Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 7 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

6B_922/2019

6B_922/2019

Rubrum

Sentenza del 22 agosto 2019

Corte di diritto penale

Composizione

Giudice federale Denys, Presidente,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

opponente.

Oggetto

Truffa aggravata,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 giugno 2019 dalla Corte di appello e di revisione penale del

Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.17+49).

Considerandi

che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con sentenza del 18 giugno 2019 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autrice colpevole, oltre che di truffa aggravata in parte tentata nei confronti di compagnie assicurative private, di ripetuta falsità in documenti e di violazione dell'art. 87 LAVS, di truffa aggravata ai danni dell'assicurazione per l'invalidità;

che l'imputata è per contro stata prosciolta dall'imputazione di truffa aggravata nei confronti della Cassa cantonale per gli assegni familiari e dell'allora Ufficio dell'assicurazione malattia;

che A.________ è stata condannata alla pena detentiva di 18 mesi e alla pena pecuniaria di tre aliquote giornaliere di fr. 50.-- ciascuna, per complessivi fr. 150.--, entrambe sospese condizionalmente per un periodo di prova di due anni;

che l'imputata è in particolare pure stata condannata a versare all'Ufficio dell'assicurazione invalidità fr. 194'993.-- a titolo di risarcimento dei danni;

che A.________ impugna la sentenza della CARP con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di rivalutare la sua situazione sotto il profilo dell'assicurazione per l'invalidità e di "ordinare un'eventuale perizia con un medico estraneo ai fatti";

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 144 V 280 consid. 1; 144 II 184 consid. 1 e rispettivi rinvii);

che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto;

che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1; 134 II 244 consid. 2.1);

che la ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che la ricorrente non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché tale decisione violerebbe il diritto;

che la ricorrente espone sostanzialmente la sua vita anteriore e la sua situazione personale, limitandosi, con riferimento al procedimento penale in oggetto, a criticare in modo generico le valutazioni di alcuni medici che l'hanno visitata;

che, con tali argomentazioni, non si confronta puntualmente con i considerandi della sentenza dell'ultima istanza cantonale, unico oggetto dell'impugnativa, e non spiega per quali ragioni violerebbero il diritto;

che in particolare non si esprime sui considerandi da 8 a 15 della sentenza impugnata (pag. 17 segg.), in cui la CARP ha spiegato i motivi per cui il suo comportamento nei confronti dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità, con riferimento alle rendite di invalidità e alle prestazioni complementari da lei percepite, adempiva la fattispecie di truffa per mestiere;

che, laddove accenna ad imprecisate dichiarazioni dei medici, trattandosi di una questione relativa all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, sarebbe spettato alla ricorrente dimostrare, in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni la CARP sarebbe incorsa nell'arbitrio, segnatamente perché determinati accertamenti o apprezzamenti probatori sarebbero manifestamente insostenibili, in chiaro contrasto con la fattispecie, o si fonderebbero su una svista manifesta (DTF 143 IV 241 consid. 2.3.1 e rinvii; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1);

che, riguardo alla commisurazione della pena, la ricorrente si limita a criticare l'inasprimento della pena detentiva a seguito del parziale accoglimento dell'appello incidentale del Procuratore pubblico;

che, al riguardo, la ricorrente non si confronta però specificatamente con la motivazione della pena esposta ai considerandi da 20 a 25 della sentenza impugnata (pag. 26 segg.) e non fa quindi valere una violazione degli art. 47 segg. CP;

che le sarebbe infatti spettato spiegare con precisione per quali ragioni la pena inflittale eccederebbe i limiti del quadro legale o si fonderebbe su criteri privi di pertinenza, estranei all'art. 47 CP;

che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;

che la domanda di assistenza giudiziaria accennata in questa sede dalla ricorrente deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF);

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);

che tuttavia, in considerazione della sua situazione finanziaria, si giustifica di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF);

Dispositivo

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta.

3.

Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4.

Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 22 agosto 2019

In nome della Corte di diritto penale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Denys

Il Cancelliere: Gadoni

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 47 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2019; der Erlass wurde am 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 42, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 95, Art. 96, Art. 106 und Art. 108 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart l’assicuranza per vegls e survivents, Art. 87 — gelesen in der Fassung vom 1. Juni 2019; der Erlass wurde am 1. Januar 2020, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.

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