Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_519/2010

6B_519/2010

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 1° ottobre 2010

Corte di diritto penale

Composizione

Giudici federali Favre, Presidente,

Mathys, Eusebio,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Olivier Corda,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,

opponente.

Oggetto

Confisca di valori patrimoniali,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 6 maggio 2010 dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti

A.

In seguito a una segnalazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto, con decisione del 5 luglio 2007 e successiva estensione del 1° luglio 2008, un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti segnatamente di A.________, per i titoli di riciclaggio di denaro e di falsità in documenti.

B.

Con decisione del 21 dicembre 2009 il MPC ha deciso di sospendere le indagini e ha contestualmente ordinato la confisca, giusta l'art. 72 CP, dei valori patrimoniali presenti su un conto intestato a A.________ presso la banca B.________. Il magistrato inquirente ha ritenuto che questi valori patrimoniali rientravano nella facoltà di disporre dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra".

C.

Adita da A.________, con sentenza del 6 maggio 2010 la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ha respinto il gravame e confermato la confisca dei citati valori patrimoniali.

D.

A.________ impugna con un ricorso in materia penale al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di liberare a suo favore i valori patrimoniali posti sotto sequestro. Il ricorrente fa in particolare valere la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU.

E.

La I Corte dei reclami penali del TPF e il MPC chiedono di respingere il ricorso.

Con decreto del 1° luglio 2010 è stata respinta la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso.

Considerandi

1.

1.1

Presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) contro una decisione di natura finale (art. 90 LTF) della Corte dei reclami penali del TPF concernente una decisione di confisca, il ricorso in materia penale è di principio ammissibile (DTF 133 IV 278 consid. 1.1-1.2.2).

1.2

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore. In quanto titolare del conto oggetto della contestata confisca, egli ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. La sua legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LTF è quindi data.

2.

2.1

Il ricorrente rimprovera alla precedente istanza di avere violato l'art. 6 n. 1 CEDU, per non avere indetto un pubblico dibattimento prima di pronunciare il suo giudizio.

2.2

Secondo l'art. 72 CP, il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un'organizzazione criminale (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.

Le decisioni in materia di confisca concernono contestazioni di carattere civile ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 133 IV 278 consid. 2.2; 125 II 417 consid. 4b; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Raimondo contro Italia del 22 febbraio 1994, n. 43). Esse devono quindi essere rese da un tribunale indipendente e imparziale, dinanzi al quale la persona interessata ha diritto a un'udienza pubblica (orale) giusta la citata disposizione. Invero, ciò non esclude che un organo non giurisdizionale, che non soddisfa di principio le citate esigenze convenzionali, renda una decisione di confisca. In una simile evenienza, l'interessato deve però poter disporre di un ricorso dinanzi a un organo giudiziario indipendente conforme all'art. 6 n. 1 CEDU, che benefici di piena cognizione in fatto e in diritto (DTF 133 IV 278 consid. 2.2).

2.3

Nella fattispecie, il MPC, quale autorità sottoposta amministrativamente alla vigilanza del Consiglio federale (art. 14 cpv. 1 PP), incaricata di dirigere le indagini della polizia giudiziaria (art. 15 PP) e che riveste il ruolo di parte nella procedura (art. 34 PP), non può essere assimilato a un giudice ai sensi degli art. 72 CP e 6 n. 1 CEDU (DTF 133 IV 278 consid. 2.2.1). Spettava quindi alla I Corte dei reclami penali del TPF rispettare le esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU, svolgendo in particolare l'udienza pubblica prevista da questa disposizione. Nel gravame dinanzi ad essa, il ricorrente aveva infatti esplicitamente richiamato tale norma convenzionale e la necessità di rispettarne le condizioni, indicando segnatamente anche quella della pubblicità. Non può quindi essere dedotto che il ricorrente abbia implicitamente rinunciato a un'udienza pubblica e orale o che ricorrano dei motivi per eccezionalmente soprassedervi (cfr. DTF 134 I 331 consid. 2.1; 122 V 47 consid. 3b).

2.4

Contrariamente alla concezione della precedente istanza, il fatto ch'essa disponga di un pieno potere cognitivo in quest'ambito e che il MPC, prima di emanare l'ordine di confisca, abbia concesso al ricorrente la facoltà di esprimersi al riguardo, non consente di per sé di prescindere dall'applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Questa disposizione in concreto è pertanto stata disattesa e, trattandosi della violazione di un diritto di natura formale, l'accoglimento del gravame su questo punto comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza delle argomentazioni di merito (DTF 121 I 30 consid. 5j).

In tali circostanze, non occorre nemmeno esaminare specificatamente la portata degli art. 29a e 30 seg. Cost., peraltro semplicemente invocati dal ricorrente in relazione con l'art. 6 n. 1 CEDU.

3.

Ne segue che il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla precedente autorità per una nuova decisione dopo lo svolgimento dell'udienza pubblica. Non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF) e la Confederazione verserà al ricorrente un'indennità a titolo di ripetibili (art. 68 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale penale federale per una nuova decisione.

2.

Non si prelevano spese giudiziarie.

3.

La Confederazione verserà al ricorrente un'indennità di fr. 3'000.-- a titolo di ripetibili.

4.

Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 1° ottobre 2010

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Favre Gadoni

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 72 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66, Art. 68, Art. 81, Art. 90 und Art. 100 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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