Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

4A_480/2010

4A_480/2010

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 1° dicembre 2010

I Corte di diritto civile

Composizione

Giudici federali Klett, Presidente,

Rottenberg Liatowitsch,

Ramelli, Giudice supplente,

Cancelliere Hurni.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________SA,

entrambi patrocinati dall'avv. Giovanni Moghini,

ricorrenti,

contro

1. C.________,

2. D.________SA,

entrambi patrocinati dall'avv. dott. Alberto Agustoni,

opponenti.

Oggetto

contratto di architetto,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 luglio 2010

dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del

Cantone Ticino.

Considerandi

che il 6 aprile 2006 C.________, architetto, e D.________SA hanno convenuto in giudizio davanti al Pretore di Lugano, Sezione 3, A.________ e B.________SA chiedendo che fossero condannati solidalmente a pagare loro le prestazioni eseguite nell'ambito dell'edificazione di una villa a X.________: fr. 1'875'449.-- a C.________ per la progettazione e fr. 760'959.-- a D.________SA per la direzione dei lavori;

che i convenuti si sono opposti alle domande eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di B.________SA, la carenza di legittimazione attiva di D.________SA e l'incompetenza territoriale;

che, limitata la procedura all'esame di queste eccezioni, il Pretore le ha respinte tutte con sentenza del 21 luglio 2008;

che il successivo appello delle parti convenute è stato respinto, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza 3 luglio 2010 della II Camera civile del Tribunale di appello ticinese;

che i convenuti insorgono davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 9 settembre 2010, con il quale chiedono l'annullamento del giudizio cantonale, l'accoglimento delle tre eccezioni e la conseguente reiezione della petizione degli attori;

che quest'ultimi propongono di respingere il ricorso mentre l'autorità cantonale non si è pronunciata;

che il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere di esame sulla propria competenza e sull'ammissibilità del ricorso (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 135 III 329 consid. 1 pag. 331);

che il gravame è ammissibile per quanto riguarda diritto di ricorrere (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestività (art. 100 cpv. 1 LTF), natura della causa (art. 72 cpv. 1 LTF), valore litigioso (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e autorità inferiore (art. 75 cpv. 1 LTF);

che la decisione impugnata è incidentale perché, essendo limitata alle eccezioni preliminari proposte dalle parti convenute, non pone fine al procedimento (cfr. art. 90 LTF);

che in forza dell'art. 92 cpv. 1 LTF questa sua natura non osta all'ammissibilità del ricorso per riguardo al tema dell'incompetenza per territorio del Pretore di Lugano;

che nella misura in cui i ricorrenti si prevalgono della mancanza di legittimazione attiva e passiva delle parti il ricorso è invece ammissibile soltanto se sono adempiuti i presupposti dell'art. 93 LTF;

che in effetti i ricorrenti invocano l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, che ammette il ricorso se l'accoglimento comporterebbe immediatamente una decisione finale e consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa;

che qualora la parte ricorrente invochi questi motivi attinenti all'economia processuale, che hanno carattere eccezionale e vanno ammessi con riserbo, essa ha l'onere di allegare e dimostrare l'adempimento dei requisiti, indicando in modo dettagliato, salvo che siano manifesti, i fatti litigiosi, le prove che si renderebbero necessarie per chiarirli e le ragioni per le quali l'assunzione sarebbe lunga e costosa (DTF 134 III 426 consid. 1.3.2, 133 III 629 consid. 2.4.2 e rif.);

che i ricorrenti si limitano ad affermare che l'accoglimento del ricorso metterebbe fine perlomeno parzialmente al processo, senza nemmeno accennare alle suddette circostanze determinanti per il giudizio, le quali, nel caso specifico, non sono nemmeno manifeste;

che per le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva i ricorrenti non possono pertanto beneficiare dell'esame anticipato ammesso eccezionalmente dall'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, per cui il loro gravame rimane ammissibile limitatamente alla questione della competenza territoriale del Pretore di Lugano;

che a questo proposito i ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale avrebbe applicato erroneamente l'art. 3 cpv. 1 lett. a e l'art. 7 LForo, ma pongono a fondamento di questa censura esclusivamente l'assenza di legittimazione passiva della convenuta B.________SA;

che la censura è manifestamente infondata, dal momento che il Tribunale di appello ha ammesso la legittimazione passiva di questa convenuta e, come appena detto, su tale punto il giudizio impugnato non può per il momento essere rivisto (cfr. art. 93 cpv. 3 LTF);

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso in materia civile, nella misura in cui è ammissibile, è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti, i quali rifonderanno agli opponenti fr. 12'000.-- per ripetibili della sede federale, il tutto con responsabilità solidale.

3.

Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 1° dicembre 2010

In nome della I Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Il Cancelliere:

Klett Hurni

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 29, Art. 66, Art. 68, Art. 72, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 90, Art. 92, Art. 93 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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