Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 9 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

57 III 131

36. Sentenza del 29 cottombre 1931 nella causa Nosò e Greco-Cotti, L'iscrizione nell'elenco oneri d’una pretesa (nella fattispecio un credito ipotecario al portatore) è illecita se il titolare rifiuta di render noto il proprio nome facendo agire in sua vece un rappreseniante.

In tal caso- l’ufficio deve sospendere liscrizione fintantochè 11 titolare della pretesa non avrà notificato il proprio nome e domig!lio. : Y Die Aufnahmo eines Anspruchs, in casu eines in einem Inhabertitel verurkundeten Grundpfandrechtes, in das Lastenver - zeichnis ist nicht zulässig, wenn der Berechtigte sich weigert, seinen Namen anxzuzebaan, indem er für sich einen Vertreter handeln lässt.

In einem solchen Falle hat das Amt die Aufnahme des Anspruchs solange abzulehnen, als der Berechtigte seinen ¿Namen und Wohnort nicht angibk.

Tl est contraire à la loi d’inscrire une créance à l’état des charges (en lespèce un titre hypothécaire au porteur), lorsque le titulaire refuss de faire connaître s0n. nom et sait agir à sa place un représentant.

En pareil cas, l’office doit surseoir à l’inscription aussi longtemps que le titulaire de la créance n’aura pas indiqué s80n nom et son domicile.

Sachverhalt

A. — A richiesta dell’avv. A. Reali in Lugano agente quale *« subdelegato del rappresentante del portatore dell’istrumento di mutuo 3 agosto 1926 » N° 1804 nei rogiti Reali, l'Ufficio di Lugano iscrisse nell’elenco oneri della procedura esecutiva N° 3197 diretta contro Domenico Fraschina, un credito ipotecario di secondo grado per l'importo di 72.075 fehi. a favore del « portatore » del predetto istrumento. Quale rappresentante del portatore venne indicato nell’elenco l’avv. Reali. L’ufficio annotò inoltre in esso che « il titolo di credito è stato costituito in pegno a favore della spett. Banca Popolare di ed in Lugano ».

Tl registro fondiario indica in proposito quanto segue sotto la data dell’8 febbraio 1928 : « ad istanza di chi di diritto si annota che attuale detentrice del credito di cui 152 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. Ne 386, alla presente iscrizione è la spett. Banca Popolare di Lugano in Lugano ».

I creditori Gaetano Nosè e Walter Greco-Cotti contestarono la summenzionata iscrizione nell’elenco degli oneri. In data 27 giugno 1931 l'ufficio fissó loro un termine di dieci giorni per proporre l’azione di disgconoscimento della pretesa contro « l’avv. A. Reali in Lugano, quale procuratore e rappresentante del « portatore » del succitato 18bromento ».

Il Nosè ed il Greco insorsero contro questi atti dell’ufficio chiedendo il primo :

« 19 La notifica fatta dal portatore di un credito di 72.075 fehi. all’elenco oneri nella procedura esecutiva gruppo N. 3197 in odio di Domenico Fraschina, Lugano-Tesserete, ¿è annullata. In via subordinata : 19 Il rappresentante del portatore è diffidato a volere entro un congruo termine, indicare la persona del portatore attuale creditore del titolo stesso : sotto pena che decorsgo infruttuosamente quel termine, la notifica s’intenderà nulla e non avvenuta. 29 Avvenuta la notifica, sarà assegnato un nuovo termine al creditore che contesta per introdurre l’azione d’impugnativa della pretesa. », ed il secondo, l’annullamento dell’avviso 27 giugno 1931 dell’ufficio.

A conforto della domanda i reclamanti addussero non. esger lecito isgcrivere nell'elenco degli oneri una pretesa il cui titolare non viene indicato.

B. — L'Autorità di Vigilanza del Cantone Ticino ha respinto i reclami mediante decisione 10 luglio 1931. Essa ha ritenuto inammissibile la domanda principale del Noséè perchè le notifiche d’un interessato poss0no essere ammesse 0 respinte, ma non annullate. Le altre conclusioni dei ricorrenti urtare contro il fatto che l’iscrizione d’un credito ipotecario al portatore colla sola indicazione del di lui rappresentante è lecita. Nella fattispecie l’originale del titolo esistente presso l'ufficio dei regietri contenere una delega del seguente tenore : « Quale rappresentante delle Parti viene scelto il sìg. avv. Riccardo Staffieri da ed in Bioggio, il quale potrà subdelegare altra persona ». L’atto essere firmato da Domenico Fraschina e dall’ avy. Riccardo Staffieri rappresentante. Non risultare invece dagli atti, che quest’ultimo sia menzionato nel registro fondiario. La delega suddetta conferire al rappresentante poteri sufficienti per stare in giudizio nella causa di impugnativa dell'elenco oneri. Nel dubbio questo diritto dover del resto presumersìi pur restando impregiudicata una eventuale diversa soluzione da parte dell’ autorità giudiziaria.

C. — Gaetano Nosè e Walter Greco-Cotti hanno ricorso0 contro questa decisione alla Camera Esecuzioni e Fallimenti del Tribunale federale riproponendole le conclusioni e gli argomenti svolti in sede cantonale.

Considerando in diritto :

1. — La domanda del ricorrente Nosè volta a far dichiarare la nullità della notifica all’elenco oneri non puô essere ammessa tale e quale. Ma è manifesto che con esgsa il ricorrente ha inteso chiedere, sgebbene non chiaramente, non tanto l’annullamento della notifica, quanto che l’ufficio sia astretto a respingerla perchè illegale e priva d’efficacia giuridica.

