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Protezione dei dati

Rubrum

Corte VI

Sentenza del 28 luglio 2026

Composizione

Giudice Basil Cupa, giudice unico, cancelliere Matthew Pydar.

Parti

A._______, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione della SEM del 28 aprile 2026.

Regesto

Modifica dei dati nel sistema d'informazione centr... Modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione della SEM del 28 aprile 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Considerandi

I. che il ricorrente ha inoltrato in data 5 marzo 2026 una domanda d’asilo presso le autorità svizzere, presentandosi come minorenne e dichiarando di essere nato il (…) 2009,

che l’autorità inferiore in data 28 aprile 2026 ha deciso di non entrare nel merito della domanda d’asilo e di allontanare il ricorrente verso il Belgio,

che allo stesso tempo l’autorità inferiore stabiliva che la data di nascita del ricorrente nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) andava fissata al 1° gennaio 2008, con menzione del carattere contestato (cfr. cifra 4 del dispositivo di suddetta decisione),

che il 7 maggio 2026 il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF), contestando tanto la decisione di non entrare nel merito della domanda d’asilo e di allontanamento quanto quella concernente la sua data di nascita nel SIMIC,

che nello specifico egli domanda di rettificare la sua data di nascita, modificandola al (…) 2009 all’interno del SIMIC,

che tra le richieste di natura formale il ricorrente ha domandato che egli sia esentato dal pagamento delle spese di giudizio, incluso il relativo anticipo,

che la decisione concernente la non entrata in merito nella domanda d’asilo e l’allontanamento riguarda un oggetto differente da quella concernente i dati nel SIMIC; pertanto, sono state aperte due procedure differenti a cui faranno seguito due sentenze differenti,

che di conseguenza la procedura F-3236/2026 è stata disgiunta dalla qui presente procedura F-3357/2026, che viene dunque trattata separatamente,

che con sentenza F-3236/2026 del 15 maggio 2026 il TAF ha respinto il ricorso concernente la decisione di non entrata in merito nella domanda d’asilo e l’allontanamento,

che con decisione incidentale del 21 maggio 2026, il TAF ha respinto la richiesta tendente all’esenzione dal pagamento delle spese di giudizio ed esortato il ricorrente entro il 22 giugno 2026 a inoltrare l’importo di Fr. 1'000.– quale anticipo sulle spese processuali nell’ambito della presente procedura, che questo Tribunale ha motivato la sua decisione incidentale con il fatto che si era già espresso nella sentenza F-3236/2026 del 15 maggio 2026 al consid. 3.6 circa l’età del ricorrente, costatando che egli non sarebbe stato in grado di rendere verosimile la sua minore età,

che pertanto vigendo nella presente procedura un onere della prova più elevato rispetto a quello vigente nella procedura d’asilo (cfr. DTAF 2018 VI/3 consid. 4.2.3), risultava prima facie scarsamente probabile che il ricorrente potesse ribaltare le considerazioni precedentemente fatte dal TAF,

che di conseguenza il presente ricorso risultava prima facie scarsamente probabile di esito favorevole,

che a tale intimazione è stata comminata l’inammissibilità del ricorso qualora il termine indicato fosse risultato infruttuoso,

che con scritto del 22 giugno 2026 il ricorrente ha domandato al Tribunale di volere riconsiderare la propria posizione in merito all’anticipo di spese richiesto,

che con sentenza del 26 giugno 2026 la giudice istruttrice nel procedimento F-3774/2026 aveva respinto la domanda di revisione del ricorrente del 28 maggio 2026 tendente all’annullamento della sentenza F-3236/2026 del 15 maggio 2026,

II. che in merito alla richiesta di riconsiderare la propria posizione in merito all’anticipo di spese richiesto e di garantire l’assistenza giudiziaria, non appaiono nuovi mezzi di prova e nuovi, significativi argomenti, per cui la richiesta fatta valere va dichiarata irricevibile, essendo i criteri per un riesame non soddisfatti (cfr. ad esempio DTF 138 I 61 consid. 4.3; 120 Ib 42 E. 2b; sentenza del Tribunale federale 2C_170/2007 del 21 gennaio 2008 E. 3; DTAF 2008/8; cfr. anche sentenza del Tribunale A-1365/2025 del 12 marzo 2026 consid. 10.1),

che a tal proposito vanno prese in riferimento le considerazioni già menzionate dalla giudice istruttrice nel procedimento connesso F-3774/2026, la quale aveva menzionato che in assenza di fatti nuovi e determinanti, una futura domanda d’assistenza giudiziaria sarebbe stata scartata senza assegnazione di alcun termine di grazia (cfr. sentenza F-3774/2026 del 26 giugno 2026), che il ricorrente risulta rappresentato nella presente procedura da una rappresentanza legale, la quale si suppone conosca le condizioni per potere richiedere un riesame di una domanda di assistenza giudiziaria respinta e di prendere atto delle conseguenze, qualora tale richiesta debba essere nuovamente respinta,

che – inoltre – nello scritto inoltrato non viene richiesta né un’estensione del termine assegnato per il versamento dell’importo richiesto né una nuova scadenza, qualora il riesame non venisse accordato,

che, pertanto, nel presente caso, un ulteriore termine di grazia alfine di versare l’importo richiesto dal Tribunale tramite decisione incidentale del 21 maggio 2026 non risulterebbe giustificato,

che – di conseguenza – l'anticipo richiesto non è stato versato entro il termine impartito, rendendo il ricorso dunque inammissibile,

che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF, il giudice unico pronuncia la non entrata nel merito su un’ impugnazione manifestamente inammissibile,

che, visto l'esito della procedura, le spese processuali pari a Fr. 250.– vanno addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 della PA e art. 1 e segg. del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che pertanto non viene attribuita alcuna indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. La richiesta del 22 giugno 2026 tendente ad un riesame in merito all’assistenza giudiziaria e l’esenzione dell’anticipo delle spese di giudizio è inammissibile.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese processuali, di fr. 250.–, sono poste a carico del ricorrente.

Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente decisione. Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della fattura. La fattura sarà inviata per posta separata.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Basil Cupa Matthew Pydar

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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