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2, Sentenza 11 febbraio 1943 della II sezione civile nella causa Tozzi contro Tozzi, Poriata degli art. ? h e ? i della legge federale 25 giugno 1891 oui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti (art. 61 del titolo finale del CC).
La norma, asecondo cui il coniuge straniero domiciliato in. Isvizzera deve provare che la legge o la giurisprudenza della sua Ppairia riconoscono la competenza del giudice svizzero, è applicabile non soltanto al divorzio propriamente detto, ma anche alla Separazione Ppersonale.
Tragweite der Art. 7 h und 7 i NAG (Art. 61 ZGB'SchIT).
Der in der Schweiz wohnende Ausländer haf nicht nur, wenn. er auf Scheidung, sondern ebenso, wenn er auf blosse Trenn der Ehe klagt, nachzuweisen, dass die Zuständigkeit des schweizerischen Richters durch Gesetz oder Gerichtsgebrauch seines Heimatstaates anerkannt wird.
Portée de l’art. 7, leitre h et i, LRDC (art. 61 CC tit. fin.).
La règle suivant laquelle l'époux étranger domicilié en Suisse doit prouver que la loi ou jurisprudence de s0n pays d'’origine reconnaît la compétence du juge suisse s'applique non seulement au divorce mais aussi à séparation de corps, Familienrecht, N° $, 5 Ritenuto in fatto :
4A. — L’undici settembre 1926, Alfio Tozzi, di nazionalità italiana, ed Angelica Schira, di nazionalità svizzera, sì univano in matrimonio a Locarno ed ivi prendevano domicilio, il marito esercitando il mestiere di soalpellino e la moglie lavorando in una fabbrica.
Dalla loro unione nasceva, il 26 febbraio 1931, una bambina di nome Liliana.
Rimasto disoccupato, il Tozzi partiva, nel settembre 1939, per l’Ttalia e si domiciliava nel comune di Lastra a Signa (Provincia di Firenze), ove aveva trovato lavoro in uno stabilimento industriale. Consenziente il marito, la moglie restava con la bambina a Locarno.
Sachverhalt
B. — Con petizione 25 marzo 1941 Angelica Tozzi conveniva il marito davanti alla Pretura di Locarno, affinchè fosse pronunciata la, separazione Ppersonale.
TI convenuto contestava, in virtù degli art. 7 lett. h e 7 lett. i della legge federale 25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile dei domiciliati e dei dimoranti (LDD), la competenza del giudice adito e, subordinatamente, concludeva pel rigetto della petizione nel merito.
Con sentenza 28 maggio 1942 il Pretore di Locarno sì dichiarava competente ed ammetteva le domande dell’attrice.
II Tozzi sì aggravava alla Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, la quale, statuendo in data 16 ottobre 1942, dichiarava improponibile l’azione dell'attrice essenzialmente per le seguenti ragioni :
Secondo i combinati art. 7 lett. hb e 7 lett. i della LDD, i tribunali svizzeri s80no competenti per pronunciare la seParazione Personale di coniugi stranieri, purchè la parte attrice sia domiciliata in Isvizzera e la legge 0 la giurisprudenza della sua patria riconoscano competente il giudice svizzero. Nel fattispecie la prima di queste condizioni è adempita, poichè l'attrice è autorizzata ad avere un domicilio separato da quello di suo marito che non è