La domanda, precisata in tal modo, appare ricevibile essendo diretta contro l'elenco degli oneri cui rimprovera un vizio di forma consistente nell’iscrizione d’un credito ipotecario senza la contemporanea designazione del creditore pignoratizio.

Quanto alle conclusioni del Greco volte a far pronunciare la nullità della diffida a promuovere azione esse appaiono senz altro ricevibili essendo dirette contro un atto dell'ufficio. La circonstanza che secondo 1il ricorrente l'irregolarità dell’atto consisterebbe nella mancata designazione del creditore contro cui dev’essere diretta l’azione giudiziale implica indirettamente anche una critica dell’elenco oneri in base al quale fu fatta la diffida. L’annul- 134 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, N° 38.

lamento di questa obbligherebbe quindi l’ufficio ad esigere ¿enz’altro dall’avv. Reali lindicazione del titolare del credito ipotecario.

Il quesito se in un’esecuzione sía lecito notificare una pretesa per l’iscrizione nell'elenco oneri senza indicare il nome de! creditore deve perció indubbiamente essere risgolto. Se questa indicazione forma un requisito essenziale della notifica, la sua mancanza avrà per effetto di renderla incompleta e priva d'’efficacia giuridica fintantochè non sarà eseguita la. completazione che potrà essere chiesta in ogni tempo.

2. — Si è a torto che l’autoritàTcantonale invoca, a conforto della tesì della liceità della iscrizione nell’elenco oneri d’un credito ipotecario senza il nome del titolare e colla sola designazione del di lui rappresentante, l’art. 860 CC. La norma sancita da quest’articolo vale infatti solo per gli istituti della cartella ipotecaria e della rendita fondiaria e non per l’ipoteca ; inoltre il « procuratore » a cui sí allude nell’art. 860, deve rappresentare tanto 1l creditore quanto il debitore e non, come in concreto, una s0la parte. Nella fattispecie non occorre però decidere se un'isgcrizione siíffatta nel registro fondiario siía lecita e neppure (ció che fu già risolto affermativamente dal Tribunale federale) se un credito al portatore garantito con ipoteca possa essere iscritto nel registro fondiario. TI quesito da risolvere è unicamente ge le esigenze della procedura esecutiva impongano al titolare d’un credito ipotecario di rendere noto il proprio nome quando chiede l’iscrizione delle proprie pretese nell'elenco degli oneri, oOPpPure se consentano che resti innominato limitandosi a far apparire ed agire in sua vece un rappresentante. La risposta non può essere dubbia. Tutti i creditori che intendono far valere dei diritti in una procedura esecutiva debbono render noto il proprio nome all’ufficio e quindi anche a coloro che hanno il diritto di controllare ed impugnare le loro pretese ed il loro atti. Ogni creditore può infatti veder contestato ed impugnato giudizialmente dagli interessati il proprio credito e le garanzie che lo corredano. Úra, un'azione giudiziale contro un ignoto non è concepibile e la designazione d’un rappresentante non cambia la situazione poiché il mandatario non è parte in causa. Non sì può quindi pretendere da un interessato che agisca giudizialmente contro un rappresentante, il cui mandante rifiuta di farsi conoscere. Un esame completo della consistenza delle ragioni creditorie non è, del resto, possibile finchè non è noto i nome del creditore e delle eccezioni che poss0ono connettersì ad ess0. Ogni titolare di un credito garantito con pegno, che intenda chiederne l’iscrizione in un elenco oneri, deve quindi indicare il proprio nome e domicilio all’ufficio ed un’inscrizione priva del nome del titolare non è lecita.

3. — Dalle considerazioni che precedono risulta che anche la diffida a promuovere causa contro un creditore ignoto è illegale. Poco importa al riguardo che il credito sia stato dato in pegno ad un terzo. Non spettava infatti a costui (come diffatti non avvenne) di chiedere l'’isgcrizione nell'elenco degli oneri e la relativa contestazione non È quindi diretta contro di ess80, ma contro il titolare ignoto del credito. Il ricorso deve quindi essere ammess0 nel senso che la diffida del 27 giugno 1931 a promuovere causa è annullata e l’ufficio invitato a fare il necessario affinchè il nome del titolare del credito ipotecario notificato dall’avv. A. Reali in veste di rappresentante sia res0 noto agli interessali.

Se non gli fosse possibile ottenere la designazione di questo nome, l’ufficio dovrà escludere il relativo credito dall’elenco degli oneri fino a tanto che il titolare non sì Sarà annunciato.

La Camera esecuzioni e fallimenti : PrONUncia :

T ricorsi s80n0 ammessÌ.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch civil svizzer, Art. 860 — der Erlass wurde am 1. Januar 2000, 1. Januar 2001, 1. März 2002, 1. Januar 2003, 1. April 2003, 1. Januar 2004, 1. April 2004, 1. Juni 2004, 1. Juli 2004, 1. Januar 2005, 1. Juni 2005, 1. Januar 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Juli 2007, 1. Dezember 2007, 1. Januar 2008, 1. Juli 2008, 5. Dezember 2008, 1. Januar 2010, 1. Februar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. Januar 2013, 1. Juli 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2016, 1. April 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2020, 1. Juli 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 1. Januar 2026 und 1. Juli 2026 erneut konsolidiert.

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