Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1B_537/2017

1B_537/2017

Rubrum

Sentenza del 20 dicembre 2017

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Merkli, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Sicherheitsstützpunkt Biberbrugg, Postfach 75, 8836 Bennau.

Oggetto

Procedimento penale; difesa d'ufficio,

ricorso contro la decisione emanata il 13 novembre 2017 dal Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer (BEK 2017 80)

Considerandi

che il 2 maggio 2017 A.________ ha chiesto di nominargli un difensore d'ufficio nell'ambito di un procedimento penale promosso nei suoi confronti per diffamazione (art. 173 CP), esteso in seguito anche al reato di denuncia mendace (art. 303 CP), poiché avrebbe annotato una dichiarazione offensiva su un precetto esecutivo;

che la domanda è stata respinta il 4 maggio 2017 dal Pubblico ministero di Innerschwyz, non essendo in presenza di un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell'art. 130 CP e neppure di una difesa d'ufficio secondo l'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP, ritenuto che in caso di un'eventuale condanna l'istante incorrerebbe in una pena pecuniaria inferiore a 90 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente;

che, adito dall'imputato, con giudizio del 13 novembre 2017 il Tribunale cantonale di Schwyz ne ha respinto il reclamo;

che A.________ impugna questa decisione dinanzi al Tribunale federale, chiedendo implicitamente di annullarla e di concedergli il gratuito patrocinio;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che il ricorrente asserisce di non padroneggiare sufficientemente la lingua tedesca, nella quale è redatta la decisione impugnata, per cui la presente sentenza eccezionalmente può essere stilata in lingua italiana (art. 54 cpv. 1 LTF);

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova, nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106);

che il ricorrente, asserendo di non conoscere sufficientemente la terminologia giuridica tedesca, si limita a criticare il fatto che una sua denuncia nei confronti del querelante non sarebbe stata considerata, fattispecie che esula peraltro dall'oggetto del litigio, e adducendo la sua indigenza, non si confronta minimamente con le differenti motivazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza;

che ciò vale in particolare riguardo all'accertata assenza dei requisiti legali posti dall'art. 130 CPP a sostegno di una difesa obbligatoria e dall'art. 132 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 e 3 CPP a giustificazione di una difesa d'ufficio, esclusa di massima per i casi bagatellari, come è stato ritenuto quello in esame dalla Corte cantonale (al riguardo vedi sentenza 1B_230/2016 del 1° luglio 2016 consid. 2.5.2), che del resto si è compiutamente espressa sulle concrete difficoltà sotto il profilo fattuale e giuridico della vertenza, nonché sulle emergenti capacità personali del ricorrente a difendersi personalmente in tale ambito, avendo potuto o potendo se del caso far capo a un traduttore, argomenti con i quali egli non si confronta del tutto;

ch'egli, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), neppure tenta di dimostrare l'insostenibilità e quindi l'arbitrarietà delle conclusioni della Corte cantonale (DTF 141 I 49 consid. 3.4 pag. 53);

che, inoltre, quando la decisione impugnata, come nella fattispecie, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121);

che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

Comunicazione al ricorrente, al pubblico ministero e alla Beschwerdekammer del Tribunale cantonale di Schwyz.

Losanna, 20 dicembre 2017

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Merkli

Il Cancelliere: Crameri

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 130, Art. 173 und Art. 303 — gelesen in der Fassung vom 12. Dezember 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 130 und Art. 132 — gelesen in der Fassung vom 1. September 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 54, Art. 66 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

Cità en