessivo l’ammettero che in ogni fallimento, l'ufficiale debba liguidare le tasse che gli spettano e percepirle solo alla chiusgura del procedimento. E ovvio, che questa soluzione sarebbe inaccettabile in tutti quei cantoni in cui la rinumerazione degl) impiegati dell'Ufficio consiste, non in un salario fiss0, ma negli emolumenti previsti dalla tariffa : e, per principio, la soluzione non può essere diversa, per gli Uffici di qnei cantoni in cui, come nel Ticino, quegli impiegati s80n0 considerati come funzionari a mercede fissa, lo Staio facendosi attribuire le tasse percepite. Dall’ art. 16 del regolamento 13 luglio 1911 concernente l’amministrazione degli uffici dei fallimenti (secondo cui, oltre le spese, anche le competenze s0no da regisbrare senza indugio nel libro-cassa), sembra risultare, che le tasse per procedimenti ultimati possano essere attribuite definitivamente all’Ufficio. Si potrà tutt’al più ammettere che, ove in questo momento, dei debiti della massa Ss1ano già esisbenti 0 possano essere Previsti in modo SICUTO, questi importi siano da riservarsi per il loro soddisfacimento. Se invece dei debiti della massa, non Previ- 188 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 46, dibili in modo indubbio, vengono a nascere dopo un accreditamento regolare e legale degli emolumenti a favore dell’Ufficio (o dello Stato), sarebbe eccessivo l’esigere che questi importi debbano essere stornati e riversati nella massa a tacitamento di síffatti debiti. In questo sens0 dispone il diritto germanico, che ai debiti della massa spetta la priorità sulle spese s0lo dopo che siasiì rivelato, che gli attivi della massa non bastano per soddisfarne i debiti. Le tasse potranno dunque essere percepite definitivamente fintanto che un’insufficienza della massga non è constatabile. Se, eseguiti questi accreditamenti definitivi, da decisioni dei creditori può nascere la possibilità d’ingufficienza degli attivi per asgunzione di obblighi (debiti) di qualche importanza, l'Ufficio deve rendere attenti i creditori a quest’eventualità e chieder loro degli anticipi per un eventuale tacitamento di síiffatti debiti.

4. — Applicando questi principi al caso in esame, risulta : La decisione dei creditori d’iniziare le cause di responsabilità in discorso fu presa solo nel 1926, Non èêè ammissibile, che già negli anni 1923 e 1924 (nei quali certe somme furono accreditate allo Stato a titolo di emolumenti (v. s0pra sotto lettera C), l’Ufficio abbia potuto prevedere, che per siffatti accreditamenti la massa sarebbe talmente impoverita, da non poter saldare le spese di queste cause, iniziate golo nel 1927 e definite nel 1929, Non esiste quindi un obbligo dell’ Ufficio di rifondere le s0omme devolutegli a titolo di tasse nel 1923 e 1924. Per contro, non potevano essere accreditate allo Stato le tasse che gli furono versate solo il 17 maggio 1930 (v. s0opra sotto lett. C), perchè, come sembra, il relativo importo rappresentavs allora il solo attivo rimanente e l’Ufficio doveva prevedere il caso che dovesse rifondere alla parte Hüblin le spese da questa incontrate nella causa. Infatti la sentenza del Tribunale federale, colla quale queste spese furono addossate alla massa attrice definitivamente, data del 12 giugno 1929, seguita a breve scadenza (26 giugno 1929) dall’esecuzione N. 87 818.

A questa soluzione non è di ostacolo la circostanza, che, come fu detto, quest’importi di 800 fr. e 182 fr. 55 s0n0 già stati devoluti allo Stato, la posizione giuridica dei creditori della massa non potendo essere diversa da quella che fosse se gli emolumenti in disgcorso fossero rimasti nella cassa dell’Ufficio.

La giurisprudenza di questa Corte ha del resto contantemente ammesso che, ove l’Ufficio abbia erroneamente versato a Ppersone non legittimate a riceverli degl’importi percepiti, le Stato può esser tenuto dall’Autorità di Vigilanza a rifonderli alle persone cui spettano, ove non 8ì Pos88a PIù rivendicarli dal terzo non legittimato. À fortiori, lo Stato dovrà rifonderli quando egli stesso li ha a torto percepiti (v. in questa materia, JAEGER, Comm. 3 all’ark. 263 e supplemento II del 1921 ; le sentenze e gli autori ivi citati e specialmente RU 43 III N. 7; 50 ITIL N. 15).

La Camera esecuzioni e fallimenti Pronuncia :

TI ricorso è accolto nel senso che l'obbligo dell’Ufficio di solvere alla ricorrente il credito litigioso (esecuzione N. 87 818) è limitato a 982 fr. 55 (800 fr. devoluti allo Stato nel 1924 e 182 fr. il 17 maggio 1930), senza interessÌ.

47. Entacheid vom 29. Oktober 1930 i. S. Ofonfabrik Surses" Eine Aktiengesellsechaft, über die das Konkursverfahren eröffnet, mangels (zur Kostendeckung genÜügender) Aktiven eingestellt und hernach mangels Sicherheitsleistung geschlossgen worden ist, kann nicht mehr betrieben werden.

Ne peut plus être poursuivie la société anonyme déclarée en faillite, dont Ia liquidatión a été suspendue pour cause d’insuffizgance des biens (pour couvrir les frais), puis elôturóe faute de sûretés.

Non può oessere escussa la società anonima dichiarata in fallimento, la cui liquidazione fu sospesa per insufficienza di beni (per Coprire Îles spese), poi chiusa per mancanza di garanzie.

Cità en