Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

Asilo ed allontanamento

Rubrum

Corte IV

Sentenza del 5 agosto 2026

Composizione

Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliera Anna Borner.

Parti

A._______, nato il (…), Iran, patrocinato dal lic. iur. Urs Ebnöther, Rechtsanwalt, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 5 settembre 2025.

Regesto

Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 5... Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 5 settembre 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:13:tt_reg');

Fatti

A.

A.a In data 6 febbraio 2023, A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera.

A.b Con decisione del 28 agosto 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha attribuito il richiedente al Cantone B._______.

A.c Con decisione del 22 settembre 2023, la SEM ha concluso la procedura Dublino e ripreso la procedura d’asilo nazionale.

A.d Con decisione del 23 aprile 2024, l’autorità inferiore ha assegnato la domanda d’asilo del richiedente alla procedura ampliata.

A.e Nelle date 19 aprile 2024 e 12 giugno 2025, la SEM ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione rispettivamente di un’audizione integrativa sui motivi d’asilo. In sostanza e per quanto qui di rilievo, l’interessato ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, l’Iran, a causa delle persecuzioni subite dallo Stato iraniano. Egli ha dichiarato che avrebbe avuto un ruolo quale membro di un comitato segreto a favore del partito Komala per l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni contro il regime iraniano, nonché per la propaganda online – svolta anonimamente ma le cui pagine internet conterebbero migliaia di seguaci – e per la raccolta fondi. Si sarebbe attivato politicamente grazie a suo (…) e a causa del fatto che l’omicidio di suo (…) sarebbe stato classificato quale suicidio dalle autorità iraniane. Avrebbe partecipato, dal 2014 al 2022, a diverse manifestazioni. Un giorno avrebbe ricevuto una telefonata anonima mediante la quale sarebbe stato invitato a presentarsi presso l’ufficio dell’Agahi di C._______, ma non vi si sarebbe recato e si sarebbe nascosto da sua madre per una notte; due giorni dopo sarebbe stato arrestato a casa sua da agenti non identificati senza che gli fossero formalmente dichiarate le accuse a suo carico. Secondo la sua ipotesi, sarebbe stato arrestato per un omicidio che sarebbe avvenuto nelle vicinanze della sua abitazione oppure a causa della sua attività politica, e avrebbe subito interrogatori in un contesto di forte tensione psicologica e fisica, con minacce, insulti, percosse e trattamenti degradanti; sarebbe stato rilasciato senza alcun seguito né penale né amministrativo circa tre settimane dopo. Dopo il rientro a casa sua, si sarebbe recato nel (…) del Paese per lavoro e avrebbe in seguito, su suggerimento di amici, deciso di espatriare.

A.f In corso di procedura, l’interessato – per il tramite dei suoi rappresentanti legali – ha trasmesso diversi mezzi di prova di cui si dirà, se del caso e per quanto di rilievo nella presente fattispecie, in seguito nei considerandi in diritto. Il richiedente è stato inoltre sottoposto a diverse visite mediche di cui si dirà, se del caso e per quanto rilevanti, in seguito nei considerandi in diritto.

A.g In data 23 giugno 2025, l’Ufficio dello Stato civile di D._______ ha richiesto alla SEM delle informazioni riguardo al richiedente in ragione della preparazione al matrimonio dello stesso.

B. Con decisione del 5 settembre 2025, notificata l’8 settembre 2025, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera e ordinato l’esecuzione della misura, incaricandone il Cantone B._______.

La SEM ha ritenuto che il racconto del ricorrente non sarebbe verosimile in quanto le sue allegazioni sarebbero lacunose, generiche, contraddittorie, confuse e incoerenti in riferimento al suo attivismo politico in patria, alla sua partecipazione a delle manifestazioni contro il regime iraniano, alla telefonata anonima mediante la quale sarebbe stato invitato a presentarsi presso l’ufficio dell’Agahi di C._______ e al suo comportamento in seguito, alle modalità e al motivo dell’arresto che avrebbe in seguito subito, nonché al periodo di detenzione e al suo rilascio. I mezzi di prova depositati dal richiedente sarebbero inadeguati a sostenere in modo convincente le allegazioni del medesimo. Inoltre, la SEM ha rilevato che l’attività politica nel Paese d’origine e in esilio intrapresa dal ricorrente non sarebbe qualificabile quale attività politica di rilievo e visibile che potrebbe essere vista come una minaccia da parte delle autorità iraniane e che non vi sarebbero indizi per cui, in caso di ritorno in Iran, il ricorrente andrebbe incontro a una persecuzione statale in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità. Pertanto, non sarebbero nemmeno date le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dalla legge. Infine, l’autorità inferiore ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l’esecuzione dell’allontanamento.

