Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

Protezione dei dati

Rubrum

Corte VI

Sentenza del 27 luglio 2026

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, cancelliera Aisha Luisoni.

Parti

A._______, nato il (…) 2008, Afghanistan, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore.

Oggetto

Modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione della SEM del 28 maggio 2026.

Regesto

Modifica dei dati nel sistema d'informazione centr... Modifica dei dati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC); decisione della SEM del 28 maggio 2026 Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:8:tt_reg');

Considerandi

che il ricorrente ha inoltrato in data 15 marzo 2026 una domanda d’asilo presso le autorità svizzere, presentandosi come minorenne e dichiarando di essere nato il (…) 2009,

che con decisione del 28 maggio 2026 – notificata il 29 maggio 2026 – la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia nonché l’esecuzione della detta misura; che nel medesimo provvedimento, l’autorità precitata ha pure pronunciato che la data di nascita dell’interessato iscritta nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) fosse il (…) 2008, con menzione del carattere contestato (cfr. cifra 5 del dispositivo della succitata decisione),

che con ricorso dell’8 giugno 2026, il ricorrente è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contestando sia la decisione della SEM di non entrata nel merito e di trasferimento verso la Croazia, sia quella concernente la sua data di nascita nel SIMIC,

che nello specifico, egli ha chiesto la rettifica della sua data di nascita, modificandola nel SIMIC al (…) 2009; che altresì, tra le richieste di natura formale, il ricorrente ha postulato la sospensione supercautelare dell’esecuzione della decisione impugnata e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, nonché ha chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,

che con sentenza F-4040/2026 del 15 giugno 2026, il Tribunale ha pronunciato che la procedura relativa alla modificazione dei dati nel SIMIC è separata dalla procedura Dublino (F-4040/2026) e verrà trattata nella nuova procedura del Tribunale aperta al ruolo F-4151/2026, oggetto della presente procedura, nonché ha respinto il ricorso rivolto contro la decisione di non entrata nel merito della SEM ed il suo trasferimento verso la Croazia (cfr. cifre 1-3 del dispositivo della decisione impugnata della SEM),

che per quanto riguarda l’oggetto della presente procedura ricorsuale, il Tribunale, con decisione incidentale del 18 giugno 2026 – notificata il 19 giugno 2026 – ha respinto l’istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria parziale formulata nel ricorso dall’insorgente e lo ha invitato parimenti a versare, entro il 20 luglio 2026, un anticipo di fr. 1’000.– a copertura delle presumibili spese processuali, con la comminatoria che, in caso d’inosservanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile, che, secondo gli atti, il ricorrente risulta scomparso dal 2 luglio 2026,

che, non avendo il ricorrente versato l’anticipo spese richiesto entro il termine impartito, il ricorso va dichiarato inammissibile (art. 23 PA),

che il giudice dell’istruzione decide in qualità di giudice unico la non entrata nel merito d’impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF),

che visto l’esito della procedura, le spese processuali di fr. 250.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del ricorrente.

Il succitato importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale dopo la crescita in giudicato della presente decisione. Il termine di pagamento è di 30 giorni a decorrere dalla data della fattura. La fattura sarà inviata per posta separata.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all’autorità inferiore e al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Aisha Luisoni

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

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