Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

1C_176/2020

1C_176/2020

Rubrum

Sentenza del 31 marzo 2020

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Chaix, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Max Bleuler,

ricorrente,

contro

Comune del Gambarogno,

patrocinato dall'avv. Athos Mecca,

Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.

Oggetto

Denegata e ritardata giustizia,

ricorso contro la sentenza emanata il 31 luglio 2019

dal Tribunale cantonale amministrativo (50.2019.6).

Considerandi

che, con decisione del 31 luglio 2019, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso sottopostogli da A.________ per ritardata giustizia contro l'operato del Tribunale di espropriazione in relazione a una procedura di espropriazione materiale da lui avviata il 2 marzo 2017;

che avverso questa sentenza, il 26 marzo 2020, A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico per denegata e ritardata giustizia al Tribunale federale, chiedendo, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocino, in via principale di annullarla e di invitare la Corte cantonale a statuire nel merito del gravame, subordinatamente di rinviarle l'incarto per nuovo giudizio;

che non sono state chieste osservazioni al ricorso;

che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 I 239 consid. 2);

che il ricorrente adduce di non aver impugnato tempestivamente la criticata decisione perché avrebbe dovuto versare un cospicuo anticipo per le spese giudiziarie presunte e che, in caso di soccombenza, le spese giudiziarie sarebbero state troppo elevate;

ch'egli neppure tenta tuttavia di spiegare perché, già all'epoca, non avrebbe potuto formulare una domanda di assistenza giudiziaria;

che il ricorso, largamente tardivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è quindi manifestamente irricevibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF e non può pertanto essere esaminato nel merito;

che, del resto, esso sarebbe inammissibile anche per carenza di motivazione (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che, infatti, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);

che il ricorrente, limitandosi ad accennare a uno "sciopero" di funzionari statali ed, erratamente, a sostenere che il Tribunale federale sarebbe un'autorità di vigilanza, non si confronta con detti argomenti né con le diverse conclusioni ritenute nel contestato giudizio, nel quale si spiega compiutamente perché, in concreto, per più motivi, non si sarebbe in presenza dell'asserita ritardata giustizia;

che quando la decisione impugnata, come nella fattispecie, si fonda su motivazioni distinte e indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);

che, pertanto, il ricorso non può essere esaminato nel merito (art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF);

che la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dev'essere respinta, ritenuto che il ricorso era privo di ogni possibilità di successo fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF);

che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3.

Non si prelevano spese giudiziarie.

4.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Tribunale di espropriazione e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 31 marzo 2020

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 64, Art. 66, Art. 100 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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