C.

C.a In data 8 ottobre 2025 – per il tramite della piattaforma elettronica riconosciuta Privasphere –, il richiedente è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) e ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre, in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria e, in via ancora più subordinata, il rinvio degli atti di causa alla SEM per nuova valutazione e decisione; ciò con contestuali richieste di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio nella persona dell’avv. Urs Ebnöther.

L’insorgente ha sostanzialmente ripetuto i motivi fatti valere in prima istanza e puntualmente contestato le conclusioni cui è giunta la SEM spiegando le sistematiche azioni di repressione delle autorità iraniane, ribadendo la verosimiglianza delle proprie allegazioni e giustificando le eventuali discrepanze. In particolare, ha precisato che sarebbe effettivamente un membro del partito Komala, e non semplicemente un simpatizzante, e che per motivi di sicurezza sarebbe stato tenuto a tenere nascosta la propria identità e non vi sarebbe alcuna documentazione attestante le attività del partito e dei suoi membri. Tutte le sue allegazioni sarebbero state precise e dettagliate, per esempio in riferimento all’appartenenza al partito politico (con la descrizione della struttura e funzione del partito) e alla partecipazione alle dimostrazioni (contestualizzate e temporalmente corrette), e, pertanto, verosimili. La SEM misconoscerebbe, da un lato, l’agire delle autorità iraniane, le quali sarebbero ad esempio solite identificare le persone per la loro solo partecipazione a delle manifestazioni e ad eseguire arresti illegali e, d’altra parte, il diritto penale iraniano, in quanto già solo la partecipazione a una dimostrazione o la contestazione on-line delle autorità iraniane sarebbero passibili di reati contro l’ordine pubblico e propaganda contro lo Stato, i quali sarebbero perseguibili penalmente e la cui pena massima sarebbe la pena di morte – al riguardo, ha citato alcune condanne che sarebbero avvenute in Iran, nonché alcuni rapporti internazionali. Ha inoltre fatto valere che l’ansia, lo stress acuto, la paura e il trauma subito potrebbero rendere difficile ricordare tutti i dettagli e giustificherebbero alcune contraddizioni rilevate dalla SEM, le quali sarebbero comunque minime e irrilevanti ai fini della verosimiglianza delle sue allegazioni. Ha ancora ribadito che la sua attività politica nel Paese e all’estero giustificherebbe il timore di temere delle persecuzioni in caso di ritorno in Iran. Ha infine asserito che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inammissibile e inesigibile in quanto sarebbe dimostrata la sua qualità di rifugiato.

C.b Con scritto del 21 aprile 2026 – per il tramite della piattaforma elettronica riconosciuta Privasphere –, il ricorrente – per il tramite del proprio rappresentante – ha ribadito il suo attivismo politico in esilio e trasmesso ulteriori mezzi di prova di cui si dirà se del caso e per quanto rilevanti in seguito nei considerandi in diritto.

C.c Nelle date 29 giugno 2026 e 8 luglio 2026 – per il tramite della piattaforma elettronica riconosciuta Privasphere –, il rappresentante del ricorrente ha trasmesso la propria nota di onorario particolareggiata di CHF 4'001.45.–.

Considerandi

1.

1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l’approvazione di un secondo giudice o una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

4.

4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

4.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).

5.

5.1 La situazione in Iran è cambiata notevolmente negli ultimi mesi. Le proteste scoppiate il 28 dicembre 2025 a Teheran si sono rapidamente diffuse fino a trasformarsi in manifestazioni di portata nazionale. Le autorità iraniane hanno risposto con una repressione sistematica e una violenza efferata, che ha causato numerosi arresti, feriti gravi e vittime. Secondo le stime attuali, a causa del conflitto sono state sfollate milioni di persone. La maggior parte di loro ha lasciato Teheran e altre città per rifugiarsi nel nord del Paese e nelle zone rurali. In questo contesto, essendo la situazione nel Paese incerta e difficile da valutare, il 13 gennaio 2026 la SEM ha deciso di sospendere temporaneamente le domande d'asilo presentate dai cittadini iraniani per le quali si prevedeva una decisione negativa e con pronuncia dell’allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-7936/2025 del 15 giugno 2026 consid. 5; D-2224/2024 della medesima data consid. 5).

5.2 Il 28 febbraio 2026 Israele e gli Stati Uniti hanno sferrato massicci attacchi aerei contro l’Iran, i quali hanno causato la morte dell’Ayatollah Ali Khamenei, nonché di altri leader iraniani. Il Paese ha risposto immediatamente con attacchi contro Israele, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait e altri Stati, nonché con un blocco dello Stretto di

Hormuz. Resterà da vedere se i recenti colloqui tra gli Stati Uniti e l’Iran porteranno a un cessate il fuoco a tempo indeterminato e a un accordo di pace duraturo, poiché la recente firma del protocollo d’intesa costituisce solo una tappa del processo e, successivamente, dovranno ancora essere condotti negoziati su diversi temi entro un termine di 60 giorni al fine di giungere a un accordo definitivo. Recentemente si sono nuovamente verificati violenti e ripetuti scontri, i quali indeboliscono ulteriormente l’intero processo di pace (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale D-5432/2020 del 30 luglio 2026 consid. 4).

5.3 L’evoluzione futura della situazione in Iran (e in Medio Oriente nel suo complesso) appare quindi al momento ancora incerta. In particolare, gli sviluppi di politica interna in Iran sono attualmente imprevedibili e le conseguenze che ne derivano per la valutazione delle procedure di asilo pendenti di cittadini iraniani in Svizzera (e in altri Paesi) non sono chiare.

6.

6.1 Nell’esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d’origine della persona richiedente l’asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione – sia nell’ambito della valutazione della qualità di rifugiato sia, se del caso, dell’esecuzione dell’allontanamento – la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l’espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d’origine a favore o a sfavore della persona richiedente l’asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti).

6.2 Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all’istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all’istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un’istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).

6.3 Ritenuta l’incertezza attuale circa l’evoluzione futura della situazione generale in Iran, il Tribunale ritiene che la valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetti all’autorità di ricorso, bensì deve essere svolta dall’autorità di prima istanza una volta che la situazione in Iran si sarà stabilizzata. Tale modo di procedere consente una nuova valutazione della questione dello statuto di rifugiato dei richiedenti l’asilo provenienti dall’Iran e dell’esecuzione dell’allontanamento alla luce delle attuali condizioni politiche e socioeconomiche del Paese. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L’istanza inferiore dovrà, nell’accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Iran e, dall’altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito delle ricorrenti. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d’asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica, e quindi ultima, istanza giudiziaria.

7. Alla luce di quanto sopra, il ricorso è accolto e la decisione della SEM del 5 settembre 2025 è annullata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare – se necessario – l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

9.

9.1 Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).

9.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF).

9.3 Secondo gli art. 8 e 9 cpv. 1 TS-TAF, le ripetibili comprendono, fra l'altro, le spese di patrocinio, ossia l'onorario dell'avvocato, ed i disborsi, quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di porto e le spese telefoniche. L'art. 10 cpv. 1 e 2 TS-TAF precisa che l'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte; la tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di fr. 200. – e un massimo di fr. 400.–.

9.4 Nella fattispecie, si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili al ricorrente, rappresentato in questa sede (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF). Il rappresentante del ricorrente ha prodotto la sua nota d’onorario particolareggiata e chiesto l’attribuzione dell’importo di CHF 4001.45.– a titolo di spese ripetibili. Alla stessa può essere dato parzialmente seguito conto tenuto del lavoro svolto dal rappresentante del ricorrente. Nel suo complesso, il dispendio di tempo indicato nella nota d’onorario di 12.3 ore, segnatamente i colloqui con il richiedente di circa due ore, la redazione del ricorso di 31 pagine, l’ulteriore scritto complementare di tre pagine e le spese di cancelleria, appare leggermente eccessivo. Questo Tribunale ritiene che per la presente fattispecie sia giustificato il riconoscimento di dieci ore lavorative a CHF 300.–. Pertanto, la nota d’onorario va moderata, nel senso che al rappresentante del ricorrente sono riconosciuti CHF 3254.60.– a titolo di spese ripetibili (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 14 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM del 5 settembre 2025 è annullata. Gli atti di causa sono ritrasmessi all’autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.

3. Non si prelevano spese processuali.

4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 3254.60 a titolo di spese ripetibili.

5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente e.

La giudice unica: La cancelliera:

Giulia Marelli Anna Borner

Data di spedizione: